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Document 32015D1357

    Decisione di esecuzione (UE) 2015/1357 della Commissione, del 4 agosto 2015, che fissa il contributo finanziario dell'Unione alle spese sostenute dai Paesi Bassi nel 2011, nel 2012 e nel 2013 per il finanziamento degli interventi d'urgenza per combattere l'influenza aviaria [notificata con il numero C(2015) 5342]

    GU L 209 del 6.8.2015, p. 9–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2015/1357/oj

    6.8.2015   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 209/9


    DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2015/1357 DELLA COMMISSIONE

    del 4 agosto 2015

    che fissa il contributo finanziario dell'Unione alle spese sostenute dai Paesi Bassi nel 2011, nel 2012 e nel 2013 per il finanziamento degli interventi d'urgenza per combattere l'influenza aviaria

    [notificata con il numero C(2015) 5342]

    (Il testo in lingua neerlandese è il solo facente fede)

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

    visto il regolamento (UE) n. 652/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che fissa le disposizioni per la gestione delle spese relative alla filiera alimentare, alla salute e al benessere degli animali, alla sanità delle piante e al materiale riproduttivo vegetale, che modifica le direttive 98/56/CE, 2000/29/CE e 2008/90/CE del Consiglio, i regolamenti (CE) n. 178/2002, (CE) n. 882/2004 e (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, la direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga le decisioni 66/399/CEE, 76/894/CEE e 2009/470/CE del Consiglio (1), in particolare l'articolo 36, paragrafo 4,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il regolamento (CE) n. 349/2005 della Commissione (2) stabilisce le norme per il versamento di un contributo finanziario dell'Unione a favore di interventi urgenti per l'eradicazione di certe malattie animali, tra cui l'influenza aviaria. L'articolo 7 di tale regolamento stabilisce i documenti che lo Stato membro che richiede il contributo finanziario all'Unione deve presentare e i termini per la presentazione di tali documenti.

    (2)

    La decisione di esecuzione 2012/667/UE della Commissione (3) ha fissato l'importo del contributo finanziario dell'Unione alle spese sostenute nel contesto delle misure di emergenza adottate per combattere l'influenza aviaria nei Paesi Bassi nel 2011 a 429 425,74 EUR.

    (3)

    La decisione di esecuzione 2013/775/UE della Commissione (4) dispone la concessione di un contributo finanziario dell'Unione ai Paesi Bassi in relazione alle spese sostenute da tale Stato membro per combattere l'influenza aviaria nel 2012 e nel 2013 a norma della decisione 2009/470/CE del Consiglio (5). Una prima quota di 210 000,00 EUR per il 2012 e una di 250 000,00 EUR per il 2013 sono state pertanto versate a tale Stato membro come parte del contributo finanziario dell'Unione. La decisione di esecuzione 2013/775/UE dispone inoltre che l'importo del contributo finanziario dell'Unione sia fissato con una decisione successiva da adottare secondo la procedura indicata nella suddetta decisione.

    (4)

    Il regolamento (UE) n. 652/2014 prevede il versamento di contributi finanziari agli Stati membri in tali circostanze, nonché l'adozione di atti di esecuzione per definire il livello di tali contributi finanziari. Tale regolamento abroga inoltre la decisione 2009/470/CE e i riferimenti alla suddetta decisione si intendono fatti al regolamento (UE) n. 652/2014.

    (5)

    Mediante le decisioni di esecuzione 2012/667/UE e 2013/775/UE sono state soddisfatte le prescrizioni del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (6), in particolare l'articolo 84.

    (6)

    In base ai risultati dell'audit condotto in loco a cura del servizio di audit competente è stata ritenuta ammissibile una spesa supplementare pari a 13 278,64 EUR, conformemente alla decisione di cui al considerando due, e il contributo finanziario dell'Unione per il 2011 può essere fissato a 442 704,38 EUR. Oltre alla quota già versata dovrebbe pertanto essere concessa la quota complementare finale di 13 278,64 EUR.

    (7)

    Il 14 febbraio 2014 i Paesi Bassi hanno presentato alla Commissione una domanda ufficiale di rimborso, accompagnata da una relazione finanziaria, dai documenti giustificativi e da una relazione epidemiologica su ogni azienda i cui animali sono stati abbattuti e distrutti. La domanda di rimborso ammonta a 417 663,71 EUR per il 2012 e a 616 592,33 EUR per il 2013. Tuttavia a seguito di un esame dei documenti presentati da tale Stato membro, gli importi rispettivamente di 17 548,46 EUR e 40 018,73 EUR sono stati considerati non ammissibili ai fini del rimborso, conformemente all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 349/2005.

    (8)

    I contributi finali per il 2012 e il 2013 possono pertanto essere fissati rispettivamente a 400 115,25 EUR e a 576 573,60 EUR, equivalenti alla differenza tra l'importo della domanda di rimborso e l'importo non ammissibile. A seguito della deduzione della prima quota di cui al considerando tre, i saldi da versare ai Paesi Bassi per il 2012 e per il 2013 possono essere fissati rispettivamente a 190 115,25 EUR e a 326 573,60 EUR.

    (9)

    Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    Il contributo finanziario dell'Unione alle spese sostenute dai Paesi Bassi nel 2011 per il finanziamento degli interventi d'urgenza per combattere l'influenza aviaria è fissato a 13 278,64 EUR.

    Articolo 2

    1.   Il contributo finanziario dell'Unione alle spese sostenute dai Paesi Bassi nel 2012 per il finanziamento degli interventi d'urgenza per combattere l'influenza aviaria è fissato a 400 115,25 EUR.

    2.   Il saldo del contributo finanziario dell'Unione da versare ai Paesi Bassi è fissato a 190 115,25 EUR.

    Articolo 3

    1.   Il contributo finanziario dell'Unione alle spese sostenute dai Paesi Bassi nel 2013 per il finanziamento degli interventi d'urgenza per combattere l'influenza aviaria è fissato a 576 573,60 EUR.

    2.   Il saldo del contributo finanziario dell'Unione da versare ai Paesi Bassi è fissato a 326 573,60 EUR.

    Articolo 4

    Il Regno dei Paesi Bassi è destinatario della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, il 4 agosto 2015

    Per la Commissione

    Vytenis ANDRIUKAITIS

    Membro della Commissione


    (1)  GU L 189 del 27.6.2014, pag. 1.

    (2)  Regolamento (CE) n. 349/2005 della Commissione, del 28 febbraio 2005, che stabilisce norme sul finanziamento comunitario degli interventi urgenti e della lotta contro certe malattie animali ai sensi della decisione 90/424/CEE del Consiglio (GU L 55 dell'1.3.2005, pag. 12).

    (3)  Decisione di esecuzione 2012/667/UE della Commissione, del 25 ottobre 2012, che fissa il contributo finanziario dell'Unione alle spese sostenute nel contesto delle misure di emergenza adottate per combattere l'influenza aviaria nei Paesi Bassi nel 2011 (GU L 299 del 27.10.2012, pag. 47).

    (4)  Decisione di esecuzione 2013/775/UE della Commissione, del 17 dicembre 2013, relativa a un contributo finanziario dell'Unione a favore degli interventi d'urgenza per combattere l'influenza aviaria in Germania, in Italia e nei Paesi Bassi nel 2012 e nel 2013, e in Danimarca e Spagna nel 2013 (GU L 343 del 19.12.2013, pag. 44).

    (5)  Decisione 2009/470/CE del Consiglio, del 25 maggio 2009, relativa a talune spese nel settore veterinario (GU L 155 del 18.6.2009, pag. 30).

    (6)  Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).


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