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Document 32015D1825

Decisione (UE) 2015/1825 della Commissione, del 31 luglio 2014, relativa all'aiuto di Stato non notificato SA.34791 (2013/C) (ex 2012/NN) — Belgio — Aiuto per il salvataggio di Val Saint-Lambert SA [notificata con il numero C(2014) 5402] (Testo rilevante ai fini del SEE)

GU L 269 del 15.10.2015, p. 47–70 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2015/1825/oj

15.10.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 269/47


DECISIONE (UE) 2015/1825 DELLA COMMISSIONE

del 31 luglio 2014

relativa all'aiuto di Stato non notificato SA.34791 (2013/C) (ex 2012/NN) — Belgio — Aiuto per il salvataggio di Val Saint-Lambert SA

[notificata con il numero C(2014) 5402]

(Il testo in lingua francese è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 108, paragrafo 2, primo comma,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 62, paragrafo 1, lettera a),

dopo aver invitato gli interessati a presentare osservazioni a norma dei suddetti articoli (1),

considerando quanto segue:

1.   PROCEDIMENTO

(1)

L'11 maggio 2012 il Belgio ha inviato alla Commissione una notificazione preventiva relativa a un aiuto per il salvataggio a favore di Val Saint-Lambert SA (in appresso «VSL») sotto forma di prestito agevolato dell'ammontare di 1 milione di EUR. Avendo constatato che una parte dell'aiuto per il salvataggio, pari a 400 000 EUR, era già stata concessa il 3 aprile 2012, la Commissione ha iscritto il caso nel registro degli aiuti non notificati. L'aiuto è rimasto non notificato e non è stato oggetto di una notifica successiva.

(2)

Il 3 ottobre 2012 le autorità belghe hanno notificato un aiuto per la ristrutturazione a favore di VSL consistente nella proroga del prestito da 1 milione di EUR per dieci anni.

(3)

Con lettera del 1o febbraio 2013 la Commissione ha informato il Belgio della sua decisione di avviare il procedimento a norma dell'articolo 108, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (in appresso «TFUE») in relazione a questi due aiuti e ad altre misure attuate a favore di VSL.

(4)

La decisione della Commissione di avviare il procedimento è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea  (2) (in prosieguo «la decisione di avvio»). La Commissione ha invitato gli interessati a presentare osservazioni sull'aiuto e sulle misure in questione.

(5)

La Commissione non ha ricevuto osservazioni di terzi in proposito.

(6)

Il 21 marzo 2013 il Belgio ha presentato le sue osservazioni sulla decisione di avvio del procedimento.

(7)

Con lettera del 14 novembre 2013 le autorità belghe hanno informato la Commissione della loro intenzione di ritirare la notifica dell'aiuto per la ristrutturazione. Di conseguenza, la misura in questione non è stata analizzata nell'ambito della presente decisione.

(8)

Con lettere del 17 ottobre e del 14 novembre 2013 e con comunicazione elettronica del 10 dicembre 2013, la Commissione ha richiesto al Belgio ulteriori informazioni. La risposta delle autorità belghe è pervenuta con lettera del 12 dicembre 2013 e con messaggio di posta elettronica dell'11 dicembre 2013. Per rispondere alla richiesta di informazioni del 14 novembre 2013, le suddette autorità hanno chiesto una proroga del termine che è stata loro concessa con lettera del 19 dicembre 2013. La risposta del Belgio è infine pervenuta il 6 gennaio 2014. La Commissione ha inviato un'ulteriore richiesta di informazioni il 7 febbraio 2014. Le autorità belghe e l'avvocato della Société Wallonne de Gestion et de Participations (in appresso «SOGEPA») hanno risposto, rispettivamente, il 25 e il 27 febbraio 2014. Una nuova richiesta di informazioni è stata trasmessa alle autorità belghe l'11 aprile 2014. Con lettera del 30 aprile 2014, la Commissione ha prorogato fino al 23 maggio 2014 il termine concesso alle autorità belghe. La loro risposta è effettivamente pervenuta alla Commissione in quella data.

(9)

Con lettera del 18 giugno 2014 le autorità belghe hanno autorizzato la Commissione ad adottare e a notificare la presente decisione soltanto in lingua francese.

2.   DESCRIZIONE DELLE MISURE E DEGLI AIUTI

2.1.   Il beneficiario

(10)

VSL produce oggettistica di cristallo di qualità superiore o di lusso. La società ha sede a Seraing, in Vallonia, ha un organico di 52 persone e un fatturato annuo di circa 2 milioni di EUR. I suoi prodotti vantano una buona reputazione, ma la storia della società è costellata di fallimenti. In particolare, la SA Cristallerie du Val Saint-Lambert è fallita nel 2002 e le sue attività sono state rilevate dalla SA La Cristallerie du Val Saint-Lambert (di seguito «CVSL»), costituitasi il 19 dicembre 2002. Il Tribunale di commercio di Liegi ha successivamente dichiarato il fallimento della CVSL con sentenza dell'11 agosto 2008. L'attività è stata rilevata da due azionisti privati: Châteaux Finances Corporation (in appresso «CFC»), una holding proprietaria di diverse società immobiliari o legate all'ambito del vino e della gastronomia, e la Société de Promotion d'Espaces Commerciaux et Industriels (in appresso «SPECI»), una società di gestione e sviluppo di patrimoni immobiliari.

(11)

Inizialmente la CFC e la SPECI detenevano, rispettivamente, il 70 e il 30 % di VSL. A marzo 2011 la CFC e la regione Vallonia hanno effettuato un aumento di capitale al quale la SPECI non ha partecipato. Oggi VSL appartiene per il 76 % alla CFC, per il 17 % alla regione Vallonia e per il 7 % alla SPECI.

(12)

Dal 14 ottobre 2013 VSL è nuovamente oggetto di una procedura fallimentare.

(13)

VSL è titolare di una licenza esclusiva per l'uso dei marchi, disegni e schizzi VSL che le è stata concessa a gennaio 2009 dalla regione Vallonia, attuale proprietaria dei marchi. Fino a ottobre 2005 i marchi VSL erano detenuti dalla Compagnie Financière du Val (in seguito «CFV»), succeduta alla Société de Gestion des Marques Val Saint-Lambert, proprietà al 100 % della SOGEPA (a sua volta interamente detenuta dalla regione Vallonia).

(14)

Con accordo di cessione del 5 ottobre 2005, la CFV ha ceduto questi marchi alla SA Interagora, società controllante di CVSL, per [500 000-800 000] (3) EUR. Quando l'11 agosto 2008 è fallita la SA Interagora, diventata SA Val Saint-Lambert International (in prosieguo «VSLI»), la CFV era ancora creditrice di 280 000 EUR. La regione Vallonia ha in seguito esercitato il suo diritto di prelazione diventando nel 2008 proprietaria dei marchi per [700 000-1 000 000] EUR.

2.2.   Descrizione delle misure e degli aiuti

2.2.1.   Misura 1: l'aiuto per il salvataggio da 1 milione di EUR del 3 aprile 2012

(15)

L'aiuto per il salvataggio a favore di VSL consiste in un prestito agevolato da 1 milione di EUR concesso il 3 aprile 2012 dalla regione Vallonia, rappresentata dalla SOGEPA (agente per conto della regione in tutti i provvedimenti in cui c'è un intervento della SOGEPA), per un periodo di 6 mesi a un tasso del 3,07 % (tasso di base 2,07 % + 100 punti). Questo tasso è stato successivamente maggiorato di un margine di 100 punti base a titolo di pagamento delle spese a favore della SOGEPA e portato quindi al 4,07 %. Una parte del prestito da 1 milione di EUR, ossia 400 000 EUR, è stata concessa lo stesso giorno della conclusione dell'accordo di credito del 3 aprile 2012, senza previa notifica alla Commissione, in violazione dell'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE. Il saldo del prestito, pari a 600 000 EUR, è stato concesso a una data successiva che non è stata resa nota alla Commissione. La Commissione ritiene tuttavia che il prestito sia stato concesso per intero, ovvero a concorrenza di 1 milione di EUR, essendo stato indicato questo importo nell'insinuazione di credito trasmessa al Tribunale di commercio di Liegi nell'ambito del fallimento di VSL dichiarato dal medesimo tribunale il 14 ottobre 2013.

2.2.2.   Misura 2: l'aiuto per la ristrutturazione

(16)

Il 3 ottobre 2012 le autorità belghe hanno notificato un aiuto per la ristrutturazione consistente nella proroga del prestito da 1 milione di EUR (vale a dire della misura 1) per dieci anni. Tuttavia, con lettera del 14 novembre 2013, le autorità belghe hanno informato la Commissione della loro intenzione di ritirare la notifica dell'aiuto per la ristrutturazione. Con lettera del 12 dicembre 2013 il Belgio ha confermato che l'aiuto in questione non è stato attuato. Non è stato pertanto analizzato nell'ambito della presente decisione.

2.2.3.   Misure dalla 3 alla 8

(17)

Prima del suddetto aiuto per il salvataggio (misura 1) la regione Vallonia, rappresentata dalla SOGEPA e da altri enti pubblici di proprietà della regione e agenti a suo nome come CFV, era intervenuta in sei occasioni tra il 2008 e il 2011 a favore di VSL nelle seguenti forme: una garanzia da 150 000 EUR (misura 3), l'uso e la cessione dei marchi Val Saint-Lambert (misura 4), un prestito da 1,5 milioni di EUR (misura 5), un aumento di capitale da 1,5 milioni di EUR (misura 6), aiuti di piccola entità (misura 7) e il finanziamento dei lavori di decontaminazione nell'ambito del progetto Cristal Park (misura 8).

Misura 3: la garanzia da 150 000 EUR di settembre 2008

(18)

CVSL, che gestiva la cristalleria prima di VSL, è stata dichiarata in fallimento dal Tribunale di commercio di Liegi l'11 agosto 2008. Nell'ottica di garantire la continuità dell'attività nonostante la situazione fallimentare e trovare quindi un acquirente, con decisione del 28 agosto 2008 la regione Vallonia ha incaricato la SOGEPA di emettere una garanzia da 150 000 EUR su un prestito ING da 300 000 EUR alla curatela fallimentare di CVSL. Tale garanzia è stata concessa alla curatela di CVSL il 24 settembre 2008 senza remunerazione.

Misura 4: cessione e uso dei marchi Val Saint-Lambert di gennaio 2009

(19)

Come già indicato, la CFV era proprietaria dei marchi VSL fino a ottobre 2005.

(20)

Con accordo di cessione del 5 ottobre 2005, la CFV ha ceduto questi marchi alla SA Interagora per [500 000-800 000] EUR. Il pagamento dei 700 000 EUR doveva essere effettuato con una tranche da [100 000-500 000] EUR e in dieci annualità da [10 000-50 000] EUR. L'articolo 7 del suddetto accordo conferiva alla regione Vallonia un diritto di prelazione qualora la SA Interagora o i suoi aventi diritto avessero voluto cedere prima del 5 ottobre 2015 i marchi, i disegni e i modelli oggetto della cessione.

(21)

Quando la SA Interagora, diventata VSLI, è fallita l'11 agosto 2008, la CFV era ancora creditrice di un saldo di 280 000 EUR.

(22)

Il 1o ottobre 2008 la curatela fallimentare di CVSL ha firmato un memorandum d'intesa con la CFC e la SPECI (acquirenti delle attività di CVSL) comprendente anche l'acquisizione dei marchi Val Saint-Lambert di VSLI per [700 000-1 000 000] EUR. La regione Vallonia ha allora esercitato il suo diritto di prelazione (articolo 7 dell'accordo del 5 ottobre 2005) per lo stesso prezzo e il 7 novembre 2008 lo ha comunicato alla curatela. Ha successivamente imposto le seguenti condizioni nell'accordo del 29 gennaio 2009 concluso tra la CFV e VSL:

essa concede una licenza esclusiva, illimitata e mondiale sull'uso, da parte di VSL, dei diritti di proprietà intellettuale legati esclusivamente ai marchi, loghi e scritte «Val Saint-Lambert» di cui la regione Vallonia resta proprietaria. La licenza in questione è stata concessa a fronte di una remunerazione pari all'1,5 % dell'EBITDA (Earnings before interest taxes, depreciation and armotization) per i primi cinque esercizi fiscali e del 5 % a partire dal sesto esercizio fiscale. La licenza viene ritirata in caso di fallimento, liquidazione o concordato di VSL o in caso di risoluzione dell'accordo a danno di VSL,

essa concede a VSL un'opzione di acquisto sui diritti di proprietà intellettuale. VSL potrà esercitare quest'opzione dal quarto anno successivo alla sottoscrizione dell'accordo fino all'ultimo giorno del quinto anno al prezzo di [700 000-1 000 000] EUR (proposto dagli acquirenti nell'ambito del memorandum d'intesa del 1o ottobre). VSL potrà esercitare quest'opzione anche tra il sesto e il decimo anno allo stesso prezzo di 800 000 EUR, adeguato in base all'indice belga dei prezzi al consumo. Dall'undicesimo anno la regione Vallonia potrà esigere che VSL acquisisca i diritti di proprietà intellettuale allo stesso prezzo di [700 000-1 000 000] EUR indicizzato,

in caso di esercizio dell'opzione di acquisto, VSL dovrà versare alla CFV tutte le somme ancora dovute (di cui al considerando 21).

(23)

Nelle loro osservazioni le autorità belghe hanno informato la Commissione che, al termine del procedimento di riorganizzazione giudiziaria (4) avviato il 28 febbraio 2012, il saldo dovuto non era più di 280 000 EUR ma di 61 250 EUR, a seguito della riduzione di 43 750 EUR decisa nell'ambito del procedimento di riorganizzazione giudiziaria e del rimborso di 105 000 EUR effettuato prima dell'attuazione del suddetto procedimento.

Misura 5: il prestito da 1,5 milioni di EUR di agosto 2009

(24)

Il 31 agosto 2009 la regione Vallonia, rappresentata dalla SOGEPA, ha concesso a VSL un prestito di 1,5 milioni di EUR a un tasso del 4,7 % per un periodo di sette anni per consentire all'impresa di acquistare nuovi forni. Il prestito è stato garantito da un'ipoteca di primo grado sugli immobili di VSL aventi, secondo le autorità belghe, un valore superiore al prestito.

Misura 6: l'aumento di capitale da 1,5 milioni di EUR di marzo 2011

(25)

Il 17 marzo 2011 la regione Vallonia ha deliberato un conferimento di capitale da 1,5 milioni di EUR a favore di VSL destinato all'acquisto di un nuovo forno. Tra il 25 maggio 2009 e il 29 marzo 2011 la CFC (azionista di maggioranza di VSL) ha apportato complessivamente alla suddetta società un credito di 5,2 milioni di EUR.

Misura 7: precedenti aiuti di piccola entità

(26)

Tra febbraio 2010 e novembre 2012 VSL ha ricevuto 197 503 EUR attraverso vari aiuti di piccola entità. Il 25 marzo 2011 la SOGEPA ha versato un aiuto per un dirigente pro-tempore pari a 97 785 EUR. Il 25 settembre 2012 la SOGEPA ha tuttavia chiesto il rimborso di quest'aiuto con gli interessi quando si è resa conto che la soglia prevista dal regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione (5) era stata superata.

Misura 8: la decontaminazione degli immobili di VSL nell'ambito del progetto Cristal Park e la messa a disposizione gratuita di alcuni immobili a VSL da parte della Spaque

(27)

Il progetto Cristal Park prevedeva la decontaminazione di immobili appartenenti a VSL con fondi pubblici.

(28)

Con lettera del 20 agosto 2012 la Spaque (Société publique d'aide à la qualité de l'environnement) ha trasmesso a VSL un'offerta condizionale per l'acquisto degli immobili per 2 040 000 EUR, al lordo dei costi di decontaminazione ancora da stimare. Il prezzo di 2 040 000 EUR è stato fissato il 29 marzo 2012 da un esperto indipendente (Cushman & Wakefield) che precisava tuttavia di non essere in grado di stimare i costi di recupero. Con lettera del 5 settembre 2012, VSL ha comunicato alla Spaque l'importo dei costi di decontaminazione stimati in 219 470 EUR dalla società Geolys nell'agosto 2012. Inoltre con la stessa lettera VSL informava la Spaque del suo consenso alla vendita degli immobili per 2 040 000 EUR da cui dovevano essere sottratti 220 000 EUR. Il 13 dicembre 2012 gli immobili in questione sono stati venduti alla Spaque per 2 040 000 EUR, meno i costi di decontaminazione stimati in 220 000 EUR, pari a 1 820 000 EUR. Una nota del 1o dicembre 2011 trasmessa dalle autorità belghe aveva tuttavia stimato nel frattempo i costi di decontaminazione in diversi milioni di EUR.

(29)

Prima della vendita del 13 dicembre 2012, il consiglio comunale della città di Seraing aveva approvato nella seduta del 10 settembre 2012 due progetti di accordo d'opzione: il primo tra la Spaque e la città di Seraing e il secondo tra la città di Seraing e la SPECI. Questi progetti illustrano le condizioni del successivo trasferimento tra questi tre soggetti degli immobili venduti alla Spaque una volta decontaminati.

(30)

Ad oggi è stata effettuata solo la vendita del 13 dicembre 2012. Le operazioni previste dai progetti di accordo approvati dal consiglio comunale di Seraing e citati ai precedenti considerando 28 e 29 non sono state realizzate. I lavori di decontaminazione non sono iniziati.

(31)

Inoltre l'11 dicembre 2012 è stato sottoscritto tra la Spaque e VSL un accordo di messa a disposizione temporanea di una parte del sito delle cristallerie Val Saint-Lambert. Con questo accordo la Spaque metteva gratuitamente a disposizione di VSL a tempo determinato alcuni edifici di cui era diventata proprietaria (cfr. il considerando 27). In cambio VSL s'impegnava a collaborare con la Spaque per trasmettere ogni informazione utile e necessaria ai lavori di ristrutturazione e di recupero da effettuare sul sito.

2.3.   Ragioni che hanno condotto all'avvio del procedimento di indagine formale

(32)

La Commissione ritiene che le misure in esame costituiscano aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE. Per quanto riguarda le misure 1 (aiuto per il salvataggio), 3 (garanzia senza remunerazione) e 4 (uso e cessione dei marchi), la Commissione nutriva dubbi sulla conformità di tali misure con il principio dell'investitore privato operante in economia di mercato. Relativamente alla misura 5 (prestito da 1,5 milioni di EUR), la Commissione si chiedeva se il tasso del prestito fosse esente dall'aiuto. La Commissione s'interrogava altresì sullo status pari passu della misura 6 (aumento di capitale) e sulla sua conformità al principio dell'investitore privato operante in economia di mercato. Per quanto riguarda la misura 7 che riunisce gli aiuti di piccola entità, la Commissione non era sicura che tutti rispettassero le condizioni stabilite dal suddetto regolamento (6). Per quanto concerne infine la misura 8 (vendita degli immobili e messa a disposizione gratuita di alcuni immobili), la Commissione si chiedeva se il prezzo di vendita dei terreni ceduti alla Spaque da VSL fosse esente dall'aiuto, vista l'incertezza sulla stima dei costi di decontaminazione. La Commissione s'interrogava altresì sulla presenza di aiuti nell'operazione con cui la Spaque aveva messo alcuni immobili gratuitamente a disposizione di VSL. Relativamente alla misura 3, la Commissione si chiedeva inoltre se ci fosse stata continuità economica tra CVSL e VSL. La Commissione aveva infine dubbi sulla compatibilità di tutte queste misure con il mercato interno, in particolare con gli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (7) (in appresso gli «orientamenti per il salvataggio e la ristrutturazione») (misure 1, 2 e 3).

3.   OSSERVAZIONI DEL BELGIO SULLA DECISIONE DI AVVIO

3.1.   Sulla qualifica di VSL come impresa in difficoltà

(33)

Le autorità belghe non contestano più la qualifica di VSL come impresa in difficoltà dall'8 febbraio 2012, data in cui è stata presentata l'istanza di riorganizzazione giudiziaria (che, come si vedrà in seguito, rientra nell'analisi di diverse misure in questione). Le suddette autorità ritengono tuttavia che prima di allora VSL non potesse essere considerata impresa in difficoltà essendo, secondo loro, un'impresa di nuova costituzione che beneficiava dell'appoggio incondizionato del suo azionista di maggioranza (CFC), conformemente ai paragrafi 10 e 11 degli orientamenti per il salvataggio e la ristrutturazione e alla prassi decisionale della Commissione (8).

3.2.   L'aiuto per il salvataggio (misura 1)

(34)

Nella decisione di avvio la Commissione riteneva che il prestito concesso senza garanzia a un'impresa in difficoltà potesse costituire un aiuto di Stato, perché VSL non avrebbe potuto ottenere un prestito a queste condizioni presso una banca privata.

(35)

Nelle loro osservazioni le autorità belghe non contestano il fatto che il prestito agevolato da 1 milione di EUR concesso il 3 aprile 2012 dalla regione Vallonia sia considerato un aiuto. Ritengono tuttavia che questa misura costituisca un aiuto per il salvataggio conforme al paragrafo 13 degli orientamenti per il salvataggio e la ristrutturazione, nel senso che le difficoltà di VSL sono intrinseche all'impresa in questione, che non risultano dalla ripartizione arbitraria dei costi all'interno del gruppo e che sono troppo gravi per essere risolte dal gruppo stesso. Le autorità belghe spiegano infatti che, a causa della diversità delle sue attività e partecipazioni, la CFC non avrebbe potuto attribuire a VSL la totalità delle sue risorse. La liquidità della CFC era diminuita notevolmente dopo la chiusura dell'esercizio 2011 e al 19 ottobre 2012 era di soli 130 000 EUR. Le autorità belghe ricordano inoltre che, vista la frequenza con cui la CFC aveva anticipato fondi a VSL (9,5 milioni di EUR dalla creazione di VSL) e considerato il persistere dei risultati finanziari deludenti di VSL, la CFC non potesse più risolvere le difficoltà di VSL con le risorse del gruppo.

(36)

Inoltre, per quanto riguarda il principio dell'«aiuto una tantum» in virtù del quale la misura 1 sarebbe incompatibile con i paragrafi 72 e seguenti degli orientamenti per il salvataggio e la ristrutturazione, in quanto le misure 3, 5, 6 e 7 costituiscono aiuti per il salvataggio o la ristrutturazione, le autorità belghe dichiarano invece:

che la misura 3 (la garanzia da 150 000 EUR) è stata concessa nel settembre 2008 alla curatela di CVSL e non a VSL. Le autorità belghe sostengono peraltro che non ci sia stata continuità economica tra VSL e CVSL,

che la misura 5 (prestito da 1,5 milioni di EUR) non contiene elementi di aiuti di Stato, considerando il tasso d'interesse applicato e la qualità della garanzia,

che la misura 6 (aumento di capitale da 1,5 milioni di EUR) non contiene elementi di aiuti di Stato, essendo concomitante a un conferimento di capitale da 5,2 milioni di EUR della CFC sotto forma di conversione di crediti,

che gli aiuti di piccola entità non sono stati concessi a un'impresa in difficoltà e non devono essere considerati nell'esame del principio dell'«aiuto una tantum». Sono inoltre nettamente inferiori agli anticipi concessi dalla CFC a partire dal 2009.

3.3.   L'aiuto per la ristrutturazione (misura 2)

(37)

Considerando che la notifica di questa misura è stata ritirata e che la misura non è stata attuata dalle autorità belghe, essa non costituisce oggetto della presente decisione; le osservazioni delle autorità belghe a tale proposito diventano pertanto superflue.

3.4.   La garanzia da 150 000 EUR (misura 3)

(38)

La Commissione sottolineava nella decisione di avvio che la garanzia da 150 000 EUR era stata concessa senza remunerazione a un'impresa di difficoltà, in quanto CVSL era all'epoca in stato di fallimento. In tal senso essa sembra conferire un vantaggio a CVSL, perché nessun operatore privato avrebbe concesso una garanzia simile senza remunerazione.

(39)

Le autorità belghe non si pronunciano sull'eventuale qualifica di aiuto per la misura in questione.

(40)

Esse precisano comunque che la garanzia è stata concessa alla curatela e non a CVSL in fallimento. Rimangono tuttavia del parere che non ci sia stata continuità economica tra CVSL e VSL, ritenendo di avere dimostrato a sufficienza la rottura della continuità economica tra CVSL e VSL. Esse insistono inoltre sul fatto che la continuità sia da escludere, in quanto l'ambito delle attività trasferite a VSL è più ampio di quello detenuto da CVSL e totalmente distinto.

(41)

Le autorità belghe ricordano altresì che i nuovi azionisti di VSL hanno sempre voluto integrare l'acquisizione di CVSL in un progetto immobiliare e turistico di grande rilievo, il Cristal Park. Secondo il Belgio, la logica economica dell'acquisizione è quindi nettamente distinta da quella della gestione della cristalleria da parte di CVSL, basata esclusivamente sulla produzione di oggetti di cristallo.

3.5   L'uso e la cessione dei marchi Val Saint-Lambert (misura 4)

(42)

Nella decisione di avvio la Commissione osservava che il meccanismo di remunerazione della concessione garantita a VSL, fondato sull'EBITDA futuro di VSL, sembrava comportare un vantaggio economico. La regione Vallonia cedeva infatti in concessione un attivo di valore senza ottenere in cambio una garanzia di remunerazione (l'EBITDA di VSL poteva infatti essere negativo come quello degli anni precedenti) e senza sperare di trarne un profitto al termine della concessione, se non un adattamento all'inflazione (indice) che sarebbe comunque avvenuto solo dal sesto anno. Un operatore privato avrebbe verosimilmente optato per una remunerazione comprendente almeno una base fissa e certa. Tra l'altro, la decisione di avvio considerava la possibilità della presenza di un aiuto nelle condizioni legate alla cessione del marchio.

(43)

Le autorità belghe ritengono che sia infondato far riferimento, come fa la Commissione, ai risultati deludenti dei predecessori di VSL per criticare il calcolo della remunerazione percepita dalla regione Vallonia in cambio della concessione della licenza dei marchi.

(44)

Al contrario, ritengono che il calcolo della remunerazione per l'uso dei marchi in base all'EBITDA rappresenti una scelta non priva di logica commerciale. Secondo il Belgio, si tratta di una scelta giustificata, perché l'EBITDA è uno degli indici contabili che consentono alle autorità valloni di misurare il successo commerciale legato alla vendita dei prodotti di cui detengono i marchi.

(45)

Le autorità belghe non hanno presentato osservazioni sulle condizioni della futura vendita dei marchi a VSL.

3.6.   Il prestito da 1,5 milioni di EUR (misura 5)

(46)

Nella decisione di avvio la Commissione esprimeva dubbi sulla qualità della garanzia. Dai documenti presentati alla Commissione emerge, infatti, che l'ipoteca era stata costituita almeno in parte su immobili di VSL che dovevano essere risanati. Orbene, il valore reale di questi terreni non era noto e forse era negativo. Il tasso del prestito fissato al 4,7 % sembrava quindi troppo basso. In base alla qualità della garanzia, sarebbe infatti stato opportuno aggiungere al tasso di base dell'1,778 % tra 400 e 1 000 punti base.

(47)

Dal canto loro, le autorità belghe sono del parere che il valore delle garanzie fosse ottimale, perché riferito all'intero prestito. La loro valutazione si basava sulla valutazione dello studio Marengo, condotta a gennaio e febbraio 2009.

3.7.   L'aumento di capitale da 1,5 milioni di EUR (misura 6)

(48)

Nella decisione di avvio la Commissione osservava che l'aumento di capitale non era stato deciso sulla base di un piano economico-finanziario, ma di una semplice proiezione finanziaria che non forniva alcuna spiegazione del come l'impresa si sarebbe risanata, né della remunerazione che avrebbe garantito al suo finanziatore, ossia alla regione Vallonia. Tra l'altro, la regione Vallonia e la CFC non sembravano essere nella stessa condizione né correre gli stessi rischi. Infatti, prima di questa misura la regione Vallonia non era azionista di VSL e non aveva alcun interesse economico in proposito, mentre la CFC era azionista di VSL ed era interessata al risanamento dell'impresa o, comunque, a una limitazione delle sue perdite.

(49)

Le autorità belghe ritengono che, al momento della concessione della misura, VSL non fosse in difficoltà, in quanto l'azionista di maggioranza garantiva piena fiducia e sostegno finanziario alla propria controllata.

(50)

Contestano alla Commissione di basarsi sulla redditività ex post di un investimento per valutare la presenza di un eventuale aiuto di Stato, pratica che sarebbe contraria alla giurisprudenza europea.

(51)

Sostengono che il conferimento di capitale fosse di minore entità e concomitante con quello degli azionisti della CFC. Tra l'altro la regione Vallonia, pur non essendo azionista di VSL, traeva un vantaggio economico dall'aumento di capitale perché, secondo le suddette autorità, era interessata a sostenere l'attività ai fini del risanamento della società e del rimborso futuro del prestito.

3.8.   Gli aiuti «de minimis» (misura 7)

(52)

Nella decisione di avvio la Commissione osservava che VSL sembrava in difficoltà dal 2009 a oggi e non poteva quindi beneficiare di questo tipo di aiuto.

(53)

Secondo le autorità belghe, VSL non deve essere considerata impresa in difficoltà, trattandosi di un'impresa costituita da meno di tre anni, che ha goduto della fiducia del suo azionista di maggioranza fino al procedimento di riorganizzazione giudiziaria. Di conseguenza queste misure non rientrano nel campo di applicazione del regolamento «de minimis» e non possono essere considerate aiuti.

3.9.   Decontaminazione degli immobili di VSL nell'ambito del progetto Cristal Park e messa a disposizione gratuita di alcuni immobili a VSL da parte della Spaque (misura 8)

(54)

Nella decisione di avvio la Commissione osserva che la Spaque si era impegnata ad acquistare alcuni immobili senza conoscerne i costi di recupero.

(55)

Le autorità belghe spiegano che, per quanto riguarda i costi di decontaminazione, la legislazione vallona limita l'entità degli obblighi del proprietario di un immobile contaminato nei casi di «inquinamento storico» e in base alle zone in cui si trovano gli immobili contaminati rispetto ai piani regolatori. Sempre secondo le autorità belghe, considerando che l'obbligo di farsi carico dell'inquinamento graverebbe su VSL, quest'ultima può essere tenuta a recuperare il sito solo per renderlo compatibile con l'uso previsto dal piano regolatore del territorio in cui si trova, ovvero un uso industriale. I costi di decontaminazione di un sito devono pertanto essere valutati in base alla necessità di renderlo conforme alla destinazione vigente al momento della vendita, ovvero nella fattispecie a un uso industriale. Le autorità belghe dichiarano che la valutazione dei costi è stata effettuata dalla società Geolys nella sua relazione e che questi costi sono stati poi dedotti dal prezzo di vendita.

(56)

Le autorità belghe spiegano poi che, dopo l'acquisto degli immobili da parte della Spaque, i lavori di decontaminazione degli immobili saranno effettuati con fondi statali da un'autorità pubblica, la Spaque. Conformemente alla disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela ambientale, i lavori di risanamento effettuati da un'autorità pubblica su uno o più terreni di sua proprietà non costituiscono aiuti di Stato.

(57)

Per quanto riguarda la messa a disposizione gratuita degli immobili a VSL, le autorità belghe osservano che ne sono interessati immobili appartenenti alla SPECI, una società per azioni a capitale privato.

4.   OSSERVAZIONI DI TERZI SULLA DECISIONE DI AVVIO

(58)

Alla Commissione non sono pervenute osservazioni.

5.   VALUTAZIONE DELL'AIUTO

5.1.   Valutazione della presenza di aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE

(59)

L'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE stabilisce che sono incompatibili con il mercato interno «nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza».

(60)

Da tale disposizione risulta che, per essere considerate aiuti di Stato, le misure in esame devono: i) avere un'origine statale, ovvero impegnare risorse statali ed essere imputabili allo Stato; ii) conferire un vantaggio economico al loro beneficiario; iii) essere selettive; e iv) essere tali da falsare la concorrenza e incidere sugli scambi tra Stati membri.

(61)

Il Belgio non ha contestato la qualifica della misura come aiuto per il salvataggio (misura 1). La Commissione ne aveva preso atto sin dalla decisione di avvio. Per quanto riguarda la misura 2, il Belgio ha ritirato la sua notifica in seguito all'avvio del procedimento di indagine formale. Questa misura non è stata pertanto analizzata nell'ambito della presente decisione. Le autorità belghe contestano tuttavia la suddetta qualifica per le misure dalla 3 alla 6 e per le misure 7 e 8, in quanto non conferirebbero un vantaggio economico al loro beneficiario o sarebbero aiuti d'importanza minore.

5.1.1.   Presenza di risorse statali

Misure 1, 3, 5 e 6

(62)

Le misure 1 (il prestito da 1 milione di EUR), 3 (la garanzia da 150 000 EUR), 5 (il prestito da 1,5 milioni di EUR) e 6 (l'aumento di capitale da 1,5 milioni di EUR) sono state concesse dalla SOGEPA per conto della regione Vallonia. Trattandosi di un'impresa interamente pubblica, le sue risorse possono essere considerate statali ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE (9).

Misura 4

(63)

La Commissione osserva che l'accordo con cui viene garantita a VSL la concessione esclusiva e illimitata per l'uso dei marchi Val Saint-Lambert e con cui viene organizzata la loro cessione è stato concluso tra VSL e la regione Vallonia. Questa misura, come pure le condizioni della futura vendita dei marchi implicano la presenza di risorse statali.

Misura 7

(64)

Secondo le informazioni trasmesse dalle autorità belghe, emerge che anche gli aiuti da queste considerati «de minimis» sono stati concessi da un'autorità o da un'impresa pubblica, senza che il Belgio abbia precisato di volta in volta la provenienza: la regione Vallonia o la SOGEPA. Si tratta comunque di risorse statali e d'altronde le autorità belghe non ne contestano l'origine statale.

Misura 8

(65)

La Commissione osserva che la Spaque è una società a capitale pubblico, controllata dalla Société Régionale d'Investissement de Wallonne (SRIW), e che i fondi destinati alla decontaminazione degli immobili di VSL le sono stati concessi dal governo vallone (10). L'acquisto dei terreni di VSL da parte della Spaque e la loro messa a disposizione gratuita implicano per alcuni di essi la presenza di risorse statali.

5.1.2.   Criterio dell'imputabilità

(66)

Per valutare l'imputabilità, la Corte di giustizia si basa su «un insieme di indizi risultanti dalle circostanze del caso di specie e dal contesto nel quale il provvedimento in questione è stato adottato»  (11).

(67)

Due organismi pubblici della regione Vallonia agenti a suo nome, la SOGEPA e la Spaque, hanno attuato le misure di cui al paragrafo 2.2.

(68)

La SOGEPA, Société Wallonne de Gestion et de Participations, è una società per azioni a capitale pubblico detenuta al 100 % dalla regione Vallonia. Attua le decisioni adottate dal governo vallone in materia di intervento nelle società commerciali e di gestione di tali interventi. È nata nel 1999 dalla fusione tra la Société Wallonne pour la Sidérurgie (SWS) e la Société de gestion des participations de la Région wallonne dans des sociétés commerciales (SOWAGEP).

(69)

La SOGEPA interviene su richiesta del governo vallone. All'articolo 3, paragrafo 1, del suo statuto si legge che «la società ha per oggetto l'esecuzione di tutti gli incarichi che le vengono affidati dal governo vallone […]. In tale contesto, essa garantisce in particolare l'attuazione delle decisioni adottate dal governo vallone in materia di intervento nelle società commerciali, così come la gestione delle partecipazioni, obblighi, anticipi o interessi che la regione Vallonia o la stessa dovessero detenere nelle suddette società».

(70)

Fondata nel 1991, la Spaque si occupa della decontaminazione di discariche e zone industriali inquinate in abbandono, con il compito di effettuare un inventario dei siti inquinati della Vallonia. La Spaque è una controllata della Société Régionale d'Investissement de la Wallonie (SRIW) appartenente per il 98,66 % alla regione Vallonia, il cui ruolo è di contribuire allo sviluppo dell'economia vallone sostenendo finanziariamente le imprese valloni o con sede in Vallonia che svolgono progetti industriali o servizi che implicano un valore aggiunto.

(71)

In virtù del contratto di gestione sottoscritto a luglio 2007 tra il governo vallone e la Spaque per il periodo 2008-2012 e rinnovato a ottobre 2012 per altri sei mesi, la Spaque esegue le attività condotte nell'ambito delle funzioni delegate affidatele dalla regione Vallonia. In tal senso agisce su ordine della regione. In particolare la regione stila l'elenco dei siti prioritari e stabilisce i mandati specifici per il recupero.

(72)

Alla luce di queste informazioni, la Commissione ritiene che la regione Vallonia prenda le decisioni che vengono poi attuate dalla SOGEPA. Quanto alla Spaque, sembra che la regione, attraverso le sue funzioni delegate, sia in grado di agire direttamente sulle azioni condotte dalla Spaque.

(73)

Di conseguenza la Commissione conclude, in questa fase del procedimento, che le misure in esame implicano risorse statali e sono imputabili allo Stato.

5.1.3.   Criterio della selettività

(74)

Il criterio della selettività è facilmente soddisfatto. La Commissione ha osservato nella decisione di avvio che, per quanto riguarda la misura 3 (la garanzia da 150 000 EUR), tutte le misure in esame sono state concesse a favore di un'unica società: VSL o la curatela di CVSL.

5.1.4.   Presenza di un vantaggio economico

(75)

Si tratta ora di valutare il criterio del vantaggio economico in base alle osservazioni trasmesse dalle autorità belghe sulla decisione di avvio, sia per l'aiuto per il salvataggio che per le altre misure in esame.

Misura 1: l'aiuto per il salvataggio da 1 milione di EUR

(76)

L'aiuto per il salvataggio concesso sotto forma di prestito da 1 milione di EUR al tasso del 3,07 %, maggiorato di 100 punti base per la remunerazione della SOGEPA, conferisce un vantaggio economico a VSL. Questo prestito è infatti stato concesso senza garanzie a un'impresa in difficoltà che due mesi prima aveva presentato un'istanza di riorganizzazione giudiziaria (cfr. il paragrafo 5.2.1). Come riconosciuto dalle stesse autorità belghe, essendo un'impresa in difficoltà, VSL non avrebbe mai potuto ottenere un prestito da una banca privata. Questa misura ha pertanto conferito a VSL un vantaggio dell'ordine di 1 milione di EUR (il valore del prestito).

Misura 3: la garanzia da 150 000 EUR

(77)

I dubbi della Commissione riguardavano la conformità di questo intervento pubblico con il principio dell'investitore privato operante in un'economia di mercato.

(78)

Nelle loro osservazioni le autorità belghe non hanno esaminato il criterio del vantaggio economico, ma hanno trattato soltanto l'aspetto dell'esistenza o meno di continuità economica tra CVSL e VSL.

(79)

Secondo le informazioni di cui la Commissione è venuta a conoscenza, questa garanzia riguardava un prestito da 300 000 EUR concesso da ING alla curatela di CVSL. La garanzia è stata accordata per 150 000 EUR senza remunerazione. Il prestito in questione doveva garantire la continuità dell'attività di CVSL fino all'eventuale acquisizione della società.

(80)

La Commissione precisa di essere stata informata dalle autorità belghe che nessun accordo di garanzia era stato stipulato e sottoscritto tra le parti interessate all'epoca della concessione della garanzia. L'unico elemento di cui dispone è pertanto una lettera della SOGEPA del 24 settembre 2008 indirizzata a ING, in cui la SOGEPA conferma la sua garanzia a copertura delle eventuali perdite derivanti dallo svolgimento di attività fino a concorrenza di 150 000 EUR. La Commissione osserva pertanto che la SOGEPA ha concesso alla curatela di un'impresa in fallimento una garanzia senza remunerazione. Le autorità belghe hanno inoltre dichiarato che ING ha subordinato la concessione del prestito all'ottenimento della garanzia. In considerazione dei suddetti elementi, la Commissione ritiene pertanto che, senza l'intervento pubblico, l'intero prestito non sarebbe stato concesso. La Commissione osserva inoltre che la regione Vallonia non aveva alcun legame giuridico o commerciale diretto con CVSL. La regione non era azionista di CVSL né direttamente, né indirettamente tramite la SOGEPA. La regione non aveva pertanto alcun interesse commerciale a concedere a CVSL una garanzia senza remunerazione come quella in questione.

(81)

Alla luce di quanto precede, la Commissione conclude che la concessione della garanzia senza remunerazione ha conferito un vantaggio a CVSL. Questo vantaggio corrisponde al premio che un'impresa privata avrebbe chiesto per concedere la garanzia in condizioni simili e al quale la SOGEPA ha rinunciato.

(82)

Le autorità belghe hanno dichiarato che il prestito da 300 000 EUR è stato rimborsato interamente il 28 luglio 2009 dalla curatela con i fondi disponibili e con il ricorso alla garanzia da 150 000 EUR.

(83)

L'importo dell'aiuto corrisponde pertanto alla differenza tra il tasso d'interesse del prestito che la curatela di CVSL avrebbe dovuto sostenere sul mercato in assenza della garanzia pubblica e il tasso d'interesse effettivamente pagato in presenza della garanzia.

(84)

Questo metodo è conforme al punto 4.2 della comunicazione della Commissione sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie (12): «Per una garanzia ad hoc l'equivalente sovvenzione dovrebbe essere calcolato come la differenza tra il prezzo di mercato della garanzia ed il prezzo effettivamente pagato. Qualora il mercato non fornisca garanzie per il tipo di operazione in questione, non è disponibile alcun prezzo di mercato per la garanzia. In tal caso, l'elemento di aiuto va calcolato allo stesso modo dell'equivalente sovvenzione dei prestiti agevolati, ossia come la differenza tra il tasso di interesse di mercato specifico che l'impresa avrebbe dovuto sostenere in assenza di garanzia e quello conseguito grazie alla garanzia statale, previa deduzione dei premi versati.»

(85)

L'importo in questione deve essere calcolato in base alla seguente formula:

Importo dell'aiuto = (14,59 – 10,75 %) × 300 000 × 343/365 = 10 825,64 EUR

(86)

Il tasso del 14,59 % è così ottenuto: al 4,59 % (tasso di base per il Belgio ad agosto 2008 (13)) occorre aggiungere 1 000 punti base a causa della situazione di CVSL (impresa con rating CCC e con una bassa costituzione di garanzie (14)). Il 10,75 % è il tasso del prestito ING e 343 giorni costituiscono il periodo di concessione del prestito fino al relativo rimborso.

Misura 4: la cessione e l'uso dei marchi Val Saint-Lambert

(87)

La Commissione nutriva dubbi sulla conformità, rispetto al principio dell'investitore privato operante in economia di mercato delle condizioni relative alla vendita e alla remunerazione dell'uso dei marchi da parte di VSL (remunerazione pari all'1,5 % dell'EBITDA nei primi cinque esercizi fiscali e del 5 % a partire dal sesto esercizio fiscale) (15).

(88)

L'accordo del 29 gennaio 2009 tra la Compagnie Financière du Val, detenuta dalla regione Vallonia, e VSL prevede la concessione di una licenza esclusiva per l'uso dei marchi e le condizioni di acquisizione dei marchi da parte di VSL (cfr. il considerando 19 e seguenti).

(89)

La Commissione osserva che la licenza esclusiva per l'uso dei marchi è soggetta a condizioni che un operatore privato non avrebbero richiesto. La regione Vallonia ha infatti chiesto a VSL la seguente contropartita: «La presente licenza d'uso potrà essere risolta di diritto in qualsiasi momento e senza preavviso dalla regione Vallonia nel caso in cui VSL (o i suoi aventi diritto) non fosse in grado di garantire nel sito di Val Saint-Lambert, a Seraing, una produzione manifatturiera di articoli in cristallo ad alto valore aggiunto mantenendo almeno il 60 % dell'occupazione in equivalente tempo pieno, esclusa la disoccupazione temporanea per crisi economica al momento del fallimento di CVSL […]». La Commissione osserva che la regione impone a VSL, in cambio della concessione della licenza esclusiva, l'obbligo di mantenere la produzione nel sito di Seraing e di conservare un livello di occupazione stabilito a priori. Queste condizioni hanno influito sulla remunerazione della licenza e sul prezzo della futura vendita dei marchi.

(90)

La Commissione ritiene che le condizioni di carattere politico (salvaguardia dell'attività a Seraing e mantenimento di un determinato livello di occupazione) abbiano ridotto la remunerazione per l'uso della licenza e il prezzo di vendita. La remunerazione dell'1,5 % dell'EBITDA nei primi cinque esercizi fiscali e del 5 % dal sesto esercizio fiscale non può quindi essere considerata conforme a un prezzo di mercato. Nemmeno il prezzo di [700 000-1 000 000] EUR, proposto dagli acquirenti a ottobre 2008 nell'ambito della procedura di acquisizione, può essere considerato un prezzo di mercato a causa della presenza delle condizioni di cui sopra, che un investitore privato operante in economia di mercato non avrebbe imposto e che possono aver scoraggiato alcuni investitori dal presentare un'offerta.

(91)

L'importo dell'aiuto derivante dall'uso dei marchi corrisponde alla differenza tra la remunerazione che un investitore privato avrebbe proposto senza le condizioni politiche imposte dalla regione Vallonia e la remunerazione effettivamente applicata. Nell'ambito della procedura di recupero, le autorità belghe dovranno nominare un esperto indipendente e qualificato per questo tipo di valutazione, che verrà selezionato con una procedura pubblica e trasparente e la cui nomina dovrà essere approvata dalla Commissione. Il suddetto esperto dovrà presentare uno studio volto a determinare la remunerazione conforme ai metodi generalmente impiegati e ammessi per la gestione dei beni di proprietà intellettuale.

(92)

La misura relativa alla cessione non è mai stata attuata a causa del fallimento di VSL. I marchi non sono stati ceduti e la regione Vallonia ne è tuttora proprietaria. Dal momento che la misura non è mai stata attuata, la Commissione ritiene pertanto inopportuno ordinarne il recupero.

Misura 5: il prestito da 1,5 milioni di EUR

(93)

La Commissione nutriva dubbi sul valore attribuito alla garanzia del prestito e sul tasso d'interesse. La Commissione riteneva infatti che il valore reale dei terreni dati in garanzia potesse essere più basso, se non negativo, dato che i terreni o una parte di essi dovevano essere decontaminati.

(94)

La Commissione osserva infatti che i documenti che le sono pervenuti evidenziano che l'ipoteca gravava in parte su immobili di VSL destinati a essere recuperati e decontaminati in caso di messa in vendita. Dal canto loro, le autorità belghe hanno risposto che alla data della relazione peritale non esisteva alcun obbligo legale a carico dei proprietari degli immobili in questione. Il valore degli immobili non doveva pertanto tenere conto degli eventuali costi di decontaminazione.

(95)

Nelle loro osservazioni sulla decisione di avvio, le autorità belghe hanno presentato una perizia effettuata a gennaio e febbraio 2009 dallo studio Marengo, secondo cui il valore di mercato dei beni immobili coperto dall'ipoteca era stimato in 3 137 000 EUR. Il valore di questi beni sarebbe stato di 2 871 000 EUR in caso di vendita pubblica volontaria e di 1 915 000 EUR in caso di vendita pubblica accelerata. Alla luce di quanto precede, le autorità belghe hanno concluso che il valore delle garanzie fosse ottimale, perché riferito all'intero prestito.

(96)

Tra l'altro, la relazione di gestione del consiglio di amministrazione, allegata ai conti finanziari annuali dell'esercizio fiscale chiuso al 31 dicembre 2009, precisa che la relazione dello studio Marengo, tesa a valutare i beni immobili di CVSL nel 2009, indica che i valori stabiliti sono esatti solo nella misura in cui i terreni e gli edifici vengono decontaminati, circostanza che nella fattispecie non è ancora avvenuta. La relazione continua sottolineando che VSL ha ricevuto, da parte della società incaricata dello sviluppo del progetto Cristal Park, un'offerta d'acquisto relativa all'insieme dei terreni e degli edifici nello stato in cui si trovano per 2 000 000 EUR. Per rispecchiare maggiormente la realtà, il consiglio di amministrazione ha deciso di iscrivere a bilancio solo il valore corrispondente all'offerta d'acquisto, che è un valore intermedio tra quello della vendita pubblica accelerata e quello della vendita volontaria per i terreni e gli immobili decontaminati.

(97)

Di conseguenza, la Commissione ritiene che, in presenza di una stima condotta da un esperto indipendente e di un'offerta d'acquisto, le garanzie possano considerarsi elevate.

(98)

Si aggiunga che il Belgio non è stato in grado di fornire alla Commissione una situazione contabile dell'impresa al 31 agosto 2009, data di concessione del prestito, a causa di un guasto informatico avvenuto nell'estate 2009. In assenza di quella al 31 agosto 2009, la Commissione è venuta a conoscenza della situazione finanziaria dell'impresa al 31 dicembre 2009. VSL registrava allora una perdita di 2 milioni di EUR con un capitale sociale iniziale di 2 milioni di EUR. L'impresa aveva inoltre scorte per 3 milioni di EUR e debiti per 5 milioni 759 mila EUR. L'EBITDA di VSL era negativo. Di conseguenza, in assenza di altri elementi forniti dalle autorità belghe, la Commissione conclude che, nonostante i regolari conferimenti del suo azionista di maggioranza, VSL si trovava in difficili condizioni finanziarie. La Commissione ritiene che, alla luce delle informazioni contabili di cui sopra, il rating di VSL al momento della concessione del prestito fosse CCC, secondo la comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (in appresso la «comunicazione sui tassi di riferimento») (16).

(99)

La Commissione osserva che il tasso del prestito concesso il 31 agosto 2009 è stato fissato dalle autorità belghe al 4,7 %. La comunicazione sui tassi di riferimento prevede l'aggiunta di 400 punti base al tasso dell'1,77 % (17) valido per il Belgio al momento della concessione del prestito per un'impresa di rating CCC e con garanzie elevate, vale a dire un tasso del 5,77 % (1,77 % + 400 punti base).

(100)

La Commissione osserva che il tasso del prestito concesso il 31 agosto 2009 e fissato al 4,7 % dalla regione Vallonia, rappresentata dalla SOGEPA, per un periodo di sette anni, è inferiore alla soglia del 5,77 % stabilita dalla comunicazione e conclude affermando la presenza di un elemento di aiuto a favore di VSL.

(101)

Questo elemento di aiuto corrisponde all'1,07 %, ossia alla differenza tra i due tassi (5,77 — 4,7' %), pari a 16 050 EUR l'anno.

Misura 6: l'aumento di capitale da 1,5 milioni di EUR

(102)

I dubbi della Commissione riguardavano il carattere asseritamente pari passu della misura e, in fine, la conformità della misura con il principio dell'investitore privato operante in economia di mercato a causa, da un lato, della situazione economica e finanziaria della società al momento dell'aumento di capitale e, dall'altro, della natura alquanto sommaria dei documenti presentati dalle autorità belghe per giustificare la fondatezza di tale misura.

(103)

Nelle loro osservazioni le autorità belghe ritengono che la Commissione non possa basarsi sulla redditività ex post di un investimento per qualificare una misura come aiuto di Stato. Ritengono che la regione fosse interessata, pur non essendone azionista, a sostenere l'attività di VSL in qualità di importante creditore (cfr. la misura 4).

(104)

La Commissione osserva tuttavia che la regione Vallonia apporta nuovi capitali, mentre la CFC conferisce un credito che essa detiene nei confronti della propria controllata. Contrariamente a quanto sostengono le autorità belghe, l'intervento della regione del 17 marzo 2011 non è contestuale a quello dell'azionista CFC. Infatti il conferimento della CFC da 5,2 milioni di EUR è costituito in realtà dalla somma di più anticipi concessi tra il 25 maggio 2009 e il 29 marzo 2011. Tra l'altro la regione Vallonia e la CFC non sono nella stessa condizione né corrono gli stessi rischi. Prima di questa misura la regione Vallonia non era azionista di VSL, mentre la CFC era azionista di VSL ed era interessata al risanamento dell'impresa o, comunque, a una limitazione delle sue perdite. La Commissione ritiene pertanto che l'aumento di capitale non possa essere considerato pari passu.

(105)

Il fatto che la regione Vallonia abbia concesso un prestito due anni prima non è un elemento sufficiente per considerare che l'apporto di capitale fosse prudente. Inoltre il fatto che, da un lato, la regione Vallonia avesse un credito iniziale di 280 000 EUR, anche se forse meno elevato al momento dell'aumento di capitale dal momento che le autorità belghe hanno precisato che il credito è stato rimborsato da VSL fino a concorrenza di 35 000 EUR all'anno a partire dal 5 ottobre 2008 e, dall'altro, che la regione Vallonia avesse concesso un prestito da 1,5 milioni di EUR nel 2009 non sono elementi che permettono di giudicare prudente un investimento aggiuntivo da 1,5 milioni di EUR in una società con una situazione finanziaria in continuo peggioramento (cfr. il paragrafo 5.2.1.).

(106)

La Commissione constata peraltro che l'aumento di capitale non era stato deciso sulla base di un piano economico-finanziario, ma di una semplice proiezione finanziaria che non forniva alcuna spiegazione del come l'impresa si sarebbe risanata, né della remunerazione che avrebbe garantito al suo finanziatore, ossia alla regione Vallonia. Eppure l'esercizio 2008-2009 dimostrava già che l'impresa versava in difficili condizioni economiche e finanziarie (cfr. la misura 4). Un semplice incremento di fatturato non può giustificare di per sé un aumento di capitale da 1,5 milioni di EUR senza che siano presi in considerazione altri criteri come l'EBITDA o il livello di indebitamento dell'impresa.

(107)

L'aumento di capitale non può pertanto essere assimilato al comportamento di un investitore privato operante in un'economia di mercato, ma a un aiuto da 1,5 milioni di EUR corrispondente all'intero aumento di capitale.

Misura 7: precedenti aiuti di piccola entità

(108)

La misura 7 riunisce i benefici concessi a VSL per un totale di 197 503,04 EUR. La Commissione ritiene che essi non siano conformi a tutte le condizioni previste dall'articolo 107, paragrafo 1, del trattato e che pertanto non costituiscano aiuti, a seguito dell'entrata in vigore del regolamento (UE) n. 1407/2013 (18). All'articolo 7 del suddetto regolamento si legge che: «[i]l presente regolamento si applica agli aiuti concessi prima dell'entrata in vigore dello stesso purché l'aiuto sia conforme a tutte le condizioni di cui al presente regolamento».

(109)

Il beneficiario non è un'impresa il cui settore d'attività rientra nelle eccezioni elencate all'articolo 1 del regolamento. Conformemente all'articolo 3, punto 1 del suddetto regolamento, le autorità belghe hanno confermato che l'importo complessivo degli aiuti concessi dalla regione non supera 200 000 EUR nell'arco di tre esercizi finanziari. Il controllo previsto dall'articolo 6 del regolamento è stato effettuato dalla SOGEPA. La Commissione giunge alla conclusione che le misure in questione soddisfano i criteri del regolamento. Tra l'altro, considerando che gli aiuti in questione sono stati concessi sotto forma di sovvenzioni, essi possono essere considerati «trasparenti» ai sensi dell'articolo 4 del regolamento. Infine, contrariamente al precedente regolamento, il regolamento attualmente in vigore non esclude gli aiuti «de minimis» a favore delle imprese in difficoltà.

(110)

Si ritiene pertanto che le misure in questione non soddisfano tutte le condizioni di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato e non costituiscono aiuti.

Misura 8: la decontaminazione degli immobili di VSL nell'ambito del progetto Cristal Park e la messa a disposizione gratuita di alcuni immobili a VSL da parte della Spaque

(111)

La Commissione si chiedeva se il prezzo di vendita dei terreni e degli immobili acquistati dalla Spaque, pari a 2 040 000 EUR, fosse un prezzo di mercato, a causa dell'incertezza legata alla valutazione dei costi di risanamento imputati a VSL. La Commissione si interrogava altresì sulla messa a disposizione gratuita degli immobili appartenenti alla Spaque a favore di VSL.

(112)

La Commissione ha riscontrato la seguente successione cronologica dei fatti:

Aprile 2011: stesura da parte di Antea Group di un documento intitolato «Indagini di caratterizzazione delle priorità, fascicolo tecnico, capitolato tecnico n. 6: interpretazione dei risultati» in cui viene descritto e contestualizzato in modo dettagliato l'inquinamento del suolo,

Dicembre 2011: redazione della nota del 2011 con l'obiettivo di «trovare soluzioni che consentano il risanamento dei terreni e di alcuni edifici attualmente appartenenti a Val Saint-Lambert (VSL SA)». I lavori di risanamento e di decontaminazione sono stimati all'incirca in 7,5 milioni di EUR,

Agosto 2012: relazione della società autorizzata Geolys del 23 agosto 2012 sotto forma di lettera di una pagina contenente le seguenti precisazioni: «La presente valutazione si basa esclusivamente sullo studio preliminare di Antea (marzo 2011) e sulle seguenti ipotesi: […]». I lavori di risanamento sono stimati in 219 740 EUR,

Dicembre 2012: acquisto da parte della Spaque (Société publique d'aide à la qualité de l'environnement) degli immobili per 2 040 000 EUR (valutazione effettuata dallo studio indipendente Cushman &Wakefield) meno i costi di decontaminazione stimati in 220 000 EUR, pari a 1 820 000 EUR. Nel frattempo la Spaque aveva concesso alla città di Seraing, in base a un accordo già stilato ma non ancora sottoscritto, un'opzione di acquisto sugli stessi immobili per 2 090 000 EUR. Con un secondo accordo già redatto, ma non ancora firmato, la città di Seraing s'impegnava a trasferire quest'opzione di acquisto alla SPECI,

Gennaio 2014: le autorità belghe hanno informato la Commissione che i lavori di decontaminazione e di risanamento non sono iniziati e che la Spaque lavora ancora alla conclusione dello studio di caratterizzazione dell'inquinamento del sito.

(113)

Nella fattispecie, la Commissione dispone di due documenti che forniscono due diverse valutazioni dei costi di decontaminazione.

(114)

Per scartare la nota del dicembre 2011, le autorità belghe adducono i motivi di seguito illustrati. Esse ritengono innanzitutto che la nota in questione non si riferisca ai lavori di risanamento e di decontaminazione tesi a mettere in sicurezza il sito ai fini del suo attuale uso industriale, ma mirino a garantire lo sviluppo del centro commerciale intorno al tema delle attrezzature per la casa, dell'arredo e del tempo libero, ovvero all'uso previsto del sito. Secondo il Belgio, questa nota non è altro che un documento interno che non è stato realizzato da un esperto autorizzato e che si riferisce in parte a terreni non ceduti alla Spaque. Le autorità belghe precisano infine che la nota si basa su uno studio di osservazione che consiste semplicemente nel verificare l'eventuale presenza di inquinamento e nel fornirne una descrizione. La nota precisa altresì che lo studio di caratterizzazione (19) era in corso.

(115)

Successivamente il Belgio sostiene che gli edifici citati nella nota del dicembre 2011 non siano identificabili, ma poi spiega che la loro superficie totale, di circa 67 000 m2, è superiore alla superficie complessiva (50 299 m2) degli edifici indicati nell'atto di vendita del 13 dicembre 2012. Secondo il Belgio, questa differenza di 17 000 m2 giustificherebbe i minori costi di risanamento. Le autorità belghe precisano inoltre che il centro dell'antico sito industriale, ovvero gli edifici nn. 18, 19, 22 e 22 A, non è stato incluso nella vendita alla Spaque ed è rimasto quindi di proprietà di VSL. Sempre secondo loro, è in questi edifici che si concentrerebbe l'inquinamento generato dall'attività industriale.

(116)

La Commissione osserva innanzitutto che il prezzo di vendita è stato valutato nel maggio 2012 da uno studio di esperti indipendenti, che lo ha stimato in 2 090 000 EUR. La relazione precisa inoltre che una società di consulenza specializzata, incaricata dall'attuale proprietario del sito, sta stimando i costi di decontaminazione. I costi di decontaminazione sono quindi stati valutati anche da una società di consulenza indipendente e specializzata: la società Geolys.

(117)

Nella loro risposta del 23 maggio 2014 le autorità belghe hanno confermato che i terreni e gli immobili valutati nella relazione della società Geolys erano effettivamente gli stessi oggetto della vendita del 13 dicembre 2012. Tra l'altro le autorità belghe hanno precisato che, in caso di inquinamento storico e in funzione delle aree di destinazione in cui sono situati i terreni e gli immobili inquinati nei piani regolatori, la legislazione applicabile in Vallonia prevede una limitazione dell'entità degli obblighi in capo al proprietario di un terreno o di un immobile inquinato. Pertanto, devono essere considerati e sottratti dal valore dei terreni e degli immobili i soli costi di decontaminazione del sito per renderlo conforme alla destinazione vigente al momento della vendita, ovvero a un uso industriale. La Commissione osserva che la lettera di Geolys precisa espressamente che i costi sono stati stimati in vista di una destinazione industriale del sito.

(118)

Alla luce di quanto precede, la Commissione conclude che il prezzo al quale gli immobili di VSL sono stati venduti alla Spaque (corrispondente al prezzo di vendita stimato da un esperto, meno i costi di decontaminazione valutati dalla società Geolys) è un prezzo di mercato che non comporta elementi di aiuto.

(119)

Per quanto riguarda la messa a disposizione gratuita di alcuni edifici da parte della Spaque, le autorità belghe la giustificano con l'impegno di VSL a collaborare con la Spaque per trasmettere tutte le informazioni utili e necessarie ai lavori di ristrutturazione e di decontaminazione da condurre sul sito.

(120)

La Commissione osserva innanzitutto che le autorità belghe hanno indicato nelle loro osservazioni che gli immobili appartengono alla SPECI. Orbene, l'accordo di messa a disposizione gratuita è stato concluso tra la SPAQUE e VSL; la SPECI non faceva parte di questo accordo. Del resto, le autorità belghe non hanno nemmeno fornito la prova che la SPECI fosse proprietaria di questi immobili.

(121)

La Commissione osserva peraltro che questa giustificazione non è supportata da nessun elemento per valutare se l'importo dei canoni locativi al quale la Spaque ha volontariamente rinunciato fosse equivalente all'impegno di CVSL. Le autorità belghe non forniscono infatti nessun dettaglio sulle modalità e sull'effettività dell'attuazione di tale impegno.

(122)

La Commissione ritiene pertanto che la messa a disposizione gratuita dei terreni indicati nell'accordo dell'11 dicembre 2012 relativo alla messa a disposizione temporanea di una parte del sito «Cristalleries du Val Saint-Lambert» conferisca un vantaggio a VSL.

(123)

L'importo dell'aiuto corrisponde ai canoni locativi che VSL avrebbe dovuto pagare in condizioni di mercato. Tale importo dovrà essere calcolato in base alla rendita catastale (indicizzata) di ogni immobile affittato in base alla sua durata di locazione, come definita dalle competenti autorità belghe (ovvero l'ACED, l'«Administration du cadastre, de l'enregistrement et des domaines»). La rendita catastale (indicizzata) viene infatti determinata in modo da rispecchiare il reddito netto medio che un bene immobile garantirebbe in un anno al suo proprietario, tenendo conto del mercato della locazione; è pertanto considerata dalla Commissione una base ragionevole per stimare il valore locativo dei beni in questione. Nell'ambito della procedura di recupero, le autorità belghe possono, in base al parere di un esperto indipendente e autorizzato, di cui la Commissione dovrà approvare la nomina, dimostrare la necessità di rettificare il suddetto importo per tenere conto delle particolarità dei beni in questione.

5.1.5.   Effetti sulla concorrenza e gli scambi tra Stati membri

(124)

Per quanto riguarda le condizioni inerenti agli effetti sulla concorrenza e gli scambi tra Stati membri, la Commissione osserva che nell'Unione europea sono presenti numerosi produttori di cristallo e di oggetti in cristallo, che si tratti di articoli funzionali o di oggetti d'arte o di lusso. Dalle informazioni trasmesse dal Belgio emerge che le società di seguito riportate presentano ad esempio una produzione almeno in parte simile a quella di VSL: Baccarat (Francia), Saint-Louis (Francia), Lalique (Francia), Daum (Francia), Arc International (Francia), Montbronn (Francia) e Bohemian glassworks (Repubblica ceca). La Commissione osserva che la produzione di queste imprese e degli altri operatori del mercato è oggetto di scambi tra gli Stati membri.

(125)

In particolare, per quanto riguarda le misure 3 (la garanzia da 150 000 EUR) e 5 (prestito da 1,5 milioni di EUR), l'importo dell'aiuto è inferiore alla soglia degli aiuti de minimis, sebbene sia impossibile calcolarlo con esattezza a causa dell'assenza di alcuni dati. La Commissione ritiene tuttavia che questa misura non possa essere qualificata come aiuto de minimis e che incida sulla concorrenza e sugli scambi tra Stati membri. Gli aiuti concessi nel 2008 e 2009 non possono essere considerati aiuti de minimis, perché ai sensi del precedente regolamento, in vigore fino al 31 dicembre 2013 (20), le imprese in difficoltà non potevano ricevere questo tipo di aiuti. Al momento della concessione della garanzia, CVSL era oggetto di una procedura fallimentare. Tra l'altro, il nuovo regolamento in vigore dal 1o gennaio 2014 (21) si applica, come quello precedente, soltanto agli aiuti trasparenti. Orbene, nella fattispecie la garanzia in questione non può essere considerata tale. Il nuovo regolamento stabilisce infatti all'articolo 4, punto 6, lettera a), quanto segue: «Gli aiuti concessi sotto forma di garanzie sono considerati aiuti “de minimis” trasparenti se il beneficiario non è oggetto di procedura concorsuale per insolvenza […]». Tuttavia, come precedentemente indicato, al momento della concessione della garanzia, CVSL era oggetto di una procedura fallimentare. Per quanto riguarda il prestito, all'articolo 4, punto 3, lettere a) e b), si legge: «Gli aiuti concessi sotto forma di prestiti sono considerati aiuti “de minimis” trasparenti se il beneficiario non è oggetto di procedura concorsuale per insolvenza […] e se il prestito è assistito da una garanzia pari ad almeno il 50 % dell'importo preso in prestito e ammonta a 1 000 000 EUR […] su un periodo di cinque anni oppure a 500 000 […] su un periodo di dieci anni». Il prestito in questione non soddisfa quest'ultima condizione.

(126)

La Commissione osserva peraltro che la nozione di aiuto di Stato non implica che la distorsione della concorrenza o le ripercussioni sugli scambi debbano essere significative o concrete. Il fatto che l'importo dell'aiuto sia modesto o che l'impresa beneficiaria sia di piccole dimensioni non esclude in sé una distorsione della concorrenza o una minaccia di distorsione della concorrenza, a condizione che la probabilità di tale distorsione non sia puramente ipotetica. Considerando il tipo di mercato descritto al punto 124, la probabilità non è ipotetica nel caso di specie. Secondo le autorità belghe, le cristallerie attive in Europa e fuori dall'Europa sono una quarantina. Val Saint-Lambert opera sul mercato dell'oggettistica in cristallo legata all'arte della tavola o dei complementi d'arredo. Dal momento in cui un consumatore può scegliere tra prodotti simili di marchi diversi, ad esempio una caraffa VSL o una caraffa di un'altra cristalleria, qualsiasi aiuto ricevuto da uno dei produttori operanti in questo comparto comporta per gli altri una distorsione della concorrenza.

(127)

La Commissione conclude che, fatta eccezione per la misura 7, tutte le misure in esame sono aiuti che possono incidere sulla concorrenza e sugli scambi tra Stati membri.

Conclusione sulla presenza di misure di aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE

(128)

La Commissione conclude che tutte le misure in esame, ad eccezione della misura 7 e della vendita degli immobili di VSL alla Spaque (parte della misura 8), costituiscono aiuti a norma dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE.

5.2.   Compatibilità degli aiuti con il mercato interno

(129)

Il divieto degli aiuti di Stato previsto all'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE non è assoluto, né incondizionato. In particolare, i paragrafi 2 e 3 dell'articolo 107 del TFUE costituiscono basi giuridiche che permettono di considerare alcuni aiuti compatibili con il mercato interno. Nella fattispecie, è opportuno analizzare soprattutto se le misure in esame possano considerarsi compatibili a norma dell'articolo 107, paragrafo 3, del TFUE in applicazione dei criteri enunciati negli orientamenti per il salvataggio e la ristrutturazione. A tale scopo occorre stabilire innanzitutto in quali periodi CVSL e VSL potessero essere considerate imprese in difficoltà.

(130)

Tra l'altro, per quanto riguarda la misura 3 concessa a settembre 2008, è altresì necessario stabilire se vi sia stata continuità economica tra CVSL in fallimento e le attività trasferite agli acquirenti che hanno costituito VSL, con l'obiettivo di determinare se VSL ha beneficiato dei vantaggi legati alla concessione di tale misura. Le conclusioni di quest'analisi incidono infatti sulla valutazione della compatibilità delle misure 3 e 1.

5.2.1.   Ammissibilità di VSL e di CVSL a norma degli orientamenti

(131)

È opportuno stabilire in quali periodi CVSL e VSL potessero considerarsi imprese in difficoltà.

(132)

Nelle loro osservazioni le autorità belghe non contestano la qualifica di impresa in difficoltà per CVSL al momento della concessione della garanzia a settembre 2008 (misura 3), ma secondo loro questo intervento è andato a beneficio di CVSL e non di VSL.

(133)

Ritengono inoltre che VSL potesse considerarsi impresa in difficoltà solo dall'8 febbraio 2012, data di presentazione dell'istanza di riorganizzazione giudiziaria. Prima di allora, VSL non poteva essere ritenuta impresa in difficoltà essendo, secondo loro, un'impresa di nuova costituzione che beneficiava del sostegno incondizionato dell'azionista di maggioranza di VSL, ovvero CFC, conformemente ai paragrafi 10 e 11 degli orientamenti per il salvataggio e la ristrutturazione e alla prassi decisionale della Commissione.

(134)

La Commissione osserva che, al momento della concessione della misura 3, CVSL era già in fallimento sin dalla sentenza dell'11 agosto 2008.

(135)

In merito alle misure 5, 6 e 8, le autorità belghe fanno riferimento alla decisione Saab (22) per giustificare il fatto che VSL non fosse in difficoltà. In particolare, hanno presentato una cronistoria dei conti generali indicante i flussi finanziari tra VSL e il suo azionista di maggioranza CFC per dimostrare che il comportamento della CFC può essere effettivamente assimilato a quello di General Motors, che aveva continuato a sostenere la sua controllata Saab con iniezioni di capitali e di liquidità per compensarne le perdite, inducendo la Commissione a escludere che Saab fosse un'impresa in difficoltà ai sensi degli orientamenti (cfr. il considerando 59 della decisione).

(136)

Dal 25 maggio 2009, oltre al capitale versato al momento dell'acquisizione, la CFC ha infatti regolarmente apportato più di 8 milioni di EUR, il che dimostra che non è possibile considerare VSL, nel primo periodo successivo alla liquidazione dei beni di CVSL, un'impresa in difficoltà ai sensi dei paragrafi 12 e 13 degli orientamenti per il salvataggio e la ristrutturazione. In questo periodo, infatti, l'azionista di maggioranza di VSL era in grado di sostenerla con conferimenti regolari, dimostrando che il suo azionista di maggioranza poteva farsi carico delle difficoltà di VSL. Di conseguenza, la Commissione ritiene che, nel periodo compreso tra gennaio 2009 e febbraio 2012, VSL non rispondesse ai criteri dell'impresa in difficoltà ai sensi degli orientamenti.

(137)

Da febbraio 2012 VSL era invece nuovamente oggetto di un procedimento di riorganizzazione giudiziaria. Peraltro le autorità belghe hanno dimostrato che la CFC non era più in grado di sostenere la sua controllata come aveva fatto finora. La decisione di avvio precisava che il livello di liquidità della CFC era di 1,26 milioni di EUR; la concessione a VSL di un importo equivalente (necessario come minimo al suo salvataggio) l'avrebbe pertanto privata di quasi tutte le sue liquidità. VSL deve pertanto essere considerata un'impresa in difficoltà al momento della concessione dell'aiuto per il salvataggio (misura 1) ad aprile 2012, conformemente al punto 10, lettera c), degli orientamenti per il salvataggio e la ristrutturazione.

(138)

In sintesi, la Commissione ritiene che CVSL fosse in difficoltà dall'11 agosto 2008 (data della sentenza di fallimento) a fine novembre 2008 (atto di costituzione di VSL). La Commissione ritiene inoltre che VSL dovesse essere considerata un'impresa in difficoltà dal 9 febbraio 2012 (data del procedimento di riorganizzazione giudiziaria) al 14 ottobre 2013 (data della sentenza di fallimento).

(139)

Al momento della concessione delle misure 1 e 3, CVSL e VSL erano pertanto imprese in difficoltà. La loro compatibilità deve dunque essere analizzata a norma degli orientamenti.

5.2.2.   Compatibilità degli aiuti (misure 1 e 3)

Misura 1: l'aiuto per il salvataggio del 3 aprile 2012

(140)

Il Belgio ritiene che quest'aiuto sia compatibile a norma degli orientamenti per il salvataggio e la ristrutturazione. La Commissione ritiene invece che il principio dell'«aiuto una tantum» previsto ai punti 72 e seguenti degli orientamenti non sia stato rispettato. VSL ha ricevuto un aiuto per il salvataggio incompatibile nel settembre 2008 (cfr. il considerando 141). Non poteva quindi ricevere un nuovo aiuto per il salvataggio prima del 2018. Tra l'altro, le autorità belghe hanno confermato che il prestito da 1 milione di EUR era stato oggetto di un'insinuazione di credito alla curatela il 5 novembre 2013 a favore della SOGEPA. Il credito in questione è stato iscritto al passivo di VSL e non è stato ancora rimborsato. Non è stato quindi rimborsato entro sei mesi dalla sua erogazione, secondo quanto previsto dal punto 25, lettera a), degli orientamenti. La Commissione ritiene pertanto che l'aiuto per il salvataggio del 3 aprile 2012 corrispondente all'importo del prestito, pari a 1 milione di EUR, sia incompatibile con il mercato interno.

Misura 3: la garanzia da 150 000 EUR

(141)

Al paragrafo 5.2.1 la Commissione ha ritenuto che, al momento della concessione della garanzia, CVSL fosse un'impresa in difficoltà. L'elemento di aiuto derivante dalla concessione gratuita della garanzia potrebbe quindi essere considerato compatibile solo se la garanzia rispettasse le condizioni stabilite dagli orientamenti per il salvataggio e la ristrutturazione. Orbene, come precedentemente indicato, questa garanzia è stata concessa senza remunerazione. Il punto 25, lettera a), degli orientamenti per il salvataggio e la ristrutturazione stabilisce che, nel caso degli aiuti di tesoreria sotto forma di garanzie sui prestiti o di prestiti, «il prestito deve essere gravato da un tasso di interesse almeno equivalente ai tassi praticati sui prestiti concessi ad imprese sane (..)». Inoltre, nonostante una specifica richiesta di informazione su questo punto, le autorità belghe non hanno fornito nessun elemento sul rispetto dell'obbligo di cessazione della garanzia entro un termine non superiore a sei mesi [punto 25, lettera a), degli orientamenti]. Alla luce dei suddetti elementi, la Commissione ritiene che l'elemento di aiuto derivante dalla concessione gratuita della garanzia non possa essere considerato un aiuto per il salvataggio compatibile con il mercato interno, né possa essere dichiarato compatibile su altre basi.

(142)

Di conseguenza, poiché la misura 3 è un aiuto per il salvataggio incompatibile concesso nel settembre 2008 prima dell'acquisizione di CVSL, è necessario stabilire se ci sia stata continuità economica tra CVSL in fallimento e le attività trasferite agli acquirenti che hanno costituito VSL, al fine di determinare se VSL abbia beneficiato dei vantaggi connessi alla concessione della misura in questione.

5.2.3.   Valutazione della presenza di una continuità economica tra CVSL e VSL

(143)

Nella decisione di avvio la Commissione s'interrogava sulla possibilità di stabilire una continuità economica tra CVSL e VSL. In altri termini, si trattava di capire se i vantaggi indotti dalla concessione della garanzia da 150 000 EUR a settembre 2008 fossero stati trasmessi agli acquirenti di CVSL che hanno costituito VSL. Dalle conclusioni di quest'analisi dipendono sia l'individuazione dell'entità alla quale spetterà l'obbligo di rimborso in caso di aiuti illegali incompatibili, sia l'analisi della compatibilità della misura 1, specie per quanto riguarda il principio dell'«aiuto una tantum».

(144)

A tale proposito, le autorità belghe ritengono che questa misura abbia giovato a CVSL e non a VSL e che ci sia stata interruzione della continuità economica tra CVSL e i successivi acquirenti.

(145)

Come risulta dalla giurisprudenza, l'obbligo di recupero dell'aiuto «può essere esteso ad una nuova società alla quale la prima società abbia trasferito taluni attivi, qualora tale trasferimento permetta di constatare una continuità economica tra le due società» (23). Non si può infatti escludere che l'obbligo di recupero venga esteso a un'altra società qualora fosse accertato che quest'ultima ha l'effettivo godimento degli aiuti in questione a causa di una continuità economica tra le due imprese.

(146)

Secondo la sentenza della Corte dell'8 maggio 2003 nelle cause riunite C-328/99 e C-399/00 Italia/Commissione (24), la continuità economica tra una vecchia impresa e nuove entità viene valutata attraverso un complesso di indizi, tra cui in particolare: l'oggetto della vendita (attivi e passivi, continuità della forza lavoro, attivi bundled), il prezzo del trasferimento, l'identità degli azionisti o dei proprietari dell'impresa acquirente e di quella originaria, il momento in cui il trasferimento è realizzato (dopo l'inizio delle indagini, dell'avvio del procedimento o della decisione finale) o infine la logica economica dell'operazione.

Valutazione del criterio dell'oggetto della vendita (attivi e passivi, continuità della forza lavoro, attivi bundled)

(147)

A titolo preliminare le autorità belghe hanno precisato che i beni connessi a CVSL erano distribuiti tra varie entità (la società controllante VSLI, la SARL VSLI in Francia e CVSL). Per agevolare le operazioni di acquisizione, il 23 ottobre 2008 i curatori hanno concluso un accordo di transazione per trasferire alla società fallita i beni distribuiti tra le suddette società.

(148)

Secondo il memorandum d'intesa del 1o ottobre 2008 e l'accordo di acquisizione del 31 agosto 2009, VSL ha rilevato tutti i beni appartenenti a CVSL, ad eccezione dell'attivo circolante: gli edifici che ospitano i laboratori di CVSL e le aree di stoccaggio, i terreni su cui sono edificati, l'attrezzatura e l'avviamento di CVSL, ossia le apparecchiature di produzione, gli stampi, i brevetti e i sottomarchi eventuali allora di proprietà di CVSL, gli ordini in corso di evasione, le scorte, comprese le scorte vendute alla SARL Val Saint-Lambert International, società di diritto francese che la curatela aveva deciso di mettere a disposizione degli acquirenti.

(149)

Viene inoltre ceduta una parte degli attivi appartenuti a VSLI, ovvero i marchi, i disegni, i modelli e altri diritti di proprietà intellettuale (gli elementi interessati dall'accordo del 5 ottobre 2005, oltre a schemi, stampi, disegni, schizzi ecc.), i fondi edificati e non edificati di cui VSLI era proprietaria a Seraing, le scorte di prodotti VSL, i locali commerciali di Seraing (showroom) e le scorte dei punti vendita di Seraing e Bruxelles (Sablon).

(150)

Viene altresì ceduta a VSL la piena proprietà dell'attrezzatura di produzione (macchina da taglio, forno e bocca del forno) già oggetto di leasing.

(151)

VSL si è impegnata a mantenere, a totale discarico di CVSL, tutti i contratti di lavoro e di impiego sottoscritti da VSL e vigenti al 30 settembre 2008. VSL si è inoltre impegnata a rispettare gli accordi sociali, collettivi e individuali sottoscritti, riservandosi la sola facoltà di rinegoziarne alcune condizioni su base paritetica per eventualmente adattarli a una nuova realtà.

(152)

VSL ha inoltre assunto una passività di 280 000 EUR risultante dalla cessione da parte della CFV dei diritti di proprietà intellettuale di CVSL. Ai sensi dell'accordo del 29 gennaio 2009 tra la SA Compagnie Financière du Val e VSL, VSL si è sostituita a Interagora subentrando negli obblighi assunti dalla SA Interagora con l'accordo del 5 ottobre 2005 nei confronti della CFV. Con il suddetto accordo, la CFV ha ceduto alla SA Interagora tutti i marchi, disegni e modelli direttamente o indirettamente connessi a CVSL. Il prezzo pattuito restava dovuto per 280 000 EUR.

(153)

L'acquisizione delle attività di CVSL è stata approvata dal Tribunale di commercio di Liegi il 20 ottobre 2009.

(154)

Alla luce di questi elementi fattuali, per quanto riguarda l'oggetto della vendita, la Commissione conclude che l'acquisizione interessa la quasi totalità delle attività di CVSL (compresi gli ordini in corso di evasione), tutti i contratti di lavoro e di impiego sottoscritti dalla società fallita e vigenti al 30 settembre 2008, nonché l'uso dei marchi e dei diritti di proprietà intellettuale.

(155)

Di conseguenza, la Commissione osserva che la portata delle attività rilevate è la stessa di quelle di CVSL e che l'ambito dell'acquisizione va addirittura oltre CVSL, includendo gli attivi di VSLI necessari alla prosecuzione dell'attività della cristalleria.

Valutazione del prezzo di trasferimento

(156)

Per stabilire se vi sia stata continuità economica a seguito della vendita degli attivi di CVSL, occorre valutare anche se questa vendita è stata effettuata a prezzi di mercato. Tale condizione si applica indistintamente ai beni materiali e immateriali.

(157)

Le autorità belghe hanno precisato che nel diritto fallimentare nazionale il criterio determinante di realizzo delle attività è quello dell'interesse dei creditori. L'articolo 75, paragrafo 3 della legge sui fallimenti consente ai creditori o al fallito di opporsi al realizzo di alcuni attivi nella misura in cui ritengono che tale operazione rischi di danneggiarli. Le autorità belghe hanno precisato che la concessione della garanzia pubblica da 150 000 EUR era effettivamente motivata dalla volontà di salvaguardare la continuità dell'attività e dalla valorizzazione delle pratiche di cessione di attivi.

(158)

La Commissione osserva che la vendita degli attivi di CVSL è stata effettuata con una procedura pubblica, gestita dalla curatela della suddetta società in liquidazione. I curatori hanno ricevuto 36 offerte, di cui ne hanno selezionate 12 al termine di una prima fase. È stata predisposta una data room contenente informazioni su CVSL. Sembra che la pubblicazione abbia interessato tutti gli attivi senza che siano stati prima definiti in gruppi.

(159)

La Commissione osserva che questo procedimento consentirebbe a priori di massimizzare il prezzo di vendita di ogni attività di CVSL.

(160)

Due elementi inducono tuttavia la Commissione a ritenere che questo procedimento sia di per sé insufficiente a garantire che il prezzo degli attivi offerto dagli acquirenti corrisponda a un prezzo di mercato.

(161)

La vendita degli attivi di CVSL era condizionata al mantenimento di tutti i contratti di lavoro. Ciò dimostra che la vendita in questione non era incondizionata, e questo obbligo può aver comportato un abbassamento del prezzo di vendita.

(162)

Infine, anche la licenza esclusiva relativa all'uso dei marchi è soggetta a condizioni che un operatore privato non avrebbe imposto. In cambio, la regione Vallonia ha chiesto da VSL la contropartita indicata nell'accordo di novazione del 29 gennaio 2009 tra la regione Vallonia (rappresentata dalla CFV) e VSL: «La presente licenza d'uso potrà essere risolta di diritto in qualsiasi momento e senza preavviso dalla regione Vallonia nel caso in cui VSL (o i suoi aventi diritto) non fosse in grado di garantire nel sito di Val Saint-Lambert, a Seraing, una produzione manifatturiera di articoli in cristallo ad alto valore aggiunto mantenendo almeno il 60 % dell'occupazione in equivalente tempo pieno, esclusa la disoccupazione temporanea per crisi economica al momento del fallimento di CVSL […]». La Commissione osserva che la regione Vallonia impone a VSL, in cambio della concessione della licenza esclusiva, l'obbligo di mantenere la produzione nel sito di Seraing, nonché l'obbligo di conservare un livello di occupazione stabilito a priori. Queste condizioni di carattere politico possono aver fatto diminuire il prezzo di vendita e scoraggiato altre parti potenzialmente interessate all'acquisizione, cosicché le condizioni di concorrenza in cui si svolge la gara d'appalto vengono distorte e, quindi, persino l'offerta migliore presentata sotto il profilo finanziario non rappresenta necessariamente il valore di mercato reale (25).

(163)

Alla luce di tutti questi elementi fattuali, la Commissione ritiene che il criterio del prezzo di trasferimento non sia soddisfatto.

Valutazione del criterio della logica economica dell'operazione

(164)

Il criterio della logica economica dell'operazione mira a verificare se colui che rileva le attività impiega le attività cedute allo stesso modo del cessionario per svolgere la medesima attività economica.

(165)

Le autorità belghe ritengono che la logica seguita da VSL fosse radicalmente diversa da quella dei suoi predecessori, in particolare perché integra il progetto immobiliare Cristal Park nell'acquisizione delle attività della cristalleria.

(166)

Nella fattispecie, la Commissione osserva che le autorità belghe non hanno dimostrato l'esistenza da ottobre 2008 di un legame diretto tra l'acquisizione di CVSL e il progetto Cristal Park. I documenti relativi al progetto Cristal Park comunicati dalle autorità belghe risalgono al massimo a dicembre 2011.

(167)

In ogni caso, la Commissione osserva che gli acquirenti hanno rilevato non solo il marchio commerciale per continuare a utilizzarlo, ma anche tutti gli attivi e i mezzi di produzione. L'oggetto sociale riportato nell'atto costitutivo di VSL del 20 novembre 2008 è infatti molto simile a quello di CVSL. L'obiettivo di VSL è effettivamente di proseguire l'attività della cristalleria di CVSL con le stesse risorse umane e produttive. Del resto, anche la stessa garanzia è stata concessa nell'ottica di mantenere la continuità dell'attività.

(168)

Pertanto, in considerazione dei motivi suesposti, la Commissione conclude affermando l'esistenza di una continuità economica tra CVSL e VSL. La ripresa di tutti i mezzi di produzione (a un prezzo soggetto a condizioni che non corrisponde al reale valore di mercato), dei contratti di lavoro e dell'uso esclusivo e illimitato dei marchi, in vista del mantenimento della produzione di oggetti in cristallo, costituisce un indizio determinante per stabilire la continuità economica. Il beneficio derivante dalla concessione della garanzia a CVSL, allora in fallimento, è perdurato anche dopo l'acquisizione, e VSL ha mantenuto il godimento di tale beneficio.

5.2.4.   Compatibilità delle misure 4 (cessione e uso dei marchi), 5 (prestito da 1,5 milioni di EUR), 6 (aumento di capitale da 1,5 milioni di EUR) e 8 (messa a disposizione di alcuni immobili da parte della Spaque a VSL)

(169)

Nelle sue osservazioni sulla decisione di avvio il Belgio non ha addotto alcun motivo sulla compatibilità di queste misure, e la Commissione non ha elementi per concludere che si possa applicare una qualche eccezione tra quelle previste all'articolo 107, paragrafi 2 e 3, del TFUE. La Commissione ritiene pertanto che detti aiuti siano incompatibili con il mercato interno.

5.3.   Recupero

(170)

La Commissione ricorda che, in applicazione dell'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio (26), qualsiasi aiuto illegale è incompatibile con il mercato interno e deve essere recuperato dal beneficiario.

(171)

Dalle considerazioni precedenti emerge che nella fattispecie le seguenti misure comportano elementi di aiuto, che tale aiuto è illegale e incompatibile e che quindi tali misure di aiuto devono essere recuperate nella misura in cui sono state messe a disposizione di VSL:

 

Misura 1: il prestito agevolato da 1 milione di EUR, concesso a VSL il 3 aprile 2012 dalla regione Vallonia, rappresentata dalla Société Wallonne de Gestion et de Participations (in appresso «SOGEPA»).

L'intero prestito costituisce un aiuto. Lo stesso giorno in cui è stato concluso l'accordo, sono stati concessi 400 000 EUR. I restanti 600 000 EUR sono stati concessi a una data successiva non comunicata dalle autorità belghe.

 

Misura 2: l'aiuto per la ristrutturazione consistente nella proroga del prestito da 1 milione di EUR.

Questa misura non è stata attuata. Non v'è quindi motivo di ordinarne il recupero.

 

Misura 3: la garanzia da 150 000 EUR concessa dalla SOGEPA il 24 settembre 2008 alla curatela di CVSL.

Questa garanzia comporta un elemento di aiuto, perché non è stata remunerata al prezzo di mercato. L'elemento di aiuto deve essere calcolato in base al metodo indicato nella presente decisione.

 

Misura 4: l'accordo di cessione e di utilizzazione dei marchi Val Saint-Lambert stipulato il 29 gennaio 2009 tra la CFV e VSL.

La misura relativa alla cessione dei marchi non è stata attuata. Non v'è quindi motivo di ordinarne il recupero. L'elemento di aiuto relativo all'utilizzazione del marchio deve essere calcolato in base ai metodi solitamente impiegati e ammessi per la gestione dei beni di proprietà intellettuale.

 

Misura 5: il prestito da 1,5 milioni di EUR concesso dalla SOGEPA a VSL il 31 agosto 2009.

Questo prestito comporta un elemento di aiuto a favore di VSL, che corrisponde alla differenza tra il tasso di mercato e il tasso al quale il prezzo è stato concesso, ossia 1,07 % (5,77 — 4,7' %), pari a 16 050 EUR l'anno. Quest'aiuto è stato attuato in modo illegale e deve pertanto essere rimborsato.

 

Misura 6: l'aumento di capitale di 1,5 milioni di EUR da parte della regione Vallonia in VSL, deciso il 17 marzo 2011.

L'intero aumento di capitale costituisce un aiuto, perché non è assimilabile al comportamento di un investitore privato. Quest'aiuto è stato attuato in modo illegale e deve pertanto essere rimborsato.

 

Misura 8: la parte relativa alla messa a disposizione gratuita di una sezione del sito «Cristalleries du Val Saint-Lambert».

L'accordo di messa a disposizione temporanea di una sezione del sito «Cristalleries du Val Saint-Lambert», concluso l'11 dicembre 2012 tra la Spaque e VSL, conferisce a VSL il vantaggio rappresentato dall'importo dei canoni locativi al quale la Spaque ha volontariamente rinunciato. L'importo esatto di quest'aiuto sarà calcolato come indicato al considerando 123.

(172)

Ai fini del suddetto recupero, le autorità belghe devono inoltre aggiungere all'importo degli aiuti gli interessi che decorrono dalla data in cui gli aiuti illegali sono divenuti disponibili per l'impresa fino alla data dell'effettivo recupero, conformemente al capo V del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione (27).

6.   CONCLUSIONE

(173)

La Commissione constata che il Belgio ha illegalmente dato esecuzione a un insieme di misure in violazione dell'articolo 108, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Le misure in questione sono: l'aiuto per il salvataggio per un importo di 1 milione di EUR (misura 1), la garanzia di 150 000 EUR (misura 3), la cessione e l'utilizzazione dei marchi di Val Saint-Lambert (misura 4), il prestito di 1,5 milioni di EUR (misura 5), l'aumento di capitale di 1,5 milioni di EUR (misura 6) e la messa a disposizione gratuita di alcuni immobili da parte della Spaque a VSL (parte della misura 8).

(174)

Con lettera del 18 giugno 2014 le autorità belghe hanno autorizzato la Commissione ad adottare e a notificare la presente decisione soltanto in lingua francese.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Le seguenti misure: l'aiuto per il salvataggio per un importo di 1 milione di EUR (misura 1), la garanzia di 150 000 EUR (misura 3), la cessione e l'utilizzazione dei marchi di Val Saint-Lambert (misura 4), il prestito di 1,5 milioni di EUR (misura 5), l'aumento di capitale di 1,5 milioni di EUR (misura 6) e la messa a disposizione gratuita di alcuni immobili da parte della Spaque a VSL (parte della misura 8) comportano elementi di aiuto cui il Belgio ha dato illegalmente esecuzione in violazione dell'articolo 108, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e sono incompatibili con il mercato interno.

Il Belgio ha ritirato la sua notifica relativa alla misura 2 (l'aiuto per la ristrutturazione) a seguito della decisione di avvio del procedimento di indagine formale, conformemente all'articolo 8, punto 2, del regolamento (CE) n. 659/1999.

Articolo 2

1.   Il Belgio è tenuto a farsi rimborsare dal beneficiario gli aiuti incompatibili di cui all'articolo 1.

2.   Gli importi da recuperare producono interessi a decorrere dalla data in cui sono stati messi a disposizione del beneficiario fino al loro recupero effettivo.

3.   Gli interessi sono calcolati secondo il regime dell'interesse composto conformemente al capo V del regolamento (CE) n. 794/2004 e al regolamento (CE) n. 271/2008 della Commissione (28) che modifica il regolamento (CE) n. 794/2004.

Articolo 3

1.   Il recupero degli aiuti di cui all'articolo 1 è immediato ed effettivo.

2.   Il Belgio garantisce l'attuazione della presente decisione entro quattro mesi dalla data della sua notifica.

Articolo 4

1.   Entro due mesi dalla data di notifica della presente decisione, il Belgio comunica alla Commissione le seguenti informazioni:

a)

l'importo complessivo (capitale e interessi) che deve essere recuperato dal beneficiario;

b)

una descrizione dettagliata delle misure già adottate e previste per conformarsi alla presente decisione;

c)

i documenti attestanti che al beneficiario è stato imposto di rimborsare l'aiuto.

2.   Il Belgio informa la Commissione dei progressi delle misure nazionali adottate per l'attuazione della presente decisione fino al completo recupero degli aiuti di cui all'articolo 1. Trasmette immediatamente, su semplice richiesta della Commissione, le informazioni relative alle misure già adottate e previste per conformarsi alla presente decisione. Fornisce inoltre informazioni dettagliate riguardo all'importo degli aiuti e degli interessi già recuperati presso il beneficiario.

Articolo 5

Il Regno del Belgio è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 31 luglio 2014

Per la Commissione

Joaquín ALMUNIA

Vicepresidente


(1)  Aiuto di Stato SA.34791 20../C (ex 2012/NN) — Belgio — Aiuto per il salvataggio di Val Saint-Lambert — e Aiuto di Stato SA.35528 20../C (ex 2012/N) — Belgio — Aiuto per la ristrutturazione di Val Saint-Lambert — Invito a presentare osservazioni a norma dell'articolo 108, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (GU C 213 del 26.7.2013, pag. 38).

(2)  Cfr. la nota a piè di pagina 1.

(3)  Informazioni riservate

(4)  Il procedimento di riorganizzazione giudiziaria mira a garantire, sotto il controllo del giudice, la continuità in tutto o in parte dell'impresa in difficoltà o delle sue attività. Il procedimento in questione ha preceduto la sentenza di fallimento del 14 ottobre 2013.

(5)  Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore («de minimis») (GU L 379 del 28.12.2006, pag. 5).

(6)  Cfr. la nota a piè di pagina 4.

(7)  GU C 244 dell'1.10.2004, pag. 2.

(8)  Decisione dell'8 febbraio 2010 N541/2009 — Sweden — State guarantee in favour of Saab Automobile AB.

(9)  Cfr. la sentenza del 16 maggio 2002 nella causa C-482/99, Francia/Commissione EU:C:2002:294 (Raccolta pag. I-4397, punto 38).

(10)  Con la decisione del 27 aprile 2012 del ministro dell'Assetto del territorio.

(11)  Sentenza della Corte del 16 maggio 2002 nella causa C-482/99, Repubblica francese/Commissione.

(12)  GU C 155 del 20.6.2008, pag. 10.

(13)  http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/base_rates_eu27_en.pdf

(14)  Comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (GU C 14 del 19.1.2008, pag. 6).

(15)  Cfr. i punti da 21 a 23.

(16)  GU C 14 del 19.1.2008, pag. 6.

(17)  http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/reference_rates.html

(18)  Regolamento (UE) n. 1407/2013, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» (GU L 352 del 24.12.2013, pag. 1).

(19)  Lo studio di caratterizzazione descrive e contestualizza nel dettaglio l'inquinamento del suolo per consentire, secondo le autorità belghe, all'amministrazione di pronunciarsi sulla necessità e le modalità di risanamento.

(20)  Regolamento (CE) n. 1998/2006.

(21)  Regolamento (UE) n. 1407/2013.

(22)  Decisione dell'8 febbraio 2010 SA N 541/09 — Sweden — State guarantee in favour of Saab Automobile AB.

(23)  Sentenza del tribunale del 28 marzo 2012 nella causa T-123/09, EU:T:2012:164, Ryanair Ltd/Commissione europea, punto 155.

(24)  Raccolta 2003, pag. I-4035.

(25)  Cfr. per analogia la decisione della Commissione 2008/717/CE, del 27 febbraio 2008, relativa all'aiuto di Stato C 46/07 (ex NN 59/07) cui la Romania ha dato esecuzione a favore dell'azienda Automobile Craiova (ex Daewoo România) (GU L 239 del 6.9.2008, pag. 12).

(26)  Regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell'articolo 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (GU L 83 del 27.3.1999, pag. 1).

(27)  Regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, recante disposizioni di esecuzione del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE (GU L 140 del 30.4.2004, pag. 1).

(28)  Regolamento (CE) n. 271/2008 della Commissione, del 30 gennaio 2008, che modifica il regolamento (CE) n. 794/2004 recante disposizioni di esecuzione del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE (GU L 82 del 25.3.2008, pag. 1).


ALLEGATO

Dati relativi all'importo degli aiuti ricevuti dal beneficiario, agli importi da recuperare e agli importi già recuperati

(in milioni di moneta nazionale)

Identità del beneficiario

Importo totale degli aiuti ricevuti a titolo del regime

Importo totale da recuperare

(In conto capitale)

Importi totali già rimborsati

In conto capitale

Interessi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


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