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Dokument 32013R1071
Regulation (EU) No 1071/2013 of the European Central Bank of 24 September 2013 concerning the balance sheet of the monetary financial institutions sector (recast) (ECB/2013/33)
Regolamento (UE) n. 1071/2013 della Banca centrale europea, del 24 settembre 2013 , relativo al bilancio del settore delle istituzioni finanziarie monetarie (rifusione) (BCE/2013/33)
Regolamento (UE) n. 1071/2013 della Banca centrale europea, del 24 settembre 2013 , relativo al bilancio del settore delle istituzioni finanziarie monetarie (rifusione) (BCE/2013/33)
GU L 297 del 7.11.2013, str. 1—50
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Już nie obowiązuje, Data zakończenia ważności: 25/06/2021; abrogato da 32021R0379
Powiązanie | Akt | Komentarz | Zmienione elementy | Od | do |
---|---|---|---|---|---|
Uchylić | 32009R0025 | ||||
Uchylić | 32011R0883 |
Powiązanie | Akt | Komentarz | Zmienione elementy | Od | do |
---|---|---|---|---|---|
Poprawione przez | 32013R1071R(01) | (HR, BG, CS, DA, DE, EL, EN, ES, ET, FI, FR, HU, IT, LT, LV, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, SV) | |||
Poprawki wprowadzone przez | 32014R1375 | sostituzione | articolo 12.2 | 21/12/2014 | |
Uchylone przez | 32021R0379 | 26/06/2021 |
7.11.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 297/1 |
REGOLAMENTO (UE) N. 1071/2013 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA
del 24 settembre 2013
relativo al bilancio del settore delle istituzioni finanziarie monetarie (rifusione)
(BCE/2013/33)
IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,
visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare l’articolo 5,
visto il regolamento (CE) n. 2533/98 del Consiglio del 23 novembre 1998 sulla raccolta di informazioni statistiche da parte della Banca centrale europea (1), in particolare gli articoli 5, paragrafo 1, e 6, paragrafo 4,
visto il regolamento (CE) n. 2531/98 del Consiglio del 23 novembre 1998 sull’applicazione dell’obbligo di riserve minime da parte della Banca centrale europea (2), in particolare l’articolo 6, paragrafo 4,
visto il parere della Commissione europea,
Considerando quanto segue
(1) |
Il regolamento (CE) n. 25/2009 della Banca centrale europea, del 19 dicembre 2008, relativo al bilancio del settore delle istituzioni finanziarie monetarie (BCE/2008/32) (3) è stato modificato in maniera sostanziale. Esso deve ora essere nuovamente modificato, in particolare alla luce del regolamento (UE) n. 549/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, relativo al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nell’Unione europea (4) ed è quindi opportuno provvedere, per ragioni di chiarezza, alla sua rifusione. |
(2) |
Per l’espletamento dei propri compiti, il Sistema europeo di banche centrali (SEBC) richiede la redazione del bilancio consolidato del settore delle Istituzioni finanziarie monetarie (IFM). L’obiettivo principale di tale bilancio è quello di fornire alla Banca centrale europea (BCE) un quadro statistico esaustivo dell’evoluzione monetaria negli Stati membri la cui valuta è l’euro (di seguito gli «Stati membri dell’area dell’euro») visti come un unico territorio economico. Tali statistiche coprono attività e passività finanziarie aggregate, in termini di consistenze e di operazioni, sulla base di un settore IFM completo ed omogeneo e di operatori soggetti agli obblighi di segnalazione e sono prodotte regolarmente. Dati statistici sufficientemente dettagliati sono necessari anche per garantire la costante utilità analitica degli aggregati monetari calcolati e delle controparti che coprono tale territorio. |
(3) |
La BCE è tenuta, in virtù del trattato sul funzionamento dell’Unione europea e alle condizioni stabilite nello Statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea (di seguito «Statuto del SEBC»), ad adottare regolamenti nei limiti necessari ad espletare i compiti del SEBC come definiti nello statuto del SEBC e, in taluni casi, come previsto nelle disposizioni adottate dal Consiglio a norma dell’articolo 129, paragrafo 4, del trattato. |
(4) |
L’articolo 5.1 dello Statuto del SEBC dispone che, al fine di assolvere i compiti del SEBC, la BCE raccolga le necessarie informazioni statistiche dalle autorità nazionali competenti o direttamente dagli operatori economici, assistita dalle banche centrali nazionali (BCN). L’articolo 5.2 dello Statuto del SEBC prescrive che le BCN svolgano, per quanto possibile, i compiti di cui all’articolo 5.1. |
(5) |
L’articolo 3 del regolamento (CE) n. 2533/98 richiede che la BCE specifichi quali operatori, tra quelli soggetti agli obblighi di segnalazione, siano effettivamente tenuti alla segnalazione e le conferisce la facoltà di esentare totalmente o parzialmente determinate categorie di soggetti segnalanti dagli obblighi di segnalazione statistica. L’articolo 6, paragrafo 4, stabilisce che la BCE possa adottare regolamenti volti a definire le condizioni nel rispetto delle quali possono essere esercitati i diritti di verifica o di raccolta obbligatoria delle informazioni statistiche. |
(6) |
L’articolo 4 del regolamento (CE) n. 2533/98 dispone che gli Stati membri organizzino i propri compiti nel settore statistico e cooperino pienamente con il SEBC al fine di garantire l’adempimento degli obblighi derivanti dall’articolo 5 dello statuto del SEBC. |
(7) |
Potrebbe considerarsi opportuno che le BCN raccolgano dagli operatori effettivamente soggetti all’obbligo di segnalazione le informazioni necessarie a far fronte alle esigenze statistiche della BCE nell’ambito di un più ampio quadro di segnalazioni che le BCN, conformemente al diritto dell’Unione o nazionale o alla prassi consolidata, stabiliscono sotto la propria responsabilità anche per altri obiettivi statistici, nella misura in cui ciò non comprometta l’adempimento degli obblighi statistici della BCE. Ciò potrebbe inoltre ridurre l’onere della segnalazione. In questi casi, per esigenze di trasparenza, è opportuno informare i soggetti segnalanti del fatto che i dati vengono raccolti anche per altri fini statistici. In determinati casi, la BCE può fare affidamento sulle informazioni statistiche raccolte per tali altri fini, per soddisfare le proprie esigenze. |
(8) |
Tali obblighi statistici sono particolarmente dettagliati quando le controparti rientrano nel settore detentore di moneta. Dati dettagliati sono richiesti su: a) depositi per sotto settore e scadenza classificati ulteriormente per valuta al fine di permettere un’analisi più stringente degli sviluppi delle componenti della valuta estera incluse nell’aggregato monetario M3 e di facilitare le indagini riguardanti il grado di fungibilità tra la valuta estera e le componenti del M3 denominate in euro; b) crediti per sotto settore, maturità, finalità, tasso d’interesse ricalcolato e valuta, in quanto tali informazioni sono considerate essenziali a fini di analisi monetaria; c) posizioni nei confronti di altre IFM nei limiti in cui ciò sia necessario per consentire compensazioni dei saldi infra-IFM o per calcolare l’aggregato soggetto a riserva; d) posizioni nei confronti dei non residenti nell’area dell’euro (resto del mondo) per i «depositi con scadenza predeterminata superiore a due anni», «depositi rimborsabili con preavviso superiore a due anni» e «pronti contro termine» al fine di calcolare l’aggregato soggetto a riserva al quale si applica un’aliquota positiva; e) posizioni nei confronti del resto del mondo per i depositi totali al fine di identificare le contropartite esterne; f) depositi e crediti nei confronti del resto del mondo con durata originaria al di sopra e al di sotto di un anno ai fini di bilancia dei pagamenti e dei conti finanziari. |
(9) |
Allo scopo di raccogliere informazioni statistiche sui portafogli di azioni delle IMF, ai sensi del regolamento (UE) n. 1011/2012 della Banca centrale europea, del 17 ottobre 2012, relativo alle statistiche sulle disponibilità in titoli (BCE/2012/24) (5), le BCN effettuano le segnalazioni trimestralmente titolo per titolo. Le BCN possono combinare le segnalazioni statistiche ai sensi del presente regolamento e del regolamento (UE) n. 1011/2012 (ECB/2012/24) qualora ciò possa ridurre l’onere di segnalazione degli enti creditizi. Le BCN possono autorizzare i fondi comuni monetari (FCM) a effettuare segnalazioni in linea con 1073il regolamento (UE) n. /2013 della Banca centrale europea, del 18 ottobre 2013, relativo alle statistiche sulle attività e le passività dei fondi di investimento (BCE/2013/38) (6), in maniera tale da alleviare l’onere gravante sui gestori di fondi. |
(10) |
Le transazioni finanziarie saranno calcolate dalla BCE come differenza tra le consistenze di fine mese, rettificate eliminando l’effetto delle variazioni dovute a elementi diversi dalle transazioni stesse. Gli obblighi indirizzati ai soggetti segnalanti non ricomprendono le variazioni dei tassi di cambio, che sono calcolati dalla BCE, o dalle BCN dopo aver consultato la BCE, a partire dai dati relativi alle consistenze di ciascuna valuta forniti dai soggetti segnalanti, o dalle serie di riclassificazioni, che sono raccolte dalle BCN stesse utilizzando varie fonti di informazione che sono già a loro disposizione. |
(11) |
L’articolo 5 del regolamento (CE) n. 2531/98 conferisce alla BCE la facoltà di adottare regolamenti o decisioni atti ad esentare le istituzioni dall’obbligo di detenere riserve minime, di specificare le modalità per l’esclusione o la deduzione dall’aggregato soggetto a riserva di passività nei confronti di qualsiasi altra istituzione, nonché di stabilire differenti aliquote di riserva per determinate categorie di passività. Ai sensi dell’articolo 6 del regolamento (CE) n. 2531/98, la BCE ha il diritto di raccogliere dalle istituzioni le informazioni necessarie per l’applicazione dell’obbligo di riserve obbligatorie minime e di verificare l’esattezza e la qualità delle informazioni che le istituzioni forniscono a dimostrazione dell’adempimento degli obblighi di riserve minime. Al fine di ridurre l’onere di segnalazione complessivo, è desiderabile che le informazioni statistiche relative al bilancio mensile siano utilizzate per il regolare calcolo dell’aggregato soggetto a riserva degli enti creditizi sottoposti al sistema delle riserve minime della BCE, conformemente al regolamento (CE) n. 1745/2003 della Banca centrale europea, del 12 settembre 2003, sull’applicazione di riserve obbligatorie minime (BCE/2003/9) (7). |
(12) |
È necessario definire procedure particolari per le fusioni aventi per oggetto enti creditizi al fine di chiarire i doveri di questi ultimi con riguardo agli obblighi di riserva. |
(13) |
La BCE richiede informazioni sulle attività di cartolarizzazione delle IFM al fine di interpretare gli sviluppi dei crediti e dei prestiti nell’area dell’euro. Tali informazioni integrano anche i dati segnalati ai sensi del regolamento (CE) n. /2013 1075della Banca centrale europea, del 18 ottobre 2013 (8), riguardante le statistiche sulle attività e passività delle società veicolo finanziarie coinvolte in operazioni di cartolarizzazione (BCE/2013/40). |
(14) |
Sebbene si riconosca che i regolamenti adottati dalla BCE ai sensi dell’articolo 34.1 dello Statuto del SEBC non conferiscono alcun diritto e non impongono alcun obbligo in capo agli Stati membri la cui moneta non è l’euro (di seguito «Stati membri che non fanno parte dell’area dell’euro»), l’articolo 5 dello statuto del SEBC si applica sia agli Stati membri dell’area dell’euro sia agli Stati membri che non ne fanno parte. Il considerando 17 del regolamento (CE) n. 2533/98 rammenta che l’articolo 5 dello Statuto del SEBC e l’articolo 4, paragrafo 3, del trattato sull’Unione europea comportano l’obbligo di definire e attuare, a livello nazionale, tutte le misure ritenute idonee dagli Stati membri che non fanno parte dell’area dell’euro per la raccolta delle informazioni statistiche necessarie ai fini dell’adempimento degli obblighi di segnalazione statistica della BCE e della realizzazione tempestiva dei preparativi necessari, in ambito statistico, per entrare a far parte degli Stati membri dell’area dell’euro. |
(15) |
Vigono i principi per la protezione e l’uso delle informazioni statistiche confidenziali contenuti nell’articolo 8 del regolamento (CE) n. 2533/98 |
(16) |
L’articolo 7, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 2533/98 conferisce alla BCE il potere di irrogare sanzioni nei confronti dei soggetti segnalanti che siano inadempienti agli obblighi di segnalazione statistica sanciti dai regolamento o dalle decisioni della BCE. |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Definizioni
Ai fini del presente regolamento:
a) |
per «istituzioni finanziarie monetarie» (IFM) si intendono le imprese residenti che appartengono a uno dei seguenti settori:
|
b) |
per «soggetto segnalante» si intende un soggetto dichiarante ai sensi dell’articolo 1 del regolamento (CE) n. 2533/98, mentre «residente» ha il medesimo significato indicato nella predetta disposizione; |
c) |
per «BCN competente» si intende la BCN dello Stato membro dell’area dell’euro nel quale l’IFM è residente; |
d) |
«società veicolo finanziaria (SV)» ha il significato di cui all’articolo 1, del regolamento (UE) n. /2013 (BCE/2013/40);1075 |
e) |
per «cartolarizzazione» si intende un’operazione che sia: a) una cartolarizzazione tradizionale ai sensi dell’articolo 4 del regolamento (UE) n. 575/2013; e/o b) una cartolarizzazione ai sensi dell’articolo 1 del regolamento (UE) n. /2013 (BCE/2013/40), 1075che riguarda la cessione ad una SV dei crediti da cartolarizzare; |
f) |
«istituto di moneta elettronica» e «moneta elettronica» hanno lo stesso significato di cui all’articolo 2, paragrafi 1 e 2 della direttiva 2009/110/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (10); |
g) |
per «perdite parziali» si intendono le riduzioni dirette del valore contabile di un credito nel bilancio dovute alla diminuzione del suo valore; |
h) |
per «perdite totali» si intendono la riduzioni dell’intero valore contabile di un credito che ne comportano l’eliminazione dall’attivo del bilancio; |
i) |
per «gestore» si intende una IFM che gestisce i crediti sottostanti una cartolarizzazione o i crediti che sono stati altrimenti trasferiti in relazione alla riscossione dai debitori di capitale e interessi; |
j) |
per «cessione del credito» si intende il trasferimento economico di un prestito o di un insieme di prestiti da parte del soggetto segnalante in favore di un cessionario, ottenuto sia per mezzo di trasferimento della titolarità che per sotto-partecipazione; |
k) |
per «acquisizione del credito» si intende il trasferimento economico di un prestito o di un insieme di prestiti da un cedente al soggetto segnalante, ottenuto sia per mezzo di trasferimento della titolarità che per sotto-partecipazione; |
l) |
«le posizioni infra-gruppo» si riferiscono a posizioni tra istituti di deposito dell’area dell’euro che appartengono allo stesso gruppo, formato da una società-madre e da tutte le società appartenenti allo stesso gruppo, direttamente o indirettamente controllate, residenti nell’area dell’euro; |
m) |
«ente nella coda» si riferisce a una IFM di piccole dimensioni cui è stata concessa una deroga ai sensi dell’articolo 9; |
n) |
con «cancellazione (dal bilancio)» si intende l’eliminazione di un credito o di una sua parte dalle consistenze segnalate ai sensi delle parti 2 e 3 dell’allegato I, inclusa la sua rimozione dovuta all’applicazione di una deroga di cui all’articolo 9, paragrafo 4. |
Articolo 2
Identificazione dei FCM
Gli organismi d’investimento collettivo che rispondano a ciascuno dei criteri di seguito elencati sono trattati come FCM, quando:
a) |
perseguono un obiettivo d’investimento consistente nel mantenere il capitale del fondo e offrire un rendimento in linea con i tassi di interesse degli strumenti del mercato monetario; |
b) |
investono in strumenti del mercato monetario che rispettino i criteri per gli strumenti del mercato monetario stabiliti nella direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) (11), ovvero in depositi presso enti creditizi, o, in alternativa, che garantiscano che la liquidità e la valutazione del portafoglio in cui investono sia valutata in maniera equivalente; |
c) |
garantiscono che gli strumenti del mercato monetario in cui investono sono di alta qualità, come stabilito dalla società di gestione. La qualità degli strumenti del mercato monetario sarà valutata, tra l’altro, sulla base dei seguenti fattori:
|
d) |
garantiscono che il loro portafoglio abbia una durata media ponderata (weighted average maturity, WAM) di non più di sei mesi e una vita media ponderata (weighted average life, WAL) di non più di 12 mesi, conformemente all’allegato I, parte 1, sezione 2; |
e) |
offrono quotidianamente il valore patrimoniale netto (NET asset value, NAV) ed il calcolo del prezzo delle proprie azioni/quote, nonché la possibilità quotidiana di sottoscrizione e rimborso delle azioni/quote; |
f) |
limitano gli investimenti in titoli a quelli con una durata residua fino alla data di estinzione del rapporto giuridico (legal redemption date) minore o uguale a due anni, purché il tempo rimanente sino alla successiva data di adeguamento dei tassi di interesse (interest rate reset date) sia inferiore o uguale a 397 giorni, laddove i titoli a tasso variabile debbano essere riadeguati in base a un tasso o indice del mercato monetario; |
g) |
limitano gli investimenti in altri organismi d’investimento collettivo a quelli che rispettano la definizione di FCM; |
h) |
non assumono esposizioni dirette o indirette in azioni o materie prime, neanche per mezzo di derivati, e utilizzano solo derivati in linea con la strategia di investimento del fondo sul mercato monetario. I derivati che comportano esposizioni al cambio possono essere usati solo per finalità di copertura del rischio (hedging). Sono consentiti gli investimenti in titoli in valuta diversa da quella di base, purché l’esposizione in valuta sia interamente coperta; |
i) |
hanno un NAV costante o fluttuante. |
Articolo 3
Operatori effettivamente soggetti agli obblighi di segnalazione
1. Gli operatori effettivamente soggetti agli obblighi di segnalazione consistono nelle IFM residenti nel territorio degli Stati membri dell’area dell’euro (in linea con la parte 1 dell’allegato II).
2. Le IFM comprese fra gli operatori effettivamente soggetti agli obblighi di segnalazione sono soggette agli obblighi di segnalazione statistica integrale a meno che non siano applicabili deroghe ai sensi dell’articolo 9.
3. I soggetti che ricadono nella definizione di IFM rientrano nell’ambito di applicazione del presente regolamento anche se sono esclusi dalla portata del regolamento (EU) n. 575/2013.
4. Ai fini della raccolta delle informazioni statistiche sulla residenza dei detentori di quote/partecipazioni in fondi comuni monetari, come specificato nella sezione 5.7 della parte 2 dell’allegato I, tra gli operatori effettivamente soggetti agli obblighi di segnalazione rientrano anche gli altri intermediari finanziari ad eccezione delle imprese di assicurazione e dei fondi pensione («AIF»), fatte salve le deroghe di cui all’articolo 9, paragrafo 2, lettera c). Ai fini del presente regolamento, le BCN possono redigere e aggiornare un elenco di AIF che costituiscono parte degli operatori effettivamente soggetti agli obblighi di segnalazione in conformità dei principi specificati nella sezione 5.7 della parte 2 dell’allegato I.
Articolo 4
Elenco delle IFM a fini statistici
1. Il Comitato esecutivo della BCE redige e aggiorna un elenco di IFM a fini statistici, tenendo conto degli obblighi relativi alla frequenza e tempestività che derivano dal suo utilizzo nel contesto del regime delle riserve minime della BCE. L’elenco delle IFM a fini statistici include l’indicazione relativa al fatto che le istituzioni siano o meno giuridicamente soggette al regime delle riserve minime della BCE. L’elenco delle IFM è aggiornato, accurato, il più possibile omogeneo e sufficientemente stabile a fini statistici.
2. L’elenco delle IFM a fini statistici e i suoi aggiornamenti sono posti dalle BCN e dalla BCE a disposizione dei soggetti segnalanti, nei modi opportuni, compresa la trasmissione per via elettronica, via Internet o, a richiesta dei soggetti segnalanti interessati, in supporto cartaceo.
3. L’elenco delle IFM a fini statistici ha unicamente uno scopo informativo. Tuttavia, qualora la più recente versione disponibile non sia corretta, la BCE si astiene dall’imporre sanzioni in capo ai soggetti che non hanno adempiuto in maniera adeguata ai propri obblighi di segnalazione facendo affidamento, in buona fede, sull’elenco errato.
Articolo 5
Obblighi di segnalazione statistica
1. Gli operatori soggetti agli obblighi di segnalazione segnalano alla BCN dello Stato membro in cui la IFM risiede: a) le consistenze mensili relative al bilancio di fine mese e (b) gli aggiustamenti da rivalutazione mensili aggregati. Gli aggiustamenti da rivalutazione aggregati sono segnalati con riguardo alle cancellazioni totali o parziali dei crediti che corrispondono ai prestiti e che coprono le rivalutazioni dei prezzi dei titoli. Ulteriori dettagli relativi a determinate voci del bilancio sono segnalati su base trimestrale o annuale. Le BCN possono raccogliere i dati trimestrali su base mensile se ciò facilita il processo di produzione dei dati. Le informazioni statistiche richieste sono specificate nell’allegato I.
2. Le BCN possono raccogliere le informazioni statistiche sui titoli emessi e detenuti dalle IFM titolo per titolo, nei limiti in cui i dati di cui al paragrafo 1 possono essere ricavati nel rispetto dei requisiti statistici minimi riportati nell’allegato IV.
3. Le IFM segnalano, conformemente agli obblighi minimi definiti nella tavola 1 A della parte 4 dell’allegato I, le rettifiche di rivalutazione mensili rispetto all’intera serie dei dati richiesti dalla BCE. Le BCN possono raccogliere informazioni supplementari non ricomprese fra gli obblighi minimi. Tali informazioni supplementari possono riferirsi alle disaggregazioni indicate nella tabella 1 A diverse dagli «obblighi minimi».
4. La BCE può richiedere informazioni esplicative sugli aggiustamenti compresi nella voce «riclassificazioni e altri aggiustamenti» raccolti dalle BCN.
5. La BCE può irrogare sanzioni nei confronti di soggetti segnalanti che siano inadempienti agli obblighi di segnalazione stabiliti nel presente regolamento ai sensi della decisione BCE/2010/10, del 19 agosto 2010 relativa all’inosservanza degli obblighi di segnalazione statistica (12).
Articolo 6
Obblighi di segnalazione statistica aggiuntivi per cartolarizzazioni di crediti e altre cessioni di crediti
LeIFM segnalano quanto segue:
a) |
il flusso netto di prestiti cartolarizzati e di altre cessioni di crediti condotte durante il periodo di riferimento, in conformità con la sezione 2, parte 5, dell’allegato 1; |
b) |
le consistenze in essere alla fine del periodo e le transazioni finanziarie, escluse le cessioni e acquisizioni di crediti durante il periodo rilevante, con riferimento a crediti cartolarizzati e cancellati dal bilancio per cui la IFM agisce da gestore in conformità alla sezione 3, parte 5 dell’allegato 1, le BCN possono estendere gli obblighi di segnalazione a tutti i crediti cancellati dal bilancio prestati dalle IFM, che siano stati cartolarizzati o trasferiti altrimenti; |
c) |
le consistenze in essere alla fine del trimestre di tutti i crediti per cui le IFM agiscono da gestori in una cartolarizzazione, in conformità alla sezione 4, parte 5 dell’allegato 1; |
d) |
in caso di applicazione dei criteri contabili internazionali previsti dallo IAS 39 (IAS 39), dei criteri finanziari internazionali previsti dallo IFRS 9 (IFRS 9) o di simili regole di contabilità nazionale, le consistenze in essere alla fine del periodo con riferimento ai prestiti ceduti per mezzo di una cartolarizzazione, ma che non sono stati cancellati dal bilancio, in conformità alla sezione 5, parte 5 dell’allegato 1. |
Articolo 7
Tempestività
1. Le BCN decidono il termine e la periodicità con cui devono ricevere i dati dai soggetti segnalanti al fine di rispettare la scadenza stabilita di seguito, tenendo conto, laddove necessario, dei requisiti di tempestività del sistema di riserva obbligatoria della BCE e informano di conseguenza i soggetti segnalanti.
2. Le BCN trasmettono alla BCE le statistiche mensili entro la fine della 15o giorno lavorativo successivo alla fine del mese a cui i dati si riferiscono.
3. Le BCN trasmettono alla BCE le statistiche trimestrali entro la fine della 28o giorno lavorativo successivo alla fine del trimestre a cui i dati si riferiscono.
Articolo 8
Norme contabili ai fini di segnalazione statistica
1. A meno che non sia previsto diversamente nel presente regolamento, le norme contabili seguite dalle IFM ai fini delle segnalazioni di cui al presente regolamento sono quelle stabilite nella legislazione nazionale di recepimento della Direttiva del Consiglio 86/635/CEE dell’8 dicembre 1986 relativa ai conti annuali ed ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari (13), e in tutti gli altri standard contabili internazionali applicabili.
2. Depositi e prestiti, sono segnalati al valore del capitale in essere alla fine del mese. Le perdite parziali e totali, come definite dalle pratiche contabili pertinenti, sono escluse da questo importo. Depositi e crediti non si compensano con qualunque altra attività o passività.
3. Ferme restando le pratiche contabili e gli accordi di compensazione prevalenti negli Stati membri, tutte le attività e passività finanziarie devono essere riportate in termini lordi a fini statistici.
4. Le BCN possono consentire la segnalazione di crediti accantonati al netto degli accantonamenti e la segnalazione di crediti acquistati al prezzo concordato al momento dell’acquisto, sempre che tali pratiche di segnalazione siano seguite da tutti i soggetti dichiaranti residenti.
Articolo 9
Deroghe
1. Possono essere concesse deroghe a IFM di piccole dimensioni, come segue:
a) |
Le BCN possono concedere deroghe alle piccole IFM, purché il loro apporto complessivo al bilancio nazionale delle IFM in termini di consistenze non superi il 5 %; |
b) |
con riferimento agli enti creditizi, le deroghe di cui al punto a) hanno l’effetto di ridurre gli obblighi di segnalazione statistica a quelli cui tali deroghe si applichino, fatti salvi gli obblighi relativi al calcolo delle riserve minime, come stabiliti nell’allegato III; |
c) |
con riferimento alle piccole IFM, laddove si applichi una deroga di cui al punto a) le BCN continuano, come minimo, a raccogliere dati relativi al bilancio complessivo almeno con frequenza annuale, in maniera tale che l’apporto complessivo al bilancio nazionale delle IFM degli enti nella coda possa essere monitorato; |
d) |
fatto salvo il punto a), le BCN possono concedere deroghe agli enti creditizi che non beneficiano del regime stabilito ai punti a) e b) con l’effetto di ridurre i loro obblighi di segnalazione a quelli stabiliti nella parte 6 dell’allegato I, purché il loro apporto complessivo al bilancio nazionale delle IFM in termini di consistenze non superi né il 10 % del bilancio nazionale delle IFM, né del bilancio delle IFM dell’area dell’euro; |
e) |
le BCN si accertano per tempo che le condizioni stabilite dai punti a) e d) siano soddisfatte ai fini della concessione o della revoca, se del caso, di eventuali deroghe con decorrenza dall’inizio di ogni anno; |
f) |
le IFM di piccole dimensioni hanno la facoltà di rinunciare a tali deroghe e di ottemperare invece agli obblighi di segnalazione statistica integrale. |
2. Le BCN possono concedere deroghe ai FCM, come segue:
a) |
Le BCN possono concedere deroghe ai fondi comuni monetari dagli obblighi di segnalazione statistica stabiliti all’articolo 5, paragrafo 1, purché i FCM segnalino al loro posto i dati di bilancio conformemente a quanto previsto dall’articolo 5 1073del regolamento (UE) n. /2013 (BCE/2013/38), subordinatamente al rispetto dei seguenti obblighi,
|
b) |
Le BCN possono concedere deroghe ai fondi comuni monetari dai seguenti obblighi di segnalazione statistica:
|
c) |
Le BCN possono concedere delle deroghe nei confronti di obblighi di segnalazione statistica riguardanti la residenza dei detentori di quote/partecipazioni in fondi comuni monetari:
|
3. Possono essere concesse deroghe relativamente alla segnalazione di aggiustamenti da rivalutazione alle IFM, come segue:
a) |
fatto salvo il paragrafo 1, le BCN possono concedere deroghe ai FCM relativamente alla segnalazione degli aggiustamenti da rivalutazione, facendo venire meno per i FCM l’obbligo di effettuare tali segnalazioni; |
b) |
Le BCN possono accordare deroghe riguardo alla frequenza e tempestività della segnalazione della rivalutazione dei prezzi dei titoli e richiedere tali dati con cadenza trimestrale e con la stessa tempestività dei dati sulle consistenze segnalati trimestralmente, a condizione che i seguenti obblighi siano rispettati:
|
c) |
Le BCN possono concedere deroghe relativamente alla segnalazione della rivalutazione dei prezzi dei titoli, ivi compresa la concessione della completa esenzione da ogni simile segnalazione, agli enti creditizi che segnalano le consistenze di titoli mensili titolo per titolo, purché siano rispettati i seguenti obblighi:
|
4. Possono essere concesse deroghe relativamente alla segnalazione statistica dei crediti di cui si disponga mediante cartolarizzazione.
Le IFM che applicano l’IAS 39, l’IFRS 9 o simili norme contabili nazionali possono essere autorizzate dalla propria BCN ad escludere dalle consistenze richieste nelle parti 2 e 3 dell’allegato I i prestiti ceduti per mezzo di una cartolarizzazione conformemente alla prassi nazionale, purché tale prassi sia applicata da tutte le IFM residenti.
5. Le BCN possono concedere deroghe con riguardo a consistenze trimestrali relative a Stati membri che non facciano parte dell’area dell’euro.
Se i dati raccolti ad un più elevato livello di aggregazione indicano che le posizioni nei confronti delle controparti residenti in uno Stato membro non appartenente all’area dell’euro o che le posizioni nei confronti della valuta di uno Stato membro non appartenente all’area dell’euro non sono significative, una BCN può decidere di non richiedere la segnalazione relativamente a tale Stato membro. La BCN informa i propri soggetti segnalanti di eventuali decisioni in tal senso.
Articolo 10
Requisiti minimi e disposizioni nazionali in materia di segnalazione
1. I soggetti segnalanti si conformano agli obblighi di segnalazione statistica cui sono soggetti in conformità dei criteri minimi per la trasmissione, l’accuratezza, la conformità ai concetti e la revisione come definiti all’allegato IV.
2. Le BCN definiscono ed attuano le disposizioni in materia di segnalazione cui devono attenersi gli operatori effettivamente soggetti agli obblighi di segnalazione in conformità agli obblighi stabiliti a livello nazionale. Le BCN garantiscono che tali disposizioni forniscono le informazioni statistiche richieste e consentono di effettuare un’accurata verifica di conformità dei requisiti minimi di trasmissione, accuratezza conformità ai concetti e revisione come definiti nell’allegato IV.
Articolo 11
Fusioni, scissioni e riorganizzazioni
In caso di operazioni di fusione, di scissione o di qualunque altro tipo di riorganizzazione che possano incidere sull’assolvimento dei propri obblighi statistici, il soggetto segnalante effettivamente interessato, una volta che l’intenzione di realizzare tale operazione sia divenuta di pubblico dominio e in ragionevole anticipo rispetto a quando l’operazione inizi a produrre effetti, informa la BCN competente delle procedure previste per rispettare gli obblighi di segnalazione statistica di cui al presente regolamento.
Articolo 12
Utilizzo delle informazioni statistiche segnalate ai fini delle riserve minime
1. 1. Le informazioni statistiche segnalate da enti creditizi nel rispetto del presente regolamento, sono utilizzate da ciascun ente creditizio per calcolare l’aggregato soggetto a riserva in linea con il regolamento (CE) n. 1745/2003 (BCE/2003/9). In particolare, ciascun ente creditizio utilizza tale informazione per verificare l’adempimento degli obblighi di riserva durante il periodo di mantenimento.
2. I dati relativi all’aggregato soggetto a riserva per gli enti nella coda, per tre periodi di mantenimento si basa sui dati di fine trimestre raccolti dalle BCN entro il 28o giorno lavorativo successivo alla fine del trimestre a cui si riferiscono.
3. Le norme speciali sull’applicazione del regime di riserve minime della BCE stabilite nell’allegato III prevalgono, in caso di contrasto, su ogni disposizione del regolamento (CE) n. 1745/2003 (BCE/2003/9).
4. Al fine di facilitare la gestione della liquidità della BCE e degli enti creditizi, gli obblighi di riserva sono confermati al più tardi il primo giorno del periodo di mantenimento; tuttavia, potrebbe sorgere eccezionalmente la necessità per gli enti creditizi di segnalare revisioni all’aggregato soggetto a riserva o agli obblighi di riserva che sono stati confermati. Le procedure di conferma o di riscontro degli obblighi di riserva non esimono i soggetti segnalanti dall’obbligo di segnalare in ogni caso informazioni statistiche corrette e di correggere al più presto le informazioni statistiche scorrette che essi hanno già segnalato.
Articolo 13
Verifica e raccolta obbligatoria
Le BCN esercitano il diritto di verifica o di raccolta obbligatoria delle informazioni che i soggetti segnalanti devono fornire ai sensi del presente regolamento, senza che questo pregiudichi il diritto della BCE di esercitare essa stessa tali diritti. In particolare, le BCN esercitano tale diritto quando un’istituzione compresa tra gli operatori effettivamente soggetti agli obblighi di segnalazione non soddisfa i requisiti minimi in tema di trasmissione, accuratezza, conformità rispetto ai concetti e alle revisioni, come specificati nell’allegato III.
Articolo 14
Prima segnalazione
1. La prima segnalazione in conformità del presente regolamento ha luogo con i dati relativi a Dicembre 2014.
2. La prima segnalazione ai sensi del presente regolamento, in relazione alle celle corrispondenti agli Stati membri dell’area dell’euro nella tabella 3 della parte 3 dell’allegato I, ha inizio con riferimento ai primi dati trimestrali successivi alla data di adozione dell’euro da parte degli stessi.
3. La prima segnalazione ai sensi del presente regolamento in relazione alle celle corrispondenti agli Stati membri non appartenenti all’area dell’euro nelle tabelle 3 e 4 della parte 3 dell’allegato I, ha inizio con riferimento ai primi dati trimestrali successivi alla data della loro adesione all’UE. Nel caso in cui la BCN pertinente decida di non richiedere la prima segnalazione di dati non significativi, a partire dai primi dati trimestrali successivi alla data di adesione all’UE dello Stato membro o degli Stati membri in questione, la segnalazione ha inizio 12 mesi dopo la comunicazione ai soggetti segnalanti, da parte della BCN, dell’obbligo di segnalazione.
Articolo 15
Abrogazione
1. Il regolamento (CE) n. 25/2009 (BCE/2008/32) è abrogato a decorrere dal 1o gennaio 2015.
2. Qualunque riferimento al regolamento abrogato è da intendersi come effettuato al presente regolamento ed è da interpretarsi conformemente alla tavola di concordanza contenuta nell’allegato VI.
Articolo 16
Disposizione finale
Il presente regolamento entra in vigore il 20o giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2015.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri conformemente ai trattati.
Fatto a Francoforte sul Meno, il 24 settembre 2013
Per il Consiglio direttivo della BCE
Il presidente della BCE
Mario DRAGHI
(1) GU L 318 del 27.11.1998, pag. 8.
(2) GU L 318 del 27.11.1998, pag. 1.
(3) GU L 15 del 20.1.2009, pag. 14.
(4) GU L 174 del 26.6.2013, pag. 1.
(5) GU L 305 dell’1.11.2012, pag. 6
(6) Cfr. pag. 73 della presente Gazzetta ufficiale.
(7) GU L 250 del 2.10.2003, pag. 10.
(8) Cfr. pag. 107 della presente Gazzetta ufficiale.
(9) GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1.
(10) GU L 267 del 10.10.2009, pag. 7.
(11) GU L 302 del 17.11.2009, pag. 32.
(12) GU L 226 del 28.8.2010, pag. 48.
(13) GU L 372 del 31.12.1986, pag. 1.
ALLEGATO I
ISTITUZIONI FINANZIARIE MONETARIE E OBBLIGHI DI SEGNALAZIONE STATISTICA
Introduzione
Il sistema statistico per gli Stati membri la cui moneta è l’euro (di seguito «Stati membri dell’area dell’euro») riguardante il bilancio del settore delle istituzioni finanziarie monetarie (IFM) si compone dei seguenti due elementi principali:
a) |
un elenco delle IFM a fini statistici (cfr. la parte 1 relativa all’identificazione di talune IFM); e |
b) |
una specifica delle informazioni statistiche fornite da tali IFM con frequenza mensile, trimestrale e annuale (cfr. le parti 2, 3, 4, 5, 6 e 7). |
Ai fini di una completa informazione statistica sui bilanci delle IFM, è altresì necessario imporre determinati obblighi di segnalazione statistica in capo a fondi d’investimento (FI) diversi dai fondi comuni monetari (FCM) e ad altri intermediari finanziari, ad eccezione delle imprese di assicurazione e dei fondi pensione (di seguito «AIF»), nel contesto delle loro attività finanziarie riguardanti le quote/partecipazioni in FCM. Tali informazioni statistiche inviate dalle IFM e da FI e AIF vengono raccolte dalle banche centrali nazionali (BCN), nel rispetto della parte 2 e conformemente agli accordi nazionali che poggiano sulle definizioni e classificazioni armonizzate di cui all’articolo 1 e allegato II.
La massa monetaria comprende banconote e monete in circolazione ed altre passività monetarie (depositi e altri strumenti finanziari altamente fi ai depositi) delle IFM. Le contropartite della massa monetaria includono tutte le altre voci del bilancio delle IFM. La BCE elabora altresì i dati sulle transazioni finanziarie derivati dalle consistenze e da altri dati, compresi quelli forniti dalle IFM sugli aggiustamenti da rivalutazione (cfr. la parte 5).
Le informazioni statistiche richieste dalla BCE sono riassunte nella parte 8
PARTE 1
Identificazione di talune IFM
SEZIONE 1
L’identificazione di talune IFM si basa sul principio di fungibilità dei depositi
1.1. |
Le istituzioni finanziarie diverse dagli enti creditizi che emettono strumenti finanziari considerati altamente sostituibili ai depositi sono classificate come IFM a condizione che esse ricadano nella definizione di IFM per altre ragioni. La classificazione è basata sul criterio della fungibilità dei depositi (vale a dire se le passività sono classificate come depositi), che è determinata dalla loro liquidità, dalle caratteristiche combinate di trasferibilità, convertibilità, certezza e negoziabilità e avuto riguardo, laddove necessario, alla data di emissione. Questi criteri di fungibilità dei depositi si applicano anche per determinare se le passività debbano essere classificate come depositi, a meno che non ci sia una categoria determinata per tali passività. |
1.2. |
Ai fini sia di determinare la fungibilità dei depositi sia di classificare le passività come depositi:
|
SEZIONE 2
Specificazioni per i criteri di identificazione dei FCM
Ai fini dell’articolo 2:
a) |
gli strumenti del mercato monetario sono considerati di alta qualità creditizia se hanno ottenuto uno dei due rating a breve termine più alti disponibili da parte di ciascuna agenzia riconosciuta di rating del credito che abbia sottoposto a rating tali strumenti o, se lo strumento in questione non è sottoposto a rating, esso è valutato di qualità equivalente in base al procedimento interno di rating della società di gestione. Laddove un’agenzia di rating del credito riconosciuta suddivida il suo rating a breve termine in due categorie, tali due rating sono considerati come una categoria unica e pertanto come rating più alto disponibile; |
b) |
i fondi comuni monetari possono, in deroga all’obbligo di cui alla lettera a), detenere emissioni sovrane almeno di qualità investment grade, laddove per «emissioni sovrane» si intendono gli strumenti del mercato monetario emessi o garantiti da un’autorità centrale, regionale o locale, dalla banca centrale di uno Stato membro, dalla BCE, dall’Unione o dalla Banca europea degli investimenti; |
c) |
nel calcolo del WAL per i titoli, ivi inclusi gli strumenti finanziari strutturati, il calcolo della durata è basato sulla durata residua sino all’estinzione del rapporto giuridico sottostante gli strumenti. Tuttavia, quando uno strumento finanziario incorpora un’opzione put, la data di esercizio di tale opzione può essere utilizzata in luogo della durata residua del rapporto giuridico solo quando le condizioni seguenti siano soddisfatte in ogni momento:
|
d) |
nel calcolo sia del WAL che del WAM, è tenuto conto dell’impatto di strumenti finanziari derivati, depositi e tecniche di gestione del portafoglio efficienti; |
e) |
per «durata media ponderata» (weighted average maturity, WAM) si intende la misura del tempo medio mancante alla scadenza di tutti gli strumenti sottostanti nel fondo, ponderata per riflettere le consistenze relative ad ogni strumento, presumendo che la durata di uno strumento a tasso fluttuante sia il tempo rimanente fino al successivo aggiustamento al tasso del mercato monetario, piuttosto che il tempo rimanente prima che sia ripagato il valore nominale dello strumento. In pratica, il WAM è utilizzato per misurare la sensibilità di un FCM al cambiamento dei tassi di interesse sul mercato monetario; |
f) |
per «vita media ponderata» (weighted average life, WAL) si intende la media ponderata della durata rimanente di ogni strumento detenuto in un fondo, vale a dire il tempo fino a quando il capitale è pagato in pieno, al netto di interessi e sconti. Differentemente dal calcolo del WAM, il calcolo del WAL per strumenti a tasso fluttuante e strumenti finanziari strutturati non consente l’uso di date di aggiustamento del tasso di interesse e utilizza invece solo la scadenza definitiva (final maturity) del titolo dichiarata. Il WAL è utilizzato per misurare il rischio di credito, poiché quanto più a lungo è posticipato il rimborso del capitale, tanto più alto è il rischio di credito. Il WAL è anche utilizzato per limitare il rischio di liquidità; |
g) |
per «strumenti del mercato monetario» si intendono gli strumenti negoziati normalmente sul mercato monetario che sono liquidi e hanno un valore che può essere determinato in ogni momento con accuratezza; |
h) |
per «società di gestione» si intende una società che esercita abitualmente l’attività di gestione del portafoglio di una FCM. |
PARTE 2
Bilancio (consistenze mensili)
Per compilare gli aggregati monetari e le contropartite dell’area dell’euro, la BCE necessita dei dati contenuti nella tabella 1 come segue:
1. Categorie di strumenti
a) Passivo
Le pertinenti categorie di strumenti sono: valuta in circolazione, depositi, quote/partecipazioni emesse in fondi comuni monetari, titoli di debito emessi, capitale e riserve e altre passività. Al fine di separare le passività monetarie da quelle non monetarie, i depositi sono anche suddivisi in depositi overnight, depositi con durata stabilita, depositi rimborsabili con preavviso e pronti contro termine. Cfr. le definizioni contenute nell’allegato II.
b) Attivo
Le pertinenti categorie di strumenti sono: cassa, crediti, titoli di debito detenuti, partecipazioni, quote di fondi di investimento, capitale fisso e altre attività. Si vedano le definizioni contenute nell’allegato II.
2. Disaggregazione per durata
Le scomposizioni per durate originarie costituiscono una fonte alternativa di informazioni dettagliate laddove gli strumenti finanziari non siano pienamente comparabili fra i diversi mercati.
a) Passivo
Le soglie per fasce di durata, o per periodi di preavviso, sono: per i depositi con durata prestabilita, una scadenza originaria di un anno e di due anni all’emissione; e per i depositi rimborsabili con preavviso, un preavviso di tre mesi e di due anni. Le operazioni di pronti contro termine non sono disaggregate per durata, dato che si tratta generalmente di strumenti a termine molto breve, di solito con scadenza originaria inferiore a tre mesi. I titoli di debito emessi dalle IFM sono disaggregati per scadenze a uno e due anni. Non è richiesta alcuna disaggregazione per scadenza per le quote/partecipazioni emesse da FCM.
b) Attivo
Le soglie per fasce di durata sono: per i prestiti delle IFM ai residenti dell’area dell’euro (diversi dalle IFM) per sottosettore e ancora per i prestiti delle IFM alle famiglie per finalità, a durata di uno e cinque anni; e per i titoli di debito detenuti dalle IFM emessi da altre IFM situate nell’area dell’euro, a durata di uno e due anni per consentire, nel calcolo degli aggregati monetari, la compensazione di tali titoli detenuti tra le IFM.
3. Disaggregazione per finalità e identificazione distinta dei prestiti alle imprese individuali/società di persone non riconosciute come entità giuridiche.
I prestiti alle famiglie e alle istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie sono ulteriormente disaggregati secondo le finalità del prestito (credito al consumo, mutui per l’acquisto di abitazione, altri prestiti). All’interno della categoria «altri prestiti», i prestiti concessi alle imprese individuali/società di persone non riconosciute come entità giuridiche devono essere identificati separatamente (cfr. le definizioni di categorie di strumenti nella parte 2 dell’allegato II e le definizioni dei settori nella parte 3 dell’allegato II). Le BCN possono esentare dal requisito di una identificazione distinta dei prestiti alle imprese individuali/società di persone non riconosciute come entità giuridiche quando tali prestiti costituiscono meno del 5 % del totale dei prestiti alle famiglie dello Stato membro dell’area dell’euro.
4. Disaggregazione per valuta
Per le voci di bilancio che possono essere utilizzate nella compilazione degli aggregati monetari, i saldi in euro devono essere identificati separatamente in modo che la BCE abbia l’opzione di definire gli aggregati monetari in termini di saldi denominati in tutte le valute combinate o solo in euro.
5. Disaggregazione per settore e residenza delle controparti
5.1. |
Per la compilazione dei dati relativi agli aggregati monetari e delle controparti si richiede l’individuazione delle controparti situate nell’area dell’euro che formano il settore detentore di moneta. A tal fine, in linea con il Sistema europeo dei conti rivisto (di seguito «SEC 2010») istituito dal regolamento (UE) n. 549/2013 (cfr. la parte 3 dell’allegato II), le controparti non-IFM si suddividono in Amministrazioni pubbliche (S.13), dove l’Amministrazione centrale (S.1311) è identificata separatamente nei depositi totali, e altri settori residenti. Al fine di calcolare una disaggregazione per settore mensile degli aggregati monetari e delle contropartite di credito, gli altri residenti sono ulteriormente disaggregati nei seguenti sottosettori: fondi d’investimento diversi dai FCM (S.124), altri intermediari finanziari, eccetto imprese d’assicurazione e fondi pensione + ausiliari finanziari + istituzioni finanziarie captive e prestatori di denaro (S.125 + S.126 + S.127), imprese di assicurazione (S.128), fondi pensione (S.129), società non finanziarie (S.11) e famiglie + istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie (S.14 + S.15). È fatta un’ulteriore distinzione per le controparti che sono SV e controparti centrali (CCP) all’interno dei settori accorpati (S.125 + S.126 + S.127). Per le imprese individuali/società di persone non riconosciute come entità giuridiche si veda la sezione 3. Con riferimento al totale dei depositi e alle categorie di deposito «depositi con durata prestabilita oltre due anni», «depositi rimborsabili con preavviso di oltre due anni» e «operazioni di pronti contro termine», vi è un’ulteriore distinzione tra enti creditizi, altre IFM controparti e amministrazioni centrali, ai fini del regime delle riserve minime della BCE. |
5.2. |
Per quanto riguarda il totale dei depositi al passivo e la categoria dell’attivo «prestiti totali», è fatta un’ulteriore distinzione per le autorità bancarie centrali (S.121) e gli istituti di deposito che non sono autorità bancarie centrali (S.122) e per le banche e gli operatori non bancari del resto del mondo in modo da comprendere meglio le politiche di prestito e finanziamento del settore bancario e per monitorare meglio le attività interbancarie. |
5.3. |
Per quanto riguarda le posizioni infra-gruppo, è fatta un’ulteriore distinzione per posizioni e operazioni di prestito e deposito tra istituti di deposito che non sono autorità bancarie centrali (S.122) per consentire l’individuazione delle interazioni tra enti creditizi appartenenti allo stesso gruppo (nazionale o di altri Stati membri dell’area dell’euro). |
5.4. |
Per quanto riguarda le disponibilità in titoli di debito con scadenza originaria fino a un anno, disaggregati per valuta, è fatta un’ulteriore distinzione per le amministrazioni pubbliche (S.13) al fine di assicurare una migliore visione d’insieme delle interazioni tra stati sovrani e banche. |
5.5. |
Taluni depositi/prestiti che derivano da operazioni di pronti contro termine/operazioni di pronti contro termine in acquisto o da operazioni analoghe con gli altri intermediari finanziari (S.125) + ausiliari finanziari (S.126) + istituzioni finanziarie captive e prestatori di denaro (S.127) possono riferirsi alle operazioni con una controparte centrale. Una controparte centrale è un’entità che si frappone legalmente tra le controparti nei contratti trattati sui mercati finanziari, diventando l’acquirente di ogni vendita e il venditore in ogni acquisto. Poiché tali operazioni sostituiscono spesso attività bilaterali tra le IFM, è fatta una distinzione ulteriore all’interno della categoria dei depositi «pronti contro termine» con riguardo alle attività con tali controparti. Allo stesso modo, un’ulteriore distinzione è fatta all’interno della categoria dell’attivo «prestiti» con riguardo ai contratti di pronti contro termine in acquisto conclusi con tali controparti. |
5.6. |
Le controparti nazionali sono individuate separatamente da quelle dell’area dell’euro diverse da quelle nazionali per quanto riguarda tutte le disaggregazioni statistiche. Le controparti situate nell’area dell’euro sono individuate secondo il proprio settore nazionale conformemente agli elenchi mantenuti dalla BCE a fini statistici e al «Manuale del settore statistico monetario e bancario della BCE: Guida alla classificazione statistica della clientela», che segue i principi di classificazione il più possibile coerenti con il SEC 2010. Non è necessario disaggregare geograficamente le controparti situate al di fuori dell’area dell’euro. |
5.7. |
Nel caso delle quote/partecipazioni di FCM emesse da IFM degli Stati membri dell’area dell’euro, i soggetti segnalanti segnalano quanto meno i dati relativi alla residenza dei detentori sulla base di una disaggregazione tra residenti nazionali/residenti nell’area dell’euro non nazionali/residenti nel resto del mondo, per consentire di escludere le consistenze dei non residenti nell’area dell’euro. Le BCN possono anche derivare le informazioni statistiche necessarie dai dati raccolti sulla base del regolamento (UE) n. 1011/2012 (ECB/2012/24), nella misura in cui tali dati soddisfino i requisiti di tempestività imposti dall’articolo 7 del presente regolamento e i requisiti minimi definiti dall’allegato IV.
|
PARTE 3
Bilancio (consistenze trimestrali)
Al fine di approfondire l’analisi degli andamenti monetari e per altre finalità statistiche, la BCE necessita di quanto segue con riferimento agli elementi chiave:
1. |
La disaggregazione per sottosettore, durata e garanzia immobiliare dei prestiti erogati ad istituzioni diverse dalle IFM dell’area dell’euro (cfr. la tavola 2). Ciò è richiesto per rendere possibile il monitoraggio del sottosettore completo e della struttura delle scadenze del finanziamento del credito complessivo (prestiti erogati e titoli) delle IFM nei confronti del settore detentore di moneta. Per le società non finanziarie e per le famiglie, sono richiesti ulteriori dettagli che identificano i prestiti cartolarizzati con garanzie immobiliari. Per i prestiti denominati in euro con durata originaria di oltre un anno e oltre due anni nei confronti delle società non finanziarie e famiglie, sono richiesti ulteriori dettagli per talune durate residue e periodi in cui viene rivisto il tasso d’interesse (cfr. la tabella 2). Un tasso di interesse rivisto è inteso come un cambiamento nel tasso di interesse di un prestito che è attualmente stabilito nel contratto di prestito. I prestiti soggetti a revisione del tasso di interesse includono, tra l’altro, prestiti con tassi di interesse che sono periodicamente rivisti in base alle variazioni di un indice, ad esempio l’Euribor, prestiti con tassi di interesse indicizzati, ossia «tassi variabili», e prestiti con tassi di interesse che sono modificabili a discrezione della IFM. |
2. |
Disaggregazione per sottosettore dei depositi delle IFM presso le amministrazioni pubbliche (diverse dalle amministrazioni centrali) degli Stati membri dell’area dell’euro (cfr. la tabella 2). Ciò è richiesto come informazione complementare rispetto alla segnalazione mensile. |
3. |
Disaggregazione per settore delle posizioni nei confronti delle controparti al di fuori (cfr. la tabella 2). Quando il SEC 2010 non è applicabile si applica la classificazione per settore prevista dal Sistema dei conti nazionali (SCN 2008). |
4. |
L’individuazione di posizioni in bilancio per i derivati e per gli interessi maturati su prestiti o depositi all’interno delle altre attività e altre passività (cfr. tabella 2). Tale disaggregazione è richiesta al fine di migliorare la coerenza tra le statistiche. |
5. |
Disaggregazione per paese, incluse le posizioni nei confronti della Banca europea degli investimenti e il Meccanismo europeo di stabilità (cfr. Tabella 3). Tale disaggregazione è richiesta per analizzare ulteriormente gli andamenti monetari nonché per le necessità di natura transitoria e per effettuare controlli sulla qualità dei dati. |
6. |
La disaggregazione per settore dei depositi e prestiti transfrontalieri all’interno dell’area dell’euro a enti diversi dalle IFM (cfr. Tabella 3). Tale disaggregazione è richiesta per valutare le posizioni dei settori delle IFM nei singoli Stati membri nei confronti degli altri Stati membri dell’area dell’euro. |
7. |
Disaggregazione per valuta (cfr. la tabella 4). Tale disaggregazione è richiesta per permettere il calcolo delle transazioni per gli aggregati monetari e le contropartite, corrette per le variazioni dei tassi di cambio nei casi in cui tali aggregati includano una combinazione di tutte le valute. |
PARTE 4
Segnalazione degli aggiustamenti da rivalutazione per la compilazione dei dati sulle transazioni
Al fine di compilare i dati sulle transazioni rispetto agli aggregati monetari e alle contropartite per l’area dell’euro, la BCE necessita di aggiustamenti da rivalutazione alla luce delle cancellazioni totali/parziali dei prestiti e delle rivalutazione dei prezzi dei titoli:
1) Cancellazioni totali/parziali di prestiti
L’aggiustamento rispetto alle cancellazioni totali/parziali di prestiti è segnalato al fine di consentire alla BCE di compilare i dati sulle transazioni finanziarie dalle consistenze segnalate in due periodi di segnalazione consecutivi. L’aggiustamento riflette qualsiasi variazione nelle consistenze dei crediti segnalato in conformità delle parti 2 e 3 causato dalle cancellazioni, inclusa la cancellazione dell’intero importo in essere di un prestito (cancellazione). L’aggiustamento riflette anche le variazioni negli accantonamenti sui prestiti nel caso in cui una BCN decida che le consistenze di bilancio siano registrate al netto degli accantonamenti. Sono incluse anche le cancellazioni totali/parziali di prestiti riconosciute nel momento in cui il prestito è venduto o trasferito ad un terzo, laddove identificabili.
I requisiti minimi per le cancellazioni totali/parziali di prestiti sono stabiliti nella tabella 1 A;
2) Rivalutazione dei prezzi dei titoli
L’aggiustamento rispetto alla rivalutazione dei prezzi dei titoli fa riferimento alle fluttuazioni nella valutazione dei titoli derivanti dalla variazione del prezzo a cui i titoli sono registrati o negoziati. L’aggiustamento comprende le variazioni nel tempo del valore delle consistenze di bilancio di fine periodo derivanti dalla variazione del valore di riferimento al quale i titoli sono registrati, vale a dire potenziali guadagni/perdite. Può anche contenere variazioni di valutazione derivanti da operazioni in titoli, vale a dire utili/perdite realizzati.
I requisiti minimi per la rivalutazione dei prezzi dei titoli sono stabiliti nella tabella 1 A.
Non è previsto alcun obbligo minimo di segnalazione per il lato del passivo del bilancio. Tuttavia, se le prassi di valutazione applicate dai soggetti segnalanti ai titoli di debito emessi determinano modifiche alle loro consistenze di fine periodo, alle BCN è consentito raccogliere dati relativi a tali modifiche. Tali dati sono segnalati come aggiustamenti da «altra rivalutazione».
PARTE 5
Obblighi di segnalazione statistica per la cartolarizzazione di prestiti e per altri trasferimenti di prestiti
1. Obblighi generali
I dati sono segnalati ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 2 e a quelli dell’articolo 8, paragrafo 4 se applicabile. Tutte le voci sui dati sono disaggregate per residenza e per sottosettore del debitore del prestito come indicato nei titoli delle colonne della tavola 5. I prestiti ceduti nella fase di stoccaggio di una cartolarizzazione sono trattati come se fossero già cartolarizzati.
2. Obblighi di segnalazione dei flussi netti di crediti cartolarizzati o diversamente trasferiti
2.1. |
Per gli scopi dell’articolo 6, lettera a), le IFM calcolano le voci nella parte 1 e 2 della tabella 5 come flussi netti di crediti cartolarizzati o diversamente ceduti durante il periodo in questione meno i prestiti acquisiti durante il periodo in questione. Non sono inclusi in questo calcolo i prestiti trasferiti a un’altra IFM nazionale o da essa acquistati e i prestiti il cui trasferimento avviene come risultato di una scissione del soggetto segnalante, o una fusione o acquisizione che coinvolge il soggetto segnalante e un’altra IFM nazionale. Sono inclusi in questo calcolo i prestiti trasferiti a IFM nazionali o da esse acquistati. |
2.2. |
Le voci di cui alla sezione 3.1 sono inserite nelle parti 1 e 2 della tabella 5 come segue:
|
2.3. |
Le voci nella parte 1 della tavola 5 sono ulteriormente disaggregate mensilmente secondo la controparte della cessione, distinguendo tra SV, di cui SV residenti nell’area dell’euro, e altre controparti. Come indicato nella tabella 5, lettera b), ulteriori disaggregazioni per durata originaria e per scopo del credito sono richieste trimestralmente per alcune voci. |
3. Obblighi di segnalazione dei crediti cartolarizzati e cancellati dal bilancio che sono prestati
3.1. |
Le IFM forniscono dati conformemente alla parte 3 della tabella 5 crediti cartolarizzati e cancellati dal bilancio per i quali la IFM opera come gestore come segue:
|
3.2. |
Per quanto riguarda la sezione 3.1, lettera b), le BCN possono invece richiedere alle IFM di fornire i flussi netti delle cessioni e acquisizioni di crediti per i quali l’IFM opera come gestore in modo che la BCN possa derivare le transazioni finanziarie cui fa riferimento la sezione 3.1, lettera b). |
3.3. |
Le BCN possono disporre deroghe agli obblighi di segnalazione della sezione 3.1, lettera b), laddove i flussi netti raccolti nella parte 1.1 della tabella 5 soddifino lo scopo della sezione 3.2, vale a dire laddove è nella prassi nazionale che crediti cartolarizzati e cancellati dal bilancio siano gestiti da IFM. Le BCN assicureranno che tali flussi netti siano coerenti con gli scopi del calcolo delle transazioni finanziarie esclusi le cessioni e le acquisizioni di crediti che rientrano nella sezione 3.1, lettera b). Le BCN possono richiedere informazioni aggiuntive alle IFM al fine di compiere i necessari aggiustamenti. |
3.4. |
Le BCN possono estendere gli obblighi di segnalazione statistica della presente sezione a tutti i crediti cancellati dal bilancio e gestiti da IFM, che siano stati cartolarizzati o diversamente trasferiti. Laddove sia il caso, la BCN informerà le IFM degli obblighi di segnalazione statistica in conformità alla parte 3 della tabella 5. |
4. Obblighi di segnalazione relativi all’ammontare in essere di prestiti cartolarizzati per cui l’IFM segnalante svolge attività di gestione.
4.1. |
Le IFM forniscono dati trimestrali su tutti i crediti gestiti in una cartolarizzazione in conformità alla parte 4 della tabella 5, a prescindere dal fatto che i prestiti cartolarizzati gestiti o i loro diritti di servizio riscossione prestiti siano iscritti nel bilancio del soggetto segnalante. |
4.2. |
Per quanto riguarda i prestiti gestiti per le SV residenti in altri Stati membri dell’area dell’euro, le IFM forniscono ulteriori disaggregazioni, aggregando i prestiti gestiti separatamente per ciascun Stato membro in cui la SV è residente. |
4.3. |
Le BCN possono raccogliere i dati di cui all’articolo 6, lettera b), o parte degli stessi, SV per SV dalle IFM residenti che svolgono la funzione di gestori di prestiti cartolarizzati. Se una BCN ritiene che i dati di cui alla sezione 4.4 e le disaggregazioni di cui alla sezione 4.2 possono essere raccolti su tale base, informerà le IFM se, e in tal caso, la misura in cui è richiesta la segnalazione di cui alle predette sezioni 4.1 e 4.2. |
5. Obblighi di segnalazione statistica per le IFM che applicano lo IAS 39, l’IFRS 9 o simili standard contabili nazionali.
5.1. |
Le IFM che applicano lo IAS 39, l’IFRS 9 o simili standard contabili nazionali segnalano l’ammontare in essere a fine mese dei prestiti ceduti mediante cartolarizzazione che non sono stati soggetti a cancellazione dal bilancio in conformità alla parte 5 della tabella 5. |
5.2. |
Le IFM cui si applica la deroga di cui all’articolo 9, paragrafo 6, segnalano l’ammontare in essere alla fine del trimestre dei prestiti ceduti con una cartolarizzazione che sono stati soggetti a cancellazione dal bilancio, ma che sono ancora riconosciuti nel bilancio ai sensi della parte 5 della tabella 5. |
PARTE 6
Segnalazione semplificata per enti creditizi di piccole dimensioni
Gli enti creditizi cui si applicano le deroghe dell’articolo 9, paragrafo 1, lettera d, possono essere esentati dai seguenti obblighi:
1) |
disaggregazione per valuta di cui alla sezione 4, parte 2; |
2) |
identificazione separata di:
|
3) |
disaggregazione per settore di cui alla sezione 3 della parte 3; |
4) |
disaggregazione per paese di cui alla sezione 4 della parte 3; |
5) |
disaggregazione per valuta di cui alla sezione 5 della parte 3. |
Inoltre, tali enti creditizi possono soddisfare i requisiti di segnalazione statistica di cui nelle parti 2, 5 e 6 segnalando i dati solo trimestralmente e in conformità all’obbligo di tempestività relativo alle statistiche trimestrali di cui all’articolo 7, paragrafo 3.
PARTE 7
Tabella riassuntiva
Sintesi delle disaggregazioni ai fini del bilancio aggregato del settore delle IFM (1)
TIPOLOGIE DI STRUMENTI E DURATA |
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VOCI DI BILANCIO |
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ATTIVO |
PASSIVO |
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|
|
DISAGGREGAZIONE PER CONTROPARTI E FINALITÀ |
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ATTIVO |
PASSIVO |
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VALUTE |
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|
(1) I dati sulle disaggregazioni mensili sono indicati in grassetto, i dati sulle disaggregazioni trimestrali sono indicati a caratteri normali.
(2) La disaggregazione per scadenza mensile riguarda soltanto i prestiti ai principali settori residenti diversi dalle IFM e dalle amministrazioni pubbliche degli Stati membri dell’area dell’euro. Le corrispondenti disaggregazioni per scadenza per crediti concessi alle amministrazioni pubbliche diverse da quelle centrali degli Stati membri dell’area dell’euro sono trimestrali.
(3) La disaggregazione per scadenza mensile riguarda soltanto le disponibilità di titoli emessi da IFM situate nell’area dell’euro. Quanto ai dati trimestrali, le disponibilità di titoli emessi da istituzioni diverse dalle IFM dell’area dell’euro sono suddivise tra «fino a un anno» e «oltre un anno»
(4) Solo nei confronti del resto del mondo.
(5) La segnalazione della voce «depositi rimborsabili con preavviso di oltre due anni» è facoltativa fino a nuova comunicazione.
(6) La disaggregazione mensile per sottosettore è richiesta per crediti e depositi.
(7) Relativamente ai crediti, un’ulteriore disaggregazione per finalità è prevista per i sottosettori S.14 + S.15. Inoltre, per un numero ridotto di strumenti, ulteriori «posizioni di cui» sono richieste per alcuni sottosettori: «di cui controparti centrali» e «di cui società veicolo» per il sottosettore S.123; «di cui imprese individuali/società di persone non riconosciute come entità giuridiche» per prestiti al sottosettore S.14; «di cui garanzie immobiliari» per prestiti al sottosettore S.11 e S.14 + S.15 (solo obblighi trimestrali).
(8) La disaggregazione trimestrale per valuta di ciascun altro Stato membro è richiesta solo per le voci selezionate.
ALLEGATO II
PRINCIPI DI CONSOLIDAMENTO E DEFINIZIONI
PARTE 1
Consolidamento a fini statistici all’interno dello stesso Stato membro
1. |
Per ciascuno degli Stati membri la cui valuta è l’euro (di seguito «Stato membro dell’area dell’euro»), gli operatori soggetti agli obblighi di segnalazione sono le IFM incluse nell’elenco delle IFM a fini statistici e residenti nel territorio degli Stati membri dell’area dell’euro (1). Esse sono:
Le istituzioni situate nei centri finanziari off-shore saranno trattate, dal punto di vista statistico, come residenti nei territori in cui tali centri sono situati. |
2. |
Le IFM consolidano a fini statistici le attività di tutti i loro uffici nazionali (sede legale o principale e/o succursali) situati all’interno dello stesso territorio nazionale. Il consolidamento transfrontaliero a fini statistici non è permesso.
|
PARTE 2
Definizioni delle categorie di strumenti
1. |
Questa tabella fornisce una descrizione dettagliata delle varie categorie di strumenti che le banche centrali nazionali (BCN) traspongono in categorie nazionali conformemente a quanto stabilito dal presente regolamento. La tabella non costituisce un elenco di strumenti finanziari individuali e le descrizioni non sono esaustive. Le definizioni fanno riferimento al SEC 2010. |
2. |
La scadenza originaria, ossia la scadenza all’emissione, si riferisce al periodo fisso durante il quale uno strumento finanziario non può essere rimborsato, ad esempio strumenti di debito, o può essere rimborsato solo con determinate penali, ad esempio alcuni tipi di depositi. Il periodo di preavviso corrisponde al periodo di tempo che trascorre tra il momento in cui il detentore informa della sua intenzione di convertire in contante lo strumento, e la data in cui la conversione può essere effettuata senza incorrere in penali. Gli strumenti finanziari sono classificati in base al periodo di preavviso solo in assenza di una durata prestabilita. |
3. |
I crediti finanziari possono essere distinti in negoziabili o non negoziabili. Sono negoziabili se la loro proprietà è rapidamente trasferibile da un’unità all’altra tramite consegna o girata, oppure se possono essere oggetto di compensazione nel caso degli strumenti finanziari derivati. Se qualunque strumento finanziario è potenzialmente scambiabile, gli strumenti negoziabili sono destinati a essere scambiati in un mercato organizzato o fuori borsa, sebbene l’effettivo scambio non costituisca una condizione imprescindibile per la negoziabilità. Tabella Categorie di strumenti CATEGORIE DELL’ATTIVO
CATEGORIE DEL PASSIVO
|
PARTE 3
Definizioni dei settori
Il SEC 2010 fornisce il modello per la classificazione settoriale. La presente tabella fornisce una descrizione tipo dettagliata di settori che le BCN traspongono in categorie nazionali in conformità al presente regolamento. Le controparti situate nell’area dell’euro sono individuate secondo il proprio settore conformemente agli elenchi mantenuti dalla Banca centrale europea (BCE) a fini statistici e alla guida alla classificazione statistica delle controparti fornita nel «Manuale del settore delle istituzioni finanziarie monetarie e del settore statistico monetario: Guida alla classificazione statistica della clientela» della BCE. Gli enti creditizi situati al di fuori dell’euro sono definiti «banche», piuttosto che IFM. Allo stesso modo, il termine «istituzioni diverse dalle IFM» si riferisce solo agli Stati membri; per gli altri Stati membri la cui moneta non è l’euro viene usato il termine «istituzioni diverse dalle banche».
Tabella
Definizioni dei settori
Settore |
Definizione |
IFM |
Cfr. Articolo 1 |
Amministrazioni pubbliche |
Il settore delle amministrazioni pubbliche (S.13) è costituito dalle unità istituzionali che agiscono da produttori di beni e servizi non destinabili alla vendita, la cui produzione è destinata al consumo collettivo e individuale e sono finanziate da versamenti obbligatori effettuati da unità appartenenti ad altri settori, nonché dalle unità istituzionali la cui funzione principale consiste nella redistribuzione del reddito e della ricchezza del paese (SEC 2010, paragrafi da 2.111 a 2.113) |
Amministrazioni centrali |
Tale sottosettore (S.1311) include tutti gli organi amministrativi dello Stato e altri enti centrali la cui competenza si estende alla totalità del territorio economico, ad eccezione dell’amministrazione degli enti di previdenza e assistenza sociale (SEC 2010, paragrafo 2.114) |
Amministrazioni di Stati federati |
Il presente sottosettore (S.1312) è costituito dalle amministrazioni che sono unità istituzionali distinte ed esercitano alcune funzioni amministrative a un livello inferiore a quello delle amministrazioni centrali e superiore a quello delle unità istituzionali amministrative esistenti a livello locale, esclusi gli enti di previdenza e assistenza sociale (SEC 2010, paragrafo 2.115) |
Amministrazione locale |
Tale sottosettore (S.1313) comprende gli enti pubblici territoriali la cui competenza si estende a una parte soltanto del territorio economico, escluse le rappresentanze locali degli enti di previdenza e assistenza sociale (SEC 2010, paragrafo 2.116) |
Enti di previdenza e assistenza sociale (SEC 2010, paragrafo 2.117) |
Gli enti di previdenza e assistenza (S.1314) includono le unità istituzionali centrali, di Stati federati e locali, la cui attività principale consiste nell’erogare prestazioni sociali e che rispondono ai seguenti due criteri: a) in forza di disposizioni legislative o regolamentari determinati gruppi della popolazione sono tenuti a partecipare al regime o a versare contributi; b) le amministrazioni pubbliche sono responsabili della gestione dell’istituzione per quanto riguarda la fissazione o l’approvazione dei contributi e delle prestazioni, a prescindere dal loro ruolo di organismo di sorveglianza o di datore di lavoro (SEC 2010, paragrafo 2.117) |
Fondi di investimento diversi dai FCM |
FI come definiti nel regolamento (UE) n. [1073] (ECB/2013/38). Il presente sottosettore comprende tutti gli organismi di investimento collettivi, esclusi i FCM, che investono in attività finanziarie e/o non finanziarie, nella misura in cui abbiano per oggetto l’investimento di capitali raccolti presso il pubblico |
Altri intermediari finanziari, eccetto imprese di assicurazione efondi pensione + ausiliari finanziari + istituzioni finanziarie captive e prestatori di denaro |
Il sottosettore degli altri intermediari finanziari, escluse le imprese di assicurazione e i fondi pensione (S.125), comprende tutte le società e quasi-società finanziarie che svolgono come attività principale la funzione di intermediazione finanziaria mediante l’assunzione da unità istituzionali di passività in forme diverse da moneta, depositi (o loro prossimi sostituti), quote/partecipazioni di FI o in relazione a assicurazioni, pensioni e sistemi di garanzie standard. (SEC 2010, paragrafi da 2.86 a 2.94). Il sottosettore degli ausiliari finanziari (S.126) comprende tutte le società e quasi-società finanziarie la cui funzione principale consiste nell’esercitare attività strettamente correlate all’intermediazione finanziaria, che non si configurano di per sé come intermediari finanziari. Tale sottosettore include altresì le holding operative le cui consociate sono tutte o per la maggior parte società finanziarie (SEC 2010, paragrafi da 2.95 a 2.97). Il sottosettore dei prestatori di fondi e delle istituzioni finanziarie captive (S.127) comprende tutte le società e quasi-società finanziarie che non svolgono una funzione di intermediazione finanziaria né esercitano attività finanziarie ausiliarie e le cui attività o passività non sono per la maggior parte negoziate in mercati aperti. Tale sottosettore include le società di partecipazione che detengono quote di controllo del capitale sociale di un gruppo di consociate e la cui attività principale consiste nel detenere la proprietà del gruppo, senza fornire altri servizi alle imprese di cui detengono il capitale, senza amministrare o gestire altre unità (SEC 2010, paragrafi da 2.98 a 2.99) |
Imprese di assicurazione |
Il sottosettore delle imprese di assicurazione (S.128) comprende tutte le società e quasi-società finanziarie che svolgono come attività principale la funzione di intermediazione finanziaria, principalmente nella forma di assicurazione diretta o di riassicurazione, in conseguenza del pooling dei rischi (SEC 2010, paragrafi da 2.100 a 2.104) |
Fondi pensione |
Il sottosettore dei fondi pensione (S.129) comprende tutte le società e quasi-società finanziarie che svolgono come attività principale la funzione di intermediazione finanziaria in conseguenza del pooling dei rischi e dei bisogni degli assicurati (assicurazione sociale). I fondi pensione, come sistemi di assicurazione sociale, forniscono reddito ai pensionati e spesso prestazioni in caso di morte o di invalidità (SEC 2010, paragrafi da 2.105 a 2.110) |
Società non finanziarie (SEC 2010, paragrafi 2.45-2.54) |
Il settore delle società non finanziarie (S.11) comprende le unità istituzionali che sono entità giuridiche indipendenti e che agiscono da produttori di beni e servizi destinabili alla vendita, la cui attività principale consiste nel produrre beni e servizi non finanziari. Tale settore include altresì le quasi-società non finanziarie (SEC 2010, paragrafi da 2.45 a 2.54) |
Famiglie + Istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie |
Il settore delle famiglie (S.14) è costituito da individui o da gruppi di individui, nella loro funzione di consumatori e di imprenditori, che producono beni e servizi finanziari e non finanziari destinabili alla vendita (produttori di beni e servizi destinabili alla vendita) purché la produzione di beni e servizi non sia operata da entità distinte trattate come quasi-società. Esso comprende anche individui o gruppi di individui che producono beni e servizi non finanziari esclusivamente per proprio uso finale (SEC 20102, paragrafi da 2.118 a 2.128). Il settore delle istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie (S.15) è costituito dagli organismi senza scopo di lucro che sono entità giuridiche distinte al servizio delle famiglie e sono produttori privati di beni e servizi non destinabili alla vendita. Le loro risorse derivano principalmente da contributi volontari in denaro o in natura versati dalle famiglie nella loro funzione di consumatori, da pagamenti effettuati dalle amministrazioni pubbliche e da redditi da capitale (SEC 2010, paragrafi da 2.129 a 2.130) |
Imprese individuali e società di persone non riconosciute come entità giuridiche (sotto-gruppo di «Famiglie») |
Imprese individuali e società di persone non riconosciute come entità giuridiche — diverse da quelle create come quasi-società — che agiscono da produttori di beni e servizi destinabili alla vendita (SEC 2010, paragrafi 2.119d) |
(1) Nelle tabelle del presente allegato la BCE viene classificata come una IFM residente nel paese nel quale essa è fisicamente situata.
(2) Le società controllate sono soggetti costituiti con personalità giuridica autonoma, la cui maggioranza o piena partecipazione è detenuta da un altro soggetto, mentre le succursali sono soggetti privi di autonoma personalità giuridica, interamente posseduti dalla casa madre.
ALLEGATO III
APPLICAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI RISERVA E NORME SPECIALI CORRELATE
PARTE 1
Obblighi di riserva per gli enti creditizi: Norme generali
1. |
Le celle contrassegnate con * nella tabella 1 nell’allegato I sono utilizzate nel calcolo dell’aggregato soggetto a riserva. Rispetto ai titoli di debito, gli enti creditizi o presentano prova delle passività da escludere dall’aggregato soggetto a riserva o applicano una deduzione standardizzata di una percentuale fissa specificata dalla Banca centrale europea (BCE). Le celle con un motivo grafico sono segnalate solo da enti creditizi soggetti agli obblighi di riserva. |
2. |
La colonna «di cui enti creditizi soggetti all’obbligo di riserva, BCE e le banche centrali nazionali (BCN)» non comprende le passività dei soggetti segnalanti nei confronti degli enti elencati come esenti dal sistema di riserve minime della BCE, ossia quegli enti esenti per motivi non riconducibili a misure di riorganizzazione. Le istituzioni esenti temporaneamente dall’obbligo di riserva in quanto oggetto di misure di riorganizzazione sono considerate come soggette all’obbligo di riserva e pertanto le passività nei loro confronti figurano nella colonna «di cui enti creditizi soggetti all’obbligo di riserva, BCE e BCN». Tale colonna comprende anche le passività nei confronti di quelle istituzioni che non sono effettivamente tenute al mantenimento di riserve presso il Sistema europeo di banche centrali a causa dell’applicazione della detrazione forfettaria. |
3. |
Le entità soggette ad obblighi di segnalazione integrale possono inoltre segnalare le posizioni nei confronti delle «IFM diverse dagli enti creditizi soggetti all’obbligo di riserva, BCE e BCN», piuttosto che nei confronti delle «IFM» e degli «enti creditizi soggetti all’obbligo di riserva, BCE e BCN», purché non ne consegua una perdita di informazioni e nessuna delle posizioni riportate nelle celle prive di motivo grafico ne risenta. Inoltre, a seconda del sistema nazionale di raccolta e ferma restando la piena conformità alle definizioni e ai principi di classificazione del bilancio delle IFM di cui al presente regolamento, gli enti creditizi soggetti all’obbligo di riserva possono, in alternativa, segnalare i dati necessari per calcolare l’aggregato soggetto a riserva, eccetto quelli sugli strumenti negoziabili, conformemente a quanto indicato nella tabella qui di sotto, purché nessuna delle posizioni riportate nelle celle prive di motivo grafico di cui alla tabella 1 ne risenta. |
4. |
Gli enti creditizi nella «coda» segnalano, come minimo, i dati trimestrali necessari a calcolare l’aggregato soggetto a riserva in linea con la tabella seguente. |
5. |
Per quanto riguarda le segnalazioni conformi con la tavola di sotto, deve essere garantita la piena corrispondenza con la tabella 1 dell’allegato I.
|
PARTE 2
Norme speciali
SEZIONE 1
Segnalazione statistica su base aggregata da parte di un gruppo di enti creditizi soggetti al sistema di riserve minime della BCE
1.1. |
Subordinatamente al soddisfacimento delle condizioni di cui all’articolo 11 del regolamento (CE) n. 1745/2003 (BCE/2003/9), il Comitato Esecutivo può permettere agli enti creditizi soggetti al sistema di riserve minime di optare per la segnalazione statistica aggregata prevista per un gruppo di enti creditizi soggetti all’obbligo di riserva su un singolo Stato membro. Tutti gli enti interessati sono iscritti separatamente nell’elenco delle IFM della BCE. |
1.2. |
Qualora a un ente creditizio sia stato consentito di detenere le riserve minime per il tramite di un intermediario, a norma dell’articolo 10 del regolamento (CE) n. 1745/2003 (BCE/2003/9), ed esso non benefici della segnalazione per il gruppo di cui alla presente sezione, la BCN competente può autorizzare l’intermediario a optare per la segnalazione statistica aggregata (tranne che con riferimento all’aggregato soggetto a riserva) per conto dell’ente creditizio. Tutti gli enti interessati sono iscritti separatamente nell’elenco delle IFM della BCE. |
1.3. |
Qualora il gruppo di enti creditizi, nel suo insieme, rientri nella categoria degli enti «nella coda», esso è tenuto unicamente ad assolvere l’obbligo di segnalazione semplificata previsto per tali enti. In caso contrario, si applicherà lo schema di segnalazione integrale al gruppo nel suo insieme. |
SEZIONE 2
Obblighi di riserva nel caso di fusione di enti creditizi
2.1. |
Ai fini del presente allegato, i termini «fusione», «istituzioni incorporate» e «istituzioni incorporanti» hanno il significato individuato nell’articolo 1 del regolamento (CE) n. 1745/2003 (BCE/2003/9). |
2.2. |
Per il periodo di mantenimento entro il quale una fusione produce i propri effetti, gli obblighi di riserva dell’istituzione incorporante sono calcolati e devono essere adempiuti come previsto dall’articolo 13 del regolamento (CE) n. 1745/2003 (BCE/2003/9). |
2.3. |
Per i periodi di mantenimento immediatamente successivi, l’obbligo di riserva dell’istituzione incorporante è calcolato sulla base dell’aggregato soggetto a riserva e delle informazioni statistiche segnalate in conformità delle regole di cui alla tabella seguente. In caso contrario, vigono le regole ordinarie di segnalazione delle informazioni statistiche e di calcolo degli obblighi di riserva di cui all’articolo 3 del regolamento (CE) n. 1745/2003 (BCE/2003/9). |
2.4. |
Fatti salvi gli obblighi di cui ai paragrafi precedenti, la BCN competente può autorizzare l’istituzione incorporante ad adempiere i propri obblighi di segnalazione delle informazioni statistiche secondo procedure provvisorie, quali ad esempio l’uso di moduli distinti per ciascuna istituzione incorporata nel corso di un certo numero di periodi successivi alla data in cui la fusione ha avuto luogo. La durata di tale deroga dalle normali procedure di segnalazione è limitata al minor tempo possibile e non eccede i sei mesi successivi alla data in cui la fusione ha avuto luogo. Tale deroga non esime l’istituzione incorporante dal dovere di adempiere i propri obblighi di segnalazione ai sensi del presente regolamento e, se del caso, di assumere gli obblighi di segnalazione delle istituzioni incorporate in conformità del presente allegato. Tabella Regole specifiche per il calcolo degli obblighi di riserva degli enti creditizi interessati da una fusione (1)
|
(1) La tabella illustra in dettaglio le procedure più complesse applicate a casi specifici. Per i casi non contemplati nella tabella valgono le normali regole di segnalazione delle informazioni statistiche e di calcolo degli obblighi di riserva indicate nell’articolo 3 del regolamento (CE) n. 1745/2003 (BCE/2003/9).
ALLEGATO IV
REQUISITI MINIMI CHE DEVONO ESSERE RISPETTATI DAGLI OPERATORI EFFETTIVAMENTE SOGGETTI AGLI OBBLIGHI DI SEGNALAZIONE
I soggetti segnalanti devono soddisfare i requisiti minimi richiesti per l’adempimento degli obblighi di segnalazione statistica della Banca centrale europea (BCE).
1. |
Requisiti minimi per la trasmissione:
|
2. |
Requisiti minimi di accuratezza:
|
3. |
Requisiti minimi per la conformità ai concetti:
|
4. |
Requisiti minimi per le revisioni: La politica e le procedure di revisione fissate dalla BCE e dalla BCN competente devono essere rispettate. Le revisioni che non rientrano tra quelle ordinarie devono essere accompagnate da una nota esplicativa. |
ALLEGATO V
REGOLAMENTO ABROGATO ED ELENCO DELLE SUE SUCCESSIVE MODIFICHE
|
Regolamento (CE) n. 25/2009 (BCE/2008/32) |
|
Regolamento (UE) n. 883/2011 |
ALLEGATO VI
TAVOLA DI CONCORDANZA
Regolamento (CE) n. 25/2009 (BCE/2008/32) |
Il presente regolamento |
Articolo 1a |
Articolo 2 |
Articolo 2 |
Articolo 3 |
Articolo 3 |
Articolo 4 |
Articolo 4 |
Articolo 5 |
Articolo 5 |
Articolo 6 |
Articolo 6 |
Articolo 7 |
Articolo 7 |
Articolo 8 |
Articolo 8 |
Articolo 9 |
Articolo 9 |
Articolo 10 |
Articolo 10 |
Articolo 11 |
Articolo 11 |
Articolo 12 |
Articolo 12 |
Articolo 13 |
Articolo 13 |
Articolo 14 |
Articolo 14 |
Articolo 15 |
Articolo 15 |
Articolo 16 |
Allegato I, parte 2, sezione 5.2a |
Allegato I, parte 2, sezione 5.3 |
Allegato I, parte 2, sezione 5.2b |
Allegato I, parte 2, sezione 5.4 |
Allegato I, parte 2, sezione 5.3 |
Allegato I, parte 2, sezione 5.5 |
Allegato I, parte 2, sezione 5.4 |
Allegato I, parte 2, sezione 5.6 |
Allegato I, parte 2, sezione 5.5 |
Allegato I, parte 2, sezione 5.7 |
— |
Allegato I, parte 3, sezione 4 |
Allegato I, parte 3, sezione 4 |
Allegato I, parte 3, sezione 5 |
Allegato I, parte 3, sezione 5 |
Allegato I, parte 3, sezione 6 |
Allegato I, parte 3, sezione 6 |
Allegato I, parte 3, sezione 7 |
Allegato I, parte 4 |
— |
Allegato I, parte 5 |
Allegato I, parte 4 |
Allegato I, parte 6 |
Allegato I, parte 7 |
Allegato I, parte 8 |
Allegato I, parte 5 |
Allegato I, parte 6 |
Allegato I, parte 7 |