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Document 32015R0183

    Regolamento di esecuzione (UE) 2015/183 della Commissione, del 2 febbraio 2015 , che modifica il regolamento (CE) n. 635/2005 relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

    GU L 31 del 7.2.2015, p. 5–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/183/oj

    7.2.2015   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 31/5


    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/183 DELLA COMMISSIONE

    del 2 febbraio 2015

    che modifica il regolamento (CE) n. 635/2005 relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

    visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 1, lettera a),

    considerando quanto segue:

    (1)

    A norma del regolamento (CE) n. 635/2005 (2), un prodotto assortito composto di tagliatelle secche precotte a base di farina di frumento e di condimento, condizionato per la vendita al minuto in un contenitore, pronto al consumo previa aggiunta di acqua bollente, è stato classificato nel codice 1902 della nomenclatura combinata. La classificazione del prodotto nel codice 2104 della nomenclatura combinata è stata esclusa poiché l'aggiunta di acqua calda nel contenitore non è sufficiente per preparare una minestra o un brodo ma conferisce al prodotto le caratteristiche di un piatto di tagliatelle.

    (2)

    A norma del regolamento (CE) n. 767/2014 (3), un prodotto abbastanza simile costituito da un blocco di tagliatelle secche precotte, una bustina di condimento, una bustina di olio alimentare e una bustina di ortaggi o legumi secchi, presentato come un assortimento, pronto al consumo previa aggiunta di acqua bollente, è stato classificato nel codice 1902 della nomenclatura combinata. La classificazione del prodotto nel codice 2104 della nomenclatura combinata è stata esclusa poiché il prodotto è un assortimento per la vendita al minuto a norma della regola generale per l'interpretazione della nomenclatura combinata 3 b) e poiché il carattere essenziale del prodotto è dato dalle tagliatelle, in quanto queste ne costituiscono la proporzione maggiore.

    (3)

    Anche se la classificazione di entrambi i prodotti è identica, le motivazioni per escludere la classificazione di ciascuno di essi nel codice 2104 della nomenclatura combinata sono diverse. La motivazione per il primo prodotto fa dipendere la classificazione dalla quantità di acqua aggiunta, mentre la motivazione per il secondo prodotto si riferisce al quantitativo di tagliatelle in esso contenute. Tuttavia, fare della quantità di acqua aggiunta un criterio di classificazione di tali prodotti può creare discrepanze di classificazione che sarebbero ingiustificate poiché i prodotti hanno le stesse caratteristiche e proprietà obiettive. Pertanto l'unico criterio applicabile dovrebbe essere la quantità di tagliatelle contenute nel prodotto.

    (4)

    Poiché l'elemento 1 della tabella di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 635/2005 è divenuto ridondante a causa delle modifiche della descrizione del prodotto ivi illustrato e delle motivazioni alla base della sua classificazione, va soppresso.

    (5)

    Di conseguenza, è opportuno adeguare il regolamento (CE) n. 635/2005 in modo da evitare una classificazione tariffaria potenzialmente discrepante e assicurare l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata all'interno dell'Unione europea.

    (6)

    Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 635/2005.

    (7)

    Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    La riga corrispondente all'elemento 1 della tabella di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 635/2005 è soppressa.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 2 febbraio 2015

    Per la Commissione,

    a nome del presidente

    Heinz ZOUREK

    Direttore generale della Fiscalità e unione doganale


    (1)  GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.

    (2)  Regolamento (CE) n. 635/2005 della Commissione del 26 aprile 2005 relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata (GU L 106 del 27.4.2005, pag. 10).

    (3)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 767/2014 della Commissione, dell'11 luglio 2014, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata (GU L 209 del 16.7.2014, pag. 12).


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