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Document 32015D1499

    Decisione di esecuzione (UE) 2015/1499 della Commissione, del 3 settembre 2015, che concede una deroga richiesta dal Belgio con riguardo alla regione delle Fiandre a norma della direttiva 91/676/CEE del Consiglio relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole [notificata con il numero C(2015) 6058]

    GU L 234 del 8.9.2015, p. 10–18 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2018

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2015/1499/oj

    8.9.2015   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 234/10


    DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2015/1499 DELLA COMMISSIONE

    del 3 settembre 2015

    che concede una deroga richiesta dal Belgio con riguardo alla regione delle Fiandre a norma della direttiva 91/676/CEE del Consiglio relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole

    [notificata con il numero C(2015) 6058]

    (Il testo in lingua neerlandese è il solo facente fede)

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

    vista la direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole (1), in particolare l'allegato III, punto 2, terzo comma,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Se il quantitativo di effluente per ettaro che uno Stato membro intende applicare ogni anno non corrisponde a quanto indicato dalla direttiva 91/676/CEE, allegato III, punto 2, secondo comma, prima frase e lettera a), detto quantitativo è stabilito in maniera tale da non pregiudicare il conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 1 della medesima direttiva ed è giustificato in base a criteri obiettivi, quali, come nel caso presente, lunghe stagioni vegetative e colture con elevato assorbimento di azoto.

    (2)

    Il 29 luglio 2011 la Commissione ha adottato la decisione di esecuzione 2011/489/UE (2), che consente al Belgio di autorizzare la regione delle Fiandre, a talune condizioni, ad applicare fino a 250 kg di azoto per ettaro l'anno proveniente da effluente di allevamento in parcelle coltivate a superfici prative e superfici coltivate a mais e intercalate da praticoltura, erbe falciate seguite da mais e segale falciata seguita da mais e fino a 200 kg di azoto per ettaro l'anno proveniente da effluente di allevamento in particelle coltivate a frumento autunnale e triticale seguiti da una coltura miglioratrice e con barbabietola da zucchero o da foraggio.

    (3)

    La deroga concessa con la decisione di esecuzione 2011/489/UE riguardava circa 2 970 agricoltori e 82 820 ettari di terreno ed è scaduta il 31 dicembre 2014.

    (4)

    Il 7 aprile 2015 il Belgio ha presentato alla Commissione una domanda di rinnovo della deroga ai sensi dell'allegato III, punto 2, terzo comma, della direttiva 91/676/CE in relazione alla regione delle Fiandre.

    (5)

    La deroga richiesta riguarda l'intenzione del Belgio di consentire l'applicazione in aziende specifiche delle Fiandre di un quantitativo massimo annuo per ettaro di 250 kg di azoto proveniente da effluente di bestiame erbivoro e da effluente suino trattato in superfici prative, in parcelle a praticoltura, coltivate a mais e intercalate da praticoltura ed erbe o segale falciate e seguite da mais, e di un quantitativo massimo annuo per ettaro di 200 kg di azoto proveniente da effluente di allevamento e da effluente suino trattato in parcelle coltivate a frumento autunnale o a triticale seguite da colture miglioratrici e bieticoltura.

    (6)

    Le informazioni fornite dal Belgio nell'ambito della deroga concessa dalla decisione di esecuzione 2011/489/UE indicano che la deroga non ha comportato un deterioramento della qualità dell'acqua. Dalla relazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo sull'attuazione della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole, basata sulle relazioni degli Stati membri per il periodo 2008-2011 (3), emerge che in Belgio, relativamente alle acque sotterranee, circa il 78 % delle stazioni di monitoraggio presenta una concentrazione media di nitrati inferiore a 50 mg/l e il 63 % delle stazioni di monitoraggio presenta una concentrazione media di nitrati inferiore a 25 mg/l. I dati del monitoraggio mostrano una tendenza alla diminuzione della concentrazione di nitrati nelle acque sotterranee rispetto al precedente periodo di riferimento (2004-2007). Per le acque superficiali, il 93 % delle stazioni di monitoraggio presenta una concentrazione media di nitrati inferiore a 50 mg/l e il 70 % di tali stazioni presenta una concentrazione media di nitrati inferiore a 25 mg/l. La maggior parte dei punti di monitoraggio delle acque superficiali mostra una tendenza alla stabilità o alla diminuzione delle concentrazioni di nitrati. Relativamente al periodo di riferimento 2008-2011, l'80 % delle acque dolci e di transizione è stato classificato come eutrofico o ipertrofico.

    (7)

    Le Fiandre hanno stabilito i seguenti obiettivi di qualità delle acque da raggiungere nel periodo del programma di azione 2015-2018. Per quanto concerne le acque superficiali, concentrazioni inferiori a 50 mg di nitrati per litro saranno conseguite nel 95 % dei punti di rilevamento della rete di monitoraggio agricolo; per quanto concerne le acque sotterranee, aventi un tasso di recupero più lento, la concentrazione media dei nitrati sarà diminuita del 20 % rispetto al livello medio del 2010, ossia 40 mg di nitrati per litro; nelle zone omogenee dal punto di vista idrogeologico, per le quali le concentrazioni di nitrati nelle acque sotterranee sono mediamente superiori a 50 mg di nitrati per litro, la concentrazione media dei nitrati dovrà diminuire di 5 mg per litro.

    (8)

    Per realizzare questi obiettivi le Fiandre hanno stabilito un programma d'azione rafforzato per il periodo 2015-2018. Alla fine dell'inverno 2016-2017 sarà effettuato un riesame della politica in base al quale si deciderà un'eventuale nuova azione rafforzata per garantire che siano conseguiti gli obiettivi fissati relativi alla qualità dell'acqua. La normativa che recepisce la direttiva 91/676/CEE per la regione delle Fiandre, ossia il «Decreto relativo alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole» (4) (nel prosieguo denominato «decreto effluenti di allevamento»), è stata modificata (5) il 12 giugno 2015, conformemente al programma d'azione per il periodo 2015-2018, e si applica in combinato disposto con la presente decisione.

    (9)

    Il decreto effluenti di allevamento si applica in tutto il territorio della regione delle Fiandre.

    (10)

    Il decreto effluenti di allevamento fissa limiti per l'applicazione sia di azoto, sia di fosforo.

    (11)

    Dai documenti giustificativi trasmessi dal Belgio relativamente alla regione delle Fiandre risulta che il quantitativo annuale proposto rispettivamente di 250 e 200 kg di azoto da effluente di allevamento per ettaro è giustificato in base a criteri oggettivi, quali la presenza di lunghe stagioni vegetative e di colture con elevato assorbimento di azoto.

    (12)

    I dati comunicati dal Belgio relativamente alla regione delle Fiandre per il periodo 2008-2011 mostrano un aumento del 4,4 % del patrimonio suino rispetto al periodo 2004-2007. Le ultime cifre disponibili per il 2012 e il 2013 indicano un aumento più moderato del patrimonio suino, pari al 2,6 %. Il numero di volatili mostra un calo del 13,2 % dal 2004 al 2008, seguito da un aumento del 20,8 %. Il numero di bovini è rimasto stabile. Per evitare che l'applicazione della deroga richiesta porti a un'intensificazione dell'allevamento, le autorità competenti garantiranno la limitazione del numero di capi che possono essere presenti in una singola azienda agricola (diritti di emissione da nutrienti) nella regione delle Fiandre, conformemente alle disposizioni del decreto effluenti di allevamento.

    (13)

    L'uso di azoto da effluenti di allevamento nel periodo 2008-2011 ha registrato un calo del 15 % rispetto al periodo 2004-2007. Durante il terzo programma d'azione (2007-2010) l'uso di azoto da effluente di allevamento si è assestato a circa 101 000 tonnellate l'anno. Durante il quarto programma d'azione si è osservato un ulteriore calo dell'uso di azoto da effluenti di allevamento, pari a 94 500 tonnellate nel 2013. Nel corso del periodo di riferimento 2008-2011, l'uso di azoto minerale mostra un aumento del 4 % rispetto al periodo 2004-2007. Gli ultimi dati disponibili per il 2012 e 2013 indicano che l'uso dell'azoto minerale si è attestato a 39 000 tonnellate.

    (14)

    Previa disamina della domanda, si può ritenere che i quantitativi annui proposti di 250 e 200 kg di azoto per ettaro, rispettivamente da effluente di allevamento e da effluente suino trattato, non pregiudichino il conseguimento degli obiettivi della direttiva 91/676/CEE, purché siano rigorosamente rispettate alcune condizioni, applicabili oltre alle misure rafforzate adottate con il programma d'azione per il periodo 2015-2018.

    (15)

    La direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (6) prevede un approccio transfrontaliero globale alla protezione delle risorse idriche, strutturato intorno ai bacini idrografici, con l'obiettivo di conseguire entro il 2015 un buono stato dei corpi idrici europei. La riduzione dei nutrienti è parte integrante di tale obiettivo. La concessione di una deroga nell'ambito della presente decisione non pregiudica quanto disposto dalla direttiva 2000/60/CE e non esclude l'eventuale necessità di ulteriori misure per il rispetto degli obblighi che ne derivano.

    (16)

    La direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (7) stabilisce norme generali per l'istituzione dell'Infrastruttura per l'informazione territoriale nell'Unione europea ai fini delle politiche ambientali unionali e delle politiche o delle attività suscettibili di ripercuotersi sull'ambiente. Laddove applicabile, le informazioni territoriali raccolte nel contesto della presente decisione dovrebbero essere conformi alle disposizioni di detta direttiva. Al fine di ridurre l'onere amministrativo e rafforzare la coerenza dei dati il Belgio, nel raccogliere i dati necessari nell'ambito della presente decisione, dovrebbe, se del caso, avvalersi delle informazioni acquisite nel quadro del sistema integrato di gestione e di controllo istituito a norma del titolo V, capo II, del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (8).

    (17)

    Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato Nitrati istituito a norma dell'articolo 9 della direttiva 91/676/CEE,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    Alle condizioni stabilite negli articoli da 4 a 12, è concessa la deroga richiesta dal Belgio, a nome della regione delle Fiandre, finalizzata a consentire l'applicazione di un quantitativo di effluenti di allevamento superiore a quello previsto dall'allegato III, punto 2, secondo comma, prima frase e lettera a), della direttiva 91/676/CEE.

    Articolo 2

    Campo di applicazione

    La presente decisione si applica su base individuale a specifiche parcelle di un'azienda agricola coltivate a colture con lunghe stagioni vegetative e con elevato assorbimento di azoto e subordinatamente alle condizioni di cui agli articoli da 4 a 7.

    Articolo 3

    Definizioni

    Ai fini della presente decisione si intende per:

    a)

    «azienda agricola», un'azienda agricola che pratica o no l'allevamento;

    b)

    «parcella», un singolo terreno o un insieme di terreni, omogenei per quanto riguarda le colture, il tipo di suolo e le pratiche di fertilizzazione;

    c)

    «superficie prativa», una zona destinata a prato in via permanente o temporanea (il termine temporaneo in genere copre un periodo inferiore a 4 anni);

    d)

    «colture con lunghe stagioni vegetative e con elevato assorbimento di azoto», una delle colture seguenti:

    i)

    superficie prativa;

    ii)

    superficie prativa con percentuale di trifoglio inferiore al 50 %;

    iii)

    superfici coltivate a mais, prima o dopo la raccolta, con erbe falciate e rimosse dal campo aventi il ruolo di coltura miglioratrice;

    iv)

    superficie prativa o segale falciate seguite da mais;

    v)

    frumento autunnale o triticale seguiti da colture miglioratrici;

    vi)

    barbabietola da zucchero o da foraggio;

    e)

    «bestiame erbivoro», i bovini (tranne i vitelli da carne bianca), gli ovini, i caprini e gli equini;

    f)

    «trattamento dell'effluente», il processo di trattamento dell'effluente suino in due frazioni, una solida e l'altra liquida, realizzato per migliorarne l'applicazione sui terreni e migliorare il recupero dell'azoto e del fosforo;

    g)

    «effluente trattato», la frazione liquida derivata dal trattamento dell'effluente;

    h)

    «effluente a basso tenore di azoto e fosfato», l'effluente trattato con un contenuto di azoto massimo pari a 1 kg per tonnellata di effluente e un contenuto massimo di fosforo pari a 1 kg per tonnellata di effluente;

    i)

    «profilo del suolo»: lo strato di suolo fino a 0,90 metri dalla superficie, a meno che il livello medio più elevato delle acque sotterranee non sia inferiore; in quest'ultimo caso si prenderà come riferimento il livello medio più elevato delle acque sotterranee.

    Articolo 4

    Domanda e impegno annuali

    (1)   Gli agricoltori desiderosi di beneficiare della deroga ai sensi della presente decisione presentano domanda alle autorità competenti entro il 15 febbraio. Per l'anno 2015 la domanda annuale è presentata entro il 31 luglio.

    (2)   Congiuntamente alla domanda annuale di cui al paragrafo 1, gli agricoltori si impegnano per iscritto a rispettare le condizioni di cui agli articoli 5, 6 e 7.

    Articolo 5

    Trattamento dell'effluente

    1.   Le autorità competenti garantiscono che la frazione solida risultante dal trattamento dell'effluente sia consegnata a impianti autorizzati per essere riciclata allo scopo di ridurre gli odori e le altre emissioni, migliorarne le proprietà agronomiche e igieniche, facilitarne la gestione e incrementare il recupero dell'azoto e del fosfato.

    2.   Gli agricoltori che beneficiano della deroga e che effettuano il trattamento dell'effluente presentano ogni anno alle autorità competenti i dati relativi ai quantitativi di effluente inviato al trattamento, ai quantitativi e alla destinazione della frazione solida e dell'effluente trattato nonché al relativo tenore di azoto e fosforo.

    3.   Le autorità competenti definiscono e aggiornano con cadenza regolare le metodologie riconosciute per verificare la composizione dell'effluente trattato, le variazioni di composizione e l'efficienza di trattamento per ogni azienda agricola che beneficia di una deroga individuale.

    4.   Le autorità competenti garantiscono che l'ammoniaca e le altre emissioni derivate dal trattamento dell'effluente siano raccolte e trattate in modo da ridurre l'impatto ambientale e altri inconvenienti per gli impianti che generano emissioni superiori a quelle di riferimento, ossia lo stoccaggio e l'utilizzo sul terreno di effluente di allevamento non trattato.

    A tali fini le autorità competenti garantiscono l'istituzione e l'aggiornamento regolare di un elenco degli impianti che necessitano di trattamento delle emissioni.

    Articolo 6

    Applicazione di effluente e di altri fertilizzanti

    1.   Subordinatamente alle condizioni di cui ai paragrafi da 2 a 12, il quantitativo di effluente proveniente da bestiame erbivoro, di effluente trattato e di effluente a basso tenore di azoto e fosfato, applicato ogni anno alle parcelle oggetto di deroga, compreso l'effluente applicato dallo stesso bestiame, non supera i seguenti valori:

    a)

    250 kg di azoto per ettaro per anno su parcelle coltivate come segue:

    i)

    superficie prativa e superfici coltivate a mais;

    ii)

    superficie prativa falciata seguite da mais;

    iii)

    segale falciata seguita da mais;

    iv)

    superficie prativa con percentuale di trifoglio inferiore al 50 %;

    b)

    200 kg di azoto per ettaro per anno su parcelle coltivate come segue:

    i)

    frumento autunnale seguito da una coltura miglioratrice;

    ii)

    triticale seguito da una coltura miglioratrice;

    iii)

    barbabietola da zucchero o da foraggio.

    2.   L'effluente trattato diverso dall'effluente a basso tenore di azoto e fosfato può essere applicato alle parcelle oggetto di deroga se il rapporto azoto/fosfato (N/P2O5) è almeno pari a 3,3.

    3.   L'applicazione di effluente a basso tenore di azoto e fosfato è limitata al massimo a 15 tonnellate per ettaro.

    4.   L'apporto complessivo di azoto e fosfato non supera il fabbisogno di nutrienti della coltura considerata e tiene conto dell'azoto rilasciato dal suolo nonché della maggiore disponibilità di azoto da effluente dovuta al trattamento. Per tutte le colture in nessun caso si superano i massimali standard d'applicazione per il fosfato e l'azoto stabiliti dal programma d'azione.

    5.   Non è consentito l'uso di fosfato da fertilizzanti chimici sulle parcelle oggetto di deroga.

    6.   Ogni azienda agricola redige un piano di fertilizzazione per la sua intera superficie, specificando l'avvicendamento colturale nonché le applicazioni previste di effluente e di fertilizzanti azotati e fosfatici. Il piano è disponibile ogni anno presso l'azienda entro il 15 febbraio.

    Il piano di fertilizzazione contiene i dati seguenti:

    a)

    il numero dei capi di bestiame e la descrizione del sistema di stabulazione e di stoccaggio, compreso il volume disponibile per lo stoccaggio degli effluenti;

    b)

    il calcolo dell'azoto e del fosforo da effluente (al netto delle perdite subite durante la stabulazione e lo stoccaggio) prodotti nell'azienda;

    c)

    la descrizione del trattamento dell'effluente e le caratteristiche attese dell'effluente trattato;

    d)

    la quantità, il tipo e le caratteristiche dell'effluente consegnato a terzi o ricevuto da terzi;

    e)

    la rotazione delle colture e la superficie in ettari delle parcelle adibite a colture con stagioni di crescita prolungata e con grado elevato di assorbimento di azoto nonché le parcelle con altre colture;

    f)

    il fabbisogno prevedibile di azoto e fosforo delle colture per ciascuna parcella;

    g)

    il calcolo dell'applicazione di azoto e fosforo da effluente su ciascuna parcella;

    h)

    il calcolo dell'applicazione di azoto e fosforo da fertilizzanti chimici e di altro tipo su ciascuna parcella.

    i)

    calcoli per determinare l'osservanza delle norme relative all'applicazione di azoto e di fosforo.

    I piani di fertilizzazione sono aggiornati entro sette giorni dall'introduzione di eventuali modifiche delle pratiche agricole per garantirne la coerenza con le pratiche agricole effettivamente adottate.

    7.   Ogni azienda tiene un registro delle applicazioni di fertilizzanti, presentato alle autorità competenti per ogni anno civile, entro il 15 marzo dell'anno civile successivo.

    8.   Il registro delle applicazioni di fertilizzanti contiene i dati seguenti:

    a)

    le superfici coltivate;

    b)

    il numero di capi e il tipo di bestiame;

    c)

    la produzione di effluente per capo di bestiame;

    d)

    il quantitativo di fertilizzanti importato dall'azienda;

    e)

    il quantitativo di effluente ceduto dall'azienda e l'identificazione del ricevente.

    9.   I risultati dell'analisi relativa alla presenza di azoto e fosforo nel suolo sono messi a disposizione di ciascuna azienda ammessa a beneficiare della deroga.

    Il campionamento e l'analisi di fosforo e azoto sono effettuati entro il 31 maggio e almeno una volta ogni quattro anni per ogni area omogenea dell'azienda agricola sotto il profilo pedologico e dell'avvicendamento colturale.

    È necessaria almeno un'analisi ogni cinque ettari di terreno agricolo.

    10.   La concentrazione dei nitrati nel suolo è misurata ogni anno in autunno entro il 15 novembre, su almeno il 6 % di tutte le parcelle oggetto di deroga e su almeno l'1 % delle parcelle usate da aziende agricole beneficiarie della deroga in modo da interessare almeno l'85 % di esse. Per ogni due ettari di terreno agricolo di un'azienda sono necessari almeno tre campioni rappresentativi di tre differenti strati del suolo nel medesimo profilo di suolo.

    11.   Fra il 1o settembre e il 15 febbraio dell'anno seguente sulle parcelle oggetto di deroga è vietato l'uso di effluente, effluente trattato o effluente a basso tenore di azoto e fosfato con un contenuto di azoto totale superiore a 0,60 kg di azoto per tonnellata, di fertilizzanti chimici e altri fertilizzanti.

    12.   Almeno due terzi del quantitativo di azoto da effluente zootecnico, fatta eccezione per l'azoto prodotto da effluente di bestiame erbivoro, sono applicati entro il 1o giugno di ogni anno.

    Articolo 7

    Gestione dei terreni

    Gli agricoltori che beneficiano di una deroga individuale rispettano le disposizioni che seguono:

    a)

    le superfici prative sono arate in primavera per tutti i tipi di suolo, fatta eccezione per i suoli argillosi;

    b)

    le superfici prative su suoli argillosi sono arate entro il 15 settembre;

    c)

    sulle parcelle oggetto di deroga l'avvicendamento colturale non contempla leguminose o altre colture che fissano l'azoto atmosferico; tuttavia questo divieto non vale per il trifoglio presente nelle superfici prative in percentuale inferiore al 50 %.

    d)

    una coltura a elevato grado di assorbimento di azoto è seminata entro due settimane dall'aratura delle erbe e i fertilizzanti non possono essere applicati nell'anno di aratura delle superfici prative permanenti.

    e)

    le colture miglioratrici sono seminate entro due settimane dopo il raccolto di grano autunnale e non oltre il 10 settembre;

    f)

    le colture miglioratrici non sono arate anteriormente al 15 febbraio in modo da garantire una copertura vegetale permanente della superficie arabile che consenta di compensare le perdite autunnali di nitrati nel sottosuolo e di limitare le perdite invernali.

    Articolo 8

    Altre misure

    Le autorità competenti accertano che le deroghe concesse per l'applicazione dell'effluente trattato siano compatibili con la capacità degli impianti autorizzati di trattare la frazione solida dell'effluente.

    L'applicazione della presente deroga non pregiudica l'attuazione delle misure necessarie per ottemperare ad altre disposizioni normative dell'Unione in materia ambientale.

    Articolo 9

    Provvedimenti relativi alla produzione e al trasporto di effluente

    1.   Le autorità competenti garantiscono il rispetto del limite del numero di capi di bestiame che possono essere presenti in una singola azienda agricola (diritti di emissione da nutrienti) nella regione delle Fiandre, conformemente alle disposizioni del decreto effluenti di allevamento.

    2.   Le autorità competenti garantiscono che il trasporto di effluente eseguito da trasportatori autorizzati sia registrato mediante sistemi di posizionamento geografico per tutti i trasporti.

    3.   Le autorità competenti accertano che prima di ciascun trasporto sia verificata la composizione dell'effluente, per quanto concerne le concentrazioni di azoto e fosforo. Campioni di effluente sono analizzati da laboratori riconosciuti e i risultati delle analisi sono comunicati alle autorità competenti e all'agricoltore destinatario dell'effluente.

    4.   Le autorità competenti dispongono affinché durante il trasporto sia a disposizione un documento nel quale si specifica il quantitativo di effluente zootecnico trasportato, nonché il relativo contenuto di azoto e fosforo.

    Articolo 10

    Monitoraggio

    1.   Le autorità competenti accertano che le mappe che mostrano la percentuale delle aziende agricole, il numero di parcelle, la percentuale di bestiame, la percentuale di superficie agricola e di uso locale del suolo interessate da deroghe individuali siano stilate e aggiornate ogni anno.

    I dati relativi alla rotazione delle colture e alle pratiche agricole adottate nelle aziende che beneficiano di deroghe individuali sono raccolti e aggiornati ogni anno a cura dell'autorità competente.

    2.   Ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 2, della decisione 2008/64/CE della Commissione (9) si mantiene una rete di monitoraggio per il campionamento delle acque superficiali e sotterranee a bassa profondità, finalizzata a valutare l'impatto della deroga sulla qualità delle acque. La rete di monitoraggio comprende le misurazioni del nitrato e del fosfato nei fiumi che alimentano il Mare del Nord. Durante il periodo di applicazione della presente decisione il numero iniziale di siti di monitoraggio non è ridotto e l'ubicazione di tali siti non è modificata.

    3.   Nei bacini di drenaggio agricoli in suoli sabbiosi si effettua un monitoraggio più rigoroso.

    4.   I siti di monitoraggio istituiti a norma della decisione 2008/64/CE, corrispondenti ad almeno 150 aziende agricole, sono mantenuti per fornire indicazioni sulla concentrazione di azoto e fosforo nelle acque sotterranee, di azoto minerale nel profilo del suolo e sulle corrispondenti perdite di azoto e fosforo dalla zona radicale alle acque sotterranee per dilavamento superficiale e sottosuperficiale, sia in regime di deroga sia in regime normale.

    I siti di monitoraggio comprendono le principali tipologie di suolo (argilloso, limoso, sabbioso e loess), di pratiche di fertilizzazione e di colture.

    La composizione della rete di monitoraggio rimane invariata per tutto il periodo di validità della presente decisione.

    5.   Le indagini e le analisi costanti dei nutrienti forniscono indicazioni sull'utilizzo locale del terreno, sulla rotazione delle colture e sulle pratiche agricole adottate nelle aziende che beneficiano di una deroga individuale.

    Tali dati possono essere impiegati per calcolare, sulla base di modelli, l'entità della lisciviazione dei nitrati e delle perdite di fosforo dai terreni cui sono applicati ogni anno effluente di bestiame erbivoro ed effluente suino trattato contenenti fino a 250 kg o fino a 200 kg di azoto per ettaro.

    6.   Le acque sotterranee a bassa profondità, le acque nel suolo, le acque di drenaggio e i corsi d'acqua facenti parte della rete di monitoraggio forniscono indicazioni sulla concentrazione di azoto e di fosforo nelle acque che lasciano la zona radicale e si immettono nelle acque sotterranee e superficiali.

    Articolo 11

    Verifica

    1.   Tutte le domande di deroga sono oggetto di un controllo amministrativo delle autorità competenti. Qualora dal controllo risulti che le condizioni di cui agli articoli 5, 6 e 7 non sono rispettate, il richiedente ne è informato. In tale caso la domanda si considera respinta.

    2.   Le autorità competenti stabiliscono un programma di ispezioni in loco basato sull'analisi dei rischi, sui risultati dei controlli effettuati negli anni precedenti e sull'esito dei controlli casuali a carattere generale relativi all'applicazione della normativa di attuazione della direttiva 91/676/CEE.

    Le ispezioni intese ad accertare il rispetto delle condizioni stabilite agli articoli 5, 6 e 7 riguardano almeno il 7 % delle aziende agricole a cui è stata accordata una deroga individuale. Qualora la verifica evidenzi un mancato rispetto, l'agricoltore ne è informato. In tale caso, la domanda di deroga per l'anno successivo si considera respinta.

    3.   I risultati delle misurazioni di cui all'articolo 6, paragrafo 9, sono soggetti a verifica. Qualora la verifica evidenzi un mancato rispetto, compreso il superamento della soglia di base quale definita dal decreto effluenti di allevamento, il richiedente ne è informato e una domanda di deroga per l'anno successivo relativa alla/e parcella/e è respinta.

    4.   Le autorità competenti si assicurano che siano effettuati controlli in loco almeno sul 2 % delle operazioni di trasporto di effluente sulla base di una valutazione del rischio e dei risultati dei controlli amministrativi di cui al paragrafo 1.

    I controlli contemplano la verifica del rispetto degli obblighi in materia di accreditamento, il controllo dei documenti di accompagnamento, la verifica dell'origine e la destinazione dell'effluente nonché il campionamento dell'effluente trasportato.

    Il campionamento dell'effluente può essere effettuato, se opportuno, durante le operazioni di carico, utilizzando strumenti automatici di campionamento dell'effluente montati sul veicolo.

    I campioni di effluente sono analizzati da laboratori riconosciuti dalle autorità competenti e i risultati delle analisi sono comunicati agli agricoltori che inviano l'effluente nonché agli agricoltori destinatari.

    5.   Le autorità competenti dispongono dei poteri e dei mezzi necessari per verificare il rispetto della deroga concessa a norma della presente decisione.

    Articolo 12

    Relazioni

    1.   Ogni anno, entro il 30 giugno, le autorità competenti presentano una relazione contenente le informazioni seguenti:

    a)

    mappe che mostrano la percentuale di aziende agricole, la percentuale di bestiame, la percentuale di superficie agricola e di uso locale del suolo, nonché i dati relativi alla rotazione delle colture e alle pratiche agricole delle aziende beneficiarie di una deroga, conformemente all'articolo 10, paragrafo 1;

    b)

    i risultati del monitoraggio delle acque, comprese le informazioni relative all'evoluzione della qualità delle acque sotterranee, superficiali e delle acque che alimentano il Mare del Nord, nonché un'analisi dell'impatto della deroga sulla qualità delle acque di cui all'articolo 10, paragrafo 2;

    c)

    una valutazione del residuo di nitrati nel profilo del suolo in autunno per le parcelle oggetto di deroga e un confronto con l'evoluzione e i dati relativi ai residui di nitrati delle parcelle non oggetto di deroga con quelle ad analoga rotazione di colture. Le parcelle non oggetto di deroga comprendono le parcelle non oggetto di deroga presso aziende agricole beneficiarie di una deroga e le parcelle di altre aziende agricole;

    d)

    informazioni sulla concentrazione di azoto e fosforo nelle acque che lasciano la zona radicale del suolo e si immettono nelle acque sotterranee e superficiali di cui all'articolo 10, paragrafo 6, e i risultati del monitoraggio delle acque intensificato nei bacini di drenaggio agricoli in terreni sabbiosi di cui all'articolo 10, paragrafo 3;

    e)

    i risultati delle indagini sull'utilizzo locale del terreno, sulla rotazione delle colture e sulle pratiche agricole nonché i risultati dei calcoli, basati su modelli, relativi all'entità della lisciviazione di nitrati e fosforo dalle aziende che beneficiano di una deroga individuale di cui all'articolo 10, paragrafo 5;

    f)

    una valutazione dell'attuazione delle condizioni della deroga sulla base di controlli presso l'azienda agricola e sulla parcella, unitamente a controlli sul trasporto di effluente, nonché informazioni sulle aziende risultate non conformi in sede di controlli amministrativi e di ispezioni in loco;

    g)

    informazioni sul trattamento dell'effluente, incluso un ulteriore trattamento e l'utilizzo delle frazioni solide, nonché dati dettagliati relativi alle caratteristiche dei sistemi di trattamento, la loro efficienza e la composizione dell'effluente trattato;

    h)

    informazioni relative al numero di aziende agricole e di parcelle beneficiarie di deroga nelle quali sono stati applicati effluente trattato ed effluente a basso tenore di azoto e fosfato, nonché i relativi volumi;

    i)

    le metodologie volte a determinare la composizione dell'effluente trattato, le relative variazioni della composizione e l'efficienza del trattamento per ciascuna azienda agricola beneficiaria di una deroga individuale, di cui all'articolo 5, paragrafo 3;

    j)

    l'elenco degli impianti di trattamento dell'effluente di cui all'articolo 5, paragrafo 4;

    k)

    una sintesi e un valutazione dei dati ottenuti dai siti di monitoraggio di cui all'articolo 10, paragrafo 4;

    l)

    dati sulla fertilizzazione in tutte le aziende che beneficiano di una deroga individuale, comprese le informazioni sui rendimenti e sui tipi di terreno;

    m)

    l'evoluzione del numero dei capi per categoria di bestiame nella regione delle Fiandre e nelle aziende oggetto della deroga.

    I dati territoriali contenuti nella relazione sono conformi, laddove applicabile, alle disposizioni della direttiva 2007/2/CE. Nel raccogliere i dati necessari, il Belgio si avvale, se del caso, delle informazioni acquisite nel quadro del sistema integrato di gestione e di controllo istituito a norma del titolo V, capo II, del regolamento (UE) n. 1306/2013.

    Articolo 13

    Periodo di applicazione

    La presente decisione cessa di produrre effetti il 31 dicembre 2018.

    Articolo 14

    Destinatario

    Il Regno del Belgio è destinatario della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, il 3 settembre 2015

    Per la Commissione

    Karmenu VELLA

    Membro della Commissione


    (1)  GU L 375 del 31.12.1991, pag. 1.

    (2)  Decisione di esecuzione 2011/489/UE della Commissione, del 29 luglio 2011, che concede una deroga richiesta dal Belgio con riguardo alla regione delle Fiandre a norma della direttiva 91/676/CEE del Consiglio relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole (GU L 200 del 3.8.2011, pag. 23).

    (3)  Relazione quadriennale nell'ambito della direttiva sui nitrati (91/676/CEE) per la regione fiamminga, K. Desimpelaere, E. Lesage — Vlaamse Landmaatschappij, R. Eppinger, H. Maeckelberghe, K. Van Hoof — Vlaamse Milieumaatschappij, giugno 2012.

    (4)  Belgisch Staatsblad del 29 dicembre 2006, pag. 76368.

    (5)  Belgisch Staatsblad del 29 luglio 2015, pag. 47994.

    (6)  Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque (GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1).

    (7)  Direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2007, che istituisce un'Infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità europea (Inspire) (GU L 108 del 25.4.2007, pag. 1).

    (8)  Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 549).

    (9)  Decisione 2008/64/CE della Commissione del 21 dicembre 2007 che concede una deroga richiesta dal Belgio con riguardo alla regione delle Fiandre a norma della direttiva 91/676/CEE del Consiglio relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole (GU L 16 del 19.1.2008, pag. 28).


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