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Document 32013R1239
Council Implementing Regulation (EU) No 1239/2013 of 2 December 2013 imposing a definitive countervailing duty on imports of crystalline silicon photovoltaic modules and key components (i.e. cells) originating in or consigned from the People's Republic of China
Regolamento di esecuzione (UE) n. 1239/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013 , che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e dei relativi componenti chiave (celle) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese
Regolamento di esecuzione (UE) n. 1239/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013 , che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e dei relativi componenti chiave (celle) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese
GU L 325 del 5.12.2013, p. 66–213
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 03/03/2017: This act has been changed. Current consolidated version: 01/07/2016
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Corrected by | 32013R1239R(01) | (EL, DA, ET, FR) | |||
Modified by | 32016R1054 | sostituzione | allegato I testo | 01/07/2016 |
5.12.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 325/66 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1239/2013 DEL CONSIGLIO
del 2 dicembre 2013
che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e dei relativi componenti chiave (celle) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 597/2009 del Consiglio, dell'11 giugno 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri della Comunità europea (1), in particolare l'articolo 15,
vista la proposta presentata dalla Commissione europea previa consultazione del comitato consultivo,
considerando quanto segue:
1. PROCEDURA
1.1. Apertura
(1) |
In data 8 novembre 2012 la Commissione europea («la Commissione») ha annunciato, con un avviso pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (2) («avviso di apertura»), l'apertura di un procedimento antisovvenzioni relativo alle importazioni nell'Unione di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e dei relativi componenti chiave (celle e wafer) originari della Repubblica popolare cinese («RPC» o «paese interessato»). |
(2) |
Il procedimento antisovvenzioni è stato aperto in seguito a una denuncia presentata il 26 settembre 2012 da EU ProSun («il denunciante») per conto di produttori che rappresentano più del 25 % della produzione totale dell'Unione di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e dei relativi componenti essenziali. La denuncia conteneva elementi di prova non manifestamente infondati di pratiche di sovvenzionamento del prodotto in questione e del grave pregiudizio da esse causato, considerati sufficienti per giustificare l'apertura di un procedimento. |
(3) |
Prima dell'apertura del procedimento e conformemente all'articolo 10, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 597/2009 («regolamento di base»), la Commissione ha notificato alle autorità cinesi («governo della RPC») il ricevimento di una denuncia debitamente documentata secondo la quale le importazioni sovvenzionate di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e dei relativi componenti essenziali originari della RPC stavano arrecando grave pregiudizio all'industria dell'Unione. Il governo della RPC è stato invitato a una serie di consultazioni nell'intento di chiarire la situazione riguardo al contenuto della denuncia e di giungere a una soluzione concordata. Il governo della RPC ha accettato l'offerta delle consultazioni che si sono successivamente tenute. Nel corso delle consultazioni, tuttavia, non è stato possibile pervenire a una soluzione concordata. Si è comunque preso nota delle osservazioni formulate dal governo della RPC in merito alla non compensabilità dei regimi elencati nella denuncia. Successivamente alle consultazioni sono pervenute comunicazioni del governo della RPC. |
1.2. Procedimento antidumping parallelo
(4) |
Il 6 settembre 2012 la Commissione ha annunciato, con un avviso pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (3), l'apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni nell'Unione di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e dei relativi componenti essenziali (celle e wafer) originari della RPC. |
(5) |
Il 6 giugno 2013, con il regolamento (UE) n. 513/2013 della Commissione (4), quest'ultima ha istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e dei relativi componenti essenziali (celle e wafer) originari o provenienti dalla RPC («regolamento antidumping provvisorio»). |
(6) |
Le analisi del pregiudizio condotte nell'attuale inchiesta antisovvenzioni e nella parallela inchiesta antidumping sono basate sulla stessa definizione dell'industria dell'Unione, sui medesimi produttori rappresentativi dell'Unione e sullo stesso periodo dell'inchiesta e, salvo diversamente specificato, hanno portato a identiche conclusioni. Ciò è stato considerato appropriato per razionalizzare l'analisi del pregiudizio e per raggiungere risultati coerenti in entrambi i procedimenti. Per questo motivo le osservazioni riguardanti il pregiudizio avanzate in uno qualunque di questi procedimenti sono state prese in considerazione in entrambi i procedimenti. |
1.3. Registrazione
(7) |
In seguito a una richiesta del denunciante, corredata dei necessari elementi di prova, la Commissione ha adottato, in data 1o marzo 2013, il regolamento (UE) n. 182/2013 della Commissione (5) che dispone, a decorrere dal 6 marzo 2013, la registrazione delle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e dei relativi componenti essenziali (celle e wafer) originari o provenienti dalla RPC. |
(8) |
Alcune parti interessate hanno argomentato che la decisione di registrazione delle importazioni era infondata, non essendo soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 24, paragrafo 5, del regolamento di base. Tale argomentazione non è stata tuttavia corroborata da prove né basata su dati di fatto. Nel momento in cui è stata presa la decisione di registrare le importazioni la Commissione disponeva di elementi di prova, non manifestamente infondati, sufficienti per giustificare la registrazione delle importazioni, in particolare un netto aumento delle importazioni in termini sia assoluti sia di quota di mercato. Le argomentazioni al riguardo sono state pertanto respinte. |
1.4. Parti interessate dal procedimento
(9) |
La Commissione ha notificato ufficialmente l'apertura del procedimento ai denuncianti, ad altri produttori noti dell'Unione, ai produttori esportatori noti della RPC, alle autorità della RPC e agli importatori noti. Alle parti interessate è stata data la possibilità di presentare le loro osservazioni per iscritto e di chiedere un'audizione entro il termine stabilito nell'avviso di apertura. |
(10) |
Dato l'elevato numero di produttori esportatori, di produttori dell'Unione e di importatori non collegati, tutti i produttori esportatori noti e gli importatori non collegati sono stati invitati a manifestarsi e a fornire, come specificato nell'avviso di apertura, informazioni di base sulle loro attività in merito al prodotto in esame durante il periodo dell'inchiesta definito nel considerando 38. Tali informazioni sono state chieste a norma dell'articolo 27 del regolamento di base per permettere alla Commissione di decidere se fosse necessario il campionamento e, in caso affermativo, di selezionare campioni. Sono state consultate anche le autorità della RPC. |
(a) Campionamento dei produttori esportatori
(11) |
Inizialmente 121 produttori esportatori/gruppi di produttori cinesi hanno fornito le informazioni richieste e hanno accettato di essere inclusi nel campione. Le imprese che hanno collaborato rappresentano più dell'80 % del volume totale delle esportazioni cinesi. Sulla base delle informazioni ottenute dai produttori esportatori e ai sensi dell'articolo 27 del regolamento di base, la Commissione ha inizialmente proposto un campione di sette produttori esportatori/gruppi di produttori esportatori. |
(12) |
Il campione selezionato di sette gruppi di imprese è costituito dai tre esportatori che hanno collaborato con il volume più elevato di esportazioni di moduli, dai due esportatori che hanno collaborato con il volume più elevato di esportazioni di celle e dai due esportatori che hanno collaborato con il volume più elevato di esportazioni di wafer. Il campione di questi sette gruppi di produttori esportatori è servito da base per stabilire il livello di sovvenzionamento sia di tali gruppi sia di tutti i produttori esportatori che hanno collaborato non inclusi nel campione, ai sensi dell'articolo 15, paragrafi 2 e 3, del regolamento di base. Come indicato al considerando 46, nella fase definitiva dell'inchiesta la Commissione ha escluso i wafer dalla definizione del prodotto. Alcune imprese erano state incluse nel campione in considerazione dei loro grandi volumi di esportazioni di wafer, ma, dato che la Commissione aveva già effettuato controlli su queste imprese e aveva verificato i dati da esse forniti e inoltre che tutte queste imprese avevano esportato quantitativi rilevanti di moduli e/o di celle, non si è ritenuto necessario modificare il campione. |
(13) |
Il numero di produttori esportatori da includere nel campione è stato infine stabilito in otto società/gruppi. Ciò perché è stato successivamente accertato che, a differenza di quanto inizialmente riferito, Jinko Solar Co. Ltd e Renesola Jiangsu Ltd non erano collegate. |
(b) Campionamento dei produttori dell'Unione
(14) |
La Commissione ha annunciato nell'avviso di apertura di aver selezionato in via provvisoria un campione di produttori dell'Unione. Tutti i produttori noti dell'Unione e le associazioni di categoria note sono stati informati della selezione del campione provvisorio di produttori dell'Unione. Il campione provvisorio si componeva di nove dei circa 215 produttori dell'Unione di cui era noto prima dell'apertura dell'inchiesta che fabbricavano il prodotto simile, che, selezionati in base al massimo volume rappresentativo della produzione, tenendo conto dei volumi di vendita e dell'ubicazione geografica, potessero essere ragionevolmente oggetto di inchiesta nel periodo di tempo disponibile. Si è provveduto affinché il campione rappresentasse i produttori dell'Unione sia integrati verticalmente sia non integrati verticalmente. Le parti interessate sono state invitate a comunicare le loro osservazioni anche sul campione provvisorio. |
(15) |
Diverse parti interessate hanno sollevato le seguenti obiezioni sul campione provvisorio dei produttori dell'Unione:
|
(16) |
Le argomentazioni addotte dalle parti sono state ribattute come segue. I produttori dell'Unione hanno chiesto di non divulgare i loro nomi per timore di ritorsioni: esisteva infatti il rischio concreto che la loro attività potesse subire un pregiudizio sia all'interno che all'esterno dell'Unione. La Commissione ha ritenuto che tali richieste fossero sufficientemente fondate per essere accettate. La divulgazione di informazioni sulla sede o sulla quota della produzione e delle vendite di singoli produttori dell'Unione inclusi nel campione avrebbe potuto facilmente svelarne l'identità e la richiesta formulata in questo senso ha dovuto essere respinta. |
(17) |
La Commissione non ha «confuso» le fasi di determinazione del sostegno all'apertura dell'inchiesta, di definizione di industria dell'Unione e di selezione del campione provvisorio che sono rimaste indipendenti l'una dall'altra e sulle quali sono state prese decisioni separate. Non è stato dimostrato in quale misura l'uso dei dati relativi alla produzione e alle vendite forniti dai produttori dell'Unione, nel quadro dell'esame del sostegno all'apertura dell'inchiesta, avrebbero pesato negativamente sulla rappresentatività del campione. È vero che all'atto dell'apertura dell'inchiesta l'industria dell'Unione era stata definita in via provvisoria. Per stabilire provvisoriamente la produzione totale dell'UE per il periodo dell'inchiesta, quale definito nel considerando 38, sono state usate tutte le informazioni disponibili sui produttori dell'Unione, comprese quelle contenute nella denuncia, nonché i dati raccolti presso i produttori dell'Unione e altre parti prima dell'apertura dell'inchiesta. |
(18) |
In vista della selezione del campione si è tenuto conto di tutti i produttori dell'Unione che avevano risposto alle domande sul sostegno all'apertura dell'inchiesta indipendentemente dal fatto che la sostenessero, vi si opponessero o non avessero espresso un'opinione sull'inchiesta stessa. Questa argomentazione è stata perciò respinta. |
(19) |
La questione del doppio o triplo conteggio è stata affrontata al momento della selezione del campione provvisorio. L'eventuale esclusione della produzione e delle vendite di celle dei produttori dell'Unione integrati verticalmente non avrebbe permesso di considerare la parte della produzione di celle vendute sul mercato libero. Si è pertanto ritenuto che l'esclusione delle vendite di celle dal volume totale della produzione non avrebbe necessariamente reso il campione più rappresentativo. Inoltre, la rappresentatività del campione si basa non solo sul volume di produzione ma anche sulla distribuzione geografica e su una rappresentanza equilibrata di produttori sia integrati verticalmente sia non integrati verticalmente. La rappresentatività relativa del volume di produzione è stata calcolata a livello di ciascun tipo di prodotto simile. Su questa base si è ritenuto che il metodo di selezione del campione provvisorio fosse ragionevole e il campione è stato pertanto considerato rappresentativo per l'industria dell'Unione che fabbrica il prodotto in esame nel suo insieme. Tale argomentazione è stata pertanto respinta. Per quanto concerne l'attendibilità dei dati, il campione è stato selezionato in base alle informazioni disponibili al momento in cui è avvenuta tale selezione, come prevede l'articolo 27 del regolamento di base. Quanto all'attendibilità dei dati a sostegno dell'apertura dell'inchiesta, da quest'ultima non è emerso alcun elemento comprovante una significativa lacunosità dei dati raccolti prima della sua apertura. Si può quindi ragionevolmente ritenere che il campione provvisorio sia stato selezionato sulla base di dati sufficientemente attendibili. Tale argomentazione è stata pertanto respinta. |
(20) |
Riguardo all'elenco dei circa 150 produttori dell'Unione aggiuntivi, va rilevato che esso è stato trasmesso quando era già largamente scaduto il termine ultimo entro il quale le parti interessate potevano presentare osservazioni sulla selezione del campione provvisorio e i produttori dell'Unione potevano manifestarsi e chiedere di essere inclusi nel campione. Oltretutto, dei produttori dell'Unione che compaiono nell'elenco all'incirca trenta erano in realtà noti alla Commissione al momento della selezione del campione. All'atto della selezione del campione si è tenuto conto di tutti i produttori dell'Unione che si erano manifestati dopo la pubblicazione dell'avviso di apertura. La rappresentatività del campione non è stata quindi in alcun modo pregiudicata. Tale argomentazione è stata pertanto respinta. |
(21) |
Successivamente al ricevimento delle osservazioni, la composizione del campione è stata riveduta in quanto erano emersi elementi tali da far ritenere che una delle imprese selezionate non sarebbe stata in grado di collaborare pienamente. Per mantenere il livello di rappresentatività del campione, è stato selezionato un altro produttore dell'Unione. Il campione così modificato si componeva quindi di dieci imprese scelte in base al massimo volume rappresentativo per ciascun livello di produzione, considerati i volumi di vendita sul mercato dell'UE e le ubicazioni geografiche che potessero essere ragionevolmente esaminati nel periodo di tempo disponibile. Successivamente all'esclusione dei wafer dalla definizione del prodotto in esame e pertanto dall'ambito dell'inchiesta (cfr. considerando da 42 a 46 e 349), il campione era formato da otto imprese. Pertanto, il nuovo campione di produttori dell'Unione rappresentava, in percentuale sulla produzione totale dell'Unione, tra il 18 % e il 21 % dei moduli e tra il 17 % e il 24 % delle celle e copriva produttori sia integrati verticalmente sia non integrati verticalmente. Poiché indicare percentuali precise avrebbe permesso di calcolare il volume di produzione del produttore dell'Unione aggiunto e di svelarne quindi l'identità, si è deciso di non divulgarle. |
(22) |
I produttori dell'Unione che hanno trasmesso alla Commissione le informazioni necessarie ai fini della selezione di un campione nel quadro del presente procedimento antisovvenzioni coincidono con i produttori dell'Unione che hanno fornito le informazioni pertinenti nella parallela inchiesta antidumping in corso. Inoltre, tutti i produttori dell'Unione inclusi nel campione definitivo dell'inchiesta antidumping hanno fornito le informazioni pertinenti nella presente inchiesta antisovvenzioni che hanno consentito alla Commissione di selezionare un campione. Si è pertanto ritenuto opportuno che i campioni finali dei produttori dell'Unione fossero identici in entrambi i procedimenti. |
(23) |
Il governo della RPC ha ribadito la sua opinione di non ritenere giustificato il ricorso alla riservatezza sui nomi dei denuncianti e dei produttori dell'Unione inclusi nel campione. Come già affermato nel considerando 9 del regolamento provvisorio, i produttori dell'Unione hanno chiesto di non divulgare i loro nomi per timore di ritorsioni. La Commissione ha ritenuto che tali richieste fossero sufficientemente fondate per essere accettate. Le informazioni che sono state trasmesse alla Commissione per suffragare il rischio di ritorsioni non possono essere comunicate a terzi perché tale divulgazione renderebbe vana la richiesta di riservatezza. Inoltre nel caso in cui, come indicato dal governo della RPC, un produttore dell'Unione ha rivalutato la sua posizione e ha rivelato la sua identità adendo a un tribunale contro il regolamento provvisorio, non c'è alcun motivo per divulgare informazioni sulla cui base è stato garantito l'anonimato, in quanto l'identità è stata rivelata. |
(24) |
Successivamente alla divulgazione delle conclusioni definitive, la Camera di commercio cinese per l'importazione e l'esportazione di macchinari e di prodotti elettronici («CCCME») ha ribadito le sue argomentazioni in merito al metodo utilizzato per la selezione del campione provvisorio dei produttori dell'Unione. In particolare ha lamentato il fatto che non siano stati presi in considerazione 120 produttori. La Commissione ha già trattato la questione al considerando 9 del regolamento provvisorio. Sono state inoltre verificate le attività delle imprese incluse in tale elenco ed è emerso che questo comprende prevalentemente installatori, distributori, importatori collegati e produttori esportatori di Cina, Taiwan e India. Non è pertanto idoneo a dimostrare che un numero significativo di produttori dell'Unione sia stato trascurato. Inoltre la CCCME non ha contestato la produzione totale dell'Unione fornendo dati alternativi, né ha fornito elementi in grado di comprovare che la rappresentatività del campione sia risultata compromessa in quanto nessuno dei presunti produttori dell'Unione aggiuntivi sarebbe stato scelto per essere incluso nel campione se fosse stato noto alla Commissione. |
(c) Campionamento degli importatori non collegati
(25) |
Dei circa 250 importatori non collegati, indicati dal denunciante e contattati dalla Commissione, venti hanno compilato il modulo di campionamento allegato all'avviso di apertura, di cui dodici per i moduli e uno per le celle. Inoltre, altre sette parti si sono manifestate comunicando tuttavia di non aver importato o rivenduto il prodotto in esame. Il campione è stato selezionato, ai sensi dell'articolo 27 del regolamento di base, in modo da coprire il massimo volume rappresentativo delle importazioni che potesse essere ragionevolmente esaminato nel periodo di tempo a disposizione. È stato pertanto selezionato un campione degli importatori non collegati, costituito da due importatori di moduli e da un importatore di celle, che rappresentano tra il 2 % e il 5 % di tutte le importazioni dal paese interessato. Dalle risposte al questionario è tuttavia emerso che l'attività principale di uno dei tre importatori riguardava in realtà gli impianti solari e non il commercio del prodotto in esame. Quanto all'attività di un secondo importatore, si trattava di un importatore di moduli e non di un importatore di celle. Tuttavia, la qualità delle informazioni fornite nella sua risposta al questionario non era sufficiente per consentirne l'inclusione nell'analisi degli importatori non collegati. L'inchiesta ha rivelato inoltre che la maggior parte delle importazioni del prodotto in esame arriva sul mercato UE attraverso imprese collegate ai produttori esportatori della RPC, oppure attraverso installatori o responsabili di progetti. |
(26) |
In seguito all'istituzione delle misure antidumping provvisorie nell'inchiesta antidumping parallela al presente procedimento, la Commissione ha contattato altri importatori che avevano già collaborato all'inchiesta nella fase di apertura, fornendo informazioni di base sulle loro attività in relazione al prodotto in esame durante il periodo dell'inchiesta, come precisato nell'avviso di apertura. L'intento era quello di determinare se potevano essere ampliate le dimensioni del campione degli importatori non collegati. Sei imprese indicate come importatori non collegati che commerciano il prodotto in esame (ovvero lo acquistano e lo rivendono) si sono manifestate, esprimendo la volontà di collaborare ulteriormente all'inchiesta. Di queste sei imprese, cinque hanno risposto entro il termine stabilito. Delle cinque risposte ricevute, solo tre erano sufficientemente esaurienti e hanno consentito una loro valutazione significativa. Di conseguenza il campione degli importatori non collegati è stato ampliato, risultando costituito da quattro importatori di moduli, che rappresentano tra il 2 % e il 5 % di tutte le importazioni dal paese interessato. In considerazione della struttura degli importatori non collegati, costituiti perlopiù da piccole e medie imprese, non è stato possibile selezionare un campione rappresentativo di una quota più ampia, date la risorse limitate a disposizioni delle Istituzioni. |
(d) Risposte al questionario e verifiche
(27) |
La Commissione ha inviato i questionari ai rappresentanti della RPC (compresi questionari specifici per la China Development Bank, Export-Import Bank of China, Bank of China, Bank of Shanghai, Sinosure, altri istituti finanziari e produttori statali di silicio policristallino, alluminio e vetro che hanno fornito tali materie prime al settore interessato nel periodo dell'inchiesta), agli otto produttori esportatori della RPC inclusi nel campione, ad altri produttori esportatori della RPC che ne hanno fatto richiesta, nonché ai produttori dell'Unione inclusi nel campione, agli importatori non collegati inclusi nel campione, agli operatori a monte e a valle e alle loro associazioni che si sono manifestati entro i termini stabiliti nell'avviso di apertura. La Commissione ha anche contattato un'associazione di consumatori rappresentativa. |
(28) |
Hanno risposto al questionario il governo della RPC, tutti i produttori esportatori inclusi nel campione e le loro società collegate nella RPC, cinque produttori esportatori che hanno chiesto un esame individuale, tutti i produttori dell'Unione inclusi nel campione, tutti gli importatori non collegati dell'Unione inclusi nel campione, 21 operatori a monte e a valle e tre loro associazioni. |
(29) |
La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini della determinazione della concessione di sovvenzioni, del conseguente pregiudizio e dell'interesse dell'Unione. Sono state effettuate visite di verifica presso le sedi delle seguenti autorità statali e istituti finanziari, di imprese incluse in un campione, di un importatore non collegato, di due operatori a monte e di quattro operatori a valle, di associazioni e di un consulente indipendente:
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(30) |
Le osservazioni presentate dalle parti interessate sono state esaminate e, se del caso, se ne è tenuto opportunamente conto. |
(31) |
L'associazione per l'energia solare accessibile AFASE (Association for Affordable Solar Energy), che rappresenta gli importatori e gli operatori a monte e a valle, ha espresso dubbi sul fondamento giuridico della visita effettuata presso la sede di Europressedienst, argomentando che un consulente indipendente non è una parte interessata ai sensi dell'articolo 26 del regolamento di base. Tuttavia, ove possibile, le conclusioni devono basarsi su dati attendibili e verificabili. Europressedienst è tenuta contrattualmente a fornire informazioni su indicatori macroeconomici. La Commissione ha svolto una verifica in loco presso la sua sede, nel rispetto del principio della buona amministrazione, al fine di verificare l'attendibilità e la correttezza dei dati sui quali la Commissione ha fondato le sue conclusioni. |
(32) |
Il governo della RPC ha lamentato la violazione dei suoi diritti di difesa in relazione all'accesso alla documentazione consultabile dalle parti interessate in quanto i) mancano informazioni dai fascicoli non riservati senza «giusta causa» o senza che siano fornite sintesi sufficientemente dettagliate o, eccezionalmente, senza che siano indicati i motivi della mancata presentazione di sintesi non riservate, ii) manca la versione non riservata di una intera risposta al questionario di un produttore dell'Unione e iii) la presentazione di versioni non riservate delle risposte al questionario dei produttori dell'Unione, da mettere a disposizione delle parti interessate, ha subito eccessivi ritardi. |
(33) |
i) Per quanto riguarda l'affermazione secondo cui mancano informazioni dalla documentazione consultabile, la parte interessata non ha specificato a quali informazioni si riferiva. ii) L'asserzione secondo cui la versione non riservata di un'intera risposta al questionario non è stata resa disponibile non è corretta. iii) Per quanto riguarda i ritardi nella messa a disposizione delle risposte non riservate dei questionari dei produttori dell'Unione inclusi nel campione, è stato spiegato alla parte interessata che i questionari potevano essere inseriti nella documentazione non riservata solo una volta terminati i controlli per quanto attiene alla loro completezza e alla logicità delle sintesi. Al fine di garantire ai produttori dell'Unione il diritto all'anonimato, si è inoltre proceduto ad accertare che le versioni non riservate dei questionari non rivelassero l'identità del produttore dell'Unione in questione. In alcuni casi, le versioni non riservate hanno pertanto dovuto essere opportunamente modificate dalla parte che le aveva fornite, prima di poter essere messe a disposizione di altre parti interessate. |
(34) |
In ogni caso, si è ritenuto che questo non abbia leso in alcun modo i diritti di difesa delle parti interessate. La Commissione ha concesso a tutte le parti interessate la possibilità di formulare per tempo le osservazioni sulle informazioni incluse nel fascicolo consultabile, in modo da poterle prendere in considerazione, se verificate e documentate, prima di trarre qualunque conclusione nell'ambito dell'inchiesta. Le parti interessate avevano comunque la possibilità di presentare osservazioni in merito ai questionari compilati dai produttori dell'Unione inclusi nel campione anche dopo la divulgazione delle conclusioni provvisorie e definitive. Pertanto, anche se la divulgazione e l'accesso alla documentazione consultabile dalle parti interessate si basano su disposizioni giuridiche differenti, va osservato che alle parti interessate sono state concesse ampie opportunità di trasmettere osservazioni su tutte le informazioni messe a disposizione da qualunque parte ai fini dell'inchiesta. L'argomentazione è stata pertanto respinta. |
(35) |
Tutte le parti interessate sono state informate dei fatti e delle considerazioni principali in base ai quali si intendeva raccomandare l'istituzione di dazi compensativi sulle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e dei relativi componenti chiave (celle) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese («divulgazione delle conclusioni definitive»). A tutte le parti è stato concesso un periodo di tempo entro il quale presentare osservazioni sulla divulgazione delle conclusioni definitive. |
(36) |
Le osservazioni presentate dalle parti interessate sono state esaminate e, se del caso, se ne è tenuto opportunamente conto. |
1.5. Accettazione di un impegno in vista di dazi definitivi
(37) |
Dopo la divulgazione delle conclusioni definitive, la Commissione ha ricevuto un'offerta modificata di impegno da parte dei produttori esportatori unitamente alla Camera di commercio cinese per l'importazione e l'esportazione di macchinari e di prodotti elettronici, estesa anche alla parallela inchiesta antidumping. Con la decisione di esecuzione 2013/707/UE della Commissione, del 4 dicembre 2013, relativa alla conferma dell'accettazione di un impegno offerto in relazione ai procedimenti antidumping e antisovvenzioni relativi alle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle relative componenti essenziali (celle) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese per il periodo di applicazione di misure definitive (6), la Commissione ha confermato di accettare tale impegno. |
1.6. Periodo dell'inchiesta e periodo in esame
(38) |
L'inchiesta relativa alle sovvenzioni e al pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1o luglio 2011 e il 30 giugno 2012 («periodo dell'inchiesta» o «PI»). L'analisi delle tendenze utili per la valutazione del pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1o gennaio 2009 e la fine del PI («periodo in esame»). |
2. PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE
2.1. Prodotto in esame
(39) |
Il prodotto in esame è stato definito nella fase iniziale come moduli o pannelli fotovoltaici in silicio cristallino e come celle e wafer del tipo utilizzato nei moduli o pannelli fotovoltaici in silicio cristallino, originari o provenienti dalla RPC. Le celle e i wafer hanno spessore massimo di 400 μm. Tale prodotto è attualmente classificato ai codici NC ex 3818 00 10, ex 8501 31 00, ex 8501 32 00, ex 8501 33 00, ex 8501 34 00, ex 8501 61 20, ex 8501 61 80, ex 8501 62 00, ex 8501 63 00, ex 8501 64 00 ed ex 8541 40 90. |
(40) |
I prodotti del seguente tipo sono esclusi dalla definizione di prodotto in esame:
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2.2. Prodotto simile
(41) |
L'inchiesta ha dimostrato che il prodotto in esame e il prodotto fabbricato e venduto nell'UE dai produttori dell'Unione presentano le stesse caratteristiche fisiche, chimiche e tecniche di base e hanno gli stessi impieghi finali. Essi sono pertanto considerati prodotti simili ai sensi dell'articolo 2, lettera c), del regolamento di base. |
2.3. Contestazioni riguardanti la definizione del prodotto
2.3.1. Esclusione dei wafer
(42) |
Le parti interessate hanno sostenuto che i wafer dovrebbero essere esclusi dalla definizione del prodotto perché non presentano le stesse caratteristiche fisiche, chimiche e tecniche di base delle celle e dei moduli. Oltre alle argomentazioni addotte prima della pubblicazione del regolamento antidumping provvisorio, altre due argomentazioni sono state successivamente proposte a questo riguardo. |
(43) |
Innanzitutto, le parti interessate hanno sostenuto che i wafer possono essere utilizzati per scopi differenti dalla produzione di celle, segnatamente la fabbricazione di circuiti integrati e di altri microdispositivi. A tale proposito si osserva che non tutti i wafer sono inclusi nella definizione del prodotto oggetto dell'inchiesta, limitata ai «wafer del tipo utilizzato nei moduli o pannelli fotovoltaici in silicio cristallino» e ai wafer di «spessore massimo di 400 μm». Se è vero che wafer vengono utilizzati in altre applicazioni, l'inchiesta non ha mai riguardato i wafer utilizzati nella fabbricazione di altri prodotti, come i circuiti integrati. Inoltre, nessun produttore, importatore o utilizzatore operante sul mercato dei wafer di tipo diverso da quello oggetto dell'inchiesta si è manifestato per lamentare che i propri wafer verrebbero sottoposti a registrazione o a dazi antidumping provvisori. Si è pertanto concluso che questi altri tipi di wafer non rientrano nella definizione del prodotto della presente inchiesta. Al tempo stesso, ciò dimostra che i wafer non hanno necessariamente lo stesso impiego finale delle celle e dei moduli. |
(44) |
In secondo luogo, si è affermato che i wafer non processati non possiedono nessuna delle proprietà elettriche essenziali che distinguono le celle e i moduli solari dagli altri prodotti. In particolare, i wafer non sono in grado di convertire la luce solare in energia elettrica, che costituisce la funzione fondamentale delle celle e dei moduli fotovoltaici cristallini. |
(45) |
È emerso infatti dall'inchiesta che la conversione della luce solare in energia elettrica si può avere solo dopo che il wafer è trasformato in una cella. La conversione avviene grazie alle celle che assorbono la luce e la trasformano in energia elettrica attraverso il silicio cristallino. Esse dispongono di una giunzione positiva-negativa per raccogliere e trasmettere l'energia elettrica generata dalla cella. Per assemblare i moduli, le celle vengono saldate insieme con fili o nastri metallici piatti per produrre stringhe di celle. Queste sono disposte a strati. Nella maggior parte dei casi esse sono racchiuse tra un coperchio di vetro nella parte superiore e una piastra di appoggio in materiale polimerico nella parte inferiore. Di solito, il montaggio in loco (ad esempio, su un tetto), avviene grazie a intelaiature. Il modulo può disporre o meno di un invertitore. |
(46) |
Si è pertanto concluso, in considerazione delle differenti caratteristiche fisiche e tecniche di base definite nel corso dell'inchiesta, come, tra le altre, la capacità di convertire la luce solare in energia elettrica, di escludere i wafer dalla definizione del prodotto in esame e pertanto dall'inchiesta. |
2.3.2. Caratteristiche fisiche, chimiche e tecniche e impieghi finali
(47) |
Varie parti interessate hanno sostenuto che l'inchiesta non poteva considerare due prodotti con caratteristiche fisiche, chimiche e tecniche differenti e che i moduli e le celle avrebbero dovuto, quindi, essere oggetto di due inchieste distinte. Esse argomentavano inoltre che, non essendo chiaro se l'inchiesta vertesse su un solo prodotto o su due prodotti distinti, non avevano la possibilità di difendere i propri interessi. |
(48) |
La fabbricazione di celle/moduli avviene in un unico processo, articolato in più fasi di produzione. Le celle determinano le caratteristiche del prodotto finito (ovvero dei moduli). L'inchiesta ha dimostrato che la fabbricazione di celle è direttamente ed esclusivamente destinata a produrre moduli e che i moduli e le celle presentano le stesse caratteristiche fisiche, chimiche e tecniche (determinate dalla materia prima utilizzata) e hanno fondamentalmente gli stessi impieghi finali, sono cioè venduti per essere integrati in sistemi solari fotovoltaici. Le prestazioni dei moduli sono direttamente legate a quelle delle celle. |
(49) |
L'avviso di apertura dell'inchiesta indicava chiaramente che il prodotto oggetto di inchiesta era costituito da moduli e celle. Le parti interessate hanno perciò avuto ampie possibilità di difendere i propri interessi in base alla definizione data di prodotto in esame. Per questi motivi, le argomentazione sono state respinte. |
2.3.3. Differenze di nomenclatura
(50) |
È stato affermato inoltre che i moduli e le celle non potevano essere considerati un unico prodotto perché contrassegnati da codici NC a otto cifre, sottovoci a sei cifre e voci SA a quattro cifre. A tale proposito si osserva che sia le celle sia i moduli possono essere dichiarati alla voce doganale 8541 40 90, mentre le voci doganali di cui al codice 8501 riguardano i generatori elettrici in generale e non in particolare i prodotti solari fotovoltaici. Per questi motivi, l'argomentazione è stata respinta. |
2.3.4. Valore aggiunto delle celle
(51) |
Varie parti hanno sostenuto che il valore aggiunto del processo di conversione delle celle rappresenta la quota maggiore del valore di un modulo e che quindi le celle vanno considerate come un prodotto distinto. |
(52) |
L'inchiesta ha rivelato che la fabbricazione delle celle rappresenta la parte tecnologicamente più complessa del processo di produzione. Essa ha tuttavia dimostrato che le due fasi di trasformazione sono legate tra loro e che il valore aggiunto non è concentrato in una particolare fase di fabbricazione, ma è distribuito nell'intero processo di produzione. Per questi motivi, l'argomentazione è stata respinta. |
2.3.5. Mercati di sbocco distinti
(53) |
Alcune parti interessate hanno sostenuto che i moduli e le celle hanno mercati di sbocco separati e che andrebbero perciò trattati come prodotti diversi, come conferma il fatto che numerosi produttori non sono integrati verticalmente. |
(54) |
I moduli e le celle non possono essere considerati prodotti distinti i cui prezzi variano solo in funzione dei fattori di mercato. In realtà, i loro prezzi sono strettamente interconnessi e determinati dal prezzo del silicio policristallino. Analogamente, come già spiegato al considerando 49, il prodotto in esame viene fabbricato in un unico processo di produzione articolato in più fasi. Il fatto che alcuni produttori non siano integrati verticalmente è attribuibile soltanto a decisioni gestionali e alle economie di scala e non modifica questa conclusione. Per questi motivi, l'argomentazione è stata respinta. |
2.3.6. Impieghi finali e intercambiabilità
(55) |
Varie parti interessate hanno sostenuto che i moduli e le celle devono essere trattati come prodotti differenti perché hanno impieghi finali diversi e non sono intercambiabili. |
(56) |
Come già indicato, l'inchiesta ha dimostrato che il processo di fabbricazione di celle/moduli è un processo di produzione unico; la questione perciò dell'interscambiabilità tra le varie fasi di un unico processo di produzione non si pone. Inoltre, i moduli e le celle hanno lo stesso impiego finale — convertire cioè la luce solare in energia elettrica — e non possono pertanto essere usati in altre applicazioni. |
2.3.7. Canali di distribuzione
(57) |
Una parte interessata ha affermato che per i moduli e le celle non si utilizzano gli stessi canali di distribuzione e che essi non andrebbero quindi considerati come un unico prodotto. Dall'inchiesta è emerso che i moduli e le celle possono essere distribuiti servendosi di canali di distribuzione differenti o simili. Tuttavia, perché vari prodotti possano essere definiti come un unico prodotto, occorre che essi presentino caratteristiche fisiche, chimiche e tecniche identiche e abbiano gli stessi impieghi finali. In base ai considerando da 47 a 49, si è perciò concluso che l'utilizzo di canali di distribuzione differenti non sia da considerarsi un elemento determinante. L'argomentazione deve essere pertanto respinta. |
2.3.8. Percezione dei consumatori
(58) |
È stato sostenuto che i moduli e le celle sono percepiti in modo sostanzialmente differente dai consumatori e che, di conseguenza, essi non dovrebbero essere considerati come un unico prodotto. |
(59) |
Come già precisato, perché vari prodotti possano essere definiti come un unico prodotto, occorre che essi presentino caratteristiche fisiche, chimiche e tecniche identiche e abbiano gli stessi impieghi finali. In base ai considerando da 47 a 49, si ritiene perciò che una percezione differenziata da parte dei consumatori non sia da considerarsi un elemento determinante. L'argomentazione deve essere pertanto respinta. |
2.3.9. Inchieste distinte per celle e moduli
(60) |
Le parti interessate hanno ribadito che le celle e i moduli non costituiscono un unico prodotto e che, di conseguenza, dovrebbero essere esaminati separatamente. A differenza dei wafer, tuttavia, le celle e i moduli hanno la capacità di convertire la luce solare in energia elettrica e presentano quindi le stesse caratteristiche di base. Tali argomentazioni sono state pertanto respinte. |
(61) |
Successivamente alla divulgazione delle conclusioni definitive, un esportatore ha sostenuto che le celle non possono di per sé produrre energia elettrica e che, per farlo, devono essere integrate nei moduli. Normalmente, tuttavia, ogni cella ha di per sé una capacità di convertire la luce solare in energia elettrica di circa 4W. Se tale potenza può essere insufficiente per la maggior parte delle applicazioni per le quali è necessario riunire numerose celle in moduli, ciò non significa che una cella di per sé non abbia già la capacità di generare energia elettrica. |
(62) |
Successivamente alla divulgazione delle conclusioni definitive, un esportatore ha sostenuto inoltre che le celle non sono solo un altro tipo di modulo, ma un prodotto completamente differente. In effetti, la cella è il componente fondamentale di un modulo. Come tale, una cella non è chiaramente «un prodotto completamente differente», perché i moduli e le celle presentano le stesse caratteristiche di base ossia, come indicato nel considerando 60, hanno la capacità di convertire la luce solare in energia elettrica. |
(63) |
La stessa parte ha affermato inoltre che, in sede di selezione dei campioni dei produttori dell'Unione e degli esportatori cinesi, la differenza tra celle e moduli è stata presa in considerazione. Di conseguenza, avrebbero dovuto essere istituiti dazi con aliquote differenti per i moduli e per le celle. A tale proposito, si conferma che la differenza tra moduli e celle è stata effettivamente presa in considerazione in sede di selezione dei campioni dei produttori dell'Unione e degli esportatori cinesi, come indicato ai considerando 10 e 14 del regolamento antidumping provvisorio. Tale valutazione aveva, tuttavia, come unico scopo quello di garantire che il campione fosse rappresentativo e non implica necessariamente che le celle e i moduli non debbano essere considerati come un unico prodotto in esame o che debbano essere istituiti dazi con aliquote differenti per i moduli e per le celle. In effetti, al fine di garantire che il campione fosse rappresentativo per tutti i tipi di prodotto, in sede di selezione del campione era importante distinguere tra celle e moduli. Inoltre, sussistendo un certo grado di incertezza per quanto riguardava la questione se le celle e i moduli dovessero essere considerati come un unico prodotto o come due prodotti distinti, era necessario garantire la rappresentatività in entrambi i casi. |
(64) |
I produttori esportatori hanno sostenuto che il fatto che l'impegno imponga volumi e prezzi minimi all'importazione differenti per le celle e per i moduli confermerebbe che si tratta di prodotti distinti e che si rendono necessarie due inchieste distinte. Il fatto che i prezzi minimi all'importazione siano differenti è però solo un'indicazione del fatto che celle e moduli sono gruppi differenti di tipi di prodotto che vengono venduti a prezzi diversi. È pertanto necessario definire prezzi differenti per rendere significativi i prezzi minimi all'importazione. |
(65) |
Inoltre, il fatto che le celle e i moduli rientrino in gruppi differenti di tipi di prodotto non ha di per sé rilevanza ai fini della definizione del prodotto in esame. Per tale definizione è sufficiente che i prodotti presentino le stesse caratteristiche di base e abbiano gli stessi impieghi finali. Come specificato nei considerando 46 e 71, è questo il caso dei moduli e delle celle. |
(66) |
Il governo della RPC ha affermato che, in sede di valutazione se le celle e i moduli costituiscano un unico prodotto in esame, non sono stati presi in considerazione diversi criteri definiti dall'organo di appello nella causa «CE — Amianto» (7). Tali criteri sono utilizzati per definire il «prodotto simile», non il prodotto in esame. In altri termini, tali criteri devono essere utilizzati per definire il prodotto simile, ad esempio il prodotto simile fabbricato dall'industria dell'Unione, che è successivamente confrontato con il prodotto in esame, esportato dai produttori esportatori cinesi. Questi criteri non sono pertanto pertinenti in sede di definizione del prodotto in esame. In ogni caso, le istituzioni osservano che l'applicazione dei criteri utilizzati nella causa «CE — Amianto» alla definizione del prodotto in esame nel presente caso non avrebbe portato a un risultato diverso. Il primo e il secondo criterio (rispettivamente caratteristiche, natura e qualità e impieghi finali) sono identici ai criteri delle caratteristiche fisiche, chimiche e tecniche e degli impieghi finali utilizzati nei precedenti considerando. Il terzo criterio (gusti e abitudini dei consumatori) non è pertinente nel presente caso in quanto le celle sono il componente fondamentale dei moduli. Per quanto riguarda il quarto criterio (classificazione tariffaria), si osserva che sia le celle sia i moduli possono essere dichiarati alla voce doganale 8541 40 90, mentre le voci doganali di cui al codice 8501 riguardano i generatori elettrici in generale e non in particolare i prodotti solari fotovoltaici. |
(67) |
Altre parti interessate hanno sostenuto che una applicazione oggettiva dei criteri enunciati dalla Corte di giustizia nella sua giurisprudenza (8) porterebbe a concludere che i moduli e le celle sono prodotti differenti. A tale riguardo va osservato che la Corte ha indicato solo una serie di criteri che possono essere presi in considerazione, ma che non vi è alcun obbligo di utilizzare la totalità dei criteri in tutti i casi, dal momento che non tutti possono essere pertinenti. Questi criteri sono stati esaminati ai considerando da 27 a 39 del regolamento antidumping provvisorio e da tale esame è emerso che diversi criteri non sono pertinenti nel caso di specie. Anche nella causa Brosmann la valutazione se i diversi tipi di calzature rientravano nel «prodotto in esame» è stata effettuata soltanto sulla base di tre criteri che sono stati giudicati pertinenti. Dal momento che le parti interessate non hanno dimostrato per quale motivo una applicazione oggettiva dei criteri porterebbe alla conclusione che i moduli e le celle sono prodotti distinti, l'argomentazione non può essere accolta. |
(68) |
Si ricorda inoltre che le celle e i moduli hanno essenzialmente gli stessi impieghi finali, ossia sono venduti per essere integrati in sistemi solari fotovoltaici. Le prestazioni dei moduli sono direttamente legate a quelle delle celle, come indicato nel considerando 28 del regolamento antidumping provvisorio. |
(69) |
Una parte interessata ha argomentato che con l'esclusione dei wafer dalla definizione del prodotto e, a causa della notevole attività di trasformazione necessaria per fabbricare i moduli a partire dalle celle, anche l'argomentazione secondo cui le celle e i moduli hanno gli stessi impieghi finali è confutata. Ha sostenuto inoltre che la valutazione che i moduli e le celle hanno gli stessi impieghi finali si basa sul presupposto che i wafer, i moduli e le celle sono ottenuti con lo stesso processo di produzione. |
(70) |
In primo luogo, la conclusione che la valutazione che i moduli e le celle hanno gli stessi impieghi finali si basi sul processo di produzione è errata. Sebbene entrambe le espressioni figurino nel medesimo considerando 36 del regolamento antidumping provvisorio, ciò non significa che una conclusione sia basata sull'altra ipotesi. Il termine «inoltre» che separa le due argomentazioni rende evidente che la seconda non è basata sulla prima. Per di più, le due argomentazioni riguardano due questioni distinte comprese nella sezione «Impieghi finali e intercambiabilità». La prima, relativa al processo di produzione, si riferisce all'intercambiabilità, mentre la seconda riguarda gli impieghi finali. L'argomentazione secondo cui la valutazione che i moduli e le celle hanno gli stessi impieghi finali si basi sul presupposto che i wafer, i moduli e le celle sono ottenuti con lo stesso processo di produzione è dunque inesatta. |
(71) |
Quanto all'effettivo impiego finale di celle e moduli, non viene contestato dalle parti interessate che i moduli e le celle siano venduti per essere integrati in sistemi solari fotovoltaici. La conclusione che i moduli e le celle hanno gli stessi impieghi finali è pertanto confermata. |
2.3.10. Prodotti a film sottile
(72) |
Una parte interessata ha argomentato che, avendo le stesse caratteristiche fisiche, chimiche e tecniche di base e gli stessi impieghi finali, i prodotti fotovoltaici a film sottile dovrebbero essere inclusi nella definizione del prodotto in esame. |
(73) |
I prodotti fotovoltaici a film sottile sono chiaramente esclusi da tale definizione (cfr. considerando 40): essi presentano infatti caratteristiche fisiche, chimiche e tecniche differenti rispetto al prodotto in esame. Essi sono ottenuti mediante un processo di fabbricazione differente e non a partire dal silicio cristallino, che è la materia prima principale per produrre celle e moduli, presentano una efficienza di conversione minore, producono meno potenza in watt e non sono pertanto adatti ad applicazioni dello stesso tipo di quelle del prodotto in esame. Per questi motivi, l'argomentazione è stata respinta. |
2.3.11. Prodotti semilavorati
(74) |
È stato inoltre affermato che, poiché le celle sono da considerare componenti semilavorati mentre i moduli sono il prodotto finito, essi non dovrebbero essere considerati come un unico prodotto. |
(75) |
Come già precisato, perché vari prodotti possano essere definiti come un unico prodotto, occorre che essi presentino caratteristiche fisiche, chimiche e tecniche identiche e abbiano gli stessi impieghi finali. In base ai considerando da 47 a 49 si conclude pertanto che la differenza tra prodotti semilavorati e prodotti finiti non sia da considerarsi un elemento determinante. L'argomentazione deve essere pertanto respinta. |
2.3.12. Caricatori solari
(76) |
Una parte interessata ha chiesto l'esclusione dei pannelli solari destinati alla sola ricarica di batterie da 12V poiché il loro impiego finale sarebbe diverso da quello dei moduli destinati a essere connessi alla rete. Generando una tensione molto più bassa, essi non sarebbero adatti per tale connessione. |
(77) |
Secondo l'avviso di apertura, i caricatori solari portatili, costituiti da meno di sei celle, che alimentino apparecchi elettrici o ricarichino batterie, sono esclusi dal prodotto in esame. Moduli con più di sei celle, destinati alla sola ricarica di batterie, presentano le medesime caratteristiche di base e hanno le stesse prestazioni dei moduli connessi alla rete. Essi usano un circuito a tensione aperta con una tensione inferiore a quella del circuito usato nei moduli destinati a essere connessi alla rete. Nonostante questa differenza, secondo i risultati dell'inchiesta i moduli di questo tipo possono essere connessi alla rete. La bassa tensione può essere facilmente compensata dall'aumento della dimensione e/o del numero di celle. I moduli destinati a ricaricare batterie, costituiti da più di sei celle, rientrano pertanto nella definizione del prodotto in esame. |
(78) |
Alcune parti interessate hanno sostenuto inoltre che la definizione di «caricatori solari che sono costituiti da meno di sei celle» risulta troppo restrittiva e dovrebbe essere estesa ai prodotti aventi una funzione analoga che non rientrano in tale definizione, come i prodotti con dimensioni simili che utilizzano un maggior numero di celle più piccole. |
(79) |
Inoltre, alcune parti interessate hanno sostenuto che la definizione di «prodotti fotovoltaici in silicio cristallino integrati permanentemente negli apparecchi elettrici» è troppo circoscritta in quanto è escluso solo l'apparecchio elettrico completo, mentre i componenti solari da integrare nei dispositivi elettrici non sono necessariamente esclusi. |
(80) |
In effetti, da un'analisi delle argomentazioni addotte dalle varie parti interessate è emerso che è più opportuno definire l'esclusione di detti prodotti sulla base di norme tecniche anziché del numero di celle. In particolare, è stato appurato che le definizioni della norma «IEC 61730-1 — Classe C» permettono di individuare in maniera più appropriata i prodotti che dovrebbero essere esclusi dal campo di applicazione delle misure. |
(81) |
Successivamente alla divulgazione delle conclusioni definitive, sono pervenute osservazioni riguardanti l'esclusione, che si basano sulla norma internazionale sopra citata. È stato argomentato che, anziché fare riferimento alla norma, sarebbe più opportuno definire l'esclusione sulla base della tensione di uscita e della potenza di uscita come «moduli o pannelli con tensione di uscita uguale o inferiore a 50V DC e potenza di uscita uguale o inferiore a 50W esclusivamente destinati all'impiego diretto come caricabatterie nei sistemi con le stesse caratteristiche in termini di tensione e di potenza». Quest'argomentazione ha potuto essere accettata e l'esclusione è determinata in base a tale definizione. |
2.3.13. Moduli solari integrati nel tetto
(82) |
Un'altra parte interessata ha sostenuto che i moduli solari integrati nel tetto dovrebbero essere esclusi dalla definizione del prodotto oggetto di inchiesta, in quanto essi combinano le funzionalità dei moduli solari con quelle delle tegole o delle lastre del tetto. Come tali, essi non sono direttamente interscambiabili con un modulo solare standard. |
(83) |
Dall'inchiesta è emerso tuttavia che sia i moduli standard sia i moduli solari integrati nel tetto devono ottemperare alle stesse norme elettriche. Sebbene non possano essere sostituiti semplicemente con un modulo standard, i moduli solari integrati nel tetto possono però essere sostituiti da un insieme costituito da un modulo standard e tegole o lastre. Tali prodotti presentano pertanto le stesse caratteristiche tecniche di conversione della luce solare in energia elettrica. Le nuove funzionalità aggiunte (altrimenti esplicate dagli elementi del tetto) non sono considerate significative e non giustificano l'esclusione dei moduli solari integrati nel tetto dalla definizione del prodotto. |
(84) |
Successivamente alla divulgazione delle conclusioni definitive, la stessa parte interessata ha sostenuto che la mancanza di interscambiabilità tra i moduli solari integrati nel tetto e i moduli solari standard è un'indicazione che i primi dovrebbero essere esclusi dal campo di applicazione delle misure. In proposito essa ha fatto riferimento alla causa in materia di calzature (9), in generale, e di calzature sportive con una tecnologia speciale «Special Technology Athletics Footwear — STAF», in particolare. Tuttavia, i motivi per escludere le calzature STAF erano numerosi e l'assenza di interscambiabilità di per sé non è stata considerata una ragione sufficiente dal Tribunale nella causa Brosmann (10), che ha confermato che, nonostante le loro differenze, prodotti molto diversi, quali ad esempio calzature da città e calzature da escursione, possono effettivamente essere considerati prodotto in esame in una unica inchiesta antidumping. |
(85) |
Inoltre, la parte interessata ha sostenuto che, in assenza di una produzione nell'UE, il fatto che la parte interessata detenga diritti di proprietà intellettuale rappresenterebbe una conferma che i moduli solari integrati nel tetto sono innovativi e differenti da qualsiasi altro prodotto. Tuttavia, sempre con riferimento alla causa calzature menzionata dalla parte interessata, il Tribunale ha stabilito che nel caso di specie le argomentazioni relative «all'assenza di produzione comunitaria di questo tipo di calzature e all'esistenza di un brevetto (…) non sono determinanti» (11). Di conseguenza, in tale causa le calzature che ricorrono a tecnologie brevettate sono state considerate prodotto in esame. |
(86) |
La parte interessata ha sostenuto inoltre che i moduli solari integrati nel tetto dovrebbero essere esclusi dalla definizione del prodotto in esame in quanto sono venduti a prezzi notevolmente più elevati rispetto ai moduli standard. Anche nella causa calzature, le calzature STAF oltre un determinato prezzo sono state escluse dalla definizione del prodotto in esame. A tale riguardo, va osservato che i moduli solari integrati nel tetto combinano le funzionalità di un modulo solare e delle tegole o lastre di un tetto, come indicato al considerando 83. Un confronto diretto dei prezzi non è quindi considerato significativo, in quanto le maggiori funzionalità determinano ovviamente prezzi più elevati. |
(87) |
In risposta a tale argomentazione, la parte interessata ha asserito che, sulla base di tale argomentazione, sarebbe impossibile far valere le differenze di prezzo come un indicatore supplementare che giustifica l'esclusione dalla definizione del prodotto. Questa interpretazione, tuttavia, va troppo lontano. L'argomentazione addotta nel considerando precedente va intesa solo nel senso che in questo particolare caso in cui i moduli solari integrati nel tetto combinano le funzionalità del prodotto in esame con quelle di un altro prodotto (nel caso di specie, tegole e lastre del tetto), il prezzo è ovviamente non significativo. Ciò non significa affatto che in altri casi il differenziale dei prezzi non possa costituire un utile indicatore per stabilire se un prodotto debba o no essere escluso dalla definizione del prodotto in esame. |
(88) |
Infine, la parte interessata ha affermato che al suo fornitore di moduli solari integrati nel tetto dovrebbe essere concesso di accedere all'impegno sui prezzi minimi. Sembra tuttavia che l'esportatore cinese non abbia collaborato all'inchiesta e che, in qualità di parte che non ha collaborato, non possa essere ammesso a partecipare all'impegno. Tali richieste non possono pertanto essere accolte. |
2.3.14. Celle monocristalline e multicristalline
(89) |
Una parte interessata ha sostenuto che nell'Unione non si producono celle monocristalline e che le sue esportazioni di tali celle non erano in concorrenza con l'industria UE. Dall'inchiesta è emerso tuttavia che una produzione di celle monocristalline esiste effettivamente nell'Unione. L'argomentazione è pertanto respinta. In ogni caso, nella causa Brosmann il Tribunale ha stabilito che l'assenza di una produzione comunitaria di un determinato tipo di prodotto non è un fattore determinante. |
2.3.15. Prodotti «provenienti»
(90) |
Alcune parti interessate hanno sostenuto che l'estensione del campo dell'inchiesta ai prodotti «provenienti» dalla RPC era ingiustificata, dato che il procedimento era stato aperto solo riguardo ai prodotti originari della RPC. |
(91) |
Tuttavia, i prodotti provenienti dalla RPC erano già presi in considerazione nella fase di apertura. Al punto 5 dell'avviso di apertura si legge che «le società che spediscono il prodotto in esame dalla Repubblica popolare cinese, ma ritengono che una parte o anche la totalità di queste esportazioni non abbia la sua origine doganale nella Repubblica popolare cinese, sono invitate a manifestarsi durante l'inchiesta e a fornire tutte le informazioni pertinenti». È pertanto evidente che a tutte le imprese che spediscono merci dalla RPC è stata offerta l'opportunità di collaborare all'inchiesta. Inoltre, dato che il prodotto in esame comprende spesso componenti e parti provenienti da paesi differenti, è stato inoltre annunciato nel punto 5 dell'avviso di apertura che «si potranno adottare disposizioni speciali» per affrontare questo problema. |
(92) |
Si ritiene pertanto che tutti gli operatori economici interessati siano stati debitamente informati della possibilità dell'adozione, se necessario, di disposizioni speciali per i prodotti provenienti dalla RPC e siano stati invitati a collaborare all'inchiesta. Pertanto, l'ambito dell'inchiesta non è stato esteso ai prodotti «provenienti» dalla RPC, in quanto questi erano compresi sin dall'inizio. |
(93) |
Successivamente alla divulgazione delle conclusioni, alcune parti interessate hanno affermato che, a prescindere dalle disposizioni dell'avviso di apertura di cui al considerando 91, l'inchiesta è stata limitata alle merci originarie della RPC senza alcuna valutazione dell'impatto delle merci spedite dalla RPC. |
(94) |
A tale riguardo va osservato che le seguenti misure sono state adottate per garantire che tutte le merci spedite dalla RPC fossero esaminate nel corso dell'inchiesta, e non solo le merci originarie della RPC:
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(95) |
Su tale base, si è concluso che l'inchiesta si riferiva a tutti le merci sia originarie sia provenienti dalla RPC e che i suoi risultati, anche in merito alla concessione di sovvenzioni e al pregiudizio, riguardavano tutti le merci originarie o provenienti dalla RPC. |
(96) |
Successivamente alla divulgazione delle conclusioni definitive, alcune parti interessate hanno affermato che la denuncia conteneva elementi di prova non manifestamente infondati solo in merito alle importazioni di pannelli solari originari della RPC e non di merci provenienti dalla RPC. A tale proposito è necessario chiarire che la denuncia si riferiva in realtà alle merci «dalla RPC», come si evince dalla pagina di copertina presentata dal richiedente e timbrata. Prima di questa pagina, nel fascicolo c'è un'altra pagina in cui è effettivamente usata l'espressione «originari della Repubblica popolare cinese». Ma questa pagina non faceva parte del documento presentato dal denunciante, bensì è stata aggiunta come pagina di copertina dai servizi della Commissione, utilizzando la denominazione dell'inchiesta, anziché ripetere il titolo della denuncia. Si conclude, pertanto, che la denuncia comprendeva tutte le merci provenienti dalla RPC, originarie della RPC o meno. |
(97) |
I produttori esportatori cinesi hanno sostenuto inoltre che i produttori esportatori dei paesi terzi non potevano essere ritenuti ragionevolmente informati che anche i loro prodotti potevano essere interessati dall'inchiesta. A questo proposito va rilevato che le misure non si applicano alle merci in transito ai sensi dell'articolo V del GATT. Pertanto, i produttori esportatori che non svolgono alcuna operazione nella RPC non sono interessati dalle misure. Inoltre, nessun produttore esportatore di un paese terzo ha sollevato la questione che i prodotti da esso esportati sono oggetto delle misure. |
(98) |
Gli stessi produttori esportatori hanno argomentato che i produttori esportatori dei paesi terzi non sono stati invitati a manifestarsi e non hanno pertanto avuto la possibilità di dimostrare che i loro prodotti non beneficiano di sovvenzioni. Le istituzioni ritengono che i produttori esportatori che non svolgono alcuna operazione nella RPC non siano interessati dalle misure, in quanto i loro prodotti, se provenienti dalla RPC, sarebbero in transito. Tutti gli altri produttori esportatori sono stati informati, tramite l'avviso di apertura, che le operazioni da loro svolte sono parte dell'inchiesta. |
2.3.16. Conclusioni
(99) |
In considerazione di quanto precede, il prodotto in esame è definito in via definitiva come rappresentato da moduli o pannelli fotovoltaici in silicio cristallino e da celle del tipo utilizzato nei moduli o pannelli fotovoltaici in silicio cristallino, originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese, salvo che non siano in transito ai sensi dell'articolo V del GATT. Le celle hanno spessore massimo di 400 μm. Tale prodotto è attualmente classificato ai codici NC ex 8501 31 00, ex 8501 32 00, ex 8501 33 00, ex 8501 34 00, ex 8501 61 20, ex 8501 61 80, ex 8501 62 00, ex 8501 63 00, ex 8501 64 00 ed ex 8541 40 90. |
(100) |
I seguenti tipi di prodotto sono esclusi dalla definizione di prodotto in esame:
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3. SOVVENZIONI
(101) |
Il denunciante ha sostenuto che la RPC sovvenziona fortemente il proprio settore del fotovoltaico e ha indicato una serie di documenti strategici e programmatici e di normative su cui si basa il sostegno dello Stato in questo campo. La Commissione ha preso in esame e ha analizzato i documenti citati nella denuncia nonché i documenti aggiuntivi presentati dal governo della RPC e dai produttori esportatori inclusi nel campione nel corso dell'inchiesta e ha riscontrato che molti di essi mostrano in effetti che il settore del fotovoltaico della RPC beneficia di un trattamento di favore sotto vari aspetti. |
(102) |
Il governo della RPC ha incluso il settore del fotovoltaico tra i settori industriali «strategici» del dodicesimo piano quinquennale (12). Ha anche elaborato un piano specifico per il settore dell'energia solare fotovoltaica (nel quadro del dodicesimo piano quinquennale generale): il dodicesimo piano quinquennale per l'industria solare fotovoltaica. In tale piano, il governo della RPC assicura il proprio sostegno alle «imprese superiori» (13) e alle «imprese chiave» (14), impegnandosi a «promuovere l'attuazione di diverse politiche di sostegno al settore del fotovoltaico» (15) e a «predisporre in generale politiche di sostegno in campo industriale, finanziario, fiscale…» (16). Nella sua decisione n. 40 il Consiglio di Stato propone al governo della RPC di sostenere attivamente lo sviluppo del settore delle nuove energie e di accelerare lo sviluppo dell'energia solare (17), incarica tutti gli istituti finanziari a fornire un sostegno creditizio ai progetti incentivati (la categoria in cui rientrano i progetti nel settore del fotovoltaico) e promette l'attuazione di «altre politiche di agevolazione a favore dei progetti incentivati» (18). Un'altra decisione del Consiglio di Stato del 10 ottobre 2010, in cui si tratta dell'aumento della «intensità del sostegno della politica finanziaria e fiscale», incoraggia gli istituti finanziari ad «ampliare il sostegno al credito» e si impegna a «fare uso di politiche di agevolazione in campo fiscale come la compensazione dei rischi» (19) per i nuovi settori strategici tra cui rientra l'industria solare fotovoltaica. Il piano nazionale sugli sviluppi scientifici e tecnologici a medio e lungo termine (2006-2020) si impegna a «mettere al primo posto la finanza», a «incoraggiare gli istituti finanziari a concedere un sostegno creditizio agevolato ai principali progetti nazionali di industrializzazione scientifica e tecnologica», a «spronare gli istituti finanziari a migliorare e a rafforzare i servizi finanziari a favore delle imprese dei settori ad alta tecnologia» e ad «attuare politiche di agevolazione fiscale nell'intento di promuovere lo sviluppo delle imprese dei settori ad alta tecnologia» (20). Anche la legge della RPC sui progressi in campo scientifico e tecnologico elenca una serie di misure a sostegno dei settori strategici tra cui rientra l'industria solare fotovoltaica. Tra l'altro, essa precisa che lo Stato incoraggia gli istituti finanziari, fornendo loro orientamenti in tal senso, a sostenere lo sviluppo di settori di nuova e alta tecnologia attraverso la concessione di prestiti (21), incarica gli istituti finanziari che sostengono gli obiettivi politici a dare priorità allo sviluppo di settori di nuova e alta tecnologia offrendo loro servizi finanziari (22), predispone «abbuoni di interesse e garanzie per i prestiti» ottenuti da talune imprese e «aiuti speciali» da parte degli istituti finanziari che sostengono gli obiettivi politici ai progetti incentivati dallo Stato (23). Le applicazioni pratiche di tali misure sono descritte in dettaglio in appresso. |
3.1. Osservazioni preliminari
(103) |
Sia il governo della RPC sia i produttori esportatori cinesi inclusi nel campione hanno restituito il questionario compilato e hanno accettato la possibilità che fossero effettuate visite in loco (24) per verificare le risposte. |
(104) |
Quanto al governo della RPC, dopo aver analizzato le risposte al questionario, la Commissione ha inviato una lettera in cui chiedeva di fornire maggiori informazioni e una lettera in preparazione della verifica in loco, seguite dalla corrispondenza in merito al programma della visita di verifica. La Commissione ha lasciato al governo della RPC un ampio margine di tempo per elaborare e presentare le proprie osservazioni ogni qualvolta ciò è stato richiesto ed era giustificato. Di fatto, al governo della RPC è stata concessa una notevole proroga dei termini: una proroga di 30 giorni del termine di risposta al questionario che ha portato a un termine finale di 69 giorni per la sua trasmissione, oltre ai 25 giorni concessi dalla Commissione al governo della RPC per rispondere alla lettera di richiesta di maggiori informazioni. Pertanto, nel complesso, il governo della RPC ha avuto a disposizione più di tre mesi di tempo per fornire le informazioni richieste dalla Commissione. |
(105) |
Durante la visita di verifica in loco presso il ministero cinese del Commercio a Pechino e presso quattro istituti finanziari (China Development Bank, Export-Import Bank of China, Huaxia Bank e SINOSURE), la Commissione si è adoperata per verificare le informazioni fornite sulla base dei documenti giustificativi utilizzati per elaborare le risposte del governo della RPC, a norma delle disposizioni degli articoli 11 e 26 del regolamento di base. La Commissione è così giunta alla conclusione preliminare che la mancata trasmissione di informazioni e di documenti giustificativi da parte del governo della RPC non permetteva un'adeguata verifica delle risposte al questionario. Inoltre, alcune informazioni, sebbene esplicitamente richieste, non sono state affatto fornite e a determinate domande non è stata semplicemente data risposta. Il governo della RPC è stato perciò informato delle conseguenze di una mancata collaborazione ai sensi dell'articolo 28, paragrafi 1 e 6, del regolamento base. |
(106) |
Il governo della RPC ha lamentato che la Commissione gli imponeva oneri eccessivi e, con il questionario e la successiva lettera di richiesta di maggiori informazioni, aveva sollecitato la trasmissione di dati irrilevanti e non necessari. |
(107) |
In merito alle informazioni sollecitate, va osservato che la Commissione ha chiesto solo le informazioni relative a quanto asserito nella denuncia ritenute necessarie per giungere a conclusioni fondate e che essa ha mantenuto un atteggiamento coerente, chiedendo gli stessi dati e le stesse informazioni nel corso dello svolgimento dell'inchiesta e invitando il governo della RPC a chiarire le informazioni fornite e le loro implicazioni per i regimi oggetto d'inchiesta. In altri termini, la Commissione ha chiesto solo le informazioni necessarie a determinare l'esistenza e l'entità delle sovvenzioni concesse al prodotto in esame nel quadro dei regimi di sovvenzione indicati nella denuncia. |
3.2. Mancata collaborazione
(108) |
Come già menzionato al considerando 105, successivamente alle visite di verifica in loco, il 23 maggio 2013 la Commissione ha notificato al governo della RPC di stare valutando la possibilità di ricorrere all'utilizzo dei dati disponibili, ai sensi dell'articolo 28 del regolamento di base. La Commissione ha inviato tale lettera essendo giunta alla conclusione preliminare che la mancata trasmissione di informazioni e di elementi giustificativi da parte del governo della RPC non aveva consentito di effettuare un'adeguata verifica delle risposte al questionario e alla lettera di richiesta di maggiori informazioni e delle altre comunicazioni fatte dal governo della RPC nel corso del procedimento in questione. Inoltre, si è constatato sul posto che alcune informazioni, benché espressamente richieste dalla Commissione, non erano state fornite nelle risposte al questionario e nelle successive comunicazioni del governo della RPC. Ad alcune domande peraltro non era stata data semplicemente risposta. Il potenziale utilizzo di dati disponibili riguardava piani, progetti, varie leggi e altri documenti dello Stato, prestiti agevolati, altri finanziamenti, garanzie e assicurazioni, circolari della People's Bank of China (PBOC), verifiche presso le banche, verifiche dell'assicurazione dei crediti all'esportazione e di Sinosure, il Programma dimostrativo «Golden Sun», regimi di esenzione e di sgravio delle imposte dirette, regimi riguardanti le imposte indirette e i dazi sulle importazioni, fornitura di input (silicio policristallino, estrusi di alluminio e vetro) a un prezzo inferiore al valore adeguato, concessione dei diritti d'uso di terreni. |
(109) |
Nella sua lettera del 3 giugno 2013 il governo della RPC ha contestato l'intenzione preliminare della Commissione di applicare le disposizioni dell'articolo 28 del regolamento di base, sostenendo che nel caso di specie non sussistevano le condizioni per non tener conto dei dati forniti o per «colmare lacune informative». |
(110) |
Il governo della RPC ha argomentato che l'esistenza di «dubbi» sull'esattezza delle informazioni, che discendono soltanto dal fatto che le informazioni presentate non hanno potuto essere verificate con «piena» soddisfazione della Commissione, non dovrebbero comportare la non considerazione di tali informazioni. La Commissione non concorda con questa obiezione, poiché non corrisponde alla realtà. La Commissione non ha «ignorato» le informazioni solo perché non ha potuto verificarle nel corso della visita di verifica in loco. Tuttavia, se le informazioni e le spiegazioni fornite dal governo della RPC risultavano incomplete e/o in contraddizione rispetto alle altre informazioni in possesso della Commissione e, allo stesso tempo non era possibile verificarle nel corso della visita di verifica in loco, la Commissione non poteva prendere per buone tali informazioni. Il debito valore è attribuito a ogni informazione in funzione del grado di non collaborazione del governo della RPC. Va inoltre osservato che la Commissione non è contraria al formato in cui le informazioni sono state fornite, come ha sostenuto il governo della RPC, ma piuttosto ne censura le imprecisioni e/o l'incompletezza. |
(111) |
Il governo della RPC ha inoltre affermato che alcune delle informazioni richieste dalla Commissione comportavano oneri tali da metterlo nell'impossibilità materiale di fornirle. A tale riguardo si fa notare che la Commissione ha chiesto unicamente le informazioni necessarie per verificare le affermazioni del denunciante (suffragate da elementi di prova non manifestamente infondati), dando al governo della RPC un ampio margine di tempo e la possibilità di presentare tali informazioni. La Commissione è pienamente consapevole che il numero rilevante di asserzioni dettagliate del denunciante l'ha obbligata in questo caso a chiedere una rilevante quantità di informazioni al governo della RPC. Tuttavia, come spiegato in precedenza (considerando da 104 a 107), le informazioni richieste non erano eccessive ed è stato concesso il tempo necessario a fornirle. |
(112) |
Inoltre il governo della RPC ha fatto riferimento alla distinzione tra il non tenere conto delle informazioni fornite e l'integrazione delle informazioni ricevute con i dati effettivamente disponibili. La Commissione, che è pienamente consapevole di questa distinzione e agisce nel rispetto delle pertinenti disposizioni dell'articolo 28 del regolamento di base, fa osservare che, allorché le informazioni presentate sono in contraddizione con le altre informazioni di cui essa dispone in proposito, l'integrazione di tali informazioni non è possibile. In casi come questi (ad esempio, le informazioni fornite sull'assetto proprietario degli istituti bancari), la Commissione ha dovuto decidere quali informazioni fossero più attendibili. In tal caso la Commissione si adopera affinché l'uso dei dati disponibili non sia punitivo e sia basato sugli elementi effettivamente disponibili. |
(113) |
Il governo della RPC ha affermato che la Commissione non aveva motivo di considerarlo come non disponibile a collaborare nel caso di specie, dato che ha ignorato o malinterpretato il suo obbligo di tener conto della «capacità materiale» del governo della RPC di rispondere alle sue richieste. Secondo il governo della RPC, l'inchiesta nel suo complesso è risultata eccessivamente gravosa tanto da rendere impossibile in generale la collaborazione e la Commissione, in veste di autorità incaricata dell'inchiesta, si è costantemente rifiutata di cercare con il governo della RPC soluzioni idonee ad attenuare tali oneri. Tale affermazione è un'evidente interpretazione errata dei fatti. La Commissione, per adempiere ai suoi obblighi giuridici a seguito del ricevimento di una denuncia adeguatamente documentata e al tempo stesso per rispettare la pertinente giurisprudenza dell'OMC, ha chiesto al governo della RPC solo le informazioni necessarie per verificare e valutare le asserzioni contenute nella denuncia e corroborate da prove sufficienti. La Commissione ha offerto assistenza al governo della RPC nella lettera di accompagnamento al questionario nonché nel questionario stesso. Anche nella lettera di richiesta di maggiori informazioni, il governo della RPC è stato invitato a contattare la Commissione per qualsiasi domanda inerente le informazioni richieste. La Commissione ha inoltre concesso proroghe eccezionalmente lunghe ai termini per le presentazione delle informazioni (cfr. considerando 104). Inoltre, nell'inchiesta in parola, la Commissione ha chiesto al governo della RPC informazioni specifiche alle operazioni solo con riferimento agli esportatori inclusi nel campione, non a tutti i produttori di pannelli solari in Cina, restringendo pertanto notevolmente il potenziale volume delle informazioni richieste. La Commissione osserva che il governo della RPC sembra combinare le argomentazioni in merito alla sua concreta capacità di fornire dati con altre questioni. Ad esempio, a proposito della richiesta — reputata eccessiva — da parte della Commissione di informazioni sulle banche e sugli istituti finanziari, la sua argomentazione si basa principalmente sulla presunta insufficienza della denuncia, sostenendo che si basa su «conclusioni illegali» nel procedimento sulla carta fine patinata. Pertanto, l'obiezione del governo della RPC sembra riguardare più la qualità delle prove per l'apertura del procedimento, che non la sua concreta capacità di fornire informazioni. In effetti, nella sua lettera del 3 giugno 2013 il governo della RPC ha reiterato le sue affermazioni contenute nelle precedenti comunicazioni che l'apertura di molte inchieste non rispondeva ai requisiti in materia di prove di cui all'articolo 11.2 dell'accordo sulle sovvenzioni e sulle misure compensative dell'OMC e che, aprendo tali inchieste, la Commissione violava l'articolo 11.3 di detto accordo dell'OMC. La Commissione ha già replicato a tali affermazioni in una lettera e in memorandum al governo della RPC e, dato che la lettera del 3 giugno 2013 non conteneva elementi nuovi, non appare necessario rispondere alle stesse asserzioni una seconda volta nel presente regolamento. |
(114) |
Il governo della RPC ha inoltre sostenuto che la Commissione non gli ha concesso tempo sufficiente per compilare il questionario. Ciò non è esatto. Come precisato al considerando 104, la Commissione ha concesso al governo della RPC considerevoli proroghe dei termini, lasciandogli il massimo di tempo possibile che non incidesse negativamente sulla tempestiva conclusione del procedimento. Il lasso di tempo concesso per la compilazione del questionario e per rispondere alla lettera di richiesta di maggiori informazioni è stato molto più ampio di quello previsto all'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base. |
(115) |
Il governo della RPC ha sostenuto che la Commissione ha ignorato la sua richiesta di assistenza nel definire la necessità relativa delle risposte al questionario al fine di evitare di utilizzare i dati disponibili. Nelle sue osservazioni ha menzionato la sua richiesta alla Commissione di precisare lo scopo di determinate richieste di informazioni e delle possibili conclusioni fattuali cui tali informazioni avrebbero potuto portare, allo scopo di «metterlo in condizione di collaborare nella misura migliore possibile, fornendo nel contempo le informazioni più essenziali». Ovviamente la Commissione non poteva sapere prima dell'effettiva comunicazione delle informazioni a quali conclusioni queste avrebbero potuto portare. Il governo della RPC ha inoltre sostenuto che la Commissione ha strutturato il questionario in modo tale da renderne «materialmente impossibile» la compilazione, intraprendendo una ricerca generalizzata e indiscriminata di informazioni («fishing expedition»). La Commissione respinge categoricamente tali affermazioni. Come spiegato in precedenza, con il questionario venivano richieste solo le informazioni necessarie per trarre conclusioni. |
(116) |
Il governo della RPC ha sostenuto inoltre che la Commissione ha insistito nella richiesta di documenti che la legge gli impediva di fornire o di imporre ad altri di presentare, richiamandosi, in proposito, alle pertinenti normative dell'UE e dell'OMC secondo le quali vanno ignorate solo le informazioni false o fuorvianti, e ha affermato di non essere «materialmente in grado» di fornire determinate informazioni la cui diffusione è vietata dalle normative nazionali perché coperte dal segreto di Stato o per altri motivi. Ha inoltre sostenuto che le pertinenti disposizioni dell'accordo sulle sovvenzioni e sulle misure compensative e dell'accordo antidumping dell'OMC in merito alle modalità della comunicazione di informazioni riservate alle autorità inquirenti e della concessione alle informazioni di un «trattamento riservato» non sempre si applicano nel caso in cui le informazioni devono essere fornite dall'autorità di un paese terzo, in questo caso il governo della RPC. Il governo della RPC ha inoltre sostenuto che la Commissione violerebbe l'accordo sulle sovvenzioni e sulle misure compensative se rifiutasse di riconoscere la distinzione giuridica tra la capacità materiale di un governo di fornire informazioni la cui divulgazione gli è preclusa per legge, da un lato, e altri tipi di informazioni riservate per le quali potrebbe essere richiesto il trattamento riservato nel corso di un'inchiesta, dall'altro. |
(117) |
La Commissione non ha ignorato alcuna informazione che il governo della RPC, per qualunque ragione, non ha trasmesso, per il semplice motivo che non è possibile ignorare qualcosa che non è stato comunicato. D'altro canto in una situazione in cui il governo della RPC non ha fornito determinate informazioni, o non vi ha permesso l'accesso nel corso della visita di verifica, mentre la Commissione ha ottenuto informazioni di natura analoga da altre fonti (per lo più disponibili pubblicamente, ma fornite anche dai produttori esportatori che hanno collaborato o presentate da alcune banche nel corso delle verifiche in loco), la Commissione ha incluso tali informazioni nel dossier e le ha utilizzate per trarre le sue conclusioni. La Commissione non concorda con l'argomentazione secondo la quale le disposizioni dell'accordo sulle sovvenzioni e sulle misure compensative e dell'accordo antidumping dell'OMC in merito alle modalità della comunicazione di informazioni riservate alle autorità inquirenti e della concessione alle informazioni di un «trattamento riservato» non si applicano al governo della RPC. A tale riguardo, il governo della RPC sostiene che ai governi dovrebbe essere applicato uno standard di collaborazione differente rispetto agli esportatori e che nel loro caso, a differenza degli esportatori, è giustificata una certa tolleranza. Con riguardo allo svolgimento delle inchieste sui dazi compensativi, la Commissione non è d'accordo. Il governo della RPC è una delle parti interessate nel procedimento ai fini del regolamento di base e, allo stesso tempo, in veste di «membro interessato», la RPC è vincolata alla giurisprudenza e alle disposizioni dell'OMC. L'articolo 28, paragrafo 1, del regolamento di base recita: «Qualora una parte interessata rifiuti l'accesso alle informazioni necessarie oppure non le comunichi entro i termini fissati dal presente regolamento oppure ostacoli gravemente l'inchiesta, possono essere elaborate conclusioni provvisorie o definitive, positive o negative, in base ai dati disponibili». L'articolo 12.7 dell'accordo sulle sovvenzioni e sulle misure compensative dell'OMC fa esplicitamente riferimento alle conseguenze della mancata collaborazione dei governi («membro interessato»): «Ove un membro interessato o una parte interessata rifiuti o comunque non dia accesso alle necessarie informazioni entro un termine ragionevole, ovvero impedisca le indagini, le decisioni, in via preliminare e definitiva, di natura positiva o negativa, possono essere prese sulla base dei fatti disponibili». Pertanto allorché il paese che conduce un'inchiesta in materia di dazi compensativi, l'UE nel caso di specie, esercita i suoi diritti nel rispetto delle disposizioni dell'OMC e chiede informazioni ritenute necessarie ai fini dell'inchiesta, ai governi e agli esportatori incombe lo stesso obbligo di prestare la propria collaborazione. Nel corso dell'inchiesta il governo della RPC si è spesso appellato alle norme sulla riservatezza per non fornire le informazioni richieste a fini di verifica, come ad esempio le circolari della People's Bank of China (PBOC). Si osserva che anche se al governo della RPC, come esso sostiene, fosse «vietata per legge la divulgazione di tali informazioni», esso è tenuto a rispettare i suoi obblighi come membro dell'OMC di fornire le informazioni ritenute necessarie ai fini dell'inchiesta. A questo proposito, le disposizioni delle leggi comunali o le norme interne di un membro dell'OMC non lo esonerano dagli obblighi che gli incombono in forza dell'appartenenza all'OMC di collaborare all'inchiesta. In caso di controversia, spetta al governo della RPC proporre le modalità secondo le quali può essere concesso l'accesso alle informazioni, al fine di permettere che possano essere adeguatamente verificate. Nonostante quanto precede, il governo della RPC non ha mai effettivamente spiegato la sua argomentazione a questo proposito né l'ha adeguatamente suffragata (ad esempio, specificando la disposizione giuridica che gli «vieta per legge» la divulgazione di tali informazioni). |
(118) |
Inoltre il governo della RPC ha sostenuto che la lettera in preparazione della verifica in loco del 25 marzo 2013 non era sufficientemente dettagliata e non conteneva le domande specifiche che sarebbero state poste nel corso della visita di verifica in loco. A questo proposito, va rilevato che, sebbene la Commissione non sia obbligata a trasmettere un elenco di tutti i quesiti da porre durante la verifica in loco (cosa che la Commissione non condivide), la lettera in preparazione della verifica in loco del 25 marzo 2013 conteneva un elenco molto specifico e dettagliato di argomenti da trattare e di documenti da esaminare ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 3, del regolamento di base e delle norme dell'OMC. Tuttavia la lettera in questione chiariva che l'elenco non era esaustivo e che avrebbero potuto, ove necessario, essere affrontate altre questioni e richiesti ulteriori riscontri. A questo proposito va osservato che, sebbene non avesse avanzato obiezioni in merito al contenuto della lettera prima della verifica, il governo della RPC si è rifiutato di trattare alcune questioni non esplicitamente citate nella lettera, ad esempio di fornire informazioni sulle maggiori banche della RPC, sull'intervento del partito comunista cinese («PCC») nella gestione di alcune banche o sull'accesso di alcune banche alle riserve in valuta estera dell'amministrazione di Stato delle riserve estere, sostenendo di non essere preparato a rispondere a domande su questi temi. |
(119) |
Il governo della RPC ha inoltre affermato che la Commissione non si è dimostrata flessibile nel corso della visita di verifica in loco e di avere di fatto «fissato un termine perentorio per le richieste di modifica da parte del governo della RPC». Analogamente esso ha sostenuto che la Commissione non ha accettato nessuna delle soluzioni «praticabili» proposte dal governo della RPC in relazione alle verifiche presso l'istituto nazionale di statistica (NBS) e si è rifiutata di prorogare la verifica fino al lunedì 22 aprile 2013 per sentire l'NBS. Inoltre, praticamente ogni giorno lavorativo i funzionari della Commissione avrebbero iniziato le verifiche con ritardo perché, secondo il governo della RPC, arrivavano in ritardo. |
(120) |
Per quanto riguarda tali argomentazioni, la Commissione sottolinea il fatto che il grado di flessibilità dimostrato dai suoi funzionari in loco è stato pieno e incondizionato. I funzionari della Commissione si sono offerti in via eccezionale di verificare i documenti e i riscontri che il governo della RPC avesse voluto presentare anche dopo il completamento dell'esame di un determinato argomento, in diversi casi ben oltre il normale orario di lavoro. Ciò è avvenuto più volte, anche se comportava lo spostamento a un'ora tarda verso altri siti da verificare e/o il ritorno in siti in cui i funzionari della Commissione erano già stati e avevano già avuto occasione di verificare documenti. Purtroppo, tuttavia, il governo della RPC non ha accolto tali offerte nel caso di specie, il che fa ritenere che la mancata presentazione dei documenti richiesti dalla Commissione durante il normale orario di lavoro non fosse da addebitare ai tempi troppo limitati o all'indisponibilità della Commissione a procedere alla loro verifica. Per quanto riguarda il ritardo nell'inizio della visita di verifica, la Commissione osserva che i funzionari erano puntualmente presenti ogni giorno ma che, purtroppo, alcuni ritardi si sono verificati a causa delle procedure di registrazione giornaliera per accedere ai vari siti di verifica imposte dal governo della RPC o semplicemente della mancanza di rappresentanti del governo della RPC per accompagnare i funzionari una volta che questi arrivavano sui siti, il che li obbligava ad attendere a lungo prima di iniziare le verifiche. La Commissione osserva inoltre che le visite di verifica si sono protratte ogni giorno ben oltre il normale orario di lavoro e che è stato il governo della RPC che ha annullato la sessione pomeridiana del primo giorno della visita di verifica dato che i rappresentanti del ministero della Tecnologia hanno deciso di non prendere parte alla visita (cfr. considerando 122). In realtà, se il governo della RPC avesse accettato tutte le reiterate offerte dei funzionari della Commissione di verificare i documenti oltre l'orario di lavoro, le visite sarebbero durate più a lungo ed è stato a causa della mancata disponibilità del governo della RPC a prestare piena collaborazione che ciò non è avvenuto. |
(121) |
Il governo della RPC ha inoltre contestato la prassi della Commissione di non accettare, dopo la fine della relativa sessione di verifica, nuovi documenti e riscontri che necessitano di essere convalidati. A questo proposito, va chiarito che la Commissione non ha né ha mai avuto intenzione di ignorare le informazioni fornite in questo modo. La Commissione ha tenuto conto di tutte le informazioni presentate, ne ha verificato la qualità (ad esempio l'estratto di un bilancio certificato è considerato in modo diverso rispetto a una semplice tabella Excel o a un documento Word contenenti dati non convalidati da una fonte ufficiale) e ha attribuito loro il giusto peso, dato che non è stata in grado di verificare tali informazioni durante la visita di verifica in loco. |
(122) |
Il governo della RPC, in merito ai sei documenti (25) da esso presentati nel corso dell'inchiesta, del cui contenuto si è rifiutato di discutere durante la visita di verifica in loco, ha sostenuto che la Commissione non dispone di basi per fondare le proprie conclusioni sui dati disponibili ai sensi dell'articolo 28 del regolamento di base. Ha inoltre affermato che la Commissione non ha aiutato il governo della RPC a comprendere la necessità di fornire tali documenti e di dimostrare che tutti i documenti in questione erano pertinenti nonostante che esso avesse «espressamente invitato la Commissione prima dell'inizio della verifica ad assistere il governo della RPC a comprendere la necessità di fornire tali documenti e di dimostrare che tutti i documenti in questione erano pertinenti». A tale riguardo si osserva, in primo luogo, che tutti i documenti riguardano direttamente il settore interessato (26) e che la loro considerazione nell'ambito della verifica era, pertanto, estremamente pertinente. In secondo luogo il testo della lettera indirizzata dal governo della RPC alla Commissione l'11 aprile 2013 è differente da quello citato nella sua lettera del 3 giugno 2013. In realtà, nella sua lettera dell'11 aprile 2013, il governo della RPC affermava che la verifica dei predetti documenti «è sospesa salvo che la Commissione non possa dimostrare in modo convincente in che misura tali documenti sono considerati pertinenti nell'attuale inchiesta, in particolare con riferimento alle asserite sovvenzioni». Poiché tutti questi documenti riguardano direttamente il settore in questione e persino determinati regimi di sovvenzione quali i regimi di agevolazione fiscale o di prestiti agevolati, come è evidente dalla loro formulazione, la Commissione si domanda cosa avrebbe potuto aggiungere per dimostrarne ancora di più la pertinenza. La Commissione ha trovato sorprendente che la pertinenza di tali documenti non sia stata messa in discussione dal governo della RPC all'atto della loro presentazione, ma solo nel momento in cui la Commissione ha chiesto spiegazioni. |
(123) |
Nella sua lettera del 23 maggio 2013 la Commissione ha dichiarato di non aver potuto verificare la maggior parte delle informazioni trasmesse con la documentazione originale e procedere a un loro controllo incrociato con le fonti utilizzate per preparare le risposte del governo della RPC in merito alle informazioni sui mercati finanziari e sugli istituti finanziari della RPC. Il governo della RPC ha obiettato che la Commissione, fornendo un «indicazione molto generale e vaga», non gli ha dato la possibilità di presentare valide osservazioni e, di conseguenza, di esercitare il suo diritto di difesa in modo adeguato. Tale argomentazione non rispecchia la realtà. Nel questionario la Commissione ha posto domande molto precise e, in linea con la normale prassi di molte autorità inquirenti, ha cercato di verificare le risposte del governo della RPC durante la visita di verifica in loco. |
(124) |
In particolare, nelle sue risposte alle domande del questionario, il governo della RPC ha affermato che «i prestiti al settore in questione costituiscono una minima parte del totale dei prestiti concessi. Ad esempio, alcune banche hanno indicato nelle risposte al questionario che i prestiti concessi al settore in questione rappresentano meno dell'1 % del totale dei prestiti». Nel corso della verifica il governo della RPC non è stato in grado di suffragare tale affermazione con alcun elemento di riscontro, rinviando semplicemente la Commissione alle banche. |
(125) |
La Commissione ha chiesto inoltre statistiche sui prestiti concessi al settore interessato. Il governo della RPC ha affermato di non avere informazioni al riguardo. Quando la Commissione si è informata se il governo della RPC avesse cercato di elaborare tali statistiche e ha chiesto tali dati alle banche, il funzionario della CBRC (China Banking Regulatory Commission, la commissione di regolamentazione del settore bancario cinese) presente alla verifica ha risposto di non saperlo perché le statistiche sono di competenza di un altro servizio della CBRC. Il governo della RPC non ha trasmesso le statistiche richieste nel questionario e, ripetutamente, nella fase in cui è stata sollecitata la presentazione di ulteriori informazioni. Anche nella sua lettera in preparazione della verifica in loco, la Commissione ha indicato che avrebbe affrontato tale argomento. |
(126) |
Per quanto riguarda le banche, durante la visita di verifica la Commissione ha chiesto informazioni sulla valutazione dei rischi e della solvibilità, sulla situazione operativa generale, sulla gestione, sul livello creditizio, sull'utilizzo delle risorse finanziarie, sulla capacità di rimborso, sulle garanzie e sulla cooperazione tra le banche e i mutuatari, mentre il governo della RPC si era espresso in merito a tali questioni nella sua risposta al questionario. Ancora una volta, nonostante il fatto che questi temi fossero indicati nella lettera in preparazione della verifica in loco, il governo della RPC non è stato in grado di fornire alcun elemento di riscontro a sostegno delle sue asserzioni, rinviando la Commissione alle banche. |
(127) |
Nella sua risposta alla lettera di richiesta di maggiori informazioni, il governo della RPC ha fornito qualche dato sulla quota della partecipazione dello Stato al capitale di alcune banche. Si osserva che inizialmente, nella risposta al questionario, il governo della RPC aveva dichiarato di non essere in possesso di tali dati e che esso ha fornito informazioni al riguardo solo dopo che la Commissione ha messo in evidenza che ai sensi dell'articolo 24 della legge sulle banche commerciali gli istituti bancari sono tenuti a trasmettere tali informazioni alla CBRC. Quando durante la visita di verifica la Commissione ha chiesto quale fosse la fonte di tali informazioni, il funzionario della CBRC presente ha dichiarato di non saperlo perché la raccolta di tali dati è di competenza di un altro servizio della CBRC. A norma dell'articolo 2 delle disposizioni interinali sui collegi di vigilanza nei principali istituti finanziari statali (presentate dalla banca EXIM nella sua risposta alla lettera di richiesta di maggiori informazioni) «l'elenco degli istituti finanziari statali cui il Consiglio di Stato invia collegi di revisori dei conti è raccomandato dall'organo amministrativo per i collegi di vigilanza negli istituti finanziari statali». Poiché questa disposizione giuridica si riferisce all'organo amministrativo per i collegi di vigilanza negli istituti finanziari statali, sembra che il governo della RPC sia a conoscenza di quali istituti finanziari è proprietario. La Commissione non è stata tuttavia in grado di verificare tale informazione e nemmeno di individuarne la fonte, a causa della mancata collaborazione da parte del governo della RPC. Dalle informazioni pubblicamente disponibili si evince che esistono anche altre banche statali (che hanno erogato prestiti ai produttori esportatori inclusi nel campione) oltre a quelle indicate dal governo della RPC nella sua risposta alla lettera di richiesta di maggiori informazioni (27). |
(128) |
Nella sua lettera del 3 giugno 2013 il governo della RPC ha sostenuto che la Commissione non aveva chiesto né nel questionario né nella lettera di richiesta di maggiori informazioni «documenti giustificativi o la fonte dei dati», «lamentando invece ora improvvisamente la mancanza di tali documenti o dell'indicazione della fonte dei dati». In realtà, la Commissione, come qualsiasi altra autorità inquirente, verifica i dati presentati da tutte le parti che intervengono nel procedimento e il governo della RPC ne era a conoscenza, dato che la Commissione già nel questionario e nella lettera di accompagnamento di tale questionario aveva indicato chiaramente che le risposte avrebbero potuto essere oggetto di verifica. Inoltre nella lettera in preparazione della verifica in loco la Commissione aveva incluso anche tale specifico argomento tra le questioni da trattare nel corso della verifica (28). La richiesta da parte della Commissione di documenti giustificativi delle asserzioni del governo della RPC non poteva certo rappresentare una sorpresa per quest'ultimo, dato che si tratta di una procedura standard seguita dalla Commissione in tutti i procedimenti. |
(129) |
Allorché, nel corso della verifica, la Commissione ha chiesto al governo della RPC di presentare un elenco delle 10 maggiori banche della RPC e di indicare la quota di mercato da esse detenuta, la China Banking Regulatory Commission (CBRC) ha risposto di essere in grado di fornire tali informazioni, ma di poter rispondere solo a una domanda presentata in forma scritta. La Commissione ha precisato che una domanda posta oralmente durante la visita di verifica ha la stessa validità di una domanda presentata per iscritto e ha sottolineato il fatto che nel caso di altre richieste orali il governo della RPC non aveva preteso la loro presentazione per iscritto prima di rispondere. Nonostante tale precisazione, il governo della RPC non ha fornito le informazioni richieste. |
(130) |
Nel questionario la Commissione ha chiesto i documenti su cui si fonda l'istituzione della CBRC e che ne definiscono il mandato. Il governo della RPC ha presentato un documento del Congresso nazionale del popolo in cui è semplicemente annunciata la creazione della CBRC. Quando la Commissione ha chiesto se esistevano altri documenti che specificano il mandato e le finalità della CBRC, il funzionario della CBRC presente ha risposto che esistono molte altre leggi relative alla CBRC, ma che se la Commissione voleva accedere a detti documenti avrebbe dovuto farne richiesta prima della verifica. Si osserva che nel questionario la Commissione aveva chiesto al governo della RPC di «fornire i documenti che hanno costituito la base per l'istituzione di tale autorità e per il conferimento del suo mandato», e aveva pertanto chiesto tali documenti prima della verifica. |
(131) |
Quando ha domandato di avere accesso alle statistiche e alle relazioni delle banche che hanno erogato prestiti agli esportatori inclusi nel campione durante il PI, la Commissione ha fatto riferimento all'articolo 33 della legge della RPC sulla regolamentazione e sulla vigilanza nel settore bancario (29), da cui emerge che la CBRC rileva tali statistiche. Il funzionario della CBRC presente ha affermato di dover chiedere la preventiva autorizzazione del servizio giuridico, senza tuttavia fornire alcuna informazione al riguardo prima della fine della verifica. Ancora una volta va osservato che la Commissione aveva chiesto tali informazioni nel questionario e nella lettera di richiesta di maggiori informazioni e aveva indicato nella sua lettera in preparazione della verifica in loco che le statistiche sarebbero stato uno degli argomenti trattati nel corso della verifica. |
(132) |
Il governo della RPC ha inoltre sostenuto che le affermazioni contenute nella denuncia riguardo al fatto che le banche cinesi sono enti pubblici sono basate su semplici asserzioni della partecipazione statale che a loro volta si fondano su «conclusioni illegali» nel procedimento sulla carta fine patinata. Tale argomentazione rappresenta un'interpretazione errata dei fatti illustrati nella denuncia. Nella denuncia, il denunciante, oltre alla partecipazione al capitale da parte dello Stato, fa riferimento, tra l'altro, ai prestiti erogati dalle banche sulla base di direttive politiche, alle agenzie governative che danno istruzioni agli istituti finanziari di accrescere il credito e i prestiti a favore delle imprese al fine di promuovere nuovi prodotti e nuove tecnologie (compreso il settore del fotovoltaico). Le conclusioni nel procedimento sulla carta fine patinata sul fatto che le banche cinesi sono enti pubblici sono basate su vari elementi e non soltanto sulla semplice partecipazione azionaria (ad esempio, l'intervento del governo e le istruzioni alle banche di concedere prestiti agevolati all'industria della carta attraverso piani statali) e tali conclusioni sono pienamente in linea con il diritto dell'UE e dell'OMC. Inoltre, le conclusioni sulla qualifica delle banche statali quali enti pubblici sono state confermate anche nel procedimento sull'acciaio a rivestimento organico. |
(133) |
Il governo della RPC ha inoltre continuato a sostenere che era nell'impossibilità materiale di fornire informazioni sui 3 800 istituti finanziari e banche attivi nella RPC e che, in ogni caso, la CBRC non dispone di dati sulla quota della partecipazione pubblica al capitale delle banche. La Commissione non comprende per quale motivo il governo della RPC ha fatto ripetutamente riferimento a tutte le banche della RPC in relazione alla partecipazione dello Stato al loro capitale quando le informazioni richieste erano esplicitamente limitate alle banche «in cui il governo della RPC ha una partecipazione diretta o indiretta» (30). Come spiegato al considerando 127, l'asserzione del governo della RPC secondo cui la CBRC (o qualsiasi altra autorità pubblica) non dispone di dati sulla quota della partecipazione pubblica al capitale delle banche appare in contraddizione con varie disposizioni giuridiche cinesi. |
(134) |
Nella sua lettera del 3 giugno 2013 il governo della RPC ha reiterato la sua asserzione di non avere il potere di imporre alle «banche indipendenti» di fornire informazioni riservate e ha fatto riferimento alla lettera che sarebbe stata inviata alle banche a questo riguardo. Se è vero che durante la verifica il governo della RPC ha esibito l'originale della lettera destinata alle banche, quando la Commissione ha chiesto di presentare elementi di riscontro per attestare a quali banche e istituti finanziari tale lettera era stata inviata, il governo della RPC non è stato in grado di fornire detti elementi. Il governo della RPC ha inoltre affermato che alcuni istituti elencati nell'allegato 7 della lettera di richiesta di maggiori informazioni non sono banche. A questo proposito la Commissione osserva che tali istituti erano stati notificati alla Commissione dai produttori esportatori inclusi nel campione in qualità di istituti che avevano erogato loro prestiti. |
(135) |
Il governo della RPC ha affermato che la Commissione non ha mai affrontato la questione delle circolari YinFa [2003] e [2004] della PBOC nel suo questionario o nelle lettere di richiesta di maggiori informazioni. Si osserva che nella lettera in preparazione della verifica in loco la Commissione aveva incluso negli argomenti da trattare nel corso della visita «regolamenti/circolari/documentazione interna della PBOC in relazione alle disposizioni in materia di tassi di interesse nella RPC». È evidente che entrambe le circolari rientrano in tale categoria. Nella sua risposta alla lettera di richiesta di maggiori informazioni il governo della RPC ha persino fatto riferimento a un articolo sul sito Internet della PBOC relativo a una delle circolari. Tuttavia, il governo della RPC non ha trasmesso alcuna circolare della PBOC, limitandosi a fornire solo informazioni ricavate dal sito Internet della PBOC, peraltro incomplete in merito alla governance dei tassi di interesse sui prestiti e sui depositi in Cina se confrontate con le circolari YinFa [2003] e [2004], entrambe disponibili su Internet. Va inoltre osservato che il governo della RPC non si è rifiutato di presentare tali documenti argomentando di non essere preparato a rispondere su tale questione, bensì in virtù della presunta riservatezza delle circolari. A questo proposito va rilevato che l'argomentazione del governo della RPC per quanto concerne la riservatezza delle circolari della PBOC non è coerente con la sua prassi nel presente procedimento. Nelle proprie osservazioni relative alla divulgazione delle conclusioni definitive, il governo della RPC ha trasmesso la versione integrale di un'altra circolare della PBOC a sostegno della sua asserzione secondo cui i prestiti speciali concessi dalle banche commerciali di Stato sono stati abrogati e in quel caso la riservatezza altrove invocata non sembra aver costituito un ostacolo. Quanto agli elementi estratti dal sito Internet della PBOC, la Commissione ne ha preso atto e non ha ignorato il loro contenuto. Tuttavia, per poter disporre di informazioni complete sulla questione era necessario essere in possesso dei dati contenuti nelle due circolari che integravano le informazioni presentate dal governo della RPC. |
3.3. Esame individuale («EI»)
(136) |
Hanno presentato richiesta di EI sei produttori esportatori che hanno collaborato all'inchiesta a norma dell'articolo 27, paragrafo 3, del regolamento di base, ovvero le società CNPV Dongying Solar Power Co. Ltd., Jiangsu Runda PV Co., Ltd., Kinve Solar Power Co., Ltd (Maanshan), Phono Solar Technology Co. Ltd., Shandong Linuo Photovoltaic Hi-Tech Co. Ltd. e Shandong Linuo Solar Power Holdings Co. Ltd. Nel caso di queste società non è stato possibile procedere a esami individuali in quanto, a causa del numero elevato di asseriti regimi di sovvenzione e della dispendiosità in termini di tempo dell'inchiesta, sarebbero stati indebitamente gravosi e avrebbero potuto impedire la tempestiva conclusione dell'inchiesta. |
3.4. Regimi specifici
(137) |
In base alle informazioni contenute nella denuncia, la Commissione ha cercato di ottenere informazioni sui seguenti regimi, i quali comporterebbero l'erogazione di sovvenzioni da parte della pubblica amministrazione:
|
3.4.1. Prestiti agevolati, altri finanziamenti, garanzie e assicurazioni
(a) Mancata collaborazione e uso di dati disponibili
— Istituti e mercati finanziari in Cina
(138) |
La Commissione ha chiesto al governo della RPC informazioni sulla quota dei prestiti erogati all'industria nel suo complesso e al settore interessato dal presente procedimento dalle banche di cui il governo della RPC è il principale o l'unico azionista, dalle banche di cui il governo della RPC detiene una partecipazione azionaria senza essere il principale azionista, dalle banche non partecipate dal governo della RPC e dalle banche a partecipazione estera. Il governo della RPC ha risposto di non disporre di dati sugli importi e sulle percentuali dei prestiti erogati dalle banche statali né sugli importi dei prestiti concessi al settore del fotovoltaico. Il governo della RPC non ha suggerito fonti alternative per ottenere tali informazioni. |
(139) |
La Commissione ha allegato al questionario antisovvenzioni originario un questionario specifico (appendice A) destinato alle banche/agli istituti finanziari, chiedendo al governo della RPC di trasmetterlo alle banche/agli istituti finanziari che hanno erogato prestiti al settore interessato. Lo scopo dell'appendice A era verificare le asserzioni della denuncia secondo cui le banche statali cinesi sono enti pubblici. La Commissione ha anche chiesto informazioni sulla struttura del controllo statale esercitato su tali banche cinesi e sul perseguimento di politiche o interessi pubblici in relazione al settore del fotovoltaico (ad esempio, consigli di amministrazione e consigli degli azionisti, verbali delle assemblee degli azionisti/delle riunioni degli amministratori, nazionalità degli azionisti/amministratori, politiche creditizie e valutazione dei rischi riguardo ai prestiti erogati ai produttori esportatori che hanno collaborato). Nella risposta al questionario, il governo della RPC ha presentato appendici A compilate solo per cinque banche (China Development Bank (CDB), EXIM Bank, Bank of Shanghai, Bank of China (31) e Huaxia Bank). Nella lettera di richiesta di maggiori informazioni, la Commissione ha reiterato la sua richiesta iniziale di informazioni. Allo scopo di agevolare il compito del governo della RPC, ha fornito un elenco delle banche/istituti finanziari che hanno erogato prestiti alle imprese incluse nel campione e ha nuovamente chiesto al governo della RPC di trasmettere l'appendice A del questionario a tali organismi. Alla risposta alla lettera di richiesta di maggiori informazioni non sono state acclusi ulteriori appendici A compilati. |
(140) |
La Commissione ha anche chiesto informazioni sulla partecipazione dello Stato al capitale di banche e istituti finanziari. Nelle sue risposte al questionario, il governo della RPC ha affermato di non disporre di dati sulle quote di partecipazione al capitale e non ha suggerito come ottenere tali informazioni. Quando la Commissione, nella sua lettera di richiesta di maggiori informazioni, ha sottolineato che tale informazione va obbligatoriamente fornita negli statuti delle banche a cui il governo della RPC ha accesso in qualità di azionista, il governo della RPC ha presentato informazioni sulla partecipazione azionaria per 16 banche. Tuttavia, salvo per cinque banche, per le quali ha fatto riferimento ai bilanci annuali come fonte, il governo della RPC non ha fornito alcun riscontro a sostegno di tali informazioni, né ha comunicato la fonte di tali dati. Per quanto riguarda le altre banche che hanno erogato prestiti al settore interessato, il governo della RPC non ha fornito alcuna informazione in merito alla sua quota di partecipazione azionaria. La Commissione non è stata pertanto messa in condizione di controllare la precisione e l'esattezza dei dati comunicati per quanto riguarda la quota di partecipazione dello Stato al capitale delle banche e di altri istituti finanziari. |
(141) |
Il governo della RPC ha affermato che il rating BB attribuito ai produttori esportatori inclusi nel campione (ai fini del valore di riferimento dei prestiti) è «estremamente sfavorevole» e che la Commissione «alla luce dei dati effettivi del procedimento non ha spiegato come sia giunta a determinare che questa è la conclusione corretta o più ragionevole». Il governo della RPC ha inoltre sostenuto che tale metodologia equivale a «una inammissibile conclusione sfavorevole». Sebbene tale affermazione sia stata formulata in relazione a uno dei precedenti procedimenti (carta fine patinata) e prima della divulgazione delle informazioni relative al rating attribuito ai produttori esportatori inclusi nel campione nel presente procedimento, va osservato che la Commissione non ha utilizzato «dati disponibili sfavorevoli» né in questo né in altri procedimenti cui il governo della RPC ha fatto riferimento nelle sue comunicazioni. La Commissione aveva solo tratto appropriate conclusioni dai dati disponibili che attestavano l'assenza di una effettiva valutazione del rischio di credito (cfr. considerando da 175 a 178) Va osservato che durante il PI il settore del fotovoltaico cinese stava subendo gravi perdite e che era evidente che la sua situazione finanziaria era estremamente difficile. Varie valutazioni del rischio di credito fornite dalle imprese incluse nel campione dimostravano che un rating BB per il PI nel suo complesso non era irragionevole. In realtà alcune valutazioni del rischio di credito dimostrano chiaramente che numerosi gruppi erano più o meno insolventi. |
— Verifiche presso le banche
(142) |
Nella sua lettera in preparazione della verifica in loco la Commissione ha previsto di effettuare una verifica presso le banche che avevano compilato l'Appendice A del questionario e avevano erogato gran parte dei prestiti concessi ai produttori esportatori inclusi nel campione (China Development Bank, Export-Import Bank of China, Bank of Shanghai e Huaxia Bank), allegando un elenco dettagliato degli argomenti da trattare nel corso della verifica. Nel questionario originario destinato al governo della RPC, la Commissione aveva già chiarito che le informazioni fornite nelle risposte al questionario potevano essere oggetto di una verifica in loco. Nella lettera in preparazione della verifica in loco la Commissione ha inoltre affermato che il governo della RPC era «stato invitato a mettere a disposizione tutti i documenti giustificativi utilizzati per elaborare le risposte, tra cui i documenti originari e le richieste». Altri due importanti erogatori di finanziamenti agevolati ai produttori esportatori inclusi nel campione non hanno trasmesso nessuna delle informazioni richieste (Agricultural Bank of China) oppure i dati sono stati forniti per loro conto, senza possibilità di verificarli (Bank of China). |
— Bank of Shanghai
(143) |
Nella sua lettera in preparazione della verifica in loco del 25 marzo 2013 la Commissione ha notificato al governo della RPC la propria intenzione di effettuare una verifica presso la Bank of Shangai («BoS») e ha comunicato la propria disponibilità, al fine di agevolare la visita di verifica per il governo della RPC, qualora fosse necessario, a prorogare la visita di verifica fino al 22 aprile 2013 (32). Nella sua risposta iniziale alla lettera in preparazione della verifica in loco del 5 aprile, il governo della RPC non ha confermato se la verifica presso la BoS avrebbe avuto luogo, ma ha chiesto se la Commissione sarebbe stata disponibile a effettuare tale verifica in un'altra sede rispetto al resto della verifica (Shanghai anziché Pechino). Per agevolare la visita di verifica, la Commissione ha eccezionalmente acconsentito, chiedendo tuttavia al governo della RPC di confermare la verifica a Shanghai al massimo entro il 9 aprile (ossia tre giorni lavorativi prima dell'inizio della verifica a Pechino) per permettere agli incaricati della verifica di risolvere i problemi pratici connessi al cambiamento del programma. Solo l'11 aprile (un giorno lavorativo prima dell'inizio della verifica) il governo della RPC ha confermato che la Bos era disponibile per una verifica il 23 o il 24 aprile 2013. Lo stesso giorno la Commissione ha comunicato al governo della RPC che, a causa di tale tardiva conferma, non era possibile apportare modifiche al programma. Inoltre, le date proposte dal governo della RPC (23 o 24 aprile) non rientravano nel periodo concordato tra lo stesso governo e la Commissione per lo svolgimento della verifica, ed erano successive anche al termine della proroga proposta dalla Commissione. Di conseguenza, la Commissione non ha potuto controllare le risposte della BoS alle domande dell'appendice A al questionario e le informazioni relative ai prestiti erogati da questa banca ai produttori esportatori inclusi nel campione. La Commissione nella sua lettera del 23 maggio 2013 ha notificato pertanto al governo della RPC di stare valutando l'applicazione dell'articolo 28 del regolamento (CE) n. 597/2009 in relazione alle informazioni non verificate trasmesse dalla BoS. |
(144) |
Nella sua lettera del 3 giugno 2013 il governo della RPC ha affermato che la verifica presso la BoS non era stata possibile a causa della mancanza di flessibilità da parte della Commissione, che quest'ultima non aveva proposto date alternative per la verifica e semplicemente «si era rifiutata di prendere in considerazione la verifica della Bank of Shanghai». Tali affermazioni sono inesatte. La Commissione ha affermato chiaramente nella sua lettera in preparazione della verifica in loco che era stato inizialmente proposto di effettuare la verifica presso le banche il 17 e il 18 aprile 2013, con la possibilità di una giornata supplementare il 22 aprile, lasciando al governo della RPC il compito di proporre orari adeguati per le visite presso le banche durante l'intero periodo della verifica (l'intera settimana lavorativa più un giorno aggiuntivo). Il governo della RPC ha tuttavia proposto per la verifica presso la BoS date non comprese in questo lasso di tempo, provvedendovi solo un giorno lavorativo prima dell'inizio della visita di verifica. A parere della Commissione, la flessibilità offerta era più che sufficiente e, contrariamente a quanto sostenuto dal governo della RPC, complessivamente sei giorni alternativi sono stati proposti per la verifica presso la BoS. |
— Hua Xia Bank
(145) |
Nella sua lettera del 23 maggio 2013 la Commissione ha comunicato al governo della RPC di non aver potuto verificare alcune parti delle risposte alle domande dell'appendice A fornite dalla Huaxia Bank («Huaxia»), in particolare riguardo all'assetto proprietario, alla valutazione della solvibilità dei produttori esportatori inclusi nel campione e ai premi per il rischio imposti ai vari settori industriali e in particolare al settore interessato. |
(146) |
Nella sua risposta del 3 giugno 2013 il governo della RPC ha dichiarato che la Huaxia aveva specificato l'assetto proprietario e ha fornito ulteriori informazioni e spiegazioni alla Commissione in merito ai suoi azionisti, precisando che la valutazione della solvibilità dei clienti è soggetta alle leggi sul segreto bancario e agli accordi contrattuali tra le banche e i loro clienti. |
(147) |
Per quanto riguarda l'assetto proprietario si osserva che, nelle sue risposte alle domande dell'appendice A, la Huaxia aveva affermato di essere una società «senza alcuna partecipazione azionaria dello Stato», senza fornire informazioni sulla partecipazione pubblica, anche se ciò era stato espressamente richiesto dalla Commissione nell'appendice A. La Commissione ha fatto notare che ciò era in contraddizione con le altre informazioni trasmesse dal governo della PRC e che la Huaxia aveva ammesso che alcuni degli azionisti erano partecipati dallo Stato e aveva fornito un documento con informazioni in cinese su alcuni di essi. Non è ancora chiaro dalle informazioni fornite dalla Huaxia quale sia la quota di partecipazione dello Stato nella banca. |
(148) |
Per quanto riguarda la valutazione della solvibilità, la Commissione osserva che la banca ha potuto fornire tale documento per una delle imprese (dopo aver tutelato l'identità dell'impresa con alcune modifiche nel documento), mentre per gli altri documenti richiesti ha affermato che essi sono soggetti alla legislazione sul segreto bancario e agli accordi contrattuali tra le banche e i loro clienti. Risulta difficile capire il motivo di tale differenza di trattamento. |
— Export-Import Bank of China
(149) |
Nella sua lettera del 23 maggio 2013 la Commissione ha informato il governo della RPC che le risposte della Export-Import Bank of China («EXIM») alle domande contenute nell'appendice A al questionario e nelle lettere di richiesta di maggiori informazioni erano incomplete e che l'EXIM non aveva presentato alcuni documenti che erano stati specificamente richiesti: statuto, avviso di istituzione dell'Export-Import Bank of China emesso dal Consiglio di Stato o misure per la gestione del credito per i venditori all'esportazione di prodotti ad alta tecnologia dell'Export-Import Bank of China. In merito allo statuto, il governo della RPC ha sostenuto nella sua lettera del 3 giugno 2013 che l'EXIM, per prassi, non poteva esibirlo, trattandosi di un documento di gestione interno, ma ha fatto riferimento alla sua versione online che avrebbe potuto essere consultata sul laptop messo a disposizione dall'EXIM nel corso della verifica. Tale spiegazione non appare logica e la Commissione non nasconde le sue perplessità. Se il documento poteva essere consultato online durante la verifica, la Commissione non comprende per quale motivo esso non abbia potuto essere trasmesso come più volte richiesto nel questionario, nella lettera di richiesta di maggiori informazioni e nuovamente durante la verifica. In realtà, l'affermazione secondo cui l'EXIM avrebbe consentito la consultazione di tale documento sul laptop durante la verifica non è corretta. L'EXIM ha affermato che la Commissione avrebbe potuto consultare il documento online, ma il funzionario della Commissione ha fatto presente di non disporre di accesso a Internet sul luogo della verifica. Inoltre, l'EXIM non ha nemmeno comunicato il link alla versione online dello statuto. |
(150) |
Quanto agli altri due documenti, l'EXIM ha affermato di non poterli esibire, in considerazione del loro carattere riservato e in virtù delle norme interne. L'EXIM stessa ha dichiarato nelle sue risposte alla lettera di richiesta di maggiori informazioni che la «EXIM bank è stata istituita e opera conformemente all'avviso di istituzione dell'Export-Import Bank of China emesso dal Consiglio di Stato e allo statuto della Export-Import Bank of China». Questo è stato ritenuto pertanto un documento essenziale per verificare le asserzioni contenute nella denuncia secondo cui l'EXIM è un ente pubblico, ma l'accesso a tale documento è stato negato alla Commissione. A questo riguardo va rilevato che un'altra banca demandata a sostenere le politiche pubbliche («policy bank»), la CDB, ha fornito un documento analogo riguardante la sua istituzione e che numerosi altri atti del Consiglio di Stato sono stati presentati nella presente inchiesta. Inoltre l'EXIM non ha fornito alcun elemento di prova per suffragare la sua richiesta di riservatezza. Inoltre, come indicato al considerando 117, i governi non possono semplicemente appellarsi alle norme interne per sottrarsi agli obblighi che incombono loro in forza dell'accordo sulle sovvenzioni e sulle misure compensative e del regolamento di base. Lo stesso vale per le misure per la gestione del credito per i venditori all'esportazione di prodotti ad alta tecnologia dell'Export-Import Bank of China: anche per tale documento l'EXIM si è appellata a ragioni di riservatezza, senza fornire alcun elemento di prova e addirittura rifiutandosi di precisare lo scopo di tale documento. |
(151) |
L'EXIM non ha inoltre fornito le informazioni, ripetutamente richieste, sulla composizione del consiglio d'amministrazione né del collegio dei revisori dei conti, sostenendo che «la composizione del consiglio di amministrazione è in evoluzione» e che le domande della Commissione sull'affiliazione al PCC dei membri del consiglio «sono invadenti e inopportune nell'ambito di un'inchiesta antisovvenzioni». Il fatto che la composizione del consiglio di amministrazione sia in evoluzione non è pertinente ai fini della presente inchiesta. Ciò che conta è come lo Stato è rappresentato negli organi dell'EXIM, ma il governo della RPC e l'EXIM si sono rifiutati di fornire tali informazioni. La Commissione ritiene inoltre che l'affiliazione al PCC degli alti dirigenti dell'EXIM (come di tutte le banche in questo contesto) sia fondamentale ai fini della determinazione del grado di influenza dello Stato sulla gestione delle banche. Secondo la costituzione del PCC «il partito deve sostenere e migliorare il sistema economico di base, riconoscendo un ruolo predominante alle partecipazioni pubbliche mentre i vari settori economici si sviluppano fianco a fianco» (33), pertanto la determinazione dell'influenza del PCC sull'EXIM è stata considerata necessaria ai fini della presente inchiesta, in particolare per valutare il livello di controllo delle banche da parte dello Stato. |
(152) |
Per quanto riguarda le statistiche sull'esportazione di varie categorie di prodotti già chieste nel questionario e che l'EXIM è obbligata per legge a trasmettere alla CBRC, il governo della RPC ha affermato nella sua lettera del 3 giugno 2013 di aver bisogno di più tempo per preparare tali informazioni. A tale proposito si osserva che, poiché la Commissione aveva chiesto tali informazioni già nel questionario originario, il governo della RPC ha avuto più di tre mesi e mezzo di tempo per preparare queste informazioni, ma non lo ha fatto. L'EXIM ha sostenuto che «le informazioni di questo tipo possono essere ricavate dai bilanci annuali», ma ciò non è esatto. Le informazioni contenute nei bilanci annuali cui ha fatto riferimento il governo della RPC riguardano periodi diversi rispetto a quello cui si riferiscono le informazioni chieste dalla Commissione nel suo questionario e nel corso della visita di verifica. |
(153) |
Il governo della RPC ha giustamente affermato che nelle risposte fornite al questionario aveva indicato, tra l'altro, gli importi dei crediti all'esportazione per i prodotti meccanici ed elettrici e i nuovi prodotti ad alta tecnologia. Si osserva la Commissione non ha mai contestato la presentazione di tali dati. La Commissione ha contestato invece il fatto che, quando ha cercato di ottenere un riscontro per tali dati nel corso della visita di verifica, l'EXIM non è stata in grado di fornire documenti giustificativi e nemmeno di precisare la fonte di tali dati. Analogamente, alla Commissione non è stato consentito di verificare i dati in merito alla quota dei crediti all'esportazione del settore del fotovoltaico che il governo della RPC aveva indicato nelle sue risposte al questionario. È interessante notare come l'EXIM non abbia ritenuto riservato nessuno di questi dati, ma nel momento in cui la Commissione ha chiesto i dati di base per la loro verifica, ne abbia rifiutato l'accesso, adducendo ragioni di riservatezza. L'EXIM ha adottato lo stesso comportamento per quanto riguarda gli importi dei crediti all'esportazione concessi ai produttori inclusi nel campione e ai produttori che hanno collaborato. Ha comunicato i dati nella sua risposta alla lettera di richiesta di maggiori informazioni, ma non ha consentito alla Commissione di verificarli, adducendo ragioni di riservatezza. In effetti non è stato possibile verificare la maggior parte delle statistiche presentate dall'EXIM. |
(154) |
L'EXIM si è inoltre rifiutata di spiegare e di suffragare adeguatamente i rating di credito dei produttori esportatori inclusi nel campione e le analisi che hanno portato a tali rating. |
— China Development Bank («CDB»)
(155) |
Nella sua lettera del 3 giugno 2013 il governo della RPC ha espresso preoccupazioni per il fatto che la Commissione poneva «domande personali in merito all'affiliazione a un partito politico dei membri dei vari organi e degli alti dirigenti». Ciò è inesatto. Le domande riguardanti i legami con il PCC dei membri degli organi societari e degli alti dirigenti avevano carattere puramente tecnico e, come specificato nel considerando 151, erano poste al solo scopo di contribuire a stabilire il ruolo del PCC nell'economia cinese. |
(156) |
Nel corso della verifica la Commissione ha cercato di verificare la valutazione della solvibilità dei produttori esportatori inclusi nel campione. La CDB ha fornito alcune informazioni di carattere generale ma si è rifiutata di divulgare informazioni in merito alla valutazione della solvibilità dei produttori esportatori inclusi nel campione o persino la relazione sulla valutazione e sulla determinazione dei rischi del settore del fotovoltaico. |
(157) |
Nella sua risposta alla lettera di richiesta di maggiori informazioni, la CDB ha fornito un dato sul premio per il rischio imposto al settore in questione. Nel corso della verifica la CDB ha corretto la propria risposta al riguardo, senza tuttavia fornire alcun elemento di riscontro a sostegno di questo dato o un'indicazione della sua origine, nonostante le reiterate richieste da parte della Commissione nel corso della visita di verifica. |
(b) Le banche statali cinesi sono enti pubblici
(158) |
Il denunciante sostiene che le banche commerciali di Stato nella RPC sono enti pubblici ai sensi dell'articolo 2, lettera b), del regolamento di base. |
(159) |
L'organo di appello dell'OMC (Appellate Body — AB), nella sua relazione nella causa «Stati Uniti — Dazi antidumping definitivi compensativi su taluni prodotti provenienti dalla Cina» (34) (in appresso «relazione AB»), ha definito come «ente pubblico» un organismo che «possiede, esercita o a cui sono conferiti poteri pubblici». A parere dell'AB, la prova che un governo eserciti un controllo significativo su un ente e sul suo comportamento può servire a dimostrare che all'ente sono conferiti poteri pubblici e che esso li esercita nello svolgimento di funzioni pubbliche. Se è comprovato che esistono molteplici indizi formali di un controllo del governo e che tale controllo è stato esercitato in modo significativo, sulla base di tali elementi è possibile dedurre che l'ente interessato esercita poteri pubblici (35). L'AB ha ritenuto inoltre che gli enti pubblici siano anche caratterizzati «dall'esercizio di funzioni pubbliche» (36) che «normalmente sarebbero considerate come rientranti nelle pratiche della pubblica amministrazione nell'ordinamento giuridico del membro in questione» (37). |
(160) |
La seguente analisi è incentrata sulla questione se le banche commerciali di Stato in parola svolgano funzioni che sono normalmente considerate come rientranti nelle pratiche della pubblica amministrazione in Cina e, in caso affermativo, se essi esercitino in tal caso poteri pubblici. Dall'inchiesta è emerso che il mercato finanziario cinese è caratterizzato dall'intervento pubblico, dato che la maggior parte delle principali banche è statale. Le autorità cinesi hanno fornito informazioni solo assai scarne sulla partecipazione azionaria nelle banche nella RPC o sul loro assetto proprietario. Ma, come meglio illustrato di seguito, la Commissione ha raccolto le informazioni disponibili per giungere a conclusioni rappresentative. Nel corso dell'analisi tesa ad accertare se le banche fossero enti cui è conferita o che possiedono o esercitano poteri pubblici (enti pubblici), la Commissione ha anche cercato di ottenere informazioni non solo sulla partecipazione statale nelle banche, ma anche su altri elementi come la presenza dello Stato nei consigli di amministrazione, il controllo dello Stato sulle loro attività, il perseguimento di politiche o interessi pubblici, stabilendo inoltre se tali enti erano stati istituiti con uno statuto. |
(161) |
Dalle informazioni disponibili si è concluso che le banche statali nella RPC detengono la quota più elevata del mercato e una posizione predominante sul mercato finanziario cinese. Secondo la ricerca sul settore bancario nella RPC effettuata nel 2006 dalla Deutsche Bank (38), la quota delle banche statali potrebbe superare i 2/3 del mercato cinese. Sulla stessa questione, nel «Trade Policy Review of China» l'OMC rilevava che «l'elevato grado di partecipazione statale rappresenta un'altra caratteristica degna di nota del settore finanziario in Cina» (39) e che «la struttura di mercato del settore bancario cinese, dominato da banche statali, ha mostrato in generale solo minimi cambiamenti» (40). È opportuno sottolineare che le 5 maggiori banche commerciali di Stato (Agricultural Bank, Bank of China, Construction Bank of China, Bank of Communications e Industrial and Commercial Bank) rappresentano probabilmente oltre la metà del settore bancario cinese (41). La partecipazione dello Stato nelle cinque maggiori banche statali è stata confermata anche dal governo della RPC nelle sue risposte alla lettera di richiesta di maggiori informazioni. |
(162) |
La Commissione ha anche chiesto informazioni sulla struttura del controllo statale esercitato su tali banche cinesi e sul perseguimento di politiche o interessi pubblici in relazione al settore del fotovoltaico (ad esempio, consigli di amministrazione e consigli degli azionisti, verbali delle assemblee degli azionisti/delle riunioni degli amministratori, nazionalità degli azionisti/amministratori, politiche creditizie e valutazione dei rischi riguardo ai prestiti erogati ai produttori esportatori che hanno collaborato). Tuttavia, come rilevato al considerando 139, il governo della RPC ha fornito informazioni solo molto scarne a questo proposito e non ha consentito di verificare gran parte delle informazioni fornite. La Commissione ha pertanto dovuto utilizzare i dati disponibili. Sulla base dei dati disponibili ha concluso che dette banche sono controllate dallo Stato attraverso la partecipazione azionaria, il controllo amministrativo del loro comportamento «commerciale», compresi i limiti imposti ai tassi di interesse sui depositi e sui prestiti (cfr. considerando da 164 a 167) e, in alcuni casi, anche i documenti statutari (42). I dati utilizzati per giungere alle suddette conclusioni sono ricavati dalle informazioni fornite dal governo della RPC, dai bilanci annuali delle banche cinesi trasmessi dal governo della RPC o pubblicamente accessibili, dalle informazioni contenute nella ricerca sul settore bancario cinese effettuata nel 2006 dalla Deutsche Bank (43), dalla «Policy review on China» (2012) dell'OMC (44), dalla relazione della Banca mondiale «China 2030» (45), dall'indagine economica sulla Cina (2010) dell'OCSE (46), dalle informazioni trasmesse dai produttori esportatori che hanno collaborato e da quelle contenute nella denuncia. Quanto alle banche estere, fonti indipendenti stimano che esse rappresentino una parte minima del settore bancario cinese e che svolgano quindi un ruolo insignificante nelle attività di concessione di prestiti; secondo alcune fonti, esse potrebbero rappresentare solo il 2 % del mercato cinese (47). Anche le informazioni pubblicamente accessibili confermano che le banche cinesi, in particolare le grandi banche commerciali, si affidano ancora ad azionisti pubblici e allo Stato per aumentare il capitale in caso di insufficienza patrimoniale a seguito dell'espansione del credito (48). |
(163) |
Le banche che hanno erogato prestiti ai produttori esportatori che hanno collaborato sono per la maggior parte banche statali. Sulla base delle informazioni disponibili (49) si è osservato infatti che le banche statali e gli altri enti partecipati dallo Stato hanno concesso la grande maggioranza dei prestiti erogati ai produttori esportatori che hanno collaborato. Tra questi figurano le principali banche commerciali di Stato e le «policy bank» della RPC come la China Development Bank, la EXIM Bank, la Agricultural Bank of China, la Bank of China, la China Construction Bank e la Industrial and Commercial Bank of China. Quanto alle altre banche statali, la Commissione ha chiesto di nuovo le stesse informazioni sopra menzionate sul controllo statale e sul perseguimento di politiche o interessi pubblici in relazione al settore del fotovoltaico. Su questi aspetti, non sono state fornite informazioni dettagliate. Si è concluso pertanto che le banche sono controllate dallo Stato. Un siffatto significativo controllo è evidenziato tra l'altro dalla politica del governo di sostegno al settore in questione, con istruzioni alle banche di adottare un atteggiamento particolarmente favorevole (cfr. considerando 102). Per questi motivi, le banche commerciali di Stato e le «policy bank» nella RPC dovrebbero essere considerate enti pubblici. |
(164) |
Un'altra conferma dell'intervento del governo della RPC nel mercato finanziario cinese è data dal ruolo rivestito dalla PBOC nel fissare specifici limiti riguardo alla determinazione e alla fluttuazione dei tassi di interesse. L'inchiesta ha dimostrato infatti che la PBOC prevede norme specifiche per disciplinare le fluttuazioni dei tassi di interesse nella RPC. Secondo le informazioni disponibili, tali norme sono stabilite dalla circolare della PBOC in materia di adeguamento dei tassi di interesse sui depositi e sui prestiti (Yinfa [2004] n. 251) («circolare n. 251»). Gli istituti finanziari sono tenuti a praticare tassi di prestito entro una determinata fascia rispetto al tasso di interesse di riferimento sui prestiti della PBOC. Per i prestiti gestiti in modo commerciale ed erogati dalle banche commerciali di Stato e dalle «policy bank» non è fissato alcun massimale, ma solo una soglia minima. Limiti massimi e minimi sono invece stabiliti per le cooperative di credito urbane e per le cooperative di credito rurale. Per i tassi di interesse dei prestiti agevolati e dei prestiti disciplinati da specifiche normative del Consiglio di Stato non sono consentite fluttuazioni verso l'alto. La Commissione ha chiesto al governo della RPC di chiarire il contenuto e la formulazione della circolare n. 251 e della legislazione precedente (circolare della PBOC riguardante l'espansione della banda di fluttuazione dei tassi di interesse sui prestiti degli istituti finanziari (YinFa [2003] n. 250). Tuttavia, come indicato nel considerando 135, il governo della RPC si è rifiutato di fornire tali circolari, il che ha impedito alla Commissione di verificarne il contenuto e di chiedere spiegazioni. Non avendo fornito il governo della RPC alcun dato che possa far pensare a un mutamento della situazione rispetto al marzo 2013, quando la Commissione concluse la sua inchiesta antisovvenzioni sull'acciaio a rivestimento organico (50), è assodato che la PBOC interviene nella fissazione dei tassi di interesse delle banche commerciali di Stato e li influenza. Il governo della RPC non ha fornito alcuna prova di un mutamento della situazione constatata nelle inchieste sulla carta fine patinata e sull'acciaio a rivestimento organico. Pertanto, sulla base dei dati disponibili e degli altri elementi di cui sopra, si è concluso che la situazione relativa alla metodologia per la determinazione dei tassi di interesse è rimasta invariata durante l'intero PI. |
(165) |
La fissazione di limiti sui tassi di interesse sui prestiti oltre ai massimali imposti ai tassi sui depositi crea una situazione nella quale le banche beneficiano di un accesso garantito al capitale a basso costo (in virtù della normativa sui tassi sui depositi) e sono in grado di concedere prestiti a tassi favorevoli a determinati settori. |
(166) |
Le banche sono inoltre assoggettate a norme giuridiche che impongono loro, tra l'altro, di portare avanti la propria attività creditizia in funzione delle esigenze dell'economia nazionale (51), di fornire un supporto creditizio ai progetti incentivati (52) o di dare priorità allo sviluppo dei settori di nuova e alta tecnologia (53). Le banche sono tenute a rispettare tali norme. I produttori esportatori inclusi nel campione rientrano nella categoria dei progetti incentivati e in quella dei settori di nuova e alta tecnologia. |
(167) |
Secondo varie fonti di informazione indipendenti l'intervento dello Stato nel settore finanziario cinese è considerevole e continuo. Ad esempio, i) il documento di lavoro dell'FMI del 2006 ha concluso che la liberalizzazione bancaria in Cina è incompleta e il rischio di credito non è adeguatamente considerato (54), ii) la relazione dell'FMI del 2009 ha evidenziato la mancata liberalizzazione dei tassi di interesse in Cina (55), iii) la relazione per paese dell'FMI del 2010 ha riscontrato che il costo del capitale in Cina è relativamente basso, l'allocazione del credito è talvolta determinata da elementi diversi dal prezzo e l'elevato risparmio d'impresa è in parte legato ai bassi costi di vari fattori (come terra e capitale) (56) e iv) l'indagine economica sulla Cina dell'OCSE del 2010 (57) e il documento di lavoro n. 747 del dipartimento economico dell'OCSE sulle riforme nel settore finanziario in Cina (58) hanno rilevato che la proprietà degli istituti finanziari resta prevalentemente nelle mani dello Stato, ciò che solleva dubbi sulla misura in cui le decisioni delle banche in materia di prestiti siano basate su considerazioni puramente commerciali, poiché il ruolo che tradizionalmente le banche sembrano rivestire è quello di agenzie statali legate al governo. |
(168) |
Sulla base degli elementi di cui sopra, si è concluso che le banche commerciali di Stato e le «policy bank» svolgono funzioni pubbliche per conto del governo della RPC, ovvero la promozione obbligatoria di determinati settori dell'economia conformemente ai documenti strategici e di pianificazione statale. L'ampia partecipazione pubblica nelle banche e altre informazioni sui legami fra le banche statali e il governo (compresa la mancata collaborazione del governo della RPC a questo riguardo) confermano che le banche sono controllate dallo Stato nell'esercizio delle loro funzioni pubbliche. Il governo della RPC esercita un controllo significativo sulle banche commerciali di Stato e sulle «policy bank», attraverso il forte intervento pubblico nel settore finanziario e l'obbligo per le banche statali di seguire le politiche stabilite dal governo. Le banche commerciali di Stato e le «policy bank» sono pertanto considerate enti pubblici in quanto possiedono, esercitano o sono loro conferiti poteri pubblici. |
(c) Il governo della RPC incarica o dà ordine alle banche private nella RPC di svolgere determinate funzioni.
(169) |
La Commissione ha poi cercato di verificare se il governo della RPC incarichi o dia ordine alle banche commerciali private di tale paese di erogare prestiti agevolati (con abbuoni d'interessi), ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto iv), del regolamento di base, ai produttori del settore del fotovoltaico. |
— Esistenza di una politica del governo della RPC
(170) |
Dato quanto emerso nella sezione precedente sull'intervento dello Stato nel settore del fotovoltaico (considerando 101) e considerate le conclusioni di cui in appresso è evidente che il governo della RPC ha predisposto una politica tesa a concedere prestiti agevolati al settore del fotovoltaico, in quanto determinati enti pubblici (le banche commerciali di Stato) (59) sono impegnati ad attuare tale politica e detengono una posizione dominante sul mercato che consente loro di offrire tassi di interesse inferiori a quelli di mercato. |
— Estensione della politica alle banche private
(171) |
La legge sulle banche commerciali [2003] si applica indistintamente alle banche commerciali sia statali sia private. Ad esempio, l'articolo 38 della suddetta legge incarica tutte le banche commerciali (vale a dire anche quelle private) a «fissare il tasso di interesse sui prestiti nel rispetto del limite superiore e inferiore del tasso previsto dalla PBOC», e l'articolo 34 della stessa legge impone alle banche commerciali di «svolgere la propria attività creditizia conformemente alle esigenze dell'economia nazionale e dello sviluppo sociale, nel rispetto dello spirito delle politiche industriali dello Stato». |
(172) |
Numerosi documenti di pianificazione statale, documenti strategici e leggi fanno riferimento all'erogazione di prestiti agevolati al settore del fotovoltaico. Ad esempio la decisione del Consiglio di Stato del 10 ottobre 2010 finalizzata a incentivare lo sviluppo di 7 nuove industrie strategiche prevede l'aumento dell'intensità del sostegno della politica finanziaria e fiscale a favore delle industrie strategiche (60) (tra cui rientra il settore del fotovoltaico), incoraggia gli istituti finanziari ad «ampliare il sostegno al credito» a beneficio di tali industrie e a «fare uso di politiche di agevolazione in campo fiscale come la compensazione dei rischi». Anche il piano nazionale sugli sviluppi scientifici e tecnologici a medio e lungo termine (2006-2020) che include l'energia solare e le celle fotovoltaiche tra i settori chiave e le tematiche prioritarie (61) si impegna a «incoraggiare gli istituti finanziari a concedere un sostegno creditizio agevolato ai principali progetti nazionali di industrializzazione scientifica e tecnologica» e dà indicazioni al governo per «spronare vari istituti finanziari e il capitale privato a partecipare agli sviluppi scientifici e tecnologici». La legge della RPC sui progressi in campo scientifico e tecnologico (decreto n. 82 del Presidente della RPC) stabilisce che lo Stato incoraggia gli istituti finanziari, fornendo loro orientamenti in tal senso, a sostenere lo sviluppo di settori di nuova e alta tecnologia attraverso la concessione di prestiti e che gli istituti finanziari che sostengono gli obiettivi politici sono tenuti a dare la priorità allo sviluppo di settori di nuova e alta tecnologia (62). Secondo la stessa legge, gli istituti finanziari che sostengono gli obiettivi politici devono, nei limiti della loro attività, offrire aiuti speciali ai progetti imprenditoriali di innovazione indipendente incentivati dallo Stato (63). |
(173) |
Inoltre il limite sopraindicato per la determinazione dei tassi di interesse da parte della PBOC (considerando 164 e 165) è vincolante anche per le banche commerciali private. |
(174) |
Le precedenti citazioni da leggi e normative che disciplinano il settore bancario dimostrano che la politica del governo della RPC di fornire prestiti agevolati al settore del fotovoltaico si estende anche alle banche commerciali private e in effetti il governo della RPC impone loro di «svolgere la propria attività creditizia conformemente alle esigenze dell'economia nazionale e dello sviluppo sociale, nel rispetto dello spirito delle politiche industriali dello Stato» (64). |
— Valutazione del rischio di credito
(175) |
La Commissione ha chiesto informazioni al governo della RPC al fine di valutare in che modo, in tale paese, le banche valutano il rischio di credito delle imprese del settore del fotovoltaico prima di decidere se concedere loro prestiti e, in caso affermativo, di definirne le condizioni di erogazione. Nell'appendice A del questionario, la Commissione aveva chiesto informazioni sul modo in cui, nell'erogare prestiti, le banche prendevano in considerazione i rischi e valutavano la solvibilità del mutuatario, quali premi per il rischio imponevano alle varie imprese/settori nella RPC, quali fattori consideravano nel valutare la richiesta di prestito, una descrizione della domanda di credito e del processo di approvazione, ecc. Tuttavia, né il governo della RPC né le singole banche indicate nel questionario hanno fornito alcuna documentazione al riguardo (con un'unica eccezione indicata nel considerando 176). Il governo della RPC ha fornito solo risposte generiche, non suffragate da elementi che provassero l'esistenza di una qualche forma effettiva di valutazione del rischio di credito. |
(176) |
Durante le verifiche presso una delle banche la Commissione ha avuto accesso a una valutazione del rischio. Parte di tale valutazione del rischio di credito faceva riferimento al sostegno del governo alle imprese del settore dell'energia solare e ai piani statali per promuovere il settore del fotovoltaico in generale: ciò si rifletteva positivamente sul rating di credito assegnato a tale impresa. Questo è un esempio del modo in cui la politica governativa (e le sovvenzioni destinate a un particolare settore) influenza il processo decisionale delle banche nella determinazione delle condizioni di finanziamento delle imprese del settore dell'energia solare. |
(177) |
La Commissione ha chiesto informazioni analoghe ai produttori esportatori che hanno collaborato e ha cercato di ottenere riscontri a dette informazioni nel corso delle visite di verifica in loco presso i produttori esportatori inclusi nel campione. La maggior parte dei produttori esportatori ha risposto che le banche chiedono alcuni documenti ed effettuano una qualche analisi del rischio di credito prima di concedere un prestito. Essi non sono stati tuttavia in grado di addurre alcun elemento di prova a sostegno delle proprie affermazioni. Durante la visita di verifica in loco, la Commissione ha chiesto che le fossero forniti riscontri del fatto che le banche chiedessero tali documenti o che le imprese li fornissero e che le fosse mostrato un qualsiasi documento di fonte bancaria attestante che tale analisi del rischio di credito fosse stata effettuata. I gruppi di produttori esportatori inclusi nel campione non sono però stati in grado di fornire tali riscontri, né di fornire altre prove a sostegno delle loro asserzioni. |
(178) |
Le informazioni relative alla valutazione del rischio di credito sono state ripetutamente chieste alle parti interessate perché giudicate fondamentali tra l'altro alla luce delle informazioni di cui al considerando 167. |
(179) |
In considerazione di quanto precede, le conclusioni relative alla valutazione del rischio di credito nella RPC si applicano alle banche commerciali di Stato, alle banche commerciali private, nonché alle «policy bank». I suddetti riscontri portano infatti a concludere che le banche private nella RPC sono tenute a seguire gli indirizzi politici adottati dal governo per quanto riguarda i prestiti, in particolare a favore del settore del fotovoltaico, e ad agire come banche di Stato, che nel considerando 168 sono state considerate enti pubblici. Si è pertanto concluso che il governo della RPC incarica o dà ordine alle banche private di svolgere funzioni che di norma spettano alla pubblica amministrazione, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto iv), del regolamento di base. |
(180) |
Inoltre, i suddetti riscontri dimostrano che, anche se le banche statali non fossero considerate enti pubblici, dovrebbe essere riconosciuto che il governo della RPC le incarica o dà loro ordine di svolgere funzioni che di norma spettano alla pubblica amministrazione, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto iv), del regolamento di base. |
(d) Distorsioni del mercato finanziario cinese
(181) |
Dalle informazioni raccolte durante l'inchiesta si può concludere che la quota delle banche statali ammonta a più di 2/3 del mercato cinese. Le cinque maggiori banche commerciali di Stato (Agricultural Bank, Bank of China, Construction Bank of China, Bank of Communications e Industrial and Commercial Bank ) rappresentano oltre la metà del settore bancario cinese (65). Inoltre, la China Development Bank e la China Export-Import Bank sono interamente partecipate dallo Stato. Queste sette banche hanno erogato la grande maggioranza dei prestiti agli otto produttori esportatori inclusi nel campione nel procedimento in merito ai pannelli solari. Questa forte partecipazione azionaria dello Stato combinata con le distorsioni del mercato finanziario cinese e con la politica del governo della RPC di mettere a disposizione di determinati settori credito a basso costo comporta una disparità di trattamento nel commercio internazionale e attribuisce un indebito vantaggio ai produttori cinesi. |
(182) |
Le banche nella RPC non sono pienamente libere di decidere le condizioni di concessione dei prestiti. Per quanto riguarda i tassi di interesse esse sono tenute a rimanere entro i limiti fissati dalla PBOC (People's Bank of China). L'esistenza di detti limiti, cui si aggiungono i massimali imposti ai tassi sui depositi, crea una situazione nella quale le banche beneficiano di un accesso garantito al capitale a basso costo (in virtù della normativa sui tassi sui depositi) e sono in grado di concedere prestiti a tassi favorevoli a determinati settori. |
(183) |
Le banche sono inoltre assoggettate a norme giuridiche che impongono loro, tra l'altro, di svolgere la propria attività creditizia in funzione delle esigenze dell'economia nazionale (66), di fornire un supporto creditizio ai progetti incentivati (67) o di dare priorità allo sviluppo dei settori di nuova e alta tecnologia (68). Le banche sono obbligate a rispettare tali norme. |
(184) |
Secondo recenti informazioni, ad alcune grandi banche commerciali della RPC è stato accordato l'accesso alle riserve di valuta estera (69). Ciò diminuisce notevolmente il loro costo di raccolta del capitale e tali «risorse finanziarie a basso costo» sono utilizzate per erogare prestiti in dollari e euro a determinate imprese e a taluni progetti in linea con la politica di internazionalizzazione. Esse sono pertanto in grado di offrire condizioni che le banche commerciali normali non sono in grado di permettersi. |
(185) |
Un'altra grave distorsione nel finanziamento del settore del fotovoltaico è costituita dalla particolare posizione privilegiata di cui gode la China Development Bank («CDB»), che rappresenta il principale finanziatore di tale settore e ha erogato la quota maggiore dei prestiti e delle linee di credito di cui hanno beneficiato i produttori esportatori inclusi nel campione. La CDB si autofinanzia quasi completamente con l'emissione di obbligazioni anziché con i depositi ed è, dopo il ministero delle Finanze, il secondo più importante emittente di titoli nel paese. In tal modo la CDB può finanziarsi a costi contenuti ed è quindi in grado di erogare prestiti a condizioni agevolate a determinati settori (70). |
3.4.1.1. Prestiti agevolati
(a) Introduzione
(186) |
Il denunciante ha asserito che il governo della RPC ha sovvenzionato il settore del fotovoltaico cinese mediante prestiti agevolati e credito diretto. |
(b) Base giuridica
(187) |
Le seguenti disposizioni giuridiche prevedono prestiti agevolati in Cina: legge della RPC sulle banche commerciali, norme generali in materia di prestiti (attuate dalla People's Bank of China), decisione n. 40 del Consiglio di Stato che promulga e attua disposizioni temporanee in vista della promozione dell'adeguamento dell'infrastruttura industriale. |
(c) Risultati dell'inchiesta
(188) |
Considerati i riscontri nel loro complesso, si è concluso che la maggior parte dei prestiti erogati ai gruppi di produttori esportatori inclusi nel campione è concessa da banche statali riconosciute come enti pubblici nel considerando 168 perché sono loro conferiti poteri pubblici e perché esercitano funzioni pubbliche. Esistono ulteriori elementi di prova del fatto che tali banche esercitano effettivamente poteri pubblici, perché, come spiegato nel considerando 164, il modo in cui le banche commerciali prendono decisioni sui tassi di interesse nel caso dei prestiti concessi alle imprese cinesi rende evidente un intervento dello Stato (ovvero della PBOC). In tali circostanze, le attività di concessione di prestiti di questi enti sono direttamente riconducibili al governo. Il fatto che le banche esercitino poteri pubblici è confermato anche dal modo in cui sono applicati gli articoli 7 e 15 delle norme generali in materia di prestiti (attuate dalla PBOC), la decisione n. 40 e l'articolo 34 della legge sulle banche commerciali in vista dell'attuazione delle politiche industriali dello Stato. Esistono inoltre numerosi riscontri, suffragati da studi e relazioni oggettivi, sulla presenza tuttora di un forte intervento pubblico nel sistema finanziario cinese, come già spiegato nei considerando 172 e 178. Infine, il governo della RPC non ha fornito le informazioni che avrebbero consentito una maggiore comprensione delle relazioni tra banche statali e governo, come spiegato nei considerando 139 e 140. Nel caso quindi dei prestiti erogati da banche commerciali di Stato nella RPC, la Commissione conclude che si configura nella fattispecie un contributo finanziario ai produttori del settore del fotovoltaico sotto forma di un trasferimento diretto di fondi dalla pubblica amministrazione, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto i), del regolamento di base. Inoltre, è anche dimostrato che le banche commerciali di Stato (così come le banche private) agiscono su incarico o per ordine della pubblica amministrazione, il che significa che si configura nella fattispecie un contributo finanziario ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto iv), del regolamento di base. |
(189) |
Alla luce dell'analisi di cui ai considerando da 169 a 178, è stato anche accertato che il governo della RPC incarica o dà ordine alle banche private di erogare prestiti ai produttori del settore del fotovoltaico e che si configura nella fattispecie un contributo finanziario ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punti i) e iv), del regolamento di base. |
(190) |
Si configura un vantaggio, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, e dell'articolo 6, lettera b), del regolamento di base, nella misura in cui i mutui concessi da una pubblica amministrazione o da enti privati su incarico o per ordine della pubblica amministrazione sono erogati a condizioni più favorevoli di quelle che il beneficiario avrebbe potuto ottenere sul mercato. I prestiti non statali nella RPC non costituiscono un riferimento di mercato adeguato dal momento che si è stabilito che le banche private agiscono su incarico o per ordine del governo della RPC e si può quindi presumere che seguano le prassi creditizie adottate dalle banche statali. Pertanto, i parametri di riferimento devono essere determinati utilizzando il metodo descritto nei considerando da 198 a 200. L'utilizzo di questi parametri dimostra che i prestiti sono concessi al settore del fotovoltaico a condizioni migliori rispetto a quelle di mercato. |
(191) |
Il settore del fotovoltaico rientra nella categoria dei settori incentivati ai sensi della decisione n. 40. La decisione n. 40 è un decreto del Consiglio di Stato, il più alto organo amministrativo della RPC, ed è quindi una decisione giuridicamente vincolante per gli altri enti pubblici e gli operatori economici. Essa classifica i settori industriali in «progetti incentivati, limitati e soppressi» e stabilisce gli orientamenti della politica industriale. Insieme con il repertorio, testimonia come il governo della RPC porti avanti una politica tesa a incoraggiare e a sostenere gruppi di imprese o settori, come quelli del fotovoltaico o delle nuove energie, classificati dal repertorio come «settori incentivati». Riguardo al numero di settori elencati tra quelli «incentivati», si osserva che questi rappresentano solo una parte dell'economia cinese. Inoltre solo a determinate attività in seno a questi settori incentivati è riconosciuta la qualifica di attività «incentivata». L'articolo 17 della decisione n. 40 stabilisce che i «progetti di investimenti incentivati» beneficiano di privilegi e incentivi specifici, compreso un sostegno finanziario. D'altro canto, riguardo ai «progetti limitati e soppressi», la decisione n. 40 autorizza le autorità pubbliche a intervenire direttamente per regolamentare il mercato. Di fatto, gli articoli 18 e 19 stabiliscono che l'autorità competente impedisca agli istituti finanziari di erogare finanziamenti a tali «progetti limitati e soppressi». Da quanto precede appare chiaro che la decisione n. 40 sancisce norme vincolanti per tutte le istituzioni economiche sotto forma di direttive sulla promozione e sul sostegno dei settori incentivati, tra i quali rientra il settore del fotovoltaico. |
(192) |
Come spiegato al considerando 172 il governo della RPC indirizza i prestiti agevolati verso un numero limitato di settori e il settore del fotovoltaico è uno di questi. Tenuto conto di quanto precede, è evidente che le autorità consentono agli istituti finanziari di erogare prestiti agevolati solo a un numero limitato di imprese/settori in ottemperanza agli orientamenti delle pertinenti politiche del governo della RPC. In base ai riscontri raccolti e in mancanza di collaborazione da parte del governo della RPC in questo campo, si conclude che le sovvenzioni sotto forma di prestiti agevolati non sono erogate indistintamente e sono perciò specifiche ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera a), del regolamento di base. Nessuna delle parti interessate ha inoltre fornito elementi tali da comprovare che le sovvenzioni fossero basate su criteri o condizioni oggettivi ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera b), del regolamento di base. |
(d) Conclusioni
(193) |
Dall'inchiesta è emerso che tutti i produttori esportatori inclusi nel campione hanno beneficiato dei prestiti agevolati durante il PI. |
(194) |
Di conseguenza, il finanziamento del settore del fotovoltaico dovrebbe essere considerato una sovvenzione. |
(195) |
Preso atto dell'esistenza di un contributo finanziario, di un vantaggio per i produttori esportatori e della sua specificità, tale sovvenzione dovrebbe essere considerata compensabile. |
(e) Calcolo dell'importo della sovvenzione
(196) |
L'importo della sovvenzione compensabile è calcolato in base al vantaggio, riscontrato durante il PI, conferito ai beneficiari. Ai sensi dell'articolo 6, lettera b), del regolamento di base, il vantaggio conferito ai beneficiari è considerato pari alla differenza tra l'importo pagato per il finanziamento pubblico dall'impresa beneficiaria e l'importo che la stessa avrebbe pagato per un analogo mutuo commerciale da essa ottenibile sul mercato. |
(197) |
Come spiegato in precedenza (considerando 190), poiché i prestiti erogati dalle banche cinesi rispecchiano il pesante intervento pubblico nel settore bancario e non tengono conto dei tassi che verrebbero applicati in un mercato correttamente funzionante, è stato determinato un adeguato riferimento di mercato con il metodo indicato di seguito. A causa della mancata collaborazione del governo della RPC, la Commissione, per fissare un adeguato tasso di interesse di riferimento, ha utilizzato inoltre i dati disponibili. |
(198) |
Nella definizione di un adeguato riferimento per i prestiti denominati in renmimbi, si è considerato ragionevole applicare i tassi di interesse cinesi, rettificati in modo da riflettere il normale rischio di mercato. In effetti, in un contesto in cui l'attuale situazione finanziaria degli esportatori è stata stabilita in un mercato distorto e mancano informazioni attendibili da parte delle banche cinesi sulla misurazione del rischio e sulla determinazione di rating di credito, si ritiene necessario non dare per scontata la solvibilità degli esportatori cinesi, ma applicare una maggiorazione che tenga conto delle potenziali ripercussioni della distorsione del mercato cinese sulla loro situazione finanziaria. |
(199) |
Lo stesso vale per i prestiti denominati in valuta estera. Come riferimento sono state utilizzate le obbligazioni emesse da società durante il PI con rating BB, con denominazioni pertinenti. |
(200) |
Con riferimento a quanto sopra, come illustrato nei considerando da 138 a 140, è stato chiesto al governo della RPC e ai produttori esportatori che hanno collaborato di fornire informazioni sulle politiche creditizie delle banche cinesi e sulla maniera in cui i prestiti sono stati accordati ai produttori esportatori. Nonostante le reiterate richieste, dette informazioni non sono state fornite. In assenza di collaborazione e sulla base dei dati complessivamente disponibili, ai sensi dell'articolo 28, paragrafo 6, del regolamento di base, si ritiene appropriato considerare che a tutte le aziende cinesi sarebbe accordato solo il grado più elevato delle obbligazioni aventi un basso rating creditizio (corrispondente al cosiddetto «Non-investment grade» o BB secondo Bloomberg) e aggiungere l'appropriato premio previsto per i titoli obbligazionari emessi da società con tale rating al tasso di prestito standard della People's Bank of China. Il vantaggio conferito ai produttori esportatori è stato calcolato a partire dal differenziale dei tassi di interesse, espresso in percentuale, moltiplicato per l'importo in essere del prestito, vale a dire l'interesse non corrisposto durante il PI. Tale importo è stato quindi ripartito sul fatturato totale dei produttori esportatori che hanno collaborato. |
(201) |
L'aliquota di sovvenzione determinata a questo riguardo durante il PI per i produttori esportatori inclusi nel campione ammonta a:
|
3.4.1.2. Concessione di linee di credito
(a) Introduzione
(202) |
Il denunciante aveva sostenuto che le banche cinesi avevano concesso linee di credito sproporzionate agli esportatori cinesi del prodotto in esame. L'inchiesta ha confermato che tutte le imprese oggetto dell'inchiesta avevano effettivamente beneficiato della concessione di enormi linee di credito da parte delle banche cinesi, nella maggior parte dei casi gratuitamente o a costi molto contenuti. In una normale situazione di mercato tali linee di credito sono soggette a notevoli vincoli e comportano costi amministrativi che consentono alle banche di coprire i costi e di compensare i rischi. |
(b) Risultati dell'inchiesta
(203) |
La relazione del panel nella causa «CE — Aeromobili» ha confermato che tali linee di credito, al di là degli effetti dei singoli prestiti, possono costituire potenziali trasferimenti diretti di fondi ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto i), del regolamento di base e quindi contributi finanziari. Il panel ha concluso che il vantaggio di un potenziale trasferimento di fondi deriva dalla mera esistenza di un obbligo di effettuare un trasferimento diretto di fondi. Il panel ha concluso inoltre che una linea di credito potrebbe, di per sé, conferire un vantaggio all'impresa beneficiaria e costituisce pertanto un potenziale trasferimento di fondi distinto da qualsiasi trasferimento diretto di fondi sotto forma di prestiti individuali (71). |
(204) |
Le linee di credito sono state concesse ai produttori esportatori inclusi nel campione dalle stesse banche che hanno erogato i prestiti agevolati di cui sopra. Come precisato in precedenza queste banche sono enti pubblici (considerando da 158 a 166) oppure il governo della RPC le incarica o dà loro ordine di concedere finanziamenti agevolati al settore del fotovoltaico (considerando da 169 a 178). |
(205) |
Come spiegato in precedenza (considerando da 158 a 185), le leggi e le prassi delle banche statali provocano distorsioni del mercato cinese ed è stato accertato che nella maggior parte dei casi le linee di credito sono state concesse gratuitamente o a costi molto contenuti. In una normale situazione di mercato tali linee di credito sono soggette a notevoli vincoli e comportano costi amministrativi che consentono alle banche di coprire i costi e di compensare i rischi. |
(206) |
L'importo del vantaggio è rappresentato dalle commissioni normalmente applicabili alle linee di credito commerciali concesse alle imprese da cui i produttori esportatori inclusi nel campione sono stati nella maggior parte dei casi esentati. La Commissione ha utilizzato le commissioni pagate per una linea di credito concessa a uno dei produttori esportatori inclusi nel campione da una banca commerciale straniera. |
(207) |
Il settore del fotovoltaico rientra nei settori «incentivati» ai sensi della decisione n. 40. La decisione n. 40 è un decreto del Consiglio di Stato, il più alto organo amministrativo della RPC, ed è quindi una decisione giuridicamente vincolante per gli altri enti pubblici e gli operatori economici. Essa classifica i settori industriali in «progetti incentivati, limitati e soppressi» e stabilisce gli orientamenti della politica industriale. Insieme con il repertorio, testimonia come il governo della RPC porti avanti una politica tesa a incoraggiare e a sostenere gruppi di imprese o settori, come quelli del fotovoltaico o delle nuove energie, classificati dal repertorio come «settori incentivati». Riguardo al numero di settori elencati tra quelli «incentivati», si osserva che questi rappresentano solo una parte dell'economia cinese. Inoltre solo a determinate attività in seno a questi settori incentivati è riconosciuta la qualifica di attività «incentivata». L'articolo 17 della decisione n. 40 stabilisce che i «progetti di investimenti incentivati» beneficiano di privilegi e incentivi specifici, compreso un sostegno finanziario. D'altro canto, riguardo ai «progetti limitati e soppressi», la decisione n. 40 autorizza le autorità statali a intervenire direttamente per regolamentare il mercato. Di fatto, gli articoli 18 e 19 stabiliscono che l'autorità competente impedisca agli istituti finanziari di erogare finanziamenti a tali «progetti limitati e soppressi». Da quanto precede appare chiaro che la decisione n. 40 sancisce norme vincolanti per tutte le istituzioni economiche sotto forma di direttive sulla promozione e sul sostegno dei settori incentivati, tra i quali rientra il settore del fotovoltaico. |
(208) |
Come spiegato ai considerando 172 e 192 il governo della RPC indirizza i prestiti agevolati dei quali la concessione di linee di credito costituisce un elemento essenziale a un numero limitato di settori beneficiari. Il settore del fotovoltaico rientra in questo gruppo di settori e beneficia di prestiti agevolati specifici. |
(209) |
Tenuto conto di quanto precede, è evidente che le autorità consentono agli istituti finanziari di concedere linee di credito agevolate solo a un numero limitato di imprese/settori in ottemperanza agli orientamenti delle pertinenti politiche del governo della RPC. In base ai riscontri raccolti e in mancanza di collaborazione da parte del governo della RPC in questo campo, si conclude che le sovvenzioni in forma di linee di credito sproporzionate non sono erogate indistintamente e sono perciò specifiche ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera a), del regolamento di base. Nessuna delle parti interessate ha inoltre fornito elementi tali da comprovare che le sovvenzioni fossero basate su criteri o condizioni oggettivi ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera b), del regolamento di base. |
(c) Conclusioni
(210) |
Dall'inchiesta è emerso che tutti i gruppi di produttori esportatori inclusi nel campione hanno beneficiato di linee di credito concesse gratuitamente o a costi inferiori a quelli di mercato nel periodo dell'inchiesta. |
(211) |
Di conseguenza, la concessione di tali linee di credito al settore del fotovoltaico dovrebbe essere considerata una sovvenzione. |
(212) |
Preso atto dell'esistenza di un contributo finanziario, di un vantaggio per i produttori esportatori e della sua specificità, tale sovvenzione dovrebbe essere considerata compensabile. |
(d) Calcolo dell'importo della sovvenzione
(213) |
La concessione di linee di credito a titolo gratuito o a costi inferiori a quelli di mercato è considerata una prestazione di servizi finanziari (articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto iii) del regolamento di base) contro un corrispettivo inferiore al valore che sarebbe adeguato. L'importo della sovvenzione compensabile è calcolato in base al vantaggio, riscontrato durante il PI, conferito ai beneficiari. A causa delle distorsioni del mercato descritte nei considerando da 158 a 185, l'adeguatezza del corrispettivo dei servizi finanziari (in questo caso la concessione di linee di credito) non ha potuto essere determinata sulla base delle condizioni di mercato vigenti nella RPC. Ai sensi dell'articolo 6, lettera d), punto ii), del regolamento di base, il vantaggio conferito ai beneficiari è considerato pari alla differenza tra l'importo pagato dall'impresa beneficiaria per ottenere la concessione delle linee di credito dalle banche cinesi e l'importo che la stessa avrebbe pagato per un'analoga linea di credito da essa ottenibile sul mercato. Le linee di credito potrebbero anche essere considerate un potenziale trasferimento di fondi ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto i), del regolamento di base. |
(214) |
Uno dei produttori esportatori inclusi nel campione ha ottenuto la concessione di una linea di credito da una banca la cui sede è stabilita in una giurisdizione finanziaria diversa dalla RPC e questa linea di credito è stata subordinata a vincoli e al pagamento di commissioni com'è consuetudine sui mercati finanziari mondiali. Sebbene sia stata concessa dalla controllata cinese della banca in questione, tale linea di credito può essere considerata un utile parametro di riferimento. Si è ritenuto opportuno utilizzare le commissioni pagate nel caso di tale linea di credito quale termine di paragone, conformemente all'articolo 6, lettera d), punto ii), del regolamento di base. |
(215) |
L'entità delle commissioni utilizzata come valore di riferimento è stata applicata in proporzione all'importo di ciascuna linea di credito in questione per ottenere l'importo della sovvenzione (meno le eventuali commissioni effettivamente pagate). Nei casi di durata superiore a un anno della linea di credito, l'importo totale della sovvenzione è stato distribuito sull'intera durata della linea di credito, attribuendo un importo adeguato al PI. |
(216) |
L'aliquota di sovvenzione determinata a questo riguardo durante il PI per i produttori esportatori inclusi nel campione ammonta a:
|
3.4.1.3. Regimi di sovvenzionamento dei crediti all'esportazione
(217) |
L'inchiesta ha confermato che durante il PI le imprese incluse nel campione non hanno beneficiato di nessun vantaggio nel quadro di tale regime. |
3.4.1.4. Garanzie e assicurazioni dei crediti all'esportazione per le tecnologie verdi
(a) Introduzione
(218) |
Nella denuncia si affermava che la China Export & Credit Insurance Corporation («Sinosure») assicurava a condizioni agevolate i crediti all'esportazione dei produttori del prodotto in esame, fra l'altro tramite un programma denominato «Green Express». Secondo la denuncia, l'assicurazione dei crediti all'esportazione di Sinosure non era appropriata neppure per coprire le perdite e i costi operativi a lungo termine di questo programma. |
(b) Mancata collaborazione e utilizzo dei dati disponibili
(219) |
Come indicato nei considerando 104 e 105, la Commissione ha chiesto informazioni nel questionario, nella lettera di richiesta di maggiori informazioni e durante la visita di verifica in loco al governo della RPC e a Sinosure, che il governo della RPC e/o Sinosure non hanno fornito. |
(220) |
La Commissione ha chiesto informazioni sul quadro istituzionale e i pertinenti documenti che disciplinano le attività di Sinosure in qualità di assicuratore ufficiale dello Stato dei crediti all'esportazione. Il governo della RPC ha presentato solo una comunicazione stilata congiuntamente dal ministero del Commercio («MCOM») e da Sinosure nel 2004, ma nessuno degli altri documenti pertinenti tra cui, ad esempio, il cosiddetto piano 840 compreso nella comunicazione del Consiglio di Stato del 27 maggio 2009 (72). |
(221) |
Per quanto riguarda la verifica delle risposte alle domande del questionario e dell'allegato 1 relativo a Sinosure, la Commissione non ha potuto ottenere diversi documenti e verificare una serie di elementi chiesti sul posto. In particolare, Sinosure non ha presentato le seguenti informazioni e i seguenti riscontri chiesti dalla Commissione: a) bilancio del 2012 che, secondo quanto riferito, non era ancora disponibile sul sito Internet di Sinosure; b) la pertinente documentazione relativa all'assicurazione dei crediti all'esportazione per due degli esportatori che hanno collaborato inclusi nel campione, compresi i contratti, la valutazione dei rischi, la corrispondenza e le quietanze di pagamento dei premi; c) informazioni specifiche sugli alti dirigenti nominati dal Consiglio di Stato; d) riscontri in merito agli elementi e ai vantaggi elencati nella comunicazione stilata congiuntamente dal MCOM e da Sinosure nel 2004, anche in merito alla limitata approvazione, alla flessibilità delle aliquote e al ribasso entro la banda di fluttuazione dei premi; e) riscontri in merito agli utili e ai costi operativi a lungo termine delle attività di assicurazione dei crediti all'esportazione; f) riscontri in merito alla valutazione della situazione di mercato nel settore del fotovoltaico. |
(222) |
La Commissione non è stata inoltre messa in condizione di verificare una serie di elementi contenuti nelle risposte alle domande del questionario sulle attività di Sinosure, comprese in particolare le risposte riguardanti la valutazione del rischio, l'effettiva determinazione del premio e il processo di richiesta e di approvazione, perché Sinosure si è rifiutata di analizzare i contratti specifici stipulati con gli esportatori che hanno collaborato inclusi nel campione. Sinosure, inoltre, non ha chiarito alcune incongruenze nei dati — né ha presentato i relativi documenti giustificativi — o altri aspetti delle sue risposte al questionario e alla lettera di richiesta di maggiori informazioni individuati dalla Commissione. |
(223) |
Il governo della RPC e Sinosure hanno tentato di giustificare tale mancanza di collaborazione adducendo motivi di tutela della riservatezza durante la visita di verifica in loco e nella lettera del governo della RPC del 3 giugno 2013. A questo proposito, nella lettera in preparazione della verifica in loco e nella successiva corrispondenza via mail era indicato chiaramente che la Commissione intendeva procedere a una verifica significativa e che avrebbe pertanto adottato tutte le precauzioni necessarie per tutelare la riservatezza delle informazioni trasmesse o semplicemente rese disponibili per l'ispezione, in conformità al proprio obbligo giuridico di tutelare tali informazioni garantito dalle rigorose norme dell'UE in materia. Per quanto concerne i documenti che Sinosure ha cercato di presentare ben oltre la conclusione della visita di verifica, senza consentirne la loro adeguata verifica da parte della Commissione, essi non possono essere presi in considerazione dal momento che sono stati appositamente predisposti per l'inchiesta e che la Commissione non ha potuto verificarne i documenti di base. |
(224) |
Data la mancata collaborazione del governo della RPC e di Sinosure, la Commissione non ha potuto controllare vari aspetti della fornitura di una copertura assicurativa dei crediti all'esportazione da parte di Sinosure ai produttori esportatori del prodotto in esame che hanno collaborato e che sono stati inclusi nel campione. Pertanto alcune delle conclusioni della Commissione si fondano sulle informazioni disponibili ai sensi dell'articolo 28 del regolamento di base. |
(c) Sinosure è un ente pubblico.
(225) |
L'inchiesta ha stabilito che Sinosure è un ente pubblico ai sensi dell'articolo 2, lettera b), del regolamento di base e della pertinente giurisprudenza dell'OMC (73) in quanto possiede, esercita o gli sono conferiti poteri pubblici. In particolare, il governo della RPC esercita un controllo significativo su Sinosure (74) e Sinosure esercita poteri pubblici nell'esercizio di funzioni pubbliche. |
(226) |
La Commissione osserva che l'attività di assicurazione dei crediti all'esportazione esercitata da Sinosure costituisce parte integrante del più ampio settore finanziario ove è accertato che l'intervento pubblico influenza direttamente e altera il normale funzionamento del mercato finanziario nella RPC (cfr. considerando 185 e successivi). |
(227) |
Sinosure esercita funzioni pubbliche nel suo ruolo di unica istituzione ufficiale preposta ad assicurare i crediti all'esportazione nella RPC. Occupa pertanto una posizione di monopolio sul mercato dell'assicurazione dei crediti all'esportazione. L'impresa ha confermato che il mercato non è aperto, sebbene esistano alcuni concorrenti internazionali che operano indirettamente nella RPC. |
(228) |
Sinosure è di proprietà del governo che ne ha il pieno controllo finanziario. Sinosure è un'impresa individuale statale di cui è proprietario al 100 % il Consiglio di Stato. Il capitale di 4 miliardi di renmimbi proviene dal fondo di capitale di rischio di assicurazione dei crediti all'esportazione, in linea con il bilancio finanziario dello Stato. Inoltre, nel 2011 lo Stato ha effettuato una iniezione di capitale di 20 miliardi di renmimbi attraverso la China Investment Corporation, il fondo sovrano cinese (75). Lo statuto stabilisce che delle attività dell'impresa è responsabile il ministero delle Finanze, a cui essa è tenuta a presentare, per esame e approvazione, relazioni finanziarie e contabili e il bilancio fiscale. |
(229) |
Per quanto riguarda il controllo statale, in quanto impresa individuale statale Sinosure non dispone di un consiglio di amministrazione. Per quanto riguarda il collegio dei revisori dei conti, tutti i revisori sono nominati dal Consiglio di Stato ed esercitano le loro funzioni nel rispetto del «regolamento provvisorio del collegio dei revisori dei conti di importanti istituti finanziari di proprietà statale». Anche gli alti dirigenti di Sinosure sono di nomina governativa. Dal bilancio annuale del 2011 di Sinosure («B 2011») risulta che il presidente dell'impresa è il segretario del comitato del partito e che la maggioranza degli alti dirigenti sono anch'essi membri del comitato del partito. Essendosi Sinosure rifiutata di presentare ulteriori informazioni sui suoi alti dirigenti, si può concludere che essi sono emanazione diretta del governo, il quale nomina direttamente i componenti del suo collegio dei revisori dei conti e gli alti dirigenti. In considerazione di quanto precede, Sinosure è significativamente controllata dal governo della RPC. |
(230) |
L'esercizio di funzioni pubbliche e l'attuazione di politiche governative da parte di Sinosure appaiono talmente chiari ed espliciti che si può concludere che l'impresa è diretta emanazione del governo stesso. Il bilancio annuale del 2011 di Sinosure contiene numerose conferme a questo riguardo, in particolare: Sinosure «ha fattivamente svolto le funzioni di un'agenzia per il credito all'esportazione (…) e ha iniziato bene il primo dei cinque anni oggetto del dodicesimo piano quinquennale» (B 2011, pag. 4); «il progredire della riforma delle società ha rafforzato le funzioni di Sinosure in qualità di agenzia per il credito all'esportazione. La conferenza sull'economia del CCPCC ha messo in evidenza tale funzione e ha definito chiari requisiti per l'assicurazione dei crediti che hanno delineato la via della crescita» (B 2011, pag. 5); «Nel 2011 Sinosure ha attuato le strategie, le decisioni e le disposizioni del comitato centrale del PCC e del Consiglio di Stato, nonché le politiche statali in materia di industria, commercio estero, diplomazia e finanza, ha svolto appieno le sue funzioni strategiche e ha conseguito una rapida crescita» (B 2011, pag. 11); «Sinosure ha pienamente attuato la politica statale prevista dal “Regime speciale per l'assicurazione del finanziamento dell'esportazione di grandi attrezzature complete” e ha adempiuto ai suoi obblighi stabiliti dallo Stato» (B 2011, pag. 11). |
(231) |
Il quadro istituzionale in cui opera Sinosure e altri documenti elaborati al riguardo dal governo della RPC dimostrano ancora una volta la sua funzione di ente pubblico e che ad essa sono conferiti poteri per attuare politiche pubbliche. La comunicazione sull'attuazione della strategia di promozione del commercio tramite la scienza e la tecnologia utilizzando l'assicurazione dei crediti all'esportazione (Shang Ji Fa [2004], n. 368 del 26 luglio 2004), stilata congiuntamente dal MCOM e da Sinosure nel 2004, disciplina tuttora le attività di Sinosure. Tra gli obiettivi della comunicazione rientra la promozione dell'esportazione di prodotti di nuova e alta tecnologia e ad alto valore aggiunto mediante l'ulteriore ricorso all'assicurazione dei crediti all'esportazione. La comunicazione dà esplicito mandato a Sinosure di sostenere i settori esportatori chiave specificati nel repertorio del 2006 dei prodotti cinesi di nuova e alta tecnologia. Questo repertorio comprende tra i prodotti ammessi a beneficiare di tale sostegno «celle e moduli solari», che possono quindi essere considerati direttamente supportati da Sinosure. I seguenti vantaggi sono elencati nella comunicazione un «canale verde», ossia un sostegno specifico ai prodotti inclusi nel repertorio, che dovrebbero ricevere l'approvazione entro cinque giorni se ottemperano ai requisiti e un'approvazione limitata per assicurazione con priorità; velocità del rimborso, completato entro un termine di tre mesi dalla data di presentazione della documentazione; flessibilità dell'aliquota, pari al più alto ribasso dell'aliquota del premio entro la banda di fluttuazione dei premi di Sinosure. La comunicazione prevede inoltre che le amministrazioni regionali e locali responsabili per il commercio adottino ulteriori misure per sostenere i prodotti compresi nel repertorio. La comunicazione chiede a Sinosure di adeguare il modello di polizza in funzione della politica industriale nazionale e delle caratteristiche delle esportazioni dei prodotti di nuova e alta tecnologia e di fornire sostegno ai settori innovativi e di R&S, in particolare quelli incentivati dallo Stato. |
(232) |
La Commissione è a conoscenza dell'esistenza di altri documenti comprovanti che Sinosure attua direttamente le politiche governative di cui beneficiano, tra gli altri, anche i produttori esportatori. Il cosiddetto piano 840 è riportato in dettaglio nella comunicazione del Consiglio di Stato del 27 maggio 2009 (76). Tale denominazione si riferisce all'utilizzo di 84 miliardi di dollari statunitensi per assicurare le esportazioni ed è una delle sei misure adottate dal Consiglio di Stato nel 2009 per stabilizzare la domanda di esportazioni in seguito alla crisi mondiale e al conseguente aumento della domanda di assicurazione dei crediti all'esportazione. Le sei misure comprendono in particolare una migliore copertura assicurativa dei rischi all'esportazione, l'assicurazione dei crediti all'esportazione a breve termine per un ammontare di 84 miliardi di dollari nel 2009 e una riduzione dell'aliquota del premio. In qualità di unico organismo che assicura crediti all'esportazione, Sinosure è indicata come responsabile dell'attuazione del piano. Per quanto riguarda la diminuzione del premio assicurativo, a Sinosure è stato chiesto di garantire una riduzione del 30 % dell'aliquota media delle assicurazioni dei crediti all'esportazione a breve termine rispetto all'aliquota media complessiva del 2008. |
(233) |
Il cosiddetto piano 421 è stato incluso nella comunicazione sugli aspetti dell'attuazione di disposizioni speciali per il finanziamento dell'assicurazione dell'esportazione di grandi attrezzature complete redatta dal ministero del Commercio di concerto con il ministero delle Finanze il 22 giugno 2009. Anche questo piano ha costituito un importante tassello della politica di internazionalizzazione della Cina in risposta alla crisi finanziaria mondiale del 2009, che ha messo a disposizione 42,1 miliardi di dollari per finanziare le assicurazioni a sostegno dell'esportazione di grandi attrezzature complete. Sinosure e qualche altro istituto finanziario sono stati incaricati di gestire e fornire le risorse finanziarie. Le imprese beneficiarie considerate dal documento possono usufruire di provvedimenti finanziari agevolati, compresa l'assicurazione dei crediti all'esportazione. A causa della mancata collaborazione del governo della RPC, la Commissione non ha potuto approfondire ulteriormente i dettagli dell'applicazione della comunicazione. In assenza di elementi che provino il contrario, la Commissione ha motivo di ritenere che anche gli impianti fotovoltaici e il settore del fotovoltaico rientrino tra quelli considerati da tale documento. |
(234) |
Tra gli altri documenti attestanti il supporto pubblico alla prestazione di assicurazione dei crediti all'esportazione a breve termine figurano due documenti relativi alla concessione di un ulteriore sostegno finanziario ai settori strategici emergenti. La comunicazione del Consiglio di Stato in merito alla decisione del Consiglio di Stato sull'accelerazione della promozione e dello sviluppo dei settori strategici emergenti, Guo Fa [2010] n. 32 del 18.10.2010, al paragrafo 7, lettera c), incoraggia gli istituti finanziari ad accrescere il sostegno finanziario. Anche gli orientamenti sullo sviluppo dei settori strategici emergenti, adottati congiuntamente da tutti i ministeri competenti (Commissione nazionale per lo sviluppo e le riforme, ministero del Commercio, ministero della Scienza, ministero dell'Industria e delle tecnologie dell'informazione, ministero dell'Ambiente, ministero delle Finanze, amministrazione tributaria statale, amministrazione generale delle dogane, amministrazione generale per il controllo della qualità, ufficio d'ispezione sulla proprietà intellettuale) (Guo Fa [2011] n. 310 del 21 ottobre 2011), fanno riferimento in modo specifico al paragrafo XXVII alla concessione ai settori strategici emergenti di un sostegno attivo mediante, tra l'altro, l'assicurazione dei crediti all'esportazione. Tali settori si occupano in particolare di prodotti, tecnologie e servizi in vista dello sviluppo del mercato internazionale, di aerospaziale, della fabbricazione di apparecchiature di alta gamma, della promozione della tecnologia interna brevettata e di prodotti industriali strategici emergenti standard per l'esportazione. Pertanto, in assenza di elementi che provino il contrario, vi è motivo di ritenere che anche il prodotto in esame e gli esportatori inclusi nel campione rientrino nei «settori strategici emergenti» e siano ammessi a usufruire dei relativi benefici. |
(235) |
Sulla base degli elementi di cui sopra, la Commissione conclude che Sinosure è un ente pubblico in quanto le sono conferiti poteri pubblici per attuare politiche pubbliche, è significativamente controllata dallo Stato ed esercita funzioni pubbliche. |
(d) Base giuridica
(236) |
Le basi giuridiche sono costituite da: comunicazione sull'attuazione della strategia di promozione del commercio tramite la scienza e la tecnologia utilizzando l'assicurazione dei crediti all'esportazione (Shang Ji Fa [2004], n. 368), elaborata congiuntamente dal MCOM e da Sinosure; repertorio per l'esportazione dei prodotti cinesi di nuova e alta tecnologia (2006); il cosiddetto piano 840 incluso nella comunicazione del Consiglio di Stato del 27 maggio 2009; il cosiddetto piano 421 incluso nella comunicazione sugli aspetti dell'attuazione di disposizioni speciali per il finanziamento dell'assicurazione dell'esportazione di grandi attrezzature complete redatta dal ministero del Commercio di concerto con il ministero delle Finanze il 22 giugno 2009; comunicazione in merito alla decisione del Consiglio di Stato sull'accelerazione della promozione e dello sviluppo dei settori strategici emergenti (Guo Fa [2010] n. 32 del 18 ottobre 2010), elaborata dal Consiglio di Stato e i relativi orientamenti di attuazione (Guo Fa [2011] n. 310 del 21 ottobre 2011). |
(e) Risultati dell'inchiesta
(237) |
Poiché Sinosure è un ente pubblico cui sono conferiti poteri pubblici e che attua leggi e piani governativi, la prestazione dell'assicurazione dei crediti all'esportazione a favore dei fabbricanti del prodotto in esame si configura come contributo finanziario sotto forma di potenziale trasferimento diretto di fondi dalla pubblica amministrazione ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto i), del regolamento di base. |
(238) |
Quanto all'abbuono riconosciuto dalle amministrazioni locali di una parte del premio corrisposto dai produttori esportatori, anche questo si configura come trasferimento diretto di fondi sotto forma di sovvenzione ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto i), del regolamento di base. |
(239) |
Si configura un vantaggio ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, e dell'articolo 6, lettera c), del regolamento di base nella misura in cui Sinosure garantisce una copertura assicurativa dei crediti all'esportazione a condizioni più favorevoli di quelle che il beneficiario potrebbe ottenere normalmente sul mercato o una copertura assicurativa che altrimenti non sarebbe affatto disponibile sul mercato. Un vantaggio supplementare ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2), di cui usufruisce il produttore esportatore è costituito dall'abbuono in contanti di parte del premio di assicurazione corrisposto a Sinosure, riconosciuto da alcune amministrazioni locali nelle aree in cui taluni produttori esportatori sono stabiliti. |
(240) |
La comunicazione del 2004 elencava tutte le tipologie di vantaggi concessi da Sinosure e/o dalle amministrazioni locali alle imprese che rientrano nel repertorio del 2006 e che ottemperano alle disposizioni delle politiche nazionali. Dall'inchiesta è emerso che le polizze di assicurazione stipulate tra Sinosure e i produttori esportatori inclusi nel campione e gli abbuoni di parte dei premi riconosciuti dalle amministrazioni locali rispecchiano appieno tali vantaggi. Il programma «Green Express» prevede la semplificazione e l'accelerazione del processo di concessione della copertura assicurativa e del processo di liquidazione mediante una rapida valutazione delle perdite e il successivo celere pagamento dell'indennizzo al cliente. |
(241) |
Dall'inchiesta è emerso inoltre che le disposizioni adottate a seguito della crisi finanziaria del 2009 ed esposte in dettaglio nel piano 840 e nel piano 421, e successivamente nelle misure del 2011 previste a favore dei settori strategici emergenti, hanno assicurato notevoli vantaggi ai produttori esportatori. Tali misure hanno aumentato la disponibilità di copertura assicurativa e hanno ulteriormente ridotto il premio riconosciuto a Sinosure, nonostante la difficile situazione economica e il notevole aumento dei rischi per Sinosure nel garantire tale copertura, e sono pienamente rispecchiate nella copertura assicurativa garantita da Sinosure ai produttori esportatori. In particolare, è emerso dall'inchiesta che le condizioni e il premio riconosciuto negli anni relativi al PI sono rimasti sostanzialmente invariati quando non sono migliorati, nonostante l'aumento degli indennizzi liquidati da Sinosure e il considerevole deteriorarsi della situazione del settore del fotovoltaico. |
(242) |
Per quanto riguarda l'esistenza di un vantaggio, la Commissione ha in primo luogo valutato in quale misura i premi riconosciuti a Sinosure coprivano i costi dell'assicurazione dei crediti all'esportazione a breve termine. Sinosure ha fatto riferimento alla lettera j) dell'accordo sulle sovvenzioni e sulle misure compensative dell'OMC, che include tra le sovvenzioni all'esportazione «vietate» ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), di tale accordo l'istituzione di programmi di assicurazione dei crediti all'esportazione ad aliquote di premio insufficienti a coprire, sul lungo periodo, le perdite e i costi operativi di detti programmi. Nella sua risposta alle domande del questionario, Sinosure si è limitata a indicare gli utili realizzati e le perdite subite negli ultimi cinque anni e ha concluso che, avendo nel complesso registrato un utile nel corso di tale periodo, la prestazione di assicurazione dei crediti all'esportazione a breve termine a favore dei produttori esportatori non costituiva una sovvenzione ai sensi dell'accordo sulle sovvenzioni e sulle misure compensative dell'OMC. Come spiegato in precedenza (cfr. considerando 221 e 222), la Commissione ha chiesto a Sinosure di fornire informazioni specifiche e riscontri circa la redditività a lungo termine delle proprie attività di assicurazione dei crediti all'esportazione, compresi i proventi dai premi, le perdite e i costi operativi del programma a norma dell'accordo dell'OMC. Sinosure non ha tuttavia presentato i documenti e i riscontri richiesti durante la visita di verifica, insistendo sui dati globali sulla redditività quali risultano dai suoi bilanci annuali certificati. |
(243) |
La Commissione osserva che, anche volendo fare affidamento sui bilanci annuali di Sinosure senza poterne verificare i dati e gli elementi, non sarebbe in grado di concludere che Sinosure ha conseguito utili a lungo termine per la parte delle sue attività relativa all'assicurazione dei crediti all'esportazione, che corrisponde al «programma» di cui alla lettera j). Sinosure esercita varie attività oltre all'assicurazione dei crediti all'esportazione, e i dati riportati nel bilancio annuale sono dati consolidati per tutte queste attività, senza alcuna precisa ripartizione per ciascuna di esse. Da alcuni bilanci annuali (ma non il più recente) risulta che l'assicurazione dei crediti all'esportazione a breve termine è di gran lunga la più importante attività di Sinosure, ma non sono disponibili percentuali precise. Poiché Sinosure si è rifiutata di fornire le informazioni richieste e i riscontri in merito esclusivamente a quest'ultima attività, necessari per procedere a un'analisi del «programma» ai sensi della lettera j) dell'allegato 1 dell'accordo sulle sovvenzioni e sulle misure compensative dell'OMC, la Commissione ha dovuto basare le proprie conclusioni sui riscontri disponibili. |
(244) |
La Commissione osserva innanzitutto che, conformemente all'articolo 11 dello statuto di Sinosure, essa opera in pareggio. In altri termini, per statuto, Sinosure non mira a massimizzare i suoi utili, ma semplicemente al pareggio di bilancio conformemente alla sua funzione di unico assicuratore ufficiale dei crediti all'esportazione nella RPC. Come spiegato in precedenza, i riscontri disponibili hanno dimostrato che il quadro giuridico e politico in cui opera Sinosure le impone di attuare le politiche e i piani governativi nel rispetto del suo mandato pubblico. Tra i settori selezionati e le imprese che hanno specificamente beneficiato del sostegno statale, i produttori esportatori hanno avuto pieno accesso all'assicurazione dei crediti all'esportazione prestata da Sinosure a tassi agevolati anche all'indomani della crisi mondiale del 2009, nonché quando il settore del fotovoltaico ha attraversato una crisi senza precedenti anche durante il PI. Pertanto, Sinosure garantisce l'illimitata disponibilità di copertura assicurativa per il settore del fotovoltaico e il premio assicurativo estremamente basso che essa richiede non riflette i rischi effettivamente incorsi per assicurare le esportazioni in questo settore. Sulla base di tutti questi elementi si potrebbe già concludere che non si può escludere che le aliquote dei premi riconosciuti a Sinosure sono probabilmente insufficienti a coprire le sue attività a lungo termine e, di fatto, ciò sembra probabile. |
(245) |
In mancanza di collaborazione da parte di Sinosure, la Commissione ha preso in esame anche altri elementi che sostengono ulteriormente tale conclusione. I riscontri pubblicamente disponibili già dimostrano esplicitamente che Sinosure opera in condizioni che determinano sul lungo periodo perdite operative (77). La Commissione ha inoltre analizzato i pertinenti dati del conto economico dei bilanci annuali di Sinosure per gli esercizi dal 2006 al 2011 presentati da Sinosure per giustificare i dati sulla redditività indicati nelle risposte alle domande del questionario. Dai dati risulta che Sinosure ha incluso una considerevole perdita operativa a lungo termine dall'insieme delle sue attività assicurative che escludono redditi da capitale e altri redditi. Più in dettaglio, in ogni singolo esercizio tra il 2006 e il 2011 (con l'unica eccezione del 2010) l'importo degli indennizzi liquidati sono già (quasi) pari o superano (di molto) i premi netti riscossi da Sinosure. Una volta detratte dai premi netti le spese operative e le commissioni, la perdita risulta ancora più consistente. Dai dati risulta che, nonostante il modesto utile nel 2010, nell'intero periodo la perdita operativa sulle attività di assicurazione è significativa. Risulta dai bilanci annuali che gli introiti complessivi di Sinosure derivano in misura rilevante da redditi da capitale e altri redditi, che non sono pertinenti per valutare la redditività del suo programma di assicurazione dei crediti all'esportazione. Poiché le attività di Sinosure sono prevalentemente costituite dall'assicurazione dei crediti all'esportazione a breve termine, in assenza di elementi che provino il contrario, si conclude che il suo programma di assicurazione dei crediti all'esportazione ha determinato per Sinosure una significativa perdita sul lungo periodo. Dato che Sinosure subisce perdite a causa del suo programma di assicurazione dei crediti all'esportazione, l'esistenza di un vantaggio è determinata confrontando i premi corrisposti dai produttori esportatori a quelli disponibili sul mercato. Sinosure è l'unico assicuratore ufficiale dei crediti all'esportazione e pertanto controlla completamente il mercato interno. In assenza di un valore di riferimento commerciale nella RPC per tali strumenti e dato che il mercato finanziario nella RPC è falsato dall'intervento pubblico, è ragionevole utilizzare un valore di riferimento al di fuori della RPC, ossia i premi applicati in una situazione di mercato normale. Su questa base, come descritto nella seguente sezione sul calcolo dell'importo della sovvenzione, i premi sono corrisposti ad aliquote inferiori ai valori di mercato ed è conferito un vantaggio. |
(246) |
Tali sovvenzioni sono condizionate all'andamento delle esportazioni, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 4, lettera a), del regolamento di base, poiché non possono essere ottenute senza esportazioni. Inoltre, esse sono specifiche ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera a), del regolamento di base, perché l'accesso ad esse è limitato a determinate imprese. Le celle e i moduli solari sono esplicitamente elencati nel repertorio del 2006 dei prodotti di nuova e alta tecnologia, ciò che rappresenta il presupposto per beneficiare del trattamento agevolato previsto nella comunicazione del 2004. Inoltre, uno dei principali obiettivi di Sinosure è quello di attuare le politiche e i piani nazionali, compreso il dodicesimo piano quinquennale sul settore del fotovoltaico. Il settore del fotovoltaico beneficia anche del piano 840 e del piano 421, così come alcuni altri settori elencati in tali piani (cfr. considerando 232 e 233). Quello del fotovoltaico è considerato anche uno dei settori incentivati a norma della decisione n. 40 e di altri documenti e leggi di pianificazione (cfr. considerando 207 e 208). Il settore rientra inoltre nella categoria dei «settori strategici emergenti», che beneficiano di varie agevolazioni in base alle politiche governative (cfr. considerando 102). Alla maggior parte dei produttori esportatori è stata inoltre attribuita la qualifica ufficiale di imprese di nuova e alta tecnologia, che conferisce loro una serie di benefici per effetto delle vantaggiose politiche governative. |
(247) |
È quindi evidente che le agevolazioni concesse da Sinosure o dalle amministrazioni locali che rimborsano parte del premio assicurativo non sono disponibili per tutti i settori industriali e per tutte le imprese, bensì ne beneficiano solo i settori e le imprese che ottemperano, in maniera specifica, alle pertinenti politiche di sostegno statali e alle prescrizioni dei relativi documenti. La Commissione conclude che le agevolazioni concesse da Sinosure e/o dalle amministrazioni locali ai fabbricanti del prodotto in esame sono specifici ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera a), del regolamento di base. Inoltre, poiché non esistono prove del fatto che le sovvenzioni siano basate su criteri o condizioni oggettivi ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera b), del regolamento di base, il vantaggio è specifico anche sotto questo aspetto. |
(f) Conclusioni
(248) |
Dall'inchiesta è emerso che sei gruppi di produttori esportatori inclusi nel campione hanno beneficiato dell'assicurazione dei crediti all'esportazione prestata da Sinosure durante il PI. |
(249) |
La prestazione dell'assicurazione dei crediti all'esportazione da parte di Sinosure a favore del settore del fotovoltaico è da considerarsi una sovvenzione, nella misura in cui l'importo dei premi è inferiore ai valori di mercato. |
(250) |
Preso atto dell'esistenza di un contributo finanziario, di un vantaggio per i produttori esportatori e della sua specificità, tale sovvenzione dovrebbe essere considerata compensabile. |
(g) Calcolo dell'importo della sovvenzione
(251) |
L'importo della sovvenzione compensabile è calcolato in base al vantaggio, riscontrato durante il PI, conferito ai beneficiari. Il calcolo del vantaggio è analogo alla situazione riscontrata per le garanzie sui prestiti. Ai sensi dell'articolo 6, lettera c), del regolamento di base, il vantaggio conferito ai beneficiari è considerato pari alla differenza tra l'importo del premio pagato dall'impresa beneficiaria per l'assicurazione a breve termine prestata da Sinosure e l'importo che la stessa impresa avrebbe pagato per una analoga assicurazione dei crediti all'esportazione da essa ottenibile sul mercato. |
(252) |
Poiché l'assicurazione dei crediti all'esportazione a breve termine prestata da Sinosure è determinata dal conseguimento di obiettivi di politica pubblica e Sinosure opera in situazione di monopolio sul mercato interno nelle sue funzioni di unica agenzia ufficiale di assicurazione dei crediti all'esportazione, un riferimento di mercato adeguato è stato determinato utilizzando il metodo di seguito indicato. Inoltre, a causa della mancata collaborazione del governo della RPC e di Sinosure, la Commissione, per fissare un adeguato premio di mercato per l'assicurazione prestata a favore dei produttori del settore del fotovoltaico, ha utilizzato i dati disponibili. |
(253) |
La Commissione ritiene che il parametro più adeguato per il quale informazioni sono facilmente disponibili sono le aliquote di premio applicate dalla Export-Import Bank («Ex-Im Bank») degli Stati Uniti. Stando a informazioni pubblicamente disponibili (78), la Ex-Im Bank è l'agenzia ufficiale per i crediti all'esportazione del governo federale statunitense ed è autonoma. Tra le attività della Ex-Im Bank figurano l'assicurazione dei crediti all'esportazione e altre attività, come le garanzie sul capitale circolante e le garanzie sui prestiti (finanziamento dell'acquirente). La sua missione è quella di creare e promuovere l'occupazione negli Stati Uniti, sostenendo le esportazioni statunitensi verso acquirenti internazionali. La Ex-Im Bank a agisce come una società pubblica del Congresso degli Stati Uniti. Vi sono quindi diverse analogie con Sinosure e la banca è considerata un istituto di riferimento adeguato. |
(254) |
Il premio di riferimento è stato calcolato sulla base dei premi effettivamente corrisposti per le esportazioni verso paesi OCSE per polizze per l'intero fatturato con una copertura del 90 % dell'importo assicurato e una durata di 120 giorni. Il premio effettivo è la mediana delle cinque categorie di acquirenti stranieri, in funzione della loro solvibilità e del rischio di inadempienza. Esso rappresenta il riferimento più prossimo per calcolare il premio che i fabbricanti del prodotto in esame dovrebbero pagare sul mercato. |
(255) |
L'importo del vantaggio è stato calcolato servendosi delle informazioni fornite dal governo della RPC e si riferisce agli importi coperti da un'assicurazione dei crediti all'esportazione di Sinosure e alle commissioni corrisposte durante il PI per tale assicurazione. Le informazioni fornite per Sinosure dalle imprese che hanno collaborato non sono state utilizzate in quanto era evidente che quelle del governo della RPC erano più complete (ad esempio, non tutte le imprese hanno riferito dei loro rapporti con Sinosure nelle risposte al questionario o li hanno dichiarati durante la verifica in loco). |
(256) |
Per quanto riguarda il pagamento di parte del premio assicurativo da parte delle amministrazioni locali, il vantaggio viene calcolato come il livello di abbuoni e sovvenzioni concessi durante il PI alle imprese incluse nel campione. |
(257) |
L'aliquota di sovvenzione determinata a questo riguardo durante il PI per i produttori esportatori inclusi nel campione ammonta a:
|
3.4.1.5. Vantaggi assicurati tramite la concessione dell'accesso a società holding offshore e il rimborso dei prestiti da parte del governo
(258) |
L'inchiesta ha confermato che durante il PI le imprese incluse nel campione non hanno beneficiato di nessun vantaggio nel quadro di tale regime. |
3.4.2. Regimi di concessione di sovvenzioni
3.4.2.1. Fondo di ricerca e sviluppo dei prodotti per l'esportazione
(259) |
L'inchiesta ha confermato che durante il PI le imprese incluse nel campione non hanno beneficiato di nessun vantaggio nel quadro di tale regime. |
3.4.2.2. Sovvenzioni per lo sviluppo di «marchi famosi» e regime per i marchi cinesi leader sui mercati mondiali
(260) |
La Commissione ha riscontrato che alcuni produttori esportatori inclusi nel campione hanno beneficiato di tali regimi durante il PI. Tuttavia, in considerazione dei limitati importi dei vantaggi ottenuti e del loro impatto trascurabile sul margine di sovvenzione, la Commissione non ha ritenuto necessario analizzare la compensabilità di tali regimi. |
3.4.2.3. Fondi per l'espansione verso l'estero delle industrie della provincia di Guandong
(261) |
L'inchiesta ha confermato che durante il PI le imprese incluse nel campione non hanno beneficiato di nessun vantaggio nel quadro di tale regime. |
3.4.2.4. Programma dimostrativo «Golden Sun»
(a) Introduzione
(262) |
Il denunciante ha sostenuto che i fabbricanti del prodotto in esame hanno beneficiato di sovvenzioni nell'ambito del programma dimostrativo Golden Sun («Golden Sun») attuato dal governo della RPC nel luglio 2009. La denuncia conteneva elementi di prova non manifestamente infondati secondo cui quattro tra gli esportatori inclusi nel campione avevano ottenuto sovvenzioni dirette per il prodotto in esame nell'ambito di tale programma. Inoltre, evidenziava che uno degli esportatori inclusi nel campione era stato selezionato come il fornitore del prodotto in esame per il 70 % della capacità totale installata dai gestori di progetti (ovvero le società che producono e vendono energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici) nel 2011. La denuncia conteneva anche informazioni che lasciavano intendere che i finanziamenti nell'ambito di tale programma non erano stati assegnati in modo trasparente e concorrenziale ai gestori dei progetti. |
(b) Mancata collaborazione e utilizzo dei dati disponibili
(263) |
La Commissione ha chiesto al governo della RPC informazioni sul programma «Golden Sun» nel questionario, nella lettera di richiesta di maggiori informazioni e durante la visita di verifica in loco. Come specificato in modo più dettagliato nei considerando 104 e 105, tali informazioni non sono state fornite. |
(264) |
Quanto alle informazioni richieste nel questionario e nella lettera di richiesta di maggiori informazioni, il governo della RPC ha costantemente ribadito che i beneficiari di tale regime di erogazione di sovvenzioni non sono i fabbricanti del prodotto in esame. Di conseguenza, il governo della RPC non ha fornito risposta a una serie di domande relative al programma e ai vantaggi per i fabbricanti del prodotto in esame, giudicandole «non pertinenti». Il governo della RPC ha inoltre omesso di trasmettere tutte le pertinenti leggi, normative, linee guida amministrative e gli altri atti richiesti nel questionario, limitandosi unicamente a presentare la base giuridica principale. |
(265) |
All'inizio della verifica sul programma «Golden Sun», la Commissione ha chiesto al governo della RPC di presentare tutti gli allegati della base giuridica principale già trasmessa e se intendeva presentare ulteriori documenti ufficiali relativi al programma. Il governo della RPC ha presentato gli allegati richiesti, ma ha risposto che non intendeva presentare nessun altro documento supplementare. La Commissione ha quindi mostrato al governo della RPC un documento finanziario relativo ai progetti finanziati e ai corrispondenti importi erogati nell'ambito di questo programma dal ministero delle Finanze («MF»), che era stato presentato dagli esportatori che hanno collaborato (documento MF n. 965 [2010] del 2 dicembre 2010). Le appendici di tale documento dimostrano che uno degli esportatori inclusi nel campione ha beneficiato di notevoli finanziamenti tramite tale programma, oltre che per i propri progetti anche come fornitore degli impianti ammessi a beneficiare dei finanziamenti per diversi progetti finanziati dal programma. I rappresentanti del ministero delle Finanze presenti alla verifica erano a conoscenza del documento esibito e la Commissione ha chiesto loro di presentare tutti i documenti finanziari analoghi elaborati dal ministero delle Finanze per gli anni di attuazione del programma «Golden Sun». Sebbene i rappresentanti del ministero delle Finanze abbiano accettato in linea di principio di presentare tali documenti, la Commissione non li ha mai ricevuti. |
(266) |
La Commissione ha inoltre esibito al MCOM i documenti finanziari riguardanti il programma «Golden Sun» elaborati dal dipartimento delle Finanze locale di una provincia e di un comune, presentati da uno degli esportatori che hanno collaborato all'inchiesta, e ha chiesto al governo della RPC di presentare analoghi documenti (redatti da province o comuni) in merito al programma. Il governo della RPC ha risposto di non poter presentare tali documenti, perché non ne disponeva in quanto riguardavano province e/o comuni. |
(267) |
Nella sua lettera del 3 giugno 2013 il governo della RPC ha ribadito che beneficiari del programma «Golden Sun» non sono i fabbricanti del prodotto in esame e ha chiarito che, se questi hanno beneficiato di questo programma, non ne hanno usufruito in veste di produttori di pannelli solari bensì in quanto gestori di centrali elettriche, dato che solo questi ultimi possono ricevere sovvenzioni nell'ambito di tale programma. Nella stessa lettera si affermava che la Commissione aveva chiesto solo tre documenti esplicitamente citati che erano stati presentati dal governo della RPC. Ciò non è esatto in quanto la Commissione ha chiesto in sede di verifica specifici documenti finanziari elaborati dal ministero delle Finanze (espressamente indicati anche nella lettera della Commissione del 23 maggio 2013) e dai dipartimenti locali delle aree ove hanno sede i produttori esportatori (con riferimento a specifici documenti presentati dai produttori esportatori), che il governo della RPC ha deciso di non trasmettere. |
(268) |
La Commissione, inoltre, ha chiesto informazioni specifiche sugli importi percepiti nell'ambito del programma «Golden Sun» da un esportatore che ha collaborato all'inchiesta incluso nel campione, dato che tale esportatore aveva fornito il prodotto in esame percependo direttamente gli importi dal governo. Anche in questo caso il governo della RPC non è stato in grado di chiarire la situazione né di fornire precisazioni durante la visita di verifica, limitandosi a contattare il consulente legale dell'impresa che aveva presumibilmente precisato che la situazione era stata chiarita con i funzionari della Commissione durante la visita di verifica, cosa non del tutto vera. Ulteriori informazioni sulla situazione sono fornite di seguito nei considerando da 276 a 278. Come ulteriormente precisato nei considerando da 275 a 278, l'inchiesta ha stabilito che i produttori che hanno collaborato inclusi nel campione hanno effettivamente beneficiato di sovvenzioni nel quadro del programma «Golden Sun», anche in maniera specifica per la fornitura del prodotto in esame. L'affermazione del governo della RPC secondo cui la fabbricazione del prodotto in esame non beneficia di tale programma è stata indisputabilmente contraddetta da elementi di prova e dati verificati durante l'inchiesta. |
(269) |
Data la mancanza di collaborazione da parte del governo della RPC, la Commissione non è stata in grado di controllare diversi aspetti fondamentali del programma «Golden Sun» e degli effettivi vantaggi conferiti ai fabbricanti del prodotto in esame. Ciò a causa anche della mancata presentazione da parte del governo della RPC di tutti i pertinenti documenti richiesti, in particolare i documenti finanziari sugli stanziamenti del programma «Golden Sun» elaborati dal ministero delle Finanze per gli anni di attuazione del programma. Pertanto alcune delle conclusioni dell'inchiesta si fondano sui migliori dati disponibili ai sensi dell'articolo 28 del regolamento di base. |
(c) Base giuridica
(270) |
La principale base giuridica è costituita da: comunicazione relativa all'attuazione del programma dimostrativo «Golden Sun» del 16 luglio 2009 e allegate misure provvisorie per la gestione del Fondo di assistenza finanziaria per il programma dimostrativo «Golden Sun», CaiJian n. 397 [2009] elaborate dal ministero delle Finanze, dal ministero della Scienza e dal consiglio nazionale dell'energia; circolare concernente la positiva attuazione dei compiti del programma dimostrativo «Golden Sun», doc. n. 718 [2009]; circolare concernente la positiva attuazione del programma dimostrativo «Golden Sun» 2010, doc. n. 622 [2010]; circolare su istruzioni sugli indici di bilancio per le sovvenzioni per i costi di costruzione per i programmi dimostrativi «Golden Sun» 2010, doc. n. 965 [2010], del 2 dicembre 2010, elaborata dal ministero delle Finanze; circolare relativa alla distribuzione dell'obiettivo di bilancio per la sovvenzione fiscale stanziata per i programmi «Golden Sun» 2011, doc. JCJ n. 336 del 1o settembre 2011 elaborata dal dipartimento delle Finanze di Hebei; circolare relativa alla distribuzione dell'obiettivo di bilancio per la sovvenzione fiscale stanziata per i programmi «Golden Sun» 2011, doc. HCJ n. 135 dell'8 novembre 2011 elaborata dall'ufficio comunale delle finanze di Hengshui. |
(d) Risultati dell'inchiesta
(271) |
Il programma «Golden Sun» è stato varato nel 2009 per promuovere il progresso tecnologico e lo sviluppo del settore degli impianti fotovoltaici. Le autorità responsabili del programma a livello centrale sono il ministero delle Finanze, il ministero della Scienza e il consiglio nazionale dell'energia. La Comunicazione sull'attuazione del programma «Golden Sun» elenca una serie di criteri per l'ammissibilità ai finanziamenti previsti dal programma, in particolare: a) le imprese devono essere incluse nel piano di attuazione locale del progetto di dimostrazione «Golden Sun»; b) le imprese devono avere una capacità installata non inferiore a 300 kWh; c) il periodo di costruzione non deve essere superiore a un anno e il periodo di operazione non deve essere inferiore a 20 anni; d) i proprietari dei progetti fotovoltaici devono possedere attività totali pari almeno a 100 milioni di renmimbi e un capitale pari almeno al 30 % dei costi di investimento; e) i produttori di sistemi integrati e degli impianti fondamentali utilizzati per i progetti di generazione fotovoltaica devono essere selezionati tramite gara. I progetti ammissibili possono ricevere fondi dal governo a copertura di un massimo del 50 % del totale dei costi di investimento, mentre tale massimale sale al 70 % per i progetti in regioni remote che non dispongono di una rete elettrica. |
(272) |
Per quanto riguarda la procedura, le imprese interessate a beneficiare di un finanziamento nell'ambito del programma devono presentare la loro domanda e i documenti giustificativi alle competenti amministrazioni pubbliche. I servizi competenti in tema di finanze, tecnologia ed energia a livello provinciale, responsabili dell'attuazione del programma, presentano congiuntamente una relazione di sintesi al ministero delle Finanze, al ministero della Scienza e al consiglio nazionale dell'energia cui spetta il compito di esaminare i progetti provinciali sotto il profilo dei programmi tecnici, delle condizioni di realizzazione, del finanziamento e di tutti gli altri aspetti. Successivamente all'approvazione definitiva da parte del governo, il ministero delle Finanze eroga i fondi direttamente al proprietario del progetto, conservando i pertinenti documenti relativi all'approvazione e agli esborsi. |
(273) |
Nella pratica, i gestori di progetti presentano domanda di finanziamento al governo dopo aver sottoscritto un contratto con il fornitore (o i fornitori) degli impianti fotovoltaici (ossia il prodotto in esame). Ai sensi della legislazione applicabile, tali fornitori di impianti fotovoltaici sono selezionati tramite gara. Tuttavia, il governo della RPC non ha chiarito in che modo eserciti il proprio potere discrezionale nella selezione dei gestori di progetti per i piani di attuazione locali del programma «Golden Sun», né con quali modalità i gestori di progetti selezionino, a loro volta, il fornitore degli impianti fotovoltaici sovvenzionabili. Il governo della RPC e le parti interessate non hanno dimostrato che il processo di selezione è aperto, trasparente e non discriminatorio, in quanto non hanno fornito la pertinente documentazione. Non vi è alcuna indicazione che siano stati acquistati impianti fotovoltaici dall'estero. Una parte considerevole degli impianti fotovoltaici sovvenzionabili è stata fornita da un unico produttore che ha collaborato all'inchiesta incluso nel campione. Sulla base dei dati disponibili, le istituzioni concludono pertanto che il programma «Golden Sun» è stato utilizzato come strumento per creare una domanda artificiale di prodotti di determinati fabbricanti cinesi del prodotto in esame. Se ritiene che il progetto soddisfi i criteri, il governo eroga i fondi. |
(274) |
Il programma «Golden Sun» concede una sovvenzione ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto i), e paragrafo 2, del regolamento di base, sotto forma di un trasferimento di fondi dal governo della RPC ai fabbricanti del prodotto in esame. |
(275) |
In particolare, l'inchiesta ha stabilito che diversi produttori che hanno collaborato inclusi nel campione hanno direttamente ottenuto sovvenzioni nell'ambito del programma «Golden Sun» per l'installazione presso le loro sedi di impianti per la produzione di elettricità generata con energia solare. Tali sovvenzioni versate ai produttori che hanno collaborato inclusi nel campione che compensano una parte dei costi che questi avrebbero dovuto altrimenti sopportare sono quindi direttamente collegati al prodotto in esame. |
(276) |
Inoltre, l'inchiesta ha stabilito che i produttori che hanno collaborato inclusi nel campione hanno beneficiato anche di un finanziamento nell'ambito di tale programma in relazione alla fornitura del prodotto in esame a gestori di progetti non collegati. In particolare, nel corso dell'inchiesta in loco si è riscontrato che un esportatore che ha collaborato incluso nel campione aveva ricevuto direttamente dal governo della RPC un consistente pagamento forfetario per tutti i 40 progetti finanziati nell'ambito del programma «Golden Sun» per il quale aveva fornito il prodotto in esame. Tale importo non era stato dichiarato dal produttore esportatore che ha collaborato incluso nel campione nella sua risposta alle domande del questionario. Dalla circolare del ministero delle Finanze del 2010 è emerso che questo esportatore che ha collaborato è stato scelto per fornire il prodotto in esame a diversi gestori di progetti non collegati appartenenti al settore sia pubblico sia privato. La Commissione ha cercato di ottenere informazioni dal governo della RPC in relazione a tale pagamento diretto all'esportatore che ha collaborato incluso nel campione, in quanto l'articolo 13 delle misure provvisorie relative al programma «Golden Sun» allegate alla comunicazione del 2009 stabilisce espressamente che le sovvenzioni sono versate direttamente al gestore del progetto (non al fornitore dell'impianto fotovoltaico) e il governo della RPC ha esplicitamente confermato questo elemento in sede di verifica. Come spiegato in precedenza, il governo della RPC non è stato in grado, durante la visita di verifica, di fornire spiegazioni sul motivo per cui l'esportatore incluso nel campione abbia beneficiato di un finanziamento diretto. Nella sua lettera del 3 giugno 2013, il governo della RPC ha limitato le sue osservazioni a uno solo dei 40 progetti, affermando che in tal caso era stato concluso un accordo finanziario tra il gestore del progetto e il produttore esportatore che ha collaborato incluso nel campione perché il gestore non aveva fondi sufficienti per pagare il produttore esportatore e aveva concordato che la sovvenzione sarebbe stata versata direttamente al produttore esportatore che ha collaborato incluso nel campione. Riguardando un solo progetto in cui era intervenuto l'esportatore che ha collaborato incluso nel campione sui 40 progetti elencati nel documento del ministero delle Finanze, questa spiegazione molto stringata, ma non suffragata da alcun riscontro, è del tutto insufficiente per la Commissione per chiarire la situazione. |
(277) |
L'esportatore che ha collaborato incluso nel campione ha tentato di giustificare nella sua lettera del 24 giugno 2013 il fatto di non aver riferito del pagamento diretto per i 40 progetti in questione, adducendo come spiegazione che si trattava di una sovvenzione come «utilizzatore» per il gestore del progetto e non per il fornitore. Tale esportatore ha confermato di aver ricevuto il pagamento diretto forfetario in relazione alle forniture per i 40 progetti elencati nella circolare del ministero delle Finanze, aggiungendo che il governo può trasferire fondi direttamente al fornitore e che vi ricorre allo scopo di garantire che tali sovvenzioni siano utilizzate esclusivamente per gli impianti fotovoltaici autorizzati e per agevolare i controlli. Nella sua risposta l'esportatore ha preso in considerazione soltanto un progetto per il quale erano stati raccolti documenti in loco, ignorando gli altri 39 progetti per i quali ha ricevuto un finanziamento diretto nell'ambito del programma «Golden Sun». Sebbene l'esportatore abbia dimostrato che i fondi per questo particolare progetto erano stati registrati come credito e non come un pagamento anticipato della sovvenzione pubblica, nessun altro elemento di prova è stato presentato sull'effettivo completamento di questo o di uno qualsiasi degli altri progetti, compresa l'effettiva fornitura del prodotto in esame per il quale i fondi erano stati ottenuti. Nemmeno le spiegazioni fornite hanno permesso di far luce sulla incoerenza tra i pagamenti effettuati direttamente dal governo e le pertinenti norme di attuazione sopra citate secondo cui i fondi sono normalmente trasferiti dal governo della RPC al gestore del progetto e non al fornitore dell'impianto. |
(278) |
La Commissione ritiene poco convincente la spiegazione fornita dal governo della RPC riguardo all'accordo finanziario tra l'esportatore che ha collaborato incluso nel campione e il gestore del progetto, in quanto appare strano che due parti private possano decidere autonomamente di accordarsi in merito a un'attività di una pubblica amministrazione (ovvero un pagamento diretto del governo al fornitore in deroga all'articolo 13 della comunicazione del 2009), senza l'intervento di quest'ultima o persino senza che questa ne sia a conoscenza. Il governo della RPC non ha fornito ulteriori riscontri concreti né osservazioni su questo aspetto dei pagamenti diretti ai fornitori e ha deciso di limitare la sua risposta solo a un progetto non definito sui 40 progetti realizzati dagli esportatori che hanno collaborato inclusi nel campione. Nelle spiegazioni che ha fornito, l'esportatore non si è espresso sull'osservazione del governo della RPC in merito alla difficile situazione finanziaria del gestore riguardo a un progetto non specificato dal governo della RPC. Inoltre, le dichiarazioni dell'esportatore circa la possibilità di un pagamento diretto e la giustificazione offerta non trovano alcuna conferma presso altre fonti e da parte del governo della RPC. |
(279) |
Alla luce delle osservazioni limitate e contraddittorie presentate dal governo della RPC e dall'esportatore che ha collaborato incluso nel campione, il solo punto in comune e la conclusione che si può trarre sono che il pagamento diretto forfetario del governo della RPC all'esportatore che ha collaborato incluso nel campione era necessario per assicurarsi che i fondi pervenissero all'esportatore, in quanto sussisteva il rischio di un mancato pagamento a causa delle difficoltà finanziarie del gestore del progetto. Resta il fatto che l'esportatore che ha collaborato incluso nel campione non è stato in grado di spiegare come sia stato usato il pagamento forfetario del governo della RPC, se l'impianto fotovoltaico alla fine sia stato consegnato al gestore del progetto e quale (eventuale) prezzo quest'ultimo abbia pagato. In mancanza di altri riscontri disponibili o altrimenti ragionevolmente ottenibili dalla Commissione, si è pertanto concluso in virtù dell'articolo 28 del regolamento di base che il versamento di un importo forfetario all'esportatore che ha collaborato si configura come una sovvenzione diretta ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto i), del regolamento di base. |
(280) |
La Commissione conclude inoltre che le sovvenzioni concesse ai fornitori del prodotto in esame, in qualità di gestori di progetti o all'atto della presunta fornitura di impianti fotovoltaici a gestori di progetti non collegati, conferiscono loro un vantaggio ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento di base. In qualità di gestori di progetti, i fabbricanti del prodotto in esame, grazie ai finanziamenti tramite il programma «Golden Sun», possono risparmiare sui costi di installazione presso le loro sedi di impianti elettrici che sfruttano l'energia solare. In quanto fornitori di impianti fotovoltaici a gestori di progetti non collegati, i fabbricanti del prodotto in esame possono beneficiare dei finanziamenti del programma «Golden Sun» senza dover effettivamente fornire gli impianti e/o a copertura del rischio di mancato pagamento da parte dei gestori di progetti non collegati. In quest'ultimo caso, i fabbricanti del prodotto in esame ricevono un pagamento che altrimenti non avrebbero ottenuto dai gestori di progetti non collegati. |
(281) |
Il regime di sovvenzioni è inoltre specifico ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera a), del regolamento di base, dato che la legislazione secondo la quale opera l'autorità che concede la sovvenzione limita l'accesso a tale regime unicamente a determinati gestori di progetti che ottemperano a diversi criteri elencati nella legislazione e più in generale solo ai gestori di progetti del settore dell'energia solare. Inoltre, poiché né la selezione del fornitore dell'impianto fotovoltaico né la selezione dei gestori di progetti sono basate su un processo concorrenziale aperto, trasparente e non discriminatorio e poiché il governo della RPC ha effettuato pagamenti diretti ai fornitori di impianti fotovoltaici, questo regime è specifico anche perché ne hanno potuto beneficiare di fatto soltanto alcuni fornitori di impianti fotovoltaici. Questo programma non soddisfa le condizioni di non specificità di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera b), del regolamento di base, dal momento che le condizioni di ammissibilità e gli effettivi criteri di selezione delle imprese da includere nei piani di attuazione dei progetti locali e dei progetti definitivi da selezionare sulla base dei diversi aspetti tecnici e finanziari non sono oggettivi e non si applicano automaticamente. |
(e) Conclusioni
(282) |
Il programma «Golden Sun» costituisce un regime di sovvenzioni specifiche sotto forma di sussidio. L'inchiesta ha stabilito che alcuni degli esportatori che hanno collaborato inclusi nel campione hanno beneficiato di tale sovvenzione. |
(f) Calcolo dell'importo della sovvenzione
(283) |
L'aliquota di sovvenzione determinata a questo riguardo durante il PI per i produttori esportatori inclusi nel campione ammonta a:
|
3.4.3. Regimi di esenzione e di sgravio delle imposte dirette
3.4.3.1. Regime «due zero/tre metà» per le imprese a partecipazione estera (foreign-invested enterprises — FIE)
(a) Introduzione
(284) |
La denuncia lamentava l'esistenza di una legislazione specifica risalente al 1991 diretta a promuovere gli investimenti stranieri in Cina mediante la legge sull'imposta sul reddito delle imprese a partecipazione estera e delle imprese straniere («legge fiscale sulle FIE»). Tra i vantaggi previsti per le imprese a partecipazione estera (foreign-invested enterprises — «FIE») figura un regime di sovvenzioni denominato «due zero/tre metà» che prevede una totale esenzione dalle imposte dirette per i primi due anni di gestione in attivo delle FIE e il versamento della metà dell'aliquota dell'imposta sul reddito applicabile per i tre anni successivi. |
(285) |
Del regime «due zero/tre metà» esiste anche un'altra variante per le società riconosciute come imprese di nuova e alta tecnologia, che hanno sede in determinate zone specifiche. È possibile beneficiare dei vantaggi conferiti da questa variante del regime anche dopo il 2013. L'inchiesta ha rivelato che uno degli esportatori che hanno collaborato (Yingli Hainan) usufruisce dei vantaggi previsti da tale regime a partire dal 2011, con la totale esenzione fiscale per gli anni 2011 e 2012 e la riduzione del 50 % dell'aliquota fiscale nei successivi tre anni. |
(286) |
La Commissione ha cercato di raccogliere informazioni su tale regime nel corso della visita di verifica presso il governo della RPC. Quest'ultimo, tuttavia, non ha fornito precisazioni su questa differente variante del regime «due zero/tre metà». Nella sua lettera del 3 giugno 2013 il governo della RPC ha sostenuto che questo regime non era stato citato nella denuncia e non costituisce un sostituto della variante del regime «due zero/tre metà» previsto per le FIE come affermato nella denuncia, che si applica senza limitazioni geografiche. La Commissione prende atto di tali spiegazioni fornite dal governo della RPC e ne deduce che tale regime fiscale costituisce formalmente un regime distinto da quello «due zero/tre metà» previsto per le FIE. Tuttavia, dato che dei suoi vantaggi si continua a usufruire dopo l'asserita scadenza del regime per le FIE, che il meccanismo, la natura e gli effetti dei suoi vantaggi sono identici a quelli del regime previsto per le FIE e che è stato indicato da uno degli esportatori che hanno collaborato inclusi nel campione, essa ritiene che il regime abbia strette analogie con quello «due zero/tre metà» previsto per le FIE, quale proseguimento dello stesso regime, e che esso dovrebbe essere oggetto di compensazione. A questo proposito, la Commissione osserva che l'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento di base prevede un'inchiesta per determinare qualsiasi «asserita sovvenzione» individuata dal denunciante e non fa riferimento a un «asserito regime di sovvenzione». Poiché in questo caso entrambi i regimi riguardano la stessa sovvenzione, ovvero una rinuncia all'imposta sul reddito delle imprese, la Commissione è autorizzata a condurre un'inchiesta come se si trattasse di un'unica sovvenzione. |
(b) Base giuridica
(287) |
La base giuridica di questo regime è costituita dall'articolo 8 della legge sul trattamento fiscale delle FIE e dall'articolo 72 delle norme di esecuzione della legge della Repubblica popolare cinese sull'imposta sul reddito delle imprese a partecipazione estera e delle imprese straniere. Secondo il governo della RPC, il regime è stato soppresso con l'adozione il 16 marzo 2007 della legge sull'imposta sul reddito delle imprese (Enterprise Income Tax — «EIT») del 2008 durante la quinta sessione del decimo Congresso nazionale del popolo della Repubblica popolare cinese, segnatamente dall'articolo 57 di tale legge, con una graduale eliminazione dei suoi benefici fino alla fine del 2012. |
(288) |
La base giuridica del regime speciale «due zero/tre metà» è costituita dal decreto n. 40 [2007] comunicazione del Consiglio di Stato sull'attuazione di politiche transitorie di agevolazione in materia di imposta sul reddito delle imprese ad alta tecnologia create in zone economiche speciali e nel nuovo distretto Pudong di Shanghai, dall'articolo 57, paragrafo 3, della legge della RPC sull'imposta sul reddito delle imprese, nonché dalle disposizioni amministrative per la determinazione delle imprese di nuova e alta tecnologia. |
(c) Risultati dell'inchiesta
(289) |
Solo le imprese produttive a partecipazione estera destinate a restare in attività per un periodo non inferiore a dieci anni sono esentate dall'imposta sul reddito. L'esenzione inizia a decorrere dall'anno in cui l'impresa comincia a realizzare un utile per i primi due anni, cui segue una riduzione del 50 % delle aliquote d'imposta applicabili nei tre anni successivi. |
(290) |
Per quanto riguarda la speciale variante del regime, le imprese potenzialmente beneficiarie devono possedere anche la qualifica di imprese di nuova e alta tecnologia riconosciuta con una specifica certificazione amministrativa, ossia imprese con elevata proprietà intellettuale che possono anche ottemperare alle condizioni stabilite nell'articolo 93 dei regolamenti di esecuzione della legge della RPC sull'imposta sul reddito delle imprese. |
(291) |
Un'impresa che intenda beneficiare di tale regime deve inoltrare alla amministrazione tributaria statale la dichiarazione annuale per l'imposta sul reddito delle imprese (con le relative appendici) e trasmettere i propri bilanci. Queste disposizioni valgono anche per la speciale variante del regime. |
(292) |
Il governo della RPC ha affermato che il regime è stato progressivamente soppresso dopo l'entrata in vigore della legge sull'imposta sul reddito delle imprese nel 2008 e che dei suoi vantaggi è possibile usufruire solo fino alla fine del 2012. Il governo della RPC ha sostenuto inoltre che non esiste alcun regime sostitutivo per le FIE e che il loro trattamento fiscale è ora identico a quello delle altre società soggette all'imposta sul reddito. La Commissione osserva che questo regime fiscale ha conferito un vantaggio durante il PI, poiché vari produttori del settore del fotovoltaico ne hanno beneficiato. Inoltre, non si può escludere che sia ancora possibile usufruire dei vantaggi nell'ambito di tale regime o che un regime sostitutivo analogo esista o possa esistere in futuro. Come spiegato in precedenza, l'inchiesta ha dimostrato che esistono anche altre varianti del regime «due zero/tre metà» di cui continuano a beneficiare i fabbricanti di pannelli solari. Pertanto, tale regime è riconosciuto come ancora compensabile. |
(293) |
Della speciale variante del regime ha usufruito un esportatore che ha collaborato, la Yingli Green Energy. |
(d) Conclusioni
(294) |
Il regime si configura come sovvenzione ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto ii), e paragrafo 2, del regolamento di base, sotto forma di entrate cui la pubblica amministrazione rinuncia, conferendo un vantaggio alle imprese beneficiarie. |
(295) |
Il regime di sovvenzione è specifico ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera a), del regolamento di base, dato che la legislazione secondo cui l'autorità concedente opera limita l'accesso al regime solo a determinate imprese qualificate come FIE e che ottemperano a determinati criteri stabiliti nella pertinente legislazione. |
(296) |
Di conseguenza, la sovvenzione dovrebbe essere considerata compensabile. |
(297) |
Quanto alla variante del regime essa dovrebbe essere considerata una sovvenzione ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto ii), e paragrafo 2, del regolamento di base, sotto forma di entrate cui la pubblica amministrazione rinuncia, che conferiscono un vantaggio alle imprese beneficiarie. |
(298) |
Il regime di sovvenzione è specifico ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera a), del regolamento di base, dato che la legislazione secondo cui l'autorità concedente opera limita l'accesso al regime solo a determinate imprese e settori qualificati come «incentivati», come il settore del fotovoltaico. Inoltre, il regime è specifico ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3, in quanto l'ammissibilità è limitata a determinate regioni. |
(299) |
Di conseguenza, tale variante dovrebbe essere considerata compensabile. |
(e) Calcolo dell'importo della sovvenzione
(300) |
L'importo della sovvenzione compensabile è calcolato in base al vantaggio, riscontrato durante il PI, conferito ai beneficiari. Il vantaggio conferito ai beneficiari è considerato equivalente all'importo totale dell'imposta dovuta in base all'aliquota di imposta normale, previa detrazione dell'importo corrisposto in base alla minore aliquota di imposta agevolata. Gli importi oggetto di compensazione sono basati sui dati contenuti nella dichiarazione dei redditi delle imprese per il 2011. Poiché dichiarazioni dei redditi certificate per l'esercizio fiscale 2012 non erano disponibili presso nessuno degli esportatori che hanno collaborato inclusi nel campione, sono stati presi in considerazione i dati relativi all'intero anno imponibile 2011. |
(301) |
Conformemente all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di base, l'importo della sovvenzione (numeratore) è stato ripartito sulla base del fatturato totale delle vendite durante il PI dei produttori esportatori che hanno collaborato all'inchiesta, in quanto la sovvenzione non dipende dall'andamento delle esportazioni e non è stata accordata con riferimento alle quantità fabbricate, prodotte, esportate o trasportate. |
(302) |
L'aliquota di sovvenzione determinata a questo riguardo durante il PI per i produttori esportatori inclusi nel campione ammonta a:
|
3.4.3.2. Sgravio dell'imposta sul reddito per le FIE orientate all'esportazione
(303) |
L'inchiesta ha confermato che durante il PI le imprese incluse nel campione non hanno beneficiato di nessun vantaggio nel quadro di tale regime. |
3.4.3.3. Sgravio dell'imposta sul reddito per le FIE sulla base dell'ubicazione geografica
(304) |
L'inchiesta ha confermato che durante il PI le imprese incluse nel campione non hanno beneficiato di nessun vantaggio nel quadro di tale regime. |
3.4.3.4. Sgravi d'imposta per le FIE che acquistano apparecchiature di fabbricazione cinese
(305) |
L'inchiesta ha confermato che durante il PI le imprese incluse nel campione non hanno beneficiato di nessun vantaggio nel quadro di tale regime. |
3.4.3.5. Crediti d'imposta per la ricerca e sviluppo da parte delle FIE
(a) Introduzione
(306) |
Il denunciante ha sostenuto che le FIE beneficiano di regimi fiscali agevolati per le loro attività di R&S mediante un credito d'imposta del 150 % delle loro spese se queste aumentano del 10 % o più rispetto all'anno precedente. |
(307) |
Il governo della RPC ha affermato che il regime in questione è stato soppresso con l'entrata in vigore della legge sull'imposta sul reddito delle imprese nel 2008 e che non era prevista alcuna sua graduale soppressione. Tuttavia, vari esportatori che hanno collaborato inclusi nel campione hanno dichiarato di aver beneficiato di un regime analogo nell'ambito della legge EIT del 2008, dal che si deduce che il regime agevolato di credito d'imposta per le spese per R&S è stato sostituito da un regime specifico nel 2008. Il governo della RPC non ha fornito ulteriori ragguagli sul credito d'imposta del 150 % nelle sue risposte alle domande del questionario o alla lettera di richiesta di maggiori informazioni. |
(b) Base giuridica
(308) |
Tale regime è previsto dall'articolo 30, paragrafo 1, della legge EIT e dall'articolo 95 delle disposizioni di esecuzione della legge della RPC sull'imposta sul reddito delle imprese («disposizioni di esecuzione della legge EIT»), dalle disposizioni amministrative per la determinazione delle imprese di nuova e alta tecnologia (Guo Ke Fa Huo [2008] n. 172) e dall'articolo 93 delle disposizioni di esecuzione della legge EIT, unitamente alla comunicazione dell'amministrazione tributaria statale sulle questioni relative al versamento dell'imposta sul reddito delle imprese di nuova e alta tecnologia (Guo Shui Han [2008] n. 985). |
(309) |
L'articolo 95 prevede che un'ulteriore detrazione del 50 % delle spese per R&S di cui al punto 1 dell'articolo 30 sia concessa per tali spese per i prodotti dei settori di nuova e alta tecnologia in modo che esse siano oggetto di un ammortamento basato sul 150 % dei costi delle attività immateriali. |
(c) Risultati dell'inchiesta
(310) |
Come osservato in precedenza, nelle risposte alle domande del questionario e alla lettera di richiesta di maggiori informazioni il governo della RPC non ha fornito alcuna informazione riguardo a tale regime. Il regime è già stato oggetto di compensazione a seguito dell'inchiesta sulla carta fine patinata (79) e dell'inchiesta sull'acciaio a rivestimento organico (80). Le pertinenti disposizioni giuridiche hanno dimostrato infatti che il regime assicura un vantaggio solo alle società che sono formalmente riconosciute come imprese di nuova e alta tecnologia. Anche queste imprese devono sostenere spese per R&S in vista dello sviluppo di nuove tecnologie, di nuovi prodotti e nuove competenze. Le imprese cui si applica il regime possono compensare un ulteriore 50 % delle loro spese per R&S a fronte del loro debito di imposta sul reddito. Anche le spese per attività immateriali di R&S danno diritto alle imprese cui si applica il regime a una detrazione del 150 % dei costi effettivi da esse sostenuti. |
(311) |
L'inchiesta ha stabilito che le imprese che beneficiano di questo regime devono presentare la dichiarazione dei redditi e i relativi allegati. L'importo effettivo del vantaggio è incluso sia nella dichiarazione dei redditi sia nell'allegato V. Solo le imprese cui è stata rilasciata la certificazione formale che le riconosce come imprese di nuova e alta tecnologia sono ammesse a beneficiare di questo regime. |
(d) Conclusioni
(312) |
Il regime si configura come sovvenzione ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto ii), e paragrafo 2, del regolamento di base, sotto forma di entrate cui la pubblica amministrazione rinuncia, conferendo un vantaggio alle imprese beneficiarie. |
(313) |
La sovvenzione è specifica ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera a), del regolamento di base, perché la legislazione stessa limita l'applicazione di tale regime a determinate imprese formalmente riconosciute come appartenenti ai settori di nuova e alta tecnologia e che sostengono spese per R&S in vista dello sviluppo di nuove tecnologie, di nuovi prodotti e di nuove competenze. |
(314) |
Di conseguenza, la sovvenzione dovrebbe essere considerata compensabile. |
(e) Calcolo dell'importo della sovvenzione
(315) |
L'importo della sovvenzione compensabile è calcolato in base al vantaggio, riscontrato durante il PI, conferito ai beneficiari. Il vantaggio conferito ai beneficiari è considerato equivalente all'importo totale dell'imposta dovuta in base all'aliquota di imposta normale, previa detrazione dell'importo corrisposto, con un'ulteriore detrazione pari al 50 % delle spese effettive imputabili a R&S sui progetti approvati. Gli importi oggetto di compensazione sono basati sui dati contenuti nella dichiarazione dei redditi delle imprese per il 2011. Poiché dichiarazioni dei redditi certificate per l'esercizio fiscale 2012 non erano disponibili presso nessuno degli esportatori che hanno collaborato inclusi nel campione, sono stati presi in considerazione i dati relativi all'intero anno imponibile 2011. |
(316) |
Conformemente all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di base, l'importo della sovvenzione (numeratore) è stato ripartito sulla base del fatturato totale delle vendite durante il PI dei produttori esportatori che hanno collaborato all'inchiesta, in quanto la sovvenzione non dipende dall'andamento delle esportazioni e non è stata accordata con riferimento alle quantità fabbricate, prodotte, esportate o trasportate. |
(317) |
L'aliquota di sovvenzione determinata a questo riguardo durante il PI per i produttori esportatori inclusi nel campione ammonta a:
|
3.4.3.6. Rimborsi di imposta per il reinvestimento degli utili delle FIE in imprese orientate all'esportazione
(318) |
L'inchiesta ha confermato che durante il PI le imprese incluse nel campione non hanno beneficiato di nessun vantaggio nel quadro di tale regime. |
3.4.3.7. Regimi di agevolazione fiscale per le FIE riconosciute come imprese di nuova e alta tecnologia
(319) |
L'inchiesta ha confermato che durante il PI le imprese incluse nel campione non hanno beneficiato di nessun vantaggio nel quadro di tale regime in quanto hanno usufruito del nuovo regime che ha sostituito tale regime agevolato. I dettagli sono trattati al successivo punto 3.4.4.8. |
3.4.3.8. Sgravi fiscali per le imprese di nuova e alta tecnologia partecipanti a determinati progetti
(a) Introduzione
(320) |
Il regime consente a un'impresa riconosciuta come appartenente a un settore di nuova e alta tecnologia di beneficiare di un'aliquota ridotta per l'imposta sul reddito rispetto all'aliquota normale (15 % anziché 25 %). Il regime è stato considerato compensabile dall'UE nell'inchiesta sulla carta fine patinata e nell'inchiesta sull'acciaio a rivestimento organico, così come dalle autorità degli Stati Uniti. |
(b) Base giuridica
(321) |
La base giuridica di questo regime è costituita da: articolo 28, paragrafo 2, della legge EIT, disposizioni amministrative per la determinazione delle imprese di nuova e alta tecnologia (Guo Ke Fa Huo [2008] n. 172); articolo 93 delle disposizioni di esecuzione della legge EIT, unitamente alla comunicazione dell'amministrazione tributaria statale sulle questioni relative al versamento dell'imposta sul reddito delle imprese di nuova e alta tecnologia (Guo Shui Han [2008] n. 985). |
(c) Risultati dell'inchiesta
(322) |
Il regime si applica alle imprese di nuova e alta tecnologia che necessitano di sostegno da parte dello Stato. Tali imprese devono detenere diritti di proprietà intellettuale indipendenti e devono soddisfare vari requisiti: i) i loro produttori rientrano nel campo dei prodotti dei settori ad alta tecnologia sostenuti dallo Stato; ii) il totale delle spese per R&S deve rappresentare una determinata percentuale del fatturato totale delle vendite; iii) gli introiti dei prodotti di nuova e alta tecnologia devono rappresentare una determinata percentuale del fatturato totale delle vendite; iv) il personale impegnato nella R&S deve rappresentare una determinata percentuale del totale del personale; v) devono essere soddisfatti gli altri requisiti stabiliti nelle disposizioni amministrative per la determinazione delle imprese di nuova e alta tecnologia del 2008. |
(323) |
Le imprese che beneficiano di questo regime devono presentare la dichiarazione dei redditi e i relativi allegati. L'importo effettivo del vantaggio è incluso sia nella dichiarazione dei redditi sia nell'allegato V. |
(d) Conclusioni
(324) |
Di conseguenza, il regime dovrebbe configurarsi come sovvenzione ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto ii), e paragrafo 2, del regolamento di base, perché si ha un contributo finanziario sotto forma di entrate cui la pubblica amministrazione rinuncia, conferendo un vantaggio alle imprese beneficiarie. Il vantaggio per il beneficiario è pari al risparmio fiscale di cui beneficia grazie al regime ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento di base. |
(325) |
La sovvenzione è specifica ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera a), del regolamento di base, in quanto è limitata alle imprese qualificate come appartenenti ai settori di nuova e alta tecnologia che soddisfano i requisiti delle disposizioni amministrative del 2008. Non esistono inoltre criteri oggettivi stabiliti dalla legislazione o dall'autorità concedente sull'ammissibilità al regime, la quale non è automatica ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera b), del regolamento di base. |
(326) |
Di conseguenza, la sovvenzione dovrebbe essere considerata compensabile. |
(e) Calcolo dell'importo della sovvenzione
(327) |
L'importo della sovvenzione compensabile è calcolato in base al vantaggio, riscontrato durante il PI, conferito ai beneficiari. Il vantaggio conferito ai beneficiari è considerato equivalente all'importo totale dell'imposta dovuta in base all'aliquota di imposta normale, previa detrazione dell'importo corrisposto in base alla minore aliquota di imposta agevolata. Gli importi oggetto di compensazione sono basati sui dati contenuti nella dichiarazione dei redditi delle imprese per il 2011. Poiché dichiarazioni dei redditi certificate per l'esercizio fiscale 2012 non erano disponibili presso nessuno degli esportatori che hanno collaborato inclusi nel campione, sono stati presi in considerazione i dati relativi all'intero anno imponibile 2011. |
(328) |
L'aliquota di sovvenzione determinata a questo riguardo durante il PI per i produttori esportatori inclusi nel campione ammonta a:
|
3.4.3.9. Regime agevolato per le imposte sul reddito per le imprese aventi sede nella regione nordorientale
(329) |
L'inchiesta ha confermato che durante il PI le imprese incluse nel campione non hanno beneficiato di nessun vantaggio nel quadro di tale regime. |
3.4.3.10. Regimi fiscali per la provincia di Guandong
(330) |
L'inchiesta ha confermato che durante il PI le imprese incluse nel campione non hanno beneficiato di nessun vantaggio nel quadro di tale regime. |
3.4.4. Regimi riguardanti le imposte indirette e i dazi sulle importazioni
3.4.4.1. Esenzioni IVA e sgravi dei dazi doganali in caso di utilizzo di apparecchiature importate
(a) Introduzione
(331) |
Questo regime prevede l'esenzione dall'IVA e dai dazi all'importazione a favore di FIE o di imprese cinesi che importano beni strumentali utilizzati nella loro produzione. Per beneficiare dell'esenzione, i beni strumentali non devono rientrare in un elenco di attrezzature non ammissibili e l'impresa richiedente deve avere ottenuto il certificato per i progetti incentivati dallo Stato, rilasciato dalle autorità cinesi o dalla NDRC conformemente alla pertinente normativa doganale, fiscale e sugli investimenti. Tale regime è stato oggetto di misure compensative nei procedimenti antisovvenzioni relativi alla carta fine patinata e all'acciaio a rivestimento organico. |
(b) Base giuridica
(332) |
Le basi giuridiche di tale regime sono costituite da: circolare del Consiglio di Stato che adegua le politiche fiscali per le apparecchiature importate (Guo Fa n. 37/1997); comunicazione del ministero delle Finanze, dell'amministrazione generale delle dogane e dell'amministrazione tributaria dello Stato che adegua determinati regimi agevolati di dazi all'importazione; comunicazione del ministero delle Finanze, dell'amministrazione generale delle dogane e dell'amministrazione tributaria dello Stato [2008] n. 43; comunicazione della NDRC sulle questioni riguardanti la gestione della lettera di conferma per i progetti che ricevono finanziamenti nazionali o esteri incentivati dallo Stato n. 316/2006 del 22 febbraio 2006; repertorio degli articoli la cui importazione da parte di FIE o di aziende cinesi non è consentita in esenzione doganale, 2008. |
(c) Risultati dell'inchiesta
(333) |
Si ritiene che questo regime si configuri come sovvenzione sotto forma di entrate cui il governo della RPC rinuncia ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto ii), del regolamento di base, perché le FIE e le altre imprese nazionali cui si applica il regime sono esonerate dal pagamento dell'IVA e/o di dazi altrimenti dovuti. Esso conferisce quindi un vantaggio alle imprese beneficiarie ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento di base. Il regime è specifico ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera a), del regolamento di base, dato che la legislazione secondo la quale l'autorità concedente opera ne limita l'accesso alle sole imprese che investono in determinate categorie commerciali esaustivamente definite dalla legge e appartenenti alla categoria dei progetti incentivati o alla categoria B del repertorio dei settori per gli investimenti esteri e il trasferimento di tecnologia o compresi nel repertorio delle industrie, dei prodotti e delle tecnologie chiave il cui sviluppo è incentivato dallo Stato. Non esistono inoltre ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera b), del regolamento di base, criteri oggettivi che limitino l'ammissibilità al regime né elementi di prova risolutivi per concludere che l'ammissibilità sia automatica. |
(d) Calcolo dell'importo della sovvenzione
(334) |
L'importo della sovvenzione compensabile è calcolato in base al vantaggio, riscontrato durante il PI, conferito ai beneficiari. Il vantaggio conferito ai beneficiari è considerato pari all'importo dell'IVA e dei dazi non applicati sulle apparecchiature importate. Per garantire che l'importo compensabile riguardasse unicamente il PI, il vantaggio ottenuto è stato ammortizzato sull'arco della vita dell'apparecchiatura conformemente alle normali procedure contabili aziendali. |
(335) |
L'aliquota di sovvenzione determinata a questo riguardo durante il PI per i produttori esportatori inclusi nel campione ammonta a:
|
3.4.4.2. Sgravi IVA alle FIE che acquistano apparecchiature di fabbricazione cinese
(a) Introduzione
(336) |
Tale regime prevede un'esenzione dall'IVA in caso di acquisto di apparecchiature di fabbricazione nazionale da parte delle FIE. Per beneficiare dell'esenzione, le apparecchiature non devono rientrare in un elenco di apparecchiature escluse dal regime e il loro valore non deve superare una determinata soglia. Tale regime è stato oggetto di misure compensative nei procedimenti antisovvenzioni relativi alla carta fine patinata e all'acciaio a rivestimento organico. |
(b) Base giuridica
(337) |
Le basi giuridiche sono costituite da: misure provvisorie per la gestione dei rimborsi di imposta in caso di acquisto da parte delle FIE di apparecchiature di fabbricazione nazionale; misure sperimentali per la gestione degli sgravi di imposta accordati all'acquisto di apparecchiature di fabbricazione cinese per progetti a partecipazione estera; comunicazione del ministero delle Finanze e dell'amministrazione tributaria statale sull'abolizione del regime di sgravi fiscali per le apparecchiature di fabbricazione nazionale acquistate da imprese a partecipazione estera. |
(c) Risultati dell'inchiesta
(338) |
Il governo della RPC nelle sue risposte al questionario antisovvenzioni ha sostenuto che tale regime è stato soppresso a partire dal 1o gennaio 2009 e ha fatto riferimento alla circolare del ministero delle Finanze e dell'amministrazione tributaria statale sull'abolizione del regime di sgravi fiscali per le apparecchiature di fabbricazione nazionale acquistate da imprese a partecipazione estera (CAISHUI [2008] n. 176). Tuttavia dall'inchiesta è emerso che diversi produttori esportatori inclusi nel campione hanno beneficiato di questo regime durante il periodo dell'inchiesta. Gli esportatori inclusi nel campione hanno trasmesso informazioni dettagliate in merito a questo regime, compreso l'importo del vantaggio ottenuto. Tenendo conto di quanto precede, si è concluso che il governo della RPC non ha fornito informazioni precise su tale regime e che, come dimostra la situazione di alcuni produttori esportatori, esso è tuttora in vigore. |
(339) |
Poiché il governo della PRC non ha trasmesso nessuna delle informazioni richieste, la Commissione si è basata sulle informazioni comunicate dai produttori esportatori inclusi nel campione. |
(340) |
Si ritiene che questo regime assicuri un contributo finanziario sotto forma di entrate cui il governo della RPC rinuncia, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto ii), del regolamento di base in quanto le FIE sono esentate dal pagamento dell'IVA che sarebbe altrimenti dovuta. Esso conferisce quindi un vantaggio alle imprese beneficiarie ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento di base. Il regime è specifico ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera a), del regolamento di base, dato che la legislazione secondo la quale l'autorità concedente opera ne limita l'accesso alle sole imprese a partecipazione estera che acquistano apparecchiature di fabbricazione nazionale e rientrano nella categoria dei progetti incentivati o nella categoria B del repertorio dei settori a partecipazione estera e delle apparecchiature acquistate sul mercato interno elencate nel repertorio delle industrie, dei prodotti e delle tecnologie chiave il cui sviluppo è incentivato dallo Stato. Inoltre, le misure sperimentali per la gestione degli sgravi di imposta accordati all'acquisto di apparecchiature di fabbricazione cinese per progetti a partecipazione estera e la comunicazione del ministero delle Finanze limitano il vantaggio alle sole FIE che appartengono alla categoria incentivata di cui al repertorio dei settori a partecipazione estera o al repertorio dei settori a partecipazione estera vantaggiosi nelle regioni centrali e occidentali della Cina. Non esistono inoltre ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera b), del regolamento di base, criteri oggettivi che limitino l'ammissibilità al regime né elementi di prova risolutivi per concludere che l'ammissibilità sia automatica. Il regime è anche specifico ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 4, lettera b), del regolamento di base, in quanto è condizionato all'uso di prodotti nazionali anziché esteri. |
(d) Calcolo dell'importo della sovvenzione
(341) |
L'importo della sovvenzione compensabile è calcolato in base al vantaggio, riscontrato durante il PI, conferito ai beneficiari. Il vantaggio conferito ai beneficiari è considerato pari all'importo dell'IVA non applicata sulle apparecchiature interne. Per garantire che l'importo compensabile riguardasse unicamente il PI, il vantaggio ottenuto è stato ammortizzato sull'arco della vita dell'apparecchiatura conformemente alle normali procedure contabili del settore. |
(342) |
L'aliquota di sovvenzione determinata a questo riguardo durante il PI per i produttori esportatori inclusi nel campione ammonta a:
|
3.4.4.3. Esenzioni dell'IVA e dei dazi doganali in caso di acquisto di immobilizzazioni nel contesto dei fondi per lo sviluppo del commercio estero
(343) |
L'inchiesta ha confermato che durante il PI le imprese incluse nel campione non hanno beneficiato di nessun vantaggio nel quadro di tale regime. |
3.4.5. Fornitura di beni e servizi da parte della pubblica amministrazione a un prezzo inferiore al valore adeguato
3.4.5.1. Fornitura di silicio policristallino da parte della pubblica amministrazione a un prezzo inferiore al valore adeguato
(344) |
L'inchiesta ha confermato che durante il PI le imprese incluse nel campione non hanno beneficiato di nessun vantaggio nel quadro di tale regime. |
3.4.5.2. Fornitura di estrusi di alluminio da parte della pubblica amministrazione a un prezzo inferiore al valore adeguato
(345) |
L'inchiesta ha confermato che durante il PI le imprese incluse nel campione non hanno beneficiato di nessun vantaggio nel quadro di tale regime. |
3.4.5.3. Fornitura di vetro da parte della pubblica amministrazione a un prezzo inferiore al valore adeguato
(346) |
L'inchiesta ha confermato che durante il PI le imprese incluse nel campione non hanno beneficiato di nessun vantaggio nel quadro di tale regime. |
3.4.5.4. Fornitura di energia elettrica da parte della pubblica amministrazione
(a) Introduzione
(347) |
Secondo il denunciante, alcuni produttori cinesi di silicio policristallino avrebbero beneficiato della fornitura di energia elettrica a un costo inferiore al valore adeguato. |
(b) Risultati dell'inchiesta
(348) |
Dall'inchiesta è emerso che molti dei produttori esportatori inclusi nel campione erano collegati a un produttore di silicio policristallino all'interno del loro gruppo societario. Si è constatato che uno dei gruppi di produttori esportatori inclusi nel campione, LDK Solar, ha beneficiato regolarmente di significativi abbuoni sul costo di fornitura di energia elettrica da parte dell'Ufficio finanziario della zona economica Xin Yu. Sebbene in questo caso l'impresa non abbia beneficiato direttamente di un prezzo dell'energia elettrica inferiore a quello di mercato, i significativi abbuoni ottenuti dall'Ufficio finanziario della zona economica Xin Yu hanno determinato una situazione in cui la società ha usufruito della fornitura di energia elettrica a basso costo e sono quindi funzionalmente equivalenti a una fornitura da parte dello Stato a prezzi inferiori al valore di mercato. In ogni caso, anche se l'abbuono è considerato un sussidio, la misura è strettamente collegata all'asserzione del denunciante e rientra nell'ambito dell'inchiesta. In effetti, l'impresa interessata del gruppo LDK ha ottenuto un rimborso quasi totale dei suoi costi di approvvigionamento di energia elettrica durante il PI. |
(349) |
Il gruppo LDK Solar ha usufruito, attraverso il suo produttore di silicio policristallino collegato, di un contributo finanziario ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto iii), del regolamento di base, in quanto l'amministrazione locale ha concesso abbuoni sui costi di approvvigionamento di energia elettrica, o ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto i). Ai sensi del regolamento di base, ciò si configura come un contributo finanziario della pubblica amministrazione sotto forma di fornitura di beni diversi dalle infrastrutture generali. In alternativa si configura come un trasferimento diretto di fondi. |
(350) |
LDK Solar ha beneficiato di un vantaggio ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento di base nella misura in cui la pubblica amministrazione ha fornito energia elettrica a un prezzo inferiore al valore adeguato. Si è stabilito che l'esportatore ha beneficiato, per effetto degli abbuoni sul costo di fornitura dell'energia elettrica, di costi inferiori a quelli generalmente praticati. Il trasferimento diretto di fondi conferisce un vantaggio perché si tratta di un contributo a fondo perduto non disponibile sul mercato. |
(351) |
La sovvenzione sotto forma di fornitura di energia elettrica a basso costo per il tramite di abbuoni a favore di uno dei produttori inclusi nel campione è specifica ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera a), del regolamento di base poiché gli abbuoni sul costo dell'energia elettrica sono stati riconosciuti solo a LDK. La sovvenzione è anche specifica in termini geografici essendo limitata a determinate imprese della zona economica Xin Yu. La mancanza di collaborazione da parte di LDK e del governo della RPC nel comunicare tale sovvenzione ha determinato l'utilizzo per le conclusioni summenzionate dei dati disponibili. |
(c) Calcolo dell'importo della sovvenzione
(352) |
L'importo della sovvenzione è pari all'importo dell'abbuono durante il PI. |
(353) |
L'aliquota di sovvenzione determinata a questo riguardo durante il PI per i produttori esportatori inclusi nel campione ammonta a:
|
3.4.5.5. Concessione di diritti d'uso di terreni a un costo inferiore al valore adeguato
(a) Introduzione
(354) |
Il denunciante ha sostenuto che i fabbricanti cinesi del prodotto in esame beneficiano della concessione da parte del governo della RPC di diritti d'uso di terreni a un costo inferiore al valore adeguato in quanto le amministrazioni pubbliche nazionali o locali non assegnano i diritti nel rispetto dei principi di mercato. |
(355) |
Il governo della RPC ha dichiarato che esiste un mercato fondiario basato su norme e sulla concorrenza in cui i diritti d'uso di terreni devono essere pubblicamente negoziati secondo la legge sul mercato fondiario. Il governo della RPC ha inoltre affermato che i terreni industriali e commerciali dovrebbero essere ottenuti, in compensazione dell'uso, sul mercato aperto mediante gare di appalto, aste e offerte e che «indipendentemente dal numero di offerte o dal prezzo iniziale, il prezzo finale pagato è rappresentativo del prezzo di mercato, determinato dal libero gioco della domanda e dell'offerta». Il governo della RPC ha inoltre sostenuto che il trasferimento dei diritti d'uso di terreni non è soggetto a restrizioni circa l'annuncio dell'assegnazione tramite gara di appalto, asta e offerta che influiscano sulla leale concorrenza. |
(356) |
Il governo della RPC non ha fornito dati in merito ai prezzi effettivi per i diritti d'uso di terreni e ai prezzi iniziali dei terreni formulati dal governo. Le informazioni fornite dal governo della RPC in relazione alle negoziazioni dei diritti d'uso di terreni, richieste nel questionario, sono risultate incomplete. Quando, nel corso della visita di verifica, ha corretto la sua risposta iniziale alle domande del questionario, il governo della RPC ha confermato che per alcune delle transazioni citate erano state indette gare di appalto, senza tuttavia fornire dettagli sul numero di offerte e sulla differenza tra il prezzo iniziale e finale, come richiesto nel questionario. |
(357) |
Nel corso della visita di verifica, la Commissione ha chiesto al governo della RPC di suffragare la sua affermazione secondo cui i trasferimenti dei diritti d'uso di terreni avvengono in Cina mediante gare di appalto, aste o offerte. Si osserva che, in base all'articolo 11 delle disposizioni sull'assegnazione dei diritti d'uso dei terreni edificabili di proprietà dello Stato mediante gara d'appalto, asta e offerta l'amministrazione pubblica competente pubblica un avviso ogniqualvolta viene avviata una procedura di gara d'appalto, asta o offerta. Tenendo conto di ciò, la Commissione ha chiesto la presentazione di tutti gli avvisi pubblici relativi alle negoziazioni oggetto di tali procedure, al fine di raccogliere e verificare le informazioni chieste nel questionario. Il governo della RPC non ha fornito nessuno di questi avvisi affermando che «non esistono più». La Commissione non è stata pertanto in grado di verificare le informazioni concernenti le negoziazioni dei diritti d'uso di terreni dei produttori esportatori inclusi nel campione. |
(358) |
La Commissione ha informato il governo della RPC della sua intenzione di applicare le disposizioni dell'articolo 28 del regolamento (CE) n. 597/2009 per quanto riguarda tale regime di sovvenzioni e, poiché il governo della RPC nella sua risposta alla lettera della Commissione del 23 maggio 2013 non ha fornito una spiegazione soddisfacente né nuovi riscontri al riguardo, la Commissione ha dovuto basare le sue conclusioni sui dati più attendibili a disposizione, in questo caso le informazioni comunicate dai produttori esportatori inclusi nel campione e altre informazioni pubblicamente disponibili. |
(359) |
La Commissione ha anche chiesto al governo della RPC di prendere posizione su eventuali parametri di riferimento nell'ipotesi dell'inesistenza nella RPC di prezzi di mercato per i terreni. Sebbene al momento dell'invio del questionario al governo della RPC ciò fosse solo un'ipotesi, e non una constatazione o una conclusione, il governo della RPC ha dichiarato l'ipotesi infondata e non ha fornito informazioni concrete su eventuali parametri di riferimento. Il governo della RPC ha solo indicato che «nella misura in cui va utilizzato un parametro di riferimento, esso deve essere costituito dai prezzi che i settori cinesi che non sono agevolati dovrebbero pagare per terreni analoghi». Poiché il governo della RPC non ha rivelato quali settori non sono «agevolati», né ha fornito alcuna informazione sui prezzi che questi settori pagano per un terreno industriale in Cina, la Commissione non è stata in grado di valutare se essi rappresentano un adeguato parametro di riferimento. A tale proposito si osserva che nelle sue precedenti inchieste riguardanti la carta fine patinata e l'acciaio a rivestimento organico la Commissione ha constatato che neppure l'assegnazione dei diritti d'uso di terreni a tali settori rispetta i principi di mercato. |
(b) Base giuridica
(360) |
Le disposizioni sui diritti d'uso di terreni in Cina rientrano nella legge fondiaria della Repubblica popolare cinese. |
(c) Risultati dell'inchiesta
(361) |
A norma dell'articolo 2 della legge fondiaria, il suolo è esclusivamente di proprietà statale poiché, secondo la Costituzione cinese e le pertinenti disposizioni giuridiche, il suolo appartiene collettivamente al popolo cinese. Nessun terreno può essere venduto, ma è possibile assegnare diritti d'uso di terreni ai sensi di legge. La pubblica amministrazione può assegnarli attraverso gara d'appalto, offerta o asta. |
(362) |
I produttori esportatori che hanno collaborato all'inchiesta hanno fornito informazioni sul terreno da essi detenuto nonché su gran parte dei contratti/certificati relativi ai diritti d'uso di terreni; il governo della RPC ha invece fornito informazioni solo molto limitate sui prezzi chiesti per i diritti d'uso di terreni. |
(363) |
Come già ricordato in precedenza, il governo della RPC ha dichiarato che i diritti d'uso di terreni in Cina sono assegnati mediante offerte, aste e gare d'appalto. Ciò è anche contemplato all'articolo 137 della legge della RPC sui diritti reali. |
(364) |
Nella pratica tuttavia si è constatato che il sistema descritto dal governo della RPC non funziona sempre così. Nel corso della verifica presso i produttori esportatori inclusi nel campione, la Commissione ha avuto accesso ad alcuni avvisi pubblicati dalle amministrazioni competenti circa i diritti d'uso di terreni che potevano essere oggetto di trasferimento. Mentre un avviso limita in maniera specifica i potenziali acquirenti dei diritti d'uso di terreni alle sole imprese del settore del fotovoltaico (81), un altro fissa limiti al prezzo inizialmente fissato dalle amministrazioni e non lascia che sia il mercato a determinare il prezzo (82). Le stesse aste non sembravano in grado di assicurare una reale concorrenza, dato che in molti dei casi esaminati nel corso delle verifiche in loco presso i produttori esportatori solo un'unica impresa aveva presentato un'offerta (solo il produttore di impianti fotovoltaici incluso nel campione) e quindi la sua offerta iniziale (il valore fissato dall'amministrazione fondiaria locale) costituiva il prezzo finale al metro quadro. |
(365) |
I suddetti riscontri contraddicono le asserzioni del governo della RPC secondo cui i prezzi pagati per i diritti d'uso di terreni nella RPC sono rappresentativi del prezzo di mercato determinato dal libero gioco della domanda e dell'offerta e i trasferimenti di diritti d'uso di terreni non sono soggetti a restrizioni circa l'annuncio dell'assegnazione tramite gara di appalto, asta e offerta che influiscano sulla leale concorrenza. Si è anche constatato che alcuni produttori esportatori inclusi nel campione hanno beneficiato di rimborsi da parte delle amministrazioni locali per compensare i (già bassi) prezzi da loro pagati per ottenere l'assegnazione di diritti d'uso di terreni. |
(366) |
Oltre ai prezzi bassi, alcuni dei produttori esportatori inclusi nel campione hanno ricevuto altri fondi in relazione all'acquisto di diritti d'uso di terreni che hanno ridotto in misura ancor più significativa il prezzo effettivamente pagato per tali diritti. |
(367) |
I risultati dell'inchiesta confermano che la situazione riguardo alla concessione e all'acquisizione di terreni nella RPC è poco chiara e non trasparente e che spesso le amministrazioni fissano arbitrariamente i prezzi. Le amministrazioni stabiliscono i prezzi in base al Sistema di valutazione dei terreni urbani, che le invita a tener conto, tra i vari criteri, anche della politica industriale nel fissare il prezzo dei terreni industriali (83). |
(368) |
Anche dalle informazioni indipendenti disponibili pubblicamente si evince che i terreni in Cina sono messi a disposizione a prezzi inferiori ai valori normali di mercato (84). |
(d) Conclusioni
(369) |
Di conseguenza, la concessione dei diritti d'uso di terreni da parte del governo della RPC dovrebbe essere considerata una sovvenzione ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto iii), e paragrafo 2, del regolamento di base, sotto forma di una fornitura di beni che conferisce un vantaggio alle imprese beneficiarie. Come precisato nei considerando da 364 a 367, non esiste un vero mercato fondiario nella RPC e l'uso di un valore di riferimento esterno (cfr. considerando 372) dimostra che l'importo pagato per i diritti d'uso di terreni dagli esportatori inclusi nel campione è decisamente inferiore al normale valore di mercato. Inoltre, i rimborsi da parte delle amministrazioni locali si configurano come trasferimenti diretti di fondi che conferiscono un vantaggio perché sono sovvenzioni a fondo perduto non disponibili sul mercato. La sovvenzione è specifica ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, lettere a) e c), del regolamento di base perché l'accesso agevolato a terreni industriali è limitato esclusivamente alle imprese di determinati settori, in questo caso il settore del fotovoltaico, solo alcuni trasferimenti sono oggetto di gara d'appalto, i prezzi sono spesso fissati dalle amministrazioni e le pratiche della pubblica amministrazione in questo campo sono poco chiare e non trasparenti. La concessione dei terreni nella RPC è un tema trattato anche nel documento di lavoro dell'FMI, il quale conferma che l'assegnazione di diritti d'uso di terreni ai settori cinesi non rispetta le condizioni di mercato (85). |
(370) |
Di conseguenza, la sovvenzione è considerata compensabile. |
(e) Calcolo dell'importo della sovvenzione
(371) |
Avendo concluso che i trasferimenti di diritti d'uso di terreni nella RPC non sono orientati al mercato, in tale paese non sembra esistere nessun valore di riferimento privato. Nella RPC, non è quindi praticabile un adeguamento dei costi o dei prezzi. In tali circostanze si ritiene che non esista un mercato nella RPC e, a norma dell'articolo 6, lettera d), punto ii), del regolamento di base, è giustificato l'uso di un valore di riferimento esterno per quantificare il vantaggio conferito. Poiché il governo della RPC non ha collaborato né ha proposto alcun valore di riferimento esterno, la Commissione per calcolarne uno adeguato ha dovuto far ricorso ai dati disponibili. A tal fine, si ritiene opportuno usare come riferimento adeguato le informazioni sul Territorio doganale separato di Taiwan. Tali informazioni sono state utilizzate anche nelle precedenti inchieste relative alla carta fine patinata e all'acciaio a rivestimento organico. |
(372) |
La Commissione ritiene che i prezzi fondiari di Taiwan siano il valore che più si avvicina a quello delle aree della RPC in cui hanno sede i produttori esportatori che hanno collaborato. La maggior parte dei produttori esportatori ha sede in aree sviluppate, caratterizzate da un Pil elevato, in province densamente popolate. |
(373) |
L'importo della sovvenzione compensabile è calcolato in base al vantaggio, riscontrato durante il PI, conferito ai beneficiari. Tale vantaggio è calcolato sottraendo l'importo effettivamente pagato da ciascuna impresa (al netto dell'importo dei rimborsi delle amministrazioni locali) per i diritti d'uso di terreni a quello che avrebbe dovuto normalmente pagare in base al valore di riferimento taiwanese. |
(374) |
Per effettuare il calcolo, la Commissione ha utilizzato il prezzo fondiario medio al metro quadro fissato a Taiwan, rettificato per tener conto della svalutazione monetaria e dell'andamento del Pil a partire dalla data dei rispettivi contratti dei diritti d'uso di terreni. Le informazioni relative ai prezzi dei terreni per uso industriale sono state ricavate dal sito Internet dell'ufficio industriale del ministero degli Affari economici di Taiwan. La svalutazione monetaria e l'andamento del Pil di Taiwan sono stati calcolati sulla base dei tassi d'inflazione e dell'evoluzione del Pil pro capite ai prezzi correnti in USD per Taiwan pubblicati dall'FMI nel suo «World Economic Outlook, 2011». Ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento di base, l'importo della sovvenzione (numeratore) è stato attribuito al PI tenendo conto della normale durata dei diritti d'uso di terreni industriali, ovvero 50 anni. Tale importo è quindi stato ripartito sulla base del fatturato totale delle vendite durante il PI dei produttori esportatori che hanno collaborato all'inchiesta, in quanto la sovvenzione non dipende dall'andamento delle esportazioni e non è stata accordata con riferimento alle quantità fabbricate, prodotte, esportate o trasportate. |
(375) |
L'aliquota di sovvenzione determinata a questo riguardo durante il PI per i produttori esportatori inclusi nel campione ammonta a:
|
3.5. Osservazioni delle parti dopo la comunicazione delle conclusioni definitive
(376) |
Il governo della RPC ha contestato il fatto che talune informazioni contenute nella comunicazione delle conclusioni definitive siano state citate da alcuni media e da alcune parti interessate dopo la loro divulgazione. A questo riguardo si osserva che la Commissione non ha reso pubblico tale documento e che non ha la possibilità di controllare le diverse centinaia di parti interessate che lo hanno ricevuto. Se alcune di queste parti hanno deciso di rendere pubblico il documento o di esprimere il loro parere al riguardo, la Commissione non poteva impedirlo loro in alcun modo. |
3.5.1. Osservazioni del governo della RPC in merito a presunte asserzioni errate contenute nella comunicazione delle conclusioni definitive
(377) |
Il governo della RPC ha sostenuto che la Commissione ha violato il requisito di «ampia possibilità» di cui all'articolo 12.1 dell'accordo sulle sovvenzioni e sulle misure compensative. Secondo il governo della RPC, le ampie proroghe dei termini concesse dalla Commissione per rispondere al questionario (come specificato nel considerando 104) non sono state sufficienti. Il governo della RPC ha inoltre argomentato che il «termine ragionevole» di cui all'articolo 12.7 dell'accordo dovrebbe costituire anche la «ampia possibilità» di cui all'articolo 12.1 dello stesso accordo per tutti gli altri documenti aventi la forma di questionario. Il governo della RPC ha inoltre sostenuto di non aver potuto prendere contatto con i produttori esportatori inclusi nel campione se non dopo che il campione era stato costituito e che quindi il tempo concesso per rispondere alle domande del questionario tra il momento del suo ricevimento e la decisione del campionamento è insignificante. Il governo della RPC ha sostenuto che il «desiderio» della Commissione di completare al più presto l'inchiesta sembra prevalere sul «requisito non negoziabile» di accordare un'ampia possibilità a norma dell'articolo 12.1. La Commissione non è d'accordo con tali asserzioni, in quanto si è adoperata per concedere al governo della RPC il massimo del tempo possibile per rispondere alle domande del questionario e alla lettera di richiesta di maggiori informazioni. Il governo della RPC è stato inoltre informato che avrebbe potuto trasmettere i documenti richiesti fino alla data della visita di verifica. La Commissione non ha precluso al governo della RPC la possibilità di trasmettere informazioni durante tutto il procedimento e in diverse occasioni gli ha rammentato la possibilità di chiedere un'audizione in cui presentare le proprie informazioni e osservazioni. Va precisato che nessuna informazione trasmessa dal governo della RPC nel corso del procedimento è stata respinta perché presentata oltre i termini previsti. L'affermazione del governo della RPC secondo cui il tempo concesso per rispondere tra il momento del ricevimento del questionario e la decisione sul campionamento sarebbe insignificante non è esatta. Una parte considerevole del questionario riguardava il livello generale di sovvenzionamento del settore/prodotto in esame e il governo della RPC non ha subito alcuna limitazione a causa della decisione sul campionamento nella rilevazione di informazioni di natura generale. È importante rilevare che dopo la selezione del campione il governo della RPC ha avuto ancora a disposizione 43 giorni per raccogliere informazioni specifiche sui produttori esportatori inclusi nel campione. La Commissione ha agito nel rispetto dell'articolo 12.1 dell'accordo sulle sovvenzioni e sulle misure compensative e ha concesso ampia possibilità al governo della RPC di presentare tutti i riscontri da esso ritenuti pertinenti, tenendo presente che un tale obbligo non può essere illimitato perché va garantito il completamento tempestivo dell'inchiesta. |
(378) |
Il governo della RPC ha sostenuto inoltre che la Commissione aveva inizialmente richiesto informazioni dettagliate sui produttori esportatori non inclusi nel campione che non costituivano «informazioni necessarie» ai fini dell'inchiesta, la quale è basata sul campionamento. A questo riguardo va osservato che al momento in cui è stato trasmesso il questionario destinato al governo della RPC, la decisione sull'eventualità o meno di un campionamento in tale procedimento non era ancora definitiva. Una volta che la Commissione aveva ricevuto le risposte sul campionamento dai produttori esportatori cinesi e che era evidente che la collaborazione da parte degli esportatori era elevata e una volta che era apparso chiaro che gli esportatori inclusi nel campione erano disponibili a collaborare rispondendo adeguatamente alle domande contenute nei questionari trasmessi loro, la Commissione non ha insistito sulla trasmissione di informazioni specifiche sulle imprese in tema di sovvenzionamento da parte dei produttori esportatori non inclusi nel campione. La Commissione pertanto non è d'accordo con l'asserzione del governo della RPC. |
(379) |
Il governo della RPC ha sostenuto che nella comunicazione delle conclusioni definitive la Commissione ha erroneamente affermato che tale governo si era rifiutato di trasmettere alcune informazioni nelle sue risposte alle domande del questionario e nelle successive comunicazioni. Ciò non è esatto. Come già affermato dalla Commissione nella sua lettera del 23 maggio 2013 al governo della RPC, quest'ultimo non aveva fornito le informazioni richieste riguardo agli istituti finanziari statali, i documenti in merito a Sinosure e alla concessione di assicurazioni dei crediti all'esportazione, i documenti relativi al programma dimostrativo «Golden Sun» e informazioni sulla concessione di diritti d'uso di terreni. |
(380) |
Secondo il governo della RPC la Commissione non ha utilizzato i dati disponibili quale meccanismo per completare le informazioni mancanti, come prescritto dai panel e dalla giurisprudenza dell'OMC (86), bensì «ha utilizzato conclusioni sfavorevole in maniera punitiva, violando ulteriormente le disposizioni dell'accordo sulle sovvenzioni e sulle misure compensative». Il governo della RPC ha sostenuto inoltre che la Commissione ha utilizzato i dati disponibili non «esclusivamente al fine di sostituire le informazioni eventualmente mancanti, bensì come base specifica per tutte le sue conclusioni sulle pratiche di sovvenzionamento, ignorando completamente il considerevole ammontare di informazioni trasmesse dal governo della RPC e dagli istituti finanziari, nella maggior parte dei casi a motivo dell'asserita incapacità di fornire risposte perfette o di provare ogni dato». Questo non è ciò che la Commissione ha fatto. Tutte le informazioni (compresi i piani e le normative) trasmesse dal governo della RPC sono state prese in considerazione e analizzate e le conclusioni sono basate sui documenti trasmessi dal governo della RPC ogni qualvolta questi sono stati messi a disposizione e le verifiche ne hanno confermato l'accuratezza. Le frequenti citazioni di tali documenti a sostegno delle conclusioni costituiscono un esempio di come la Commissione abbia trattato le informazioni trasmesse dal governo della RPC. Nel considerando 110 la Commissione illustra chiaramente le uniche situazioni in cui le informazioni trasmesse non hanno potuto essere prese in considerazione. |
(381) |
Il governo della RPC ha sostenuto inoltre che la Commissione si è contraddetta quando, nella comunicazione delle conclusioni definitive, ha affermato che nell'inchiesta aveva chiesto informazioni specifiche alle transazioni soltanto riguardo agli esportatori inclusi nel campione, mentre, in un'altra parte dello stesso documento, ha indicato che «il questionario per il governo non è limitato agli esportatori inclusi nel campione». Questo non è vero. Le asserzioni della Commissione non sono in contraddizione tra di loro. Come già precisato nel considerando 378, la Commissione ha limitato la sua richiesta iniziale di trasmissione di informazioni specifiche alle imprese ai soli produttori esportatori inclusi nel campione successivamente all'adozione della decisione di procedere a un campionamento. Tuttavia, al fine di valutare la compensabilità dei presunti regimi di sovvenzioni, la Commissione ha chiesto anche altre informazioni diverse da quelle relative ai produttori esportatori inclusi nel campione, come le informazioni riguardanti i mercati finanziari in Cina o il mercato per i diritti d'uso di terreni. Si è pertanto indicato che «il questionario per il governo non è limitato agli esportatori inclusi nel campione». |
(382) |
Il governo della RPC ha affermato inoltre che la Commissione sembra ignorare il fatto che non si possono semplicemente respingere delle informazioni perché non sono state messe a disposizione per la verifica. Non è questo il modo in cui la Commissione ha trattato le informazioni nel presente procedimento. In nessuna occasione, la «non disponibilità per la verifica» ha costituito l'unico motivo per non accettare pienamente tali informazioni. Tuttavia quando esse erano contraddette da altre informazioni disponibili e, nel contempo, il governo della RPC non era in grado di suffragarle con nessun tipo di riscontro, tali informazioni non potevano essere accettate senza discussioni. |
(383) |
Secondo il governo della RPC, la Commissione al punto 85 della comunicazione delle conclusioni definitive (riprodotto nel considerando 117) «ha riconosciuto» che il governo della RPC non controlla le banche e gli istituti finanziari e non può obbligarli a fornire informazioni. Si osserva che una siffatta affermazione alla Commissione non risulta e che dopo una rilettura del testo del considerando non sembra che le cose stiano così. |
(384) |
Il governo della RPC ha affermato che la Commissione sembra convenire con esso che, nel caso di un'inchiesta, le norme di un regolamento di base dell'UE o dell'accordo sulle sovvenzioni e sulle misure compensative non possono prevalere sulle disposizioni di legge nazionali. La correlazione operata dal governo della RPC con la mancata presentazione di informazioni asserite come riservate è fuori luogo. La Commissione ha argomentato (considerando 117) che le disposizioni locali o le norme interne di un membro dell'OMC non possono esimerlo dai suoi obblighi di cooperazione in sede di inchiesta e che, in caso di controversia, spetta al governo della RPC suggerire le modalità con cui può essere consentito l'accesso alle informazioni in modo tale da permetterne l'adeguata verifica. Il governo della RPC ha fatto riferimento al caso di un funzionario di banca che ha fornito una valutazione del rischio di credito per un'impresa inclusa nel campione come esempio di un modo per verificare informazioni ritenute limitate, lamentando che «la Commissione non si riteneva ancora soddisfatta». Al contrario, come risulta chiaro dalla formulazione del considerando 148, la Commissione non ha espresso alcuna considerazione negativa in merito alla verifica di quel particolare documento e ha tenuto pienamente conto nelle sue conclusioni delle informazioni in esso contenute. Si è trattato tuttavia di un caso eccezionale che, sfortunatamente, non si è ripetuto per la maggior parte delle informazioni di natura simile richieste nel presente procedimento. |
(385) |
A questo proposito il governo della RPC ha continuato a sostenere che i «documenti interni sensibili» delle banche erano considerati costituire informazioni pertinenti a norma dell'accordo sulle sovvenzioni e sulle misure compensative e che la loro mancata presentazione non poteva determinare l'utilizzo dei dati disponibili. La Commissione giudica che tale argomentazione vada troppo lontano e non riesce a comprendere come sia possibile procedere a una corretta verifica (effettuata adottando le previste debite procedure in tema di riservatezza) in tutti quei casi in cui tali documenti (compresi quelli riguardanti le operazioni con i clienti) sono semplicemente negati. In mancanza di una verifica, si potrebbe dover fare ricorso ai dati disponibili per colmare le lacune nella rilevazione dei dati. |
(386) |
Il governo della RPC ha ripetutamente sostenuto che la lettera in preparazione della verifica in loco non conteneva domande specifiche in merito alla verifica e ha fatto riferimento alla lettera della Commissione del 23 maggio 2013 in cui era utilizzata tale formulazione. La Commissione, tuttavia, al punto 86 della comunicazione delle conclusioni definitive (riproposto in precedenza come considerando 118) ha affermato che la lettera in preparazione della verifica in loco del 25 marzo 2013 conteneva un elenco molto specifico e dettagliato di questioni e documenti di cui si sarebbe trattato nel corso della verifica, pienamente in linea con le disposizioni dell'articolo 26, paragrafo 3, del regolamento di base e delle prescrizioni dell'OMC. La mancanza di un elenco di domande specifiche, la cui richiesta non trova alcun fondamento nel regolamento di base né nelle norme dell'OMC, non può essere addotta come giustificazione dal governo della RPC per non aver prestato piena collaborazione nel corso della verifica. |
(387) |
Il governo della RPC ha sostenuto che la Commissione non ha dato prova di alcuna flessibilità durante la verifica. Ciò rappresenta un errore di interpretazione dei dati di fatto e della situazione esistenti prima e durante la visita di verifica. Come già precisato nei punti da 88 a 90 della comunicazione delle conclusioni definitive (riproposti in precedenza come considerando da 120 a 122), la flessibilità mostrata dalla Commissione è stata piena e incondizionata. Sfortunatamente, i tentativi del governo della RPC di fornire informazioni per le quali non esisteva alcuna possibilità di verifica nel rispetto del calendario previsto per le visite in loco hanno determinato l'impossibilità di una verifica incrociata di dette informazioni e dell'attribuzione a esse del valore di un documento verificato. Il governo della RPC ha ricordato alla Commissione il precedente della causa «CE — Salmone» presso l'OMC in cui il panel ha concluso che il fatto che i documenti siano «verificabili» non è sempre determinato soltanto dalla possibilità di effettuare inchieste in loco e ha argomentato che la Commissione non può respingere informazioni semplicemente perché non disponibili al momento della visita di verifica. La Commissione osserva che dette informazioni, non essendo assoggettabili a verifiche in loco per verificarne l'attendibilità e la precisione, possono vedersi attribuire un valore inferiore che non se fossero state correttamente verificate e che ciò è talvolta avvenuto nel presente procedimento. |
(388) |
Il governo della RPC ha contestato l'asserita prassi della Commissione di non accettare nuovi documenti e riscontri che necessitano di una verifica dopo la fine della sessione di verifica in cui rientrano. Come già spiegato al punto 89 della comunicazione delle conclusioni definitive (riproposto in precedenza al considerando 121) ciò non è mai avvenuto. È vero che la Commissione non può normalmente accettare documenti come prova una volta che la sessione di verifica si è conclusa e diviene praticamente impossibile verificare tali documenti, ma nulla impedisce al governo della RPC di trasmettere tali documenti per iscritto, cosa che in realtà è avvenuta anche nel presente procedimento. |
(389) |
Il governo della RPC ha sostenuto che la Commissione non ha spiegato i motivi per cui ha richiesto i sei documenti citati nel considerando 122 e che per tale ragione la loro verifica non è stata consentita. Tale argomentazione era già stata addotta dal governo della RPC nella sua lettera del 3 giugno 2013 e la Commissione si è espressa diffusamente in proposito nel considerando 122. Si osserva ancora una volta che tutti questi documenti riguardano il settore in esame e si riferiscono addirittura a specifici regimi di sovvenzione quali i regimi fiscali agevolati o di concessione di prestiti agevolati. È pertanto evidente dalla loro denominazione e dal loro contenuto che si tratta di documenti pertinenti per l'inchiesta. Il governo della RPC si è semplicemente rifiutato di rispondere a qualsiasi domanda a questo riguardo nel corso della verifica, adducendo come unica giustificazione l'asserita irrilevanza del documento per il procedimento. |
(390) |
Il governo della RPC ha sostenuto di non poter presentare riscontri a sostegno delle informazioni fornite nelle risposte alle domande del questionario in merito alle percentuali dei prestiti concessi al settore in esame perché tali dati erano detenuti dalle banche, le quali sono enti indipendenti e non uffici governativi, e che la Commissione doveva pertanto verificare i dati presso gli istituti bancari. Il governo della RPC ha fatto riferimento alle disposizioni della legge sulle banche commerciali che sanciscono che le banche esercitano la loro attività nel rispetto della legge (articolo 4), senza alcuna interferenza da parte degli enti locali o della pubblica amministrazione a qualsiasi livello, di enti pubblici o di privati nell'esercizio delle attività bancarie (articolo 5). Il fatto è che il governo della RPC ha fatto un'affermazione nella sua risposta alle domande del questionario che non è stato in grado di suffragare. Neppure le banche presso le quali la Commissione ha cercato di ottenere un riscontro a tale informazione sono state in grado di suffragarla in alcun modo. Se questa dovesse essere considerata una prassi accettabile, la parte soggetta a inchiesta potrebbe allora semplicemente fare un'affermazione a sostegno della sua tesi e l'autorità inquirente dovrebbe accettarla senza avere la possibilità di verificare se essa rappresenti o no la realtà. Ciò assume importanza se si tiene conto che le particolari informazioni in parola sono in contraddizione con altre informazioni disponibili. La legge sulle banche commerciali contiene anche altre disposizioni con cui obbliga gli istituti bancari a svolgere la propria attività creditizia conformemente alle esigenze dell'economia nazionale e dello sviluppo sociale, nel rispetto dello spirito delle politiche industriali dello Stato (articolo 34). Come correttamente indicato dal governo della RPC nelle sue osservazioni, le banche devono esercitare le proprie attività nel rispetto della legge, ovvero anche di dette disposizioni dell'articolo 34 della legge sulle banche commerciali. Pertanto tale presunta linea di demarcazione tra la pubblica amministrazione e le banche non trova conferma nei fatti. |
(391) |
Il governo della RPC ha sostenuto di aver fornito tutte le informazioni in suo possesso riguardo all'assetto proprietario degli istituti bancari. Ha sostenuto inoltre che i dati forniti in proposito sono i dati ufficiali della CBRC e che non vi era pertanto alcun motivo per ritenere false o fuorvianti le informazioni fornite dal governo della RPC e applicare le disposizioni dell'articolo 28 del regolamento di base. Inoltre il governo della RPC ha affermato di non essere a conoscenza della fonte dell'asserzione della Commissione al punto 95 (ribadita nel considerando 127) della comunicazione delle conclusioni definitive («Dalle informazioni pubblicamente disponibili si evince che esistono anche altre banche statali che hanno erogato prestiti ai produttori esportatori inclusi nel campione»), ossia oltre a quelle indicate dal governo della RPC nella sua risposta alla lettera di richiesta di maggiori informazioni. Tali asserzioni non possono essere accettate. Va osservato che il governo della RPC aveva inizialmente sostenuto nelle sue risposte alle domande del questionario di non essere in possesso di alcuna informazione in merito alla partecipazione al capitale delle banche. Solo dopo che la Commissione aveva precisato nella lettera di richiesta di maggiori informazioni che, a norma della legislazione cinese, era suo dovere rilevare tali dati, il governo della RPC ha fornito alcune informazioni in proposito. Nel corso della verifica il funzionario della CBRC si è rifiutato di fornire riscontro ai dati in merito all'assetto proprietario degli istituti bancari e di indicare la fonte delle informazioni, spiegando da dove provenivano. Si osserva inoltre che il governo della RPC non ha contestato il fatto che almeno 5 altre banche indicate dalla Commissione nella comunicazione delle conclusioni definitive (cfr. nota del considerando 127) sono statali. |
(392) |
Il governo della RPC ha contestato quanto asserito al punto 97 della comunicazione delle conclusioni definitive (riproposto nel precedente considerando 129), ossia che la CBRC si è rifiutata di rispondere alla domanda in merito alle 10 maggiori banche in Cina perché non presentata per iscritto, e ha sostenuto che la Commissione ha dato un'interpretazione errata dei fatti perché il motivo principale alla base della mancata risposta a tale domanda era che questa non era contenuta nella lettera in preparazione della verifica in loco e che occorreva pertanto tempo per preparare la risposta. In realtà è il governo della RPC che dà un'interpretazione errata dei fatti a questo riguardo. La Commissione non ha insistito per avere una risposta immediata, bensì è stata la CBRC che si è rifiutata di prendere in considerazione la domanda con il pretesto che non era stata trasmessa in anticipo per iscritto. Se il motivo era il poco tempo a disposizione per elaborare la risposta, il governo della RPC avrebbe potuto trasmetterla successivamente nel corso della verifica o per e-mail (seppure senza la possibilità per la Commissione di verificarla), così come ha fatto per diversi altri documenti. Il governo della RPC tuttavia non vi ha provveduto. |
(393) |
Il governo della RPC ha sostenuto di aver fornito tutti i documenti in merito all'istituzione e al mandato della CBRC chiesti dalla Commissione nel questionario. Inoltre, poiché la Commissione non aveva sollevato obiezioni al riguardo nella sua lettera di richiesta di maggiori informazioni e non aveva indicato tali documenti nell'«elenco dei documenti da fornire prima dell'inizio della visita di verifica» di cui all'allegato 2 della lettera in preparazione della verifica in loco, il governo della RPC non si è ritenuto obbligato a presentare altri documenti. Ciò non corrisponde al vero. La Commissione ha chiesto tutti i documenti su cui si fondano l'istituzione e il mandato della CBRC, ma il governo della RPC ne ha fornito soltanto alcuni. È stato soltanto grazie alle dichiarazioni del funzionario della CBRC che la Commissione ha appreso dell'esistenza di altri documenti al riguardo. La risposta fornita dal governo della RPC alle domande del questionario a questo proposito è stata incompleta e fuorviante, dato che il governo della RPC (CBRC) era chiaramente al corrente dell'esistenza di tali documenti aggiuntivi come ammesso dalla CBRC nel corso della verifica in loco. |
(394) |
Il governo della RPC ha sostenuto che nel corso della verifica la Commissione non ha chiesto statistiche e relazioni riguardo alle banche che hanno concesso prestiti agli esportatori inclusi nel campione per il PI. Secondo il governo della RPC la Commissione avrebbe chiesto soltanto la relazione statistica per il 2012 trasmessa alla CBRC dalla Bank of China e il funzionario della CBRC si è dovuto pertanto consultare con il servizio giuridico competente per verificare il rispetto degli obblighi in materia di riservatezza. Ciò non è esatto. Nel corso della verifica la Commissione ha reiterato la sua richiesta, già espressa nel questionario e nella lettera di richiesta di maggiori informazioni, che fossero trasmessi dati statistici per tutte le banche che hanno concesso prestiti agli esportatori inclusi nel campione (87). |
(395) |
Il governo della RPC ha inoltre affermato che il riferimento del denunciante al procedimento relativo alla carta fine patinata nel quale la Commissione ha stabilito «sulla base di conclusioni sfavorevoli» che le banche commerciali di Stato agiscono in qualità di enti pubblici costituisce una «asserzione non comprovata che esula dal contesto dell'accertamento della natura e dell'esistenza di una sovvenzione erogata ai produttori esportatori del prodotto in esame e non può pertanto essere considerata una prova sufficiente» dell'esistenza di un contributo finanziario da parte di un ente pubblico o della pubblica amministrazione ai sensi dell'articolo 11.2 dell'accordo sulle sovvenzioni e sulle misure compensative. Innanzitutto va precisato che le risultanze nel procedimento relativo alla carta fine patinata non erano basate su conclusioni sfavorevoli, bensì sui dati disponibili ai sensi dell'articolo 28 del regolamento di base, e che nessuna successiva sentenza è venuta a confermare l'asserzione del governo della RPC secondo cui le conclusioni della Commissione a questo riguardo siano basate su un «uso improprio dei dati disponibili». Al contrario, la Commissione è giunta a conclusioni simili in merito alle SOCB in un altro procedimento antisovvenzioni riguardante le importazioni dalla Cina (acciaio a rivestimento organico) e anche altre autorità inquirenti sono giunte alla conclusione che le SOCB cinesi sono enti pubblici, segnatamente gli Stati Uniti, conclusioni che è stata confermata dall'organo di appello dell'OMC (88). |
(396) |
Il governo della RPC ha continuato a sostenere che la Commissione aveva chiesto determinate informazioni su tutte le banche aventi sede in Cina e che era materialmente impossibile per il governo della RPC fornire tali informazioni per «più di 3 800» banche. La Commissione non concorda con tale affermazione e ancora una volta fa riferimento alla lettera di richiesta di maggiori informazioni in cui, a seguito della risposta del governo della RPC alle domande contenute nel questionario, ha limitato l'ambito delle informazioni richieste soltanto alle banche in cui il governo della RPC ha una partecipazione azionaria diretta o indiretta (89). |
(397) |
Il governo della RPC ha sostenuto inoltre che l'affermazione della Commissione secondo cui ha preso atto della sintesi delle circolari della PBOC in questione ricavata dal sito Internet e trasmessa nel corso della verifica non è esatta e che ciò è dimostrato dal punto 133 della comunicazione delle conclusioni definitive (riproposto nel considerando 164). Ciò non è esatto. Il considerando 164 non contraddice il contenuto dei brani estratti dal sito Internet. Ne tiene conto, ma fa riferimento anche al contenuto effettivo della circolare, la cui accuratezza non è stata finora in realtà mai contestata dal governo della RPC. |
(398) |
Il governo della RPC ha affermato che la Commissione «ha estrapolato alcuni termini e frasi avulsi dal contesto da diversi documenti», ne ha interpretati erroneamente altri e ha cercato di combinarli per concludere che il governo della RPC promuove il settore di fabbricazione del prodotto in esame o per stabilire che le SOCB sono enti pubblici. A suo parere, una «lettura completa» di tali documenti (piani, comunicazioni e decisioni) dimostrerebbe che le conclusioni della Commissione sono prive di fondamento giuridico e non sono basate su prove. Ciò non è esatto. La Commissione ha analizzato e preso in considerazione tutti i documenti, compresi quelli cui è fatto riferimento nel considerando 102, nella loro totalità, esattamente come richiesto dal governo della RPC. |
(399) |
Riguardo alla decisione n. 40, il governo della RPC ha sostenuto che nella comunicazione delle conclusioni definitive la Commissione ha estrapolato dei brani avulsi dal contesto «al fine di alterarne il corretto significato». Secondo il governo della RPC è evidente da altre disposizioni della decisione n. 40 che essa è orientata più a sviluppare l'utilizzo delle fonti di energia rinnovabili, che a classificare i moduli e le celle solari come l'oggetto di una politica di sviluppo come proposto dalla Commissione. Non corrisponde al vero il fatto che il riferimento della Commissione al testo dell'articolo V della decisione n. 40 sia avulso dal contesto. La Commissione non sta argomentando se uno degli scopi sia o non sia lo sviluppo dell'utilizzo delle fonti di energia rinnovabili: il fatto è che nella decisione n. 40 il Consiglio di Stato ha individuato i settori delle nuove energie e dell'energia solare come prioritari e che di conseguenza essi rientrano nella categoria dei progetti incentivati di cui al catalogo-guida della ristrutturazione industriale. A norma degli articoli 17, 18 e 19 della decisione n. 40, gli istituti finanziari possono concedere prestiti soltanto ai settori o alle imprese che appartengono a tale categoria. Ciò costituisce una chiara indicazione che al settore del fotovoltaico, che fabbrica tra l'altro moduli e celle solari, è assegnata una priorità. |
(400) |
Il governo della RPC ha sostenuto che nel testo della decisione del 10 ottobre del Consiglio di Stato non è fatto alcun riferimento ai moduli e alle celle solari o al settore del fotovoltaico e che, se un sostegno fiscale è stato incoraggiato, esso si riferisce agli obiettivi riguardanti l'utilizzo di energie alternative, senza alcuna rilevanza per lo sviluppo della fabbricazione dei moduli e delle celle in generale. La Commissione non condivide tale affermazione. Va osservato che tale decisione del Consiglio di Stato non sembra essere diretta esclusivamente alla promozione dell'utilizzo di fonti di energia alternativa. Già dal suo titolo (decisione del Consiglio di Stato sull'accelerazione della promozione e dello sviluppo dei settori strategici emergenti), oltre che dal contenuto (tra l'altro l'articolo 1, paragrafi 1 e 2, e l'articolo 2, paragrafo 2), è evidente che lo scopo è il sostegno dello sviluppo di determinati settori (in questo caso i settori strategici emergenti). Ciò è confermato anche dal fatto che gli obiettivi fissati nella decisione riguardano direttamente le prestazioni e la produzione dei settori strategici emergenti (articolo 2, paragrafo 3). Nella decisione vi è altresì una chiara relazione tra i settori strategici emergenti e il settore del fotovoltaico che, tra l'altro, fabbrica celle e moduli solari. In primo luogo, non c'è alcun dubbio che il settore del fotovoltaico costituisca un comparto del settore delle energie alternative indicato all'articolo 2 della decisione come un settore che lo Stato dovrebbe far crescere e sviluppare. In secondo luogo, i produttori esportatori inclusi nel campione appartengono alla categoria dei settori ad alta tecnologia citati all'articolo 2, paragrafo 2, della decisione. Analogamente il dodicesimo piano quinquennale include il settore dell'energia solare tra quelli strategici e anche il dodicesimo piano quinquennale per il settore del fotovoltaico solare conferma che la decisione del Consiglio di Stato «ha inserito il settore del fotovoltaico solare tra gli importanti settori strategici emergenti che il nostro paese svilupperà in futuro» (90). |
(401) |
Secondo il governo della RPC, la Commissione ha citato il piano nazionale sugli sviluppi scientifici e tecnologici a medio e lungo termine ma non è riuscita a indicare uno solo passaggio o una singola disposizione in cui tale documento definisca le imprese ad alta tecnologia come comprensive delle imprese che fabbricano moduli e celle o del settore del fotovoltaico in generale. Secondo il governo della RPC, gli obiettivi del piano sono diretti esclusivamente allo sviluppo di fonti di energia alternative per ridurre la dipendenza dai combustibili fossili. La Commissione non condivide tale asserzione. Alla maggior parte dei produttori esportatori inclusi nel campione oggetto dell'inchiesta è stata rilasciata una certificazione che li riconosce come imprese di nuova e alta tecnologia, consentendo loro in tal modo di beneficiare di sovvenzioni (ad esempio, di esenzioni fiscali), la cui concessione era limitata a questo tipo di imprese. Gli esportatori inclusi nel campione hanno beneficiato degli stessi tipi di regimi di sostegno menzionati in tale piano. |
(402) |
Il governo della RPC ha sostenuto che l'asserzione della Commissione secondo cui la legge della RPC sui progressi in campo scientifico e tecnologico elenca una serie di disposizioni a sostegno dei settori strategici, tra cui quello del fotovoltaico solare, non è basata su alcun dato di fatto e che la legge non cita il settore del fotovoltaico né i settori strategici e che non esiste alcun elemento che permetta di sostenere che il prodotto in esame rientri nell'ambito di applicazione di tale legge. Ciò non corrisponde al vero. Alla base di tale asserzione figurano le disposizioni degli articoli 18 e 34 di tale legge. In virtù dell'articolo 18, lo Stato è tenuto a incoraggiare e a fornire orientamenti agli istituti finanziari affinché promuovano lo sviluppo dei settori di nuova e alta tecnologia. Ai sensi dell'articolo 34, gli istituti finanziari che sostengono le politiche pubbliche devono offrire aiuti specifici ai progetti delle imprese incentivati dallo Stato. Il settore del fotovoltaico rientra nella categoria dei settori di nuova e alta tecnologia, oltre che in quella delle imprese i cui progetti sono incentivati dallo Stato. L'articolo 17 della stessa legge prevede inoltre agevolazioni fiscali, tra l'altro, per quei soggetti che sono impegnati nella realizzazione di progetti inclusi nei piani scientifici e tecnologici nazionali. Dal considerando 401 è evidente che i progetti delle imprese del settore del fotovoltaico rientrano in tale ambito. In conclusione, vi sono almeno tre chiare indicazioni che il settore e le imprese del fotovoltaico, che fabbricano ed esportano il prodotto in esame, rientrano nell'ambito di applicazione di questa legge. |
(403) |
Il governo della RPC ha sostenuto inoltre che la Commissione ha attribuito lo stesso valore e gli stessi effetti giuridici ai piani, alle decisioni e alle leggi della RPC, ciò che è contrario ai principi dell'interpretazione giuridica, alla legislazione cinese e alle reiterate argomentazioni addotte dal governo della RPC. Secondo quest'ultimo il riferimento al piano quinquennale generale e al piano specifico per il fotovoltaico non ha valore giuridico perché non è stato apportato alcun elemento di prova diretto che i piani siano giuridicamente vincolanti. Ciò non è esatto, perché l'argomentazione del governo della RPC che i piani non siano vincolanti non è suffragata da altri elementi di prova. Al contrario, nel testo del piano presentato dal governo della RPC quando ha risposto al questionario si afferma chiaramente: «Il presente piano è stato deliberato e approvato dal Congresso nazionale del popolo e ha valore di legge» (91). Il governo della RPC nelle sue osservazioni sulla comunicazione delle conclusioni definitive ha: «Ai sensi della legge sulla legislazione in Cina, la Costituzione, le leggi, le normative amministrative, le normative locali e i regolamenti costituiscono la legislazione in Cina». Considerato che il piano ha valore di legge e che il governo della RPC ha confermato che le leggi costituiscono la legislazione in Cina, la Commissione è giunta alla conclusione che il piano è giuridicamente vincolante. Secondo quanto spiegato dal governo della RPC nel corso della visita di verifica, i piani quinquennali settoriali e regionali derivano dal piano quinquennale generale, la Commissione non ha pertanto motivo di trattare il piano quinquennale settoriale sul fotovoltaico (2011-2015) in maniera diversa rispetto al piano quinquennale generale. |
(404) |
Il governo della RPC cita gli «orientamenti elaborati dalla Commissione sulla restituzione» quale esempio di un documento analogamente non vincolante nel contesto dell'Unione. La Commissione presume che il governo della RPC si riferisca alla «'comunicazione della Commissione relativa alla restituzione dei dazi antidumping» (GU C 127 del 29.5.2002, pag. 10). In realtà non è corretto indicare tali orientamenti come non vincolanti, perché essi vincolano la Commissione nella misura in cui non violano norme superiori. La Commissione ha concluso che i piani della Cina sono giuridicamente vincolanti. Tuttavia, anche ipotizzando che non sia così, è evidente che i piani nazionali, settoriali e regionali, formulati ai livelli più alti della pubblica amministrazione e che delineano la politica statale in merito allo sviluppo industriale ed economico, assumerebbero un valore altamente probatorio riguardo alla natura di fatto obbligatoria degli obiettivi prefissati. È altresì evidente che ad essi potrebbe appellarsi la pubblica amministrazione per richiamare i soggetti che non li applicano correttamente. Pertanto essi manterrebbero una notevole pertinenza per le deliberazioni relative all'intervento della pubblica amministrazione nell'economia e alla direzione e al controllo di taluni settori. |
3.5.2. Osservazioni delle parti in merito a prestiti agevolati, altri finanziamenti, garanzie e assicurazioni
(405) |
Il governo della RPC ha sostenuto che il fatto di non aver compilato l'appendice A del questionario non deve comportare l'utilizzo dei dati disponibili ai sensi dell'articolo 28 del regolamento di base. Secondo il governo della RPC, se intendeva veramente verificare le asserzioni contenute nella denuncia secondo cui le banche statali cinesi sono enti pubblici, la Commissione non avrebbe avuto bisogno di riempire i questionari di richieste su dati interni, sensibili e specifici a determinate operazioni riguardo alle banche, molte delle quali non sono comunque affatto di proprietà dello Stato. In proposito, il governo della RPC ha fatto riferimento alle informazioni relative ai prestiti individuali concessi dalle banche ai produttori esportatori inclusi nel campione. La Commissione non concorda con tali asserzioni. Le informazioni chieste nell'appendice A erano intese a verificare se le banche cinesi siano enti pubblici e se agiscano su incarico e per ordine della pubblica amministrazione. Fatta eccezione per le informazioni sui singoli prestiti, il governo della RPC non ha specificato quali altre informazioni richieste siano da esso ritenute non pertinenti a tale scopo. |
(406) |
Si ricorda che le domande dell'appendice A erano dirette a raccogliere informazioni sull'assetto proprietario delle banche e sulla composizione del consiglio di amministrazione e del consiglio degli azionisti, verbali delle riunioni del consiglio di amministrazione/dell'assemblea degli azionisti, informazioni sui legami degli alti dirigenti con le autorità statali, sulla ripartizione settoriale dei prestiti, sulle politiche di concessione di mutui e sulla valutazione dei rischi riguardo ai prestiti concessi ai produttori esportatori che hanno collaborato. Il governo della RPC ha sostenuto che per le conclusioni sugli enti pubblici tale richiesta era «manifestamente irragionevole» e che la portata delle informazioni richieste era eccessivamente ampia. Il governo della RPC ha sostenuto inoltre che la «soglia» per stabilire se un'entità sia o non sia un ente pubblico va determinata prima ancora di chiedere tali informazioni. La Commissione non è d'accordo. In considerazione degli elevati standard stabiliti dall'organo di appello dell'OMC nella relazione DS 379 (92), tutte le informazioni richieste sono necessarie, compresi i dati sulla portata dell'intervento pubblico nel sistema finanziario. Ad esempio gli elementi che comprovano che un soggetto non agisce secondo criteri commerciali possono dimostrare che esso riceve incarichi o ordini, se combinati con indicazioni di un intervento dello Stato. In ogni caso, va osservato che una volta assodata la collaborazione da parte dei produttori esportatori inclusi nel campione, la Commissione ha deciso di limitare le informazioni richieste sui prestiti a tali imprese e non ha tratto alcuna conclusione in merito alla mancata presentazione da parte del governo della RPC delle altre informazioni originariamente richieste sui singoli prestiti. Tuttavia tutte le altre richieste di informazioni hanno mantenuto la loro pertinenza ai fini dell'inchiesta. Quanto all'asserzione del governo della RPC di non aver potuto fornire alcune delle informazioni di cui all'appendice A, va osservato che il governo della RPC si è rifiutato di fornire le appendici A nella loro totalità, fatta eccezione per alcune banche. Tenuto conto di quanto precede si è concluso che il governo della RPC non ha fornito le restanti informazioni richieste entro un periodo ragionevole. |
(407) |
Il governo della RPC, appellandosi alla relazione dell'organo di appello dell'OMC «Stati Uniti — Acciai laminati a caldo» (punto 99) (93), ha argomentato di essere stato nell'impossibilità materiale di soddisfare le richieste «irragionevoli» di informazioni da parte della Commissione e che l'incapacità di quest'ultima di affrontare la questione e di collegare le diverse richieste alla determinazione dei fatti cui si riferivano implica che la Commissione non ha agito in buona fede. Sebbene il riferimento riguardi la collaborazione da parte di esportatori in un procedimento antidumping, la Commissione riconosce che, nel caso dei questionari per il governo nei procedimenti relativi ai dazi compensativi, è necessario cercare un compromesso tra le informazioni richieste e la possibilità materiale del rispondente di fornirle. Tale compromesso va tuttavia ricercato nel contesto di tutti i dati. Conclusioni in merito allo status di enti pubblici delle banche statali in Cina sono già state tratte nei procedimenti relativi alla carta fine patinata e all'acciaio a rivestimento organico e nel caso di specie il denunciante ha fornito sufficienti elementi manifestamente non infondati per dimostrare che le banche statali restano enti pubblici. Di conseguenza, se avesse voluto confutare tale asserzione, il governo della RPC avrebbe dovuto condurre un'inchiesta fattuale. Purtroppo esso ha continuato a sostenere, ad esempio, di non avere alcuna informazione o solo scarse informazioni sulla partecipazione azionaria dello Stato nelle banche (un fattore molto pertinente nella determinazione dello status di ente pubblico), dimostrando di non adoperarsi con il massimo impegno e rifiutando l'accesso alle informazioni necessarie. Questo è uno dei «casi limitati» in cui trova applicazione l'articolo 12.7 dell'accordo sulle sovvenzioni e sulle misure compensative (secondo la relazione del panel dell'OMC (94)). Inoltre, seppure la Commissione sia consapevole che tali richieste di informazioni fossero necessariamente molto vaste, la collaborazione è un processo bilaterale e la reazione del governo della RPC si è inizialmente limitata alla semplice richiesta di spiegazioni in merito a quali conclusioni fattuali le richieste erano collegate (il che non può essere definito in anticipo), anziché proporre soluzioni per rispondere in maniera ragionevole alle richieste di informazioni. |
(408) |
Quanto alla verifica presso la Bank of Shanghai, il governo della RPC ha sostenuto che il fatto che la verifica non abbia avuto luogo non costituisce un motivo sufficiente per utilizzare i dati disponibili e, in ogni caso, che la colpa per il mancato svolgimento della verifica è da attribuire alla Commissione. La Commissione risponde osservando che la situazione dei fatti in merito all'organizzazione della visita di verifica presso la Bank of Shanghai è stata descritta nei paragrafi 111 e 112 della comunicazione delle conclusioni definitive (riproposti nei precedenti considerando 143 e 144). La situazione fattuale in merito a tale verifica non è cambiata e la Commissione non concorda con l'interpretazione data dal governo della RPC di tali fatti e ribadisce di essersi adoperata con il massimo impegno perché la verifica avesse luogo, ma che ciò non è stato possibile a causa degli intralci frapposti dal governo della RPC. Quest'ultimo si appella alla relazione del panel (95), che ha concluso che la mancanza di visita in loco non esaurisce tutte le possibilità di verifica dei documenti. Nella presente inchiesta, tuttavia, il governo della RPC ha informato la Commissione della disponibilità della banca di essere sottoposta a verifica soltanto un giorno lavorativo prima che avesse inizio la verifica presso il governo della RPC (dopo che era già stato prorogato il termine di una siffatta conferma), escludendo quindi ogni possibilità di una visita in loco, essendo già state prese le disposizioni necessarie che non potevano essere più cambiate. Date le circostanze, si conclude che il governo della RPC non si è adoperato con il massimo impegno e la Commissione non vede in quale altro modo i controlli di una visita in loco avrebbero potuto essere effettuati in maniera alternativa. |
(409) |
Il governo della RPC ha sostenuto che la Commissione non può ignorare le informazioni trasmesse dalla HuaXia Bank in merito al suo assetto proprietario giudicandole non «ideali sotto tutti gli aspetti». La Commissione osserva che il motivo per cui non ha accettato le informazioni non è che esse non sono ideali sotto tutti gli aspetti. Come già indicato nel considerando 147, la HuaXia Bank non ha fornito informazioni sulla partecipazione azionaria dello Stato fino alla visita di verifica, sebbene tali informazioni fossero state richieste dalla Commissione già nel questionario originario. Solo dopo che la Commissione ha fatto notare che alcuni azionisti della HuaXia Bank sono di proprietà statale, la banca ha esibito un foglio con informazioni la cui fonte era ignota e che oltretutto erano discrepanti rispetto a quelle in possesso della Commissione. Non è stato pertanto possibile accettare tali informazioni. |
(410) |
Riguardo alla decisione della HuaXia Bank di fornire soltanto alcune valutazioni della solvibilità come descritto al considerando 148, il governo della RPC ha sostenuto che la Commissione ha ottenuto una spiegazione ragionevole del motivo per cui altre valutazioni non hanno potuto essere fornite. La Commissione non è d'accordo. Dato che nella lettera in preparazione della verifica in loco era stato chiaramente indicato che tali documenti sarebbero stati oggetto della visita di verifica, la spiegazione fornita secondo cui «le due relazioni sulla valutazione dei rischi erano trattate da altre filiali della banca e le persone responsabili non erano al momento disponibili» non è soddisfacente. Il governo della RPC ha sollevato inoltre la questione, come già in altre sue osservazioni, che le informazioni non potevano essere trasmesse per tutelare la riservatezza del cliente. La Commissione osserva che esistono disposizioni in merito alla tutela delle informazioni riservate nelle sue inchieste sui dazi compensativi (96) e che, in ogni caso, la maggior parte delle richieste della Commissione, su questo come su altri punti, era diretta a verificare, e non a copiare, tali informazioni. In tutti i casi, la Commissione osserva che una rigorosa applicazione del principio della «riservatezza nei rapporti con i clienti» potrebbe rendere impossibile la verifica di informazioni molto più pertinenti nelle inchieste relative ai dazi compensativi. Diventerebbe allora impossibile effettuare controlli incrociati sulle risposte degli esportatori su diverse questioni ed effettuare ispezioni casuali presso i beneficiari di alcuni regimi nei casi di mancata collaborazione da parte degli esportatori o di un'inchiesta condotta su base aggregata. |
(411) |
Il governo della RPC ha affermato che la EXIM Bank ha pienamente collaborato all'inchiesta e che taluni documenti richiesti dalla Commissione non hanno potuto essere forniti per rispettare le norme di politica interna, il segreto di Stato, la riservatezza o altre leggi. La mancata presentazione di tali documenti non può pertanto comportare l'utilizzazione dei dati disponibili. Ai sensi della legge sulle banche commerciali, i funzionari della EXIM Bank non hanno potuto esibire tali documenti nel corso della verifica. A questo riguardo, in contrasto con le affermazioni della Commissione, il regolamento di base e l'accordo sulle sovvenzioni e sulle misure compensative non possono prevalere sulle leggi sovrane della RPC. Il governo della RPC ha definito inoltre irrilevanti e inquietanti le domande sull'affiliazione a un partito politico degli alti funzionari. La Commissione non è d'accordo. Ammesso che le norme dell'OMC (su cui si fondano in larga misura le disposizioni del regolamento di base) non «prevalgano» sulla legge nazionale, ciò non impedisce alla Commissione di trarre conclusioni allorché tali leggi nazionali sembrano ostacolare richieste ragionevoli di informazioni. Inoltre, se ha fornito alcune risposte alle domande contenute nell'appendice A, la EXIM Bank si è rifiutata di suffragare con dati o qualche altra forma di riscontro quasi tutte le informazioni fornite. Le informazioni hanno pertanto solo valore di dichiarazione orale, non corroborata di documenti scritti verificati. Se questa prassi dovesse essere accettata, qualunque informazione che la EXIM Bank avesse fornito avrebbe dovuto essere accettata dall'autorità inquirente pur senza essere in grado di verificarne la correttezza. Le domande sull'affiliazione a un partito politico e sulle unità del PCC all'interno della EXIM Bank (come di qualsiasi altra banca) sono estremamente importanti ai fini della determinazione del grado di influenza dello Stato sulla gestione delle banche, alla luce del ruolo particolare del PCC ai sensi della Costituzione della RPC. Oltre alla giustificazione di tali domande avanzata dalla Commissione nel considerando 151, va osservato che ai sensi della costituzione del PCC, tutte le organizzazioni, comprese le imprese commerciali private, sono tenute a istituire «organizzazioni primarie del partito» se l'impresa occupa almeno tre membri del partito. Tali organizzazioni garantiscono e controllano l'attuazione dei principi e delle politiche del partito e dello Stato e sostengono gli azionisti, il consiglio di amministrazione, il collegio dei revisori dei conti e i dirigenti nell'esercizio delle loro funzioni e dei loro poteri ai sensi della legge (97). La legge sulle imprese della RPC obbliga inoltre tutte le imprese in Cina a istituire un'organizzazione del PCC nella propria struttura organizzativa per svolgere le attività del PCC (98). Pertanto il PCC è palesemente in relazione con le attività del governo della RPC e con la gestione di qualsiasi impresa e istituzione in Cina. È pertanto legittimo porre domande in merito all'affiliazione al partito a questo proposito. |
(412) |
In merito alla verifica presso la CDB, il governo della RPC ha mosso le stesse lamentele riguardo alle domande sull'affiliazione politica dei dirigenti e del ruolo del PCC nella banca. A questo riguardo la Commissione fa riferimento alle giustificazioni addotte nei considerando 151 e 411. Il governo della RPC ha sostenuto inoltre che la CDB non poteva fornire le relazioni richieste sulla valutazione dei rischi di credito per motivi di riservatezza e che essa ha fornito uno schema dei rating di credito, nonché un esempio completo di valutazione del rischio di credito in cui era stato cancellato il nome dell'impresa. Si osserva che lo schema dei rating di credito e la valutazione del rischio di credito di un'impresa sconosciuta di un settore ignoto non costituiscono riscontri della valutazione del rischio di credito di uno degli esportatori inclusi nel campione come richiesto dalla Commissione. Riguardo al problema della riservatezza, la Commissione rinvia alle spiegazioni fornite nel considerando 410. |
(413) |
Il governo della RPC ha argomentato che la conclusione della Commissione secondo cui le banche commerciali di Stato sono enti pubblici è in contrasto con l'articolo 1.1 dell'accordo sulle sovvenzioni e sulle misure compensative, in quanto la Commissione non ha basato le sue conclusioni su nessuna prova, né ha fornito un'analisi adeguata e motivata della sua asserzione che l'intervento della pubblica amministrazione nel settore finanziario cinese è talmente rilevante che le banche devono attuare politiche di agevolazione. La Commissione è sostanzialmente in disaccordo con tale affermazione. Le informazioni indipendenti citate nei considerando da 162 a 168 dimostrano che le banche attuano politiche di agevolazione e ciò risulta evidente anche da diversi piani, leggi e documenti strategici cinesi citati nel considerando 102. La Commissione ha passato in rassegna, ha analizzato e citato diversi documenti pubblicati da organizzazioni internazionali quali l'OMC, la Banca mondiale, l'FMI e l'OCSE, i quali concludono tutti che il settore bancario cinese subisce un forte intervento da parte dello Stato, in particolare per quanto riguarda i beneficiari privilegiati di prestiti e di particolari disposizioni sui tassi di interesse. |
(414) |
Il governo della RPC contesta la pertinenza di diversi documenti utilizzati come migliori dati disponibili, cui la Commissione ha fatto riferimento in vista della determinazione delle SOCB quali enti pubblici. In via preliminare va osservato che la Commissione ha dovuto fare ricorso ai migliori dati disponibili solo a seguito della mancata collaborazione da parte del governo della RPC e del suo rifiuto di fornire le informazioni richieste. |
(415) |
Il governo della RPC ha sostenuto che la relazione sulla ricerca della Deutsche Bank («relazione DB»), citata dalla Commissione al considerando 161, descrive una situazione storica in Cina e non può servire da base per una valutazione del settore bancario cinese sette anni dopo. Innanzitutto il governo della RPC ha torto quando sostiene che la relazione fornisce una base per valutare una situazione di «sette anni dopo». La relazione è del 2007 e il PI, ossia il periodo pertinente per la valutazione del settore bancario in Cina ai fini del presente procedimento, inizia nel 2011. La relazione si riferisce pertanto a una situazione antecedente di quattro anni al periodo in questione. In secondo luogo, la relazione DB non è l'unico documento su cui si basano le conclusioni della Commissione, ma funge soltanto da base per l'analisi della Commissione sul settore bancario cinese e, in particolare, sul suo assetto proprietario. In terzo luogo, le altre informazioni cui la Commissione fa riferimento ai fini della determinazione dell'assetto proprietario del settore bancario cinese (relazioni e documenti di lavoro dell'OMC, dell'FMI e dell'OCSE) sono in linea con le conclusioni della relazione DB. A questo proposito va ricordato che il governo della RPC ha fornito soltanto una minima parte delle informazioni ripetutamente richieste al riguardo e non ha mai effettivamente contestato, sulla base di dati fattuali, le conclusioni della Commissione sul grado di partecipazione azionaria dello Stato nel settore bancario e sull'interferenza statale nel sistema bancario. |
(416) |
Il governo della RPC contesta altresì il riferimento fatto dalla Commissione alla relazione «Trade Policy Review» del 2012 dell'OMC, sostenendo che l'affermazione secondo cui «la struttura di mercato del settore bancario cinese (…) ha mostrato in generale solo minimi cambiamenti» era formulata con riferimento al precedente periodo preso in considerazione, ossia il 2010. La Commissione non dissente con tale asserzione. In realtà, nella sua comunicazione delle conclusioni definitive, la Commissione ha citato le relazioni dell'OMC del 2010 e del 2012 nello stesso considerando 161 al fine di dimostrare che sull'arco di due anni erano intervenuti pochi cambiamenti. Se la relazione del 2010 affermava che «l'elevato grado di partecipazione statale rappresenta un'altra caratteristica degna di nota del settore finanziario in Cina», la relazione del 2012 confermava che non si erano registrati grandi cambiamenti sotto questo aspetto. Il governo della RPC ha citato inoltre brani della relazione del 2012 e sulla base di tali citazioni ha sostenuto che la relazione contraddice le asserzioni della Commissione contenute nel considerando 161. Questa asserzione non può essere accettata. Nessuna delle citazioni della relazione riportate dal governo della RPC nelle sue osservazioni sulla comunicazione delle conclusioni definitive contraddice né mette in discussione le asserzioni della Commissione di cui al considerando 161. |
(417) |
Il governo della RPC ha sostenuto inoltre che le conclusioni della Commissione nel considerando 162 non sono suffragate da elementi di prova perché la Commissione (oltre alla relazione DB e alle relazioni dell'OMC di cui ai considerando precedenti) «fa semplicemente riferimento alla relazione della Banca mondiale, a indagini economiche, ecc., senza fornire alcuna spiegazione adeguata e motivata a sostegno di tali conclusioni». Tale asserzione non può essere accettata. A questo proposito si osserva che la relazione della Banca mondiale afferma tra l'altro: «Nonostante i consistenti progressi realizzati nella riforma e nell'allargamento del sistema finanziario negli ultimi tre decenni, il sistema finanziario cinese continua a restare bloccato e soffre di forti squilibri strutturali. L'attuale sistema, caratterizzato dalla predominanza delle banche statali, da un forte intervento statale e dal sussistere di controlli sui tassi di interesse, ha registrato notevoli successi nel mobilitare il risparmio e nell'attribuire il capitale a settori strategici durante il decollo economico della Cina» o «Parallelamente, i controlli diretti e indiretti degli istituti finanziari devono lasciare spazio a disposizioni basate sul mercato. Ciò comporterebbe l'adozione da parte di una banca centrale autonoma di operazioni di mercato aperto e l'utilizzo di tassi di interesse, anziché di massimali di credito, per gestire la liquidità. Le banche commerciali applicherebbero criteri commerciali ed effettuerebbero analisi di solvibilità, anziché seguire le indicazioni governative in materia di concessioni di prestiti» e «La pubblica amministrazione, a tutti i livelli, è stata strettamente associata alle operazioni commerciali degli istituti finanziari, attraverso la detenzione di azioni o un'influenza indiretta, principalmente perché è fortemente dipendente dal ricorso al credito delle banche commerciali nel perseguire gli obiettivi politici». L'indagine economica sulla Cina dell'OCSE del 2010 descrive le politiche della PBOC in merito alla soglia minima per i tassi applicati ai prestiti e al massimale dei tassi di deposito come un disincentivo per le banche per valutare adeguatamente i rischi e come misura controproduttiva per la concorrenza nel settore bancario, affermando che lo scopo è quello di salvaguardare la redditività del settore bancario partecipato in misura predominante dallo Stato. |
(418) |
Il governo della RPC sostiene inoltre che la conclusione della Commissione secondo cui la PBOC interviene e influenza la fissazione dei tassi di interesse da parte delle banche commerciali di Stato è priva di una corretta motivazione e di base documentaria. A questo riguardo, il governo della RPC ha sostenuto che la Commissione dovrebbe sapere che nel luglio 2013 la soglia minima per i tassi applicati ai prestiti è stata soppressa. Innanzitutto va osservato che la Commissione non ha analizzato la situazione del mercato bancario in Cina nel luglio 2013, in quanto ciò non ha alcuna pertinenza con l'inchiesta. In secondo luogo, l'asserzione secondo cui la conclusione della Commissione è priva di una corretta motivazione e di base documentaria non è esatta. Dalle pertinenti circolari risulta chiaramente che la PBOC fissa limiti sia sui tassi applicati ai prestiti, sia sui tassi di deposito. In terzo luogo, anche l'indagine economica sulla Cina dell'OCSE del 2010, citata nel considerando 162, conferma l'esistenza di tali limiti. |
(419) |
Il governo della RPC ha sostenuto che la «Commissione era al corrente del fatto che le circolari, comprese quelle dell'8 giugno e dell'8 luglio 2012, emanate a seguito delle conclusioni del procedimento relativo alla carta fine patinata hanno modificato in misura significativa le prassi in tema di tassi di interesse della PBOC». Ciò non è esatto. La Commissione non poteva sapere se o in quale misura le prassi sono state modificate, dato che il governo della RPC si è rifiutato di trasmettere tali circolari. Anche le sintesi ricavate dal sito Internet della PBOC esibite nel corso della verifica, che sono state completamente ignorate dalla Commissione secondo quanto erroneamente sostenuto dal governo della RPC, confermano che tali limiti sussistono tuttora. |
(420) |
Il governo della RPC ha inoltre asserito che «la Commissione non sembra aver basato le sue conclusioni sugli effettivi» dati disponibili «che contraddicono le informazioni storiche in possesso della Commissione, bensì fa ricadere sul governo della RPC l'onere di provare che la situazione esaminata nel corso del procedimento sull'acciaio a rivestimento organico è cambiata». Alla luce delle spiegazioni fornite nei considerando da 415 a 419 è evidente che tale asserzione non è esatta. Non ci sono dati disponibili che contraddicano le conclusioni della Commissione e queste ultime non sono basate solo su informazioni storiche bensì su riscontri documentari, fondati su tutte le informazioni pertinenti per il PI. |
(421) |
Il governo della RPC ha sostenuto che le quattro affermazioni della Commissione nel considerando 166 non sono esatte e sono prive di una corretta base giuridica. Il governo della RPC ha asserito che il riferimento all'articolo 34 della legge sulle banche commerciali secondo cui le banche devono «svolgere la propria attività creditizia conformemente alle esigenze dell'economia nazionale» è totalmente neutra. Non è chiaro che cosa intenda il governo della RPC con il termine «neutro», ma secondo i piani, i documenti strategici e le leggi citati nel considerando 102 lo sviluppo del settore del fotovoltaico e la promozione del suo sostegno sia finanziario sia di altra natura sembrano rientrare tra le esigenze dell'economia nazionale in Cina. Nel contesto del sostegno finanziario incoraggiato e sancito in tali documenti, è evidente che le banche sono tenute a sostenere le imprese appartenenti al settore del fotovoltaico. In merito alla conclusione che le banche sono assoggettate a norme giuridiche che impongono loro di fornire un supporto creditizio ai progetti incentivati, per la quale la Commissione si è basata sulla formulazione della decisione n. 40 del Consiglio di Stato, il governo della RPC ha sostenuto che il riferimento «è totalmente sbagliato», perché la decisione non afferma né lascia intendere che il settore dell'energia solare rientri fra i progetti incentivati. Anche questa asserzione non è esatta. Dal considerando 399 emerge chiaramente che il settore dell'energia solare rientra tra i settori/progetti incentivati. Il governo della RPC ha fatto un'affermazione simile in merito alla legge della RPC sui progressi in campo scientifico e tecnologico e alle conclusioni della Commissione secondo cui tale legge impone alle banche di dare priorità allo sviluppo di settori di nuova e alta tecnologia e fa rientrare i produttori inclusi nel campione nella categoria dei settori ad alta tecnologia. A parere del governo della RPC, la Commissione non ha proceduto ad alcuna analisi giuridica per verificare se il settore della produzione di moduli e celle, indicato come settore ad alta tecnologia, rientri nel campo di applicazione di tale legge. Ciò non è esatto. La Commissione ha indicato una chiara correlazione tra la categoria dei settori ad alta tecnologia e il settore della produzione di celle e moduli solari. Ciò è spiegato in dettaglio nel considerando 402. |
(422) |
Il governo della RPC ha sostenuto che l'affermazione della Commissione secondo cui l'intervento dello Stato nel settore finanziario cinese è considerevole e continuo non è suffragata da riscontri documentari. Il governo della RPC ha contestato le prove citate dalla Commissione e ha sostenuto che la relazione dell'FMI del 2009, in cui è messa in evidenza la mancanza di una liberalizzazione dei tassi di interesse, è irrilevante perché i tassi di interesse sono stati completamente liberalizzati in Cina. Ciò non è esatto. I riscontri raccolti confermano che la liberalizzazione dei tassi di interesse in Cina non è stata completata e ciò è stato confermato anche dai funzionari della PBOC presenti nel corso della visita di verifica. Quanto alla relazione dell'FMI per paese del 2010 cui fa riferimento la Commissione, il governo della RPC ha sostenuto che la Commissione ha completamente ignorato le conclusioni dell'FMI sulla liberalizzazione del settore finanziario. Ciò non è esatto. La Commissione non ha ignorato alcuna conclusione formulata dall'FMI nella sua relazione che risultasse pertinente. Le asserzioni dell'FMI cui il governo della RPC fa riferimento nelle sue osservazioni non sono in contrasto con nessuna delle conclusioni cui è giunta la Commissione in merito all'intervento statale nel settore finanziario cinese e sicuramente non per quanto riguarda la partecipazione azionaria statale o la politica in materia di tassi di interesse sui depositi e sui prestiti. Il fatto che la relazione affermi che negli ultimi anni sono stati compiuti progressi in Cina in direzione dello sviluppo di un sistema finanziario più orientato al mercato non significa che essa certifichi l'effettiva esistenza di un sistema finanziario orientato al mercato in Cina. Quanto alle indagini dell'OCSE citate dalla Commissione, il governo della RPC ha sostenuto che non si può concludere che le banche non operino in maniera indipendente in Cina sulla base «di una frase circa l'esclusione di significativi progressi riguardo alla liberalizzazione del settore bancario». In merito a tale asserzione va osservato che la Commissione non ha mai formulato conclusioni sulla base di una «singola frase», bensì, come dimostra quanto precede, prendendo in considerazione diversi documenti redatti da organizzazioni internazionali indipendenti. |
(423) |
Il governo della RPC ha sostenuto che l'analisi della Commissione in merito alla designazione come enti pubblici «è completamente sbagliata» e che la sua conclusione di cui al considerando 168 è incoerente con l'interpretazione dell'espressione «ente pubblico» data dall'organo d'appello dell'OMC nella sua relazione «Stati Uniti — Dazi antidumping definitivi compensativi su taluni prodotti provenienti dalla Cina». Un produttore esportatore ha altresì sostenuto che l'argomentazione della Commissione in merito alla designazione come enti pubblici è «giuridicamente errata». Il governo della RPC ha affermato che la Commissione non ha dimostrato che le SOCB possiedano, esercitino o siano loro conferiti poteri pubblici e che non è accertato i) che le funzioni in questione svolte, secondo quanto asserito, dalle SOCB coincidano con quelle esercitate dalla pubblica amministrazione in generale, ossia siano funzione pubbliche, ii) che tutte le SOCB condividano con la pubblica amministrazione caratteristiche comuni, oltre alla partecipazione azionaria che peraltro non è stata determinata per tutte le SOCB, e iii) che tutte le SOCB possiedano i poteri pubblici necessari per esercitarle o sia loro conferito il potere di svolgere le funzioni pubbliche in questione. Tali asserzioni hanno dovuto essere respinte. La Commissione fa riferimento alla sua analisi della questione descritta nei considerando da 158 a 167. La concessione di prestiti è citata nella definizione di sussidio di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto i), del regolamento di base come un provvedimento pubblico. Secondo la presente inchiesta, le SOCB sono tenute in forza di piani e altri documenti strategici a promuovere determinati settori, compreso quello del fotovoltaico. Sulla base dei dati disponibili si è altresì concluso che esiste una forte partecipazione azionaria dello Stato nelle banche cinesi e che la pubblica amministrazione esercita un significativo controllo sulle SOCB. Dato che il governo della RPC non ha fornito le informazioni richieste in merito alla partecipazione azionaria dello Stato in tutte le SOCB in Cina, la Commissione ha tratto le sue conclusioni utilizzando i dati disponibili. La Commissione conclude pertanto che le SOCB agiscono per conto della pubblica amministrazione, esercitando funzioni pubbliche nell'attuare le politiche di concessione di prestiti agevolati a determinati settori previste dal governo della RPC. |
(424) |
Il governo della RPC ha sostenuto inoltre che la Commissione non ha provato l'esistenza di incarichi o ordini dati alle banche private in Cina e in particolare che la Commissione non ha dimostrato che il governo della RPC abbia dato esplicitamente alle banche private e alle SOCB una delega o un ordine o una responsabilità o l'autorità di concedere prestiti agevolati. La Commissione non è d'accordo con tale asserzione. Come precisato nei considerando da 170 a 173, la pubblica amministrazione persegue in Cina una politica che prevede la concessione di prestiti agevolati al settore del fotovoltaico. Le banche private sono obbligate ad attuare tale politica: il governo della RPC tramite la legge sulle banche commerciali ha dato ordine a tutte le banche in Cina di «svolgere la propria attività creditizia conformemente alle esigenze dell'economia nazionale e dello sviluppo sociale, nel rispetto dello spirito delle politiche industriali dello Stato». Tali esigenze e politiche industriali statali sono definite tra l'altro in diversi piani e documenti strategici e la concessione di prestiti agevolati a determinati settori, compreso quello del fotovoltaico, rientra fra queste. Il governo della RPC ha sostenuto inoltre che il pertinente articolo della legge sulle banche commerciali è stato citato in maniera avulsa dal contesto e che esso non dimostra esplicitamente che il governo della RPC abbia dato a una banca commerciale alcuna delega o ordine o responsabilità o autorità. La Commissione non concorda sul fatto che l'articolo 34 sia stato citato in maniera avulsa dal contesto, come già spiegato nel considerando 390, e giudica la sua formulazione una chiara istruzione giuridicamente vincolante per tutte le banche in Cina. La Commissione non concorda nemmeno con l'asserzione del governo della RPC che i documenti che prevedono la concessione di prestiti agevolati al settore del fotovoltaico cui è fatto riferimento nel considerando 102 costituiscano una «base giuridica inadeguata». Ciò è spiegato diffusamente nei considerando da 399 a 403. |
(425) |
Un produttore esportatore ha sostenuto che la Commissione non ha dimostrato che il governo della RPC incarichi o dia ordini alle banche straniere in Cina. Tale asserzione ha dovuto essere respinta. La Commissione ha dimostrato che incarichi e ordini sono dati a tutte le banche private in Cina (tra l'altro considerando da 169 a 172 e 424) e le banche a partecipazione estera rientrano in tale categoria. |
(426) |
In merito alla questione se siano dati incarichi e ordini, il governo della RPC ha sostenuto inoltre che la Commissione ha tratto conclusioni sulla base di una valutazione del rischio di credito di un unico esportatore incluso nel campione fornita da una sola banca, applicandola a tutte le banche in Cina e servendosi in tal modo di conclusioni sfavorevoli. Si osserva che il governo della RPC e le banche si sono rifiutati di fornire qualsiasi altra valutazione del rischio di credito di altri produttori esportatori inclusi nel campione. Dato che la Commissione è stata costretta a utilizzare a questo riguardo i dati disponibili e che la valutazione del rischio di credito sopra menzionata costituisce il miglior dato disponibile, la Commissione ha basato in parte le sue conclusioni su tale documento. Essa ribadisce tuttavia che le risultanze derivano dall'utilizzo dei dati disponibili e non di conclusioni sfavorevoli. |
(427) |
Il governo della RPC ha contestato «come giuridicamente errate» le conclusioni della Commissione in merito alla distorsione del mercato finanziario cinese. Il governo della RPC ha sostenuto che non vi è alcuna prova riguardo al PI che attesti che le SOCB rappresentino i 2/3 del mercato finanziario cinese. La Commissione non concorda con tale asserzione. In mancanza di informazioni sulle partecipazioni azionarie nel settore bancario, ripetutamente richieste ma non fornite dal governo della RPC, la Commissione ha utilizzato i dati disponibili. A questo riguardo la Commissione ha fatto riferimento alla relazione DB, secondo la quale le SOCB rappresentano più dei 2/3 del mercato finanziario cinese. Ciò è ulteriormente suffragato dai documenti dell'OMC dell'FMI, dell'OCSE e della Banca mondiale, i quali confermano che la presenza statale nel settore bancario cinese non è cambiata in misura significativa durante il PI. Il governo della RPC ha sostenuto inoltre che le asserzioni della Commissione in merito ai tassi di interesse (ossia che le banche sono tenute a rispettare i limiti stabiliti dalla PBOC) non sono corrette perché la soglia minima per i tassi applicati ai prestiti è stata soppressa. Ciò non è esatto. È vero che il governo della RPC nelle sue osservazioni ha affermato che tale soglia è stata soppressa nel luglio 2013, ma tale data è successiva di un anno alla fine del PI. È inoltre corretto affermare che i massimali sui tassi di deposito sono tuttora in vigore. Ne consegue pertanto che le conclusioni della Commissione secondo cui le banche non sono interamente libere di decidere le condizioni dei loro prestiti (per lo meno con riferimento al PI) sono corrette e suffragate da riscontri documentari. Il governo della RPC ha contestato altresì le conclusioni della Commissione di cui ai considerando da 183 a 188, asserendo la non pertinenza di diversi piani, documenti strategici e leggi citati dalla Commissione. La Commissione non condivide tale asserzione e rinvia ai considerando da 399 a 403 in cui ha spiegato per quali motivi tali documenti sono pertinenti per tali conclusioni. Il governo della RPC ha inoltre affermato che la conclusione della Commissione secondo cui alcune banche hanno beneficiato dell'accesso alle riserve di valuta estera SAFE è errata, perché le prove cui fa riferimento la Commissione citano esclusivamente la EXIM Bank e la CDB e specificano che i prestiti derivanti da tali riserve sono concessi esclusivamente a imprese statali. La Commissione non è d'accordo. I riscontri in parola specificano soltanto che, quando è stato avviato, tale programma era inizialmente a disposizione soltanto delle «policy bank» CDB e EXIM, ma citano anche un importante prestito della Bank of China, il che dimostra che la restrizione iniziale è stata abrogata. Anche l'asserzione secondo cui i riscontri «dimostrano chiaramente che i prestiti sono concessi soltanto a imprese statali come Sinopec» non è corretta. È precisato infatti che la preferenza è data alle grandi imprese statali, ma non che la concessione di tali prestiti è limitata solo a tali soggetti. In ogni caso, date le dimensioni della EXIM Bank e della CDB e in considerazione del loro impatto sul mercato finanziario in Cina, anche qualora fosse limitato a tali imprese, tale programma determinerebbe una significativa distorsione del mercato finanziario nel suo complesso. |
(428) |
Il governo della RPC ha sostenuto inoltre che la Commissione non ha determinato la specificità in merito ai prestiti agevolati e che la sua analisi della specificità è giuridicamente incoerente perché non ha stabilito se la decisione n. 40 si riferisca a progetti o a settori. Secondo il governo della RPC, poiché «abbraccia un'ampia gamma di branche e settori economici, la decisione n. 40 non limita esplicitamente l'accesso all'asserita sovvenzione a determinate imprese come dovrebbe essere dimostrato secondo la giurisprudenza dell'OMC». La Commissione non concorda con tale asserzione. Con riferimento ai progetti incentivati, si ricorda che questi riguardano soltanto determinate attività nell'ambito di un numero limitato di settori industriali e che pertanto tale categorizzazione, riguardante soltanto una parte delle imprese in Cina, non può essere considerata come avente natura generale e non specifica. La Commissione considera questa la più naturale interpretazione, in mancanza di qualsiasi spiegazione (e dei relativi documenti di conferma) delle modalità con cui il governo della RPC ha precisamente applicato la nozione di settore del fotovoltaico, ad esempio per gli scopi della decisione n. 40 e del connesso catalogo-guida della ristrutturazione industriale. Inoltre, come specificato nel considerando 102, il settore del fotovoltaico appartiene anch'esso alla categoria dei settori strategici quali sono definiti dal dodicesimo piano quinquennale e beneficia pertanto dell'accesso a un finanziamento agevolato, come dimostrano chiaramente le citazioni di diversi documenti strategici e programmatici e di varie leggi nello stesso considerando. |
(429) |
Il governo della RPC ha sostenuto inoltre che la Commissione non ha dimostrato l'esistenza di un vantaggio in relazione alla concessione di prestiti agevolati perché l'utilizzo del riferimento esterno ai fini della determinazione del vantaggio non è stato corroborato dalle conclusioni della Commissione. Secondo il governo della RPC, la Commissione non aveva alcun motivo per applicare il rating BB in quanto non ha fornito alcuna prova che tale rating costituisca il rating di credito probabilmente meno distorto rispetto agli altri e la sua applicazione «riflette le inammissibili conclusioni sfavorevoli utilizzate in violazione dell'articolo 12.7 dell'accordo sulle sovvenzioni e sulle misure compensative». Tale asserzione ha dovuto essere respinta. In considerazione delle distorsioni e della mancanza di una corretta valutazione del rischio o della solvibilità dei produttori esportatori inclusi nel campione da parte delle banche prestatarie, la Commissione non avrebbe potuto prendere per buono il rating di credito (se mai fosse esistito) dei singoli produttori esportatori. Il rating BB in questo caso non rappresenta una conclusione sfavorevole e non è svantaggioso per i produttori esportatori perché rappresenta il migliore rating creditizio sul mercato. |
(430) |
Il denunciante ha sostenuto che la Commissione avrebbe dovuto utilizzare un rating creditizio meno favorevole del rating BB per la costruzione del riferimento per taluni produttori esportatori che versavano in una situazione finanziaria particolarmente difficile. Per i motivi spiegati nel considerando 429, la Commissione ha ritenuto che il rating BB (non-investment grade) riflettesse in misura appropriata la situazione finanziaria dei produttori esportatori inclusi nel campione durante il PI. |
(431) |
Il denunciante ha chiesto inoltre alla Commissione di rendere noto il calcolo della maggiorazione dei prestiti in valuta cinese. La Commissione ha spiegato la metodologia al punto 169 della comunicazione delle conclusioni definitive (si veda il precedente considerando 198). In linea con la metodologia utilizzata nei procedimenti relativi alla carta fine patinata e all'acciaio a rivestimento organico, la Commissione ha rettificato i tassi di interesse cinesi aggiungendo il differenziale di interesse tra i titoli con il rating migliore e i titoli con rating BB negoziati sui mercati durante il PI. |
(432) |
Un produttore esportatore ha sostenuto che la Commissione, al fine di determinare il vantaggio derivante dalla concessione di prestiti agevolati, dovrebbe confrontare i tassi di prestito dei settori «agevolati» con quelli dei settori che non lo sono. Alla luce dell'analisi della Commissione del mercato finanziario (considerando da 181 a 185) tale asserzione ha dovuto essere respinta. Tenuto conto delle distorsioni esistenti, i tassi di interesse sul mercato finanziario cinese sono considerati non attendibili. |
(433) |
Il governo della RPC ha sostenuto inoltre che per i prestiti in EUR e in USD la Commissione non dovrebbe fare ricorso al riferimento esterno perché uno degli elementi chiave sui quali la Commissione ha basato la sua analisi sulle distorsioni, ossia le limitazioni applicate dalla PBOC ai tassi di interesse, non si applica a tali prestiti. Tale asserzione ha dovuto essere respinta. Le limitazioni della PBOC sui tassi di interesse costituiscono soltanto uno degli elementi chiave utilizzati dalla Commissione nella sua analisi del mercato finanziario cinese. Come precisato nei considerando da 180 a 185, esistono diverse altre distorsioni che giustificano di per sé il ricorso a un riferimento esterno anche per i prestiti espressi in EUR e USD. |
(434) |
Diversi esportatori e il governo della RPC hanno sostenuto che gli accordi tra gli esportatori e talune banche statali (designati come «gli accordi» nella presente sezione) non equivalgono a linee di credito e non si configurano come un contributo finanziario perché non implicano un obbligo o un impegno da parte della banca di fornire futuri finanziamenti a determinate condizioni. Essi si sono anche richiamati alle conclusioni del panel nella causa «CE — Aeromobili» secondo le quali la «mera possibilità» che una pubblica amministrazione trasferisca fondi per soddisfare una condizione predefinita non è sufficiente a dimostrare l'esistenza di un contributo finanziario. Essi hanno preso atto dell'asserzione contenuta in tale relazione secondo cui le disposizioni contrattuali devono «di per sé essere richieste e in grado di conferire al beneficiario un vantaggio distinto e indipendente rispetto al vantaggio che potrebbe essere conferito da un futuro trasferimento di fondi.» |
(435) |
In merito alle conclusioni del panel nella causa «CE — Aeromobili», la Commissione osserva che esse non sono esaustive in merito alla portata delle linee di credito o di altri accordi simili e non vincolano in questo caso l'interpretazione della Commissione del regolamento di base. La Commissione tuttavia non è in disaccordo con le conclusioni del panel, bensì con l'applicazione di tali conclusioni alla presente inchiesta da parte del governo della RPC. Gli accordi normalmente stabiliscono che le banche statali prestino entro un determinato massimale, talvolta in relazione a possibili miglioramenti delle prestazioni dell'impresa in questione. Da un lato, pertanto, il testo degli accordi può contenere obbligazioni meno esplicite o automatiche in merito alle condizioni dei futuri prestiti di quelle presentate da alcuni tipi di accordi su linee di credito. Essi sono talvolta integrati da accordi distinti di prestito o di credito. Si è tuttavia osservato che i prestiti nell'ambito di tali accordi sono normalmente concessi sulla base di condizioni molto simili, se non addirittura identiche. Dall'altro lato, gli accordi contengono diverse disposizioni che vanno molto al di là di quelle normalmente previste dagli accordi su linee di credito e che equivalgono alla creazione di un meccanismo di sostegno garantito da parte della banca in questione. La Commissione ritiene che in questo caso le disposizioni scritte degli accordi non siano necessariamente definitive, perché gli «obblighi» o gli «impegni» a trasferire fondi possono essere espressi in forma scritta o non scritta e la loro esistenza dovrebbe essere determinata sulla base della totalità degli elementi raccolti. |
(436) |
In base a quanto precede, la natura esatta degli impegni o delle obbligazioni delle banche statali nel quadro degli accordi dipende da:
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(437) |
Sulla base di tutti questi riscontri si conclude che gli accordi sono offerti dalle banche nell'ambito di una strategia governativa volta a promuovere il settore del fotovoltaico e che ad essi gli esportatori in questione attribuiscono grande importanza, a prescindere dal fatto che comportino un effettivo trasferimento di fondi. Ciò contraddice le argomentazioni delle parti secondo cui essi non hanno in realtà alcun valore. Pur presentando le caratteristiche di normali linee di credito, gli accordi vanno al di là delle condizioni di normali linee di credito per costituire in realtà partenariati strategici tra enti pubblici e imprese in vista del perseguimento della politica stabilita dallo Stato. A questo proposito essi funzionano come un meccanismo di sostegno/garanzia dello Stato, che rafforza la posizione di mercato degli esportatori in questione e consente loro di ampliare la propria capacità e la propria produzione con la certezza di beneficiare dei necessari finanziamenti. In mancanza di tale sostegno/garanzia, gli esportatori sarebbero evidentemente percepiti dai mercati come meno solidi. Pertanto gli accordi si configurano come un potenziale trasferimento di fondi o come una prestazione di servizi finanziari. Una siffatta importante «garanzia» avrebbe un suo valore sul mercato e, come minimo, richiederebbe il pagamento di un compenso considerevole. Alla luce di quanto precede, gli accordi conferiscono un vantaggio che, nella formulazione utilizzata dal panel nella causa «CE — Aeromobili» è «distinto e indipendente rispetto al vantaggio che potrebbe essere conferito da un futuro trasferimento di fondi», tra l'altro anche in considerazione del potenziale impegno di pagamento da parte della pubblica amministrazione. Essi sono molto di più di una vaga «promessa di mettere a disposizione risorse finanziarie a basso prezzo» (99) e mettono chiaramente i beneficiari in una condizione migliore di quella che avrebbero senza gli accordi. |
(438) |
Con riferimento all'importo del vantaggio, questo è stato definito sulla base dei compensi richiesti per le linee di credito ottenute da uno dei produttori esportatori inclusi nel campione. Tale linea di credito è stata concessa da una banca avente sede in una giurisdizione finanziaria diversa dal quella della RPC e presenta tutti gli elementi delle linee di credito commerciali disponibili sui mercati finanziari mondiali e di altri accordi disponibili nel settore commerciale. Va inoltre osservato che tale linea di credito non prevede condizioni sostanzialmente differenti da quelle di altre linee di credito commerciali ottenute dai produttori esportatori inclusi nel campione, allorché sono chiesti compensi, comprese quelle di banche straniere. Alla luce dell'analisi effettuata in precedenza, si tratta di un riferimento prudente, in quanto dai riscontri risulta che gli accordi acquisiscono in realtà per le imprese un valore maggiore come misura a sé stante, più che non come linea di credito standard. La Commissione ha tuttavia considerato i compensi richiesti come una ragionevole approssimazione di quelli che potrebbero essere pagati in base agli accordi. |
(439) |
Il governo della RPC ha affermato inoltre che le banche che hanno concluso gli accordi con gli esportatori inclusi nel campione non sono enti pubblici e non hanno agito su incarico della pubblica amministrazione. Tale asserzione ha dovuto essere respinta. Le banche in questione sono le stesse banche che hanno concesso finanziamenti agevolati e nei considerando da 159 a 168 e da 169 a 180 la Commissione ha fornito una dettagliata spiegazione del motivo per il quale esse si configurino come enti pubblici e/o agiscano su incarico o per ordine del governo della RPC. |
(440) |
Il governo della RPC ha sostenuto che l'asserzione della Commissione secondo cui in una normale situazione di mercato le linee di credito sono assoggettate a consistenti commissioni di impegno e di gestione è infondata perché tali commissioni si applicano esclusivamente alle linee di credito «committed». Tale asserzione ha dovuto essere respinta. Come osservato nel considerando precedente, la linea di credito utilizzata come riferimento non si presenta molto differente, quanto alle sue condizioni, dalle altre linee di credito commerciali concesse ai produttori esportatori inclusi nel campione anche da banche fuori della Cina. Inoltre una delle banche che ha stipulato vari accordi di questo tipo con i produttori esportatori inclusi nel campione sembra aver fatto pagare commissioni simili ai suoi clienti all'estero (100). |
(441) |
Il governo della RPC ha sostenuto inoltre che la Commissione non ha fornito prove a sostegno della sua asserzione che la concessione da parte della pubblica amministrazione di linee di credito (gli accordi) rientra nell'erogazione di prestiti agevolati. Ciò non è esatto. La concessione di linee di credito costituisce la parte standard del finanziamento delle imprese da parte delle banche e gli accordi rappresentano misure differenti e distinte che rientrano nell'ambito dell'erogazione di prestiti agevolati. Come affermato nel considerando 102, il governo della RPC, sulla base di diversi documenti strategici e programmatici e varie leggi, dispone la concessione di finanziamenti agevolati al settore del fotovoltaico. Inoltre, nel quadro degli accordi sono stati concessi numerosi prestiti, il che dimostra chiaramente che essi costituiscono parte integrante del finanziamento agevolato concesso al settore del fotovoltaico. |
(442) |
Un produttore esportatore ha sostenuto che la concessione di linee di crediti non si configura come una sovvenzione specifica. Tale asserzione ha dovuto essere respinta. Come spiegato nel considerando 441, la concessione di linee di credito costituisce parte integrante del finanziamento agevolato e, di conseguenza, l'analisi sulla specificità di cui ai considerando 191, 192, 209 e 428 si applica anche alla concessione di linee di credito. |
(443) |
Secondo il denunciante, la Commissione avrebbe dovuto determinare un margine di sovvenzione per l'uso dei crediti all'esportazione dato che la EXIM Bank si è rifiutata di collaborare. La Commissione avrebbe dovuto servirsi delle informazioni fornite nella denuncia e delle conclusioni nell'analogo procedimento statunitense sul fotovoltaico. Tale richiesta non ha potuto essere accettata. La Commissione ha esaminato quanto asserito ma non ha trovato alcun riscontro alla denuncia che i produttori esportatori inclusi nel campione abbiano beneficiato di tali misure nel corso del PI. Va osservato che i periodi di inchiesta del procedimento statunitense e del presente procedimento sono diversi. |
3.5.3. Osservazioni delle parti in merito alle garanzie e assicurazioni dei crediti all'esportazione per le tecnologie verdi
(444) |
Riguardo ai documenti richiesti dalla Commissione durante la visita di verifica come specificato nei considerando 220 e 221, il governo della RPC ha sostenuto che non è stato chiarito quando il piano 840 sia stato richiesto, che i bilanci per il 2012 di Sinosure non erano disponibili al momento della verifica e che le informazioni in merito alle imprese incluse nel campione erano riservate e, in ogni caso, che i pertinenti contratti non erano disponibili presso la sede di Sinosure. La Commissione si richiama alle spiegazioni fornite nei considerando 219, 220 e 223 in cui sono trattate tali questioni. Quanto al piano 840 la Commissione aggiunge di aver chiesto tutti i pertinenti documenti relativi all'attività di Sinosure e al presunto programma di sovvenzioni a beneficio degli esportatori inclusi nel campione e osserva che il piano 840 è certamente pertinente per le sue conclusioni, unitamente a tutti gli altri documenti specificati nel considerando 236 sulla base delle spiegazioni fornite nel considerando 232. Quanto ai bilanci del 2012 di Sinosure, la Commissione ha chiesto di prendere visione dei conti provvisori, se i bilanci per tale esercizio non erano ancora stati compilati, ma Sinosure si è rifiutata di fornire alcun conto per il 2012. |
(445) |
Il governo della RPC ha sostenuto inoltre che non esiste alcuna prova giuridica o documentaria a sostegno della conclusione che il settore del fotovoltaico sia un «settore strategico» e che tale asserzione è basata su una supposizione. La Commissione si richiama alle spiegazioni fornite nel considerando 231 e ricorda che tale punto è stato confermato in maniera specifica dal governo della RPC nel corso della visita di verifica. Quanto all'analoga asserzione in merito al piano 840, al piano 421 e alle misure a sostegno dei «settori strategici emergenti» e alle affermazioni secondo cui i piani non sarebbero giuridicamente vincolanti, la Commissione rinvia alle spiegazioni fornite nei considerando da 232 a 234. Essa osserva inoltre che il governo della RPC non ha trasmesso tali documenti, né li ha discussi con la Commissione, e che manca qualsiasi riscontro che dimostri che le conclusioni della Commissione siano inesatte. |
(446) |
Il governo della RPC e un esportatore incluso nel campione hanno sostenuto che gli abbuoni e le sovvenzioni relativi al pagamento dei premi di assicurazione dei crediti all'esportazione concessi dalle amministrazioni locali sono stati compensati in maniera illegale perché non è stato assodato che essi si configurino come sovvenzioni ai sensi dell'accordo sulle sovvenzioni e sulle misure compensative dell'OMC. La Commissione rinvia alle sue analisi sulle conclusioni dell'inchiesta e in particolare ai considerando 239 e 247. La Commissione osserva inoltre che gli abbuoni e le sovvenzioni sono indissolubilmente legati al programma di assicurazione dei crediti all'esportazione perché il loro rimborso è conseguenza del pagamento del premio a Sinosure sulla base della principale polizza di assicurazione dei crediti all'esportazione. Non da ultimo, tali abbuoni rientrano nell'ambito della comunicazione [2004] n. 368 stilata congiuntamente dal MCOM e da Sinosure secondo cui «le amministrazioni pubbliche a livello regionale e locale devono adoperarsi congiuntamente per attuare le misure di sostegno dei prodotti inclusi nel repertorio e delle imprese di nuova e alta tecnologia nel quadro dell'assicurazione dei crediti all'esportazione». |
(447) |
Il governo della RPC ha contestato inoltre le conclusioni in merito alla lettera j) dell'allegato 1 dell'accordo sulle sovvenzioni e sulle misure compensative dell'OMC secondo cui il programma di assicurazione dei crediti all'esportazione a breve termine di Sinosure prevede aliquote di premio insufficienti a coprire, sul lungo periodo, le perdite e i costi operativi del programma. A sostegno della sua asserzione il governo della RPC ha citato la giurisprudenza del panel dell'OMC nella causa «Stati Uniti — Upland Cotton» e ha presentato spiegazioni basate su vari dati ed elementi tratti dai bilanci di Sinosure. Il governo della RPC ha contestato inoltre il riferimento fatto dalla Commissione all'articolo 11 dello statuto di Sinosure e all'articolo sul sito stewartlaw. La Commissione reitera tutte le sue argomentazioni contenute nei considerando da 242 a 245 e ricorda che le sue conclusioni sono basate sui migliori dati disponibili a causa della mancata collaborazione da parte del governo della RPC che ha impedito alla Commissione di ottenere le informazioni pertinenti da essa richieste. Per le sue conclusioni la Commissione si è basata su diversi elementi e prove tra cui lo statuto di Sinosure e l'articolo sul sito stewartlaw. La Commissione considera che questi elementi, seppure nessuno di essi sia determinante di per sé, assieme a tutti gli altri, siano pertinenti per le sue conclusioni. Quanto alla giurisprudenza nella causa «Stati Uniti — Upland Cotton», la Commissione ne ha tenuto pienamente conto nelle sue conclusioni e considera il richiamo a tale giurisprudenza da parte del governo della RPC come molto pertinente. |
(448) |
Per contestare l'analisi della Commissione del considerando 245, il governo della RPC ha trasmesso una tabella con dati estratti dal conto profitti e perdite dei bilanci di Sinosure pubblicamente disponibili per il periodo 2006-2011, concludendo che è evidente che i premi percepiti sono stati superiori ai costi operativi del programma. Innanzitutto la Commissione osserva che la tabella trasmessa dal governo della RPC non riporta nella riga pertinente gli importi delle commissioni corrisposte da Sinosure ma soltanto le spese operative. In secondo luogo, i dati dimostrano indiscutibilmente che ogni anno dal 2006 al 2011, fatta eccezione per il 2010, gli importi dei premi netti non sono mai stati superiori alla somma degli indennizzi netti e delle spese operative, anche ignorando la corresponsione di commissioni omessa dal governo della RPC. È incluso il 2011, anno che copre parzialmente il periodo dell'inchiesta, e l'importo delle perdite è alquanto consistente in determinati esercizi (ad esempio il 2008). In terzo luogo, la Commissione osserva che per il 2010 il governo della RPC ha indicato un importo degli indennizzi netti pagati spropositatamente basso (i premi percepiti sono indicati come 20 volte superiori agli indennizzi pagati), il che non si riflette nel bilancio del 2010. Tale importo riferito dal governo della RPC per il 2010 è basato su consistenti rettifiche ex post in merito al recupero di crediti e a una variazione delle riserve sinistri che figurano solo nel bilancio del 2011 con riferimento al 2010. Tali rettifiche sembrano avere natura straordinaria e abnorme e sono rispecchiate soltanto nel bilancio dell'esercizio successivo. La Commissione osserva inoltre che per il 2011 il governo della RPC ha fatto invece riferimento agli importi inclusi nel bilancio del 2011. La Commissione ha difficoltà a conciliare le successive rettifiche con la situazione effettiva, in particolare data la mancanza di collaborazione e di ulteriori spiegazioni da parte del governo della RPC o di Sinosure nel corso dell'inchiesta. Secondo la giurisprudenza «Stati Uniti — Upland Cotton», citata dallo stesso governo della RPC, «il riferimento alla lettera j) a una “lunga scadenza” è a un periodo di durata sufficiente a garantire un esame oggettivo che consenta una completa valutazione del regime e che eviti l'attribuzione di un'importanza eccessiva a eventi unici o atipici in un dato giorno, mese, trimestre, anno o altro periodo di tempo specificato». La Commissione ritiene il periodo tra il 2006 e il 2011 come un periodo sufficientemente a lunga scadenza e Sinosure ha subito una perdita in ciascun esercizio durante tale periodo. La situazione del 2010 va considerata unica o atipica se si considerano i dati rettificati del bilancio del 2011, che rivestono pertanto un'importanza limitata, oppure si considerano come pertinenti i dati non rettificati del bilancio del 2010 i quali dimostrano che il dato è di poco superiore al pareggio. Date le considerevoli perdite subite negli altri esercizi, ciò conferma la conclusione della Commissione che Sinosure subisce, nel complesso, una perdita a lunga scadenza, nel periodo tra il 2006 e il 2011. Inoltre, anche considerando rappresentativi i dati del 2010, resta il fatto che Sinosure ha subito perdite in cinque esercizi su sei tra il 2006 e il 2011. Le altre tabelle e serie di dati trasmesse dal governo della RPC per contestare le conclusioni della Commissione in merito alla lettera j) dell'accordo sulle sovvenzioni e sulle misure compensative dell'OMC non si accordano con le altre informazioni riscontrate e/o non sono verificabili. In ogni caso esse non dimostrano di per sé che Sinosure abbia chiuso in pareggio il proprio programma di assicurazione dei crediti all'esportazione a breve termine nel periodo 2006-2011. |
(449) |
Quanto al parametro di riferimento per il calcolo del vantaggio, il governo della RPC ha giudicato l'utilizzo di un riferimento esterno al paese incoerente con l'accordo sulle sovvenzioni e sulle misure compensative dell'OMC, senza fornire tuttavia alcuna giustificazione a sostegno di tale argomentazione. La Commissione rinvia in proposito alle spiegazioni fornite nel considerando 245. |
(450) |
Il governo della RPC e un esportatore che ha collaborato incluso nel campione hanno contestato il valore di riferimento utilizzato in quanto la Commissione non avrebbe giustificato perché: i) il calcolo del premio è basato sui dati della Ex-Im Bank degli Stati Uniti, ii) ha usato l'Italia come paese importatore e non la Germania che costituisce il principale mercato di esportazione per il prodotto in esame, iii) ha considerato un periodo di 120 giorni e non di 60 giorni o inferiore, iv) non ha utilizzato il calcolo del premio per le esportazioni dirette bensì per l'assicurazione delle esportazioni del Financial Institution Buyer Credit (FIBC). Riguardo al punto i) la Commissione rinvia al considerando 253. Quanto al punto ii), la Commissione ritiene che l'Italia rappresenti il giusto equilibrio tra un paese dell'UE con il più basso rischio e i paesi dell'Unione con rischi più elevati, e di conseguenza con premi più alti, che costituiscono anch'essi mercati per il prodotto in esame. Quanto al punto iii), in mancanza di una simulazione specifica basata su un periodo di 90 giorni disponibile sul sito Internet della Ex-Im Bank, la Commissione ritiene il periodo di 120 giorni come il più appropriato per rappresentare le condizioni di vendita durante il periodo dell'inchiesta. In merito al punto iv), la Commissione non ha potuto ottenere una simulazione per il calcolo del premio per le esportazioni dirette e giudica pertanto che tale valore di riferimento rifletta la situazione generale di rischio nel paese d'acquisto. |
(451) |
Un esportatore che ha collaborato incluso nel campione ha sostenuto di aver pagato un'assicurazione dei crediti all'esportazione per alcune delle sue esportazioni e di aver versato normali premi assicurativi, senza aver beneficiato del programma «Green Express» o di qualsiasi altro trattamento agevolato indicato nella denuncia. In mancanza di riscontri a sostegno di tale asserzione, la Commissione rinvia alle sue conclusioni su questo programma di cui alla sezione 3.4.1.4 del presente regolamento. Quanto al programma «Green Express» la Commissione rinvia alle sue conclusioni nel considerando 240 e osserva che esso costituisce un aspetto specifico del programma di assicurazione dei crediti a breve termine di Sinosure e che le conclusioni della Commissione non sono limitate a questo ma all'intero programma. |
3.5.4. Programma dimostrativo «Golden Sun»
(452) |
Il governo della RPC ha sostenuto inoltre che tale programma prevede sovvenzioni a beneficio dei «sistemi fotovoltaici distribuiti» anziché dei produttori/esportatori del prodotto in esame e che i pertinenti criteri della legislazione non riguardano i produttori di celle e moduli. A questo proposito, il governo della RPC ha sostenuto di aver fornito la pertinente documentazione sul programma e di essersi coordinato con le imprese incluse nel campione per dimostrare questo aspetto. Tre esportatori che hanno collaborato inclusi nel campione hanno sostenuto che la sovvenzione in questione va a beneficio degli utilizzatori e non conferisce un vantaggio al prodotto in esame: essa non è quindi compensabile ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, e dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento di base, dell'articolo VI:3 del GATT 1994 e dell'articolo 19.1 dell'accordo sulle sovvenzioni e sulle misure compensative dell'OMC. Tali esportatori fanno riferimento alla decisione dell'Unione relativa al biodiesel originario degli Stati Uniti (considerando 97 del regolamento (CE) n. 194/2009 della Commissione (GU L 67 del 12.3.2009, pag. 50)) e alla giurisprudenza dell'OMC «Stati Uniti — Barre di piombo» (punti 6.50, 6.53, 6.56 e 6.57 della relazione del panel), «Canada — Misure relative all'esportazione di aeromobili civili» (punto 9.112 della relazione del panel), «Brasile — Programma di finanziamento delle esportazioni di aeromobili» (punto 7.24 della relazione del panel) e «Canada — Misure relative all'esportazione di aeromobili civili» (punti 157 e 159 della relazione dell'organo di appello). |
(453) |
La Commissione rinvia alle sue conclusioni dell'inchiesta e in particolare ai considerando da 243 a 246 del presente regolamento in cui fornisce spiegazioni esaustive sulle precedenti argomentazioni e conferma che le conclusioni sono coerenti con le pertinenti disposizioni e con la giurisprudenza citata dal governo della RPC e dagli esportatori che hanno collaborato inclusi nel campione. La Commissione ribadisce che le sovvenzioni nell'ambito del programma sono direttamente connesse al prodotto in esame perché i «sistemi fotovoltaici distribuiti» che ne possono beneficiare includono in maniera specifica la fornitura di moduli e celle quale parte significativa dei progetti e pertanto il nesso tra il vantaggio conferito dalla pubblica amministrazione e il prodotto in esame è diretto e indissolubile. Inoltre come specificato in particolare nei considerando 244 e 245 l'inchiesta ha confermato che il governo della RPC ha corrisposto pagamenti diretti a favore di numerosi esportatori che hanno collaborato inclusi nel campione (al fine di installare pannelli solari per generare energia per proprio uso, compreso il processo di fabbricazione del prodotto in esame), utilizzando tra l'altro i moduli e le celle solari di propria produzione. È stato altresì accertato che i pagamenti diretti a favore degli esportatori nella loro qualità di fornitori del prodotto in esame a operatori terzi gestori di progetti sono in contrasto con le disposizioni della pertinente legislazione e che il governo della RPC non ha fornito riscontri che permettessero di appianare la questione (si vedano in particolare i considerando 245 e 246). La scarna spiegazione fornita dal governo della RPC e dall'esportatore che ha collaborato incluso nel campione secondo cui il trasferimento diretto di fondi, in violazione della legge cinese, era necessario perché il gestore del progetto versava in difficoltà finanziarie e allo scopo di garantire che le sovvenzioni fossero utilizzate esclusivamente per i sistemi fotovoltaici autorizzati dimostra che, in mancanza di questo trasferimento diretto da parte della pubblica amministrazione, l'esportatore che ha collaborato incluso nel campione, nella sua veste di fornitore, non sarebbe stato in grado di ricevere fondi a fronte della fornitura del prodotto in esame e che il governo della RPC non sarebbe stato in grado di garantire l'utilizzo della sovvenzione per lo scopo previsto. Sotto questo aspetto e in mancanza di ulteriori riscontri, tali versamenti devono essere considerati come una sovvenzione diretta del governo della RPC al fabbricante del prodotto in esame che altrimenti non avrebbe percepito fondi a fronte della fornitura del prodotto in esame (ipotizzando che tale fornitura abbia avuto effettivamente luogo, dato che non esistono riscontri al riguardo). In considerazione di quanto precede la Commissione ritiene che le argomentazioni addotte dal governo della RPC e dagli esportatori che hanno collaborato inclusi nel campione siano giuridicamente infondate. |
(454) |
Il governo della RPC ha inoltre affermato che, nei casi in cui i vantaggi del programma riguardavano la fornitura del prodotto in esame a gestori di progetti non collegati, la Commissione è stata obbligata ad effettuare analisi sulla base di ipotesi per arrivare alle sue conclusioni, citando la giurisprudenza dell'OMC «Stati Uniti — Legname di conifere IV» (punti 141 e 142 della relazione dell'organo di appello). La Commissione si richiama alle spiegazioni fornite nei considerando da 244 a 246 e nel considerando 352 per confutare tale asserzione. Inoltre, a causa della mancata collaborazione del governo della RPC e delle parti interessate, la Commissione non ha potuto effettuare un'analisi sulla base di ipotesi. Non si può quindi parlare di ipotesi e la giurisprudenza dell'OMC citata non appare pertinente a questo riguardo dato che gli importi sono stati direttamente corrisposti ai fabbricanti del prodotto in esame e sono direttamente connessi alla fornitura tra l'altro del prodotto in esame. Trattandosi di sovvenzioni a fondo perduto, si ha contributo finanziario (un trasferimento diretto di fondi) e la Commissione ha diritto di considerare che essi conferiscano un vantaggio ai beneficiari (i produttori) in mancanza di qualsiasi prova di un ulteriore uso fatto degli importi in questione. Nel caso in cui gli importi previsti dal programma fossero stati erogati dalla pubblica amministrazione a operatori terzi gestori di progetti e gli impianti fossero stati acquistati al giusto valore di mercato, non si avrebbe avuto alcun vantaggio per gli esportatori in questione. Tuttavia, dato che i versamenti sono stati effettuati a favore dei produttori esportatori, gli importi utilizzati da tali imprese per l'installazione dei pannelli solari conferiscono loro un vantaggio perché consentono loro di risparmiare i costi che sarebbero stati altrimenti a loro carico. Se il produttore esportatore non è in grado di dimostrare che una parte della sovvenzione è stata trasferita a utilizzatori terzi, si presume, sulla base dei dati disponibili, che questa parte della sovvenzione conferisca un vantaggio all'esportatore in quanto si configura come sovvenzione generale che va a beneficio delle attività complessive dell'impresa. È questo il caso di specie. |
(455) |
Due esportatori che hanno collaborato inclusi nel campione hanno sostenuto che il programma «Golden Sun» non è specifico perché i pertinenti criteri stabiliti dalla legislazione cinese sono oggettivi e tutte le imprese che soddisfano tali criteri possono beneficiare del programma; inoltre tutte le imprese possono beneficiarne a prescindere che siano fabbricanti o meno del prodotto in esame. La Commissione rinvia alle sue conclusioni in materia di specificità di cui al considerando 247 secondo le quali le condizioni e i criteri di selezione non sono oggettivi e non si applicano automaticamente. I pertinenti criteri previsti confermano che il programma si riferisce esclusivamente a un gruppo ristretto di imprese in grado di soddisfarli, ossia con una considerevole capacità installata di almeno 300kWh e con notevoli attività per un minimo di 100 milioni di renmimbi. Tra i criteri di selezione figura anche la necessità che le imprese beneficiarie siano incluse nel piano di attuazione locale del progetto dimostrativo «Golden Sun» e dall'inchiesta è emerso che l'inclusione in tali piani locali dipende da una decisione discrezionale delle autorità competenti, che non è né trasparente né basata su criteri oggettivi. La Commissione aggiunge che i «sistemi fotovoltaici distribuiti» ammessi a beneficiare del programma si basano sulla fabbricazione e sulla fornitura di impianti a energia solare per lo più costituiti da moduli e celle solari. Pertanto, contrariamente a quanto argomentato dagli esportatori inclusi nel campione, tale regime è altresì specifico in quanto soltanto i produttori di sistemi solari, ossia in altri termini i fabbricanti del prodotto in esame, sono ammessi nella pratica a beneficiare di tale programma, direttamente nella loro qualità di proprietari del progetto o indirettamente nella loro presunta qualità di fornitori del prodotto in esame ai proprietari dei progetti. Pertanto, anche in considerazione della mancanza di collaborazione da parte del governo della RPC che non ha fornito tutti i documenti finanziari richiesti dalla Commissione (cfr. considerando da 234 a 239), si conclude che tale programma è anche di fatto specifico ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera c), del regolamento di base perché soprattutto i fabbricanti del prodotto in esame beneficiano in pratica direttamente o indirettamente del programma. Della sovvenzione beneficiano inoltre soltanto un numero ristretto di imprese (i fabbricanti del prodotto in esame) o di esso beneficiano in misura predominante o sproporzionata tali imprese in quanto, pur costituendo soltanto un gruppo ristretto dei presunti potenziali beneficiari, esse sembrano ricevere tutti i finanziamenti previsti. |
3.5.5. Regimi di esenzione e di sgravio delle imposte dirette
3.5.5.1. Regime «due zero/tre metà» per le imprese a partecipazione estera
(456) |
Il governo della RPC ha reiterato le sue argomentazioni che il regime riguardante le imprese a partecipazione estera (FIE) indicato nella denuncia è stato soppresso nel 2013. La Commissione osserva che il periodo dell'inchiesta è terminato ben prima del 2013 e che pertanto i benefici conferiti nell'ambito di tale regime durante il PI sono compensabili. Ciò è confermato dalle conclusioni dell'inchiesta che ha riscontrato il conferimento di vantaggi durante il PI nell'ambito di tale regime a numerosi esportatori che hanno collaborato inclusi nel campione. I vantaggi conferiti nell'ambito del regime, anche se esso è stato soppresso nel 2013, continuano ancora a sussistere per il futuro. |
(457) |
Il governo della RPC e un esportatore che ha collaborato incluso nel campione hanno inoltre sostenuto che la variante del regime per le imprese di nuova e alta tecnologia non può essere compensata sulla base dell'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento di base perché non citata nella denuncia. La Commissione rinvia alla dettagliata confutazione di tale argomentazione di cui al considerando 286. La Commissione ricorda inoltre che il governo della RPC ha deciso di non collaborare nel corso dell'inchiesta in merito alla variante di tale regime. In aggiunta a tali elementi, la Commissione osserva che la denuncia elenca altri regimi di trattamento agevolato in tema di imposte dirette a favore delle imprese di nuova e alta tecnologia oltre alla variante «due zero/tre metà» prevista per le FIE (sezione 4.2.5.1 della denuncia), ovvero gli sgravi fiscali per le imprese di nuova e alta tecnologia (sezione 4.2.5.9 della denuncia) o i regimi fiscali agevolati per le FIE riconosciute come imprese di nuova e alta tecnologia (sezione 4.2.5.8 della denuncia). Questo regime può pertanto essere considerato in stretta correlazione con ciascuno o entrambi gli altri regimi fiscali, in quanto riguarda la riduzione dell'aliquota delle imposte dirette e prende in considerazione in maniera specifica lo stesso gruppo di imprese di nuova e alta tecnologia beneficiarie. Ancora una volta la collaborazione da parte del governo della RPC avrebbe potuto consentire alla Commissione una valutazione più ampia e precisa di tutti gli elementi relativi alle correlazioni con i regimi indicati nella denuncia e colmare tutte le lacune contenute nella denuncia stessa, basata sulle prove non manifestamente infondate ragionevolmente disponibili al denunciante. Sulla base di tali argomentazioni, la Commissione ribadisce che la compensazione di tale regime è pienamente in linea con le disposizioni dell'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento di base in quanto dette disposizioni prevedono di sottoporre a inchiesta qualsiasi «presunta sovvenzione» individuata dal denunciante e non soltanto un regime specifico. In questo caso la presunta sovvenzione, la rinuncia della pubblica amministrazione a proventi fiscali a vantaggio dello stesso tipo di beneficiari, è comune a tutti i regimi in questione. |
(458) |
In merito al calcolo dell'importo della sovvenzione, due esportatori che hanno collaborato inclusi nel campione hanno argomentato che la Commissione ha erroneamente utilizzato i dati per l'intero anno della dichiarazione dei redditi del 2011 sebbene il PI comprenda metà del 2011 e metà del 2012 e che ciò è in contrasto con il metodo di calcolo di cui alla sezione E, lettera a), punto ii), degli orientamenti della Commissione per il calcolo dell'importo della sovvenzione nelle inchieste sui dazi compensativi (GU C 394 del 17.12.1998, pag. 6). Uno di questi esportatori ha inoltre sostenuto che, dato che la dichiarazione dei redditi per l'intero 2012 non era disponibile al momento della verifica, per quell'anno la Commissione avrebbe dovuto basare i suoi calcoli sulle dichiarazioni trimestrali relative al primo semestre del 2012 raccolte in loco e/o sui prospetti dei profitti e delle perdite per il 2012, da cui risulta che l'impresa era in perdita. |
(459) |
La Commissione si richiama al considerando 300 e ribadisce l'importanza del fatto che il calcolo del vantaggio sia basato sulle dichiarazioni dei redditi definitive e certificate per un determinato esercizio fiscale. La Commissione aggiunge che la liquidazione definitiva della dichiarazione dei redditi del 2011 nel corso del PI rende definitivo qualsiasi vantaggio richiesto nella dichiarazione, dimostrando ulteriormente la correttezza del suo approccio. La Commissione non può basare i suoi calcoli sulle dichiarazioni dei redditi trimestrali perché tali documenti riportano la situazione provvisoria esistente al momento della compilazione e, per definizione, non possono tener conto della situazione definitiva consolidata dell'esercizio fiscale annuale. L'obiettivo di tali documenti è garantire una liquidità alla pubblica amministrazione nel caso in cui sia provvisoriamente dovuto il pagamento di un'imposta, ma essi riflettono soltanto la situazione parziale al momento della compilazione. È possibile che, se consegue un consistente utile negli ultimi due trimestri dell'anno tale da più che compensare le perdite dei primi trimestri, l'impresa debba registrare nella dichiarazione definitiva dei redditi un utile imponibile. Pertanto, sebbene le dichiarazioni provvisorie dei redditi del 2012 forniscano un'indicazione parziale della situazione dell'esportatore al momento della compilazione (il che spiega il motivo per cui la Commissione ne ha preso atto), la loro pertinenza è limitata perché non si può escludere che la situazione alla fine dell'esercizio fiscale quale appare dalla dichiarazione definitiva sia completamente differente. Quanto ai prospetti dei profitti e delle perdite per il 2012, la Commissione osserva che la contabilità finanziaria non coincide sempre con la contabilità fiscale e che è possibile che gli obblighi di dichiarazione di profitti e perdite ai fini delle imposte dirette siano considerevolmente diversi da quelli della registrazione a fini contabili. È anche possibile che venga apportata una rettifica a fini fiscali non completamente rispecchiata nei conti finanziari. In conclusione, il fatto che un'impresa figuri in perdita in base ai conti finanziari non significa necessariamente che presenti la stessa posizione anche nella dichiarazione dei redditi definitiva. Sulla base di tali argomentazioni la Commissione conferma che il calcolo della sovvenzione per i regimi in relazione alle imposte dirette deve necessariamente essere basato sui dati definitivi che figurano nella dichiarazione dei redditi definitiva certificata e non su una dichiarazione dei redditi per un periodo inferiore o su dati contabili provvisori o definitivi. |
3.5.5.2. Crediti d'imposta per la ricerca e lo sviluppo da parte delle FIE
(460) |
Il governo della RPC ha sostenuto di essere informato per la prima volta che la Commissione intende compensare un regime di R&S che non rappresenta un sostituto del regime di R&S per le FIE citato nella denuncia. Il governo della RPC ha addotto argomentazioni analoghe a quelle presentate per il regime precedente, come spiegato nel considerando 457, e ha sostenuto che la compensazione di tale regime viola gli articoli 11 e 13 dell'accordo sulle sovvenzioni e sulle misure compensative dell'OMC. Il governo della RPC ha inoltre affermato che il regime per la R&S a beneficio delle FIE è stato soppresso nel 2008 e che il nuovo regime per la R&S compreso nella nuova legge cinese sulle imposte sui redditi delle imprese non è un regime sostitutivo in quanto non si riferisce alle FIE e non richiede che le spese per la R&S siano del 10 % superiori a quelle dell'anno precedente. |
(461) |
La Commissione osserva che il governo della RPC non ha fornito informazioni in merito a tale regime nelle risposte alle domande del questionario e nella lettera di richiesta di maggiori informazioni, ma che tale regime è già stato compensato in inchieste precedenti (cfr. considerando 310). La Commissione osserva inoltre che tale regime è stato oggetto di discussione con il governo della RPC nel corso della visita di verifica e che delle pertinenti disposizioni di attuazione si è preso atto come riscontro (esse erano state anche trasmesse da uno degli esportatori inclusi nel campione). L'asserzione del governo della RPC di essere informato per la prima volta della potenziale compensabilità di tale programma è pertanto infondata, anche in considerazione del fatto che numerosi esportatori che hanno collaborato inclusi nel campione con cui il governo della RPC ha coordinato la sua risposta avevano citato tale regime nelle risposte al questionario. Il governo della RPC era pienamente a conoscenza di ciò per avere esaminato numerose volte la documentazione non riservata. I risultati dell'inchiesta dimostrano che tale regime è compensabile (considerando da 310 a 314). La Commissione aggiunge che tale regime costituisce chiaramente un sostituto del precedente regime diretto alle FIE in considerazione della stretta correlazione esistente, dimostrata dalla stessa forma e dallo stesso importo dell'agevolazione fiscale (crediti d'imposta aggiuntivi detraibili dalla base imponibile), dalla identica giustificazione e dalla medesima situazione considerata (costi ammissibili per le attività di R&S) con solo leggere variazioni. Tali lievi variazioni sono state apportate a seguito dell'adozione della nuova legge EIT nel 2008, ma la natura e la sostanza del programma sono rimaste fondamentalmente identiche. La Commissione si richiama anche alle argomentazioni del considerando 457. |
(462) |
Il governo della RPC e un esportatore che ha collaborato incluso nel campione hanno sostenuto inoltre che tale regime non è specifico perché la Commissione non ha dimostrato che soltanto determinate imprese potevano ottenere la qualifica di impresa di nuova e alta tecnologia. La Commissione si richiama alle sue argomentazioni del considerando 313 e dei considerando 321 e 325 in merito a un altro regime fiscale per tali imprese. La Commissione aggiunge che le norme di attuazione del regime (cfr. considerando 321) confermano le conclusioni sulla specificità delle imprese di nuova e alta tecnologia, perché possono essere riconosciute come tali soltanto le imprese dei settori sostenuti dalle politiche della pubblica amministrazione e ammissibili in virtù della loro inclusione nei pertinenti repertori e documenti di orientamento del governo. Ad esempio, una certificazione che le riconosce come imprese di nuova e alta tecnologia è rilasciata soltanto alle imprese che attuano progetti di R&S nei settori di nuova e alta tecnologia che beneficiano del sostegno dello Stato e previsti nelle linee guida per le attuali priorità per lo sviluppo dei settori chiave nel campo dell'alta tecnologia della NDRC del 2007 o che esercitano attività di R&S che rientrano nel campo di applicazione della comunicazione del Consiglio di Stato sull'attuazione di numerose politiche di sostegno per il piano nazionale sugli sviluppi scientifici e tecnologici a medio e lungo termine (2006-2020), n. 6 [2006] del Consiglio di Stato. È evidente pertanto che tale regime fiscale va a beneficio soltanto di determinate imprese che appartengono a specifici settori e svolgono attività di R&S supportate dal governo della RPC, comprese le imprese del settore incentivato del fotovoltaico. |
(463) |
Quanto al calcolo dell'importo della sovvenzione, due esportatori che hanno collaborato inclusi nel campione hanno argomentato che la Commissione ha erroneamente utilizzato i dati contenuti nella loro dichiarazione dei redditi annuale del 2011 sebbene il PI comprenda metà del 2011 e metà del 2012 e che ciò è in contrasto con il metodo di calcolo di cui alla sezione E, lettera a), punto iii), degli orientamenti della Commissione per il calcolo dell'importo della sovvenzione nelle inchieste sui dazi compensativi del 1998. La Commissione rinvia a tutte le argomentazioni sviluppate nel considerando 459 che risultano altresì pertinenti per confutare l'asserzione addotta in merito a questo regime. La Commissione osserva inoltre che l'argomentazione relativa a una presunta situazione di perdita fiscale nell'esercizio fiscale 2012 assume una rilevanza scarsa, se non nulla, perché una detrazione fiscale può essere riportata in avanti per cinque esercizi fiscali aggiuntivi e compensata con qualsiasi reddito imponibile dichiarato nei cinque anni successivi. Pertanto, anche se accettasse che tali imprese hanno registrato una perdita fiscale nell'esercizio 2012 o che la dichiarazione dei redditi definitiva certificata per il 2012 fosse disponibile e presentasse una perdita fiscale (ciò che non avviene nel caso di specie), la Commissione terrebbe comunque conto dei vantaggi conferiti dal regime perché non si può escludere che tali vantaggi derivanti dalla detrazione fiscale del 2012 siano utilizzati non appena l'impresa riporti un reddito imponibile in uno qualunque dei successivi cinque esercizi fiscali. |
3.5.5.3. Sgravi fiscali per le imprese di nuova e alta tecnologia partecipanti a determinati progetti
(464) |
Il governo della RPC e un esportatore che ha collaborato hanno sostenuto che tale regime non è specifico, che l'analisi sulla specificità non è basata su dati di fatto e che i criteri per ottenere la qualifica di impresa di nuova e alta tecnologia vanno considerati oggettivi o come condizioni che disciplinano il diritto a beneficiare della sovvenzione e che l'ammissibilità a fruire di tale regime è automatica. In merito alle conclusioni sulla specificità circa la limitazione di tale regime e dei crediti d'imposta per la R&S anche alle imprese di nuova e alta tecnologia, la Commissione rinvia alle spiegazioni fornite nei considerando 321 e 325, nonché al considerando 462, parimenti applicabili a tale regime. La Commissione ribadisce che in particolare le misure di attuazione e i documenti sopra elencati dimostrano che l'applicazione di tale regime e il riconoscimento della qualifica di impresa di nuova e alta tecnologia, lungi dall'essere applicabili a tutte le imprese e dall'essere basati su criteri oggettivi, sono riservati soltanto a determinati settori e imprese sostenuti dal governo della RPC in virtù di criteri che non appaiono essere oggettivi o neutri. Anche la possibilità di beneficiare di tale regime non è automatica, bensì dipende dal riconoscimento della qualifica come impresa di nuova e alta tecnologia, ottenuta a seguito dell'applicazione di una procedura discrezionale da parte delle amministrazioni competenti che non è pertanto automatica. |
(465) |
Un esportatore che ha collaborato ha sostenuto che la Commissione ha calcolato erroneamente il vantaggio della sovvenzione per tale regime perché ha utilizzato la dichiarazione dei redditi certificati del 2011 allorché erano disponibili, e sono state prese in considerazione in sede di verifica, le dichiarazioni dei redditi trimestrali per il primo e il secondo trimestre del 2012 e che, in ogni caso, la Commissione avrebbe potuto chiedere una copia della dichiarazione dei redditi annuali definitiva per il 2012 non appena questa fosse stata disponibile. Tale esportatore ha sostenuto anche che, se per calcolare il vantaggio derivante dalla sovvenzione si è utilizzata la dichiarazione dei redditi del 2011, occorre fare riferimento al fatturato dell'impresa nel 2011 e non al fatturato nel corso del PI. La Commissione rinvia alle spiegazioni fornite nel considerando 459. La Commissione osserva inoltre che nella lettera in preparazione della verifica in loco trasmessa agli esportatori inclusi nel campione, compreso l'esportatore in questione, aveva specificatamente chiesto la presentazione delle dichiarazioni dei redditi complete originali per gli esercizi fiscali relativi a tutto il PI e ai tre anni precedenti. Tale esportatore che ha collaborato avrebbe pertanto dovuto e potuto trasmettere la dichiarazione dei redditi per il 2012 non appena questa era disponibile e la Commissione osserva che egli non vi ha provveduto nemmeno di recente, quando ha trasmesso le sue osservazioni sulla comunicazione delle conclusioni. Quanto all'argomentazione che la Commissione avrebbe dovuto utilizzare il fatturato del 2011 per calcolare il vantaggio, si osserva che l'importo del vantaggio risultante dalla dichiarazione dei redditi del 2011 è considerato come ragionevolmente rappresentativo della situazione durante il PI, in particolare tenuto conto del fatto che il pagamento dell'imposta per il 2011 era dovuto durante il PI (mese) e i dati finali per il 2012 non erano disponibili al momento della verifica. In ogni caso, la Commissione non può utilizzare denominatori differenti per misurare sovvenzioni differenti perché altrimenti i dati percentuali non sarebbero comparabili e non sarebbe garantita la coerenza dei calcoli. La Commissione aggiunge inoltre di non disporre di dati verificati per il fatturato del 2011, bensì soltanto per il PI. |
3.5.6. Osservazioni delle parti circa la concessione di diritti d'uso di terreni a un costo inferiore al valore adeguato
(466) |
Il governo della RPC ha affermato che la Commissione non ha determinato la specificità a norma degli articoli 2.1 e 2.2 dell'accordo sulle sovvenzioni e sulle misure compensative e non ha chiaramente suffragato le sue conclusioni in tema di specificità sulla base di elementi di prova diretti, come richiesto all'articolo 2.4 di tale accordo. Secondo il governo della RPC la Commissione non ha fornito prove documentarie per determinare quali imprese abbiano beneficiato di aliquote preferenziali nella concessione di diritti d'uso di terreni, né ha specificato la base giuridica della sua asserzione che il settore della fabbricazione di moduli e celle solari rientra in tali settori. Un produttore esportatore ha formulato un'affermazione simile. Tali asserzioni hanno dovuto essere respinte. La Commissione ha citato nel considerando 364 esempi di avvisi in tema di diritti d'uso di terreni con cui le amministrazioni competenti hanno limitato i potenziali acquirenti per il prezzo stabilito al solo settore del fotovoltaico e hanno stabilito limiti di prezzo per i diritti acquistati dai produttori esportatori inclusi nel campione. In mancanza di altre informazioni, richieste ma non fornite dal governo della RPC, e in considerazione del sostegno dato dallo Stato al settore del fotovoltaico e della natura non trasparente e discrezionale della concessione di diritti d'uso di terreni, la Commissione ha ritenuto che tali informazioni attestino l'esistenza di una specificità. |
(467) |
Il governo della RPC e diversi produttori esportatori hanno sostenuto che il valore di riferimento per i diritti d'uso di terreni selezionato dalla Commissione non è adeguato. Il governo della RPC ha sostenuto inoltre che la Commissione non si è adoperata con il massimo impegno per individuare un valore di riferimento che si avvicini alle condizioni di mercato esistenti in assenza della distorsione come richiesto dall'organo di appello dell'OMC nella causa «Stati Uniti — Dazi antidumping definitivi compensativi su taluni prodotti provenienti dalla Cina» (101). Tale asserzione ha dovuto essere respinta. La Commissione ha analizzato in dettaglio diversi indicatori e ha confrontato Taiwan con la RPC nel suo insieme, nonché con le singole province cinesi in questione. Dopo aver effettuato l'analisi, la Commissione ritiene Taiwan un riferimento appropriato in considerazione del complesso delle informazioni disponibili: i) il livello comparabile di sviluppo economico e di infrastruttura economica di Taiwan e della grande maggioranza delle province e delle città cinesi ove hanno sede i produttori esportatori che hanno collaborato, ii) la vicinanza fisica tra Cina e Taiwan, iii) l'elevato grado di infrastruttura industriale posseduto sia da Taiwan sia da queste province cinesi, iv) le forti relazioni economiche e gli scambi transfrontalieri tra Taiwan e la RPC, v) l'elevata densità della popolazione nelle province cinesi in questione e a Taiwan, vi) le analogie tra il tipo di terreni e di negoziazioni utilizzati per la costruzione del pertinente riferimento a Taiwan con quelli della RPC e vii) le caratteristiche comuni sotto l'aspetto demografico, linguistico e culturale di Taiwan e della RPC. Inoltre le province in questione sono considerate per la maggior parte quelle più industrializzate della RPC. Sebbene il Pil pro capite di Taiwan e di queste città e province non coincida, il Pil di tale province e città è cresciuto rapidamente negli ultimi anni tanto che esse stanno mettendosi al passo con Taiwan. Inoltre, i dati più recenti mettono in evidenza che sia la RPC nel suo insieme sia le province e le città in questione presentano tassi di crescita del Pil molto superiori rispetto a Taiwan: il divario tra i paesi si sta colmando molto rapidamente. È importante tuttavia osservare che un confronto esatto tra il Pil di un'economia non di mercato (la RPC) e il Pil di un'economia di mercato ben consolidata (Taiwan) non costituisce un fattore decisivo perché è normale per un'economia non di mercato non tenere il passo in termini di Pil con un'economia di mercato funzionante. Inoltre, molti altri fattori quali ad esempio le norme urbanistiche e la politica ambientale possono influenzare l'offerta e la domanda di terreni industriali. Il nocciolo della questione è quali sarebbero le «condizioni di mercato esistenti» riguardo ai diritti d'uso di terreni nelle province cinesi in questione se esistesse un'economia di mercato funzionante e, sulla base di tutti i riscontri raccolti, si conclude che esse sarebbero molto simili a quelle di Taiwan. |
3.5.7. Altre osservazioni
(468) |
Il denunciante ha sostenuto che la Commissione dovrebbe rendere noti i regimi di sovvenzionamento aggiuntivi riscontrati in sede di inchiesta e fissare margini di sovvenzione anche per tali regimi non citati nella denuncia. A questo riguardo si osserva che tutte le sovvenzioni che ottemperavano ai criteri giuridici per l'apertura dell'inchiesta sono stati esaminati dalla Commissione. |
(469) |
Il denunciante ha affermato che la Commissione avrebbe dovuto stabilire un margine di sovvenzione in merito alla fornitura di silicio policristallino a un prezzo inferiore al valore adeguato sulla base delle informazioni contenute nella denuncia e delle conclusioni dell'autorità statunitense in un simile procedimento per il fotovoltaico. La Commissione ha esaminato tale regime e, sulla base delle informazioni ottenute dai produttori esportatori inclusi nel campione e dal governo della RPC, ha concluso che durante il PI da tale regime non è stato ricavato alcun vantaggio, principalmente perché i prezzi d'importazione del silicio policristallino erano inferiori ai prezzi praticati dai fornitori cinesi. Si osserva che il periodo dell'inchiesta del procedimento statunitense è diverso da quello del presente procedimento. |
(470) |
Il denunciante ha sostenuto inoltre che la Commissione avrebbe dovuto fissare un margine di sovvenzione riguardo alla fornitura di energia elettrica a un costo inferiore al valore adeguato. Tale argomentazione ha dovuto essere respinta. La Commissione non ha raccolto riscontri sufficienti a determinare che i produttori esportatori inclusi nel campione, ad eccezione di LDK, abbiano beneficiato della fornitura agevolata di energia elettrica durante il PI. |
(471) |
Il governo della RPC ha sostenuto che la metodologia di calcolo della Commissione ha determinato un «doppio conteggio a livello di calcoli del margine antidumping e antisovvenzioni». Secondo il governo della RPC la Commissione avrebbe dovuto detrarre il margine di sovvenzione calcolato per il regime di assicurazione dei crediti all'esportazione dai margini di dumping dato che si tratta di una sovvenzione alle esportazioni. Il governo della RPC ha affermato inoltre che la Commissione avrebbe dovuto detrarre dal margine di dumping i margini di sovvenzione calcolati sulla base di riferimenti esterni al paese. Esso ha argomentato che «la parte di dumping calcolata sulla base di un valore normale di un paese di riferimento è in realtà lo stesso sovvenzionamento che è stato compensato nella parallela inchiesta antisovvenzioni». Nessuna di queste asserzioni avrebbe avuto alcun impatto sul livello delle conseguenti misure poiché nel caso di specie i dazi combinati sono limitati dal margine di pregiudizio. Il governo della RPC lo ha confermato nelle osservazioni sulla comunicazione delle conclusioni definitive. Non si è ritenuto pertanto necessario analizzare nella loro sostanza tali argomentazioni. |
3.6. Importo delle sovvenzioni compensabili
(472) |
In ottemperanza alle disposizioni del regolamento di base, gli importi relativi alle sovvenzioni compensabili, espressi ad valorem, per le imprese oggetto di inchiesta sono elencati nella tabella che segue:
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(473) |
Ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 3, del regolamento di base, il margine di sovvenzione totale per le imprese che hanno collaborato non incluse nel campione va calcolato in base alla media totale ponderata del margine di sovvenzione stabilito per le imprese che hanno collaborato incluse nel campione e risulta pari al 6,4 %. |
(474) |
Dato l'alto livello di collaborazione dei produttori esportatori cinesi, il dazio per «tutte le altre imprese» è stato fissato al livello del dazio più elevato da imporre alle imprese rispettivamente incluse nel campione o che hanno collaborato all'inchiesta. Il dazio per «tutte le altre imprese» sarà applicato alle imprese che non hanno collaborato all'inchiesta. |
4. PREGIUDIZIO
4.1. Definizione di industria dell'Unione e di produzione dell'Unione
(475) |
Il prodotto simile era fabbricato da circa 215 produttori nell'Unione. Essi costituiscono l'industria dell'Unione ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento di base, e saranno di seguito denominati «l'industria dell'Unione». Le istituzioni hanno verificato affermazioni delle parti interessate secondo le quali il numero dei produttori sarebbe superiore; tale verifica ha rivelato che i presunti produttori supplementari erano in realtà prevalentemente produttori esportatori, importatori ad essi collegati, distributori e installatori. |
(476) |
Per stabilire la produzione totale dell'Unione durante il PI, mancando informazioni pubbliche complete su di essa, sono state usate tutte le informazioni disponibili riguardanti l'industria dell'Unione, oltre a quelle contenute nella denuncia, i dati macroeconomici forniti dall'agenzia di consulenza indipendente Europressedienst («il consulente») e le risposte verificate al questionario rese dai produttori UE inseriti nel campione. Poiché moduli e celle sono importati nell'Unione nell'ambito di voci doganali relative ad altri prodotti non oggetto della presente inchiesta e i volumi indicati per le importazioni sono espressi in tonnellate, non è stato possibile utilizzare i dati di Eurostat per determinare volumi e valori delle importazioni, che sono stati basati sui dati forniti dal consulente. Ove possibile, i dati ottenuti dal consulente sono stati sottoposti a un controllo incrociato con altre fonti pubbliche disponibili e con le risposte verificate al questionario. |
(477) |
Su tale base, la produzione totale dell'Unione durante il PI è stata stimata a circa 4 GW per i moduli e 2 GW per le celle. |
(478) |
Come indicato al considerando 21, per il campione sono stati scelti nove produttori dell'Unione, che rappresentano tra il 18 % e il 21 % della produzione totale UE di moduli e tra il 17 % e il 24 % della produzione totale UE di celle. |
(479) |
Diverse parti interessate hanno contestato il fatto che i dati forniti dal consulente siano stati utilizzati per determinare, tra l'altro, la produzione dell'Unione, la capacità di produzione dell'Unione nonché altri indicatori macroeconomici di pregiudizio concernenti l'industria dell'Unione e i dati sulle importazioni. Tali parti hanno sollevato dubbi sull'indipendenza del consulente sostenendo che esso fosse collegato al denunziante. Essi hanno inoltre chiesto chiarimenti sui criteri in base ai quali il consulente è stato selezionato dalla Commissione e hanno messo in dubbio la sua competenza nella raccolta di dati economici relativi al settore del FV. A questo proposito si è affermato che la Commissione avrebbe dovuto basare le sue conclusioni su dati provenienti da altre fonti disponibili, in particolare da istituti di ricerca noti. Infine, AFASE ha fatto riferimento alle migliori prassi per la presentazione di elementi di prova di natura economica e di raccolta di dati nei casi riguardanti l'applicazione degli articoli 101 e 102 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e nei casi di concentrazione, per contestare l'attendibilità dei dati presentati dal consulente. |
(480) |
Per quanto riguarda i presunti legami tra il consulente e il denunziante, le parti interessate non hanno fornito alcun elemento di prova dell'esistenza di tali collegamenti. Analogamente, l'inchiesta non ha messo in luce alcun elemento di prova di relazioni che vadano oltre il mero carattere commerciale. In seguito alla comunicazione delle conclusioni definitive, una parte interessata ha osservato che vi erano indicazioni che gli elementi di prova prima facie presentati dal denunziante, l'industria dell'Unione, nella denuncia fossero basati su dati forniti dallo stesso consulente. Anche riconoscendo che i risultati per alcuni indicatori erano effettivamente simili agli elementi di prova contenuti nella denuncia, questo non significa necessariamente che essi sono stati stabiliti sulla base di un'unica fonte. A questo proposito, nella denuncia sono indicate le diverse fonti utilizzate. Le affermazioni al riguardo sono pertanto state respinte. |
(481) |
La Commissione ha ritenuto opportuno avvalersi di questa consulenza nell'inchiesta attuale a causa della mancanza di altre fonti pubblicamente accessibili dei necessari dati macroeconomici riguardanti l'intero mercato dell'Unione, nonché dei dati sulle importazioni. Prima di selezionare Europressedienst la Commissione ha valutato la metodologia utilizzata dal consulente per la raccolta dei dati pertinenti nonché la sua capacità di fornire i dati necessari separatamente per tutti i tipi di prodotto e per tutto il periodo considerato. |
(482) |
Inoltre, nel corso dell'inchiesta, i dati forniti dal consulente sono stati confrontati, ove possibile, con altre fonti disponibili e sono stati in tal modo confermati. A tale riguardo va notato che sul mercato esistono diverse società di ricerca specializzate nella compilazione di statistiche sul FV e le cifre riportate non sono quasi mai identiche. Ciò è dovuto al fatto che per ogni istituto di ricerca è difficile ottenere cifre precise e quindi gli indicatori forniti per il mercato FV saranno sempre basati su stime, indipendentemente dal fornitore di tali cifre. In questo contesto, la verifica incrociata effettuata dalla Commissione consisteva nel raffrontare le tendenze dei dati ricevuti dal consulente alle tendenze degli stessi dati pubblicati da altre società di ricerca, dal Centro comune di ricerca della Commissione europea («CCR») e dall'Associazione dell'industria fotovoltaica europea («EPIA») sugli stessi argomenti, se disponibili. Non sono state rilevate differenze significative a seguito del controllo incrociato e le tendenze degli indicatori per i quali è stato fatto un controllo incrociato erano analoghe. Le conclusioni provvisorie riguardanti l'antidumping non sono quindi basate unicamente sui dati forniti dalla società di consulenza, ma anche sull'analisi e sulla valutazione di tali dati effettuate dalla Commissione. Inoltre, come già ricordato al considerando 8, dopo l'istituzione delle misure antidumping provvisorie è stata effettuata una visita di verifica presso la sede del consulente. La Commissione ha effettuato la verifica in loco presso la sede del consulente per verificare l'affidabilità della metodologia e dei dati forniti. La verifica in loco è stata svolta al fine di dare un seguito al controllo incrociato dei dati da parte della Commissione e ottenere ulteriori garanzie per quanto riguarda l'affidabilità e la qualità dei dati e della relativa metodologia. La verifica in loco è stata considerata opportuna in applicazione del principio di buona amministrazione, anche se i dati non sono stati forniti da una parte interessata, ma da un consulente. Di conseguenza, la Commissione è stata ulteriormente rassicurata sull'affidabilità dei dati forniti dal consulente. |
(483) |
Una parte ha sostenuto che la metodologia del controllo incrociato utilizzata dalla Commissione non è stata illustrata in modo dettagliato e ha chiesto di indicare le altre fonti utilizzate per il controllo incrociato. Tale parte sostiene inoltre che la metodologia utilizzata era in ogni caso priva di validità, in quanto sono state confrontate solo tendenze da varie fonti e non valori assoluti. |
(484) |
Quanto alle altre fonti utilizzate per il controllo incrociato dei dati forniti dal consulente, si trattava di relazioni pubblicate dal CCR e dall'EPIA sugli stessi argomenti. Per quanto riguarda il confronto di dati con altre fonti, occorre notare che essi rispecchiano non solo tendenze analoghe ma anche quantità simili. Di conseguenza, la Commissione ha concluso che il metodo utilizzato era adeguato e le argomentazioni a tale riguardo sono state respinte. |
(485) |
La principale attività del consulente consiste nel raccogliere dati collegati al settore del FV e sviluppare una base dati aggiornata delle imprese attive sul mercato FV. Tali dati sono pubblicati in riviste specializzate sul FV e utilizzati anche da singole società per le quali il consulente effettua ricerca specializzata. La base dati sviluppata da Europressedienst è regolarmente aggiornata e ripubblicata. Inoltre il consulente ha vari anni di esperienza nel settore. Più precisamente, la metodologia del consulente consiste nel raccogliere informazioni, sottoporle ad un controllo incrociato e agglomerarle utilizzando varie fonti disponibili sul mercato. A tal fine, il consulente raccoglie i dati tramite questionari standard inviati alle imprese contenute nella base dati o tramite interviste telefoniche, in particolare con i produttori dell'Unione, oppure durante fiere specializzate, in particolare rivolgendosi ai produttori di paesi terzi. Quando le informazioni non possono essere ottenute attraverso i canali appena menzionati, Europressedienst controlla le relazioni finanziarie di società del settore fotovoltaico o collabora liberamente con altri istituti di ricerca al fine di ottenere dati o effettuarne un controllo incrociato. È stato verificato che tali fonti sono state utilizzate dal consulente nell'attività quotidiana. Alla luce di quanto sopra, si è ritenuto opportuno utilizzare i servizi di Europressedienst nella presente inchiesta e le obiezioni delle parti a tale riguardo sono state pertanto respinte. |
(486) |
Per quanto riguarda le buone prassi in materia di presentazione di elementi di prova di natura economica pubblicate dal servizio competente della Commissione («buone prassi»), occorre fare le seguenti osservazioni. In primo luogo, si tratta di un documento che non impegna la Commissione, in quanto non è stato adottato dal Collegio, ma pubblicato dal servizio competente con l'obiettivo di fornire raccomandazioni alle parti per quanto riguarda la presentazione di elementi di prova di natura economica. In secondo luogo, le «buone prassi» riguardano la presentazione dell'analisi economica e dei dati utilizzati per le inchieste sulla concorrenza a norma degli articoli 101 e 102 del TFUE e nei casi di concentrazione. Le norme applicabili, le norme sulle prove e i poteri di indagine della Commissione in tali casi di concorrenza non possono essere paragonati alle inchieste di difesa commerciale, alle quali si applica una serie di norme completamente diverse. |
(487) |
Diverse parti interessate hanno contestato la metodologia utilizzata dal consulente, sostenendo che essa non raggiungerebbe standard scientifici riconosciuti. Tuttavia, come indicato sopra al considerando 481, la metodologia è stata valutata e i dati risultanti sono stati confrontati e verificati e, di conseguenza, sono stati considerati in linea con altri dati pubblicati e quindi ragionevolmente affidabili. I punti specifici sollevati da alcune parti interessate sono stati chiariti a livello bilaterale e resi disponibili nell'archivio pubblico dell'inchiesta, consultabile da tutte le parti interessate. |
(488) |
La CCCME ha affermato che il metodo dell'aggregazione dei dati non è stato chiarito. L'affermazione è stata respinta, poiché le informazioni pertinenti sono state messe a disposizione di tutte le parti interessate nel fascicolo consultabile dalle parti interessate. |
(489) |
Dopo la divulgazione delle conclusioni definitive, alcune parti hanno ribadito le loro preoccupazioni circa la selezione del consulente da parte della Commissione e la qualità dei dati forniti. A tale riguardo si è affermato che i dati del consulente possono essere ordinati e acquistati «su misura», per soddisfare specifiche richieste di clienti potenziali e dunque possono non essere obiettivi. La CCCME ha inoltre contestato il fatto che i dati raccolti dal consulente possano essere considerati prove positive ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento di base, poiché sono stati in larga misura basati su ipotesi e stime. È stato inoltre sottolineato che i dati forniti non erano sufficientemente sostenuti da elementi di prova nel fascicolo e che non erano espliciti, obiettivi e verificabili. |
(490) |
Per quanto riguarda tali argomentazioni, si fa riferimento ai considerando 481 e 482, che forniscono ulteriori informazioni concernenti la selezione del consulente. Inoltre, si osserva che la Commissione ha assunto il consulente sulla base delle migliori informazioni disponibili in quel momento e in piena conformità con il regolamento finanziario della Commissione applicabile alla procedura. Si deve anche ricordare che la capacità del consulente di fornire tutti i dati necessari a tempo debito era un elemento di grande importanza poiché la Commissione era vincolata ai termini previsti per la pubblicazione delle conclusioni provvisorie nell'inchiesta in corso. |
(491) |
Per quanto riguarda la qualità dei dati forniti e il fatto di poterli considerare elementi di prova positivi conformemente all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento di base, come indicato al considerando 482, la metodologia utilizzata dal consulente per la raccolta dei dati è stata esaminata ed è stata ritenuta di qualità soddisfacente. Inoltre, come citato anche allo stesso considerando, i dati forniti dal consulente sono stati confrontati con altre fonti, quando possibile, e sono risultati essere ragionevolmente precisi. Va osservato infine che il consulente ha una base dati che viene aggiornata su base regolare, indipendentemente dalle esigenze e dalle richieste dei clienti. La stessa base dati è utilizzata per aggregare e fornire statistiche sul FV a vari clienti, e quindi l'affermazione che i dati non erano oggettivi ha dovuto essere respinta. |
(492) |
Dopo la divulgazione delle conclusioni definitive, una parte interessata ha sostenuto che la Commissione non aveva comunicato le fonti, la metodologia utilizzata e le società con cui il consulente ha collaborato per la compilazione dei dati macroeconomici forniti. Un'altra parte interessata ha ribadito che la metodologia applicata dal consulente suggerisce risultati inesatti. Varie parti interessate hanno chiesto ulteriori informazioni concernenti la metodologia utilizzata dal consulente come i tassi medi di risposta ai questionari/alle interviste, la percentuale di dati raccolti tramite ciascun canale, in che modo sono stati verificati, le approssimazioni/ipotesi utilizzate per elaborare i dati, il numero di imprese per le quali sono state effettuate approssimazioni e almeno un numero indicativo dei dipendenti del consulente. |
(493) |
Per quanto riguarda tali argomentazioni va osservato che, in seguito all'istituzione delle misure provvisorie, la Commissione ha illustrato alle parti interessate la metodologia e le fonti utilizzate dal consulente per l'aggregazione dei dati e dopo la divulgazione delle conclusioni provvisorie sono state affrontate domande specifiche delle parti interessate a questo proposito. Le ulteriori richieste di informazioni delle parti interessate presentate in seguito alla comunicazione delle conclusioni definitive sono ritenute soddisfatte dalle informazioni resesi disponibili dopo l'istituzione di dazi provvisori nella misura in cui lo consentono le limitazioni per motivi di riservatezza. Inoltre, va sottolineato che la Commissione ha verificato in loco le modalità di raccolta e di aggregazione dei dati da parte del consulente e le relative ipotesi di base per l'aggregazione dei dati. I risultati della verifica sono stati soddisfacenti e la Commissione era certa della congruità delle ipotesi di base e della qualità dei dati forniti dal consulente. Inoltre, le parti non hanno contestato i dati in quanto tali. |
(494) |
Dopo la divulgazione delle conclusioni definitive, un'altra parte ha chiesto chiarimenti per quanto riguarda il numero di produttori dell'Unione presi in considerazione dal consulente nella raccolta dei dati e la sovrapposizione tra questi produttori e i circa 215 produttori dell'Unione noti alla Commissione. Al riguardo, si precisa che i produttori dell'Unione considerati dal consulente sono in gran parte gli stessi noti per rappresentare l'industria dell'Unione nella presente inchiesta, di cui al considerando 475. |
(495) |
Dopo la comunicazione delle conclusioni definitive, una parte ha sostenuto che la Commissione ha condotto l'analisi del pregiudizio in modo incoerente, poiché è stata effettuata separatamente per moduli e celle, mentre il margine di pregiudizio e di sovvenzione è stato calcolato come media ponderata per moduli e celle insieme. A tale riguardo va notato che, mentre gli indicatori sono stati illustrati separatamente per ciascun tipo di prodotto, le conclusioni raggiunte per ciascun indicatore si riferiscono al prodotto in esame nel suo insieme. Si ricorda inoltre che moduli e celle costituiscono un unico prodotto e quindi i margini di sovvenzione e il livello di eliminazione del pregiudizio sono stati calcolati su questa base. L'affermazione è stata pertanto respinta. |
(496) |
Infine, un'altra parte ha sostenuto che il calcolo dei valori degli indicatori macroeconomici durante il PI è stato erroneamente basato su una media semplice degli anni 2011 e 2012 e che tale metodo non sarebbe oggettivo e non avrebbe portato a risultati che riflettono la situazione reale durante il PI. Si precisa che la media semplice dei dati è stata utilizzata solo nei casi in cui vi erano tendenze analoghe nei periodi in questione. Nei casi in cui le tendenze erano diverse, la metodologia è stata opportunamente adeguata tenendo conto della realtà del mercato. La parte interessata non ha specificato in quale misura i risultati della metodologia utilizzata non rifletterebbero la realtà del mercato. Tali argomentazioni sono state pertanto respinte. |
4.2. Determinazione del mercato pertinente dell'Unione
(497) |
Una parte dell'industria dell'Unione è integrata verticalmente e una parte notevole della produzione dell'industria dell'Unione aveva un uso vincolato, legato soprattutto alla produzione di celle. |
(498) |
Per stabilire se l'industria dell'Unione avesse subito un pregiudizio grave e calcolare consumi e altri indicatori economici, si è esaminato se e in che misura si dovesse tener conto dell'uso successivo della produzione dell'industria dell'Unione relativa al prodotto simile (l'uso «vincolato»). |
(499) |
Per tracciare un quadro il più completo possibile della situazione dell'industria dell'Unione, sono stati analizzati dati relativi all'intera attività del prodotto simile e si è stabilito poi se la produzione fosse destinata a un uso vincolato o al mercato libero. |
(500) |
È emerso che, con riferimento all'intera attività (compreso l'uso vincolato dell'industria), occorreva esaminare i seguenti indicatori economici relativi all'industria dell'Unione: consumi, volumi di vendita, produzione, capacità di produzione, utilizzo degli impianti, crescita, investimenti, scorte, occupazione, produttività, flusso di cassa, utile sul capitale investito, capacità di ottenere capitali ed entità delle sovvenzioni compensabili. Dall'inchiesta emerge infatti che è opportuno esaminare i suddetti indicatori con riferimento all'intera attività poiché le importazioni dal paese interessato hanno colpito anche la produzione destinata all'uso vincolato. Di seguito l'insieme del mercato vincolato e di quello libero è denominato «mercato complessivo». |
(501) |
L'analisi della redditività si è focalizzata sul mercato libero perché i prezzi sul mercato vincolato non sempre riflettevano i prezzi di mercato e ciò non aveva influito su questo indicatore. |
(502) |
Diverse parti hanno affermato che il pregiudizio avrebbe dovuto essere valutato separatamente per il mercato vincolato e per il mercato libero. Una parte ha sostenuto che i dati relativi alle celle destinate all'uso vincolato avrebbero dovuto essere esclusi dalla valutazione del pregiudizio in quanto essi non sono stati influenzati dalle importazioni sovvenzionate. |
(503) |
L'inchiesta ha dimostrato che i produttori dell'Unione integrati verticalmente sono stati costretti ad importare prodotti sovvenzionati (celle) e a cessare la produzione di questi prodotti ad un costo superiore al prezzo all'importazione, in conseguenza della pressione esercitata sui prezzi dalle importazioni oggetto di sovvenzioni. Inoltre, l'inchiesta ha rivelato anche che il mercato libero e il mercato vincolato evidenziavano le stesse tendenze in materia di prezzi, il che dimostra che erano entrambi colpiti dalle importazioni in questione. |
(504) |
Dopo la comunicazione delle conclusioni definitive, alcune parti hanno ribadito che la Commissione non era riuscita a fornire un'analisi adeguata e motivata del mercato vincolato o a spiegare perché non era stata eseguita un'analisi separata. Una parte ha sostenuto che non erano state fornite informazioni sull'importanza della produzione dell'Unione destinata all'uso vincolato. È stato inoltre sostenuto che il considerando 106 del regolamento antidumping provvisorio, nel quale si conclude che i prezzi sul mercato vincolato non riflettevano sempre prezzi di mercato, era in contraddizione con le conclusioni di cui al considerando 503, secondo le quali il mercato libero e il mercato vincolato registravano tendenze analoghe per quanto riguarda i prezzi. |
(505) |
Va notato in primo luogo che il considerando 105 del regolamento antidumping provvisorio illustra i motivi per cui si è ritenuto opportuno esaminare indicatori di pregiudizio (ad eccezione della redditività) riferiti all'attività intera dell'industria dell'Unione, compreso l'uso vincolato. A tale riguardo va ricordato, come spiegato sempre allo stesso considerando, che l'inchiesta ha dimostrato che la produzione per uso vincolato è stata altrettanto colpita dalla concorrenza delle importazioni dalla RPC, che in quanto tale non è stata contestata dalle parti interessate. Pertanto, l'argomentazione che non sono state fornite spiegazioni sul perché non si è svolta un'analisi separata ha dovuto essere respinta. Inoltre, come si evince da tale conclusione, dev'essere respinta anche l'affermazione che tale analisi separata del mercato vincolato avrebbe dovuto aver luogo. |
(506) |
In secondo luogo, anche se sulla base di quanto precede l'importanza della produzione dell'Unione destinata all'uso vincolato non è stata ritenuta un elemento essenziale, va osservato che la produzione dell'Unione di celle destinate ad uso vincolato ha rappresentato circa la metà della produzione totale nel PI. Infine, si precisa che il fatto che i prezzi sul mercato vincolato non riflettano i prezzi sul mercato libero, non necessariamente contraddice il fatto che entrambi i prezzi abbiano seguito le stesse tendenze, in quanto essi possono ancora situarsi a diversi livelli o i movimenti di prezzo possono essere più o meno ampi, creando quindi un quadro diverso. Sulla base di quanto precede, le argomentazioni riguardanti il mercato vincolato sono state respinte. |
(507) |
Le parti interessate non hanno fornito alcuna informazione che avrebbe potuto privare tale conclusione della sua validità. Per questi motivi, le argomentazioni al riguardo sono respinte. |
4.3. Consumo dell'Unione
(508) |
Il consumo dell'Unione comprende il volume totale delle importazioni del prodotto in esame e il volume totale delle vendite del prodotto simile nell'UE, comprese quelle destinate all'uso vincolato. Non erano disponibili dati completi sulle vendite totali dell'industria dell'Unione sul mercato UE. Inoltre, talune importazioni nell'Unione sono state registrate nell'ambito di voci doganali relative ad altri prodotti, estranei alla presente inchiesta, e i volumi delle importazioni riferiti da Eurostat erano espressi in tonnellate. Non si è perciò potuto ricorrere a dati di Eurostat per calcolare volumi e valore delle importazioni. Il consumo dell'Unione è stato quindi calcolato in base a dati comunicati dal consulente come descritto sopra e il risultato è stato sottoposto ad un controllo incrociato con dati tratti da fonti pubbliche, come ricerche di mercato e studi pubblicamente disponibili, e con le risposte verificate al questionario. |
(509) |
Il consumo dell'Unione è stato caratterizzato dal seguente andamento: Tabella 1- a Consumo UE di moduli (in MW)
Tabella 1-b Consumo UE di celle (in MW)
|
(510) |
Nel periodo in esame, tra il 2009 e il PI il consumo totale UE è aumentato del 221 % per i moduli e dell'87 % per le celle, ma poi durante il PI è diminuito rispetto al 2011. Complessivamente, il consumo UE del prodotto oggetto dell'inchiesta è notevolmente aumentato rispetto al livello del 2009. |
(511) |
Una parte interessata ha affermato che i dati sul consumo dell'Unione del prodotto oggetto dell'inchiesta variano notevolmente, a seconda della fonte utilizzata. Tale parte ha sostenuto che dati affidabili possono essere stabiliti soltanto sulla base delle informazioni raccolte presso istituti specializzati o centri di ricerca. Alla luce delle spiegazioni e delle conclusioni di cui ai considerando da 481 a 483 per quanto riguarda l'affidabilità dei dati forniti dal consulente utilizzati nell'inchiesta, tale argomentazione è stata respinta. |
(512) |
La stessa parte interessata ha poi affermato che il consumo dell'Unione non dovrebbe essere calcolato sommando semplicemente le capacità di produzione di moduli disponibili nell'Unione, e che piuttosto si dovrebbe sottrarre dalle suddette capacità il consumo di moduli per i progetti propri dell'industria dell'Unione. L'obiezione è stata respinta, poiché il consumo dei moduli è stato stabilito sulla base delle nuove capacità installate nell'Unione. Si tratta di una prassi comune per determinare il consumo di moduli. Per le celle, il consumo è stato determinato sulla base della produzione dell'Unione di moduli. |
(513) |
Un'altra parte ha sostenuto che il metodo descritto dal consulente riconosce la difficoltà di stabilire dati affidabili relativi al consumo. Si è inoltre affermato che i dati sulle importazioni così come le vendite all'esportazione dell'industria dell'Unione erano basati o su stime non verificabili o su dati incompleti e che il controllo incrociato della Commissione non era sufficiente a motivare la conclusione che questi dati fossero stati effettivamente affidabili e precisi. |
(514) |
Come già indicato nei considerando 481 e 482, la qualità dei dati e i metodi utilizzati per la rilevazione dei dati sono stati verificati dalla Commissione durante la visita in loco, in base alla quale si è ritenuto che i metodi impiegati fossero adeguati e i risultati precisi e ragionevolmente affidabili. Questa argomentazione è stata perciò respinta. |
4.4. Importazioni dal paese interessato
4.4.1. Volume e quota di mercato delle importazioni provenienti dal paese interessato
(515) |
Le importazioni nell'UE dal paese interessato hanno registrato l'andamento descritto nelle seguenti tabelle. Le cifre sono indicate solo in forma di indici e di fasce di valori per motivi di riservatezza. Ciò è dovuto al fatto che le importazioni effettuate dal produttore esportatore rispetto al quale non sono state riscontrate sovvenzioni, come indicato al considerando 472 di cui sopra, sono state detratte dal totale delle importazioni dalla RPC. Tabella 2-a Importazioni di moduli dalla RPC (in MW)
Tabella 2-b Importazioni di celle dalla RPC (in MW)
|
(516) |
Nel periodo in esame, il volume delle importazioni dal paese interessato verso l'Unione è notevolmente aumentato: del 300 % per i moduli e di oltre il 400 % per le celle. Ciò ha provocato un consistente aumento della quota di mercato delle importazioni nella UE provenienti dal paese interessato. Più precisamente, la quota di mercato delle importazioni dal paese interessato è salita dal [60 %-65 %] al [78 %-83 %] per i moduli e dal [5 %-10 %] al [22 %-27 %] per le celle. Nel complesso, le importazioni del prodotto in esame originarie della RPC hanno fatto registrare un notevole aumento del volume e della quota di mercato tra il 2009 e il PI. |
(517) |
Si noti che l'aumento delle importazioni dal paese interessato è stato di gran lunga superiore all'aumento del consumo UE del prodotto in esame. I produttori esportatori hanno quindi beneficiato della crescita del consumo UE e la loro posizione sul mercato è divenuta più forte a causa dell'aumento della quota di mercato. |
(518) |
Una parte interessata ha affermato che i dati sul volume delle importazioni del prodotto in esame variano notevolmente, a seconda della fonte utilizzata. Tale parte ha sostenuto che dati affidabili possono essere stabiliti soltanto sulla base delle informazioni raccolte presso istituti specializzati o centri di ricerca. Alla luce delle spiegazioni e delle conclusioni di cui ai considerando da 481 a 483 per quanto riguarda l'affidabilità dei dati utilizzati nell'inchiesta, tale argomentazione è stata respinta. |
(519) |
Dopo la divulgazione delle conclusioni definitive, una parte interessata ha contestato la metodologia seguita per stabilire il valore totale delle importazioni dalla RPC, sostenendo che esso era basato su transazioni effettuate al livello CIF, dazio non corrisposto, e quindi non è stato accertato che tali operazioni siano state destinate al consumo dell'Unione. A tale proposito è opportuno chiarire che il valore totale delle importazioni dalla RPC, in base ai dati forniti dalla società di consulenza, non era stato utilizzato nelle conclusioni e che nel corso dell'inchiesta erano stati determinati soltanto volumi e prezzi delle importazioni. Dato che la metodologia per determinare i prezzi all'importazione non è stata contestata in quanto tale dalla parte interessata, è fatto riferimento alle pertinenti conclusioni di cui ai considerando da 520 a 528 seguenti. L'affermazione è stata pertanto respinta. |
4.4.2. Prezzi delle importazioni e sottoquotazione dei prezzi (undercutting)
(520) |
Il prezzo medio delle importazioni nell'UE dal paese interessato ha registrato il seguente andamento: Tabella 3-a Prezzi dei moduli importati dalla RPC (in EUR/kW)
Tabella 3-b Prezzi delle celle importate dalla RPC (in EUR/kW)
|
(521) |
Nel periodo in esame i prezzi medi all'importazione dalla RPC di moduli e celle sono diminuiti in misura significativa. Per i moduli, il prezzo medio all'importazione è sceso del 64 %, da 2 100 EUR/kW, nel 2009, a 764 EUR/kW nel PI. Analogamente, il prezzo medio all'importazione dalla RPC delle celle è diminuito del 42 %, da 890 EUR/kW a 516 EUR/kW. |
(522) |
Complessivamente, il prezzo del prodotto in esame è diminuito significativamente tra il 2009 e il PI. |
(523) |
Un importatore non collegato che ha collaborato ha sostenuto che i prezzi all'importazione avrebbero dovuto essere stabiliti sulla base delle sue importazioni del prodotto in esame nell'Unione, in base ai dati da lui forniti nel corso dell'inchiesta. Tuttavia, le informazioni fornite da questo importatore nel corso dell'inchiesta rappresentavano solo una frazione del totale delle importazioni nell'Unione e su questa base non era possibile trarre conclusioni significative per quanto riguarda il prezzo medio all'importazione di tutte le importazioni dalla RPC durante l'intero periodo in esame, comprendente diversi anni. Tale argomentazione è stata pertanto respinta. |
(524) |
Un'altra parte ha sostenuto che la metodologia per determinare i prezzi non è stata spiegata, in particolare non è stato precisato il modo in cui i dati delle varie fonti sono stati fusi e riconciliati. In aggiunta, è stato affermato che costi d'importazione avrebbero dovuto basarsi sulle informazioni verificate raccolte durante l'inchiesta, piuttosto che su stime. |
(525) |
Si ritiene che il metodo messo a disposizione delle parti interessate sia sufficientemente completo e consenta di comprendere in che modo i dati sono stati stabiliti. Per quanto riguarda i «costi d'importazione», si precisa che si è proceduto a un adeguamento dei prezzi spot per ottenere prezzi CIF. La stima presentata è stata confermata con i dati raccolti durante l'inchiesta. |
(526) |
Per calcolare la sottoquotazione dei prezzi durante il PI, è stato effettuato un confronto tra la media ponderata dei prezzi di vendita per tipo di prodotto praticati ad acquirenti non collegati sul mercato dell'Unione dai produttori UE inclusi nel campione, adeguati a livello franco fabbrica, e la media ponderata dei corrispondenti prezzi per tipo di prodotto delle importazioni di produttori esportatori cinesi che hanno collaborato al primo acquirente indipendente nel mercato dell'Unione, su base CIF e debitamente adeguati per tenere conto di costi post importazione come sdoganamento, movimentazione e carico. Si è fatto ricorso alla media dei costi post importazione dei due importatori di moduli inclusi nel campione, quando i loro dati erano disponibili. |
(527) |
Il confronto dei prezzi è stato effettuato in base ai singoli tipi di prodotti per transazioni allo stesso stadio commerciale, apportando gli adeguamenti del caso e dopo aver dedotti sconti e riduzioni. Il risultato del confronto, espresso in percentuale del fatturato dei produttori UE inclusi nel campione durante il PI, ha evidenziato una media ponderata dei margini di sottoquotazione che si colloca tra il 19,8 % e il 37,5 % per i moduli e tra il 12,6 % e il 53,8 % per le celle, nonché tra il 19,8 % e il 37,5 % in termini generali per il prodotto in esame. |
(528) |
Va osservato che per un produttore esportatore incluso nel campione è stata calcolata una sottoquotazione negativa dei prezzi per le celle. Tuttavia, poiché i quantitativi esportati non erano significativi ciò non può essere considerato rappresentativo. Inoltre, un altro produttore esportatore incluso nel campione ha contestato la fonte per l'adeguamento da monocelle a multicelle, senza però fornire motivazioni. In effetti lo specifico adeguamento non è stato contestato dal produttore esportatore, né sono state fornite informazioni o elementi di prova nuovi, pertanto la richiesta è stata respinta. |
4.5. Situazione economica dell'industria dell'Unione
4.5.1. Dati generali
(529) |
In conformità dell'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento di base la Commissione ha esaminato tutti i fattori e gli indici economici pertinenti in rapporto con la situazione dell'industria dell'Unione. Come indicato ai considerando da 14 a 22, per esaminare il pregiudizio subito dall'industria dell'Unione ci si è serviti del campionamento. |
(530) |
Per valutare il pregiudizio, la Commissione ha operato una distinzione tra indicatori di pregiudizio macroeconomici e microeconomici. La Commissione ha analizzato gli indicatori macroeconomici per il periodo in esame sulla base dei dati ottenuti dal consulente indipendente e confrontati, ove possibile, con altre fonti disponibili e dalle risposte verificate al questionario fornite dai produttori dell'Unione inclusi nel campione. La Commissione ha analizzato gli indicatori microeconomici sulla base delle risposte verificate al questionario dei produttori dell'Unione inclusi nel campione. |
(531) |
Per la presente inchiesta sono stati valutati i seguenti indicatori macroeconomici in base alle informazioni relative a tutti i produttori del prodotto simile nell'Unione: produzione, capacità di produzione, utilizzo degli impianti, volume delle vendite, quota di mercato, crescita, occupazione, produttività, entità delle sovvenzioni compensabili e ripresa dagli effetti di precedenti sovvenzioni o dumping. |
(532) |
Sono stati valutati i seguenti indicatori microeconomici in base ai dati relativi ai produttori UE del prodotto simile inclusi nel campione: prezzi medi unitari, costo unitario, costi del lavoro, scorte, redditività, flusso di cassa, investimenti, utile sul capitale investito e capacità di ottenere capitali. |
(533) |
Una parte interessata ha affermato che le condizioni di mercato del prodotto in esame sono diverse nei vari Stati membri e che pertanto l'analisi del pregiudizio andrebbe effettuata separatamente a livello di ciascuno Stato membro. Questa obiezione non è stata motivata. Inoltre, dall'inchiesta non emerge alcuna circostanza particolare che giustifichi un'analisi del pregiudizio per singolo Stato membro. Questa argomentazione è stata perciò respinta. |
(534) |
Alcune parti hanno avanzato dubbi sull'attendibilità complessiva degli indicatori di pregiudizio macroeconomici utilizzati dalla Commissione ai fini della presente inchiesta. Esse hanno affermato che le tendenze accertate per un certo numero di questi indicatori differiscono dalle tendenze stabilite per i medesimi indicatori per i produttori dell'Unione inseriti nel campione. Le parti hanno fatto riferimento alla produzione, alla produttività, alle vendite, al costo medio del lavoro e all'occupazione nell'Unione. |
(535) |
Gli indicatori macroeconomici sono stati stabiliti in relazione a tutti i produttori dell'Unione. Se gli stessi dati sono compilati in relazione ai singoli produttori dell'Unione o ad un gruppo di produttori dell'Unione (cioè i produttori dell'Unione compresi nel campione), le tendenze non sono necessariamente identiche, dato che ad esempio il peso di ogni società considerata non è preso in considerazione in tale confronto. Pertanto, i risultati del confronto tra gli indicatori macroeconomici per tutti i produttori dell'Unione e quelli per i produttori dell'Unione inseriti nel campione non sono necessariamente significativi e non permettono di concludere che l'una o l'altra serie di dati non sia attendibile. In ogni caso, nel raffrontare le tendenze degli indicatori macroeconomici dell'industria dell'Unione agli stessi indicatori consolidati dei produttori dell'Unione inseriti nel campione, si osservano differenze nell'andamento di numerosi indicatori come la produzione, la capacità di produzione, i volumi di vendita, l'occupazione e la produttività dell'industria dell'Unione tra il 2011 e il PI. Per tutti questi indicatori, i produttori dell'Unione inseriti nel campione hanno ottenuto risultati migliori di quelli dell'industria dell'Unione. Questo è dovuto al fatto che nel PI molti produttori dell'Unione, non inclusi nel campione, hanno cessato la loro produzione o sono diventati insolventi, producendo quindi un impatto negativo sull'indicatore macroeconomico calcolato a livello dell'Unione. Tali argomentazioni sono state pertanto respinte. |
(536) |
Una parte interessata ha sostenuto che le conclusioni di cui al considerando 153 del regolamento antidumping provvisorio, secondo le quali l'analisi della situazione dell'industria dell'Unione dimostrava una chiara tendenza al ribasso di tutti i principali indicatori di pregiudizio, erano basate su dati forniti dal consulente. A tale riguardo si precisa che, da un lato, gli indicatori macroeconomici elencati nelle tabelle da 4-a a 6-c del regolamento antidumping provvisorio erano basati su dati ottenuti dal consulente e verificati quando possibile con altre fonti disponibili. Dall'altro lato gli indicatori microeconomici elencati nelle tabelle da 7-a a 11-c del regolamento antidumping provvisorio erano basati sui dati raccolti presso i produttori dell'Unione inseriti nel campione e verificati in loco da parte della Commissione. Va notato anche che il calcolo di elementi determinanti della situazione di pregiudizio dell'industria dell'Unione, come i livelli di redditività dell'industria dell'Unione, i prezzi medi di vendita nell'Unione nonché la sottoquotazione dei prezzi è stato fondato su dati raccolti presso i produttori dell'Unione inseriti nel campione e i produttori esportatori dopo la verifica in loco. L'argomentazione di cui sopra viene quindi respinta. |
4.5.2. Indicatori macroeconomici
4.5.2.1. Produzione, capacità di produzione e utilizzo degli impianti
(537) |
Nel periodo in esame, la produzione totale UE, le capacità di produzione e l'utilizzo degli impianti hanno registrato il seguente andamento: Tabella 4-a Moduli — Produzione, capacità di produzione e utilizzo degli impianti (MW)
Tabella 4-b Celle — Produzione, capacità di produzione e utilizzo degli impianti (MW)
|
(538) |
La produzione complessiva di moduli dell'Unione è aumentata dell'87 % nel periodo in esame. La produzione ha raggiunto il picco nel 2011 per poi diminuire durante il PI. La produzione di moduli dell'Unione è aumentata molto più lentamente della crescita del consumo, più che triplicato nello stesso periodo. Nel contesto di un forte aumento del consumo, i produttori UE hanno raddoppiato le loro capacità di produzione dei moduli durante il periodo in esame. Tuttavia, malgrado l'aumento dei livelli di produzione, il tasso di utilizzo degli impianti dell'industria dell'Unione è diminuito del 4 %, raggiungendo appena il 41 % durante il PI. |
(539) |
La produzione di celle dell'Unione è aumentata complessivamente del 20 % durante il periodo in esame. Ha raggiunto il picco nel 2011 per poi diminuire durante il PI. La produzione UE di celle ha seguito l'andamento del consumo dell'Unione con un lento incremento fino al 2011, seguito da una diminuzione più pronunciata nel PI. In linea con l'andamento del consumo, l'industria dell'Unione ha in un primo tempo aumentato le capacità del 51 % fino al 2011, per diminuirle poi durante il PI. Complessivamente, le capacità di produzione sono aumentate del 39 % nel periodo in esame. Il tasso di utilizzo degli impianti è aumentato fino al 2011, con un picco del 78 %, per poi diminuire di quindici punti percentuali durante il PI. In generale, l'utilizzo degli impianti di fabbricazione delle celle dell'industria dell'Unione è diminuito nel periodo in esame per raggiungere il 63 % durante il PI. |
(540) |
L'industria dell'Unione ha quindi aumentato le proprie capacità per reagire all'aumento del consumo. Ma la produzione dell'industria dell'Unione è aumentata molto più lentamente dei consumi, il che ha causato una diminuzione del tasso di utilizzo degli impianti per il prodotto in esame durante il periodo in esame. |
(541) |
AFASE ha affermato che il volume di produzione stabilito per i moduli e le celle al considerando 537 e la capacità produttiva dell'industria dell'Unione stabilita per moduli e celle allo stesso considerando erano sopravvalutati e ha fornito dati provenienti da altre fonti (EPIA, IMS e BNEF) che presentano volumi inferiori. Queste cifre sono quelle presentate al considerando 537. |
(542) |
Il volume di produzione di cui al considerando 537 si fonda su informazioni che coprono società quotate e società non quotate. Lo sviluppo della produzione dell'Unione, come stabilito al considerando 537, è inoltre in linea con l'andamento del consumo dell'Unione di cui al considerando 509. Al contrario i dati forniti da AFASE in merito ai volumi di produzione mostrano tendenze diverse rispetto al consumo nell'Unione stabilito al considerando 509 e alle statistiche del consumo dell'Unione pubblicate dall'EPIA. |
(543) |
Per quanto riguarda la capacità di produzione, l'inchiesta ha rivelato che le conclusioni di cui al considerando 537 comprendevano le capacità di produzione di società che avevano presentato istanza di fallimento o cessato la produzione durante il PI, ma che non avevano venduto i loro impianti e macchinari, e quindi erano in grado di riprendere la produzione molto rapidamente. Inoltre, come menzionato sopra nel considerando 542, le cifre riportate nel considerando 537 comprendevano dati relativi a società non quotate. |
(544) |
Infine, i dati forniti dal consulente indipendente sono stati sottoposti ad un controllo incrociato, sono stati verificati e giudicati ragionevolmente precisi. Sulla base di quanto esposto, i dati forniti da AFASE basati su altre fonti disponibili sono risultati non necessariamente in contraddizione con le conclusioni di cui al regolamento antidumping provvisorio. |
(545) |
In ogni caso, accettare le cifre fornite da AFASE non avrebbe alcun impatto sulla conclusione generale che l'industria dell'Unione ha subito un notevole pregiudizio, in quanto la tendenza di questi indicatori, cioè produzione dell'Unione e capacità di produzione dell'Unione, sarebbe ancora più pronunciata. |
(546) |
Un importatore non collegato che ha collaborato ha sostenuto che il volume di produzione, la capacità di produzione e l'utilizzo degli impianti avrebbero dovuto essere determinati sulla base dei dati relativi ai soli produttori dell'Unione inclusi nel campione. Tuttavia, poiché si tratta di indicatori macroeconomici, essi dovevano essere stabiliti a livello di tutti i produttori dell'Unione al fine di creare un quadro significativo e completo della situazione dell'industria dell'Unione. Questa argomentazione è stata perciò respinta. |
(547) |
Dopo la divulgazione delle conclusioni definitive, una parte ha chiesto alla Commissione di chiarire in che modo il consulente aveva calcolato la produzione annuale dell'Unione. Un'altra parte ha chiesto alla Commissione di fornire ulteriori spiegazioni sulla riconciliazione dei vari dati disponibili in merito alla capacità di produzione totale dell'Unione. Un'altra parte ha suggerito che la produzione totale dell'Unione e la capacità di produzione avrebbero dovuto essere ottenute dai produttori dell'Unione inseriti nel campione, poiché ciò avrebbe dato un risultato più attendibile. A tale riguardo è stato affermato che i dati disponibili al pubblico non erano precisi a causa del loro carattere riservato e che qualsiasi centro di ricerca o consulente ha dovuto basare la sua analisi su una serie di stime e ipotesi. |
(548) |
Si precisa che la produzione annuale dell'Unione è stata calcolata sulla base delle cifre indicate dai produttori dell'Unione al consulente. Quando la produzione annuale di un determinato produttore dell'Unione non ha potuto essere ottenuta per un determinato anno, il dato è stato stimato applicando il tasso di utilizzo degli impianti dell'anno precedente alla nuova capacità di produzione di tale anno. Le istituzioni hanno anche confrontato la cifra ottenuta dal consulente con i dati indicati nelle risposte dell'industria dell'Unione ai questionari che hanno preceduto l'apertura del procedimento. Le cifre sono simili. |
(549) |
In merito alla richiesta di fornire ulteriori spiegazioni sulla riconciliazione dei vari dati disponibili sulla capacità produttiva dell'Unione, va notato che tali informazioni erano già state fornite nel fascicolo consultabile dalle parti interessate. La richiesta è pertanto stata respinta. |
(550) |
Infine, la produzione e la capacità di produzione dell'Unione sono indicatori macroeconomici e devono pertanto essere istituiti a livello dell'intera industria dell'Unione e non a livello dei produttori dell'Unione inseriti nel campione. |
(551) |
Dopo la divulgazione delle conclusioni definitive, una parte ha affermato che la metodologia utilizzata per rilevare i dati di produzione (soprattutto i colloqui e le visite dei siti di produzione) non permetteva di ottenere risultati affidabili a causa del carattere riservato di tali dati e in conseguenza della riluttanza delle imprese a dichiararli. Tale metodo non può quindi essere considerato adeguato. Questo sarebbe stato confermato dal fatto che, sebbene il consulente abbia utilizzato un numero molto più elevato di produttori dell'Unione di quello preso in considerazione dalla Commissione durante l'esame della rappresentatività nella fase di apertura, il volume totale di produzione stabilito dal consulente è inferiore al volume totale di produzione fissato dalla Commissione ai fini dell'esame della rappresentatività. Questa parte ha anche sostenuto che, di conseguenza, le informazioni relative a tale indicatore di pregiudizio non possono essere considerate un elemento di prova positivo ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento di base. |
(552) |
Innanzitutto va chiarito che il numero di produttori presi in considerazione dal consulente, da un lato, e dalla Commissione, dall'altro, è stato in gran parte lo stesso e che l'argomentazione che i risultati erano incoerenti è stata pertanto respinta. Si ricorda inoltre che i dati raccolti dal consulente sono stati confrontati con altre fonti per quanto possibile e si è constatato che le stime erano sufficientemente attendibili. Viene pertanto confermato che i dati sulla produzione forniti dalla società di consulenza sono stati considerati un elemento di prova positivo ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento di base. |
4.5.2.2. Volumi delle vendite e quota di mercato
(553) |
Il volume delle vendite e la quota di mercato dell'industria dell'Unione hanno registrato il seguente andamento nel periodo in esame: Tabella 5-a Moduli — Volume delle vendite e quota di mercato (in MW)
Tabella 5-b Celle — Volume delle vendite e quota di mercato (in MW)
|
(554) |
Nel periodo in esame, il volume delle vendite di moduli è aumentato del 127 %. Tuttavia, nel contesto di una crescita del consumo del 221 %, ciò ha rappresentato una riduzione della quota di mercato dell'industria dell'Unione dal 19 % (2009) al 13 % (nel PI). Riguardo alle celle, le vendite dell'industria dell'Unione sono aumentate solo marginalmente, del 5 %, mentre il consumo è aumentato dell'87 %, pari quindi a una riduzione della quota di mercato dal 68 % (2009) al 38 % (nel PI). Mentre il consumo cresceva, le vendite di moduli e celle dell'industria dell'Unione crescevano in misura notevolmente inferiore rispetto alle importazioni dal paese interessato. L'industria dell'Unione non ha dunque potuto beneficiare della crescita del consumo. Di conseguenza, le quote di mercato per i moduli e le celle sono diminuite durante il periodo in esame. |
(555) |
Una parte interessata ha sostenuto che la quota di mercato dell'industria dell'Unione per i moduli era già solo il 19 % nel 2009 e che un calo di sei punti percentuali nel corso del periodo in esame non può essere considerato un pregiudizio. |
(556) |
La diminuzione della quota di mercato di sei punti percentuali nel periodo in esame va vista in un contesto di aumento dei consumi dell'Unione per i moduli di oltre il 200 % nel corso dello stesso periodo. Come indicato sopra, anche in una situazione di aumento del consumo l'industria dell'Unione non è riuscita ad aumentare il volume delle sue vendite e ha subìto perdite in termini di quota di mercato. L'argomentazione è stata pertanto respinta. |
(557) |
Una parte ha affermato che la metodologia utilizzata per rilevare i dati sulle vendite (soprattutto i colloqui e le visite dei siti di produzione) non permetteva di ottenere risultati affidabili a causa del carattere riservato di tali dati e in conseguenza della riluttanza delle imprese a dichiararli. Tale metodo non può quindi essere considerato adeguato. Analogamente essi non possono essere considerati elementi di prova positivi ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento di base. Come affermato al precedente considerando 482, i dati raccolti dal consulente sono stati confrontati con altre fonti per quanto possibile e si è constatato che le stime erano sufficientemente attendibili. Viene pertanto confermato che i dati sulle vendite forniti dalla società di consulenza sono stati considerati un elemento di prova positivo ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento di base. |
4.5.2.3. Occupazione e produttività
(558) |
L'occupazione e la produttività hanno registrato il seguente andamento nel periodo in esame: Tabella 6-a Moduli — Occupazione e produttività
Tabella 6-b Celle — Occupazione e produttività
|
(559) |
Per quanto concerne i moduli l'occupazione è aumentata del 39 % tra il 2009 ed il PI, mentre è calata del 9 % per le celle. Si noti tuttavia che l'occupazione è aumentata fino al 2011 ed è poi diminuita durante il PI per i moduli. Per le celle l'occupazione è aumentata fino al 2010 ed è poi diminuita durante il 2011 e il PI. La produttività totale ha evidenziato un andamento positivo per i moduli e le celle con un aumento del 34 % e del 33 %, rispettivamente. In parte, ciò è la conseguenza degli sforzi dell'industria dell'Unione per reagire alla pressione delle importazioni sovvenzionate dalla RPC. |
(560) |
Pertanto, come è calata, tra il 2011 e il PI, la produzione UE di moduli, così è calata, nello stesso periodo, anche l'occupazione. Per le celle l'occupazione è aumentata fino al 2010 ed è diminuita nel 2011 e nel PI; la produzione UE di celle è invece cresciuta costantemente fino al 2011 e solo allora ha iniziato a diminuire. |
(561) |
In seguito alla comunicazione delle conclusioni definitive, una parte ha sostenuto che la metodologia per calcolare l'occupazione totale nell'Unione nel corso del periodo in esame non era corretta. Detta parte sosteneva che, ogniqualvolta non era disponibile il tasso di occupazione di uno specifico produttore dell'Unione, è stata presa in considerazione l'occupazione media complessiva dei produttori dell'Unione per i quali queste informazioni erano disponibili. Tale affermazione è stata respinta in quanto la metodologia per stabilire l'occupazione totale era diversa, vale a dire se i dati relativi all'occupazione per un determinato produttore dell'Unione non erano disponibili, tale importo veniva stimato sulla base dei dati della stessa società riguardanti l'anno o gli anni precedenti. Come menzionato sopra al considerando 482 questa metodologia è stata verificata e ritenuta ragionevole. L'affermazione è stata pertanto respinta. |
4.5.2.4. Entità dell'importo delle sovvenzioni compensabili e ripresa dagli effetti di precedenti sovvenzioni o dumping
(562) |
Tutti i margini di sovvenzione sono notevolmente superiori al livello de minimis. Riguardo all'incidenza dell'importo relativo alle sovvenzioni compensabili sull'industria dell'Unione, dati i volumi e i prezzi delle importazioni dal paese interessato, tale incidenza va considerata di grande rilievo. |
(563) |
Giacché si tratta del primo procedimento antisovvenzione riguardante il prodotto in esame, non esistono dati per valutare gli effetti di possibili precedenti pratiche di dumping o sovvenzioni. |
4.5.3. Indicatori microeconomici
4.5.3.1. Prezzi e fattori che incidono sui prezzi
(564) |
I prezzi di vendita medi dei fabbricanti UE inclusi nel campione praticati ad acquirenti non collegati dell'UE hanno registrato il seguente andamento durante il periodo in esame. Tabella 7-a Moduli — Prezzi di vendita medi nell'Unione
Tabella 7-b Celle — Prezzi di vendita medi nell'Unione
|
(565) |
Durante il periodo in esame i prezzi di vendita sono bruscamente diminuiti del 53 % per i moduli e del 69 % per le celle. Il calo dei prezzi di vendita è stato costante durante l'intero periodo in esame, ma è stato particolarmente pronunciato nel PI, durante il quale essi sono crollati a livelli insostenibili. Nel periodo in esame, i costi di produzione sono diminuiti del 48 % (moduli) e del 55 % (celle). L'industria dell'Unione non ha potuto trarre beneficio dai suoi continui sforzi tesi ad aumentare la propria efficienza dei costi né dal calo del prezzo della principale materia prima, il polisilicio. La causa di ciò risiede soprattutto nella crescente pressione sui prezzi esercitata dalle importazioni sovvenzionate, che ha avuto effetti negativi sui prezzi di vendita dell'industria dell'Unione, che si sono contratti più di quanto sia aumentata l'efficienza. Ciò è confermato dall'andamento negativo della redditività dell'industria dell'Unione, descritto al considerando 579 seguente. Nel complesso, si è verificata una notevole diminuzione dei prezzi medi di vendita e del costo di produzione del prodotto simile, con effetti devastanti sulla redditività dell'industria dell'Unione. |
(566) |
Una parte interessata ha contestato la conclusione che la diminuzione dei prezzi medi di vendita ha avuto un effetto devastante sulla redditività dell'industria dell'Unione. Tale parte ha sostenuto che i costi medi dell'industria dell'Unione sono diminuiti allo stesso modo e che pertanto una diminuzione del prezzo è naturale. Tuttavia, come descritto al considerando 565, l'inchiesta ha stabilito che il prezzo delle vendite dell'industria dell'Unione ha registrato un calo addirittura maggiore rispetto ai suoi costi medi di produzione e che pertanto tale riduzione dei costi non si ritrova nella redditività dell'industria dell'Unione. Si conferma pertanto che il calo dei prezzi di vendita dell'industria dell'Unione ha avuto un effetto devastante sulla redditività dell'industria dell'Unione e le argomentazioni a tale riguardo sono state respinte. |
(567) |
Un'altra parte ha contestato le conclusioni di cui al considerando 138 del regolamento antidumping provvisorio, secondo cui i prezzi erano a livelli insostenibili nel PI, sostenendo che la decisione spetterebbe alle forze del mercato. La stessa parte ha inoltre contestato la conclusione allo stesso considerando che l'industria dell'Unione non è stata in grado di beneficiare della diminuzione dei costi a causa della pressione sui prezzi esercitata dalle importazioni sovvenzionate. A tale riguardo le istituzioni osservano quanto segue: «livello insostenibile» si riferisce al fatto che l'industria dell'Unione stava vendendo in perdita e quindi non poteva sopravvivere a lungo termine. La questione se il livello dei prezzi sia sostenibile riguarda quindi solo il rapporto tra i costi di produzione e i prezzi. Con «non poter beneficiare della riduzione dei costi», si fa riferimento al fatto che i costi sono diminuiti più lentamente rispetto ai prezzi. Entrambi tali dichiarazioni sono corroborate da prove di cui al considerando 138 del regolamento antidumping provvisorio. L'argomentazione è stata pertanto respinta. |
4.5.3.2. Costo del lavoro
(568) |
Il costo medio del lavoro dei fabbricanti UE inclusi nel campione denuncia il seguente andamento nel periodo in esame: Tabella 8-a Moduli — Costo medio del lavoro per addetto
Tabella 8-b Celle — Costo medio del lavoro per addetto
|
(569) |
Per i moduli, tra il 2009 e il PI, il costo medio del lavoro per addetto è aumentato in modo costante del 13 % complessivamente. Riguardo alle celle, il costo medio del lavoro è restato stabile nel periodo in esame, calando leggermente dell'1 % tra il 2009 e il 2010 e stabilizzandosi poi fino al PI. L'aumento complessivo del costo del lavoro si spiega in parte con il contemporaneo incremento della produttività (moduli e celle) e l'andamento dell'inflazione. |
(570) |
Una parte interessata ha affermato che non c'è stata alcuna inflazione nel periodo in esame e che pertanto l'aumento complessivo dei costi del lavoro non poteva essere stato causato da questo fattore. |
(571) |
Contrariamente a quanto affermato dalla parte interessata, dall'inchiesta è risultato che vi è stata inflazione durante il periodo in esame e che il fatto che l'aumento del costo del lavoro sia stato limitato ai moduli può essere spiegato con l'inflazione e l'aumento della produttività. |
(572) |
Una parte interessata ha sostenuto che la situazione pregiudizievole dell'industria dell'Unione è stata causata dall'aumento del costo del lavoro e dal contemporaneo calo della produttività. Tuttavia, in primo luogo si deve osservare che il costo del lavoro è rimasto stabile per le celle, mentre la produttività è aumentata, sia per le celle che per i moduli. Pertanto, l'aumento di questi ultimi può essere dovuto all'aumento della produttività. Inoltre l'inchiesta ha dimostrato che il costo del lavoro non costituisce una parte significativa del costo di produzione, come già menzionato al considerando 203 del regolamento provvisorio. L'argomentazione è stata pertanto respinta. |
4.5.3.3. Scorte
(573) |
I livelli delle scorte dei fabbricanti UE inclusi nel campione registrano il seguente andamento nel periodo in esame: Tabella 9-a Moduli — Scorte
Tabella 9-b Celle — Scorte
|
(574) |
Durante il periodo in esame le scorte sono notevolmente aumentate, del 129 % per i moduli e del 302 % per le celle. Riguardo ai moduli, le scorte sono aumentate costantemente, raggiungendo livelli molto elevati nel 2011 (aumentate del 160 %) e diminuite nel PI, pur restando a livelli molto alti rispetto all'inizio del periodo in esame. Riguardo alle celle, l'andamento è anche più pronunciato, con un aumento delle scorte tra il 2009 e il 2011 superiore al 350 %. Analogamente, le scorte sono diminuite durante il PI, pur restando a livelli molto elevati rispetto all'inizio del periodo in esame. |
(575) |
Dall'inchiesta è emerso che, data l'attuale situazione critica, i fabbricanti UE tendono a tenere scorte limitate per il prodotto simile e a basare la loro produzione sugli ordini. L'aumento delle scorte registrato dal prodotto simile durante il periodo in esame è perciò un fattore privo di rilievo per stabilire se l'industria dell'Unione abbia subito un pregiudizio grave. |
(576) |
Una parte ha sostenuto che la presentazione del valore delle scorte al considerando 141 del regolamento antidumping provvisorio era fuorviante in quanto le scorte erano espresse in kW anziché MW, a differenza del volume di produzione dell'industria dell'Unione. |
(577) |
Il fatto che le scorte siano espresse in kW o in MW è stato considerato di per sé irrilevante per stabilire se l'industria dell'Unione abbia o non abbia subito un grave pregiudizio. L'argomentazione è stata quindi respinta. |
(578) |
Dopo la divulgazione delle conclusioni definitive, alcune parti hanno sostenuto che le scorte avrebbero dovuto essere determinate per l'intera industria dell'Unione e che le cifre riguardanti solo dieci produttori dell'Unione non erano rappresentative. Si precisa che le scorte erano considerate un indicatore microeconomico, che dovrebbe pertanto essere stabilito sulla base delle informazioni raccolte per impresa, nella fattispecie dal campione di produttori dell'Unione considerati rappresentativi per tutta l'industria dell'Unione. L'argomentazione di cui sopra viene quindi respinta. |
4.5.3.4. Redditività, flusso di cassa, investimenti, utile sul capitale investimento e capacità di reperire capitali
(579) |
Redditività e flusso di cassa registrano il seguente andamento nel periodo in esame: Tabella 10- a Moduli — Redditività e flusso di cassa
Tabella 10-b Celle — Redditività e flusso di cassa
|
(580) |
La redditività dei fabbricanti UE inseriti nel campione è stata calcolata esprimendo il profitto netto al loro delle imposte, ottenuto dalle vendite del prodotto simile ad acquirenti non collegati nell'Unione, in percentuale del fatturato generato da tali vendite. |
(581) |
Nel periodo in esame, la redditività per il prodotto simile è calata bruscamente, tramutandosi in perdita. Essa è diminuita di 11 punti percentuali per i moduli e di 49 punti percentuali per le celle. |
(582) |
Tra il 2009 e il 2010, la redditività del prodotto simile è aumentata per poi diminuire notevolmente nel 2011, anno in cui l'industria dell'Unione ha accumulato delle perdite ed è ulteriormente calata nel PI. Le perdite sono state particolarmente elevate per le celle. |
(583) |
Tra il 2009 e il PI, l'andamento del flusso di cassa netto, ovvero della capacità dei fabbricanti UE inclusi nel campione di autofinanziarsi, ha seguito una tendenza sempre più negativa. Diminuendo di 10 punti percentuali nei moduli, salvo un lieve aumento nel 2011, il calo più marcato del flusso di cassa si è verificato dunque tra il 2011 e il PI. Il declino del flusso di cassa per le celle è stato più accentuato di quello per i moduli e ha raggiunto livelli estremamente negativi durante il PI. Il flusso di cassa per il prodotto simile è dunque diminuito durante il periodo in esame. |
(584) |
Le cifre che seguono rappresentano l'andamento degli investimenti e dell'utile sul capitale investito dei fabbricanti UE inseriti nel campione rispetto al mercato complessivo durante il periodo in esame: Tabella 11-a Moduli — Investimenti e utile sul capitale investito
Tabella 11-b Celle — Investimenti e utile sul capitale investito
|
(585) |
La precedente tabella indica che tra il 2009 e il PI l'industria dell'Unione ha aumentato gli investimenti nei moduli del 171 %. Questo è dovuto soprattutto ai notevoli incrementi di capacità. Nello stesso periodo, però, l'industria dell'Unione ha ridotto gli investimenti nelle celle del 78 %; gli investimenti effettuati erano legati soprattutto alla R&S, al miglioramento e all'aggiornamento delle tecnologie e dei processi produttivi al fine di incrementare l'efficienza. Poiché l'industria dell'Unione non poteva permettersi investimenti aggiuntivi per le celle durante il periodo in esame, il livello degli investimenti durante il PI è stato piuttosto basso. Dato che gli investimenti erano fondamentalmente finanziati da flussi di cassa e da prestiti intersocietari, la diminuzione del flusso di cassa ha avuto effetti immediati sul livello degli investimenti. |
(586) |
L'utile sul capitale investito (return on investments — «ROI») è stato espresso come percentuale del profitto sul valore contabile netto degli investimenti. Tra il 2009 e il PI, il ROI per il prodotto simile ha seguito le analoghe tendenze negative degli altri indicatori finanziari per tutte e tre i tipi di prodotto. Per le celle, pur essendo emerso un incremento nel 2009 e nel 2010, il ROI è diminuito sensibilmente nel 2011, raggiungendo livelli negativi. Per i moduli il ROI è restato su livelli negativi durante tutto il periodo in esame tranne che nel 2010, anno in cui ha raggiunto il 19 %. È diminuito complessivamente durante il periodo in esame fino al –17 % nel PI per le celle, cioè dell'1 %, ma restando pur sempre su livelli assai negativi, cioè del –19 %. Durante il periodo in esame, il ROI per il prodotto simile ha evidenziato un andamento nel complesso negativo. |
(587) |
La capacità di reperire capitali è stata analizzata rispetto al mercato complessivo; ne è emerso il costante deterioramento della capacità dell'industria dell'Unione di generare liquidità per il prodotto simile e il conseguente indebolimento della sua situazione finanziaria. |
(588) |
Una delle parti interessate ha sostenuto che le cifre relative agli investimenti, come illustrato in precedenza, erano troppo basse rispetto alla capacità produttiva dell'industria dell'Unione, come indicato al considerando 538. A sostegno di tale affermazione la parte ha sostenuto di essere al corrente dell'investimento realizzato da un solo produttore dell'Unione in aumenti di capacità, che è stato molto più costoso. La parte interessata ha quindi concluso che la capacità produttiva stabilita per l'industria dell'Unione deve essere stata sovrastimata. Si fa notare che questa affermazione non è stata suffragata da alcun elemento di prova, in particolare per quanto riguarda l'investimento effettuato dal produttore dell'Unione in questione. Per contro, le cifre relative agli investimenti nel regolamento antidumping provvisorio sono state calcolate utilizzando informazioni reali e verificate, comunicate dai produttori dell'Unione inseriti nel campione. Va osservato che anche questa affermazione è stata basata sul confronto tra gli investimenti complessivi dei produttori dell'Unione inclusi nel campione e la capacità produttiva totale dell'industria dell'Unione nel suo insieme, il che non può essere considerato una base di confronto appropriata poiché non è stato preso in considerazione il totale degli investimenti dell'intera industria dell'Unione. L'argomentazione è stata pertanto respinta. |
4.5.3.5. Conclusioni relative al pregiudizio
(589) |
L'analisi della situazione dell'industria dell'Unione mostra chiaramente un andamento negativo di tutti i principali indicatori di pregiudizio. Contemporaneamente ad un aumento generale del consumo, nel corso del periodo in esame è aumentata la produzione complessiva di moduli e celle. Nonostante l'aumento del volume delle vendite, durante il PI la quota di mercato dell'industria dell'Unione è diminuita perché è cresciuta meno dei consumi nel periodo considerato. I prezzi medi di vendita sono nettamente calati nel corso del periodo in esame, producendo effetti negativi su tutti gli indicatori finanziari, dalla redditività, ai flussi di cassa, all'utile sul capitale investito e alla capacità di ottenere capitali. |
(590) |
Nel periodo in esame, il volume complessivo delle vendite dell'industria dell'Unione è aumentato. Ma all'aumento del volume delle vendite dell'industria dell'Unione è corrisposto un notevole calo dei prezzi medi di vendita. |
(591) |
Durante il periodo in esame, le importazioni delle parti interessate dalla RPC sono aumentate in termini sia di volume che di quota di mercato. Al tempo stesso, i prezzi delle importazioni hanno continuato a diminuire e hanno comportato una sottoquotazione significativa dei prezzi medi praticati dall'industria dell'Unione sul mercato UE. |
(592) |
Varie parti interessate hanno sostenuto che l'industria dell'Unione e in particolare i fabbricanti UE inseriti nel campione avessero ottenuto buoni risultati affermando che alcuni indicatori di pregiudizio, come volume e capacità di produzione, vendite e occupazione, nonché redditività per alcuni fabbricanti inseriti nel campione, erano in aumento e non evidenziavano alcun pregiudizio grave. Sono asserzioni non confermate dai risultati dell'indagine, che invece ha evidenziato chiare tendenze al ribasso di molti indicatori del pregiudizio, tali da far concludere che l'industria dell'Unione abbia subito un pregiudizio grave. |
(593) |
In particolare, l'inchiesta ha anche confermato che i prezzi di vendita sono inferiori ai costi di produzione, il che ha effetti deleteri sulla redditività dell'industria dell'Unione che, infatti, ha raggiunto livelli negativi durante il PI. Si conclude che se il mercato UE continua a essere invaso da importazioni sovvenzionate, è probabile che le perdite dell'industria dell'Unione portino alla cessazione definitiva di qualsiasi produzione UE significativa del prodotto simile. Ciò sembra confermato da dichiarazioni di insolvenza e/o di cessazione temporanea o definitiva della produzione rilasciate da alcune imprese durante e dopo il PI. |
(594) |
Alla luce di quanto sopra esposto, si conclude che l'industria dell'Unione ha subito un pregiudizio importante secondo quanto stabilito all'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento di base. |
5. NESSO DI CAUSALITÀ
5.1. Introduzione
(595) |
Conformemente all'articolo 8, paragrafi 5 e 6, del regolamento di base, la Commissione ha esaminato se il pregiudizio notevole subito dall'industria dell'Unione sia stato dovuto alle importazioni sovvenzionate provenienti dal paese interessato. Sono stati anche esaminati fattori noti, diversi dalle importazioni sovvenzionate, che potrebbero aver arrecato pregiudizio all'industria dell'Unione, per evitare di attribuire l'eventuale pregiudizio causato da tali fattori a importazioni sovvenzionate. |
(596) |
Talune parti interessate hanno affermato che le condizioni di mercato del prodotto in esame sono diverse nei vari Stati membri e che pertanto l'analisi del nesso di causalità andrebbe effettuata separatamente a livello di ciascuno Stato membro. |
(597) |
I regimi di sostegno nazionali determinano in una certa misura le dimensioni dei mercati degli Stati membri. L'inchiesta ha tuttavia accertato che la domanda non dipende unicamente dai regimi di sostegno. A seconda della situazione geografica (esposizione al sole) e del prezzo dell'elettricità in un dato luogo, i pannelli solari sembrano aver raggiunto, o quasi, la parità di rete (ovvero la situazione in cui il costo di produzione dell'energia solare è pari al costo di produzione dell'energia convenzionale), permettendo così a certi investimenti di essere effettuati indipendentemente dai regimi di sostegno. Poiché non si può concludere che le condizioni di mercato dipendano esclusivamente dai regimi di sostegno, l'argomentazione è stata respinta. |
(598) |
Diverse parti interessate hanno affermato che l'analisi del nesso di causalità non è stata in grado di separare, distinguere e quantificare gli effetti pregiudizievoli delle importazioni sovvenzionate dagli effetti di altri fattori noti che contemporaneamente causano pregiudizio all'industria dell'Unione. È stato inoltre sostenuto che la Commissione non ha realizzato un'analisi collettiva di questi altri fattori noti. |
(599) |
In risposta a tale obiezione si osserva che la Commissione, come da prassi consolidata, ha innanzitutto esaminato se esista un nesso di causalità tra le importazioni oggetto di sovvenzioni e il pregiudizio subito dall'industria dell'Unione e in secondo luogo se altri fattori noti abbiano interrotto il nesso di causalità tra il notevole pregiudizio subito dall'industria dell'Unione e le importazioni oggetto di sovvenzioni. In questa analisi gli effetti degli altri fattori noti sulla situazione dell'industria dell'Unione sono stati valutati, distinti e separati dagli effetti pregiudizievoli delle importazioni sovvenzionate, per garantire che il danno causato da questi fattori non fosse attribuito alle medesime importazioni oggetto di sovvenzioni. Si è riscontrato che nessuno di essi ha avuto un impatto significativo sulla situazione dell'industria, tale da poter invertire il fatto che il grave pregiudizio valutato dev'essere attribuito alle importazioni oggetto di sovvenzioni. Su tale base, l'argomento è stato respinto. |
(600) |
Dopo la comunicazione delle conclusioni definitive, diverse parti interessate hanno ribadito le argomentazioni di cui sopra. A questo proposito è stato sostenuto che la Commissione dovrebbe stabilire espressamente, attraverso una spiegazione motivata e adeguata, che il pregiudizio causato da fattori diversi dalle importazioni sovvenzionate non è attribuito a tali importazioni. |
(601) |
Nel corso della presente inchiesta si è concluso, dopo l'esame di tutti i fatti, che le importazioni sovvenzionate, considerate isolatamente, hanno determinato un grave pregiudizio per l'industria dell'Unione. A questo proposito non è stato possibile quantificare gli effetti di altri fattori noti e pertanto è stata effettuata una valutazione qualitativa di cui ai considerando da 164 a 222 del regolamento antidumping provvisorio. In conclusione, è stato confermato che il pregiudizio notevole subito dall'industria dell'Unione è stato causato dalle importazioni oggetto di sovvenzioni. Gli effetti di altri fattori sull'andamento negativo dell'industria dell'Unione sono stati ritenuti di portata limitata. Va osservato che, a norma dell'articolo 8, paragrafi 5 e 6, del regolamento di base, non esiste alcun obbligo in merito alla forma delle analisi di imputazione e di non-imputazione che dovrebbero essere eseguite. Al contrario, a norma dell'articolo 8, paragrafi 5 e 6, del regolamento di base, tali analisi devono essere effettuate in modo tale da consentire di separare e distinguere gli effetti pregiudizievoli delle importazioni sovvenzionate da quelli causati da altri fattori. L'inchiesta non ha fatto emergere alcun elemento che provi che tutti gli altri fattori noti che potrebbero aver contribuito al pregiudizio subito, nel loro insieme o separatamente, abbiano interrotto il nesso causale tra le importazioni sovvenzionate e il grave pregiudizio subito dall'industria dell'Unione. Alla luce di quanto precede, è stato confermato che altri fattori noti non erano tali da confutare la conclusione secondo cui il pregiudizio notevole subito dall'industria dell'Unione deve essere attribuito alle importazioni oggetto di sovvenzioni. Per questi motivi l'argomentazione è stata respinta. |
(602) |
Alcune parti interessate hanno sostenuto che i regimi nazionali di sostegno, l'esposizione al sole e i prezzi dell'energia elettrica (compresi diritti regolatori) differiscono a seconda dello Stato membro e che inoltre esistono vari segmenti di mercato in ciascun mercato (impianti residenziali, di potenza inferiore a 40 kW, impianti commerciali e industriali, di potenza compresa tra 40 kW e 1 MW e il segmento di mercato dell'utilità, con impianti di potenza compresa tra 1 MW e 10 MW). In considerazione di ciò, esse hanno affermato che l'analisi del nesso di causalità deve essere effettuata separatamente per ciascuno Stato membro, da un lato, e per i segmenti su vasta scala e residenziale dall'altro. |
(603) |
Dopo la comunicazione delle conclusioni definitive, alcune parti interessate hanno riaffermato che l'analisi del nesso di causalità deve essere svolta per Stato membro, senza tuttavia fornire ulteriori argomentazioni o nuovi elementi di prova al riguardo. |
(604) |
L'inchiesta ha rivelato che le vendite e i prezzi all'importazione sono simili in tutta l'Unione. Si può pertanto considerare che esiste effettivamente un mercato unico per il prodotto oggetto dell'inchiesta. L'inchiesta non ha inoltre rivelato che i produttori di ciascuno Stato membro o regione abbiano concentrato le loro attività in questo mercato specifico o che le importazioni sovvenzionate si siano concentrate in uno Stato membro o in una regione. Inoltre, nessuna delle parti interessate ha sostenuto che le sovvenzioni e il pregiudizio devono essere analizzati a livello dei singoli Stati membri, base che sarebbe comunque una condizione indispensabile per lo svolgimento di un'analisi separata del nesso di causalità per Stato membro. L'inchiesta non ha fatto emergere alcun elemento indicante che questa strategia sarebbe stata adeguata, in particolare dato che vi erano prezzi simili in tutta l'Unione del prodotto in esame a livello di Unione. Inoltre, l'esposizione al sole può essere diversa nelle diverse regioni di uno stesso Stato membro, ad esempio la Francia meridionale è più esposta al sole della Francia settentrionale, oppure diverse regioni all'interno di uno Stato membro possono avere vari regimi di sostegno (ad es. in Belgio) e pertanto l'impatto di questi fattori sulla domanda può variare da una regione all'altra all'interno di uno stesso Stato membro. Tuttavia, le differenze del quadro regolamentare di ciascuno Stato membro e/o regione e le differenze di condizioni, quali l'esposizione al sole, non giustificano un'analisi distinta del nesso di causalità e quindi analisi distinte del pregiudizio e delle sovvenzioni. Si è dovuto pertanto respingere tali argomentazioni. |
(605) |
Un'altra parte interessata ha sostenuto che anche se altri fattori sono rilevanti, i regimi di sostegno nazionali rimangono il principale elemento che determina la domanda. La stessa parte ha inoltre contestato che la parità di rete sia stata raggiunta almeno in alcune località, sostenendo che i prezzi dei moduli sono aumentati dopo il PI, mentre i prezzi dell'elettricità sono diminuiti. Essa ha inoltre sostenuto che, in ogni caso, almeno in alcuni Stati membri, la situazione normativa e le condizioni economiche e tecniche non consentono l'allacciamento alla rete e per tali Stati membri era pertanto irrilevante che la parità di rete fosse o non fosse stata raggiunta. Questa parte non ha fornito tuttavia alcun elemento di prova a sostegno di tali affermazioni. In ogni caso tali argomentazioni confermano che la situazione in materia di regimi nazionali di sostegno nonché parità di rete può essere diversa, in una certa misura, a seconda dello Stato membro. Inoltre, nessuna delle informazioni presentate è stata in grado di dimostrare che un'analisi distinta per ciascuno Stato membro sarebbe giustificata. Questi argomenti sono quindi stati respinti. |
(606) |
Dopo la comunicazione delle conclusioni definitive, la stessa parte interessata ha ribadito l'argomento e ha fornito una serie di dati che a suo avviso illustrano le diverse condizioni di mercato per Stato membro e per settore. Tuttavia, le informazioni fornite non hanno potuto essere considerate determinanti, in quanto si trattava di una presentazione Power Point senza alcuna prova a sostegno e, pertanto, non è stato dimostrato che un'analisi separata per ciascuno Stato membro sarebbe giustificata. L'argomentazione della parte è stata pertanto respinta. |
(607) |
Su tale base, è stato concluso che un'analisi del nesso di causalità per Stato membro e/o regione e per segmento non corrisponderebbe alla realtà del mercato. |
(608) |
Il governo della RPC ha affermato che la Commissione ha svolto l'analisi del nesso di causalità in modo incoerente, dato che l'analisi del pregiudizio è stata effettuata separatamente per moduli e celle, mentre l'analisi del nesso di causalità non ha operato distinzioni tra i tipi di prodotto. A tale riguardo va notato che, mentre gli indicatori di pregiudizio sono stati illustrati separatamente per ciascun tipo di prodotto, le conclusioni raggiunte per ciascun indicatore si riferiscono al prodotto in esame nel suo insieme. Si ricorda inoltre che moduli e celle costituiscono un unico prodotto e quindi l'analisi del nesso di causalità è stata effettuata su questa base. L'affermazione è stata pertanto respinta. |
5.2. Effetti delle importazioni sovvenzionate
(609) |
Dall'inchiesta è emerso che le importazioni sovvenzionate originarie della RPC sono aumentate fortemente nel corso del periodo in esame, con un aumento notevole dei volumi di circa il 300 % per i moduli e di circa il 400 % per le celle; la loro quota di mercato è passata dal [60 %-65 %] nel 2009 al [78 %-83 %] nel PI per i moduli, e dal [5 %-10 %] nel 2009 al [22 %-27 %] nel PI per le celle. Si conferma quindi che il volume delle importazioni e la quota di mercato del prodotto in esame hanno registrato un fortissimo incremento durante il periodo in esame. Esiste una chiara contemporaneità tra l'aumento delle importazioni sovvenzionate e la perdita di quote di mercato dell'industria dell'Unione. L'inchiesta ha anche accertato che, come indicato al considerando 527, le importazioni sovvenzionate hanno sottoquotato i prezzi dell'industria dell'Unione durante il PI. |
(610) |
L'inchiesta ha dimostrato che i prezzi delle importazioni sovvenzionate sono diminuiti del 64 % per i moduli e del 42 % per le celle durante il periodo in esame, con conseguente aumento della sottoquotazione. A fronte di questa pressione sui prezzi, l'industria dell'Unione ha intrapreso notevoli sforzi per ridurre i propri costi di produzione. Ciononostante, il livello eccezionalmente basso dei prezzi all'importazione cinesi ha costretto l'industria dell'Unione ad abbassare ulteriormente i prezzi di vendita da essa praticati a livelli non redditizi. La redditività dell'industria dell'Unione è perciò diminuita drasticamente durante il periodo in esame ed è andata in perdita durante il PI. |
(611) |
In base a quanto precede, si conclude che le importazioni cinesi e la crescita della quota di mercato delle importazioni sovvenzionate dalla Cina a prezzi costantemente inferiori a quelli dell'industria dell'Unione hanno avuto un ruolo decisivo nel pregiudizio grave subito dall'industria dell'Unione, pregiudizio che ha dato luogo alla difficile situazione finanziaria della stessa e al deterioramento di gran parte degli indicatori di pregiudizio. |
(612) |
Una parte interessata ha contestato che esistesse una correlazione sufficiente tra le importazioni oggetto di sovvenzioni del prodotto in esame originario della RPC e il grave pregiudizio subito dall'industria dell'Unione. È stato affermato che questa obiezione sarebbe sostenuta, da un lato, dal fatto che dal 2009 al 2010 il margine di profitto dell'industria dell'Unione per le celle era notevolmente aumentato (da perdita al 12 %), mentre i prezzi delle importazioni cinesi erano del 36 % inferiori rispetto a quelli dell'industria dell'Unione e le importazioni dalla RPC hanno raddoppiato la loro quota di mercato nel corso dello stesso periodo. Dall'altro lato, tra il 2010 e il 2011 la quota di mercato delle importazioni cinesi è aumentata di soli 6 punti percentuali, anche se il consumo è aumentato molto di più nello stesso periodo, e l'industria dell'Unione ha comunque realizzato una perdita del 36 %. La parte ha sostenuto inoltre che, per quanto riguarda il PI, le importazioni di celle da altri paesi terzi erano allo stesso livello di prezzo delle importazioni cinesi, ma hanno guadagnato una quota di mercato maggiore, corrispondente alla perdita di quota di mercato dell'industria dell'Unione. |
(613) |
L'inchiesta ha dimostrato che vi è stato un aumento costante della quota di mercato cinese per i moduli e le celle nel periodo in esame (17 punti percentuali per i moduli, 17 punti percentuali per le celle). In realtà, come indicato al precedente considerando 609, le importazioni oggetto di sovvenzioni dalla RPC sono aumentate notevolmente mentre i prezzi all'importazione sono diminuiti. Parallelamente, l'industria dell'Unione ha perso quote di mercato nel corso del periodo in esame e, come illustrato nei considerando da 589 a 593 di cui sopra, tutti i principali indicatori di pregiudizio hanno registrato un andamento negativo. Si conferma pertanto che esiste una chiara contemporaneità tra l'aumento delle importazioni sovvenzionate e la perdita di quote di mercato dell'industria dell'Unione. |
(614) |
La suddetta correlazione nel tempo è stata stabilita separatamente per ognuno dei tipi di prodotto. Inoltre, l'analisi dell'incidenza delle importazioni sul margine di profitto dell'industria dell'Unione, se effettuata separatamente per ogni anno del periodo in esame, non fornisce risultati utilizzabili dato che l'esistenza della sovvenzione e del pregiudizio grave nonché del nesso di causalità non ha bisogno di essere stabilita per ciascun anno separatamente. La correlazione tra le importazioni sovvenzionate e il grave pregiudizio è sufficientemente dimostrata dall'analisi dell'andamento sull'intero periodo in esame. |
(615) |
Si noti inoltre che la redditività dell'industria dell'Unione è uno dei fattori di cui all'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento di base che dovrebbero essere oggetto di inchiesta quando si esamina l'impatto delle importazioni oggetto di sovvenzioni sulla situazione dell'industria dell'Unione. Il solo fatto che l'industria dell'Unione abbia realizzato utili durante un determinato anno non significa necessariamente che essa non abbia subito un grave pregiudizio. Inoltre, la perdita di quote di mercato da parte dell'industria dell'Unione non dovrebbe corrispondere esattamente all'aumento della quota di mercato delle importazioni oggetto di sovvenzioni, al fine di stabilire un nesso causale tra il pregiudizio e le importazioni oggetto di sovvenzioni. Infine, altri fattori (per esempio importazioni da altri paesi terzi o andamento dei consumi) che possono aver avuto un'incidenza sulla situazione pregiudizievole dell'industria dell'Unione sono stati esaminati e trattati separatamente nei considerando da 616 a 732 qui di seguito. |
(616) |
La coincidenza tra l'aumento delle importazioni sovvenzionate in quantità significative, che ha causato la sottoquotazione dei prezzi dell'industria dell'Unione, e la situazione sempre più precaria dell'industria dell'Unione è un chiaro segnale dell'esistenza di un nesso di causalità nella fattispecie, come stabilito nei considerando da 609 a 611. Le affermazioni secondo le quali l'assenza di correlazione tra le importazioni sovvenzionate e il grave pregiudizio subito dall'industria dell'Unione sono state pertanto respinte. |
(617) |
Dopo la comunicazione delle conclusioni definitive, la stessa parte interessata ha continuato a contestare l'analisi del nesso di causalità perché la redditività dell'industria dell'Unione non è stata analizzata in particolare in relazione ad alcuni anni (in particolare 2010), ma per l'intero periodo in esame. |
(618) |
A tale proposito va osservato che non è possibile trarre conclusioni valide relative al nesso di causalità isolando uno specifico anno del periodo in esame e ignorando lo sviluppo dell'industria dell'Unione durante tutto il periodo in esame e le sue correlazioni con lo sviluppo delle importazioni oggetto di sovvenzioni. Tale analisi consente di ottenere solo una visione parziale e non di trarre conclusioni valide. Pertanto i tassi di redditività, che hanno spinto anche altri indicatori finanziari che l'industria dell'Unione ha raggiunto nel corso del 2010, sono stati elevati a causa dell'incremento particolarmente forte del consumo dell'Unione, promosso da regimi di sostegno molto generosi, che hanno consentito all'industria dell'Unione di operare il più deciso miglioramento delle proprie vendite quello stesso anno, miglioramento che è tuttavia stato solo di natura temporanea e in ogni caso non sostenibile per questo tipo di industria. L'argomentazione è stata pertanto respinta. |
5.3. Effetto di altri fattori
5.3.1. Importazioni da altri paesi terzi
(619) |
Riguardo ai moduli, il volume delle importazioni da altri paesi terzi durante il periodo in esame è aumentato del 19 % mentre nello stesso periodo la quota di mercato si è ridotta dal 18,4 % al 6,8 %. Taiwan è il secondo esportatore in ordine di grandezza dopo la RPC. |
(620) |
Riguardo alle celle, il volume delle importazioni da altri paesi terzi è aumentato del 186 % durante il periodo in esame; la quota di mercato è aumentata dal 24 %, nel 2009, al 36 % circa, durante il PI. Nel campo delle celle Taiwan è il secondo esportatore dopo la RPC e sopravanza largamente i quantitativi importati e le quote di mercato degli altri paesi terzi, pur restando a livelli inferiori a quelli della RPC. |
(621) |
I prezzi all'importazione da paesi terzi di moduli e celle erano in media superiori ai prezzi unitari medi delle importazioni cinesi. Dalle informazioni disponibili risulta che, per i moduli, il prezzo medio d'importazione da Taiwan era superiore al prezzo medio d'importazione dalla Cina e che, per le celle, il prezzo medio d'importazione da Taiwan si collocava nella stessa fascia di quello dalla Cina. Tuttavia, mancando informazioni dettagliate sui prezzi per tipo di prodotto, la comparazione tra prezzi medi può essere usata solo a titolo indicativo, senza che da essa si possano trarre conclusioni certe. Per il periodo in esame, il volume delle importazioni di celle da Taiwan è aumentato continuamente, con un incremento della quota di mercato pari a 14 punti percentuali circa. Pertanto, anche se si riconosce che le importazioni di celle da Taiwan possono aver contribuito al pregiudizio subito dall'industria dell'Unione, non si può concludere che esse annullino il nesso causale tra le importazioni sovvenzionate provenienti dalla RPC e il pregiudizio subito dall'industria dell'Unione, dato che il volume delle importazioni di celle dalla RPC è stato di poco superiore a quello delle importazioni da Taiwan. Per quel che riguarda i prezzi, sebbene in media i prezzi indicativi si situino nella stessa gamma, non è possibile trarre alcuna conclusione su tale base poiché non sono disponibili informazioni relative ai tipi specifici di celle importate. Tuttavia, nel complesso, per il prodotto oggetto dell'inchiesta, nonostante l'aumento della quota di mercato, i volumi erano inferiori a quelli della RPC e i prezzi durante il PI, celle escluse, erano in generale più elevati. Per questi motivi, dati soprattutto i volumi delle importazioni e le quote di mercato da altri paesi terzi nonché i loro livelli di prezzo, simili o superiori in media a quelli dell'industria dell'Unione, si può concludere che le importazioni dai paesi terzi non annullano il nesso causale tra le importazioni oggetto di sovvenzioni e il pregiudizio subito dall'industria dell'Unione. |
(622) |
Dopo la comunicazione delle conclusioni definitive diverse parti interessate hanno formulato osservazioni riguardo ai risultati concernenti le importazioni da altri paesi terzi. Queste parti interessate, tuttavia, non hanno fornito nuove informazioni o elementi di prova che avrebbero potuto modificare le conclusioni pertinenti. |
(623) |
Tali parti hanno sottolineato in particolare il volume delle importazioni di celle da Taiwan. Tuttavia, in termini assoluti, il volume delle importazioni del prodotto in esame da Taiwan (1 132 MW) rappresenta una piccola quota (meno del 5 %) del consumo totale dell'Unione (21 559 MW) e delle importazioni dalla RPC (15 005 MW). Pertanto, le importazioni provenienti da Taiwan hanno eventualmente contribuito solo marginalmente al pregiudizio dell'industria dell'Unione, e non interrotto il nesso di causalità. Tabella 12 Importazioni da altri paesi terzi e relative quote di mercato
|
5.3.2. Importazioni non sovvenzionate provenienti dalla RPC
(624) |
Le importazioni non oggetto di sovvenzioni dalla RPC sono state analizzate attentamente e si è accertato che non hanno avuto un impatto significativo sulla situazione dell'industria dell'Unione, tale da interrompere il nesso di causalità stabilito tra le importazioni sovvenzionate e il pregiudizio subito dall'industria dell'Unione. |
5.3.3. Andamento del consumo dell'Unione
(625) |
Come indicato al considerando 509, durante il periodo in esame il consumo UE è aumentato del 221 % per i moduli e dell'87 % per le celle, ha raggiunto una punta massima nel 2011 ed è calato durante il PI, pur restando nettamente superiore al livello registrato all'inizio del periodo in esame nel 2009. L'industria dell'Unione non ha potuto beneficiare di questo aumento del consumo: la sua quota di mercato è scesa infatti nello stesso periodo dal 19 % al 13 % per i moduli e dal 68 % al 38 % per le celle. Al tempo stesso, la quota di mercato della RPC è fortemente aumentata fino al 2011 per poi restare stabile su livelli elevati durante il PI, quando il consumo è diminuito. Considerato pertanto che, nonostante il calo del consumo UE nel PI, le importazioni sovvenzionate dalla RPC hanno mantenuto (moduli) o aumentato (celle) la loro quota di mercato a svantaggio dell'industria dell'Unione nel periodo in esame, non si può concludere che il calo del consumo sia stato tale da interrompere il nesso di causalità tra le importazioni sovvenzionate e il pregiudizio subito dall'industria dell'Unione. L'inchiesta ha inoltre rivelato che, poiché la capacità dell'industria dell'Unione era in ogni caso notevolmente inferiore ai livelli di consumo, la diminuzione del consumo nel corso del PI non può aver avuto un impatto sulla situazione di pregiudizio dell'industria dell'Unione. |
(626) |
In base alle informazioni disponibili è difficile stabilire in che misura la domanda sia trainata dai regimi di sostegno degli Stati membri. Come indicato al considerando 632, esiste una grande varietà di regimi di sostegno ed essendo la loro interazione con la domanda estremamente complessa è anche difficile quantificarne gli effetti precisi. I dati disponibili provano tuttavia che la domanda di energia solare continuerà ad esistere e ad aumentare nel tempo, anche senza regimi di sostegno e anche se forse a livelli inferiori rispetto a quanto avviene grazie a quest'ultimi. In questo contesto, molte parti hanno affermato che la parità di rete era già stata raggiunta o quasi raggiunta in alcune regioni dell'Unione. |
(627) |
Una parte interessata ha affermato che le importazioni dalla RPC non hanno colmato l'intero aumento del consumo e che, mentre nel caso dei moduli l'industria dell'Unione ha perso quote di mercato tra il 2009 e il 2010, essa ha continuato ad aumentare la propria redditività nel corso dello stesso periodo. Inoltre è stato asserito che nel 2009, quando le importazioni di celle dalla RPC avevano una quota di mercato di solo l'8 %, l'industria dell'Unione subiva comunque perdite dell'8 %. |
(628) |
Come già indicato ai considerando da 609 a 616, nonostante il calo del consumo dell'Unione nel periodo dell'inchiesta, le importazioni oggetto di sovvenzioni dalla RPC hanno o mantenuto (moduli) o aumentato la loro quota di mercato (celle), a scapito dell'industria dell'Unione durante il periodo in esame. Pertanto non si può concludere che il calo del consumo sia stato tale da annullare il nesso di causalità tra le importazioni oggetto di sovvenzioni e il grave pregiudizio subito dall'industria dell'Unione. L'inchiesta ha inoltre rivelato che, poiché la capacità dell'industria dell'Unione era in ogni caso notevolmente inferiore ai livelli di consumo, la diminuzione del consumo nel corso del PI non può aver avuto un impatto sulla situazione di pregiudizio dell'industria dell'Unione. Tale argomentazione è stata pertanto respinta. |
(629) |
Un'altra parte interessata ha contestato che la domanda nell'Unione continuerà ad esistere anche in assenza di regimi di sostegno nazionali. Essa ha sostenuto che esiste una correlazione tra domanda e regimi di sostegno e che, in assenza di tali regimi i progetti nel settore del FV non sarebbero più redditizi e pertanto la domanda di pannelli solari scomparirebbe. Tuttavia, la parte non ha presentato elementi di prova che possano privare di validità le conclusioni di cui al precedente considerando 626. In assenza di nuove informazioni al riguardo, tale affermazione è stata respinta. |
(630) |
Dopo la divulgazione delle conclusioni definitive, il governo della RPC ha affermato che il fatto che l'industria dell'Unione in ogni caso non abbia avuto capacità sufficienti a soddisfare la domanda dell'Unione sarebbe irrilevante poiché il volume delle vendite di moduli dell'industria dell'Unione è diminuito in linea con il calo dei consumi e ha ribadito che il calo del consumo tra il 2011 e il PI ha causato il pregiudizio notevole subito dall'industria dell'Unione. Infatti, tra il 2011 e il PI il consumo dell'Unione e il volume delle vendite di moduli sono diminuiti con un andamento analogo, ma la situazione va valutata rispetto all'andamento dei prezzi sovvenzionati cinesi, di gran lunga inferiori ai prezzi dell'industria dell'Unione, che hanno costretto l'industria dell'Unione a vendere in perdita. A tale riguardo si ricorda che, come illustrato al considerando 111 del regolamento antidumping provvisorio, mentre i consumi calavano, le importazioni dalla RPC o mantenevano (moduli) o aumentavano (celle) la loro quota di mercato. Al tempo stesso, i prezzi delle importazioni cinesi erano notevolmente diminuiti, ad un livello marcatamente inferiore a quello dei prezzi di vendita dell'industria dell'Unione. Tale argomentazione è stata pertanto respinta. |
5.3.4. Il principale esempio di regime di sostegno: le tariffe di immissione (Feed-in-tariffs — FIT)
(631) |
Secondo molte parti interessate la causa del pregiudizio subito dall'industria dell'Unione risiede nelle riduzioni delle tariffe di immissione decise dagli Stati membri. Esse ritengono che i tagli abbiano fatto diminuire le installazioni di impianti solari e ridotto la domanda del prodotto in esame sul mercato UE, causando così il notevole pregiudizio per l'industria dell'Unione. |
(632) |
Per sostenere la produzione di energia da fonti rinnovabili, gli Stati membri hanno introdotto le FIT, contingenti obbligatori legati a certificati verdi negoziabili, sovvenzioni agli investimenti e incentivi fiscali. Alcuni Stati membri concedono anche sostegni finanziati dai fondi strutturali dell'UE. Lo strumento di sostegno all'energia solare più diffuso sono le FIT. L'analisi della Commissione si è concentrata su questo tipo di sostegno. |
(633) |
Le FIT sono uno strumento di sostegno finanziario che contribuisce a conseguire obiettivi nazionali obbligatori di utilizzo di energia da fonti rinnovabili, come prescritto dalla direttiva 2009/28/CE (102) sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili. Il livello di sostegno e le modalità di funzionamento delle FIT variano a seconda degli Stati membri. Grazie alle FIT i gestori delle reti devono acquistare energia solare a prezzi che permettano ai produttori di energia solare (di solito proprietari degli impianti solari) di recuperare i costi e ottenere ragionevoli tassi di rendimento. Quasi sempre le FIT, come altri regimi di sostegno, sono soggette anche al controllo sugli aiuti di Stato ai sensi degli articoli 107 e 108 TFUE al fine di evitare eccessive compensazioni per i produttori di energia elettrica. |
(634) |
Nonostante differenze nazionali, riguardo all'andamento delle FIT si possono osservare tre fenomeni nell'UE: i) la riduzione dei tassi delle FIT, (ii) la completa sospensione del regime delle FIT (Spagna) e (iii) l'introduzione di soglie di capacità (dette cap) per gli impianti ammissibili al finanziamento nonché massimali di spesa a livello di Stati membri sulle nuove capacità installate e sovvenzionate ogni anno. Risulta che le cap siano state introdotte soprattutto nel 2012: probabilmente non hanno quindi alcun effetto sul consumo durante il PI. L'analisi si è perciò concentrata sulle recenti sospensioni delle FIT in Spagna e sulla riduzione dei tassi FIT nella maggior parte degli Stati membri. Si è esaminato se esse abbiano avuto effetti sulla domanda nel mercato UE e se potessero aver causato il grave pregiudizio subito dall'industria dell'Unione. In proposito, si è visto che l'effetto dell'andamento delle FIT sulla domanda di moduli è analogo a quello rilevato per la domanda di celle. Essendo infatti le celle indispensabili per la produzione dei moduli e non essendo usate in nessun altro processo di produzione, al diminuire della domanda di moduli corrisponde l'immediata diminuzione della domanda di celle. |
(635) |
L'inchiesta conferma da un lato il nesso tra andamento delle FIT e consumo, e accerta dall'altro che il calo del consumo tra il 2011 e il PI non contribuisce ad annullare il nesso di causalità tra le importazioni sovvenzionate dalla RPC e il pregiudizio grave subito dall'industria dell'Unione, come descritto dettagliatamente al considerando 625. Essa dimostra infatti che sebbene la situazione dell'industria dell'Unione peggiorasse, i produttori esportatori riuscivano a mantenere elevate quote di mercato (moduli: 80 %) e anche ad aumentarle leggermente (celle: dal 20 % nel 2011 al 22 % durante il PI). Si noti inoltre che il prezzo medio dei moduli praticato dall'industria dell'Unione è diminuito del 53 % nel corso del periodo in esame, soprattutto a causa del significativo aumento delle importazioni sovvenzionate e della forte pressione sui prezzi del mercato UE da esse esercitata. La perdita di redditività subita dall'industria dell'Unione non può perciò essere attribuita in via principale ai tagli delle FIT. |
(636) |
Di conseguenza, si riconosce che le FIT hanno generato una domanda di energia solare e che la loro recente sospensione (Spagna) e riduzione (in altri Stati membri), hanno ridotto il consumo del prodotto oggetto dell'inchiesta durante il PI, il che potrebbe avere contribuito al pregiudizio subito dall'industria dell'Unione. Tuttavia, il calo del consumo nel PI non è stato tale da interrompere il nesso di causalità tra le importazioni sovvenzionate e il pregiudizio subito dall'industria dell'Unione. |
(637) |
Alcune parti interessate hanno affermato che i tagli delle FIT hanno reso poco attraenti le opportunità di investimento nell'energia solare e ridotto la domanda del prodotto in esame nell'Unione. |
(638) |
L'inchiesta ha confermato l'esistenza di un legame tra i tassi delle FIT e il livello degli investimenti nel settore dell'energia solare, ma ha anche evidenziato che gli investimenti in questo comparto ne tengono meno conto in regioni ad alta esposizione solare, nelle quali la produzione di energia solare è più efficiente, e in quelle in cui l'elettricità ha prezzi elevati. L'inchiesta mostra infatti che si continua a investire (ad esempio, in Spagna) nonostante la sospensione del regime delle FIT. L'inchiesta mostra anche che gli investimenti nell'energia solare restano attraenti anche se i tassi delle FIT sono inferiori. Per questi motivi l'argomentazione è stata respinta. |
(639) |
Varie parti hanno sostenuto che l'andamento delle FIT ha esercitato una forte pressione al ribasso sui prezzi e quindi sulla redditività dell'industria dell'Unione. Una parte interessata ha affermato che è stato esaminato soltanto l'impatto dell'andamento delle FIT sulla domanda, mentre si sarebbe dovuto piuttosto analizzare anche l'impatto sui prezzi. Nello stesso contesto, alcune parti interessate hanno sostenuto che la maggior parte degli Stati membri ha già attuato riduzioni significative nel 2010 e questo ha esercitato una pressione al ribasso sui prezzi dei moduli. |
(640) |
A tale proposito, occorre osservare che gli Stati membri hanno attuato tagli delle FIT in momenti diversi e a ritmi diversi e che elaborare un quadro generale per l'intera Unione europea è piuttosto difficile. A prescindere dal momento in cui i tassi delle FIT hanno raggiunto livelli molto bassi, il significativo calo dei prezzi dell'Unione e della redditività durante il periodo in esame non può essere esclusivamente o essenzialmente spiegato dalla riduzione delle FIT. In primo luogo, sulla base delle informazioni raccolte per la Germania e l'Italia che rappresentavano insieme il 75 % circa del consumo dell'Unione nel 2011, il calo del prezzo medio delle vendite è stato più marcato rispetto alla diminuzione dei tassi delle FIT durante il PI. In secondo luogo, gli elementi di prova raccolti mostrano che, per alcuni paesi come l'Italia, nonostante il contesto di tassi delle FIT molto generosi, l'industria dell'Unione ha dovuto diminuire significativamente i suoi prezzi. Infine, durante il PI, l'industria dell'Unione ha dovuto vendere a prezzi inferiori ai costi di produzione, in conseguenza principalmente del fatto che i produttori esportatori cinesi coprivano l'80 % del consumo nell'Unione e quindi avevano il potere di influenzare il meccanismo di fissazione dei prezzi. |
(641) |
L'inchiesta inoltre ha stabilito che fino al 2011 i tassi delle FIT più elevati, unitamente al calo dei prezzi dei moduli nell'Unione, hanno reso gli investimenti in energia solare estremamente interessanti e gli investitori hanno guadagnato un elevato utile sul capitale investito. Pertanto, si è registrato un numero elevato di investimenti e, di conseguenza, una domanda elevata di pannelli solari. In conseguenza dell'aumento della domanda, l'importo totale delle FIT corrisposto è aumentato notevolmente e la maggior parte degli Stati membri ha riveduto i regimi in vigore al ribasso per evitare, tra l'altro, un aumento del costo dell'energia elettrica. Ciò dimostra che i tagli delle FIT possono anche essere stati attuati a causa della diminuzione dei prezzi, e non viceversa. Tale argomentazione è stata pertanto respinta. |
(642) |
In seguito alla comunicazione delle conclusioni definitive, una parte ha affermato che vi era contraddizione tra il considerando 640, secondo il quale valutare la domanda per l'Unione nel suo complesso è difficile, ed il considerando 608, nel quale si afferma che l'analisi del nesso di causalità per Stato membro non avrebbe portato a risultati significativi. Al riguardo si precisa che nella valutazione effettuata secondo quanto descritto al considerando 640 si fa riferimento alla difficoltà di elaborare un quadro generale dell'andamento delle FIT per l'intera Unione e non della domanda dell'Unione, come affermato dalla parte interessata. Di conseguenza, non esiste contraddizione tra i due considerando e l'affermazione è stata pertanto respinta. |
(643) |
Dopo la comunicazione delle conclusioni definitive una parte ha affermato che, anche in un contesto di tassi delle FIT elevati, il prezzo dei moduli può diminuire sensibilmente a causa dello sviluppo tecnologico, delle economie di scala, della riduzione dei costi e della crescente capacità di produzione. Per quanto riguarda questa obiezione va ricordato che dalle prove raccolte risulta che i produttori italiani hanno dovuto ridurre i loro prezzi rendendoli inferiori ai costi di produzione anche quando i tassi delle FIT erano molto elevati. Mentre i fattori succitati possono aver effettivamente inciso sui costi medi, essi non possono spiegare perché i produttori dell'Unione abbiano dovuto ridurre i loro prezzi al di sotto dei costi di produzione. Di conseguenza, si è concluso che sono state soprattutto le importazioni oggetto di sovvenzioni dalla RPC che hanno spinto i prezzi a livelli insostenibili e questa obiezione è stata respinta. |
(644) |
Dopo la comunicazione delle conclusioni definitive una parte ha affermato che le conclusioni di cui al considerando 641, che i tagli delle FIT potrebbero anche essere stati il risultato della diminuzione dei prezzi, e non viceversa, non sono suffragate da alcun elemento di prova. |
(645) |
Va osservato che le conclusioni presentate nel considerando 641 di cui sopra sono state basate sulle informazioni disponibili nel corso dell'inchiesta e la situazione descritta è stata effettivamente considerata ragionevole, date le circostanze in questo specifico mercato. L'argomentazione è stata quindi respinta. |
(646) |
Dopo la divulgazione delle conclusioni definitive una parte ha contestato la conclusione secondo la quale la pressione al ribasso sui prezzi dei produttori dell'Unione era esercitata prevalentemente dalle importazioni sovvenzionate e ha affermato che, al contrario, erano stati i tagli delle FIT a costringere i produttori dell'Unione a ridurre i loro prezzi. La stessa parte ha ribadito che, quando sono state ridotte le FIT, i prezzi dei sistemi FV sono diminuiti in linea con il calo delle FIT, affinché i costi di sviluppo dei progetti non aumentino, il che a sua volta ha causato la pressione sui prezzi dei produttori dell'Unione. |
(647) |
Poiché la parte non ha presentato elementi di prova a sostegno di tali affermazioni, la Commissione ha mantenuto la sua analisi e le sue conclusioni di cui ai considerando 640 e 641. |
(648) |
La stessa parte ha sostenuto che i mercati sono guidati dall'andamento delle FIT e ha fornito informazioni relative al numero di impianti FV per gli anni 2012 e 2013 nel Regno Unito. Le informazioni fornite da questa parte erano una pubblicazione del governo del Regno Unito basata sulle iscrizioni settimanali al registro centrale delle FIT del Regno Unito (Central FiT Register, CFR). Si noti che queste informazioni si riferivano soprattutto a un periodo che non coincide con il PI e si riferivano ad un unico Stato membro, mentre l'inchiesta attuale si è concentrata sulla situazione del mercato dell'Unione nel suo insieme. In ogni caso, non è stato contestato che i livelli delle FIT influiscano sulla domanda, in quanto il rendimento degli investimenti in luoghi con meno irraggiamento solare dipende dal livello delle FIT. Tuttavia, per dimostrare che il livello al quale erano state fissate le FIT nel corso del PI ha causato il pregiudizio, le parti interessate avrebbero dovuto dimostrare che un aumento dei prezzi dei produttori dell'Unione al livello non pregiudizievole avrebbe significato che i produttori dell'Unione non sarebbero stati in grado di vendere il prodotto in esame, in quanto gli investimenti in sistemi FV non sarebbero stati redditizi a tali livelli di prezzo. Non sono state fornite prove in tal senso. L'argomentazione è stata quindi respinta. |
(649) |
Varie parti hanno sostenuto che, nel contesto dei bassi tassi delle FIT, gli investimenti in progetti FV erano economicamente redditizi solo se alimentati con i pannelli solari importati dalla RPC a prezzi più bassi. Ciò dimostrerebbe che i tagli delle FIT hanno causato un grave pregiudizio all'industria dell'Unione. Un'altra parte ha sostenuto che il livello dei tassi delle FIT influenza il meccanismo di fissazione dei prezzi per i moduli. |
(650) |
Occorre osservare che il costo di un modulo che consente ad un progetto di essere ancora economicamente sostenibile varia a seconda dello Stato membro o della regione, in funzione di vari fattori quali le FIT, altri incentivi regolamentari, l'esposizione al sole, i prezzi dell'energia elettrica da fonti convenzionali, ecc. Inoltre, dall'inchiesta è risultato che la realizzazione degli impianti attuali dipende sempre meno dalle FIT in quanto la parità di rete del FV è probabilmente raggiunta in varie regioni europee, ad esempio in un'ampia parte dell'Italia, della Spagna, del Portogallo, della Francia meridionale e della Grecia. Per questi motivi, le argomentazioni al riguardo sono respinte. |
(651) |
Una parte interessata ha sostenuto che la Commissione non aveva accertato se l'industria dell'Unione non fosse stata in grado di anticipare il brusco ritiro o la diminuzione dei regimi di sostegno da parte dei governi. Non è stato presentato nessun argomento a sostegno di tale affermazione. Tuttavia va osservato che, sulla base delle prove raccolte, non si dispone di alcuna informazione che indichi che l'industria dell'Unione abbia reagito ai segnali del mercato (ad esempio all'andamento del consumo) e ad altre informazioni disponibili (ad esempio sulla riduzione dei regimi di sostegno), in modo irragionevole. Tale argomentazione è stata pertanto respinta. |
(652) |
Una parte interessata ha affermato che i tagli delle FIT hanno provocato la diminuzione delle vendite dell'industria dell'Unione, perché gli investimenti erano redditizi solo con i bassi prezzi cinesi. Dalle prove raccolte risulta in effetti una diminuzione, ma solo lieve, delle vendite dell'industria dell'Unione durante il PI, contrariamente a quanto ci si sarebbe aspettato se i progetti FV fossero stati possibili solo con moduli cinesi. In realtà però le vendite di moduli dell'industria dell'Unione sono aumentate fino al 2011 per poi diminuire leggermente durante il PI, seguendo lo stesso andamento dei consumi. Tale argomentazione è stata pertanto respinta. |
(653) |
Una parte interessata ha sostenuto che i tagli alle FIT hanno costretto l'industria dell'UE a diminuire i propri prezzi per mantenere vivo l'interesse degli investitori nell'energia FV e per continuare a stimolare la domanda e la crescita. |
(654) |
L'inchiesta ha dimostrato che l'industria dell'Unione è stata costretta a diminuire i prezzi soprattutto a causa della pressione esercitata dalle importazioni sovvenzionate e non dei tagli alle FIT. Lo conferma il fatto che il più significativo calo dei prezzi dell'industria dell'Unione si è verificato nel 2010 e nel 2011, prima che i principali tagli delle FIT avessero luogo. È stato infatti l'aumento delle importazioni sovvenzionate dalla RPC, a prezzi notevolmente inferiori a quelli dell'industria dell'Unione, a costringere quest'ultima a ridurre i suoi prezzi a livelli sempre più bassi. Per questi motivi, l'argomentazione è stata respinta. |
(655) |
Un'altra parte interessata ha sostenuto che le conclusioni di cui ai considerando 174 e 175 del regolamento antidumping provvisorio, secondo le quali le modifiche delle FIT non hanno interrotto il nesso di causalità, non hanno alcuna base giuridica e di fatto e sono incompatibili con l'articolo 8, paragrafo 5, del regolamento di base, perché la Commissione ha omesso di valutare il livello di pregiudizio causato dalle riduzioni delle FIT e perché ha ritenuto che la diminuzione significativa dei prezzi dell'industria dell'Unione sia stata una conseguenza solo delle importazioni sovvenzionate cinesi. La stessa parte ha sostenuto che la diminuzione del prezzo dei moduli e delle celle è stata un fenomeno globale e non dovuto alla pressione delle importazioni cinesi. |
(656) |
Riguardo all'affermazione che la Commissione ha omesso di valutare il livello di pregiudizio causato dai tagli alle FIT, si fa riferimento ai considerando 628 e 629 nonché 640 e 641, dove la Commissione ha concluso che né la diminuzione della domanda, né l'impatto delle FIT sui prezzi dell'Unione erano tali da annullare il nesso di causalità tra il pregiudizio subito dall'industria dell'Unione e le importazioni oggetto di sovvenzioni dalla RPC, a prescindere da se e in quale misura essi sono stati probabilmente causati dai tagli delle FIT. Di conseguenza, l'affermazione secondo cui le conclusioni della Commissione non si basano su fatti concreti è stata respinta. Per quanto riguarda l'affermazione che il calo dei prezzi dei moduli e delle celle è stato un fenomeno globale, si fa riferimento ai considerando da 619 a 621, nei quali sono esaminati i volumi e i prezzi delle importazioni originarie di paesi terzi diversi dalla RPC nell'Unione. Anche se a livello mondiale si è registrata una tendenza al ribasso nei prezzi di moduli e celle, i prezzi delle importazioni oggetto di sovvenzioni dalla RPC hanno esacerbato la tendenza al ribasso fino a portarla a livelli che generano perdita. Per questi motivi l'argomentazione è stata respinta. |
(657) |
Le FIT sono state insomma un importante fattore per lo sviluppo del mercato FV nell'Unione e la loro esistenza ha influito sul consumo del prodotto oggetto dell'inchiesta. Dall'inchiesta è tuttavia risultato che il consumo non è diminuito significativamente nonostante l'ampiezza dei tagli alle FIT. Inoltre, l'inchiesta ha rivelato che il calo dei prezzi dell'Unione non è dovuto prevalentemente ai tagli delle FIT. Si è pertanto giunti alla conclusione che l'andamento delle FIT non è stato tale da annullare il nesso di causalità tra le importazioni sovvenzionate e il grave pregiudizio subito dall'industria dell'Unione. |
5.3.5. Altri sostegni finanziari concessi all'industria dell'Unione
(658) |
Alcune parti interessate hanno sostenuto che il grave pregiudizio subito dall'industria dell'Unione era dovuto alla riduzione dei sostegni finanziari all'industria dell'Unione. A supporto di tale affermazione sono state fornite informazioni su sovvenzioni concesse a un fabbricante UE prima del periodo in esame (tra il 2003 e il 2006). |
(659) |
Gli elementi di prova forniti non hanno rivelato alcun nesso tra il grave pregiudizio subito dall'industria dell'Unione e l'asserita sovvenzione ricevuta da un fabbricante UE durante il periodo precedente il periodo in esame. Inoltre, poiché tali informazioni si riferiscono a un periodo precedente a quello in esame, sono irrilevanti. Non si è perciò potuto stabilire alcun legame tra un'asserita sovvenzione ricevuta dall'industria dell'Unione e il grave pregiudizio da essa subito. Per questo motivo l'argomentazione è stata respinta. |
5.3.6. Eccesso di capacità
(660) |
Si sostiene che sia stato l'eccesso di capacità sul mercato dell'Unione e in genere sul mercato mondiale a causare il grave pregiudizio subito dall'industria dell'Unione. Si afferma anche che tale sovraccapacità sul mercato mondiale abbia portato al consolidamento dell'industria dell'Unione, attualmente in corso, e che il pregiudizio subito sia dovuto al numero eccessivo di impianti di produzione. Varie parti interessate sostengono inoltre che il grave pregiudizio subito dall'industria dell'Unione vada collegato all'iperespansione delle capacità che essa si è autoinflitta. Per contro, altre parti interessate sostengono che il pregiudizio subito dall'industria dell'Unione sia dovuto al fatto che quest'ultima non ha effettuato gli investimenti necessari ad aumentare le capacità. |
(661) |
L'industria dell'Unione ha effettivamente aumentato la sua capacità di produzione, tuttavia il volume totale della sua produzione non ha coperto l'aumento del consumo sul mercato UE durante il periodo in esame. L'aumento delle capacità di produzione dell'industria dell'Unione era ragionevole e ha seguito l'andamento del mercato, cioè l'aumento del consumo. Non può perciò essere considerato come una causa del pregiudizio subito. |
(662) |
Analogamente, secondo quanto precede, l'inchiesta non conferma l'argomento secondo cui l'industria dell'Unione non ha investito nell'ampliamento delle capacità. Al contrario, come indicato in precedenza, nell'intero periodo in esame l'industria dell'Unione ha progressivamente aumentato la capacità di produzione fino a disporre di un eccesso di capacità per tutto il periodo in esame, il che indica che era in grado di soddisfare la domanda aggiuntiva. L'argomentazione è stata pertanto respinta. |
(663) |
Alcune parti interessate hanno affermato che tutti gli operatori del mercato, compresi quelli in settori a valle e a monte, si sono trovati in situazioni difficili dovute a eccessi di capacità sul mercato mondiale e alle conseguenti mutazioni del mercato. In proposito è stato sostenuto che il prodotto oggetto dell'inchiesta è divenuto una merce di cui i singoli fabbricanti non sono più in grado di fissare i prezzi, ormai soggetti alla legge della domanda e dell'offerta a livello mondiale. Questa situazione avrebbe dunque causato il grave pregiudizio all'industria dell'Unione e non le importazioni sovvenzionate. |
(664) |
L'inchiesta ha confermato l'esistenza di un eccesso di capacità sul mercato mondiale, soprattutto da parte della RPC. Anche i mutamenti del mercato che avrebbero trasformato il prodotto in esame in una merce di base non giustificano un comportamento dei prezzi e pratiche commerciali del tutto sleali. In proposito, si noti che l'industria dell'Unione ha prodotto e venduto il prodotto oggetto dell'inchiesta per oltre 20 anni, mentre l'industria cinese del prodotto in esame si è sviluppata solo di recente (dalla metà dell'ultimo decennio), attirata soprattutto dalle FIT e da altri incentivi dell'UE e dal conseguente aumento della domanda. Per questi motivi l'argomentazione è stata respinta. |
(665) |
Una parte interessata ha sostenuto che la sovraccapacità ha portato alla razionalizzazione dei prezzi. A tale proposito è opportuno segnalare che, da un lato, la sovraccapacità ha portato, in sostanza, ad un «livellamento verso il basso» e alla contrazione dei prezzi dell'industria dell'Unione, che in media ha superato la riduzione dei costi di produzione. D'altro canto gli aumenti della capacità dell'industria dell'Unione hanno seguito l'andamento del mercato e sono stati considerati ragionevoli. Inoltre, l'aumento della capacità produttiva di celle è avvenuto ad un livello più basso rispetto ai moduli. Le affermazioni al riguardo sono pertanto state respinte. |
(666) |
Un'altra parte interessata ha sostenuto che il pregiudizio subito dall'industria dell'Unione è dovuto al fatto che quest'ultima si è concentrata unicamente su investimenti specializzati e non ha effettuato gli investimenti necessari ad aumentare le capacità e a ridurre i costi. Analogamente, tale affermazione non ha potuto essere confermata dai risultati dell'inchiesta, dalla quale è emerso che l'industria dell'Unione ha aumentato la sua capacità produttiva e la sua efficienza nel periodo in esame. Questa argomentazione è stata perciò respinta. |
(667) |
Inoltre, una delle parti interessate ha sostenuto che l'industria dell'Unione ha aumentato la sua capacità di produzione nonostante il già basso tasso di utilizzo degli impianti, dando così luogo a un pregiudizio autoinflitto. Tuttavia tale affermazione era basata sul confronto tra la tendenza degli investimenti dei produttori dell'Unione inseriti nel campione e l'andamento del tasso di utilizzo degli impianti dell'intera industria dell'Unione, che non è una base di confronto appropriata. Dall'inchiesta è inoltre emerso che l'industria dell'Unione non aveva ampliato la sua capacità di produzione a livelli superiori allo sviluppo del consumo dell'Unione; l'argomento è stato quindi respinto. |
(668) |
Inoltre, gli elementi di prova raccolti indicano che, attraverso investimenti in nuovi macchinari, l'industria dell'Unione ha potuto ridurre i costi di produzione e diventare più competitiva sotto il profilo dei costi. L'argomentazione è stata pertanto respinta. |
(669) |
Dopo la comunicazione delle conclusioni definitive, alcune parti interessate hanno contestato che gli ampliamenti di capacità dell'industria dell'Unione fossero ragionevoli e avessero seguito gli sviluppi del mercato e in particolare lo sviluppo dei consumi dell'Unione. Tuttavia, per quanto riguarda i moduli, la capacità di produzione è aumentata del 106 %, mentre il consumo nell'Unione è aumentato del 221 % nel periodo in esame, ossia è più che raddoppiato. Analogamente, per quanto riguarda le celle, la capacità di produzione è aumentata del 39 %, mentre il consumo nell'Unione è aumentato dell'87 % nel periodo in esame. Ciò dimostra che l'aumento della capacità è stato sostanzialmente inferiore alla crescita del consumo e che quindi non può essere ritenuto inadeguato, dato che non vi è mai stato un eccesso di capacità nell'Unione. Inoltre, l'analisi volta a stabilire se gli ampliamenti di capacità fossero ragionevoli non deve essere effettuata su base annua, bensì prendere in considerazione l'andamento nell'intero periodo in esame. Infatti, gli ampliamenti di capacità diventano in genere pienamente operativi solo trascorso un certo periodo di tempo dopo l'investimento effettuato e, esaminando separatamente un anno, si può ottenere una visione distorta. L'argomentazione è stata quindi respinta. |
5.3.7. Incidenza dei prezzi delle materie prime
(670) |
Varie parti interessate hanno sostenuto che il grave pregiudizio subito dall'industria dell'Unione era legato all'andamento dei prezzi del polisilicio, principale materia prima nella produzione dei wafer. Si è argomentato che l'industria dell'Unione aveva concluso contratti di fornitura a lungo termine a prezzi fissi, che non potevano quindi beneficiare della riduzione dei prezzi del polisilicio durante il periodo in esame. |
(671) |
Secondo l'inchiesta, anche se le forniture del polisilicio all'industria dell'Unione si fondano su contratti a lungo termine, i termini della maggior parte di tali contratti sono stati rinegoziati in base all'andamento dei prezzi del polisilicio e i loro prezzi hanno raggiunto un livello prossimo, quando non inferiore, ai prezzi sul mercato a pronti. |
(672) |
Alcune parti interessate hanno sostenuto che l'industria dell'Unione o almeno parte di essa non ha potuto trarre beneficio dalla diminuzione dei prezzi del polisilicio, durante il PI, a causa dei contratti a lungo termine per le materie prime. Le parti in questione hanno affermato che la rinegoziazione o la risoluzione dei contratti a lungo termine relativi al polisilicio e/o ai wafer hanno comportato sanzioni. Per suffragare questa argomentazione, queste parti hanno presentato articoli di stampa riguardanti taluni produttori dell'Unione che si trovavano in situazioni di controversia o che avevano concluso i loro contratti. Alcune parti hanno fornito dati che a loro avviso confermano che non era possibile rinegoziare i contratti a lungo termine. |
(673) |
Il polisilicio è la principale materia prima per i produttori di wafer. L'inchiesta ha rivelato che i prezzi del polisilicio sono aumentati nel 2008, raggiungendo il picco di circa 500 USD/kg, ma sono poi nuovamente diminuiti nel 2009, raggiungendo circa 50-55 USD/kg alla fine del 2009, con solo una lieve tendenza al rialzo nel 2010 e all'inizio del 2011. I prezzi sono calati sensibilmente durante il PI, fino a 30 USD/kg (CCR, Scientific and Policy Reports, PV Status Report 2012). È da notare che l'effetto dei prezzi del polisilicio sull'industria dell'Unione poteva essere soltanto marginale, dato che qualsiasi effetto sui costi di produzione di celle e moduli era diluito su tutta la catena del valore. Inoltre, i suddetti articoli di stampa si riferivano ad eventi post-PI, che non hanno influito sulla situazione dell'industria dell'Unione durante il PI, e non possono pertanto essere presi in considerazione. Si può confermare che l'industria dell'Unione ha potuto in effetti rinegoziare non solo i prezzi dei contratti a lungo termine, ma anche le eventuali penalità contrattuali relative a tali contratti a lungo termine. |
(674) |
Una delle parti interessate ha inoltre obiettato che è sufficiente che solo alcuni produttori dell'Unione siano stati svantaggiati dai contratti a lungo termine e che la situazione globale dell'industria dell'Unione è irrilevante. Essa ha affermato che l'aumento dei costi non deve necessariamente colpire tutti gli operatori nello stesso modo. Questa argomentazione non tiene conto del fatto che, per l'industria dell'Unione nel complesso i prezzi medi del polisilicio in molti casi non erano risultati superiori ai prezzi di mercato o ai prezzi a pronti, e che pertanto la questione se maggiori costi incidano su tutti o solo un numero ristretto di operatori non era stata considerata pertinente. L'argomentazione è stata quindi respinta. |
(675) |
Un'altra parte interessata ha chiesto alla Commissione di separare, distinguere e quantificare gli effetti di ogni fattore che incide sulla situazione dell'industria dell'Unione, in particolare secondo tale parte l'effetto della diminuzione significativa dei prezzi del polisilicio deve essere considerato separatamente. A tal riguardo è stato affermato che è stata la diminuzione dei prezzi del polisilicio, piuttosto che la pressione esercitata sui prezzi dalle importazioni cinesi, a provocare il calo dei prezzi di vendita. Per quanto riguarda l'industria dell'Unione, i suoi prezzi medi di vendita hanno registrato un calo molto più ampio della diminuzione del costo medio di produzione, sul quale il calo dei prezzi delle materie prime potrebbe avere un'incidenza. L'argomentazione è stata quindi respinta. |
(676) |
Dopo la comunicazione delle conclusioni definitive, talune parti interessate hanno ribadito che l'impatto della diminuzione dei prezzi del polisilicio sui costi dell'industria dell'Unione non era limitato o diluito lungo la catena del valore, come ha concluso l'inchiesta. Tuttavia, come già osservato al considerando 255 di cui sopra, il polisilicio è la principale materia prima per i produttori di wafer, quindi qualsiasi impatto sui costi di produzione di celle o moduli è risultato diluito all'interno della catena del valore. Le parti interessate non hanno fornito alcuna informazione che avrebbe potuto privare tale conclusione della sua validità. Inoltre, l'inchiesta ha rivelato che il calo dei prezzi del polisilicio nel periodo in esame è stato riflesso nel costo medio di produzione di celle e moduli dell'industria dell'Unione inclusa nel campione, che è sceso a un livello analogo a quello dei prezzi del polisilicio. La stessa parte interessata ha messo in discussione l'impatto delle pretese penali che l'industria dell'Unione ha dovuto pagare nell'ambito della rinegoziazione dei contratti di fornitura. A tale riguardo, non si può escludere che alcuni produttori abbiano dovuto versare penali per la cancellazione di contratti di fornitura relativi ai wafer durante il periodo in esame. Tuttavia, la Commissione non ha riscontrato elementi a conferma del fatto che tali penali possano aver avuto un'incidenza sulla situazione dell'industria dell'Unione nel suo complesso, né che siano state rappresentative. Tali prove non sono state fornite nemmeno dall'interessato in questione. Di conseguenza non può essere totalmente escluso che le penali possano aver avuto un certo impatto negativo su un numero limitato di produttori dell'Unione, tuttavia l'impatto complessivo sull'industria dell'Unione è stato nella migliore delle ipotesi marginale e, di conseguenza, non ha potuto infirmare il nesso di causalità tra le importazioni sovvenzionate e il grave pregiudizio subito dall'industria dell'Unione nel suo insieme. Si è dovuto pertanto respingere tali argomentazioni. |
(677) |
Un'altra parte interessata ha sostenuto che il calo dei prezzi di vendita del prodotto oggetto dell'inchiesta nell'Unione è in parte dovuto alla riduzione del prezzo del polisilicio. Tuttavia, a questo proposito, va osservato che dall'inchiesta è emerso che le importazioni dalla RPC erano oggetto di sovvenzioni e determinavano una notevole sottoquotazione dei prezzi dell'industria dell'Unione. Il calo dei prezzi va pertanto oltre la riduzione dei costi di produzione che può essere dovuta al calo dei prezzi delle materie prime. Se il calo dei prezzi fosse stato semplicemente l'effetto del calo dei prezzi delle materie prime, l'industria dell'Unione non sarebbe stata costretta a diminuire i propri prezzi di vendita rendendoli inferiori ai costi di produzione. Questa argomentazione deve pertanto essere respinta. |
(678) |
Un'altra parte interessata ha ribadito che la controversia di un produttore dell'Unione dopo il PI può aver influito sulla situazione di almeno questo produttore dell'Unione già durante il PI. La parte non ha tuttavia spiegato in che modo e in quale misura tale circostanza verificatasi dopo il PI possa aver avuto un effetto sulla situazione di quest'ultimo produttore durante il PI. Analogamente, l'inchiesta non ha rivelato alcun elemento di prova di tali effetti. L'argomentazione è stata pertanto respinta. |
(679) |
D'altronde, la stessa parte interessata ha messo in discussione le conclusioni di cui sopra, che presumibilmente non sono state dimostrate. Tuttavia, le conclusioni dell'inchiesta si sono basate su fatti e prove positive, disponibili nelle versioni non riservate a tutti i soggetti interessati. |
(680) |
Si è perciò concluso che, pur essendoci stati effetti negativi a carico di alcuni fabbricanti UE dovuti ai contratti a lungo termine, l'industria dell'Unione, nel suo insieme, non ne ha sofferto ed è stata in grado di trarre il massimo beneficio dalla diminuzione dei prezzi della materia prima. Pertanto, si è giunti alla conclusione che i contratti a lungo termine non hanno interrotto il nesso di causalità tra le importazioni sovvenzionate e il grave pregiudizio subito dall'industria dell'Unione. |
5.3.8. Pregiudizio autoinflitto: conseguenze dell'automazione, delle dimensioni, delle economie di scala, del consolidamento, dell'innovazione, dell'efficienza rispetto ai costi e delle importazioni dell'industria dell'Unione
(681) |
Varie parti interessate hanno sostenuto che il pregiudizio subito dall'industria dell'Unione fosse dovuto all'alto grado di automazione del processo di produzione. In pratica, i piccoli fabbricanti si sarebbero trovati in posizione di svantaggio rispetto a quelli grandi integrati verticalmente e l'eventuale pregiudizio da essi subito non può essere attribuito alle importazioni oggetto di dumping. In questa prospettiva si è sostenuto anche che l'industria dell'Unione nel suo insieme è comunque di dimensioni ridotte e che perciò non è stata in grado di beneficiare delle economie di scala. |
(682) |
L'inchiesta ha dimostrato che anche i piccoli fabbricanti presenti sul mercato UE disponevano di processi di produzione altamente automatizzati, con effetti positivi per i costi di produzione. La maggior parte dei fabbricanti UE si è specializzata in una parte del processo di produzione (celle o moduli) e, grazie alla specializzazione, ha incrementato la propria competitività rispetto al tipo di prodotto specifico fabbricato. L'argomentazione secondo cui l'impatto dell'elevata automazione avrebbe causato il pregiudizio subito dall'industria dell'Unione, va quindi respinta. |
(683) |
Alcune parti interessate hanno affermato che la pressione sui prezzi era all'origine del consolidamento dell'industria dell'Unione e dell'industria cinese e che quest'ultimo sia la vera causa del grave pregiudizio subito dall'industria dell'Unione. L'inchiesta ha però dimostrato che il consolidamento era piuttosto una conseguenza delle importazioni sovvenzionate e delle pratiche commerciali sleali. Inoltre la parte non ha prodotto alcun elemento che indichi in che misura il processo di consolidamento possa essere stato la causa del pregiudizio subito. |
(684) |
È stato anche sostenuto che la mancanza di integrazione verticale dell'industria dell'Unione sia la causa del pregiudizio subito. In normali condizioni di mercato, i fabbricanti integrati verticalmente hanno di solito una catena di approvvigionamento più sicura. L'inchiesta ha però dimostrato che il vantaggio dell'integrazione verticale nella parte dell'industria dell'Unione che è integrata verticalmente potrebbe non essere stato sfruttato pienamente perché la pressione sui prezzi esercitata dalle importazioni sovvenzionate era estremamente elevata. Inoltre, a causa delle importazioni sovvenzionate, l'industria dell'Unione, compresi i fabbricanti UE integrati verticalmente, non hanno potuto beneficiare del tutto degli elevati tassi di utilizzo degli impianti per realizzare economie di scala. L'inchiesta infine non ha rivelato alcuna correlazione tra integrazione verticale e tassi di redditività più alti: l'elevata pressione sui prezzi ha infatti modificato tale correlazione. |
(685) |
Alcune parti interessate hanno affermato che l'industria dell'Unione era priva di innovazione tecnica e non aveva investito in nuove tecnologie. Ma dall'inchiesta non è emerso alcun dato di fatto che confermi una tale affermazione. Al contrario, essa dimostra che la maggior parte degli investimenti dell'industria dell'Unione sono stati dedicati a nuovi macchinari e alla R&S e che a livello mondiale non esistono grandi differenze tecnologiche tra i prodotti. |
(686) |
Una parte interessata sostiene poi che il grave pregiudizio sia dovuto a manchevolezze nella fase di realizzazione dei progetti (progetti falliti). L'argomentazione non è stata però suffragata da elementi di prova. Inoltre, qualsiasi progetto fallito potrebbe piuttosto essere considerato un effetto delle importazioni sovvenzionate. L'argomentazione è stata perciò respinta. |
(687) |
Diverse parti interessate hanno sostenuto che l'industria dell'Unione non è riuscita a razionalizzare i costi in tempo per reagire agli sviluppi nel mercato mondiale. Altre hanno affermato che nell'Unione costi del lavoro e spese generali siano più elevati che nella RPC. |
(688) |
Dall'inchiesta è emerso che il costo di produzione dell'industria dell'Unione è diminuito costantemente nel corso del periodo in esame. La produttività è aumentata per i moduli e per le celle. Come già detto, a causa del massiccio afflusso di importazioni sovvenzionate dalla RPC e della conseguente forte pressione sui prezzi del mercato UE, l'industria dell'Unione non è stata in grado di trarre vantaggio dalla riduzione dei costi. |
(689) |
Si noti che i produttori esportatori della RPC non beneficiano di alcun vantaggio comparativo riguardo alla materia prima (polisilicio) e ai macchinari, entrambi importati principalmente dalla UE. Riguardo al costo del lavoro e alle spese generali, compreso l'ammortamento, essi rappresentano in media meno del 10 % del costo totale di un modulo nel PI e si ritiene che non abbiano svolto un ruolo significativo. Riguardo ai costi dell'elettricità, essi rappresentano in media meno dell'1 % del costo totale di un modulo nel PI e si ritiene che non abbiano svolto un ruolo significativo. Inoltre, l'argomentazione secondo cui i cinesi stavano utilizzando attrezzature più recenti non è stata suffragata da elementi di prova. |
(690) |
Si è asserito inoltre che alcuni fabbricanti UE si siano riforniti di celle e/o moduli dal paese interessato per poi rivenderli come propri sul mercato UE. Il pregiudizio derivante da queste operazioni non doveva essere attribuito alle importazioni oggetto di sovvenzioni. Secondo l'inchiesta, le importazioni dell'industria dell'Unione del prodotto in esame erano di natura complementare e di volume limitato rispetto alla produzione totale dell'Unione e si ritiene pertanto che il loro peso non potesse annullare il nesso di causalità tra importazioni oggetto di sovvenzioni e pregiudizio subito dall'industria dell'Unione. |
(691) |
Per contrastare quindi la tendenza al calo dei prezzi delle importazioni dalla RPC, l'industria dell'Unione ha dovuto compiere sforzi notevoli per razionalizzare i costi di produzione. Ciononostante, questa razionalizzazione non ha potuto riflettersi sui prezzi di vendita a causa dell'eccessiva sottoquotazione dei prezzi esercitata dalle importazioni sovvenzionate. |
(692) |
Varie parti interessate hanno sostenuto che il pregiudizio subito dall'industria dell'Unione fosse dovuto alla mancanza di sufficienti economie di scala nell'industria dell'Unione. In pratica, i piccoli fabbricanti si sarebbero trovati in posizione di svantaggio rispetto a quelli grandi integrati verticalmente e l'eventuale pregiudizio da essi subito non può essere attribuito alle importazioni oggetto di sovvenzioni. Un'altra parte interessata ha sostenuto che l'automazione del processo di produzione è costosa e che quindi le economie di scala sono ancora più importanti per la riduzione del costo di produzione. |
(693) |
Dall'inchiesta è risultato che, a causa delle importazioni sovvenzionate, l'industria dell'Unione, compresi i fabbricanti UE più grandi e integrati verticalmente, non hanno potuto beneficiare del tutto degli elevati tassi di utilizzo degli impianti per realizzare economie di scala. L'inchiesta infine non ha rivelato alcuna correlazione tra dimensioni, integrazione verticale e tassi di redditività più alti: l'elevata pressione sui prezzi provocata dalle importazioni sovvenzionate ha infatti modificato tale correlazione. L'inchiesta ha accertato che il vantaggio delle economie di scala non esisteva più in un mercato nel quale i tassi di utilizzo erano bassi, il che valeva anche per i produttori cinesi. Tali argomentazioni sono state pertanto respinte. |
(694) |
Inoltre, una delle parti interessate ha sostenuto che gli investitori e le banche non finanzierebbero progetti di fabbricanti di moduli troppo piccoli, dato che i grandi produttori offrono migliori garanzie e sono più accettabili per le banche. In altri termini, gli investitori e le banche sarebbero reticenti a finanziare progetti FV che si servono di moduli prodotti nell'Unione. Tuttavia, l'inchiesta ha dimostrato che l'eventuale preferenza degli investitori e delle banche a finanziare i produttori cinesi che hanno maggiori capacità di produzione è il risultato della distorsione che le importazioni sovvenzionate hanno creato sul mercato dell'Unione. Come indicato in precedenza, le dimensioni delle linee di produzione non hanno alcuna importanza se i tassi di utilizzo restano modesti. L'argomentazione è stata quindi respinta. |
(695) |
Una parte interessata ha sostenuto che l'industria dell'Unione aveva una struttura dei prezzi sfavorevole rispetto ai suoi concorrenti cinesi, dal momento che questi ultimi potevano contare su costi del lavoro, dell'elettricità e di ammortamento inferiori e, inoltre, disponevano di attrezzature più recenti. Tuttavia, la parte in questione non è stata in grado di fornire nuove informazioni o elementi di prova che potessero capovolgere le conclusioni dell'inchiesta a tale riguardo. In particolare, l'affermazione secondo cui i produttori cinesi stavano utilizzando attrezzature più recenti era stata oggetto delle conclusioni di cui al considerando 203 del regolamento antidumping provvisorio, in cui si affermava che i produttori esportatori della RPC non avevano alcun vantaggio comparativo, in particolare perché macchinari e attrezzature erano stati importati dall'Unione europea. Le obiezioni di cui sopra sono state pertanto respinte. |
(696) |
Un'altra parte ha sostenuto che i cinesi hanno goduto di un vantaggio comparativo in termini di prezzi del polisilicio e di economie di scala, che si è tradotto in una riduzione del costo dei macchinari. Tale parte non ha fornito nuove informazioni o prove al riguardo. Le affermazioni di tale parte sono pertanto state respinte. |
(697) |
Una parte interessata ha inoltre affermato che alcuni fabbricanti UE si sono riforniti di celle e/o moduli dal paese interessato per poi rivenderli come propri sul mercato UE. Secondo tale parte il pregiudizio derivante da queste operazioni non doveva essere attribuito alle importazioni oggetto di sovvenzioni. Tuttavia, secondo l'inchiesta, le importazioni da parte dell'industria dell'Unione del prodotto in esame erano di natura complementare e di volume limitato rispetto alla produzione totale dell'Unione e si ritiene pertanto che il loro eventuale effetto sia stato solo marginale e non abbia potuto annullare il nesso di causalità tra importazioni oggetto di sovvenzioni e pregiudizio subito dall'industria dell'Unione. |
(698) |
Un importatore non collegato ha sostenuto che il fatto che il numero di dipendenti è aumentato avrebbe dovuto essere preso in considerazione nell'analisi. Per quanto riguarda questa obiezione va ricordato che l'occupazione è aumentata tra il 2009 e il 2011 per i moduli ed è poi diminuita durante il PI. Per le celle l'occupazione è aumentata fino al 2010 ed è poi diminuita durante il 2011 e il PI. Va inoltre osservato che, per i moduli, l'occupazione ha seguito l'andamento della produzione dell'Unione. Per le celle, poiché le importazioni cinesi hanno aumentato la loro quota di mercato durante l'intero periodo, a svantaggio dell'industria dell'Unione, quest'ultima non ha potuto trarre vantaggio dalla crescita del consumo come previsto. Pertanto, il calo dell'occupazione nel 2011 e nel PI corrisponde alle società che erano state dichiarate insolventi o avevano cessato la loro produzione di celle. |
(699) |
In seguito alla comunicazione delle conclusioni definitive una delle parti interessate ha ribadito che il pregiudizio subito dall'industria dell'Unione era dovuto alle dimensioni limitate e alla mancanza di economie di scala. Come già illustrato al precedente considerando 682 e ai considerando 195 e 196 del regolamento antidumping provvisorio, anche nel mercato globale la dimensione, e quindi il vantaggio delle economie di scala, non possono svolgere alcun ruolo a tassi di utilizzo generalmente bassi e con enormi sovraccapacità a livello mondiale. L'argomentazione è stata pertanto respinta. |
(700) |
Inoltre, la stessa parte ha ribadito che il pregiudizio subito dall'industria dell'Unione era dovuto alla sua incapacità di realizzare qualsiasi vantaggio in termini di costo. La parte ha affermato che questo era dovuto in particolare al fatto che la maggior parte dei produttori dell'Unione erano integrati verticalmente. Tuttavia, tale parte non ha fornito ulteriori informazioni sulla misura in cui il fatto che produttori erano integrati verticalmente avrebbe avuto un'incidenza negativa sulla loro struttura dei costi. L'argomentazione è stata pertanto respinta. |
(701) |
Per questi motivi le tesi di cui sopra sono state respinte. |
5.3.9. Concorrenza da parte di prodotti FV a film sottile e di altre tecnologie FV
(702) |
Varie parti interessate hanno sostenuto che il pregiudizio subito dall'industria dell'Unione era dovuto alla concorrenza da parte di prodotti FV a film sottile e di altre tecnologie FV, essendo tali tecnologie intercambiabili e aventi lo stesso uso finale. È stato anche obiettato che il film sottile opera in regime di concorrenza con il prodotto oggetto dell'inchiesta, in particolare per i sistemi a terra e per i sistemi commerciali/industriali su tetto, che costituiscono una parte sostanziale del mercato FV totale dell'Unione. |
(703) |
L'inchiesta ha dimostrato che i prodotti FV a film sottile sono fabbricati a partire da materie prime diverse e non usano wafer di silicio cristallino. Di solito hanno minor efficienza di conversione e minor potenza di uscita rispetto ai moduli in silicio cristallino e non possono quindi essere utilizzati su piccole superfici, come i tetti: essi non sono cioè del tutto intercambiabili con il prodotto in esame. L'inchiesta ha inoltre dimostrato che, anche se i prodotti FV a film sottile sono meno costosi del prodotto oggetto dell'inchiesta, essi occupano una quota limitata del mercato totale dell'Unione nel settore durante il periodo in esame. Benché possa esistere una certa concorrenza tra prodotti a film sottile e prodotto in esame, tale concorrenza è perciò considerata marginale. |
(704) |
Dopo la comunicazione delle conclusioni definitive, una parte interessata ha ribadito che la concorrenza da parte dei prodotti a film sottile ha causato il pregiudizio notevole subito dall'industria dell'Unione. In tale contesto la parte ha sostenuto che in Germania la quota di mercato di tali prodotti nel mercato complessivo era considerevole nella maggior parte del PI ed è diminuita solo verso l'inizio del 2012. |
(705) |
Dall'inchiesta è emerso infatti che i prezzi medi dei prodotti a film sottile erano a livelli inferiori rispetto ai livelli medi dei prezzi del prodotto oggetto dell'inchiesta. |
(706) |
Tuttavia, come indicato al considerando 703, i prodotti a film sottile hanno minor efficienza di conversione e minore potenza di uscita rispetto ai moduli in silicio cristallino e quindi l'eventuale concorrenza tra tali prodotti non ha potuto contribuire al pregiudizio dell'industria dell'Unione, dato che i moduli in silicio cristallino sono la tecnologia dominante sul mercato FV dell'Unione. Nello Status Report 2012 sul FV il CCR ha dichiarato che, a causa del calo dei prezzi del polisilicio, i prodotti a film sottile negli ultimi anni hanno perso quote di mercato a favore dei moduli in silicio cristallino. |
(707) |
Per questi motivi, l'argomentazione è stata respinta. |
5.3.10. Crisi finanziaria e suoi effetti
(708) |
Alcuni hanno asserito che la crisi finanziaria e la recessione economica abbiano avuto effetti negativi sull'accesso al credito per l'industria dell'Unione e che questo abbia causato il pregiudizio da essa subito. |
(709) |
La capacità di reperire capitali da parte dell'industria dell'Unione si è notevolmente ridotta durante il periodo in esame. Essendo l'industria solare ad alta intensità di capitale, la capacità di reperire capitali è essenziale. La recessione economica ha avuto un certo impatto sulla situazione dell'industria dell'Unione. L'inchiesta ha tuttavia dimostrato che, malgrado la crescita del mercato UE tra il 2009 e il 2011, la situazione dell'industria dell'Unione è peggiorata a causa delle importazioni sovvenzionate dalla RPC, che hanno pesantemente sottoquotato i prezzi di vendita dell'industria dell'Unione. Si è pertanto concluso che i potenziali effetti della crisi finanziaria sono stati aggravati ulteriormente dall'aumento delle importazioni sovvenzionate dalla RPC, che il limitato accesso ai finanziamenti è stato in gran parte dovuto al clima negativo sul mercato, e che la situazione e le prospettive dell'industria dell'Unione sono una conseguenza delle importazioni sovvenzionate. |
(710) |
Inoltre si è valutato se il pregiudizio subito dall'industria dell'Unione fosse dovuto all'incapacità dell'industria dell'Unione di ottenere un finanziamento adeguato quando si trovava in situazione redditizia. L'inchiesta ha dimostrato che ad esempio nel 2010, quando l'industria dell'Unione era ancora in attivo, il livello di capitale investito era aumentato per i moduli del 315 % rispetto al 2009, mentre allo stesso tempo per le celle l'aumento era del 10 %. Poiché l'industria FV è ad alta intensità di capitale, si prevede che l'industria dell'Unione sia sempre alla ricerca di un finanziamento adeguato, al fine di migliorare l'efficienza in termini di costi e di competere con le importazioni sovvenzionate sleali. Pertanto, si è concluso che la mancanza di accesso ai finanziamenti è stata il risultato e non la causa di una situazione distorta. |
(711) |
Dopo la comunicazione delle conclusioni definitive, una parte interessata ha ribadito che gli effetti pregiudizievoli della crisi finanziaria avrebbero dovuto essere separati e distinti e non essere attribuiti alle importazioni oggetto di sovvenzioni. La parte ha fatto riferimento a informazioni pubblicamente disponibili secondo le quali almeno un produttore dell'Unione ha ritenuto che la crisi finanziaria fosse la causa principale della sua situazione pregiudizievole. L'inchiesta attuale ha basato le sue conclusioni su dati specifici su società, che vanno ben oltre le dichiarazioni a disposizione del pubblico di determinate imprese. Di conseguenza, la dichiarazione pubblicamente disponibile alla quale si è fatto riferimento non può privare di validità la conclusione che, sebbene la crisi finanziaria abbia avuto un certo impatto sulla situazione dell'industria dell'Unione, esso non è stato tale da annullare il nesso di causalità tra le importazioni sovvenzionate e il grave pregiudizio subito dall'industria dell'Unione. Pertanto, quest'argomentazione è stata respinta. |
(712) |
Un'altra parte interessata ha sostenuto che sarebbe opportuno prendere in considerazione il diverso accesso ai finanziamenti dell'industria dell'Unione rispetto ai produttori esportatori cinesi. Tale parte ha sostenuto che questo era uno dei principali fattori responsabili del grave pregiudizio subito dall'industria dell'Unione, e non le importazioni oggetto di sovvenzioni. Tuttavia, è risultato che l'accesso preferenziale al finanziamento di una serie di produttori esportatori cinesi ha falsato le condizioni del mercato e può essere stato uno dei motivi principali per cui i produttori esportatori cinesi hanno potuto esportare il prodotto in esame a prezzi sovvenzionati. Pertanto, si è giunti alla conclusione che tale fattore non ha interrotto il nesso di causalità tra le importazioni sovvenzionate e il grave pregiudizio subito dall'industria dell'Unione. Questa argomentazione è stata perciò respinta. |
(713) |
Per i suddetti motivi si è concluso che la crisi finanziaria, pur avendo avuto un certo impatto sulla situazione dell'industria dell'Unione, non ha annullato il nesso di causalità tra le importazioni sovvenzionate e il grave pregiudizio subito dall'industria dell'Unione. Questi argomenti sono quindi stati respinti. |
5.3.11. Andamento delle esportazioni dell'industria dell'Unione
(714) |
Talune parti interessate hanno affermato che le vendite all'esportazione dell'industria dell'Unione sono diminuite notevolmente durante il periodo in esame, soprattutto tra il 2009 e il 2011 per i moduli e tra il 2009 ed il primo trimestre del 2012 per le celle e che questo ha causato il grave pregiudizio subito dall'industria dell'Unione. |
(715) |
Tuttavia, come illustrato nella tabella seguente, i volumi delle esportazioni di moduli sono rimasti significativi malgrado un lieve calo durante il PI e i livelli medi dei prezzi durante il PI erano superiori ai costi medi dei moduli durante l'intero periodo in esame. Di conseguenza questo elemento non può aver causato il pregiudizio subito dall'industria dell'Unione. Per quanto riguarda le celle, i volumi delle esportazioni hanno ammontato solo al 12 % circa del volume totale di produzione di celle. Di conseguenza, malgrado i bassi prezzi durante il PI, il loro impatto sulla situazione dell'industria dell'Unione è stato solo limitato. Le affermazioni al riguardo sono pertanto state respinte. Tabella 13-a Moduli
Tabella 13-b Celle
|
(716) |
Per tali motivi è stato accertato che l'impatto dell'andamento delle esportazioni dell'industria dell'Unione non è stato tale da contribuire al grave pregiudizio subito dall'industria dell'Unione. Le affermazioni delle parti al riguardo sono pertanto state respinte. |
5.3.12. La scoperta di giacimenti di gas di scisto nell'Unione
(717) |
Una parte interessata ha affermato che il pregiudizio subito dall'industria dell'Unione era causato dalla scoperta di giacimenti di gas di scisto nell'Unione e che la prospettiva di aumentare la produzione di gas di scisto a basso costo nell'UE ha ridotto gli investimenti pubblici e privati in progetti su energie rinnovabili. |
(718) |
Dall'inchiesta è risultato che il consumo del prodotto oggetto dell'inchiesta è aumentato notevolmente durante il periodo in esame, come già indicato nel precedente considerando 509. Inoltre dall'inchiesta non è emerso alcun elemento di prova concreto del fatto che il pregiudizio subito dall'industria dell'Unione fosse dovuto alla scoperta di giacimenti di gas di scisto nell'Unione. Questa argomentazione è stata perciò respinta. |
5.3.13. Il sistema di scambio delle quote di emissioni dell'UE (ETS)
(719) |
La stessa parte ha affermato che il pregiudizio subito dall'industria dell'Unione era causato dagli scarsi investimenti nella produzione di energia solare, a causa dei bassi prezzi di mercato dei crediti di emissioni di CO2 nel quadro dell'ETS. |
(720) |
La parte non ha però fornito prove al riguardo e dall'inchiesta non sono emersi dati di fatto che confermino tali argomentazioni Al contrario, dall'inchiesta è risultato che il consumo del prodotto oggetto dell'inchiesta era in netto aumento durante il periodo in esame Per questi motivi, l'argomentazione è stata respinta. |
5.3.14. Decisioni a livello di gestione
(721) |
Talune parti interessate hanno affermato che il grave pregiudizio subito da almeno uno dei produttori dell'Unione è stato causato da errori di gestione. Tali affermazioni erano fondate sui conti annuali, su talune informazioni contenute in una lettera inviata da un'azionista della società agli altri azionisti e su articoli di stampa. |
(722) |
Nessuna delle informazioni di cui sopra dimostrava che la società in questione avesse adottato decisioni imprudenti o inabituali a livello di gestione o che tali decisioni avessero inciso sull'intera industria dell'Unione. Le affermazioni al riguardo sono pertanto state respinte. |
5.3.15. Altre strategie governative
(723) |
Una parte interessata ha affermato che il grave pregiudizio subito dall'industria dell'Unione era causato da altre strategie governative quali le politiche sulle energie rinnovabili, quelle volte a incoraggiare l'innovazione, le politiche sulla semplificazione amministrativa, sull'agevolazione degli scambi commerciali e la normativa sull'accesso alle reti, dato che tutte arrecavano vantaggi ai produttori esportatori. Tuttavia, pur essendo vero che talune delle suddette politiche possono agevolare le importazioni da altri paesi terzi e la crescita globale del settore solare, esse sono benefiche anche per l'industria dell'Unione. Inoltre tali politiche non sono volte ad agevolare importazioni nell'Unione effettuate a prezzi sovvenzionati pregiudizievoli. Le affermazioni al riguardo sono pertanto state respinte. |
5.3.16. Altre argomentazioni
(724) |
Una parte interessata ha sostenuto che il pregiudizio subito dall'industria dell'Unione era dovuto allo svantaggio del precursore e alla mancanza di sostegno politico da parte della Commissione negli scorsi anni. La stessa parte ha inoltre affermato che, a parte i sistemi nazionali di sostegno, altri fattori importanti per ogni mercato sono la popolazione, il PIL, il consumo di elettricità, le opportunità di finanziamento e la possibilità di allacciarsi alla rete. La parte non è però stata in grado di addurre elementi a sostegno delle sue affermazioni, che sono pertanto state respinte. |
(725) |
In seguito alla comunicazione delle conclusioni definitive la stessa parte interessata ha ribadito che il pregiudizio subito dall'industria dell'Unione era dovuto allo svantaggio del precursore. Neppure tale affermazione è stata analizzata o provata ed è quindi stata respinta. |
5.4. Valutazione cumulativa di altri fattori che hanno contribuito al pregiudizio
(726) |
L'inchiesta ha dimostrato che gli altri fattori seguenti possono aver contribuito al pregiudizio: importazioni del prodotto in esame da Taiwan, riduzione del livello delle FIT, contratti a lungo termine per la fornitura di polisilicio di un numero limitato di produttori dell'Unione, crisi economica e finanziaria. |
(727) |
Come illustrato nelle sezioni 5.3.1 e 5.3.7, il possibile contributo delle importazioni da Taiwan e dei contratti di fornitura di polisilicio a lungo termine di un numero limitato di produttori dell'Unione sono, nella migliora delle ipotesi, marginali, dato che qualsiasi loro impatto è stato ulteriormente diluito lungo la catena del valore. |
(728) |
Per quanto riguarda la crisi economica e finanziaria, dall'inchiesta è risultato che la principale ragione delle difficoltà dell'industria dell'UE ad ottenere i capitali necessari per gli investimenti erano le importazioni sovvenzionate, che le hanno impedito di vendere i suoi prodotti a prezzi remunerativi quando il mercato registrava robusti tassi di crescita (2009-2011). |
(729) |
Per quanto concerne le FIT, i terzi non sono stati in grado di dimostrare che i livelli delle FIT durante l'IP erano così bassi da aver impedito ai produttori dell'Unione di vendere il prodotto in esame a prezzi non pregiudizievoli. Le istituzioni sono del parere che la riduzione dei livelli delle FIT possa spiegare il calo della domanda, dato che gli investimenti in determinati luoghi non erano più redditizi. Tuttavia la suddetta riduzione non interrompe il nesso di causalità, nemmeno se la si considera unitamente ad altri fattori ritenuti corresponsabili del pregiudizio, perché avveniva comunque a livelli ai quali, se non vi fossero state le importazioni sovvenzionate, i produttori dell'Unione avrebbero potuto vendere i loro prodotti a prezzi non pregiudizievoli. |
(730) |
Pertanto, anche valutando l'effetto cumulato dei quattro altri fattori che possono aver contribuito al pregiudizio, non risulta interrotto il nesso di causalità tra sovvenzioni e pregiudizio. |
5.5. Conclusioni relative al nesso di causalità
(731) |
L'inchiesta ha stabilito un nesso di causalità tra il grave pregiudizio subito dall'industria dell'Unione e le importazioni sovvenzionate dalla RPC. Sono state esaminate altre possibili cause di pregiudizio, quali le importazioni da altri paesi terzi, le importazioni non sovvenzionate dalla RPC, il consumo, le FIT, gli altri sostegni finanziari concessi all'industria dell'Unione, la sovraccapacità, l'impatto dei prezzi della materia prima, il pregiudizio autoinflitto, la concorrenza del film sottile, la crisi finanziaria e i suoi effetti, l'andamento delle esportazioni dell'industria dell'Unione, la scoperta di giacimenti di gas di scisto nell'Unione, le decisioni a livello di gestione, il sistema di scambio delle quote di emissioni dell'Unione europea ed altre strategie governative e nessuna di esse è risultata tale da interrompere il nesso di causalità tra importazioni sovvenzionate dalla RPC e grave pregiudizio subito dall'industria dell'Unione. |
(732) |
Tutti gli effetti dei fattori di pregiudizio diversi dalle importazioni sovvenzionate sono stati esaminati individualmente e collettivamente. Si è pertanto concluso che la valutazione collettiva di tutti i fattori che possono aver influito sulla situazione di pregiudizio dell'industria dell'Unione (ovvero importazioni da paesi terzi, FIT, impatto dei prezzi della materia prima, crisi finanziaria) non riesce a spiegare il pregiudizio subito dall'industria dell'Unione, in particolare in termini di bassi prezzi e perdite finanziarie dovute alla penetrazione di volumi notevoli di importazioni a basso prezzo del prodotto in esame dalla RPC. In base all'analisi di cui sopra, nella quale gli effetti di tutti i fattori noti sulla situazione dell'industria dell'Unione sono stati debitamente distinti e separati dagli effetti pregiudizievoli delle importazioni sovvenzionate, si è concluso che esiste un nesso di causalità tra le importazioni sovvenzionate dalla RPC e il grave pregiudizio subito dall'industria dell'Unione durante il PI. |
6. INTERESSE DELL'UNIONE
6.1. Osservazioni preliminari
(733) |
A norma dell'articolo 31 del regolamento di base, si è esaminato se, malgrado le conclusioni sopra riportate in merito alle sovvenzioni pregiudizievoli, esistessero motivi impellenti per concludere che non era nell'interesse dell'Unione adottare misure compensative in questo caso particolare. A tal fine, e a norma dell'articolo 31, paragrafo 1, del regolamento di base, l'analisi dell'interesse dell'Unione si è fondata su una valutazione di tutti i vari interessi in gioco, che comprendono quelli dell'industria dell'Unione, delle imprese nei mercati a monte e a valle del settore FV, degli importatori, degli utenti e dei consumatori del prodotto in esame. |
(734) |
Circa 150 operatori si sono manifestati dopo l'apertura dell'inchiesta antidumping parallela e sono stati debitamente presi in considerazione nel quadro della presente inchiesta. A importatori non collegati, operatori a monte (un produttore di materie prime nonché fornitori di attrezzature per la produzione del prodotto oggetto dell'inchiesta) e a valle (responsabili di progetti e installatori) e al BEUC, un'organizzazione di consumatori, sono stati inviati questionari specifici. Tre associazioni, che rappresentano vari operatori (industria dell'Unione, operatori a monte e a valle) nel settore del FV hanno fatto pervenire una serie di informazioni. |
(735) |
È stato sostenuto che l'analisi dell'interesse dell'Unione non si è basata su un numero rappresentativo di operatori. |
(736) |
La Commissione ha contattato i diversi operatori, secondo le modalità di seguito indicate. |
(737) |
Per quanto riguarda gli operatori a monte e a valle, come menzionato al precedente considerando 734, la Commissione ha inviato questionari specifici a circa 150 operatori, compresi gli importatori non collegati che si erano manifestati dopo l'apertura dell'inchiesta e che avevano avuto l'opportunità di fornire alla Commissione i dati pertinenti. Sono state ricevute ventuno risposte ai questionari. Inoltre nel corso dell'inchiesta sono state prese in considerazione non solo le risposte ai questionari, ma anche osservazioni verificabili e debitamente comprovate e informazioni fornite dalle parti interessate entro i termini previsti, indipendentemente dal fatto che queste parti abbiano o non abbiano risposto al questionario. In particolare, AFASE ha trasmesso alla Commissione osservazioni a nome dei suoi membri, operatori FV, che sono state esaminate. |
(738) |
Per quanto riguarda gli importatori indipendenti, come indicato al precedente considerando 25, la Commissione ha contattato tutti i 250 importatori indipendenti segnalati dal denunziante e selezionato un campione provvisorio in conformità dell'articolo 27 del regolamento di base, per includere il più ampio volume rappresentativo di importazioni che possa essere adeguatamente esaminato entro il tempo disponibile. Tuttavia, per solo una delle società selezionate in via provvisoria è stato in effetti possibile, in seguito a verifica, confermare che si trattava di un importatore indipendente. In una fase successiva dell'inchiesta altri importatori indipendenti, che avevano inizialmente presentato un formulario di campionamento nella fase iniziale, ma non erano stati inseriti nel campione, sono stati invitati a collaborare ulteriormente all'inchiesta. Sei di essi hanno accettato e hanno ricevuto un questionario, e cinque hanno risposto, tre dei quali in modo considerato sufficientemente completo. Il campione definitivo degli importatori indipendenti si compone quindi di quattro importatori indipendenti, che rappresentano una quota compresa tra il 2 % e il 5 % delle importazioni del prodotto in esame. In relazione a tale bassa percentuale, si deve tener presente che la maggior parte delle importazioni del prodotto in esame nell'Unione non avviene tramite importatori indipendenti. |
(739) |
In sintesi, per l'analisi dell'interesse dell'Unione sono state utilizzate le informazioni riportate qui di seguito:
|
6.2. Interesse dell'industria dell'Unione
(740) |
Durante il PI, l'industria dell'Unione impiegava direttamente 21 000 persone circa, addette alla produzione e alla vendita del prodotto simile. |
(741) |
L'inchiesta ha stabilito che l'industria dell'Unione ha subito un grave pregiudizio a causa delle importazioni sovvenzionate dal paese interessato durante il PI. È opportuno rammentare che molti indicatori di pregiudizio hanno evidenziato una tendenza negativa durante il periodo in esame. Ne hanno fortemente risentito soprattutto gli indicatori di pregiudizio relativi ai risultati finanziari dei fabbricanti UE che hanno collaborato come redditività, flusso di cassa e utile sul capitale investito. Di fatto, i fabbricanti UE di moduli e celle hanno accumulato perdite nel 2011 e nel PI. Di conseguenza, alcuni fabbricanti UE sono già stati costretti a chiudere impianti di produzione; altri hanno dichiarato la propria insolvenza. Se non verranno decise misure, è assai probabile un ulteriore peggioramento della situazione economica dell'industria dell'Unione. |
(742) |
L'istituzione di dazi compensativi dovrebbe restituire al mercato UE eque condizioni commerciali, che consentono all'industria dell'Unione di allineare i prezzi del prodotto simile affinché rispecchino i costi di produzione e migliorare la propria redditività. Si può inoltre prevedere che, con l'istituzione di misure compensative, l'industria dell'Unione possa recuperare almeno in parte le quote di mercato perdute nel corso del periodo in esame, con ripercussioni positive sulla sua situazione finanziaria complessiva. Inoltre, l'industria dell'Unione sarà in grado di avere un più agevole accesso al credito e di investire ulteriormente nella R&S e nell'innovazione del mercato FV. Infine, l'inchiesta ha anche puntato ad una possibile ripresa dell'attività industriale dei fabbricanti UE costretti a sospendere la produzione per la pressione delle importazioni cinesi. In questo scenario, non solo i 21 000 posti di lavoro attuali dell'industria dell'Unione (nel PI) sarebbero complessivamente garantiti ma sarebbe anche ragionevole attendersi un'ulteriore espansione della produzione e un aumento dell'occupazione. |
(743) |
Se non verranno istituite misure, si prevedono ulteriori perdite di quote di mercato e un ulteriore deterioramento della redditività dell'industria dell'Unione: una situazione insostenibile a breve e medio termine. Oltre all'alto numero di fabbricanti UE già costretti a uscire dal mercato, anche altri fabbricanti potrebbero dover chiedere lo stato d'insolvenza che, a breve e medio termine, porterebbe alla probabile scomparsa dell'industria dell'Unione, con conseguente impatto significativo sui posti di lavoro esistenti. |
(744) |
Alcune parti interessate hanno contestato che l'industria dell'Unione sarebbe in grado di beneficiare di eventuali misure compensative, sostenendo che i) le misure ridurranno la domanda di prodotti fotovoltaici nell'Unione e pertanto l'industria dell'Unione non sarà in grado di aumentare le vendite, (ii) l'industria dell'Unione ha piccoli impianti di produzione e pertanto non è in grado di soddisfare la domanda di taluni tipi di impianti, come quelli commerciali su tetto e i grandi impianti a terra, (iii) i produttori dell'Unione non sono accettabili per le banche, (iv) l'istituzione di dazi sulle celle provocherebbe de facto, un aumento dei costi di produzione dei produttori UE di moduli e li renderebbe meno attraenti per i consumatori, (v) in caso di calo significativo delle importazioni cinesi, i produttori di altri paesi terzi saranno probabilmente avvantaggiati dalle minori importazioni dalla RPC. |
(745) |
Per quanto riguarda l'argomentazione che le misure ridurranno la domanda di prodotti fotovoltaici nell'Unione e pertanto l'industria dell'Unione non sarà in grado di aumentare le vendite, si osserva che le parti non sono state in grado di fornire alcun elemento di prova verificabile dell'esistenza di un nesso diretto tra l'istituzione delle misure e il calo della domanda di prodotti fotovoltaici, che hanno dimostrato di essere influenzati nel corso degli anni da diversi fattori. |
(746) |
In risposta all'affermazione secondo cui l'industria dell'Unione ha piccoli impianti di produzione e pertanto non è in grado di soddisfare la domanda di taluni tipi di impianti, come quelli commerciali su tetto e i grandi impianti a terra, va osservato che l'inchiesta ha dimostrato che l'industria dell'Unione è in grado di fornire sia impianti commerciali che industriali (tra 40 kW e 1 MW), come pure impianti per il segmento di mercato dell'utilità (tra 1 MW e 10 MW). Inoltre, dall'inchiesta non è risultato che i prodotti forniti da fabbricanti diversi non possano essere utilizzati nello stesso progetto. Questa argomentazione è stata perciò respinta. |
(747) |
L'argomentazione che l'industria dell'Unione non beneficerebbe delle misure perché i produttori dell'Unione non sono accettabili per le banche e i fondi di investimento non accetterebbero di finanziare progetti che fanno uso di moduli made in UE non è stata suffragata da elementi di prova. In ogni caso, si ritiene che l'istituzione delle misure servirà a ripristinare condizioni di mercato eque che dovrebbero rassicurare gli investitori, anche del settore bancario, quanto alla capacità dell'industria dell'Unione di sviluppare progetti economicamente sostenibili. L'argomentazione è stata pertanto respinta in base alle suddette motivazioni. |
(748) |
Riguardo all'affermazione che l'istituzione di dazi su cellule provocherebbe de facto un aumento dei costi di produzione dei produttori UE di moduli e li renderebbe meno attraenti per i consumatori, benché non sia escluso in effetti che un certo aumento dei prezzi potrebbe verificarsi in seguito all'istituzione di dazi, va considerato anche che le fonti pubblicamente disponibili indicano che la tendenza dei prezzi di moduli e celle è al ribasso. Pertanto, anche se il costo delle celle potrebbe aumentare a causa delle misure, la generale tendenza al ribasso dei prezzi dovrebbe tradursi in un calo del costo dei moduli. I produttori in questione possono inoltre decidere di acquistare le loro celle nell'Unione, e non più dalla RPC. Infine, ci si attende che l'istituzione delle misure comporterà un rialzo dell'utilizzo degli impianti dei produttori di celle dell'Unione, aumentando così la loro economia di scala e di conseguenza riducendo i costi. Questa argomentazione è stata perciò respinta. |
(749) |
L'argomento che, in caso di una diminuzione significativa delle importazioni cinesi in seguito all'istituzione delle misure, saranno gli altri paesi terzi con ogni probabilità a trarre vantaggio da tale circostanza, piuttosto che l'industria dell'Unione, non è stato confermato dall'inchiesta. L'inchiesta non ha rivelato alcuna indicazione chiara del fatto che altri paesi terzi sposterebbero massicciamente le loro esportazioni verso il mercato dell'Unione, in particolare tenendo conto della probabile espansione dei mercati di altri paesi terzi, in particolare in Asia, come previsto da fonti pubblicamente accessibili. Infine, nulla segnala che, anche se le importazioni da altri paesi terzi aumentassero grazie al calo delle importazioni cinesi, l'industria dell'Unione non sarebbe in grado di competere con le importazioni provenienti da questi paesi. |
(750) |
In risposta alla comunicazione delle conclusioni definitive, alcune parti hanno sostenuto che non è realistico pensare che l'industria dell'Unione possa sviluppare una produzione sostenibile di moduli e celle, in quanto nessun investitore razionale investirebbe nei produttori dell'Unione, svantaggiati da una struttura dei prezzi sfavorevole e quindi incapaci di produrre a prezzi competitivi. L'inchiesta non ha confermato che l'industria dell'Unione sia svantaggiata a causa di una sfavorevole struttura dei costi, come illustrato nei considerando 202 e 203 del regolamento antidumping provvisorio. Di conseguenza, in assenza di importazioni sovvenzionate e con un maggiore utilizzo degli impianti si dovrebbero riconquistare le economie di scala e permettere lo sviluppo sostenibile dell'industria dell'Unione. Alla luce di queste considerazioni, l'argomentazione è stata respinta. |
(751) |
Una parte ha sostenuto che la domanda nell'Unione è trainata dallo sviluppo delle FIT e che l'utile previsto sul capitale investito da parte degli investitori è connesso a questo sviluppo. In particolare essa ha sostenuto che, se i prezzi aumentano nell'Unione in conseguenza dei dazi e le FIT non seguono tale aumento, la domanda diminuirà e l'industria dell'Unione non potrà beneficiare dei dazi istituiti. |
(752) |
In risposta a questa argomentazione va osservato che, nonostante il rapporto tra il livello delle FIT e la domanda di impianti FV, le prove raccolte durante l'inchiesta indicano che la futura domanda sarà sempre meno dipendente dalle FIT e da altri regimi di sostegno, dato che determinati tipi di impianti FV probabilmente avranno raggiunto la parità di rete in varie località nell'Unione. Inoltre, il rendimento previsto dell'investimento dovrebbe essere basato su prezzi di mercato equi. Infine, benché non sia escluso in effetti che un certo aumento dei prezzi possa verificarsi in seguito all'istituzione delle misure, va osservato che, secondo le fonti disponibili al pubblico, l'andamento globale dei prezzi è al ribasso. L'argomentazione è stata quindi respinta. |
(753) |
Parti interessate hanno rilevato che, essendo la domanda di pannelli solari determinata dai regimi di sostegno, in particolare dalle FIT, e dal livello dei prezzi dell'energia elettrica per il consumatore finale (che determinano la parità di rete), l'elasticità rispetto ai prezzi della domanda può essere molto elevata. Pur essendo vero che un importante aumento dei prezzi può portare a una notevole riduzione della domanda a causa della particolare natura del mercato segnalata da tali parti interessate, l'argomentazione ha dovuto essere respinta perché è molto improbabile che gli aumenti di prezzo causati dalle misure siano importanti, per i seguenti motivi. In primo luogo, tutte le fonti disponibili confermano che l'importante diminuzione dei prezzi per il prodotto in esame durante il PI e dopo il PI fino ad oggi continuerà. In secondo luogo, l'effetto economico dell'impegno che è stato accettato dalla Commissione è che i produttori esportatori cinesi forniranno il prodotto in esame ad un prezzo minimo all'importazione inferiore a 60 c/W, ovvero di gran lunga inferiore al prezzo osservato durante il PI, in un volume che corrisponde grosso modo alle loro attuali quote di mercato. A questo livello di prezzo, è molto improbabile che la domanda diminuisca in misura significativa, dato che tale livello di prezzo garantisce una domanda sufficiente sia nell'ambito dell'attuale livello di sostegno fornito da regimi di sostegno, sia con gli attuali livelli di parità di rete. Inoltre, il prezzo dell'elettricità per i consumatori finali dovrebbe aumentare, mentre il prezzo del prodotto in esame è destinato a diminuire. Mediante una formula di indicizzazione, l'impegno assicura che ulteriori diminuzioni dei prezzi del prodotto in esame sono prese in considerazione per il prezzo minimo all'importazione. Si è dovuto pertanto respingere tali argomentazioni. |
(754) |
Varie parti interessate hanno sostenuto che l'interesse dell'industria dell'Unione non è rilevante in quanto il valore aggiunto creato dalle industrie a monte e a valle è molto più significativo del valore aggiunto creato dall'industria dell'Unione nella catena del valore del FV. L'argomentazione secondo la quale i vari segmenti nel settore del FV hanno un valore aggiunto diverso non è contestata. L'inchiesta ha stabilito che l'industria dell'Unione ha subito un grave pregiudizio causato da pratiche commerciali sleali. In effetti, alcuni produttori dell'Unione sono già stati costretti a chiudere e, in assenza di misure, un ulteriore deterioramento sembra certo. Poiché tutti i segmenti nel settore del FV sono strettamente collegati, la scomparsa della produzione dell'Unione sarebbe dannosa per l'intero settore FV, rendendolo totalmente dipendente dall'approvvigionamento esternalizzato. Pertanto, anche per motivi di sicurezza degli approvvigionamenti, l'argomentazione è stata respinta. |
(755) |
In risposta alla comunicazione delle conclusioni definitive, una parte interessata ha ribadito che il maggiore valore aggiunto creato dall'industria a monte e a valle, rispetto all'industria dell'Unione del prodotto in esame, è pertinente per determinare se debbano essere istituiti dazi compensativi. A tale proposito si conferma che, nel valutare l'interesse dell'Unione, le istituzioni hanno messo a confronto le conseguenze positive e negative che i dazi possono avere per i vari operatori economici. Pur essendo l'impatto sull'industria a monte e a valle limitato, queste misure daranno all'industria dell'Unione la possibilità di riprendersi dalle pratiche di sovvenzione pregiudizievoli. |
(756) |
Una parte ha contestato il numero di posti di lavoro che sarebbero garantiti dall'istituzione delle misure. Essa ha sostenuto che l'industria dell'Unione occupa circa 6 000 persone e non 25 000, come indicato al considerando 229 del regolamento antidumping provvisorio. |
(757) |
Non è stata tuttavia fornita alcuna prova a sostegno di questa argomentazione, che è stata pertanto respinta. Si precisa che, vista l'esclusione dei wafer dalla definizione del prodotto, l'occupazione nell'industria dell'Unione è stata stimata a circa 21 000 dipendenti durante il PI. Le parti interessate non hanno fornito alcuna prova a sostegno del fatto che il numero di dipendenti nell'industria dell'Unione sia notevolmente cambiato dopo il PI. |
(758) |
In conclusione, l'inchiesta ha dimostrato che l'industria dell'Unione è stata gravemente danneggiata dalle importazioni oggetto di sovvenzioni dalla RPC, in quanto incapace di compensare l'investimento con vendite remunerative. Si prevede che l'istituzione di misure ristabilisca condizioni commerciali eque sul mercato dell'Unione e permetta all'industria dell'Unione di competere su un piano di parità. Il probabile calo delle importazioni dalla RPC dovrebbe consentire all'industria dell'Unione di aumentare le vendite nell'UE e quindi utilizzare meglio le capacità di produzione a breve termine. Ciò a sua volta potrà incentivare le economie di scala. Certo, è possibile che i prezzi del prodotto simile aumentino in un breve lasso di tempo a causa delle misure, ma la tendenza generale al calo dei prezzi sarà probabilmente mantenuta anche grazie, da un lato, all'ulteriore diminuzione del costo di produzione del prodotto oggetto dell'inchiesta e, dall'altro, alla pressione competitiva esercitata dai produttori dei paesi terzi, anch'essi presenti come concorrenti sul mercato dell'Unione. |
(759) |
Si conclude quindi che l'istituzione di misure compensative definitive sarebbe nell'interesse dell'industria dell'Unione. |
6.3. Interesse degli importatori non collegati
(760) |
Come indicato al precedente considerando 26, è stata esaminata la situazione degli importatori inseriti nel campione. |
(761) |
Nel complesso, nel corso del PI le attività dei quattro importatori indipendenti che hanno collaborato all'inchiesta collegate al prodotto in esame hanno oscillato tra il 60 % e il 100 % del totale delle loro attività. Inoltre, i quattro importatori indipendenti che hanno collaborato hanno acquistato dalla RPC tra il 16 % e il 100 % delle loro importazioni totali di moduli e solo uno si è rifornito esclusivamente dal paese interessato. Durante il PI la redditività legata al prodotto in esame dei quattro operatori che hanno collaborato era in media del 2,3 % circa. |
(762) |
Era stato sostenuto che l'istituzione di misure sul prodotto in esame si sarebbe ripercossa negativamente sull'attività degli importatori. Innanzitutto, con l'istituzione di dazi non verranno eliminate tutte le importazioni dalla RPC. In secondo luogo, è probabile che l'istituzione di misure possa avere effetti negativi sulla situazione finanziaria degli importatori che importano solo dalla RPC, ma dato il probabile aumento delle importazioni provenienti da altri paesi terzi, gli importatori che si riforniscono dalla RPC potranno riorientare le loro fonti di approvvigionamento. |
(763) |
Una parte interessata ha affermato che le ripercussioni dei dazi sugli importatori indipendenti sono state sottostimate poiché non esistono fonti di approvvigionamento alternative immediate che potrebbero sostituire le importazioni del prodotto in esame dalla Cina qualora fossero istituiti dazi e cambiare una fonte di approvvigionamento è difficile, visto che la maggior parte della produzione è basata nella RPC e ciò comporterebbe costi aggiuntivi elevati. |
(764) |
A questo proposito, si ricorda che l'istituzione di misure non dovrebbe comportare la scomparsa delle importazioni del prodotto in esame dalla RPC. L'inchiesta ha indicato che la possibile diminuzione delle importazioni dalla RPC si ripercuoterà in particolare sugli importatori che si riforniscono del prodotto in esame unicamente dalla RPC, il che avviene solo per uno dei quattro importatori indipendenti che hanno collaborato. Per quanto riguarda l'impatto delle misure sulla situazione finanziaria degli importatori non collegati, non è escluso che possa essere negativo, ma è stato concluso che questo dipenderà in gran parte dalla loro capacità di modificare le loro fonti di approvvigionamento o di trasferire almeno una parte del possibile aumento di prezzo sui loro clienti. Per gli operatori che importano il prodotto anche da fonti diverse dalla RPC o importano anche altri prodotti oltre al prodotto in esame gli effetti negativi saranno ulteriormente limitati. La Commissione ritiene pertanto che, anche se vi sarà probabilmente un impatto negativo sugli importatori del prodotto in esame, tale incidenza resterà, in media, limitata. |
(765) |
Un importatore non collegato ha sostenuto che per accettare i prodotti di un nuovo fornitore servono molte ore di lavoro e cospicui investimenti finanziari. A questo proposito, in risposta alla comunicazione delle conclusioni definitive si è sostenuto che durante il sopralluogo di verifica la squadra di verifica ha potuto constatare, prove alla mano, che un importatore deve testare il prodotto in modo estremamente esteso prima di prendere la decisione di approvvigionarsi da un determinato esportatore. |
(766) |
È risaputo che creare una nuova relazione tra importatore e fornitore può comportare costi aggiuntivi e necessita di tempo (ad es. per testare il prodotto). Tuttavia, ciò non prevale sulla necessità di ripristinare condizioni di concorrenza eque sul mercato. Al tempo stesso, cambiare fornitore sembra essere un normale rischio calcolato nell'attività professionale degli importatori, legato al fatto che il mercato FV sta maturando e quindi subisce continue modifiche (ad es. bancarotte, consolidamenti) che richiedono il passaggio a nuovi fornitori. Inoltre, si può presumere anche che i nuovi tipi di moduli che raggiungono continuamente il mercato (ad esempio con nuove caratteristiche di efficienza), debbano essere testati. A tale riguardo, la sperimentazione di un nuovo prodotto (anche proveniente dallo stesso fornitore), sembra essere la norma piuttosto che un'attività anomala. L'argomentazione è quindi respinta. |
(767) |
In risposta alla divulgazione delle conclusioni definitive, due parti hanno ribadito la tesi secondo cui l'interesse degli importatori non collegati non era stato adeguatamente preso in considerazione. Una parte ha sostenuto che l'assenza della versione non riservata delle risposte ai questionari da parte degli altri importatori che hanno collaborato non ha consentito alle parti di effettuare una valutazione adeguata. Essa ha contestato la valutazione della Commissione circa la possibilità che le importazioni da altri paesi terzi nell'Unione aumentino, consentendo così agli importatori di cambiare le loro forniture, sulla base dell'affermazione che altri mercati di paesi terzi sono in forte crescita. A tale riguardo la parte ha affermato che tale affermazione contraddice le conclusioni di cui al considerando 749 secondo le quali le importazioni da altri paesi terzi non sarebbero di notevole entità. Un'altra parte ha messo in dubbio il fatto che la Commissione abbia rispettato il principio di non discriminazione, dato che ai produttori dell'Unione è stata data maggiore importanza nella valutazione della Commissione rispetto agli altri operatori. |
(768) |
Innanzitutto si conferma che le versioni non riservate delle risposte ai questionari ricevute dopo la pubblicazione del regolamento antidumping provvisorio e fornite dagli altri importatori che hanno collaborato erano comprese nel fascicolo consultabile dalle parti interessate. In secondo luogo, non vi è contraddizione tra l'ipotesi che le importazioni da altri paesi terzi possano aumentare in risposta a una riduzione delle importazioni dalla RPC e che tale aumento non dovrebbe essere massiccio, vista la crescente domanda di impianti FV in tutto il mondo. Allo stesso tempo, poiché l'industria dell'Unione dovrebbe rilevare nuovamente una certa parte della quota di mercato precedentemente detenuta da prodotti provenienti dalla RPC, un certo livello di calo dell'attività per gli importatori indipendenti non può essere escluso. Si è osservato tuttavia che la dimensione globale del mercato FV dovrebbe continuare a crescere nel lungo periodo, dato che la parità di rete è raggiunta in un numero sempre più grande di località. Infine si precisa che, come in tutte le inchieste in materia di difesa commerciale, mentre la situazione dell'industria dell'Unione è stata valutata per stabilire se essa abbia subito un grave pregiudizio a causa delle importazioni oggetto di sovvenzioni, nell'analisi dell'interesse dell'Unione l'interesse dell'industria dell'UE è stato valutato in condizioni di parità rispetto agli altri operatori economici, compresi gli importatori indipendenti. Viene chiarito inoltre che l'inchiesta volta a stabilire se l'industria UE abbia o non abbia subito un notevole pregiudizio è disciplinata, in particolare, dall'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento di base, che fissa le norme minime per tali indagini. L'interesse dell'Unione è esaminato soltanto dopo che è stato effettuato un accertamento positivo della sovvenzione pregiudizievole in conformità delle norme di cui all'articolo 31 del regolamento di base. Di conseguenza si è ritenuto che il probabile impatto negativo delle misure su alcuni importatori, in particolare quelli che si riforniscono esclusivamente dalla RPC, non sia superiore ai benefici delle misure per l'industria dell'Unione e ai vantaggi a medio e lungo termine per il mercato FV dell'UE risultanti da una concorrenza leale. |
(769) |
Si conclude pertanto che l'istituzione di misure al livello proposto può avere un qualche effetto negativo sulla situazione degli importatori non collegati del prodotto in esame. |
6.4. Interesse degli operatori a monte
(770) |
Gli operatori a monte sono attivi soprattutto nel campo della produzione delle materie prime e nella produzione e progettazione delle attrezzature di fabbricazione del prodotto oggetto dell'inchiesta. Dagli operatori a monte sono pervenute otto risposte ai questionari. Sono state effettuate due visite di verifica, una a un produttore di materia prima e una a un produttore di attrezzature di fabbricazione. |
(771) |
In generale, durante il PI, per otto operatori a monte che hanno collaborato, l'attività legata al prodotto oggetto dell'inchiesta variava tra il 6 % e l'80 % dell'attività totale; solo per una impresa che ha collaborato rappresentava il 100 % dell'attività. In media, durante il PI, l'attività legata al prodotto in esame rappresentava il 41 % circa dell'attività complessiva degli operatori a monte che hanno collaborato. In termini di occupazione, durante il PI gli otto operatori a monte che hanno collaborato occupavano 4 200 persone circa. A seconda del segmento e delle singole imprese, la redditività registrava una gamma di tassi da elevati a leggermente negativi. L'inchiesta ha dimostrato che gli operatori che evidenziavano una redditività negativa soffrivano del peggioramento della situazione dell'industria dell'Unione, perché alcuni dei clienti da essi persi erano fabbricanti UE del prodotto oggetto dell'inchiesta, e del calo dei consumi. In seguito all'esclusione dei wafer dalla definizione del prodotto, i produttori dell'Unione di tale prodotto dovrebbero trarre beneficio dall'istituzione di dazi, poiché l'industria dell'Unione dovrebbe aumentare la propria produzione di celle e moduli. |
(772) |
Le vendite degli operatori a monte dell'UE hanno riguardato l'Unione, la RPC e altri paesi terzi. Durante il PI, le vendite si sono ripartite come segue: in media, il 20 % circa verso l'Unione, quasi il 50 % verso la RPC e il 30 % circa verso altri paesi terzi. |
(773) |
Alcune parti del settore a monte hanno affermato che l'istituzione di misure compensative avrà effetti negativi sulla loro attività industriale, essendo la RPC il loro principale mercato d'esportazione e sostengono che i dazi, ostacolando notevolmente le importazioni dalla RPC verso l'UE del prodotto in esame, indurranno la RPC a limitare le importazioni dalla UE di polisilicio e di attrezzature di produzione. È perciò probabile che gli operatori a monte dell'UE siano costretti a rallentare le loro attività industriali e a ridurre l'occupazione. |
(774) |
Si noti innanzitutto che il dazio non ha il fine di eliminare le importazioni cinesi del prodotto in esame ma quello di ristabilire condizioni di concorrenza paritarie. Quindi le importazioni cinesi dovrebbero continuare a rifornire in una determinata misura il mercato UE, ma a prezzi equi. L'inchiesta ha inoltre dimostrato che operatori a monte dell'UE sono presenti in tutto il mondo su vari mercati nazionali e che non dipendono quindi dalle sole esportazioni verso la RPC. È perciò ragionevole supporre che nel mercato mondiale FV gli operatori a monte dell'UE siano in grado di compensare l'eventuale calo di esportazioni verso la RPC con esportazioni verso altri mercati che, secondo studi di mercato pubblicamente disponibili, dovrebbero crescere. Il mercato FV cinese deve comunque già affrontare notevoli sovraccapacità di produzione e non è certo che i fabbricanti di macchinari dell'UE siano in grado di vendere alla RPC molte più attrezzature di produzione nel breve e medio termine. |
(775) |
Le parti interessate hanno argomentato che la maggioranza di tali fattori immessi nella catena di valore del fotovoltaico proviene dall'Unione e che tale situazione di vantaggio può cessare qualora i dazi dovessero essere istituiti. In risposta alla comunicazione delle conclusioni definitive, una parte ha segnalato che le misure nel presente caso possono innescare altre misure, che la RPC può applicare ai prodotti dell'Unione. |
(776) |
A questo proposito, le importazioni cinesi dovrebbero continuare a rifornire il mercato dell'Unione, anche con dazi in vigore. Inoltre, varie fonti pubblicamente accessibili nel settore del fotovoltaico, come l'EPIA's Global Market Outlook for Photovoltaics 2013-2017, prevedono che la possibile contrazione della domanda nell'Unione dovrebbe verificarsi solo nel breve periodo (nel 2013 e nel 2014) e che il consumo nell'Unione aumenterà nuovamente negli anni seguenti. Inoltre, reagire alle pratiche commerciali sleali consente di costruire una crescita sostenibile nel mercato FV dell'Unione a medio e lungo termine, a beneficio di tutti gli operatori nell'Unione. Infine, per quanto riguarda l'argomento relativo alla possibile ritorsione della RPC in risposta alle misure in questo caso, si ricorda che la RPC, come qualsiasi altro membro dell'OMC, può fare ricorso alle inchieste di difesa commerciale solo in circostanze debitamente giustificate e una siffatta inchiesta deve rispettare le severe norme dell'OMC. La Commissione controlla le inchieste di questo tipo per garantire che le regole dell'OMC siano rispettate. L'argomentazione è stata quindi respinta. |
(777) |
Alcune parti hanno contestato l'argomentazione secondo cui la riduzione delle esportazioni verso la RPC degli operatori FV a monte dell'Unione può essere compensata da esportazioni verso altri mercati, sostenendo che i dazi faranno diminuire la domanda mondiale del prodotto. |
(778) |
A questo proposito, si osserva in primo luogo che le importazioni cinesi non dovrebbero cessare completamente, a seguito dei dazi. Inoltre le informazioni raccolte nel corso dell'inchiesta non hanno stabilito alcuna correlazione fra l'evoluzione delle importazioni dalla RPC sul mercato dell'Unione e le esportazioni dalla RPC verso altri mercati. Inoltre, fonti accessibili al pubblico, quali l'EPIA's Global Market Outlook for Photovoltaics 2013-2017 prevedono una crescita del mercato FV a livello mondiale nei prossimi anni. Per quanto riguarda il mercato FV cinese, vi sono segnali del fatto che il consumo interno nella RPC aumenterà in modo sostanziale (ad esempio come segnalato dall'EPIA). In considerazione di quanto sopra, le esportazioni degli operatori a monte dell'Unione nella RPC non dovrebbero diminuire sensibilmente a seguito dell'istituzione delle misure. |
(779) |
Va anche osservato che il calo della domanda nell'Unione nel 2013 e 2014 può avere un impatto negativo sugli operatori a monte. Ciò tuttavia non può essere collegato, perlomeno non per la maggior parte, ai dazi. Inoltre, per quanto riguarda i produttori dell'Unione di macchinari per l'industria FV, poiché la RPC dispone attualmente di una notevole capacità di riserva, è improbabile che le loro esportazioni nella RPC possano aumentare notevolmente anche nell'ipotesi che i produttori cinesi aumentino il loro volume di produzione. Infine, dalle informazioni raccolte durante l'inchiesta è emerso che i produttori di macchinari possono essere influenzati anche dal dodicesimo piano quinquennale cinese per il settore solare fotovoltaico, che prevede che entro il 2015 l'80 % delle attrezzature per la fabbricazione di celle debba provenire dalla RPC. Finché tale cambiamento avviene nel rispetto delle regole dell'OMC, ciò può anche limitare ulteriormente la possibilità dei fabbricanti di macchinari dell'Unione di competere sul mercato cinese. L'argomentazione di cui sopra viene quindi respinta. |
(780) |
In risposta alla comunicazione delle conclusioni definitive, il governo della RPC ha affermato che il dodicesimo piano quinquennale per il settore solare fotovoltaico offre solo alcuni principi guida generali non vincolanti, non prevede poteri di esecuzione e non dovrebbe quindi essere considerato un'indicazione del fatto che la possibilità dei fabbricanti di macchinari dell'Unione di competere sul mercato cinese sarà limitata. A tale riguardo si fa notare che il governo della RPC ha incluso il settore FV fra quelli strategici nel dodicesimo piano quinquennale e ha inoltre lanciato un piano specifico per il settore solare fotovoltaico. In tale piano, il governo della RPC ha espresso il proprio sostegno per le imprese «superiori» e le imprese «chiave», si è impegnato a promuovere l'attuazione delle varie politiche di sostegno del fotovoltaico e ad elaborare politiche di sostegno per l'industria, nel settore dei finanziamenti e della fiscalità. Inoltre, poiché il piano contiene direttive essenziali che devono essere rispettate dall'industria cinese nel corso del periodo di cinque anni, esso ha un profondo impatto sul paesaggio imprenditoriale, sia all'interno della RPC che nei paesi che operano con la RPC. Alla luce di quanto precede, vi sono chiare indicazioni che la libertà di scelta dei fabbricanti cinesi di celle e la pressione concorrenziale dei produttori UE di attrezzature di fabbricazione che esportano verso il mercato cinese sono limitate dal piano. L'argomentazione è stata quindi respinta. |
(781) |
Un produttore di materie prime che ha collaborato ha contestato il fatto che altri mercati compenserebbero la diminuzione della produzione sul mercato cinese, visto il notevole volume di capacità di produzione installata nella RPC, che non può essere facilmente costituita altrove. Questo argomento è respinto poiché nessun elemento segnala la presunta diminuzione della produzione sul mercato cinese. |
(782) |
Una parte interessata ha contestato il numero di dipendenti del settore a monte di cui al considerando 236 del regolamento antidumping provvisorio. Si precisa che il numero di 4 200 dipendenti si riferisce solo agli operatori a monte che hanno collaborato, come i produttori di apparecchiature e il fornitore di polisilicio, in base alle loro risposte al questionario, e non all'intero settore. |
(783) |
Dato quanto precede, si è concluso che l'effetto delle misure compensative sui fabbricanti di macchinari non sarebbe significativo mentre l'effetto sul fornitore di materia prima può essere negativo a breve termine vista la possibile riduzione delle sue vendite in Cina. |
6.5. Interesse degli operatori a valle
(784) |
Gli operatori a valle sono attivi soprattutto nello sviluppo di progetti, nella commercializzazione e nella comunicazione nonché nelle installazioni FV. Tredici risposte ai questionari sono state ricevute dagli operatori a valle, sette da operatori la cui attività è direttamente correlata al prodotto simile (ossia responsabili del progetto e installatori) e sei da fornitori di servizi nel settore FV (logistica, trasporti, relazioni pubbliche, ecc.), ossia operatori la cui attività non è direttamente correlata al prodotto oggetto dell'inchiesta. Tra tali risposte al questionario figurava la risposta pervenuta da un importatore indipendente, che si è rivelato operatore a valle, in quanto la sua principale attività era l'installazione (cfr. considerando 25). |
(785) |
Al considerando 242 del regolamento antidumping provvisorio si è constatato che, nel complesso, l'attività degli operatori a valle (installatori e responsabili dei progetti) in relazione al prodotto oggetto dell'inchiesta variava rispetto al totale delle loro attività. In media, nel PI essa rappresentava il 41 %. Durante il PI, la redditività legata al prodotto oggetto dell'inchiesta degli operatori che hanno collaborato era in media dell'11 % circa. In termini di occupazione, durante il PI, i sette operatori a valle che hanno collaborato occupavano circa 550 persone. |
(786) |
Diverse parti hanno contestato la rappresentatività dei dati relativi agli operatori a valle sul fatturato, sulla redditività e sull'occupazione ricavati dalla Commissione dalle risposte al questionario fornite dai sette operatori a valle. AFASE ha presentato un'«indagine» condotta tra i suoi membri (installatori) per illustrare che, per la maggioranza degli installatori, il fotovoltaico costituisce una fonte primaria di reddito. AFASE ha inoltre sostenuto che gli operatori a valle, in particolare gli installatori, contrariamente alle conclusioni di cui al considerando 242 del regolamento antidumping provvisorio, realizzerebbero margini di profitto ad una cifra, che non consentono di assorbire eventuali dazi. |
(787) |
Per quanto riguarda la rappresentatività dei dati utilizzati nel regolamento antidumping provvisorio, la Commissione ha utilizzato tutti i dati forniti dagli operatori a valle che hanno compilato il questionario specifico, nonché le comunicazioni fornite da AFASE, come illustrato al considerando 737 di cui sopra. |
(788) |
Per quanto riguarda l'affermazione che le attività FV costituiscano una fonte primaria di reddito per gli installatori, un'ulteriore analisi delle risposte al questionario ricevute dai sette operatori a valle (installatori e responsabili dei progetti) ha confermato che l'attività direttamente collegata al prodotto simile oggetto dell'inchiesta rappresentava in media il 42 % circa del totale delle attività di questi operatori e la redditività media è stata pari all'11 %. Tuttavia, se si tiene conto anche delle loro attività (non direttamente connesse al prodotto oggetto dell'inchiesta), la loro importanza globale aumenta in modo sostanziale per tre dei sette operatori. Di conseguenza, la percentuale corrispondente è pari a circa il 45 % — 100 % nel PI. Inoltre, per i sette operatori (installatori e responsabili dei progetti) la redditività dell'attività FV, comprese le attività non direttamente collegate al prodotto oggetto dell'inchiesta, dovrebbe ammontare al 9 % in media. Dal punto di vista dell'occupazione, le attività FV, comprese le attività non direttamente connesse al prodotto oggetto dell'inchiesta, corrisponderebbero a circa 660 posti di lavoro a tempo pieno nel PI per i sette operatori. Oltre a progetti e impianti FV, detti operatori erano attivi anche nelle centrali eoliche e nella produzione di apparecchiature elettriche. |
(789) |
Si ritiene che l'eventuale impatto delle misure sugli operatori a valle debba essere valutato innanzitutto prendendo in considerazione le attività direttamente connesse al prodotto oggetto dell'inchiesta che nel PI abbiano raggiunto una redditività media dell'11 %. Tuttavia, anche valutando l'impatto sulla base dell'attività FV totale non direttamente collegata al prodotto oggetto dell'inchiesta, le conclusioni non subiscono modifiche significative in quanto, nel complesso, i vari fattori presi in considerazione, in particolare la redditività e le possibilità di assorbire parte del dazio, non variano notevolmente (la redditività diminuisce, passando dall'11 % al 9 % in media). In risposta alla comunicazione delle conclusioni definitive, una parte presso la quale la Commissione aveva svolto un sopralluogo di verifica ha contestato la rappresentatività della conclusione sulla redditività degli installatori e dei responsabili dei progetti che, per quanto la riguarda, sarebbe basata su un'unica transazione. Questo argomento è respinto in quanto la Commissione ha calcolato la redditività degli operatori a valle sulla base di tutti i dati forniti dagli operatori a valle nelle loro risposte al questionario. |
(790) |
Per quanto riguarda l'indagine effettuata da AFASE tra i suoi membri, va notato in primo luogo che tutti gli operatori hanno avuto l'occasione di manifestarsi al momento dell'apertura dell'inchiesta e di rispondere al questionario specifico elaborato per gli operatori a valle in cui si chiedono le informazioni necessarie ai fini della valutazione dell'impatto dei dazi sui suddetti operatori. In secondo luogo, nell'indagine non è stata fornita l'identità degli installatori, il che non ha permesso di verificare ad esempio la pertinenza e l'affidabilità dei dati forniti. In terzo luogo, mentre un certo numero di domande poste in quest'indagine riguardavano la capacità degli installatori di assorbire eventuali dazi, l'indagine stessa non faceva alcun riferimento al profitto realizzato da questi installatori nel PI, e in questo modo ha perso un elemento importante per la valutazione dell'impatto delle misure. Di conseguenza non è stato possibile trarre conclusioni significative dall'indagine fornita. |
(791) |
Le misure sono state accusate di non essere nell'interesse dell'Unione perché, facendo aumentare il prezzo dei moduli, scoraggerebbero l'installazione di nuovi impianti da parte degli utenti finali/consumatori. Di conseguenza, gli operatori a valle riceverebbero un numero assai inferiore di ordini e dovrebbero ridimensionare le loro imprese. Tale valutazione si basava su uno studio effettuato da Prognos sull'eventuale perdita di posti di lavoro, presentato durante l'inchiesta. Secondo lo studio, la maggioranza dei posti di lavoro nel mercato FV dell'UE sarebbe in pericolo se venissero istituiti dazi. Lo studio adotta una stima dell'Associazione dell'industria fotovoltaica europea (European Photovoltaic Industry Association — EPIA), secondo cui l'occupazione totale diretta esistente nel 2011 ai vari livelli del mercato FV dell'UE (fabbricanti, importatori e operatori UE a monte e a valle) raggiunge i 265 000 addetti. Partendo dalla stima del 2011 sull'occupazione totale diretta nel settore FV, lo studio di Prognos conclude che su 265 000 posti di lavoro potranno andarne persi in tre anni fino a 242 000, a seconda del livello dei dazi. Si presume che le maggiori perdite occupazionali si verifichino nel mercato a valle che, nel 2011, secondo Prognos impiegava circa 220 000 persone. |
(792) |
L'inchiesta non ha confermato tale scenario e ha ritenuto che nel 2011, durante il PI e nel 2012 il numero di posti di lavoro diretti esistenti nel mercato FV dell'UE fosse nettamente inferiore. |
(793) |
Tanto per cominciare, l'inchiesta solleva dubbi sulla veridicità del numero totale di posti di lavoro diretti nel FV stimati dall'EPIA. In particolare, durante la visita di verifica presso l'EPIA, si è constatato che i dati in base ai quali l'occupazione era stata quantificata in 265 000 addetti erano imprecisi e non consentivano tale conclusione. In realtà, secondo informazioni raccolte durante la visita di verifica in loco, il numero di occupati diretti nel FV, calcolato per il 2011, avrebbe un margine di errore fino al 20 %. Inoltre, la stima comprende l'occupazione in altri paesi europei esterni all'UE, come anche quella connessa ai prodotti a film sottile, che non rientra nel campo d'indagine della presente inchiesta. |
(794) |
Si precisa che il margine di errore del 20 % del numero totale di posti di lavoro diretti nel settore FV, stimato dall'associazione settoriale europea e applicabile verso l'alto o verso il basso, è emerso nel corso della visita di verifica all'EPIA. Esso dimostra la difficoltà di valutare con precisione le cifre sull'occupazione nel settore a valle, in quanto vi sono poche fonti, spesso contraddittorie, di raccolta dei dati. |
(795) |
Nonostante tali dubbi, e sebbene per analizzare l'impatto delle misure fosse stata usata la stima iniziale sull'occupazione, si devono formulare le seguenti osservazioni. La stima riguarda l'occupazione nel settore FV europeo per il 2011, legata ad un numero assai elevato di impianti fotovoltaici installati nell'UE per quell'anno (20 GW circa). È ragionevole pensare che, data la diminuzione del numero di impianti a 17,5 GW circa nel PI e a 15 GW nel 2012, l'occupazione, soprattutto a valle, si sia ridotta di conseguenza, in quanto direttamente legata al numero di impianti installati. La stampa specializzata pubblicamente disponibile indica che tra il 2011 e il 2012, in Germania, il maggior mercato nazionale, l'occupazione nel settore FV si è ridotta da 128 000 a 100 000 addetti, compresi i posti di lavoro presso i fabbricanti. L'indagine solleva inoltre molti dubbi sul fatto che la cifra si riferisse solo a posti di lavoro a tempo pieno dedicati unicamente alle attività FV. Al riguardo l'inchiesta ha invece rivelato che, soprattutto nel mercato a valle (installazioni), l'attività FV fa parte di solito di una attività industriale ben più ampia, la cui parte principale sono gli impianti di riscaldamento o elettrici, idraulici ecc. |
(796) |
Alla luce di quanto sopra, è probabile che l'istituzione di misure porti ad un aumento dei prezzi nell'UE per il prodotto oggetto dell'inchiesta, che potrebbe dar luogo a breve termine a una diminuzione delle installazioni di impianti FV. In questo segmento del mercato, tuttavia, secondo le considerazioni che seguono, l'occupazione può essere compromessa solo in misura limitata. In primo luogo, le attività relative al settore FV costituiscono, almeno per alcuni installatori, solo una parte delle loro attività, tra l'altro a carattere stagionale. Gli installatori dovrebbero quindi poter svolgere altre attività se si venissero a trovare di fronte a una riduzione della domanda di impianti FV. Poiché gli obiettivi relativi alle fonti rinnovabili e all'efficienza energetica, concordati a livello UE, sono giuridicamente vincolanti per gli Stati membri, è prevedibile che la riduzione della domanda di impianti solari si traduca in un aumento della domanda di altre forme di energia rinnovabile e di efficienza energetica. È probabile che molti addetti del settore a valle posseggano le competenze necessarie per beneficiare dell'aumento della domanda in questi settori contigui. In secondo luogo, visti gli utili attualmente generati dal mercato a valle (cfr. considerando 785), gli installatori dovrebbero poter assorbire una parte dell'aumento dei prezzi e limitare così l'impatto sui prezzi finali e sulla domanda di impianti FV. |
(797) |
Anche senza l'istituzione di dazi, le previsioni pubblicamente disponibili relative alla domanda di impianti FV annunciano una probabile contrazione della domanda nel 2013, con installazioni annue tra 9,8 GW e 16,5 GW nel 2013, che avrebbero comunque effetti negativi sull'occupazione nel mercato a valle. |
(798) |
Infine, si noti che l'aumento dei prezzi nel settore FV si verificherebbe in ogni caso, poiché la produzione della RPC che rifornisce il mercato UE lavora sostanzialmente in perdita, il che è una situazione insostenibile. |
(799) |
Per quanto riguarda la perdita di posti di lavoro, le informazioni raccolte nel corso dell'inchiesta hanno confermato che il settore a valle ha registrato perdite di posti di lavoro a seguito della contrazione della domanda di impianti fotovoltaici nell'Unione di circa 5 GW tra il 2011 e il 2012. Queste perdite di posti di lavoro non possono essere collegate alle misure, poiché hanno rispecchiato l'evoluzione del mercato. Inoltre, un'ulteriore contrazione della domanda è prevista nel 2013 e nel 2014 e provocherà molto probabilmente ulteriori perdite di occupazione nel settore del FV. Analogamente, tale evoluzione della domanda era prevista dai principali centri di ricerca prima dell'avvio dell'inchiesta e pertanto tali perdite di posti di lavoro non possono essere attribuite all'istituzione di misure. |
(800) |
L'industria dell'Unione ha presentato uno studio effettuato da un consulente, PriceWaterhouseCoopers (PWC), sul possibile impatto della misura sui posti di lavoro connessi al FV. Lo studio di PWC fa riferimento allo studio di Prognos, che aveva previsto una forte riduzione di posti di lavoro nel mercato FV in seguito all'istituzione di misure, era stato presentato da AFASE prima dell'istituzione dei dazi antidumping provvisori ed era oggetto del considerando 791 di cui sopra. Lo studio di PWC critica lo studio della Prognos per il fatto che la perdita totale di posti di lavoro stimata da Prognos superava di fatto il numero totale di posti di lavoro FV esistenti nell'Unione. Per quanto riguarda l'impatto dei dazi sul mercato dell'Unione, PWC ha raggiunto conclusioni opposte rispetto a Prognos, prevedendo un impatto positivo netto sui posti di lavoro nell'Unione e benefici che compensano i possibili effetti negativi dei dazi (ad esempio sulla domanda). |
(801) |
AFASE ha sostenuto che la Commissione non aveva rivelato la fonte del margine di errore del 20 % per il numero di occupati diretti nel FV per il 2011 calcolato dall'EPIA. |
(802) |
Questo margine di errore del 20 %, che può essere applicato verso l'alto o verso il basso, è stato individuato nel corso della visita di verifica all'EPIA. Esso dimostra la difficoltà di valutare con precisione le cifre sull'occupazione nel settore a valle, in quanto vi sono poche fonti, spesso contraddittorie, di raccolta dei dati. |
(803) |
In risposta alla comunicazione delle conclusioni definitive, alcune parti hanno sostenuto che nella sua analisi la Commissione non si pronunciava sul fatto che i dazi non faranno che accrescere la perdita di posti di lavoro risultante dal minor numero di impianti FV dopo il 2011. Si è affermato che tali perdite di posti di lavoro, in particolare per il settore a valle, sono strettamente collegate al fatto che gli installatori di impianti fotovoltaici dipendono dagli impianti solari. Inoltre, AFASE ha criticato la Commissione per non avere adeguatamente preso in considerazione l'indagine svolta tra i suoi membri e un'indagine simile condotta da un'associazione che rappresenta il settore solare nel Regno Unito, che avrebbero illustrato questa dipendenza. |
(804) |
Per quanto riguarda il presunto silenzio della Commissione sull'impatto dei dazi sui posti di lavoro, si fa riferimento ai considerando 799 e 800 di cui sopra, che trattano le affermazioni riguardanti l'impatto delle misure sull'occupazione nel settore del FV e riconoscono che, in realtà, i posti di lavoro nel settore a valle potrebbero essere danneggiati a breve termine a causa delle misure. |
(805) |
Per quanto riguarda l'indagine effettuata da AFASE e dall'associazione di categoria del Regno Unito, in risposta alle conclusioni definitive è stata fornita l'identità delle società partecipanti all'intervista. Le indagini sono tuttavia rimaste carenti, in quanto ad esempio in alcuni casi le risposte non erano complete. Dall'analisi delle indagini emerge quanto segue. Per quanto riguarda l'indagine di AFASE, va osservato in primo luogo che la maggior parte dei 50 installatori che hanno risposto all'intervista hanno dichiarato di essere attivi esclusivamente sul mercato FV. 15 su 50 installatori hanno dichiarato di operare anche in altri settori diversi dal FV, quali impianti di riscaldamento, elettrici e, in una certa misura, eolici. Per quanto concerne l'indagine condotta nel Regno Unito, 21 delle 31 società che hanno risposto nell'intervista svolgevano anche attività non collegate al FV. Questo risultato dimostra che per quasi la metà dei responsabili dei progetti e degli installatori sono confermate le conclusioni di cui al considerando 247 del regolamento antidumping provvisorio sulla capacità di svolgere altre attività come impianti elettrici e di riscaldamento, idraulici e altri impianti che utilizzano energie ecologiche. Si riconosce tuttavia che questa capacità può esistere in misura minore di quanto previsto nel regolamento antidumping provvisorio. Il suo effetto mitigante sulle perdite di posti di lavoro può pertanto essere meno importante rispetto a quanto inizialmente previsto. In secondo luogo, taluni operatori partecipanti alle indagini di AFASE e dell'associazione del settore solare del Regno Unito impiegavano prodotti fabbricati nell'Unione e alcuni prevedono di acquistare prodotti non cinesi dopo l'istituzione delle misure, per evitare l'aumento dei prezzi. Di conseguenza la loro dipendenza dalle importazioni cinesi e l'impatto delle misure saranno ridotti, dato che essi possono accedere a prodotti fabbricati nell'Unione. In terzo luogo, la stima dell'impatto delle misure sulle imprese di tutti gli operatori intervistati non consente di trarre conclusioni certe, dato che le loro valutazioni sono state molto diverse. Alcune società non sono nemmeno state in grado di valutare tale impatto. In quarto luogo, anche le risposte alla domanda sul numero di progetti FV che rischiano di essere annullati in caso di istituzione dei dazi variavano tra «non molti» e «tutti i progetti» nell'indagine condotta nel Regno Unito. Alcuni operatori non sono stati in grado di effettuare una stima. Infine, in entrambe le indagini mancava la domanda sulla redditività degli operatori economici intervistati, che è importante per la valutazione della possibilità di assorbire l'eventuale aumento di prezzo risultante dal dazio. |
(806) |
Varie parti hanno sostenuto che gli installatori non possono facilmente cambiare le loro attività o passare ad altri impianti ad energia verde a causa delle diverse tecnologie e conoscenze in questione. Pertanto, se i dazi venissero istituiti, essi cesserebbero l'attività. Dopo la divulgazione delle conclusioni definitive, l'obiezione è stata ribadita da una parte interessata, che ha sostenuto che gli installatori hanno investito risorse ingenti nella specializzazione FV, come una formazione specifica, il che dimostrerebbe che il loro centro di attività è il settore FV e che essi non sarebbero in grado di passare facilmente ad altre attività. |
(807) |
Questa argomentazione non è stata suffragata da sufficienti prove, in quanto non è stato dimostrato quali precise conoscenze un installatore dovrebbe acquisire e quanto sia difficile e costoso ottenerle. A prescindere, le istituzioni riconoscono che gli installatori hanno sviluppato competenze specifiche per l'installazione dei pannelli FV. Tuttavia, lo sviluppo di tali competenze è relativamente recente e si aggiunge alla perizia di base degli installatori, ovvero impianti elettrici e di riscaldamento oppure idraulici. Le suddette conoscenze e competenze sono state sviluppate in risposta ad una prassi iniqua, ovvero il massiccio afflusso di importazioni sovvenzionate dalla RPC. Indipendentemente dalle competenze specialistiche dei dipendenti degli installatori, l'argomentazione deve essere considerata in parallelo con l'analisi effettuata ai considerando da 792 a 800 sulla situazione occupazionale nel settore a valle che, nel breve termine, potrebbe essere intaccata ma che, grazie al commercio sostenibile, dovrebbe migliorare per gli installatori a medio e lungo termine. La tesi addotta è stata quindi respinta. |
(808) |
Diverse parti hanno contestato la capacità degli operatori a valle di assorbire anche solo in parte l'eventuale aumento dei prezzi. Tale argomentazione non è stata sufficientemente corroborata da prove, impedendo in tal modo di valutare in quale misura potesse essere corretta. La redditività degli operatori a valle che hanno collaborato direttamente collegata al prodotto in esame è stata valutata all'11 % circa, il che lascia agli operatori in questione la possibilità di assorbire almeno parzialmente un eventuale aumento dei prezzi. In tale contesto, si ricorda che la tendenza generale dei prezzi è verso il basso. |
(809) |
In risposta alla comunicazione delle conclusioni definitive, alcune parti hanno nuovamente segnalato il grave rischio di contrazione della domanda di prodotti fotovoltaici nell'Unione in seguito all'istituzione delle misure, che secondo le parti in questione non le rende auspicabili. Una parte ha sostenuto che attualmente per l'energia solare si registra un'elevata elasticità del prezzo della domanda e che un aumento anche solo moderato del prezzo dei prodotti FV determinerebbe una grave contrazione della domanda. Questa parte ritiene che un dazio compensativo attorno al 30 % possa far diminuire ulteriormente la domanda di 8 GW e un dazio attorno al 50 % la faccia diminuire di 10 GW. Nel medesimo tono, AFASE fa riferimento ad uno studio realizzato da un analista di mercato, che prevede anche una contrazione della domanda fino a 2GW nel 2013 in seguito a un dazio del 50 %, quindi una contrazione molto più contenuta. |
(810) |
Nonostante le parti abbiano presentato diverse tesi sulla contrazione nel corso dell'inchiesta, che si aggiungono a quelle di cui sopra, esse non contenevano risultati comparabili. Non si può escludere che i dazi possano comportare un calo della domanda di impianti FV, ma quantificare tale effetto è difficile, in considerazione dei diversi elementi che influenzano l'attrattiva degli impianti FV nell'Unione. Inoltre, anche se tale contrazione dovesse avvenire a breve termine, a medio e a lungo termine i benefici derivanti da scambi commerciali equi compenseranno gli effetti negativi a breve termine. Infine, AFASE ha riconosciuto che la valutazione del nesso diretto tra la domanda e i dazi sarà disponibile solo dopo che i dazi saranno in vigore. L'argomentazione è stata quindi respinta. |
(811) |
Come indicato al considerando 784, sei fornitori di servizi nel settore del fotovoltaico (logistica, trasporti, pubbliche relazioni, ecc.) hanno risposto al questionario; si tratta di operatori la cui attività non è direttamente collegata al prodotto oggetto dell'inchiesta. Tali risposte hanno fornito indicazioni sull'importanza relativa dell'attività connessa al FV rispetto all'attività complessiva degli operatori interessati che hanno collaborato all'inchiesta. Nonostante alcune carenze nelle risposte, i dati nei questionari hanno consentito di stabilire che l'attività connessa al fotovoltaico di tali operatori è marginale rispetto al totale delle loro attività. In effetti essa ha rappresentato in media solo il 5 % circa del loro fatturato totale e circa l'8 % dell'occupazione totale. Per quanto riguarda la redditività, si è raggiunto in media circa il 7 %. Si noti tuttavia che i dati relativi alla redditività non erano completi, poiché non tutti gli operatori hanno riferito su questo punto. Di conseguenza, la Commissione ha concluso che le eventuali ripercussioni delle misure sulla situazione economica dei fornitori di servizi nel settore del FV sono probabilmente trascurabili. |
(812) |
Da quanto precede, si conclude in via provvisoria che sugli operatori a valle le misure avrebbero un'incidenza negativa ma limitata a breve termine, tenuto conto di un calo nelle installazioni maggiore di quello previsto in uno scenario controfattuale senza dazi, come quello tracciato da grandi centri di ricerca, e in cui il dazio non può essere assorbito dagli operatori a valle. Nonostante il possibile calo della domanda di impianti FV, gli installatori dovrebbero poter svolgere altre attività o connesse ad altre forme di energia pulita o alla loro attività primaria, come detto sopra. Di conseguenza, in considerazione delle informazioni fornite, la Commissione ha concluso che le eventuali ripercussioni delle misure sulla situazione economica dei fornitori di servizi nel settore del FV sono probabilmente trascurabili. |
6.6. Interesse degli utenti finali (consumatori)
(813) |
Non sono pervenute osservazioni da nessun soggetto che, come le associazioni dei consumatori, rappresenti direttamente gli interessi di utenti finali. In questo caso si fa riferimento a due tipi di utenti finali: i consumatori (famiglie) e gli altri utenti finali (come istituzioni, altri investitori). L'inchiesta evidenzia che solo un quarto circa degli attuali impianti FV nell'UE (i cosiddetti impianti su tetto, piccoli impianti) sono stati ordinati da consumatori. Gli altri impianti (montati a terra, di maggiori dimensioni e di tipo industriale e commerciale) sono stati ordinati da altri utenti finali. |
(814) |
Varie parti sostengono che, in caso di istituzione di misure, i consumatori vedrebbero aumentare il prezzo dei moduli FV. Se, a causa dei dazi, i prezzi dei moduli FV nel mercato UE aumentassero lievemente, è probabile che i consumatori e gli altri utenti finali ne risentirebbero poco poiché, secondo l'inchiesta, il prezzo di un modulo rappresenta fino al 50 % circa del costo totale di un impianto FV. Dati i margini di profitto conseguiti dai responsabili dei progetti e dagli installatori, è ragionevole supporre che l'eventuale aumento dei prezzi dei moduli possa, almeno in parte, essere assorbito e quindi attenuato per il consumatore. In base agli elementi disponibili si è concluso che le misure, al livello di dazio proposto, saranno assorbite almeno in parte dalla catena di approvvigionamento e che perciò non si tradurranno necessariamente in prezzi più alti per i consumatori al dettaglio. |
(815) |
Si osserva anche che senza l'istituzione dei dazi, la probabile scomparsa dell'industria dell'Unione lascerebbe i consumatori con una sola fonte di approvvigionamento di moduli in futuro. In questo scenario i produttori esportatori cinesi sarebbero in grado di rafforzare ulteriormente la loro già forte posizione sul mercato; ciò potrebbe anche portare a un aumento dei prezzi a breve e medio termine, a scapito dei consumatori/utenti finali. Come già indicato, è probabile che un aumento dei prezzi intervenga comunque, dato che la produzione della RPC è in perdita. |
(816) |
Alcune parti hanno obiettato che i dazi avrebbero per effetto un rialzo del prezzo del prodotto oggetto dell'inchiesta. Di conseguenza ci sarebbe una diminuzione della domanda di impianti FV in quanto diventerebbero troppo onerosi per i consumatori e non sufficientemente attraenti per gli altri investitori. |
(817) |
Come già menzionato al considerando 752, anche se un aumento temporaneo dei prezzi potrebbe avvenire in seguito all'istituzione di misure, l'andamento complessivo dei prezzi è decrescente, come confermano numerose fonti pubbliche. L'argomentazione è pertanto respinta. Poiché è difficile quantificare con esattezza l'eventuale aumento dei prezzi derivante dalle misure e la conseguente possibile contrazione della domanda, si rammentano gli elementi seguenti. In primo luogo, il prodotto oggetto dell'inchiesta rappresenta fino al 50 % del costo totale di un impianto fotovoltaico e quindi il dazio può essere almeno in parte assorbito. In secondo luogo, la concorrenza dell'industria dell'Unione con i produttori dei paesi terzi, già presenti sul mercato dell'Unione, può contenere i prezzi. Al tempo stesso l'industria dell'Unione dovrebbe essere in grado di ottenere migliori risultati finanziari grazie alle economie di scala derivanti da un migliore utilizzo degli impianti di produzione e una riduzione dei costi di produzione. In terzo luogo, la domanda di impianti fotovoltaici è correlata non solo ai livelli dei prezzi del prodotto oggetto dell'inchiesta, ma anche al livello delle FIT. Con la domanda attuale, scarsa rispetto a quella registrata nel 2011 e nel PI, è probabile che le FIT diminuiscano meno rapidamente che nel periodo in esame, consentendo di operare continui investimenti in progetti FV. L'argomento è stato pertanto respinto. |
(818) |
In risposta alla comunicazione delle conclusioni definitive, una parte ha contestato l'argomentazione di cui sopra. Essa ha affermato che la tendenza dei prezzi al ribasso non può essere mantenuta dopo l'introduzione delle misure. La parte ha ricordato che le misure rappresentano un considerevole aumento dei costi che non può essere pienamente compensato dalla diminuzione dei costi e/o dalle importazioni dai paesi terzi. Inoltre, è stato ribadito che l'industria dell'Unione non sarà in grado di operare nuovi investimenti in impianti e macchinari e che gli operatori a valle possono assorbire una parte degli aumenti se il loro profitto è dell'11 %. Infine non vi è alcun elemento di prova del fatto che le FIT possano compensare l'aumento di prezzo. |
(819) |
Si ricorda che, contrariamente a tale affermazione, non si prevede che l'aumento di prezzo risultante dalle misure possa essere assorbito integralmente, ma piuttosto che un aumento temporaneo dei prezzi in seguito al provvedimento sia possibile (cfr. considerando 247 del regolamento antidumping provvisorio). Infatti, siffatto aumento dei prezzi potrebbe derivare dalla differenza dei livelli di prezzo tra i prezzi cinesi oggetto di sovvenzioni e i prodotti non cinesi. Tuttavia, le informazioni raccolte nel corso dell'indagine permettono di affermare che l'eventuale aumento dei prezzi può essere in parte assorbito da una serie di fattori, visti i profitti nel settore a valle che ammontano in media all'11 %. Infine, per quanto riguarda l'affermazione che non vi è alcun elemento di prova del fatto che le FIT potrebbero compensare l'aumento dei prezzi, è ragionevole supporre che le FIT saranno adeguate nel tempo, in linea con l'andamento dei prezzi per i progetti |
(820) |
Una parte ha affermato che dal marzo 2013 i prezzi dei moduli sono aumentati del 20 % nell'Unione e che dal 2013 si registra una grave mancanza di scorte. L'argomentazione non è stata sufficientemente documentata e, al contrario, le fonti pubbliche di informazione confermano una relativa stabilità dei prezzi nel secondo trimestre del 2013. Anche se le informazioni fossero corrette, si limiterebbero a rispecchiare il fatto che, in seguito alla registrazione delle importazioni, nel prezzo è stato tenuto conto del rischio di un dazio compensativo. L'argomento è stato quindi respinto. |
(821) |
Un'altra parte ha sostenuto che i progetti FV non produrrebbero utile per gli investitori se il calo delle FIT non fosse correlato al calo dei costi del progetto, tra cui il prezzo dei moduli, in quanto essi rappresentano una parte significativa dei costi in un progetto. A tale riguardo, è stato affermato che i dazi metterebbero in discussione la sostenibilità di numerosi progetti FV, in quanto fanno aumentare il prezzo. |
(822) |
Come indicato al considerando 752, la tendenza generale dei prezzi del prodotto oggetto dell'inchiesta risulta essere al ribasso. Inoltre, l'importanza delle FIT per il mercato sta diminuendo perché in varie regioni la parità di rete sarà probabilmente raggiunta. Per questi motivi l'argomentazione secondo la quale il prezzo dei moduli FV potrebbe avere un impatto negativo sui progetti FV, compresa la questione della loro redditività, è stata respinta. |
(823) |
Una delle parti interessate ha presentato una modellizzazione interna volta a provare che la sostenibilità di numerosi progetti FV sarebbe compromessa qualora i dazi fossero applicati. |
(824) |
La modellizzazione non ha consentito di quantificare correttamente in quale misura l'attrattività dell'investimento in impianti FV (ad esempio utile sul capitale investito) potrebbe diminuire in caso di un aumento dei prezzi del prodotto oggetto dell'inchiesta. L'ipotesi che ogni dazio sarebbe interamente trasferito a utenti finali e consumatori, utilizzata in tale modellizzazione, è improbabile, visti gli attuali margini di profitto degli operatori a valle. Inoltre, una decisione di investimento non si basa solo sul prezzo dei moduli, ma dipende anche da molti altri fattori tra cui, tra l'altro, la presenza di un quadro favorevole per gli impianti FV in un determinato paese, il livello di sostegno rispettivamente il prezzo dell'elettricità (per quanto riguarda la parità di rete). L'argomentazione ha dovuto quindi essere respinta. |
(825) |
Considerato quanto precede, si è concluso che l'istituzione di misure avrebbe un impatto nel complesso limitato sui consumatori e sugli altri utenti finali indipendentemente dal ruolo che i regimi nazionali di sostegno possono avere per stimolare la domanda di impianti FV. Se i regimi nazionali di sostegno vengono adeguati a prezzi più elevati per i pannelli solari (mediante FIT più elevate) l'impatto sui consumatori può essere inesistente. |
6.7. Altre argomentazioni
(826) |
Alcune parti interessate hanno affermato che l'industria dell'Unione non è in grado di rifornire il mercato UE alle quantità richieste e che, istituendo dazi antidumping, l'UE corre il grave rischio di una carenza sul suo mercato, con conseguente ulteriore aumento dei prezzi del prodotto in esame. |
(827) |
L'inchiesta ha dimostrato che questa argomentazione è ingiustificata. Dal 2009 l'industria dell'Unione non utilizza appieno le sue capacità di produzione. Durante il PI il tasso di utilizzo della capacità di produzione di moduli dell'UE era del 41 %, con ulteriori capacità inutilizzate pari a 5,7 GW circa, e il tasso di utilizzo della capacità di produzione di celle dell'UE era del 63 %, con ulteriori capacità inutilizzate pari a 1,2 GW circa. Grazie perciò alle capacità inutilizzate, l'industria dell'Unione potrebbe competere per un ulteriore quota di mercato nel breve periodo. Anche a medio termine, è ragionevole supporre che l'industria dell'Unione cercherà di ampliare le sue capacità di produzione per essere in grado di ottenere migliori economie di scala e ridurre ulteriormente i prezzi. Esistono inoltre altre fonti di approvvigionamento, presenti anche sul mercato UE e capaci di competere sul mercato UE in caso di calo delle importazioni dei prodotti cinesi in questione. Dall'inchiesta è emerso che le capacità inutilizzate di produzione non cinesi all'esterno dell'UE erano nel PI pari a 5,6 GW per i moduli e 6 GW per le celle. Si è pertanto concluso che le capacità inutilizzate totali dell'Unione e dei fabbricanti terzi esterni all'Unione sono sufficienti a integrare a breve termine il potenziale calo delle importazioni cinesi in base alla domanda di impianti FV nell'UE prevista per il 2013 (tra 9,8 GW e 16,5 GW) e il 2014 (tra 9 GW e 17,1 GW) da grandi centri di ricerca, come EPIA. |
(828) |
Anche effettuando una valutazione più prudente della capacità produttiva dell'Unione (cfr. il considerando 545), la capacità inutilizzata comune dell'Unione e dei paesi terzi sarebbe sufficiente ad integrare a breve termine la potenziale diminuzione delle importazioni dalla RPC. Anche a medio termine, è ragionevole supporre che l'industria dell'Unione cercherà di ampliare le sue capacità di produzione per essere in grado di ottenere migliori economie di scala e ridurre ulteriormente i prezzi. L'argomentazione è stata quindi respinta. |
(829) |
Alcune parti hanno poi sostenuto che l'istituzione di dazi sul prodotto in esame nuocerà allo sviluppo del mercato FV in Europa e che quindi gli obiettivi del programma UE 2020 relativi alle fonti rinnovabili di energia e alla riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra nell'UE non potranno essere raggiunti. |
(830) |
Intanto, gli obiettivi per il 2020 non dipendono esclusivamente dell'energia solare. Altrettanto importanti sono altre energie ecologiche come: l'energia eolica, da biomassa, idroelettrica ecc. Poiché gli obiettivi per il 2020 non attribuiscono all'energia solare una percentuale determinata, un numero di impianti FV lievemente inferiore non farà aumentare il costo generale dell'Agenda 2020. Il prezzo dei pannelli solari è inoltre solo uno tra i tanti fattori essenziali necessari allo sviluppo dell'industria FV in Europa. Fattori altrettanto importanti sono: un quadro giuridico e finanziario favorevole a livello dell'Unione e nazionale, un migliore accesso al credito per progetti sulle energie rinnovabili e l'investimento in R&S. Riguardo agli investimenti nel settore solare, l'istituzione di dazi migliorerà la situazione dell'industria dell'Unione e del settore FV in genere. Probabilmente esso contribuirà quindi anche a migliorare l'accesso al credito sia per l'industria dell'Unione che per gli investitori nel settore FV. Infine, si ricorda che lo scopo dei dazi non è quello di eliminare le importazioni cinesi, ma di ristabilire condizioni di concorrenza eque. Se il prezzo del prodotto in esame cresce, i profitti evidentemente ottenuti nel mercato a valle permettono di supporre che l'aumento dei prezzi sarà in parte assorbito dagli operatori del mercato a valle. Per questo, il prezzo dei moduli non dovrebbe aumentare in modo significativo per gli utenti finali/consumatori e la domanda di impianti solari potrebbe essere mantenuta entro i margini previsti. |
(831) |
In base a quanto precede, si conclude che l'istituzione di misure non dovrebbe avere, nell'insieme, effetti negativi di rilievo su altre politiche dell'UE. |
6.8. Conclusioni relative all'interesse dell'Unione
(832) |
Gli effetti complessivamente positivi per l'industria dell'Unione prevalgono sui possibili effetti negativi su altri operatori del mercato FV, consumatori/utenti finali compresi. |
(833) |
Considerato quanto precede, si conclude che, secondo le informazioni disponibili sull'interesse dell'Unione, non esistono ragioni impellenti contrarie all'adozione di misure definitive sulle importazioni del prodotto in esame originario della RPC. |
7. MISURE COMPENSATIVE DEFINITIVE
(834) |
Alla luce delle conclusioni raggiunte sulla sovvenzione, sul pregiudizio, sul nesso di causalità e sull'interesse dell'Unione, si ritiene opportuna l'istituzione di misure compensative definitive per evitare che le importazioni sovvenzionate arrechino un ulteriore pregiudizio all'industria dell'Unione. |
7.1. Livello di eliminazione del pregiudizio
(835) |
Per stabilire il livello delle misure si è tenuto conto dei margini di sovvenzione rilevati e dell'importo del dazio necessario per eliminare il pregiudizio subito dai produttori dell'Unione, senza superare i margini di sovvenzione rilevati. |
(836) |
Nel calcolare l'importo del dazio necessario a eliminare gli effetti della sovvenzione pregiudizievole, si è tenuto presente che la misura doveva permettere all'industria dell'Unione di coprire i costi di produzione e di realizzare il profitto al lordo delle imposte che un'industria di questo tipo può ragionevolmente attendersi in condizioni normali di concorrenza, cioè senza importazioni sovvenzionate, vendendo il prodotto simile nell'Unione. In linea con la giurisprudenza della Corte di giustizia, tale profitto è quello realizzato all'inizio del periodo in esame, vale a dire prima dell'aumento delle importazioni sovvenzionate. Pertanto l'obiettivo di profitto è stato fissato all'8 % sulla base della media ponderata del profitto realizzato dall'industria dell'UE nel 2009 e nel 2010 per i moduli e cellule, quando era redditizia. |
(837) |
Dopo la comunicazione delle conclusioni definitive, l'industria dell'Unione ha sostenuto che, come livello di redditività che l'industria dell'Unione potrebbe ragionevolmente raggiungere in assenza di importazioni sovvenzionate dovrebbe essere utilizzata la redditività del 2010, piuttosto che il margine di profitto medio degli anni 2009 e 2010. A tale riguardo, essa ha sostenuto che nel 2009 la redditività era insufficiente e le circostanze dei due anni erano chiaramente distinte, visto in particolare lo sviluppo dei consumi, che nel 2010 ha attenuato gli effetti della sovvenzione di quell'anno. A tale proposito, va osservato che, nel determinare il livello di eliminazione del pregiudizio, non è rilevante il fatto che il margine di profitto medio realizzato dall'industria dell'Unione sia o non sia stato «sufficiente». Il livello di eliminazione del pregiudizio deve essere fondato sul profitto che può essere ragionevolmente ottenuto in assenza di importazioni sovvenzionate. Per le autorità inquirenti è prassi consolidata considerare che questo livello sia stato raggiunto all'inizio del periodo in esame. Poiché in questo caso l'industria dell'Unione ha realizzato perdite sulle vendite di celle all'inizio del periodo in esame nel 2009, tale metodologia risultava inadeguata ed è stato ritenuto più affidabile basare la determinazione del livello di eliminazione del pregiudizio sul margine di profitto medio del primo e del secondo anno del periodo in esame. A questo proposito, si è inoltre ritenuto irrilevante che le circostanze fossero diverse in questi due anni. |
(838) |
Un'altra parte ha ribadito che occorre stabilire diversi obiettivi di profitto per moduli e celle, dato che la redditività di questi tipi di prodotti ha mostrato andamenti diversi nel periodo in esame. A tale riguardo va notato che, mentre gli indicatori sono stati illustrati separatamente per ciascun tipo di prodotto, le conclusioni raggiunte per ciascun indicatore si riferiscono al prodotto oggetto dell'inchiesta nel suo insieme. Si ricorda inoltre che moduli e celle costituiscono un unico prodotto e quindi i margini di sovvenzione e il livello di eliminazione del pregiudizio sono stati calcolati su questa base. |
(839) |
Su tale base è stato calcolato un prezzo non pregiudizievole del prodotto simile per l'industria dell'Unione. Il prezzo non pregiudizievole è stato calcolato aggiungendo il suddetto margine di profitto dell'8 % al costo di produzione durante il PI dei fabbricanti UE inseriti nel campione. |
(840) |
Il necessario aumento del prezzo è stato quindi stabilito paragonando il prezzo medio ponderato all'importazione dei produttori esportatori della RPC che hanno collaborato, fissato per calcolare la sottoquotazione del prezzo e debitamente aggiustato per tener conto dei costi di importazione e dei dazi doganali, al prezzo medio ponderato non pregiudizievole del prodotto simile venduto dai fabbricanti UE inseriti nel campione sul mercato dell'Unione durante il PI. Le differenze evidenziate da tale confronto sono state espresse in percentuale del valore medio ponderato CIF all'importazione. |
(841) |
Una parte ha sostenuto che le vendite dei produttori dell'Unione compresi nel campione si sono concentrate sul mercato di alta gamma, come il settore residenziale/settore commerciale di piccole dimensioni, che hanno attirato FIT più elevate, e ha segnalato che il prezzo di vendita dell'industria dell'Unione dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza. È opportuno osservare che tale obiezione non dovrebbe essere determinante per il calcolo del margine di pregiudizio, poiché dall'inchiesta è emerso che le vendite dei produttori dell'Unione non erano redditizie. |
7.2. Misure definitive
(842) |
Alla luce di quanto precede, e a norma dell'articolo 15 del regolamento di base, si ritiene che debba essere istituito un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di moduli FV in silicio cristallino e dei relativi componenti essenziali (celle) originari o provenienti dalla RPC, a un livello che corrisponda al più basso margine di sovvenzione o di pregiudizio riscontrati, nel rispetto del principio del dazio inferiore. Nella fattispecie, l'aliquota del dazio deve pertanto essere fissata al livello dei margini di sovvenzione accertati. |
(843) |
Dato l'elevato livello di collaborazione dei produttori esportatori cinesi, il dazio per «tutte le altre società» è stato fissato al più alto livello di dazio applicabile alle imprese rispettivamente del campione o che hanno collaborato all'inchiesta. Il dazio per «tutte le altre società» sarà applicato a quelle che non hanno collaborato all'inchiesta. |
(844) |
Per le società, di cui all'allegato, che hanno collaborato ma non fanno parte del campione l'aliquota del dazio definitivo è fissata al livello delle aliquote medie ponderate delle imprese inserite nel campione. |
(845) |
Sulla base di quanto precede, i tassi ai quali i dazi in questione saranno istituiti sono fissati come segue:
|
(846) |
Le misure compensative definitive di cui sopra sono istituite sotto forma di dazi ad valorem. |
(847) |
Le aliquote del dazio compensativo indicate per le singole società nel presente regolamento sono state stabilite in base alle conclusioni della presente inchiesta. Esse rispecchiano quindi la situazione delle società interessate constatata durante l'inchiesta. Tali aliquote (diversamente dal dazio unico per l'intero paese, applicabile a «tutte le altre società») si applicano quindi esclusivamente alle importazioni dei prodotti originari del paese interessato e fabbricati dalle società, cioè dalle specifiche persone giuridiche, citate. Le importazioni di prodotti fabbricati da qualsiasi altra società, comprese le persone giuridiche collegate a quelle espressamente citate, la cui denominazione sociale e il cui indirizzo non siano espressamente menzionati all'articolo 1 non possono beneficiare di tali aliquote e sono soggette all'aliquota del dazio applicabile a «tutte le altre società». |
(848) |
Eventuali richieste di applicazione di un'aliquota individuale del dazio compensativo (ad esempio in seguito a un cambiamento della ragione o denominazione sociale della società o alla creazione di nuove entità produttive o di vendita) devono essere inoltrate senza indugio alla Commissione (103) ed essere corredate di tutte le informazioni utili, in particolare l'indicazione degli eventuali mutamenti nelle attività della società riguardanti la produzione, le vendite sul mercato interno e le vendite all'esportazione, connesse ad esempio al cambiamento della ragione o denominazione sociale o a cambiamenti a livello delle entità produttive o di vendita. Se opportuno, il regolamento sarà modificato di conseguenza, aggiornando l'elenco delle società che beneficiano di aliquote del dazio individuali. |
(849) |
Per garantire una corretta applicazione del dazio compensativo, il livello del dazio residuo va applicato non solo ai produttori esportatori che non hanno collaborato, ma anche ai produttori che non hanno esportato verso l'Unione durante il PI. |
(850) |
Le misure sono istituite per consentire ai fabbricanti dell'Unione di compensare gli effetti pregiudizievoli del dumping. Qualora vi fosse inizialmente uno squilibrio tra il potenziale beneficio per i produttori dell'Unione e il costo per gli altri operatori economici dell'Unione, esso potrebbe essere corretto da un aumento e/o da una ripresa della produzione nell'Unione. Tuttavia, l'ipotesi contemplata di un aumento della produzione nell'Unione potrebbe non essere in linea con l'andamento del mercato, che è volatile. Il consumo dell'Unione di moduli è aumentato del 264 % tra il 2009 e il 2011, per poi diminuire del 43 % durante il periodo di 6 mesi tra il 2011 e il PI. La volatilità è ancora più pronunciata se si esamina il periodo 2006-2011, in cui il consumo di moduli dell'Unione è aumentato passando da meno di 1 GW a quasi 20 GW, ovvero crescendo del 2 000 % circa nell'arco di soli cinque anni. La volatilità è destinata a perdurare e le previsioni pubblicate dalle associazioni imprenditoriali evidenziano differenze del 100 % e più tra i diversi scenari, anche per il medio termine ovvero il biennio 2014-2015. |
(851) |
Per questi motivi si è ritenuto opportuno, in tali circostanze eccezionali, limitare la durata delle misure a un periodo di soli due anni. |
(852) |
Questo periodo dovrebbe essere sufficiente per permettere ai produttori dell'Unione di aumentare e/o riprendere la produzione, mentre allo stesso tempo non dovrebbe compromettere la situazione di altri operatori economici nell'Unione. Si ritiene che un periodo di due anni sia il più adatto per valutare se l'istituzione di misure avrà avuto l'effetto di accrescere la produzione dell'Unione e quindi di compensare gli effetti negativi per gli altri operatori economici dell'Unione. |
(853) |
Dopo la divulgazione delle conclusioni definitive, un produttore dell'Unione ha dichiarato che la durata limitata a due anni è troppo breve per riprendersi dal pregiudizio subito. In aggiunta, è stato affermato che tale durata di due anni non consentirebbe ai produttori dell'Unione di presentare piani aziendali per l'attuale e il prossimo esercizio finanziario. A tale riguardo va notato che la durata di tali misure fino al dicembre 2015 dovrebbe consentire ai produttori dell'Unione di presentare piani aziendali fino al 2015. |
(854) |
Inoltre, il produttore dell'Unione non ha contestato le ragioni per le quali la durata è stata limitata a due anni, in particolare la volatilità del mercato. Il produttore ha addirittura esplicitamente apprezzato la possibilità di una revisione, qualora le misure dovessero essere modificate a causa di un cambiamento di situazione del mercato. Poiché la probabilità di un cambiamento nella situazione di mercato entro due anni è effettivamente elevata in questo mercato volatile, si ritiene opportuno limitare le misure a due anni. |
(855) |
In seguito alla comunicazione delle conclusioni definitive, il denunziante ha osservato che due anni sono insufficienti per investire nella produzione, riferendosi al considerando 852. Tuttavia, a causa della notevole capacità inutilizzata dell'industria dell'Unione, un aumento della produzione può essere effettuato mediante un migliore utilizzo delle capacità di produzione esistenti, che dovrebbe essere realizzabile senza investimenti supplementari significativi. |
(856) |
Il denunziante ha inoltre sostenuto che l'istituzione di dazi compensativi definitivi per un periodo di due anni non lascia all'industria dell'Unione il tempo necessario a riprendersi dagli effetti negativi di precedenti pratiche di sovvenzione. Tuttavia, l'istituzione di dazi compensativi non può tenere conto solo dell'interesse dell'industria dell'Unione, ma deve bilanciare il potenziale beneficio per i produttori dell'Unione e i costi per altri operatori economici nell'Unione. Su questa base, la decisione di limitare le misure a due anni viene mantenuta. |
(857) |
Tutte le parti sono state informate dei fatti e delle considerazioni essenziali in base ai quali si intendeva raccomandare l'istituzione di un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di moduli o pannelli fotovoltaici in silicio cristallino e celle del tipo utilizzato nei moduli o pannelli fotovoltaici in silicio cristallino, originari o provenienti dalla RPC (divulgazione delle conclusioni definitive). A tutte le parti è stato concesso un periodo entro il quale presentare le loro osservazioni sulla divulgazione delle conclusioni definitive. |
(858) |
Tutte le osservazioni orali e scritte trasmesse dalle parti interessate sono state esaminate e prese in considerazione se ritenute pertinenti. |
7.3. Registrazione e retroattività
(859) |
Come indicato al precedente considerando 7, la Commissione ha adottato, in data 1o marzo 2013, il regolamento (UE) n. 182/2013 che dispone la registrazione delle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle relative componenti chiave (celle e wafer) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese a decorrere dalla data del 6 marzo 2013. |
(860) |
A partire dal 6 giugno 2013, mediante il regolamento antidumping provvisorio, si è posto fine alla registrazione delle importazioni ai fini della difesa contro le importazioni oggetto di dumping. Riguardo all'inchiesta antisovvenzioni in corso e date le conclusioni di cui sopra, deve cessare anche la registrazione delle importazioni ai fini dell'inchiesta antisovvenzioni a norma dell'articolo 24, paragrafo 5, del regolamento di base. |
(861) |
Per quanto riguarda un'eventuale applicazione retroattiva di misure compensative, devono essere valutate le condizioni di cui all'articolo 16, paragrafo 4, del regolamento di base. A norma di tale articolo può essere riscosso un dazio compensativo definitivo sui prodotti immessi in consumo nei novanta giorni precedenti la data di applicazione delle misure provvisorie e comunque non prima dell'apertura dell'inchiesta. |
(862) |
In tal caso, non sono state applicate misure compensative provvisorie. Di conseguenza, si è deciso che il dazio compensativo definitivo non è riscosso con effetto retroattivo. |
8. FORMA DELLE MISURE
(863) |
A seguito dell'adozione delle misure antidumping provvisorie nell'ambito dell'inchiesta antidumping parallela (104), un gruppo di produttori esportatori che hanno collaborato, comprese le loro società collegate nella RPC e nell'Unione europea, in collaborazione con la Camera di commercio cinese per l'importazione e l'esportazione di macchinari e prodotti elettronici («CCCME»), ha offerto un impegno congiunto sui prezzi a norma dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento antidumping di base (105). L'offerta d'impegno ha inoltre ricevuto il sostegno delle autorità cinesi. La Commissione ha esaminato l'offerta e, con la decisione 2013/423/UE (106) della Commissione l'ha accettata. |
(864) |
In seguito alla decisione 2013/423/UE i produttori esportatori, unitamente alla CCCME, hanno presentato una notifica relativa alla modifica della loro offerta di impegno iniziale. I produttori esportatori e la CCCME hanno chiesto di rivedere l'impegno per tenere conto dell'esclusione dei wafer dalla definizione del prodotto, illustrata ai considerando 46 e 99. Inoltre vari altri esportatori, entro il termine stabilito all'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento antidumping di base, hanno chiesto di essere inclusi nell'impegno. |
(865) |
Lo stesso gruppo di produttori esportatori, insieme alla CCCME, entro il termine specificato all'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento di base (107), ha chiesto alla Commissione di accettare i termini di tale impegno per eliminare anche gli effetti pregiudizievoli delle importazioni oggetto di sovvenzioni. Con la decisione di esecuzione 2013/707/UE la Commissione ha accettato la suddetta offerta per quanto riguarda i dazi definitivi. |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
1. È istituito un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di moduli o pannelli fotovoltaici in silicio cristallino e di celle del tipo impiegato nei moduli o pannelli fotovoltaici in silicio cristallino (lo spessore delle celle non è superiore a 400 micrometri), attualmente classificati ai codici NC ex 8501 31 00, ex 8501 32 00, ex 8501 33 00, ex 8501 34 00, ex 8501 61 20, ex 8501 61 80, ex 8501 62 00, ex 8501 63 00, ex 8501 64 00 ed ex 8541 40 90 (codici TARIC 8501310081, 8501310089, 8501320041, 8501320049, 8501330061, 8501330069, 8501340041, 8501340049, 8501612041, 8501612049, 8501618041, 8501618049, 8501620061, 8501620069, 8501630041, 8501630049, 8501640041, 8501640049, 8541409021, 8541409029, 8541409031 e 8541409039), originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese, a meno che non siano in transito ai sensi dell'articolo V del GATT.
I seguenti tipi di prodotto sono esclusi dalla definizione del prodotto in esame:
— |
caricatori solari costituiti da meno di sei celle, portatili e destinati ad alimentare apparecchi elettrici o a caricare batterie, |
— |
prodotti fotovoltaici a film sottile, |
— |
prodotti fotovoltaici in silicio cristallino che vengono integrati in modo permanente in apparecchi elettrici non destinati a produrre elettricità, i quali consumano l'elettricità generata dalle suddette celle fotovoltaiche in silicio cristallino in essi integrate, |
— |
moduli o pannelli con una tensione di uscita uguale o inferiore a 50 V DC e una potenza di uscita uguale o inferiore a 50 W, destinati esclusivamente all'utilizzo diretto come caricabatterie in sistemi con le stesse caratteristiche di tensione e di potenza. |
2. Le aliquote del dazio compensativo definitivo applicabili al prezzo netto franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, per i prodotti descritti al paragrafo 1 e fabbricati dalle società sotto elencate sono le seguenti:
Società |
Aliquota del dazio |
Codice addizionale TARIC |
Wuxi Suntech Power Co. Ltd Suntech Power Co. Ltd Wuxi Sunshine Power Co. Ltd Luoyang Suntech Power Co. Ltd Zhenjiang Ren De New Energy Science Technology Co. Ltd; Zhenjiang Rietech New Energy Science Technology Co. Ltd |
4,9 % |
B796 |
Yingli Energy (China) Co. Ltd Baoding Tianwei Yingli New Energy Resources Co. Ltd Hainan Yingli New Energy Resources Co. Ltd Hengshui Yingli New Energy Resources Co. Ltd Tianjin Yingli New Energy Resources Co. Ltd Lixian Yingli New Energy Resources Co. Ltd Baoding Jiasheng Photovoltaic Technology Co. Ltd Beijing Tianneng Yingli New Energy Resources Co. Ltd Yingli Energy (Beijing) Co. Ltd |
6,3 % |
B797 |
Changzhou Trina Solar Energy Co. Ltd Trina Solar (Changzhou) Science and Technology Co. Ltd Changzhou Youze Technology Co. Ltd Trina Solar Energy (Shanghai) Co. Ltd Yancheng Trina Solar Energy Technology Co. Ltd |
3,5 % |
B791 |
JingAo Solar Co. Ltd. Shanghai JA Solar Technology Co. Ltd JA Solar Technology Yangzhou Co. Ltd Hefei JA Solar Technology Co. Ltd Shanghai JA Solar PV Technology Co. Ltd |
5,0 % |
B794 |
Jiangxi LDK Solar Hi-Tech Co. Ltd LDK Solar Hi-Tech (Nanchang) Co. Ltd LDK Solar Hi-Tech (Suzhou) Co. Ltd |
11,5 % |
B793 |
LDK Solar Hi-Tech (Hefei) Co. Ltd |
11,5 % |
B927 |
Delsolar (Wujiang) Co. Ltd |
0 % |
B792 |
Renesola Jiangsu Ltd Renesola Zhejiang Ltd |
4,6 % |
B921 |
Jinko Solar Co. Ltd Jinko Solar Import and Export Co. Ltd ZHEJIANG JINKO SOLAR CO. LTD ZHEJIANG JINKO SOLAR TRADING CO. LTD |
6,5 % |
B845 |
Società elencate nell'allegato |
6,4 % |
|
Tutte le altre società |
11,5 % |
B999 (108) |
3. Salvo disposizioni contrarie, si applicano le norme vigenti in tema di dazi doganali.
Articolo 2
1. Le importazioni dichiarate per l'immissione in libera pratica dei prodotti attualmente classificati al codice NC ex 8541 40 90 (codici TARIC 8541409021, 8541409029, 8541409031 e 8541409039), fatturate dalle società i cui impegni sono stati accettati dalla Commissione e i cui nominativi figurano nell'elenco di cui all'allegato della decisione di esecuzione 2013/707/UE sono esenti dal dazio antisovvenzioni istituito dall'articolo 1, a condizione che:
a) |
una società il cui nome figura nell'elenco di cui all'allegato della decisione di esecuzione 2013/707/UE abbia prodotto, spedito e fatturato i prodotti di cui sopra, direttamente o attraverso la sua società collegata, anch'essa iscritta nell'elenco di cui all'allegato della decisione di esecuzione 2013/707/UE, alle società nell'Unione a essa collegate operanti come importatori che procedano all'immissione delle merci in libera pratica nell'Unione oppure al primo acquirente indipendente operante come importatore che proceda all'immissione delle merci in libera pratica nell'Unione; |
b) |
siano corredate di una fattura corrispondente all'impegno, ossia di una fattura commerciale contenente almeno le informazioni e la dichiarazione di cui all'allegato 2 del presente regolamento; |
c) |
siano corredate da un certificato d'impegno per l'esportazione a norma dell'allegato 3 del presente regolamento; e |
d) |
le merci dichiarate e presentate in dogana corrispondano esattamente alla descrizione della fattura corrispondente all'impegno. |
2. All'atto dell'accettazione della dichiarazione d'immissione in libera pratica sorge un'obbligazione doganale:
a) |
ogniqualvolta sia accertata, relativamente alle importazioni di cui al paragrafo 1, l'inosservanza di una o più delle condizioni elencate in tale paragrafo; oppure |
b) |
laddove la Commissione ritiri l'accettazione dell'impegno, a norma dell'articolo 13, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. 597/2009, con un regolamento o una decisione che si riferisca a transazioni particolari e dichiari nulle le pertinenti fatture corrispondenti all'impegno. |
Articolo 3
Le società i cui impegni sono stati accettati dalla Commissione e i cui nominativi figurano nell'elenco di cui all'allegato della decisione di esecuzione 2013/707/UE e che sono soggette a determinate condizioni ivi specificate emettono inoltre una fattura per le transazioni che non beneficiano di un'esenzione dai dazi antisovvenzioni. Tale fattura è una fattura commerciale contenente almeno gli elementi di cui all'allegato 4 del presente regolamento.
Articolo 4
La registrazione delle importazioni stabilita dal regolamento (UE) n. 182/2013 che dispone la registrazione delle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle relative componenti chiave (celle e wafer) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese è sospesa.
Articolo 5
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso cessa di produrre effetti il 7 dicembre 2015.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 2 dicembre 2013.
Per il Consiglio
Il presidente
E. GUSTAS
(1) GU L 188 del 18.7.2009, pag. 93.
(2) GU C 340 dell'8.11.2012, pag. 13.
(3) GU C 269 del 6.9.2012, pag. 5.
(4) Regolamento (UE) n. 513/2013 della Commissione, del 4 giugno 2013, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle relative componenti essenziali (celle e wafer) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese e che modifica il regolamento (UE) n. 182/2013 che dispone la registrazione delle importazioni dei suddetti prodotti originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese (GU L 152 del 5.6.2013, pag. 5).
(5) Regolamento (UE) n. 182/2013 della Commissione, dell'1 marzo 2013, che dispone la registrazione delle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle relative componenti chiave (celle e wafer) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese (GU L 61 del 5.3.2013, pag. 2).
(6) Cfr. pagina 214 della presente Gazzetta ufficiale.
(7) Relazione dell'organo di appello, «Comunità europee — Misure in materia di amianto e di prodotti contenenti amianto», WT/DS135/AB/R, adottato il 5 aprile 2001.
(8) Causa T-401/06, Brosmann Footwear (HK) Ltd e altri/Consiglio; causa T-314/06, Whirlpool Europe/Consiglio.
(9) Calzature con tomaie di cuoio originarie della Repubblica popolare cinese e del Vietnam, regolamento (CE) n. 553/2006 della Commissione, del 23 marzo 2006 (provv.); regolamento (CE) n. 1472/2006 della Commissione, del 5 ottobre 2006 (def.).
(10) Causa T-401/06, Brosmann Footwear (HK) Ltd contro Consiglio dell'Unione europea, punto 133.
(11) Causa T-401/06, Brosmann Footwear (HK) Ltd contro Consiglio dell'Unione europea, punto 135.
(12) Capo 10, sezione 1, del dodicesimo piano quinquennale: «Nel settore delle nuove energie, focalizzazione sullo sviluppo (…) dell'utilizzo dell'energia solare e della produzione di energia fotovoltaica e fototermica».
(13) Sezione III.ii.1 del dodicesimo piano quinquennale per l'industria solare fotovoltaica.
(14) Sezione III.iii.1 del dodicesimo piano quinquennale per l'industria solare fotovoltaica.
(15) Sezione III.ii.3 del dodicesimo piano quinquennale per l'industria solare fotovoltaica.
(16) Sezione VI.i del dodicesimo piano quinquennale per l'industria solare fotovoltaica.
(17) Capo Orientamenti e priorità della ristrutturazione industriale, articolo 5 della decisione n. 40 del Consiglio di Stato che promulga e attua disposizioni temporanee in vista della promozione dell'adeguamento dell'infrastruttura industriale.
(18) Capo III, articolo 17 della decisione n. 40 del Consiglio di Stato che promulga e attua disposizioni temporanee in vista della promozione dell'adeguamento dell'infrastruttura industriale.
(19) Articolo 7, paragrafi 1 e 3, della decisione del Consiglio di Stato del 10 ottobre 2010, diretta a incentivare lo sviluppo di 7 nuovi settori strategici.
(20) Sezione VII, capi 1 e 5 del piano nazionale sugli sviluppi scientifici e tecnologici a medio e lungo termine (2006-2020).
(21) Articolo 18 della legge della RPC sui progressi in campo scientifico e tecnologico.
(22) Ibidem.
(23) Articolo 34 della legge della RPC sui progressi in campo scientifico e tecnologico.
(24) Fatta eccezione per alcuni istituti finanziari statali.
(25) Piano nazionale sugli sviluppi scientifici e tecnologici a medio e lungo termine (2006-2020); repertorio di prodotti ad alta tecnologia cinesi per l'esportazione; elenco di prodotti di nuova e alta tecnologia per l'esportazione; legge della RPC sui progressi in campo scientifico e tecnologico (decreto n. 82 del Presidente della RPC); regolamenti provvisori sulla gestione del piano nazionale in materia di scienza e tecnologia e misura provvisoria sulla gestione del progetto di piano nazionale in materia di scienza e tecnologia.
(26) Ad esempio, il piano nazionale sugli sviluppi scientifici e tecnologici a medio e lungo termine (2006-2020) individua il settore dell'energia solare come un settore chiave e prevede di «mettere al primo posto la finanza» o «incoraggiare gli istituti finanziari a concedere un sostegno creditizio agevolato ai principali progetti nazionali di industrializzazione scientifica e tecnologica» o propone alcuni regimi di agevolazione fiscale di cui hanno effettivamente usufruito i produttori esportatori inclusi nel campione. Anche il repertorio di prodotti ad alta tecnologia cinesi per l'esportazione e l'elenco di prodotti di nuova e alta tecnologia per l'esportazione appaiono molto pertinenti per il settore del fotovoltaico, dato che alla maggior parte dei produttori esportatori inclusi nel campione è stata riconosciuta la qualifica di impresa di nuova e alta tecnologia. Per quanto riguarda la legge della RPC sui progressi in campo scientifico e tecnologico, essa incarica, tra l'altro, gli istituti finanziari che sostengono gli obiettivi politici a dare priorità allo sviluppo di settori di nuova e alta tecnologia (in cui rientra anche il settore del fotovoltaico). Anche i regolamenti provvisori sulla gestione del piano nazionale in materia di scienza e tecnologia e la misura provvisoria sulla gestione del progetto di piano nazionale in materia di scienza e tecnologia intervengono direttamente nell'organizzazione e nella gestione di alcuni progetti fotovoltaici.
(27) Ad esempio, China Bohai Bank, Guangdong Development Bank, Huishang Bank, Bank of Shanghai, Shenzhen Development Bank.
(28) Lettera in preparazione della verifica in loco della Commissione del 25 marzo 2013, pag. 7: «La Commissione chiederà spiegazioni sulle informazioni chieste nell'appendice A del questionario. Le domande poste nel corso della verifica riguarderanno le lettere da a) a r) dell'appendice A». Lettera g) dell'appendice A: Indicare ciascun azionista della banca/istituto finanziario che possiede almeno l'1 % delle azioni o del valore della società ed elencare le attività di questi azionisti nella tabella Excel di cui all'appendice A-1.
(29) Articolo 33 della legge della RPC sulla regolamentazione e sulla vigilanza nel settore bancario: L'autorità di regolamentazione bancaria, in base alle esigenze in vista dell'espletamento delle proprie funzioni, ha il potere di imporre agli istituti finanziari del settore bancario di presentare, in conformità alla pertinente regolamentazione, i propri bilanci, conti economici, altri documenti contabili, relazioni statistiche, nonché informazioni concernenti operazioni commerciali e di gestione, nonché le relazioni di revisione contabile elaborate da revisori pubblici abilitati.
(30) Lettera di richiesta di maggiori informazioni della Commissione del 30 gennaio 2013, domanda C-III-A.A.
(31) Non compilato dalla Bank of China, ma dal governo della RPC per conto di questa.
(32) La visita di verifica era originariamente prevista dal 15 al 19 aprile 2013.
(33) Preambolo della costituzione del partito comunista cinese.
(34) Documento WT/DS379/AB/R dell'11 marzo 2011.
(35) Punto 317 della relazione AB.
(36) Punto 290 della relazione AB.
(37) Punto 297 della relazione AB.
(38) http://www.dbresearch.com/PROD/DBR_INTERNET_EN-PROD/PROD0000000000204417.PDF.
(39) Documento WT/TPR/S/230 pag. 79, aprile 2010.
(40) Documento WT/TPR/S/264 pag. 122, luglio 2012.
(41) Ibidem.
(42) L'articolo 15 dello statuto della China Development Bank (CDB) sancisce che la CDB persegue l'obiettivo commerciale, tra l'altro, «di promuovere la strategia di sviluppo a medio e a lungo termine dell'economia nazionale». Inoltre il bilancio della CDB per l'esercizio finanziario 2011 recita: «La banca e le sue controllate (denominate collettivamente “il gruppo”) si adoperano per rafforzare la competitività della Cina e per migliorare il tenore di vita della sua popolazione, a sostegno delle principali strategie e politiche a medio e lungo termine dello Stato, attraverso le proprie attività a medio e a lungo termine nel settore dei prestiti, degli investimenti, dei titoli e del leasing» e «In risposta all'invito dello Stato di incoraggiare le imprese nazionali ad entrare nel processo di internazionalizzazione, il gruppo svolge anche un'ampia gamma di attività incentrate sulla cooperazione internazionale».
(43) Ricerca della Deutsche Bank sul settore bancario cinese: «Ripe for the next stage», 7 dicembre 2006.
(44) «China Trade Policy Review», documento WT/TPR/S/264, pag. 122, punto 98.
(45) «China 2030 Building a modern, harmonious, and creative society», The World Bank and Development Research Center of the State Council, RPC, pagg. 28-29, 125.
(46) Indagini economiche dell'OCSE: «China 2010», pag. 55 «il principale scopo della soglia minima per i tassi applicati ai prestiti e del massimale dei tassi di deposito della PBOC è quello di salvaguardare la redditività del settore bancario partecipato in misura predominante dallo Stato. Ampliando progressivamente il margine tra i tassi standard di prestito e di deposito, il PBOC ha effettivamente trasferito sui mutuatari e sui risparmiatori cinesi alcuni dei costi della ristrutturazione bancaria, pur riducendolo nel 2008-2009. L'esistenza di tassi standard mina tuttavia l'incentivazione delle banche commerciali a valutare adeguatamente i rischi e soffoca la concorrenza nel settore bancario».
(47) Informazioni ricavate dalla ricerca sul settore bancario cinese effettuata nel 2006 dalla Deutsche Bank, pagg. 3-4.
(48) Informazioni tratte dalla relazione monetaria cinese per il secondo trimestre del 2010, del 5 agosto 2010, pag. 10, redatta dal gruppo di analisi della politica monetaria della People's Bank of China (PBOC).
(49) Informazioni trasmesse dal governo della RPC, informazioni ricavate dallo statuto e dai bilanci annuali di talune banche e informazioni tratte da Internet (ad esempio, http://www.fas.org/sgp/crs/row/R42380.pdf).
(50) Considerando 169 del regolamento di esecuzione (UE) n. 215/2013 del Consiglio, dell'11 marzo 2013 (GU L 73 del 15.3.2013, p.16).
(51) Legge della RPC sulle banche commerciali (articolo 34).
(52) Decisione n. 40 del Consiglio di Stato che promulga e attua disposizioni temporanee in vista della promozione dell'adeguamento dell'infrastruttura industriale.
(53) Legge della RPC sui progressi in campo scientifico e tecnologico (decreto n. 82).
(54) Documento di lavoro dell'FMI, «Progress in China's Banking Sector Reform: Has Bank Behaviour Changed?», WP/06/71, marzo 2006 (cfr. pagg. 3-4, 13, 18-20).
(55) Documento di lavoro dell'FMI, «Interest Rate Liberalization in China», WP/09/171, agosto 2009 (cfr. pagg. 3-4, 21-23).
(56) Relazione dell'FMI per paese, «PRC: 2010 Article IV Consultation», n. 10/238, luglio 2010, (cfr. pagg. 22, 24 e 28-29).
(57) «OECD 2010 Economic Survey of China», febbraio 2010 (cfr. capo 3, pagg. 71, 73-81, 97).
(58) «OECD China's Financial Sector Reforms», documento di lavoro n. 747 del dipartimento economico, ECO/WKP (2010) 3, 1o febbraio 2010 (cfr. pagg. 2, 8-15, 36).
(59) Si vedano le conclusioni sugli enti pubblici al considerando 53.
(60) Articolo VII della decisione del Consiglio di Stato del 10 ottobre 2010 finalizzata a incentivare lo sviluppo di 7 nuove industrie strategiche.
(61) Piano nazionale sugli sviluppi scientifici e tecnologici a medio e lungo termine (2006-2020), sezione III, capo 1.
(62) Legge della RPC sui progressi in campo scientifico e tecnologico (decreto n. 82 del Presidente della Repubblica popolare cinese), articolo 18.
(63) Legge della RPC sui progressi in campo scientifico e tecnologico (decreto n. 82 del Presidente della Repubblica popolare cinese), articolo 34.
(64) Articolo 34 della legge sulle banche commerciali.
(65) Documento WT/TPR/S/264 pag. 122, luglio 2012.
(66) Legge della RPC sulle banche commerciali (articolo 34).
(67) Decisione n. 40 del Consiglio di Stato che promulga e attua disposizioni temporanee in vista della promozione dell'adeguamento dell'infrastruttura industriale.
(68) Legge della RPC sui progressi in campo scientifico e tecnologico (decreto n. 82).
(69) http://english.caixin.com/2012-04-19/100381773.html.
(70) L'autorità di regolamentazione del settore bancario cinese (China Banking Regulatory Commission — CBRC) ha deciso che le banche commerciali in Cina possono acquistare le obbligazioni della CDB (ciò vale esclusivamente per i titoli della CDB), attribuendo loro un rischio pari a zero. In pratica ciò significa che le banche non sono tenute a effettuare accantonamenti a titolo precauzionale a fronte di queste attività se detengono tali obbligazioni, il che ha un impatto sull'accesso al capitale e consente alla banca di ottenere risorse finanziarie a basso costo. I rendimenti delle obbligazioni della CDB sono di norma più elevati dei tassi di interesse di riferimento sui depositi, ma inferiori al tasso di interesse sui prestiti: il risultato è che, acquistando le obbligazioni prive di rischio della CDB, le banche commerciali cinesi possono guadagnare facilmente denaro. Rappresentando questa una fonte di reddito costante, le banche possono permettersi di erogare prestiti a tassi agevolati a taluni settori in quanto possono compensare i minori proventi grazie al meccanismo descritto.
(71) Relazione del panel, «Comunità europee e determinati Stati membri — Misure nell'ambito del commercio di aeromobili civili di grandi dimensioni», WT/DS316/R (30 giugno 2010), punti 7.735-7.738.
(72) http://www.gov.cn/ldhd/2009-05/27/content_1326023.htm.
(73) Relazione dell'organo di appello «USA — Dazi antidumping e compensativi (Cina)», punto 317.
(74) Relazione dell'organo di appello «USA — Dazi antidumping e compensativi (Cina)», punto318.
(75) http://en.wikipedia.org/wiki/China_Export_%26_Credit_Insurance_Corporation e http://uk.reuters.com/article/2011/05/26/china-cic-sinosure-idUKL3E7GQ10720110526.
(76) http://www.gov.cn/ldhd/2009-05/27/content_1326023.htm.
(77) http://www.stewartlaw.com/Article/ViewArticle/608, Stewart and Stewart, «How trade rules can help level the export financing playing field: New developments and a path forward for 2013»: «Sinosure, l'agenzia ufficiale cinese di assicurazione dei crediti all'esportazione, opera con una significativa perdita cumulativa per lo Stato, il che testimonia che il suo sostegno è fortemente sovvenzionato» e «da un'analisi dei bilanci annuali di Sinosure dal 2002 al 2011 emerge una perdita operativa complessiva di RMB 3,3 miliardi».
(78) Fonte: http://en.wikipedia.org/wiki/US-Exim_Bank.
(79) Considerando 116 del regolamento di esecuzione (UE) n. 452/2011 del Consiglio, del 6 maggio 2011, che istituisce un dazio antisovvenzioni definitivo sulle importazioni di carta fine patinata originaria della RPC (GU L 128 del 14 maggio 2011, pag. 18).
(80) Considerando 226 del regolamento di esecuzione (UE) n. 215/2013 del Consiglio, dell'11 marzo 2013, che istituisce un dazio compensativo sulle importazioni di determinati prodotti d'acciaio a rivestimento organico originari della RPC (GU L 73 del 15 marzo 2013, pag. 16).
(81) Avviso di gara d'appalto per l'assegnazione di terreni edificabili statali per uso industriale con diritto d'uso di terreni a Yangzhou (parcelle n. 2008G017, 2008G018 e 2008G019, amministrazione delle risorse fondiarie municipali di Yangzhou, 30 gennaio 2008.
(82) Avviso sul trasferimento di diritti d'uso di terreni statali (2009-02) a Tianwei pubblicato dall'amministrazione fondiaria municipale di Baoding, articolo 7.
(83) Regolamento di esecuzione (UE) n. 215/2013, considerando 116.
(84) George E. Peterson, «Land leasing and land sale as an infrastructure-financing option», documento di lavoro della Banca mondiale 4043, 7 novembre 2006, documento di lavoro dell'FMI (WP/12/100), «An End to China's Imbalances», aprile 2012, pag. 12.
(85) Documento di lavoro dell'FMI (WP/12/100), «An End to China's Imbalances», aprile 2012, pag. 12.
(86) Relazione AB «Messico — Riso», punti 289 e 293, relazione del Panel, «Cina — GOES», punti 7.296 e 7.302.
(87) I dati statistici relativi alle banche sono stati chiesti nella sezione III.A.A del questionario originario, a pag. 4 dell'allegato 1 della lettera di richiesta di maggiori informazioni e a pag. 7 della lettera in preparazione della verifica in loco.
(88) Relazione dell'organo di appello «US-Anti-dumping and Countervailing Duties (China)», paragrafo 356.
(89) «Si prega gentilmente di fornire le informazioni già chieste nel questionario, in ogni caso almeno quelle per le banche nelle quali il governo della RPC ha una partecipazione azionaria diretta o indiretta».
(90) Dodicesimo piano quinquennale per il settore del fotovoltaico solare, prefazione.
(91) Dodicesimo piano quinquennale finalizzato allo sviluppo sociale ed economico nazionale della Repubblica popolare cinese, parte XVI e capitolo 61.
(92) Relazione dell'organo di appello, «Stati Uniti — Dazi antidumping definitivi compensativi su taluni prodotti provenienti dalla Cina».
(93) Relazione dell'organo di appello, «Stati Uniti — Acciai laminati a caldo», punto 99.
(94) Relazione del panel «Stati Uniti — Dazi antidumping definitivi compensativi su taluni prodotti provenienti dalla Cina», punto 16.9.
(95) Relazione del panel «CE — Salmone», punto 7.358.
(96) Articolo 29 del regolamento (CE) n. 597/2009 del Consiglio, dell'11 giugno 2009 (GU L 188 del 18.7.2009).
(97) Articolo 32 della costituzione del PCC.
(98) Articolo 19 della legge sulle imprese della Repubblica popolare cinese, http://www.china.org.cn/china/LegislationsForm2001-2010/2011-02/11/content_21898292.htm.
(99) Relazione del panel «CE — Aeromobili», paragrafo 7.743.
(100) http://www.chinaafricarealstory.com/2011/08/china-development-banks-3-billion-line.html, «Le condizioni della linea di credito della CDB differiscono fra le due tranche. La prima, di 1,5 miliardi di dollari, avrà una durata di 20 anni compreso un periodo di grazia di 5 anni. Il tasso d'interesse sarà di sei mesi LIBOR (London Inter-Bank Offered Rate) più un margine del 2,95 %, con una commissione d'impegno dell'1 % e una commissione iniziale dello 0,25 %. Le condizioni della seconda tranche di 1,5 miliardi di dollari sono: scadenza a 15 anni compreso un periodo di grazia di 5 anni, tasso d'interesse a sei mesi LIBOR più un margine del 2,28 % e probabilmente le stesse commissioni».
(101) Relazione del panel, «Stati Uniti — Dazi antidumping definitivi compensativi su taluni prodotti provenienti dalla Cina», punto 10.187.
(102) Direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE (GU L 140 del 5.6.2009, pag.16.)
(103) Commissione europea, direzione generale Commercio, direzione H, B-1049 Bruxelles.
(104) Regolamento (UE) n. 513/2013.
(105) GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.
(106) 2013/423/UE: Decisione della Commissione, del 2 agosto 2013, che accetta un impegno offerto in relazione al procedimento antidumping relativo alle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle relative componenti essenziali (celle e wafer) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese (GU L 209 del 3.8.2013, pag. 26).
(107) Regolamento (CE) n. 597/2009 del Consiglio, dell'11 giugno 2009 (GU L 188 del 18.7.2009, pag. 93)
(108) Per le società elencate nell'allegato II del regolamento di esecuzione parallelo antidumping (UE) n. 1238/2013 del Consiglio (cfr. pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale), il codice addizionale TARIC è ivi indicato.
ALLEGATO 1
Nome della società |
Codice addizionale TARIC |
Anhui Schutten Solar Energy Co. Ltd Quanjiao Jingkun Trade Co. Ltd |
B801 |
Anji DaSol Solar Energy Science & Technology Co. Ltd |
B802 |
Canadian Solar Manufacturing (Changshu) Inc. Canadian Solar Manufacturing (Luoyang) Inc. CSI Cells Co. Ltd CSI Solar Power (China) Inc. |
B805 |
Changzhou Shangyou Lianyi Electronic Co. Ltd |
B807 |
CHINALAND SOLAR ENERGY CO. LTD |
B808 |
CEEG Nanjing Renewable Energy Co. Ltd CEEG (Shanghai) Solar Science Technology Co. Ltd China Sunergy (Nanjing) Co. Ltd China Sunergy (Shanghai) Co. Ltd China Sunergy (Yangzhou) Co. Ltd |
B809 |
Chint Solar (Zhejiang) Co. Ltd |
B810 |
ChangZhou EGing Photovoltaic Technology Co. Ltd |
B811 |
ANHUI RINENG ZHONGTIAN SEMICONDUCTOR DEVELOPMENT CO. LTD. CIXI CITY RIXING ELECTRONICS CO. LTD. HUOSHAN KEBO ENERGY & TECHNOLOGY CO. LTD. |
B812 |
CNPV Dongying Solar Power Co. Ltd |
B813 |
CSG PVtech Co. Ltd |
B814 |
DCWATT POWER Co. Ltd |
B815 |
Dongfang Electric (Yixing) MAGI Solar Power Technology Co. Ltd |
B816 |
EOPLLY New Energy Technology Co. Ltd SHANGHAI EBEST SOLAR ENERGY TECHNOLOGY CO. LTD JIANGSU EOPLLY IMPORT & EXPORT CO. LTD |
B817 |
ERA Solar Co. Ltd |
B818 |
ET Energy Co. Ltd ET Solar Industry Limited |
B819 |
GD Solar Co. Ltd |
B820 |
Guodian Jintech Solar Energy Co. Ltd. |
B822 |
Hangzhou Bluesun New Material Co. Ltd |
B824 |
Hangzhou Zhejiang University Sunny Energy Science and Technology Co. Ltd Zhejiang Jinbest Energy Science and Technology Co. Ltd |
B825 |
Hanwha SolarOne Co. Ltd |
B929 |
Hanwha SolarOne (Qidong) Co. Ltd |
B826 |
Hengdian Group DMEGC Magnetics Co. Ltd |
B827 |
HENGJI PV-TECH ENERGY CO. LTD. |
B828 |
Himin Clean Energy Holdings Co. Ltd |
B829 |
Jetion Solar (China) Co. Ltd Junfeng Solar (Jiangsu) Co. Ltd Jetion Solar (Jiangyin) Co. Ltd |
B830 |
Jiangsu Green Power PV Co., Ltd |
B831 |
Jiangsu Hosun Solar Power Co. Ltd |
B832 |
Jiangsu Jiasheng Photovoltaic Technology Co. Ltd |
B833 |
Jiangsu Runda PV Co. Ltd |
B834 |
Jiangsu Sainty Machinery Imp. And Exp. Corp. Ltd Jiangsu Sainty Photovoltaic Systems Co. Ltd |
B835 |
Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd |
B836 |
Changzhou Shunfeng Photovoltaic Materials Co. Ltd Jiangsu Shunfeng Photovoltaic Electronic Power Co. Ltd Jiangsu Shunfeng Photovoltaic Technology Co. Ltd |
B837 |
Jiangsu Sinski PV Co. Ltd |
B838 |
Jiangsu Sunlink PV Technology Co. Ltd |
B839 |
Jiangsu Zhongchao Solar Technology Co. Ltd |
B840 |
Jiangxi Risun Solar Energy Co. Ltd |
B841 |
Jiangyin Hareon Power Co. Ltd Taicang Hareon Solar Co. Ltd Hareon Solar Technology Co. Ltd Hefei Hareon Solar Technology Co. Ltd Jiangyin Xinhui Solar Energy Co. Ltd Altusvia Energy (Taicang) Co. Ltd |
B842 |
Jinggong P-D Shaoxing Solar Energy Tech Co. Ltd |
B844 |
Jinzhou Yangguang Energy Co., Ltd Jinzhou Huachang Photovoltaic Technology Co. Ltd Jinzhou Jinmao Photovoltaic Technology Co. Ltd Jinzhou Rixin Silicon Materials Co. Ltd Jinzhou Youhua Silicon Materials Co. Ltd |
B795 |
Juli New Energy Co. Ltd |
B846 |
Jumao Photonic (Xiamen) Co. Ltd |
B847 |
Kinve Solar Power Co. Ltd (Maanshan) |
B849 |
GCL SOLAR POWER (SUZHOU) LIMITED GCL-Poly Solar Power System Integration (Taicang) Co. Ltd GCL Solar System (Suzhou) Limited GCL-Poly (Suzhou) Energy Limited Jiangsu GCL Silicon Material Technology Development Co. Ltd Jiangsu Zhongneng Polysilicon Technology Development Co. Ltd Konca Solar Cell Co. Ltd Suzhou GCL Photovoltaic Technology Co. Ltd |
B850 |
Lightway Green New Energy Co. Ltd Lightway Green New Energy (Zhuozhou) Co. Ltd |
B851 |
Motech (Suzhou) Renewable Energy Co. Ltd |
B852 |
Nanjing Daqo New Energy Co. Ltd |
B853 |
LEVO SOLAR TECHNOLOGY CO. LTD NICE SUN PV CO. LTD |
B854 |
Ningbo Jinshi Solar Electrical Science & Technology Co. Ltd |
B857 |
Ningbo Komaes Solar Technology Co. Ltd |
B858 |
Ningbo Osda Solar Co. Ltd |
B859 |
Ningbo Qixin Solar Electrical Appliance Co. Ltd |
B860 |
Ningbo South New Energy Technology Co. Ltd |
B861 |
Ningbo Sunbe Electric Ind Co. Ltd |
B862 |
Ningbo Ulica Solar Science & Technology Co. Ltd |
B863 |
Perfectenergy (Shanghai) Co. Ltd |
B864 |
Perlight Solar Co. Ltd |
B865 |
Phono Solar Technology Co. Ltd Sumec Hardware & Tools Co. Ltd |
B866 |
RISEN ENERGY CO. LTD |
B868 |
SHANDONG LINUO PHOTOVOLTAIC HI-TECH CO. LTD |
B869 |
SHANGHAI ALEX NEW ENERGY CO. LTD SHANGHAI ALEX SOLAR ENERGY SCIENCE & TECHNOLOGY CO. LTD |
B870 |
BYD(Shangluo)Industrial Co.Ltd Shanghai BYD Co. Ltd |
B871 |
Shanghai Chaori International Trading Co. Ltd Shanghai Chaori Solar Energy Science & Technology Co. Ltd |
B872 |
Propsolar (Zhejiang) New Energy Technology Co. Ltd Shanghai Propsolar New Energy Co. Ltd |
B873 |
Lianyungang Shenzhou New Energy Co. Ltd Shanghai Shenzhou New Energy Development Co. Ltd SHANGHAI SOLAR ENERGY S&T CO. LTD |
B875 |
Jiangsu ST-Solar Co. Ltd Shanghai ST-Solar Co. Ltd |
B876 |
Shanghai Topsolar Green Energy Co. Ltd |
B877 |
Shenzhen Sacred Industry Co. Ltd |
B878 |
Leshan Topray Cell Co. Ltd Shanxi Topray Solar Co. Ltd Shenzhen Topray Solar Co. Ltd |
B880 |
Shanghai Sopray New Energy Co. Ltd Sopray Energy Co. Ltd |
B881 |
Ningbo Sun Earth Solar Energy Co. Ltd. NINGBO SUN EARTH SOLAR POWER CO. LTD. SUN EARTH SOLAR POWER CO. LTD. |
B882 |
TDG Holding Co. Ltd |
B884 |
Tianwei New Energy (Chengdu) PV Module Co. Ltd Tianwei New Energy Holdings Co. Ltd Tianwei New Energy (Yangzhou) Co. Ltd |
B885 |
Wenzhou Jingri Electrical and Mechanical Co. Ltd |
B886 |
Winsun New Energy Co. Ltd |
B887 |
Wuhu Zhongfu PV Co. Ltd |
B889 |
Wuxi Saijing Solar Co. Ltd |
B890 |
Wuxi Solar Innova PV Co. Ltd |
B892 |
Wuxi Machinery & Equipment Import & Export Co. Ltd Wuxi Taichang Electronic Co. Ltd Wuxi Taichen Machinery & Equipment Co. Ltd |
B893 |
Shanghai Huanghe Fengjia Photovoltaic Technology Co. Ltd State-run Huanghe Machine-Building Factory Import and Export Corporation Xìan Huanghe Photovoltaic Technology Co. Ltd |
B896 |
Wuxi LONGi Silicon Materials Co. Ltd Xi'an LONGi Silicon Materials Corp. |
B897 |
Years Solar Co. Ltd |
B898 |
Yuhuan BLD Solar Technology Co. Ltd Zhejiang BLD Solar Technology Co. Ltd |
B899 |
Yuhuan Sinosola Science & Technology Co. Ltd |
B900 |
Yunnan Tianda Photovoltaic Co. Ltd |
B901 |
Zhangjiagang City SEG PV Co. Ltd |
B902 |
Zhejiang Global Photovoltaic Technology Co. Ltd |
B904 |
Zhejiang Heda Solar Technology Co. Ltd |
B905 |
Zhejiang Jiutai New Energy Co. Ltd Zhejiang Topoint Photovoltaic Co. Ltd |
B906 |
Zhejiang Kingdom Solar Energy Technic Co. Ltd |
B907 |
Zhejiang Koly Energy Co. Ltd |
B908 |
Zhejiang Longbai Photovoltaic Tech Co. Ltd |
B909 |
Zhejiang Mega Solar Energy Co. Ltd Zhejiang Fortune Photovoltaic Co. Ltd |
B910 |
Zhejiang Shuqimeng Photovoltaic Technology Co. Ltd |
B911 |
Zhejiang Shinew Photoeletronic Technology Co. Ltd |
B912 |
Zhejiang SOCO Technology Co. Ltd |
B913 |
Zhejiang Sunflower Light Energy Science & Technology Limited Liability Company Zhejiang Yauchong Light Energy Science & Technology Co. Ltd |
B914 |
Zhejiang Tianming Solar Technology Co. Ltd |
B916 |
Zhejiang Trunsun Solar Co. Ltd Zhejiang Beyondsun PV Co. Ltd |
B917 |
Zhejiang Wanxiang Solar Co. Ltd WANXIANG IMPORT & EXPORT CO LTD |
B918 |
Zhejiang Xiongtai Photovoltaic Technology Co. Ltd |
B919 |
ZHEJIANG YUANZHONG SOLAR CO. LTD |
B920 |
Zhongli Talesun Solar Co. Ltd |
B922 |
ZNSHINE PV-TECH CO. LTD |
B923 |
Zytech Engineering Technology Co. Ltd |
B924 |
ALLEGATO 2
Nella fattura commerciale relativa alle vendite nell'Unione europea di merci assoggettate all'impegno vanno indicate le seguenti informazioni:
1. |
L'intestazione «FATTURA COMMERCIALE CHE ACCOMPAGNA MERCI ASSOGGETTATE A UN IMPEGNO». |
2. |
La ragione sociale della società che emette la fattura commerciale. |
3. |
Il numero della fattura commerciale. |
4. |
La data di emissione della fattura commerciale. |
5. |
Il codice addizionale TARIC con il quale le merci figuranti sulla fattura devono essere sdoganate alla frontiera dell'Unione europea. |
6. |
Una descrizione precisa e semplice delle merci e:
|
7. |
La descrizione delle condizioni di vendita, comprendente:
|
8. |
La ragione sociale della società operante come importatore alla quale la società ha rilasciato direttamente la fattura. |
9. |
Il nome del responsabile della società che ha emesso la fattura commerciale, seguito dalla seguente dichiarazione firmata: «Il sottoscritto certifica che la vendita per l'esportazione diretta nell'Unione europea delle merci di cui alla presente fattura è effettuata nell'ambito e alle condizioni dell'impegno offerto da [SOCIETÀ] e accettato dalla Commissione europea con la decisione di esecuzione 2013/707/UE. Il sottoscritto dichiara che le informazioni contenute nella presente fattura sono complete ed esatte.» |
ALLEGATO 3
CERTIFICATO D'IMPEGNO PER L'ESPORTAZIONE
Nel certificato d'impegno per l'esportazione emesso dalla CCCME per ciascuna fattura commerciale relativa alle vendite nell'Unione europea di merci assoggettate all'impegno vanno indicate le seguenti informazioni:
1. |
Il nome, l'indirizzo, i numeri di fax e di telefono della Camera di commercio cinese per l'importazione e l'esportazione di macchinari e prodotti elettronici (CCCME). |
2. |
La ragione sociale della società di cui all'allegato della decisione di esecuzione 2013/707/UE della Commissione che rilascia la fattura commerciale. |
3. |
Il numero della fattura commerciale. |
4. |
La data di emissione della fattura commerciale. |
5. |
Il codice addizionale TARIC con il quale le merci che figurano sulla fattura devono essere sdoganate alla frontiera dell'Unione europea. |
6. |
La descrizione esatta delle merci, comprendente:
|
7. |
L'esatta quantità in unità esportate, espressa in watt. |
8. |
Il numero e la data di scadenza (tre mesi a decorrere dalla data del rilascio) del certificato. |
9. |
Il nome del funzionario responsabile della CCCME che ha emesso il certificato, seguito dalla seguente dichiarazione firmata: «Il sottoscritto certifica che il presente certificato viene rilasciato per l'esportazione diretta nell'Unione europea delle merci di cui alla fattura commerciale che accompagna le vendite assoggettate all'impegno e che il suo rilascio avviene nell'ambito e alle condizioni dell'impegno offerto dalla [società] e accettato dalla Commissione europea con decisione di esecuzione 2013/707/UE. Il sottoscritto dichiara che le informazioni contenute nel presente certificato sono esatte e che le quantità di cui al certificato stesso non superano il massimale concordato per l'impegno.» |
10. |
Data |
11. |
Firma e sigillo della CCCME. |
ALLEGATO 4
Nella fattura commerciale relativa alle vendite nell'Unione europea di merci assoggettate ai dazi antisovvenzioni vanno indicate le seguenti informazioni:
1. |
L'intestazione «FATTURA COMMERCIALE CHE ACCOMPAGNA MERCI SOGGETTE A DAZI ANTIDUMPING E COMPENSATIVI». |
2. |
La ragione sociale della società che emette la fattura commerciale. |
3. |
Il numero della fattura commerciale. |
4. |
La data di emissione della fattura commerciale. |
5. |
Il codice addizionale TARIC con il quale le merci figuranti sulla fattura devono essere sdoganate alla frontiera dell'Unione europea. |
6. |
Una descrizione precisa e semplice delle merci e:
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7. |
La descrizione delle condizioni di vendita, comprendente:
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8. |
Il nome e la firma del responsabile della società che ha emesso la fattura commerciale. |