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Document 32015R0165

Regolamento (UE) 2015/165 della Commissione, del 3 febbraio 2015, che modifica l'allegato IV del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di acido lattico, Lecanicillium muscarium ceppo Ve6, chitosano cloridrato e Equisetum arvense L. in o su determinati prodotti (Testo rilevante ai fini del SEE)

C/2015/0450

GU L 28 del 4.2.2015, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2015/165/oj

4.2.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 28/1


REGOLAMENTO (UE) 2015/165 DELLA COMMISSIONE

del 3 febbraio 2015

che modifica l'allegato IV del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di acido lattico, Lecanicillium muscarium ceppo Ve6, chitosano cloridrato e Equisetum arvense L. in o su determinati prodotti

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (1), in particolare l'articolo 5, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Dato che per l'acido lattico, il Lecanicillium muscarium ceppo Ve6, il chitosano cloridrato e l'Equisetum arvense L. non sono stati fissati LMR specifici e dato che tali sostanze non sono state inserite nell'allegato IV del regolamento (CE) n. 396/2005, si applica il valore di base di 0,01 mg/kg di cui all'articolo 18, paragrafo 1, lettera b), di detto regolamento.

(2)

Il chitosano cloridrato è approvato come sostanza di base in conformità al regolamento n. 1107/2009 (2). Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 563/2014 (3), la Commissione ritiene opportuno l'inserimento di tale sostanza nell'allegato IV del regolamento (CE) n. 396/2005.

(3)

L'Equisetum arvense L. è approvato come sostanza di base in conformità al regolamento n. 1107/2009. Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 462/2014 (4), la Commissione ritiene opportuno l'inserimento di tale sostanza nell'allegato IV del regolamento (CE) n. 396/2005.

(4)

L'acido lattico è approvato come additivo alimentare in conformità al regolamento n. 1333/2008 (5). Visto il regolamento (UE) n. 1129/2011 (6) della Commissione, la Commissione ritiene opportuno l'inserimento dell'acido lattico nell'allegato IV del regolamento (CE) n. 396/2005.

(5)

Per quanto riguarda il Lecanicillium muscarium ceppo Ve6, l'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») ha concluso (7) che è opportuno inserirlo nell'allegato IV del regolamento (CE) n. 396/2005.

(6)

Sulla base della conclusione dell'Autorità e tenendo conto dei fattori pertinenti alla materia in esame, le opportune modifiche degli LMR risultano conformi alle prescrizioni dell'articolo 5, paragrafo 1, e dell'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 396/2005.

(7)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 396/2005.

(8)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell'allegato IV sono aggiunte in ordine alfabetico le voci: «acido lattico» (2), «Lecanicillium muscarium ceppo Ve6», «chitosano cloridrato» ed «Equisetum arvense L.».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 febbraio 2015

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1.

(2)  Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1).

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 563/2014 della Commissione, del 23 maggio 2014, che approva la sostanza di base chitosano cloridrato a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (GU L 156 del 24.5.2014, pag. 5).

(4)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 462/2014 della Commissione, del 5 maggio 2014, che approva la sostanza di base Equisetum arvense L. a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 (GU L 134 del 7.5.2014, pag. 28).

(5)  Regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli additivi alimentari (GU L 354 del 31.12.2008, pag. 16).

(6)  Regolamento (UE) n. 1129/2011 della Commissione, dell'11 novembre 2011, che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio istituendo un elenco dell'Unione di additivi alimentari (GU L 295 del 12.11.2011, pag. 1).

(7)  Autorità europea per la sicurezza alimentare; Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance Lecanicillium muscarium strain Ve6, notified as Verticillium lecanii (Conclusione sulla revisione inter pares della valutazione del rischio degli antiparassitari relativa alla sostanza attiva Lecanicillium muscarium ceppo Ve6, notificata come Verticillium lecanii.) EFSA Journal 2010; 8(1):1446. [45 pp.]. doi:10.2903/j.efsa.2010.1446.


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