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Document 32014D0224

2014/224/UE: Decisione di esecuzione della Commissione, del 16 aprile 2014 , relativa al trasferimento di unità di quantità assegnate sul conto di deposito della parte del protocollo di Kyoto nel registro della Finlandia [notificata con il numero C(2014) 2475]

GU L 119 del 23.4.2014, p. 75–77 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2014/224/oj

23.4.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 119/75


DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 16 aprile 2014

relativa al trasferimento di unità di quantità assegnate sul conto di deposito della parte del protocollo di Kyoto nel registro della Finlandia

[notificata con il numero C(2014) 2475]

(2014/224/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la decisione 2002/358/CE del Consiglio, del 25 aprile 2002, riguardante l'approvazione, a nome della Comunità europea, del protocollo di Kyoto allegato alla convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici e l'adempimento congiunto dei relativi impegni (1), in particolare l'articolo 3,

considerando quanto segue:

(1)

La decisione 2006/944/CE (2) della Commissione stabilisce i livelli di emissione rispettivamente assegnati all'Unione e a ciascuno dei suoi Stati membri per il primo periodo di impegno nell'ambito del protocollo di Kyoto.

(2)

La decisione 2010/778/UE (3) della Commissione modifica la decisione 2006/944/CE in quanto stabilisce i rispettivi livelli finali di emissione assegnati all'Unione e a ciascuno Stato membro e dispone che la differenza aritmetica finale di 19 357 532 tonnellate di equivalente di diossido di carbonio fra i livelli di emissione dell'Unione e la somma dei livelli di emissione degli Stati membri sia rilasciata come unità di quantità assegnate dall'Unione. Detta decisione dispone inoltre il trasferimento di cinque milioni di tali unità di quantità assegnate sul conto di deposito della parte del protocollo di Kyoto nel registro della Danimarca.

(3)

In occasione dell'adozione della decisione 2010/778/UE è stato riconosciuto che il trasferimento delle unità di quantità assegnate alla Danimarca non pregiudica la proprietà del restante surplus aritmetico dell'Unione.

(4)

Nel dicembre 2011 la 17a conferenza delle parti della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (in appresso «UNFCCC») svoltasi a Durban, ha adottato la decisione 2/CMP.7 della conferenza delle parti che funge da riunione delle parti del protocollo di Kyoto (in appresso la «decisione di Durban»). Tale decisione stabilisce le norme di contabilizzazione relative all'uso dei suoli, alla modifica di destinazione delle terre e alla forestazione (in appresso «LULUCF», land use, land-use change and forestry) per un secondo periodo di impegno nell'ambito del protocollo di Kyoto dell'UNFCCC.

(5)

La decisione di Durban si scosta notevolmente dalle precedenti norme di contabilizzazione convenute nell'ambito del protocollo di Kyoto per il primo periodo di impegno. La decisione 16/CMP.1 della conferenza delle parti che funge da riunione delle parti del protocollo di Kyoto, adottata dall'11a conferenza delle parti della riunione UNFCCC di Montreal nel dicembre 2005, fissa le soglie conformemente all'allegato a detta decisione ai fini dell'impegno delle parti nell'ambito del primo periodo di impegno del protocollo di Kyoto. La decisione 16/CMP.1 conferisce inoltre alle parti la facoltà di superare tali soglie compensando le emissioni nette («debiti») generate dalle attività di afforestazione, riforestazione e deforestazione a norma dell'articolo 3, paragrafo 3, del protocollo di Kyoto con gli assorbimenti netti («crediti») generati dalle attività di gestione forestale di cui all'articolo 3, paragrafo 4, del protocollo di Kyoto. Tale norma di contabilizzazione è denominata «norma di compensazione». La decisione di Durban non stabilisce una norma di compensazione di questo tipo per il secondo periodo di impegno nell'ambito del protocollo di Kyoto.

(6)

Le norme di rendicontazione stabilite nella decisione di Durban stabiliscono un limite all'uso dei crediti generati dalle attività di gestione forestale per tener conto di un impegno di mitigazione nel secondo periodo di impegno del protocollo di Kyoto. Conformemente a tale decisione, una parte non può utilizzare crediti derivati da attività di gestione forestale in misura superiore al 3,5 % delle proprie emissioni, attività LULUCF escluse, nell'anno o periodo di riferimento per adempiere l'impegno di mitigazione.

(7)

Le modifiche alle norme di rendicontazione delle attività LULUCF stabilite nella decisione di Durban incidono significativamente sulle modalità di rendicontazione delle attività LULUCF delle parti per il secondo periodo di impegno. A causa delle variazioni geografiche dei suoli e della grande diversità delle peculiarità nazionali a tal proposito, l'incidenza varia notevolmente da uno Stato membro all'altro. L'esclusione della norma di compensazione dalle norme di rendicontazione stabilite dalla decisione di Durban incide sull'adempimento degli impegni delle parti nell'ambito del secondo periodo di impegno del protocollo di Kyoto. La situazione assume particolare rilevanza per i paesi ad alta densità forestale, considerato che le condizioni del settore LULUCF differiscono da un paese all'altro.

(8)

Nelle sue conclusioni del 9 marzo 2012, il Consiglio prende atto dell'impatto dei cambiamenti della norma di rendicontazione relativa alla compensazione per il secondo periodo di impegno del protocollo di Kyoto, riconoscendo «le peculiarità dei paesi ad alta densità forestale, specialmente per quanto riguarda le scarse possibilità di compensare le emissioni risultanti dall'imboschimento, dal rimboschimento e dal disboscamento con un aumento dei pozzi di assorbimento rappresentati dalla gestione del patrimonio forestale». Nel contempo il Consiglio invita la Commissione a «esplorare varie opzioni al fine di trovare una soluzione soddisfacente garantendo nel contempo l'integrità ambientale».

(9)

La situazione specifica dei paesi ad alta densità forestale era stata riconosciuta anche nel 2012 dal Consiglio nel corso del processo che è sfociato nell'adozione della decisione n. 529/2013/UE (4) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, sulle norme di contabilizzazione relative alle emissioni e agli assorbimenti di gas a effetto serra risultanti da attività di uso del suolo, cambiamento di uso del suolo e silvicoltura e sulle informazioni relative alle azioni connesse a tali attività, come lo dimostra il riferimento alle condizioni ambientali dei paesi ad elevata densità forestale inclusi nel preambolo a detta decisione.

(10)

La Finlandia ha più volte ribadito la propria preoccupazione in merito ai debiti generati dalla deforestazione per il settore LULUCF in conseguenza del cambiamento della norma di compensazione introdotta dalla decisione di Durban. La Finlandia sembra essere particolarmente colpita dall'applicazione della decisione di Durban. Le attuali valutazioni mostrano che la Finlandia è l'unico Stato membro per il quale la soglia annua del 3,5 % si traduce nell'impossibilità di coprire i propri debiti derivati dalle attività di afforestazione, riforestazione e deforestazione con i crediti generati dalle attività di gestione forestale nella rendicontazione del secondo periodo di impegno del protocollo di Kyoto.

(11)

Per tener conto della specificità finlandese, è opportuno che l'Unione trasferisca alla Finlandia una quantità totale non superiore a dieci milioni di unità di quantità assegnate dal surplus aritmetico stabilito dalla decisione 2006/944/CE modificata dalla decisione 2010/778/UE. Tale quantità totale dovrebbe fungere unicamente da compensazione una tantum a favore della Finlandia per l'impatto del cambiamento apportato alla norma di compensazione, nella misura in cui sia necessario consentirle di adempiere gli impegni del secondo periodo di impegno nell'ambito del protocollo di Kyoto.

(12)

È necessario che tale trasferimento avvenga il più rapidamente possibile ed entro la fine del periodo detto «true up» (periodo di 100 giorni successivo alla pubblicazione della relazione di riesame dell'inventario dei gas serra dell'UNFCCC) del primo periodo di impegno nell'ambito del protocollo di Kyoto, subordinatamente alla disponibilità delle unità di quantità assegnate nel registro dell'Unione e dopo aver affrontato o risolto l'impegno relativo alla Croazia stabilito nel protocollo in merito a talune disposizioni concernenti un eventuale trasferimento una tantum di unità di quantità assegnate alla Croazia nell'ambito del protocollo di Kyoto della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, nonché la corrispondente compensazione, allegato al trattato di adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea (5).

(13)

L'utilizzo di tali unità di quantità assegnate da parte della Finlandia non può superare i crediti generati dalle attività di gestione forestale non più consentiti a norma del paragrafo 13 dell'allegato della decisione di Durban. La Commissione ha tenuto nella dovuta considerazione l'impegno della Finlandia a cancellare le eventuali quote rimanenti da questo trasferimento alla fine del secondo periodo di impegno.

(14)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del Comitato sui cambiamenti climatici,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1.   Sono messi a disposizione non più di 10 milioni (10 000 000) delle unità di quantità assegnate di cui all'articolo 2 della decisione 2006/944/CE al fine di consentire alla Finlandia di adempiere i propri impegni del secondo periodo di impegno del protocollo di Kyoto.

Il più rapidamente possibile ed entro la fine del primo periodo di impegno effettivo del protocollo di Kyoto, l'amministratore centrale del registro dell'Unione trasferisce una quantità totale non superiore a dieci milioni (10 000 000) delle suddette unità di quantità assegnate sul conto di deposito della parte del protocollo di Kyoto nel registro della Finlandia.

2.   Il trasferimento di cui al paragrafo 1 è subordinato alla disponibilità delle unità di quantità assegnate nel registro dell'Unione, dopo che sarà affrontato o risolto l'impegno relativo alla Croazia stabilito nel protocollo in merito a talune disposizioni concernenti un eventuale trasferimento una tantum di unità di quantità assegnate alla Croazia nell'ambito del protocollo di Kyoto della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, nonché la corrispondente compensazione, allegato al trattato di adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 16 aprile 2014

Per la Commissione

Connie HEDEGAARD

Membro della Commissione


(1)  GU L 130 del 15.5.2002, pag. 1.

(2)  GU L 358 del 16.12.2006, pag. 87.

(3)  GU L 332 del 16.12.2010, pag. 41.

(4)  GU L 165 del 18.6.2013, pag. 80.

(5)  GU L 112 del 24.4.2012, pag. 92.


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