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Document 32014R0432
Council Regulation (EU) No 432/2014 of 22 April 2014 amending Regulation (EU) No 43/2014 as regards certain fishing opportunities
Regolamento (UE) n. 432/2014 del Consiglio, del 22 aprile 2014 , che modifica il regolamento (UE) n. 43/2014 per quanto riguarda determinate possibilità di pesca
Regolamento (UE) n. 432/2014 del Consiglio, del 22 aprile 2014 , che modifica il regolamento (UE) n. 43/2014 per quanto riguarda determinate possibilità di pesca
GU L 126 del 29.4.2014, p. 1–47
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/01/2014
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Modifies | 32014R0043 | Eliminazione | articolo 1 3 | 01/01/2014 | |
Modifies | 32014R0043 | aggiunta | articolo 18 BI | 01/01/2014 | |
Modifies | 32014R0043 | sostituzione | allegato I J | 01/01/2014 | |
Modifies | 32014R0043 | sostituzione | allegato IA testo | 01/01/2014 | |
Modifies | 32014R0043 | sostituzione | allegato IB testo | 01/01/2014 | |
Modifies | 32014R0043 | sostituzione | allegato IIC testo | 01/02/2014 | |
Modifies | 32014R0043 | sostituzione | allegato III | 01/01/2014 | |
Modifies | 32014R0043 | sostituzione | allegato VIII | 01/01/2014 | |
Modifies | 32014R0043 | sostituzione | articolo 31 | 04/05/2014 | |
Modifies | 32014R0043 | sostituzione | articolo 32 6.B | 01/01/2014 |
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Corrected by | 32014R0432R(01) | (BG, CS, DA, DE, EL, EN, ES, ET, FI, FR, HU, IT, LT, LV, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, SV) |
29.4.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 126/1 |
REGOLAMENTO (UE) N. 432/2014 DEL CONSIGLIO
del 22 aprile 2014
che modifica il regolamento (UE) n. 43/2014 per quanto riguarda determinate possibilità di pesca
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 3,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1) |
Con il regolamento (UE) n. 43/2014 (1) il Consiglio ha fissato, per il 2014, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per le navi dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione. |
(2) |
Le possibilità di pesca assegnate alle navi dell'Unione nelle acque della Norvegia e delle Isole Færøer e alle navi della Norvegia e delle Isole Færøer nelle acque dell'Unione, nonché le condizioni di accesso reciproco alle risorse nelle rispettive acque, sono stabilite ogni anno a seguito di consultazioni sui diritti di pesca detenuti secondo la procedura di cui agli accordi o ai protocolli sulle relazioni in materia di pesca con la Norvegia (2) e con le Isole Færøer (3), rispettivamente. In attesa che si concludano le consultazioni sugli accordi per il 2014, il regolamento (UE) n. 43/2014 ha fissato possibilità di pesca provvisorie per gli stock in questione. Le consultazioni con la Norvegia e con le Isole Færøer si sono concluse rispettivamente il 12 marzo 2014 e il 13 marzo 2014. Inoltre, il 28 marzo 2014 si sono concluse le consultazioni fra Stati costieri per quanto riguarda il melù e fra l'Unione, l'Islanda, la Norvegia e la Federazione russa per quanto riguarda l'aringa atlantico-scandinava. Ciò ha permesso alla Norvegia e all'Unione di discutere accordi di reciprocità in materia di accesso alle risorse nelle acque rispettive. È quindi opportuno modificare in tal senso il regolamento (UE) n. 43/2014. |
(3) |
Conformemente all'esito delle consultazioni tra l'Unione e la Norvegia, l'Unione può autorizzare le navi dell'Unione a prelevare fino al 10 % in più del contingente a essa assegnato, purché tali quantitativi utilizzati in eccesso siano detratti dal contingente dell'Unione per il 2015. Allo stesso modo, l'Unione può prelevare nel 2015 quantitativi inutilizzati corrispondenti a un massimo del 10 % del contingente assegnatole nel 2014. È opportuno consentire tale flessibilità nella fissazione di tali possibilità di pesca, allo scopo di assicurare condizioni di parità per le navi dell'Unione, permettendo agli Stati membri interessati di optare per l'utilizzo di un contingente di flessibilità. Qualora uno Stato membro non abbia optato per l'utilizzo del contingente di flessibilità per uno stock particolare, è opportuno che gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n 847/96 continuino ad applicarsi a norma dell'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 40/2013. |
(4) |
Nella sua seconda riunione annuale del 2014, l'Organizzazione regionale di gestione della pesca per il Pacifico meridionale (SPRFMO) ha adottato possibilità di pesca che comprendono un totale ammissibile di catture (TAC) per il sugarello cileno. La SPRFMO ha inoltre ridefinito la zona specifica cui si applicheranno massimali di cattura e di sforzo nella pesca di fondo a partire dal 4 maggio 2014. È opportuno che tali disposizioni siano recepite nel diritto dell'Unione. |
(5) |
È necessario chiarire una serie di disposizioni riguardanti determinati stock, il regime di gestione dello sforzo per la sogliola della Manica occidentale e un obbligo specifico di comunicazione nell'ambito della Commissione interamericana per i tonnidi tropicali. |
(6) |
I limiti di cattura e le limitazioni dello sforzo di cui al regolamento (UE) n. 43/2014 si applicano rispettivamente a decorrere dal 1o gennaio e dal 1o febbraio 2014. Anche le disposizioni del presente regolamento riguardanti i limiti di cattura e lo sforzo di pesca dovrebbero pertanto applicarsi a partire da tali date. Tale applicazione retroattiva non pregiudica i principi della certezza del diritto e della tutela del legittimo affidamento, poiché le possibilità di pesca in questione non sono state ancora esaurite. Tuttavia, i limiti di cattura e dello sforzo per la pesca di fondo nella zona specificata dalla SPRFMO dovrebbero applicarsi a decorrere dal 4 maggio 2014. Poiché la modifica di alcuni limiti di cattura e regimi di limitazione dello sforzo incide sulle attività economiche e sulla pianificazione della campagna di pesca delle navi dell'Unionee, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore immediatamente dopo la sua pubblicazione, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Modifiche del regolamento (UE) n. 43/2014
Il regolamento (UE) n. 43/2014 è così modificato:
1) |
all'articolo 1, il paragrafo 3 è soppresso; |
2) |
è inserito il seguente articolo: «Articolo 18 bis Flessibilità nella fissazione delle possibilità di pesca per taluni stock 1. Il presente articolo si applica ai seguenti stock:
2. Per qualsiasi stock di cui al paragrafo 1 uno Stato membro può optare per un aumento del 10 % al massimo del contingente inizialmente assegnatogli nell'allegato I. Lo Stato membro interessato notifica per iscritto alla Commissione la sua decisione. All'atto di tale notifica il contingente aumentato è considerato il contingente assegnato allo Stato membro in questione per il 2014. 3. I quantitativi utilizzati nel 2014 nell'ambito di siffatto contingente aumentato che eccedono il contingente iniziale sono detratti, tonnellata per tonnellata, nel calcolo del contingente assegnato per il pertinente stock nel 2015 allo Stato membro in questione. 4. I quantitativi non utilizzati nell'ambito del contingente iniziale, fino a un massimo del 10 % di esso, sono aggiunti nel calcolo del contingente assegnato per il pertinente stock nel 2015 allo Stato membro in questione. 5. I quantitativi trasferiti ad altri Stati membri conformemente all'articolo 16, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013, nonché i quantitativi detratti conformemente agli articoli 37, 105 e 107 del regolamento (CE) n. 1224/2009 sono presi in considerazione al fine di stabilire i quantitativi utilizzati e quelli non utilizzati ai sensi dei paragrafi 3 e 4 del presente articolo. 6. Qualora uno Stato membro si sia avvalso dell'opzione di cui al paragrafo 2 del presente articolo per un particolare stock, gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96 non si applicano a tale stock per il suddetto Stato membro.»; |
3) |
l'articolo 31 è sostituito dal seguente: «Articolo 31 Pesca di fondo Gli Stati membri aventi un'attività di cattura o uno sforzo di pesca comprovati nella pesca di fondo praticata nella zona della convenzione SPRFMO nel periodo dal 1o gennaio 2002 al 31 dicembre 2006 limitano le proprie catture o il proprio sforzo nella pesca di fondo nella zona della convenzione alle parti di tale zona in cui è stata praticata la pesca di fondo in tale periodo e a un livello che non superi i livelli annui medi dei parametri relativi alle catture o allo sforzo nel periodo dal 1o gennaio 2002 al 31 dicembre 2006.»; |
4) |
all'articolo 32, paragrafo 6, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
|
5) |
l'allegato IA è modificato a norma dell'allegato I del presente regolamento; |
6) |
l'allegato IB è modificato a norma dell'allegato II del presente regolamento; |
7) |
l'allegato IJ è sostituito dal testo che figura nell'allegato III del presente regolamento; |
8) |
l'allegato IIC è modificato a norma dell'allegato IV del presente regolamento; |
9) |
l'allegato III è sostituito dal testo che figura nell'allegato V del presente regolamento; |
10) |
l'allegato VIII è sostituito dal testo che figura nell'allegato VI del presente regolamento. |
Articolo 2
Entrata in vigore e applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unionee europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2014.
Tuttavia:
a) |
l'articolo 1, punto 3, si applica a decorrere dal 4 maggio 2014; e |
b) |
l'articolo 1, punto 8, si applica a decorrere dal 1o febbraio 2014. |
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 22 aprile 2014
Per il Consiglio
Il presidente
D. KOURKOULAS
(1) Regolamento (UE) n. 43/2014 del Consiglio, del 20 gennaio 2014, che stabilisce, per il 2014, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per le navi dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione (GU L 24 del 28.1.2014, pag. 1).
(2) Accordo sulla pesca tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia (GU L 226 del 29.8.1980, pag. 48).
(3) Accordo sulla pesca tra la Comunità economica europea, da un lato, e il governo danese e il governo locale delle isole Færøer, dall'altro (GU L 226 del 29.8.1980, pag. 12).
ALLEGATO I
L'allegato IA del regolamento (UE) n. 43/2014 è così modificato:
1) |
la voce relativa al brosmio nelle acque dell'Unione e nelle acque internazionali delle zone V, VI e VII è sostituita dalla seguente:
|
2) |
la voce relativa al brosmio nelle acque norvegesi della zona IV è sostituita dalla seguente:
|
3) |
la voce relativa al pesce tamburo nelle acque dell'Unione e nelle acque internazionali delle zone VI, VII e VIII è sostituita dalla seguente:
|
4) |
la voce relativa all'aringa nella zona IIIa è sostituita dalla seguente:
|
5) |
la voce relativa all'aringa nelle acque dell'Unione e nelle acque norvegesi delle zona IV a nord di 53° 30′ N è sostituita dalla seguente:
|
6) |
la voce relativa all'aringa nelle acque norvegesi a sud di 62° N è sostituita dalla seguente:
|
7) |
la voce relativa all'aringa nella zona IIIa è sostituita dalla seguente:
|
8) |
la voce relativa all'aringa nelle zone IV, VIId e nelle acque dell'Unione della zona IIa è sostituita dalla seguente:
|
9) |
la voce relativa all'aringa nelle zone IVc e VIId è sostituita dalla seguente:
|
10) |
la voce relativa all'aringa nelle zone VIIg, VIIh, VIIj e VIIk è sostituita dalla seguente:
|
11) |
la voce relativa al merluzzo bianco nello Skagerrak è sostituita dalla seguente:
|
12) |
la voce relativa al merluzzo bianco nella zona IV, nelle acque dell'Unione della zona IIa e nella parte della zona IIIa non compresa nello Skagerrak e nel Kattegat è sostituita dalla seguente:
|
13) |
la voce relativa al merluzzo bianco nelle acque norvegesi a sud di 62° N è sostituita dalla seguente:
|
14) |
la voce relativa al merluzzo bianco nella zona VIId è sostituita dalla seguente:
|
15) |
la voce relativa alla rana pescatrice nelle acque norvegesi della zona IV è sostituita dalla seguente:
|
16) |
la voce relativa alla rana pescatrice nelle zone VIIIc, IX e X e nelle acque dell'Unione della zona COPACE 34.1.1 è sostituita dalla seguente:
|
17) |
la voce relativa all'eglefino nella zona IIIa e nelle acque dell'Unione delle sottodivisioni 22-32 è sostituita dalla seguente:
|
18) |
la voce relativa all'eglefino nella zona IV e nelle acque dell'Unione della zona IIa è sostituita dalla seguente:
|
19) |
la voce relativa all'eglefino nelle acque norvegesi a sud di 62° N è sostituita dalla seguente:
|
20) |
la voce relativa al merlano nella zona IIIa è sostituita dalla seguente:
|
21) |
la voce relativa al merlano nella zona IV e nelle acque dell'Unione della zona IIa è sostituita dalla seguente:
|
22) |
la voce relativa al merlano nelle zone VIIb, VIIc, VIId, VIIe, VIIf, VIIg, VIIh, VIIj e VIIk è sostituita dalla seguente:
|
23) |
la voce relativa al merlano e al merluzzo giallo nelle acque norvegesi a sud di 62° N è sostituita dalla seguente:
|
24) |
la voce relativa alla molva azzurra nelle acque dell'Unione e nelle acque internazionali delle zone I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId, VIIIe, XII e XIV è sostituita dalla seguente:
|
25) |
la voce relativa alla molva azzurra nelle acque dell'Unione delle zone II, IVa, V, VI a nord di 56° 30′ N e VII ovest di 12° O è sostituita dalla seguente:
|
26) |
la voce relativa alla molva azzurra nelle acque dell'Unione e nelle acque internazionali delle zone Vb, VI, VII è sostituita dalla seguente:
|
27) |
la voce relativa alla molva nelle acque dell'Unione della zona IV è sostituita dalla seguente:
|
(28) |
la voce relativa alla molva nelle acque dell'Unione e nelle acque internazionali delle zone VI, VII, VIII, IX, X, XII e XIV è sostituita dalla seguente:
|
29) |
la voce relativa alla molva nelle acque norvegesi della zona IV è sostituita dalla seguente:
|
30) |
la voce relativa allo scampo nelle acque norvegesi della zona IV è sostituita dalla seguente:
|
31) |
la voce relativa al gamberello boreale nella zona IIIa è sostituita dalla seguente:
|
(32) |
la voce relativa al gamberello boreale nelle acque norvegesi a sud di 62° N è sostituita dalla seguente
|
33) |
la voce relativa alla passera di mare nello Skagerrak è sostituita dalla seguente:
|
34) |
la voce relativa alla passera di mare nella zona IV, nelle acque dell'Unione della zona IIa e nella parte della zona IIIa non compresa nello Skagerrak e nel Kattegat è sostituita dalla seguente:
|
35) |
la voce relativa alla passera di mare nelle zone VIId e VIIe è sostituita dalla seguente
|
36) |
la voce relativa al merluzzo carbonaro nelle zone IIIa e IV, nelle acque dell'Unione delle zone IIa, IIIb, IIIc e sottodivisioni 22-32 è sostituita dalla seguente:
|
37) |
la voce relativa al merluzzo carbonaro nella zona VI e nelle acque dell'Unione e acque internazionali delle zone Vb, XII e XIV è sostituita dalla seguente:
|
38) |
la voce relativa al merluzzo carbonaro nelle acque norvegesi a sud di 62° N è sostituita dalla seguente:
|
39) |
la voce relativa all'ippoglosso nero nelle acque dell'Unione delle zone IIa e IV e nelle acque dell'Unione e acque internazionali delle zone Vb e VI è sostituita dalla seguente:
|
40) |
la voce relativa allo sgombro nelle zone IIIa e IV e nelle acque dell'Unione delle zone IIa, IIIb, IIIc e sottodivisioni 22-32 è sostituita dalla seguente:
|
41) |
la voce relativa allo sgombro nelle zone VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId e VIIIe, nelle acque dell'Unione e acque internazionali della zona Vb e nelle acque internazionali delle zone IIa, XII e XIV è sostituita dalla seguente:
|
42) |
la voce relativa allo sgombro nelle zone VIIIc, IX e X e nelle acque dell'Unione della zona COPACE 34.1.1 è sostituita dalla seguente:
|
43) |
la voce relativa allo sgombro nelle acque norvegesi delle zone IIa e IVa è sostituita dalla seguente:
|
44) |
la voce relativa alla sogliola nelle acque dell'Unione delle zone IIa e IV è sostituita dalla seguente:
|
45) |
la voce relativa alle sogliole nelle zone VIIIc, VIIId, VIIIe, IX e X e nelle acque dell'Unione della zona COPACE 34.1.1 è sostituita dalla seguente:
|
46) |
la voce relativa allo spratto e alle catture accessorie connesse nella zona IIIa è sostituita dalla seguente:
|
47) |
la voce relativa allo spratto e catture accessorie connesse nelle acque dell'Unione delle zone IIa e IV è sostituita dalla seguente:
|
48) |
la voce relativa ai suri/sugarelli e alle catture accessorie connesse nelle acque dell'Unione delle zone IVb, IVc e VIId è sostituita dalla seguente:
|
49) |
la voce relativa ai suri/sugarelli e alle catture accessorie connesse nelle acque dell'Unione delle zone IIa e IVa, nelle zone VI, VIIa-c,VIIe-k, VIIIa, VIIIb, VIIId e VIIIe, nelle acque dell'Unione e acque internazionali della zona Vb e nelle acque internazionali delle zone XII e XIV è sostituita dalla seguente:
|
50) |
la voce relativa alla busbana norvegese e alle catture accessorie connesse nella zona IIIa e nelle acque dell'Unione delle zone IIa e IV è sostituita dalla seguente:
|
51) |
la voce relativa alla busbana norvegese e alle catture accessorie connesse nelle acque norvegesi della zona IV è sostituita dalla seguente:
|
52) |
la voce relativa al pesce industriale nelle acque norvegesi della zona IV è sostituita dalla seguente:
|
53) |
la voce relativa ad altre specie nelle acque dell'Unione delle zone Vb, VI e VII è sostituita dalla seguente:
|
54) |
la voce relativa ad altre specie nelle acque norvegesi della zona IV è sostituita dalla seguente:
|
55) |
la voce relativa ad altre specie nelle acque dell'Unione delle zone IIa, IV e VIa a nord di 56° 30′ N è sostituita dalla seguente:
|
(1) Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.
(2) Da pescare nelle acque dell'Unione delle zone IIa, IV, Vb, VI e VII (USK/*24X7C).
(3) Condizione speciale: di cui sono autorizzate catture accidentali di altre specie nella misura del 25 % per nave e in ogni momento nelle zone Vb, VI e VII. Tuttavia, questa percentuale può essere superata nelle prime 24 ore che seguono l'inizio della pesca in uno specifico fondale di pesca. Il totale delle catture accidentali di altre specie nelle zone Vb, VI e VII non può superare il seguente quantitativo in t (OTH/*5B67-):
3 000
(4) Inclusa la molva. I seguenti contingenti per la Norvegia sono pescati esclusivamente con palangari nelle zone Vb, VI e VII:
Molva (LIN/*5B67-) |
5 500 |
Brosmio (USK/*5B67-) |
2 923 |
(5) |
I contingenti di brosmio e di molva per la Norvegia sono intercambiabili fino al seguente quantitativo, in t: 2 000» |
(5) Sbarchi di aringhe prelevate durante la pesca con reti aventi apertura di maglia pari o superiore a 32 mm.
(6) Condizione speciale: fino al 50 % di tale quantitativo può essere pescato nelle acque dell'Unione della zona IV (HER/*04-C.).
(7) Può essere pescato solo nello Skagerrak (HER/*03AN.).»
(8) Sbarchi di aringhe prelevate durante la pesca con reti aventi apertura di maglia pari o superiore a 32 mm. Ogni Stato membro comunica separatamente i propri sbarchi di aringhe nelle zone IVa (HER/04A.) e IVb (HER/04B.).
(9) Le catture effettuate nei limiti di tale contingente vanno detratte dalla quota norvegese del TAC. Nei limiti di tale contingente, nelle acque dell'Unione delle zone IVa e IVb (HER/*4AB C) non può essere pescato un quantitativo superiore a quello indicato in appresso.
50 000
Condizione speciale:
nei limiti dei contingenti sopra indicati, nella zona specificata non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso:
|
Acque norvegesi a sud di 62° N (HER/*04N-) () |
|
Unione |
50 000 |
|
() Sbarchi di aringhe prelevate durante la pesca con reti aventi apertura di maglia pari o superiore a 32 mm. Ogni Stato membro comunica separatamente i propri sbarchi di aringhe nelle zone IVa (HER/*4AN.) e IVb (HER/*4BN.).» |
(10) Sbarchi di aringhe prelevate durante la pesca con reti aventi apertura di maglia pari o superiore a 32 mm. Ogni Stato membro comunica separatamente i propri sbarchi di aringhe nelle zone IVa (HER/*4AN.) e IVb (HER/*4BN.).»
(11) Le catture accessorie di merluzzo bianco, eglefino, merluzzo giallo, merlano e merluzzo carbonaro devono essere imputate al rispettivo contingente.»
(12) Esclusivamente per sbarchi di aringhe prelevate come catture accessorie durante la pesca con reti aventi apertura di maglia inferiore a 32 mm.»
(13) Esclusivamente per sbarchi di aringhe prelevate come catture accessorie durante la pesca con reti aventi apertura di maglia inferiore a 32 mm.»
(14) Esclusivamente per sbarchi di aringhe prelevate durante la pesca con reti aventi apertura di maglia pari o superiore a 32 mm.
(15) Escluso lo stock di Blackwater: si tratta della popolazione di aringhe della regione marittima situata nell'estuario del Tamigi nella zona delimitata da una lossodromia che dal Landguard Point (51° 56′ N, 1° 19,1′ E) corre verso sud fino alla latitudine 51° 33′ N e quindi in direzione ovest fino a un punto della costa del Regno Unito.
(16) Condizione speciale: fino al 50 % di questo contingente può essere prelevato nella zona IVb (HER/*04B.).»
(17) La zona è aumentata dell'area delimitata:
— |
a nord dalla latitudine 52° 30′ N, |
— |
a sud dalla latitudine 52° 00′ N, |
— |
a ovest dalla costa dell'Irlanda, |
— |
a est dalla costa del Regno Unito.» |
(18) In aggiunta a questo contingente, uno Stato membro può attribuire alle navi battenti la sua bandiera che partecipano a prove su attività di pesca pienamente documentate quantitativi supplementari entro un limite del 12 % in più rispetto al contingente a esso assegnato, alle condizioni di cui al titolo II, capo II, del presente regolamento.»
(19) In aggiunta a questo contingente, uno Stato membro può attribuire alle navi battenti la sua bandiera che partecipano a prove su attività di pesca pienamente documentate quantitativi supplementari entro un limite del 12 % in più rispetto al contingente a esso assegnato, alle condizioni di cui al titolo II, capo II, del presente regolamento.
(20) Può essere prelevato nelle acque dell'Unione. Le catture effettuate nell'ambito di tale quota vanno detratte dalla quota norvegese del TAC.
Condizione speciale:
nei limiti dei contingenti sopra indicati, nella zona specificata non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso:
|
Acque norvegesi della zona IV (COD/*04N-) |
Unione |
20 054» |
(21) Le catture accessorie di eglefino, merluzzo giallo, merlano e merluzzo carbonaro devono essere imputate al rispettivo contingente.»
(22) In aggiunta a questo contingente, uno Stato membro può attribuire alle navi battenti la sua bandiera che partecipano a prove su attività di pesca pienamente documentate quantitativi supplementari entro un limite del 12 % in più rispetto al contingente a esso assegnato, alle condizioni di cui al titolo II, capo II, del presente regolamento.»
(23) Le catture accessorie di merluzzo bianco, merluzzo giallo, merlano e merluzzo carbonaro devono essere imputate ai rispettivi contingenti.»
(24) Può essere prelevato nelle acque dell'Unione. Le catture effettuate nell'ambito di tale contingente vanno detratte dalla quota norvegese del TAC.
Condizione speciale:
nei limiti dei contingenti sopra indicati, nella zona specificata non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso:
|
Acque norvegesi della zona IV (WHG/*04N-) |
Unione |
10 320» |
(25) Le catture accessorie di merluzzo bianco, eglefino e merluzzo carbonaro vanno imputate ai rispettivi contingenti.»
(26) Condizione speciale: di cui fino alla seguente percentuale può essere pescata nella zona economica norvegese o nella zona di pesca intorno a Jan Mayen (WHB/*NZJM1):
61,4 %
(27) Possono essere effettuati trasferimenti di questo contingente verso le zone VIIIc, IX e X; acque dell'Unione della zona COPACE 34.1.1. Tuttavia, tali trasferimenti devono essere preventivamente comunicati alla Commissione.
(28) Condizione speciale: di cui fino al seguente quantitativo può essere pescato nelle acque delle Isole Færøer (WHB/*05-F.):
25 000»
(29) Da imputare ai limiti di cattura della Norvegia fissati nell'ambito dell'accordo tra gli Stati costieri.
(30) Condizioni speciali: le catture nella zona IV non superano l'importo seguente (WHB/*04A-C):
44 496
Tale limite di cattura nella zona IV corrisponde alla seguente percentuale del contingente di accesso della Norvegia:
25 %
(31) Da imputare ai limiti di cattura delle isole Færøer.
(32) Condizioni speciali: possono essere pescate nella zona VIb (WHB/*06B-C). Le catture nella zona IVa non superano l'importo seguente (WHB/*04A-C):
6 250»
(33) Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.
(34) Da prelevare nelle acque dell'Unione delle zone IIa, IV, Vb, VI e VII (BLI/*24X7C).
(35) Le catture accessorie di granatiere e di pesce sciabola nero devono essere imputate ai rispettivi contingenti. Da prelevare nelle acque dell'Unione della zona VIa a nord di 56°30' N e della zona VIb.»
(36) Condizione speciale: di cui sono autorizzate catture accidentali di altre specie nella misura del 25 % per nave e in ogni momento nelle zone Vb, VI e VII. Tuttavia questa percentuale può essere superata nelle prime 24 ore che seguono l'inizio della pesca in uno specifico fondale di pesca. La totalità di queste catture accidentali di altre specie nelle zone VI e VII non può superare il seguente quantitativo in t (OTH/*6X14.):
2 000
(37) Compreso il brosmio. I contingenti per la Norvegia sono catturati unicamente con palangari nelle zone Vb, VI e VII e sono pari a:
Molva (LIN/*5B67-) |
5 500 |
Brosmio (USK/*5B67-) |
2 923 |
(38) I contingenti di molva e di brosmio per la Norvegia sono interscambiabili fino al quantitativo seguente, in t:
3 000
(39) Compreso il brosmio. Da pescare nelle zone VIb e VIa a nord di 56°30' N (LIN/*6BAN.).
(40) Condizione speciale: di cui sono autorizzate catture accidentali di altre specie nella misura del 25 % per nave e in ogni momento nelle zone VIa e VIb. Tuttavia questa percentuale può essere superata nelle prime 24 ore che seguono l'inizio della pesca in uno specifico fondale di pesca. Il totale di queste catture accidentali di altre specie nelle zone VIa e VIb non può superare il seguente quantitativo in tonnellate (OTH/*6AB.):
75»
(41) Le catture accessorie di merluzzo bianco, eglefino, merluzzo giallo, merlano e merluzzo carbonaro devono essere imputate al rispettivo contingente.»
(42) In aggiunta a questo contingente, uno Stato membro può attribuire alle navi battenti la sua bandiera che partecipano a prove su attività di pesca pienamente documentate quantitativi supplementari entro un limite del 5 % in più rispetto al contingente a esso assegnato, alle condizioni di cui al capitolo II del titolo II del presente regolamento.»
(43) In aggiunta a questo contingente, uno Stato membro può attribuire alle navi battenti la sua bandiera che partecipano a prove su attività di pesca pienamente documentate quantitativi supplementari entro un limite dell'1 % in più rispetto al contingente a esso assegnato, alle condizioni di cui al capitolo II del titolo II del presente regolamento.»
(44) Possono essere prelevate unicamente nelle acque dell'Unione della zona IV e nella zona IIIa (POK/*3A4-C). Le catture effettuate nei limiti di tale contingente vanno detratte dalla quota norvegese del TAC.»
(45) Da prelevare a nord di 56° 30′ N (POK/*5614N).»
(46) Le catture accessorie di merluzzo bianco, eglefino, merluzzo giallo e merlano devono essere imputate al rispettivo contingente.»
(47) Da prelevare nelle acque dell'Unione delle zone IIa e VI. Nella zona VI tale quantitativo può essere pescato esclusivamente con palangari (GHL/*2A6-C).»
(48) Condizione speciale: compreso il seguente quantitativo da prelevare nelle acque norvegesi a sud di 62° N (MAC/*04N-):
247
Nel corso delle attività di pesca soggette a condizione speciale, le catture accessorie di merluzzo bianco, eglefino, merluzzo giallo, merlano e merluzzo carbonaro devono essere imputate ai rispettivi contingenti.
(49) Può essere anche prelevato nelle acque norvegesi della zona IVa (MAC/*4AN.).
(50) Da detrarre dalla quota del TAC spettante alla Norvegia (contingente di accesso). Questo quantitativo include anche la seguente parte della Norvegia nel TAC del Mare del Nord:
74 500
Questo contingente può essere pescato soltanto nella zona IVa (MAC/*04A.), eccetto per il seguente quantitativo, in t, che può essere pescato nella zona IIIa (MAC/*03A.):
3 000
Condizione speciale:
nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso:
|
IIIa |
IIIa e IVbc |
IVb |
IVc |
VI, acque internazionali della zona IIa, dal 1o gennaio al 31 marzo 2014 e nel dicembre 2014. |
|
(MAC/*03A.) |
(MAC/*3A4BC) |
(MAC/*04B.) |
(MAC/*04C.) |
(MAC/*2A6.) |
Danimarca |
0 |
4 130 |
0 |
0 |
15 918 |
Francia |
0 |
490 |
0 |
0 |
0 |
Paesi Bassi |
0 |
490 |
0 |
0 |
0 |
Svezia |
0 |
0 |
390 |
10 |
4 112 |
Regno Unito |
0 |
490 |
0 |
0 |
0 |
Norvegia |
3 000 |
0 |
0 |
0 |
0» |
(51) Può essere pescato nelle zone IIa, VIa a nord di 56° 30′ N, IVa, VIId, VIIe, VIIf e VIIh (MAC/*AX7H).
(52) Il seguente quantitativo aggiuntivo di contingente di accesso, in t, può essere pescato dalla Norvegia a nord di 56° 30′ N e imputato al relativo limite di cattura (MAC/*N5630):
51 387
Condizione speciale:
nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone e nei periodi specificati non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso:
|
Acque dell'Unione e acque norvegesi della zona IVa. Nei periodi dal 1o gennaio al 15 febbraio 2014 e dal 1o settembre al 31 dicembre 2014 |
Acque norvegesi della zona IIa |
|
(MAC/*4A-EN) |
(MAC/*2AN-) |
Germania |
19 005 |
2 557 |
Francia |
12 671 |
1 703 |
Irlanda |
63 351 |
8 524 |
Paesi Bassi |
27 715 |
3 727 |
Regno Unito |
174 223 |
23 445 |
Unione |
296 965 |
39 956» |
(53) Condizione speciale: i quantitativi soggetti a scambi con altri Stati membri possono essere prelevati nelle zone VIIIa, VIIIb e VIIId (MAC/*8ABD.). Tuttavia, i quantitativi forniti da Spagna, Portogallo o Francia a fini di scambio, da prelevare nelle zone VIIIa, VIIIb e VIIId, non possono superare il 25 % dei contingenti dello Stato membro cedente
Condizione speciale:
nei limiti dei contingenti sopra indicati, nella zona specificata non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso:
|
VIIIb (MAC/*08B.) |
Spagna |
3 920 |
Francia |
26 |
Portogallo |
810» |
(54) Le catture effettuate nelle zone IIa (MAC/*02A.) e IVa (MAC/*4A.) devono essere comunicate separatamente.»
(55) Pesca autorizzata soltanto nelle acque dell'Unione della zona IV (SOL/*04-C.).»
(56) Almeno il 95 % degli sbarchi imputati al contingente deve consistere di spratti. Le catture accessorie di limanda, merlano ed eglefino devono essere imputate al rimanente 5 % del contingente (OTH/*03A.).»
(57) Inclusi i cicerelli.
(58) Almeno il 98 % degli sbarchi imputati al contingente deve consistere di spratti. Le catture accessorie di limanda e merlano devono essere imputate al rimanente 2 % del contingente (OTH/*2AC4C).»
(59) Condizione speciale: fino al 5 % di questo contingente, pescato nella divisione VIId, può essere imputato al contingente relativo alle zone seguenti: acque dell'Unione delle zone IIa, IVa, VI, VIIa-c, VIIe-k, VIIIa, VIIIb, VIIId e VIIIe; acque dell'Unione e acque internazionali della zona Vb; acque internazionali delle zone XII e XIV (JAX/*2A-14).
(60) Pesca autorizzata soltanto nelle acque dell'Unione della zona IV (JAX/*04-C.).
(61) Almeno il 95 % degli sbarchi imputati al contingente deve consistere di suri/sugarelli. Le catture accessorie di pesce tamburo, eglefino, merlano e sgombro devono essere imputate al rimanente 5 % del contingente (OTH/*4BC7D).»
(62) Condizione speciale: fino al 5 % di questo contingente, pescato nelle acque dell'Unione delle zone IIa o IVa prima del 30 giugno 2014, può essere imputato al contingente relativo alle acque dell'Unione delle zone IVb, IVc e VIId (JAX/*4BC7D).
(63) Condizione speciale: fino al 5 % di questo contingente può essere pescato nella zona VIId (JAX/*07D.).
(64) Almeno il 95 % degli sbarchi imputati al contingente deve consistere di suri/sugarelli. Le catture accessorie di pesce tamburo, eglefino, merlano e sgombro devono essere imputate al rimanente 5 % del contingente (OTH/*2A-14).
(65) Limitato alle zone IVa, VIa (solo a nord di 56° 30' N), VIIe, VIIf e VIIh.»
(66) Almeno il 95 % degli sbarchi imputati al contingente deve consistere di busbana norvegese. Le catture accessorie di eglefino e merlano devono essere imputate al rimanente 5 % del contingente (OT2/*2A3A4).
(67) Contingente da prelevare solo nelle acque dell'Unione delle zone CIEM IIa, IIIa e IV.
(68) Deve essere utilizzata una rete con una porta di uscita. Comprende un massimo del 15 % delle catture accessorie inevitabili (NOP/*2A3A4), da imputare a questo contingente.»
(69) Le catture accessorie di merluzzo bianco, eglefino, merluzzo giallo, merlano e merluzzo carbonaro devono essere imputate ai rispettivi contingenti.
(70) Condizione speciale: di cui non oltre 400 t di suri/sugarelli (JAX/*04-N.).»
(71) Da pescare esclusivamente con palangari.»
(72) Contingente di “altre specie” assegnato a un livello abituale dalla Norvegia alla Svezia.
(73) Inclusa pesca non specificata. Eventuali eccezioni possono essere introdotte a seguito di consultazioni.»
(74) Limitatamente alle zone IIa e IV (OTH/*2A4-C).
(75) Inclusa pesca non specificata. Eventuali eccezioni possono essere introdotte a seguito di consultazioni.
(76) Da pescare nelle zone IV e VIa a nord di 56° 30′ N (OTH/*46AN).»
ALLEGATO II
L'allegato IB del regolamento (UE) n. 43/2014 è così modificato:
1) |
la voce relativa all'aringa nelle acque dell'Unione, norvegesi e internazionali delle zone I e II è sostituita dalla seguente:
|
2) |
la voce relativa al merluzzo bianco nelle acque norvegesi delle zone I e II è sostituita dalla seguente:
|
3) |
la voce relativa al merluzzo bianco nelle acque groenlandesi della zona NAFO 1 e nelle acque groenlandesi della zona XIV è sostituita dalla seguente:
|
4) |
la voce relativa al merluzzo bianco nelle zone I e IIb è sostituita dalla seguente:
|
5) |
la voce relativa al merluzzo bianco e all'eglefino nelle acque delle Isole Færøer della zona Vb è sostituita dalla seguente:
|
6) |
la voce relativa all'ippoglosso atlantico nelle acque groenlandesi delle zone V e XIV è sostituita dalla seguente:
|
7) |
la voce relativa all'ippoglosso atlantico nelle acque groenlandesi della zona NAFO 1 è sostituita dalla seguente:
|
8) |
la voce relativa ai granatieri nelle acque groenlandesi delle zone V e XIV è sostituita dalla seguente:
|
9) |
la voce relativa ai granatieri nelle acque groenlandesi della zona NAFO 1 è sostituita dalla seguente:
|
10) |
la voce relativa all'eglefino nelle acque norvegesi delle zone I e II è sostituita dalla seguente:
|
11) |
la voce relativa alla molva azzurra nelle acque delle Isole Færøer è sostituita dalla seguente:
|
12) |
la voce relativa alla molva e alla molva azzurra nelle acque delle Isole Færøer della zona Vb è sostituita dalla seguente:
|
13) |
la voce relativa al gamberello boreale nelle acque groenlandesi delle zone V e XIV è sostituita dalla seguente:
|
14) |
la voce relativa al merluzzo carbonaro nelle acque norvegesi delle zone I e II è sostituita dalla seguente:
|
15) |
la voce relativa al merluzzo carbonaro nelle acque delle Isole Færøer della zona Vb è sostituita dalla seguente:
|
16) |
la voce relativa all'ippoglosso nero nelle acque norvegesi delle zone I e II è sostituita dalla seguente:
|
17) |
la voce relativa all'ippoglosso nero nelle acque groenlandesi della zona NAFO 1 è sostituita dalla seguente:
|
18) |
la voce relativa all'ippoglosso nero nelle acque groenlandesi delle zone V e XIV è sostituita dalla seguente:
|
19) |
la voce relativa agli scorfani nelle acque norvegesi delle zone I e II è sostituita dalla seguente:
|
20) |
la voce relativa agli scorfani (pelagici) nelle acque groenlandesi della zona NAFO 1F e nelle acque groenlandesi delle zone V e XIV è sostituita dalla seguente:
|
21) |
la voce relativa agli scorfani nelle acque delle Isole Færøer della zona Vb è sostituita dalla seguente:
|
22) |
la voce relativa ad altre specie nelle acque norvegesi delle zone I e II è sostituita dalla seguente:
|
23) |
la voce relativa ad altre specie nelle acque delle Isole Færøer della zona Vb è sostituita dalla seguente:
|
24) |
la voce relativa al pesce piatto nelle acque delle Isole Færøer della zona Vb è sostituita dalla seguente:
|
(1) La dichiarazione delle catture trasmessa alla Commissione deve includere anche i quantitativi pescati in ciascuna delle zone seguenti: zona di regolamentazione NEAFC, acque dell'Unione, acque delle Færøer, acque norvegesi, zona di pesca intorno a Jan Mayen e zona di protezione della pesca attorno allo Svalbard.
(2) Le catture effettuate nei limiti di tale contingente vanno detratte dalla quota del TAC spettante alla Norvegia (contingente di accesso). Questo contingente può essere pescato nelle acque dell'Unione a nord di 62° N.
Condizione speciale:
nei limiti dei contingenti sopra indicati, nella zona specificata non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso:
|
Acque norvegesi a nord di 62° N e zona di pesca intorno a Jan Mayen (HER/*2AJMN): |
|
24 519» |
(3) Fatta eccezione per le catture accessorie, a tali contingenti si applicano le seguenti condizioni:
1. |
non possono essere pescati tra il 1o aprile e il 31 maggio 2014; |
2. |
possono essere pescati esclusivamente nelle acque groenlandesi delle zone NAFO 1F e CIEM XIV in almeno 2 delle 4 aree seguenti:
|
(4) Eccetto Germania, Spagna, Francia, Polonia, Portogallo e Regno Unito.
(5) L'assegnazione della quota dello stock di merluzzo bianco di cui può disporre l'Unione nella zona di Spitzbergen e dell'Isola degli Orsi e le catture accessorie connesse di eglefino non pregiudicano in alcun modo i diritti e gli obblighi derivanti dal trattato di Parigi del 1920.
(6) Le catture accessorie di eglefino possono rappresentare fino al 14 % per cala. Le catture accessorie di eglefino sono in aggiunta al contingente di merluzzo bianco.»
(7) Da pescare con palangari (HAL/*514GN).»
(8) Da pescare con palangari (HAL/*N1GRN).»
(9) Condizioni speciali: è vietata la pesca diretta di granatieri delle specie Coryphaenoides rupestris (RNG/514GRN) e Macrourus berglax (RHG/514GRN). Tali specie possono essere prelevate esclusivamente come catture accessorie da comunicare separatamente.
(10) Alla Norvegia è assegnato il seguente quantitativo, in t, che può essere pescato in questa zona del TAC o nelle acque groenlandesi della zona NAFO 1 (GRV/514N1G).
60
Condizioni speciali:
è vietata la pesca diretta di granatieri delle specie Coryphaenoides rupestris (RNG/514N1G) e Macrourus berglax (RHG/514N1G). Tali specie possono essere prelevate esclusivamente come catture accessorie da comunicare separatamente.»
(11) Condizioni speciali: è vietata la pesca diretta di granatieri delle specie Coryphaenoides rupestris (RNG/N1GRN.) e Macrourus berglax (RHG/N1GRN.). Tali specie possono essere prelevate esclusivamente come catture accessorie da comunicare separatamente.
(12) Alla Norvegia è assegnato il seguente quantitativo, in t, che può essere pescato in questa zona del TAC o nelle acque groenlandesi delle zone V e XIV (GRV/514N1G).
60
Condizioni speciali:
è vietata la pesca diretta di granatieri delle specie Coryphaenoides rupestris (RNG/514N1G) e Macrourus berglax (RHG/514N1G). Tali specie possono essere prelevate esclusivamente come catture accessorie da comunicare separatamente.»
(13) TAC fissato conformemente alle consultazioni fra l'Unione, le Isole Færøer, la Norvegia e l'Islanda.»
(14) Le catture accessorie di granatieri e di pesce sciabola nero possono essere imputate a questo contingente, fino al seguente limite (OTH/*05B-F):
500»
(15) Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.»
(16) Da pescare a sud di 68° N.»
(17) La pesca di questo contingente è effettuata da non oltre 6 navi contemporaneamente.»
(18) Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.»
(19) Può essere pescato solo come scorfano pelagico di acque profonde con reti da traino pelagiche dal 10 maggio al 31 dicembre 2014.
(20) Può essere pescato solo nelle acque groenlandesi della zona di conservazione dello scorfano delimitata dalle linee che uniscono le seguenti coordinate:
Punto |
Latitudine |
Longitudine |
1 |
64°45'N |
28°30'O |
2 |
62°50'N |
25°45'O |
3 |
61°55'N |
26°45'O |
4 |
61°00'N |
26°30'O |
5 |
59°00'N |
30°00'O |
6 |
59°00'N |
34°00'O |
7 |
61°30'N |
34°00'O |
8 |
62°50'N |
36°00'O |
9 |
64°45'N |
28°30'O |
(21) Condizione speciale: tale contingente può anche essere pescato nelle acque internazionali della zona di conservazione dello scorfano di cui sopra (RED/*5-14P).
(22) Può essere pescato unicamente nelle acque groenlandesi delle zone V e XIV (RED/*514GN).»
(23) Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.»
(24) Escluse le specie ittiche prive di valore commerciale.»
ALLEGATO III
«ALLEGATO IJ
ZONA DELLA CONVENZIONE SPRFMO
Specie: |
Sugarello cileno Trachurus murphyi |
Zona: |
Zona della convenzione SPRFMO (CJM/SPRFMO) |
|
Germania |
6 552,08 |
|
|
|
Paesi Bassi |
7 101,78 |
|
|
|
Lithuania |
4 559,1 |
|
|
|
Poland |
7 839,05 |
|
|
|
Unione |
26 052 |
|
|
|
TAC |
Non pertinente» |
|
TAC analitico Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96 Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96 |
ALLEGATO IV
Il testo dell'allegato IIC, punto 7.1, del regolamento (CE) n. 43/2014 è sostituito dal seguente:
«7.1. |
La Commissione può assegnare a uno Stato membro un numero aggiuntivo di giorni in mare in cui una nave avente a bordo uno degli attrezzi regolamentati può essere autorizzata dal proprio Stato membro di bandiera a trovarsi nella zona, sulla base delle cessazioni definitive delle attività di pesca avvenute tra il 1o febbraio 2013 e il 31 gennaio 2014 conformemente all'articolo 23 del regolamento (CE) n. 1198/2006 o al regolamento (CE) n. 744/2008. Le cessazioni definitive dovute ad altre circostanze possono essere esaminate dalla Commissione caso per caso, a seguito di una domanda scritta debitamente motivata dello Stato membro interessato. Detta domanda scritta identifica le navi interessate e conferma, per ciascuna di esse, che non riprenderanno più le attività di pesca.» |
ALLEGATO V
«ALLEGATO III
Numero massimo di autorizzazioni di pesca per le navi dell'unione operanti nelle acque di paesi terzi
Zona di pesca |
Attività di pesca |
Numero di autorizzazioni di pesca |
Ripartizione delle autorizzazioni di pesca tra gli Stati membri |
Numero massimo di navi presenti nello stesso momento |
Acque norvegesi e zona di pesca intorno a Jan Mayen |
Aringa, a nord di 62° 00′ N |
77 |
DK: 25 DE: 5 FR: 1 IE: 8 NL: 9 PL: 1 SV: 10 UK: 18 |
57 |
Specie demersali, a nord di 62° 00′ N |
80 |
DE: 16 IE: 1 ES: 20 FR: 18 PT: 9 UK: 14 Unallocated: 2 |
50 |
|
Sgombro |
Non pertinente |
Non pertinente |
70 (1) |
|
Specie industriali, a sud di 62° 00′ N |
480 |
DK: 450 UK: 30 |
150 |
|
Acque delle Isole Færøer |
Tutte le attività di pesca con reti da traino effettuate da navi fino a 180 piedi nella zona compresa tra 12 e 21 miglia dalle linee di base delle Isole Færøer |
26 |
BE: 0 DE: 4 FR: 4 UK: 18 |
13 |
Pesca diretta del merluzzo bianco e dell'eglefino con una maglia minima di 135 mm, limitata alla zona situata a sud di 62° 28′ N e a est di 6° 30′ O |
8 (2) |
Non pertinente |
4 |
|
Pesca al traino al di là delle 21 miglia dalle linee di base delle Isole Færøer. Nei periodi dal 1o marzo al 31 maggio e dal 1o ottobre al 31 dicembre, le navi in questione possono operare nella zona compresa tra 61° 20′ N e 62° 00′ N e tra 12 e 21 miglia dalle linee di base |
70 |
BE: 0 DE: 10 FR: 40 UK: 20 |
26 |
|
Pesca al traino della molva azzurra con una maglia minima di 100 mm nella zona a sud di 61° 30′ N e a ovest di 9° 00′ O, nella zona tra 7° 00′ O e 9° 00′ O a sud di 60° 30′ N e nella zona a sud-ovest di una linea situata tra 60° 30′ N, 7° 00′ O e 60° 00′ N, 6° 00′ O |
70 |
DE: 8 (3) FR: 12 (3) UK: 0 (3) |
20 (4) |
|
Pesca al traino diretta al merluzzo carbonaro con una maglia minima di 120 mm e con la possibilità di utilizzare cinte di rinforzo intorno al sacco |
70 |
Non pertinente |
22 (2) |
|
Pesca del melù. Il numero totale di licenze può essere aumentato di 4 unità per formare coppie se le autorità delle isole Færøer stabiliscono norme specifiche d'accesso a una zona denominata “zona di pesca principale del melù” |
34 |
DE: 3 DK: 19 FR: 2 NL: 5 UK: 5 |
20 |
|
Linea di pesca |
10 |
UK: 10 |
6 |
|
Sgombro |
12 |
DK: 12 |
12 |
|
Aringa, a nord di 61° N |
21 |
DK: 7 DE: 1 IE: 2 FR: 0 NL: 3 SV: 3 UK: 5 |
21» |
(1) Fatte salve le licenze supplementari concesse alla Svezia dalla Norvegia secondo la prassi abituale.
(2) Sulla base del verbale concordato del 1999, i dati relativi alla pesca diretta di merluzzo bianco ed eglefino sono inseriti tra i dati della voce “Tutte le attività di pesca con reti da traino effettuate da navi fino a 180 piedi nella zona compresa tra 12 e 21 miglia dalle linee di base delle Isole Færøer”.
(3) Questi dati si riferiscono al numero massimo di navi presenti in qualsiasi momento.
(4) Questi dati sono inseriti tra i dati delle “Attività di pesca con reti da traino al di là delle 21 miglia dalle linee di base delle Isole Færøer”.
ALLEGATO VI
«ALLEGATO VIII
Limitazioni quantitative applicabili alle autorizzazioni di pesca per le navi di paesi terzi operanti nelle acque dell'Unione
Stato di bandiera |
Attività di pesca |
Numero di autorizzazioni di pesca |
Numero massimo di navi presenti nello stesso momento |
Norvegia |
Aringa, a nord di 62° 00′ N |
20 |
20 |
Isole Færøer |
Sgombro, zone VIa (a nord di 56° 30′ N), VIIe, VIIf, VIIh Sugarello, zone IV, VIa (a nord di 56° 30′ N), VIIe, VIIf, VIIh |
14 |
14 |
Aringa, a nord di 62° 00′ N |
21 |
21 |
|
Aringa, IIIa |
4 |
4 |
|
Pesca industriale di busbana norvegese, zone IV, VIa (a nord di 56° 30′ N) (incluse le inevitabili catture accessorie di melù) |
15 |
15 |
|
Molva e brosmio |
20 |
10 |
|
Melù, II, zone VIa (a nord di 56° 30′ N), VIb, VII (a ovest di 12° 00′ O) |
20 |
20 |
|
Molva azzurra |
16 |
16 |
|
Venezuela (1) |
Snappers (acque Guyana Francese) |
45 |
45 |
(1) Per il rilascio di queste autorizzazioni di pesca è necessario fornire le prove dell'esistenza di un contratto che vincoli l'armatore che richiede l'autorizzazione di pesca ad un'impresa di trasformazione, installata nel dipartimento della Guiana francese, con l'obbligo di sbarcare rispettivamente almeno il 75 % delle catture di lutiani effettuate dalla nave in questione in tale dipartimento ai fini della loro trasformazione negli impianti di tale impresa. Tale contratto deve recare il visto delle autorità francesi, le quali controllano che esso corrisponda alle effettive capacità dell'impresa di trasformazione contraente, nonché agli obiettivi dello sviluppo dell'economia della Guiana. Copia di questo contratto debitamente vidimato deve essere aggiunta alla domanda di autorizzazione di pesca. Qualora tale vidimazione venga rifiutata, le autorità francesi notificano tale rifiuto e ne spiegano i motivi alla parte interessata e alla Commissione.»