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Document 32014R0265
Commission Implementing Regulation (EU) No 265/2014 of 14 March 2014 amending Regulation (EU) No 642/2010 on rules of application (cereal sector import duties) for Council Regulation (EC) No 1234/2007
Regolamento di esecuzione (UE) n. 265/2014 della Commissione, del 14 marzo 2014 , che modifica il regolamento (UE) n. 642/2010 recante modalità d’applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio in ordine ai dazi all’importazione nel settore dei cereali
Regolamento di esecuzione (UE) n. 265/2014 della Commissione, del 14 marzo 2014 , che modifica il regolamento (UE) n. 642/2010 recante modalità d’applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio in ordine ai dazi all’importazione nel settore dei cereali
GU L 76 del 15.3.2014, p. 26–30
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 27/12/2023; abrog. impl. da 32023R2835
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Modifies | 32010R0642 | sostituzione | allegato II | 18/03/2014 | |
Modifies | 32010R0642 | cancellazione | articolo 2.3 | 18/03/2014 | |
Modifies | 32010R0642 | sostituzione | articolo 5.4 | 18/03/2014 | |
Modifies | 32010R0642 | sostituzione | articolo 5.1 | 18/03/2014 | |
Modifies | 32010R0642 | sostituzione | articolo 2.1 | 18/03/2014 | |
Modifies | 32010R0642 | sostituzione | articolo 2.2 | 18/03/2014 | |
Modifies | 32010R0642 | cancellazione | articolo 5.5 | 18/03/2014 | |
Modifies | 32010R0642 | sostituzione | allegato III | 18/03/2014 | |
Modifies | 32010R0642 | sostituzione | articolo 1 | 18/03/2014 | |
Modifies | 32010R0642 | sostituzione | articolo 5.3 | 18/03/2014 |
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Implicitly repealed by | 32023R2835 | 28/12/2023 |
15.3.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 76/26 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 265/2014 DELLA COMMISSIONE
del 14 marzo 2014
che modifica il regolamento (UE) n. 642/2010 recante modalità d’applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio in ordine ai dazi all’importazione nel settore dei cereali
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l’articolo 180,
considerando quanto segue:
(1) |
In base all’elenco delle concessioni allegato all’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio del 1994, concluso dal Consiglio con decisione 94/800/CE (2), l’Unione europea si è impegnata, per quanto riguarda taluni cereali, a fissare il dazio all’importazione a un livello che garantisca che il prezzo all’importazione, dazio corrisposto, non sia superiore al prezzo d’intervento effettivo maggiorato del 55 %. |
(2) |
Per attuare tale impegno, l’articolo 136 del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (3) prevedeva in particolare che il dazio all’importazione di un certo numero di cereali fosse pari al prezzo d’intervento applicabile a tali prodotti all’atto dell’importazione e maggiorato del 55 %, deduzione fatta del prezzo cif all’importazione applicabile alla spedizione in causa. Il regolamento (UE) n. 642/2010 della Commissione (4) stabilisce le modalità di applicazione delle suddette misure. |
(3) |
Il regolamento (UE) n. 1308/2013, che abroga e sostituisce il regolamento (CE) n. 1234/2007, non contiene disposizioni simili all’articolo 136 del regolamento (CE) n. 1234/2007. Per quanto riguarda il calcolo dei dazi di importazione dei prodotti agricoli, l’articolo 180 del regolamento (UE) n. 1308/2013 permette alla Commissione di adottare atti di esecuzione che stabiliscono le misure intese a rispettare gli obblighi previsti, tra l’altro, da accordi internazionali conclusi a norma del trattato. |
(4) |
Al fine di rispettare gli impegni presi dall’Unione a livello internazionale, è opportuno includere nel regolamento (UE) n. 642/2010 un metodo di calcolo del dazio all’importazione conforme all’elenco delle concessioni dell’Unione europea. |
(5) |
L’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 642/2010 prevede la fissazione di dazi all’importazione, il 15 e l’ultimo giorno lavorativo di ogni mese, ai fini della loro applicazione nei successivi quindici giorni, nonché un eventuale adeguamento in ciascun periodo di applicazione. Al fine di semplificare il metodo attuale, è opportuno abolire il principio di una fissazione automatica dei dazi applicabile per l’inizio di ciascuna quindicina e procedere a detta fissazione solo se il risultato del calcolo si discosta da una certa cifra rispetto al risultato che ha dato luogo alla fissazione precedente o qualora il risultato del calcolo torni ad essere pari a zero. |
(6) |
Per evitare speculazioni e garantire una gestione efficace della misura, occorre prevedere che la fissazione dei dazi all’importazione si applichi a decorrere dal giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. |
(7) |
L’articolo 2, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (UE) n. 642/2010 prevede di non tenere conto, per la fissazione e gli eventuali adeguamenti, dei dazi all’importazione giornalieri utilizzati per il periodo precedente. Il numero dei giorni utilizzati varia dunque in base all’evolversi del periodo di applicazione di quindici giorni. Al fine di prevedere un numero costante di giorni utilizzati pari a dieci giorni lavorativi, occorre abrogare detta disposizione. |
(8) |
L’articolo 2, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (UE) n. 642/2010 prevede che il prezzo d’intervento da prendere in considerazione per calcolare i dazi sia quello del mese di applicazione del dazio all’importazione. Considerando che gli aumenti mensili del prezzo d’intervento non sono più in vigore, a partire dalla campagna 2009/2010 per il frumento duro e a partire dalla campagna 2010/2011 per il frumento tenero, l’orzo, il granturco e il sorgo, e che il prezzo d’intervento da prendere in considerazione è fisso, occorre modificare questa disposizione. |
(9) |
L’articolo 2, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (UE) n. 642/2010 prevede la pubblicazione dei dazi nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea dopo ogni fissazione o adeguamento. Data l’abolizione dell’adeguamento, occorre adeguare questa disposizione. |
(10) |
L’articolo 5 del regolamento (UE) n. 642/2010 prevede che siano stabiliti prezzi rappresentativi cif all’importazione per il frumento, in particolare in base alla borsa di riferimento di cui all’allegato III del regolamento, vale a dire la Minneapolis Grain Exchange. L’andamento dell’importanza della produzione degli Stati Uniti sul mercato mondiale del frumento duro implica che tale borsa non fornisce una stima rappresentativa e affidabile del mercato del frumento duro. Peraltro, le altre fonti d’informazione sul mercato del frumento duro sono troppo scarse o inattendibili per poter costituire la base su cui fissare i dazi all’importazione di detto prodotto. Infine, emerge dalle fonti disponibili che i prezzi del frumento duro di alta qualità e del frumento tenero di alta qualità esportati dagli Stati Uniti seguono andamenti comparabili. Di conseguenza, occorre applicare al frumento duro di alta qualità il dazio calcolato per il frumento tenero di alta qualità. Inoltre, per il frumento duro di media e bassa qualità occorre tener conto di riduzioni connesse alla qualità della semola. |
(11) |
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 1006/2011 della Commissione (5) ha previsto, a decorrere dal 1o gennaio 2012, modifiche nei codici NC per i cereali. È pertanto necessario adeguare i riferimenti ai codici NC contenuti nel regolamento (UE) n. 642/2010 a tali modifiche. |
(12) |
Occorre modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 642/2010. |
(13) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (UE) n. 642/2010 è così modificato:
1) |
l’articolo 1 è sostituito dal seguente: «Articolo 1 1. Nonostante le aliquote dei dazi all’importazione della tariffa doganale comune, il dazio all’importazione dei prodotti di cui ai codici NC 1001 11 00, 1001 19 00, ex 1001 91 20 [frumento (grano) tenero da seme], ex 1001 99 00 [frumento (grano) tenero di alta qualità diverso da quello da seme], 1002 10 00, 1002 90 00, 1005 10 90, 1005 90 00, 1007 10 90 e 1007 90 00 è pari al prezzo d’intervento applicabile a tali prodotti all’atto dell’importazione e maggiorato del 55 %, deduzione fatta del prezzo cif all’importazione applicabile alla spedizione in causa. Tale dazio, tuttavia, non può essere superiore all’aliquota convenzionale del dazio della tariffa doganale comune determinata in base alla nomenclatura combinata. 2. Ai fini del calcolo del dazio all’importazione di cui al paragrafo 1, per i prodotti elencati in tale paragrafo sono fissati regolarmente prezzi rappresentativi all’importazione cif. 3. Le aliquote dei dazi della tariffa doganale comune di cui al paragrafo 1 sono quelli di applicazione al momento previsto all’articolo 112 del regolamento (CE) n. 450/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (6). |
2) |
l’articolo 2 è così modificato:
|
3) |
l’articolo 5 è così modificato:
|
4) |
gli allegati II e III sono sostituiti dal testo che figura nell’allegato del presente regolamento. |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 14 marzo 2014
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.
(2) Decisione 94/800/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativa alla conclusione a nome della Comunità europea, per le materie di sua competenza, degli accordi dei negoziati multilaterali dell’Uruguay Round (1986-1994) (GU L 336 del 23.12.1994, pag. 1).
(3) Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1).
(4) Regolamento (UE) n. 642/2010 della Commissione, del 20 luglio 2010, recante modalità d’applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio in ordine ai dazi all’importazione nel settore dei cereali (GU L 187 del 21.7.2010, pag. 5).
(5) Regolamento di esecuzione (UE) n. 1006/2011 della Commissione, del 27 settembre 2011, che modifica l’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 282 del 28.10.2011, pag. 1).
(6) Regolamento (CE) n. 450/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, che istituisce il codice doganale comunitario (Codice doganale aggiornato) (GU L 145 del 4.6.2008, pag. 1).»;
(7) Tra due fissazioni, gli elementi presi in considerazione per il calcolo sono disponibili sul sito Internet della Commissione.»;
ALLEGATO
ALLEGATO II
Criteri di classificazione dei prodotti importati
(sulla base di un tenore di umidità del 12 % in peso, o equivalente)
Prodotto |
Frumento tenero e spelta (1), escluso il frumento segalato |
Frumento duro |
Mais vitreo |
||||||
Codice NC |
ex 1001 91 20 e ex 1001 99 00 |
1001 11 00 e 1001 19 00 |
ex 1005 90 00 |
||||||
Qualità (2) |
Alta |
MEDIA |
Bassa |
Alta |
MEDIA |
Bassa |
|
||
|
14,0 |
11,5 |
— |
— |
— |
— |
— |
||
|
77,0 |
74,0 |
— |
76,0 |
76,0 |
— |
76,0 |
||
|
1,5 |
1,5 |
— |
1,5 |
1,5 |
— |
— |
||
|
— |
— |
— |
75,0 |
62,0 |
— |
95,0 |
||
|
— |
— |
— |
— |
— |
— |
25,0 |
Tolleranze
Tolleranza prevista |
Frumento duro e frumento tenero |
Mais vitreo |
Sulla percentuale del tenore proteico |
–0,7 |
— |
Sul peso specifico minimo |
–0,5 |
–0,5 |
Sulla percentuale massima di impurità |
+0,5 |
— |
Sulla percentuale di grani vitrei |
–2,0 |
–3,0 |
Sull’indice di flottazione |
— |
+1,0 |
“—”: non applicabile. |
ALLEGATO III
Borse di quotazione e varietà di riferimento
Prodotto |
Frumento tenero |
Granturco |
Qualità standard |
Alta |
|
Varietà di riferimento (tipo/grado) per la quotazione in borsa |
Hard Red Spring n. 2 |
Yellow Corn n. 3 |
Borsa di quotazione |
Minneapolis Grain Exchange |
Chicago Mercantile Exchange |
(1) I criteri si riferiscono alla spelta decorticata.
(2) Si applicano i metodi di analisi di cui all’allegato I, parte IV, del regolamento (UE) n. 1272/2009.