EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R0853

Regolamento di esecuzione (UE) n. 853/2014 della Commissione, del 5 agosto 2014 , che abroga il regolamento (CE) n. 1151/2009 che subordina a particolari condizioni l'importazione di olio di girasole originario dell'Ucraina o proveniente da tale paese Testo rilevante ai fini del SEE

GU L 233 del 6.8.2014, p. 25–25 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2014/853/oj

6.8.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 233/25


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 853/2014 DELLA COMMISSIONE

del 5 agosto 2014

che abroga il regolamento (CE) n. 1151/2009 che subordina a particolari condizioni l'importazione di olio di girasole originario dell'Ucraina o proveniente da tale paese

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (1), in particolare l'articolo 53, paragrafo 1, lettera b), punto ii),

considerando quanto segue:

(1)

In seguito al rilevamento di elevati livelli di paraffina minerale nell'olio di girasole proveniente dall'Ucraina, il regolamento (CE) n. 1151/2009 della Commissione (2) subordina, dal 1o gennaio 2010, l'importazione di olio di girasole originario dell'Ucraina o proveniente da tale paese a particolari condizioni. In applicazione di tale regolamento un rappresentante autorizzato del ministero della Sanità dell'Ucraina deve effettuare una certificazione sistematica la quale attesti che le spedizioni di olio di girasole esportate nell'Unione europea sono state sottoposte a campionamento e analizzate e non contengono più di 50 mg/kg di paraffina minerale. Un ulteriore campionamento aleatorio effettuato dalle autorità competenti degli Stati membri all'atto dell'importazione nell'Unione garantisce inoltre che le partite non contengano più di 50 mg/kg di paraffina minerale.

(2)

Poiché dall'entrata in vigore di detto regolamento le autorità competenti degli Stati membri non hanno segnalato campioni non conformi, è opportuno abrogare tali particolari condizioni.

(3)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1151/2009 è abrogato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 agosto 2014

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1.

(2)  Regolamento (CE) n. 1151/2009, del 27 novembre 2009, della Commissione che subordina a particolari condizioni l'importazione di olio di girasole originario dell'Ucraina, o proveniente da tale paese, a causa del rischio di contaminazione da oli minerali e che abroga la decisione 2008/433/CE, (GU L 313 del 28.11.2009, pag. 36).


Top