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Document 32014R1394
Commission Delegated Regulation (EU) No 1394/2014 of 20 October 2014 establishing a discard plan for certain pelagic fisheries in south-western waters
Regolamento delegato (UE) n. 1394/2014 della Commissione, del 20 ottobre 2014 , che istituisce un piano in materia di rigetti per alcune attività di pesca pelagica nelle acque sudoccidentali
Regolamento delegato (UE) n. 1394/2014 della Commissione, del 20 ottobre 2014 , che istituisce un piano in materia di rigetti per alcune attività di pesca pelagica nelle acque sudoccidentali
GU L 370 del 30.12.2014, p. 31–34
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2020: This act has been changed. Current consolidated version: 01/01/2020
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Modified by | 32016R2377 | aggiunta | articolo 4 paragrafo | 01/01/2017 | |
Validity extended by | 32018R0188 | 01/01/2018 | 31/12/2020 | ||
Modified by | 32018R0188 | sostituzione | articolo 3 | 01/01/2018 | |
Modified by | 32018R0188 | sostituzione | articolo 5 paragrafo 2 | 01/01/2018 | |
Modified by | 32020R1759 | sostituzione | articolo 3 lettera (c) | 01/01/2020 |
30.12.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 370/31 |
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 1394/2014 DELLA COMMISSIONE
del 20 ottobre 2014
che istituisce un piano in materia di rigetti per alcune attività di pesca pelagica nelle acque sudoccidentali
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (1), in particolare l'articolo 15, paragrafo 6, e l'articolo 18, paragrafi 1 e 3,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (UE) n. 1380/2013 mira alla progressiva eliminazione dei rigetti in tutte le attività di pesca dell'Unione mediante l'introduzione di un obbligo di sbarco delle catture di specie soggette a limiti di cattura. |
(2) |
L'articolo 15, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1380/2013 conferisce alla Commissione il potere di adottare piani in materia di rigetti mediante un atto delegato, per un periodo non superiore a tre anni, sulla base di raccomandazioni comuni elaborate dagli Stati membri in consultazione con i pertinenti consigli consultivi. |
(3) |
Il Belgio, la Spagna, la Francia e i Paesi Bassi hanno un interesse diretto alla gestione della pesca nelle acque sudoccidentali. Tali Stati membri hanno presentato alla Commissione una raccomandazione comune contenente misure specifiche, previa consultazione del Consiglio consultivo per gli stock pelagici, del Consiglio consultivo per la flotta oceanica e del consiglio consultivo per le acque sudoccidentali. Organismi scientifici competenti hanno fornito la loro consulenza. Le misure incluse nella raccomandazione comune sono conformi all'articolo 15, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1380/2013 e di conseguenza, conformemente all'articolo 18, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1380/2013 dovrebbero essere incluse nel presente regolamento. |
(4) |
Per quanto riguarda le acque sudoccidentali, a norma dell'articolo 15, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1380/2013, l'obbligo di sbarco dovrebbe applicarsi al più tardi a decorrere dal 1o gennaio 2015 a tutte le navi attive nella piccola e grande pesca pelagica per quanto riguarda le specie catturate nell'ambito di tali attività di pesca e soggette a limiti di cattura. |
(5) |
Conformemente alla raccomandazione comune, il piano in materia di rigetti dovrebbe coprire determinate attività di pesca di piccoli e grandi pelagici, in particolare la pesca del suro, dello sgombro, dello spratto, dell'acciuga, del tonno bianco, del melù e del sugarello cileno nelle zone CIEM VIII, IX e X e nelle zone Copace 34.1.1, 34.1.2 e 34.2.0 dal 1o gennaio 2015. |
(6) |
La raccomandazione comune include un'esenzione dall'obbligo di sbarco per l'acciuga, il suro, il sugarello cileno e lo sgombro pescati con ciancioli nelle zone CIEM VIII, IX e X e nelle zone Copace 34.1.1, 34.1.2 e 34.2.0, sulla base di prove scientifiche che dimostrano alti tassi di sopravvivenza, conformemente all'articolo 15, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) n. 1380/2013. Le prove scientifiche che dimostrano elevati tassi di sopravvivenza erano contenute nella raccomandazione comune, che faceva riferimento ad uno specifico studio scientifico riguardante la sopravvivenza dei pesci rilasciati dopo essere stati catturati con ciancioli nelle acque dell'Europa meridionale. Lo studio ha rilevato che i tassi di sopravvivenza dipendono dal tempo di permanenza nella rete e dalla densità dei pesci all'interno della rete, che in questo tipo di pesca sono generalmente limitati. Lo CSTEP ha esaminato tali informazioni (nella sua seconda riunione plenaria del 2014) e ha concluso che, ipotizzando che i risultati dello studio sulla sopravvivenza siano rappresentativi dei tassi di sopravvivenza nelle operazioni di pesca commerciale, la proporzione di pesci rilasciati sopravviventi probabilmente sarebbe superiore al 50 %. L'articolo 19 ter, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 850/98 delConsiglio (2) stabilisce che è vietato il rilascio in acqua di sgombro e aringa prima che la rete sia completamente salpata a bordo del peschereccio con conseguente perdita di catture morte o morenti. Questa esenzione in virtù dei tassi di sopravvivenza lascia impregiudicato il divieto in vigore, poiché il rilascio dei pesci avverrà in una fase dell'operazione di pesca in cui i pesci avrebbero un tasso di sopravvivenza elevato dopo il rilascio. Di conseguenza tale esenzione dovrebbe essere inclusa nel presente regolamento. |
(7) |
La raccomandazione comune prevede anche quattro esenzioni «de minimis» dall'obbligo di sbarco, per alcune attività di pesca ed entro determinati limiti. Gli elementi di prova forniti dagli Stati membri sono stati esaminati dallo CSTEP, il quale ha concluso che nelle raccomandazioni comuni figuravano fondate argomentazioni in relazione all'aumento dei costi di gestione delle catture indesiderate, in alcuni casi accompagnate da una valutazione qualitativa dei costi. Alla luce di quanto precede e in assenza di informazioni scientifiche divergenti, è opportuno stabilire le esenzioni «de minimis» in base alle percentuali proposte nelle raccomandazioni comuni e a livelli non superiori a quelli autorizzati a norma dell'articolo 15, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1380/2013. |
(8) |
L'esenzione «de minimis» per il melù (Micromesistius poutassou) fino ad un massimo del 7 % nel 2015 e 2016 e del 6 % nel 2017 del totale annuo delle catture di questa specie nell'ambito della pesca industriale con reti da traino pelagiche nella zona CIEM VIII, con trasformazione a bordo delle catture per ottenere base di surimi, è basata sul fatto che non è possibile migliorare la selettività e che i costi per la manipolazione delle catture indesiderate sono sproporzionati. Lo STECF ha concluso che l'esenzione è sufficientemente motivata. Di conseguenza l'esenzione in questione dovrebbe essere inclusa nel presente regolamento. |
(9) |
L'esenzione «de minimis» per il tonno bianco (Thunnus alalunga) fino ad un massimo del 7 % nel 2015 e 2016 e del 6 % nel 2017 del totale annuo delle catture di questa specie nell'ambito della pesca con reti da traino pelagiche a coppia (PTM) nella zona CIEM VII è basata sul costo sproporzionato della manipolazione delle catture indesiderate. Si tratta dei costi di magazzinaggio e di manipolazione in mare e a terra. Nella sua valutazione lo STECF ha menzionato il rischio di una selezione qualitativa. Tuttavia, questa esenzione lascia impregiudicato l'articolo 19 bis del regolamento n. 850/98. Di conseguenza l'esenzione in questione dovrebbe essere inclusa nel presente regolamento. |
(10) |
L'esenzione «de minimis» per l'acciuga (Engraulis encrasicolus), lo sgombro (Scomber scombrus) e il suro (Trachurus spp.) fino ad un massimo del 5 % nel 2015 e 2016 e del 4 % nel 2017 del totale annuo delle catture nell'ambito della pesca con reti da traino pelagiche nella zona CIEM VIII è basata sulla difficoltà di migliorare la selettività in questa attività di pesca. Lo CSTEP ha concluso che l'esenzione è sufficientemente motivata per lo sgombro e per il suro e ha rilevato un rischio parziale di selezione qualitativa per l'acciuga. Questa esenzione lascia tuttavia impregiudicato l'articolo 19 bis del regolamento n. 850/98. Di conseguenza l'esenzione in questione dovrebbe essere inclusa nel presente regolamento. |
(11) |
Infine, un'esenzione «de minimis» per la pesca con ciancioli nelle zone CIEM VIII, IX e X e nelle zone Copace 34.1.1, 34.1.2 e 34.2.0 delle seguenti specie: fino ad un massimo del 5 % nel 2015 e 2016 e del 4 % nel 2017 del totale annuo delle catture di suro (Trachurus spp.) e sgombro (Scomber scombrus); nonché fino ad un massimo del 2 % nel 2015 e 2016 e dell'1 % nel 2017 del totale annuo delle catture di acciuga (Engraulis encrasicolus). Lo CSTEP ha concluso che l'esenzione è giustificata da argomentazioni motivate che dimostrano la difficoltà di migliorare la selettività in questo tipo di pesca. Di conseguenza l'esenzione in questione dovrebbe essere inclusa nel presente regolamento. |
(12) |
Infine, la raccomandazione comune fissa la taglia minima di riferimento per la conservazione a 9 cm per due attività di pesca dell'acciuga, allo scopo di proteggere il novellame di questa specie. Lo CSTEP ha valutato questa misura e ha concluso che non avrebbe ripercussioni negative sul novellame di acciuga, che aumenterebbe il livello di catture che possono essere vendute per il consumo umano senza aumentare la mortalità per pesca e che potrebbe avere benefici sul controllo e sul rispetto delle norme. Pertanto la taglia minima di riferimento per la conservazione dell'acciuga nelle attività di pesca interessate dovrebbe essere fissata a 9 cm. |
(13) |
Poiché le misure previste nel presente regolamento hanno ripercussioni dirette sulle attività economiche collegate alla campagna di pesca della flotta dell'Unione e sulla pianificazione di quest'ultima, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore immediatamente dopo la sua pubblicazione. Il presente regolamento dovrebbe applicarsi a decorrere dal 1o gennaio 2015 per rispettare il calendario stabilito all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013. In conformità dell'articolo 15, paragrafo 6, del suddetto regolamento, è opportuno che il presente regolamento si applichi per un periodo non superiore a tre anni, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Oggetto
Il presente regolamento stabilisce disposizioni dettagliate per l'attuazione dell'obbligo di sbarco di cui all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013, a decorrere dal 1o gennaio 2015 nelle acque sudoccidentali definite all'articolo 4, paragrafo 2, lettera d), del suddetto regolamento, nelle attività di pesca indicate nell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Esenzione legata al tasso di sopravvivenza
In deroga all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013, l'obbligo di sbarco non si applica alle catture di acciuga, suro, sugarello cileno e sgombro nell'ambito della pesca artigianale con ciancioli. Tutte le suddette catture possono essere rilasciate, a condizione che la rete non sia completamente salpata.
Articolo 3
Esenzioni «de minimis»
In deroga all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013, possono essere rigettati i seguenti quantitativi:
a) |
per il melù (Micromesistius poutassou) fino a un massimo del 7 % nel 2015 e 2016 e del 6 % nel 2017 del totale annuo delle catture nell'ambito della pesca industriale di questa specie con reti da traino pelagiche nella zona CIEM VIII, con trasformazione a bordo delle catture per ottenere base di surimi; |
b) |
per il tonno bianco (Thunnus alalunga) fino a un massimo del 7 % nel 2015 e del 2016 e fino al 6 % nel 2017 del totale annuo delle catture nell'ambito della pesca di questa specie con reti da traino pelagiche a coppia (PTM) nella zona CIEM VIII; |
c) |
fino ad un massimo del 5 % nel 2015 e 2016 e del 4 % nel 2017 del totale annuo delle catture di acciuga (Engraulis encrasicolus), sgombro (Scomber scombrus) e suro (Trachurus spp.) nella zona CIEM VIII; |
d) |
Nella pesca con ciancioli nelle zone CIEM VIII, IX e X e nelle zone Copace 34.1.1, 34.1.2 e 34.2.0 delle seguenti specie: fino ad un massimo del 5 % nel 2015 e 2016 e del 4 % nel 2017 del totale annuo delle catture di suro (Trachurus spp.) e sgombro (Scomber scombrus); fino ad un massimo del 2 % nel 2015 e 2016, e dell'1 % nel 2017 del totale annuo delle catture di acciuga (Engraulis encrasicolus). |
Articolo 4
Taglie minime di riferimento per la conservazione
La taglia minima di riferimento per la conservazione per l'acciuga (Engraulis encrasicolus) pescata nella sottozona CIEM IX e nella zona Copace 34.1.2 è fissata a 9 cm.
Articolo 5
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica dal 1o gennaio 2015 al 31 dicembre 2017.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 20 ottobre 2014
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22.
(2) Regolamento (CE) n. 850/98 del Consiglio, del 30 marzo 1998, per la conservazione delle risorse della pesca attraverso misure tecniche per la protezione del novellame (GU L 125 del 27.4.1998, pag. 1).
ALLEGATO
Attività di pesca soggette alle disposizioni del presente regolamento che attua l'obbligo di sbarco
1. |
Attività di pesca nella zona CIEM VIII:
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2. |
Attività di pesca nella zona CIEM IX:
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3. |
Attività di pesca nella zona CIEM X:
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4. |
Attività di pesca nelle zone Copace 34.1.1, 34.1.2 e 34.2.0:
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