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Document 32014R0040

    Regolamento (UE) n. 40/2014 della Commissione, del 17 gennaio 2014 , che autorizza un’indicazione sulla salute fornita sui prodotti alimentari, diversa da quelle facenti riferimento alla riduzione dei rischi di malattia e allo sviluppo e alla salute dei bambini, e che modifica il regolamento (UE) n. 432/2012 Testo rilevante ai fini del SEE

    GU L 14 del 18.1.2014, p. 8–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/40/oj

    18.1.2014   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 14/8


    REGOLAMENTO (UE) N. 40/2014 DELLA COMMISSIONE

    del 17 gennaio 2014

    che autorizza un’indicazione sulla salute fornita sui prodotti alimentari, diversa da quelle facenti riferimento alla riduzione dei rischi di malattia e allo sviluppo e alla salute dei bambini, e che modifica il regolamento (UE) n. 432/2012

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    visto il regolamento (CE) n. 1924/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari (1), in particolare l’articolo 18, paragrafo 4,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il regolamento (CE) n. 1924/2006 vieta le indicazioni sulla salute fornite sui prodotti alimentari, a meno che non siano autorizzate dalla Commissione in conformità al medesimo regolamento e incluse in un elenco di indicazioni consentite.

    (2)

    In applicazione dell’articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1924/2006 è stato adottato il regolamento (UE) n. 432/2012 della Commissione (2), relativo alla compilazione di un elenco di indicazioni sulla salute consentite sui prodotti alimentari, diverse da quelle facenti riferimento alla riduzione dei rischi di malattia e allo sviluppo e alla salute dei bambini.

    (3)

    Il regolamento (CE) n. 1924/2006 stabilisce inoltre che le domande di autorizzazione delle indicazioni sulla salute devono essere presentate dagli operatori del settore alimentare all’autorità nazionale competente di uno Stato membro. Tale autorità è tenuta a trasmettere le domande valide all’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA), di seguito denominata «l’Autorità», per una valutazione scientifica, nonché alla Commissione e agli Stati membri per informazione.

    (4)

    Spetta alla Commissione prendere una decisione sull’autorizzazione delle indicazioni sulla salute, tenendo conto del parere espresso dall’Autorità.

    (5)

    Al fine di favorire l’innovazione, le indicazioni sulla salute che si basano su prove scientifiche recenti e/o che includono una richiesta di protezione di dati riservati devono essere oggetto di una procedura di autorizzazione accelerata.

    (6)

    In seguito a una domanda della Nordic Sugar A/S, presentata a norma dell’articolo 13, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1924/2006, l’Autorità è stata invitata ad esprimere un parere in merito a un’indicazione sulla salute riguardante gli effetti della fibra di barbabietola da zucchero sull’aumento della massa fecale (domanda n. EFSA-Q-2011-00972) (3). L’indicazione proposta dal richiedente era così formulata: «La fibra di barbabietola da zucchero aumenta la massa fecale».

    (7)

    Nel parere scientifico pervenuto alla Commissione e agli Stati membri l’8 dicembre 2011, l’Autorità ha concluso che i dati forniti avevano consentito di stabilire un rapporto di causa ed effetto tra il consumo di fibra di barbabietola da zucchero e l’effetto indicato. Di conseguenza, un’indicazione sulla salute che rispecchi tale conclusione va considerata conforme ai requisiti del regolamento (CE) n. 1924/2006 e va inclusa nell’elenco di indicazioni consentite dell’Unione, istituito dal regolamento (UE) n. 432/2012.

    (8)

    Uno degli obiettivi del regolamento (CE) n. 1924/2006 è garantire che le indicazioni sulla salute risultino veritiere, chiare, affidabili e utili ai consumatori, tenendo conto della loro formulazione e presentazione. Pertanto, se la formulazione dell’indicazione utilizzata dal richiedente ha per i consumatori lo stesso significato di un’indicazione sulla salute autorizzata, in quanto dimostra l’esistenza dello stesso rapporto tra una categoria di alimenti, un alimento o uno dei suoi costituenti e la salute, essa deve essere soggetta alle stesse condizioni d’uso di quelle indicate nell’allegato del presente regolamento.

    (9)

    Conformemente all’articolo 20 del regolamento (CE) n. 1924/2006, il registro delle indicazioni nutrizionali e sulla salute, contenente tutte le indicazioni sulla salute consentite, deve essere aggiornato in modo da tener conto del presente regolamento.

    (10)

    Occorre quindi modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 432/2012.

    (11)

    Gli Stati membri sono stati consultati,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    L’indicazione sulla salute di cui all’allegato del presente regolamento è inserita nell’elenco di indicazioni consentite dell’Unione a norma dell’articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1924/2006.

    Articolo 2

    L’allegato del regolamento (UE) n. 432/2012 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.

    Articolo 3

    Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 17 gennaio 2014

    Per la Commissione

    Il presidente

    José Manuel BARROSO


    (1)  GU L 404 del 30.12.2006, pag. 9.

    (2)  Regolamento (UE) n. 432/2012 della Commissione, del 16 maggio 2012, relativo alla compilazione di un elenco di indicazioni sulla salute consentite sui prodotti alimentari, diverse da quelle facenti riferimento alla riduzione dei rischi di malattia e allo sviluppo e alla salute dei bambini (GU L 136 del 25.5.2012, pag. 1).

    (3)  EFSA Journal (2011); 9(12):2468.


    ALLEGATO

    Nell’allegato del regolamento (UE) n. 432/2012, la voce seguente è inserita in ordine alfabetico:

    Sostanza nutritiva, sostanza di altro tipo, alimento o categoria di alimenti

    Indicazione

    Condizioni d’uso dell’indicazione

    Condizioni e/o restrizioni d’uso dell’alimento e/o dicitura o avvertenza supplementare

    Numero dell’EFSA Journal

    Numero delle pertinenti voci nell’elenco consolidato sottoposto alla valutazione dell’EFSA

    «Fibra di barbabietola da zucchero

    La fibra di barbabietola da zucchero contribuisce all’aumento della massa fecale

    Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento con un elevato contenuto di tale fibra come specificato nell’indicazione “AD ALTO CONTENUTO DI FIBRE” di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.

     

    2011; 9(12):2468»

     


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