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Document 32015R0538

Regolamento (UE) 2015/538 della Commissione, del 31 marzo 2015 , che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne l'impiego di acido benzoico — benzoati (E 210-213) nei gamberetti cotti in salamoia Testo rilevante ai fini del SEE

GU L 88 del 1.4.2015, p. 4–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2015/538/oj

1.4.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 88/4


REGOLAMENTO (UE) 2015/538 DELLA COMMISSIONE

del 31 marzo 2015

che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne l'impiego di acido benzoico — benzoati (E 210-213) nei gamberetti cotti in salamoia

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli additivi alimentari (1), in particolare l'articolo 10, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

L'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 stabilisce un elenco dell'Unione degli additivi alimentari autorizzati negli alimenti e le condizioni del loro uso.

(2)

Tale elenco può essere aggiornato conformemente alla procedura uniforme di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1331/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), che può essere avviata su iniziativa della Commissione o a seguito di una domanda.

(3)

Una richiesta di modifica dell'elenco dell'Unione degli additivi alimentari è stata presentata dalla Danish Seafood Association al fine di aumentare il livello massimo consentito di acido benzoico — benzoati (E 210-213) nei gamberetti cotti in salamoia.

(4)

L'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 fissa i limiti massimi per l'uso di acido sorbico — sorbati; acido benzoico — benzoati (E 200-213) a 2 000 mg/kg in semiconserve di pesce e prodotti della pesca, compresi crostacei, molluschi, surimi e pasta di pesce/crostacei, crostacei e molluschi cotti. Per i crostacei e i molluschi cotti, il livello massimo consentito di acido benzoico — benzoati (E 210-213) è inoltre di 1 000 mg/kg.

(5)

Tali livelli massimi ammissibili nei gamberetti cotti e in salamoia con pH compreso tra 5,6 e 5,7 dovrebbero essere sufficienti a inibire la crescita di Listeria monocytogenes a temperature di raffreddamento comprese tra i 5 e gli 8 °C. Piccoli cambiamenti nei parametri di conservazione possono tuttavia determinare la crescita di Listeria monocytogenes. Un metodo matematico predittivo è stato elaborato alla Technological University of Denmark per stabilire il livello necessario di acido benzoico — benzoati (E 210-213) (3). In base a tale modello il livello di 1 000 mg/kg di E 210-213 non è sufficiente per evitare la crescita di Listeria monocytogenes in gamberetti in salamoia a pH 5,8. Al fine di evitare la crescita di Listeria monocytogenes in questi gamberetti, il modello e i test dimostrano che la combinazione ottimale di acido benzoico — benzoati (E 210-213) e acido sorbico — sorbati (E 200-203) è rispettivamente di 1 500 mg/kg e 500 mg/kg.

(6)

Nella sua relazione su tendenze e fonti di zoonosi, agenti zoonotici e focolai di tossinfezione alimentare nel 2012 (4), l'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») ha concluso che il numero di casi di listeriosi nell'uomo è leggermente aumentato rispetto al 2011, e sono stati segnalati 1 642 casi confermati nell'uomo nel 2012. Un aumento statisticamente significativo, benché lento e ad andamento stagionale, è stato osservato nell'Unione nel corso del periodo 2008-2012. Come negli anni precedenti si è registrato un alto tasso di mortalità (17,8 %). Nel 2012 18 Stati membri hanno segnalato un totale di 198 decessi dovuti a listeriosi; si tratta del più elevato numero di casi segnalati dal 2006. Raramente sono state rilevate concentrazioni di Listeria monocytogenes al di sopra del limite di sicurezza stabilito dalla legge negli alimenti pronti al consumo presso i punti di vendita al dettaglio. I campioni che più frequentemente hanno superato tale limite erano prodotti della pesca.

(7)

La relazione della Commissione sui livelli di assunzione degli additivi alimentari nell'Unione europea (5) ha concluso che con un uso ai massimi livelli consentiti l'esposizione ad acido benzoico — benzoati potrebbe arrivare al 96 % della DGA per i bambini e all'84 % per gli adulti. In quel momento il livello massimo di acido sorbico — sorbati in combinazione con acido benzoico — benzoati nei gamberetti cotti era fissato a 2 000 mg/kg. Questo livello è stato riveduto dalla direttiva 2006/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (6) che ha esteso tale autorizzazione a tutti i crostacei e molluschi cotti, mantenendo tuttavia un livello massimo di 1 000 mg/kg di acido benzoico — benzoati. Si ritiene quindi che l'aumento di tale livello a 1 500 mg/kg unicamente per i gamberetti cotti in salamoia non porterà a un'esposizione aggiuntiva che sia motivo di preoccupazione per la sicurezza.

(8)

A norma dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1331/2008, per aggiornare l'elenco UE degli additivi alimentari di cui all'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 la Commissione non è tenuta a chiedere il parere dell'Autorità se gli aggiornamenti in questione non possono avere un effetto sulla salute umana. Poiché l'autorizzazione all'uso di acido benzoico — benzoati (E 210-213) nei gamberetti cotti in salamoia costituisce un aggiornamento di tale elenco che non ha effetti sulla salute umana, non si rende necessario chiedere il parere dell'Autorità.

(9)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008.

(10)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 marzo 2015

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 354 del 31.12.2008, pag. 16.

(2)  Regolamento (CE) n. 1331/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, che istituisce una procedura uniforme di autorizzazione per gli additivi, gli enzimi e gli aromi alimentari (GU L 354 del 31.12.2008, pag. 1).

(3)  http://sssp.dtuaqua.dk

(4)  Relazione di sintesi dell'Unione europea su tendenze e fonti di zoonosi, agenti zoonotici e focolai di tossinfezione alimentare nel 2012 (The European Union Summary Report on Trends and Sources of Zoonoses, Zoonotic Agents and Food-borne Outbreaks in 2012), (EFSA Journal 2014; 12(2):3547), http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/3547.pdf

(5)  COM(2001) 542 def.

(6)  Direttiva 2006/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, che modifica la direttiva 95/2/CE relativa agli additivi alimentari diversi dai coloranti e dagli edulcoranti e la direttiva 94/35/CE sugli edulcoranti destinati ad essere utilizzati nei prodotti alimentari (GU L 204 del 26.7.2006, pag. 10).


ALLEGATO

Nella parte E dell'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008, nella categoria di alimenti 09.2 «Pesce e prodotti della pesca trasformati, compresi molluschi e crostacei», la seguente voce è aggiunta dopo la voce relativa all'additivo alimentare E 210-213:

 

«E 210-213

acido benzoico — benzoati

1 500

(1) (2)

Solo gamberetti cotti in salamoia»


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