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Document 32014L0049
Directive 2014/49/EU of the European Parliament and of the Council of 16 April 2014 on deposit guarantee schemes (recast) Text with EEA relevance
Direttiva 2014/49/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014 , relativa ai sistemi di garanzia dei depositi (rifusione) Testo rilevante ai fini del SEE
Direttiva 2014/49/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014 , relativa ai sistemi di garanzia dei depositi (rifusione) Testo rilevante ai fini del SEE
GU L 173 del 12.6.2014, p. 149–178
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force: This act has been changed. Current consolidated version: 02/07/2014
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Repeal | 31994L0019 | ||||
Implicit repeal | 32005L0001 | abrogazione parziale | articolo 2 | 04/07/2019 | |
Repeal | 32009L0014 |
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Corrected by | 32014L0049R(01) | (BG, CS, DA, DE, EL, EN, ES, ET, FI, FR, HU, IT, LT, LV, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, SV, HR) | |||
Corrected by | 32014L0049R(02) | (BG, CS, DA, DE, EL, EN, ES, ET, FI, FR, HU, IT, LT, LV, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, SV) | |||
Corrected by | 32014L0049R(03) | (IT) | |||
Corrected by | 32014L0049R(04) | (PT) | |||
Corrected by | 32014L0049R(05) | (FI) |
12.6.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 173/149 |
DIRETTIVA 2014/49/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 16 aprile 2014
relativa ai sistemi di garanzia dei depositi
(rifusione)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 53, paragrafo 1,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere della Banca centrale europea (1),
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),
considerando quanto segue:
(1) |
La direttiva 94/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3) è stata modificata in maniera sostanziale (4). Poiché si rendono necessarie nuove modifiche, a fini di chiarezza è opportuno procedere alla sua rifusione. |
(2) |
Al fine di facilitare l’accesso all’attività degli enti creditizi e il suo esercizio, è necessario eliminare talune differenze tra le legislazioni degli Stati membri per quanto riguarda il regime in materia di sistemi di garanzia dei depositi (SGD) al quale detti enti creditizi sono sottoposti. |
(3) |
La presente direttiva costituisce uno strumento essenziale per realizzare il mercato interno, sotto il duplice profilo della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi nel settore degli enti creditizi, rafforzando nel contempo la stabilità del sistema bancario e la tutela dei depositanti. Alla luce dei costi economici complessivi del fallimento di un ente creditizio e degli effetti negativi sulla stabilità finanziaria e sulla fiducia dei depositanti, è auspicabile prevedere non solo la funzione di rimborso dei depositanti, ma anche la sufficiente flessibilità affinché gli Stati membri possano consentire agli SGD di attuare misure volte a ridurre la probabilità di future richieste di rimborso nei confronti di detti sistemi. Tali misure dovrebbero sempre rispettare le norme sugli aiuti di Stato. |
(4) |
Per tenere conto della progressiva integrazione nel mercato interno, è opportuno avere la possibilità di fondere gli SGD di differenti Stati membri o di creare sistemi transfrontalieri distinti su base volontaria. Gli Stati membri dovrebbero assicurare una sufficiente stabilità e a una composizione equilibrata degli SGD nuovi ed esistenti. Dovrebbero essere evitati effetti negativi sulla stabilità finanziaria, ad esempio qualora siano trasferiti a un SGD transfrontaliero solo enti creditizi con rischio elevato. |
(5) |
A norma della direttiva 94/19/CE, la Commissione è tenuta a presentare, se del caso, proposte di modifica di detta direttiva. La presente direttiva contempla l’armonizzazione dei meccanismi di finanziamento degli SGD, l’introduzione di contributi basati sui rischi e l’armonizzazione dell’ambito dei prodotti e dei depositanti coperti. |
(6) |
La direttiva 94/19/CE si basa sul principio dell’armonizzazione minima. Di conseguenza, esiste attualmente nell’Unione una varietà di SGD con caratteristiche molto diverse. In conseguenza dei requisiti comuni previsti dalla presente direttiva, è opportuno garantire ai depositanti un livello di protezione uniforme in tutta l’Unione, al contempo assicurando lo stesso livello di stabilità degli SGD. Allo stesso tempo, tali requisiti comuni sono di estrema importanza al fine di eliminare le distorsioni di mercato. La presente direttiva contribuisce pertanto al completamento del mercato interno. |
(7) |
Con la presente direttiva, i depositanti beneficeranno dell’accesso agli SGD notevolmente migliorato, grazie a un ambito di copertura più ampio e chiaro, termini di rimborso più rapidi, migliori informazioni e solidi requisiti di finanziamento. Ciò aumenterà la fiducia dei consumatori nella stabilità finanziaria in tutto il mercato interno. |
(8) |
È opportuno che gli Stati membri assicurino che i loro SGD abbiano sane pratiche di governance e che presentino una relazione annuale d’attività. |
(9) |
In caso di chiusura di un ente creditizio insolvente i depositanti delle succursali situate in uno Stato membro diverso da quello della sede principale dell’ente creditizio dovrebbero essere tutelati con lo stesso SGD di cui beneficiano gli altri depositanti dell’ente creditizio medesimo. |
(10) |
La presente direttiva non dovrebbe impedire agli Stati membri di includere nel suo ambito di applicazione gli enti creditizi come definiti all’articolo 4, paragrafo 1, punto 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (5), i quali non rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (6) ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 5, di tale direttiva. È opportuno che gli Stati membri possano decidere che, ai sensi della presente direttiva, l’organismo centrale e tutti gli enti creditizi affiliati a detto organismo centrale siano considerati un unico ente creditizio. |
(11) |
La presente direttiva esige in linea di principio che tutti gli enti creditizi partecipino a un SDG. Uno Stato membro che ammette succursali di enti creditizi aventi la loro sede principale in un paese terzo dovrebbe decidere come applicare la presente direttiva a tali succursali e tenere conto della necessità di tutelare i depositanti e di mantenere l’integrità del sistema finanziario. È opportuno che i depositanti di tali succursali siano pienamente consapevoli delle disposizioni di garanzia che li riguardano. |
(12) |
È opportuno riconoscere che vi sono sistemi di tutela istituzionale che proteggono l’ente creditizio stesso e che, in particolare, ne garantiscono la liquidità e la solvibilità. Se tale sistema è separato da un SDG, è opportuno tenere conto del suo ruolo aggiuntivo di salvaguardia quando si stabiliscono i contributi dei suoi membri al SDG. Il livello armonizzato di copertura previsto nella presente direttiva non dovrebbe avere effetti sui sistemi che tutelano l’ente creditizio stesso a meno che essi rimborsino i depositanti. |
(13) |
Ogni ente creditizio dovrebbe far parte di un SDG riconosciuto ai sensi della presente direttiva, onde assicurare un livello elevato di tutela dei consumatori e condizioni eque di concorrenza tra gli enti creditizi ed evitare l’arbitraggio regolamentare. Un SDG dovrebbe poter fornire detta tutela in ogni momento. |
(14) |
Il compito principale di un SDG è tutelare i depositanti dalle conseguenze dell’insolvenza di un ente creditizio. Gli SDG dovrebbero poter fornire detta tutela con modalità diversificate. Gli SDG dovrebbero essere usati principalmente per il rimborso dei depositanti ai sensi della presente direttiva (funzione di rimborso «paybox»). |
(15) |
Gli SDG dovrebbero inoltre sostenere il finanziamento della risoluzione degli enti creditizi conformemente alla direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (7). |
(16) |
Un SGD, ove consentito dal diritto nazionale, dovrebbe poter anche andare oltre la mera funzione di rimborso e utilizzare i mezzi finanziari disponibili per evitare il fallimento di un ente creditizio, onde evitare i costi di un rimborso dei depositanti e altri effetti negativi. Tali misure dovrebbero tuttavia essere realizzate nell’ambito di un quadro chiaramente definito e dovrebbero in ogni caso rispettare le norme sugli aiuti di Stato. Tra l’altro, gli SGD dovrebbero essere dotati di sistemi e procedure appropriati per la scelta e l’esecuzione di tali misure, nonché il monitoraggio dei rischi affiliati. L’esecuzione di dette misure dovrebbe essere soggetta all’imposizione di condizioni all’ente creditizio comprendenti almeno una vigilanza più rigorosa del rischio e più ampi diritti di controllo per gli SGD. I costi delle misure adottate per evitare il fallimento di un ente creditizio non dovrebbero superare i costi di adempimento dei mandati statutari o contrattuali del rispettivo SGD per quanto riguarda la protezione dei depositi coperti presso l’ente creditizio o l’ente stesso. |
(17) |
Gli SGD dovrebbero inoltre poter assumere la forma di un sistema di tutela istituzionale. Le autorità competenti dovrebbero poter riconoscere un sistema di tutela istituzionale come SGD se soddisfano tutti i criteri previsti nella presente direttiva. |
(18) |
La presente direttiva non dovrebbe applicarsi ai sistemi di tutela contrattuale o ai sistemi di tutela istituzionale non ufficialmente riconosciuti come SGD, eccetto per quanto riguarda i requisiti sulla limitazione della pubblicità e l’informazione dei depositanti nel caso dell’esclusione o del ritiro di un ente creditizio. I sistemi di tutela contrattuale e i sistemi di tutela istituzionale sono comunque soggetti alle norme sugli aiuti di Stato. |
(19) |
Nella recente crisi finanziaria gli aumenti non coordinati della copertura nell’Unione hanno fatto sì che in alcuni casi i depositanti trasferissero il denaro in enti creditizi di paesi con più elevate garanzie dei depositi. Tali aumenti non coordinati hanno drenato la liquidità dagli enti creditizi. In fasi di stabilità è possibile che livelli diversi di copertura portino i depositanti a scegliere la massima protezione dei depositi anziché il prodotto a loro più adatto. È possibile che tali livelli diversi di copertura producano distorsioni della concorrenza nel mercato interno. È pertanto necessario assicurare un livello armonizzato di protezione dei depositi per tutti gli SDG riconosciuti, indipendentemente da dove si trovino i depositi all’interno dell’Unione. Tuttavia, per un periodo di tempo limitato determinati depositi, a causa della situazione personale particolare del depositante, dovrebbero poter essere coperti fino a un livello più elevato. |
(20) |
Lo stesso livello di copertura dovrebbe applicarsi a tutti i depositanti indipendentemente dal fatto che la moneta dello Stato membro sia l’euro. È opportuno che gli Stati membri la cui moneta non è l’euro abbiano la possibilità di arrotondare gli importi risultanti dalle conversioni senza inficiare il principio della tutela equivalente dei depositanti. |
(21) |
Da un lato, il livello di copertura di cui alla presente direttiva non dovrebbe lasciare una proporzione eccessiva di depositi priva di tutela allo scopo di garantire sia la protezione dei consumatori sia la stabilità del sistema finanziario. Dall’altro, è opportuno tener conto del costo del finanziamento degli SGD. È pertanto ragionevole fondarsi su un importo di 100 000 EUR quale il livello di copertura armonizzato. |
(22) |
La presente direttiva accoglie il criterio di un limite armonizzato per depositante e non per deposito. Di conseguenza, è opportuno prendere in considerazione i depositi eseguiti dai depositanti non menzionati come titolari del conto o che non sono gli unici titolari di un conto. Il limite dovrebbe essere applicato a ogni depositante identificabile. Il principio dell’applicazione del limite a ogni depositante identificabile non dovrebbe trovare applicazione relativamente agli organismi di investimento collettivo, soggetti a norme di tutela speciali non sussistenti per i depositi predetti. |
(23) |
La direttiva 2009/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (8) ha introdotto un livello di copertura fisso di 100 000 EUR che ha posto taluni Stati membri nella situazione di dover diminuire il loro livello di copertura, con il rischio di minare la fiducia dei depositanti. Nonostante l’armonizzazione sia essenziale al fine di garantire parità di condizioni e stabilità finanziaria nel mercato interno, si dovrebbe tener conto anche del rischio di minare la fiducia dei depositanti. Gli Stati membri dovrebbero pertanto avere la facoltà di applicare un livello di copertura che sia più elevato di quello armonizzato prima dell’applicazione della direttiva 2009/14/CE. Tale livello di copertura più elevato dovrebbe essere limitato nel tempo e nella portata e gli Stati membri interessati dovrebbero adeguare il livello-obiettivo e i contributi versati ai loro SGD proporzionalmente. Poiché non è possibile adeguare il livello-obiettivo se il livello di copertura è illimitato, è appropriato limitare tale facoltà agli Stati membri che, al 1o gennaio 2008, applicavano un livello di copertura rientrante in una gamma compresa tra 100 000 EUR e 300 000 EUR. Onde limitare l’impatto di livelli di copertura divergenti e tenendo conto del fatto che la Commissione riesaminerà l’attuazione della presente direttiva entro il 31 dicembre 2018, è opportuno consentire tale facoltà fino a tale data. |
(24) |
Gli SGD dovrebbero essere autorizzati a compensare le passività di un depositante nei confronti di detti diritti al rimborso del depositante soltanto se tali passività sono esigibili alla data di indisponibilità o prima della stessa. Tale compensazione non dovrebbe ostacolare la capacità degli SGD di restituire i depositi entro la scadenza fissata dalla presente direttiva. Non si dovrebbe impedire agli Stati membri di adottare le misure appropriate concernenti i diritti degli SGD in un procedimento di liquidazione o riorganizzazione di un ente creditizio. |
(25) |
Dovrebbe essere possibile escludere dal rimborso i depositi in cui, conformemente al diritto nazionale, i fondi depositati non sono a disposizione del depositante in quanto quest’ultimo e l’ente creditizio hanno convenuto contrattualmente che il deposito avrà il solo scopo di pagare un prestito contratto per l’acquisto di un bene immobile privato. Tali depositi dovrebbero essere detratti dall’importo residuo del prestito. |
(26) |
Gli Stati membri dovrebbero provvedere a che la protezione dei depositi derivanti da determinate transazioni, ovvero finalizzati a scopi sociali o di altro tipo, sia superiore a 100 000 EUR per un periodo di tempo prestabilito. Gli Stati membri dovrebbero decidere un livello di copertura massima temporanea per tali depositi e, nel far ciò, dovrebbero tenere conto dell’importanza della tutela per i depositanti e delle condizioni di vita degli Stati membri. In ogni caso è opportuno rispettare le norme sugli aiuti di Stato. |
(27) |
È necessario armonizzare i metodi di finanziamento degli SGD. Da un lato, è opportuno che il costo di finanziamento degli SGD sia, in linea di principio, sostenuto dagli stessi enti creditizi e, dall’altro, che la capacità finanziaria di detti sistemi sia proporzionata al loro grado di responsabilità. Per garantire che i depositanti in tutti gli Stati membri beneficino di un livello di protezione uniformemente elevato, è opportuno armonizzare a un livello elevato il finanziamento degli SGD e prevedere che tutti detti sistemi abbiano un livello-obiettivo prestabilito uniforme in termini di dotazione finanziaria. |
(28) |
Tuttavia, in talune circostanze, gli enti creditizi possono operare in un mercato altamente concentrato in cui la maggior parte degli enti creditizi hanno una dimensione e un livello di interconnessione tali da rendere improbabile una loro eventuale liquidazione secondo la normale procedura di insolvenza senza mettere in pericolo la stabilità finanziaria, essendo pertanto più probabile che sarebbero soggetti a una procedura di risoluzione ordinata. In tali circostanze, i sistemi potrebbero essere soggetti a un livello-obiettivo inferiore. |
(29) |
La moneta elettronica e i fondi ricevuti in cambio della moneta elettronica non dovrebbero, a norma della direttiva 2009/110/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (9), essere trattati come un deposito e non dovrebbero, pertanto, rientrare nell’ambito di applicazione della presente direttiva. |
(30) |
Per limitare la protezione dei depositi a quanto necessario per garantire la certezza del diritto e la trasparenza per i depositanti ed evitare di trasferire i rischi di investimento agli SGD, è opportuno escludere dall’ambito di copertura i prodotti finanziari, eccetto per i prodotti di risparmio esistenti rappresentati da un certificato di deposito facente riferimento a un nominativo. |
(31) |
È opportuno che taluni depositanti, in particolare le autorità pubbliche o altri istituti finanziari, non siano ammissibili alla protezione dei depositi. Il loro numero limitato rispetto a tutti gli altri depositanti ne minimizza l’impatto sulla stabilità finanziaria in caso di fallimento di un ente creditizio. Le autorità hanno inoltre un accesso molto più agevole al credito rispetto ai cittadini. Tuttavia, gli Stati membri dovrebbero poter decidere che siano coperti i depositi delle autorità locali con un bilancio annuo fino a 500 000 EUR. È opportuno che le imprese non finanziarie siano in linea di massima coperte, indipendentemente dalle loro dimensioni. |
(32) |
I depositanti che esercitano attività di riciclaggio ai sensi dell’articolo 1, paragrafi 2 o 3, della direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (10), dovrebbero essere esclusi dal rimborso da parte di un SDG. |
(33) |
Per gli enti creditizi il costo della partecipazione a un SDG non è paragonabile a quello derivante da un massiccio ritiro dei depositi non solo da un ente creditizio in difficoltà, ma anche da istituti sani, per effetto del venir meno della fiducia dei depositanti nella stabilità del sistema bancario. |
(34) |
È necessario che i mezzi finanziari a disposizione degli SDG ammontino a un certo livello-obiettivo e che possano essere raccolti contributi straordinari. In ogni caso, gli SGD dovrebbero disporre di adeguati sistemi di finanziamento alternativi che consentano loro di ottenere finanziamenti a breve termine per soddisfare i diritti fatti valere nei loro confronti. I mezzi finanziari a disposizione degli SDG dovrebbero poter includere contante, depositi, impegni di pagamento e attività a basso rischio, liquidabili entro un breve termine. L’importo dei contributi al SDG dovrebbero tenere debito conto del ciclo economico, della stabilità del settore della raccolta dei depositi e delle passività degli SDG esistenti. |
(35) |
Gli SGD dovrebbero investire in attività a basso rischio. |
(36) |
I contributi agli SDG dovrebbero essere basati sull’importo dei depositi coperti e sul grado di rischio sostenuto dai rispettivi membri. Ciò consentirebbe una riflessione sui profili di rischio dei singoli enti creditizi, compresi i loro diversi modelli economici. Dovrebbe inoltre portare a un calcolo equo dei contributi, incentivando a operare in base a un modello economico meno rischioso. Al fine di calibrare i contributi all’evoluzione dei mercati e ai profili di rischio, gli SGD dovrebbero poter utilizzare i propri metodi basati sul rischio. Per tenere conto dei settori esposti a rischi particolarmente limitati, che sono disciplinati dal diritto nazionale, gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati a prevedere riduzioni corrispondenti dei contributi, pur rispettando il livello-obiettivo per ciascun SGD. In ogni caso, i metodi di calcolo dovrebbero essere approvati dalle autorità competenti. L’autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea) («ABE»), istituita dal regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (11), dovrebbe emanare orientamenti per specificare i metodi di calcolo dei contributi. |
(37) |
La protezione dei depositi è un elemento essenziale per il completamento del mercato interno e un complemento indispensabile del sistema di vigilanza degli enti creditizi, a motivo del vincolo di solidarietà che crea tra tutti gli enti operanti su una medesima piazza finanziaria, in caso di inadempimento di uno di essi. Pertanto, gli Stati membri dovrebbero poter consentire agli SGD di prestarsi reciprocamente denaro su base volontaria. |
(38) |
L’attuale periodo di rimborso è in contrasto con la necessità di preservare la fiducia dei depositanti e non risponde alle loro esigenze. Pertanto, è opportuno ridurre il periodo di rimborso a sette giorni lavorativi. |
(39) |
In molti casi, tuttavia, le procedure necessarie ad assicurare i rimborsi in breve termine non esistono ancora. Gli Stati membri dovrebbero pertanto avere la possibilità, durante un periodo transitorio, di ridurre gradualmente il periodo di rimborso a sette giorni lavorativi. Il termine massimo di rimborso fissato dalla presente direttiva non dovrebbe impedire agli SGD di rimborsare i depositanti in termini più brevi. Tuttavia, per garantire che, durante il periodo transitorio, i depositanti non vadano incontro a difficoltà finanziarie in caso di fallimento del loro ente creditizio, essi dovrebbero poter accedere, su richiesta, a un importo appropriato dei loro depositi coperti per tenere conto del loro costo della vita. Tale accesso ai fondi dovrebbe essere fatto esclusivamente in base ai dati forniti dall’ente creditizio. Considerato il diverso costo della vita negli Stati membri, dovrebbero essere questi ultimi a determinare tale importo. |
(40) |
Il periodo necessario per il rimborso dei depositi dovrebbe tener conto dei casi in cui i sistemi incontrano difficoltà nella determinazione dell’importo del rimborso e dei diritti del depositante, in particolare se i depositi traggono origine da operazioni di edilizia residenziale o taluni eventi della vita, se un depositante non ha pieno diritto sulle somme detenute su un conto, se il deposito forma oggetto di una controversia giuridica o diritti concorrenti sulle somme detenute sul conto o se il deposito forma oggetto di sanzioni economiche imposte da governi nazionali o da organismi internazionali. |
(41) |
Per garantire il rimborso, gli SGD dovrebbero essere autorizzati a subentrare nei diritti vantati dai depositanti rimborsati nei confronti di un ente creditizio fallito. Gli Stati membri dovrebbero poter limitare il periodo in cui i depositanti i cui depositi non sono stati rimborsati, o non sono stati riconosciuti entro il termine per il rimborso, possono chiedere il rimborso dei loro depositi, al fine di consentire agli SGD di esercitare i diritti nei quali sono subentrati entro la data in cui i suddetti diritti devono essere registrati nella procedura di insolvenza. |
(42) |
È opportuno che un SGD in uno Stato membro in cui un ente creditizio ha stabilito succursali informi e rimborsi i depositanti per conto dell’SGD dello Stato membro in cui l’ente creditizio è stato autorizzato. Sono necessarie salvaguardie per assicurare che un SGD che rimborsa i depositanti riceva dall’SGD dello Stato membro di origine i mezzi finanziari e le informazioni necessari prima di tale rimborso. È opportuno che gli SGD che potrebbero essere interessati concludano accordi in anticipo per agevolare lo svolgimento di questi compiti. |
(43) |
L’informazione dei depositanti è un elemento essenziale della loro tutela. È pertanto opportuno che i depositanti siano informati in merito alla loro copertura e all’SGD responsabile nei loro estratti conto. A coloro che intendono aprire un deposito dovrebbero essere fornite le stesse informazioni mediante un foglio di informazione standardizzato, di cui dovrebbero accusare ricevuta. È indispensabile che il contenuto di tali informazioni sia identico per tutti i depositanti. L’uso non regolamentato, a fini pubblicitari, di riferimenti al livello di copertura e all’ambito di copertura di un SGD potrebbe pregiudicare la stabilità del sistema bancario o la fiducia dei depositanti. È opportuno pertanto che il riferimento agli SGD nelle pubblicità sia limitato alla semplice menzione. |
(44) |
La direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (12) si applica al trattamento dei dati personali effettuato in applicazione della presente direttiva. Gli SGD e le autorità competenti dovrebbero trattare con estrema cautela i dati concernenti i depositi individuali e mantenere un elevato livello di protezione dei dati a norma di tale direttiva. |
(45) |
La presente direttiva non dovrebbe comportare la responsabilità degli Stati membri o delle loro autorità pertinenti nei confronti dei depositanti, nella misura in cui essi hanno vigilato affinché fossero istituiti e ufficialmente riconosciuti uno o più sistemi di garanzia dei depositi o degli stessi enti creditizi, capaci di assicurare l’indennizzo o la tutela dei depositanti alle condizioni definite dalla presente direttiva. |
(46) |
Il regolamento (UE) n. 1093/2010 ha attribuito una serie di compiti concernenti la direttiva 94/19/CE all’ABE. |
(47) |
Pur rispettando la vigilanza degli SGD da parte degli Stati membri, è opportuno che l’ABE contribuisca a raggiungere l’obiettivo di agevolare agli enti creditizi l’accesso e l’esercizio delle loro attività garantendo nel contempo un’efficace tutela dei depositanti e riducendo al minimo i rischi per i contribuenti. Gli Stati membri dovrebbero tenere informate la Commissione e l’ABE circa l’identità della loro autorità designata ai fini dell’obbligo di cooperazione tra l’ABE e le autorità designate previsto dalla presente direttiva. |
(48) |
È necessario introdurre orientamenti in materia di servizi finanziari, in modo da assicurare condizioni di parità e tutela adeguata dei depositanti in tutta l’Unione. Tali orientamenti dovrebbero essere emanati per specificare il metodo di calcolo dei contributi basati sui rischi. |
(49) |
Per assicurare il funzionamento efficiente ed effettivo degli SGD e un’equilibrata presa in considerazione delle loro posizioni in diversi Stati membri, l’ABE dovrebbe essere in grado di comporre le dispute tra di loro con effetto vincolante. |
(50) |
Date le divergenze delle pratiche amministrative relative agli SGD nei diversi Stati membri, questi ultimi dovrebbero essere liberi di decidere l’autorità che determina l’indisponibilità dei depositi. |
(51) |
Le autorità competenti, le autorità designate, le autorità di risoluzione, le pertinenti autorità amministrative e gli SGD dovrebbero cooperare tra loro ed esercitare i propri poteri conformemente alla presente direttiva. Essi dovrebbero cooperare in una fase precoce nel preparare e attuare le misure di risoluzione al fine di stabilire l’importo del quale è responsabile l’SGD quando i mezzi finanziari vengono utilizzati per finanziare la risoluzione degli enti creditizi. |
(52) |
Al fine di adeguare il livello di copertura per l’intero volume di depositi dello stesso depositante, quale stabilito nella presente direttiva, in funzione del tasso di inflazione nell’Unione, sulla base delle variazioni dell’indice armonizzato dei prezzi al consumo, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all’articolo 290 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell’elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio. |
(53) |
Conformemente alla dichiarazione politica comune degli Stati membri e della Commissione sui documenti esplicativi (13), gli Stati membri si sono impegnati a corredare, in casi giustificati, la notifica delle loro misure di recepimento di uno o più documenti che chiariscano il rapporto tra gli elementi costitutivi di una direttiva e le parti corrispondenti degli strumenti nazionali di recepimento. Per quanto riguarda la presente direttiva, il legislatore ritiene che la trasmissione di tali documenti sia giustificata. |
(54) |
Poiché l’obiettivo della presente direttiva, vale a dire l’armonizzazione delle regole relative al funzionamento degli SGD, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri, ma può essere conseguito meglio a livello dell’Unione, quest’ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato sull’Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo. |
(55) |
L’obbligo di recepire la presente direttiva nel diritto nazionale dovrebbe essere limitato alle disposizioni che rappresentano modificazioni sostanziali della direttiva precedente. L’obbligo di recepimento delle disposizioni rimaste immutate deriva dalle direttive precedenti. |
(56) |
La presente direttiva dovrebbe far salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di recepimento nel diritto nazionale delle direttive di cui all’allegato II, |
HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo 1
Oggetto e ambito di applicazione
1. La presente direttiva fissa norme e procedure relative all’istituzione e al funzionamento dei sistemi di garanzia dei depositi (SGD).
2. La presente direttiva si applica:
a) |
agli SGD istituiti per legge; |
b) |
agli SGD istituiti per contratto che sono ufficialmente riconosciuti quali SGD ai sensi dell’articolo 4, paragrafo2; |
c) |
ai sistemi di tutela istituzionale che sono ufficialmente riconosciuti quali SGD ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2; |
d) |
agli enti creditizi affiliati ai sistemi di cui alle lettere a), b) o c) del presente paragrafo. |
3. Fatto salvo l’articolo 16, paragrafi 5 e 7, i seguenti sistemi non sono soggetti alla presente direttiva:
a) |
i sistemi istituiti per contratto che non sono ufficialmente riconosciuti quali SGD, compresi i sistemi che offrono una tutela aggiuntiva al livello di copertura di cui all’articolo 6, paragrafo 1; |
b) |
i sistemi di tutela istituzionale che non sono ufficialmente riconosciuti quali SGD. |
Gli Stati membri assicurano che i sistemi di cui al primo comma, lettere a) e b), dispongano di adeguati mezzi finanziari o dei meccanismi di finanziamento necessari per adempiere ai loro obblighi.
Articolo 2
Definizioni
1. Ai fini della presente direttiva, si applicano le seguenti definizioni:
1) «sistemi di garanzia dei depositi» o «SGD»: i sistemi di cui alla lettere a), b) o c) dell’articolo 1, paragrafo 2;
2) «sistema di tutela istituzionale»: i sistemi di tutela istituzionale di cui all’articolo 113, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 575/2013;
3) «deposito»: un saldo creditore, risultante da fondi depositati in un conto o da situazioni transitorie derivanti da operazioni bancarie normali, che l’ente creditizio deve restituire secondo le condizioni legali e contrattuali applicabili, compresi un deposito a termine fisso e un deposito di risparmio, ma escluso un saldo creditori quando:
a) |
la sua esistenza può essere dimostrata solo tramite uno strumento finanziario ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 17, della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (14), a meno che si tratti di un prodotto di risparmio rappresentato da un certificato di deposito facente riferimento a un nominativo e che esiste in uno Stato membro il 2 luglio 2014; |
b) |
il suo capitale non è rimborsabile alla pari; |
c) |
il suo capitale è rimborsabile alla pari solo in base a una determinata garanzia o a un determinato accordo fornito dall’ente creditizio o da un terzo; |
4) «depositi ammissibili»: depositi che non sono esclusi dalla protezione conformemente all’articolo 5;
5) «depositi coperti»: la parte di depositi ammissibili che non supera il livello di copertura di cui all’articolo 6;
6) «depositante»: il titolare o, in caso di conto congiunto, ciascuno dei titolari del deposito;
7) «conto congiunto»: un conto intestato a due o più persone, o sul quale due o più persone hanno diritti, esercitati mediante la firma di una o più di tali persone;
8) «deposito indisponibile»: un deposito in scadenza ed esigibile che non è stato rimborsato da un ente creditizio secondo le condizioni legali e contrattuali a esso applicabili, laddove:
a) |
le autorità competenti abbiano concluso che a loro avviso l’ente creditizio interessato, per motivi direttamente connessi con la sua situazione finanziaria, non è per il momento in grado di rimborsare il deposito e l’ente non ha, a breve, la prospettiva di poterlo fare; ovvero |
b) |
un’autorità giudiziaria abbia adottato una decisione per motivi direttamente connessi con la situazione finanziaria dell’ente creditizio, con effetto di sospendere l’esercizio dei diritti dei depositanti nei confronti dello stesso; |
9) «ente creditizio»: un ente creditizio ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, punto 1, del regolamento (UE) n. 575/2013;
10) «succursale»: una sede di attività in uno Stato membro che costituisce parte, sprovvista di personalità giuridica, di un ente creditizio e che effettua direttamente, in tutto o in parte, le operazioni inerenti all’attività di ente creditizio;
11) «livello-obiettivo»: l’importo dei mezzi finanziari disponibili che l’SGD è tenuto a raggiungere ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 2, espresso come percentuale dei depositi coperti dei suoi membri;
12) «mezzi finanziari disponibili»: contante, depositi e attività a basso rischio, liquidabili entro un periodo non superiore a quello fissato dall’articolo 8, paragrafo 1, e impegni di pagamento fino al limite stabilito all’articolo 10, paragrafo 3;
13) «impegni di pagamento»: impegni di pagamento di un ente creditizio nei confronti di un SGD, che sono pienamente garantiti, a condizione che la garanzia:
a) |
consista in attività a basso rischio; |
b) |
non sia gravata da diritti di terzi e sia a disposizione dell’SGD; |
14) «attività a basso rischio»: voci che rientrano nella prima o nella seconda categoria di cui alla tabella 1 dell’articolo 336 del regolamento (UE) n. 575/2013 o attività considerate sicure e liquide in maniera analoga dall’autorità competente o designata;
15) «Stato membro d’origine»: uno Stato membro d’origine di cui all’articolo 4, paragrafo 1, punto 43, del regolamento (UE) n. 575/2013;
16) «Stato membro ospitante»: uno Stato membro ospitante di cui all’articolo 4, paragrafo 1, punto 44, del regolamento (UE) n. 575/2013;
17) «autorità competente»: un’autorità nazionale competente di cui all’articolo 4, paragrafo 1, punto 40, del regolamento (UE) 575/2013;
18) «autorità designata»: un organismo incaricato della gestione degli SGD ai sensi della presente direttiva o, qualora il funzionamento dell’SGD sia gestito da una società privata, un’autorità pubblica designata dallo Stato membro interessato che vigila su tale sistema ai sensi della presente direttiva.
2. Quando la presente direttiva fa riferimento al regolamento (UE) n. 1093/2010, un organismo incaricato della gestione di un SGD o, qualora il funzionamento dell’SGD sia gestito da una società privata, l’autorità pubblica che vigila su tale sistema è considerata, ai fini di tale regolamento, un’autorità competente conformemente all’articolo 4, punto 2, di tale regolamento.
3. Sono trattate come depositi le azioni in società di finanziamento immobiliare («building societies») dell’Irlanda o del Regno Unito, a eccezione di quelle aventi natura di capitale di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettera b).
Articolo 3
Autorità amministrative competenti
1. Gli Stati membri individuano l’autorità amministrativa competente nel loro territorio ai fini dell’articolo 2, paragrafo 1, punto 8. lettera a).
2. Le autorità competenti, le autorità designate, le autorità di risoluzione e le autorità amministrative competenti cooperano tra loro ed esercitano i propri poteri conformemente alla presente direttiva.
L’autorità amministrativa competente trae la conclusione di cui all’articolo 2, paragrafo 1, punto 8, lettera a), non appena possibile e in ogni caso non oltre cinque giorni lavorativi dall’aver stabilito per la prima volta che un ente creditizio non ha restituito i depositi venuti a scadenza ed esigibili.
Articolo 4
Riconoscimento ufficiale, appartenenza a un sistema e vigilanza
1. Ogni Stato membro provvede affinché sul suo territorio siano istituiti e ufficialmente riconosciuti uno o più SGD.
Ciò non preclude la fusione di SGD di Stati membri diversi né l’istituzione di SGD transfrontalieri. L’approvazione di tali SGD transfrontalieri, ovvero risultato di una fusione, si ottiene presso gli Stati membri in cui sono istituiti gli SGD in questione.
2. Un sistema istituito per contratto di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera b), della presente direttiva può essere ufficialmente riconosciuto come un SGD se è conforme alla presente direttiva.
Un sistema di tutela istituzionale può essere ufficialmente riconosciuto come un SGD se soddisfa i criteri di cui all’articolo 113, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 575/2013 e se è conforme alla presente direttiva.
3. Un ente creditizio autorizzato in uno Stato membro ai sensi dell’articolo 8 della direttiva 2013/36/UE non accetta depositi a meno che non sia membro di un sistema ufficialmente riconosciuto nel suo Stato membro d’origine ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo.
4. Se un ente creditizio non adempie agli obblighi derivanti dall’appartenenza a un SGD, l’inottemperanza è notificata immediatamente alle autorità competenti le quali, in cooperazione con l’SGD, adottano prontamente le misure appropriate, comprese eventuali sanzioni, al fine di garantire che l’ente creditizio adempia ai suddetti obblighi.
5. Qualora le misure adottate ai sensi del paragrafo 4 non siano tali da garantire il rispetto degli obblighi da parte dell’ente creditizio, l’SGD può, fatto salvo il diritto nazionale e l’espresso consenso delle autorità competenti, notificare con almeno un mese di anticipo la propria intenzione di escludere l’ente creditizio dall’SGD. I depositi effettuati prima dello scadere di tale periodo di notifica restano interamente coperti dall’SGD. Qualora, alla scadenza del periodo di notifica, l’ente creditizio non abbia adempiuto agli obblighi a esso incombenti, l’SGD esclude l’ente creditizio.
6. I depositi detenuti alla data in cui un ente creditizio è escluso dall’SGD restano coperti da tale SGD.
7. Le autorità designate vigilano continuativamente sugli SGD di cui all’articolo 1 per accertarsi che rispettino la presente direttiva.
Gli SGD transfrontalieri sono vigilati da rappresentanti delle autorità designate degli Stati membri in cui sono autorizzati gli enti creditizi affiliati.
8. Gli Stati membri assicurano che un SGD, in qualunque momento e su richiesta di quest’ultimo, riceva dai loro membri tutte le informazioni necessarie per preparare il rimborso dei depositanti, compresi i contrassegni di cui all’articolo 5, paragrafo 4.
9. Gli SGD assicurano la riservatezza e la protezione dei dati concernenti i conti dei depositanti. Il trattamento di tali dati è effettuato ai sensi della direttiva 95/46/CE.
10. Gli Stati membri assicurano che gli SGD effettuino regolarmente prove di stress dei loro meccanismi e che gli SGD siano informati al più presto qualora le autorità competenti rilevino in un ente creditizio problemi che potrebbero determinare l’attivazione di un SGD.
Tali prove hanno luogo almeno ogni tre anni o più frequentemente, ove appropriato. La prima è effettuata entro il 3 luglio 2017.
In base ai risultati delle prove di stress, almeno ogni cinque anni l’ABE svolge esami tra pari conformemente all’articolo 30 del regolamento (UE) n. 1093/2010 al fine di esaminare la resilienza degli SGD. Quando scambiano informazioni con l’ABE, gli SGD sono soggetti all’obbligo del segreto professionale di cui all’articolo 70 di detto regolamento.
11. Gli SGD utilizzano le informazioni necessarie per eseguire le prove di stress dei loro meccanismi solo per l’esecuzione di tali prove e non sono tenute più a lungo di quanto sia necessario a tal fine.
12. Gli Stati membri assicurano che i loro SGD abbiano istituito pratiche di governance sane e trasparenti. Gli SGD presentano una relazione annuale d’attività.
Articolo 5
Ammissibilità dei depositi
1. Sono esclusi da qualsiasi rimborso da parte degli SGD:
a) |
ferme restando le disposizioni dell’articolo 7, paragrafo 3, della presente direttiva, i depositi effettuati da altri enti creditizi a nome proprio e per proprio conto; |
b) |
i fondi propri quali definiti all’articolo 4, paragrafo 1, punto 118, del regolamento (UE) n. 575/2013; |
c) |
i depositi derivanti da transazioni in relazione alle quali ci sia stata una condanna per un reato di riciclaggio dei proventi di attività illecite di cui all’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2005/60/CE; |
d) |
i depositi degli enti finanziari ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, punto 26, del regolamento (UE) n. 575/2013; |
e) |
i depositi delle imprese di investimento ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, punto 1, della direttiva 2004/39/CE; |
f) |
i depositi i cui titolari non sono mai stati identificati a norma dell’articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2005/60/CE, quando sono diventati indisponibili; |
g) |
i depositi delle imprese di assicurazione e delle imprese di riassicurazione di cui all’articolo 13, punti da 1 a 6, della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (15); |
h) |
i depositi degli organismi d’investimento collettivo; |
i) |
i depositi dei fondi pensioni; |
j) |
i depositi delle autorità pubbliche; |
k) |
i titoli di debito emessi da un ente creditizio e le passività derivanti da accettazioni e pagherò cambiari dell’ente medesimo. |
2. In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, gli Stati membri hanno facoltà di disporre che i seguenti depositi siano inclusi fino al livello di copertura di cui all’articolo 6, paragrafo 1:
a) |
i depositi detenuti da regimi pensionistici personali e professionali delle piccole e medie imprese; |
b) |
i depositi detenuti dalle autorità locali con un bilancio annuo fino a 500 000 EUR. |
3. Gli Stati membri possono disporre che i depositi che possono essere liberati conformemente al diritto nazionale solo per pagare un prestito su un bene immobile privato se contratto dall’ente creditizio o da un altro ente che detiene il deposito sono esclusi dal rimborso da parte di un SDG.
4. Gli Stati membri assicurano che gli enti creditizi contrassegnino i depositi ammissibili in modo da consentirne l’immediata identificazione.
Articolo 6
Livello di copertura
1. Gli Stati membri assicurano che il livello di copertura del totale dei depositi di ciascun depositante sia di 100 000 EUR in caso di indisponibilità.
2. In aggiunta al paragrafo 1, gli Stati membri assicurano che i seguenti depositi siano protetti oltre 100 000 EUR per almeno tre mesi e per un massimo di 12 mesi dopo l’accredito dell’importo o a decorrere dal momento in cui tali depositi diventano legalmente trasferibili:
a) |
i depositi derivanti da operazioni su beni immobili relative a proprietà residenziali private; |
b) |
i depositi che soddisfano talune esigenze di carattere sociale fissate nel diritto nazionale e che sono collegati a particolari eventi della vita di un depositante quali il matrimonio, il divorzio, il pensionamento, il licenziamento, l’esubero, l’invalidità o il decesso; |
c) |
i depositi che soddisfano talune esigenze di cui al diritto nazionale e che sono basati sul pagamento di prestazioni assicurative o indennizzi per lesioni personali dolose o ingiusta condanna. |
3. I paragrafi 1 e 2 non impediscono agli Stati membri di mantenere o introdurre sistemi che proteggono prodotti inerenti a prestazioni di vecchiaia e pensioni, purché tali sistemi non coprano solo i depositi ma offrano una copertura globale per tutti i prodotti e le situazioni rilevanti sotto questo profilo.
4. Gli Stati membri assicurano che i rimborsi vengano effettuati in una delle seguenti valute:
a) |
la valuta dello Stato membro in cui è ubicato l’SGD; |
b) |
la valuta dello Stato membro in cui risiede il titolare del conto; |
c) |
l’euro; |
d) |
la valuta del conto; |
e) |
la valuta dello Stato membro in cui è ubicato il conto. |
I depositanti sono informati della valuta del rimborso.
Se i conti sono tenuti in una valuta diversa da quella del rimborso, il tasso di cambio utilizzato è quello della data in cui l’autorità amministrativa pertinente giunge alla conclusione di cui all’articolo 2, paragrafo 1, punto 8, lettera a), o quando un’autorità giudiziaria adotta la decisione di cui all’articolo 2, paragrafo 1, punto 8, lettera b).
5. Gli Stati membri che convertono in valuta nazionale gli importi di cui al paragrafo 1 utilizzano inizialmente il tasso di cambio in vigore il 3 luglio 2015.
Gli Stati membri possono arrotondare gli importi risultanti dalla conversione, a condizione che l’arrotondamento non superi i 5 000 EUR.
Fermo restando il secondo comma, gli Stati membri aggiustano i livelli di copertura convertiti in un’altra valuta all’importo di cui al paragrafo 1 del presente articolo ogni cinque anni. Gli Stati membri effettuano un aggiustamento anticipato, dopo aver consultato la Commissione, qualora si verifichino eventi imprevisti quali oscillazioni dei tassi di cambio.
6. L’importo indicato nel paragrafo 1 è oggetto di un riesame periodico, almeno ogni cinque anni, da parte della Commissione. Questa presenta eventualmente una proposta di direttiva al Parlamento europeo e al Consiglio per adattare l’importo indicato al paragrafo 1, tenendo conto in particolare dell’evoluzione del settore bancario e della situazione economica e monetaria dell’Unione. Il primo riesame non ha luogo prima del 3 luglio 2020 a meno che eventi imprevisti impongano di anticiparlo.
7. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati a norma dell’articolo 18 riguardo alla revisione dell’importo di cui al paragrafo 6, almeno ogni cinque anni, in funzione del tasso di inflazione nell’Unione europea, sulla base delle variazioni dell’indice armonizzato dei prezzi al consumo sin dall’ultimo adeguamento pubblicato dalla Commissione.
Articolo 7
Determinazione dell’importo rimborsabile
1. Il limite di cui all’articolo 6, paragrafo 1, si applica al cumulo dei depositi presso lo stesso ente creditizio, qualunque sia il numero dei depositi, la valuta e l’ubicazione nell’Unione.
2. La quota spettante a ciascun depositante su un conto congiunto è computata nel calcolo del limite previsto dall’articolo 6, paragrafo 1.
Salvo specifiche disposizioni, tale conto è ripartito in proporzioni eguali tra i depositanti.
Gli Stati membri possono prevedere che i depositi su un conto di cui due o più persone sono titolari come membri di una società di persone, o di altra associazione o gruppo di natura analoga senza personalità giuridica, possano essere cumulati e trattati come se fossero effettuati da un unico depositante ai fini del calcolo del limite previsto dall’articolo 6, paragrafo 1.
3. Quando il depositante non ha pieno diritto sulle somme depositate su un conto, la persona che ne ha pieno diritto beneficia della garanzia, purché essa sia stata identificata prima della data in cui un’autorità amministrativa pertinente giunge alla conclusione di cui all’articolo 2, paragrafo 1, punto 8, lettera a), o un’autorità giudiziaria adotta una decisione di cui all’articolo 2, paragrafo 1, punto 8, lettera b). Qualora una pluralità di persone ne abbiano pieno diritto, la quota spettante a ciascuna di esse in virtù delle disposizioni in materia di gestione delle somme è presa in considerazione nel calcolo del limite previsto dall’articolo 6, paragrafo 1.
4. La data di riferimento per il calcolo dell’importo rimborsabile è la data in cui un’autorità amministrativa pertinente giunge alla conclusione di cui all’articolo 2, paragrafo 1,punto 8, lettera a), o quando un’autorità giudiziaria adotta una decisione di cui all’articolo 2, paragrafo 1, punto 8, lettera b). Le passività del depositante nei confronti dell’ente creditizio non sono prese in considerazione nel calcolo dell’importo rimborsabile.
5. Gli Stati membri possono decidere che le passività del depositante nei confronti dell’ente creditizio sono prese in considerazione nel calcolo dell’importo rimborsabile, se sono esigibili alla data in cui un’autorità amministrativa pertinente giunge alla conclusione di cui all’articolo 2, paragrafo 1, punto 8, lettera a), o quando un’autorità giudiziaria adotta una decisione di cui all’articolo 2, paragrafo 1, punto 8, lettera b), nella misura in cui la compensazione è possibile a norma delle disposizioni di legge o contrattuali che disciplinano il contratto tra l’ente creditizio e il depositante.
Prima della conclusione del contratto l’ente creditizio informa i depositanti se le loro passività nei confronti dell’ente creditizio sono prese in considerazione nel calcolo dell’importo rimborsabile.
6. Gli Stati membri assicurano che gli SGD possano chiedere in qualunque momento agli enti creditizi di informarli circa l’importo totale dei depositi ammissibili di ciascun depositante.
7. Gli interessi maturati sui depositi ma non accreditati alla data in cui un’autorità amministrativa pertinente giunge alla conclusione di cui all’articolo 2, paragrafo 1, punto 8, lettera a), o un’autorità giudiziaria adotta una decisione di cui all’articolo 2, paragrafo 1, punto 8, lettera b), sono rimborsati dall’SGD. Il limite di cui all’articolo 6, paragrafo 1, non è superato.
8. Gli Stati membri possono decidere che talune categorie di depositi che soddisfano esigenze di carattere sociale definite dal diritto nazionale, per i quali un terzo ha fornito una garanzia nel rispetto delle norme sugli aiuti di Stato, non vengano prese in considerazione nel cumulo dei depositi detenuti dallo stesso depositante presso lo stesso ente creditizio come indicato al paragrafo 1 del presente articolo. In tali casi la garanzia del terzo è limitata al livello di copertura di cui all’articolo 6, paragrafo 1.
9. Quando gli enti creditizi sono autorizzati ai sensi del diritto nazionale a operare sotto diversi marchi di impresa di cui all’articolo 2 della direttiva 2008/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (16), gli Stati membri assicurano che i depositanti vengano informati chiaramente che l’ente creditizio opera sotto diversi marchi e che il livello di copertura di cui all’articolo 6, paragrafi 1, 2 e 3, della presente direttiva si applica al cumulo dei depositi detenuti dal depositante presso l’ente creditizio. Le informazioni da fornire ai depositanti, di cui all’articolo 16 della presente direttiva e al suo allegato I, contengono le suddette informazioni.
Articolo 8
Rimborso
1. Gli SGD assicurano che l’importo rimborsabile sia disponibile entro sette giorni lavorativi a decorrere dalla data in cui un’autorità amministrativa pertinente giunge alla conclusione di cui all’articolo 2, paragrafo 1, punto 8, lettera a), o un’autorità giudiziaria adotta la decisione di cui all’articolo 2, paragrafo 1, punto 8, lettera b).
2. Tuttavia, per un periodo transitorio fino al 31 dicembre 2023, gli Stati membri possono stabilire i seguenti periodi di rimborso fino a:
a) |
20 giorni lavorativi fino al 31 dicembre 2018; |
b) |
15 giorni lavorativi dal 1o gennaio 2019 fino al 31 dicembre 2020; |
c) |
10 giorni lavorativi dal 1o gennaio 2021 fino al 31 dicembre 2023; |
3. Gli Stati membri possono decidere che i depositi di cui all’articolo 7, paragrafo 3, sono soggetti a un periodo di rimborso più lungo, che non supera i tre mesi a decorrere dalla data in cui un’autorità amministrativa pertinente trae la conclusione di cui all’articolo 2, paragrafo 1, punto 8, lettera a), o in cui un’autorità giudiziaria adotta la decisione di cui all’articolo 2, paragrafo 1, punto 8, lettera b).
4. Durante il periodo transitorio fino al 31 dicembre 2023, qualora gli SGD non possano rendere disponibile l’importo rimborsabile entro sette giorni lavorativi, gli stessi assicurano che i depositanti abbiano accesso a un importo appropriato dei loro depositi coperti per tenere conto del costo della vita entro cinque giorni lavorativi da una richiesta.
Gli SGD rendono disponibili solo gli opportuni importi di cui al primo comma sulla base di dati forniti dall’SGD o dall’ente creditizio.
Gli opportuni importi di cui al primo comma sono dedotti dall’importo rimborsabile di cui all’articolo 7.
5. Il rimborso di cui ai paragrafi 1 e 4 può essere differito se:
a) |
vi è incertezza in merito al diritto di una persona a ricevere il rimborso o se il deposito è oggetto di una controversia legale; |
b) |
il deposito è soggetto a misure restrittive imposte da governi nazionali o da organismi internazionali; |
c) |
in deroga al paragrafo 9 del presente articolo, se non sono state effettuate operazioni relative al deposito negli ultimi 24 mesi (il conto è dormiente); |
d) |
se l’importo da rimborsare è considerato parte di un saldo temporaneamente elevato quale definito all’articolo 6, paragrafo 2; o |
e) |
se l’importo da rimborsare deve essere pagato dal sistema di garanzia dei depositi dello Stato membro ospitante conformemente all’articolo 14, paragrafo 2. |
6. L’importo rimborsabile è messo a disposizione senza che sia necessario presentare una richiesta a un SGD. A tal fine l’ente creditizio trasmette le informazioni necessarie sui depositi e sui depositanti non appena richiesto dall’SGD.
7. Qualsiasi corrispondenza tra l’SGD e il depositante è redatta:
a) |
nella lingua ufficiale delle istituzioni dell’Unione che l’ente creditizio presso cui si trova il deposito coperto utilizza per le comunicazioni con il depositante; o |
b) |
nella o nelle lingue ufficiali dello Stato membro in cui si trova il deposito coperto. |
Se un ente creditizio opera direttamente in un altro Stato membro senza aver stabilito succursali, le informazioni sono fornite nella lingua scelta dal depositante al momento dell’apertura del conto.
8. In deroga al termine di cui al paragrafo 1 del presente articolo, qualora un depositante, o altra persona avente diritti o un interesse sulle somme depositate su un conto, sia stato accusato di un reato risultante o connesso con il riciclaggio dei proventi di attività illecite ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2005/60/CE, l’SGD può sospendere i pagamenti relativi al depositante in questione in attesa della sentenza del tribunale.
9. Non è previsto alcun rimborso qualora non vi sia stata alcuna operazione relativa al deposito negli ultimi ventiquattro mesi e il valore del deposito sia inferiore ai costi amministrativi che deriverebbero all’SGD da tale rimborso.
Articolo 9
Diritti nei confronti degli SGD
1. Gli Stati membri provvedono affinché il diritto all’indennizzo del depositante possa formare oggetto di un ricorso avverso l’SGD.
2. Fatto salvo qualsiasi altro diritto che esso possa avere ai sensi della legislazione nazionale, l’SGD che effettua pagamenti a titolo di garanzia in un contesto nazionale ha il diritto di subentrare nei diritti ai depositanti nell’ambito dei procedimenti di liquidazione o riorganizzazione per un importo pari alle somme pagate ai depositanti. Quando un SGD effettua pagamenti nel contesto di procedure di risoluzione, compresa l’applicazione degli strumenti di risoluzione delle crisi o l’esercizio dei poteri di risoluzione delle crisi ai sensi dell’articolo 11, l’SGD vanta un diritto nei confronti dell’ente creditizio pertinente per un importo pari ai suoi pagamenti. Tale diritto è considerato allo stesso livello dei depositi coperti ai sensi del diritto nazionale che disciplina le normali procedure di insolvenza di cui alla direttiva 2014/59/UE.
3. Gli Stati membri possono limitare il periodo entro il quale i depositanti i cui depositi non sono stati rimborsati o riconosciuti dall’SGD entro i termini di cui all’articolo 8, paragrafi 1 e 3, possono reclamare il rimborso dei loro depositi.
Articolo 10
Finanziamento degli SGD
1. Gli Stati membri assicurano che gli SGD dispongano di sistemi adeguati per determinare le loro passività potenziali. I mezzi finanziari disponibili degli SGD sono proporzionati a tali passività.
I mezzi finanziari disponibili degli SGD derivano dai contributi che devono essere versati dai loro membri almeno annualmente. Ciò non impedisce finanziamenti aggiuntivi provenienti da altre fonti.
2. Gli Stati membri assicurano che, entro il 3 luglio 2024, i mezzi finanziari disponibili di un SGD raggiungano quantomeno un livello-obiettivo dello 0,8 % dell’importo dei depositi coperti dei suoi membri.
Quando la capacità di finanziamento è inferiore al livello-obiettivo, il pagamento dei contributi riprende almeno fino al raggiungimento del livello-obiettivo.
Se, dopo che il livello-obiettivo è stato raggiunto per la prima volta, i mezzi finanziari disponibili sono stati ridotti a meno di due terzi del livello-obiettivo, il contributo regolare è fissato a un livello che consenta di raggiungere il livello-obiettivo entro sei anni.
Il contributo regolare tiene debito conto della fase del ciclo economico e dell’impatto che possono avere i contributi prociclici quando si stabiliscono i contributi annuali nel contesto del presente articolo.
Gli Stati membri possono prorogare il periodo iniziale di cui al primo comma per un massimo di quattro anni se l’SGD ha effettuato esborsi cumulati per una percentuale superiore allo 0,8 % dei depositi coperti.
3. I mezzi finanziari disponibili da prendere in considerazione per il raggiungimento del livello-obiettivo possono includere gli impegni di pagamento. La quota totale di impegni di pagamento non supera il 30 % dell’importo totale dei mezzi finanziari disponibili raccolti ai sensi del presente articolo.
Al fine di garantire l’applicazione uniforme della presente direttiva, l’ABE emana orientamenti sugli impegni di pagamento.
4. Nonostante il paragrafo 1 del presente articolo, per adempiere agli obblighi ivi previsti, uno Stato membro può raccogliere i mezzi finanziari disponibili mediante contributi obbligatori pagati da enti creditizi a sistemi di contributi obbligatori esistenti stabiliti da uno Stato membro nel suo territorio al fine di coprire le spese relative al rischio sistemico, al fallimento e alla risoluzione degli enti.
Gli SGD hanno diritto a un importo pari all’importo di tali contributi fino al livello-obiettivo di cui al paragrafo 2 del presente articolo, che lo Stato membro renderà immediatamente disponibile, su richiesta, a tali SGD, e da utilizzare esclusivamente ai fini previsti nell’articolo 11.
Gli SGD hanno diritto a detto importo solo se l’autorità competente ritiene che essi non siano in grado di raccogliere contributi straordinari dai loro membri. Gli SGD devono restituire tale importo mediante i contributi dei loro membri ai sensi dell’articolo 10, paragrafi 1 e 2.
5. I contributi ai meccanismi di finanziamento della risoluzione delle crisi di cui al titolo VII della direttiva 2014/59/UE, compresi i mezzi finanziari disponibili da prendere in considerazione per il raggiungimento del livello-obiettivo dei meccanismi di finanziamento della risoluzione delle crisi ai sensi dell’articolo 102, paragrafo 1, della direttiva 2014/59/UE, non contano ai fini del livello-obiettivo.
6. In deroga al paragrafo 2, gli Stati membri possono, se giustificato e previa approvazione da parte della Commissione, autorizzare un livello-obiettivo minimo inferiore al livello-obiettivo specificato nel paragrafo 2, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:
a) |
la riduzione si basa sull’ipotesi che è improbabile che una quota rilevante dei mezzi finanziari disponibili sia utilizzata per misure volte a proteggere depositanti coperti diversi da quelli di cui all’articolo 11, paragrafi 2 e 6, e |
b) |
il settore bancario in cui operano gli enti creditizi affiliati all’SGD è altamente concentrato e una grande quantità di attività è detenuta da un piccolo numero di enti creditizi o di gruppi bancari, soggetti a vigilanza su base consolidata i quali, data la loro dimensione, in caso di fallimento sarebbero probabilmente soggetti a procedure di risoluzione. |
Tale livello-obiettivo ridotto non è inferiore allo 0,5 % dei depositi coperti.
7. I mezzi finanziari disponibili degli SGD sono investiti con modalità a basso rischio e con sufficiente diversificazione.
8. Se i mezzi finanziari disponibili di un SGD sono insufficienti a rimborsare i depositanti quando i depositi diventano indisponibili, i suoi membri versano contributi straordinari non superiori allo 0,5 % dei depositi coperti per anno di calendario. In casi eccezionali e con il consenso dell’autorità competente gli SGD possono esigere contributi più elevati.
L’autorità competente può differire, in tutto o in parte, il pagamento da parte di un ente creditizio dei contributi straordinari ex post agli SGD laddove i contributi metterebbero a repentaglio la liquidità o la solvibilità dell’ente creditizio. Tale differimento non è concesso per un periodo superiore a sei mesi ma può essere rinnovato su richiesta dell’ente creditizio. I contributi differiti a norma del presente paragrafo sono versati quando tale pagamento non mette più a repentaglio la liquidità o la solvibilità dell’ente creditizio.
9. Gli Stati membri assicurano che gli SGD dispongano di adeguati sistemi di finanziamento alternativo che consentano loro di ottenere finanziamenti a breve termine per soddisfare i diritti fatti valere nei loro confronti.
10. Entro il 31 marzo di ciascun anno gli Stati membri informano l’ABE dell’importo dei depositi coperti nel loro Stato membro e dell’importo dei mezzi finanziari disponibili dei loro SGD al 31 dicembre del precedente anno.
Articolo 11
Uso dei fondi
1. I mezzi finanziari di cui all’articolo 10 sono usati principalmente per il rimborso dei depositanti ai sensi della presente direttiva.
2. I mezzi finanziari di un SGD sono utilizzati per finanziare la risoluzione degli enti creditizi conformemente all’articolo 109 della direttiva 2014/59/UE. L’autorità di risoluzione determina, sentito l’SGD, l’importo di cui quest’ultimo è responsabile.
3. Gli Stati membri possono autorizzare un SGD a utilizzare i mezzi finanziari disponibili per misure alternative volte a evitare il fallimento di un ente creditizio, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:
a) |
l’autorità di risoluzione non ha adottato alcuna azione di risoluzione ai sensi dell’articolo 32 della direttiva 2014/59/UE; |
b) |
gli SGD sono dotati di sistemi e procedure appropriati per la scelta e l’esecuzione delle misure alternative nonché il monitoraggio dei rischi affiliati; |
c) |
i costi delle misure non superano i costi necessari ad adempiere il mandato statutario o contrattuale degli SGD; |
d) |
l’utilizzo di misure alternative da parte dell’SGD è subordinato a obblighi a carico dell’ente creditizio che ha bisogno del sostegno, che comprendono almeno una vigilanza più rigorosa del rischio e ampi diritti di controllo da parte dell’SGD; |
e) |
l’utilizzo di misure alternative da parte dell’SGD è subordinato a impegni da parte dell’ente creditizio che ha bisogno del sostegno nel senso di assicurare l’accesso ai depositi coperti; |
f) |
l’autorità competente conferma nella sua valutazione la capacità dell’ente creditizio affiliato di pagare i contributi straordinari ai sensi del paragrafo 5 del presente articolo. |
L’SGD consulta l’autorità di risoluzione e l’autorità competente in merito alle misure e alle condizioni imposte all’ente creditizio.
4. Le misure alternative di cui al paragrafo 3 del presente articolo non sono applicate qualora l’autorità competente, sentita l’autorità di risoluzione, ritenga che sussistano le condizioni per un’azione di risoluzione ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 1, della direttiva 2014/59/UE.
5. Se i mezzi finanziari disponibili sono utilizzati ai sensi del paragrafo 3 del presente articolo, gli enti creditizi affiliati trasferiscono immediatamente all’SGD i mezzi utilizzati per le misure alternative, se necessario sotto forma di contributi straordinari, qualora:
a) |
si presenti la necessità di rimborsare i depositanti e i mezzi finanziari disponibili dell’SGD siano inferiori a due terzi del livello-obiettivo; |
b) |
i mezzi finanziari disponibili risultino inferiori al 25 % del livello-obiettivo. |
6. Gli Stati membri possono decidere che i mezzi finanziari disponibili possono essere utilizzati anche per finanziare misure volte a preservare l’accesso dei depositanti ai depositi coperti, compreso il trasferimento delle attività e delle passività e il trasferimento dei libretti di deposito, nel contesto in procedure di insolvenza nazionali, purché i costi sopportati dall’SGD non superino l’importo netto dell’indennizzo dei depositanti coperti presso l’ente creditizio interessato.
Articolo 12
Concessione di prestiti tra SGD
1. Gli Stati membri possono autorizzare gli SGD a concedere prestiti ad altri SGD all’interno dell’Unione, su base volontaria, purché siano soddisfatte le condizioni seguenti:
a) |
l’SGD mutuatario non sia in grado di adempiere ai propri obblighi ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, a causa della mancanza dei mezzi finanziari disponibili di cui all’articolo 10; |
b) |
l’SGD mutuatario abbia fatto ricorso ai contributi straordinari di cui all’articolo 10, paragrafo 8; |
c) |
l’SGD mutuatario abbia assunto l’impegno giuridico di utilizzare i fondi presi a prestito per regolare i diritti a norma dell’articolo 9, paragrafo 1; |
d) |
l’SGD mutuatario non sia attualmente soggetto all’obbligo di rimborsare un prestito ad altri SGD a norma del presente articolo; |
e) |
l’SGD mutuatario indichi l’importo di denaro richiesto; |
f) |
l’importo totale preso a prestito non superi lo 0,5 % dei depositi coperti dell’SGD mutuatario; |
g) |
l’SGD mutuatario informi immediatamente l’ABE e indichi le ragioni per cui le condizioni di cui al presente punto sono soddisfatte e l’importo di denaro richiesto. |
2. Il prestito è soggetto alle seguenti condizioni:
a) |
l’SGD mutuatario deve rimborsare il prestito entro cinque anni. Può rimborsarlo in quote annuali. Gli interessi sono dovuti solo al momento del rimborso; |
b) |
il tasso di interesse fissato deve essere almeno equivalente al tasso per operazioni di rifinanziamento marginale della Banca centrale europea durante il periodo del credito; |
c) |
l’SGD mutuante deve informare l’ABE del tasso di interesse iniziale e della durata del prestito. |
3. Gli Stati membri assicurano che i contributi percepiti dall’SGD mutuatario siano sufficienti per rimborsare l’importo preso a prestito e ristabilire il livello-obiettivo quanto prima.
Articolo 13
Calcolo dei contributi agli SGD
1. I contributi agli SDG di cui all’articolo 10 sono basati sull’importo dei depositi coperti e sul grado di rischio sostenuto dai rispettivi membri.
Gli Stati membri possono prevedere contributi inferiori per settori a basso rischio che sono disciplinati dal diritto interno.
Gli Stati membri possono decidere che i membri di un sistema di protezione istituzionale versino contributi più bassi agli SGD.
Gli Stati membri possono acconsentire a che l’organismo centrale e tutti gli enti creditizi permanentemente affiliati all’organismo centrale di cui all’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 siano soggetti nel loro complesso alla ponderazione del rischio determinata per l’organismo centrale e gli enti a esso affiliati su una base consolidata.
Gli Stati membri possono decidere che gli enti creditizi versino un contributo minimo, a prescindere dall’importo dei loro depositi coperti.
2. Gli SGD possono utilizzare i propri metodi basati sul rischio per determinare e calcolare i contributi basati sul rischio dei loro membri. Il calcolo dei contributi è proporzionale al rischio dei membri e tiene in debito conto i profili di rischio dei diversi modelli economici. Tali metodi alternativi possono altresì prendere in considerazione l’attivo dello stato patrimoniale e indicatori del rischio, quali l’adeguatezza patrimoniale, la qualità dell’attivo e la liquidità.
Ciascun metodo è approvato dall’autorità competente in cooperazione con l’autorità designata. L’ABE è informata circa i metodi approvati.
3. Al fine di garantire l’applicazione uniforme della presente direttiva, entro il 3 luglio 2015, l’ABE emana orientamenti ai sensi dell’articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010 per specificare i metodi di calcolo dei contributi agli SGD conformemente ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo.
In particolare, include una formula di calcolo, indicatori specifici, classi di rischio per i membri, soglie per i coefficienti di ponderazione del rischio assegnati alle specifiche classi di rischio e altri elementi necessari.
Entro il 3 luglio 2017, e successivamente almeno ogni cinque anni, l’ABE procede a una verifica degli orientamenti sui metodi basati sul rischio o sui metodi propri alternativi basati sul rischio applicati dagli SGD.
Articolo 14
Cooperazione all’interno dell’Unione
1. Gli SGD si applicano ai depositanti delle succursali costituite dai loro enti creditizi membri in altri Stati membri.
2. I depositanti delle succursali istituite da enti creditizi in un altro Stato membro sono rimborsati da un SGD nello Stato membro ospitante per conto dell’SGD dello Stato membro di origine. L’SGD dello Stato membro ospitante effettua i rimborsi conformemente alle istruzioni dell’SGD dello Stato membro di origine. L’SGD dello Stato membro ospitante non è responsabile degli atti compiuti conformemente alle istruzioni dell’SGD dello Stato membro di origine. L’SGD dello Stato membro di origine fornisce i fondi necessari prima del rimborso e risarcisce l’SGD dello Stato membro ospitante di tutti i costi sostenuti.
L’SGD dello Stato membro ospitante informa inoltre i depositanti interessati per conto dell’SGD dello Stato membro di origine ed è abilitato a ricevere la corrispondenza proveniente da tali depositanti per conto dell’SGD dello Stato membro di origine.
3. Se un ente creditizio cessa di essere membro di un SGD e diventa membro di un altro SGD, i contributi versati durante i 12 mesi precedenti l’uscita dal primo SGD, a eccezione dei contributi straordinari conformemente all’articolo 10, paragrafo 8, sono trasferiti all’altro SGD. Tale disposizione non si applica se un ente creditizio è stato escluso da un SGD a norma dell’articolo 4, paragrafo 5.
Se alcune delle attività di un ente creditizio sono trasferite a un altro Stato membro, divenendo in tal modo soggette a un altro SGD, i contributi di tale ente creditizio, a eccezione dei contributi straordinari conformemente all’articolo 10, paragrafo 8, versati durante i 12 mesi precedenti il trasferimento sono trasferiti all’altro SGD in proporzione all’importo dei depositi coperti trasferiti.
4. Gli Stati membri assicurano che gli SGD dello Stato membro di origine scambino le informazioni di cui all’articolo 4, paragrafo 7, o all’articolo 4, paragrafi 8 e 10, con quelli degli Stati membri ospitanti. Si applicano le restrizioni previste da tale articolo.
Se un ente creditizio intende trasferirsi da un SGD a un altro, conformemente alla presente direttiva, notifica la propria intenzione con almeno sei mesi di anticipo. Durante tale periodo l’ente creditizio è ancora tenuto a contribuire al proprio SGD originario, ai sensi dell’articolo 10, in termini di finanziamenti ex ante ed ex post.
5. Al fine di facilitare l’efficace collaborazione tra gli SGD, in particolare in ordine al presente articolo e all’articolo 12, gli SGD o, laddove appropriato, le autorità designate dispongono di accordi scritti di cooperazione. Tali accordi tengono conto dei requisiti fissati nell’articolo 4, paragrafo 9.
L’autorità designata informa l’ABE dell’esistenza e del tenore di tali accordi e l’ABE può emanare pareri conformemente all’articolo 34 del regolamento (UE) n. 1093/2010. Se le autorità designate o gli SGD non riescono a raggiungere un accordo o vi è una disputa circa l’interpretazione di un accordo, entrambe le parti, conformemente all’articolo 19 del regolamento (UE) n. 1093/2010, possono deferire la questione all’ABE, la quale agisce conformemente a tale articolo.
L’assenza di tali accordi non influisce sui diritti dei depositanti di cui all’articolo 9, paragrafo 1, o degli enti creditizi di cui al paragrafo 3 del presente articolo.
6. Gli Stati membri provvedono a istituire le procedure necessarie per consentire agli SGD di condividere le informazioni e comunicare in modo efficace con altri SGD, con gli enti creditizi loro affiliati e con le autorità competenti e designate sia all’interno della loro giurisdizione sia con altre agenzie su base transfrontaliera, laddove appropriato.
7. L’ABE e le autorità competenti e designate cooperano tra di loro ed esercitano i propri poteri conformemente alla presente direttiva e al regolamento (UE) n. 1093/2010.
Gli Stati membri informano la Commissione e l’ABE circa l’identità della loro autorità designata entro il 3 luglio 2015.
8. L’ABE coopera con il comitato europeo per il rischio sistemico (CERS), istituito dal regolamento (UE) n. 1092/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (17) sull’analisi del rischio sistemico relativamente agli SGD.
Articolo 15
Succursali di enti creditizi di paesi terzi
1. Gli Stati membri verificano che le succursali di enti creditizi stabilite nel loro territorio aventi la sede principale al di fuori dell’Unione usufruiscano di una protezione equivalente a quella prescritta dalla presente direttiva.
Se la protezione non è equivalente, gli Stati membri possono prevedere, salvo il disposto dell’articolo 47, paragrafo 1, della direttiva 2013/36/UE, che le succursali di enti creditizi aventi la sede principale al di fuori dell’Unione diventino membri di un SGD esistente sul loro territorio.
Nell’eseguire la verifica di cui al primo comma del presente paragrafo, gli Stati membri controllano perlomeno che i depositanti beneficino dello stesso livello di copertura e ambito di tutela previsti nella presente direttiva.
2. Ogni succursale di enti creditizi aventi la sede principale al di fuori dell’Unione e che non sono membri di un SGD operante in uno Stato membro fornisce tutte le pertinenti informazioni concernenti le disposizioni di garanzia per i depositi dei depositanti effettivi o potenziali di detta succursale.
3. Le informazioni di cui al paragrafo 2 sono rese disponibili nella lingua concordata dal depositante e dall’ente creditizio al momento dell’apertura del conto o nella lingua ufficiale o nelle lingue ufficiali dello Stato membro in cui è stabilita la succursale, secondo le modalità prescritte dalla legislazione nazionale, e sono chiare e comprensibili.
Articolo 16
Informazioni da fornire ai depositanti
1. Gli Stati membri provvedono affinché gli enti creditizi mettano a disposizione dei depositanti effettivi e potenziali le informazioni necessarie per individuare l’SGD al quale appartengono l’ente e le sue succursali all’interno dell’Unione. Gli Stati membri assicurano che gli enti creditizi informino i depositanti effettivi e potenziali delle esclusioni applicabili dalla protezione degli SGD.
2. Prima della conclusione di un contratto di apertura del deposito, i depositanti ricevono le informazioni di cui al paragrafo 1 e ne accusano ricevuta. A tal fine si utilizza il modulo standard di cui all’allegato I.
3. Nel loro estratto conto i depositanti ricevono conferma che i loro depositi sono depositi ammissibili, compreso un riferimento al foglio informativo di cui all’allegato I. È altresì indicato il sito Internet dell’SGD pertinente. Il foglio informativo di cui all’allegato I è fornito al depositante almeno una volta l’anno.
Il sito Internet dell’SGD contiene le necessarie informazioni per i depositanti, in particolare quelle relative alle disposizioni concernenti la procedura e le condizioni delle garanzie di deposito quali previste dalla presente direttiva.
4. Le informazioni di cui al paragrafo 1 sono rese disponibili, secondo le modalità prescritte dalla legislazione nazionale, nella lingua concordata dal depositante e dall’ente creditizio al momento dell’apertura del conto o nella lingua ufficiale o nelle lingue ufficiali dello Stato membro in cui è stabilita la succursale.
5. Gli Stati membri limitano l’utilizzo, a scopo di pubblicità, delle informazioni di cui ai paragrafi 1, 2 e 3, alla semplice menzione dell’SGD che garantisce il prodotto al quale si riferisce la pubblicità e alle informazioni supplementari eventualmente prescritte dalla legislazione nazionale.
Tali informazioni possono contemplare una discrezione fattuale del funzionamento dell’SGD, ma non possono contenere un riferimento alla copertura illimitata dei depositi.
6. Nel caso di una fusione, di una conversione di filiazioni in succursali od operazioni analoghe, i depositanti ne sono informati almeno un mese prima che l’operazione acquisti efficacia giuridica, a meno che l’autorità competente autorizzi un termine più breve per motivi di segreto commerciale o stabilità finanziaria.
Ai depositanti è concesso un termine di tre mesi dalla notifica della fusione o della conversione od operazioni analoghe per ritirare o trasferire i depositi in un altro ente creditizio, senza incorrere in alcuna penalità e serbando il diritto a tutti gli interessi e ai benefici maturati, nella misura in cui i depositi superano il livello di copertura di cui all’articolo 6, al momento dell’operazione.
7. Gli Stati membri provvedono affinché se un ente creditizio si ritira o è escluso da un SGD, l’ente informi i suoi depositanti entro un mese da tale ritiro o esclusione.
8. Se un depositante utilizza i servizi bancari via Internet, le informazioni che debbono essere comunicate a norma della presente direttiva possono essere trasmesse tramite mezzi elettronici. Su richiesta del depositante, le informazioni sono comunicate in formato cartaceo.
Articolo 17
Elenco degli enti creditizi autorizzati
1. Gli Stati membri provvedono affinché, nel comunicare all’ABE le autorizzazioni ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 1, della direttiva 2013/36/UE, le autorità competenti indichino a quale SGD appartiene ciascun ente creditizio.
2. Quando pubblica e aggiorna l’elenco degli enti creditizi autorizzati ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 2, della direttiva 2013/36/UE, l’ABE indica a quale SGD appartiene ciascun ente creditizio.
Articolo 18
Esercizio della delega
1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2. Il potere di adottare atti delegati di cui all’articolo 6, paragrafo 7, è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato.
3. La delega di potere di cui all’articolo 6, paragrafo 7, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi precisata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
4. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
5. L’atto delegato adottato ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 7, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di tre mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di tre mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.
Articolo 19
Disposizioni transitorie
1. Quando taluni depositi o categorie di depositi o altri strumenti cessano di essere coperti integralmente o parzialmente dagli SGD dopo il recepimento della presente direttiva o della direttiva 2009/14/CE nel diritto nazionale, gli Stati membri possono consentire che tali depositi e altri strumenti che hanno una data di scadenza iniziale siano coperti fino alla data di scadenza iniziale se sono stati aperti o emessi anteriormente al 2 luglio 2014.
2. Gli Stati membri assicurano che i depositanti siano informati circa i depositi o le categorie di depositi o altri strumenti che non saranno più coperti da un SGD dopo il 3 luglio 2015.
3. Fino al primo raggiungimento del livello-obiettivo, gli Stati membri possono applicare le soglie di cui all’articolo 11, paragrafo 5, relativamente ai mezzi finanziari disponibili.
4. In deroga all’articolo 6, paragrafo 1, gli Stati membri che, al 1o gennaio 2008, prevedevano un livello di copertura compreso tra 100 000 EUR e 300 000 EUR, possono riapplicare tale livello di copertura più elevato fino al 31 dicembre 2018. In tal caso, il livello-obiettivo e i contributi degli enti creditizi sono adeguati di conseguenza.
5. Entro il 3 luglio 2019, la Commissione presenta una relazione e, se del caso, una proposta legislativa al Parlamento europeo e al Consiglio che illustri come gli SGD operanti nell’Unione possano cooperare attraverso un sistema europeo per prevenire i rischi derivanti da attività transfrontaliere e proteggere i depositi da tali rischi.
6. Entro il 3 luglio 2019, la Commissione, con l’assistenza dell’ABE, presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sui progressi compiuti in materia di attuazione della presente direttiva. Tale relazione dovrebbe esaminare in particolare:
a) |
il livello-obiettivo sulla base dei depositi coperti, valutando la pertinenza della percentuale stabilita, tenendo conto del fallimento degli enti creditizi nell’Unione nel passato; |
b) |
l’impatto delle misure alternative utilizzate ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 3, sulla tutela dei depositanti e la coerenza con la corretta procedura di liquidazione nel settore bancario; |
c) |
l’impatto sulla diversità dei modelli bancari; |
d) |
l’adeguatezza dell’attuale livello di copertura per i depositanti; e |
e) |
se le questioni di cui al presente comma siano state affrontate in maniera tale da mantenere comunque elevata la tutela dei depositanti. |
Entro il 3 luglio 2019, l’ABE riferisce alla Commissione circa i modelli di calcolo e la loro pertinenza per il rischio operativo dei membri. Nella relazione l’ABE tiene in debito conto i profili di rischio dei diversi modelli economici.
Articolo 20
Recepimento
1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi agli articoli da 1 a 4, all’articolo 5, paragrafo 1, lettere da d) a k), all’articolo 5, paragrafi 2, 3 e 4 all’articolo 6, paragrafi da 2 a 7, all’articolo 7, paragrafi da 4 a 9, all’articolo 8, paragrafi 1, 2, 3, 5, 6, 7 e 9, all’articolo 9, paragrafi 2 e 3, agli articoli da 10 a 16, agli articoli 18 e 19 e all’allegato I entro il 3 luglio 2015. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.
Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi all’articolo 8, paragrafo 4, entro il 31 maggio 2016.
Qualora, dopo un attento esame, le autorità appropriate stabiliscano che un SGD non è ancora in grado di conformarsi all’articolo 13 entro il 3 luglio 2015, le pertinenti disposizioni legislative, regolamentari e amministrative sono messe in vigore entro il 31 maggio 2016.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Esse recano altresì l’indicazione che nelle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in vigore e i riferimenti alle direttive abrogate dalla presente direttiva s’intendono fatti a quest’ultima. Le modalità del riferimento e la formulazione dell’indicazione sono stabilite dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle principali disposizioni legislative nazionali che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
Articolo 21
Abrogazione
La direttiva 94/19/CE, modificata dalle direttive elencate nell’allegato II, è abrogata con effetto dal 4 luglio 2019 fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di recepimento nel diritto nazionale e alle date di applicazione delle direttive di cui all’allegato II.
I riferimenti alle direttive abrogate si intendono fatti alla presente direttiva e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all’allegato III.
Articolo 22
Entrata in vigore
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
L’articolo 5, paragrafo 1, lettere a), b) e c), l’articolo 6, paragrafo 1, l’articolo 7, paragrafi 1, 2 e 3, l’articolo 8, paragrafo 8, l’articolo 9, paragrafo 1, e l’articolo 17 si applicano dal 4 luglio 2015.
Articolo 23
Destinatari
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Strasburgo, il 16 aprile 2014
Per il Parlamento europeo
Il presidente
M. SCHULZ
Per il Consiglio
Il presidente
D. KOURKOULAS
(1) GU C 99 del 31.3.2011, pag. 1.
(2) Posizione del Parlamento europeo del 16 febbraio 2012 (GU C 249 E del 30.8.2013, pag. 81) e decisione del Consiglio in prima lettura del 3 marzo 2014 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale). Posizione del Parlamento europeo del 16 aprile 2014 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).
(3) Direttiva 94/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 1994, relativa ai sistemi di garanzia dei depositi (GU L 135 del 31.5.1994, pag. 5).
(4) Cfr. allegato III.
(5) Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1).
(6) Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull’accesso all’attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338).
(7) Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n 1093/2010 e (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (cfr. pagina 190 della presente Gazzetta ufficiale).
(8) Direttiva 2009/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2009, recante modifica della direttiva 94/19/CE relativa ai sistemi di garanzia dei depositi per quanto riguarda il livello di copertura e il termine di rimborso (GU L 68 del 13.3.2009, pag. 3).
(9) Direttiva 2009/110/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, concernente l’avvio, l’esercizio e la vigilanza prudenziale dell’attività degli istituti di moneta elettronica, che modifica le direttive 2005/60/CE e 2006/48/CE e che abroga la direttiva 2000/46/CE (GU L 267 del 10.10.2009, pag. 7).
(10) Direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo (GU L 309 del 25.11.2005, pag. 15).
(11) Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12).
(12) Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31).
(13) Dichiarazione politica comune, del 28 settembre 2011, degli Stati membri e della Commissione sui documenti esplicativi (GU C 369 del 17.12.2011, pag. 14).
(14) Direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari, che modifica le direttive 85/611/CEE e 93/6/CEE del Consiglio e la direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 93/22/CEE del Consiglio (GU L 145 del 30.4.2004, pag. 1).
(15) Direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009 in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II) (GU L 335 del 17.12.2009, pag. 1).
(16) Direttiva 2008/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d’impresa (GU L 299 dell’8.11.2008, pag. 25).
(17) Regolamento (UE) n. 1092/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativo alla vigilanza macroprudenziale del sistema finanziario nell’Unione europea e che istituisce il Comitato europeo per il rischio sistemico (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 1).
ALLEGATO I
MODULO STANDARD PER LE INFORMAZIONI DA FORNIRE AI DEPOSITANTI
Informazioni di base sulla protezione dei depositi |
|
I depositi presso [inserire il nome dell’ente creditizio] sono protetti da: |
[inserire il nome dell’SGD pertinente] (1) |
Limite della protezione: |
100 000 EUR per depositante e per ente creditizio (2) [sostituire con l’importo appropriato se la valuta non è l’EUR] [se del caso:] I seguenti marchi di impresa fanno parte del Suo ente creditizio [inserire tutti i marchi operanti in base alla stessa autorizzazione] |
Se possiede più depositi presso lo stesso ente creditizio: |
Tutti i Suoi depositi presso lo stesso ente creditizio sono «cumulati» e il totale è soggetto al limite di 100 000 EUR [sostituire con l’importo appropriato se la valuta non è l’EUR] (2) |
Se possiede un conto congiunto con un’altra persona/altre persone: |
Il limite di 100 000 EUR [sostituire con l’importo appropriato se la valuta non è l’EUR] si applica a ciascun depositante separatamente (3) |
Periodo di rimborso in caso di fallimento dell’ente creditizio: |
7 giorni lavorativi (4) [se del caso, sostituire con un’altra scadenza] |
Valuta del rimborso: |
EUR [se del caso, sostituire con un’altra valuta] |
Contatto: |
[inserire i dati di contatto dell’SGD pertinente (indirizzo, telefono, e-mail ecc.)] |
Per maggiori informazioni: |
[inserire il sito Internet dell’SGD pertinente] |
Conferma di ricezione del depositante: |
|
Informazioni supplementari (tutto o parte di quanto segue) |
(1) [Solo se applicabile:] Il Suo deposito è coperto da un sistema istituito per contratto, ufficialmente riconosciuto come sistema di garanzia dei depositi. In caso di insolvenza del Suo ente creditizio, i Suoi depositi sarebbero rimborsati fino a 100 000 EUR [sostituire con l’importo appropriato se la valuta non è l’EUR].
[Solo se applicabile:] Il Suo ente creditizio fa parte di un sistema di tutela istituzionale ufficialmente riconosciuto come sistema di garanzia dei depositi. Ciò significa che tutti gli enti appartenenti a questo sistema si sostengono vicendevolmente per evitare un’insolvenza. In caso di insolvenza, i Suoi depositi sarebbero rimborsati fino a 100 000 EUR [sostituire con l’importo appropriato se la valuta non è l’EUR].
[Solo se applicabile:] Il Suo deposito è coperto da un sistema di garanzia dei depositi istituito per legge e da un sistema di garanzia dei depositi istituito per contratto. In caso di insolvenza del Suo ente creditizio, i Suoi depositi sarebbero comunque rimborsati fino a 100 000 EUR [sostituire con l’importo appropriato se la valuta non è l’EUR].
[Solo se applicabile:] Il Suo deposito è coperto da un sistema di garanzia dei depositi istituito per legge. Inoltre, il Suo ente creditizio fa parte di un sistema di tutela istituzionale in cui tutti i membri si sostengono vicendevolmente per evitare un’insolvenza. In caso di insolvenza, i Suoi depositi sarebbero rimborsati fino a 100 000 EUR [sostituire con l’importo appropriato se la valuta non è l’EUR] dall’SGD.
(2) Se un deposito è indisponibile perché un ente creditizio non è in grado di assolvere i suoi obblighi finanziari, i depositanti sono rimborsati da un sistema di garanzia dei depositi. Il rimborso è limitato a 100 000 EUR [sostituire con l’importo appropriato se la valuta non è EUR] per ente creditizio. Ciò significa che tutti i depositi presso lo stesso ente creditizio sono sommati per determinare il livello di copertura. Se, ad esempio, un depositante detiene un conto di risparmio di 90 000 EUR e un conto corrente di 20 000 EUR, gli saranno rimborsati solo 100 000 EUR.
[Solo se applicabile:] Questo metodo sarà applicato anche se un ente creditizio opera sotto diversi marchi di impresa. Il [inserire il nome dell’ente creditizio che detiene il conto] opera anche sotto [inserire tutti gli altri marchi di impresa dello stesso ente creditizio]. Ciò significa che tutti i depositi presso una o più di questi marchi di impresa sono complessivamente coperti fino a 100 000 EUR.
(3) In caso di conti congiunti, si applica a ciascun depositante il limite di 100 000 EUR.
[Solo se applicabile:] Tuttavia i depositi su un conto di cui due o più persone sono titolari come membri di una società di persone o di altra associazione o gruppo di natura analoga senza personalità giuridica sono cumulati e trattati come se fossero effettuati da un unico depositante ai fini del calcolo del limite di 100 000 EUR [sostituire con l’importo appropriato se la valuta non è l’EUR].
In taluni casi [inserire i casi stabiliti dal diritto nazionale] i depositi sono protetti oltre 100 000 EUR [sostituire con l’importo appropriato se la valuta non è l’EUR]. Ulteriori informazioni possono essere ottenute al seguente indirizzo Internet [inserire il sito Internet dell’SGD pertinente].
Rimborso
Il sistema di garanzia dei depositi responsabile è [inserire il nominativo e l’indirizzo, il telefono, l’e-mail e il sito Internet]. Rimborserà i Suoi depositi (fino a 100 000 EUR [sostituire con l’importo appropriato se la valuta non è l’EUR]) entro [inserire il periodo di rimborso previsto dal diritto nazionale], a decorrere dal [31 dicembre 2023] entro [7 giorni lavorativi].
[Aggiungere informazioni sui rimborsi di emergenza/provvisori qualora gli importi rimborsabili non siano disponibili entro 7 giorni lavorativi.]
In caso di mancato rimborso entro questi termini, prenda contatto con il sistema di garanzia dei depositi in quanto potrebbe esistere un termine per reclamare il rimborso. Ulteriori informazioni possono essere ottenute al seguente indirizzo Internet [inserire il sito Internet dell’SGD pertinente].
Altre informazioni importanti
In generale, tutti i depositanti al dettaglio e le imprese sono coperti dai sistemi di garanzia dei depositi. Le eccezioni vigenti per taluni sistemi di garanzia dei depositi sono indicate nel sito Internet del sistema di garanzia dei depositi pertinente. Il Suo ente creditizio Le comunicherà inoltre su richiesta se taluni prodotti sono o meno coperti. La copertura dei depositi deve essere confermata dall’ente creditizio anche nell’estratto conto.
ALLEGATO II
PARTE A
Direttive abrogate e relative modifiche (di cui all’articolo 21)
Direttiva 94/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
Direttiva 2009/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
PARTE B
Termini di recepimento nel diritto interno (di cui all’articolo 21)
Direttiva |
Termine di recepimento |
94/19/CE |
1.7.1995 |
2009/14/CE |
30.6.2009 |
2009/14/CE (articolo 1, punto 3 i), secondo comma, articolo 7, paragrafi 1 bis e 3 e articolo 10, paragrafo 1, della direttiva 94/19/CE come modificata dalla direttiva 2009/14/CE) |
31.12.2010 |
ALLEGATO III
TAVOLA DI CONCORDANZA
Direttiva 94/19/CE |
Direttiva 2009/14/CE |
Presente direttiva |
— |
— |
Articolo 1 |
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Articolo 2, paragrafo 1, punto 1 |
Articolo 1, paragrafo 1 |
|
Articolo 2, paragrafo 1, punto 3 |
|
|
Articolo 2, paragrafo 1, punto 4 |
Articolo 1, paragrafo 2 |
|
Articolo 2, paragrafo 1, punto 7 |
Articolo 1, paragrafo 3 |
Articolo 1, paragrafo 1 |
Articolo 2, paragrafo 1, punto 8 |
Articolo 1, paragrafo 4 |
|
Articolo 2, paragrafo 1, punto 9 |
Articolo 1, paragrafo 5 |
|
Articolo 2, paragrafo 1, punto 10 |
|
|
Articolo 2, paragrafo 1, punti da 11 a 18 |
|
|
Articolo 2, paragrafo 2 |
Articolo 1, paragrafo 1 |
|
Articolo 2, paragrafo 3 |
|
|
Articolo 3 |
Articolo 3, paragrafo 1 |
|
Articolo 4, paragrafo 1 |
|
|
Articolo 4, paragrafo 2 |
Articolo 3, paragrafo 1 |
|
Articolo 4, paragrafo 3 |
Articolo 3, paragrafo 2 |
|
Articolo 4, paragrafo 4 |
Articolo 3, paragrafo 3 |
|
Articolo 4, paragrafi 5 e 6 |
|
|
Articolo 4, paragrafo 9 |
|
|
Articolo 4, paragrafi 10 e 11 |
Articolo 2 |
|
Articolo 5, paragrafo 1, lettere a), b) e c) |
Articolo 7, paragrafo 2, allegato I, punto 1 |
|
Articolo 5, paragrafo 1, lettera d) |
|
|
Articolo 5, paragrafo 1, lettera e) |
Articolo 7, paragrafo 2, allegato I, punto 10 |
|
Articolo 5, paragrafo 1, lettera f) |
Articolo 7, paragrafo 2, allegato I, punto 2 |
|
Articolo 5, paragrafo 1, lettera g) |
Articolo 7, paragrafo 2, allegato I, punto 5 |
|
Articolo 5, paragrafo 1, lettera h) |
Articolo 7, paragrafo 2, allegato I, punto 6 |
|
Articolo 5, paragrafo 1, lettera i) |
Articolo 7, paragrafo 2, allegato I, punti 3 e 4 |
|
Articolo 5, paragrafo 1, lettera j) |
Articolo 7, paragrafo 2, allegato I, punto 12 |
|
Articolo 5, paragrafo 1, lettera k) |
Articolo 7, paragrafo 1 |
Articolo 1, paragrafo 3, lettera a) |
Articolo 6, paragrafo 1 |
|
|
Articolo 6, paragrafi 2 e 3 |
|
|
Articolo 6, paragrafo 4 |
|
Articolo 1, paragrafo 3, lettera a) |
Articolo 6, paragrafo 5 |
Articolo 7, paragrafo 5 |
|
Articolo 6, paragrafo 6 |
|
Articolo 1, paragrafo 3, lettera d) |
Articolo 6, paragrafo 7 |
Articolo 8 |
|
Articolo 7, paragrafi 1, 2 e 3 |
|
|
Articolo 7, paragrafi da 4 a 9 |
Articolo 10, paragrafo 1 |
Articolo 1, paragrafo 6, lettera a) |
Articolo 8, paragrafo1 |
|
|
Articolo 8, paragrafi da 2 a 6 |
Articolo 10, paragrafo 4 |
|
Articolo 8, paragrafo 7 |
Articolo 10, paragrafo 5 |
|
Articolo 8, paragrafo 8 |
|
|
Articolo 8, paragrafo 9 |
Articolo 7, paragrafo 6 |
|
Articolo 9, paragrafo 1 |
Articolo 11 |
|
Articolo 9, paragrafo 2 |
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|
Articolo 9, paragrafo 3 |
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|
Articoli da 10 a 13 |
Articolo 4, paragrafo 1 |
|
Articolo 14, paragrafo 1 |
|
|
Articolo 14, paragrafi da 2 a 8 |
Articolo 6 |
|
Articolo 15 |
Articolo 9, paragrafo 1 |
Articolo 1, paragrafo 5 |
Articolo 16, paragrafi 1, 2 e 3 |
Articolo 9, paragrafo 2 |
|
Articolo 16, paragrafo 4 |
|
|
Articolo 16, paragrafo 5 |
Articolo 13 |
|
Articolo 17 |
|
Articolo 1, paragrafo 4 |
Articolo 18 |