Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R0499

    Regolamento delegato (UE) n. 499/2014 della Commissione, dell' 11 marzo 2014 , che integra i regolamenti (UE) n. 1308/2013 e (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio attraverso la modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione per quanto riguarda i settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati

    GU L 145 del 16.5.2014, p. 5–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 16/05/2014

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2014/499/oj

    16.5.2014   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 145/5


    REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 499/2014 DELLA COMMISSIONE

    dell'11 marzo 2014

    che integra i regolamenti (UE) n. 1308/2013 e (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio attraverso la modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione per quanto riguarda i settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

    visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 37, lettera c), punto iv) e lettera d), punto xiii), l'articolo 173, paragrafo 1, lettere b), c) e f), l'articolo 181, paragrafo 2 e l'articolo 231, paragrafo 1,

    visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 (2), in particolare l'articolo 64, paragrafo 6,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione (3) è stato adottato in base al regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (4), che è stato abrogato e sostituito dal regolamento (UE) n. 1308/2013.

    (2)

    Il regolamento (UE) n. 1308/2013 comprende alcune nuove disposizioni nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati. Tali disposizioni devono essere completate per quanto riguarda il contributo finanziario dei soci delle organizzazioni di produttori nel settore ortofrutticolo («organizzazione di produttori»), la commercializzazione dell'intera produzione attraverso l'organizzazione di produttori, l'esternalizzazione delle attività, le modalità di rendicontazione democratica, la fissazione di massimali per le spese di gestione e prevenzione delle crisi, le condizioni riguardanti il reimpianto dei frutteti come misura di prevenzione e gestione delle crisi, alcuni elementi della procedura in caso di inosservanza dei criteri di riconoscimento e l'applicazione del regime del prezzo di entrata, nonché le condizioni per la costituzione della cauzione.

    (3)

    A norma dell'articolo 160 del regolamento (UE) n. 1308/2013 lo statuto di un'organizzazione di produttori impone ai propri soci di vendere tutta la loro produzione per il tramite dell'organizzazione. Al fine di consentire una certa flessibilità nel settore degli ortofrutticoli, è opportuno consentire ai produttori, a determinate condizioni, di commercializzare la loro produzione al di fuori dell'organizzazione di produttori.

    (4)

    A norma dell'articolo 26 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 l'attività principale di un'organizzazione di produttori consiste nella concentrazione dell'offerta e nella commercializzazione dei prodotti dei soci per i quali è riconosciuta. È necessario chiarire in che modo si svolge tale attività, in particolare in caso di esternalizzazione. Inoltre, al fine di consentire agli Stati membri di effettuare i necessari controlli, l'organizzazione di produttori deve tenere registri che permettano allo Stato membro di verificare che l'organizzazione stessa adempie ai propri compiti.

    (5)

    A norma dell'articolo 27 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, le organizzazioni di produttori devono rimanere responsabili delle attività esternalizzate. È opportuno precisare in modo più dettagliato i mezzi per garantire che tali attività restino sotto il controllo dell'organizzazione di produttori che ha proceduto ad esternalizzarle.

    (6)

    A norma dell'articolo 31 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, gli Stati membri devono adottare tutte le misure necessarie per evitare ogni abuso di potere o di influenza da parte di uno o più soci di un'organizzazione di produttori. Le organizzazioni di produttori dovrebbero fornire agli Stati membri la prova della rendicontazione democratica che esercitano nei confronti dei soci produttori. A tal fine, la percentuale massima dei diritti di voto e di quote che una persona fisica o giuridica può detenere in un'organizzazione di produttori dovrebbe essere limitata.

    (7)

    A norma dell'articolo 153, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 1308/2013, lo statuto di un'organizzazione di produttori impone ai propri soci i contributi finanziari necessari al finanziamento dell'organizzazione stessa. Al fine di garantire che i soci dell'organizzazione di produttori versino i contributi finanziari necessari alla costituzione e al finanziamento del fondo di esercizio di cui all'articolo 32 del suddetto regolamento, è necessario prevedere l'inclusione di tale obbligo nello statuto dell'organizzazione di produttori.

    (8)

    Al fine di evitare situazioni in cui le misure di prevenzione e gestione delle crisi diano luogo a squilibri di finanziamento nell'ambito di un'associazione di organizzazioni di produttori, i massimali di spesa per la prevenzione e gestione delle crisi nell'ambito dei programmi operativi delle associazioni di organizzazioni di produttori dovrebbero essere calcolati a livello di ciascuna organizzazione di produttori associata. Occorre inoltre stabilire le condizioni per il reimpianto di frutteti come misura di prevenzione e gestione delle crisi. Per evitare squilibri nel finanziamento dei programmi operativi, occorre fissare la percentuale massima delle spese che possono essere assegnate al reimpianto di frutteti.

    (9)

    L'articolo 114 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 stabilisce le sanzioni da applicare in caso di inosservanza dei criteri di riconoscimento. A norma dell'articolo 154, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1308/2013, gli Stati membri svolgono controlli a intervalli regolari per accertare che le organizzazioni di produttori rispettino i criteri di riconoscimento, comminano sanzioni a tali organizzazioni in caso di inosservanza o irregolarità e decidono, se necessario, la revoca del riconoscimento. Un sistema che distingua tra inosservanza sostanziale o lieve dei criteri di riconoscimento sarebbe più efficiente ed eviterebbe interpretazioni divergenti tra Stati membri. È pertanto opportuno istituire una procedura semplificata e un'applicazione graduale delle sanzioni di cui all'articolo 64 del regolamento (UE) n. 1306/2013, per evitare che le organizzazioni di produttori che cessano di soddisfare i criteri di riconoscimento fruiscano indebitamente dei finanziamenti dell'Unione.

    (10)

    L'articolo 181 del regolamento (UE) n. 1308/2013 prevede l'applicazione del codice doganale per lo sdoganamento delle merci soggette al regime del prezzo di entrata. Poiché le merci in questione sono deperibili e il loro valore al momento dello sdoganamento non è sempre stabilito, è necessario consentire alla Commissione di adottare norme volte ad accertare la veridicità del prezzo di entrata dichiarato di una partita a fronte di un valore forfettario di importazione, in modo da accelerare le procedure di sdoganamento. Inoltre, l'esperienza acquisita nell'applicazione del regime del prezzo di entrata ha dimostrato l'opportunità di chiedere il deposito di una cauzione quando il valore in dogana, determinato secondo il valore di transazione di cui all'articolo 29 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio (5), è superiore di oltre l'8 % al valore forfettario all'importazione calcolato dalla Commissione.

    (11)

    Occorre quindi modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011.

    (12)

    Per garantire il passaggio ordinato dei programmi operativi approvati ai sensi del regolamento (CE) n. 1234/2007 alla nuova regolamentazione nell'ambito del regolamento (UE) n. 1308/2013, si dovrebbero prevedere disposizioni transitorie.

    (13)

    Le disposizioni sulla prevenzione e la gestione delle crisi dovrebbero applicarsi dal 1o gennaio 2014, ossia dalla data di applicazione delle corrispondenti nuove disposizioni del regolamento (UE) n. 1308/2013. Al fine di permettere alle organizzazioni di produttori di adeguarsi alle nuove norme relative all'esternalizzazione delle attività e alla rendicontazione democratica, le disposizioni pertinenti si dovrebbero applicare soltanto a partire dal 1o gennaio 2015. L'articolo 181 del regolamento (UE) n. 1308/2013 si applica a decorrere dal 1o ottobre 2014, pertanto le nuove disposizioni corrispondenti del presente regolamento sul controllo della veridicità del prezzo di entrata dichiarato di una partita e sulle condizioni di deposito di una cauzione si dovrebbero applicare a decorrere dalla stessa data,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 è così modificato:

    1)

    all'articolo 26, paragrafo 1, sono aggiunti il secondo e il terzo comma seguenti:

    «La commercializzazione è effettuata dall'organizzazione di produttori, o sotto il suo controllo in caso di esternalizzazione di cui all'articolo 27. Essa comprende la decisione sul prodotto da vendere, la scelta del canale di distribuzione e, salvo vendita mediante asta, la negoziazione della quantità e del prezzo.

    L'organizzazione di produttori tiene una documentazione, anche contabile, per almeno 5 anni, a dimostrazione del fatto che ha concentrato l'offerta e commercializzato i prodotti dei soci per i quali è riconosciuta.»;

    2)

    è inserito il seguente articolo 26 bis:

    «Articolo 26 bis

    Commercializzazione della produzione fuori dell'organizzazione di produttori

    Previa autorizzazione dell'organizzazione di produttori e nel rispetto delle condizioni e modalità stabilite dall'organizzazione stessa, i soci produttori possono:

    1)

    vendere al consumatore per fabbisogno personale, direttamente o al di fuori della propria azienda, non più di una determinata percentuale della produzione e/o dei prodotti, fissata dallo Stato membro e non inferiore al 10 %;

    2)

    commercializzare essi stessi, o tramite altra organizzazione di produttori designata dall'organizzazione cui aderiscono, una quantità di prodotti marginale rispetto al volume della produzione commercializzabile della loro organizzazione;

    3)

    commercializzare essi stessi, o tramite altra organizzazione di produttori designata dall'organizzazione cui aderiscono, i prodotti che per caratteristiche intrinseche non rientrano di norma nelle attività commerciali della loro organizzazione.»;

    3)

    l'articolo 27 è sostituito dal seguente:

    «Articolo 27

    Esternalizzazione

    1.   Le attività di cui uno Stato membro può consentire l'esternalizzazione a norma dell'articolo 155 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (6) riguardano gli obiettivi delle organizzazioni di produttori di cui all'articolo 152, paragrafo 1, lettera c), di detto regolamento e possono includere, tra l'altro, la raccolta, il magazzinaggio, il condizionamento e la commercializzazione dei prodotti dei soci dell'organizzazione di produttori.

    2.   L'organizzazione di produttori che esternalizza un'attività conclude un accordo commerciale con contratto scritto con un altro soggetto, che può essere uno o più dei suoi soci o una sua filiale, ai fini dell'esecuzione dell'attività prevista. L'organizzazione di produttori rimane responsabile dell'esecuzione dell'attività esternalizzata e della gestione, del controllo e della supervisione complessivi dell'accordo commerciale per l'esecuzione di tale attività.

    3.   La gestione, il controllo e la supervisione complessivi di cui al paragrafo 2 sono effettivi e prevedono che il contratto di esternalizzazione:

    a)

    contenga disposizioni che permettono all'organizzazione di produttori di impartire istruzioni vincolanti e di risolvere il contratto se il prestatore di servizi non ne rispetta le condizioni;

    b)

    stabilisca condizioni dettagliate, compresi gli obblighi di comunicazione e i termini che consentono all'organizzazione di produttori di valutare le attività esternalizzate e di esercitare un effettivo controllo sulle stesse.

    I contratti di esternalizzazione, nonché le comunicazioni di cui alla lettera b), sono conservati dall'organizzazione di produttori per almeno 5 anni ai fini dei controlli ex post e sono accessibili a tutti i soci che li richiedano.

    (6)  Regolamento (UE) n 1308/2013, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671).»;"

    4)

    l'articolo 31 è sostituito dal seguente:

    «Articolo 31

    Rendicontazione democratica delle organizzazioni di produttori

    1.   Gli Stati membri fissano la percentuale massima dei diritti di voto e di quote che una persona fisica o giuridica può detenere in un'organizzazione di produttori. Tale percentuale deve essere inferiore al 50 % dei diritti di voto totali e inferiore al 50 % delle quote.

    In casi debitamente giustificati, gli Stati membri possono fissare una percentuale massima più elevata delle quote che una persona giuridica può detenere in un'organizzazione di produttori, a condizione di evitare qualsiasi abuso di potere da parte di tale persona giuridica.

    2.   In deroga al primo comma, per le organizzazioni di produttori che attuano un programma operativo il 17 maggio 2014, la percentuale massima di quote fissata dallo Stato membro ai sensi del primo comma si applica solo dopo la fine del programma operativo.

    3.   Le autorità degli Stati membri effettuano controlli sui diritti di voto e sulle partecipazioni, compresi i controlli sull'identità delle persone fisiche o giuridiche che detengono le quote dei soci dell'organizzazione di produttori che sono esse stesse persone giuridiche. Se un'organizzazione di produttori è una parte chiaramente definita di tale persona giuridica, gli Stati membri adottano misure per limitare o escludere la facoltà di tale persona giuridica di modificare, approvare o respingere le decisioni dell'organizzazione di produttori.»;

    5)

    all'articolo 53, è aggiunto il seguente paragrafo 3:

    «3.   Lo statuto di un'organizzazione di produttori del settore ortofrutticolo impone ai propri soci produttori di versare i contributi finanziari previsti dallo statuto per la costituzione e il finanziamento del fondo di esercizio di cui all'articolo 32 del regolamento (UE) n. 1308/2013.»;

    6)

    all'articolo 62, è aggiunto il seguente paragrafo 5:

    «5.   Il massimale di spesa per la prevenzione e gestione delle crisi, di cui all'articolo 33, paragrafo 3, quarto comma del regolamento (UE) n. 1308/2013, nell'ambito dei programmi operativi delle associazioni di organizzazioni di produttori, è calcolato a livello di ciascuna organizzazione di produttori associata.»;

    7)

    è inserito il seguente articolo 89 bis:

    «Articolo 89 bis

    Reimpianto di frutteti in seguito all'obbligo di estirpazione

    Gli Stati membri, se includono nelle strategie nazionali il reimpianto di frutteti, in seguito all'obbligo di estirpazione per ragioni sanitarie o fitosanitarie come misura di crisi, stabiliscono le specie e, se necessario, le varietà ammissibili e le condizioni relative all'applicazione di tale misura. In caso di estirpazione per motivi fitosanitari, le misure adottate dagli Stati membri per il reimpianto di frutteti si conformano alla direttiva 2000/29/CE del Consiglio (7).

    Il reimpianto di frutteti copre non più del 20 % dell'importo totale delle spese nell'ambito dei programmi operativi. Gli Stati membri possono decidere di fissare una percentuale inferiore.

    (7)  Direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità (GU L 169 del 10.7.2000, pag. 1).»;"

    8)

    l'articolo 114 è sostituito dal seguente:

    «Articolo 114

    Inosservanza dei criteri di riconoscimento

    1.   Lo Stato membro, qualora accerti che un'organizzazione di produttori non rispetta uno dei criteri di riconoscimento connesso ai requisiti di cui agli articoli 21 e 23, all'articolo 26, paragrafi 1 e 2 e all'articolo 31, invia all'organizzazione di produttori in questione entro 2 mesi dal rilevamento dell'inosservanza, per posta raccomandata, una lettera di avvertimento che riporta l'inosservanza rilevata e stabilisce le misure correttive e i termini, non superiori a 4 mesi, entro cui queste misure devono essere adottate. Dal momento in cui l'inosservanza è accertata, gli Stati membri sospendono i pagamenti degli aiuti fino all'adozione di misure correttive giudicate soddisfacenti.

    2.   Se i criteri di riconoscimento di cui al paragrafo 1 non sono rispettati entro i termini fissati dallo Stato membro, il riconoscimento dell'organizzazione di produttori è sospeso. Lo Stato membro notifica all'organizzazione di produttori il periodo di sospensione, che non supera 12 mesi dalla data di ricevimento della lettera di avvertimento da parte dell'organizzazione di produttori. Ciò lascia impregiudicata l'applicazione di disposizioni orizzontali di diritto nazionale che possono prevedere la sospensione di tale azione in seguito all'avvio di un procedimento giudiziario in materia.

    Durante la sospensione del riconoscimento, l'organizzazione di produttori può continuare le proprie attività, ma i pagamenti degli aiuti sono differiti fino alla revoca della sospensione. L'importo annuo dell'aiuto è ridotto del 2 % per ogni mese civile iniziato durante il quale il riconoscimento è stato sospeso.

    La sospensione cessa il giorno in cui il controllo dimostra che i criteri di riconoscimento in questione sono soddisfatti.

    3.   Se i criteri non sono soddisfatti allo scadere del periodo di sospensione stabilito dall'autorità competente dello Stato membro, quest'ultimo revoca il riconoscimento con effetto dalla data in cui le condizioni del riconoscimento non erano più soddisfatte o, se non è possibile determinare tale data, dalla data in cui l'inosservanza è stata accertata. Ciò lascia impregiudicata l'applicazione di disposizioni orizzontali di diritto nazionale che possono prevedere la sospensione di tale azione in seguito all'avvio di un procedimento giudiziario in materia. Gli aiuti ancora da erogare non sono versati e quelli indebitamente erogati sono recuperati.

    4.   Lo Stato membro, qualora accerti che un'organizzazione di produttori non rispetta altri criteri di riconoscimento di cui all'articolo 154 del regolamento (UE) n. 1308/2013 diversi da quelli menzionali al paragrafo 1, invia all'organizzazione di produttori in questione entro 2 mesi dal rilevamento dell'inosservanza, per posta raccomandata, una lettera di avvertimento che riporta l'inosservanza rilevata e stabilisce le misure correttive e i termini, non superiori a 4 mesi, entro cui queste misure devono essere adottate.

    5.   La mancata adozione delle misure correttive di cui al paragrafo 4 entro il termine fissato dallo Stato membro comporta la sospensione dei pagamenti e una riduzione dell'importo dell'aiuto annuale pari all'1 % per ciascun mese civile iniziato che supera tale termine. Ciò lascia impregiudicata l'applicazione di disposizioni orizzontali di diritto nazionale che possono prevedere la sospensione di tale azione in seguito all'avvio di un procedimento giudiziario in materia.

    6.   Tuttavia, se un'organizzazione di produttori fornisce allo Stato membro la prova che a causa di calamità naturali, condizioni climatiche avverse, fitopatie o infestazioni parassitarie, pur avendo attuato le necessarie misure di prevenzione dei rischi non è in grado di rispettare i criteri di riconoscimento di cui all'articolo 154, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda il volume o il valore minimo di produzione commercializzabile stabilito dagli Stati membri, lo Stato membro può, per l'anno considerato, derogare al volume o valore minimo di produzione commercializzabile per tale organizzazione di produttori.

    7.   Laddove si applicano i paragrafi 1, 2, 4 e 5, gli Stati membri possono effettuare pagamenti dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 70, se necessario ai fini dell'applicazione del presente articolo. Tuttavia, tali pagamenti non possono essere effettuati dopo il 15 ottobre del secondo anno successivo all'anno di esecuzione del programma.»;

    9)

    l'articolo 137 è sostituito dal seguente:

    «Articolo 137

    Base del prezzo di entrata

    1.   L'articolo 181, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013 si applica ai prodotti di cui all'allegato XVI.

    2.   Quando il valore in dogana dei prodotti elencati nell'allegato XVI, parte A, è determinato in base al valore di transazione di cui all'articolo 29 del regolamento (CEE) n. 2913/92 ed è superiore di oltre l'8 % all'importo calcolato dalla Commissione come valore forfettario all'importazione all'atto della presentazione della dichiarazione di immissione in libera pratica, l'importatore deve costituire la cauzione di cui all'articolo 248, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2454/93. A tale scopo l'importo del dazio all'importazione cui i prodotti elencati nell'allegato XVI, parte A, possono in definitiva essere soggetti corrisponde all'importo del dazio dovuto se il prodotto fosse stato classificato in base al valore forfettario all'importazione;

    Il primo comma non si applica se il valore forfettario all'importazione è superiore ai prezzi di entrata elencati nell'allegato I, parte III, sezione I, allegato 2, del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio (8), e se il dichiarante chiede la contabilizzazione immediata dell'importo dei dazi cui possono in definitiva essere soggette le merci, anziché costituire la cauzione.

    3.   Se il valore in dogana dei prodotti elencati nell'allegato XVI, parte A, è calcolato conformemente all'articolo 30, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (CEE) n. 2913/92, il dazio è dedotto secondo le modalità previste all'articolo 136, paragrafo 1, del presente regolamento. In tal caso l'importatore costituisce una cauzione conformemente all'articolo 248, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2454/93, per un importo pari all'importo del dazio che avrebbe pagato se la classificazione dei prodotti fosse stata effettuata in base al valore forfettario all'importazione applicabile.

    4.   Il valore in dogana delle merci importate in conto consegna è direttamente determinato a norma dell'articolo 30, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (CEE) n. 2913/92 e a tal fine si applica il valore forfettario all'importazione calcolato conformemente all'articolo 136 durante i periodi in vigore.

    5.   L'importatore dispone di un mese a decorrere dalla vendita dei prodotti in questione, nel limite di quattro mesi dalla data di accettazione della dichiarazione di immissione in libera pratica, per fornire la prova che la partita è stata smerciata in condizioni tali da confermare la veridicità dei prezzi di cui all'articolo 29 del regolamento (CEE) n. 2913/92 o per determinare il valore in dogana di cui all'articolo 30, paragrafo 2, lettera c), dello stesso regolamento. In caso di inosservanza di uno dei due termini suddetti la cauzione costituita viene incamerata, fatta salva l'applicazione del paragrafo 6.

    La cauzione costituita è svincolata se sono presentate alle autorità doganali prove adeguate sulle condizioni di smercio. In caso di mancata presentazione di tali prove, la cauzione è incamerata a titolo di pagamento dei dazi all'importazione.

    Per fornire la prova che il lotto è stato smerciato alle condizioni di cui al primo comma, l'importatore mette a disposizione, oltre alla fattura, tutti i documenti necessari per lo svolgimento dei controlli doganali pertinenti relativi alla vendita e allo smercio di ciascun prodotto del lotto in questione, compresi i documenti relativi al trasporto, all'assicurazione, alla movimentazione e al magazzinaggio del lotto.

    Qualora le norme di commercializzazione di cui all'articolo 3 dispongano che la varietà di prodotto o il tipo commerciale degli ortofrutticoli sia indicato sull'imballaggio, la varietà di prodotto o il tipo commerciale dell'ortofrutticolo che costituisce parte del lotto è indicato sui documenti relativi al trasporto, sulle fatture e sul buono di consegna.

    6.   Il termine di quattro mesi di cui al primo comma del paragrafo 5 può essere prorogato dalle autorità competenti dello Stato membro per un periodo massimo di tre mesi su richiesta debitamente motivata dell'importatore.

    Se in occasione di una verifica le autorità competenti degli Stati membri constatano che le disposizioni del presente articolo non sono state rispettate, esse riscuotono i dazi dovuti conformemente all'articolo 220 del regolamento (CEE) n. 2913/92. L'importo dei dazi da riscuotere o che rimangono da riscuotere include gli interessi maturati dalla data di immissione della merce in libera pratica alla data della riscossione. Il tasso d'interesse applicato è quello praticato nel diritto nazionale per le operazioni di recupero degli importi dovuti.

    (8)  Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1).»"

    Articolo 2

    Norme transitorie

    Qualora uno Stato membro abbia approvato un programma operativo a norma dell'articolo 64, paragrafo 2, terzo comma del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 anteriormente al 20 gennaio 2014, tale programma è considerato approvato ai sensi del regolamento (CE) n. 1234/2007.

    Fatti salvi gli articoli 65 e 66 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, a richiesta di un'organizzazione di produttori, un programma operativo approvato ai sensi del regolamento (CE) n. 1234/2007 può:

    a)

    proseguire fino alla scadenza;

    b)

    essere modificato per conformarsi ai requisiti del regolamento (UE) n. 1308/2013 oppure

    c)

    essere sostituito da un nuovo programma operativo approvato ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) n. 1308/2013.

    Articolo 3

    Entrata in vigore e applicazione

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    I punti 6 e 7 dell'articolo 1 e l'articolo 2 si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2014.

    Il punto 9 dell'articolo 1 si applica a decorrere dal 1o ottobre 2014.

    I punti 3 e 4 dell'articolo 1 si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2015.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, l'11 marzo 2014

    Per la Commissione

    Il presidente

    José Manuel BARROSO


    (1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

    (2)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 549.

    (3)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1).

    (4)  Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1).

    (5)  Regolamento (CEE) n. 2913/1992 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1).


    Top