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Document 32015D1585
Commission Decision (EU) 2015/1585 of 25 November 2014 on the aid scheme SA.33995 (2013/C) (ex 2013/NN) (implemented by Germany for the support of renewable electricity and of energy-intensive users) (notified under document C(2014) 8786) (Text with EEA relevance)
Decisione (UE) 2015/1585 della Commissione, del 25 novembre 2014, relativa al regime di aiuti SA.33995 (2013/C) (ex 2013/NN) [cui la Germania ha dato esecuzione a sostegno dell'elettricità prodotta da fonti rinnovabili e degli utenti a forte consumo di energia] [notificata con il numero C(2014) 8786] (Testo rilevante ai fini del SEE)
Decisione (UE) 2015/1585 della Commissione, del 25 novembre 2014, relativa al regime di aiuti SA.33995 (2013/C) (ex 2013/NN) [cui la Germania ha dato esecuzione a sostegno dell'elettricità prodotta da fonti rinnovabili e degli utenti a forte consumo di energia] [notificata con il numero C(2014) 8786] (Testo rilevante ai fini del SEE)
GU L 250 del 25.9.2015, p. 122–164
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
25.9.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 250/122 |
DECISIONE (UE) 2015/1585 DELLA COMMISSIONE
del 25 novembre 2014
relativa al regime di aiuti SA.33995 (2013/C) (ex 2013/NN) [cui la Germania ha dato esecuzione a sostegno dell'elettricità prodotta da fonti rinnovabili e degli utenti a forte consumo di energia]
[notificata con il numero C(2014) 8786]
(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 108, paragrafo 2, primo comma,
visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 62, paragrafo 1, lettera a),
dopo aver invitato gli interessati a presentare osservazioni, ai sensi dei suddetti articoli (1), e tenuto conto di tali osservazioni,
considerando quanto segue:
1. PROCEDIMENTO
(1) |
Tramite una denuncia pervenuta nel dicembre 2011, la Commissione ha appreso che la Germania aveva dato esecuzione a un aiuto di Stato a sostegno dell'elettricità prodotta da fonti rinnovabili e degli utenti a forte consumo di energia fissando un massimale per la sovrattassa destinata a finanziare il sostegno all'energia elettrica da fonti rinnovabili (EEG-Umlage o «sovrattassa EEG»). |
(2) |
Con lettera del 18 dicembre 2013, la Commissione ha comunicato alla Germania la decisione di avviare il procedimento di cui all'articolo 108, paragrafo 2, del trattato in relazione all'aiuto («la decisione di avvio»). |
(3) |
La decisione di avvio è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (2). La Commissione ha invitato gli interessati a presentare osservazioni in merito all'aiuto. |
(4) |
La Commissione ha trasmesso alla Germania le osservazioni formulate dalle parti interessate, offrendole la possibilità di commentarle; le ultime osservazioni delle autorità tedesche sono pervenute con lettere del 20 gennaio 2014 e 14 novembre 2014. |
(5) |
Con lettera del 22 settembre 2014, la Germania ha rinunciato al diritto, sancito dall'articolo 342 del trattato in combinato disposto con l'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1/1958 (3), all'adozione della presente decisione in lingua tedesca e ha accettato che sia adottata in lingua inglese. |
2. DESCRIZIONE DETTAGLIATA DELL'AIUTO
2.1. La legge EEG 2012
(6) |
La legge EEG 2012 (Erneuerbare-Energien-Gesetz) è stata adottata il 28 luglio 2011 ed è entrata in vigore il 1o gennaio 2012 (4). È stata poi notevolmente modificata dalla legge EEG 2014 (5). La Commissione ha approvato il nuovo regime di aiuti risultante da tale modifica il 23 luglio 2014 (6). |
(7) |
Al primo livello del sistema istituito dalla legge EEG 2012, i gestori di rete (nella maggior parte dei casi i gestori dei sistemi di distribuzione) sono tenuti ad acquistare l'energia elettrica prodotta nella zona servita dalla loro rete da fonti energetiche rinnovabili («energia elettrica da fonti rinnovabili») e da gas da estrazione (l'energia elettrica da fonti rinnovabili e l'energia elettrica prodotta da gas da estrazione di seguito sono denominate congiuntamente «elettricità EEG»). I prezzi di acquisto sono stabiliti dalla legge («tariffe di riacquisto»). Invece di richiedere il pagamento delle tariffe di riacquisto, i produttori di energia elettrica da fonti rinnovabili e da gas da estrazione hanno anche la possibilità di vendere l'elettricità direttamente sul mercato («commercializzazione diretta»). In tal caso, possono ottenere un premio di mercato dal gestore di rete, il cui importo è stabilito dalla legge. |
(8) |
Al secondo livello, i gestori di rete devono trasferire immediatamente l'elettricità EEG ai gestori dei rispettivi sistemi di trasmissione (in Germania ne esistono quattro), che hanno un obbligo di compensazione nei loro confronti per quanto riguarda il costo complessivo risultante dalle tariffe di riacquisto e dai premi di mercato. |
(9) |
La legge EEG 2012 istituisce inoltre un meccanismo di perequazione mediante il quale l'onere finanziario risultante dall'obbligo di acquisto è ripartito fra i quattro gestori dei sistemi di trasmissione in modo che alla fine ciascuno copra i costi di una quantità di elettricità corrispondente alla quota media di elettricità EEG rispetto all'elettricità totale erogata ai consumatori finali in ogni zona servita dal singolo gestore del sistema di trasmissione nell'anno civile precedente (articolo 36 della legge EEG 2012). Questo è il terzo livello. |
(10) |
I gestori dei sistemi di trasmissione sono tenuti a vendere l'elettricità EEG sul mercato a pronti e possono farlo singolarmente o collettivamente. Se il prezzo ottenuto sul mercato a pronti non basta a coprire l'onere finanziario risultante dagli obblighi di pagamento nei confronti dei gestori di rete, la legge autorizza i gestori dei sistemi di trasmissione a chiedere ai fornitori di elettricità di sostenere una parte di tale onere, che dovrebbe essere proporzionale alla quantità di elettricità rispettivamente erogata dai fornitori ai consumatori finali. Tale parte dell'onere deve essere determinata in modo che ciascun fornitore di elettricità sostenga gli stessi costi per ogni kilowattora di elettricità erogata al consumatore finale. Per il pagamento di questa sovrattassa devono essere effettuati versamenti mensili anticipati. L'onere che il gestore del sistema di trasmissione recupera presso i fornitori di elettricità è esplicitamente designato dalla legge EEG 2012 come sovrattassa EEG (cfr. articolo 37, paragrafo 2, della legge EEG 2012). I quattro gestori dei sistemi di trasmissione sono tenuti a indicare tutti i pagamenti percepiti in un conto comune EEG e a pubblicare tale conto (articolo 7 AusglMechV (7)). Questo è il quarto livello. |
(11) |
I quattro gestori dei sistemi di trasmissione devono stabilire congiuntamente la sovrattassa EEG per l'anno n+1 in ottobre (articolo 3, paragrafo 2, AusglMechV). La metodologia da utilizzare e gli elementi su cui basare il calcolo sono definiti nell'Ausgleichsmechanismusverordnung (AusglMechV) e nell'Ausgleichsmechanismus-Ausführungsverordnung (AusglMechAV) (8), le cui disposizioni non lasciano ai gestori dei sistemi di trasmissione alcun margine di discrezionalità. In particolare, l'articolo 3 dell'AusglMechV prevede: «Articolo 3 Sovrattassa EEG
|
(12) |
I quattro gestori dei sistemi di trasmissione stabiliscono quindi congiuntamente la sovrattassa EEG in base al fabbisogno finanziario previsto per il pagamento delle tariffe di riacquisto e dei premi, agli introiti previsti derivanti dalla vendita di elettricità EEG sul mercato a pronti e al consumo previsto di elettricità. Per il calcolo della sovrattassa EEG occorre inoltre tenere conto di una serie di entrate e spese legate alla sua gestione. Nel 2012 la sovrattassa EEG ammontava a 3,592 cent/kWh, nel 2013 era pari a 5,277 cent/kWh e nel 2014 a 6,240 cent/kWh. |
(13) |
Dalle disposizioni descritte al considerando 11 discende altresì che la sovrattassa EEG garantisce che tutti i costi supplementari a carico dei gestori di rete e dei gestori dei sistemi di trasmissione in conseguenza degli obblighi giuridici previsti dalla legge EEG 2012 nei confronti, rispettivamente, dei produttori di elettricità EEG e dei gestori di rete siano compensati mediante la sovrattassa EEG. Se in un dato anno gli introiti derivanti dalla sovrattassa EEG sono superiori ai costi, l'eccedenza è riportata all'anno successivo e la sovrattassa EEG viene proporzionalmente ridotta; se sono inferiori, la sovrattassa EEG viene proporzionalmente aumentata. Questi adeguamenti sono automatici e non richiedono un ulteriore intervento del legislatore o del ramo esecutivo. |
2.2. Il privilegio dell'elettricità verde
(14) |
Secondo l'articolo 39 della legge EEG 2012, per i fornitori di elettricità in un dato anno civile la sovrattassa EEG viene ridotta di 2 centesimi per kilowattora (cent/kWh), se l'elettricità EEG che erogano a tutti i loro consumatori finali soddisfa determinate condizioni (il cosiddetto privilegio dell'elettricità verde). |
(15) |
La riduzione è concessa quando il fornitore ha acquistato l'elettricità EEG direttamente dai produttori nazionali in base a modalità di commercializzazione diretta ai sensi dell'articolo 33b, paragrafo 2, della legge EEG 2012 (cioè modalità di commercializzazione diretta in base alle quali il produttore di elettricità EEG non richiede il sostegno a norma della legge EEG 2012) e la quantità di elettricità EEG acquistata raggiunge le seguenti soglie:
|
(16) |
La riduzione di 2 cent/kWh è applicata all'intero portafoglio dell'elettricità. Ciò significa che, se un fornitore ottiene il 50 % della propria elettricità da fonti di energia tradizionali, mentre l'altra metà è costituita da elettricità EEG acquistata in base alle modalità di commercializzazione diretta descritte al considerando 15, tale fornitore riceve un pagamento di 4 cent/kWh. Questo pagamento può essere trasferito integralmente o in parte ai produttori di elettricità EEG. |
(17) |
Al riguardo, le autorità tedesche hanno spiegato che i fornitori di elettricità che richiedono il privilegio ottengono la riduzione di 2 cent/kWh per l'intero portafoglio soltanto se almeno il 50 % di quest'ultimo è costituito da elettricità EEG. Onde evitare o ridurre al minimo il rischio di ottenere un valore di poco inferiore alla soglia del 50 % (nel qual caso la sovrattassa EEG sarebbe dovuta integralmente per l'intero portafoglio), i fornitori di elettricità acquistano l'elettricità EEG con un margine di sicurezza, cioè in quantità superiore al 50 % necessario, a volte arrivando fino al 60 %. In tal caso, per calcolare il vantaggio in termini di costi potenzialmente trasferibile ai produttori di elettricità EEG, la riduzione della sovrattassa EEG ottenuta per l'intero portafoglio, ossia 2 cent/kWh, deve essere divisa per una quota maggiore di elettricità EEG. Per una quota del 60 %, per esempio, il vantaggio effettivo in termini di costi che si potrebbe trasferire non ammonterebbe a 4 cent/kWh, ma a soli 3,3 cent/kWh. Mediamente, il vantaggio massimo risultante dal privilegio dell'elettricità verde è stato pari a 3,8 cent/kWh nel 2012, 3,2 cent/kWh nel 2013 e 3,9 cent/kWh nel 2014. |
(18) |
Per determinare l'entità della discriminazione storica potenziale a norma degli articoli 30 e 110 del trattato, al fine di trovarvi rimedio, la Germania ha stimato che tra il 1o gennaio 2012 e il 31 luglio 2014, periodo durante il quale era in vigore la legge EEG 2012, le importazioni di garanzie d'origine corrispondenti a impianti di produzione di elettricità EEG che sarebbero stati ammessi a beneficiare del sostegno a norma della legge EEG 2012 ammontavano a 1,3 TWh.
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(19) |
Le autorità tedesche osservano che, se tutte queste importazioni avessero beneficiato del privilegio dell'elettricità verde, a circa 4 cent/kWh, le entrate derivanti dalla sovrattassa EEG a carico dei fornitori di elettricità che hanno acquistato tale elettricità, alle quali lo Stato avrebbe rinunciato, sarebbero ammontate a circa 50 milioni di EUR. La Germania si è impegnata a reinvestire questo importo in infrastrutture di interconnessione e progetti europei riguardanti l'energia. |
2.3. Il massimale della sovrattassa EEG a favore delle imprese a forte consumo di energia
(20) |
La legge EEG 2012 non impone ai fornitori di elettricità l'obbligo di trasferire ai clienti la sovrattassa EEG. Tuttavia stabilisce come il fornitore di elettricità debba indicarla nella fattura dell'energia elettrica nel caso in cui sia trasferita. Nella pratica, tutti i fornitori di elettricità trasferiscono integralmente la sovrattassa EEG. |
(21) |
L'articolo 40 della legge EEG 2012 limita l'importo della sovrattassa che i fornitori di elettricità possono trasferire agli utenti a forte consumo di energia: su richiesta, il Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle («BAFA»), un'autorità pubblica, adotta un atto amministrativo con cui vieta al fornitore di elettricità di trasferire la totalità della sovrattassa EEG all'utente finale quando quest'ultimo è un'impresa manifatturiera ad alto consumo di energia elettrica (9). Questa disposizione è la cosiddetta «regola di compensazione speciale» (Besondere Ausgleichsregelung, «BesAR»). |
(22) |
Secondo l'articolo 40 della legge EEG 2012, la limitazione ha lo scopo di ridurre i costi dell'elettricità a carico di tali imprese al fine di salvaguardarne la competitività internazionale, purché sia compatibile con gli obiettivi della legge EEG 2012 e il limite imposto sia compatibile con gli interessi degli utenti di energia elettrica nel loro insieme. |
(23) |
L'articolo 41, paragrafo 1, della legge EEG 2012 subordina la limitazione della sovrattassa EEG alle seguenti condizioni:
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(24) |
In linea di principio, l'articolo 41, paragrafo 3, punto 1, prevede che, per un utente a forte consumo di energia, la sovrattassa EEG sia assoggettata a un massimale progressivo, come segue:
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(25) |
Se un utente a forte consumo di energia ha un consumo superiore a 100 GWh e se i costi di elettricità rappresentano più del 20 % del valore aggiunto lordo, le diverse soglie descritte al considerando 24 non si applicano e la sovrattassa EEG è limitata a 0,05 cent/kWh per la totalità del consumo di elettricità dell'utente (articolo 41, paragrafo 3, punto 2). |
(26) |
La decisione del BAFA è vincolante non solo per il fornitore di elettricità, ma anche per il gestore del sistema di trasmissione. Ciò significa che, se il BAFA decide che un utente a forte consumo di energia deve versare al proprio fornitore di elettricità una sovrattassa EEG ridotta, anche l'obbligo del fornitore di tale utente di versare al gestore del sistema di trasmissione la sovrattassa EEG si riduce proporzionalmente. Il gestore del sistema di trasmissione ne tiene conto quando stabilisce la sovrattassa EEG. Eventuali controversie in merito alla decisione del BAFA devono essere sottoposte ai tribunali amministrativi, in quanto si tratta di un atto amministrativo. Pertanto tali decisioni sono anche immediatamente esecutive. |
2.4. Il piano di adeguamento
(27) |
Al fine di allineare le riduzioni della sovrattassa EEG alle disposizioni di cui ai punti 196 e seguenti della disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell'ambiente e dell'energia 2014-2020 (10) («la disciplina del 2014»), la Germania ha presentato un piano di adeguamento. |
(28) |
Per le imprese che hanno beneficiato della BesAR, ma che hanno versato meno di quanto avrebbero dovuto secondo le norme di cui alla sezione 3.7.2 della disciplina del 2014 (segnatamente, i criteri di ammissibilità di cui ai punti 185, 186 e 187 e i criteri di proporzionalità di cui ai punti 188 e 189), la sovrattassa EEG corretta per il 2013 non deve essere superiore al 125 % della sovrattassa effettivamente versata in tale anno. La sovrattassa corretta dovuta per il 2014 non deve essere superiore al 150 % dello stesso valore di riferimento, cioè la sovrattassa effettivamente versata nel 2013. Allo scopo di sveltire il recupero, e poiché i dati sui consumi per gli anni interessati non sono ancora disponibili per tutte le imprese interessate, la Germania utilizzerà innanzitutto i consumi di elettricità indicati nelle domande per calcolare un importo preliminare da recuperare immediatamente, al fine di soddisfare il criterio stabilito nella sentenza Deggendorf (11). Successivamente, la Germania applicherà i dati sui consumi effettivi negli anni interessati per determinare gli importi definitivi da recuperare e adotterà i provvedimenti necessari per assicurare il recupero o il rimborso sulla base di tali importi definitivi. |
(29) |
Dal 2015 il meccanismo di adeguamento è modificato. Secondo l'articolo 103, paragrafo 3, della legge EEG 2014 (12), il BAFA limiterà la sovrattassa EEG a carico degli utenti a forte consumo di energia per il periodo 2015-2018 in modo che, per un dato anno x, la sovrattassa EEG non possa essere superiore al doppio della sovrattassa EEG versata nell'esercizio commerciale precedente l'anno della domanda (x — 2). La sovrattassa EEG sarà dunque adeguata verso l'alto ogni anno, ma la sovrattassa da versare nel 2015 sarà limitata al doppio di quella del 2013, così come le sovrattasse da versare negli anni successivi fino al 2018. |
2.5. Trasparenza, contabilità EEG e controllo dello Stato
(30) |
Alcuni compiti di controllo, supervisione ed esecuzione sono affidati all'agenzia federale delle reti (Bundesnetzagentur,«BNetzA»). |
(31) |
I produttori di elettricità EEG, i gestori di rete, i gestori dei sistemi di trasmissione e i fornitori di elettricità sono tenuti a fornirsi reciprocamente i dati necessari per la corretta attuazione del sistema EEG. La legge EEG 2012 stabilisce in modo dettagliato il tipo di informazioni da comunicare sistematicamente agli altri operatori e il momento dell'anno in cui comunicarle. I gestori di rete, i gestori dei sistemi di trasmissione e i fornitori di elettricità possono chiedere che i dati siano sottoposti a revisione contabile. |
(32) |
La legge EEG 2012 ha istituito un organismo per la risoluzione delle controversie, incaricato dal ministero federale per l'Ambiente, la conservazione della natura e la sicurezza nucleare di fornire chiarimenti e risolvere le controversie fra produttori di elettricità EEG, gestori di reti, gestori di sistemi di trasmissione e fornitori di elettricità (Clearingstelle). |
(33) |
Ai sensi della legge EEG 2012 e dei decreti di esecuzione (AusglMechV e AusglMechAV), i gestori di rete e i gestori dei sistemi di trasmissione sono inoltre tenuti a pubblicare alcuni dati sui rispettivi siti web (quantità di elettricità EEG acquistata e relativo prezzo). I gestori dei sistemi di trasmissione devono mantenere tutte le operazioni connesse alla legge EEG 2012 separate dalle loro altre attività. Essi hanno l'obbligo di iscrivere tutti i flussi finanziari relativi alla legge EEG 2012 in conti finanziari separati e deve esistere un conto bancario distinto, amministrato in comune dai quattro gestori dei sistemi di trasmissione, per tutte le spese e le entrate connesse alla legge EEG 2012 (articolo 5 AusglMechAV). |
(34) |
I gestori dei sistemi di trasmissione hanno l'obbligo di pubblicare, su un sito web comune denominato «conto EEG», gli introiti mensili aggregati risultanti dalla vendita di elettricità EEG sul mercato a pronti e dalla sovrattassa EEG e i costi aggregati (compensazione ai gestori di rete e altre spese connesse alla gestione del sistema). Sono inoltre tenuti a pubblicare in anticipo la sovrattassa EEG prevista per l'anno successivo. |
(35) |
La legge EEG 2012 ha istituito l'obbligo di registrare gli impianti presso un organismo pubblico. La registrazione è una condizione per poter beneficiare delle tariffe di riacquisto. Il registro non è ancora stato istituito, ma esiste già un obbligo distinto che impone la registrazione degli impianti solari e degli impianti a biomassa liquida per poter beneficiare delle tariffe di riacquisto. La BNetzA gestisce il registro degli impianti solari e il Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung gestisce il registro degli impianti a biomassa liquida. |
(36) |
I gestori di rete e i gestori dei sistemi di trasmissione devono comunicare alla BNetzA i dati che ricevono dai gestori degli impianti (ubicazione dell'impianto, capacità di produzione ecc.), il livello della rete (distribuzione o trasmissione) al quale gli impianti sono collegati, le tariffe aggregate e individuali corrisposte agli impianti, le fatture finali inviate ai fornitori di elettricità e i dati necessari per verificare l'accuratezza delle cifre così fornite. I fornitori di elettricità sono tenuti a comunicare alla BNetzA la quantità di elettricità fornita ai rispettivi clienti e i propri conti definitivi. La BNetzA ha anche poteri di audit nei riguardi dei titolari di impianti di produzione di elettricità EEG, al fine di verificare come i gestori di rete e i gestori dei sistemi di trasmissione abbiano ottemperato ai rispettivi obblighi. |
(37) |
I gestori dei sistemi di trasmissione devono inoltre comunicare alla BNetzA dati dettagliati in merito alla definizione della sovrattassa EEG. In particolare, devono fornire i dati relativi alle diverse voci di entrata e spesa utilizzate per il calcolo della sovrattassa EEG, articolo 7, paragrafo 2, dell'AusglMechV. |
(38) |
Su richiesta, i beneficiari di una riduzione della sovrattassa EEG devono fornire al ministero federale per l'ambiente, la conservazione della natura e la sicurezza nucleare tutte le informazioni necessarie per consentirgli di valutare se gli obiettivi perseguiti dall'articolo 40, saranno rispettati. |
(39) |
La BNetzA è incaricata di assicurare che:
|
(40) |
Per quanto riguarda la definizione della sovrattassa EEG, la BNetzA ha numerosi poteri e compiti esecutivi relativi alle diverse voci di spesa e di entrata che i gestori dei sistemi di trasmissione possono includere nel calcolo della sovrattassa EEG. Innanzitutto, la BNetzA può stabilire, d'accordo con i ministeri competenti (13), le regole per la determinazione delle voci considerate come entrate o spese per la definizione della sovrattassa EEG e il tasso di interesse applicabile. Su tali basi, la BNetzA ha fornito maggiori precisazioni nell'AusglMechAV sui tipi di costi che possono essere presi in considerazione. In secondo luogo, si devono fornire alla BNetzA tutti gli elementi e i documenti pertinenti relativi al calcolo della sovrattassa EEG. In terzo luogo, la BNetzA può richiedere informazioni supplementari, inclusa la contabilità (articolo 5, paragrafo 3, AusglMechAV). Infine, i gestori dei sistemi di trasmissione sono tenuti a dimostrare l'accuratezza e la necessità di alcune voci di costo prima che se ne possa tenere conto per il calcolo della sovrattassa EEG (per esempio, cfr. articolo 6, paragrafo 2, AusglMechAV). |
(41) |
La BNetzA può impartire istruzioni ai gestori dei sistemi di trasmissione e definire moduli uniformi per i dati che essi sono tenuti a comunicarle. |
(42) |
La BNetzA può anche definire, in accordo con il ministero federale dell'ambiente, della conservazione della natura e della sicurezza nucleare, i criteri relativi alla commercializzazione dell'elettricità EEG sul mercato a pronti da parte dei gestori dei sistemi di trasmissione e istituire incentivi ai fini della commercializzazione migliore possibile dell'elettricità. Ciò è stato fatto mediante l'AusglMechAV. |
(43) |
La BNetzA ha poteri esecutivi. Per esempio, può adottare provvedimenti quando i gestori dei sistemi di trasmissione non definiscono la sovrattassa EEG in conformità alle regole (cfr. articolo 38, punto 5; articolo 61, paragrafo 1, punto 2) e può anche stabilire il livello della sovrattassa. Secondo l'articolo 6, paragrafo 3, dell'AusglMechAV, la differenza tra la sovrattassa EEG riscossa e la sovrattassa EEG autorizzata dalla BNetzA in conformità di una decisione esecutiva adottata a norma dell'articolo 61, paragrafo 1, punti 3 e 4, della legge EEG 2012 costituisce anch'essa un'entrata o una spesa ai sensi dell'articolo 3, paragrafi 3 e 4, dell'AusglMechV. A differenza di quanto afferma la Germania, ciò dimostra che la BNetzA può adottare decisioni esecutive per correggere il livello della sovrattassa. A tal fine, la base giuridica è l'articolo 61, paragrafi 1 e 2, in combinato disposto con gli articoli 65 e seguenti della Energiewirtschaftsgesetz (EnWG) (14), disposizioni che consentono alla BNetzA di adottare decisioni vincolanti applicabili agli operatori privati. La BNetzA può anche infliggere ammende (cfr. articolo 62, paragrafi 1 e 2, della legge EEG 2012). |
(44) |
La stessa BNetzA è soggetta ad alcuni obblighi di comunicazione e deve mettere a disposizione del ministero federale dell'Ambiente, della conservazione della natura e della sicurezza nucleare e del ministero federale dell'Economia e della tecnologia alcuni dati a fini statistici e di valutazione. |
(45) |
L'agenzia federale dell'Ambiente (Umweltbundesamt, «UBA») tiene il registro delle garanzie d'origine conformemente all'articolo 15 della direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (15). In questo contesto, l'UBA è responsabile del rilascio, del trasferimento e della revoca delle garanzie d'origine. |
3. LA DECISIONE DI AVVIARE IL PROCEDIMENTO D'INDAGINE FORMALE
(46) |
Il 18 dicembre 2013 la Commissione ha deciso di avviare il procedimento d'indagine formale, in quanto riteneva che la legge EEG 2012 costituisse un aiuto di Stato a favore dei produttori di elettricità EEG, dei fornitori di elettricità beneficiari del privilegio dell'elettricità verde e degli utenti a forte consumo di energia e nutriva dubbi in merito alla compatibilità dell'aiuto con il mercato interno. |
(47) |
Per quanto riguarda l'esistenza di un aiuto di Stato, la Commissione è giunta alla conclusione preliminare che la legge EEG 2012 comportava il conferimento di vantaggi economici selettivi i) ai produttori di energia elettrica da fonti rinnovabili e da gas da estrazione, segnatamente tramite le tariffe di riacquisto e ii) agli utenti a forte consumo di energia, tramite la riduzione della sovrattassa EEG. |
(48) |
La Commissione è altresì pervenuta alla conclusione preliminare che tali vantaggi erano finanziati con risorse statali, considerato in particolare: i) che il legislatore tedesco sembrava aver introdotto un prelievo specifico destinato a finanziare il sostegno alla produzione di elettricità EEG, cioè la sovrattassa EEG; ii) che il legislatore tedesco e il ramo esecutivo avevano affidato ai gestori dei sistemi di trasmissione il compito di amministrare collettivamente tale sovrattassa conformemente alle regole stabilite dallo Stato nella legge EEG 2012 e nei regolamenti di esecuzione; iii) che l'amministrazione di tale risorsa da parte dei gestori dei sistemi di trasmissione era oggetto di attento monitoraggio. |
(49) |
Sebbene il sostegno all'elettricità EEG sia stato considerato compatibile con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato, la Commissione ha espresso dubbi in merito alla compatibilità delle riduzioni della sovrattassa EEG a norma del trattato, in particolare dell'articolo 107, paragrafo 3, lettere b) e c). |
(50) |
Infine la Commissione ha espresso dubbi riguardo alla compatibilità del finanziamento del sostegno all'elettricità EEG ai sensi della legge EEG 2012 con gli articoli 30 e 110 del trattato, dal momento che, sebbene la sovrattassa EEG favorisse soltanto la produzione di elettricità EEG in Germania, essa veniva imposta anche sul consumo di elettricità EEG importata, i cui produttori avrebbero potuto beneficiare di sostegno ai sensi della legge EEG 2012 se avessero avuto sede in Germania. |
4. OSSERVAZIONI DELLE PARTI INTERESSATE
(51) |
Gli interessati hanno presentato osservazioni sulla decisione di avvio e sull'applicazione della disciplina del 2014 alla presente decisione, a norma del punto 248 della disciplina stessa. |
(52) |
La maggior parte degli interessati ha affermato che la legge EEG 2012 non dovrebbe essere intesa nel senso che comporta un aiuto di Stato al livello dei produttori di elettricità EEG o in favore degli utenti a forte consumo di energia. Essi ritengono che lo Stato tedesco si sia limitato a organizzare un sistema basato su pagamenti (consecutivi) fra operatori privati, nell'ambito del quale gli operatori utilizzano le proprie risorse finanziarie. A loro parere, il semplice fatto che tale sistema tragga origine dalla legislazione statale (legge EEG 2012 e relative disposizioni di esecuzione) o preveda l'intervento della BNetzA, del Bundesanstalt für Ernährung und Landwirtschaft, dell'UBA e del BAFA, le cui competenze sarebbero limitate, non può mutare la natura essenzialmente privata del sistema. Questa analisi si basa perlopiù sulle sentenze pronunciate dalla Corte nelle cause PreussenElektra (16) e Doux Élevage (17). Se si dovesse constatare l'esistenza di un aiuto, gli interessati affermano che esso andrebbe considerato alla stregua di un aiuto esistente, alla luce della decisione della Commissione relativa a un regime tedesco precedente esaminato nel caso NN 27/2000 (18). |
(53) |
Gli interessati hanno inoltre sostenuto che le riduzioni della sovrattassa EEG sono compatibili con il mercato interno a norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera b) o lettera c), del trattato. A loro parere, la legge EEG 2012 persegue un duplice obiettivo, cioè sostenere lo sviluppo della produzione di elettricità EEG e preservare la base industriale della Germania e dell'Unione. Gli interessati osservano che l'elemento d'aiuto presente nella legge EEG 2012 è un mezzo idoneo e proporzionato per conseguire tale duplice finalità. Ad ogni modo, affermano che la Commissione non dovrebbe applicare la disciplina del 2014 nel caso in esame, perché tale applicazione sarebbe retroattiva. Dovrebbe inoltre astenersi dall'imporre il recupero, data la necessità di tutelare il legittimo affidamento dei beneficiari nel fatto che l'aiuto fosse stato concesso legittimamente. |
(54) |
Per contro, l'associazione tedesca dei consumatori di energia (Bund der Energieverbraucher), che aveva inizialmente presentato alla Commissione una denuncia relativa alla legge EEG 2012, ha sostenuto che le riduzioni della sovrattassa EEG costituiscono un aiuto di Stato, ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato, a favore degli utenti a forte consumo di energia e che danneggiano le imprese e i consumatori tedeschi che devono pagare una sovrattassa EEG più elevata, senza beneficiare di simili riduzioni. L'associazione ha inoltre sostenuto che le riduzioni non possono essere dichiarate compatibili a norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato. Questi argomenti sono stati proposti anche da vari cittadini tedeschi. |
(55) |
Le argomentazioni delle parti interessate sono trattate in modo più approfondito nella sezione 7. |
5. OSSERVAZIONI DELLA GERMANIA SULLA DECISIONE DI AVVIO E SULLE OSSERVAZIONI DEGLI INTERESSATI
(56) |
La Germania fa notare che la maggior parte dei partecipanti al sistema istituito dalla legge EEG 2012 è costituita da soggetti privati, un aspetto già emerso nella causa PreussenElektra, e che tali soggetti non fanno parte della pubblica amministrazione. L'unico intervento dello Stato riguarda l'adozione della legislazione e il controllo rigoroso della sua applicazione. Le autorità pubbliche interessate, cioè la BNetzA e il BAFA, rispetterebbero rigorosamente le proprie competenze limitate, senza gestire fondi. Secondo la Germania, tali autorità non hanno alcun margine di discrezionalità. La Germania rileva inoltre che la sovrattassa EEG in quanto tale non è stabilita dallo Stato, ma si basa su un meccanismo di mercato, dato che dipende dagli introiti derivanti dalla vendita di elettricità EEG sul mercato a pronti. Infine la Germania sottolinea che la legge EEG 2012 non impone ai fornitori di trasferire la sovrattassa ai consumatori e ciò significa che il trasferimento fa parte della politica dei fornitori di elettricità in materia di prezzi. Inoltre nessuno degli operatori interessati al sistema dispone di poteri speciali conferiti dal diritto pubblico; essi devono anzi ricorrere alla procedura giudiziale civile per far valere le proprie richieste di pagamento nei confronti degli altri operatori. |
(57) |
Le autorità tedesche hanno presentato i seguenti argomenti giuridici, analoghi a quelli addotti dalle parti interessate, cioè:
|
(58) |
Le argomentazioni della Germania sono esaminate e confutate in modo più approfondito nella sezione 7. |
6. IMPEGNI OFFERTI DALLA GERMANIA
(59) |
Come indicato al considerando 19, la Germania ha proposto l'impegno seguente, concernente il reinvestimento di 50 milioni di EUR in infrastrutture di interconnessione e progetti europei riguardanti l'energia: «Per la legge EEG 2012, si potrebbe individuare una soluzione globale per il Grünstromprivileg e per la questione degli articoli 30/110. La soluzione consisterebbe nel reinvestimento di un importo stimato pari alla presunta discriminazione in infrastrutture di interconnessione o progetti europei analoghi riguardanti l'energia. Il reinvestimento potrebbe essere effettuato parallelamente all'avanzamento del progetto pertinente. Sulla base delle cifre comunicate dalla Germania, il reinvestimento dovrebbe ammontare a 50 milioni di EUR per il periodo gennaio 2012 — luglio 2014. Anche in questo caso, la Germania propone il presente impegno fatta salva la propria posizione giuridica (assenza di discriminazione)». |
(60) |
La Germania ha inoltre proposto il seguente impegno, concernente il piano di adeguamento di cui ai considerando 27 e seguenti: «Il recupero [l'importo da recuperare] presso una determinata impresa è dato dalla differenza tra i costi EEG pertinenti, determinati in base alla disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell'ambiente e dell'energia 2014-2020 (“la disciplina del 2014”), e i costi EEG determinati in base alla legge EEG 2012. Al riguardo, il piano di adeguamento limita il pagamento da effettuare sulla base della disciplina del 2014 a un massimo del 125 % (per il 2013) e un massimo del 150 % (per il 2014) del pagamento effettuato in relazione al 2013, secondo la legge EEG 2012. Gli importi negativi non sono presi in considerazione». |
7. VALUTAZIONE DELL'AIUTO
7.1. Esistenza dell'aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato
(61) |
L'articolo 107, paragrafo 1, del trattato recita: «Salvo deroghe contemplate dai trattati, sono incompatibili con il mercato interno, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza». |
(62) |
Al fine di accertare se una misura costituisca un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato, la Commissione deve applicare i criteri seguenti: la misura deve essere imputabile allo Stato e comportare l'uso di risorse statali, deve conferire un vantaggio a talune imprese o taluni settori che falsa o minaccia di falsare la concorrenza e può incidere sugli scambi tra Stati membri. |
7.1.1. Esistenza di vantaggi selettivi che incidono sugli scambi e falsano la concorrenza
(63) |
Nella decisione di avvio la Commissione ha constatato che la legge EEG 2012 comportava due tipi di vantaggi selettivi che incidono sugli scambi e falsano la concorrenza. |
(64) |
Il primo vantaggio era conferito ai produttori di elettricità EEG. La Commissione ha infatti constatato che le tariffe di riacquisto e i premi garantivano loro un prezzo superiore a quello di mercato per l'elettricità da essi prodotta. Ciò riguardava anche la commercializzazione diretta dell'elettricità EEG, in virtù del diritto di versare una sovrattassa EEG ridotta a norma dell'articolo 39 della legge EEG 2012, in quanto questa disposizione consentiva ai produttori di elettricità EEG di ottenere un prezzo superiore a quello di mercato per la loro elettricità. La misura era selettiva, perché ne beneficiavano soltanto i produttori di elettricità EEG. Inoltre, il mercato dell'elettricità era stato liberalizzato e i produttori erano attivi in settori nei quali avvenivano scambi tra Stati membri (considerando 76 della decisione di avvio). |
(65) |
Il secondo vantaggio era costituito dalla riduzione della sovrattassa EEG per taluni utenti a forte consumo di energia a norma della BesAR. La Commissione ha constatato che gli utenti a forte consumo di energia nel settore manifatturiero godevano di un vantaggio in quanto la sovrattassa EEG a loro carico era soggetta a un massimale. Gli articoli 40 e 41 della legge EEG 2012 li hanno liberati di un onere che normalmente avrebbero dovuto sostenere. Infatti il massimale ha impedito ai gestori dei sistemi di trasmissione e ai fornitori di elettricità di recuperare i costi supplementari del sostegno all'elettricità EEG presso gli utenti a forte consumo di energia. La misura è stata considerata selettiva anche perché potevano beneficiarne soltanto gli utenti a forte consumo di energia del settore manifatturiero. Infine la misura poteva falsare la concorrenza e incidere sugli scambi tra Stati membri, in quanto i beneficiari erano produttori di beni ad alta intensità di energia (per esempio produttori di metalli ferrosi e non ferrosi, industria della carta, industria chimica, produttori di cemento) attivi in settori nei quali avvenivano scambi tra gli Stati membri (considerando da 77 a 80 della decisione di avvio). |
(66) |
Le autorità tedesche ritengono che non vi sia un vantaggio economico né al livello dei produttori di elettricità EEG né al livello degli utenti a forte consumo di energia che beneficiano della BesAR, per i seguenti motivi:
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(67) |
Alcuni interessati hanno contestato la conclusione che la sovrattassa EEG ridotta costituisca un vantaggio economico in grado di falsare la concorrenza. Ritengono anzi che la misura ristabilisca il piano di parità concorrenziale nell'Unione, in quanto i costi dell'elettricità industriale in Germania sono più elevati che in altri paesi. Alcuni interessati rilevano inoltre che i beneficiari che consumano più di 10 GWh l'anno devono sostenere i costi finanziari associati agli audit di efficienza energetica obbligatori. |
(68) |
Le autorità tedesche e le parti interessate hanno contestato anche la conclusione che i vantaggi economici siano selettivi e possano incidere sugli scambi e sulla concorrenza, affermando in particolare che la BesAR si applica a tutte le imprese del settore manifatturiero e alle imprese di ogni dimensione. Secondo alcuni interessati, le riduzioni non sarebbero selettive, poiché i beneficiari non si trovano in una situazione paragonabile a quella di altre imprese, dato che i principali criteri di ammissibilità sono l'intensità di energia elettrica e il consumo di elettricità e dato che le imprese a forte consumo di energia elettrica sono esposte a un rischio di gran lunga maggiore, a causa della sovrattassa EEG, rispetto alle imprese che non vi sono soggette. Affermano inoltre che, anche nel caso in cui le sovrattasse ridotte fossero a prima vista selettive, esse sarebbero insite nella natura e nella logica del sistema di sostegno all'elettricità EEG: senza le riduzioni, non sarebbe possibile finanziare il sostegno all'elettricità EEG, perché gli utenti a forte consumo di energia si trasferirebbero al di fuori della Germania. |
(69) |
Gli argomenti proposti dalla Germania e dalle parti interessate non sono persuasivi. |
7.1.1.1.
(70) |
Innanzitutto, il fatto che un'impresa riceva una compensazione per costi e oneri che ha già sostenuto non esclude, in linea di principio, l'esistenza di un vantaggio economico (25). Né si può escludere l'esistenza di tale vantaggio per il semplice fatto che imprese concorrenti in altri Stati membri si trovino in una posizione più favorevole (26), in quanto la nozione di vantaggio si basa su un'analisi della situazione finanziaria di un'impresa nel suo contesto di fatto e di diritto, con e senza la particolare misura. Nondimeno, se si escludono imposte e tasse, i prezzi dell'elettricità per i consumatori industriali in Germania sono inferiori a quelli mediamente applicati negli altri Stati membri. |
(71) |
Il Tribunale ha recentemente riaffermato il principio secondo cui l'esistenza di un vantaggio deve essere valutata indipendentemente dalle condizioni concorrenziali presenti in altri Stati membri (27). Il Tribunale ha stabilito che la natura stessa della tariffa agevolata, cioè il fatto che ad Alcoa Trasformazioni fosse rimborsata la differenza tra la tariffa elettrica fatturata dall'ENEL e la tariffa prevista dal decreto del 1995, è sufficiente a concludere che l'impresa interessata non sosteneva la totalità degli oneri che avrebbero dovuto normalmente gravare sul suo bilancio (28). Il Tribunale è giunto a concludere che l'esistenza di un vantaggio deriva dalla semplice descrizione del meccanismo di determinazione della tariffa agevolata, cioè un meccanismo compensativo mirante a sollevare una società dal pagamento di una parte dei costi per l'elettricità necessari alla produzione dei beni che essa commercializza nel territorio dell'Unione (29). Il Tribunale ha inoltre ribadito (30) il principio secondo cui un aiuto di Stato deve essere valutato di per sé, e non alla luce degli obiettivi tendenti, per esempio, a rimediare al carattere imperfettamente concorrenziale di un mercato. |
(72) |
Analogamente, le riduzioni della sovrattassa EEG concesse a norma della BesAR migliorano la situazione finanziaria dei beneficiari, sollevandoli da un onere che in circostanze normali dovrebbero sostenere. Infatti, se non fosse per la BesAR e per la decisione del BAFA, essi dovrebbero versare la sovrattassa EEG integralmente, come qualsiasi altro consumatore di elettricità. La Germania ha sottolineato la necessità delle riduzioni al fine di sostenere la competitività dei beneficiari rispetto agli utenti a forte consumo di energia in altri Stati membri e nei paesi terzi. In tal modo, la Germania riconosce implicitamente che i beneficiari ricevono un trattamento vantaggioso dal punto di vista economico. |
7.1.1.2.
(73) |
Per quanto riguarda l'asserita mancanza di selettività della BesAR, va ricordato che «né il numero elevato di imprese beneficiarie né la diversità e la rilevanza dei settori ai quali queste imprese appartengono consentono di ritenere un'iniziativa statale come un provvedimento generale di politica economica» (31), purché altri settori, come per esempio quello dei servizi, siano esclusi dall'ambito dei beneficiari. Questo è ciò che già avviene nel caso in esame, in quanto soltanto il settore manifatturiero beneficia dell'aiuto (senza necessità che la Commissione esamini ulteriori motivi di selettività). Pertanto le riduzioni della sovrattassa EEG non si applicano alle imprese che si trovano in una situazione paragonabile a quella dei beneficiari. Inoltre, le diverse riduzioni della sovrattassa EEG basate sul consumo determinano differenziazioni tra entità che si trovano nella stessa situazione di diritto e di fatto, cioè gli utenti a forte consumo di energia, e sono di per sé selettive. |
(74) |
Per quanto riguarda l'argomento secondo cui l'ambito di applicazione della BesAR e le differenziazioni sono giustificati dalla natura e dalla struttura generale del sistema, si deve ricordare che «una misura in deroga rispetto all'applicazione del sistema tributario generale può essere giustificata qualora tale misura discenda direttamente dai principi informatori o basilari di tale sistema tributario. In proposito occorre distinguere tra, da un lato, gli obiettivi che persegue un determinato regime tributario e che sono ad esso esterni e, dall'altro, i meccanismi inerenti al sistema tributario stesso, che sono necessari per il raggiungimento di tali obiettivi» (32). Tuttavia, né la tutela dell'ambiente né la salvaguardia della competitività del settore si possono considerare principi informatori o basilari inerenti al sistema della sovrattassa. Essi sono, al contrario, obiettivi esterni perseguiti da tale sistema. Come in altri casi precedenti (33), l'obiettivo della tutela dell'ambiente non può, nella fattispecie, modificare la conclusione che le riduzioni della sovrattassa EEG costituiscano un aiuto di Stato. Innanzitutto, la salvaguardia della concorrenza non è nemmeno elencata tra gli obiettivi della legge all'articolo 1 della legge EEG 2012. Al contrario, all'articolo 40, seconda frase, si precisa che la salvaguardia della competitività è subordinata alla condizione che ciò non comprometta gli obiettivi di cui all'articolo 1 della legge EEG 2012. |
7.1.1.3.
(75) |
Per quanto riguarda l'affermazione della Germania secondo cui la sovrattassa sull'energia elettrica da fonti rinnovabili di per sé non costituisce un vantaggio per i produttori di elettricità EEG, la Commissione ritiene che le misure di sostegno migliorino la situazione finanziaria dei produttori di elettricità EEG al di là dei profitti che sarebbero in grado di realizzare vendendo la loro elettricità al prezzo di mercato. La sovrattassa EEG è destinata a finanziare tali misure di sostegno. Al contrario di quanto afferma la Germania, il fatto che le tariffe di riacquisto possano o non possano essere influenzate dal livello della sovrattassa EEG è irrilevante al fine di determinare se tali tariffe costituiscano un vantaggio economico. |
(76) |
Le autorità tedesche hanno osservato che il sostegno ai produttori di elettricità EEG costituisce una compensazione adeguata per l'adempimento di obblighi di servizio pubblico ai sensi della sentenza Altmark. |
(77) |
Nella sentenza Altmark, la Corte ha statuito che un intervento statale non ricade nell'ambito di applicazione dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato quando tale intervento deve essere considerato «come una compensazione diretta a rappresentare la contropartita delle prestazioni effettuate dalle imprese beneficiarie per assolvere obblighi di servizio pubblico, cosicché tali imprese non traggono, in realtà, un vantaggio finanziario e il suddetto intervento non ha quindi l'effetto di collocarle in una posizione concorrenziale più favorevole rispetto a quelle che fanno loro concorrenza» (34). |
(78) |
Tuttavia, perché questa conclusione sia applicabile, devono ricorrere quattro presupposti (35):
|
(79) |
La Germania afferma che il sostegno ai produttori di energia elettrica da fonti rinnovabili soddisfa la prima condizione, data l'esistenza di un obiettivo di comune interesse, definito all'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2009/28/CE, cioè promuovere l'uso dell'energia da fonti rinnovabili. Inoltre, secondo le autorità tedesche, l'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (36) indica che la promozione dell'energia da fonti rinnovabili può essere oggetto di obblighi di servizio pubblico imposti alle imprese che operano nel settore dell'elettricità. |
(80) |
La Germania ritiene che anche il secondo criterio Altmark sia soddisfatto. A suo parere, i parametri per la compensazione dei produttori di elettricità EEG sono stati definiti preventivamente in modo obiettivo e trasparente nella legge EEG 2012. |
(81) |
La Germania considera soddisfatto il terzo criterio poiché, nella decisione di avvio, la Commissione ha concluso che i produttori di elettricità EEG non riceveranno una compensazione eccessiva. |
(82) |
Infine la Germania asserisce che il livello di sostegno accordato ai produttori di elettricità EEG è determinato sulla base di un'analisi dei costi che un'impresa media, gestita in modo efficiente e adeguatamente dotata di mezzi, avrebbe dovuto sopportare per adempiere i propri obblighi. Al riguardo, le autorità tedesche rinviano alla conclusione della Commissione relativa alla valutazione di compatibilità nella decisione di avvio, secondo cui le misure di sostegno accordate ai produttori di elettricità EEG hanno un effetto incentivante e sono proporzionate. Entrambi i fatti dimostrerebbero che i beneficiari delle tariffe di riacquisto sono gestiti in modo efficiente. |
(83) |
La Commissione ritiene che tali argomenti non siano persuasivi. |
(84) |
Secondo il primo criterio Altmark, il prestatore del servizio pubblico deve essere incaricato dell'adempimento di obblighi di servizio pubblico. |
(85) |
A norma della legge EEG 2012, i produttori non hanno l'obbligo di produrre, ma rispondono a un incentivo economico offerto dallo Stato tedesco. |
(86) |
La Commissione conclude pertanto che il primo criterio Altmark non è soddisfatto. |
(87) |
Poiché i criteri Altmark sono cumulativi, senza dover esaminare se il secondo, terzo e quarto criterio siano soddisfatti, la Commissione conclude che gli argomenti della Germania, secondo cui le tariffe di riacquisto per i produttori di energia elettrica da fonti rinnovabili costituiscono una compensazione adeguata per l'adempimento di obblighi di servizio pubblico ai sensi della sentenza Altmark, non possono essere accolti. |
7.1.1.4
(88) |
Per quanto riguarda le riduzioni della sovrattassa EEG a norma della BesAR, la Germania e alcune parti interessate hanno citato la sentenza della Corte nella causa Van der Kooy e le sentenze del Tribunale nelle cause Danske Busvognmænd e Hotel Cipriani per sostenere che tali riduzioni non costituiscono un vantaggio economico (37). |
(89) |
Nella sentenza Van der Kooy, la Corte ha statuito che una tariffa preferenziale per il gas naturale accordata alle imprese impegnate nell'orticoltura in serre riscaldate non costituirebbe un aiuto se «nel contesto del mercato di cui trattasi, [fosse] obiettivamente giustificata da motivi economici, quali la necessità di lottare contro la concorrenza su questo mercato di altre fonti di energia, il cui prezzo sia competitivo» (38). Tuttavia, a differenza di quanto affermano la Germania e altre parti interessate, la questione esaminata dalla Corte in tale causa riguardava la concorrenza tra diversi combustibili sul medesimo mercato e il modo in cui un'impresa che vende tali combustibili possa fissare le proprie tariffe in base al mercato stesso, vale a dire l'applicazione del principio dell'investitore privato operante in economia di mercato. La questione era se le imprese orticoltrici sarebbero passate al carbone a causa dei prezzi più elevati del gas e se le tariffe preferenziali potessero quindi costituire un comportamento economico razionale da parte della società di distribuzione del gas. Nel caso in esame, nulla indica che la Germania si sia comportata come un investitore privato, e infatti le autorità tedesche non hanno mai affermato che le riduzioni della sovrattassa EEG concesse agli utenti a forte consumo di energia debbano considerarsi conformi al principio dell'investitore privato operante in economia di mercato. |
(90) |
Inoltre le obiter dicta nelle sentenze del Tribunale nelle cause Danske Busvognmænd (39) e Hotel Cipriani (40) sono state nel frattempo annullate dalla Corte e da sentenze più recenti del Tribunale stesso. Nella causa Comitato «Venezia vuole vivere» (41), la Corte ha precisato che una misura non costituisce un vantaggio soltanto se l'intervento statale rappresenta una compensazione a titolo di contropartita delle prestazioni effettuate dalle imprese incaricate di un servizio di interesse economico generale per assolvere obblighi di servizio pubblico, se tali imprese non traggono, in realtà, un vantaggio finanziario e se l'intervento non ha l'effetto di collocarle in una posizione concorrenziale più favorevole rispetto a quelle che fanno loro concorrenza (42). La Corte ha aggiunto che la circostanza che uno Stato membro cerchi di ravvicinare, attraverso misure unilaterali, le condizioni di concorrenza in un determinato settore economico a quelle prevalenti in altri Stati membri non può togliere a tali misure il carattere di aiuto (43). Inoltre, i provvedimenti destinati a compensare eventuali svantaggi ai quali le imprese installate in una determinata regione di uno Stato membro sono soggette possono costituire benefici selettivi (44). |
(91) |
Del pari, il Tribunale ha concluso che la giurisprudenza Danske Busvognmænd non si applica quando lo Stato si fa carico di oneri che normalmente graverebbero sul bilancio di un'impresa. Il Tribunale ha riaffermato il principio secondo cui la finalità di una compensazione, cioè eliminare svantaggi concorrenziali, non esclude il carattere di aiuto della compensazione stessa ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato (45). |
(92) |
In una sentenza successiva, il Tribunale ha riconosciuto che l'obiettivo di compensare gli svantaggi concorrenziali subiti dalle imprese, perseguito dalla riduzione di determinati contributi, non può togliere a tali agevolazioni il carattere di aiuto ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato. Pertanto una misura destinata a compensare uno svantaggio strutturale non può sottrarsi alla qualificazione come aiuto di Stato, a meno che ricorrano le condizioni stabilite nella sentenza Altmark (46). |
(93) |
Gli argomenti proposti dalla Germania e da alcune parti interessate non possono quindi essere accolti. |
(94) |
La Commissione conclude che la misura comporta vantaggi selettivi per i produttori di elettricità EEG che possono falsare la concorrenza e incidere sugli scambi tra Stati membri. |
7.1.2. Imputabilità
(95) |
Nella decisione di avvio la Commissione ha affermato che i vantaggi erano imputabili allo Stato tedesco, poiché le tariffe di riacquisto e i premi, la sovrattassa EEG e il massimale ad essa applicato derivavano dalla legislazione statale e dai relativi decreti di esecuzione e poiché il massimale della sovrattassa era stabilito soltanto dopo che il BAFA, un ente pubblico, aveva verificato il rispetto delle condizioni prescritte. |
(96) |
La Germania e le parti interessate hanno contestato l'imputabilità allo Stato per il motivo che quest'ultimo si è limitato a promulgare una legge e i gestori di rete agiscono di propria iniziativa. |
(97) |
La questione dell'imputabilità può richiedere un'attenta valutazione quando riguarda soltanto il comportamento di imprese pubbliche. Tuttavia non sussistono dubbi sul fatto che gli interventi della pubblica amministrazione e del legislatore di uno Stato siano sempre imputabili allo Stato (47). |
7.1.3. Esistenza di risorse statali
(98) |
Per quanto riguarda il sostegno ai produttori di elettricità EEG, nella decisione di avvio la Commissione è giunta alla conclusione preliminare che, ai sensi della legge EEG 2012, i gestori dei sistemi di trasmissione erano stati incaricati dallo Stato di amministrare la sovrattassa EEG e che le entrate da essa derivanti costituivano una risorsa statale (considerando 138). |
(99) |
Lo Stato non solo ha stabilito chi dovesse beneficiare del vantaggio e quali fossero i criteri di ammissibilità e il livello del sostegno, ma ha anche fornito le risorse finanziarie per coprire i costi del sostegno all'elettricità EEG. A differenza della situazione esaminata nella causa Doux Élevage (48), la sovrattassa EEG è istituita e imposta dalla legge, vale a dire dallo Stato, non è una semplice iniziativa privata dei gestori dei sistemi di trasmissione che lo Stato rende obbligatoria per compensare svantaggi concorrenziali. Lo Stato ha definito lo scopo e la destinazione della sovrattassa: serve a finanziare una politica di sostegno definita dallo Stato e non è un'iniziativa adottata dai gestori dei sistemi di trasmissione. Questi ultimi non sono liberi di definire la sovrattassa come desiderano e sono soggetti a rigoroso controllo per quanto attiene al modo in cui la sovrattassa è calcolata, riscossa e gestita. Anche le modalità di vendita dell'elettricità EEG sono soggette al controllo statale. Le disposizioni che disciplinano la definizione della sovrattassa EEG assicurano che essa fornisca fondi sufficienti a finanziarie il sostegno dell'elettricità EEG, nonché i costi di gestione del sistema. Tali disposizioni non prevedono la riscossione di introiti supplementari, al di là della copertura di questi costi. I gestori dei sistemi dei trasmissione non sono autorizzati a usare la sovrattassa EEG per finanziare alcun altro tipo di attività e i flussi finanziari ad essa connessi devono essere iscritti in una contabilità separata (punto 137 della decisione di avvio). |
(100) |
Secondo la giurisprudenza della Corte, sia i vantaggi conferiti direttamente dallo Stato sia quelli concessi da enti pubblici o privati designati o istituiti dallo Stato rientrano nella nozione di risorse statali ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato (49). Pertanto, il semplice fatto che il vantaggio non sia finanziato direttamente dal bilancio dello Stato non è sufficiente a escludere la possibilità che comporti risorse statali (50). Inoltre, la natura originariamente privata delle risorse non impedisce di considerarle risorse statali ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato (51). Nemmeno il fatto che le risorse non siano permanentemente in possesso dello Stato impedisce di qualificarle come risorse statali, se sono sotto controllo pubblico (52) (cfr. punti 82, 83 e 84 della decisione di avvio). |
(101) |
In più occasioni la Corte ha dunque statuito che i contributi riscossi da operatori privati possono costituire un aiuto di Stato in virtù del fatto che un ente sia stato specificamente designato o istituito per gestire tali contributi conformemente alla legislazione statale (53) (cfr. punti da 85 a 89 della decisione di avvio). Infatti, «i fondi di cui trattasi sono alimentati mediante contributi obbligatori, imposti dalla legge, e vengono gestiti e ripartiti — come dimostrano i fatti in esame — in conformità alla legislazione statale. Essi vanno quindi considerati “risorse statali” ai sensi dell'[articolo 107], anche qualora siano amministrati da enti distinti dagli organi statali» (54). |
(102) |
Nella decisione di avvio la Commissione ha pertanto concluso, richiamandosi alle conclusioni del Tribunale (55), che il criterio pertinente al fine di valutare l'esistenza di risorse pubbliche, qualunque sia la loro origine iniziale, è quello del livello di intervento dell'autorità pubblica nella definizione delle misure di cui trattasi e delle loro modalità di finanziamento. |
(103) |
La Corte ha escluso l'esistenza di risorse statali nelle sentenze PreussenElektra e Doux Élevage, ma ciò è dovuto alle circostanze specifiche esaminate in tali cause. Nella causa PreussenElektra (56) non vi erano sovrattasse o contributi, né un ente istituito o nominato per gestire i fondi, in quanto gli operatori privati dovevano adempiere agli obblighi loro imposti con risorse proprie. La causa Doux Élevage in effetti riguardava un contributo reso obbligatorio dallo Stato, ma l'organizzazione privata era libera di usare gli introiti derivanti da tale contributo come riteneva opportuno. Non veniva quindi esercitato un controllo pubblico sui fondi riscossi. |
(104) |
Applicando questi principi al regime di sostegno istituito dalla legge EEG 2012, la Commissione è giunta alle conclusioni preliminari esposte in appresso. |
(105) |
Mediante la legge EEG 2012, lo Stato ha introdotto un prelievo speciale, la sovrattassa EEG, e ne ha definito lo scopo, cioè finanziare la differenza tra i costi sostenuti dai gestori dei sistemi di trasmissione quando acquistano l'elettricità EEG e le entrate generate dalla vendita di tale elettricità. La legge EEG 2012 stabilisce anche le modalità di calcolo per determinare il livello della sovrattassa, nonché il principio secondo cui le eccedenze e i disavanzi sono corretti l'anno successivo. Ciò assicura che i gestori dei sistemi di trasmissione non subiscano perdite, ma implica anche che essi non possono destinare le entrate derivanti dalla sovrattassa a usi diversi dal finanziamento dell'elettricità EEG. La Commissione ha concluso che, a differenza della causa PreussenElektra, lo Stato ha fornito a tali imprese le risorse finanziarie necessarie per finanziare il sostegno dell'elettricità EEG (cfr. punti da 97 a 103 della decisione di avvio). |
(106) |
La Commissione ha altresì stabilito che i gestori dei sistemi di trasmissione sono stati designati per amministrare la sovrattassa. Essi sono tenuti a:
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(107) |
Infine la Commissione ha concluso che i gestori dei sistemi di trasmissione erano soggetti a un rigoroso controllo pubblico per quanto attiene alla gestione della sovrattassa (considerando da 110 a 113 della decisione di avvio). Il controllo è esercitato dalla BNetzA, che è anche dotata dei necessari poteri esecutivi. In particolare, la BNetzA verifica il modo in cui i gestori dei sistemi di trasmissione vendono sul mercato a pronti l'elettricità EEG per la quale sono corrisposte tariffe di riacquisto, che i gestori dei sistemi di trasmissione definiscano, fissino e pubblichino correttamente la sovrattassa EEG, che addebitino correttamente la sovrattassa EEG ai fornitori di elettricità, che le tariffe di riacquisto e i premi siano addebitati correttamente ai gestori dei sistemi di trasmissione e che la sovrattassa EEG sia ridotta soltanto per i fornitori di elettricità che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 39 della legge EEG 2012. La BNetzA riceve inoltre informazioni dai gestori dei sistemi di trasmissione sul sostegno dell'elettricità EEG e sugli addebiti ai fornitori. Infine la BNetzA può infliggere ammende e adottare decisioni, comprese decisioni che influenzano il livello della sovrattassa EEG. La Commissione ha altresì concluso che il BAFA, un organismo statale, concede agli utenti a forte consumo di energia il diritto a un massimale della sovrattassa EEG su richiesta dei potenziali beneficiari. |
(108) |
La Germania contesta l'esistenza di risorse statali. In primo luogo, dichiara che il meccanismo di sostegno per l'elettricità EEG riguarda soltanto imprese private, che siano gestori di impianti di produzione di elettricità EEG, gestori di rete, gestori di sistemi di trasmissione o fornitori di elettricità, categorie che sono tutte prevalentemente di proprietà privata, anche se lo Stato o enti pubblici conservano la proprietà di un numero significativo di tali imprese. Quando impone obblighi a tali imprese, la legge EEG 2012 non opera distinzioni in base al fatto che siano di proprietà privata o pubblica. Nella misura in cui gli enti pubblici intervengono nel processo (BNetzA, BAFA, UBA), essi non controllerebbero né la riscossione né l'uso delle risorse, ma si limiterebbero a un ruolo di vigilanza sulla legittimità e sul funzionamento del sistema. |
(109) |
In secondo luogo, la Germania sottolinea che il livello della sovrattassa EEG non è determinato dalla legge EEG 2012, né da un ente pubblico. Tale livello è determinato dal funzionamento del mercato, dato che i gestori dei sistemi di trasmissione innanzitutto vendono l'elettricità EEG sul mercato a pronti e poi determinano i costi rimanenti, che devono essere coperti dalla sovrattassa EEG. |
(110) |
Alcune parti interessate condividono l'analisi della Germania secondo cui la legge EEG 2012 non costituisce un aiuto di Stato. In particolare, contestano la conclusione preliminare della Commissione secondo cui la sovrattassa EEG è amministrata da enti privati designati dallo Stato. Sostengono inoltre che la BNetzA, più che esercitare un controllo sulle entrate derivanti dalla sovrattassa EEG o sul livello della sovrattassa stessa, si limita a monitorare la legittimità senza esercitare alcuna influenza sulla gestione dei fondi. Infine, sebbene la riduzione della sovrattassa EEG si basi sulla legge EEG 2012 e sia attuata dal BAFA, ciò non dovrebbe mutare la natura privata dei fondi, in quanto i pagamenti sono effettuati tra imprese private e non escono mai dal settore privato, cosicché lo Stato non può esercitare un controllo su di essi. Affermano inoltre che il trasferimento della sovrattassa EEG dai gestori dei sistemi di trasmissione ai fornitori di elettricità e successivamente dai fornitori ai consumatori di elettricità avviene rispettivamente a discrezione dei gestori dei sistemi di trasmissione e dei fornitori di elettricità, il che rende la sovrattassa un elemento della politica delle imprese private in materia di prezzi e in nessun modo un onere imposto dallo Stato. |
(111) |
Questi argomenti non possono tuttavia alterare la conclusione preliminare raggiunta nella decisione di avvio. |
7.1.3.1
(112) |
Riguardo all'argomento della Germania secondo cui la sovrattassa EEG non entra né transita mai nel bilancio dello Stato, si rammenta, come già rilevato al considerando 100, che il semplice fatto che il vantaggio non sia finanziato direttamente dal bilancio dello Stato non è sufficiente a escludere la possibilità che comporti risorse statali, purché lo Stato abbia designato o istituito un ente per gestire i fondi. |
(113) |
La Germania ha posto in rilievo la natura privata dei pagamenti della sovrattassa EEG che i fornitori di elettricità devono effettuare a favore dei gestori dei sistemi di trasmissione, i quali non hanno alcuna autorità né poteri conferiti dal diritto pubblico per far valere le proprie richieste di compensazione nei confronti dei fornitori. Anzi, come qualsiasi altra impresa privata, essi devono ricorrere alla procedura giudiziale civile. Tuttavia questa analisi non tiene conto del fatto che i pagamenti in questione non si basano su contratti negoziati liberamente fra le parti interessate, bensì su obblighi di legge (gesetzliche Schuldverhältnisse) imposti loro dallo Stato. I gestori dei sistemi di trasmissione sono quindi tenuti per legge a recuperare la sovrattassa EEG presso i fornitori di elettricità. |
(114) |
Al riguardo, è giurisprudenza consolidata (57) che gli enti designati al fine di gestire l'aiuto possono essere pubblici o privati. Pertanto, il fatto che i gestori dei sistemi di trasmissione siano operatori privati non può escludere di per sé l'esistenza di risorse statali. La Corte ha inoltre stabilito che «[l]a distinzione tra aiuti concessi dagli Stati e aiuti concessi mediante risorse statali è intesa a ricomprendere nella nozione di aiuto non solo gli aiuti direttamente concessi dagli Stati, ma anche quelli concessi da enti pubblici o privati designati o istituiti dagli Stati» (58). Nella sentenza Sloman Neptun (59), la Corte ha stabilito che sussistono risorse statali quando la disciplina in questione, esaminata sotto il profilo delle sue finalità e della sua struttura generale, è intesa a creare un vantaggio atto a costituire un onere supplementare per lo Stato o per gli enti privati designati o istituiti dallo Stato (60). È dunque sufficiente che il vantaggio riduca le risorse spettanti a un ente privato per constatare l'esistenza di risorse statali. La riduzione della sovrattassa EEG a carico degli utenti a forte consumo di energia ha precisamente questo effetto di ridurre gli importi riscossi dai fornitori di elettricità presso tali utenti. |
(115) |
Il fatto che i fornitori di elettricità non siano tenuti a trasferire la sovrattassa EEG ai consumatori non porta a concludere che le entrate riscosse siano private, poiché i fornitori di elettricità stessi hanno l'obbligo, previsto dalla legge EEG 2012, di pagare la sovrattassa ai gestori dei sistemi di trasmissione. L'obbligo, va ribadito, non si basa su un contratto stipulato liberamente fra gli operatori: è un obbligo di legge (gesetzliches Schuldverhältnis) che discende direttamente dalla legislazione statale. Inoltre, come osservato al considerando 100, la natura originariamente privata delle risorse non impedisce di considerarle risorse statali. A differenza della causa PreussenElektra, nella quale gli operatori privati dovevano usare risorse proprie per pagare il prezzo di acquisto di un prodotto, i gestori dei sistemi di trasmissione sono collettivamente designati al fine di amministrare una sovrattassa che i fornitori di elettricità sono tenuti a pagare senza ricevere in contropartita benefici equivalenti. |
(116) |
Secondo la Germania, alcuni giudici nazionali hanno esaminato la sovrattassa EEG e i fondi riscossi a tale titolo e in effetti hanno concluso che lo Stato non ha alcun controllo su di essi. In un caso citato dalle autorità tedesche (61), il giudice nazionale ha osservato che, istituendo un sistema autonomo per perseguire un obiettivo di politica pubblica, lo Stato tedesco ha in certa misura esternalizzato il finanziamento del sostegno all'energia elettrica da fonti rinnovabili affidandolo a operatori privati. Per questo motivo, il giudice nazionale ha ritenuto che la sovrattassa EEG non costituisse un tributo speciale (Sonderabgabe) ai sensi del diritto costituzionale tedesco, in quanto i proventi della sovrattassa EEG non erano allocati al bilancio dello Stato e le autorità pubbliche non potevano disporre dei fondi, nemmeno indirettamente. La Commissione fa notare che la conclusione del giudice nazionale si limitava all'applicazione del diritto costituzionale tedesco, in particolare all'interpretazione della nozione giuridica di «tributo speciale». Il giudice nazionale non ha esaminato la questione se la legge EEG 2012 configuri un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato. Sebbene possano esistere similarità fra il principio applicato dal giudice nazionale ai fini del diritto costituzionale tedesco e la valutazione che la Commissione deve effettuare a norma dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato, dalla giurisprudenza della Corte discende che le risorse non devono necessariamente confluire nel bilancio dello Stato o appartenere allo Stato per essere considerate risorse statali. Poiché possono sussistere risorse statali anche nel caso in cui un ente pubblico o privato sia istituito o nominato al fine di amministrarle, la nozione di risorse statali è più ampia del principio applicato dal giudice nazionale ai sensi del diritto costituzionale tedesco (62). |
7.1.3.2
(117) |
La Germania contesta la conclusione della Commissione secondo cui i gestori dei sistemi di trasmissione sono collettivamente designati al fine di amministrare una risorsa statale. Secondo le autorità tedesche, lo Stato non avrebbe affidato alcun incarico ai gestori dei sistemi di trasmissione. Anzi, i diversi operatori cui si applica la legge EEG 2012, come tutti gli operatori economici, si limitano a risolvere fra loro questioni private che sorgono dai diritti loro conferiti dalla legge. |
(118) |
La Commissione ritiene invece che la legge EEG 2012 affidi chiaramente ai gestori dei sistemi di trasmissione una serie di obblighi e di compiti di monitoraggio in relazione al sistema EEG, che li pongono al centro del funzionamento del sistema (cfr. considerando 106). Ciascuno dei quattro gestori dei sistemi di trasmissione tedeschi centralizza, per la propria zona, tutta l'elettricità EEG e tutti i costi risultanti dall'acquisto di tale elettricità e dal pagamento dei premi di mercato, nonché i costi risultanti dall'amministrazione della sovrattassa EEG. Ciascuno di essi centralizza anche i proventi della sovrattassa EEG per la propria zona. È dunque chiaro che i gestori dei sistemi di trasmissione non si limitano a risolvere fra loro questioni private, ma adempiono ai propri obblighi ai sensi della legge EEG 2012. |
7.1.3.3
(119) |
La Germania e le parti interessate sostengono inoltre che le competenze delle autorità pubbliche, segnatamente la BNetzA e il BAFA, sono troppo limitate per conferire loro un livello significativo di controllo sulla sovrattassa EEG. La BNetzA e il BAFA si limitano a vigilare sulla legittimità degli interventi degli operatori privati interessati e, se necessario, infliggono sanzioni amministrative (BNetzA) o accertano se un utente a forte consumo di energia sia ammesso a beneficiare della sovrattassa ridotta (BAFA). Essi non possono influenzare i flussi finanziari e non decidono il livello della sovrattassa EEG. Secondo la Germania, il fatto che la legge EEG 2012 stabilisca le modalità di calcolo della sovrattassa e gli obblighi di trasparenza, così come la supervisione svolta dalla BNetzA, mirano soltanto a prevenire l'indebito arricchimento di un operatore privato lungo la filiera di pagamento. Tuttavia ciò deve poi essere fatto valere dagli operatori privati mediante procedimenti giudiziari civili. |
(120) |
Al contrario di quanto asseriscono la Germania e le parti interessate, il BAFA adotta una decisione amministrativa allorché, su richiesta dei potenziali beneficiari, determina il diritto degli utenti a forte consumo di energia di beneficiare del massimale della sovrattassa EEG. Tale decisione può essere impugnata soltanto dinanzi ai tribunali amministrativi tedeschi, non ai tribunali civili, ed è automaticamente esecutiva. Ai sensi della EnWG, la BNetzA è inoltre dotata di importanti poteri esecutivi e può esercitarli per infliggere ammende a tutti gli operatori interessati al sistema e per imporre il rispetto della legge EEG 2012. |
(121) |
Peraltro la Corte ha recentemente confermato, nella sentenza Elcogás, che sussistono risorse statali anche quando l'ente pubblico incaricato di distribuire gli importi riscossi non ha margini di discrezionalità a tal fine (63). |
(122) |
Più specificamente, a differenza di quanto affermato dalla Commissione al punto 134 della decisione di avvio, la Germania e le parti interessate sostengono che la BNetzA non può fissare il livello della sovrattassa EEG. Tuttavia, come già constatato al considerando 43, l'articolo 6, paragrafo 3, dell'AusglMechAV dimostra che la BNetzA può adottare decisioni esecutive per correggere il livello della sovrattassa. La misura in cui la BNetzA abbia esercitato i propri poteri è inoltre irrilevante, ciò che conta è che ne sia dotata. La BNetzA potrebbe semplicemente aver ritenuto che non fosse necessario adottare decisioni esecutive. |
7.1.3.4
(123) |
La Germania e varie parti interessate hanno criticato la Commissione perché avrebbe indebitamente esaminato le diverse fasi e relazioni previste dal sistema EEG come un tutto unico al fine di sostenere che il sistema è soggetto a controllo statale. Affermano che, se la Commissione avesse esaminato le fasi separatamente e si fosse concentrata su un tipo di relazione alla volta (produttore di elettricità EEG — gestore del sistema di distribuzione o trasmissione; gestore del sistema di trasmissione — BNetzA; gestore del sistema di trasmissione — fornitore; fornitore — consumatore), la Commissione avrebbe dovuto concludere che non sussisteva controllo statale. Secondo quanto asserito, il ruolo del BAFA si limiterebbe alla valutazione dell'ammissibilità e a tal fine esso non godrebbe di alcun margine di discrezionalità. |
(124) |
Al contrario, sono la Germania e le parti interessate a cadere in errore adottando una visione troppo frammentaria del sistema di finanziamento istituito dalla legge EEG 2012. Nella sentenza Bouygues, la Corte ha statuito: «poiché gli interventi statali assumono forme diverse e devono essere analizzati in funzione dei loro effetti, non si può escludere […] che più interventi consecutivi dello Stato debbano essere considerati un solo intervento ai fini dell'applicazione dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE» (64). La Corte ha aggiungo che ciò «può verificarsi, in particolare, nel caso in cui interventi consecutivi siano connessi tra loro, segnatamente per quanto riguarda la loro cronologia, il loro scopo e la situazione dell'impresa al momento di tali interventi, in modo tanto stretto da renderne impossibile la dissociazione» (65). Questa è precisamente la situazione che viene a crearsi nell'ambito del sistema EEG. La legge EEG 2012 e le competenze e gli interventi della BNetzA, del BAFA, dell'UBA e del Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung sono interdipendenti e connessi tra loro in modo tanto stretto da doverli necessariamente considerare indissociabili. |
(125) |
La Germania sostiene altresì che la Commissione avrebbe erroneamente desunto il controllo statale dalle modalità di gestione dei disavanzi e delle eccedenze nella contabilità EEG. Innanzitutto le autorità tedesche fanno notare che non esiste alcun nesso tra la contabilità EEG e il bilancio dello Stato. Lo Stato non compensa un disavanzo nella contabilità EEG, né — come nella causa Essent — le eventuali eccedenze sono allocate al bilancio dello Stato. In realtà, i disavanzi e le eccedenze determinano il livello della sovrattassa EEG nell'anno successivo. Si opera dunque una perequazione fra gli operatori privati interessati, riguardo alla quale lo Stato non ha voce in capitolo. |
(126) |
La Commissione ritiene tuttavia che il controllo statale sulle risorse non comporti necessariamente flussi finanziari da e verso il bilancio dello Stato (66) connessi a tali risorse. Perché lo Stato eserciti un controllo sulle risorse è sufficiente che esso disciplini la procedura da seguire in caso di disavanzo o eccedenza nella contabilità EEG. L'elemento determinante è che lo Stato ha istituito un sistema in base al quale i costi sostenuti dai gestori di rete sono interamente compensati dalla sovrattassa EEG e i fornitori di elettricità sono autorizzati a trasferire la sovrattassa ai consumatori. |
(127) |
La Germania rileva inoltre che la regolamentazione e la supervisione di flussi finanziari privati di per sé non può costituire un aiuto di Stato. Le autorità tedesche paragonano il sistema istituito dalla legge EEG 2012 ad altri ambiti di regolamentazione delle attività economiche, quali la tutela dei consumatori nel settore bancario, l'obbligo di sottoscrivere una polizza assicurativa imposto ai conducenti di veicoli, o la regolamentazione dei prezzi nei settori delle telecomunicazioni e della sanità. Esse sostengono che la regolamentazione di un'attività economica privata non comporti di per sé un controllo statale. La BNetzA, secondo la Germania, non farebbe altro che garantire la tutela dei consumatori. Esiste tuttavia una differenza significativa tra i settori in cui lo Stato si limita a prevedere un regime di tutela dei consumatori e la situazione in esame. Nel caso in esame lo Stato ha promulgato un atto legislativo specifico, la legge EEG 2012, il cui scopo primario non è la tutela dei consumatori. Lo Stato in questo caso garantisce un flusso finanziario continuo nel settore al fine di perseguire gli obiettivi politici di detta legge. Inoltre, è giurisprudenza consolidata (67) che fondi alimentati mediante contributi obbligatori imposti dalla legislazione dello Stato membro, gestiti e ripartiti conformemente a tale legislazione, devono essere considerati risorse statali, ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato, anche qualora siano amministrati da enti distinti dagli organi statali. La legge EEG 2012 non può quindi essere paragonata a interventi statali sui quali lo Stato non esercita un'influenza o per i quali non garantisce il finanziamento. |
(128) |
Secondo la Germania, la situazione sarebbe paragonabile a quella della causa Doux Élevage. Nella sentenza Doux Élevage, la Corte ha stabilito che i fondi costituiti con i contributi non transitavano nel bilancio dello Stato, che lo Stato non rinunciava ad alcuna risorsa, che i fondi conservavano in ogni momento il carattere privato e che in caso di omesso pagamento si doveva ricorrere alla procedura giudiziale civile (68). Inoltre i contributi non si trovavano «costantemente sotto il controllo pubblico», non erano «a disposizione delle autorità statali» (69) e in realtà le autorità statali non erano autorizzate a sottoporre i contributi a un controllo «diverso da quello di regolarità e di legittimità» (70). A dispetto di quanto afferma la Germania, la situazione in esame non è paragonabile a quella della causa Doux Élevage. La differenza sta nel fatto che, nella causa Doux Élevage, «è l'organizzazione interprofessionale interessata che decide in merito all'utilizzazione delle proprie risorse, interamente destinate ad obiettivi dalla stessa determinati» (71). Nel caso in esame lo scopo della sovrattassa EEG è stato definito dallo Stato e la sua applicazione è pienamente soggetta al controllo statale. Inoltre nella causa Doux Élevage le autorità francesi si erano limitate a rendere obbligatorio un contributo volontario preesistente per tutti gli operatori delle categorie interessate, mentre nel caso in esame lo Stato ha definito l'intero meccanismo di calcolo e perequazione dei costi tra gli operatori privati. |
(129) |
La Germania sostiene che, nella valutazione del controllo statale, la Commissione usa il termine «Stato» in modo ambiguo. Come dimostra la sentenza Doux Élevage, la nozione di «Stato» dovrebbe comprendere principalmente il ramo esecutivo, cioè il governo e gli organi amministrativi, ma non la legislazione applicabile in generale, adottata dal parlamento. Il semplice fatto che lo Stato abbia legiferato in relazione all'AusglMechV non costituisce un controllo statale. |
(130) |
La nozione di «Stato» va però interpretata in senso ampio. Innanzitutto, la Corte ha più volte statuito che la nozione di Stato naturalmente comprende anche il legislatore (72). Inoltre, come osservato al considerando 124, il controllo statale è esercitato da una serie di misure di regolamentazione e controllo che non dovrebbero essere valutate isolatamente. Nel caso in esame la legislazione pertinente è articolata a un livello di dettaglio tale che il sistema assicura il controllo statale senza necessità di ulteriori interventi da parte delle autorità pubbliche. La BNetzA dispone inoltre di notevoli poteri per influenzare il processo. |
(131) |
Per contro, la Germania sostiene che la legge EEG 2012 è notevolmente diversa dalla situazione esaminata nella causa Essent. In quest'ultimo caso, il livello del tributo era definito dalla legge indipendentemente dai costi che doveva coprire. Inoltre, se l'importo del gettito era superiore a 400 milioni di NLG, l'eccedenza veniva trasferita al bilancio dello Stato. Il livello della sovrattassa EEG è invece determinato dai gestori dei sistemi di trasmissione sulla base delle vendite sul mercato a pronti e lo Stato non ha alcuna possibilità di intervenire. Inoltre, nella contabilità EEG, le eccedenze rimangono all'interno del sistema, in quanto incidono sulla determinazione della sovrattassa nell'anno successivo. |
(132) |
Come indicato al considerando 126, il controllo statale sulle risorse non comporta necessariamente flussi finanziari da e verso il bilancio dello Stato (73) connessi a tali risorse. Inoltre nel caso in esame il livello della sovrattassa EEG è calcolato conformemente alle disposizioni normative, tenendo conto del prezzo di mercato ottenuto dai gestori dei sistemi di trasmissione. Come spiegato al considerando 13 della decisione di avvio, il modo in cui i gestori dei sistemi di trasmissione calcolano la sovrattassa EEG una volta noto il prezzo ottenuto sul mercato a pronti è interamente disciplinato e definito nella legge EEG 2012. |
(133) |
La Germania sostiene inoltre che, nella causa Essent, un ente specifico era stato incaricato di amministrare il tributo, mentre la legge EEG 2012 di fatto impone obblighi a un numero imprecisato di operatori privati, cioè i gestori di rete, i gestori dei sistemi di trasmissione e i fornitori di elettricità, e tali obblighi sono definiti in termini generali. Non si tratta di un incarico e non è possibile ritenere che un numero tanto elevato di operatori privati sia designato dallo Stato al fine di amministrare un tributo. Come indicato al considerando 118, sono i gestori dei sistemi di trasmissione, e non altri operatori, gli enti designati al fine di amministrare la sovrattassa EEG. Non sembrano inoltre esistere fondamenti giuridici che impediscano a uno Stato membro di affidare a più di un ente l'amministrazione di risorse statali. |
(134) |
La Germania e le parti interessate evidenziano inoltre le presunte differenze tra la legge EEG 2012 e la recente sentenza pronunciata nella causa Vent de colère (74). In Francia il contributo era riscosso presso i consumatori da un fondo gestito dallo Stato, mentre in Germania i gestori dei sistemi di trasmissione privati riscuotono la sovrattassa EEG presso fornitori privati, i quali possono poi trasferirla ai consumatori. In Francia il livello del contributo era determinato mediante decreto ministeriale, mentre in Germania è calcolato dai gestori dei sistemi di trasmissione sulla base dei costi da essi effettivamente sostenuti. In Francia, in caso di disavanzo, lo Stato interviene, mentre in Germania un disavanzo deve essere sopportato dai gestori dei sistemi di trasmissione, prima di essere compensato da un incremento della sovrattassa nell'anno successivo. |
(135) |
Sostenendo che sussistono risorse statali soltanto quando i fondi sono a disposizione del ramo esecutivo dello Stato, la Germania interpreta erroneamente la giurisprudenza. Come spiegato al considerando 130, la nozione di Stato non si limita al ramo esecutivo, ma comprende anche il legislatore, e non è necessario che lo Stato possa disporre dei fondi come se fossero iscritti nel proprio bilancio. Come osservato al considerando 114, è irrilevante se l'ente che amministra le risorse statali sia privato o pubblico. Inoltre, i gestori dei sistemi di trasmissione calcolano la sovrattassa EEG sulla base dei costi che sostengono e secondo le modalità definite nella legge EEG 2012, e il fatto che lo Stato abbia introdotto nel sistema un meccanismo di mercato non incide sull'esistenza di risorse statali. Lo Stato stabilisce anche la procedura da seguire in caso di disavanzo. In effetti lo Stato non compensa direttamente il disavanzo, ma disciplina e controlla il modo in cui il disavanzo viene coperto, da ultimo anche dalla sovrattassa EEG. |
(136) |
La Germania sostiene altresì che la sentenza Vent de colère presuppone il potere discrezionale dello Stato di disporre delle risorse finanziarie in qualsiasi momento, mentre ai sensi della legge EEG 2012 lo Stato, essendosi limitato a promulgare la legislazione, non gode di tale potere discrezionale. Secondo la Germania, la Commissione non ha operato una distinzione sufficiente tra i mezzi reali di controllo esecutivo e la semplice attività legislativa. Il controllo pubblico implica che lo Stato gode di un potere discrezionale al fine di disporre delle risorse finanziarie. Nella sentenza Vent de colère, al punto 21, la Corte riafferma questa conclusione. |
(137) |
Secondo la Germania, l'assenza di controllo pubblico è dimostrata anche dal fatto che lo Stato non può determinare il livello della sovrattassa EEG. Infatti, poiché il livello della sovrattassa dipende dalle entrate generate dai gestori dei sistemi di trasmissione tramite la vendita di elettricità EEG sul mercato a pronti, tale livello è interamente determinato dal mercato. La Commissione riconosce che lo Stato non sempre determina il livello preciso della sovrattassa EEG, ma stabilisce il modo in cui essa deve essere calcolata, tenendo conto del prezzo di vendita dell'elettricità. Inoltre lo Stato può introdurre meccanismi di mercato nel sistema di finanziamento senza rinunciare a esercitare un controllo sul finanziamento. Al riguardo la Commissione non rileva alcuna differenza fra un tributo statale stabilito dalle autorità pubbliche e un obbligo giuridico imposto dallo Stato mediante la legislazione. In entrambi i casi lo Stato organizza un trasferimento di risorse finanziarie mediante la legislazione e stabilisce le finalità per le quali tali risorse possono essere utilizzate. |
(138) |
La Commissione conferma pertanto la propria valutazione, secondo cui il sostegno ai produttori di energia elettrica da fonti rinnovabili e alla produzione di energia elettrica da gas da estrazione mediante tariffe di riacquisto è finanziato con risorse statali. |
7.1.4. Distorsione della concorrenza e incidenza sugli scambi
(139) |
Infine, i vantaggi conferiti sia ai produttori di elettricità EEG sia agli utenti a forte consumo di energia sembrano atti a falsare la concorrenza e incidere sugli scambi, in quanto i beneficiari operano in settori in cui i mercati sono stati liberalizzati e in cui hanno luogo scambi tra gli Stati membri. |
7.1.5. Conclusione in merito all'esistenza di un aiuto di Stato
(140) |
La Commissione conclude pertanto che la legge EEG 2012 comporta un aiuto di Stato, ai sensi dell'articolo 107 del trattato, sia a favore dei produttori di elettricità EEG sia, in virtù della BesAR, a favore degli utenti a forte consumo di energia. |
7.2. Aiuto esistente/nuovo aiuto e legittimità dell'aiuto
(141) |
Nella decisione di avvio, la Commissione ha affermato di avere a suo tempo dichiarato che la legge tedesca sull'energia elettrica da fonti rinnovabili, entrata in vigore il 1o aprile 2000 («legge EEG 2000») e precorritrice della legge EEG 2012, non comportava aiuti di Stato (decisione della Commissione nel caso NN 27/2000) (75). La Commissione ha tuttavia ritenuto che le modifiche introdotte dalla legge EEG 2012 fossero sostanziali e che l'aiuto concesso a norma di detta legge costituisse un nuovo aiuto, non contemplato dalla precedente decisione della Commissione (considerando 150 della decisione di avvio). |
(142) |
Ciò è stato contestato dalle autorità tedesche e da varie parti interessate. |
(143) |
La Germania e le parti interessate sostengono che i cambiamenti intervenuti tra la versione iniziale della legge EEG 2000 e la legge EEG 2012 non hanno modificato il regime di aiuti in modo sostanziale e di conseguenza la legge EEG 2012 costituisce un aiuto esistente. |
(144) |
La Germania nondimeno ammette che esistono due differenze tra la legge EEG 2012 e la legge EEG 2000:
|
(145) |
A parte queste due differenze, secondo le autorità tedesche il meccanismo descritto ai considerando 7, 8 e 9, sarebbe identico a quello previsto dalla legge EEG 2000. Esse sostengono, in particolare, che la caratteristica essenziale, cioè che i fornitori di elettricità compensano i costi supplementari sostenuti dai gestori dei sistemi di trasmissione per l'acquisto di elettricità EEG utilizzando risorse finanziarie proprie, era già presente nella legge EEG 2000. |
(146) |
La Commissione conferma la propria conclusione che l'aiuto di Stato connesso alla legge EEG 2012 costituisce un nuovo aiuto, poiché detta legge è stata notevolmente modificata rispetto alla legge EEG 2000. |
(147) |
Infatti le differenze riconosciute dalla Germania, segnatamente la modifica del meccanismo di perequazione e l'introduzione della BesAR, costituiscono modifiche sostanziali. |
7.2.1 Modifica del meccanismo di perequazione
(148) |
Come osservazione preliminare, la Commissione rileva che, sebbene nel 2002 avesse concluso che la legge EEG 2000 non comportava il trasferimento di risorse statali, tale valutazione era stata condotta subito dopo la sentenza PreussenElektra. Tuttavia, nuove pronunce della Corte hanno in seguito chiarito e persino circoscritto la sentenza PreussenElektra. Alla luce delle sentenze pronunciate nelle cause Essent, Vent de colère e Elcogás, parrebbe che, in base al meccanismo di perequazione iniziale, i gestori dei sistemi di trasmissione fossero già stati incaricati dallo Stato di amministrare il regime di aiuti, che era finanziato dal gettito di una sovrattassa a carico dei fornitori di elettricità. |
(149) |
L'aspetto decisivo è che il meccanismo di perequazione è stato notevolmente modificato. Non è più composto di una serie di obblighi relativi agli acquisti fisici di elettricità (i gestori di reti dai produttori di elettricità EEG; i gestori dei sistemi di trasmissione dai gestori di reti; i fornitori di elettricità dai gestori dei sistemi di trasmissione). Ora il trasferimento fisico si interrompe al livello dei gestori dei sistemi di trasmissione, che sono tenuti a commercializzare l'elettricità EEG. Tale commercializzazione è stata dissociata dal meccanismo di perequazione. Quest'ultimo riguarda unicamente la ripartizione finanziaria dei costi tra i diversi operatori. Lo Stato ha affidato ai gestori dei sistemi di trasmissione la responsabilità di centralizzare e calcolare tali costi e di addebitarli ai fornitori di elettricità. |
(150) |
Peraltro la legge EEG 2000 non specificava se si dovesse imporre anche ai consumatori di elettricità di partecipare ai costi di produzione dell'elettricità EEG. Tale decisione era demandata all'autorità di regolamentazione competente, che all'epoca aveva ancora il potere di regolamentare i prezzi dell'elettricità per i consumatori finali. La legge EEG 2012 consente espressamente ai fornitori di trasferire i costi ai rispettivi clienti, e di fatto tutti li trasferiscono. |
(151) |
Inoltre la BNetzA, che non svolgeva alcun ruolo ai sensi della legge EEG 2000, ha ora poteri che le permettono di monitorare tali flussi finanziari e di imporre il rispetto della legge EEG 2012, in particolare a fini di tutela dei consumatori. Il BAFA, anch'esso privo di competenze ai sensi della legge EEG 2000, ora adotta la decisione di concedere una riduzione della sovrattassa EEG a determinate imprese sulla base dei criteri definiti nella legge EEG 2012. |
7.2.2. La Besondere Ausgleichsregelung (BesAR)
(152) |
Il corollario logico dell'inclusione dei consumatori di elettricità nella ripartizione degli oneri è la riduzione della sovrattassa accordata alle imprese a forte consumo di energia. Ai sensi della legge EEG 2012, il BAFA, al quale non era attribuito alcun ruolo particolare nel quadro della legge EEG 2000, è responsabile di certificare, mediante decisione amministrativa, che gli utenti a forte consumo di energia soddisfano le condizioni previste dalla BesAR. Alcune parti interessate hanno sostenuto che il semplice fatto che alcuni consumatori di elettricità beneficino di un massimale della sovrattassa non può mutare la natura privata delle risorse finanziarie da essi versate. La Commissione ritiene tuttavia che l'esistenza della BesAR costituisca una prova ulteriore del fatto che la legge EEG 2012 non si fonda più su obblighi di acquisto riguardanti risorse private, bensì su un sistema completo di ripartizione dei costi, basato in certa misura su considerazioni di giustizia distributiva, organizzato dallo Stato e soggetto al controllo delle autorità pubbliche. |
(153) |
Per concludere, le numerose differenze tra la legge EEG 2000 e la legge EEG 2012 sono riepilogate nella tabella riprodotta di seguito. Esse dimostrano che la legge EEG 2012 costituisce un sistema del tutto nuovo.
|
(154) |
Poiché la legge EEG 2012 si applica soltanto alle riduzioni della sovrattassa EEG accordate per il 2013 e il 2014, solo le riduzioni concesse in tali due anni comportano aiuti di Stato (76). |
7.3. Compatibilità con il mercato interno
(155) |
Nella decisione di avvio, la Commissione ha concluso che l'aiuto di Stato a favore dei produttori di elettricità EEG poteva essere dichiarato compatibile con il mercato interno. Tuttavia nutriva dubbi sul fatto che la concessione di tale aiuto potesse essere valutata indipendentemente dal suo meccanismo di finanziamento, cioè la sovrattassa EEG. È inoltre giunta alla conclusione preliminare che la sovrattassa EEG costituisca una violazione dell'articolo 30 o dell'articolo 110 del trattato. |
(156) |
Nella decisione di avvio, la Commissione ha espresso dubbi anche sul fatto che la BesAR potesse essere dichiarata compatibile con il mercato interno a norma dell'articolo 107, paragrafo 3, del trattato. |
7.3.1. Fondamento giuridico e portata della valutazione di compatibilità della BesAR
(157) |
La valutazione di compatibilità comprende soltanto i nuovi aiuti concessi a norma della legge EEG 2012. La base giuridica per i pagamenti della sovrattassa EEG ridotta relativi al 2012 era l'atto amministrativo adottato dal BAFA alla fine del 2011. Essi rientrano pertanto nell'ambito di applicazione dell'articolo 1, lettera b), punto ii), del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio (77). |
(158) |
La presente decisione non riguarda i pagamenti della sovrattassa EEG ridotta da parte delle imprese ferroviarie. La Commissione si riserva il diritto di valutare l'articolo 42 della legge EEG 2012 in un procedimento distinto. |
(159) |
La Commissione ha valutato la compatibilità della BesAR con il mercato interno sulla base delle sezioni 3.7.2 e 3.7.3 della disciplina del 2014. |
(160) |
La Commissione applica la disciplina del 2014 dal 1o luglio 2014. Tale disciplina contiene le norme sostanziali per la valutazione delle riduzioni del sostegno finanziario alla produzione di energia da fonti rinnovabili, comprese le riduzioni concesse prima del 1o luglio 2014 (punto 248). L'aiuto di Stato in esame deve quindi essere valutato alla luce della disciplina del 2014. |
(161) |
Secondo la giurisprudenza, nell'ambito specifico degli aiuti di Stato la Commissione è vincolata dalle discipline e dalle comunicazioni da essa emanate, nei limiti in cui non derogano a norme del trattato e sono accettate dagli Stati membri (78). La Germania ha accettato la disciplina del 2014 il 31 luglio 2014. Nessuna parte interessata ha sostenuto che la disciplina deroghi a norme del trattato. |
(162) |
Le parti interessate hanno però contestato la legittimità del punto 248. A loro parere, l'applicazione della disciplina del 2014 ad aiuti concessi prima del 1o luglio 2014 è in contrasto con diversi principi generali del diritto dell'Unione, ovvero il principio di certezza del diritto e il principio di non retroattività delle misure pregiudizievoli (79), nonché il principio secondo cui gli aiuti di Stato sono valutati alla luce delle norme in vigore alla data in cui il regime di aiuti è stato introdotto. |
(163) |
Le parti interessate tuttavia cadono in errore allorché ritengono che il secondo paragrafo del punto 248 costituisca un'applicazione retroattiva. Secondo la giurisprudenza, il diritto dell'Unione opera una distinzione tra l'applicazione immediata di una nuova norma agli effetti futuri di una situazione che si protrae nel tempo (80) e l'applicazione retroattiva di una nuova norma a una situazione divenuta definitiva prima che la norma stessa entrasse in vigore (anche detta «situazione esistente») (81). È inoltre giurisprudenza consolidata dei giudici dell'Unione che un legittimo affidamento degli operatori non può venire a crearsi prima che le istituzioni abbiano adottato un atto che conclude il procedimento amministrativo, divenuto definitivo (82). |
(164) |
Come statuito dalla Corte, gli aiuti di Stato illegittimi costituiscono una situazione che si protrae nel tempo. Le norme che disciplinano l'applicazione della legge nel tempo prescrivono che l'applicazione immediata di nuove regole di compatibilità a un aiuto illegittimo non costituisce un'applicazione retroattiva di tali nuove regole (83). |
(165) |
Per i motivi suesposti, la Commissione è tenuta a valutare la BesAR alla luce della disciplina del 2014. Essa non può discostarsi da tale disciplina ai fini della sua valutazione. Poiché la decisione di avvio è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale anteriormente al 1o luglio 2014, la Commissione ha invitato la Germania e le parti interessate a presentare le loro osservazioni sull'applicazione della disciplina del 2014 al caso in esame. |
7.3.1.1.
(166) |
Alcune parti interessate hanno affermato che la disciplina del 2014 non dovrebbe applicarsi alle sovrattasse EEG soggette a massimale e che la Commissione dovrebbe invece condurre una valutazione di compatibilità alla luce dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera b) o c), del trattato. |
(167) |
Innanzitutto, secondo tali parti interessate, le riduzioni della sovrattassa EEG possono essere dichiarate compatibili con il mercato interno a norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del trattato, in quanto promuovono la realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo (la promozione dell'energia da fonti rinnovabili, come previsto dalla direttiva 2009/28/CE) o, altrimenti, sono destinate a porre rimedio a un grave turbamento dell'economia della Germania (il rischio di deindustrializzazione a causa dei costi dell'energia da fonti rinnovabili). |
(168) |
Le parti interessate affermano altresì che le riduzioni possono essere dichiarate compatibili a norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato, in quanto mirano a promuovere lo sviluppo dell'energia da fonti rinnovabili, prevenendo al contempo la rilocalizzazione delle emissioni di carbonio e preservando una base industriale nell'Unione. Al riguardo, sostengono che la BesAR sia lo strumento idoneo per conciliare i diversi aspetti di tale molteplice obiettivo. Affermano inoltre che tale strumento è proporzionato, in quanto i beneficiari della BesAR continuano a contribuire al finanziamento. A loro parere, la misura è proporzionata anche in ragione del fatto che le imposte sull'elettricità e la sovrattassa EEG sono essenzialmente simili (sono entrambe oneri gravanti sul consumo di elettricità) e che il livello minimo d'imposizione applicabile all'elettricità consumata dalle imprese stabilito dall'Unione, indicato nell'allegato I, tabella C, della direttiva 2003/96/CE del Consiglio (84), è pari a 0,05 cent/kWh, cioè identico a quello della sovrattassa EEG minima. Le parti interessate sostengono infine che la legge EEG 2012 non falsa la concorrenza e non incide sugli scambi, in quanto non neutralizza del tutto la distorsione causata anzitutto dalla sovrattassa EEG più elevata versata dalle imprese tedesche, rispetto a imposte o tributi equivalenti a carico delle imprese in altri Stati membri. |
(169) |
Riguardo all'applicazione dell'articolo 107, paragrafo 3, lettere b) e c), la Germania ha presentato argomenti analoghi nella sua risposta alla decisione di avvio della Commissione. |
(170) |
In secondo luogo, le parti interessate sostengono che la Commissione non può esaminare le riduzioni isolatamente, valutandone la compatibilità alla luce di una base giuridica diversa da quella utilizzata per esaminare il sostegno all'elettricità EEG. La Commissione avrebbe invece dovuto valutare (e approvare) le riduzioni, in quanto elemento del finanziamento, unitamente al sostegno all'energia da fonti rinnovabili nella decisione di avvio. Ciò è motivato facendo riferimento alla giurisprudenza della Corte, secondo cui la Commissione deve prendere in considerazione le modalità di finanziamento dell'aiuto nel caso in cui queste ultime costituiscano parte integrante della misura (85). |
(171) |
In terzo luogo, anche se la disciplina del 2014 fosse applicabile, le parti interessate affermano che, alla luce dei punti da 248 a 250 della disciplina stessa, essa si potrebbe applicare retroattivamente soltanto agli aiuti illegali, ma non agli aiuti esistenti. Tuttavia, anche se le sovrattasse soggette a un massimale dovessero costituire un aiuto di Stato (il che è controverso), esse dovrebbero essere considerate alla stregua di un aiuto esistente, in ragione della loro approvazione implicita da parte della Commissione nel caso NN 27/2000 (86). |
(172) |
In quarto luogo, le parti interessate affermano che la disciplina del 2014, in particolare le norme riguardanti i piani di adeguamento di cui alla sezione 3.7.3, andrebbero interpretate in modo da tutelare il legittimo affidamento dei beneficiari: in altre parole, gli adattamenti progressivi nel 2013 e 2014 dovrebbero essere abbastanza contenuti, in modo da escludere il recupero. Secondo le parti interessate, tale legittimo affidamento sarebbe sorto dalla decisione della Commissione nel caso NN 27/2000. |
7.3.1.2.
(173) |
Questi argomenti non possono mutare la valutazione, nell'ambito della presente decisione, relativa all'applicabilità della disciplina del 2014 presentata ai considerando da 157 a 165. |
(174) |
In primo luogo, per quanto riguarda l'applicazione dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato, al punto 10 della disciplina del 2014 si afferma che, in tale disciplina, «la Commissione stabilisce le condizioni alle quali gli aiuti a favore dell'energia e dell'ambiente possono essere considerati compatibili con il mercato interno a norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato». Secondo la Corte, «la Commissione può imporsi orientamenti per l'esercizio dei suoi poteri di valutazione mediante atti quali le linee direttrici, nella misura in cui tali atti contengono norme indicative sull'orientamento da seguire da parte di detta istituzione e non derogano a norme del trattato» (87). Poiché la disciplina del 2014 stabilisce ex ante, in modo generale e trasparente, le condizioni di compatibilità per la deroga prevista all'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato, la Commissione è tenuta ad applicare tale disciplina. |
(175) |
Non vi è motivo di applicare per analogia le norme in materia di tassazione dell'elettricità, perché la disciplina del 2014 contiene un insieme completo di norme per la valutazione della riduzione delle sovrattasse applicabili all'energia elettrica da fonti rinnovabili. |
(176) |
Per quanto riguarda le deroghe di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del trattato, la disciplina del 2014 non contiene criteri per l'esercizio dei poteri di valutazione della Commissione ai fini dell'applicazione di detta disposizione. Vero è che la Commissione ha adottato una comunicazione intitolata «Criteri per l'analisi della compatibilità con il mercato interno degli aiuti di Stato destinati a promuovere la realizzazione di importanti progetti di comune interesse europeo» (88), in vigore dal 1o luglio 2014. Tuttavia, secondo il punto 52 di detta comunicazione, «in caso di aiuti non notificati, la Commissione applicherà la presente comunicazione se gli aiuti sono stati concessi dopo la sua entrata in vigore e le disposizioni in vigore al momento della concessione degli aiuti in tutti gli altri casi». Ciò significa che i criteri definiti nella comunicazione non si possono applicare alle riduzioni della sovrattassa esaminate nella presente decisione. La Commissione deve invece applicare le norme stabilite nella disciplina del 2008 (89). |
(177) |
Nella decisione di avvio, la Commissione ha espresso dubbi sul fatto che la BesAR potesse essere dichiarata compatibile con il mercato interno a norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del trattato, conformemente ai punti da 147 a 150 della disciplina del 2008. Tali dubbi erano dovuti, in particolare, al fatto che le riduzioni non sembravano collegate a un progetto, e a fortiori non a un progetto che fosse «specifico e chiaramente definito per quanto riguarda i termini di attuazione». Inoltre non era comunque certo che un progetto del genere potesse essere considerato «di comune interesse europeo», vale a dire un progetto nel quale il vantaggio offerto si estendesse all'Unione nel suo insieme. Infine sussistevano dubbi sul fatto che l'aiuto in questione, cioè le riduzioni della sovrattassa EEG, avesse «un effetto di incentivazione alla realizzazione del progetto» (considerando 211 e 212 della decisione di avvio). |
(178) |
Tali dubbi non sono stati dissipati. La Germania sostiene che il conseguimento degli obiettivi relativi all'energia da fonti rinnovabili e la salvaguardia della competitività industriale devono entrambi essere considerati un progetto, se non più progetti, di comune interesse europeo. La Germania cita la strategia «Europa 2020» della Commissione, tra le cui priorità figura quella di «promuovere un'economia più efficiente sotto il profilo delle risorse, più verde e più competitiva» (90). Tuttavia, per quanto importanti siano tali obiettivi strategici, lo sviluppo delle fonti di energia rinnovabili e la promozione della competitività non possono essere intesi come progetti specifici in senso letterale. Ancor meno possibile sarebbe definire tali progetti per quanto riguarda i termini di attuazione, compresi i relativi partecipanti, obiettivi ed effetti, come previsto al punto 147, lettera a), della disciplina del 2008. Se la nozione di progetto di comune interesse europeo dovesse essere interpretata in modo da includervi semplici obiettivi strategici, i limiti dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), si estenderebbero al di là della sua formulazione, e la condizione relativa al progetto specifico e chiaramente definito sarebbe privata di qualsiasi significato. Ciò sarebbe in contrasto con la «necessità di interpretare restrittivamente le deroghe al principio generale dell'incompatibilità con il mercato comune degli aiuti di Stato» (91). |
(179) |
Ancora più importante, come ha precisato il Tribunale nella causa Hotel Cipriani, è che «un provvedimento di aiuti può beneficiare della deroga di cui all'[articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del trattato] solo se non avvantaggia principalmente gli operatori economici di uno Stato membro, bensì rappresenta un vantaggio per la Comunità nel suo complesso». Questo criterio non è soddisfatto se il regime di aiuti nazionale mira solo a migliorare la competitività delle imprese interessate (92). In realtà la BesAR è solo destinata ad alleviare l'onere finanziario gravante sulle imprese a forte consumo di energia in Germania e migliorare così la loro competitività. |
(180) |
Infine, considerata la necessità di interpretare restrittivamente le deroghe al principio generale dell'incompatibilità con il mercato interno degli aiuti di Stato, menzionata al considerando 178, il semplice fatto che i costi dell'elettricità aumentino per un gran numero di utenti industriali non può essere considerato un grave turbamento dell'economia dello Stato membro interessato. |
(181) |
La Commissione pertanto non avrebbe potuto approvare la BesAR a norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del trattato. |
(182) |
In secondo luogo, riguardo all'argomento riepilogato al considerando 170, l'aiuto concesso alle imprese a forte consumo di energia mediante la sovrattassa EEG ridotta è chiaramente distinto e separabile dal sostegno all'energia da fonti rinnovabili. I beneficiari di quest'ultimo sono un gruppo diverso da quello dei beneficiari della riduzione. Inoltre le riduzioni non hanno la finalità immediata di finanziare il sostegno all'energia da fonti rinnovabili ma, al contrario, sono di fatto in contrasto con tale finalità, poiché il loro effetto immediato è quello di ridurre le risorse disponibili per il finanziamento di tale energia. Ciò è dimostrato dal fatto che è stato necessario aumentare la sovrattassa EEG a carico di tutti gli altri utenti non privilegiati, al fine di assicurare il finanziamento. |
(183) |
In terzo luogo, per quanto riguarda l'argomento riepilogato al considerando 171, la BesAR deve essere considerata un aiuto illegale rientrante nell'ambito di applicazione del punto 248 della disciplina del 2014. Infatti, come già spiegato ai considerando 141 e seguenti, la legge EEG 2012 ha notevolmente modificato il regime di aiuti approvato mediante decisione della Commissione nel caso NN 27/2000. |
(184) |
Il quarto argomento, riguardante il legittimo affidamento dei beneficiari, è esaminato in modo più approfondito al considerando 257, in quanto riguarda soltanto il recupero. |
7.3.1.3.
(185) |
In varie occasioni il Tribunale, in contrasto con la giurisprudenza della Corte, ha espresso il parere che gli aiuti illegali debbano essere valutati sulla base delle norme in vigore al momento della loro concessione. La Commissione ha pertanto condotto una valutazione alternativa, a norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato, sulla base della disciplina del 2008. |
(186) |
Il risultato è che la Commissione avrebbe dovuto dichiarare l'aiuto al funzionamento concesso a norma della BesAR incompatibile nella sua totalità, per i motivi esposti ai considerando 187 e seguenti. |
(187) |
Nella decisione di avvio si afferma che, al momento della sua adozione, non esistevano norme specifiche in materia di aiuti di Stato in virtù delle quali le riduzioni degli oneri di finanziamento del sostegno all'energia da fonti rinnovabili potessero essere considerate necessarie a conseguire un obiettivo di comune interesse europeo e quindi essere autorizzate a norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato. |
(188) |
Inoltre la Commissione aveva vietato aiuti al funzionamento analoghi notificati dall'Austria nel 2011 (93). Tale divieto è conforme alla giurisprudenza della Corte, secondo la quale gli aiuti al funzionamento, come tali, alterano le condizioni degli scambi in misura contraria al pubblico interesse e non possono quindi essere dichiarati compatibili con il mercato interno (94). In tale decisione la Commissione ha anche spiegato i motivi per cui non si poteva ravvisare un'analogia con le disposizioni relative alle imposte sull'energia. |
(189) |
Per tali motivi, la Commissione non avrebbe potuto autorizzare l'aiuto di cui trattasi, a norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato, neanche sulla base delle norme sostanziali in vigore al momento della sua concessione. |
7.3.2. Costi ascrivibili al sostegno all'energia da fonti rinnovabili
(190) |
Secondo il punto 184 della disciplina del 2014, le riduzioni possono essere accordate soltanto in relazione ai costi ascrivibili al sostegno all'energia da fonti rinnovabili. |
(191) |
Tuttavia, come stabilito dalla Commissione nella decisione relativa al caso SA.38632 (2014/N) riguardante la legge EEG 2014 («decisione EEG 2014»), la sovrattassa EEG è destinata a finanziare anche il sostegno alla produzione di energia elettrica da gas da estrazione. Il gas da estrazione non è una fonte di energia rinnovabile a norma del punto 19, paragrafo 5, della disciplina del 2014. Le riduzioni delle sovrattasse destinate a finanziare il sostegno ad altre fonti di energia non sono comprese nella sezione 3.7.2. della disciplina del 2014 (95). |
(192) |
Al riguardo, nel contesto della procedura di notifica relativa al caso SA.38632 (2014/N), la Germania ha comunicato che non sarebbero state concesse riduzioni dell'onere di finanziamento a sostegno dell'energia elettrica da gas da estrazione poiché, ai sensi della legge EEG 2014, le imprese a forte consumo di energia devono versare la sovrattassa integrale per il primo GWh di consumo presso ogni punto di consumo interessato. Infatti, il gettito della sovrattassa integrale sul primo GWh è superiore all'importo della sovvenzione corrisposta per l'energia elettrica prodotta da gas da estrazione (96). |
(193) |
Nel 2012 l'ammontare del sostegno per il gas da estrazione (41,4 milioni di EUR) rappresentava lo 0,25 % dell'importo totale del sostegno a norma della legge EEG 2012 per tale anno. Le previsioni indicano che il volume di gas da estrazione verosimilmente rimarrà costante in futuro, o diminuirà leggermente (97). |
(194) |
Su tali basi, la Commissione ha constatato che, per i beneficiari della BesAR a norma della legge EEG 2014, il pagamento della sovrattassa EEG sul primo GWh di consumo supererebbe già in larga misura l'ammontare del sostegno destinato al gas da estrazione (98). La Commissione ha inoltre concluso che, se si moltiplica la quota del sostegno EEG corrisposto in relazione al gas da estrazione (0,25 %) per la sovrattassa EEG (6,24 cent/kWh nel 2014), il risultato è 0,016 cent/kWh. Questa cifra è inferiore alla sovrattassa minima che i beneficiari della BesAR dovevano pagare anche oltre il primo GWh di consumo (0,05 cent/kWh) (99). |
(195) |
La legge EEG 2012 prevede due massimali alternativi. In base alla prima alternativa (articolo 41, paragrafo 3, punto 1), che è un massimale decrescente, i beneficiari devono versare la sovrattassa integrale per il primo GWh di consumo e la sovrattassa minima da versare sul consumo superiore a 100 GWh è pari a 0,05 cent/kWh. In base alla seconda alternativa (articolo 41, paragrafo 3, punto 2), che riguarda le imprese che presentano l'intensità di energia elettrica più elevata, la sovrattassa è soggetta a un massimale di 0,05 cent/kWh per l'intero consumo del beneficiario. In entrambi i casi, i beneficiari versano comunque un importo superiore alla quota della sovrattassa che potrebbe essere attribuita al sostegno del gas da estrazione (0,016 cent/kWh nel 2014 e, sulla base di una sovrattassa EEG di 5,277 cent/kWh nel 2013, 0,013 cent/kWh). |
(196) |
Pertanto il pagamento della sovrattassa minima di 0,05 cent/kWh nel 2013 e 2014, oltre all'obbligo di versare la sovrattassa per il primo GWh imposto ad alcuni beneficiari, ha assicurato che alle imprese a forte consumo di energia non fossero concesse riduzioni dell'onere di finanziamento dell'elettricità da gas da estrazione (100). |
7.3.3. Ammissibilità
(197) |
Il punto 185 della disciplina del 2014 prevede che l'aiuto sia circoscritto ai settori la cui posizione competitiva è a rischio a causa dei costi che risultano dal finanziamento del sostegno all'energia prodotta da fonti rinnovabili in ragione della loro intensità di energia elettrica e della loro esposizione al commercio internazionale. Pertanto, gli aiuti di Stato possono essere concessi a un'impresa solo se essa opera nei settori che figurano nell'allegato 3 della disciplina del 2014. |
(198) |
Inoltre, secondo il punto 186 della disciplina del 2014, gli Stati membri possono inserire un'impresa nel loro regime nazionale concedendo sgravi da costi che risultano dal sostegno alle energie rinnovabili, se l'impresa presenta una intensità di energia elettrica di almeno il 20 % e opera in un settore caratterizzato da un'intensità degli scambi di almeno il 4 % a livello dell'Unione, anche se tale settore non figura nell'allegato 3 della disciplina del 2014. |
(199) |
Infine, il punto 187 della disciplina del 2014 prevede che gli Stati membri possono prescrivere criteri di ammissibilità supplementari, purché nei settori ammissibili i beneficiari siano selezionati in base a criteri oggettivi, non discriminatori e trasparenti e gli aiuti siano, in linea di principio, concessi secondo modalità identiche per tutti i concorrenti operanti nello stesso settore, se essi si trovano in una situazione di fatto simile. |
(200) |
Nella misura in cui tali aiuti sotto forma di riduzione dell'onere di finanziamento a sostegno dell'energia elettrica da fonti rinnovabili sono stati concessi a imprese che non sono ammissibili in base ai criteri di cui ai considerando 197 e 198 della presente decisione prima della data di applicazione di detta disciplina, tali aiuti possono essere dichiarati compatibili a condizione che siano conformi a un piano di adeguamento (punto 197 della disciplina del 2014). |
(201) |
La Germania ha comunicato che solo alcuni beneficiari della BesAR nel 2013 e 2014 erano ammessi a beneficiare di aiuti di Stato sotto forma di riduzione dell'onere di finanziamento a sostegno dell'energia elettrica da fonti rinnovabili a norma della sezione 3.7.2 della disciplina del 2014. Le autorità tedesche hanno quindi presentato un piano di adeguamento (cfr. allegato II), esaminato nella sezione 7.3.5, per i beneficiari che non erano ammissibili. Hanno anche spiegato che tutti i beneficiari che potevano essere inseriti nel regime nazionale a norma del punto 186 della disciplina del 2014 operano nei settori che figurano nell'allegato 5 della disciplina stessa. |
(202) |
Per il calcolo del valore aggiunto lordo («VAL»), necessario per l'applicazione dei punti da 185 a 192 della disciplina del 2014 e definito nell'allegato 4 della stessa, l'articolo 41 della legge EEG 2012 prevede l'utilizzo del VAL ai prezzi di mercato nell'ultimo esercizio commerciale prima della domanda di riduzione della sovrattassa. L'allegato 4, punti 1 e 2, della disciplina del 2014 prescrive l'utilizzo del VAL al costo dei fattori, nonché della media aritmetica calcolata sugli ultimi tre anni per cui sono disponibili dati. La Germania ha spiegato che tali dati non erano disponibili, perché le domande di riduzione relative al 2013 e al 2014 comprendevano soltanto il VAL ai prezzi di mercato nell'ultimo esercizio commerciale per cui erano disponibili dati (cioè il 2011 e il 2012). Del pari, la Germania ha spiegato che, ai fini del calcolo dei costi di elettricità, il prezzo medio dell'elettricità al dettaglio non era disponibile per tutte le imprese, almeno non per le fasce di consumo più elevato; il calcolo dei costi di elettricità si sarebbe invece basato sui costi di elettricità effettivi sostenuti nel 2011 e 2012, cioè i dati forniti dalle imprese nelle rispettive domande di riduzione nel 2013 e 2014. Secondo l'allegato 4, punto 4, della disciplina del 2014, la definizione dei costi di un'impresa in termini di energia elettrica si basa eminentemente sul presunto prezzo dell'energia elettrica. Sulla base delle spiegazioni fornite dalle autorità tedesche, nella decisione relativa al caso SA.38632 (2014/N) la Commissione ha concluso che le disposizioni transitorie della legge EEG 2014, che consentono l'utilizzo di dati relativi al VAL al costo dei fattori basato sull'ultimo o sugli ultimi due esercizi commerciali, nonché l'utilizzo dei costi di elettricità reali nell'ultimo esercizio commerciale, erano conformi alla disciplina del 2014, in particolare al punto 195 (considerando da 311 a 314 di detta decisione). Questa conclusione è dovuta al fatto che tali dati, cioè il VAL al costo dei fattori basato sull'ultimo esercizio e i costi di elettricità reali nell'ultimo esercizio, sarebbero stati utilizzati solo per un periodo transitorio, cioè finché non fossero stati raccolti i dati prescritti nell'allegato 4 della disciplina del 2014. Questo ragionamento si applica a fortiori alla valutazione delle riduzioni della sovrattassa EEG avvenute nel 2013 e 2014 e, sulla base del medesimo ragionamento, si può ammettere l'utilizzo dei dati relativi al VAL ai prezzi di mercato anche ai fini della valutazione della compatibilità dell'aiuto di Stato concesso a norma della BesAR nel 2013 e 2014 sotto forma di riduzioni dell'onere di finanziamento a sostegno dell'energia da fonti rinnovabili, in conformità alla sezione 3.7.2 della disciplina del 2014. |
(203) |
La Commissione conclude che la legge EEG 2012 soddisfa solo in parte i criteri di ammissibilità di cui ai punti 185 e 186 della disciplina del 2014. I beneficiari per i quali tali criteri non sono soddisfatti sono quindi sottoposti a recupero, le cui modalità sono esaminate nella sezione 7.3.5, relativa al piano di adeguamento della Germania. |
7.3.4. Proporzionalità
(204) |
Secondo il punto 188 della disciplina del 2014, gli aiuti sono considerati proporzionati se i beneficiari degli stessi versano almeno il 15 % dei costi aggiuntivi al lordo della riduzione. |
(205) |
Gli Stati membri possono tuttavia limitare ulteriormente l'importo dei costi generati dall'aiuto al finanziamento delle energie rinnovabili che un'impresa deve versare, fissandolo al 4 % del valore aggiunto lordo dell'impresa interessata. Per le imprese che presentano un'intensità di energia elettrica di almeno il 20 %, gli Stati membri possono limitare l'importo totale da versare allo 0,5 % del valore aggiunto lordo dell'impresa interessata. Infine, se gli Stati membri decidono di applicare le limitazioni, fissandole rispettivamente al 4 % e allo 0,5 % del valore aggiunto lordo, tali limitazioni devono valere per tutte le imprese ammissibili (punti 189 e 190 della disciplina del 2014). |
(206) |
La Germania ha comunicato che, secondo i criteri previsti dalla disciplina del 2014, in alcuni casi la sovrattassa EEG ridotta versata dai beneficiari nel 2013 e nel 2014 non era proporzionata (101). La Germania ha quindi presentato un piano di adeguamento (cfr. allegato II), esaminato nella sezione 7.3.5. |
(207) |
La Commissione conclude che le sovrattasse EEG soggette a massimale soddisfano solo in parte i criteri di proporzionalità di cui ai punti 188 e 189 della disciplina del 2014. I beneficiari per i quali tali criteri non sono soddisfatti sono quindi sottoposti a recupero, le cui modalità sono esaminate nella sezione 7.3.5, relativa al piano di adeguamento della Germania. |
7.3.5. Il piano di adeguamento
(208) |
Secondo i punti 193 e seguenti della disciplina del 2014, gli Stati membri devono applicare i criteri di ammissibilità e proporzionalità di cui alla sezione 3.7.2 della disciplina del 2014, descritti nelle sezioni 7.3.3 e 7.3.4 della presente decisione, entro il 1o gennaio 2019. Gli aiuti concessi in relazione a un periodo anteriore a tale data saranno considerati compatibili se soddisfano i medesimi criteri. La Commissione considera inoltre che tutti gli aiuti concessi ai fini della riduzione dell'onere di finanziamento a sostegno dell'energia elettrica da fonti rinnovabili riferiti agli anni precedenti al 2019 possono essere dichiarati compatibili con il mercato interno nella misura in cui sono in linea con un piano di adeguamento. |
(209) |
Tale piano di adeguamento deve prevedere adattamenti progressivi ai livelli di aiuto necessari per applicare i criteri di ammissibilità e proporzionalità di cui alla sezione 3.7.2 della disciplina del 2014, descritti nelle sezioni 7.3.3 e 7.3.4. |
(210) |
Nella misura in cui tale aiuto è stato concesso in riferimento a un periodo che precede la data di applicazione di detta disciplina, il piano deve anche prevedere un'applicazione progressiva dei criteri per tale periodo. |
(211) |
Qualora, come indicato al considerando 200, l'aiuto sia stato concesso a imprese che non sono ammissibili in base ai criteri di cui alla sezione 7.3.3 della presente decisione prima della data di applicazione della disciplina del 2014, tali aiuti possono essere dichiarati compatibili a condizione che il piano di adeguamento preveda un contributo proprio del 20 % dei costi supplementari corrispondenti all'onere al lordo della riduzione, da stabilire in maniera progressiva ed entro il 1o gennaio 2019 (punto 197 della disciplina del 2014). |
(212) |
La Germania ha presentato un piano di adeguamento (allegato II), descritto aiconsiderando 27 e seguenti, che prevede un incremento progressivo della sovrattassa EEG per tutti i beneficiari sottoposti a recupero. La base di partenza è la sovrattassa EEG effettivamente versata nel 2013, che si ottiene moltiplicando la sovrattassa EEG ridotta a carico del beneficiario nel 2013 per il consumo effettivo di elettricità del beneficiario in tale anno (la «sovrattassa di base»). Secondo il piano di adeguamento, le sovrattasse relative al 2013 e al 2014 saranno rettificate in modo che non eccedano il 125 % e il 150 % della sovrattassa di base. A partire dal 2015, l'adeguamento al rialzo sarà potenzialmente maggiore, in quanto il massimale è portato al 200 % della sovrattassa di base. Negli anni successivi, fino al 2018, la sovrattassa per l'anno x sarà soggetta a un analogo massimale del 200 % della sovrattassa relativa all'anno x – 2. |
(213) |
Per quanto riguarda gli anni esaminati nella presente decisione, cioè il 2013 e il 2014, il piano di adeguamento prevede un incremento progressivo della sovrattassa EEG a carico di tutti i beneficiari per i quali i criteri di ammissibilità e proporzionalità previsti dalla disciplina del 2014 non erano soddisfatti. L'incremento è destinato a continuare dopo il 2014, cosicché si può presumere che i livelli prescritti dalla disciplina del 2014 saranno rispettati entro il 1o gennaio 2019, sia per le imprese che in linea di principio sono ammissibili, ma non hanno versato un importo sufficiente a titolo della sovrattassa, sia per le imprese che non sono ammissibili e devono quindi rispettare il criterio del contributo proprio del 20 % dei costi supplementari della sovrattassa, definito al punto 197 della disciplina del 2014. La Commissione rileva inoltre che il piano di adeguamento tiene in considerazione tutti i fattori economici pertinenti connessi alla politica in materia di energie rinnovabili ed è stato notificato dalla Germania entro il termine stabilito al punto 200 della disciplina del 2014. |
(214) |
Per quanto riguarda il 2013 e il 2014, il piano di adeguamento è dunque conforme ai criteri di cui alla sezione 3.7.3 della disciplina del 2014. Secondo il punto 194 di detta disciplina, le riduzioni corrette in base al piano di adeguamento possono quindi essere considerate compatibili con il mercato interno. |
7.3.6. Conclusione sulla compatibilità
(215) |
Le sovrattasse EEG ridotte per le imprese a forte consumo di energia nel 2013 e nel 2014 sono compatibili con il mercato interno nella misura in cui sono soddisfatte le condizioni seguenti:
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(216) |
Nei casi in cui una o più delle condizioni descritte al considerando 215 non siano soddisfatte, la Commissione ritiene che, in via eccezionale, l'aiuto di Stato concesso a norma della BesAR nel 2013 e nel 2014 possa essere dichiarato compatibile con il mercato interno, nella misura in cui sia assicurato che i beneficiari versino almeno il 125 % della sovrattassa di base definita al considerando 212 per il 2013 e il 150 % della sovrattassa di base per il 2014. Per garantire che tale risultato sia conseguito, si dovrà procedere al recupero come segue:
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7.4. Conformità con altre disposizioni del trattato
(217) |
Alla luce del punto 29 della disciplina del 2014, poiché la sovrattassa EEG è intesa a finanziare il sostegno all'elettricità EEG, la Commissione ne ha esaminato la conformità alle disposizioni degli articoli 30 e 110 del trattato. |
(218) |
Secondo la giurisprudenza, un tributo che colpisce i prodotti nazionali e quelli importati in base a identici criteri può tuttavia essere vietato dal trattato quando il gettito di un'imposizione del genere è destinato a finanziare attività che giovano in modo specifico ai prodotti nazionali tassati. |
(219) |
Se i benefici di cui fruiscono tali prodotti compensano integralmente il tributo da essi sopportato, gli effetti di quest'ultimo si manifestano solo in rapporto ai prodotti importati e tale imposizione costituisce una tassa di effetto equivalente, contraria all'articolo 30 del trattato. Per contro, se questi benefici compensano solo una parte dell'onere che grava sul prodotto nazionale, il tributo di cui trattasi costituisce un'imposizione discriminatoria ai sensi dell'articolo 110 del trattato e la frazione del suo importo destinata alla compensazione di cui fruiscono i prodotti nazionali è contraria a tale disposizione (102). |
(220) |
Nella sua prassi decisionale di lunga data (103) e in linea con la giurisprudenza della Corte (104), la Commissione ha ritenuto che il finanziamento di regimi nazionali a sostegno dell'energia da fonti rinnovabili mediante un prelievo parafiscale sul consumo di elettricità può essere discriminatorio nei confronti dell'energia da fonti rinnovabili importata. Infatti, se la produzione nazionale di energia elettrica beneficia di un aiuto finanziato mediante un tributo che grava sulla totalità del consumo di elettricità (compreso il consumo di elettricità importata), il sistema di finanziamento, imponendo un onere sull'elettricità importata che non beneficia di tale aiuto, rischia di avere un effetto discriminatorio nei confronti dell'energia elettrica da fonti rinnovabili importata e viola così l'articolo 30 e/o l'articolo 110 del trattato (105). |
(221) |
Inoltre, nella decisione di avvio la Commissione ha osservato che la legge EEG 2012 può a prima vista avere un effetto discriminatorio, in quanto l'articolo 39 di detta legge prevede un'aliquota ridotta della sovrattassa EEG nel caso della cosiddetta commercializzazione diretta. L'aliquota ridotta si applica solo quando il fornitore ha acquistato il 50 % del suo portafoglio di elettricità da produttori nazionali di elettricità EEG e sembra quindi costituire un onere discriminatorio ai sensi dell'articolo 110 del trattato. |
(222) |
La Commissione ha anche considerato che, ove la sovrattassa sia stata riscossa su importazioni che, se fossero state prodotte in Germania, non avrebbero beneficiato di sostegno a norma della legge EEG 2012 (per esempio l'elettricità prodotta da impianti in funzione da oltre vent'anni), essa sarebbe conforme agli articoli 30 e 110 per il motivo che, in questo caso specifico, non vi è alcuna differenza di trattamento fra la produzione nazionale e le importazioni. |
(223) |
La Germania contesta il fatto che la legge EEG 2012 possa avere un effetto discriminatorio ai sensi degli articoli 30 e 110 del trattato, per i motivi esposti di seguito. Innanzitutto, afferma che non vi è alcuna similarità tra i prodotti importati assoggettati alla sovrattassa EEG e i prodotti nazionali che essa finanzia. Ciò è dovuto al fatto che la sovrattassa EEG finanzia gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, ma è riscossa sul consumo di energia elettrica da fonti rinnovabili. |
(224) |
Anche se si dovesse concludere che la sovrattassa è destinata a finanziare l'energia elettrica da fonti rinnovabili, esisterebbe comunque una differenza tra l'elettricità assoggettata alla sovrattassa e l'elettricità che la sovrattassa promuove. Ciò è dovuto al fatto che l'obiettivo della Germania in materia di energia da fonti rinnovabili, fissato all'articolo 3, paragrafo 3, e nell'allegato I, parte A, della direttiva 2009/28/CE, può essere conseguito soltanto con energia elettrica da fonti rinnovabili prodotta in Germania o importata sulla base di un meccanismo di cooperazione con lo Stato membro in cui è stata prodotta (articolo 5, paragrafo 3, della direttiva citata). Pertanto, in assenza di un meccanismo di cooperazione, l'elettricità importata prodotta da fonti rinnovabili non è computata ai fini del conseguimento dell'obiettivo. Dal punto di vista dei consumatori, tale elettricità non può quindi essere considerata simile all'elettricità prodotta da fonti rinnovabili a livello nazionale. |
(225) |
Per quanto riguarda il privilegio dell'elettricità verde (articolo 39 della legge EEG 2012), la Germania afferma che non può essere giudicato discriminatorio, perché in realtà dà attuazione alla direttiva 2009/28/CE. Quest'ultima definisce un obiettivo nazionale per la quota di energia da fonti rinnovabili e consente agli Stati membri di istituire regimi di sostegno e misure di cooperazione (articolo 3, paragrafo 3). A norma dell'articolo 5, paragrafo 3, della direttiva, l'energia elettrica da fonti rinnovabili prodotta a livello nazionale è computata ai fini del conseguimento dell'obiettivo. L'energia elettrica da fonti rinnovabili prodotta in altri Stati membri in linea di principio è computata ai fini dell'obiettivo se è oggetto di un accordo di cooperazione fra gli Stati membri interessati. La conclusione di tali accordi non è obbligatoria, ma è lasciata alla discrezione degli Stati membri. Secondo le autorità tedesche, da tali disposizioni della direttiva consegue che la Germania può sostenere soltanto la produzione nazionale di energia elettrica da fonti rinnovabili. Da tali disposizioni discende altresì che la Germania non ha l'obbligo di concedere ai produttori di energia elettrica da fonti rinnovabili di altri Stati membri l'accesso al proprio regime di sostegno, né di consentire a tali produttori di beneficiare del privilegio dell'elettricità verde. |
(226) |
La Germania afferma inoltre che, se il privilegio dell'elettricità verde fosse a disposizione dei produttori stabiliti in altri Stati membri, si rischierebbe di accordare a tali produttori una compensazione eccessiva, ed essi potrebbero cominciare a scegliere fra i diversi regimi di sostegno nazionali. Ciò metterebbe a repentaglio anche il meccanismo di finanziamento previsto dalla legge EEG 2012, in quanto un numero sempre maggiore di produttori non nazionali vorrebbe fruire del privilegio dell'elettricità verde e la quantità di elettricità effettivamente assoggettata alla sovrattassa EEG continuerebbe a diminuire, intaccando così la base del finanziamento. Nella pratica ciò sarebbe in contrasto con gli obiettivi della direttiva 2009/28/CE, che autorizza l'istituzione di regimi nazionali di sostegno al fine di aumentare la produzione di energia da fonti rinnovabili. |
(227) |
Secondo le autorità tedesche, questa interpretazione sarebbe confermata dalla recente sentenza nella causa Ålands Vindkraft (106). In tale causa, riguardante un regime nazionale che prevedeva l'assegnazione di certificati negoziabili ai produttori di elettricità verde, in considerazione della sola elettricità verde prodotta sul territorio dello Stato membro interessato, la Corte ha statuito che tale regime costituiva una misura d'effetto equivalente a restrizioni quantitative alle importazioni, in linea di principio incompatibile con gli obblighi derivanti dall'articolo 34 del trattato. Tuttavia tale regime poteva essere giustificato da esigenze imperative attinenti alla tutela dell'ambiente (107). |
(228) |
Infine, secondo la Germania, la sovrattassa EEG non costituisce un'imposizione ai sensi dell'articolo 30 o dell'articolo 110 del trattato. Si tratterebbe invece di un semplice diritto di rimborso che i gestori dei sistemi di trasmissione esercitano nei confronti dei fornitori di elettricità, in quanto prestatori di servizi a questi ultimi. La Germania rimanda alla giurisprudenza della Corte, secondo la quale«un simile onere, che colpisca le merci in ragione del fatto che esse varcano la frontiera, non rientra nella nozione di tassa d'effetto equivalente vietata dal trattato qualora faccia parte di un sistema generale di tributi interni gravanti sistematicamente, secondo gli stessi criteri, sui prodotti nazionali e su quelli importati o esportati, costituisca il corrispettivo di un servizio determinato, effettivamente prestato a un singolo operatore economico e di importo proporzionato al servizio stesso, o quantomeno, a condizioni prestabilite, sia riscosso in base a controlli effettuati per ottemperare agli obblighi imposti dalla normativa comunitaria» (108). |
(229) |
La Germania ritiene che, fra i criteri alternativi menzionati dalla Corte, il secondo e il terzo criterio siano soddisfatti. In primo luogo, la Germania sostiene che la sovrattassa EEG costituisce il corrispettivo adeguato di un servizio determinato prestato, ossia il fatto che i gestori dei sistemi di trasmissione cedono il carattere rinnovabile dell'energia elettrica da fonti rinnovabili trasportata, che viene acquistato dai fornitori di elettricità, come spiegato al considerando 144 (109). Dal punto di vista delle autorità tedesche, versando la sovrattassa EEG ai gestori dei sistemi di trasmissione, i fornitori di elettricità ricevono in contropartita il fatto che una quota dell'elettricità proviene da fonti energetiche rinnovabili. La Germania afferma quindi che, al contrario della situazione esaminata nella causa Essent (110), nella quale a fronte dei pagamenti non veniva prestato alcun servizio, la sovrattassa EEG è il corrispettivo di un servizio prestato. In secondo luogo, la sovrattassa EEG sarebbe imposta al fine di ottemperare agli obblighi imposti dal diritto dell'Unione, in particolare dalla direttiva 2009/28/CE. |
(230) |
La Commissione non può condividere il ragionamento proposto dalla Germania. |
(231) |
Innanzitutto, è vero che la sovrattassa EEG finanzia l'installazione di impianti di energia elettrica da fonti rinnovabili, ma è altrettanto vero che sostiene la produzione dell'elettricità generata in tali impianti. Ciò è dimostrato dal fatto che la sovrattassa EEG è riscossa per kilowattora di elettricità consumata. In secondo luogo, la similarità fra l'elettricità EEG prodotta a livello nazionale e l'elettricità EEG importata non può mutare per il semplice fatto che l'elettricità EEG importata non è computata ai fini dell'obiettivo previsto dalla direttiva 2009/28/CE. Conformemente alla giurisprudenza della Corte, la similarità deve essere valutata «in base non già al criterio dell'assoluta identità, ma a quello dell'analogia o della comparabilità sotto il profilo dell'impiego» (111). L'aspetto della similarità deve essere distinto dalla differenza di trattamento. Una differenza di trattamento si ravvisa solo per quanto riguarda l'elettricità importata che sarebbe stata ammessa a beneficiare della legge EEG 2012 se fosse stata prodotta in Germania. A questo proposito, il fatto che l'energia elettrica da fonti rinnovabili importata sia o non sia computata ai fini dell'obiettivo previsto dalla direttiva 2009/28/CE è irrilevante. |
(232) |
Inoltre la Commissione non condivide l'affermazione della Germania secondo cui la sovrattassa EEG non costituirebbe un'imposizione ai sensi degli articoli 30 e 110 del trattato. In primo luogo, come statuito dalla Corte nella sentenza Essent, ai fini dell'applicazione degli articoli 30 e 110 del trattato è irrilevante che l'onere non sia riscosso direttamente dallo Stato, ma dai gestori dei sistemi di trasmissione (112). In secondo luogo, non sembra esistere alcun servizio o bene per il quale la sovrattassa EEG pagata dai fornitori di elettricità costituisca un corrispettivo adeguato. Il carattere rinnovabile di per sé non ha alcuna utilità per i fornitori di elettricità, dato che è trasmesso separatamente dall'elettricità EEG reale. I pagamenti effettuati dai fornitori non sono inoltre proporzionati al servizio prestato, in quanto si differenziano in funzione del numero di clienti non privilegiati serviti, mentre il presunto servizio prestato, vale a dire il carattere rinnovabile dell'elettricità, è indissociabile e identico per tutti. In terzo luogo, la sovrattassa EEG non è riscossa in base a controlli e non è neanche riscossa direttamente in base a obblighi derivanti dal diritto dell'Unione. La direttiva 2009/28/CE impone alla Germania di adottare misure per assicurare una crescita regolare della quota di energia da fonti rinnovabili (articolo 3, paragrafo 2, della direttiva); l'attuazione è lasciata alla discrezione della Germania per quanto riguarda sia le misure specifiche (articolo 3, paragrafo 3, della direttiva) sia le modalità di finanziamento. |
(233) |
Come affermato dalla Commissione nella decisione di avvio, gli articoli 30 e 110 si limitano a vietare il finanziamento di un regime di sostegno alla produzione nazionale mediante un onere discriminatorio riscosso sui prodotti importati. Essi non obbligano lo Stato membro a estendere ai prodotti importati i benefici del regime di sostegno. Nella presente decisione, come in decisioni precedenti relative a regimi nazionali di sostegno all'energia da fonti rinnovabili (113), non si mette in discussione il fatto che il sostegno a norma della legge EEG 2012 sia limitato alla produzione nazionale. Tuttavia, quando elaborano regimi di sostegno, gli Stati membri non possono introdurre oneri discriminatori ai sensi degli articoli 30 e 110 del trattato. |
(234) |
La sentenza Ålands Vindkraft non modifica la valutazione riguardante gli articoli 30 e 110 del trattato. In primo luogo, l'unica questione esaminata in tale causa era se un regime nazionale di sostegno ai produttori di energia da fonti rinnovabili dovesse essere aperto ai produttori stabiliti in altri Stati membri (la Corte ha statuito in senso negativo). La sentenza non riguarda la questione se, inoltre, tale regime di sostegno nazionale potesse essere finanziato mediante un onere discriminatorio imposto anche agli operatori economici situati in altri Stati membri. In secondo luogo, su richiesta del giudice svedese, la Corte ha fornito un'interpretazione dell'articolo 34 relativo alle restrizioni quantitative alla libera circolazione delle merci; la domanda di pronuncia pregiudiziale non verteva sugli articoli 30 e 110 relativi a dazi e tributi discriminatori e, di conseguenza, la Corte non si è pronunciata in proposito. In terzo luogo, la Corte ha concluso che il rifiuto della Svezia di concedere al richiedente l'accesso al suo sistema di certificati, pur costituendo una misura di effetto equivalente a una restrizione quantitativa, era giustificato da considerazioni attinenti alla politica ambientale e proporzionato al fine di realizzare l'obiettivo di tale politica (114). Tuttavia, le misure discriminatorie che violano gli articoli 30 e 110 non possono essere giustificate, nemmeno da motivi ambientali. La Commissione non individua alcun caso in cui la tutela dell'ambiente (o, del resto, qualunque altra esigenza imperativa di interesse generale) possa essere promossa mediante l'imposizione di un obbligo pecuniario che risulti più oneroso per gli operatori economici di altri Stati membri rispetto ai loro concorrenti nazionali. |
(235) |
Nondimeno, pur confermando la propria posizione, ovvero che la sovrattassa EEG non viola gli articoli 30 e 110 del trattato, la Germania ha proposto un impegno di investimento in infrastrutture di interconnessione e progetti europei analoghi riguardanti l'energia (cfr. descrizione al punto (19)]. L'ammontare degli investimenti sarebbe equivalente all'importo stimato della presunta discriminazione. |
(236) |
Il rimedio abituale per le violazioni degli articoli 30 e 110 del trattato è il rimborso dei tributi riscossi. Tuttavia il reinvestimento della quota del gettito di un prelievo parafiscale riscosso sulle importazioni in progetti e infrastrutture che giovano specificamente alle importazioni è stato riconosciuto dalla Commissione come un rimedio idoneo a una discriminazione storica potenziale ai sensi degli articoli 30 e 110 del trattato (115). |
(237) |
Per determinare la quota di entrate pregresse provenienti dalla sovrattassa EEG da destinare a tali investimenti, occorre innanzitutto stimare le importazioni in Germania di elettricità EEG ammissibile. La Germania ha comunicato che nel periodo di applicazione della legge EEG 2012, tra gennaio 2012 e luglio 2014, la quota di garanzie d'origine corrispondenti all'energia elettrica da fonti rinnovabili che avrebbe potuto beneficiare del sostegno a norma di detta legge ammontava a circa 1 349 GWh: 519 GWh nel 2012, 283 GWh nel 2013 e 547 GWh nel 2014. La quota molto più cospicua di garanzie d'origine non incluse in questa cifra corrisponde a vecchi, grandi impianti di produzione di energia idroelettrica, che non sarebbero ammissibili a norma della legge EEG 2012. Tuttavia, poiché le garanzie d'origine possono essere negoziate separatamente, di per sé non sono sufficienti per determinare la misura in cui l'elettricità EEG è effettivamente importata. La Germania ha comunicato che le importazioni effettive sarebbero state inferiori, ma non è stata in grado di fornire informazioni sulla misura in cui l'elettricità verde importata descritta e calcolata sarebbe stata oggetto di contratti d'importazione concreti. |
(238) |
In secondo luogo, occorre valutare la misura in cui l'elettricità verde importata sia stata oggetto di discriminazione. La discriminazione sta nel fatto che, sebbene la produzione nazionale e le importazioni di elettricità EEG siano entrambe soggette alla sovrattassa EEG, soltanto la produzione nazionale ne beneficia (entro i limiti delle condizioni di ammissibilità). |
(239) |
Come tale, la discriminazione può essere valutata in base al livello della sovrattassa EEG a carico dell'elettricità EEG importata. Va tuttavia rilevato che un eventuale rimborso non coprirebbe la totalità della sovrattassa, ma si limiterebbe all'ipotetica forma di sostegno ricevuto (tariffe di riacquisto, premi di mercato o privilegio dell'elettricità verde). Infatti, poiché anche i produttori nazionali di elettricità EEG pagano la sovrattassa, ma ricevono il sostegno EEG, sussisterebbe una disparità di trattamento soltanto nella misura in cui le importazioni sono gravate della sovrattassa senza beneficiare di sostegno. In sostanza, la discriminazione equivale al livello di sostegno non erogato a favore dell'elettricità EEG importata. |
(240) |
Per quanto riguarda le tariffe di riacquisto e i premi di mercato, la Commissione osserva che, poiché variano a seconda della tecnologia EEG, sarebbe necessario individuare i diversi tipi di elettricità EEG effettivamente importati, e le relative quantità, al fine di applicare tali forme di sostegno alle importazioni. La Germania ha però spiegato che non sono disponibili dati sulle importazioni EEG effettive e non è quindi possibile valutare la discriminazione applicando la tariffa di riacquisto o il premio di mercato specifico alla corrispondente quantità importata. |
(241) |
Per contro, il vantaggio derivante dal privilegio dell'elettricità verde può essere determinato con maggiore facilità. La Germania ha comunicato che il vantaggio derivante dal privilegio dell'elettricità verde nella pratica era inferiore a 4 cent/kWh. Ciò è dovuto al fatto che i fornitori di elettricità che richiedono il privilegio ottengono la riduzione di 2 cent/kWh sull'intero portafoglio soltanto se riescono a raggiungere la soglia del 50 % di elettricità proveniente da fonti di energia rinnovabili. Onde evitare o ridurre al minimo il rischio di ottenere un valore di poco inferiore a tale soglia (nel qual caso la sovrattassa EEG sarebbe dovuta integralmente per l'intero portafoglio), i fornitori di elettricità acquistano l'energia elettrica da fonti rinnovabili con un margine di sicurezza, cioè in quantità superiore al 50 % necessario, a volte arrivando fino al 60 %. In tal caso, per calcolare il vantaggio in termini di costi potenzialmente trasferibile ai produttori di energia elettrica da fonti rinnovabili, la riduzione della sovrattassa EEG ottenuta per l'intero portafoglio, ossia 2 cent/kWh, deve essere divisa per una quota maggiore di energia elettrica da fonti rinnovabili. Per una quota del 60 %, per esempio, il vantaggio effettivo in termini di costi che si potrebbe trasferire non ammonterebbe a 4 cent/kWh, ma a soli 3,3 cent/kWh. Mediamente, il vantaggio massimo risultante dal privilegio dell'elettricità verde è stato pari a 3,8 cent/kWh nel 2012, 3,2 cent/kWh nel 2013 e 3,9 cent/kWh nel 2014. |
(242) |
Apparentemente il privilegio dell'elettricità verde era leggermente superiore alla sovrattassa EEG nel 2012, ma inferiore alle sovrattasse nel 2013 e nel 2014. Sembra inoltre che il privilegio dell'elettricità verde fosse inferiore al vantaggio incluso in alcune tariffe di riacquisto (al netto del prezzo di mercato), per esempio per l'energia solare, ma superiore al vantaggio incluso in altre tariffe di riacquisto, per esempio per l'energia eolica. Anche se il privilegio può in certa misura sottostimare l'entità effettiva della discriminazione, occorre tenere presente che gli importi delle garanzie d'origine sovrastimano il volume delle importazioni. La Commissione ritiene quindi che il metodo utilizzato dalla Germania (descritto ai punti (238) e seguenti) sia appropriato. Il vantaggio derivante dal privilegio dell'elettricità verde, esaminato insieme con le cifre relative alle garanzie d'origine importate, può essere considerato un indicatore indiretto ragionevole della misura in cui l'elettricità EEG importata sia stata oggetto di discriminazione nel quadro della legge EEG 2012. |
(243) |
Utilizzando i valori relativi alle importazioni di elettricità EEG ammissibili di cui al considerando 237 e i valori relativi al privilegio dell'elettricità verde di cui al considerando 241, l'importo da reinvestire è pari a 50 milioni di EUR (116). La Commissione ritiene pertanto che l'impegno della Germania di investire 50 milioni di EUR (cfr. considerando 19) in infrastrutture di interconnessione e progetti europei riguardanti l'energia ponga rimedio alla discriminazione storica potenziale ai sensi degli articoli 30 e 110 del trattato. |
8. LINGUA FACENTE FEDE
(244) |
Come indicato nella sezione 1 della presente decisione, la Germania ha rinunciato al diritto all'adozione della presente decisione in lingua tedesca. L'inglese è pertanto la lingua facente fede. |
9. CONCLUSIONE E RECUPERO
(245) |
Considerato che è stato posto rimedio alla violazione storica degli articoli 30 e 110 del trattato da parte della sovrattassa EEG, la Commissione conclude che il sostegno ai produttori di elettricità EEG, dichiarato compatibile ai punti 187 e 200 della decisione di avvio, è compatibile con il mercato interno anche per quanto riguarda il meccanismo di finanziamento. |
(246) |
La Commissione conclude che la Germania ha dato illegittimamente esecuzione all'aiuto a sostegno della produzione di elettricità EEG e a favore delle imprese a forte consumo di energia in violazione dell'articolo 108, paragrafo 3, del trattato. |
(247) |
L'aiuto deve essere recuperato nella misura in cui è incompatibile con il mercato interno. |
(248) |
Il recupero riguarda soltanto le riduzioni della sovrattassa EEG concesse in relazione al 2013 e al 2014 (di seguito «gli anni interessati»). |
(249) |
Gli importi da recuperare si limitano, per ciascun anno interessato, alla differenza tra l'importo compatibile per l'anno di cui trattasi, determinato in base ai considerando 251, 252 e 253, e l'importo della sovrattassa EEG effettivamente versato dal beneficiario in tale anno. |
(250) |
L'importo della sovrattassa EEG effettivamente versato dal beneficiario nell'anno interessato in via di principio si ottiene applicando la sovrattassa ridotta per tale anno al consumo di elettricità del beneficiario nell'anno medesimo. Tuttavia, al fine di sveltire il recupero, e poiché i dati sui consumi per gli anni interessati non sono ancora disponibili per tutte le imprese interessate, la Germania utilizzerà innanzitutto i consumi di elettricità indicati nelle domande per calcolare un importo preliminare da recuperare immediatamente. Successivamente, la Germania applicherà i dati sui consumi effettivi negli anni interessati per determinare gli importi definitivi da recuperare e adotterà i provvedimenti necessari per assicurare il recupero o il rimborso sulla base di tali importi definitivi (questa seconda fase della procedura di recupero è il cosiddetto «meccanismo di correzione»). |
(251) |
Per determinare l'importo compatibile occorre innanzitutto applicare la sezione 3.7.2 della disciplina del 2014. L'impresa che ha beneficiato della riduzione deve operare nei settori che figurano nell'allegato 3 della disciplina del 2014 (punto 185 della disciplina), oppure deve presentare un'intensità di energia elettrica di almeno il 20 % e operare in un settore caratterizzato da un'intensità degli scambi di almeno il 4 % a livello dell'Unione, anche se tale settore non figura nell'allegato 3 della disciplina del 2014 (punto 186 della disciplina). Come spiegato al considerando 202, ai fini dell'applicazione del punto 186 della disciplina del 2014 si possono utilizzare i dati forniti nelle domande presentate per gli anni interessati. |
(252) |
Inoltre, se l'impresa è ammissibile sulla base del considerando 251, essa deve versare almeno il 15 % dei costi aggiuntivi al lordo della riduzione (punto 188 della disciplina del 2014). Tuttavia, l'importo da versare può essere limitato al 4 % del valore aggiunto lordo dell'impresa interessata. Inoltre, per le imprese che presentano un'intensità di energia elettrica di almeno il 20 %, l'importo da versare può essere limitato allo 0,5 % del valore aggiunto lordo dell'impresa interessata (punto 189 della disciplina del 2014). Come spiegato al considerando 202, ai fini dell'applicazione del punto 189 della disciplina del 2014 si possono usare i dati forniti nelle domande presentate per gli anni interessati. Se l'impresa non è ammissibile sulla base del considerando 251, l'importo da versare, a norma della sezione 3.7.2 della disciplina del 2014, in linea di principio è pari alla sovrattassa EEG al lordo della riduzione, fatta salva la norma transitoria di cui al punto 197 della disciplina del 2014. |
(253) |
Se, per un anno interessato, l'importo da versare determinato sulla base del considerando 252 risulta superiore all'importo effettivamente pagato dal beneficiario in tale anno, si applicano le disposizioni del piano di adeguamento, come indicato al considerando 212. Per il 2013, l'importo compatibile non deve essere superiore al 125 % della sovrattassa effettivamente versata nel 2013 (cioè lo stesso anno). Per il 2014, l'importo compatibile non deve essere superiore al 150 % della sovrattassa effettivamente versata nel 2013 (cioè l'anno precedente). Come spiegato al considerando 250, la sovrattassa effettivamente versata nel 2013 e nel 2014 può basarsi, ai fini della determinazione dell'importo preliminare da recuperare, sui dati relativi al consumo di elettricità indicati nella domanda di riduzione presentata dall'impresa per tali anni. Ai fini del meccanismo di correzione, una volta disponibili saranno utilizzati i dati relativi al consumo effettivo di elettricità nel 2013 e nel 2014. |
(254) |
Se l'importo da versare, determinato sulla base dei considerando 251, 252 e 253, non è superiore all'importo effettivamente pagato dal beneficiario in entrambi gli anni interessati, non si procederà al recupero. |
(255) |
Qualora l'importo complessivo degli aiuti percepiti da un beneficiario sia inferiore a 200 000 EUR e siano soddisfatti tutti gli altri criteri di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 (117) o al regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione (118), si ritiene che tali aiuti non costituiscano un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato e pertanto non formano oggetto di recupero. |
(256) |
Qualora l'importo complessivo degli aiuti percepiti da un beneficiario sia superiore a 200 000 EUR, e l'importo da recuperare sia inferiore a 200 000 EUR, i regolamenti (CE) n. 1998/2006 e (UE) n. 1407/2013 non si applicano, in quanto gli aiuti riguardano gli stessi costi ammissibili e non sono quindi cumulabili [articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1407/2013 e articolo 2, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1998/2006]. Tale importo deve dunque essere recuperato. |
(257) |
La Commissione ha inoltre esaminato se sussistano ostacoli al recupero, ai sensi dell'articolo 14 del regolamento (CE) n. 659/1999. Come illustrato al considerando 172, alcune parti interessate hanno affermato che gli adattamenti nel 2013 e 2014 dovrebbero essere il più possibile contenuti, al fine di tutelare il legittimo affidamento dei beneficiari, e che non si dovrebbe procedere al recupero. Tuttavia, per i motivi esposti ai considerando 146 e seguenti, la decisione della Commissione nel caso NN 27/00 non può far sorgere un legittimo affidamento in capo ai beneficiari, poiché la legge EEG 2012 è diversa dalla legge EEG 2000 ed è stata adottata più di dieci anni dopo e, in particolare, la BesAR non era prevista dalla legge EEG 2000, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L'aiuto di Stato a sostegno della produzione di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili e da gas da estrazione, compreso il suo meccanismo di finanziamento, concesso a norma della Erneuerbare-Energien-Gesetz 2012 (legge EEG 2012), cui la Germania ha dato illegittimamente esecuzione in violazione dell'articolo 108, paragrafo 3, del trattato, è compatibile con il mercato interno, fatto salvo l'adempimento dell'impegno di cui all'allegato I da parte della Germania.
Articolo 2
La Commissione accoglie il piano di adeguamento proposto dalla Germania in relazione al 2013 e al 2014, di cui all'allegato II.
Articolo 3
1. L'aiuto di Stato sotto forma di riduzioni della sovrattassa destinata a finanziare il sostegno all'energia elettrica da fonti rinnovabili (sovrattassa EEG) nel 2013 e nel 2014 in favore degli utenti a forte consumo di energia (Besondere Ausgleichsregelung, BesAR), cui la Germania ha dato illegittimamente esecuzione in violazione dell'articolo 108, paragrafo 3, del trattato, è compatibile con il mercato interno se ricade in una delle quattro categorie definite nel presente paragrafo.
L'aiuto di Stato concesso a un'impresa operante in un settore che figura nell'allegato 3 della disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell'ambiente e dell'energia 2014-2020 (la disciplina del 2014) è compatibile con il mercato interno se l'impresa ha versato almeno il 15 % dei costi aggiuntivi sostenuti dai fornitori di elettricità in virtù dell'obbligo di acquistare energia elettrica da fonti rinnovabili e successivamente trasferiti ai clienti. Qualora l'impresa abbia versato meno del 15 % di tali costi aggiuntivi, l'aiuto di Stato è nondimeno compatibile se l'impresa ha versato un importo corrispondente ad almeno il 4 % del suo valore aggiunto lordo o, per le imprese che presentano un'intensità di energia elettrica di almeno il 20 %, ad almeno lo 0,5 % del valore aggiunto lordo.
L'aiuto di Stato concesso a un'impresa che non opera in un settore elencato nell'allegato 3 della disciplina del 2014, ma che nel 2012 presentava un'intensità di energia elettrica di almeno il 20 % e, in tale anno, operava in un settore caratterizzato da un'intensità degli scambi di almeno il 4 %, è compatibile con il mercato interno se l'impresa ha versato almeno il 15 % dei costi aggiuntivi sostenuti dai fornitori di elettricità in virtù dell'obbligo di acquistare energia elettrica da fonti rinnovabili e successivamente trasferiti ai consumatori di elettricità. Qualora l'impresa abbia versato meno del 15 % di tali costi aggiuntivi, l'aiuto di Stato è nondimeno compatibile se l'impresa ha versato un importo corrispondente ad almeno il 4 % del suo valore aggiunto lordo o, per le imprese che presentano un'intensità di energia elettrica di almeno il 20 %, ad almeno lo 0,5 % del valore aggiunto lordo.
Qualora l'aiuto di Stato sia stato concesso a un'impresa ammessa a beneficiare dell'aiuto compatibile in base al secondo o al terzo comma, ma l'importo della sovrattassa EEG versato da tale impresa non raggiunga il livello prescritto in detti commi, sono compatibili le seguenti parti dell'aiuto:
a) |
per il 2013, la parte dell'aiuto eccedente il 125 % della sovrattassa effettivamente versata dall'impresa nel 2013; |
b) |
per il 2014, la parte dell'aiuto eccedente il 150 % della sovrattassa effettivamente versata dall'impresa nel 2013. |
Qualora l'aiuto di Stato sia stato concesso a un impresa non ammessa a beneficiare dell'aiuto compatibile in base al secondo o terzo comma, e tale impresa abbia versato meno del 20 % dei costi supplementari della sovrattassa al lordo della riduzione, sono compatibili le seguenti parti dell'aiuto:
a) |
per il 2013, la parte dell'aiuto eccedente il 125 % della sovrattassa effettivamente versata dall'impresa nel 2013; |
b) |
per il 2014, la parte dell'aiuto eccedente il 150 % della sovrattassa effettivamente versata dall'impresa nel 2013. |
2. Gli aiuti che non ricadono nel paragrafo 1 sono incompatibili con il mercato interno.
Articolo 4
L'aiuto individuale accordato a norma dei regimi di cui agli articoli 1 e 3 non costituisce un aiuto se, al momento della sua concessione, soddisfaceva le condizioni previste dal regolamento adottato in applicazione dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 994/98 del Consiglio (119) in vigore al momento della sua concessione.
Articolo 5
L'aiuto individuale accordato a norma dei regimi di cui agli articoli 1 e 3 che, al momento della sua concessione, soddisfaceva le condizioni previste da un regolamento adottato in applicazione dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 994/98, o da ogni altro regime di aiuti approvato, è compatibile con il mercato interno fino a concorrenza dell'intensità massima prevista per questo tipo di aiuti.
Articolo 6
1. La Germania deve recuperare l'aiuto incompatibile di cui all'articolo 3, paragrafo 2, presso i beneficiari, secondo le modalità descritte nell'allegato III.
2. Le somme da recuperare comprendono gli interessi che decorrono dalla data in cui sono state poste a disposizione dei beneficiari fino a quella del loro effettivo recupero.
3. Gli interessi sono calcolati secondo il regime dell'interesse composto a norma del capo V del regolamento (CE) n. 794/2004 (120).
4. La Germania annulla tutti i pagamenti in essere dell'aiuto a norma del regime di cui all'articolo 3, paragrafo 2, con effetto a decorrere dalla data di adozione della presente decisione.
Articolo 7
1. Il recupero dell'aiuto incompatibile di cui all'articolo 3, paragrafo 2, è immediato ed effettivo.
2. La Germania garantisce l'attuazione della presente decisione entro quattro mesi dalla data della sua notifica, recuperando l'aiuto incompatibile erogato.
3. Qualora la Germania recuperi soltanto gli importi preliminari di cui al punto 4 dell'allegato III, essa garantisce l'attuazione del meccanismo di correzione descritto al punto 4 dell'allegato III entro un anno dalla data di notifica della presente decisione.
Articolo 8
1. Entro due mesi dalla notifica della presente decisione, la Germania trasmette le seguenti informazioni:
a) |
l'elenco dei beneficiari che hanno ricevuto aiuti nel quadro del regime di cui all'articolo 3, paragrafi 1 e 2, e l'importo complessivo degli aiuti ricevuti da ciascuno di loro a norma del regime; |
b) |
l'importo preliminare complessivo (capitale e interessi) da recuperare presso ogni beneficiario; |
c) |
la descrizione particolareggiata delle misure già adottate e di quelle previste per ottemperare alla presente decisione, compreso l'impegno descritto nell'allegato I; |
d) |
i documenti attestanti che ai beneficiari è stato ordinato di rimborsare l'aiuto e che l'impegno di cui all'allegato I è adempiuto. |
2. La Germania informerà la Commissione dell'andamento delle misure nazionali adottate per l'attuazione della presente decisione fino al recupero integrale dell'aiuto di cui all'articolo 3, paragrafo 2, e alla piena attuazione dell'impegno di cui all'allegato I. La Germania trasmetterà immediatamente, su richiesta della Commissione, le informazioni relative alle misure già adottate e previste per ottemperare alla presente decisione. Fornirà inoltre informazioni particolareggiate sugli importi dell'aiuto e degli interessi già recuperati presso i beneficiari.
Articolo 9
La Germania si è impegnata a reinvestire 50 milioni di EUR in infrastrutture di interconnessione e progetti europei riguardanti l'energia e informerà la Commissione in merito all'attuazione di tale impegno.
Articolo 10
La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 25 novembre 2014
Per la Commissione
Margrethe VESTAGER
Membro della Commissione
(1) GU C 37 del 7.2.2014, pag. 73, e GU C 250 dell'1.8.2014, pag. 15.
(2) Cfr. nota 1.
(3) Regolamento (CEE) n. 1/1958 che stabilisce il regime linguistico della Comunità economica europea (GU 17 del 6.10.1958, pag. 385).
(4) Gesetz für den Vorrang Erneuerbarer Energien (Erneuerbare-Energien-Gesetz — EEG), modificata dalla legge «Gesetz zur Neuregelung des Rechtsrahmens für die Förderung der Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien, Bundesgesetzblatt, Teil I, Seite 1634», e dalla legge «Gesetz zur Änderung des Rechtsrahmens für Strom aus solarer Strahlungsenergie und zu weiteren Änderungen im Recht der erneuerbaren Energien vom 17. August 2012, Bundesgesetzblatt, Teil I, Seite 1754».
(5) Gesetz zur grundlegenden Reform des Erneuerbare-Energien-Gesetzes und zur Änderung weiterer Bestimmungen des Energiewirtschaftsrechts vom 21. Juli 2014, Bundesgesetzblatt, Teil I, Seite 1066.
(6) Aiuto di Stato SA.38632 (2014/N) — Germania: EEG 2014 — Riforma della legge sull'energia prodotta da fonti rinnovabili (non ancora pubblicata nella GU).
(7) Verordnung zur Weiterentwicklung des bundesweiten Ausgleichsmechanismus vom 17. Juli 2009, Bundesgesetzblatt, Teil I, Seite 2101, modificata dall'articolo 2 della legge «Gesetz vom 17. August 2012, Bundesgesetzblatt, Teil I, Seite 1754».
(8) Verordnung zur Ausführung der Verordnung zur Weiterentwicklung des bundesweiten Ausgleichsmechanismus (Ausgleichsmechanismus-Ausführungsverordnung — AusglMechAV) vom 22. Februar 2010, Bundesgesetzblatt, Teil I, Seite 134, modificato da Zweite Verordnung zur Änderung der Ausgleichsmechanismus-Ausführungsverordnung vom 19. Februar 2013, Bundesgesetzblatt, Teil I, Seite 310.
(9) Il massimale è previsto anche per le imprese ferroviarie. Questo massimale non è esaminato nell'ambito della presente decisione. La Commissione si riserva il diritto di valutare l'articolo 42 della legge EEG 2012 in un procedimento distinto.
(10) GU C 200 del 28.6.2014, pag. 1.
(11) Cause riunite T-244/93 e T-486/93, TWD Textilwerke Deggendorf/Commissione, ECLI:EU:T: 1995:160.
(12) Gesetz zur grundlegenden Reform des Erneuerbare-Energien-Gesetzes und zur Änderung weiterer Bestimmungen des Energiewirtschaftsrechts vom 21. Juli 2014, Bundesgesetzblatt, Teil I, Seite1066.
(13) Secondo l'articolo 11 dell'AusglMechV, la BNetzA può adottare regolamenti in accordo con il ministero federale per l'ambiente, la conservazione della natura e la sicurezza nucleare (ora ministero federale per l'ambiente, la conservazione della natura, l'edilizia e la sicurezza nucleare) e il ministero federale dell'economia e della tecnologia (ora ministero federale degli affari economici e dell'energia).
(14) Gesetz über die Elektrizitäts- und Gasversorgung (Energiewirtschaftsgesetz — EnWG) vom, 7. Juli 2005, Bundesgesetzblatt, Teil I, Seite 1970, 3621, modificata dall'articolo 3, paragrafo 4, della legge «Gesetz vom 4. Oktober 2013, Bundesgesetzblatt, Teil I, Seite 3746».
(15) Direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE (GU L 140 del 5.6.2009, pag. 16).
(16) Causa C-379/98, PreussenElektra/Schleswag, ECLI:EU:C:2001:160.
(17) Causa C-677/11, Doux Élevage. ECLI:EU:C:2013:348.
(18) GU C 164 del 10.7.2002, pag. 5.
(19) Causa C-280/00, Altmark Trans, ECLI:EU:C:2003:415.
(20) Causa C-206/06, Essent Netwerk Noord, ECLI:EU:C:2008:413.
(21) Causa C-262/12, Association Vent de Colère!, ECLI:EU:C:2013:851.
(22) Causa C-573/12, Ålands Vindkraft, ECLI:EU:C:2014:2037.
(23) Causa C-280/00, Altmark Trans, ECLI:EU:C:2003:415, punti da 87 a 93. I criteri Altmark sono stati definiti dalla Corte per chiarire le circostanze in cui una compensazione prevista da un'autorità pubblica per la prestazione di un servizio di interesse economico generale si configura come un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato.
(24) A sostegno di questo argomento, la Germania cita il rapporto del Consiglio dei regolatori europei dell'energia (CEER) del 25 giugno 2013, intitolato Status Review of Renewable and Energy Efficiency Support Schemes in Europe (in particolare, le tabelle alle pagine 18-20).
(25) Causa C-387/92, Banco Exterior de España, ECLI:EU:C:1994:100, punto 13; causa C-156/98, Germania/Commissione, ECLI:EU:C:2000:467, punto 25; causa C-6/97, Italia/Commissione, ECLI:EU:C:1999:251, punto 15; causa C-172/03, Heiser, ECLI:EU:C:2005:130, punto 36; causa C-126/01, GEMO SA, ECLI:EU:C:2003:622, punti 28-31, relativa alla raccolta e all'eliminazione gratuite di rifiuti.
(26) Causa 173/73, Italia/Commissione, ECLI:EU:C:1974:71, punto 36. Cfr. anche causa T-55/99, CETM/Commissione, ECLI:EU:T:2000:223, punto 85.
(27) Causa T-177/10, Alcoa Trasformazioni/Commissione, ECLI:EU:T:2014:897, punti 82-85.
(28) Causa T-177/10, Alcoa Trasformazioni/Commissione, ECLI:EU:T:2014:897, punto 82.
(29) Causa T-177/10, Alcoa Trasformazioni/Commissione, ECLI:EU:T:2014:897, punto 84.
(30) Causa T-177/10, Alcoa Trasformazioni/Commissione, ECLI:EU:T:2014:897, punto 85.
(31) Causa C-143/99, Adria-Wien Pipeline, ECLI:EU:C:2001:598, punto 48.
(32) Cause riunite da C-78/08 a C-80/08, Paint Graphos, ECLI:EU:C:2011:550, punto 69.
(33) Causa C-75/97, Belgio/Commissione, ECLI:EU:C:1999:311, punti 38 e segg.; causa C-172/03, Heiser, ECLI:EU:C:2005:130; causa C-487/06 P, British Aggregates Association/Commissione, ECLI:EU:C:2008:757, punti da 86 a 92; causa C-143/99, Adria-Wien Pipeline, ECLI:EU:C:2001:598, punti 43, 52 e segg.
(34) Causa C-280/00, Altmark Trans, ECLI:EU:C:2003:415, punto 87.
(35) Causa C-280/00, Altmark Trans, ECLI:EU:C:2003:415, punti da 89 a 93.
(36) Direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE (GU L 211 del 14.8.2009, pag. 55).
(37) Cause riunite 67/85, 68/85 e 70/85, Kwekerij Gebroeders van der Kooy et al., ECLI:EU:C:1988:38; causa T-157/01, Danske Busvognmænd/Commissione, ECLI:EU:T:2004:76; cause riunite T-254/00, T-270/00 e T-277/00, Hotel Cipriani et al./Commissione, ECLI:EU:T:2008:537.
(38) Cause riunite 67/85, 68/85 e 70/85, Kwekerij Gebroeders van der Kooy et al., ECLI:EU:C:1988:38, punto 30.
(39) Causa T-157/01, Danske Busvognmænd/Commissione, ECLI:EU:T:2004:76, punto 57.
(40) Cause riunite T-254/00, T-270/00 e T-277/00, Hotel Cipriani et al./Commissione, ECLI:EU:T:2008:537, punto 185.
(41) Causa C-71/09 P, Comitato «Venezia vuole vivere» et al./Commissione, ECLI:EU:C:2011:368.
(42) Causa C-71/09 P, Comitato «Venezia vuole vivere» et al./Commissione, ECLI:EU:C:2011:368, punto 92.
(43) Causa C-71/09 P, Comitato «Venezia vuole vivere» et al./Commissione ECLI:EU:C:2011:368, punto 95.
(44) Causa C-71/09 P, Comitato «Venezia vuole vivere» et al./Commissione, ECLI:EU:C:2011:368, punto 96.
(45) Causa T-295/12, Germania/Commissione, ECLI:EU:T:2014:675, punto 144; causa T-309/12, Zweckverband Tierkörperbeseitigung/Commissione, ECLI:EU:T:2014:676, punto 261.
(46) Causa T-226/09, British Telecommunications et al./Commissione, ECLI:EU:T:2013:466, punto 71.
(47) Cfr. conclusioni dell'avvocato generale Wathelet nella causa C-242/13, Commerz Nederland, ECLI:EU:C:2014:308, punti 75 e segg.
(48) Causa C-677/11, Doux Élevage, ECLI:EU:C:2013:348.
(49) Causa C-78/76, Steinike & Weinlig/Germania, ECLI:EU:C:1977:52, punto 21.
(50) Causa C-677/11, Doux Élevage, ECLI:EU:C:2013:348, punto 35.
(51) Causa C-262/12, Association Vent de Colère!, ECLI:EU:C:2013:851, punti 16-20.
(52) Causa C-262/12, Association Vent de Colère!, ECLI:EU:C:2013:851, punto 21.
(53) Causa C-78/76, Steinike & Weinlig/Germania, ECLI:EU:C:1977:52, punto 21; causa 173/73, Italia/Commissione, EU:C:1974:71, punto 35; causa 259/85, Francia/Commissione, ECLI:EU:C:1987:478, punto 23; causa C-206/06, Essent Netwerk Noord, ECLI:EU:C:2008:413, punto 66.
(54) Causa 173/73, Italia/Commissione, ECLI:EU:C:1974:71, punto 16.
(55) Causa T-139/09, Francia/Commissione, ECLI:EU:T:2012:496, punti 63 e 64.
(56) Causa C-379/98, PreussenElektra/Schleswag, ECLI:EU:C:2001:160.
(57) Causa C-206/06, Essent Netwerk Noord, ECLI:EU:C:2008:413, punto 70; causa C-262/12, Association Vent de Colère!, ECLI:EU:C:2013:851, punto 20.
(58) Causa C-72/91, Sloman Neptun/Bodo Ziesemer, ECLI:EU:C:1993:97, punto 19.
(59) Causa C-72/91, Sloman Neptun/Bodo Ziesemer, ECLI:EU:C:1993:97.
(60) Causa C-72/91, Sloman Neptun/Bodo Ziesemer, ECLI:EU:C:1993:97, punto 21.
(61) Oberlandesgericht Hamm, sentenza del 14 maggio 2013, rif. 19 U 180/12.
(62) Cfr. causa C-78/76, Steinike & Weinlig/Germania, ECLI:EU:C:1977:52, punto 21.
(63) Causa C-275/13, Elcogás, ECLI:EU:C:2014:2314, punto 29.
(64) Causa C-399/10 P, Bouygues et al./Commissione, ECLI:EU:C:2013:175, punto 103.
(65) Causa C-399/10 P, Bouygues et al./Commissione, ECLI:EU:C:2013:175, punto 104.
(66) Causa C-262/12, Association Vent de Colère!, ECLI:EU:C:2013:851, punto 19; causa C-275/13, Elcogás, ECLI:EU:C:2014:2314, punto 24.
(67) Causa C-262/12, Association Vent de Colère!, ECLI:EU:C:2013:851, punto 25; causa 173/73, Italia/Commissione, ECLI:EU:C:1974:71, punto 16.
(68) Causa C-677/11, Doux Élevage, ECLI:EU:C:2013:348, punto 32.
(69) Causa C-677/11, Doux Élevage, ECLI:EU:C:2013:348, punto 36.
(70) Causa C-677/11, Doux Élevage, ECLI:EU:C:2013:348, punto 38.
(71) Cfr. nota 69.
(72) Causa C-279/08 P, Commissione/Paesi Bassi, ECLI:EU:C:2011:551, punti 102-113.
(73) Causa C-262/12, Association Vent de Colère!, ECLI:EU:C:2013:851, punto 19; causa C-275/13, Elcogás, ECLI:EU:C:2014:2314, punto 24.
(74) Cfr. nota 21.
(75) GU C 164 del 10.7.2002, pag. 5.
(76) La legge EEG 2012 è entrata in vigore il 1o gennaio 2012, perciò le prime riduzioni per le quali gli utenti a forte consumo di energia hanno potuto presentare domanda ai sensi di detta legge sono quelle concesse nel 2013. Le riduzioni accordate per il 2012 si basavano su un'altra legge, antecedente la legge EEG 2012, e non sono quindi esaminate nell'ambito del presente procedimento.
(77) Regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell'articolo 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, GU L 83 del 27.3.1999, pag. 1.
(78) Cause riunite C-75/05 e C-80/05, Germania e altri/Kronofrance, ECLI:EU:C:2008:482, punto 61, contenente ulteriori riferimenti.
(79) Le parti interessate hanno citato la giurisprudenza seguente: causa C-260/91, Diversinte, ECLI:EU:C:1993:136, punto 9; causa C-63/83, Regina/Kirk, ECLI:EU:C:1984:255, punti 21 e segg.; causa C-1/73, Westzucker, ECLI:EU:C:1973:78, punto 5; causa C-295/02, Gerken, ECLI:EU:C:2004:400, punti 47 e segg.; causa C-420/06, Jager, ECLI:EU:C:2008:152, punti 59 e segg.; causa C-189/02 P, Dansk Rørindustri et al./Commissione, ECLI:EU:C:2005:408, punto 217.
(80) Causa C-334/07 Ρ, Commissione/Freistaat Sachsen, ECLI:EU:C:2008:709, punto 43; causa T-176/01, Ferrière Nord/Commissione, ECLI:EU:T:2004:336, punto 139.
(81) Causa 68/69, Bundesknappschaft/Brock, ECLI:EU:C:1970:24, punto 6; causa 1/73 Westzucker GmbH/Einfuhr- und Vorratsstelle für Zucker, ECLI:EU:C:1973:78, punto 5; causa 143/73, SOPAD/FORMA et. al., ECLI:EU:C:1973:145, punto 8; causa 96/77, Bauche, ECLI:EU:C:1978:26, punto 48; causa 125/77, KoninklijkeScholten-Honig NV et. al./Floofdproduktschaap voor Akkerbouwprodukten, ECLI:EU:C:1978:187, punto 37; causa 40/79, Ρ/Commissione, ECLI:EU:C:1981:32, punto 12; causa 270/84, Licata/ESC, ECLI:EU:C:1986:304, punto 31; causa C-60/98 Butterfly Music/CEDEM, ECLI:EU:C:1999:333, punto 24; causa C-334/07 Ρ, Commissione/Freistaat Sachsen, ECLI:EU:C:2008:709, punto 53; causa T-404/05 Grecia/Commissione, ECLI:EU:T:2008:510, punto 77.
(82) Causa C-169/95, Spagna/Commissione, ECLI:EU:C:1997:10, punti 51-54; cause riunite T-116/01 e T-118/01, P&O European Ferries (Vizcaya) SA/Commissione, ECLI:EU:T:2003:217, punto 205.
(83) Cause riunite da C-465/09 Ρ a C-470/09 Ρ, Diputación Foral de Vizcaya e altri/Commissione, ECLI:EU:C:2011:372, punti 125 e 128.
(84) Direttiva 2003/96/CE, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità, GU L 283 del 31.10.2003, pag. 51.
(85) Causa C-261/01, Van Calster, ECLI:EU:C:2003:571, punto 49; causa C-333/07, Société Régie Networks, ECLI:EU:C:2008:764, punto 89.
(86) Cfr. nota 75 supra.
(87) Causa C-310/99, Italia/Commissione, ECLI:EU:C:2002:143, punto 52.
(88) GU C 188 del 20.6.2014, pag. 4.
(89) Disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela ambientale del 2008 (GU C 82 dell'1.4.2008, pag. 1).
(90) COM(2010) 2020 definitivo, pag. 10.
(91) Causa C-301/96, Germania/Commissione, ECLI:EU:C:2003:509, punto 106.
(92) Cause riunite T–254/00, T–270/00 e T–277/00, Hotel Cipriani et al., ECLI:EU:T:2008:537, punto 337.
(93) SA.26036 (C24/09) — Austria, Aiuto di Stato per imprese a forte consumo di energia, legge sull'elettricità verde, Austria (GU L 235 del 10.9.2011, pag. 42).
(94) Sentenza nella causa Germania/Commissione («Jadekost»), C-288/96, ECLI:EU:C:2000:537, punto 77, contenente ulteriori riferimenti.
(95) Decisione EEG 2014, considerando 293.
(96) Decisione EEG 2014, considerando 294 e 295.
(97) Decisione EEG 2014, considerando 295.
(98) Con 2707 punti di consumo ammissibili nel 2014 e una sovrattassa EEG pari a 6,24 ct/kWh, il gettito della sovrattassa generato dai pagamenti relativi al primo GWh di consumo è pari a 168 916 800 EUR. Cfr. decisione EEG 2014, considerando 296.
(99) Decisione EEG 2014, punto 296.
(100) Cfr. decisione EEG 2014, considerando 297.
(101) Per l'utilizzo dei dati relativi al valore aggiunto lordo e dei dati relativi all'intensità di energia elettrica, cfr. considerando 202 della presente decisione.
(102) Cause riunite C-128/03 e C-129/03, AEM, ECLI:EU:C:2005:224, punti da 44 a 47; causa C-206/06, Essent Netwerk Noord, ECLI:EU:C:2008:413, punto 42.
(103) Decisione relativa all'aiuto di Stato N 34/90; decisione relativa all'aiuto di Stato N 416/99; decisione relativa all'aiuto di Stato N 490/00; decisione relativa all'aiuto di Stato N 550/00; decisioni relative agli aiuti di Stato N 317/A/2006 e NN 162/A/2003; decisioni relative agli aiuti di Stato N 707 e 708/2002; decisione relativa all'aiuto di Stato N 789/02; decisione relativa all'aiuto di Stato N 6/A/2001; decisione della Commissione 2007/580/CE; decisione della Commissione 2009/476/CE; aiuto di Stato N 437/09.
(104) Cause riunite C-128/03 e C-129/03, AEM, ECLI:EU:C:2005:224, punti da 44 a 47; causa C-206/06, Essent Netwerk Noord, ECLI:EU:C:2008:413, punti 58 e 59.
(105) Causa 47/69 Francia/Commissione, ECLI:EU:C:1970:60, punto 20; decisione EEG 2014, punti 329 e seguenti.
(106) Causa C-573/12, Ålands Vindkraft, ECLI:EU:C:2014:2037.
(107) Causa C-573/12, Ålands Vindkraft, ECLI:EU:C:2014:2037, punti 75 e 119.
(108) Causa C-130/93, Lamaire, ECLI:EU:C:1994:281, punto 14.
(109) La Germania tuttavia riconosce che la sovrattassa EEG non costituisce una rimunerazione per la fornitura di energia elettrica da fonti rinnovabili, la quale viene venduta sul mercato a pronti.
(110) Causa C-206/06, Essent Netwerk Noord, ECLI:EU:C:2008:413.
(111) Causa 171/78, Commissione/Danimarca, ECLI:EU:C:1980:54, punto 5.
(112) Causa C-206/06, Essent Netwerk Noord, ECLI:EU:C:2008:413, punto 46.
(113) Cfr., per esempio, l'aiuto di Stato SA.33384 (2011/N) — Austria, Ökostromgesetz 2012, C(2012) 565 final.
(114) Cfr. nota 107.
(115) Aiuto di Stato SA.15876 (N490/2000) — Italia, Costi incagliati nel settore dell'elettricità (GU C 250 dell'8.10.2005, pag. 10).
(116) 19,7 (per il 2012) + 9,1 (per il 2013) + 21,3 (per il 2014) = 50,1 milioni di EUR.
(117) Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis (GU L 352 del 24.12.2013, pag. 1).
(118) Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore (de minimis) (GU L 379 del 28.12.2006, pag. 5).
(119) Regolamento (CE) n. 994/98 del Consiglio, del 7 maggio 1998, sull'applicazione degli articoli 92 e 93 del trattato che istituisce la Comunità europea a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali (GU L 142 del 14.5.1998, pag. 1).
(120) Regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, recante disposizioni di esecuzione del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE (GU L 140 del 30.4.2004, pag. 1).
ALLEGATO I
IMPEGNO PROPOSTO DALLA GERMANIA IL 7 LUGLIO 2014
«La questione degli articoli 110/30 per gli impianti esistenti e il Grünstromprivileg (EEG 2012)
Per la legge EEG 2012, si potrebbe individuare una soluzione globale per il Grünstromprivileg e per la questione degli articoli 30/110. La soluzione consisterebbe nel reinvestimento di un importo stimato pari alla presunta discriminazione in infrastrutture di interconnessione o progetti europei analoghi riguardanti l'energia. Il reinvestimento potrebbe essere effettuato parallelamente all'avanzamento del progetto pertinente. Sulla base delle cifre comunicate dalla Germania, il reinvestimento dovrebbe ammontare a 50 milioni di EUR per il periodo gennaio 2012 — luglio 2014. Anche in questo caso, la Germania propone il presente impegno fatta salva la propria posizione giuridica (assenza di discriminazione)».
ALLEGATO II
IMPEGNO PROPOSTO DALLA GERMANIA IL 4 LUGLIO 2014
«Die Rückforderung bezogen auf ein Unternehmen ergibt sich aus der Differenz der entsprechenden EEG-Kosten nach Umwelt- und Energiebeihilfeleitlinien (EEAG) und der nach EEG 2012 bemessenen EEGKosten. Dabei begrenzt der Anpassungsplan die nach EEAG zu leistende Zahlung auf max. 125 % (für 2013) bzw. max. 150 % (für 2014) der nach EEG 2012 für 2013 geleisteten EEG-Zahlung (vgl. folgende schematische Darstellung). Negative Rückforderungsbeträge werden nicht berücksichtigt.
Schematische Darstellung der Berechnung
Rückforderung2013 = Z(Anpassplan)2013 – Z(EEG2012)2013
Mit: Z(Anpassplan)2013 = Minimum von Z(EEAG) und 125 % × Z(EEG2012)2013
Rückforderung2013 : Rückforderung für das Jahr 2013
Z(Anpassplan)2013 : Zahlung gemäß Anpassungsplan für 2013
Z(EEAG)2013 : Zahlung gemäß EEAG für 2013
Z(EEG2012)2013 : Für 2013 nach EEG2012 tatsächlich geleistete EEG-Zahlung
Aufgrund der Dringlichkeit einerseits und zur Begrenzung des ohnehin als sehr hoch einzuschätzenden administrativen Aufwandes andererseits ist es nötig, für die Berechnung der unternehmensbezogenen Rückforderungsbeträge ausschließlich auf dem BAFA schon vorliegende Zahlen zurückzugreifen. (1) Daher werden die spezifischen Unternehmensdaten (Bruttowertschöpfung zu Marktpreisen, Strombezugsmenge, Stromkosten) der Anträge für 2013 bzw. 2014 verwendet (“Bescheiddaten”), die sich auf das entsprechende Nachweisjahr beziehen (maßgebendes Geschäftsjahr des Unternehmens in 2011 (Voraussetzungsjahr) für Begrenzung in 2013 (Begrenzungsjahr); maßgebendes Geschäftsjahr des Unternehmens in 2012 für Begrenzung in 2014). Demzufolge wird für die Berechnung u. a. jeweils die spezifische Bruttowertschöpfung zu Marktpreisen verwendet, da die Daten für die Bruttowertschöpfung zu Faktorkosten nicht vorliegen. Weiterhin erfordert diese Vorgehensweise, dass der gesamte Berechnungsvergleich auf der angemeldeten Strombezugsmenge im Voraussetzungsjahr beruht, die von der in dem betreffenden Begrenzungsjahr tatsächlich verbrauchten Strommenge abweicht.
Jahresbezug der verwendeten Werte:
|
Bescheid für 2013 |
Bescheid für 2014 |
Bruttowertschöpfung (zu Marktpreisen) |
2011 |
2012 |
Strommenge |
2011 |
2012 |
Stromkosten |
2011 |
2012» |
Traduzione
«Il recupero [l'importo da recuperare] presso una determinata impresa è dato dalla differenza tra i costi EEG pertinenti, determinati in base alla disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell'ambiente e dell'energia 2014-2020 (“la disciplina del 2014”), e i costi EEG determinati in base alla legge EEG 2012. Al riguardo, il piano di adeguamento limita il pagamento da effettuare sulla base della disciplina del 2014 a un massimo del 125 % (per il 2013) e un massimo del 150 % (per il 2014) del pagamento effettuato in relazione al 2013, secondo la legge EEG 2012 (cfr. schema). Gli importi negativi non sono presi in considerazione.
Schema: modalità di calcolo dell'importo da recuperare
Recupero2013 = P(piano di adeguamento)2013 – P(EEG2012)2013
P(piano di adeguamento)2013 = Minimo di P(EEAG) e 125 % × P(EEG2012)2013
Recupero2013 : Recupero relativo al 2013
P(piano di adeguamento)2013 : Pagamento dovuto per il 2013 secondo il piano di adeguamento
P(EEAG)2013 : Pagamento dovuto per il 2013 secondo la disciplina del 2014
P(EEAG2012)2013 : Pagamento realmente effettuato per il 2013 a norma della legge EEG 2012
Considerata l'urgenza, e al fine di limitare gli oneri amministrativi che secondo le stime sarebbero molto elevati, è necessario calcolare gli importi da recuperare presso le imprese solamente in base ai dati già a disposizione del BAFA (2). Si utilizzeranno quindi i dati relativi alle singole imprese (valore aggiunto lordo ai prezzi di mercato, consumo di elettricità e costi di elettricità) indicati nelle domande da esse presentate per il 2013 e il 2014, ma corrispondenti all'anno per il quale dovevano essere forniti i dati (cioè l'esercizio commerciale 2011 per una riduzione concessa nel 2013 e l'esercizio commerciale 2012 per una riduzione concessa nel 2014). Di conseguenza, il calcolo si basa sul valore aggiunto lordo ai prezzi di mercato, in quanto non sono disponibili dati relativi al valore aggiunto lordo al costo dei fattori. Inoltre, il calcolo comparato deve basarsi sui dati relativi al consumo di elettricità indicati nelle domande e corrispondenti all'anno per il quale dovevano essere forniti i dati. Tali dati relativi al consumo di elettricità sono diversi dai dati sull'elettricità effettivamente consumata nell'anno per il quale è stata concessa la riduzione.
Anni di riferimento dei valori utilizzati:
|
decisione del BAFA per il 2013 |
decisione del BAFA per il 2014 |
Valore aggiunto lordo ai prezzi di mercato |
2011 |
2012 |
Elettricità consumata |
2011 |
2012 |
Costi di elettricità |
2011 |
2012» |
(1) Nota originale: “Die unternehmensbezogenen Daten des Jahres 2013 liegen dem BAFA nicht vor. Unternehmensbezogene Daten des Jahres 2014 existieren naturgemäß noch nicht.”
(2) Nota originale: “Il BAFA non dispone di dati relativi alle singole imprese per il 2013. I dati relativi alle singole imprese per il 2014 non esistono ancora.”
ALLEGATO III
MODALITÀ DI RECUPERO
1. |
Il recupero riguarda soltanto le riduzioni della sovrattassa EEG accordate in relazione al 2013 e al 2014 («gli anni interessati»). |
2. |
L'importo da recuperare equivale, per ciascun anno interessato, alla differenza tra l'importo compatibile per tale anno, determinato in base ai punti da 5 a 8, e l'importo della sovrattassa EEG effettivamente versato dal beneficiario nell'anno interessato, determinato in base ai punti 3 e 4. |
L'importo della sovrattassa EEG effettivamente versato dal beneficiario nell'anno interessato
3. |
L'importo della sovrattassa EEG effettivamente versato dal beneficiario nell'anno interessato si ottiene applicando la sovrattassa ridotta per tale anno al consumo di elettricità del beneficiario nell'anno medesimo. |
4. |
In deroga al punto 3, la Germania può, in una prima fase, utilizzare il consumo di elettricità indicato nella domanda del beneficiario per l'anno interessato al fine di calcolare l'importo preliminare da recuperare. In tal caso, l'importo preliminare sarà recuperato senza indugi e la Germania, in una fase successiva, determinerà l'importo definitivo da recuperare sulla base dei dati relativi al consumo effettivo e adotterà i provvedimenti necessari per assicurare il recupero o il rimborso sulla base di tale importo definitivo («meccanismo di correzione»). |
L'importo compatibile
5. |
Se l'impresa beneficiaria opera in un settore che figura nell'allegato 3 della disciplina del 2014 (punto 185 della disciplina), oppure presenta un'intensità di energia elettrica di almeno il 20 % e opera in un settore caratterizzato da un'intensità degli scambi di almeno il 4 % a livello dell'Unione, anche se tale settore non figura nell'allegato 3 della disciplina del 2014 (punto 186 della disciplina), tale impresa è ammessa a beneficiare dell'aiuto sotto forma di riduzioni dell'onere di finanziamento a sostegno dell'energia da fonti rinnovabili. Ai fini dell'applicazione del punto 186 della disciplina del 2014, si possono utilizzare i dati forniti nella domanda presentata per l'anno interessato. |
6. |
Se l'impresa beneficiaria è ammissibile a norma del punto 5, l'importo compatibile è pari al 15 % della sovrattassa EEG al lordo della riduzione (punto 188 della disciplina del 2014). Tuttavia l'importo compatibile può essere limitato al 4 % del valore aggiunto lordo dell'impresa interessata. Inoltre, per le imprese che presentano un'intensità di energia elettrica di almeno il 20 %, l'importo compatibile può essere limitato allo 0,5 % del valore aggiunto lordo dell'impresa interessata (punto 189 della disciplina del 2014). Ai fini dell'applicazione del punto 189 della disciplina del 2014, si possono utilizzare i dati forniti nella domanda presentata per l'anno interessato. |
7. |
Qualora l'impresa beneficiaria non sia ammissibile a norma del punto 5, l'importo compatibile è pari al 20 % della sovrattassa EEG al lordo della riduzione (punto 197 della disciplina del 2014). |
8. |
Se, per gli anni interessati, l'importo compatibile determinato in base ai punti 6 e 7 è superiore all'importo della sovrattassa EEG effettivamente versato dal beneficiario nell'anno interessato, l'importo compatibile è soggetto ai limiti seguenti:
|