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Document 32014R0550

    Regolamento di esecuzione (UE) n. 550/2014 della Commissione, del 20 maggio 2014 , relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

    GU L 155 del 23.5.2014, p. 15–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2014/550/oj

    23.5.2014   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 155/15


    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 550/2014 DELLA COMMISSIONE

    del 20 maggio 2014

    relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

    visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 1, lettera a),

    considerando quanto segue:

    (1)

    Al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento.

    (2)

    Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali relative all'interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell'Unione per l'applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell'ambito degli scambi di merci.

    (3)

    In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento devono essere classificate nel corrispondente codice NC indicato nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3.

    (4)

    È opportuno che le informazioni tariffarie vincolanti rilasciate per le merci interessate dal presente regolamento che non sono conformi al regolamento stesso possano continuare a essere invocate dal titolare per un determinato periodo, in conformità delle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio (2). Tale periodo deve essere fissato a tre mesi.

    (5)

    Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nel codice NC indicato nella colonna 2 di detta tabella.

    Articolo 2

    Le informazioni tariffarie vincolanti che non sono conformi al presente regolamento possono continuare a essere invocate per un periodo di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, in conformità delle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92.

    Articolo 3

    Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 20 maggio 2014

    Per la Commissione,

    a nome del presidente

    Algirdas ŠEMETA

    Membro della Commissione


    (1)  GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.

    (2)  Regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1).


    ALLEGATO

    Descrizione delle merci

    Classificazione

    (Codice NC)

    Motivazione

    (1)

    (2)

    (3)

    Apparecchio (detto «rilevatore di fiamma») costituito da sensori passivi a raggi infrarossi e ultravioletti, un filtro ottico, un'unità di valutazione, tre relè in uscita (allarme antincendio, avaria e relè ausiliario) e una luce LED a tre colori indicante la condizione di funzionamento (normale, incendio e avaria) in un alloggiamento cilindrico, dal diametro di circa 12 cm e lungo circa 25 cm. Tensione di funzionamento da 18 a 30 V DC.

    L'apparecchio è una componente di un sistema di allarme antincendio. I sensori rilevano simultaneamente le radiazioni infrarosse e ultraviolette emesse da un incendio. Se le radiazioni emesse superano una certa soglia, l'apparecchio invia un segnale elettrico attraverso il relè dell'allarme antincendio ad un avvertitore di allarme antincendio. Nella presentazione del prodotto non è incluso l'avvertitore di allarme antincendio.

    8536 50 19

    Classificazione a norma delle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata e del testo dei codici NC 8536, 8536 50 e 8536 50 19.

    La classificazione come apparecchio elettrico di segnalazione acustica o visiva della voce 8531 è esclusa in quanto l'apparecchio non ha capacità di allarme incorporate [cfr. anche le note esplicative del sistema armonizzato relative alla voce 8531, paragrafo 3, lettera H)].

    La classificazione nella voce 8537 quale supporto provvisto di vari apparecchi delle voci 8535 o 8536, è altresì esclusa, in quanto l'apparecchio è munito soltanto di dispositivi della voce 8536 dello stesso tipo (tre relè) [cfr. inoltre le note esplicative del SA relative alla voce 8537, esclusioni, lettera b)].

    L'apparecchio rileva unicamente che il livello di radiazioni emesse da un incendio è superiore ad una certa soglia, senza indicare un valore preciso. Rilevare una variazione delle radiazioni non equivale a misurare o controllare quantità di calore. La classificazione alla voce 9027 come strumenti o apparecchi per misure calorimetriche è pertanto anch'essa esclusa.

    L'apparecchio ha la funzione di un interruttore automatico e deve pertanto essere classificato nel codice NC 8536 50 19 come altri interruttori, per una tensione inferiore o uguale a 60 V.


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