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Document 32014D0304(01)

Decisione dell'Ufficio di presidenza del Parlamento europeo, del 29 marzo 2004 , che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2004/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo allo statuto e al finanziamento dei partiti politici a livello europeo

GU C 63 del 4.3.2014, p. 1–34 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 29/06/2017; abrogato da 32017D0629(01)

4.3.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 63/1


DECISIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA DEL PARLAMENTO EUROPEO

del 29 marzo 2004 (1)

che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2004/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo allo statuto e al finanziamento dei partiti politici a livello europeo

2014/C 63/01

L'UFFICIO DI PRESIDENZA DEL PARLAMENTO EUROPEO,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea e, in particolare, l'articolo 191,

visto il regolamento (CE) n. 2004/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, relativo allo statuto e al finanziamento dei partiti politici a livello europeo (2), in particolare l'articolo 9, paragrafo 1,

visti il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (3) («regolamento finanziario») e il regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione, del 29 ottobre 2012, recante le modalità di applicazione del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione (4) («modalità di applicazione del regolamento finanziario»),

visto l'articolo 23, paragrafo 11, del regolamento del Parlamento,

Considerando che

(1)

Occorre definire le modalità relative alla concessione e alla gestione delle sovvenzioni destinate a contribuire al finanziamento dei partiti politici («partiti») a livello europeo e delle fondazioni politiche a livello europeo («fondazioni»).

(2)

Il sostegno finanziario ai partiti e alle fondazioni a livello europeo rappresenta una sovvenzione al funzionamento ai sensi dell'articolo 121 del regolamento finanziario.

(3)

Il sostegno finanziario alle fondazioni ha carattere accessorio rispetto al sostegno finanziario ai partiti, in quanto è subordinato all'affiliazione della fondazione a un partito e alla complementarità del suo ruolo nel perseguimento degli obiettivi a lungo termine di tale partito. Ai fini della sana gestione finanziaria e della trasparenza, ciascun sostegno finanziario è oggetto di una decisione dell'Ufficio di presidenza notificata al beneficiario,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE

Articolo 1

Oggetto

La presente decisione stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2004/2003.

Salvo altrimenti specificato, la presente decisione si applica sia ai partiti sia alle fondazioni.

Articolo 2

Bando per proposte

Il Parlamento europeo pubblica ogni anno, entro la fine del primo semestre dell'anno che precede quello per il quale è richiesta la sovvenzione, un bando per proposte di concessione della sovvenzione ai partiti e alle fondazioni.

Articolo 3

Domanda di finanziamento

1)   Ai fini dell'applicazione dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 2004/2003, ogni organizzazione che desidera beneficiare di una sovvenzione a titolo del bilancio generale dell'Unione, presenta la sua domanda per iscritto al Presidente del Parlamento europeo entro il 1o ottobre precedente l'esercizio di bilancio per il quale richiede la sovvenzione. Alla data di presentazione della domanda sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 3 del succitato regolamento, che devono rimanere immutate per l'intera durata del periodo di finanziamento.

2)   Il modulo da utilizzare per la domanda di sovvenzione è contenuto nell'allegato 1. Esso è disponibile sul sito Internet del Parlamento.

3)   Nella domanda di sovvenzione le condizioni generali di cui all'allegato 2a (partiti) e all'allegato 2b (fondazioni) sono accettate.

4)   Ogni notifica a titolo dell'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2004/2003 è indirizzata al Presidente del Parlamento europeo.

Articolo 4

Decisione sulla domanda di finanziamento

1)   Su proposta del Segretario generale, l'Ufficio di presidenza esamina le domande di finanziamento sulla base dei criteri di cui agli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 2004/2003 al fine di determinare le domande suscettibili di beneficiare di un finanziamento. L'Ufficio di presidenza e, nel quadro della preparazione della decisione dell'Ufficio di presidenza, anche il Segretario generale, possono invitare un richiedente a completare o a esplicitare i documenti giustificativi allegati alla domanda entro il termine da loro impartito.

2)   Entro il 1o gennaio dell'esercizio di bilancio per il quale è richiesta la sovvenzione, l'Ufficio di presidenza adotta l'elenco dei beneficiari e gli importi attribuiti. In caso di mancata concessione del finanziamento richiesto, l'Ufficio di presidenza specifica nella stessa decisione i motivi della reiezione della domanda, alla luce, in particolare, dei criteri di cui agli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 2004/2003.

Il termine di cui al primo comma può essere prorogato in via eccezionale qualora non fosse possibile, in funzione della data dell'ultima riunione dell'Ufficio di presidenza prima delle vacanze parlamentari di Natale o a causa di un ritardo nella procedura di bilancio dell'Unione, stabilire in tempo utile l'elenco dei beneficiari e gli importi delle sovvenzioni concesse.

La decisione dell'Ufficio di presidenza è adottata sulla base dell'esame di cui al paragrafo 1. Essa tiene conto dei cambiamenti della situazione eventualmente intervenuti successivamente alla presentazione della domanda, sulla base di comunicazioni ricevute a titolo dell'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2004/2003 e dei cambiamenti notori.

In conformità dell'articolo 10, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 2004/2003, l'importo della sovvenzione da concedere a ciascun partito è calcolato sulla base del numero di deputati al Parlamento europeo che sono membri del partito richiedente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande, fatta eccezione per il caso di un aumento del numero dei deputati a seguito dell'adesione di nuovi Stati membri.

Qualora, per un cambiamento del numero delle organizzazioni che richiedono il finanziamento o del numero dei deputati al Parlamento europeo che abbiano aderito a un partito richiedente, gli importi destinati ai richiedenti siano sensibilmente diversi da quelli che si potrebbero attendere al momento della pubblicazione dell'invito a presentare proposte, il Segretario generale ne informa l'Ufficio di presidenza che può invitare il Presidente del Parlamento europeo a presentare una proposta alla commissione competente allo scopo di adeguare gli stanziamenti disponibili.

3)   Il Segretario generale o una persona da lui debitamente autorizzata informa per iscritto il richiedente della decisione presa in merito alla sua domanda. In caso di concessione, la comunicazione è corredata, in allegato, della decisione di concessione di una sovvenzione dell'Ufficio di presidenza. In caso di mancata concessione della sovvenzione richiesta, egli comunica i motivi della reiezione da parte dell'Ufficio di presidenza. I richiedenti, la cui domanda non è stata accolta dall'Ufficio di presidenza, vengono informati nei quindici giorni di calendario successivi alla trasmissione della decisione di concessione ai beneficiari.

Articolo 5

Decisione di concessione di sovvenzione

La sovvenzione di un beneficiario forma oggetto di una decisione di concessione dell'Ufficio di presidenza notificata al beneficiario, conformemente all'articolo 121, paragrafo 1, del regolamento finanziario. I modelli del progetto di decisione di concessione di una sovvenzione sono contenuti negli allegati 2a e 2b.

Articolo 6

Pagamento

1)   A meno che l'Ufficio di presidenza non decida altrimenti, la sovvenzione sarà versata a titolo di prefinanziamento ai beneficiari in un'unica rata pari all'80 % del massimale della sovvenzione nei quindici giorni successivi alla data della decisione di concessione di una sovvenzione. È possibile un prefinanziamento al 100 % del massimale della sovvenzione, se il beneficiario fornisce una garanzia prefinanziamento conformemente all'articolo 206 delle modalità di applicazione del regolamento finanziario, che copra il 40 % della sovvenzione accordata.

2)   La liquidazione del saldo sarà effettuata dopo la fine del periodo di ammissibilità al finanziamento dell'Unione sulla base delle spese realmente sostenute dal beneficiario per la realizzazione del programma di lavoro. Allorché l'importo complessivo dei pagamenti precedenti è superiore all'importo della sovvenzione finale determinata, il Parlamento procede al recupero delle somme indebitamente percepite.

3)   Entro il 15 maggio e non oltre il 30 giugno successivi alla fine dell'esercizio di bilancio, il beneficiario presenta la relazione finale per la liquidazione del saldo. La relazione finale è composta dai seguenti elementi:

a)

una relazione sulla realizzazione del programma di lavoro, quale definita nell'allegato 1, sezione II (2.1);

b)

un conteggio finanziario delle spese ammissibili realmente sostenute, secondo la struttura del bilancio di previsione;

c)

uno stato riepilogativo completo delle entrate e delle spese corrispondenti ai conti del beneficiario per il periodo di ammissibilità coperto dalla decisione di concessione di una sovvenzione, che precisi, per quanto riguarda i partiti, l'importo dell'eccedenza che il partito ha riportato all'esercizio finanziario successivo nonché l'importo che deve essere accantonato per la riserva specifica;

d)

l'elenco di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 2004/2003, che specifica i donatori e le rispettive donazioni che superano 500 EUR all'anno e per donatore;

e)

un elenco dei contratti, ad eccezione dei contratti di locazione per gli uffici e dei contratti di lavoro del personale, che superano 10 000 EUR, con menzione del partner contrattuale, del suo indirizzo e della natura dei prodotti o servizi;

f)

un rapporto di revisione contabile esterna dei conti del beneficiario effettuato da un organismo o un esperto indipendente abilitato secondo il diritto nazionale a effettuare mansioni di controllo dei conti, che sarà designato dal Parlamento europeo per l'insieme dei partiti e delle fondazioni.

4)   La revisione contabile esterna eseguita conformemente ai principi internazionali di revisione contabile mira a certificare che:

a)

i resoconti finanziari sono stati redatti in conformità del diritto nazionale applicabile al beneficiario, non contengono errori sostanziali e presentano un quadro fedele della situazione finanziaria e dei risultati operativi;

b)

i documenti finanziari presentati dal beneficiario al Parlamento europeo sono conformi alle disposizioni finanziarie della decisione di concessione di sovvenzione dell'Ufficio di presidenza;

c)

le spese dichiarate sono reali;

d)

le entrate dichiarate sono esaustive;

e)

gli obblighi derivanti dal regolamento (CE) n. 2004/2003 sono stati rispettati;

f)

gli obblighi derivanti dalla decisione di concessione di sovvenzione, in particolare dall'articolo II.7 e dall'articolo II.11, sono stati rispettati;

g)

(per i partiti) l'eventuale eccedenza riportata all'esercizio successivo è stata utilizzata nel primo trimestre dell'esercizio, in conformità dell'articolo 6 bis della presente decisione dell'Ufficio di presidenza;

h)

gli obblighi derivanti dall'articolo 125, paragrafi 5 e 6, del regolamento finanziario sono stati rispettati;

i)

i conferimenti in natura sono stati effettivamente forniti al beneficiario e sono stati valorizzati in conformità delle norme applicabili.

Il revisore è incaricato dal Parlamento, conformemente alle procedure di aggiudicazione degli appalti previste dal regolamento finanziario. Gli onorari del revisore sono a carico del Parlamento.

5)   Al ricevimento dei documenti di cui al paragrafo 3 e di eventuali informazioni aggiuntive necessarie al Parlamento, l'Ufficio di presidenza approva, su proposta del Segretario generale, la relazione finale entro un termine di tre mesi.

L'Ufficio di presidenza e, nel quadro della preparazione della decisione dell'Ufficio di presidenza, anche il Segretario generale, possono chiedere al beneficiario documenti giustificativi o qualsiasi supplemento di informazione che giudicheranno necessario ai fini dell'accettazione della relazione finale.

L'Ufficio di presidenza, dopo avere inteso i rappresentanti del beneficiario interessato, può respingere la relazione finale e chiedere la presentazione di una nuova relazione entro un termine di 15 giorni.

In mancanza di reazione scritta del Parlamento europeo entro il termine di tre mesi di cui al primo comma, la relazione finale è considerata accettata. In caso di richiesta di informazioni complementari, il termine di esame è prorogato del tempo necessario per l'ottenimento e la valutazione di tali informazioni.

Articolo 6 bis

Eccedenza di entrate, riporto e riserva specifica

L'eccedenza di entrate dell'esercizio N può essere riportata all'esercizio successivo e/o iscritta in una riserva specifica, in conformità dell'articolo 125 del regolamento finanziario. Essa è costituita dalla differenza tra il totale delle spese ammissibili e

a)

l'importo della sovvenzione iniziale concessa dal Parlamento per l'esercizio N, in conformità dell'articolo 4, paragrafo 2, e

b)

le risorse proprie del partito destinate a coprire le spese ammissibili, previa copertura delle spese non ammissibili da parte del partito esclusivamente tramite risorse proprie, e

c)

l'eventuale eccedenza riportata dall'esercizio N-1.

a)

L'eccedenza di entrate che può essere riportata all'esercizio N+1 non può superare il 25 % delle entrate totali di cui alle lettere a) e b) del paragrafo 1.

b)

L'importo effettivamente riportato è iscritto nel bilancio di chiusura per l'esercizio N come «accantonamento da riportare all'esercizio N+1 per coprire le spese ammissibili da sostenere nel primo trimestre dell'esercizio N+1». L'accantonamento costituisce una spesa ammissibile a titolo dell'esercizio N.

c)

L'accantonamento è iscritto nel conto profitti e perdite per l'esercizio N+1. Mediante una liquidazione dei conti provvisoria, da effettuare al più tardi il 31 marzo dell'esercizio N+1, si determinano le spese ammissibili realmente sostenute a tale data. Qualora l'accantonamento sia superiore alle spese, la differenza tra i due importi viene detratta dalla sovvenzione al momento della determinazione della sovvenzione finale per l'esercizio N in conformità dell'articolo 7.

a)

Le passività nel bilancio di chiusura possono includere un conto di riserva specifico sul quale può essere accreditata solamente l'eccedenza di entrate di cui al paragrafo 1.

b)

L'eccedenza di entrate che può essere accreditata sul conto di riserva specifico non supera la differenza tra le entrate di cui al paragrafo 1, lettera b) e la percentuale teorica minima (15 %) di risorse proprie necessarie per coprire le spese ammissibili effettivamente sostenute o incluse nell'accantonamento da riportare all'esercizio N+1.

c)

Non è possibile accreditare sul conto di riserva specifico per i partiti un importo tale da portare il suo totale al di sopra dell'importo di riferimento di cui all'articolo 125, paragrafo 6, terzo comma, del regolamento finanziario, definito come la media aritmetica delle entrate totali degli ultimi tre esercizi.

d)

Al conto di riserva specifico per le fondazioni si applicano le disposizioni di cui all'articolo 125, paragrafo 5, del regolamento finanziario, e all'articolo 184 delle modalità di applicazione del regolamento finanziario.

Articolo 7

Determinazione della sovvenzione finale

1)   Fatte salve le informazioni ottenute successivamente nell'ambito dei controlli e delle revisioni contabili, dopo avere sentito i rappresentanti del beneficiario interessato che ne fanno domanda, l'Ufficio di presidenza approva l'importo della sovvenzione finale da concedere al beneficiario sulla base dei documenti di cui all'articolo 6, paragrafo 3, accettati dall'Ufficio di presidenza.

2)   In nessun caso l'importo totale versato dal Parlamento europeo al beneficiario supera:

a)

l'importo massimo della sovvenzione fissato all'articolo I.3, paragrafo 2, della decisione di concessione della sovvenzione;

b)

l'85 % delle spese reali ammissibili.

3)   La sovvenzione è limitata all'importo necessario per equilibrare le risorse proprie e le spese ammissibili del bilancio di funzionamento del beneficiario che ha permesso la realizzazione del programma di lavoro. In nessun caso essa procura profitti al beneficiario, come stabilito all'articolo 125 del regolamento finanziario. Qualsiasi eccedenza dà luogo a una riduzione, a debita concorrenza, dell'importo della sovvenzione.

4)   Sulla base dell'importo della sovvenzione finale determinato in conformità dei paragrafi da 1 a 3 e dell'importo cumulato dei pagamenti precedentemente effettuati a titolo della decisione di concessione di una sovvenzione, l'Ufficio di presidenza stabilisce l'importo del saldo da pagare a concorrenza degli importi ancora dovuti al beneficiario. Allorché l'importo cumulato dei pagamenti precedentemente effettuati supera l'importo della sovvenzione finale, il Segretario generale o un suo delegato emette un ordine di riscossione per l'importo in eccesso.

Articolo 8

Sospensione e riduzione della sovvenzione

Su proposta del Segretario generale, l'Ufficio di presidenza sospende i pagamenti e riduce la sovvenzione e, se del caso, revoca la decisione di concessione di sovvenzione, chiedendo eventualmente la ripetizione dell'indebito:

a)

in caso di utilizzazione della sovvenzione per spese non autorizzate dal regolamento (CE) n. 2004/2003;

b)

in caso di mancata notifica a titolo dell'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2004/2003;

c)

in caso di mancato rispetto delle condizioni e degli obblighi di cui rispettivamente agli articoli 3 e 6 del regolamento (CE) n. 2004/2003;

d)

nel caso si verifichi una delle circostanze di cui agli articoli 106 o 107 del regolamento finanziario.

Prima di prendere una decisione, l'Ufficio di presidenza offre al beneficiario la possibilità di pronunciarsi sulle irregolarità constatate.

Articolo 9

Recupero

1)   Allorché taluni importi siano stati indebitamenti versati al beneficiario o allorché una procedura di recupero sia giustificata in virtù delle condizioni della decisione di concessione di sovvenzione, il beneficiario versa al Parlamento europeo, alle condizioni e alla data di scadenza fissata da quest'ultimo, gli importi in questione.

2)   In caso di assenza di pagamento da parte del beneficiario alla data di scadenza fissata dal Parlamento europeo, quest'ultimo maggiora le somme dovute con interessi di mora al tasso di cui all'articolo II.13, paragrafo 3, della decisione di concessione di sovvenzione. Gli interessi di mora riguardano il periodo intercorrente tra la data di scadenza fissata per il pagamento, quest'ultima esclusa, e la data di ricevimento da parte del Parlamento europeo del pagamento integrale delle somme dovute, quest'ultima inclusa.

Articolo 10

Controlli e revisioni contabili

1)   La verifica regolare ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2004/2003 viene effettuata dal Segretario generale.

2)   Il beneficiario fornisce tutti i dati dettagliati richiesti al Parlamento e a qualsiasi altro organismo esterno incaricato dal Parlamento, affinché quest'ultimo possa assicurarsi della corretta esecuzione del programma di lavoro e delle disposizioni della decisione di concessione di sovvenzione.

3)   Il beneficiario tiene a disposizione del Parlamento europeo l'insieme dei documenti originali, soprattutto contabili, bancari e fiscali o, in casi eccezionali debitamente giustificati, le copie certificate conformi dei documenti originali relativi alla decisione di concessione di sovvenzione. Il periodo di conservazione termina cinque anni dopo la data di pagamento del saldo degli importi dovuti di cui all'articolo I.4 della decisione di concessione di sovvenzione.

4)   Il beneficiario agevola la realizzazione da parte del Parlamento europeo, sia direttamente attraverso i suoi agenti sia per il tramite di qualsiasi altro organismo esterno da esso incaricato a tal fine, di una revisione contabile sull'utilizzazione che è stata fatta della sovvenzione. Tali revisioni contabili possono aver luogo durante l'intero periodo di esecuzione della decisione di concessione e fino allo scadere di un periodo di cinque anni decorrente dalla data di pagamento del saldo degli importi dovuti, quale precisato all'articolo I.4 della decisione di concessione di sovvenzione. Se del caso, i risultati di tali revisioni contabili potranno condurre a decisioni di recupero da parte dell'Ufficio di presidenza.

5)   La decisione di concessione di sovvenzione prevede esplicitamente il potere di controllo del Parlamento e della Corte dei conti, sulla base di documenti giustificativi e in loco, del beneficiario che ha ricevuto una sovvenzione a titolo del bilancio generale dell'Unione.

L'ordinatore può effettuare controlli a posteriori su delega, come previsto dall'articolo 88, paragrafo 6, del regolamento finanziario.

6)   Ai sensi del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (5), l'OLAF può altresì effettuare controlli e verifiche in loco secondo le procedure previste dal diritto dell'Unione per la tutela degli interessi finanziari dell'Unione contro le frodi e altre irregolarità. Se del caso, i risultati di tali controlli potranno comportare decisioni di recupero da parte dell'Ufficio di presidenza.

Articolo 11

Assistenza tecnica

1)   Su proposta del Segretario generale, l'Ufficio di presidenza può concedere ai partiti e alle fondazioni un'assistenza tecnica, conformemente alla decisione dell'Ufficio di presidenza del 14 marzo 2000, che disciplina l'utilizzazione dei locali del Parlamento europeo da parte di utenti esterni, quale modificata, e qualsiasi altra assistenza tecnica prevista da norme adottate successivamente dall'Ufficio di presidenza. L'Ufficio di presidenza può delegare al Segretario generale taluni tipi di decisioni relative alla concessione di assistenza tecnica.

2)   Ogni anno, nei tre mesi successivi alla fine dell'esercizio di bilancio, il Segretario generale presenta all'Ufficio di presidenza una relazione dettagliata sull'assistenza tecnica fornita dal Parlamento europeo a ciascun partito e fondazione. La relazione è successivamente pubblicata sul sito Internet del Parlamento europeo.

Articolo 11 bis

Disposizioni applicabili alle campagne elettorali

In tempo utile prima delle elezioni per il Parlamento, l'Ufficio di presidenza può approvare disposizioni specifiche relative all'ammissibilità delle spese sostenute dai partiti, nel contesto delle campagne condotte per tali elezioni.

Articolo 12

Pubblicità

1)   Il Parlamento pubblica sul suo sito Internet almeno le informazioni di cui all'articolo 9 bis, del regolamento (CE) n. 2004/2003 e all'articolo 191, paragrafo 1, delle modalità di applicazione del regolamento finanziario nel corso del primo semestre dell'esercizio successivo.

2)   Il beneficiario pubblica sul suo sito Internet o, in mancanza di un tale sito, su un idoneo mezzo di comunicazione, almeno le informazioni di cui all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2004/2003, entro il 30 settembre successivo all'esercizio finanziario per il quale è stata concessa la sovvenzione.

Articolo 13

Diritto di ricorso

Le decisioni adottate ai sensi della presente decisione possono formare oggetto di un ricorso dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea, alle condizioni previste dal trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Articolo 14

Entrata in vigore

Le modifiche alla presente decisione adottate dall'Ufficio di presidenza il 13 gennaio 2014 si applicano a partire dalla procedura di concessione delle sovvenzioni per l'anno 2014.

Articolo 15

Pubblicazione

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e sul sito Internet del Parlamento europeo.


(1)  Modificata dalle decisioni dell'Ufficio di presidenza del 1o febbraio 2006, 18 febbraio 2008, 2 febbraio 2011 e 13 gennaio 2014. La presente pubblicazione riguarda la versione consolidata della decisione dell'Ufficio di presidenza del 29 marzo 2004, modificata da ultimo dalla decisione dell'Ufficio di presidenza del 13 gennaio 2014.

(2)  GU L 297 del 15.11.2003, pag. 1.

(3)  GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1.

(4)  GU L 362 del 31.12.2012, pag. 1.

(5)  Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (GU L 248 del 18.9.2013, pag. 1).


ALLEGATO 1

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ALLEGATO 2A

(partito)

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ALLEGATO

Struttura analitica del bilancio di previsione di funzionamento

Spese

Spese ammissibili

Bilancio

Effettive

A.1:   Spese di personale

1.

Retribuzioni

 

 

2.

Oneri

 

 

3.

Formazione professionale

 

 

4.

Spese di missione del personale

 

 

5.

Altre spese di personale

 

 

A.2:   Spese d'infrastruttura e di gestione

1.

Affitti, oneri e spese di manutenzione

 

 

2.

Spese d'installazione, gestione e manutenzione delle attrezzature

 

 

3.

Spese di ammortamento dei beni mobili e immobili

 

 

4.

Cancelleria e forniture per ufficio

 

 

5.

Affrancatura e telecomunicazioni

 

 

6.

Spese di stampa, traduzione e riproduzione

 

 

7.

Altre spese d'infrastruttura

 

 

A.3:   Spese di funzionamento

1.

Spese di documentazione (quotidiani, agenzie di stampa, basi di dati)

 

 

2.

Spese per studi e ricerche

 

 

3.

Spese giuridiche

 

 

4.

Spese di contabilità e di revisione contabile

 

 

5.

Sostegno a favore di terzi (1)

 

 

6.

Spese varie di funzionamento

 

 

A.4:   Riunioni e spese di rappresentanza

1.

Spese per riunioni

 

 

2.

Partecipazione a seminari e conferenze

 

 

3.

Spese di rappresentanza

 

 

4.

Spese per inviti

 

 

5.

Altre spese per riunioni

 

 

A.5:   Spese d'informazione e pubblicazione

1.

Spese per pubblicazioni

 

 

2.

Creazione e gestione di siti Internet

 

 

3.

Spese di pubblicità

 

 

4.

Materiale di comunicazione (gadget)

 

 

5.

Seminari e mostre

 

 

6.

Campagne elettorali (1)

 

 

7.

Altre spese d'informazione

 

 

A.6.:

Spese relative ai conferimenti in natura

 

 

A.7:

Dotazione all'«Accantonamento per coprire le spese ammissibili da sostenere nel primo trimestre dell'esercizio N+ 1»  (1)

 

 

A.

TOTALE DELLE SPESE AMMISSIBILI

 

 

B. 1   Spese non ammissibili

1.

Dotazioni ad altri accantonamenti

 

 

2.

Oneri finanziari

 

 

3.

Perdite di cambio

 

 

4.

Crediti dubbi

 

 

5.

Altre spese (da precisare)

 

 

B.

TOTALE DELLE SPESE NON AMMISSIBILI

 

 

C.

TOTALE DELLE SPESE

 

 


Entrate

 

Bilancio

Effettive

D.1

Integrazione dell'«Accantonamento per coprire le spese ammissibili da sostenere nel primo trimestre dell'esercizio N» (1)

 

 

D.2

Sovvenzione del Parlamento europeo

 

 

D.3

Tasse d'iscrizione

 

 

3.1

dei partiti membri

 

 

3.2

dei singoli membri

 

 

D.4

Donazioni

 

 

4.1

superiori a 500 EUR

 

 

4.2

inferiori a 500 EUR

 

 

D.5

Altre risorse proprie (destinate a coprire le spese ammissibili) (da elencare)

 

 

 

 

 

D.6

Conferimenti in natura

 

 

 

 

 

D.

ENTRATE (destinate a coprire le spese ammissibili)

 

 

 

 

 

E.1

Altre risorse proprie aggiuntive (destinate a coprire le spese non ammissibili) (da elencare)

 

 

E.

ENTRATE (destinate a coprire le spese non ammissibili)

 

 

F.1

Interessi generati da prefinanziamenti

 

 

F.

TOTALE DELLE ENTRATE

 

 

G.

Conto profitti e perdite (F-C)

 

 


H.1

Dotazione di risorse proprie al conto di riserva specifico

 

 

H.

Conto profitti e perdite per verificare la conformità alla norma dell'assenza di profitto (G-H.1)

 

 


(1)  Non applicabile alle fondazioni politiche a livello europeo.


ALLEGATO 2B

(fondazioni)

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ALLEGATO

Struttura analitica del bilancio di previsione di funzionamento

Spese

Spese ammissibili

Bilancio

Effettive

A.1:   Spese di personale

1.

Retribuzioni

 

 

2.

Oneri

 

 

3.

Formazione professionale

 

 

4.

Spese di missione del personale

 

 

5.

Altre spese di personale

 

 

A.2:   Spese d'infrastruttura e di gestione

1.

Affitti, oneri e spese di manutenzione

 

 

2.

Spese d'installazione, gestione e manutenzione delle attrezzature

 

 

3.

Spese di ammortamento dei beni mobili e immobili

 

 

4.

Cancelleria e forniture per ufficio

 

 

5.

Affrancatura e telecomunicazioni

 

 

6.

Spese di stampa, traduzione e riproduzione

 

 

7.

Altre spese d'infrastruttura

 

 

A.3:   Spese di funzionamento

1.

Spese di documentazione (quotidiani, agenzie di stampa, basi di dati)

 

 

2.

Spese per studi e ricerche

 

 

3.

Spese giuridiche

 

 

4.

Spese di contabilità e di revisione contabile

 

 

5.

Sostegno a favore di terzi (1)

 

 

6.

Spese varie di funzionamento

 

 

A.4:   Riunioni e spese di rappresentanza

1.

Spese per riunioni

 

 

2.

Partecipazione a seminari e conferenze

 

 

3.

Spese di rappresentanza

 

 

4.

Spese per inviti

 

 

5.

Altre spese per riunioni

 

 

A.5:   Spese d'informazione e pubblicazione

1.

Spese per pubblicazioni

 

 

2.

Creazione e gestione di siti Internet

 

 

3.

Spese di pubblicità

 

 

4.

Materiale di comunicazione (gadget)

 

 

5.

Seminari e mostre

 

 

6.

Campagne elettorali (1)

 

 

7.

Altre spese d'informazione

 

 

A.6.:

Spese relative ai conferimenti in natura

 

 

A.7:

Dotazione all'«Accantonamento per coprire le spese ammissibili da sostenere nel primo trimestre dell'esercizio N+1» (1)

 

 

A.

TOTALE DELLE SPESE AMMISSIBILI

 

 

B. 1   Spese non ammissibili

1.

Dotazioni ad altri accantonamenti

 

 

2.

Oneri finanziari

 

 

3.

Perdite di cambio

 

 

4.

Crediti dubbi

 

 

5.

Altre spese (da precisare)

 

 

B.

TOTALE DELLE SPESE NON AMMISSIBILI

 

 

C.

TOTALE DELLE SPESE

 

 


Entrate

 

Bilancio

Effettive

D.1

Integrazione dell'«Accantonamento per coprire le spese ammissibili da sostenere nel primo trimestre dell'esercizio N» (1)

 

 

D.2

Sovvenzione del Parlamento europeo

 

 

D.3

Tasse d'iscrizione

 

 

3.1

dei partiti membri

 

 

3.2

dei singoli membri

 

 

D.4

Donazioni

 

 

4.1

superiori a 500 EUR

 

 

4.2

inferiori a 500 EUR

 

 

D.5

Altre risorse proprie (destinate a coprire le spese ammissibili) (da elencare)

 

 

 

 

 

D.6

Conferimenti in natura

 

 

 

 

 

D.

ENTRATE (destinate a coprire le spese ammissibili)

 

 

 

 

 

E.

Altre risorse proprie aggiuntive (destinate a coprire le spese non ammissibili) (da elencare)

 

 

E.

ENTRATE (destinate a coprire le spese non ammissibili)

 

 

F.1.

Interessi generati da prefinanziamenti

 

 

F.

TOTALE DELLE ENTRATE

 

 

G.

Conto profitti e perdite (F-C)

 

 


H. 1

Dotazione di risorse proprie al conto di riserva specifico

 

 

H.

Conto profitti e perdite per verificare la conformità alla norma dell'assenza di profitto (G-H.1)

 

 


(1)  Non applicabile alle fondazioni politiche a livello europeo.


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