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Document 32014R1040
Commission Delegated Regulation (EU) No 1040/2014 of 25 July 2014 amending Council Directive 2001/112/EC relating to fruit juices and certain similar products intended for human consumption to adapt its Annex I to technical progress
Regolamento delegato (UE) n. 1040/2014 della Commissione, del 25 luglio 2014 , che modifica la direttiva 2001/112/CE concernente i succhi di frutta e altri prodotti analoghi destinati all'alimentazione umana per adeguarne l'allegato I al progresso tecnico
Regolamento delegato (UE) n. 1040/2014 della Commissione, del 25 luglio 2014 , che modifica la direttiva 2001/112/CE concernente i succhi di frutta e altri prodotti analoghi destinati all'alimentazione umana per adeguarne l'allegato I al progresso tecnico
GU L 288 del 2.10.2014, p. 1–2
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Modifies | 32001L0112 | aggiunta TXT | allegato I II.3 trattino | 05/10/2014 |
2.10.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 288/1 |
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 1040/2014 DELLA COMMISSIONE
del 25 luglio 2014
che modifica la direttiva 2001/112/CE concernente i succhi di frutta e altri prodotti analoghi destinati all'alimentazione umana per adeguarne l'allegato I al progresso tecnico
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 2001/112/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2001, concernente i succhi di frutta e altri prodotti analoghi destinati all'alimentazione umana (1), in particolare l'articolo 7,
considerando quanto segue:
(1) |
A norma della direttiva 2001/112/CE, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati per modificare gli allegati della direttiva stessa, tranne l'allegato I, parte I e l'allegato II, per tener conto dell'evoluzione delle norme internazionali applicabili e del progresso tecnico. |
(2) |
L'allegato I della direttiva 2001/112/CE riguarda denominazioni, definizioni e caratteristiche dei prodotti. La parte II, punto 3, di tale allegato disciplina i trattamenti e le sostanze autorizzati. Il progresso tecnico ha reso disponibili nuove sostanze per la chiarificazione dei succhi. Si tratta di proteine vegetali derivate da frumento, piselli o patate, che offrono un'alternativa alla gelatina derivata da prodotti animali attualmente autorizzata. |
(3) |
Per tenere conto del progresso tecnico, occorre modificare l'allegato I, parte II, punto 3, della direttiva 2001/112/CE inserendovi le nuove sostanze suddette, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
All'allegato I della direttiva 2001/112/CE, parte II, punto 3, è aggiunto il trattino seguente:
«— |
proteine vegetali derivate da frumento, piselli o patate a fini di chiarificazione.» |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 25 luglio 2014
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 10 del 12.1.2002, pag. 58.