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Document 32014D0261

    2014/261/UE: Decisione di esecuzione della Commissione, del 5 maggio 2014 , relativa all'istituzione dell'infrastruttura di ricerca euro-Argo come consorzio per un'infrastruttura europea di ricerca (ERIC)

    GU L 136 del 9.5.2014, p. 35–50 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2014/261/oj

    9.5.2014   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 136/35


    DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

    del 5 maggio 2014

    relativa all'istituzione dell'infrastruttura di ricerca euro-Argo come consorzio per un'infrastruttura europea di ricerca (ERIC)

    (2014/261/UE)

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

    visto il regolamento (CE) n. 723/2009 del Consiglio, del 25 giugno 2009, relativo al quadro giuridico comunitario applicabile a un consorzio per un'infrastruttura europea di ricerca (ERIC) (1), in particolare l'articolo 6, paragrafo 1, lettera a),

    considerando quanto segue:

    (1)

    La Repubblica federale di Germania, la Repubblica ellenica, la Repubblica francese, la Repubblica italiana, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica di Finlandia e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord hanno chiesto alla Commissione di istituire un'infrastruttura di ricerca euro-Argo sotto la forma di un consorzio per un'infrastruttura europea di ricerca (ERIC). Il Regno di Norvegia e la Repubblica di Polonia hanno comunicato la loro decisione di partecipare in un primo momento all'ERIC euro-Argo in qualità di osservatori.

    (2)

    La Repubblica francese è stata scelta dalla Repubblica federale di Germania, dalla Repubblica ellenica, dalla Repubblica italiana, dal Regno dei Paesi Bassi, dal Regno di Norvegia, dalla Repubblica di Polonia, dalla Repubblica di Finlandia e dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, per fungere da Stato membro ospitante dell'ERIC euro-Argo.

    (3)

    Le misure contemplate dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito ai sensi dell'articolo 20 del regolamento (CE) n. 723/2009,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    1.   È istituita l'infrastruttura di ricerca euro-Argo sotto forma di un consorzio per un'infrastruttura europea di ricerca (ERIC euro-Argo).

    2.   Lo statuto dell'ERIC euro-Argo è riportato in allegato. Lo statuto è aggiornato e pubblicato sul sito web dell'ERIC euro-Argo e presso la relativa sede legale.

    3.   Gli elementi fondamentali dello statuto dell'ERIC euro-Argo per modificare i quali è necessaria l'approvazione della Commissione a norma dell'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 723/2009, sono stabiliti agli articoli 1, 3, 4, 13, e da 23 a 31.

    Articolo 2

    La presente decisione entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Fatto a Bruxelles, il 5 maggio 2014

    Per la Commissione

    Il presidente

    José Manuel BARROSO


    (1)  GU L 206 dell'8.8.2009, pag. 1.


    ALLEGATO

    STATUTO DELL'ERIC EURO-ARGO

    La Repubblica federale di Germania,

    la Repubblica ellenica,

    la Repubblica francese,

    la Repubblica italiana,

    il Regno dei Paesi Bassi,

    la Repubblica di Finlandia,

    il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord,

    in appresso denominati individualmente «membro fondatore» e collettivamente «i membri fondatori»

    e

    il Regno di Norvegia,

    la Repubblica di Polonia,

    in appresso denominati individualmente «osservatore fondatore» e collettivamente «osservatori fondatori»

    CONSIDERANDO CHE i cambiamenti climatici rappresentano una delle sfide più pressanti del nostro secolo, comprendere e prevedere i cambiamenti nell'atmosfera e negli oceani è indispensabile per orientare le iniziative internazionali e ottimizzare le politiche degli Stati in materia di cambiamenti climatici, e per acquisire questa conoscenza sono indispensabili insiemi di dati della massima qualità;

    CONSIDERANDO CHE le osservazioni oceaniche in situ necessarie, che devono essere effettuate per lunghi periodi di tempo, non sono alla portata di singoli gruppi di ricerca o di singoli paesi, il sistema internazionale Argo di osservazione degli oceani è stato concepito per far fronte a questa sfida e costituisce la prima rete mondiale di osservazione oceanica in situ della storia oceanografica e, nello stesso tempo, un complemento essenziale ai sistemi satellitari;

    CONSIDERANDO CHE il successo di un'impresa di questa portata presuppone una cooperazione internazionale di alto livello, euro-Argo svilupperà e consoliderà la componente europea della rete globale. Degli specifici interessi europei richiedono una maggiore frequenza dei campionamenti in alcuni mari regionali. Nel complesso, l'infrastruttura euro-Argo dovrebbe comprendere almeno 800 profilatori costantemente attivi. Per mantenere un tale array l'Europa dovrebbe installare circa 250 profilatori l'anno;

    CONSIDERANDO CHE l'infrastruttura di ricerca euro-Argo rafforzerà l'eccellenza e le competenze europee nel settore della ricerca sul clima e istituirà una cooperazione di elevato livello tra i partner europei su tutti gli aspetti attuativi: funzionamento in mare, monitoraggio e evoluzione dell'array, sviluppi tecnologici e scientifici, miglioramento dell'accesso ai dati per la ricerca e il servizio marino GMES/Copernicus, coordinamento del contributo europeo alla gestione internazionale del programma Argo;

    DESIDERANDO CHE i meccanismi di cooperazione vigenti confluiscano in un organismo dotato di personalità giuridica distinta dai suoi membri per intensificare la cooperazione e la collaborazione, consentire ad euro-Argo di concludere contratti a suo nome, anche per l'acquisto di profilatori e altri beni o servizi, e integrare e rafforzare la governance multilaterale istituita dal programma internazionale Argo;

    INVITANDO la Commissione europea a costituire l'infrastruttura euro-Argo sotto forma di un consorzio per un'infrastruttura europea di ricerca (ERIC euro-Argo),

    HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

    CAPO 1

    DISPOSIZIONI GENERALI

    Articolo 1

    Denominazione e sede legale

    1.

    Il nome del consorzio sarà ERIC euro-Argo, costituito come consorzio per un'infrastruttura europea di ricerca (di seguito «ERIC euro-Argo»).

    2.

    La sede legale dell'ERIC euro-Argo è stabilita a Plouzané, Francia («sede legale»)

    3.

    Il consiglio valuta, almeno una volta ogni cinque anni, se la sede legale deve restare in Francia o essere trasferita nel territorio di un altro membro.

    4.

    Le prescrizioni e le procedure per la fissazione o il trasferimento della sede legale sono stabilite in un documento separato dal titolo «procedure interne di lavoro».

    Articolo 2

    Descrizione dell'infrastruttura

    1.

    L'euro-Argo è costituito da un'infrastruttura centrale che è detenuta e controllata dall'ERIC euro-Argo («infrastruttura centrale»). L'infrastruttura centrale coordina le attività dell'euro-Argo in virtù di accordi con soggetti giuridici e impianti nazionali indipendenti distribuiti.

    2.

    Lo statuto si applica esclusivamente all'infrastruttura centrale.

    Articolo 3

    Obiettivi e compiti

    1.

    L'obiettivo dell'ERIC euro-Argo è mettere a punto un sistema globale di monitoraggio a lungo termine degli oceani per comprendere meglio e prevedere la loro evoluzione e il loro ruolo nel sistema climatico.

    2.

    L'ERIC euro-Argo coordina e consolida il contributo europeo al programma internazionale Argo avallato dalla Commissione oceanografica intergovernativa (COI) dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (Unesco) e dall'Organizzazione meteorologica mondiale (OMM). Gli obiettivi specifici dell'ERIC euro-Argo sono:

    a)

    fornire, installare e far funzionare una serie (array) di circa 800 profilatori autonomi (float) che contribuiscono all'insieme globale dei profilatori (un contributo europeo pari ad

    Formula

    dell'insieme dei profilatori);

    b)

    garantire una copertura supplementare nei mari regionali europei;

    c)

    sviluppare ulteriormente l'infrastruttura (per esempio migliorando la tecnologia dei profilatori e aggiungendo nuovi sensori, migliorando il sistema di elaborazione e distribuzione di dati); e

    d)

    fornire dati di qualità controllata e garantire l'accesso ai set di dati e ai prodotti di dati alle comunità di ricerca (clima e oceanografia) e operative (ad esempio, monitoraggio globale per l'ambiente e la sicurezza (GMES)/Servizio marino Copernicus).

    Articolo 4

    Attività

    1.

    L'ERIC euro-Argo provvederà a

    a)

    controllare il funzionamento dell'infrastruttura e garantire che evolva conformemente alle prescrizioni stabilite dalle comunità di ricerca e operative;

    b)

    coordinare e monitorare il dispiegamento dei profilatori per garantire che gli obiettivi di Argo internazionale e euro-Argo siano conseguiti (contributo all'array globale di Argo internazionale, eliminazione delle lacune, miglioramento della copertura regionale nei mari regionali e marginali europei, libero accesso ai dati);

    c)

    controllare e organizzare il trattamento dei dati, il controllo della qualità e l'accesso per assicurare l'agevole e tempestiva disponibilità per tutti gli utenti;

    d)

    monitorare il funzionamento dell'infrastruttura (monitoraggio della prestazione dell'array);

    e)

    decidere in merito all'evoluzione dell'infrastruttura dell'euro-Argo (ad esempio sistema di dati, prodotti, tecnologie e nuovi sensori, numero di profilatori predisposti per anno);

    f)

    condividere le conoscenze su tutti gli sviluppi scientifici/tecnologici e l'utilizzo dei dati di Argo internazionale;

    g)

    organizzare a livello europeo gli appalti relativi ai profilatori;

    h)

    svolgere continue attività di ricerca e sviluppo necessarie per l'evoluzione dell'array di osservazione (tecnologia dei profilatori) e del sistema di trasmissione di dati;

    i)

    mantenere i collegamenti con le comunità di utilizzatori scientifici e operativi (ivi compreso GMES/servizio marino di Copernicus); e

    j)

    assicurare il collegamento con l'infrastruttura di Argo internazionale (Ufficio progetti Argo, gruppo direttivo di Argo internazionale, centro informativo di Argo). L'infrastruttura europea completerà e rafforzerà quella internazionale; consoliderà e renderà più efficienti i contributi europei ad Argo internazionale e garantirà all'Europa un ruolo di leadership in seno ad Argo internazionale anche in una prospettiva futura.

    2.

    Nell'ambito delle sue attività, l'ERIC euro-Argo:

    a)

    favorirà l'accesso delle comunità operative e scientifiche europee e internazionali all'ERIC euro-Argo;

    b)

    contribuirà allo sviluppo della ricerca scientifica; e

    c)

    tratterà tematiche scientifiche di interesse per Argo internazionale.

    3.

    L'ERIC euro-Argo può effettuare determinate attività economiche purché queste siano strettamente connesse ai suoi compiti e alle attività elencati nel presente articolo e che non ne compromettano la realizzazione.

    4.

    L'ERIC euro-Argo può delegare le sue attività ai membri, agli osservatori o a terzi.

    5.

    Le attività dell'ERIC euro-Argo non pregiudicano le attività e le missioni dei suoi membri e osservatori; i suoi compiti ed attività non ostano a che attività analoghe vengano effettuate da un membro o un osservatore, a titolo individuale o nell'ambito di una cooperazione bilaterale o multilaterale.

    CAPO 2

    MEMBRI E OSSERVATORI

    Articolo 5

    Membri e osservatori

    1.

    L'ERIC euro-Argo è composto da membri e osservatori. Essi sono vincolati dalle procedure interne di lavoro, approvate dal consiglio. L'elenco dei membri fondatori e degli osservatori fondatori dell'ERIC euro-Argo al momento dell'entrata in vigore del presente statuto è riportato in allegato.

    2.

    L'allegato è aggiornato dal gestore del programma dell'ERIC euro-Argo dopo la revoca o il ritiro di un membro o di un osservatore o dopo l'ammissione di membri o osservatori da parte del consiglio. Le eventuali modifiche dell'elenco dei membri e degli osservatori dell'ERIC euro-Argo non richiedono una modifica ufficiale dello statuto.

    Articolo 6

    Membri

    1.

    I membri sono Stati e organizzazioni intergovernative. Possono essere rappresentati da uno o più enti pubblici, comprese le regioni, o da enti privati con una missione di servizio pubblico, per quanto riguarda l'esercizio di determinati diritti e l'adempimento di determinati obblighi in qualità di membro dell'ERIC euro-Argo. Ogni membro si esprime con una sola voce.

    2.

    Un membro informa il consiglio nel caso della nomina di un soggetto che lo rappresenta, precisando i diritti di cui godrà e gli obblighi a lui incombenti. Il membro informa immediatamente il consiglio di qualsiasi cambiamento intervenuto.

    Articolo 7

    Osservatori

    1.

    Gli osservatori sono Stati e organizzazioni intergovernative. Possono essere rappresentati da uno o più enti pubblici, comprese le regioni, o enti privati con una missione di servizio pubblico, per quanto riguarda l'esercizio di determinati diritti e l'adempimento di determinati obblighi in qualità di osservatore dell'ERIC euro-Argo.

    2.

    Un osservatore informa il consiglio della nomina di un soggetto che lo rappresenta e dei diritti e dei doveri che incomberanno a tale soggetto. L'osservatore informa immediatamente il consiglio di eventuali cambiamenti intervenuti.

    3.

    Gli osservatori hanno il diritto di partecipare senza diritto di voto a tutte le riunioni dell'ERIC euro-Argo.

    4.

    Gli osservatori hanno il diritto di partecipare e contribuire all'ERIC euro-Argo. Essi hanno accesso ai servizi e alle competenze dell'ERIC euro-Argo e possono beneficiare del loro supporto.

    5.

    Uno Stato membro, un paese associato, un paese terzo e un'organizzazione intergovernativa che desideri essere ammesso in qualità di osservatore deve aderire allo statuto sottoscrivendo un accordo di adesione scritto.

    6.

    L'ammissione e l'espulsione di osservatori è oggetto di una decisione del consiglio.

    7.

    Ai sensi dell'articolo 20, un osservatore può ritirarsi dall'ERIC euro-Argo al termine di ciascun esercizio finanziario, mediante notifica scritta inviata al gestore del programma almeno un anno prima della data di recesso proposta. Il consiglio registra ufficialmente il recesso e le sue conseguenze per l'ERIC euro-Argo.

    Articolo 8

    Ammissione di un membro

    I membri dell'ERIC euro-Argo devono essere Stati membri dell'Unione europea, Stati extra-UE (paesi associati o paesi terzi) o organizzazioni intergovernative, e in qualsiasi momento devono essere presenti, in qualità di membri, almeno uno Stato membro dell'Unione europea e due altri paesi che sono Stati membri o paesi associati. Uno Stato membro, un paese associato, un paese terzo e un'organizzazione intergovernativa che desideri essere ammesso in qualità di membro deve aderire allo statuto sottoscrivendo un accordo di adesione scritto. L'ammissione di nuovi membri è subordinata a una decisione del consiglio.

    Articolo 9

    Recesso di un membro

    1.

    Dopo i primi quattro anni dalla data di entrata in vigore dello statuto, un membro dell'ERIC euro-Argo può inviare al gestore di programma una notifica scritta con la quale annuncia la sua intenzione di recedere dall'ERIC euro-Argo. A norma dell'articolo 20, la data di recesso deve coincidere con la fine di un esercizio finanziario e la comunicazione scritta deve pervenire al gestore di programma almeno un anno prima della data di recesso proposta.

    2.

    Il consiglio registra ufficialmente il recesso e le sue conseguenze per l'ERIC euro-Argo.

    3.

    Il consiglio stabilisce se il membro in questione ha diritto alla restituzione di eventuali somme al momento del recesso. In caso affermativo, il consiglio determina il valore dei diritti e degli obblighi del membro in questione tenendo conto delle attività e delle passività dell'ERIC euro-Argo nel momento in cui tale membro cessa di farne parte.

    4.

    In nessun caso l'importo dovuto al membro che si ritira può superare il contributo che ha versato nei cinque anni precedenti, ad esclusione dei diritti di sottoscrizione.

    5.

    I membri che recedono dall'ERIC euro-Argo non possono reclamare alcun importo a titolo di diritti di sottoscrizione e di avviamento.

    Articolo 10

    Espulsione di un membro

    1.

    Un membro dell'ERIC euro-Argo può essere espulso se ha commesso una grave violazione degli obblighi previsti dallo statuto, o provoca o rischia di provocare una grave perturbazione al funzionamento dell'ERIC euro-Argo come stabilito dal consiglio. La decisione di espellere un membro è adottata dal consiglio solo dopo aver dato la possibilità al membro in questione di reagire alla proposta di decisione e di illustrare la sua posizione al consiglio.

    2.

    Il consiglio stabilisce, in conformità dell'articolo 9, l'importo dovuto al membro fino alla data in cui cessa di essere membro dell'ERIC euro-Argo.

    CAPO 3

    DIRITTI E OBBLIGHI DEI MEMBRI

    Articolo 11

    Diritti di voto

    1.

    Fatto salvo il paragrafo 2, ciascun membro dispone di almeno sei voti. Dispone inoltre di un voto supplementare per ogni singolo profilatore acquistato e installato, da egli stesso o a suo nome, nell'arco dei tre anni civili precedenti l'esercizio nel corso del quale si tiene la riunione, a prescindere dal suo statuto in seno all'ERIC euro-Argo. Il numero di profilatori è determinato dalle notifiche ufficiali effettuate dal centro di informazione Argo della COI, tenendo conto dell'acquisizione e dell'installazione di profilatori nei tre esercizi precedenti alla costituzione dell'ERIC euro-Argo. Durante i primi tre esercizi dell'attività dell'ERIC euro-Argo, i tre anni che precedono l'esercizio finanziario durante il quale si svolge la riunione comprendono gli anni civili antecedenti all'istituzione dell'ERIC euro-Argo.

    2.

    Gli Stati membri o i paesi associati detengono congiuntamente la maggioranza dei diritti di voto nel consiglio. Il consiglio decide le eventuali modifiche dei diritti di voto necessarie affinché l'ERIC euro-Argo si conformi a tale prescrizione.

    Articolo 12

    Contributi

    1.

    Le risorse necessarie per conseguire gli obiettivi dell'ERIC euro-Argo e per garantirne la sostenibilità sono fornite dai membri e dagli osservatori conformemente alle disposizioni del presente statuto e come stabilito dal consiglio. I contributi per i primi cinque anni dell'ERIC euro-Argo dopo l'entrata in vigore dello statuto sono stabiliti in una «descrizione tecnica e scientifica» dell'ERIC euro-Argo che è allegata al presente statuto ma non ne fa parte integrante.

    2.

    Il consiglio decide annualmente il contributo minimo richiesto ai membri e agli osservatori, mediante un preavviso di due anni (cioè le decisioni adottate nel corso dell'anno n valgono per l'anno n + 2). Tutti i contributi sono versati in euro.

    3.

    I contributi dei membri e degli osservatori relativi ai costi di esercizio non sono soggetti ad IVA.

    4.

    Qualora constati uno squilibrio duraturo e significativo tra le percentuali di utilizzo dell'impianto da parte della comunità scientifica di un membro e il contributo di tale membro, il consiglio è autorizzato a limitare l'utilizzo, a meno che il membro accetti un adeguamento del contributo come indicato al paragrafo 2 del presente articolo.

    Articolo 13

    Responsabilità dei membri

    1.

    La responsabilità dei membri per i debiti e gli impegni dell'ERIC euro-Argo di qualsivoglia natura è limitata ai loro contributi annuali individuali.

    2.

    L'ERIC euro-Argo sottoscrive le assicurazioni necessarie alla copertura dei rischi connessi al suo funzionamento.

    CAPO 4

    GOVERNANCE E GESTIONE DELL'ERIC euro-Argo

    Articolo 14

    Governance

    La struttura di governance dell'ERIC euro-Argo consta dei seguenti organi, dotati dei poteri di cui alle lettere da a) a d):

    a)

    il consiglio, l'organo che ha il potere di prendere le decisioni finali;

    b)

    il consiglio di amministrazione destinato a controllare il funzionamento dell'ERIC euro-Argo e a garantire che operi ed evolva conformemente all'orientamento strategico definito dal consiglio e alle prescrizioni stabilite dalle comunità scientifiche ed operative;

    c)

    il gestore del programma nominato dal consiglio, in quanto direttore esecutivo e rappresentante legale dell'ERIC euro-Argo; e

    d)

    il gruppo consultivo scientifico e tecnico (STAG) incaricato di fornire pareri al consiglio su questioni scientifiche e tecniche.

    Articolo 15

    Il consiglio

    1.

    Il Consiglio è l'unico organismo dell'ERIC euro-Argo che ha la facoltà di porre fine all'ERIC euro-Argo.

    2.

    Il consiglio definisce i grandi orientamenti strategici per l'ERIC euro-Argo, e la sua evoluzione. Esamina e approva il programma di lavoro annuale e le proposte, da parte del consiglio di amministrazione, in merito all'assegnazione dei fondi ricevuti dall'Unione europea e dai membri, gli osservatori e i terzi. Adotta tutte le decisioni relative agli investimenti importanti, riguardanti ad esempio edifici e apparecchiature di grandi dimensioni a livello europeo. Il consiglio decide in merito all'apertura di posti vacanti o alla designazione del personale distaccato presso l'ufficio del programma.

    3.

    Decide inoltre sulle adesioni all'ERIC euro-Argo, sull'ammissione, il recesso o l'esclusione di membri.

    4.

    Il consiglio nomina il gestore del programma su proposta del consiglio di amministrazione.

    5.

    Il consiglio nomina i membri del gruppo consultivo scientifico e tecnico (STAG), e stabilisce le condizioni per le loro attività su proposta del consiglio di amministrazione.

    6.

    Il presidente può invitare le principali parti interessate a partecipare alle riunioni del consiglio.

    7.

    Ogni membro è rappresentato da un delegato. Gli osservatori possono partecipare alle riunioni del consiglio e sono rappresentati da un delegato. Ciascun delegato può essere accompagnato da esperti.

    8.

    Il consiglio elegge, a maggioranza qualificata dei membri, il proprio presidente per un periodo di tre anni, rinnovabile una sola volta per un ulteriore periodo di tre anni. Il vicepresidente del consiglio è eletto a maggioranza qualificata ed è chiamato a svolgere le funzioni di presidente in caso di assenza di quest'ultimo.

    9.

    Il consiglio adotta le sue decisioni a maggioranza semplice, a maggioranza qualificata o all'unanimità come segue:

    a)

    decisione presa a maggioranza semplice dei presenti:

    i)

    approvazione dei conti annuali;

    ii)

    approvazione della relazione annuale di attività del gestore del programma;

    iii)

    nomina dei revisori contabili;

    iv)

    nomina del consiglio di amministrazione;

    v)

    nomina dello STAG; e

    vi)

    tutte le altre decisioni che non devono essere espressamente adottate a maggioranza qualificata o all'unanimità;

    b)

    decisione presa a maggioranza di due terzi dei membri aventi diritto di voto presenti o rappresentati, e che rappresentano due terzi dei diritti di voto (maggioranza qualificata):

    i)

    approvazione del bilancio annuale;

    ii)

    proposta di modifica dello statuto;

    iii)

    elezione del presidente del consiglio;

    iv)

    nomina del gestore del programma;

    v)

    fissazione delle condizioni e della procedura di adesione per i nuovi membri e osservatori;

    vi)

    ammissione di membri;

    vii)

    ammissione di osservatori;

    viii)

    elaborazione, modifica e approvazione delle procedure interne di lavoro;

    ix)

    fissazione e modifica dei contributi minimi che i membri e gli osservatori sono tenuti a versare;

    x)

    decisione sulla modifica dei diritti di voto necessaria per garantire che l'ERIC euro-Argo sia conforme all'articolo 11, paragrafo 2;

    xi)

    fissazione e modifica dei metodi e delle procedure di autorizzazione per quanto riguarda lo sfruttamento dei diritti di proprietà intellettuale;

    xii)

    trasferimento dell'indirizzo ufficiale e della sede legale e sociale dell'ERIC euro-Argo in un altro Stato membro dell'Unione europea o in un paese associato;

    xiii)

    scioglimento dell'ERIC euro-Argo; e

    xiv)

    proroga o scioglimento dell'ERIC euro-Argo;

    c)

    decisione all'unanimità (ad esclusione del voto del membro interessato) per quanto riguarda l'espulsione di un membro.

    10.

    I membri accettano di essere vincolati dalle disposizioni delle procedure interne di lavoro riguardanti il voto per procura, la rappresentanza alle riunioni e le regole in materia di quorum.

    11.

    Il consiglio è di norma convocato una volta l'anno dal presidente nella sede dell'ERIC euro-Argo o in altro luogo stabilito dal presidente.

    12.

    Il consiglio non si riunisce più di due mesi dopo la trasmissione ai membri dei conti annuali dell'esercizio precedente.

    13.

    Il presidente può decidere, se necessario, di convocare riunioni straordinarie in qualsiasi altro momento, o se riceve per iscritto la richiesta da parte del gestore del programma o di almeno un terzo dei membri.

    14.

    I membri accettano di essere vincolati dalle disposizioni delle procedure interne di lavoro in materia di notifica e organizzazione di riunioni, ordini del giorno e verbali e da altre disposizioni ivi contenute.

    Articolo 16

    Consiglio di amministrazione

    1.

    Il consiglio di amministrazione controlla il funzionamento dell'ERIC euro-Argo e si adopera affinché funzioni ed evolva conformemente all'orientamento strategico definito dal consiglio, e nel rispetto delle prescrizioni stabilite dalle comunità scientifiche ed operative.

    2.

    Il consiglio di amministrazione convalida il piano di lavoro annuale elaborato dal gestore del programma e lo sottopone all'approvazione del consiglio. Prepara e trasmette al consiglio le proposte per il bilancio annuale e la ripartizione dei finanziamenti ricevuti dall'Unione europea e dei fondi o sottoscrizioni ricevuti dai membri, dagli osservatori o dai terzi.

    3.

    Il consiglio di amministrazione convalida tutte le misure necessarie adottate dal gestore del programma relative all'attuazione del piano di lavoro annuale e al funzionamento dell'ERIC euro-Argo, in particolare la sua strategia di acquisizione e installazione dei profilatori e le sue relazioni con il programma internazionale Argo e le istituzioni europee competenti.

    4.

    Il consiglio di amministrazione è composto da delegati designati dai membri. Ciascun membro ha il diritto di designare un delegato e un supplente.

    5.

    Il gestore del programma e il presidente dello STAG hanno il diritto di partecipare in veste consultiva alle riunioni del consiglio di amministrazione.

    6.

    Gli osservatori hanno il diritto di partecipare o di essere rappresentati nel consiglio di amministrazione, senza diritto di voto.

    7.

    Il presidente può invitare esperti e altre persone particolarmente qualificate nelle materie da discutere, senza diritto di voto.

    8.

    Il consiglio di amministrazione elegge tra i suoi membri, a maggioranza qualificata, il proprio presidente per un mandato di tre anni, rinnovabile una sola volta per un ulteriore periodo di tre anni. Il vicepresidente è eletto a maggioranza qualificata per svolgere le funzioni di presidente in caso di assenza di quest'ultimo.

    9.

    Ciascun membro ha i diritti di voto di cui all'articolo 11.

    10.

    I membri sono vincolati dalle disposizioni delle procedure interne di lavoro riguardanti il voto per procura, la rappresentanza alle riunioni e le regole in materia di quorum.

    11.

    Il presidente convoca di norma il consiglio di amministrazione in riunione ordinaria una volta l'anno nella sede dell'ERIC euro-Argo o in un altro luogo stabilito dal presidente.

    12.

    Il presidente può decidere, se necessario, di convocare riunioni straordinarie in qualunque momento; o su richiesta del gestore del programma, o di almeno un terzo dei membri.

    13.

    Il consiglio di amministrazione si riunisce entro i due mesi successivi all'invio ai membri della contabilità annuale dell'esercizio precedente.

    14.

    I membri sono vincolati dalle disposizioni delle procedure interne di lavoro in materia di notifica e organizzazione di riunioni, ordini del giorno e verbali e da altre disposizioni ivi contenute.

    Articolo 17

    Gestore del programma

    1.

    Il gestore del programma è responsabile dell'attuazione delle decisioni e dei programmi convalidati dal consiglio di amministrazione e accettati dal consiglio. Il gestore del programma è nominato e riferisce al consiglio.

    2.

    Il gestore del programma adotta tutte le misure necessarie per l'esecuzione del programma di lavoro annuale e l'amministrazione e gestione quotidiane dell'ERIC euro-Argo. Tali attività comprendono in particolare:

    a)

    l'agevolazione dell'accesso all'ERIC euro-Argo e ai relativi dati da parte delle comunità scientifiche e operative;

    b)

    la pianificazione, il coordinamento e la supervisione dell'installazione dei profilatori;

    c)

    l'organizzazione dell'acquisizione dei profilatori a livello europeo;

    d)

    la gestione corrente dell'ERIC euro-Argo;

    e)

    la preparazione di una relazione annuale di attività e di una relazione annuale di gestione;

    f)

    la supervisione di tutte le questioni di bilancio e l'approvazione delle spese;

    g)

    la preparazione della relazione annuale di bilancio e la proposta di piani di bilancio;

    h)

    il coordinamento delle attività del personale dell'ERIC euro-Argo e del personale distaccato presso l'ERIC euro-Argo;

    i)

    la supervisione dell'ufficio del programma; e

    j)

    l'istituzione e il mantenimento di legami con le comunità di utilizzatori scientifiche e operative (GMES/Copernicus).

    3.

    Il gestore del programma rappresenta l'ERIC euro-Argo in seno alla struttura di governance del programma internazionale Argo (gruppo direttivo Argo) senza precludere la rappresentanza nazionale dei membri.

    4.

    Il gestore del programma ha il diritto di firmare, a nome dell'ERIC euro-Argo, contratti giuridicamente vincolanti con terzi.

    5.

    Il gestore del programma assiste il presidente del consiglio di amministrazione nella preparazione delle riunioni del consiglio di amministrazione.

    6.

    È istituito un ufficio del programma che assiste il gestore del programma e contribuisce alla gestione quotidiana dell'ERIC euro-Argo, occupandosi tra l'altro della classificazione della posta e della corrispondenza, dell'archiviazione dei documenti, dell'organizzazione di viaggi, dell'organizzazione di riunioni, della preparazione di relazioni e di documenti finanziari.

    Articolo 18

    Gruppo consultivo scientifico e tecnico (STAG)

    1.

    Lo STAG, in qualità di organo consultivo composto da esperti indipendenti, è istituito per fornire consulenze al consiglio su eventuali questioni scientifiche o tecniche, compresa la gestione e la strumentazione dei dati in relazione alla gestione, allo sviluppo e all'evoluzione dell'ERIC euro-Argo e l'accesso ai suoi dati da parte degli utilizzatori scientifici e operativi. Il consiglio di amministrazione può, tramite il consiglio, chiedere allo STAG di esaminare e formulare raccomandazioni sulle questioni che deve trattare. Il mandato dello STAG, proposto dal consiglio direttivo ed accettato dal consiglio, è definito nelle procedure interne di lavoro.

    2.

    Lo STAG formula raccomandazioni al consiglio su aspetti scientifici e tecnici e sull'orientamento dell'ERIC euro-Argo, tenendo conto del contesto europeo e internazionale.

    CAPO 5

    ASPETTI FINANZIARI

    Articolo 19

    Risorse

    Le risorse dell'ERIC euro-Argo sono stabilite dal consiglio a norma dell'articolo 15, paragrafo 2, e possono comprendere:

    a)

    le sottoscrizioni annuali dei membri e degli osservatori;

    b)

    i contributi aggiuntivi da parte dei membri o degli osservatori;

    c)

    la remunerazione per servizi forniti dall'ERIC euro-Argo a terzi e derivanti da canoni o entrate legati allo sfruttamento da parte di terzi dei diritti di proprietà intellettuale detenuti e/o concessi dall'ERIC euro-Argo;

    d)

    le sovvenzioni concesse per attività specifiche dell'ERIC euro-Argo, in conformità del titolo VI del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio;

    e)

    altre sovvenzioni; e

    f)

    le risorse aggiuntive ricevute in natura o in contanti entro i limiti ed alle condizioni stabiliti dal consiglio (1).

    Articolo 20

    Principi di bilancio, conti e revisione contabile

    1.

    L'esercizio dell'ERIC euro-Argo inizia il 1o gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno («anno finanziario»).

    2.

    Tutte le voci di entrata e spesa dell'ERIC euro-Argo sono presentate nelle stime che devono essere stilate per ciascun esercizio finanziario e che figurano nel bilancio.

    3.

    L'ERIC euro-Argo tiene i conti separati delle spese e degli introiti connessi alle proprie attività economiche e fattura tali attività ai prezzi di mercato oppure, se tali prezzi non possono essere determinati, a prezzi corrispondenti ai costi totali maggiorati di un margine ragionevole.

    4.

    Il consiglio assicura che gli stanziamenti siano utilizzati secondo i principi di buona gestione finanziaria.

    5.

    Il bilancio è stabilito, eseguito ed è oggetto di rendiconto nel rispetto del principio di trasparenza.

    6.

    I conti dell'ERIC euro-Argo sono corredati di una relazione sulla gestione finanziaria e di bilancio dell'esercizio finanziario precedente.

    7.

    L'ERIC euro-Argo è soggetto agli obblighi previsti dalla normativa vigente per quanto riguarda la preparazione, la presentazione, la revisione e la pubblicazione dei conti.

    Articolo 21

    Imposizione fiscale

    L'esenzione dall'IVA basata sull'articolo 143, paragrafo 1, lettera g), e sull'articolo 151, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2006/112/CE (2) del Consiglio si applica agli acquisti effettuati dall'ERIC euro-Argo per le sue attività non economiche, e non alle attività economiche svolte. L'esenzione dall'IVA si applica agli acquisti effettuati per le operazioni scientifiche, tecniche e amministrative effettuate dall'ERIC euro-Argo conformemente ai suoi obiettivi. Ciò comprende le spese sostenute per ospitare l'ERIC euro-Argo a titolo ufficiale e le spese per le conferenze, i seminari e le riunioni organizzate dall'ERIC euro-Argo e direttamente legate alle sue attività non economiche. Le spese di viaggio e di soggiorno, tuttavia, non beneficiano dell'esenzione IVA, e gli acquisti di importo inferiore a 300 EUR non saranno presi in considerazione per l'esenzione dall'IVA.

    CAPO 6

    RELAZIONI CON LA COMMISSIONE EUROPEA

    Articolo 22

    Presentazione di relazioni alla Commissione

    1.

    L'ERIC euro-Argo elabora una relazione annuale di attività che rende conto in particolare degli aspetti scientifici, operativi e finanziari delle sue attività. Tale relazione è approvata dal consiglio e trasmessa alla Commissione europea nonché alle autorità pubbliche interessate entro sei mesi successivi al termine dell'esercizio finanziario corrispondente. La relazione è resa pubblica.

    2.

    L'ERIC euro-Argo e gli Stati membri interessati informano la Commissione europea di qualsiasi circostanza che rischi di mettere seriamente a repentaglio il corretto assolvimento dei compiti dell'ERIC euro-Argo o di impedirgli di soddisfare le prescrizioni stabilite nel presente regolamento.

    3.

    Se in qualunque momento durante la sua esistenza, l'ERIC euro-Argo non è in grado di pagare i propri debiti ne informa immediatamente la Commissione europea.

    Articolo 23

    Modifiche dello statuto

    1.

    Le proposte di modifica dello statuto sono adottate dal consiglio.

    2.

    Conformemente alla procedura di cui all'articolo 11 del regolamento, il consiglio presenta alla Commissione europea una proposta di modifica dello statuto.

    3.

    Lo statuto deve essere sempre conforme al regolamento e ad altri atti pertinenti del diritto dell'Unione.

    CAPO 7

    POLITICHE

    Articolo 24

    Diritti di proprietà intellettuale

    1.

    Tutti i diritti di proprietà intellettuale creati, prodotti, ottenuti o sviluppati dall'ERIC euro-Argo nel corso delle sue attività sono di proprietà dell'ERIC euro-Argo.

    2.

    Fatti salvi i termini di eventuali contratti o subcontratti tra l'ERIC euro-Argo e membri o osservatori o soggetti che li rappresentano, tutti i diritti di proprietà intellettuale creati, prodotti, ottenuti o sviluppati da un membro o un osservatore o un soggetto che li rappresenta sono di proprietà di tale membro o osservatore o soggetto rappresentante.

    3.

    L'ERIC euro-Argo concede ai suoi membri un diritto mondiale, perpetuo, irrevocabile, non esclusivo, a titolo gratuito e totalmente libero e una licenza di utilizzo, pubblicazione, sviluppo, riproduzione o adattamento di tutti i diritti di proprietà intellettuale detenuti dall'ERIC euro-Argo per qualsiasi scopo per l'intera durata di tali diritti; il diritto e la licenza in questione comprendono il diritto di concedere sublicenze o di trasferire in qualunque modo tutti i diritti citati ad un terzo.

    4.

    I diritti di proprietà intellettuale detenuti dall'ERIC euro-Argo sono definiti, protetti, gestiti e conservati dal gestore del programma.

    5.

    Per quanto riguarda le questioni relative alla proprietà intellettuale, le relazioni tra i membri sono disciplinate dalla legislazione nazionale dei membri e dagli accordi internazionali di cui sono parti.

    Articolo 25

    Politica in materia di dati e di accesso degli utilizzatori

    1.

    Conformemente alla politica in materia di dati del programma internazionale Argo, l'accesso ai dati dell'ERIC euro-Argo è libero e gratuito per qualsiasi persona o agenzia.

    2.

    Le agenzie degli Stati membri fanno del loro meglio per ospitare i ricercatori, gli ingegneri e i tecnici venuti per collaborare con le persone direttamente interessate dalle attività dell'ERIC euro-Argo nei loro laboratori.

    Articolo 26

    Politica di valutazione scientifica

    1.

    La valutazione scientifica delle attività annuali spetta allo STAG.

    2.

    Lo STAG effettua ogni cinque anni un esame delle attività e del funzionamento dell'ERIC euro-Argo, ricorrendo se del caso ad altri esperti indipendenti e ne riferisce al consiglio.

    Articolo 27

    Politica di diffusione

    1.

    La diffusione dei dati avviene in modalità pull (quando i dati sono messi a disposizione per essere scaricati dai siti Web dei centri dati); o in modalità push, quando dei file di dati normali sono forniti su richiesta al sistema mondiale di telecomunicazioni dell'Organizzazione meteorologica mondiale (OMN), ai centri di dati del programma internazionale Argo, alla rete europea di osservazione e di dati dell'ambiente marino (EMODnet), al servizio Copernicus di sorveglianza dell'ambiente marino e a utilizzatori specifici.

    2.

    Tutti gli utilizzatori sono incoraggiati a pubblicare i loro risultati in pubblicazioni di letteratura scientifica soggette a revisione tra pari, a presentare comunicazioni nel quadro di conferenze scientifiche, nonché in altri mezzi d'informazione destinati ad un pubblico più ampio ivi compresi, tra l'altro, il grande pubblico, la stampa, le associazioni di cittadini e di insegnanti.

    3.

    Il gestore del programma dell'ERIC euro-Argo mette a punto un piano di comunicazione al fine di diffondere le informazioni presso destinatari specifici.

    4.

    L'uso e la raccolta dei dati dell'ERIC euro-Argo è oggetto di disposizioni legislative dell'Unione europea e nazionali in materia di riservatezza dei dati.

    Articolo 28

    Politica in materia di occupazione

    La politica in materia di occupazione è disciplinata dalla legislazione dello Stato dove l'ERIC euro-Argo ha la sua sede legale. Tutti i rapporti di lavoro e le assunzioni avvengono in un'ottica di non discriminazione.

    Articolo 29

    Politica in materia di appalti

    1.

    La politica in materia di appalti dell'ERIC euro-Argo è trasparente, non discriminatoria e aperta alla concorrenza.

    2.

    La politica in materia di appalti è stabilita dettagliatamente nelle procedure interne di lavoro, approvate dal consiglio.

    CAPO 8

    DURATA, SCIOGLIMENTO, CONTROVERSIE

    Articolo 30

    Durata

    L'ERIC euro-Argo è istituito per un periodo iniziale che termina il 31 dicembre 2020 e il proseguimento delle sue attività dopo tale data è subordinato alle decisioni del consiglio

    Articolo 31

    Scioglimento

    1.

    Il consiglio può decidere in qualsiasi momento di interrompere le attività dell'ERIC euro-Argo o di procedere al suo scioglimento, o di trasferire la sua attività verso un altro soggetto giuridico.

    2.

    Dopo l'adozione della decisione di scioglimento da parte del consiglio, senza ritardi indebiti e in ogni caso entro dieci giorni dall'adozione di tale decisione, l'ERIC euro-Argo la notifica alla Commissione. La Commissione europea pubblica un avviso corrispondente nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie C.

    3.

    Dopo la chiusura della procedura di scioglimento, senza ritardi indebiti e in ogni caso entro dieci giorni dalla chiusura di tale procedura, l' ERIC euro-Argo la notifica alla Commissione. La Commissione europea pubblica un avviso corrispondente nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie C.

    4.

    In qualunque momento, se non è in grado di pagare i propri debiti l'ERIC euro-Argo ne informa immediatamente la Commissione. La Commissione europea pubblica un avviso corrispondente nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie C.

    5.

    Le attività e le passività restanti dopo l'estinzione dei debiti dell'ERIC euro-Argo sono ripartite tra i membri proporzionalmente ai loro diritti di voto al momento dello scioglimento.

    6.

    I membri si impegnano a provvedere allo smantellamento dell'ERIC euro-Argo e a finanziare tali costi in proporzione ai loro diritti di voto al momento della dissoluzione, fatto salvo l'articolo 13.

    7.

    L'ERIC euro-Argo cessa di esistere il giorno in cui la Commissione europea pubblica l'avviso corrispondente nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Articolo 32

    Lingua

    1.

    La lingua di lavoro dell'ERIC euro-Argo è l'inglese.

    2.

    Se necessario, una delle lingue ufficiali del paese ospitante dell'ERIC euro-Argo sarà utilizzata per i rapporti con le autorità del paese ospitante.

    3.

    Il presente statuto fa fede in inglese, in francese e in tutte le altre lingue ufficiali dell'Unione europea. Non prevale alcuna versione linguistica.

    Articolo 33

    Legge applicabile

    L'ERIC Argo-euro è disciplinato in ordine di priorità:

    a)

    dal diritto dell'Unione europea e, in particolare, dal regolamento (CE) n. 723/2009 («regolamento ERIC»);

    b)

    dal diritto dello Stato ospitante per quanto riguarda le materie non disciplinate (o parzialmente disciplinate) dal diritto dell'Unione europea;

    c)

    dal presente statuto, adottato conformemente alle fonti di diritto di cui sopra; nonché

    d)

    dalle disposizioni di applicazione conformi al suo statuto.

    Articolo 34

    Controversie

    1.

    Fatto salvo quanto indicato negli altri articoli dello statuto, in caso di contestazione o controversia tra i membri in relazione o derivante dallo statuto, ivi compreso il funzionamento o le prestazioni dell'ERIC euro-Argo o l'osservanza da parte dei membri degli obblighi statutari, il consiglio si riunisce non appena ragionevolmente possibile per avviare delle consultazioni in buona fede e si adopera per comporre la controversia.

    2.

    La Corte di giustizia dell'Unione europea è competente a statuire sulle vertenze tra i membri riguardo all'ERIC euro-Argo o tra questi e l'ERIC euro-Argo, nonché in ordine a qualsiasi vertenza in cui l'Unione sia parte in causa.

    3.

    Nei casi non coperti dalla legislazione dell'Unione europea, il foro competente a dirimere la vertenza in causa è determinato secondo la legge dello Stato nel quale l'ERIC euro-argo ha sede legale.

    Articolo 35

    Versione consolidata dello statuto

    Lo statuto è aggiornato e pubblicato sul sito web dell'ERIC euro-Argo e presso la relativa sede legale. Eventuali modifiche dello statuto sono chiaramente indicate per mezzo di una nota che specifica se la modifica riguarda un elemento essenziale o non essenziale dello statuto a norma dell'articolo 11 del regolamento (CE) n. 723/2009 e le procedure seguite per la relativa adozione.

    Allegato — Elenco dei membri e degli osservatori

    I membri e i loro soggetti rappresentanti sono:

    1)

    la Repubblica federale di Germania è rappresentata dall'Agenzia federale marittima e idrografica (in prosieguo «BSH») con sede in Bernhard-Nocht-Strasse 78; 20359 Amburgo, Germania.

    2)

    la Repubblica ellenica è rappresentata dal Centro ellenico di ricerca marina la cui sede sociale si trova in: 46,7 km Athens-Sounio Ave., casella postale 712 Anavyssos, Attica GR-190 13, Grecia;

    3)

    la Repubblica francese è rappresentata dall'Istituto di ricerca per lo sfruttamento del mare — (Ifremer), con sede sociale in 155, Rue Jean Jacques Rousseau, 92138 Issy-les-Moulineaux, Francia;

    4)

    la Repubblica italiana è rappresentata dall'Istituto nazionale di oceanografia e di geofisica sperimentale (OGS) con sede a Borgo Grotta Gigante, 42/c 34010 Sgonico (Trieste), Italia;

    5)

    i Paesi Bassi sono rappresentati dall'Istituto meteorologico reale neerlandese (KNMI), con sede a Wilhelminalaan 10, NL-3732 GK De Bilt, Paesi Bassi;

    6)

    la Repubblica di Finlandia è rappresentata dal ministero dei Trasporti e delle Comunicazioni, con sede sociale presso casella postale 31, FI-00023 governo, Finlandia;

    7)

    il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord è rappresentato dall'ufficio meteorologico, per e a nome del segretario di Stato del ministero delle imprese, dell'innovazione e delle competenze, la cui sede principale è in Fitzroy Road, Exeter EX1 3PB.

    Gli osservatori e i soggetti che li rappresentano sono i seguenti:

    1)

    il Regno di Norvegia è rappresentato dall'istituto di ricerca marina la cui sede sociale è a Nordnesgaten 50, 5005 Bergen, Norvegia;

    2)

    la Repubblica di Polonia è rappresentata dal ministero delle Scienze e dell'istruzione superiore, la cui sede è in 20 ul. Hoża 1/3 ul. Wspólna 00-529 Varsavia, Polonia.

    GLOSSARIO

    Consiglio

    Il consiglio è composto dai membri o da un (1) soggetto rappresentante o un delegato debitamente designato per ciascun membro.

    Maggioranza qualificata

    Si può adottare una decisione solo se 2/3 dei presenti è favorevole e se questi rappresentano 2/3 dei diritti di voto.

    AEA

    Agenzia europea dell'ambiente.

    ERIC

    Consorzio per un'infrastruttura europea di ricerca, conformemente alla definizione del regolamento.

    ERIC euro-Argo

    Il soggetto giuridico, oggetto dello statuto di ERIC, istituito per coordinare il programma euro-Argo.

    Infrastruttura euro-Argo

    Gli impianti europei che contribuiscono alla realizzazione del programma euro-Argo.

    Programma euro-Argo

    Le attività svolte dai membri e dagli osservatori conformemente agli obiettivi di Argo e alle decisioni e ai programmi convalidati dal consiglio di amministrazione e approvati dal consiglio di euro-Argo.

    GMES/Copernicus

    Monitoraggio globale per l'ambiente e la sicurezza, un programma dell'UE.

    Diritti di proprietà intellettuale

    Tutti i brevetti, i diritti d'invenzione, i modelli di utilità, i diritti d'autore e i diritti connessi, i marchi commerciali e di servizio, i nomi commerciali, le ragioni sociali e i nomi di dominio, i diritti di «trade dress» o «get-up», i diritti in materia di reputazione o di intentare un'azione per commercializzazione ingannevole o concorrenza sleale, diritti sui disegni e i modelli, diritti sul software, sulle basi di dati e la topografia, i diritti morali, i diritti sulle informazioni riservate (compresi il know-how e i segreti commerciali) e qualsiasi altro diritto di proprietà intellettuale, che sia registrato o no, ivi compresi le domande, i rinnovi e l'estensione di questi diritti, e tutti i diritti o mezzi di protezione analoghi o equivalenti in qualsiasi parte del mondo.

    Procedure di lavoro interne

    Un documento approvato dal consiglio che definisce le regole di lavoro interne dell'ERIC euro-Argo.

    Consiglio di amministrazione

    Il consiglio di amministrazione designato dal consiglio e incaricato di controllare il funzionamento dell'ERIC euro-Argo.

    Stati membri

    Stati membri dell'Unione europea.

    Membri

    I membri dell'ERIC euro-Argo alle condizioni di cui all'articolo 6.

    Osservatori

    Osservatori dell'ERIC euro-Argo alle condizioni di cui all'articolo 7.

    Gestore del programma

    Persona, in seno all'ERIC euro-Argo, nominata dal consiglio e incaricata di preparare e applicare in modo corretto le decisioni e i programmi convalidati dal consiglio di amministrazione e approvati dal consiglio ai sensi dell'articolo 15.

    Ufficio del programma

    Ufficio istituito per assistere il gestore del programma e contribuire alla gestione quotidiana dell'ERIC euro-Argo.

    Regolamento

    Il regolamento (CE) n. 723/2009 del Consiglio, del 25 giugno 2009, relativo al quadro giuridico comunitario applicabile ad un consorzio per un'infrastruttura europea di ricerca (ERIC); (GU L 206 dell'8.8.2009, pag. 1).

    Maggioranza semplice

    La maggioranza dei soggetti con diritti di voto presenti o rappresentati.

    STAG

    Il gruppo tecnico e scientifico consultivo dell'ERIC euro-Argo. Esso formula raccomandazioni su aspetti scientifici e tecnici e di orientamento dell'ERIC euro-Argo.


    (1)  GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1.

    (2)  GU L 347 del 11.12.2006, pag. 1


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