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Document 32015D2301

    Decisione di esecuzione (UE) 2015/2301 della Commissione, dell'8 dicembre 2015, che modifica la decisione 93/195/CEE per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria e la certificazione veterinaria cui è subordinata la reintroduzione di cavalli registrati per corse, competizioni e manifestazioni culturali dopo un'esportazione temporanea in Messico e negli Stati Uniti d'America, che modifica l'allegato I della decisione 2004/211/CE per quanto concerne la voce relativa al Messico nell'elenco dei paesi terzi e delle parti di paesi terzi a partire dai quali sono autorizzate le importazioni nell'Unione di equidi vivi nonché di sperma, ovuli ed embrioni della specie equina [notificata con il numero C(2015) 8556] (Testo rilevante ai fini del SEE)

    GU L 324 del 10.12.2015, p. 38–44 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/09/2018; abrog. impl. da 32018R0659

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2015/2301/oj

    10.12.2015   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 324/38


    DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2015/2301 DELLA COMMISSIONE

    dell'8 dicembre 2015

    che modifica la decisione 93/195/CEE per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria e la certificazione veterinaria cui è subordinata la reintroduzione di cavalli registrati per corse, competizioni e manifestazioni culturali dopo un'esportazione temporanea in Messico e negli Stati Uniti d'America, che modifica l'allegato I della decisione 2004/211/CE per quanto concerne la voce relativa al Messico nell'elenco dei paesi terzi e delle parti di paesi terzi a partire dai quali sono autorizzate le importazioni nell'Unione di equidi vivi nonché di sperma, ovuli ed embrioni della specie equina

    [notificata con il numero C(2015) 8556]

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

    vista la direttiva 92/65/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1992, che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli e embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, sezione I, della direttiva 90/425/CEE (1), in particolare l'articolo 17, paragrafo 3, lettera a),

    vista la direttiva 2009/156/CE del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti di equidi e le importazioni di equidi in provenienza dai paesi terzi (2), in particolare l'articolo 12, paragrafi 1 e 4, l'articolo 19, frase introduttiva e lettere a) e b),

    considerando quanto segue:

    (1)

    La direttiva 2009/156/CE definisce le condizioni di polizia sanitaria che disciplinano le importazioni di equidi vivi nell'Unione. A norma dell'articolo 13, paragrafo 1, lettera b), della medesima, una delle condizioni relative all'autorizzazione delle importazioni di equidi nell'Unione è che il paese terzo sia indenne da due anni da encefalomielite equina venezuelana.

    (2)

    La decisione 93/195/CEE della Commissione (3) stabilisce modelli di certificati sanitari per la reintroduzione di cavalli registrati dopo un'esportazione temporanea per la partecipazione a corse, competizioni e manifestazioni culturali. Il modello di certificato sanitario di cui all'allegato II della medesima decisione stabilisce, tra l'altro, che un cavallo registrato esportato temporaneamente per un periodo non superiore a 30 giorni deve, dal momento della sua uscita dall'Unione, essere stato solamente nel paese che ha emesso il certificato per la reintroduzione nell'Unione o in un paese terzo appartenente allo stesso gruppo sanitario indicato nell'allegato I di tale decisione.

    (3)

    La decisione 2004/211/CE della Commissione (4) stabilisce nel suo allegato I l'elenco dei paesi terzi, o delle loro parti ove si applichi la regionalizzazione, da cui gli Stati membri autorizzano l'importazione di equidi vivi e di sperma, ovuli ed embrioni della specie equina, nonché le altre condizioni applicabili a tali importazioni («l'elenco»). Il Messico è compreso nell'elenco e assegnato al gruppo sanitario «D», mentre gli Stati Uniti sono assegnati nell'elenco al gruppo sanitario «C».

    (4)

    L'elenco specifica inoltre che l'ammissione temporanea di cavalli registrati, la reintroduzione dopo un'esportazione temporanea di cavalli registrati per corse, competizioni e manifestazioni culturali, le importazioni di equidi registrati e di equidi da riproduzione e produzione, nonché le importazioni di sperma, ovuli ed embrioni di animali della specie equina dal Messico attualmente non sono autorizzate, mentre tali movimenti di cavalli registrati sono autorizzati dagli Stati Uniti.

    (5)

    La decisione di esecuzione 2014/86/UE della Commissione (5) è stata adottata in previsione della manifestazione culturale Théâtre équestre Zingaro di Città del Messico tenutasi nel 2014. La decisione di esecuzione 2014/86/UE ha modificato l'articolo 1 della decisione 93/195/CEE al fine di autorizzare la reintroduzione nell'Unione di cavalli registrati dopo un'esportazione temporanea finalizzata alla partecipazione a tale manifestazione, a condizione che i cavalli registrati rispondessero ai requisiti stabiliti in un certificato sanitario redatto in conformità con il modello di certificato sanitario di cui all'allegato X della medesima decisione. La decisione di esecuzione 2014/86/UE ha inoltre modificato la decisione 93/195/CEE introducendo un nuovo allegato X che definisce tale certificato sanitario.

    (6)

    La decisione di esecuzione 2014/86/UE ha inoltre modificato la decisione 2004/211/CE affinché l'elenco permettesse, fino al 15 aprile 2014, la reintroduzione dall'area metropolitana di Città del Messico di cavalli registrati per corse, competizioni e manifestazioni culturali dopo un'esportazione temporanea.

    (7)

    Le manifestazioni equestri del LG Global Champions Tour avranno luogo con il patrocinio della Fédération Equestre Internationale a Miami, negli Stati Uniti, dal 7 al 9 aprile 2016 e nell'area metropolitana di Città del Messico, in Messico, dal 15 al 17 aprile 2016.

    (8)

    Entrambe le manifestazioni del LG Global Champions Tour, negli Stati Uniti e nell'area metropolitana di Città del Messico, avranno luogo sotto controllo veterinario ufficiale. Visto l'elevato livello del controllo veterinario è possibile stabilire condizioni specifiche di polizia sanitaria e di certificazione veterinaria per la reintroduzione di tali cavalli dopo un'esportazione temporanea per un periodo non superiore a 30 giorni ai fini della partecipazione alle manifestazioni equestri del LG Global Champions Tour a Miami e, successivamente, a Città del Messico.

    (9)

    La decisione 93/195/CEE andrebbe modificata al fine di poter autorizzare la reintroduzione nell'Unione fino al 30 aprile 2016 di cavalli registrati per corse, competizioni e manifestazioni culturali dopo un'esportazione temporanea finalizzata alla partecipazione al LG Global Champions Tour a Miami e a Città del Messico e di stabilire un modello di certificato sanitario destinato a tali cavalli registrati. Al contempo le disposizioni obsolete della decisione 93/195/CEE, come modificate dalla decisione di esecuzione 2014/86/UE, andrebbero soppresse.

    (10)

    È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione 93/195/CEE.

    (11)

    Poiché l'area metropolitana di Città del Messico è una regione ad altitudine elevata, con un rischio ridotto di trasmissione propagata da vettori di stomatite vescicolosa o taluni sottotipi dei virus dell'encefalite equina venezuelana, è opportuno autorizzare la reintroduzione di cavalli registrati per corse, competizioni e manifestazioni culturali dopo un'esportazione temporanea per un periodo inferiore a 30 giorni nell'area metropolitana di Città del Messico, una regione in cui l'encefalomielite equina venezuelana non è segnalata da più di due anni. È quindi auspicabile modificare la voce dell'elenco relativa al Messico al fine di permettere la reintroduzione nell'Unione di cavalli registrati per corse, competizioni e manifestazioni culturali dopo un'esportazione temporanea dall'area metropolitana di Città del Messico tra il 30 marzo 2016 e il 30 aprile 2016.

    (12)

    Dovrebbe pertanto essere modificata la voce relativa a detto paese terzo nell'elenco dell'allegato I della decisione 2004/211/CE.

    (13)

    È opportuno, pertanto, modificare di conseguenza la decisione 2004/211/CE.

    (14)

    Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    La decisione 93/195/CEE è così modificata:

    1)

    all'articolo 1, l'ultimo trattino è sostituito dal testo seguente:

    «—

    che hanno partecipato alle manifestazioni equestri del LG Global Champions Tour a Miami, Stati Uniti, e a Città del Messico, Messico, e soddisfano le prescrizioni stabilite in un certificato sanitario redatto in conformità al modello di certificato sanitario di cui all'allegato X della presente decisione e alla condizione che tale reintroduzione avvenga entro e non oltre il 30 aprile 2016.»

    2)

    l'allegato X è sostituito dal testo dell'allegato I della presente decisione.

    Articolo 2

    L'allegato I della decisione 2004/211/CE è modificato conformemente all'allegato II della presente decisione.

    Articolo 3

    Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, l'8 dicembre 2015

    Per la Commissione

    Vytenis ANDRIUKAITIS

    Membro della Commissione


    (1)  GU L 268 del 14.9.1992, pag. 54.

    (2)  GU L 192 del 23.7.2010, pag. 1.

    (3)  Decisione 93/195/CEE della Commissione, del 2 febbraio 1993, relativa alle condizioni di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria cui è subordinata la reintroduzione di cavalli registrati per corse, competizioni e manifestazioni culturali dopo un'esportazione temporanea (GU L 86 del 6.4.1993, pag. 1).

    (4)  Decisione 2004/211/CE della Commissione, del 6 gennaio 2004, che stabilisce l'elenco dei paesi terzi e delle parti di territorio dei paesi terzi da cui gli Stati membri autorizzano le importazioni di equidi vivi nonché di sperma, ovuli ed embrioni della specie equina e che modifica le decisioni 93/195/CEE e 94/63/CE (GU L 73 dell'11.3.2004, pag. 1).

    (5)  Decisione di esecuzione 2014/86/UE della Commissione, del 13 febbraio 2014, che modifica la decisione 93/195/CEE per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria e la certificazione veterinaria cui è subordinata la reintroduzione di cavalli registrati per corse, competizioni e manifestazioni culturali dopo un'esportazione temporanea in Messico, che modifica l'allegato I della decisione 2004/211/CE per quanto concerne la voce relativa al Messico nell'elenco dei paesi terzi e delle parti di paesi terzi a partire dai quali sono autorizzate le importazioni nell'Unione di equidi vivi nonché di sperma, ovuli ed embrioni della specie equina (GU L 45 del 15.2.2014, pag. 24).


    ALLEGATO I

    «

    ALLEGATO X

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    »

    ALLEGATO II

    Nell'allegato I della decisione 2004/211/CE la voce relativa al Messico è sostituita dal testo seguente:

    «MX

    Messico

    MX-0

    L'intero paese

    D

     

    MX-1

    Area metropolitana di Città del Messico

    D

    X

    Valido dal 30 marzo al 30 aprile 2016»


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