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Document 32014R0178

    Regolamento delegato (UE) n. 178/2014 della Commissione, del 6 novembre 2013 , che completa il regolamento (UE) n. 229/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante misure specifiche nel settore dell’agricoltura a favore delle isole minori del Mar Egeo

    GU L 63 del 4.3.2014, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2014/178/oj

    4.3.2014   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 63/1


    REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 178/2014 DELLA COMMISSIONE

    del 6 novembre 2013

    che completa il regolamento (UE) n. 229/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante misure specifiche nel settore dell’agricoltura a favore delle isole minori del Mar Egeo

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    visto il regolamento (UE) n. 229/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 marzo 2013, recante misure specifiche nel settore dell’agricoltura a favore delle isole minori del Mar Egeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1405/2006 (1), in particolare il secondo comma dell’articolo 11, paragrafo 2, il terzo comma dell’articolo 15, paragrafo 4, e l’articolo 18, paragrafo 4,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il regolamento UE n. 229/2013 ha abrogato e sostituito il regolamento (CE) n. 1405/2006 (2). Il regolamento (UE) n. 229/2013 conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati e di esecuzione. Al fine di garantire il corretto funzionamento del regime nel nuovo quadro giuridico, le norme in questione devono essere adottate mediante tali atti. Le nuove norme sostituiscono le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1914/2006 (3).

    (2)

    Per garantire agli operatori il pieno esercizio dei loro diritti di partecipare al regime specifico di approvvigionamento, devono essere determinate le condizioni per la loro iscrizione nel registro degli operatori. Detta iscrizione deve conferire il diritto di ottenere i vantaggi del regime, fatto salvo l’adempimento degli obblighi imposti dalle norme dell’UE e nazionali. L’iscrizione deve avvenire di diritto se il richiedente soddisfa determinate condizioni oggettive rispondenti alle esigenze di gestione dei regimi.

    (3)

    Per sostenere la commercializzazione dei prodotti al di fuori della loro regione di produzione devono essere fissate le condizioni per determinare l’importo dell’aiuto concesso in relazione a tali prodotti e, se del caso, le condizioni per stabilire i quantitativi di prodotti oggetto di tale aiuto. Di conseguenza, devono essere stabilite norme ulteriori in materia di aiuti per la commercializzazione di alcuni prodotti locali, in grado di determinare le condizioni per stabilire l’importo massimo dell’aiuto da concedere e i quantitativi massimi di prodotti che possono essere oggetto di aiuto.

    (4)

    Al fine di garantire stanziamenti ragionevoli e proporzionati per le misure intese a finanziare studi, progetti dimostrativi, formazione e assistenza tecnica, devono essere stabilite le condizioni per determinare il massimale annuo che può essere assegnato a queste misure.

    (5)

    Per ragioni di chiarezza e di certezza del diritto è opportuno abrogare il regolamento (CE) n. 1914/2006,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Registro degli operatori

    1.   I titoli di aiuto sono rilasciati esclusivamente agli operatori iscritti in un registro degli operatori che esercitano un’attività economica nell’ambito del regime specifico di approvvigionamento tenuto dalle autorità competenti (di seguito, «il registro»).

    2.   Qualsiasi operatore stabilito nell’Unione può chiedere l’iscrizione nel registro.

    Ai fini di detta iscrizione, l’operatore deve soddisfare le condizioni seguenti:

    (a)

    disporre dei mezzi, delle strutture e delle autorizzazioni legali necessari per l’esercizio della propria attività ed avere in particolare ottemperato agli obblighi fiscali e, se del caso, agli obblighi in materia di contabilità aziendale;

    (b)

    essere in grado di provare che esercita le sue attività nelle isole minori del Mar Egeo;

    (c)

    durante l’esecuzione di un’operazione nell’ambito dei regimi di approvvigionamento gli operatori rimangono responsabili della conformità a tutte le prescrizioni accettate sino alla vendita all’utente finale.

    Articolo 2

    Importo dell’aiuto alla commercializzazione al di fuori della regione di produzione

    1.   L’importo dell’aiuto concesso ai sensi del capo IV del regolamento (UE) n. 229/2013 per quanto riguarda l’aiuto alla commercializzazione e al trasporto di materie prime e prodotti lavorati al di fuori della regione in cui sono prodotti non supera il 10 % del valore della produzione commercializzata, franco luogo di destinazione, determinata in conformità al paragrafo 2 del presente articolo.

    Tuttavia, il massimale fissato nel primo comma non supera il 13 % del valore della produzione commercializzata quando il contraente per i produttori è una associazione, un’unione o una organizzazione di produttori.

    2.   Per la determinazione dell’importo dell’aiuto, il valore della produzione commercializzata, franco luogo di destinazione, è valutato se del caso in base al contratto di campagna, ai documenti specifici di trasporto e a tutti i documenti giustificativi che corredano la domanda di aiuto.

    Il valore della produzione commercializzata da prendere in considerazione è quello di una consegna nel primo porto o aeroporto di sbarco.

    Le autorità competenti possono richiedere qualsiasi informazione o elemento giustificativo complementare utile ai fini della determinazione dell’importo dell’aiuto.

    3.   Le condizioni per la concessione dell’aiuto, le linee di produzione agricola e gli importi interessati sono specificati nel programma di sostegno approvato di cui al capo II del regolamento (UE) n. 229/2013.

    Articolo 3

    Finanziamento di studi, progetti dimostrativi, formazione e misure di assistenza tecnica

    L’importo per il finanziamento degli studi, dei progetti dimostrativi, della formazione e delle misure di assistenza tecnica previsti nel programma di sostegno di cui al capo II del regolamento (UE) n. 229/2013 ai fini dell’attuazione di quest’ultimo non può superare l’1 % del totale del finanziamento del programma previsto dall’articolo 18, paragrafo 2 del suddetto regolamento.

    Articolo 4

    Abrogazione

    Il regolamento (CE) n. 1914/2006 è abrogato.

    Articolo 5

    Entrata in vigore

    Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 6 novembre 2013

    Per la Commissione

    Il presidente

    José Manuel BARROSO


    (1)  GU L 78 del 20.3.2013, pag. 41.

    (2)  Regolamento (CE) n. 1405/2006 del Consiglio, del 18 settembre 2006, recante misure specifiche nel settore dell’agricoltura a favore delle isole minori del Mar Egeo (GU L 265 del 26.9.2006, pag. 1).

    (3)  Regolamento (CE) n. 1914/2006 della Commissione, del 20 dicembre 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1405/2006 del Consiglio recante misure specifiche nel settore dell’agricoltura a favore delle isole minori del Mar Egeo (GU L 365 del 21.12.2006, pag. 64).


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