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Document 32014R1040

Regolamento delegato (UE) n. 1040/2014 della Commissione, del 25 luglio 2014 , che modifica la direttiva 2001/112/CE concernente i succhi di frutta e altri prodotti analoghi destinati all'alimentazione umana per adeguarne l'allegato I al progresso tecnico

GU L 288 del 2.10.2014, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2014/1040/oj

2.10.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 288/1


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 1040/2014 DELLA COMMISSIONE

del 25 luglio 2014

che modifica la direttiva 2001/112/CE concernente i succhi di frutta e altri prodotti analoghi destinati all'alimentazione umana per adeguarne l'allegato I al progresso tecnico

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2001/112/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2001, concernente i succhi di frutta e altri prodotti analoghi destinati all'alimentazione umana (1), in particolare l'articolo 7,

considerando quanto segue:

(1)

A norma della direttiva 2001/112/CE, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati per modificare gli allegati della direttiva stessa, tranne l'allegato I, parte I e l'allegato II, per tener conto dell'evoluzione delle norme internazionali applicabili e del progresso tecnico.

(2)

L'allegato I della direttiva 2001/112/CE riguarda denominazioni, definizioni e caratteristiche dei prodotti. La parte II, punto 3, di tale allegato disciplina i trattamenti e le sostanze autorizzati. Il progresso tecnico ha reso disponibili nuove sostanze per la chiarificazione dei succhi. Si tratta di proteine vegetali derivate da frumento, piselli o patate, che offrono un'alternativa alla gelatina derivata da prodotti animali attualmente autorizzata.

(3)

Per tenere conto del progresso tecnico, occorre modificare l'allegato I, parte II, punto 3, della direttiva 2001/112/CE inserendovi le nuove sostanze suddette,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'allegato I della direttiva 2001/112/CE, parte II, punto 3, è aggiunto il trattino seguente:

«—

proteine vegetali derivate da frumento, piselli o patate a fini di chiarificazione.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 luglio 2014

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 10 del 12.1.2002, pag. 58.


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