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Document 32014D0439
Council Implementing Decision 2014/439/CFSP of 8 July 2014 implementing Decision 2012/642/CFSP concerning restrictive measures against Belarus
Decisione di esecuzione 2014/439/PESC del Consiglio, dell' 8 luglio 2014 , che attua la decisione 2012/642/PESC, relativa a misure restrittive nei confronti della Bielorussia
Decisione di esecuzione 2014/439/PESC del Consiglio, dell' 8 luglio 2014 , che attua la decisione 2012/642/PESC, relativa a misure restrittive nei confronti della Bielorussia
GU L 200 del 9.7.2014, p. 13–14
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Modifies | 32012D0642 | modifica | allegato P.A | 09/07/2014 |
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Corrected by | 32014D0439R(01) | (BG, CS, DA, DE, EL, EN, ES, ET, FI, FR, HU, IT, LT, LV, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, SV, HR) | |||
Corrected by | 32014D0439R(02) |
9.7.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 200/13 |
DECISIONE DI ESECUZIONE 2014/439/PESC DEL CONSIGLIO
dell'8 luglio 2014
che attua la decisione 2012/642/PESC, relativa a misure restrittive nei confronti della Bielorussia
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 31, paragrafo 2,
vista la decisione 2012/642/PESC del Consiglio, del 15 ottobre 2012, relativa a misure restrittive nei confronti della Bielorussia (1), in particolare l'articolo 6, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 15 ottobre 2012 il Consiglio ha adottato la decisione 2012/642/PESC, che impone misure restrittive nei confronti della Bielorussia. |
(2) |
Il Consiglio ritiene che una persona debba essere aggiunta all'elenco delle persone e delle entità soggette a misure restrittive riportato nell'allegato della decisione 2012/642/PESC. |
(3) |
Il Consiglio ritiene inoltre che otto persone dovrebbero essere espunte dall'elenco delle persone e delle entità soggette a misure restrittive riportato nell'allegato della decisione 2012/642/PESC. |
(4) |
È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato della decisione 2012/642/PESC, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L'allegato della decisione 2012/642/PESC è modificato conformemente all'allegato della presente decisione.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, l'8 luglio 2014
Per il Consiglio
Il presidente
P. C. PADOAN
(1) GU L 285 del 17.10.2012, pag. 1.
ALLEGATO
I. |
Le persone seguenti sono cancellate dall'elenco riportato nella parte A dell'allegato della decisione 2012/642/PESC:
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II. |
La persona seguente è aggiunta all'elenco riportato nella parte A dell'allegato della decisione 2012/642/PESC:
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