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Document 32014D0777
2014/777/EU: Commission Implementing Decision of 5 November 2014 concerning the transfer of fishing opportunities from Category 8 to Category 7 and their reallocation to Member States in the Mauritanian EEZ
2014/777/UE: Decisione di esecuzione della Commissione, del 5 novembre 2014 , relativa al trasferimento di possibilità di pesca dalla categoria 8 alla categoria 7 e alla loro riassegnazione agli Stati membri nella ZEE della Mauritania
2014/777/UE: Decisione di esecuzione della Commissione, del 5 novembre 2014 , relativa al trasferimento di possibilità di pesca dalla categoria 8 alla categoria 7 e alla loro riassegnazione agli Stati membri nella ZEE della Mauritania
GU L 325 del 8.11.2014, p. 24–25
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 15/12/2014
8.11.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 325/24 |
DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE
del 5 novembre 2014
relativa al trasferimento di possibilità di pesca dalla categoria 8 alla categoria 7 e alla loro riassegnazione agli Stati membri nella ZEE della Mauritania
(2014/777/UE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1006/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, relativo alle autorizzazioni delle attività di pesca dei pescherecci comunitari al di fuori delle acque comunitarie e all'accesso delle navi di paesi terzi alle acque comunitarie (1), in particolare l'articolo 10, paragrafo 4,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (UE) n. 1259/2012 del Consiglio (2) ha fissato la ripartizione tra gli Stati membri delle possibilità di pesca ottenute in virtù dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra l'Unione europea e la Repubblica islamica di Mauritania. |
(2) |
L'articolo 1, paragrafo 1, lettera h) stabilisce che, in caso di mancata utilizzazione, le possibilità di pesca per la categoria 8 «Pescherecci adibiti alla pesca pelagica fresca» possono essere trasferite alla categoria 7 «Pescherecci da traino congelatori adibiti alla pesca pelagica» secondo il criterio di ripartizione della medesima categoria. |
(3) |
Il 28 agosto 2014 l'Irlanda ha confermato alla Commissione che non intende fare pieno uso delle possibilità di pesca ad essa assegnate nella categoria 8. |
(4) |
Sono soddisfatte tutte le condizioni per la riassegnazione delle possibilità di pesca inutilizzate di cui all'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1006/2008, in combinato disposto con l'articolo 1, paragrafo 1, lettera h), del regolamento (UE) n. 1259/2012, |
DECIDE:
Articolo unico
Le possibilità di pesca della categoria 8 e, in particolare, il limite di cattura di 15 000 tonnellate, sono trasferiti e riassegnati ai seguenti Stati membri in base al criterio di ripartizione definito per la categoria 7 all'articolo 1, paragrafo 1, lettera g), del regolamento (UE) n. 1259/2012 per il periodo dal 1o ottobre 2014 al 15 dicembre 2014, data di scadenza del protocollo vigente.
Germania |
810 tonnellate |
Francia |
169 tonnellate |
Lettonia |
3 478 tonnellate |
Lituania |
3 719 tonnellate |
Paesi Bassi |
4 038 tonnellate |
Polonia |
1 685 tonnellate |
Regno Unito |
550 tonnellate |
Irlanda |
551 tonnellate |
Fatto a Bruxelles, il 5 novembre 2014
Per la Commissione,
a nome del presidente
Lowri EVANS
Direttrice generale degli Affari marittimi e della pesca
(1) GU L 286 del 29.10.2008, pag. 33.
(2) Regolamento (UE) n. 1259/2012 del Consiglio, del 3 dicembre 2012, relativo alla ripartizione delle possibilità di pesca a norma del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra l'Unione europea e la Repubblica islamica di Mauritania per un periodo di due anni, e che modifica il regolamento (CE) n. 1801/2006 (GU L 361 del 31.12.2012, pag. 87).