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Document 32015R0938

Regolamento (UE) 2015/938 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 giugno 2015, relativo alle misure di salvaguardia previste nell'accordo tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia (codificazione)

GU L 160 del 25.6.2015, p. 57–61 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2015/938/oj

25.6.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 160/57


REGOLAMENTO (UE) 2015/938 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 9 giugno 2015

relativo alle misure di salvaguardia previste nell'accordo tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia

(codificazione)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (1),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CEE) n. 1692/73 del Consiglio (2) ha subito varie e sostanziali modifiche (3). A fini di chiarezza e razionalizzazione è opportuno procedere alla sua codificazione.

(2)

Il 14 maggio 1973 è stato firmato a Bruxelles un accordo tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia (4) («accordo»).

(3)

È necessario stabilire le modalità di attuazione delle clausole di salvaguardia e delle misure conservative di cui agli articoli da 22 a 27 dell'accordo.

(4)

L'esecuzione delle clausole bilaterali di salvaguardia dell'accordo richiede condizioni uniformi per l'adozione di misure di salvaguardia. Tali misure dovrebbero essere adottate a norma del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (5).

(5)

Ove, in casi debitamente giustificati connessi alle situazioni di cui agli articoli 24, 24 bis e 26 dell'accordo o nel caso di aiuti all'esportazione che abbiano un'incidenza diretta e immediata sugli scambi, sussistano imperativi motivi di urgenza, la Commissione dovrebbe adottare atti di esecuzione immediatamente applicabili,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La Commissione può decidere di adire il comitato misto istituito dall'accordo tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia («accordo»), in merito all'adozione delle misure di cui agli articoli 22, 24, 24 bis e 26 del medesimo. Ove occorra, la Commissione adotta tali misure secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 6, paragrafo 2, del presente regolamento.

La Commissione informa gli Stati membri qualora decida di adire il comitato misto in merito a una questione.

Articolo 2

1.   Nel caso di pratiche che possano giustificare l'applicazione da parte dell'Unione delle misure previste all'articolo 23 dell'accordo, la Commissione, dopo aver costituito la documentazione di propria iniziativa o su richiesta di uno Stato membro, si pronuncia sulla compatibilità di tali pratiche con l'accordo. Ove occorra, la Commissione adotta misure di salvaguardia secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 6, paragrafo 2, del presente regolamento.

2.   Nel caso di pratiche che possano esporre l'Unione a misure di salvaguardia in virtù dell'articolo 23 dell'accordo, la Commissione, dopo aver costituito la documentazione, si pronuncia sulla compatibilità di tali pratiche con i principi sanciti nell'accordo. Ove occorra, essa formula le opportune raccomandazioni.

Articolo 3

Nel caso di pratiche che possano giustificare l'applicazione da parte, dell'Unione, delle misure previste all'articolo 25 dell'accordo, sono applicabili le procedure stabilite dal regolamento (CE) n. 597/2009 del Consiglio (6) e dal regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio (7).

Articolo 4

1.   Quando circostanze eccezionali richiedono un intervento immediato, nelle situazioni previste agli articoli 24, 24 bis e 26 dell'accordo nonché nel caso di aiuti all'esportazione che abbiano un'incidenza diretta e immediata sugli scambi, la Commissione può adottare, secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 6, paragrafo 2, del presente regolamento o, in casi di urgenza, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3, del presente regolamento, le misure conservative ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 3, lettera e) dell'accordo.

2.   Quando l'azione della Commissione è richiesta da uno Stato membro, la Commissione si pronuncia su tale domanda entro il termine massimo di cinque giorni lavorativi dalla sua ricezione.

Articolo 5

La notifica dell'Unione al Comitato misto prevista dall'articolo 27, paragrafo 2, dell'accordo è effettuata dalla Commissione.

Articolo 6

1.   La Commissione è assistita dal comitato per le misure di salvaguardia istituito dall'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/478 del Parlamento europeo e del Consiglio (8). Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

3.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 8 del regolamento (UE) n. 182/2011 in combinato disposto con l'articolo 5 dello stesso.

Articolo 7

La Commissione include informazioni sull'attuazione del presente regolamento nella sua relazione annuale sull'applicazione e sull'attuazione delle misure di difesa commerciale presentata al Parlamento europeo e al Consiglio ai sensi dell'articolo 22 bis del regolamento (CE) n. 1225/2009.

Articolo 8

Il regolamento (CEE) n. 1692/73 è abrogato.

I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato II.

Articolo 9

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, il 9 giugno 2015

Per il Parlamento europeo

Il presidente

M. SCHULZ

Per il Consiglio

Il presidente

Z. KALNIŅA-LUKAŠEVICA


(1)  Posizione del Parlamento europeo del 29 aprile 2015 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 28 maggio 2015.

(2)  Regolamento (CEE) n. 1692/73 del Consiglio, del 25 giugno 1973, relativo alle misure di salvaguardia previste nell'accordo tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia (GU L 171 del 27.6.1973, pag. 103).

(3)  Si veda l'allegato I.

(4)  GU L 171 del 27.6.1973, pag. 2.

(5)  Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

(6)  Regolamento (CE) n. 597/2009 del Consiglio, dell'11 giugno 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri della Comunità europea (GU L 188 del 18.7.2009, pag. 93).

(7)  Regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51).

(8)  Regolamento (UE) n. 2015/478 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2015, relativo al regime comune applicabile alle importazioni (GU L 83 del 27.3.2015, pag. 16).


ALLEGATO I

Regolamento abrogato ed elenco delle modifiche successive

Regolamento (CEE) n. 1692/73 del Consiglio

(GU L 171 del 27.6.1973, pag. 103)

 

Regolamento (CEE) n. 641/90 del Consiglio

(GU L 74 del 20.3.1990, pag. 5)

 

Regolamento (UE) n. 37/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio

(GU L 18 del 21.1.2014, pag. 1)

limitatamente al punto 3 dell'allegato


ALLEGATO II

Tavola di concordanza

Regolamento (CEE) n. 1692/73

Presente regolamento

Articoli da 1 a 4

Articoli da 1 a 4

Articolo 6

Articolo 5

Articolo 7

Articolo 6

Articolo 8

Articolo 7

Articolo 8

Articolo 9

Allegato I

Allegato II


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