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Document 32015R0619

    Regolamento di esecuzione (UE) 2015/619 della Commissione, del 20 aprile 2015, che fissa il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi che formano oggetto delle domande di titoli di importazione e delle domande di diritti di importazione presentate dal 1° al 7 aprile 2015 e determina i quantitativi da aggiungere al quantitativo fissato per il sottoperiodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 2015 nell'ambito dei contingenti tariffari aperti dal regolamento (CE) n. 616/2007 nel settore del pollame

    GU L 102 del 21.4.2015, p. 39–42 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/619/oj

    21.4.2015   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 102/39


    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/619 DELLA COMMISSIONE

    del 20 aprile 2015

    che fissa il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi che formano oggetto delle domande di titoli di importazione e delle domande di diritti di importazione presentate dal 1o al 7 aprile 2015 e determina i quantitativi da aggiungere al quantitativo fissato per il sottoperiodo dal 1o ottobre al 31 dicembre 2015 nell'ambito dei contingenti tariffari aperti dal regolamento (CE) n. 616/2007 nel settore del pollame

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

    visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 188,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il regolamento (CE) n. 616/2007 della Commissione (2) ha aperto contingenti tariffari annui per l'importazione di prodotti del settore del pollame originari del Brasile, della Thailandia e di altri paesi terzi.

    (2)

    I quantitativi che formano oggetto delle domande di titoli di importazione presentate dal 1o al 7 aprile 2015 per il sottoperiodo dal 1o luglio al 30 settembre 2015 e per il periodo dal 1o luglio 2015 al 30 giugno 2016 sono, per alcuni contingenti, superiori ai quantitativi disponibili. È pertanto opportuno determinare in che misura si possa procedere al rilascio dei titoli di importazione, fissando il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi richiesti, calcolato a norma dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione (3).

    (3)

    I quantitativi che formano oggetto delle domande di diritti di importazione presentate dal 1o al 7 aprile 2015 per il sottoperiodo dal 1o luglio al 30 settembre 2015 e per il periodo dal 1o luglio 2015 al 30 giugno 2016 sono, per alcuni contingenti, superiori ai quantitativi disponibili. È pertanto opportuno determinare in che misura si possa procedere al rilascio dei diritti di importazione, fissando il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi richiesti, calcolato a norma dell'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1301/2006, in combinato disposto con l'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1301/2006.

    (4)

    I quantitativi che formano oggetto delle domande di titoli di importazione presentate dal 1o al 7 aprile 2015 per il sottoperiodo dal 1o luglio al 30 settembre 2015 sono, per alcuni contingenti, inferiori ai quantitativi disponibili. È pertanto opportuno determinare i quantitativi per i quali non sono state presentate domande e aggiungere questi ultimi al quantitativo fissato per il sottoperiodo contingentale successivo.

    (5)

    Al fine di garantire l'efficacia della misura, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    1.   Ai quantitativi che formano oggetto delle domande di titoli di importazione presentate a norma del regolamento (CE) n. 616/2007 per il sottoperiodo dal 1o luglio al 30 settembre 2015 e per il periodo dal 1o luglio 2015 al 30 giugno 2016 si applica il coefficiente di attribuzione che figura nella parte A dell'allegato del presente regolamento.

    2.   I quantitativi per i quali non sono state presentate domande di titoli di importazione a norma del regolamento (CE) n. 616/2007, da aggiungere al sottoperiodo dal 1o ottobre al 31 dicembre 2015, figurano nella parte A dell'allegato del presente regolamento.

    Articolo 2

    Ai quantitativi che formano oggetto delle domande di diritti di importazione presentate a norma del regolamento (CE) n. 616/2007 per il sottoperiodo dal 1o luglio al 30 settembre 2015 e per il periodo dal 1o luglio 2015 al 30 giugno 2016 si applica il coefficiente di attribuzione che figura nella parte B dell'allegato del presente regolamento.

    Articolo 3

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 20 aprile 2015

    Per la Commissione,

    a nome del presidente

    Jerzy PLEWA

    Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


    (1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

    (2)  Regolamento (CE) n. 616/2007 della Commissione, del 4 giugno 2007, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari nel settore del pollame originario del Brasile, della Thailandia e di altri paesi terzi (GU L 142 del 5.6.2007, pag. 3).

    (3)  Regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, del 31 agosto 2006, recante norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari per l'importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione (GU L 238 dell'1.9.2006, pag. 13).


    ALLEGATO

    PARTE A

    Numero del gruppo

    Numero d'ordine

    Coefficiente di attribuzione — domande presentate per il sottoperiodo dal 1o luglio al 30 settembre 2015

    (%)

    Quantitativi per i quali non sono state presentate domande, da aggiungere a quelli disponibili per il sottoperiodo dal 1o ottobre al 31 dicembre 2015

    (in kg)

    1

    09.4211

    0,390777

    2

    09.4212

    0,827595

    4A

    09.4214

    0,489236

     

    09.4251

    0,594809

     

    09.4252

    4 251 500

    6A

    09.4216

    0,401123

     

     

    09.4260

    0,569476

    7

    09.4217

    9 086 000

    8

    09.4218

    3 478 800


    Numero del gruppo

    Numero d'ordine

    Coefficiente di attribuzione — domande presentate per il periodo 1o luglio 2015 — 30 giugno 2016

    (%)

    3

    09.4213

    3,703703

    4B

    09.4253

    6B

    09.4261

     

    09.4262

     

    09.4263

    0,046334

     

    09.4264

     

    09.4265

    PARTE B

    Numero del gruppo

    Numero d'ordine

    Coefficiente di attribuzione — domande presentate per il sottoperiodo dal 1o luglio al 30 settembre 2015

    (%)

    Quantitativi per i quali non sono state presentate domande, da aggiungere a quelli disponibili per il sottoperiodo dal 1o ottobre al 31 dicembre 2015

    (in kg)

    5A

    09.4215

    0,607855

     

    09.4254

    3,655034

     

    09.4255

    3,558718

     

    09.4256

    53,394858


    Numero del gruppo

    Numero d'ordine

    Coefficiente di attribuzione — domande presentate per il periodo 1o luglio 2015 — 30 giugno 2016

    (%)

    5B

    09.4257

    10

     

    09.4258

     

    09.4259


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