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Document 32014R1263

Regolamento delegato (UE) n. 1263/2014 della Commissione, del 26 novembre 2014 , che prevede aiuti eccezionali a carattere temporaneo per i produttori di latte in Estonia, Lettonia e Lituania

GU L 341 del 27.11.2014, p. 3–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2014/1263/oj

27.11.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 341/3


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 1263/2014 DELLA COMMISSIONE

del 26 novembre 2014

che prevede aiuti eccezionali a carattere temporaneo per i produttori di latte in Estonia, Lettonia e Lituania

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 219, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 228,

considerando quanto segue:

(1)

Il 7 agosto 2014 il governo russo ha deciso un embargo sulle importazioni di taluni prodotti dell'Unione verso la Russia, inclusi i prodotti lattiero-caseari. L'embargo ha colpito in particolare il settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari dell'Estonia, della Lettonia e della Lituania, che sono fortemente dipendenti dalle esportazioni verso la Russia. Nel 2013 questi tre Stati membri hanno esportato oltre il 15 % della produzione di latte verso la Russia e tali esportazioni verso la Russia hanno rappresentato oltre il 60 % del totale delle loro esportazioni di prodotti lattiero-caseari verso i paesi terzi.

(2)

Nei mesi di agosto e settembre, i prezzi del latte franco azienda sono nettamente diminuiti in Estonia, Lettonia e Lituania, a fronte di una media dell'Unione rimasta relativamente stabile. Rispetto all'anno scorso, i prezzi del latte franco azienda a settembre risultano inferiori del 26-27 % in Estonia e Lettonia e del 33 % in Lituania, mentre la media dell'Unione è scesa solo di circa il 5 %. I prezzi del latte nei tre Stati membri baltici sono quelli che più si avvicinano ai livelli d'intervento nell'Unione.

(3)

Il calo dei prezzi del latte franco azienda a livelli non sostenibili mette in pericolo il settore della produzione lattiera nei tre Stati baltici, che nel 2014 stavano riuscendo a conquistare una posizione di mercato sostenibile. I prodotti lattiero-caseari fabbricati negli Stati membri baltici, inoltre, erano in gran parte legati alle esigenze e ai gusti del mercato russo. Al settore occorrerà dunque un certo lasso di tempo per trovare nuovi sbocchi o orientare la produzione verso nuovi prodotti in grado di soddisfare la domanda.

(4)

Il settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari nei tre Stati membri baltici è in gran parte orientato su prodotti diversi dal burro e dal latte scremato in polvere; tali prodotti non rientrano pertanto nel regime di intervento pubblico e non beneficiano di aiuti all'ammasso privato.

(5)

Al fine di contrastare in modo efficiente ed efficace le attuali perturbazioni del mercato causate da un significativo calo dei prezzi è dunque opportuno concedere ai tre Stati membri baltici un aiuto sotto forma di dotazione finanziaria una tantum per sostenere i produttori di latte colpiti dall'embargo sulle importazioni introdotto dalla Russia e che si trovano di conseguenza a far fronte a problemi di liquidità.

(6)

La dotazione finanziaria disponibile per ciascuno di questi tre Stati membri dovrebbe essere calcolata sulla base della produzione lattiera 2013/2014 all'interno delle quote nazionali. Al fine di garantire un sostegno mirato per i produttori colpiti dall'embargo tenendo conto nel contempo di risorse di bilancio limitate, questi Stati membri dovrebbero ripartire l'importo nazionale sulla base di criteri oggettivi e secondo modalità non discriminatorie, evitando distorsioni del mercato e della concorrenza.

(7)

Poiché la dotazione finanziaria assegnata a ciascuno di questi tre Stati membri compenserà solo una parte limitata delle perdite effettive subite dai produttori, è opportuno autorizzare tali Stati membri a concedere un sostegno supplementare ai produttori di latte, alle stesse condizioni di oggettività e non discriminazione ed evitando distorsioni della concorrenza.

(8)

Poiché la dotazione finanziaria per ciascuno di questi tre Stati membri è fissata in euro, è necessario, al fine di garantire un'applicazione uniforme e simultanea, fissare una data per la conversione dell'importo stanziato per la Lituania nella sua moneta nazionale. Occorre pertanto determinare il fatto generatore del tasso di cambio a norma dell'articolo 106 del regolamento (UE) n. 1306/2013. In base al principio di cui all'articolo 106, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 1306/2013 e ai criteri di cui all'articolo 106, paragrafo 5, lettera c), del medesimo regolamento, il fatto generatore dovrebbe essere la data di entrata in vigore del presente regolamento.

(9)

Gli aiuti previsti dal presente regolamento devono essere considerati una misura volta a sostenere i mercati agricoli ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1306/2013.

(10)

Per ragioni di bilancio, l'Unione dovrebbe finanziare le spese sostenute dagli Stati membri interessati nel quadro del sostegno concesso ai produttori di latte solo a condizione che i pagamenti in questione avvengano entro un termine determinato.

(11)

Per garantire la trasparenza, il controllo e la corretta amministrazione dell'importo finanziario messo a loro disposizione, gli Stati membri interessati dovrebbero informare la Commissione sui criteri oggettivi utilizzati per determinare i metodi di concessione del sostegno e sulle disposizioni adottate per evitare distorsioni della concorrenza.

(12)

Per garantire che i produttori di latte ricevano gli aiuti il più presto possibile, è necessario che gli Stati membri interessati possano attuare il presente regolamento nel più breve tempo possibile. È dunque opportuno che il presente regolamento entri in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   L'Unione mette a disposizione dell'Estonia, della Lettonia e della Lituania un aiuto pari a un importo totale di 28 661 259 EUR, destinato a fornire un sostegno mirato ai produttori di latte colpiti dall'embargo introdotto dalla Russia sull'importazione di prodotti dell'Unione.

L'Estonia, la Lettonia e la Lituania utilizzano gli importi messi a loro disposizione secondo quanto previsto in allegato sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori, a condizione che i pagamenti risultanti non provochino distorsioni della concorrenza. A tal fine, gli Stati membri interessati tengono conto dell'entità degli effetti dell'embargo russo sui produttori interessati.

L'Estonia, la Lettonia e la Lituania effettuano tali pagamenti al massimo entro il 30 aprile 2015.

2.   Per quanto riguarda la Lituania, il fatto generatore del tasso di cambio relativo agli importi fissati nell'allegato è la data di entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 2

L'Estonia, la Lettonia e la Lituania possono concedere un sostegno supplementare ai produttori di latte che beneficiano dell'aiuto di cui all'articolo 1 entro i limiti degli importi stabiliti in allegato per ciascuno di questi tre Stati e alle stesse condizioni di oggettività e non discriminazione, evitando distorsioni della concorrenza.

L'Estonia, la Lettonia e la Lituania versano il sostegno supplementare al massimo entro il 30 aprile 2015.

Articolo 3

L'Estonia, la Lettonia e la Lituania comunicano alla Commissione quanto segue:

a)

quanto prima e al massimo entro il 31 marzo 2015, i criteri oggettivi utilizzati per determinare i metodi per la concessione del sostegno mirato e le misure adottate per evitare distorsioni della concorrenza;

b)

entro il 30 giugno 2015, gli importi totali degli aiuti versati, nonché il numero e il tipo di beneficiari.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 novembre 2014

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.


ALLEGATO

Stato membro

Milioni di EUR

Estonia

6,868253

Lettonia

7,720114

Lituania

14,072892


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