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Document 32014D0672

2014/672/UE: Decisione di esecuzione della Commissione, del 24 settembre 2014 , relativa alla proroga della designazione dell'organo di valutazione delle prestazioni del cielo unico europeo

GU L 281 del 25.9.2014, p. 5–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2016; abrogato da 32016D2296

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2014/672/oj

25.9.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 281/5


DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 24 settembre 2014

relativa alla proroga della designazione dell'organo di valutazione delle prestazioni del cielo unico europeo

(2014/672/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 549/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, che stabilisce i principi generali per l'istituzione del cielo unico europeo («regolamento quadro») (1), in particolare l'articolo 11, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Con decisione della Commissione del 29 luglio 2010 (2), l'Organizzazione europea per la sicurezza della navigazione aerea (Eurocontrol), istituita dalla convenzione internazionale del 13 dicembre 1960 relativa alla cooperazione per la sicurezza della navigazione aerea, modificata il 12 febbraio 1981 e riveduta il 27 giugno 1997, operante attraverso la sua commissione per la valutazione delle prestazioni con il supporto dell'unità di valutazione delle prestazioni, è stata designata come organo di valutazione delle prestazioni del cielo unico europeo per un periodo avente termine il 30 giugno 2015.

(2)

Con lettera dell'11 agosto 2010, la Commissione ha nominato il presidente dell'organo di valutazione delle prestazioni e, con decisione della Commissione del 25 luglio 2013 (3), la Commissione ha approvato i membri di tale organismo, entrambi per un periodo avente termine il 30 giugno 2015.

(3)

È necessario continuare ad avvalersi del supporto di esperti anche dopo il 30 giugno 2015 per assistere la Commissione e le autorità nazionali di vigilanza e, quindi, designare un organo di valutazione delle prestazioni per un periodo supplementare, considerando l'importanza dei compiti di questo organo, come stabilito all'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 549/2004 e all'articolo 3 del regolamento di esecuzione (UE) n. 390/2013 della Commissione (4).

(4)

Al termine del primo periodo di riferimento, che si conclude il 31 dicembre 2014, la Commissione deve riesaminare l'impatto, la portata e l'efficacia del sistema di prestazioni, che comprende anche l'organo di valutazione delle prestazioni. Alla luce di quanto precede, è opportuno che il periodo supplementare di designazione dell'organo di valutazione delle prestazioni abbia termine il 31 dicembre 2016, al fine di non pregiudicare l'esito del suddetto processo di riesame, che potrebbe condurre a future modifiche dei compiti, della designazione e della composizione di tale organo. Il termine del 31 dicembre 2016 è inoltre coerente con il periodo di riferimento ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 390/2013, nella misura in cui consente all'organo di valutazione delle prestazioni di concludere i propri lavori per quanto riguarda l'adozione di piani di miglioramento delle prestazioni per il secondo periodo di riferimento (2015-2019), di elaborare obiettivi di prestazione a livello dell'Unione in vista della loro applicazione a partire dal 2017 in relazione al costo unitario determinato per servizi di navigazione aerea presso i terminali, nonché di valutare nel 2016 le previsioni di traffico che sono state utilizzate per stabilire obiettivi prestazionali per il secondo periodo di riferimento.

(5)

La commissione di valutazione delle prestazioni di Eurocontrol, che al momento continua ad essere l'organismo più adatto a svolgere tali compiti, non ha espresso obiezioni ad essere designata come organo di valutazione delle prestazioni per un periodo supplementare. Anche il presidente e i membri di tale organo, che erano stati precedentemente selezionati in base alla procedura di cui all'articolo 4, paragrafo 4, e all'articolo 5, paragrafo 1, della decisione della Commissione del 29 luglio 2010, hanno indicato la loro disponibilità per una proroga. Tenuto conto della durata limitata dell'attuale periodo supplementare e dell'importanza di assicurare la continuità all'inizio del periodo di riferimento, non è opportuno avviare una nuova procedura di selezione in questa fase.

(6)

È necessario prorogare quindi la designazione dell'organo di valutazione delle prestazioni e la nomina del suo presidente e dei suoi membri per un periodo che avrà termine il 31 dicembre 2016.

(7)

Ai sensi del regolamento (CE) n. 549/2004, l'organo di valutazione delle prestazioni deve essere imparziale, disporre delle competenze appropriate nell'espletamento dei compiti ad esso affidati, e agire in piena indipendenza. È necessario quindi prevedere al riguardo adeguate misure di salvaguardia. Occorre inoltre specificare le modalità con cui tale organo deve riferire alla Commissione.

(8)

Al fine di garantirne il corretto funzionamento, è necessario stabilire norme appropriate in merito al regolamento interno, alle necessarie regole di voto e al finanziamento dell'organo di valutazione delle prestazioni.

(9)

A fini di chiarezza, è opportuno abrogare la decisione della Commissione del 29 luglio 2010 e la decisione della Commissione del 25 luglio 2013.

(10)

Al fine di assicurare la continuità giuridica è necessario che la presente decisione entri in vigore il 1o luglio 2015.

(11)

Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato per il cielo unico istituito dall'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 549/2004,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Designazione dell'organo di valutazione delle prestazioni

1.   La commissione di valutazione delle prestazioni di Eurocontrol, con il supporto dell'unità di valutazione delle prestazioni dell'Agenzia Eurocontrol, è designata organo di valutazione delle prestazioni del cielo unico europeo fino al 31 dicembre 2016.

2.   La designazione è subordinata alla condizione che l'organo di valutazione delle prestazioni conservi una competenza collettiva nei quattro settori essenziali di prestazioni, vale a dire sicurezza, capacità, ambiente ed efficienza economica e che venga fornita un'assistenza sufficiente, indipendente e competente da parte dell'unità di valutazione delle prestazioni di Eurocontrol.

3.   Nell'espletamento dei compiti che gli vengono affidati dalla presente decisione, l'organo di valutazione delle prestazioni, il presidente e i suoi membri devono dare prova di imparzialità ed esercitare le loro funzioni in piena indipendenza, evitando conflitti di interessi.

4.   All'organo di valutazione delle prestazioni è consentito l'accesso ai dati relativi alle prestazioni di cui al regolamento di esecuzione (UE) n. 390/2013, disponibili presso Eurocontrol.

Articolo 2

Relazione

1.   L'organo di valutazione delle prestazioni agisce in piena trasparenza e riferisce direttamente alla Commissione. Le relazioni e raccomandazioni che esso redige sono proprietà della Commissione. La pubblicazione o la diffusione delle suddette relazioni e raccomandazioni sono soggette a preventiva autorizzazione scritta della Commissione.

2.   L'organo di valutazione delle prestazioni riferisce alla Commissione una volta all'anno:

a)

in merito alla sua cooperazione con l'Agenzia europea per la sicurezza aerea (EASA) e alle modalità operative con i fornitori di servizi di navigazione aerea, i gestori aeroportuali, i coordinatori di aeroporto e i vettori aerei, di cui rispettivamente all'articolo 3, paragrafi 7 e 8, del regolamento di esecuzione (UE) n. 390/2013;

b)

in merito al lavoro svolto a norma della presente decisione e all'utilizzo delle sue risorse.

Articolo 3

Nomina del presidente e dei membri

1.   I nomi del presidente e dei membri dell'organo di valutazione delle prestazioni figurano nell'elenco di cui all'allegato.

2.   Il presidente e i membri firmano una dichiarazione con la quale si impegnano ad esercitare le rispettive funzioni all'interno dell'organo di valutazione delle prestazioni in piena indipendenza.

3.   Se il presidente o un membro lascia l'organo di valutazione delle prestazioni prima del 31 dicembre 2016, viene scelto un sostituto tra i candidati che dimostrino di possedere l'esperienza e la competenza adeguate, abbiano l'indipendenza necessaria e non siano soggetti a conflitti di interessi. Il sostituto è nominato dalla Commissione in conformità all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 390/2013.

Articolo 4

Regolamento interno

1.   L'organo di valutazione delle prestazioni adotta il proprio regolamento interno, salva approvazione preventiva della Commissione, con voto a maggioranza semplice.

2.   L'organo di valutazione delle prestazioni adotta le sue relazioni e raccomandazioni con voto a maggioranza semplice.

Articolo 5

Finanziamento

1.   Le attività dell'organo di valutazione delle prestazioni per lo svolgimento dei compiti di cui all'articolo 3, paragrafi 3, 4, 5 e 6, lettera a) del regolamento di esecuzione (UE) n. 390/2013, inclusi i costi relativi al presidente e ai membri dell'organo di valutazione delle prestazioni nonché i costi pertinenti del personale dell'unità di valutazione delle prestazioni di Eurocontrol, sono finanziate dal bilancio dell'Unione.

2.   I compiti di cui all'articolo 3, paragrafo 6, lettere b) e c), del regolamento di esecuzione (UE) n. 390/2013 sono soggetti a finanziamento specifico dello (degli) Stato(i) membro(i) a copertura dei costi aggiuntivi derivanti dalla richiesta di assistenza dell'organo di valutazione delle prestazioni allo (agli) Stato(i) membro(i) interessato(i).

Articolo 6

Revoca dell'incarico

1.   L'inottemperanza del presidente o di un membro dell'organo di valutazione delle prestazioni alle disposizioni della presente decisione fa sorgere il diritto della Commissione a revocarne la nomina.

2.   L'inottemperanza di Eurocontrol alle disposizioni della presente decisione fa sorgere il diritto della Commissione a rivederne o revocarne la designazione con un preavviso scritto di tre mesi.

Articolo 7

Abrogazione

La decisione della Commissione, del 29 luglio 2010, e la decisione della Commissione del 25 luglio 2013 sono abrogate.

Articolo 8

Entrata in vigore e applicazione

La presente decisione entra in vigore il 1o luglio 2015 e rimane di applicazione fino al 31 dicembre 2016.

Fatto a Bruxelles, il 24 settembre 2014

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 96 del 31.3.2004, pag. 1.

(2)  C(2010) 5134 definitivo.

(3)  C(2013) 4651 final.

(4)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 390/2013 della Commissione, del 3 maggio 2013, che istituisce un sistema di prestazioni per i servizi di navigazione aerea e le funzioni di rete (GU L 128 del 9.5.2013, pag. 1).


ALLEGATO

PRESIDENTE E MEMBRI DELL'ORGANO DI VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI

Presidente dell'organo di valutazione delle prestazioni

GRIFFITHS Peter

Membri dell'organo di valutazione delle prestazioni

BARTHELEMY Laurent

BAUMGARTNER Marc

BILLINGER Nils Gunnar

BRUN René

BUJIA LORENZO Juan Manuel

ERDURAK Hasan Bahadir

HUTCHINGS Marja

ISCRA Giorgio

LAHTINEN Antero J.

LAMBERT Anne

NIEMEIER Hans-Martin

RIEDLE Ralph


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