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Document 32015D0277
Council Decision (CFSP) 2015/277 of 19 February 2015 amending Decision 2011/101/CFSP concerning restrictive measures against Zimbabwe
Decisione (PESC) 2015/277 del Consiglio, del 19 febbraio 2015 , che modifica la decisione 2011/101/PESC, relativa a misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe
Decisione (PESC) 2015/277 del Consiglio, del 19 febbraio 2015 , che modifica la decisione 2011/101/PESC, relativa a misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe
GU L 47 del 20.2.2015, p. 20–21
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Extended validity | 32011D0101 | 20/02/2016 | |||
Modifies | 32011D0101 | modifica | allegato II | 20/02/2015 | |
Modifies | 32011D0101 | sostituzione | articolo 10 | 20/02/2015 | |
Modifies | 32011D0101 | modifica | allegato I | 20/02/2015 |
20.2.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 47/20 |
DECISIONE (PESC) 2015/277 DEL CONSIGLIO
del 19 febbraio 2015
che modifica la decisione 2011/101/PESC, relativa a misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 15 febbraio 2011 il Consiglio ha adottato la decisione 2011/101/PESC (1). |
(2) |
Il Consiglio ha riesaminato la decisione 2011/101/PESC per tenere conto degli sviluppi della situazione politica in Zimbabwe. |
(3) |
È opportuno prorogare le misure restrittive fino al 20 febbraio 2016. |
(4) |
L'applicazione del divieto di viaggio e del congelamento dei beni dovrebbe essere mantenuta per due persone e un'entità di cui all'allegato I della decisione 2011/101/PESC. La sospensione del divieto di viaggio e del congelamento dei beni per le persone ed entità elencate all'allegato II dovrebbe inoltre essere prorogata. Le voci relative a cinque persone decedute dovrebbero essere espunte dagli allegati I e II. |
(5) |
È opportuno modificare di conseguenza la decisione 2011/101/PESC, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L'articolo 10 della decisione 2011/101/PESC è sostituito dal seguente:
«Articolo 10
1. La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
2. La presente decisione si applica fino al 20 febbraio 2016.
3. Le misure di cui all'articolo 4, paragrafo 1, e all'articolo 5, paragrafi 1 e 2, nella misura in cui si applicano alle persone ed entità di cui all'allegato II, sono sospese fino al 20 febbraio 2016.
La sospensione è riesaminata ogni tre mesi.
4. La presente decisione è costantemente riesaminata ed è prorogata o modificata, a seconda del caso, qualora il Consiglio ritenga che i suoi obiettivi non siano stati raggiunti.»
Articolo 2
Le voci relative alle persone che figurano nell'elenco di cui all'allegato della presente decisione sono espunte dagli allegati I e II della decisione 2011/101/PESC.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 19 febbraio 2015
Per il Consiglio
Il presidente
E. RINKĒVIČS
(1) Decisione 2011/101/PESC del Consiglio, del 15 febbraio 2011, relativa a misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe (GU L 42 del 16.2.2011, pag. 6).
ALLEGATO
|
Nome (ed eventuali pseudonimi) |
1. |
CHINDORI-CHININGA, Edward Takaruza |
2. |
KARAKADZAI, Mike Tichafa |
3. |
SAKUPWANYA, Stanley Urayayi |
4. |
SEKEREMAYI, Lovemore |
5. |
SHAMUYARIRA, Nathan Marwirakuwa |