Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014D0449

    Decisione 2014/449/PESC del Consiglio, del 10 luglio 2014 , concernente misure restrittive in considerazione della situazione nel Sud Sudan

    GU L 203 del 11.7.2014, p. 100–105 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 09/05/2015; abrogato da 32015D0740

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2014/449/oj

    11.7.2014   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 203/100


    DECISIONE 2014/449/PESC DEL CONSIGLIO

    del 10 luglio 2014

    concernente misure restrittive in considerazione della situazione nel Sud Sudan

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato dell'Unione europea, in particolare l'articolo 29,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il 18 luglio 2011 il Consiglio ha adottato la decisione 2011/423/PESC (1).

    (2)

    Il 20 gennaio 2014 il Consiglio ha concluso che si dovrebbero considerare misure restrittive mirate nei confronti delle persone che ostacolano il processo di pace nel Sud Sudan, a sostegno degli sforzi dell'Unione africana (UA) e dell'Autorità intergovernativa per lo sviluppo (IGAD) e in stretto coordinamento con i partner internazionali. Il 17 marzo 2014 il Consiglio ha ribadito di essere pronto a considerare tali misure in relazione al Sud Sudan.

    (3)

    Il Consiglio continua a essere gravemente preoccupato riguardo alla situazione nel Sud Sudan. Dovrebbero pertanto essere imposte misure restrittive mirate nei confronti delle persone che ostacolano il processo politico nel Sud Sudan, anche mediante atti di violenza o violazioni degli accordi di cessate il fuoco, nonché delle persone responsabili di gravi violazioni dei diritti umani nel Sud Sudan.

    (4)

    A fini di chiarezza, le misure restrittive nei confronti delle persone che ostacolano il processo politico nel Sud Sudan o sono responsabili di gravi violazioni dei diritti umani nel Sud Sudan e le misure restrittive già imposte dalla decisione 2011/423/PESC, nella misura in cui riguardano il Sud Sudan, dovrebbero essere integrate in un unico strumento giuridico,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    1.   Sono vietati la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione al Sud Sudan di armamenti e materiale connesso di qualsiasi tipo, comprese armi e munizioni, veicoli ed equipaggiamento militari, equipaggiamento paramilitare e relativi pezzi di ricambio, da parte di cittadini degli Stati membri o in provenienza dal territorio degli Stati membri ovvero mediante navi o aeromobili battenti bandiera degli stessi, siano tali armamenti o materiali originari o no di tale territorio.

    2.   È inoltre vietato:

    a)

    prestare, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica, servizi di intermediazione o altri servizi in relazione ai prodotti di cui al paragrafo 1 o alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all'uso di tali prodotti, a qualunque persona fisica o giuridica, entità o organismo nel Sud Sudan, o destinati ad essere ivi utilizzati;

    b)

    fornire, direttamente o indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria in relazione ai prodotti di cui al paragrafo 1, compresi in particolare sovvenzioni, prestiti e assicurazione dei crediti all'esportazione, nonché assicurazioni o riassicurazioni, per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di tali prodotti, o per la prestazione di assistenza tecnica, di servizi di intermediazione o di altri servizi connessi, a qualunque persona fisica o giuridica, entità o organismo nel Sud Sudan, o destinati ad essere ivi utilizzati;

    c)

    partecipare, consapevolmente e deliberatamente, ad attività aventi l'obiettivo o il risultato di eludere le misure di cui alle lettere a) o b).

    Articolo 2

    1.   L'articolo 1 non si applica:

    a)

    alla vendita, alla fornitura, al trasferimento o all'esportazione di equipaggiamento militare non letale destinato unicamente a un uso umanitario o protettivo o al controllo del rispetto dei diritti umani, o a programmi di costruzione istituzionale delle Nazioni Unite (ONU), dell'UA, dell'Unione europea o dell'IGAD, o di materiale destinato a operazioni di gestione delle crisi da parte dell'Unione europea, dell'ONU e dell'UA;

    b)

    alla vendita, alla fornitura, al trasferimento o all'esportazione di veicoli non da combattimento costruiti o equipaggiati con materiali per difesa balistica, destinati esclusivamente alla protezione, nel Sud Sudan, da parte del personale dell'Unione europea e degli Stati membri o del personale dell'ONU, dell'UA o dell'IGAD;

    c)

    alla fornitura di assistenza tecnica, ai servizi di intermediazione e altri servizi connessi al materiale o ai programmi e alle operazioni di cui alla lettera a);

    d)

    al finanziamento e alla prestazione di assistenza finanziaria connessi al materiale o ai programmi e alle operazioni di cui alla lettera a);

    e)

    alla vendita, alla fornitura, al trasferimento o all'esportazione di attrezzature per lo sminamento e di materiale destinato ad essere utilizzato in operazioni di sminamento;

    f)

    alla vendita, alla fornitura, al trasferimento o all'esportazione di materiale militare non letale destinato unicamente a sostenere il processo di riforma del settore della sicurezza nel Sud Sudan, nonché al finanziamento o alla prestazione di assistenza finanziaria o di assistenza tecnica connessi a tale materiale;

    purché le forniture in questione siano state autorizzate preventivamente dall'autorità competente dello Stato membro interessato.

    2.   L'articolo 1 non si applica all'abbigliamento protettivo, compresi i giubbotti antiproiettile e gli elmetti militari, temporaneamente esportato nel Sud Sudan dal personale dell'Unione europea o degli Stati membri, dal personale dell'ONU o dell'IGAD, o da rappresentanti dei mezzi di comunicazione di massa e da operatori umanitari o nel campo dello sviluppo nonché da personale associato, per loro esclusivo uso personale.

    3.   Gli Stati membri valutano le forniture di cui al presente articolo caso per caso, tenendo in piena considerazione i criteri stabiliti nella posizione comune 2008/944/PESC del Consiglio (2). Gli Stati membri chiedono adeguate salvaguardie contro l'uso fraudolento delle autorizzazioni concesse a norma del presente articolo e, laddove opportuno, adottano disposizioni ai fini del rimpatrio dell'equipaggiamento.

    Articolo 3

    1.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie per impedire l'ingresso o il transito nel loro territorio delle persone che ostacolano il processo politico nel Sud Sudan, anche mediante atti di violenza o violazioni degli accordi di cessate il fuoco, nonché delle persone responsabili di gravi violazioni dei diritti umani nel Sud Sudan, e delle persone ad esse associate, figuranti all'allegato.

    2.   Il paragrafo 1 non obbliga uno Stato membro a vietare ai suoi cittadini l'ingresso nel proprio territorio.

    3.   Il paragrafo 1 lascia impregiudicate le situazioni in cui uno Stato membro sia vincolato da un obbligo derivante dal diritto internazionale, segnatamente:

    a)

    in qualità di paese che ospita un'organizzazione internazionale intergovernativa;

    b)

    in qualità di paese che ospita una conferenza internazionale convocata dall'ONU o sotto gli auspici di questa organizzazione;

    c)

    in virtù di un accordo multilaterale che conferisce privilegi e immunità; o

    d)

    in base al trattato di conciliazione del 1929 (Patti Lateranensi) concluso tra la Santa Sede (Stato della Città del Vaticano) e l'Italia.

    4.   Il paragrafo 3 è considerato di applicazione anche qualora uno Stato membro ospiti l'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE).

    5.   Il Consiglio è debitamente informato in ciascuna delle situazioni in cui uno Stato membro concede una deroga ai sensi dei paragrafi 3 e 4.

    6.   Gli Stati membri possono concedere deroghe alle misure stabilite ai sensi del paragrafo 1 allorquando il viaggio è giustificato da esigenze umanitarie urgenti o dall'esigenza di partecipare a riunioni intergovernative e a riunioni promosse dall'Unione europea o ospitate da uno Stato membro che esercita la presidenza di turno dell'OSCE, in cui si conduce un dialogo politico che promuove direttamente gli obiettivi politici delle misure restrittive, compresi la democrazia, i diritti umani e lo Stato di diritto nel Sud Sudan.

    7.   Lo Stato membro che intenda concedere le deroghe di cui al paragrafo 6 presenta al riguardo una notifica scritta al Consiglio. La deroga si considera concessa a meno che, entro due giorni lavorativi dalla ricezione della notifica della deroga proposta, vi sia un'obiezione scritta di uno o più membri del Consiglio. Se uno o più membri del Consiglio sollevano obiezioni, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può decidere di concedere la deroga proposta.

    8.   Qualora uno Stato membro autorizzi, a norma dei paragrafi 3, 4, 6 e 7, l'ingresso o il transito nel suo territorio di persone elencate nell'allegato, l'autorizzazione è strettamente limitata ai fini per i quali è concessa e alle persone direttamente interessate.

    Articolo 4

    1.   Sono congelati tutti i fondi e le risorse economiche appartenenti, posseduti, detenuti o controllati dalle persone che ostacolano il processo politico nel Sud Sudan, anche mediante atti di violenza o violazioni degli accordi di cessate il fuoco, nonché delle persone responsabili di gravi violazioni dei diritti umani nel Sud Sudan, e delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi ad esse associati elencati nell'allegato.

    2.   È vietato mettere, direttamente o indirettamente, fondi o risorse economiche a disposizione delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi elencati nell'allegato o destinarli a loro vantaggio.

    3.   Alle condizioni che ritiene appropriate, l'autorità competente di uno Stato membro può autorizzare che taluni fondi o risorse economiche congelati siano sbloccati o che taluni fondi o risorse economiche siano messi a disposizione, previa determinazione che i fondi o le risorse economiche in questione sono:

    a)

    necessari per soddisfare le esigenze di base delle persone elencate nell'allegato e dei familiari a loro carico, compresi i pagamenti relativi a generi alimentari, locazioni o garanzie ipotecarie, medicinali e cure mediche, imposte, premi assicurativi e utenze di servizi pubblici;

    b)

    destinati esclusivamente al pagamento di onorari congrui e al rimborso delle spese sostenute per la prestazione di servizi legali;

    c)

    destinati esclusivamente al pagamento di diritti o di spese connessi alla normale gestione o alla custodia dei fondi o delle risorse economiche congelati; o

    d)

    necessari per coprire spese straordinarie, purché l'autorità competente abbia notificato alle autorità competenti degli altri Stati membri e alla Commissione i motivi per cui ritiene che debba essere concessa un'autorizzazione specifica almeno due settimane prima dell'autorizzazione.

    Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione delle autorizzazioni concesse a norma del presente paragrafo.

    4.   In deroga al paragrafo 1, le autorità competenti di uno Stato membro possono autorizzare che taluni fondi o risorse economiche congelati siano sbloccati, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:

    a)

    i fondi o le risorse economiche sono oggetto di una decisione arbitrale emessa anteriormente alla data dell'inserimento della persona fisica o giuridica, dell'entità o dell'organismo di cui al paragrafo 1 nell'allegato, o di una decisione giudiziaria o amministrativa emessa nell'Unione, o di una decisione giudiziaria esecutiva nello Stato membro interessato, prima o dopo tale data;

    b)

    i fondi o le risorse economiche saranno usati esclusivamente per soddisfare i crediti garantiti da tale decisione o riconosciuti validi da tale decisione, entro i limiti fissati dalle disposizioni legislative e regolamentari applicabili che disciplinano i diritti dei titolari di tali crediti;

    c)

    la decisione non va a favore di persone fisiche o giuridiche, entità o organismi elencati nell'allegato; e

    d)

    il riconoscimento della decisione non è contrario all'ordine pubblico dello Stato membro interessato.

    Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione delle autorizzazioni concesse a norma del presente paragrafo.

    5.   Il paragrafo 1 non osta a che una persona fisica o giuridica, un'entità o un organismo inserito nell'elenco effettui un pagamento dovuto nell'ambito di un contratto concluso prima della data in cui tale persona fisica o giuridica, entità o organismo sono stati inseriti nell'elenco di cui all'allegato, purché lo Stato membro interessato abbia determinato che il pagamento non è percepito, direttamente o indirettamente, da una persona fisica o giuridica, da un'entità o da un organismo di cui al paragrafo 1.

    6.   Il paragrafo 2 non si applica al versamento su conti congelati di:

    a)

    interessi o altri profitti dovuti su detti conti;

    b)

    pagamenti dovuti in virtù di contratti, accordi o obblighi che sono stati conclusi o sono sorti anteriormente alla data in cui tali conti sono stati assoggettati alle misure di cui ai paragrafi 1 e 2; o

    c)

    pagamenti dovuti in virtù di decisioni giudiziarie, amministrative o arbitrali emesse nell'Unione o esecutive nello Stato membro interessato,

    purché tali interessi, altri profitti e pagamenti continuino a essere soggetti alle misure di cui al paragrafo 1.

    Articolo 5

    1.   Il Consiglio, deliberando su proposta di uno Stato membro o dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, decide di stabilire e modificare l'elenco riportato nell'allegato.

    2.   Il Consiglio trasmette la decisione di cui al paragrafo 1, compresi i motivi dell'inserimento nell'elenco, alla persona fisica o giuridica, all'entità o all'organismo interessati direttamente, se l'indirizzo è noto, o mediante la pubblicazione di un avviso, dando a tale persona fisica o giuridica, entità o organismo la possibilità di presentare osservazioni.

    3.   Qualora siano presentate osservazioni o siano addotte nuove prove sostanziali, il Consiglio riesamina la decisione di cui al paragrafo 1 e ne informa di conseguenza la persona fisica o giuridica, l'entità o l'organismo interessato.

    Articolo 6

    1.   L'allegato include i motivi dell'inserimento nell'elenco delle persone di cui all'articolo 3, paragrafo 1, e all'articolo 4, paragrafo 1.

    2.   Nell'allegato figurano altresì, ove disponibili, le informazioni necessarie per identificare le persone interessate. Tali informazioni possono includere i nomi, compresi gli pseudonimi, la data e il luogo di nascita, la cittadinanza, i numeri del passaporto e della carta d'identità, il genere, l'indirizzo, se noto, e la funzione o professione. Con riguardo alle persone giuridiche, alle entità o agli organismi, tali informazioni possono includere le denominazioni, la data e il luogo di registrazione, il numero di registrazione e la sede di attività.

    Articolo 7

    Per massimizzare l'impatto delle misure stabilite dalla presente decisione, l'Unione incoraggia i paesi terzi ad adottare misure restrittive analoghe a quelle previste nella presente decisione.

    Articolo 8

    La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    La presente decisione si applica fino al 12 luglio 2015.

    La presente decisione è costantemente riesaminata. Se del caso, è prorogata o modificata qualora il Consiglio ritenga che i suoi obiettivi non siano stati raggiunti.

    Fatto a Bruxelles, il 10 luglio 2014

    Per il Consiglio

    Il presidente

    S. GOZI


    (1)  Decisione 2011/423/PESC del Consiglio, del 18 luglio 2011, concernente misure restrittive nei confronti del Sudan e del Sudan meridionale e che abroga la posizione comune 2005/411/PESC (GU L 188 del 19.7.2011, pag. 20).

    (2)  Posizione comune 2008/944/PESC del Consiglio, dell'8 dicembre 2008, che definisce norme comuni per il controllo delle esportazioni di tecnologia e attrezzature militari (GU L 335 del 13.12.2008, pag. 99).


    ALLEGATO

    Elenco delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi di cui agli articoli 3 e 4.

     

    Nome

    Informazioni identificative

    Motivi

    Data di inserimento nell'elenco

    1.

    Santino DENG

    (pseudonimo: Santino Deng Wol)

    Comandante della terza divisione di infanteria dell'Esercito di liberazione del popolo sudanese (SPLA)

    Santino Deng è il comandante della terza divisione di infanteria dell'SPLA che ha preso parte alla riconquista di Bentiu nel maggio 2014. Santino Deng è quindi responsabile di violazioni dell'accordo di cessazione delle ostilità del 23 gennaio.

    11.7.2014

    2.

    Peter GADET

    (pseudonimi: Peter Gatdet Yaka; Peter Cadet; Peter Gadet Yak; Peter Gadet Yaak: Peter Gatdet Yaak; Peter Gatdet; Peter Gatdeet Yaka)

    Leader della milizia antigovernativa Nuer

    Luogo di nascita: Mayom County Unity State

    Peter Gadet è il leader della milizia antigovernativa Nuer che ha compiuto un attacco contro Bentiu tra il 15 e il 17 aprile 2014, in violazione dell'accordo sulla cessazione delle ostilità del 23 gennaio. L'attacco ha provocato la morte di oltre 200 civili. Peter Gadet è dunque responsabile di alimentare il ciclo di violenza, ostacolando così il processo politico nel Sudan meridionale, e di gravi violazioni dei diritti umani.

    11.7.2014


    Top