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Document 32015R1039
Commission Regulation (EU) 2015/1039 of 30 June 2015 amending Regulation (EU) No 748/2012 as regards flight testing (Text with EEA relevance)
Regolamento (UE) 2015/1039 della Commissione, del 30 giugno 2015, che modifica il regolamento (UE) n. 748/2012 per quanto riguarda le prove in volo (Testo rilevante ai fini del SEE)
Regolamento (UE) 2015/1039 della Commissione, del 30 giugno 2015, che modifica il regolamento (UE) n. 748/2012 per quanto riguarda le prove in volo (Testo rilevante ai fini del SEE)
GU L 167 del 1.7.2015, p. 1–9
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Modifies | 32012R0748 | sostituzione | allegato I PA 21 APP II | 21/07/2015 | |
Modifies | 32012R0748 | complemento | allegato I PA 21 APP XII | 21/07/2015 | |
Modifies | 32012R0748 | complemento | allegato I PA 21 punto 21.A.143 punto (a) PT 13 | 21/07/2015 | |
Modifies | 32012R0748 | sostituzione | allegato I PA 21 punto 21.A.243 punto (a) | 21/07/2015 | |
Modifies | 32012R0748 | sostituzione | allegato I PA 21 punto 21.A.708 punto (b) PT 2 | 21/07/2015 | |
Modifies | 32012R0748 | aggiunta | allegato I PA 21 testo | 21/07/2015 |
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Corrected by | 32015R1039R(01) | (DE) |
1.7.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 167/1 |
REGOLAMENTO (UE) 2015/1039 DELLA COMMISSIONE
del 30 giugno 2015
che modifica il regolamento (UE) n. 748/2012 per quanto riguarda le prove in volo
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, recante regole comuni nel settore dell'aviazione civile e che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza aerea, e che abroga la direttiva 91/670/CEE, il regolamento (CE) n. 1592/2002 e la direttiva 2004/36/CE (1), in particolare l'articolo 5, paragrafo 5, e l'articolo 7, paragrafo 6,
considerando quanto segue:
(1) |
È necessario modificare il regolamento (UE) n. 748/2012 (2) della Commissione al fine di disciplinare, nel quadro delle condizioni di volo, la competenza e l'esperienza di piloti e ingegneri capo di prova in volo, a seconda della complessità delle prove in volo effettuate e dell'aeromobile, al fine di aumentare la sicurezza e migliorare l'armonizzazione dei requisiti di competenza e di esperienza dei membri degli equipaggi di prove in volo all'interno dell'Unione. |
(2) |
È necessario inoltre introdurre dei requisiti per le imprese di progettazione e di produzione che effettuano prove in volo, assieme all'obbligo di disporre di un manuale operativo di prova in volo che definisca le strategie dell'impresa e le procedure necessarie in relazione alla prova in volo, in modo da promuoverne la sicura condotta. Il suddetto manuale dovrebbe comprendere strategie e procedure concernenti la composizione e la competenza dell'equipaggio, la presenza a bordo di persone diverse dai membri dell'equipaggio, la gestione del rischio e della sicurezza, l'identificazione di strumenti ed equipaggiamenti che devono essere presenti a bordo. |
(3) |
Il regolamento (CE) n. 2042/2003 della Commissione (3) è stato rifuso per motivi di chiarezza. Poiché il modulo AESA 15a, come stabilito nell'appendice II dell'allegato I (parte 21) del regolamento (UE) n. 748/2012, fa riferimento al regolamento (CE) n. 2042/2003, è necessario aggiornare tale riferimento. |
(4) |
È necessario concedere un tempo sufficiente all'industria aeronautica e agli Stati membri per adeguarsi ai suddetti requisiti. Pertanto, è opportuno prevedere adeguate disposizioni transitorie. Per alcune modifiche, tuttavia, è necessario prevedere una data di applicazione differita specifica in funzione della natura di tali modifiche. |
(5) |
Le misure di cui al presente regolamento si basano sul parere formulato dall'Agenzia a norma dell'articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 216/2008. |
(6) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato dell'Agenzia europea per la sicurezza aerea istituito dall'articolo 65 del regolamento (CE) n. 216/2008, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Modifica
L'allegato I (Parte 21) del regolamento (UE) n. 748/2012 è modificato in conformità all'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Disposizioni transitorie
1. Gli Stati membri che al 21 luglio 2015 hanno rilasciato licenze nazionali per prove in volo di membri d'equipaggio diversi dai piloti possono continuare a farlo in conformità alla propria normativa nazionale fino al 31 dicembre 2017. I titolari di tali licenze possono continuare ad esercitare le rispettive attribuzioni fino a tale data.
2. Dopo il 31 dicembre 2017, i richiedenti o i titolari di un permesso di volo possono continuare a utilizzare i servizi di piloti impegnati in prove in volo di categoria 3 o 4 di cui all'appendice XII dell'allegato I al regolamento (UE) n. 748/2012 e di ingegneri di prova in volo che hanno svolto attività di prova in volo in conformità alla normativa nazionale in vigore prima di tale data. Tale uso è limitato all'ambito delle funzioni dei membri dell'equipaggio di prova in volo come stabilito anteriormente al 31 dicembre 2017.
L'ambito delle funzioni dei membri dell'equipaggio di prova in volo è stabilito dal richiedente o dal titolare di un permesso di volo che utilizza o prevede di utilizzare i loro servizi, sulla base dell'esperienza e dell'addestramento in materia di prove in volo dei membri dell'equipaggio, nonché della relativa documentazione del richiedente o del titolare di un permesso di volo. L'ambito delle funzioni di un membro dell'equipaggio di una prova in volo deve essere messo a disposizione dell'autorità competente.
Eventuali aggiunte o eventuali altre modifiche apportate all'ambito delle funzioni previste per i suddetti membri d'equipaggio di prove in volo da parte del richiedente o del titolare di un permesso di volo che utilizza o prevede di utilizzare i loro servizi, devono soddisfare i requisiti dell'appendice XII dell'allegato I al regolamento (UE) n. 748/2012.
3. Fino al 31 dicembre 2015, le autorità competenti possono continuare a rilasciare il certificato di revisione dell'aeronavigabilità — Modulo AESA 15a, come stabilito nell'appendice II dell'allegato I al regolamento (UE) n. 748/2012, in vigore prima del 21 luglio 2015. I certificati rilasciati prima del 1o gennaio 2016 restano validi fino a quando sono modificati, sospesi o revocati.
Articolo 3
Entrata in vigore e applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 21 luglio 2015.
Tuttavia:
a) |
i punti 2) e 3) dell'allegato si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2016; nella misura in cui viene fatto riferimento all'appendice XII dell'allegato I del regolamento (UE) n. 748/2012, si applica la lettera b); |
b) |
il punto 6 dell'allegato, per quanto riguarda la lettera D dell'appendice XII, si applica a decorrere dal 1o gennaio 2018, fatti salvi i requisiti già previsti dall'allegato I (parte FCL) del regolamento (UE) n. 1178/2011 della Commissione (4). |
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 30 giugno 2015
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 79 del 19.3.2008, pag. 1.
(2) Regolamento (UE) n. 748/2012 della Commissione, del 3 agosto 2012, che stabilisce le regole di attuazione per la certificazione di aeronavigabilità e ambientale di aeromobili e relativi prodotti, parti e pertinenze, nonché per la certificazione delle imprese di progettazione e di produzione (GU L 224 del 21.8.2012, pag. 1).
(3) Regolamento (CE) n. 2042/2003 della Commissione, del 20 novembre 2003, sul mantenimento della navigabilità di aeromobili e di prodotti aeronautici, parti e pertinenze, nonché sull'approvazione delle imprese e del personale autorizzato a tali mansioni (GU L 315 del 28.11.2003, pag. 1).
(4) Regolamento (UE) n. 1178/2011 della Commissione, del 3 novembre 2011, che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative relativamente agli equipaggi dell'aviazione civile ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 311 del 25.11.2011, pag. 1).
ALLEGATO
L'allegato I (Parte 21) del regolamento (UE) n. 748/2012 è così modificato:
1) |
nell'indice è aggiunta la seguente voce: «Appendice XII — Categorie di prove di volo e delle relative qualifiche dell'equipaggio di prova di volo 85»; |
2) |
al punto 21.A.143 lettera a) è aggiunto il seguente punto 13:
|
3) |
al punto 21.A.243, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
|
4) |
al punto 21.A.708, lettera b), il punto 2 è sostituito dal seguente:
|
5) |
l'appendice II è sostituita dalla seguente: «Appendice II Certificato di revisione dell'aeronavigabilità — Modulo AESA 15a
|
6) |
è aggiunta la seguente appendice XII: «Appendice XII Categorie di prove di volo e relative qualifiche dell'equipaggio di prova di volo A. Aspetti generali La presente appendice definisce le qualifiche necessarie per l'equipaggio di condotta impegnato nello svolgimento di prove di volo per aeromobili certificati o da certificare in conformità a CS-23 per gli aeromobili con una massa massima al decollo (MTOM) pari o superiore a 2 000 kg, CS-25, CS-27, CS-29 o codici di aeronavigabilità equivalenti. B. Definizioni 1. “Tecnico di prova di volo”: ogni tecnico che partecipa a operazioni di prove di volo a terra o in volo. 2. “Tecnico responsabile di prova di volo”: tecnico di prova di volo al quale sono stati assegnati dei compiti in un aeromobile ai fini dello svolgimento di prove di volo o che assiste il pilota nell'esercizio dell'aeromobile e dei suoi sistemi durante le operazioni di prova di volo. 3. “Prove di volo”:
C. Categorie di prove di volo 1. Aspetti generali Le descrizioni che seguono riguardano i voli effettuati da imprese di progettazione e di produzione a norma dell'allegato I (parte 21). 2. Campo d'applicazione Se alla prova partecipa più di un aeromobile, ogni volo individuale di aeromobile deve essere valutato a norma della presente appendice per determinare se si tratta di una prova di volo e, se del caso, la sua categoria. I voli di cui al punto 6), lettera B, 3) sono i soli voli che rientrano nel campo di applicazione della presente appendice. 3. Categorie di prove di volo Le prove di volo includono le quattro categorie seguenti:
D. Competenza ed esperienza di piloti e ingegneri capo di prove di volo 1. Aspetti generali Piloti e ingegneri capo di prove di volo devono possedere le competenze e l'esperienza specificate nella seguente tabella.
1.1. Competenza di livello 1
1.2. Competenza di livello 2
1.3. Competenza di livello 3
1.4. Competenza di livello 4:
2. Ingegneri capo di prove di volo Gli ingegneri capo di prove di volo devono ottenere un'autorizzazione dell'impresa di cui sono dipendenti che descriva l'ambito delle loro funzioni all'interno della stessa. L'autorizzazione deve contenere le seguenti informazioni:
Gli ingegneri capo di prove di volo sono nominati solo per un volo specifico se sono fisicamente e mentalmente idonei ad adempiere in sicurezza ai compiti e responsabilità assegnati. L'impresa deve mettere a disposizione dei titolari tutti i documenti pertinenti relativi alle autorizzazioni. E. Competenza ed esperienza di altri ingegneri di prova di volo. Gli altri ingegneri di prova di volo a bordo dell'aeromobile devono avere un'esperienza e un addestramento adeguati ai compiti loro assegnati in qualità di membri dell'equipaggio, e in conformità al manuale operativo di prova di volo, se del caso. L'impresa deve mettere a disposizione degli ingegneri di prova di volo interessati tutti i documenti pertinenti relativi alle loro attività di volo.» |
(1) Regolamento (UE) n. 1178/2011 della Commissione, del 3 novembre 2011, che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative relativamente agli equipaggi dell'aviazione civile ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 311 del 25.11.2011, pag. 1).