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Document 32014D0260

    2014/260/UE: Decisione di esecuzione della Commissione, del 29 aprile 2014 , sulla liquidazione dei conti degli organismi pagatori degli Stati membri relativi alle spese finanziate dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) per l'esercizio finanziario 2013 [notificata con il numero C(2014) 2792]

    GU L 136 del 9.5.2014, p. 27–34 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2014/260/oj

    9.5.2014   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 136/27


    DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

    del 29 aprile 2014

    sulla liquidazione dei conti degli organismi pagatori degli Stati membri relativi alle spese finanziate dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) per l'esercizio finanziario 2013

    [notificata con il numero C(2014) 2792]

    (2014/260/UE)

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

    visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 (1), in particolare l'articolo 119, paragrafo 1,

    visto il regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune (2), in particolare l'articolo 30,

    visto il regolamento (CE) n. 883/2006 della Commissione, del 21 giugno 2006, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, per quanto riguarda la tenuta dei conti degli organismi pagatori, le dichiarazioni delle spese e delle entrate e le condizioni di rimborso delle spese nell'ambito del FEAGA e del FEASR (3), in particolare l'articolo 9,

    visto il regolamento (CE) n. 885/2006 della Commissione, del 21 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio per quanto riguarda il riconoscimento degli organismi pagatori e di altri organismi e la liquidazione dei conti del FEAGA e del FEASR (4), in particolare l'articolo 10,

    previa consultazione del Comitato dei fondi agricoli,

    considerando quanto segue:

    (1)

    L'articolo 119, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1306/2013, modificato dall'articolo 8 del regolamento (UE) n. 1310/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, che stabilisce alcune disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), modifica il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne le risorse e la loro distribuzione in relazione all'anno 2014 e modifica il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio e i regolamenti (UE) n. 1307/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne la loro applicazione nell'anno 2014 (5), prevede che l'articolo 30 del regolamento (CE) n. 1290/2005 si applichi alla liquidazione delle spese e dei pagamenti effettuati per l'esercizio finanziario agricolo 2013.

    (2)

    A norma dell'articolo 30 del regolamento (CE) n. 1290/2005, la Commissione, sulla base dei conti annuali presentati dagli Stati membri, corredati delle informazioni necessarie per la loro liquidazione e di un certificato relativo alla completezza, all'esattezza e alla veridicità dei conti, oltre che delle relazioni redatte dagli organismi di certificazione, liquida i conti degli organismi pagatori di cui all'articolo 6 del medesimo regolamento.

    (3)

    A norma dell'articolo 5, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 883/2006, per l'esercizio finanziario 2013 sono prese in considerazione le spese effettuate dagli Stati membri dal 16 ottobre 2012 al 15 ottobre 2013.

    (4)

    A norma dell'articolo 10, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (CE) n. 885/2006, gli importi che devono essere recuperati da, o erogati a, ciascuno Stato membro in conformità alla decisione di liquidazione dei conti di cui all'articolo 10, paragrafo 1, primo comma, di detto regolamento, sono determinati detraendo i pagamenti mensili erogati durante l'esercizio finanziario in questione, nella fattispecie il 2013, dalle spese riconosciute per lo stesso esercizio a norma del paragrafo 1. La Commissione detrae tale importo dal pagamento mensile o lo aggiunge al pagamento mensile relativo alle spese effettuate nel secondo mese successivo alla decisione di liquidazione dei conti.

    (5)

    La Commissione ha verificato le informazioni trasmesse dagli Stati membri e ha comunicato loro, anteriormente al 31 marzo 2014, le risultanze delle sue verifiche, corredate delle modifiche necessarie.

    (6)

    I conti annuali e la documentazione a corredo presentati da taluni organismi pagatori permettono alla Commissione di decidere sulla completezza, l'esattezza e la veridicità dei conti trasmessi. Nell'allegato I figurano gli importi liquidati e gli importi da recuperare dagli Stati membri o da versare agli stessi per i quali è stata accertata la completezza, l'esattezza e la veridicità dei conti.

    (7)

    Le informazioni trasmesse da alcuni altri organismi pagatori richiedono ulteriori indagini e non permettono di procedere nella presente decisione alla liquidazione dei conti da questi presentati. Gli organismi pagatori interessati figurano nell'allegato II.

    (8)

    Ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 883/2006, gli eventuali superamenti avvenuti nel corso dei mesi di agosto, settembre e ottobre devono essere presi in considerazione al momento della decisione annuale di liquidazione contabile. Una parte delle spese dichiarate da taluni Stati membri nel corso dei mesi suddetti del 2013 è stata effettuata al di là dei termini regolamentari. Occorre pertanto che la presente decisione stabilisca le riduzioni corrispondenti degli importi da liquidare.

    (9)

    La Commissione, in conformità dell'articolo 17 del regolamento (CE) n. 1290/2005 e dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 883/2006, ha già ridotto o sospeso alcuni pagamenti mensili nella contabilizzazione delle spese per l'esercizio finanziario 2013 per superamento dei massimali o per inosservanza dei termini di pagamento. Nell'adottare la presente decisione, la Commissione dovrebbe tener conto degli importi ridotti o sospesi per evitare pagamenti inopportuni o intempestivi nel rimborso degli importi che potrebbero in seguito essere oggetto di rettifica finanziaria. Gli importi in questione possono essere ulteriormente esaminati, laddove opportuno, nell'ambito della procedura di verifica di conformità ai sensi dell'articolo 31 del regolamento (CE) n. 1290/2005. A tal fine, la presente decisione lascia impregiudicate eventuali ulteriori decisioni di verifica di conformità adottate dalla Commissione ai sensi dell'articolo 31 del regolamento (CE) n. 1290/2005.

    (10)

    A norma dell'articolo 10, paragrafo 1, secondo e terzo comma, del regolamento (CE) n. 885/2006, la decisione di liquidazione dei conti dovrebbe fissare gli importi da imputare all'UE e allo Stato membro interessato ai sensi degli articoli 32 e 33 del regolamento (CE) n. 1290/2005. A norma dell'articolo 119, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1306/2013, la procedura di cui all'articolo 30 del regolamento (CE) n. 1290/2005 continua ad applicarsi alle spese e ai pagamenti effettuati per l'esercizio finanziario agricolo 2013, durante il quale gli articoli 32 e 33 erano in vigore, e pertanto gli importi risultanti dalla loro applicazione dovrebbero essere presi in considerazione nella decisione di liquidazione dei conti relativa all'esercizio finanziario agricolo 2013.

    (11)

    Ai sensi dell'articolo 32, paragrafo 5 del regolamento (CE) n. 1290/2005, qualora il recupero degli importi corrispondenti a irregolarità non abbia avuto luogo nel termine di quattro anni dalla data del primo verbale amministrativo o giudiziario, oppure nel termine di otto anni in caso di procedimento giudiziario dinanzi ai tribunali nazionali, le conseguenze finanziarie del mancato recupero dovrebbero essere per il 50 % a carico dello Stato membro interessato. L'articolo 32, paragrafo 3, del suddetto regolamento prescrive agli Stati membri di trasmettere alla Commissione, unitamente ai conti annuali, una tabella riepilogativa dei procedimenti di recupero avviati a seguito di irregolarità. Il regolamento (CE) n. 885/2006 della Commissione prevede le modalità di applicazione dell'obbligo di comunicazione da parte degli Stati membri degli importi oggetto di recupero. Nell'allegato III del suddetto regolamento è riportata la tabella che doveva essere trasmessa dagli Stati membri nel 2014. Sulla base delle tabelle compilate dagli Stati membri, la Commissione deve decidere le conseguenze finanziarie del mancato recupero di importi corrispondenti a irregolarità risalenti rispettivamente a oltre quattro o a oltre otto anni. A tal fine, la presente decisione lascia impregiudicate eventuali ulteriori decisioni di verifica di conformità adottate dalla Commissione ai sensi dell'articolo 32, paragrafo 8, del regolamento (CE) n. 1290/2005.

    (12)

    Ai sensi dell'articolo 32, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1290/2005 e in virtù dell'articolo 10 del regolamento (CE) n. 885/2006, gli Stati membri possono decidere di non portare avanti il procedimento di recupero. Tale decisione può essere presa soltanto se i costi già sostenuti e i costi prevedibili del recupero sono globalmente superiori all'importo da recuperare o se il recupero si rivela impossibile per insolvenza del debitore o delle persone giuridicamente responsabili dell'irregolarità, constatata e riconosciuta in virtù del diritto nazionale dello Stato membro interessato. Se la decisione è stata presa nel termine di quattro anni dal primo verbale amministrativo o giudiziario che accerta l'irregolarità o nel termine di otto anni in caso di procedimento giudiziario dinanzi ai tribunali nazionali, le conseguenze finanziarie del mancato recupero dovrebbero essere per il 100 % a carico del bilancio dell'Unione. Gli importi per i quali lo Stato membro ha deciso di non avviare il procedimento di recupero e le relative ragioni figurano nella tabella riepilogativa che lo Stato membro in questione ha trasmesso a norma dell'articolo 32, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1290/2005. La Commissione non dovrebbe imputare tali importi a seguito della presente decisione agli Stati membri interessati e le rispettive conseguenze finanziarie dovrebbero pertanto essere a carico del bilancio dell'Unione. A tal fine, la presente decisione lascia impregiudicate eventuali ulteriori decisioni di verifica di conformità adottate dalla Commissione ai sensi dell'articolo 32, paragrafo 8 del regolamento (CE) n. 1290/2005.

    (13)

    A norma dell'articolo 30, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1290/2005, la presente decisione lascia impregiudicate eventuali ulteriori decisioni di verifica di conformità adottate dalla Commissione per escludere dal finanziamento unionale le spese eseguite non in conformità alle norme dell'Unione europea,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    Fatta eccezione per gli organismi pagatori di cui all'articolo 2, con la presente decisione sono liquidati i conti degli organismi pagatori degli Stati membri relativi alle spese finanziate dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) per l'esercizio finanziario 2013.

    Gli importi che devono essere recuperati da, o erogati a, ciascuno Stato membro a norma della presente decisione, compresi quelli derivanti dall'applicazione dell'articolo 32, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1290/2005, sono indicati nell'allegato I.

    Articolo 2

    Per l'esercizio finanziario 2013 i conti degli organismi pagatori degli Stati membri relativi alle spese finanziate dal FEAGA, riportati nell'allegato II, sono stralciati dalla presente decisione e saranno oggetto di una futura decisione di liquidazione dei conti.

    Articolo 3

    La presente decisione lascia impregiudicate eventuali ulteriori decisioni di verifica di conformità adottate dalla Commissione a norma dell'articolo 31 del regolamento (CE) n. 1290/2005 per escludere dal finanziamento unionale le spese eseguite in modo non conforme alle norme dell'Unione europea.

    Articolo 4

    Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, il 29 aprile 2014

    Per la Commissione

    Dacian CIOLOȘ

    Membro della Commissione


    (1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 549.

    (2)  GU L 209 dell'11.8.2005, pag. 1.

    (3)  GU L 171 del 23.6.2006, pag. 1.

    (4)  GU L 171 del 23.6.2006, pag. 90.

    (5)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 865.


    ALLEGATO I

    Liquidazione dei conti degli organismi pagatori

    Esercizio 2013

    Importo che deve essere recuperato dallo o erogato allo Stato membro

    SM

     

    2013 — Spese/Entrate con destinazione specifica degli organismi pagatori i cui conti sono

    Totale a + b

    Riduzioni e sospensioni per l'intero esercizio finanziario (1)

    Riduzioni a norma dell'articolo 32 del reg. (CE) n. 1290/2005 in virtù dell'articolo 10 del reg. (CE) n. 885/2006

    Totale comprensivo di riduzioni e sospensioni

    Pagamenti effettuati allo Stato membro per l'esercizio finanziario

    Importo che deve essere recuperato dallo (–) o erogato allo (+) Stato membro (2)

    Spese (3)

    Entrate con destinazione specifica (3)

    Articolo 32 (= e)

    Totale (= h)

    liquidati

    disgiunti

    = spese/entrate con destinazione specifica dichiarate nella dichiarazione annuale

    = totale delle spese/entrate con destinazione specifica nelle dichiarazioni mensili

    05 07 01 06

    6701

    6702

     

     

    a = A (col.i)

    b = A (col.h)

    c = a + b

    d = C1 (col. e)

    e = ART32

    f = c + d + e

    g

    h = f – g

    i

    j

    k

    l = i + j + k

    BE

    EUR

    624 341 919,71

    11 319 476,12

    635 661 395,83

    – 346 540,21

    – 35 296,55

    635 279 559,07

    635 401 707,01

    – 122 147,94

    0,00

    – 86 851,39

    – 35 296,55

    – 122 147,94

    BG

    EUR

    520 706 425,07

    0,00

    520 706 425,07

    0,00

    0,00

    520 706 425,07

    520 718 516,78

    – 12 091,71

    0,00

    – 12 091,71

    0,00

    – 12 091,71

    CZ

    EUR

    832 289 934,09

    0,00

    832 289 934,09

    – 52 994,62

    0,00

    832 236 939,47

    832 283 338,41

    – 46 398,94

    0,00

    – 46 398,94

    0,00

    – 46 398,94

    DK

    DKK

    0,00

    0,00

    0,00

    0,00

    – 602 013,75

    – 602 013,75

    0,00

    – 602 013,75

    0,00

    0,00

    – 602 013,75

    – 602 013,75

    DK

    EUR

    932 522 034,47

    0,00

    932 522 034,47

    – 57 570,12

    0,00

    932 464 464,35

    931 438 063,06

    1 026 401,29

    1 026 401,29

    0,00

    0,00

    1 026 401,29

    DE

    EUR

    5 325 975 685,14

    0,00

    5 325 975 685,14

    0,00

    – 221 111,26

    5 325 754.573,88

    5 325 926 033,61

    –171 459,73

    49 651,53

    0,00

    – 221 111,26

    – 171 459,73

    EE

    EUR

    95 207 738,39

    0,00

    95 207 738,39

    0,00

    – 938,45

    95 206 799,94

    95 207 334,70

    – 534,76

    403,69

    0,00

    – 938,45

    – 534,76

    IE

    EUR

    1 228 632 812,85

    0,00

    1 228 632 812,85

    – 29 356,01

    – 55 560,00

    1 228 547 896,84

    1 228 618 692,08

    – 70 795,24

    77 921,30

    – 93 156,54

    – 55 560,00

    – 70 795,24

    EL

    EUR

    0,00

    2 341 140 772,14

    2 341 140 772,14

    0,00

    0,00

    2 341 140 772,14

    2 341 140 772,14

    0,00

    0,00

    0,00

    0,00

    0,00

    ES

    EUR

    5 811 567 412,30

    0,00

    5 811 567 412,30

    – 958 284,14

    – 3 544 385,72

    5 807 064 742,44

    5 810 943 310,90

    – 3 878 568,46

    0,00

    – 334 182,74

    – 3 544 385,72

    – 3 878 568,46

    FR

    EUR

    8 578 532 362,85

    0,00

    8 578 532 362,85

    396 882,37

    – 1 371 083,99

    8 577 558 161,23

    8 577 517 764,73

    40 396,50

    1 411 480,49

    0,00

    – 1 371 083,99

    40 396,50

    HR

    EUR

    0,00

    0,00

    0,00

    0,00

    0,00

    0,00

    0,00

    0,00

    0,00

    0,00

    0,00

    0,00

    IT

    EUR

    4 541 302 573,75

    0,00

    4 541 302 573,75

    – 1 726 750,06

    – 8 219 427,12

    4 531 356 396,57

    4 530 939 670,86

    416 725,71

    8 636 152,83

    0,00

    – 8 219 427,12

    416 725,71

    CY

    EUR

    48 819 358,52

    0,00

    48 819 358,52

    0,00

    0,00

    48 819 358,52

    48 819 358,52

    0,00

    0,00

    0,00

    0,00

    0,00

    LV

    EUR

    147 614 049,52

    0,00

    147 614 049,52

    0,00

    0,00

    147 614 049,52

    147 614 049,52

    0,00

    0,00

    0,00

    0,00

    0,00

    LT

    LTL

    0,00

    0,00

    0,00

    0,00

    – 21,34

    – 21,34

    0,00

    – 21,34

    0,00

    0,00

    – 21,34

    – 21,34

    LT

    EUR

    352 722 805,82

    0,00

    352 722 805,82

    0,00

    0,00

    352 722 805,82

    346 930 504,98

    5 792 300,84

    5 792 300,84

    0,00

    0,00

    5 792 300,84

    LU

    EUR

    33 784 052,94

    0,00

    33 784 052,94

    0,00

    – 2 287,96

    33 781 764,98

    33 682 953,52

    98 811,46

    101 099,42

    0,00

    – 2 287,96

    98 811,46

    HU

    HUF

    0,00

    0,00

    0,00

    0,00

    – 14 562 539,00

    – 14 562 539,00

    0,00

    – 14 562 539,00

    0,00

    0,00

    – 14 562 539,00

    – 14 562 539,00

    HU

    EUR

    1 249 214 884,54

    0,00

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    0,00

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    – 3 004,03

    0,00

    – 3 004,03

    0,00

    – 3 004,03

    MT

    EUR

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    0,00

    5 558 718,60

    0,00

    0,00

    5 558 718,60

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    213,23

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    0,00

    213,23

    NL

    EUR

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    0,00

    1 222 940,39

    AT

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    0,00

    691 591 241,19

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    0,00

    691 591 241,19

    691 591 241,19

    0,00

    0,00

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    0,00

    0,00

    PL

    PLN

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    0,00

    0,00

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    – 639 717,42

    – 639 717,42

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    RO

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    0,00

    SI

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    133 999 797,83

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    – 1 526,33

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    361 277 778,15

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    361 277 778,15

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    12 061,62

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    12 061,62

    FI

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    535 729 245,61

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    – 15 061,15

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    SEK

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    0,00

    0,00

    – 643 347,92

    – 643 347,92

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    – 643 347,92

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    0,00

    – 643 347,92

    – 643 347,92

    SE

    EUR

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    676 877 998,55

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    676 905 013,98

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    – 27 015,43

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    – 27 015,43

    UK

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    0,00

    0,00

    – 67 175,63

    – 67 175,63

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    – 67 175,63

    0,00

    0,00

    – 67 175,63

    – 67 175,63

    UK

    EUR

    3 104 971 517,71

    0,00

    3 104 971 517,71

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    3 103 685 823,68

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    734 619,30

    734 619,30

    0,00

    0,00

    734 619,30


    (1)  Le riduzioni e le sospensioni sono quelle considerate nel sistema dei pagamenti, cui sono aggiunte in particolare le rettifiche per l'inosservanza dei termini di pagamento fissati nei mesi di agosto, settembre e ottobre 2013, e le rettifiche per i prelievi sul latte.

    (2)  Per il calcolo dell'importo che deve essere recuperato dallo o erogato allo Stato membro, la base presa in esame è il totale della dichiarazione annuale delle spese liquidate (col.a) o il totale delle dichiarazioni mensili delle spese disgiunte (col.b).

    Tasso di cambio applicabile: articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 883/2006.

    (3)  LB 05 07 01 06 è suddivisa tra le rettifiche negative che diventano entrate con destinazione specifica nella LB 67 01 e le rettifiche positive a favore degli SM che sono ora inserite sul versante delle spese 05 07 01 06, a norma dell'articolo 43 del regolamento (UE) n. 1306/2013.

    NB: Nomenclatura 2014: 05 07 01 06, 6701, 6702


    ALLEGATO II

    Liquidazione dei conti degli organismi pagatori

    Esercizio finanziario 2013 — FEAGA.

    Elenco degli organismi pagatori i cui conti sono disgiunti e soggetti a una decisione di liquidazione dei conti successiva

    Stato membro

    Organismo pagatore

    Belgio

    Bureau d'intervention et de restitution belge (BIRB)

    Grecia

    Agenzia di controllo e di pagamento degli aiuti comunitari di orientamento e di garanzia (O.P.E.K.E.P.E.)

    Romania

    Agenzia d'intervento e sostentamento all'agricoltura (APIA)


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