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Document 32015R0002

    Regolamento delegato (UE) 2015/2 della Commissione, del 30 settembre 2014 , che integra il regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per la presentazione delle informazioni che le agenzie di rating del credito mettono a disposizione dell’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati Testo rilevante ai fini del SEE

    GU L 2 del 6.1.2015, p. 24–56 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2015/2/oj

    6.1.2015   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 2/24


    REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2015/2 DELLA COMMISSIONE

    del 30 settembre 2014

    che integra il regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per la presentazione delle informazioni che le agenzie di rating del credito mettono a disposizione dell’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    visto il regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, relativo alle agenzie di rating del credito (1), in particolare l’articolo 21, paragrafo 4, terzo comma, e paragrafo 4 bis, terzo comma,

    considerando quanto segue:

    (1)

    L’articolo 11 bis, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1060/2009 impone alle agenzie di rating del credito registrate o certificate di trasmettere all’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (AESFEM) le informazioni di rating quando emettono un rating o una prospettiva di rating. L’obbligo non si applica ai rating prodotti e comunicati unicamente agli investitori dietro pagamento di una provvigione. L’AESFEM è tenuta a pubblicare le informazioni di rating trasmesse dalle agenzie di rating del credito su un sito web pubblico denominato «piattaforma europea di rating» (European rating platform – ERP). Pertanto, è opportuno fissare norme relative al contenuto e alla presentazione delle informazioni che le agenzie di rating del credito sono tenute a presentare all’AESFEM per l’ERP.

    (2)

    Inoltre, l’articolo 11, paragrafo 2, e l’articolo 21, paragrafo 4, lettera e), del regolamento (CE) n. 1060/2009 impongono alle agenzie di rating del credito di presentare all’AESFEM rispettivamente informazioni sulle performance storiche e informazioni a fini di vigilanza continuativa. Il contenuto e la presentazione di dette informazioni sono stabiliti rispettivamente nel regolamento delegato (UE) n. 448/2012 della Commissione (2) e nel regolamento (UE) n. 446/2012 della Commissione (3). Per consentire un’elaborazione più efficiente dei dati da parte dell’AESFEM e semplificare la comunicazione delle informazioni da parte delle agenzie di rating del credito registrate o certificate, è opportuno prevedere obblighi di comunicazione integrata di tutte le informazioni che le agenzie di rating del credito registrate o certificate sono tenute a comunicare all’AESFEM. Pertanto, il presente regolamento stabilisce norme riguardanti le informazioni da comunicare ai fini dell’ERP, le informazioni sulle performance storiche da mettere a disposizione presso il registro centrale creato dall’AESFEM e le informazioni che le agenzie di rating del credito sono tenute a comunicare periodicamente all’AESFEM ai fini della vigilanza continuativa. Per questo motivo il presente regolamento abroga il regolamento delegato (UE) n. 448/2012 della Commissione e il regolamento delegato (UE) n. 446/2012 della Commissione. L’AESFEM dovrebbe integrare in un’unica banca dati tutti i dati comunicati dalle agenzie di rating del credito per la pubblicazione sull’ERP, per l’inserimento nel registro centrale e a fini di vigilanza continuativa delle agenzie di rating del credito.

    (3)

    Per assicurare che l’ERP presenti informazioni aggiornate sulle azioni di rating che non sono comunicate unicamente agli investitori dietro pagamento di una provvigione, è necessario descrivere i dati che devono essere comunicati, ivi compresi i rating e le prospettive di rating dello strumento o dell’entità valutata, i comunicati stampa che accompagnano le azioni di rating, le relazioni che accompagnano le azioni di rating sovrani, il tipo di azione di rating e la data e l’ora della pubblicazione. I comunicati stampa, in particolare, forniscono informazioni sugli elementi chiave su cui si basa la decisione di rating. L’ERP fornisce agli utilizzatori dei rating un punto di accesso centrale a informazioni aggiornate e riduce i costi dell’informazione in quanto offre un quadro globale dei diversi i rating emessi su ogni entità o strumento valutati.

    (4)

    Per disporre di un quadro globale di tutti i rating assegnati da diverse agenzie di rating alla stessa entità o allo stesso strumento valutati, le agenzie di rating del credito dovrebbero utilizzare identificatori comuni dell’entità e dello strumento valutati per la comunicazione dei dati di rating all’AESFEM. Pertanto, per l’identificazione delle entità valutate, degli emittenti, dei cedenti e delle agenzie di rating del credito, l’unico metodo di identificazione unica a livello mondiale dovrebbe essere l’identificativo mondiale dell’entità giuridica, ossia il Global Legal Entity Identifier (LEI).

    (5)

    Per assicurare che le informazioni sull’ERP siano aggiornate, esse dovrebbero essere raccolte e pubblicate su base giornaliera per consentire un aggiornamento giornaliero dell’ERP al di fuori dell’orario lavorativo nell’Unione.

    (6)

    Per consentire all’AESFEM di reagire prontamente in caso di non conformità reale o potenziale al regolamento (CE) n. 1060/2009, le informazioni di rating comunicate dalle agenzie di rating del credito registrate o certificate dovrebbero consentire all’AESFEM di sorvegliare da vicino la condotta e le attività delle agenzie di rating del credito. I dati di rating dovrebbero pertanto essere comunicati all’AESFEM mensilmente. Tuttavia, nel rispetto del principio di proporzionalità, le agenzie di rating del credito con meno di 50 dipendenti che non fanno parte di un gruppo dovrebbero poter presentare i dati di rating ogni due mesi. L’AESFEM dovrebbe poter comunque richiedere a tali agenzie di rating del credito di effettuare la comunicazione mensilmente, alla luce del numero e del tipo di rating che emettono, considerando anche la complessità dell’analisi del credito, la rilevanza degli strumenti o degli emittenti valutati e l’ammissibilità dell’uso dei rating a fini regolamentari.

    (7)

    Per evitare la duplicazione delle comunicazioni, per la vigilanza continuativa l’AESFEM dovrebbe utilizzare i dati già trasmessi ai fini dell’ERP. Ai fini della vigilanza continuativa le agenzie di rating del credito dovrebbero essere tenute a comunicare anche le informazioni sui rating del credito e sulle prospettive di rating non trasmesse ai fini dell’ERP.

    (8)

    L’AESFEM dovrebbe utilizzare i dati forniti ai fini dell’ERP e della vigilanza continuativa per raccogliere le informazioni sulle performance storiche che deve mettere a disposizione nel registro centrale ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1060/2009. Per facilitare ulteriormente la comparabilità e assicurare la coerenza con i dati che sono stati comunicati a norma del regolamento delegato (UE) n. 448/2012, le agenzie di rating del credito certificate di recente dovrebbero essere tenute a presentare i dati riguardanti almeno i dieci anni precedenti la loro certificazione o relativi al periodo trascorso dall’inizio dell’attività. Le agenzie di rating del credito certificate non dovrebbero essere tenute a comunicare tali dati, in tutto o in parte, se possono dimostrare che tale comunicazione non sarebbe proporzionata tenuto conto delle loro dimensioni e della loro complessità.

    (9)

    Le agenzie di rating del credito appartenenti ad un gruppo dovrebbero poter comunicare i dati di rating all’AESFEM separatamente o dovrebbero poter incaricare una delle agenzie del gruppo di presentare i dati per loro conto. Tuttavia, data l’organizzazione altamente integrata delle agenzie di rating del credito a livello dell’Unione, per facilitare l’analisi delle statistiche le agenzie di rating del credito sono incoraggiate a effettuare la comunicazione su base complessiva per tutto il gruppo.

    (10)

    Ai fini della vigilanza continuativa dell’AESFEM e ai fini della pubblicazione delle informazioni sulle performance storiche, le agenzie di rating del credito possono anche, su base volontaria, comunicare all’AESFEM i rating del credito emessi da agenzie di rating del credito di paesi terzi appartenenti allo stesso gruppo ma non avallati ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1060/2009.

    (11)

    Quando trasmettono i dati, le agenzie di rating del credito dovrebbero classificare i rating del credito e le prospettive di rating emessi in categorie, per tipo di rating, e in sottocategorie, per settore, industria, classe di attività, o tipo di emittente ed emissione. Le categorie sono determinate sulla base dell’esperienza precedente dell’AESFEM nella raccolta dei dati di rating e sulle esigenze di vigilanza di tali dati.

    (12)

    Per la comunicazione dei rating del credito di nuovi strumenti finanziari che potrebbero emergere per effetto dell’innovazione finanziaria, è opportuno prevedere per la comunicazione la categoria «Altri strumenti finanziari». Inoltre, accanto alle categorie dei rating di società e dei rating di strumenti finanziari strutturati dovrebbe essere prevista una categoria «Altro», in cui includere tutti i nuovi tipi di emissioni societarie o di strumenti finanziari strutturati che non possono essere classificati nelle categorie esistenti.

    (13)

    Per consentire all’AESFEM di istituire l’ERP e dare alle agenzie di rating del credito il tempo sufficiente per adeguare i sistemi interni ai nuovi obblighi di comunicazione, le agenzie di rating del credito dovrebbero effettuare la prima comunicazione entro il 1o gennaio 2016. Per assicurare la comparabilità e la continuità dei dati comunicati a norma del presente regolamento, la prima comunicazione dovrebbe contenere i dati su tutti i rating emessi fino al 21 giugno 2015 e non ritirati. Inoltre, la prima comunicazione dovrebbe contenere i dati riguardanti i rating del credito e le prospettive di rating emessi dalle agenzie di rating del credito dal 21 giugno 2015 al 1o gennaio 2016. La prima comunicazione dovrebbe contenere lo stesso tipo di dati che successivamente dovranno essere presentati su base giornaliera.

    (14)

    Per consentire all’AESFEM di ricevere ed elaborare i dati automaticamente nei sistemi interni, i dati da comunicare dovrebbero essere trasmessi in un formato standard. Tenuto conto dei progressi tecnici, è probabile che alcune istruzioni tecniche riguardanti la trasmissione o il formato dei file che le agenzie di rating devono presentare debbano essere aggiornate e rese note dall’AESFEM mediante comunicazioni o orientamenti specifici.

    (15)

    Il presente regolamento è basato sui progetti di norme tecniche di regolamentazione presentati dall’AESFEM alla Commissione a norma dell’articolo 10 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (4).

    (16)

    L’AESFEM ha condotto una consultazione pubblica aperta sui progetti di norme tecniche di regolamentazione sui quali è basato il presente regolamento, ha analizzato i potenziali costi e benefici collegati e ha chiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati istituito dall’articolo 37 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

    (17)

    Per rispettare l’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 462/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (5) il presente regolamento dovrebbe applicarsi a decorrere dal 21 giugno 2015,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Dati da comunicare

    1.   Le agenzie di rating del credito comunicano, conformemente agli articoli 8, 9 e 11, i dati su tutti i rating del credito e su tutte le prospettive di rating emessi o avallati. Le agenzie di rating del credito comunicano tutti i rating del credito e tutte le prospettive di rating emessi a livello di entità valutata e, se del caso, su tutti gli strumenti di debito da questa emessi.

    2.   Le agenzie di rating del credito assicurano l’accuratezza, la completezza e la disponibilità dei dati comunicati all’AESFEM e fanno in modo che le informazioni siano trasmesse conformemente agli articoli 8, 9 e 11 utilizzando opportuni sistemi sviluppati sulla base delle istruzioni tecniche impartite dall’AESFEM.

    3.   Le agenzie di rating del credito comunicano immediatamente all’AESFEM eventuali circostanze eccezionali che possano impedire temporaneamente o ritardare la comunicazione ai sensi del presente regolamento.

    4.   Per i gruppi di agenzie di rating del credito, i membri del gruppo possono incaricare un membro di effettuare per loro conto le comunicazioni previste dal presente regolamento. Le agenzie di rating del credito per conto delle quali viene effettuata la comunicazione sono indicate nei dati comunicati all’AESFEM.

    5.   Ai fini dell’articolo 11, paragrafo 2, e dell’articolo 21, paragrafo 4, lettera e), del regolamento (CE) n. 1060/2009, l’agenzia di rating del credito che comunica i dati per conto del gruppo può includere i dati sui rating del credito e sulle prospettive di rating emessi da agenzie di rating del credito di paesi terzi appartenenti allo stesso gruppo e non avallati. Quando l’agenzia di rating del credito non comunica tali dati, ne spiega il motivo nella comunicazione dei dati qualitativi, nei campi 9 e 10 della tabella 1 di cui all’allegato I, parte 1, del presente regolamento.

    6.   Le agenzie di rating del credito rendono pubblico se il rating del credito o la prospettiva di rating comunicati sono richiesti o non richiesti, specificando in quest’ultimo caso se vi è stata o no partecipazione ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1060/2009.

    Articolo 2

    Comunicazione dei default e dei ritiri

    1.   L’agenzia di rating del credito comunica il default in relazione a un rating nei campi 6 e 13 della tabella 2 di cui all’allegato I, parte 2, se si è verificato uno dei seguenti eventi:

    a)

    il rating indica che si è verificato un default in base alla definizione di default dell’agenzia di rating del credito;

    b)

    il rating è stato ritirato in seguito all’insolvenza dell’entità valutata o alla ristrutturazione del debito;

    c)

    qualsiasi altro caso in cui l’agenzia di rating del credito ritiene che l’entità o lo strumento valutato siano in default, compromessi in maniera sostanziale o in condizioni equivalenti.

    2.   In caso di ritiro di un rating comunicato, il motivo del ritiro è indicato nel campo 11 della tabella 2 di cui all’allegato I, parte 2.

    Articolo 3

    Tipi di rating

    Quando comunicano i rating del credito o le prospettive di rating, le agenzie li classificano secondo i seguenti tipi di rating:

    a)

    rating di società;

    b)

    rating di strumenti finanziari strutturati;

    c)

    rating sovrani e rating di finanze pubbliche;

    d)

    altri strumenti finanziari.

    Articolo 4

    Rating di società

    1.   Quando comunicano i rating di società, le agenzie di rating del credito classificano il rating in uno dei seguenti segmenti di attività:

    a)

    enti finanziari, comprese banche, intermediari e dealer;

    b)

    assicurazioni;

    c)

    tutte le altre società o tutti gli altri emittenti non inclusi nelle lettera a) e b).

    2.   Le agenzie di rating del credito classificano le emissioni societarie in uno dei seguenti tipi di emissioni:

    a)

    obbligazioni;

    b)

    obbligazioni garantite ai sensi dell’articolo 52, paragrafo 4, della direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (6) che soddisfano i requisiti di ammissibilità previsti all’articolo 129, paragrafi 1, 2, 3, 6 e 7, del regolamento (UE) n. 575/2013 (7);

    c)

    altri tipi di obbligazioni garantite, non inclusi nella lettera b), per l’emissione del cui rating l’agenzia di rating del credito ha utilizzato metodologie, modelli o ipotesi principali di rating specifici per le obbligazioni garantite;

    d)

    altri tipi di emissioni societarie non inclusi nelle lettere a), b) e c).

    3.   Il codice paese di un’entità valutata o delle sue emissioni indicato nel campo 10 della tabella 1 di cui all’allegato I, parte 2, è il codice del paese di domicilio dell’entità.

    Articolo 5

    Rating di strumenti finanziari strutturati

    1.   I rating di strumenti finanziari strutturati si riferiscono a strumenti finanziari o ad altre attività derivanti da un’operazione o da uno schema di cartolarizzazione ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, punto 61, del regolamento (UE) n. 575/2013.

    2.   Quando comunicano i rating di strumenti finanziari strutturati, le agenzie di rating del credito classificano il rating in una delle seguenti classi di attività:

    a)

    strumenti finanziari emessi a fronte di operazioni di cartolarizzazione (asset-backed securities – ABS), ivi compresi prestiti per l’acquisto di automobili/barche/aerei, prestiti per studenti, crediti al consumo, prestiti alle piccole e medie imprese, prestiti per assistenza sanitaria, prestiti per manufactured housing (case prefabbricate), prestiti per produzioni cinematografiche, prestiti alle imprese nel settore dei servizi pubblici (utility loans), leasing di impianti, crediti su carte di credito, privilegi del fisco, crediti deteriorati, prestiti per veicoli per il tempo libero, leasing a privati e imprese, crediti commerciali;

    b)

    strumenti finanziari emessi a fronte della cartolarizzazione di mutui ipotecari (mortgage-backed securities – MBS) residenziali, sia di prima qualità che non di prima qualità, e home equity loans (prestiti ipotecari per i consumi);

    c)

    MBS non residenziali, compresi prestiti per uffici o esercizi commerciali, prestiti a ospedali, residenze assistenziali e impianti di stoccaggio, prestiti a hotel e case di cura, prestiti industriali e proprietà immobiliari multifamiliari;

    d)

    collateralised debt obligations (CDO), compresi collateralised loan obligations, credit-backed obligations, collateralised synthetic obligations, single-tranche collateralised debt obligations, credit fund obligations, CDO di ABS e CDO di CDO;

    e)

    asset-backed commercial papers (cambiali finanziarie garantite da attività);

    f)

    altri strumenti finanziari strutturati non inclusi nelle lettere da a) a e), fra cui obbligazioni garantite strutturate, structured investment vehicles (veicoli di investimento strutturato), titoli collegati ad assicurazioni (insurance-linked securities) e veicoli di cartolarizzazione del tipo derivative product companies (DPC).

    3.   Se del caso, nel campo 34 della tabella 1 di cui all’allegato I, parte 2, l’agenzia di rating del credito indica inoltre la sottoclasse di attività a cui lo strumento valutato appartiene.

    4.   Il codice paese degli strumenti finanziari strutturati è il codice del paese di domicilio della maggioranza delle attività sottostanti ed è indicato nel campo 10 della tabella 1 di cui all’allegato I, parte 2. Qualora non sia possibile individuare il paese di domicilio della maggior parte delle attività sottostanti, lo strumento valutato viene classificato come «internazionale».

    Articolo 6

    Rating sovrani e rating di finanze pubbliche

    1.   Quando comunicano i dati relativi ai rating sovrani, ai rating di enti pubblici e ai rating di organizzazioni sovranazionali e alle relative emissioni di debito, le agenzie di rating del credito classificano il rating in uno dei seguenti settori:

    a)

    Stato, se l’entità valutata è uno Stato o se l’emittente del debito, dell’obbligazione finanziaria, del titolo di debito o di altro strumento finanziario valutati è uno Stato o una società veicolo di uno Stato, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera v), punti i) e ii), del regolamento (CE) n. 1060/2009 e se il rating si riferisce ad uno Stato;

    b)

    autorità regionale o locale, se l’entità valutata è un’autorità regionale o locale o se l’emittente del debito, dell’obbligazione finanziaria, del titolo di debito o di altro strumento finanziario valutati è un’autorità regionale o locale o una società veicolo di un’autorità regionale o locale, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera v), punti i) e ii), del regolamento (CE) n. 1060/2009 e se il rating si riferisce ad un’autorità regionale o locale;

    c)

    istituzione finanziaria internazionale, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera v), punto iii), del regolamento (CE) n. 1060/2009;

    d)

    organizzazione sovranazionale, ossia istituzioni non incluse nella lettera c), costituite, possedute e controllate da più di un governo sovrano azionista, fra cui le organizzazioni di cui all’allegato I, sezione U, del regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (8);

    e)

    enti pubblici, compresi quelli di cui all’allegato I, sezioni O, P e Q, del regolamento (CE) n. 1893/2006.

    2.   Qualora non sia possibile individuare un paese specifico come paese di emissione per le istituzioni finanziarie internazionali o le organizzazioni sovranazionali di cui al paragrafo 1, lettere c) e d), l’emittente valutato è classificato come «internazionale» nel campo 10 della tabella 1 di cui all’allegato I, parte 2.

    Articolo 7

    Altri strumenti finanziari

    I rating del credito e le prospettive di rating emessi su uno strumento finanziario di cui alla definizione dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera k), del regolamento (CE) n. 1060/2009, che non può essere incluso nella categoria delle emissioni societarie ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, del presente regolamento, né in quella degli strumenti finanziari strutturati ai sensi dell’articolo 5 del presente regolamento, né in quella delle emissioni di Stato sovrano e di ente pubblico ai sensi dell’articolo 6 del presente regolamento sono comunicati nella categoria «Altri strumenti finanziari».

    Articolo 8

    Comunicazione ai fini della pubblicazione sull’ERP

    1.   Le agenzie di rating del credito comunicano i dati di tutti i rating del credito o di tutte le prospettive di rating ai sensi dell’articolo 11 bis, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1060/2009 ogni volta che emettono o avallano un rating del credito o una prospettiva di rating che non sono comunicati unicamente agli investitori dietro pagamento di una provvigione.

    2.   I rating del credito e le prospettive di rating di cui al paragrafo 1, emessi tra le ore 20:00:00 CET (Central European Time) (9) di un giorno e le ore 19:59:59 CET del giorno successivo sono comunicati entro le ore 21:59:59 CET del giorno successivo.

    3.   Per ogni rating del credito o prospettiva di rating comunicati ai sensi del paragrafo 1, viene trasmesso contestualmente il comunicato stampa di accompagnamento di cui all’allegato I, sezione D, parte I, punto 5, del regolamento (CE) n. 1060/2009. Se il comunicato stampa è redatto e trasmesso in una lingua diversa dall’inglese, può essere trasmessa anche la versione in lingua inglese se e nel momento in cui si rende disponibile.

    4.   Per i rating di cui all’articolo 6, paragrafo 1, lettere a), b) e c), viene trasmessa la relazione di studio di accompagnamento di cui all’allegato I, sezione D, parte III, punto 1, del regolamento (CE) n. 1060/2009. Se la relazione di studio è redatta e trasmessa in una lingua diversa dall’inglese, può essere trasmessa anche la versione in lingua inglese se e nel momento in cui si rende disponibile.

    Articolo 9

    Comunicazione ai fini della vigilanza dell’AESFEM

    1.   Ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 4, lettera e), del regolamento (CE) n. 1060/2009, le agenzie di rating del credito comunicano i dati di tutti i rating del credito e delle prospettive di rating emessi o avallati, o emessi in un paese terzo e non avallati di cui all’articolo 1, paragrafo 5, comprese informazioni su tutte le entità o gli strumenti di debito che sono loro sottoposti per un’analisi iniziale o per un rating preliminare di cui all’allegato I, sezione D, parte I, punto 6, del regolamento (CE) n. 1060/2009.

    2.   Per i rating del credito e le prospettive di rating a cui non si applica l’articolo 8 le agenzie di rating del credito comunicano mensilmente i dati di rating relativi al mese di calendario precedente.

    3.   L’agenzia di rating del credito con meno di 50 dipendenti non appartenente ad un gruppo di agenzie di rating del credito fornisce i dati di rating di cui al paragrafo 2 ogni due mesi, a meno che l’AESFEM imponga la comunicazione mensile in considerazione della natura, della complessità e della gamma dei rating del credito emessi. I dati di rating si riferiscono ai due mesi di calendario precedenti.

    4.   I dati di rating di cui al paragrafo 2 sono trasmessi all’AESFEM entro 15 giorni dalla fine del periodo a cui si riferisce la comunicazione. Se il quindicesimo giorno del mese cade in un giorno festivo nel paese di domicilio dell’agenzia di rating del credito, o, se l’agenzia di rating del credito effettua la comunicazione per conto di un gruppo ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 4, nel paese di domicilio di detta agenzia di rating del credito, la scadenza è il giorno lavorativo successivo.

    5.   Se nel mese di calendario precedente non sono stati emessi rating del credito o prospettive di rating di cui al paragrafo 1, l’agenzia di rating del credito non è tenuta alla comunicazione.

    Articolo 10

    Comunicazione ai fini delle informazioni sulle performance storiche

    I rating del credito emessi o avallati, o i rating emessi in un paese terzo e non avallati di cui all’articolo 1, paragrafo 5, sono utilizzati dall’AESFEM per rendere disponibili le informazioni sulle performance storiche ai sensi all’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1060/2009 e dell’allegato I, sezione E, parte II, punto 1, dello stesso regolamento.

    Articolo 11

    Prima comunicazione

    1.   Le agenzie di rating del credito registrate o certificate prima del 21 giugno 2015 effettuano la prima comunicazione all’AESFEM entro il 1o gennaio 2016, includendovi tutti i seguenti elementi:

    a)

    informazioni su tutti i rating del credito e su tutte le prospettive di rating di cui agli articoli 8 e 9 emessi fino al 21 giugno 2015 e non ritirati;

    b)

    i rating del credito e le prospettive di rating di cui agli articoli 8 e 9 emessi tra il 21 giugno 2015 e il 31 dicembre 2015.

    2.   Le agenzie di rating del credito registrate o certificate tra il 21 giugno 2015 e il 31 dicembre 2015 si conformano al presente regolamento a decorrere dal 1o gennaio 2016. Nella prima comunicazione indicano, ai sensi degli articoli 8 e 9, tutti i rating del credito e tutte le prospettive di rating emessi a decorrere dalla data di registrazione o di certificazione.

    3.   Le agenzie di rating del credito registrate o certificate dopo il 1o gennaio 2016 si conformano al presente regolamento entro tre mesi dalla data di registrazione o di certificazione. Nella prima comunicazione indicano, ai sensi degli articoli 8 e 9, tutti i rating del credito e le prospettive di rating emessi a decorrere dalla data di registrazione o di certificazione.

    4.   Oltre alla prima comunicazione di cui ai paragrafi 2 e 3, le agenzie di rating del credito certificate dopo il 21 giugno 2015 comunicano anche, ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1060/2009 e dell’allegato I, sezione E, parte II, punto 1, dello stesso regolamento, le informazioni sulle performance storiche relative ad almeno i dieci anni precedenti la data di certificazione o, se hanno avviato l’attività di rating da meno di dieci anni prima della certificazione, le informazioni relative al periodo a partire dalla data di avvio dell’attività di rating del credito. Le agenzie di rating del credito certificate non sono tenute a comunicare tali dati, in tutto o in parte, se possono dimostrare che la comunicazione non sarebbe proporzionata tenuto conto delle loro dimensioni e della loro complessità.

    Articolo 12

    Struttura dei dati

    1.   Le agenzie di rating del credito comunicano all’AESFEM i dati qualitativi nel formato indicato nelle tabelle di cui all’allegato I, parte 1, contestualmente alla prima comunicazione dei dati di rating conformemente all’articolo 11. Eventuali modifiche delle comunicazioni dei dati qualitativi sono immediatamente comunicate al sistema dell’AESFEM, come aggiornamenti, prima che i dati di rating interessati dalle modifiche siano trasmessi all’AESFEM. Quando l’agenzia di rating del credito effettua la comunicazione per conto di un gruppo, conformemente all’articolo 1, paragrafo 4, all’AESFEM può essere trasmesso un unico insieme di data qualitativi.

    2.   Le agenzie di rating del credito comunicano i dati di rating per i rating di cui agli articoli 8, 9 e 11 nel formato indicato nelle tabelle dell’allegato I, parte 2.

    Articolo 13

    Procedura di comunicazione

    1.   La agenzie di rating del credito comunicano i dati qualitativi e i dati di rating di cui all’articolo 12 attenendosi alle istruzioni tecniche impartite dall’AESFEM e utilizzando il sistema di comunicazione dell’AESFEM.

    2.   Le agenzie di rating del credito conservano i file inviati all’AESFEM e da questa ricevuti in formato elettronico per almeno cinque anni. I file sono messi a disposizione dell’AESFEM su richiesta.

    3.   Se l’agenzia di rating del credito riscontra errori materiali nei dati comunicati, corregge i dati in questione senza indebito ritardo conformemente alle istruzioni tecniche impartite dall’AESFEM.

    Articolo 14

    Abrogazione e disposizioni transitorie

    1.   A decorrere dal 1o gennaio 2016 sono abrogati i seguenti regolamenti:

    a)

    regolamento delegato (UE) n. 446/2012 della Commissione;

    b)

    regolamento delegato (UE) n. 448/2012 della Commissione.

    2.   I riferimenti ai regolamenti di cui al paragrafo 1 si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all’allegato II.

    3.   I dati trasmessi all’AESFEM conformemente ai regolamenti di cui al paragrafo 1 prima del 1o gennaio 2016 si considerano trasmessi conformemente al presente regolamento e continuano a essere usati dall’AESFEM ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 2, dell’articolo 21, paragrafo 4, lettera e), e dell’allegato I, sezione E, parte II, punto 1, del regolamento (CE) n. 1060/2009.

    Articolo 15

    Entrata in vigore

    Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Esso si applica a decorrere dal 21 giugno 2015.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 30 settembre 2014

    Per la Commissione

    Il presidente

    José Manuel BARROSO


    (1)  GU L 302 del 17.11.2009, pag. 1.

    (2)  Regolamento delegato (UE) n. 448/2012 della Commissione, del 21 marzo 2012, che integra il regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per la presentazione delle informazioni che le agenzie di rating del credito mettono a disposizione presso il registro centrale istituto dall’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (GU L 140 del 30.5.2012, pag. 17).

    (3)  Regolamento delegato (UE) n. 446/2012 della Commissione, del 21 marzo 2012, che integra il regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative al contenuto e al formato dei rapporti periodici sui dati di rating che le agenzie di rating del credito devono presentare all’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (GU L 140 del 30.5.2012, pag. 2).

    (4)  Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84).

    (5)  Regolamento (UE) n. 462/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, che modifica il regolamento (CE) n. 1060/2009 relativo alle agenzie di rating del credito (GU L 146 del 31.5.2013, pag. 1).

    (6)  Direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) (GU L 302 del 17.11.2009, pag. 32).

    (7)  Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1).

    (8)  Regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che definisce la classificazione statistica delle attività economiche NACE Rev.2 e modifica il regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio nonché alcuni regolamenti (CE) relativi a settori statistici specifici (GU L 393 del 30.12.2006, pag. 1).

    (9)  L’ora CET, ossia l’ora dell’Europa centrale, tiene conto del cambio d’orario estivo dell’Europa centrale.


    ALLEGATO I

    PARTE 1

    ELENCO DEI CAMPI DEL FILE DEI DATI QUALITATIVI

    Tabella 1

    Identificazione dell’agenzia di rating del credito e descrizione della metodologia

    La presenta tabella contiene gli elementi di identificazione dell’agenzia di rating del credito notificante, ivi comprese l’identificazione giuridica, la metodologia e le politiche utilizzate.

    La tabella contiene una riga per ogni agenzia di rating del credito notificante.


    N.

    Nome del campo

    Descrizione

    Tipo

    Norma

    Ambito di applicazione

    1

    Identificativo dell’agenzia di rating del credito

    Codice utilizzato per identificare l’agenzia di rating del credito notificante. È attribuito dall’AESFEM al momento della registrazione o della certificazione.

    Obbligatorio

     

    Tecnico

    2

    Identificativo dell’entità giuridica (LEI) mondiale dell’agenzia di rating del credito notificante

    Codice LEI dell’agenzia di rating del credito che invia il file.

    Obbligatorio

    ISO 17442

    Pubblico

    3

    Nome dell’agenzia di rating del credito

    Nome utilizzato per identificare l’agenzia di rating del credito. Corrisponde al nome utilizzato dall’agenzia di rating del credito nella procedura di registrazione e in tutte le altre procedure di vigilanza in seno all’AESFEM. Quando un membro di un gruppo di agenzie di rating del credito comunica i dati per tutto il gruppo, si tratta del nome del gruppo di agenzie di rating del credito.

    Obbligatorio

     

    Pubblico

    4

    Descrizione dell’agenzia di rating del credito

    Breve descrizione dell’agenzia di rating del credito.

    Obbligatorio

     

    Pubblico

    5

    Metodologia dell’agenzia di rating del credito

    Descrizione della metodologia di rating utilizzata dall’agenzia di rating del credito. L’agenzia di rating del credito può descrivere le caratteristiche particolari della sua metodologia di rating.

    Obbligatorio

     

    Pubblico

    6

    Link alla pagina web della metodologia dell’agenzia di rating del credito

    Link alla pagina web dell’agenzia di rating del credito contenente tutte le informazioni relative alle metodologie e la descrizione dei modelli e delle ipotesi principali di rating.

    Obbligatorio

    Riferimento valido alla pagina web.

    Pubblico

    7

    Politica in materia di rating richiesti e di rating non richiesti

    Descrizione della politica seguita dall’agenzia di rating del credito per quanto riguarda i rating richiesti e i rating non richiesti, con o senza partecipazione. Se l’agenzia segue più di una politica, specificare i tipi di rating a cui si applica ogni politica.

    Obbligatorio

     

    Pubblico

    8

    Politica in materia di rating delle filiazioni

    Descrizione della politica relativa alla comunicazione del rating delle filiazioni.

    Obbligatorio

    Da compilare solo per le agenzie di rating del credito che emettono rating di società.

     

    Pubblico

    9

    Ambito geografico della comunicazione

    Quando l’agenzia di rating del credito fa parte di un gruppo, indica se vengono comunicati tutti i rating emessi dal gruppo (portata globale) o no (solo UE e i rating avallati). Se la copertura non è globale, l’agenzia di rating del credito ne spiega il motivo. Per tutte le altre agenzie di rating del credito indicare «globale» («Y»).

    Obbligatorio

    «Y» per sì

    «N» per no

    Pubblico

    10

    Motivo della portata non globale

    Il motivo per il quale un’agenzia di rating del credito facente parte di un gruppo non comunica tutti i rating del gruppo.

    Obbligatorio

    Da compilare se nel campo «Ambito geografico della comunicazione» è stato inserito «N».

     

    Pubblico

    11

    Definizione di default

    Riportare la definizione di default utilizzata dall’agenzia di rating del credito.

    Obbligatorio

     

    Pubblico

    12

    Link al sito web

    Link alla pagina principale del sito web pubblico dell’agenzia di rating del credito.

    Obbligatorio

    Riferimento valido alla pagina web.

    Pubblico


    Tabella 2

    Elenco dei tipi di rating degli emittenti

    Tabella da compilare se l’agenzia di rating del credito emette rating del credito degli emittenti. La tabella contiene una riga per ogni tipo di rating emesso dall’agenzia di rating del credito a livello degli emittenti.


    N.

    Nome del campo

    Descrizione

    Tipo

    Norma

    Ambito di applicazione

    1

    Identificativo del tipo di rating degli emittenti

    Identificativo unico di ogni tipo di rating degli emittenti sulla base del quale l’entità valutata viene giudicata.

    Obbligatorio

    Da compilare se l’agenzia di rating del credito emette rating degli emittenti

     

    Tecnico

    2

    Nome del tipo di rating degli emittenti

    Nome della categoria del rating degli emittenti.

    Obbligatorio

     

    Tecnico

    3

    Descrizione del tipo di rating degli emittenti

    Descrizione della categoria di debito valutata.

    Obbligatorio

     

    Tecnico

    4

    Norma per il tipo di rating degli emittenti

    Distingue i seguenti tipi di rating degli emittenti: rating del credito degli emittenti principali/mondiali; rating del debito (le diverse categorie sono descritte nell’allegato 1, parte 2, tabella 2) e tutti gli altri rating del debito degli emittenti.

    Obbligatorio

    IR – rating degli emittenti principali

    DT - rating del debito

    OT - altro

    Tecnico


    Tabella 3

    Elenco delle categorie di debito

    Tabella da compilare se l’agenzia di rating del credito emette rating riferiti a categorie di debito o a strumenti/emissioni di debito (quali debito senior non garantito, debito subordinato non garantito, debito junior subordinato non garantito). La tabella contiene una riga per ogni tipo di debito.


    N.

    Nome del campo

    Descrizione

    Tipo

    Norma

    Ambito di applicazione

    1

    Identificativo della classificazione del debito valutato

    Identificativo unico per ogni categoria di debito utilizzata per classificare le categorie di debito o le emissioni di debito degli emittenti societari e sovrani.

    Obbligatorio

    Da compilare se l’agenzia di rating valuta categorie di debito societario o sovrano

     

    Tecnico

    2

    Nome della classificazione del debito valutato

    Nome della categoria di debito valutato.

    Obbligatorio

     

    Tecnico

    3

    Descrizione della classificazione del debito valutato

    Descrizione della categoria di debito valutato.

    Obbligatorio

     

    Tecnico

    4

    Rango

    Identifica il rango della classe di debito dell’emittente o dello strumento valutato.

    Facoltativo

    SEU - se il debito dell’emittente o l’emissione valutati appartengono alla categoria di debito senior non garantito

    SEO - se l’emittente o l’emissione valutati appartengono ad una categoria di debito senior diversa da SEU

    SB - se il debito dell’emittente o l’emissione appartiene ad una categoria di debito subordinato

    Tecnico


    Tabella 4

    Elenco dei tipi di emissione/programma

    Tabella da compilare se l’agenzia di rating del credito emette rating delle emissioni di debito/degli strumenti finanziari. L’agenzia di rating del credito elenca tutti i tipi di emissioni o tutti i tipi di programmi di emissione del debito (quali note, note a medio termine, obbligazioni, commercial paper). La tabella contiene una riga per ogni tipo di programma o di emissione.


    N.

    Nome del campo

    Descrizione

    Tipo

    Norma

    Ambito di applicazione

    1

    Identificativo del tipo di emissione/programma

    Identificativo unico dell’emissione/programma utilizzato per classificare i rating delle emissioni.

    Obbligatorio

    Da compilare se l’agenzia di rating valuta emissioni societarie o sovrane

     

    Tecnico

    2

    Nome del tipo di emissione/programma

    Nome del tipo di emissione/programma.

    Obbligatorio

     

    Tecnico

    3

    Descrizione del tipo di emissione/programma

    Descrizione del tipo di emissione/programma.

    Obbligatorio

     

    Tecnico


    Tabella 5

    Elenco degli analisti principali

    La tabella riporta l’elenco di tutti gli analisti principali che operano nell’Unione. Se l’analista principale ha ricoperto l’incarico (a intervalli) in periodi diversi, le informazioni che lo riguardano devono essere comunicate compilando la tabella tante volte quanti sono stati i periodi di incarico dell’analista principale. Le date d’inizio e di fine dell’incarico non possono sovrapporsi per lo stesso analista principale. La tabella contiene una riga per ogni analista principale e per periodo di incarico distinto.


    N.

    Nome del campo

    Descrizione

    Tipo

    Norma

    Ambito di applicazione

    1

    Identificativo interno dell’analista principale

    Identificativo interno unico del membro del personale nominato all’incarico di analista dall’agenzia di rating del credito.

    Obbligatorio

     

    Solo vigilanza

    2

    Nome dell’analista principale

    Nome e cognome dell’analista principale.

    Obbligatorio

     

    Solo vigilanza

    3

    Data di inizio dell’incarico di analista principale

    Data di inizio dell’incarico di analista principale del membro del personale.

    Obbligatorio

    Formato della data secondo ISO 8601 (AAAA-MM-GG)

    Solo vigilanza

    4

    Data di fine dell’incarico di analista principale

    Data di fine dell’incarico di analista principale del membro del personale. Se il membro del personale ricopre attualmente la funzione, indicare 9999-01-01.

    Obbligatorio

    Formato della data secondo ISO 8601 (AAAA-MM-GG) o 9999-01-01

    Solo vigilanza


    Tabella 6

    Scala di rating

    La presente tabella contiene la descrizione di tutte le scale di rating del credito utilizzate dalle agenzie di rating per l’emissione di rating del credito che devono essere comunicati conformemente al presente regolamento. Le agenzie di rating del credito comunicano una riga per ciascuna scala di rating del credito. Per ogni scala di rating del credito comunicata, le informazioni su una o più categorie di rating possono essere comunicate nella sottotabella «Categorie» e uno o più livelli possono essere comunicati nella sottotabella «Livelli».


    N.

    Nome del campo

    Descrizione

    Tipo

    Norma

    Ambito

    1

    Identificativo della scala di rating

    Identifica in modo univoco una specifica scala di rating dell’agenzia di rating del credito.

    Obbligatorio

     

    Tecnico

    2

    Data di inizio della validità della scala di rating

    La data di inizio della validità della scala di rating.

    Obbligatorio

    Formato della data secondo ISO 8601 (AAAA-MM-GG)

    Pubblico

    3

    Data di fine della validità della scala di rating

    La data di scadenza della validità della scala di rating. Per la scala di rating in corso di validità indicare 9999-01-01.

    Obbligatorio

    Formato della data secondo ISO 8601 (AAAA-MM-GG) o 9999-01-01

    Pubblico

    4

    Descrizione della scala di rating

    Descrizione del tipo di rating inclusi nella scala, compreso l’ambito geografico se pertinente.

    Obbligatorio

     

    Pubblico

    5

    Orizzonte temporale

    Indica l’applicabilità della scala di rating sulla base dell’orizzonte temporale.

    Obbligatorio

    L - quando la scala di rating è applicabile a rating a lungo termine

    S - quando la scala di rating è applicabile a rating a breve termine

    Pubblico

    6

    Tipo di rating

    Indica l’applicabilità della scala di rating sulla base del tipo di rating.

    Obbligatorio

    C - quando la scala di rating è applicabile a rating di società

    S - quando la scala di rating è applicabile a rating sovrani e di finanze pubbliche

    T - quando la scala di rating è applicabile a rating di strumenti finanziari strutturati

    O - quando la scala di rating è applicabile a rating di altri strumenti finanziari

    Pubblico

    7

    Ambito della scala di rating

    Specifica se la scala di rating viene utilizzata per l’emissione di rating preliminari, definitivi o di entrambi.

    Obbligatorio

    PR - scala di rating utilizzata unicamente per l’emissione di rating preliminari

    FR - scala di rating utilizzata unicamente per l’emissione di rating definitivi

    BT - scala di rating utilizzata per l’emissione di rating preliminari e definitivi

    Pubblico

    8

    Scala di rating utilizzata per il CEREP

    Indica se il rating è utilizzato dall’AESFEM per il calcolo delle statistiche del CEREP, ossia il registro centrale.

    Per ogni periodo di tempo può essere utilizzata solo una scala di rating per combinazione di tipo di rating e orizzonte temporale.

    Obbligatorio

    «Y» per sì

    «N» per no

    Tecnico

    9

    Categorie

    Valore della categoria di rating

    Ordine della categoria di rating nella scala di rating (dove 1 corrisponde alla categoria che rappresenta il miglior merito di credito).

    Obbligatorio

    L’ordinale è un numero intero con valore minimo 1 e valore massimo 20. La dichiarazione dei valori delle categorie di rating deve essere consecutiva. Deve esserci almeno una categoria di rating per ogni rating.

    Pubblico

    10

    Etichetta della categoria di rating

    Identifica una specifica categoria di rating nella scala.

    Obbligatorio

     

    Pubblico

    11

    Descrizione della categoria di rating

    Definizione della categoria di rating nella scala di rating.

    Obbligatorio

     

    Pubblico

    12

    Livelli

    Valore del livello

    Ordine del livello nella scala di rating (dove 1 corrisponde al livello che rappresenta il miglior merito di credito).

    Obbligatorio

    Il valore del livello è un numero intero con valore minimo 1 e valore massimo 99. I valori forniti devono essere consecutivi. Deve esserci almeno un livello di rating per ogni rating.

    Pubblico

    13

    Etichetta di livello

    Identifica uno specifico livello nella scala di rating. I livelli forniscono ulteriori informazioni rispetto alla categoria di rating.

    Obbligatorio

     

    Pubblico

    14

    Descrizione del livello

    Descrizione del livello nella scala di rating.

    Obbligatorio

     

    Pubblico

    PARTE 2

    ELENCO DEI CAMPI DEL FILE DEI DATI DI RATING

    Tabella 1

    Dati che descrivono l’entità/lo strumento valutati

    La presente tabella individua e descrive tutti i rating del credito emessi dall’agenzia di rating del credito che devono essere comunicati ai sensi del presente regolamento. La tabella contiene una riga per ogni singolo rating del credito da comunicare. Se del caso, per ogni linea di rating del credito possono essere comunicati uno o più «cedenti».


    N.

    Nome del campo

    Descrizione

    Tipo

    Norma

    Ambito di applicazione

    1

    Identificativo dell’agenzia di rating del credito

    Codice utilizzato per identificare l’agenzia di rating del credito notificante. È attribuito dall’AESFEM al momento della registrazione o della certificazione.

    Obbligatorio

     

    Tecnico

    2

    LEI dell’agenzia di rating del credito notificante

    Codice LEI dell’agenzia di rating del credito che invia il file.

    Obbligatorio

    ISO 17442

    Pubblico

    3

    LEI dell’agenzia di rating del credito responsabile

    Codice LEI dell’agenzia di rating del credito responsabile del rating, ossia:

    per i rating emessi nell’Unione europea, l’agenzia di rating del credito registrata che ha emesso il rating,

    per i rating avallati, l’agenzia di rating del credito registrata che ha avallato il rating,

    per i rating emessi da un’agenzia di rating del credito certificata, l’agenzia di rating del credito certificata,

    per i rating emessi in un paese terzo ma non avallati da un’agenzia di rating del credito registrata, l’agenzia di rating del credito del paese terzo che ha emesso il rating.

    Obbligatorio

    ISO 17442

    Pubblico

    4

    LEI dell’agenzia di rating del credito emittente

    Codice LEI dell’agenzia di rating del credito che ha emesso il rating, ossia:

    per i rating emessi nell’Unione europea, l’agenzia di rating del credito registrata,

    per i rating avallati, l’agenzia di rating del credito del paese terzo che ha emesso il rating avallato,

    per i rating emessi da un’agenzia di rating del credito certificata, l’entità certificata,

    per i rating emessi in un paese terzo ma non avallati da un’agenzia di rating del credito registrata, l’agenzia di rating del credito del paese terzo che ha emesso il rating.

    Obbligatorio

    ISO 17442

    Pubblico

    5

    Identificativo del rating

    Identificativo unico del rating, che deve restare invariato nel tempo. L’identificativo è unico in tutte le comunicazioni all’AESFEM.

    Obbligatorio

     

    Tecnico

    6

    Tipo di rating

    Indica se si tratta di un rating di società, di un rating sovrano o di finanze pubbliche, di un rating di strumenti finanziari strutturati o di un rating di altro strumento finanziario. Deve restare invariato nel tempo.

    Obbligatorio

    C - se il rating è applicabile a rating di società

    S - se il rating è applicabile a rating sovrani

    T - se il rating è applicabile a rating di strumenti finanziari strutturati

    O - se il rating è applicabile a rating di altri strumenti finanziari.

    Pubblico

    7

    Altro tipo di rating

    Descrive il tipo di strumento finanziario valutato indicato come tipo di rating «O».

    Obbligatorio

    Da compilare se nel campo «Tipo di rating» è stato inserito «O».

     

    Solo vigilanza

    8

    Oggetto valutato

    Specifica se il rating si riferisce a un’entità/emittente di titoli di debito o all’emissione di debito di un’entità valutata/strumento finanziario valutato.

    Obbligatorio

    ISR - il rating si riferisce ad un’entità o emittente di debito

    INT - il rating si riferisce ad un’emissione di debito/strumento finanziario

    Pubblico

    9

    Orizzonte temporale

    Indica se si tratta di un rating a breve termine o a lungo termine. Deve restare invariato nel tempo.

    Obbligatorio

    L - rating a lungo termine

    S - rating a breve termine

    Pubblico

    10

    Paese

    Codice del paese dell’emittente/dello strumento valutati.

    Obbligatorio

    Codice ISO 3166-1

    Per la categoria «internazionale» utilizzare il codice «ZZ».

    Pubblico

    11

    Valuta

    Indica se il rating è espresso in una valuta locale o estera.

    Obbligatorio

    Da compilare se nel campo «Tipo di rating» è stato inserito «C» o «S»

    LC - rating in valuta locale

    FC - rating in valuta estera

    Pubblico

    12

    LEI dell’entità giuridica/dell’emittente

    Codice LEI dell’entità giuridica/dell’emittente. Deve restare invariato nel tempo.

    Obbligatorio

    Da compilare unicamente se l’entità valutata può ricevere il codice LEI.

    ISO 17442

    Pubblico

    13

    Codice fiscale nazionale dell’entità giuridica/dell’emittente

    Codice fiscale nazionale unico dell’entità valutata. Deve restare invariato nel tempo.

    Facoltativo

    se applicabile.

     

    Pubblico

    14

    Partita IVA [imposta sul valore aggiunto] dell’entità giuridica/dell’emittente

    Partita IVA nazionale unica dell’entità valutata. Deve restare invariato nel tempo.

    Facoltativo

    se applicabile.

     

    Pubblico

    15

    BIC [codice di identificazione bancario] dell’entità giuridica/dell’emittente

    BIC unico dell’entità valutata. Deve restare invariato nel tempo.

    Facoltativo

    Da compilare unicamente per le entità che rappresentano istituzioni o enti finanziari (ossia se nel campo «Industria» è stato inserito «FI»«IN»).

    ISO 9362

    Pubblico

    16

    Identificativo interno dell’entità giuridica/dell’emittente

    Identificativo interno unico dell’emittente. Deve restare invariato nel tempo.

    Obbligatorio

     

    Solo vigilanza

    17

    Nome dell’entità giuridica/dell’emittente

    Contiene riferimenti chiari e comprensibili alla ragione sociale dell’entità giuridica/dell’emittente.

    Obbligatorio

     

    Pubblico

    18

    LEI dell’entità giuridica/dell’emittente impresa madre

    Codice LEI dell’impresa madre. Da compilare unicamente nel caso in cui l’emittente valutato sia una filiazione di un’altra entità valutata. Deve restare invariato nel tempo.

    Obbligatorio

    Da compilare se l’entità valutata/l’emittente di debito è una filiazione di un’altra entità valutata.

    ISO 17442

    Pubblico

    19

    Identificativo interno dell’entità giuridica/dell’emittente impresa madre

    Identificativo interno unico dell’entità giuridica/dell’emittente impresa madre. Deve restare invariato nel tempo.

    Obbligatorio

    Da compilare se l’entità valutata è una filiazione di un’altra entità valutata.

     

    Solo vigilanza

    20

    Codice degli enti subsovrani della Nomenclatura delle unità territoriali per la statistica (NUTS)

    Identificativo della regione/città/comune dell’amministrazione locale/dell’ente subsovrano valutati.

    Obbligatorio

    Da compilare unicamente se nel campo «Paese» è stato indicato uno Stato membro dell’Unione, nel campo «Tipo di rating» è stato inserito «S» e nel campo «Settore» è stato inserito «SM»

    Nomenclatura Eurostat: NUTS da 1 a 3

    Pubblico

    21

    ISIN

    Codice internazionale di identificazione (International Securities Identifying Number, ISIN) dello strumento valutato. Deve restare invariato nel tempo.

    Obbligatorio

    Da compilare se nel campo «Oggetto valutato» è stato inserito «INT» e se agli strumenti valutati è stato assegnato un codice ISIN.

    ISO 6166

    Pubblico

    22

    Identificativo unico dello strumento

    Una combinazione di attributi dello strumento che individua in modo univoco lo strumento.

    Facoltativo

    Norma AESFEM

    Solo vigilanza

    23

    Identificativo interno dello strumento

    Codice unico per identificare lo strumento finanziario valutato. Deve restare invariato nel tempo.

    Obbligatorio

    Da compilare se nel campo «Oggetto valutato» è stato inserito «INT».

     

    Solo vigilanza

    24

    Tipo di emissione/programma

    Indica il tipo di emissione/programma del rating.

    Facoltativo

    Da compilare se nel campo «Tipo di rating» è stato inserito «C» o «S» e nel campo «Oggetto valutato» è stato inserito «INT».

    «Identificativo del tipo di emissione/programma» valido, già comunicato nella tabella «Elenco dei tipi di emissione/programma».

    Pubblico

    25

    Tipo di rating dell’emittente

    Specifica il tipo di rating dell’emittente.

    Obbligatorio

    Da compilare se nel campo «Tipo di rating» è stato inserito «C» e nel campo «Oggetto valutato» è stato inserito «ISR».

    «Identificativo del tipo di rating» valido, già comunicato nella tabella «Elenco dei tipi di rating dell’emittente».

    Pubblico

    26

    Categoria di debito

    Specifica la categoria di debito delle emissioni o dei debiti valutati.

    Obbligatorio

    Da compilare se nel campo «Tipo di rating» è stato inserito «C» o «S», nel campo «Oggetto valutato» è stato inserito «ISR» e nel campo «Tipo di rating dell’emittente» è stato inserito «DT» o nel campo «Oggetto valutato» è stato inserito «INT».

    «Identificativo di classificazione del debito valutato» valido, già comunicato nella tabella «Elenco delle categorie di debito».

    Pubblico

    27

    Data di emissione

    Specifica la data di emissione dello strumento o dell’emissione di debito valutati. Deve restare invariato nel tempo.

    Obbligatorio

    Da compilare se nel campo «Oggetto valutato» è stato inserito «INT».

    Formato della data secondo ISO 8601: AAAA-MM-GG

    Solo vigilanza

    28

    Scadenza

    Specifica la data di scadenza dello strumento o dell’emissione di debito valutati.

    Obbligatorio

    Da compilare se nel campo «Oggetto valutato» è stato inserito «INT».

    Se perpetuo: 9999-01-01.

    Formato della data secondo ISO 8601: (AAAA-MM-GG) o 9999-01-01

    Solo vigilanza

    29

    Volume dell’emissione in circolazione

    Il volume dell’emissione in circolazione alla prima emissione del rating. L’importo viene comunicato nella valuta dell’emissione indicata nel campo «Codice della valuta del volume dell’emissione in circolazione».

    Obbligatorio

    Da compilare se nel campo «Oggetto valutato» è stato inserito «INT».

     

    Solo vigilanza

    30

    Codice della valuta del volume dell’emissione in circolazione

    Il codice della valuta dell’emissione valutata.

    Obbligatorio

    Da compilare se nel campo «Oggetto valutato» è stato inserito «INT».

    ISO 4217

    Solo vigilanza

    31

    Industria

    Consente di classificare le entità o le emissioni di debito valutate comunicate come tipo di rating di società nelle categorie enti finanziari, imprese di assicurazione e imprese non finanziarie.

    Obbligatorio

    Da compilare se nel campo «Tipo di rating» è stato inserito «C».

    FI - per i rating degli enti finanziari, comprese banche, intermediari e dealer

    IN - per i rating delle imprese di assicurazione

    CO - per i rating di enti societari non inclusi in «FI» o «IN»

    Pubblico

    32

    Settore

    Specifica le sottocategorie per i rating sovrani e i rating di finanze pubbliche.

    Obbligatorio

    Da compilare se nel campo «Tipo di rating» è stato inserito «S».

    SV - rating di Stati

    SM - rating di autorità regionali o locali

    IF - rating di istituzioni finanziarie internazionali

    SO - rating di organizzazioni sovranazionali diverse da «IF»

    PE - rating di enti pubblici

    Pubblico

    33

    Classe di attività

    Definisce le principali classi di attività per i rating di strumenti finanziari strutturati.

    Obbligatorio

    Da compilare se nel campo «Tipo di rating» è stato inserito «T».

    «ABS» - per i rating di ABS

    «RMBS» - per i rating di RMBS

    «CMBS» - per i rating di CMBS

    «CDO» - per i rating di CDO

    «ABCP» - per i rating di ABCP

    OTH - per altro

    Pubblico

    34

    Sottoclasse di attività

    Definisce le sottoclassi di attività per i rating di strumenti finanziari strutturati.

    Obbligatorio

    Da compilare se nel campo «Tipo di rating» è stato inserito «T».

    CCS - se ABS: titoli garantiti da crediti su carte di credito

    ALB - se ABS: titoli garantiti da prestiti per l’acquisto di un autoveicolo

    CNS - se ABS: titoli garantiti da crediti al consumo

    SME - se ABS: titoli garantiti da prestiti alle piccole e medie imprese

    LES - se ABS: titoli garantiti da leasing a privati o imprese

    HEL - se RMBS: prestiti ipotecari per i consumi

    PRR - se RMBS: RMBS di prima qualità NPR - se RMBS: RMBS non di prima qualità

    CFH - se CDO: cash flow e hybrid CDO/CLO

    SDO - se CDO: CDO/CLO sintetici

    MVO - se CDO: market value CDO

    SIV - se OTH: structured investment vehicles (veicoli di investimento strutturato)

    ILS - se OTH: titoli collegati ad assicurazioni (insurance-linked securities)

    DPC - se OTH: veicoli di cartolarizzazione del tipo derivative product companies

    SCB - se OTH: obbligazioni garantite strutturate

    «OTH» - altro

    Pubblico

    35

    Altra sottoclasse di attività

    Indica le altre categorie di classi di attività o di sottoclassi di attività.

    Obbligatorio

    Da compilare se nel campo «Tipo di rating» è stato inserito «T» e nel campo «Sottoclasse di attività» è stato inserito «OTH».

     

    Solo vigilanza

    36

    Classificazione delle emissioni societarie

    Classificazione delle obbligazioni garantite.

    Obbligatorio

    Da compilare se nel campo «Tipo di rating» è stato inserito «C» e se nel campo «Oggetto valutato» è stato inserito «INT».

    BND - obbligazioni

    CBR - obbligazioni garantite ai sensi dell’articolo 52, paragrafo 4, della direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che soddisfano i requisiti di ammissibilità previsti all’articolo 129 del regolamento (UE) n. 575/2013.

    OCB - altri tipi di obbligazioni garantite, non inclusi nell’articolo 5, paragrafo 2, lettera b), del presente regolamento, per i quali l’agenzia di rating del credito ha utilizzato metodologie, modelli o ipotesi principali di rating specifici alle obbligazioni garantite per l’emissione del rating.

    OTH - altri tipi di emissioni societarie non inclusi nell’articolo 5, paragrafo 2, lettere a), b) e c), del presente regolamento

    Pubblico

    37

    Altre emissioni societarie

    Descrive il tipo di emissione comunicato nella categoria «Altro» delle emissioni societarie.

    Obbligatorio

    Da compilare se nel campo «Classificazione delle emissioni societarie» è stato indicato «OTH».

     

    Solo vigilanza

    38

    Classe di segmento

    Classe del segmento.

    Obbligatorio

    Da compilare se nel campo «Tipo di rating» è stato inserito «T».

     

    Pubblico

    39

    N. di serie/ID del programma

    Quando l’emissione fa parte di una serie di emissioni multiple nel quadro dello stesso programma, specifica il numero di serie dell’emissione. Se esistente, può essere aggiunto l’ID del programma a integrazione del «Nome del programma/dell’offerta/dell’emissione».

    Facoltativo

    Da compilare se nel campo «Tipo di rating» è stato inserito «T» o «C» e nel campo «Oggetto valutato» è stato inserito «INT».

     

    Pubblico

    40

    Nome del programma/dell’offerta/dell’emissione

    Precisa il nome del programma/dell’offerta/dell’emissione utilizzato nei documenti pubblici dell’emissione

    Facoltativo

    Da compilare se nel campo «Oggetto valutato» è stato inserito «INT».

     

    Pubblico

    41

    Cedenti

    Identificativo interno del cedente

    Codice interno unico assegnato dall’agenzia di rating del credito al cedente.

    Obbligatorio

    Da compilare se nel campo «Tipo di rating» è stato inserito «T».

    In caso di cedenti multipli che non possono essere individuati singolarmente, inserire «MULTIPLE».

     

    Solo vigilanza

    42

    LEI del cedente

    Codice LEI del cedente.

    Obbligatorio

    Da compilare se nel campo «Tipo di rating» è stato inserito «T» e nel campo «Identificativo interno del cedente» non è stato inserito «MULTIPLE».

    ISO 17442

    Solo vigilanza

    43

    Codice BIC del cedente

    BIC unico del cedente.

    Facoltativo

    Da compilare se nel campo «Tipo di rating» è stato inserito «T» e nel campo «Identificativo interno del cedente» non è stato inserito «MULTIPLE».

    ISO 9362

    Solo vigilanza

    44

    Nome del cedente

    Contiene riferimenti chiari e comprensibili alla ragione sociale del cedente (o dell’impresa madre dell’emittente).

    Obbligatorio

    Da compilare se nel campo «Tipo di rating» è stato indicato «T» e nel campo «Identificativo interno del cedente» non è stato inserito «MULTIPLE».

     

    Solo vigilanza

    45

    Rating preliminare precedente

    Per tutti i nuovi rating precisa se l’agenzia di rating del credito ha emesso un rating preliminare o un’analisi iniziale prima di emettere il rating definitivo.

    Obbligatorio

    Da compilare se nel campo «Tipo di azione» della tabella 2 della parte 2 è stato inserito «NEW».

    «Y» per sì

    «N» per no

    Solo vigilanza

    46

    Identificativo del rating preliminare precedente

    Indica l’identificativo del rating preliminare precedente o dell’analisi iniziale. L’«Identificativo del rating preliminare precedente» dovrebbe corrispondere all’identificativo valido di un rating preliminare già comunicato.

    Obbligatorio

    Da compilare se nel campo «Rating preliminare precedente» è stato indicato «Y».

     

    Solo vigilanza

    47

    Indicatore della complessità

    Indica il grado di complessità assegnato a un rating di strumenti finanziari strutturati tenendo conto di fattori quali il numero di cedenti, controparti e paesi, la necessità di sviluppare nuove metodologie o nuove caratteristiche innovative, supporti di credito, documentazione di base, garanzie reali complesse, giurisdizioni diverse o nuove e/o l’esistenza di componenti derivate, tra gli altri fattori che possono essere considerati pertinenti dall’agenzia di rating del credito, per valutare la complessità di un servizio di rating.

    Obbligatorio

    Da compilare se nel campo «Tipo di rating» è stato inserito «T».

    S - complessità standard

    C - complessità aggiuntiva

    Solo vigilanza

    48

    Tipo di operazione con strumenti finanziari strutturati

    Indica se lo strumento si riferisce ad un’operazione stand-alone o master-trust.

    Obbligatorio

    Da compilare se nel campo «Tipo di rating» è stato inserito «T».

    S - operazione stand-alone

    M - operazione master-trust

    Solo vigilanza

    49

    Tipo di rating per l’ERP

    Indica i rating del credito che rientrano nell’ambito dell’ERP, sulla base dei requisiti di cui all’articolo 11 bis del regolamento (CE) n. 1060/2009.

    Obbligatorio

    NXI - il rating non è prodotto e comunicato esclusivamente agli investitori dietro pagamento di una provvigione

    EXI - il rating è prodotto e comunicato esclusivamente agli investitori dietro pagamento di una provvigione

    Tecnico

    50

    Pertinenza per il calcolo delle statistiche CEREP

    Indica se il rating sarà utilizzato per il calcolo delle statistiche del CEREP.

    Obbligatorio

    «Y» per sì

    «N» per no

    Tecnico


    Tabella 2

    Dati sulle singole azioni di rating di credito

    La presente tabella contiene tutte le azioni di rating emesse in relazione ai rating di credito indicati nella tabella 1. Quando i comunicati stampa o le relazioni di studio sugli emittenti sovrani sono emanati in varie lingue, per la stessa azione di rating possono essere comunicate versioni multiple dei comunicati stampa o delle relazioni di studio sugli emittenti sovrani.


    N.

    Nome del campo

    Descrizione

    Tipo

    Norma

    Ambito di applicazione

    1

    Identificativo dell’azione di rating

    Identificativo unico dell’azione di rating. L’identificativo dell’azione di rating è unico per ciascun rating.

    Obbligatorio

     

    Tecnico

    2

    Identificativo del rating

    Identificativo unico del rating.

    Obbligatorio

    Dovrebbe essere un «identificativo del rating» valido indicato nella parte 2, tabella 1

    Tecnico

    3

    Data e ora di validità dell’azione

    La data e l’ora di validità dell’azione. Coincide con il tempo universale coordinato (UTC) della pubblicazione dell’azione o della distribuzione su abbonamento.

    Obbligatorio

    Formato esteso di data e ora secondo ISO 8601: AAAA-MM-GG (HH:MM:SS)

    Pubblico

    4

    Data e ora di comunicazione dell’azione

    La data e l’ora di comunicazione dell’azione all’entità valutata.

    Devono essere espresse in tempo universale coordinato (UTC). Da comunicare solo per i rating emessi nell’Unione.

    Obbligatorio

    Da compilare se nel campo «Luogo dell’emissione del rating» è stato inserito «I».

    Formato esteso di data e ora secondo ISO 8601: AAAA-MM-GG (HH:MM:SS)

    Solo vigilanza

    5

    Data della decisione dell’azione

    Indica la data alla quale l’azione è decisa.

    Si tratta della data dell’approvazione preliminare (ad esempio da parte del comitato di rating) dell’azione nel caso in cui quest’ultima venga comunicata all’entità valutata prima dell’approvazione finale.

    Da comunicare solo per i rating emessi nell’Unione.

    Obbligatorio

    Da compilare se nel campo «Luogo dell’emissione del rating» è stato inserito «I».

    Formato della data secondo ISO 8601: AAAA-MM-GG

    Solo vigilanza

    6

    Tipo di azione

    Indica il tipo di azione svolta dall’agenzia di rating del credito in relazione a un rating specifico.

    Obbligatorio

    OR - in caso di rating in essere (solo per la prima comunicazione)

    PR - in caso di rating preliminare

    NW - in caso di rating emesso per la prima volta

    UP - in caso di aumento del rating

    DG - in caso di abbassamento del rating

    AF - in caso di conferma del rating

    DF - nel caso in cui un emittente o uno strumento valutati siano messi in status di default o ritirati da tale status e il default non sia connesso ad un’altra azione di rating

    SP - in caso di sospensione del rating

    WD - in caso di ritiro del rating

    OT - in caso di attribuzione o ritiro al rating dello status di prospettiva/tendenza

    WR - in caso di attribuzione o ritiro al rating dallo status di osservazione/riesame

    Pubblico

    7

    Status di previsione/osservazione/default

    Al rating viene assegnato o ritirato lo status di previsione/osservazione/default

    Obbligatorio

    Da compilare se nel campo «Tipo di azione» è stato indicato «OT», «WR», «DF», «SP» o «OR»

    P - lo status è assegnato

    M - lo status è mantenuto

    R - lo status è ritirato

    Pubblico

    8

    Prospettiva

    Indica la prospettiva/tendenza assegnata a un rating dall’agenzia di rating del credito in base alla sua politica pertinente.

    Obbligatorio

    Da compilare se nel campo «Tipo di azione» sono stati indicati «OT» e «OR»

    POS - in caso di prospettiva positiva

    NEG - in caso di prospettiva negativa

    EVO - in caso di prospettiva in evoluzione o in sviluppo

    STA - in caso di prospettiva stabile

    Pubblico

    9

    Osservazione/riesame

    Indica lo status di osservazione o riesame assegnato ad un rating dall’agenzia di rating del credito in base alla sua politica pertinente.

    Obbligatorio

    Da compilare se nel campo «Tipo di azione» sono stati indicati «WR» e «OR»

    POW - in caso di osservazione/riesame positivi

    NEW - in caso di osservazione/riesame negativi

    EVW - in caso di osservazione/riesame in evoluzione o in sviluppo

    UNW - in caso di osservazione/riesame con direzione incerta

    Pubblico

    10

    Motivi dell’osservazione/del riesame

    Indica il motivo dello status di osservazione/riesame del rating. Da comunicare solo per i rating emessi nell’Unione.

    Obbligatorio

    Da compilare se nel campo «Tipo di azione» sono stati indicati «WR» e «OR» e nel campo «Luogo di emissione del rating» è stato indicato «I»

    1 - se lo status di osservazione/riesame dipende da modifiche delle metodologie, dei modelli o delle ipotesi principali di rating

    2 - se lo status di osservazione/riesame dipende da motivi economici, finanziari o creditizi

    3 - se lo status di osservazione/riesame dipende da altri motivi (per esempio analisti che lasciano l’incarico, conflitti di interesse)

    Pubblico

    11

    Motivi del ritiro

    Indica il motivo dell’azione di ritiro

    Obbligatorio

    Da compilare se nel campo «Tipo di azione» è stato inserito «WD».

    1 - in caso di informazioni errate o insufficienti su emittente/emissione

    2 - in caso di fallimento dell’entità valutata o di ristrutturazione del debito,

    3 - in caso di riorganizzazione dell’entità valutata (compresa la fusione o l’acquisizione)

    4 - in caso di fine della durata dell’obbligazione, o in caso di riscatto, rimborso, prefinanziamento o cancellazione del debito

    5 - in caso di invalidità automatica del rating dovuta al modello di business dell’agenzia di rating del credito (ad esempio scadenza dei rating validi per un periodo predeterminato)

    6 - in caso di ritiro del rating per altri motivi

    7 - in caso di applicazione al rating di uno dei casi di cui all’allegato I, sezione B, punto 3, del regolamento (CE) n. 1060/2009.

    8 - in caso di richiesta del cliente

    Pubblico

    12

    Altro motivo del ritiro

    Se il rating è stato ritirato per altri motivi rispetto a quelli indicati, specificarli

    Obbligatorio

    Da compilare se nel campo «Motivo del ritiro» è stato indicato «6»

     

    Solo vigilanza

    13

    Avviso di default

    Quando l’entità o lo strumento finanziario valutati sono collocati o ritirati dal default come risultato di un’altra azione di rating (aumento, abbassamento).

    Obbligatorio

    Da compilare se nel campo «Tipo di azione» è stato indicato «AF», «DG», «UP» o «OR»

    «Y» per sì

    «N» per no

    Pubblico

    14

    Motivo della sospensione

    Specifica il motivo dell’azione di sospensione

    Obbligatorio

    Da compilare se nel campo «Tipo di azione» è stato inserito «SP».

     

    Pubblico

    15

    Identificativo della scala di rating

    Indica la scala di rating utilizzata per l’emissione dell’azione di rating.

    Obbligatorio

    Da compilare se nel campo «Tipo di azione» è stato inserito «NW», «UP», «AF», «DG», «PR» o «OR»

    «Identificativo della scala di rating» valido, già comunicato nella tabella «Scala di rating».

    Pubblico

    16

    Valore del rating

    Valore del livello assegnato dall’agenzia di rating del credito in esito all’azione di rating.

    Obbligatorio

    Da compilare se nel campo «Tipo di azione» è stato indicato «NW», «UP», «AF», «DG», «PR» o «OR»

    «Valore del livello» valido, già comunicato nella tabella «Scala di rating».

    Pubblico

    17

    Luogo di emissione del rating

    Specifica il luogo dell’emissione dei rating del credito distinguendo tra: rating emesso nell’Unione da un’agenzia di rating del credito registrata; rating emesso da un’agenzia di rating del credito di un paese terzo appartenente allo stesso gruppo di agenzie di rating del credito e avallato nell’Unione; rating emesso da un’agenzia di rating del credito certificata o rating emesso da un’agenzia di rating del credito di un paese terzo appartenente allo stesso gruppo di agenzie di rating del credito ma non avallato nell’Unione.

    Obbligatorio

    I - emesso nell’Unione

    E - avallato

    T - emesso in un paese terzo da un’agenzia di rating del credito certificata

    O - altro (non avallato)

    N - non disponibile (valido solo per il periodo prima del 1.1.2011).

    Pubblico

    18

    Identificativo dell’analista principale

    Identificativo unico dell’analista principale responsabile del rating. Da comunicare solo per i rating emessi nell’Unione.

    Obbligatorio

    Da compilare se nel campo «Luogo dell’emissione del rating» è stato inserito «I».

    «Identificativo interno dell’analista principale» valido, già comunicato nella tabella «Elenco degli analisti principali».

    Solo vigilanza

    19

    Paese dell’analista principale

    Indica il paese dell’ufficio a cui l’analista principale responsabile del rating era assegnato al momento dell’emissione del rating.

    Obbligatorio

    Da compilare se nel campo «Luogo dell’emissione del rating» è stato inserito «I».

    Codice ISO 3166-1.

    Solo vigilanza

    20

    Status sotto il profilo della richiesta

    Status sotto il profilo della richiesta dell’emittente/dello strumento valutati.

    Obbligatorio

    S - in caso di rating richiesto

    U - in caso di rating non richiesto senza partecipazione

    P - in caso di rating non richiesto con partecipazione

    Pubblico

    21

    Comunicato stampa

    Comunicato stampa

    Specifica se l’azione di rating è stata accompagnata da un comunicato stampa.

    Obbligatorio

    Da compilare se nel campo «Tipo di rating per l’ERP» è stato indicato «NXI»

    «Y» per sì

    «N» per no

    Pubblico

    22

    Lingua del comunicato stampa

    Indica la lingua nella quale è stato emesso il comunicato stampa.

    Obbligatorio

    Da compilare se nel campo «Comunicato stampa» è stato inserito «Y».

    ISO 639-1

    Pubblico

    23

    Nome del file del comunicato stampa

    Indica il nome del file con il quale è stato trasmesso il comunicato stampa.

    Obbligatorio

    Da compilare se nel campo «Comunicato stampa» è stato inserito «Y».

    Norma AESFEM

    Pubblico

    24

    Link al comunicato stampa

    Se l’azione di rating è accompagnata dallo stesso comunicato stampa emesso per un’altra azione di rating, indicare l’«identificativo» dell’azione per la quale il comunicato stampa comune è stato presentato per la prima volta.

    Obbligatorio

    Da indicare per i comunicati stampa che si riferiscono a più di un’azione di rating.

    «Identificativo dell’azione» valido

    Tecnico

    25

    Relazione di studio

    Relazione di studio

    Specifica se l’azione di rating è stata accompagnata da una relazione di studio. Da compilare quando per la comunicazione dei rating sovrani nel campo «Settore» è stato indicato «SV», «SM» o «IF»

    Obbligatorio

    Da compilare se nel campo «Tipo di rating» è stato indicato «S» e nel campo «Settore» è stato indicato «SV», «SM» o «IF»

    Y per sì

    N per no.

    Pubblico

    26

    Lingua della relazione di studio

    Indica la lingua nella quale è stata pubblicata la relazione di studio

    Obbligatorio

    Da compilare se nel campo «Relazione di studio» è stato inserito «Y».

    ISO 639-1

    Pubblico

    27

    Nome del file della relazione di studio

    Indica il nome del file con il quale è stata trasmessa la relazione di studio.

    Obbligatorio

    Da compilare se nel campo «Relazione di studio «è stato inserito «Y».

    Norma AESFEM

    Pubblico

    28

    Link alla relazione di studio

    Se l’azione di rating è accompagnata dalla stessa relazione di studio pubblicata per un’altra azione di rating, indicare l’«identificativo» dell’azione per la quale la relazione di studio comune è stata presentata per la prima volta.

    Facoltativo

    «Identificativo dell’azione» valido

    Tecnico


    ALLEGATO II

    Tavola di concordanza

    Presente regolamento

    Regolamento (UE) n. 446/2012

    Regolamento (UE) n. 448/2012

    Articolo 1, paragrafo 1

     

    Articolo 3, paragrafo 1

    Articolo 1, paragrafo 2

    Articolo 2, paragrafo 1

    Articolo 2, paragrafo 2

    Articolo 1, paragrafo 3

    Articolo 2, paragrafo 6

     

    Articolo 1, paragrafo 4

    Articolo 2, paragrafo 2

    Articolo 2, paragrafo 3

    Articolo 1, paragrafo 5

     

    Articolo 3, paragrafo 3

    Articolo 1, paragrafo 6

     

    Articolo 3, paragrafo 2

    Articolo 2, paragrafo 1

     

    Articolo 8, paragrafo 2

    Articolo 2, paragrafo 2

     

    Articolo 8, paragrafo 3

    Articolo 3

    Articolo 4, paragrafo 1

    Articolo 3, paragrafo 5

    Articolo 4

    Articolo 4, paragrafo 3

    Articolo 4

    Articolo 5

    Articolo 4, paragrafo 2

    Articolo 5

    Articolo 6

     

    Articolo 6

    Articolo 7

     

     

    Articolo 8

     

     

    Articolo 9, paragrafo 1

    Articolo 3, paragrafo 2

     

    Articolo 9, paragrafo 2

    Articolo 2, paragrafo 3

     

    Articolo 9, paragrafo 3

    Articolo 2, paragrafo 4

     

    Articolo 9, paragrafo 4

    Articolo 2, paragrafo 5

     

    Articolo 9, paragrafo 5

    Articolo 3, paragrafo 3

     

    Articolo 10

     

     

    Articolo 11, paragrafi da 1 a 3

     

     

    Articolo 11, paragrafo 4

     

    Articolo 3, paragrafo 4

    Articolo 12

    Articolo 3, paragrafi 1 e 4

    Articolo 2 paragrafo 1, articolo 7 e articolo 8, paragrafo 1

    Articolo 13

    Articolo 5

    Articolo 9, articolo 10, articolo 11, articolo 12 e articolo 13

    Articolo 14

     

     

    Articolo 15

    Articolo 6

    Articolo 14


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