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Document 32014D0777

2014/777/UE: Decisione di esecuzione della Commissione, del 5 novembre 2014 , relativa al trasferimento di possibilità di pesca dalla categoria 8 alla categoria 7 e alla loro riassegnazione agli Stati membri nella ZEE della Mauritania

GU L 325 del 8.11.2014, p. 24–25 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 15/12/2014

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2014/777/oj

8.11.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 325/24


DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 5 novembre 2014

relativa al trasferimento di possibilità di pesca dalla categoria 8 alla categoria 7 e alla loro riassegnazione agli Stati membri nella ZEE della Mauritania

(2014/777/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1006/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, relativo alle autorizzazioni delle attività di pesca dei pescherecci comunitari al di fuori delle acque comunitarie e all'accesso delle navi di paesi terzi alle acque comunitarie (1), in particolare l'articolo 10, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) n. 1259/2012 del Consiglio (2) ha fissato la ripartizione tra gli Stati membri delle possibilità di pesca ottenute in virtù dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra l'Unione europea e la Repubblica islamica di Mauritania.

(2)

L'articolo 1, paragrafo 1, lettera h) stabilisce che, in caso di mancata utilizzazione, le possibilità di pesca per la categoria 8 «Pescherecci adibiti alla pesca pelagica fresca» possono essere trasferite alla categoria 7 «Pescherecci da traino congelatori adibiti alla pesca pelagica» secondo il criterio di ripartizione della medesima categoria.

(3)

Il 28 agosto 2014 l'Irlanda ha confermato alla Commissione che non intende fare pieno uso delle possibilità di pesca ad essa assegnate nella categoria 8.

(4)

Sono soddisfatte tutte le condizioni per la riassegnazione delle possibilità di pesca inutilizzate di cui all'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1006/2008, in combinato disposto con l'articolo 1, paragrafo 1, lettera h), del regolamento (UE) n. 1259/2012,

DECIDE:

Articolo unico

Le possibilità di pesca della categoria 8 e, in particolare, il limite di cattura di 15 000 tonnellate, sono trasferiti e riassegnati ai seguenti Stati membri in base al criterio di ripartizione definito per la categoria 7 all'articolo 1, paragrafo 1, lettera g), del regolamento (UE) n. 1259/2012 per il periodo dal 1o ottobre 2014 al 15 dicembre 2014, data di scadenza del protocollo vigente.

Germania

810 tonnellate

Francia

169 tonnellate

Lettonia

3 478 tonnellate

Lituania

3 719 tonnellate

Paesi Bassi

4 038 tonnellate

Polonia

1 685 tonnellate

Regno Unito

550 tonnellate

Irlanda

551 tonnellate

Fatto a Bruxelles, il 5 novembre 2014

Per la Commissione,

a nome del presidente

Lowri EVANS

Direttrice generale degli Affari marittimi e della pesca


(1)  GU L 286 del 29.10.2008, pag. 33.

(2)  Regolamento (UE) n. 1259/2012 del Consiglio, del 3 dicembre 2012, relativo alla ripartizione delle possibilità di pesca a norma del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra l'Unione europea e la Repubblica islamica di Mauritania per un periodo di due anni, e che modifica il regolamento (CE) n. 1801/2006 (GU L 361 del 31.12.2012, pag. 87).


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