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Document 32015R0181

    Regolamento di esecuzione (UE) 2015/181 della Commissione, del 30 gennaio 2015 , relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

    GU L 31 del 7.2.2015, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/181/oj

    7.2.2015   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 31/1


    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/181 DELLA COMMISSIONE

    del 30 gennaio 2015

    relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

    visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 1, lettera a),

    considerando quanto segue:

    (1)

    Al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento.

    (2)

    Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali relative all'interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell'Unione per l'applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell'ambito degli scambi di merci.

    (3)

    In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento devono essere classificate nel corrispondente codice NC indicato nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3.

    (4)

    È opportuno disporre che le informazioni tariffarie vincolanti rilasciate per le merci interessate dal presente regolamento che non sono conformi al regolamento stesso possano continuare a essere invocate dal titolare per un determinato periodo, in conformità alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio (2). Tale periodo deve essere fissato a tre mesi.

    (5)

    Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nel codice NC indicato nella colonna 2 di detta tabella.

    Articolo 2

    Le informazioni tariffarie vincolanti che non sono conformi al presente regolamento possono continuare a essere invocate per un periodo di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, in conformità alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92.

    Articolo 3

    Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 30 gennaio 2015

    Per la Commissione,

    a nome del presidente

    Heinz ZOUREK

    Direttore generale della Fiscalità e unione doganale


    (1)  GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.

    (2)  Regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1).


    ALLEGATO

    Descrizione delle merci

    Classificazione

    (codice NC)

    Motivazione

    (1)

    (2)

    (3)

    Prodotto sotto forma di polvere fine bianco-giallastra, confezionato in sacchi da 25 kg, composto da olio vegetale idrogenato con aggiunta di mono e digliceridi di un olio vegetale diverso. I mono e digliceridi aggiunti di olio vegetale diverso costituiscono il 10 % in peso.

    Il prodotto è presentato per essere usato come emulsionante nell'industria alimentare.

    Il punto di goccia è 58 °C e la viscosità a 68 °C è inferiore a 1 Pa.s.

    3404 90 00

    Classificazione a norma delle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata, della nota 5, del capitolo 34 e del testo dei codici 3404 e 3404 90 00.

    La classificazione alla voce 1516 è esclusa poiché sono aggiunti altri ingredienti (10 % di mono e digliceridi di acidi grassi).

    La classificazione alla voce 1517 è anch'essa esclusa poiché il prodotto ha carattere di cera, elemento non contemplato dalla voce 1517.

    L'articolo è un prodotto organico ottenuto chimicamente di aspetto ceroso, non idrosolubile (cfr. nota 5 del capitolo 34), che soddisfa anche i criteri di una cera artificiale (cfr. anche le note esplicative del sistema armonizzato alla voce 3404, in particolare la lettera A).

    Il prodotto va pertanto classificato nel codice 3404 90 00 fra le altre cere artificiali e le cere preparate.


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