EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014D0439

Decisione di esecuzione 2014/439/PESC del Consiglio, dell' 8 luglio 2014 , che attua la decisione 2012/642/PESC, relativa a misure restrittive nei confronti della Bielorussia

GU L 200 del 9.7.2014, p. 13–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2014/439/oj

9.7.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 200/13


DECISIONE DI ESECUZIONE 2014/439/PESC DEL CONSIGLIO

dell'8 luglio 2014

che attua la decisione 2012/642/PESC, relativa a misure restrittive nei confronti della Bielorussia

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 31, paragrafo 2,

vista la decisione 2012/642/PESC del Consiglio, del 15 ottobre 2012, relativa a misure restrittive nei confronti della Bielorussia (1), in particolare l'articolo 6, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il 15 ottobre 2012 il Consiglio ha adottato la decisione 2012/642/PESC, che impone misure restrittive nei confronti della Bielorussia.

(2)

Il Consiglio ritiene che una persona debba essere aggiunta all'elenco delle persone e delle entità soggette a misure restrittive riportato nell'allegato della decisione 2012/642/PESC.

(3)

Il Consiglio ritiene inoltre che otto persone dovrebbero essere espunte dall'elenco delle persone e delle entità soggette a misure restrittive riportato nell'allegato della decisione 2012/642/PESC.

(4)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato della decisione 2012/642/PESC,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato della decisione 2012/642/PESC è modificato conformemente all'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, l'8 luglio 2014

Per il Consiglio

Il presidente

P. C. PADOAN


(1)  GU L 285 del 17.10.2012, pag. 1.


ALLEGATO

I.

Le persone seguenti sono cancellate dall'elenco riportato nella parte A dell'allegato della decisione 2012/642/PESC:

n. 8

Arkhipau, Aliaksandr Mikhailavich;

n. 21

Berastau, Valery Vasilievich;

n. 27

Bushnaia, Natallia Uladzimirauna;

n. 131

Mihun, Andrei Arkadzevich;

n. 164

Samaliuk, Hanna Valerieuna;

n. 195

Svorab, Mikalai Kanstantsinavich;

n. 200

Tratsiak, Piotr Uladzimiravich;

n. 212

Varapaev, Ihar Ryhoravich

II.

La persona seguente è aggiunta all'elenco riportato nella parte A dell'allegato della decisione 2012/642/PESC:

 

Nome

Nome

(grafia bielorussa)

Nome

(grafia russa)

Motivi

Data di inserimento nell'elenco

 

Volkov, Vitaliy Nikolayevich

 

 

Giudice presso il tribunale regionale di Shklov. Nel gennaio 2012 ha deciso di trasferire l'ex candidato presidenziale e attivista dell'opposizione N. Statkevich in una prigione di tipo chiuso a Mogilov sulla mera base di presunte violazioni delle regole sulla detenzione nella colonia penitenziaria IK-17 a Shklov. Questa decisione ha pertanto comportato violazioni dei diritti umani di N. Statkevich, fra cui la privazione del sonno, che ne hanno minacciato la salute.

9.7.2014


Top