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Document 32013R1052

    Regolamento (UE) n. 1052/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013 , che istituisce il sistema europeo di sorveglianza delle frontiere (Eurosur)

    GU L 295 del 6.11.2013, p. 11–26 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 01/05/2021; abrogato da 32019R1896 art. 123 vedi 32021R0581

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1052/oj

    6.11.2013   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 295/11


    REGOLAMENTO (UE) N. 1052/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

    del 22 ottobre 2013

    che istituisce il sistema europeo di sorveglianza delle frontiere (Eurosur)

    IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 77, paragrafo 2, lettera d),

    vista la proposta della Commissione europea,

    previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

    deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (1),

    considerando quanto segue:

    (1)

    È necessario istituire un sistema europeo di sorveglianza delle frontiere («EUROSUR») che rafforzi lo scambio di informazioni e la cooperazione operativa tra le autorità nazionali degli Stati membri e con l'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea istituita con regolamento (CE) n. 2007/2004 del Consiglio (2) («Agenzia»). EUROSUR fornirà a tali autorità e all'Agenzia le infrastrutture e gli strumenti necessari per migliorarne la conoscenza situazionale e la capacità di reazione alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione («frontiere esterne») al fine di individuare, prevenire e combattere l'immigrazione clandestina e la criminalità transfrontaliera e contribuire a garantire la protezione e la salvezza della vita dei migranti.

    (2)

    Il ricorso a piccole imbarcazioni insicure ha drasticamente aumentato il numero dei migranti annegati presso le frontiere esterne marittime meridionali. EUROSUR dovrebbe migliorare considerevolmente la capacità operativa e tecnica dell'Agenzia e degli Stati membri di individuare tali piccole imbarcazioni e dovrebbe potenziare la capacità di reazione degli Stati membri contribuendo a ridurre la perdita di vite di migranti.

    (3)

    È riconosciuto nel presente regolamento che le rotte migratorie sono percorse anche da persone che necessitano di protezione internazionale.

    (4)

    Gli Stati membri dovrebbero stabilire centri nazionali di coordinamento al fine di migliorare lo scambio di informazioni e la cooperazione per la sorveglianza delle frontiere tra di loro e con l'Agenzia. Per il corretto funzionamento di EUROSUR è essenziale che tutte le autorità nazionali responsabili della sorveglianza delle frontiere esterne in virtù del diritto nazionale cooperino fra loro tramite i centri nazionali di coordinamento.

    (5)

    Il presente regolamento non dovrebbe impedire agli Stati membri di incaricare i loro centri nazionali di coordinamento di coordinare anche lo scambio di informazioni e la cooperazione in materia di sorveglianza delle frontiere aeree nonché di svolgere verifiche ai valichi di frontiera.

    (6)

    L'Agenzia dovrebbe migliorare lo scambio di informazioni e la cooperazione con altri organi, uffici e agenzie dell'Unione, quali l'Agenzia europea per la sicurezza marittima e il centro satellitare dell'Unione europea, al fine di utilizzare meglio le informazioni, le capacità e i sistemi già disponibili a livello europeo, quale il programma europeo di monitoraggio della terra.

    (7)

    Il presente regolamento fa parte del modello europeo di gestione integrata delle frontiere esterne e della strategia di sicurezza interna dell'Unione europea. EUROSUR contribuirà inoltre allo sviluppo dell’ambiente comune per la condivisione delle informazioni (CISE) ai fini della sorveglianza del settore marittimo dell'Unione, fornendo un quadro più ampio per la conoscenza situazionale marittima tramite lo scambio di informazioni tra le autorità pubbliche di vari settori nell'Unione.

    (8)

    Al fine di garantire che le informazioni contenute in EUROSUR siano il più complete e aggiornate possibile, in particolare per quanto concerne la situazione nei paesi terzi, l'Agenzia dovrebbe collaborare con il servizio europeo per l'azione esterna. A tal fine, le delegazioni e gli uffici dell'Unione dovrebbero fornire all'Agenzia tutte le informazioni che possono essere utili per EUROSUR.

    (9)

    L'Agenzia dovrebbe prestare la necessaria assistenza per lo sviluppo e la gestione di EUROSUR e, ove opportuno, per lo sviluppo del CISE, compresa l'interoperabilità dei sistemi, in particolare istituendo, aggiornando e coordinando la struttura di EUROSUR.

    (10)

    All'Agenzia dovrebbero essere fornite le opportune risorse finanziarie e umane per assolvere in modo adeguato i compiti aggiuntivi che le sono assegnati a norma del presente regolamento.

    (11)

    Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti dagli articoli 2 e 6 del trattato sull'Unione europea (TUE) e dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare il rispetto per la dignità umana, il diritto alla vita, la proibizione della tortura e di trattamenti o pene inumani o degradanti, la proibizione della tratta di esseri umani, il diritto alla libertà e alla sicurezza, il diritto alla protezione dei dati personali, il diritto di accesso ai documenti, il diritto di asilo, la protezione contro l'allontanamento e l'espulsione, il divieto di respingimento, il divieto di discriminazione e i diritti del minore. Gli Stati membri e l'Agenzia dovrebbero applicare il presente regolamento in conformità di tali diritti e principi.

    (12)

    Ai sensi del regolamento (CE) n. 2007/2004, il responsabile dei diritti fondamentali e il forum consultivo istituito dallo stesso regolamento dovrebbero avere accesso a tutte le informazioni riguardanti il rispetto dei diritti fondamentali in relazione a tutte le attività dell'Agenzia nella struttura di EUROSUR.

    (13)

    Gli scambi di dati personali all'interno del quadro situazionale europeo e del quadro comune di intelligence pre-frontaliera dovrebbero costituire un'eccezione. Essi dovrebbero svolgersi sulla base del diritto nazionale e dell'Unione esistente e nel rispetto dei requisiti specifici per la protezione dei dati personali. Qualora strumenti più specifici, quale il regolamento (CE) n. 2007/2004, non forniscano un regime completo di protezione dei dati, si applicano la direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3), il regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) e la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio (5).

    (14)

    Per un avvio graduale di EUROSUR in termini geografici, è opportuno che l'obbligo di designare e attivare i centri nazionali di coordinamento si applichi in due fasi successive: in una prima fase agli Stati membri situati lungo le frontiere esterne meridionali e orientali e, in una seconda fase, agli altri Stati membri.

    (15)

    Il presente regolamento include le disposizioni in materia di cooperazione con i paesi terzi vicini, poiché uno scambio di informazioni e una cooperazione permanenti e ben strutturati con questi paesi, in particolare nella regione del Mediterraneo, sono fattori fondamentali per il conseguimento degli obiettivi di EUROSUR. È fondamentale che lo scambio di informazioni e qualsiasi cooperazione tra Stati membri e paesi terzi vicini siano effettuati nel pieno rispetto dei diritti fondamentali e, in particolare, del principio di non respingimento.

    (16)

    Il presente regolamento contiene disposizioni sulla possibilità di una stretta cooperazione con l'Irlanda e il Regno Unito, che possono concorrere alla realizzazione degli obiettivi di EUROSUR.

    (17)

    L'Agenzia e gli Stati membri, nel dare attuazione al presente regolamento, dovrebbero utilizzare al meglio le capacità esistenti in termini di risorse umane e di attrezzature tecniche, sia a livello di Unione che a livello nazionale.

    (18)

    La Commissione dovrebbe valutare regolarmente i risultati dell'attuazione del presente regolamento per stabilire fino a che punto gli obiettivi di EUROSUR siano stati conseguiti.

    (19)

    A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'adozione del presente regolamento, non è da esso vincolata, né è soggetta alla sua applicazione. Dato che il presente regolamento si basa sull'acquis di Schengen, la Danimarca decide, ai sensi dell'articolo 4 di tale protocollo, entro un periodo di sei mesi dalla decisione del Consiglio sul presente regolamento, se intende recepirlo nel proprio diritto interno.

    (20)

    Il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen a cui il Regno Unito non partecipa, a norma della decisione 2000/365/CE del Consiglio (6); il Regno Unito non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da esso vincolato, né è soggetto alla sua applicazione.

    (21)

    Il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen a cui l'Irlanda non partecipa, a norma della decisione 2002/192/CE del Consiglio (7); l'Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da esso vincolata, né è soggetta alla sua applicazione.

    (22)

    Per quanto riguarda l'Islanda e la Norvegia, il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen ai sensi dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (8) che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera A, della decisione 1999/437/CE del Consiglio (9). La Norvegia dovrebbe istituire un centro nazionale di coordinamento in conformità del presente regolamento a decorrere dal 2 dicembre 2013.

    (23)

    Per quanto riguarda la Svizzera, il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen ai sensi dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione di quest’ultima all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (10) che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera A, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l'articolo 3 della decisione 2008/146/CE del Consiglio (11).

    (24)

    Per quanto riguarda il Liechtenstein, il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen ai sensi del protocollo tra l'Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (12) che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera A, della decisione 1999/437/CE del Consiglio, in combinato disposto con l'articolo 3 della decisione 2011/350/UE del Consiglio (13).

    (25)

    L'attuazione del presente regolamento fa salvi la ripartizione delle competenze tra l'Unione e gli Stati membri e gli obblighi che incombono agli Stati membri in base alla convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, alla convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare, alla convenzione internazionale sulla ricerca ed il salvataggio marittimo, alla convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale e al suo protocollo per combattere il traffico di migranti via terra, via nave e via aria, alla convenzione relativa allo status dei rifugiati, alla convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e ad altri strumenti internazionali pertinenti.

    (26)

    L'attuazione del presente regolamento fa salvi il regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (14) e le norme sulla sorveglianza delle frontiere marittime esterne nel contesto della cooperazione operativa coordinata dall'Agenzia.

    (27)

    Poiché l'obiettivo del presente regolamento, vale a dire l'istituzione di EUROSUR, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della sua portata e dei suoi effetti, può essere conseguito meglio a livello dell'Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

    HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    TITOLO I

    DISPOSIZIONI GENERALI

    Articolo 1

    Oggetto

    Il presente regolamento istituisce un quadro comune per lo scambio di informazioni e per la cooperazione tra gli Stati membri e l'Agenzia al fine di migliorare la conoscenza situazionale e di aumentare la capacità di reazione alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione («frontiere esterne»), al fine di individuare, prevenire e combattere l'immigrazione clandestina e la criminalità transfrontaliera e contribuire a garantire la protezione e la salvezza della vita dei migranti («EUROSUR»).

    Articolo 2

    Ambito di applicazione

    1.   Il presente regolamento si applica alla sorveglianza delle frontiere esterne terrestri e marittime, inclusi il monitoraggio, l'individuazione, l'identificazione, la localizzazione, la prevenzione e l'intercettazione degli attraversamenti non autorizzati delle frontiere al fine di individuare, prevenire e combattere l'immigrazione clandestina e la criminalità transfrontaliera e contribuire a garantire la protezione e la salvezza della vita dei migranti.

    2.   Il presente regolamento può applicarsi altresì alla sorveglianza delle frontiere aeree, nonché ai controlli ai valichi di frontiera, qualora gli Stati membri forniscano volontariamente tali informazioni a EUROSUR.

    3.   Il presente regolamento non si applica ad eventuali misure giuridiche o amministrative adottate una volta che le autorità competenti di uno Stato membro abbiano intercettato attività criminali transfrontaliere o attraversamenti non autorizzati delle frontiere esterne.

    4.   Nell'applicare il presente regolamento gli Stati membri e l'Agenzia rispettano i diritti fondamentali, in particolare i principi di non respingimento e di rispetto della dignità umana e gli obblighi di protezione dei dati. Essi considerano prioritarie le speciali esigenze dei minori, dei minori non accompagnati, delle vittime della tratta di esseri umani, delle persone bisognose di assistenza medica urgente, delle persone bisognose di protezione internazionale, di quanti si trovano in pericolo in mare e di chiunque si trovi in una situazione di particolare vulnerabilità.

    Articolo 3

    Definizioni

    Ai fini del presente regolamento, si intende per:

    a)   «Agenzia»: l'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea, istituita dal regolamento (CE) n. 2007/2004;

    b)   «conoscenza situazionale»: la capacità di monitorare, individuare, identificare, localizzare e comprendere le attività illegali transfrontaliere allo scopo di motivare le misure di reazione, combinando nuove informazioni alle conoscenze già acquisite ed essere maggiormente in grado di ridurre le perdite di vite umane di migranti alle frontiere esterne, lungo le stesse o in loro prossimità;

    c)   «capacità di reazione»: la capacità di intraprendere azioni dirette a contrastare attività transfrontaliere illegali alle frontiere esterne, lungo le stesse o in loro prossimità, compresi i mezzi e i tempi necessari per reagire adeguatamente;

    d)   «quadro situazionale»: un'interfaccia grafica per presentare quasi in tempo reale dati e informazioni trasmessi da varie autorità, sensori, piattaforme e altre fonti, che sono condivisi con altre autorità mediante canali di comunicazione e informazione allo scopo di ottenere una conoscenza situazionale e sostenere la capacità di reazione lungo le frontiere esterne e nella zona pre-frontaliera;

    e)   «reati di criminalità transfrontaliera»: un reato grave avente una dimensione transfrontaliera perpetrato alle frontiere esterne, lungo le stesse o in loro prossimità;

    f)   «sezione di frontiera esterna»: l'intera frontiera esterna terrestre o marittima di uno Stato membro o parte di essa, quale definita dal diritto nazionale o determinata dal centro nazionale di coordinamento o da altra autorità nazionale responsabile;

    g)   «zona pre-frontaliera»: l'area geografica situata oltre le frontiere esterne;

    h)   «situazioni di crisi»: catastrofi naturali o provocate dall'uomo, incidenti, crisi umanitarie o politiche o altri episodi gravi che si verificano alle frontiere esterne, lungo le stesse o in loro prossimità e che possono avere un'incidenza significativa sul controllo delle frontiere esterne;

    i)   «episodio»: una situazione connessa all'immigrazione clandestina, alla criminalità transfrontaliera o ad un rischio per la vita dei migranti alle frontiere esterne, lungo le stesse o in loro prossimità.

    TITOLO II

    STRUTTURA

    CAPO I

    Componenti

    Articolo 4

    Struttura di EUROSUR

    1.   Per lo scambio di informazioni e la cooperazione nel campo della sorveglianza di frontiera e tenendo in considerazione i meccanismi esistenti di scambio di informazioni e cooperazione, gli Stati membri e l'Agenzia utilizzano la struttura di EUROSUR che consiste delle seguenti componenti:

    a)

    centri nazionali di coordinamento;

    b)

    quadri situazionali nazionali;

    c)

    rete di comunicazione;

    d)

    quadro situazionale europeo;

    e)

    quadro comune di intelligence pre-frontaliera;

    f)

    applicazione comune degli strumenti di sorveglianza.

    2.   I centri nazionali di coordinamento forniscono all'Agenzia, tramite la rete di comunicazione, le informazioni tratte dai loro quadri situazionali nazionali che sono necessarie per istituire e aggiornare il quadro situazionale europeo e il quadro comune di intelligence pre-frontaliera.

    3.   L'Agenzia conferisce ai centri nazionali di coordinamento, tramite la rete di comunicazione, accesso illimitato al quadro situazionale europeo e al quadro comune di intelligence pre-frontaliera.

    4.   Le componenti elencate al paragrafo 1 sono istituite e gestite secondo i principi stabiliti in allegato.

    Articolo 5

    Centro nazionale di coordinamento

    1.   Ogni Stato membro istituisce, attiva e gestisce un centro nazionale di coordinamento che provvede al coordinamento e allo scambio di informazioni tra tutte le autorità incaricate della sorveglianza delle frontiere esterne a livello nazionale, con gli altri centri nazionali di coordinamento e con l'Agenzia. Ogni Stato membro comunica l'istituzione del proprio centro nazionale di coordinamento alla Commissione, che ne informa immediatamente gli altri Stati membri e l'Agenzia.

    2.   Fatto salvo l'articolo 17 e nell'ambito della struttura di EUROSUR, il centro nazionale di coordinamento costituisce l'unico punto di contatto per lo scambio di informazioni e la cooperazione con altri centri nazionali di coordinamento e con l'Agenzia.

    3.   Il centro nazionale di coordinamento:

    a)

    provvede allo scambio tempestivo di informazioni e alla cooperazione tempestiva tra tutte le autorità nazionali responsabili della sorveglianza delle frontiere esterne, nonché con gli altri centri nazionali di coordinamento e con l'Agenzia;

    b)

    provvede allo scambio tempestivo di informazioni, a livello nazionale, con le autorità responsabili della ricerca e salvataggio, delle attività di contrasto, dell'asilo e dell'immigrazione;

    c)

    contribuisce alla gestione efficace ed efficiente delle risorse e del personale;

    d)

    istituisce e aggiorna il quadro situazionale nazionale in conformità dell'articolo 9;

    e)

    assiste la pianificazione e l'attuazione delle attività nazionali di sorveglianza di frontiera;

    f)

    coordina il sistema nazionale di sorveglianza delle frontiere, in conformità del diritto nazionale;

    g)

    contribuisce a misurare a scadenze regolari gli effetti delle attività nazionali di sorveglianza di frontiera ai fini del presente regolamento;

    h)

    coordina le misure operative con altri Stati membri, fatte salve le competenze dell'Agenzia e degli Stati membri.

    4.   Il centro nazionale di coordinamento è operativo 24 ore su 24 e 7 giorni su 7.

    Articolo 6

    L'Agenzia

    1.   L'Agenzia:

    a)

    istituisce e aggiorna la rete di comunicazione di EUROSUR in conformità dell'articolo 7;

    b)

    istituisce e aggiorna il quadro situazionale europeo in conformità dell'articolo 10;

    c)

    istituisce e aggiorna il quadro comune di intelligence pre-frontaliera in conformità dell'articolo 11;

    d)

    coordina l'applicazione comune degli strumenti di sorveglianza in conformità dell'articolo 12.

    2.   Ai fini del paragrafo 1, l'Agenzia è operativa 24 ore su 24 e 7 giorni su 7.

    Articolo 7

    Rete di comunicazione

    1.   L'Agenzia istituisce e aggiorna una rete per la comunicazione, al fine di fornire strumenti di comunicazione e analisi e consentire lo scambio di informazioni sensibili non classificate e di informazioni classificate, in modo sicuro e quasi in tempo reale, con i centri nazionali di coordinamento e tra questi ultimi. La rete è operativa 24 ore su 24 e 7 giorni su 7 e provvede ai seguenti compiti:

    a)

    scambio bilaterale e multilaterale di informazioni quasi in tempo reale;

    b)

    audioconferenze e videoconferenze;

    c)

    gestione, conservazione, trasmissione e trattamento sicuri di informazioni sensibili non classificate;

    d)

    gestione, conservazione, trasmissione e trattamento sicuri di informazioni classificate UE fino al livello RESTREINT UE/EU RESTRICTED o a livelli di classifica nazionali equivalenti, garantendo che le informazioni classificate siano gestite, archiviate, trasmesse e trattate in una sezione distinta e debitamente accreditata della rete di comunicazione.

    2.   L'Agenzia fornisce assistenza tecnica e garantisce che la rete di comunicazione sia interoperabile con ogni altro sistema di comunicazione e informazione pertinente gestito dall'Agenzia.

    3.   Conformemente all'articolo 11 quinquies del regolamento (CE) n. 2007/2004, l'Agenzia scambia, tratta e conserva informazioni sensibili non classificate e informazioni classificate nella rete di comunicazione.

    4.   I centri nazionali di coordinamento scambiano, trattano e conservano informazioni sensibili non classificate e informazioni classificate nella rete di comunicazione secondo regole e norme equivalenti a quelle stabilite nel regolamento interno della Commissione (15).

    5.   Le autorità, le agenzie e gli altri organismi degli Stati membri che utilizzano la rete di comunicazione si assicurano che le informazioni classificate siano gestite secondo regole e norme di sicurezza equivalenti a quelle applicate dall'Agenzia.

    CAPO II

    Conoscenza situazionale

    Articolo 8

    Quadri situazionali

    1.   I quadri situazionali nazionali, il quadro situazionale europeo e il quadro comune di intelligence pre-frontaliera risultano dalla raccolta e valutazione, dal confronto, dall'analisi e interpretazione, dalla produzione, visualizzazione e divulgazione di informazioni.

    2.   I quadri di cui al paragrafo 1 comprendono i seguenti livelli:

    a)

    livello «eventi»;

    b)

    livello «operazioni»;

    c)

    livello «analisi».

    Articolo 9

    Quadro situazionale nazionale

    1.   Il centro nazionale di coordinamento istituisce e aggiorna un quadro situazionale nazionale per fornire informazioni efficaci, esatte e tempestive a tutte le autorità responsabili a livello nazionale del controllo e, in particolare, della sorveglianza delle frontiere esterne.

    2.   Il quadro situazionale nazionale consta delle informazioni raccolte dalle seguenti fonti:

    a)

    sistema nazionale di sorveglianza di frontiera, in conformità del diritto nazionale;

    b)

    sensori stazionari e mobili gestiti da autorità nazionali responsabili della sorveglianza delle frontiere esterne;

    c)

    pattugliamenti per la sorveglianza di frontiera e altre missioni di monitoraggio;

    d)

    centri di coordinamento locali, regionali e di altro tipo;

    e)

    altre autorità e altri sistemi nazionali pertinenti, inclusi ufficiali di collegamento, centri operativi e punti di contatto;

    f)

    Agenzia;

    g)

    centri nazionali di coordinamento degli altri Stati membri;

    h)

    autorità dei paesi terzi, in base agli accordi bilaterali o multilaterali e alle reti regionali di cui all'articolo 18;

    i)

    sistemi di segnalazione delle navi, secondo le rispettive basi giuridiche;

    j)

    altre organizzazioni europee e internazionali competenti;

    k)

    altre fonti.

    3.   Il livello «eventi» del quadro situazionale nazionale comprende i seguenti sottolivelli:

    a)

    sottolivello sull'attraversamento non autorizzato delle frontiere, ivi incluse le informazioni, disponibili presso il centro nazionale di coordinamento, sugli episodi connessi ad un rischio per la vita dei migranti;

    b)

    sottolivello «reati di criminalità transfrontaliera»;

    c)

    sottolivello «situazioni di crisi»;

    d)

    sottolivello «altri eventi», contenente informazioni su veicoli, imbarcazioni e altri mezzi e persone non identificati e sospetti presenti alle frontiere esterne dello Stato membro interessato, lungo le stesse o in loro prossimità, e su qualsiasi altro evento che potrebbe avere un'incidenza significativa sul controllo delle frontiere esterne.

    4.   Il centro nazionale di coordinamento attribuisce un unico livello di impatto indicativo, «basso», «medio» o «alto», a ogni episodio registrato nel livello «eventi» del quadro situazionale nazionale. Tutti gli episodi sono comunicati all'Agenzia.

    5.   Il livello «operazioni» del quadro situazionale nazionale comprende i seguenti sottolivelli:

    a)

    sottolivello «mezzi propri, inclusi mezzi militari di assistenza ad una missione relativa ad attività di contrasto e aree operative», che contiene informazioni sulla posizione, lo stato e il tipo dei mezzi propri e sulle autorità coinvolte. Per quanto riguarda i mezzi militari di assistenza ad una missione relativa ad attività di contrasto, il centro nazionale di coordinamento può decidere, su richiesta dell'autorità nazionale responsabile di tali mezzi, di restringere l'accesso alle informazioni in base al principio della necessità di sapere;

    b)

    sottolivello «informazioni ambientali», che contiene o permette di accedere a informazioni sulle condizioni del terreno e meteorologiche alle frontiere esterne dello Stato membro interessato.

    6.   Le informazioni sui mezzi propri del livello «operazioni» sono classificate RESTREINT UE/EU RESTRICTED.

    7.   Il livello «analisi» del quadro situazionale nazionale comprende i seguenti sottolivelli:

    a)

    sottolivello «informazioni», contenente le principali evoluzioni e gli indicatori che sono rilevanti ai fini del presente regolamento.

    b)

    sottolivello «prodotti analitici», che include relazioni analitiche, tendenze della valutazione dei rischi, osservazioni regionali e note informative che sono rilevanti ai fini del presente regolamento;

    c)

    sottolivello «intelligence», contenente informazioni analizzate che sono rilevanti ai fini del presente regolamento e, in particolare, per l'attribuzione dei livelli di impatto alle sezioni di frontiere esterne,

    d)

    sottolivello «immagini e geodati», che include immagini di riferimento, mappe di contesto, validità delle informazioni analizzate e analisi dei cambiamenti (immagini di osservazione della terra) nonché rilevazione dei cambiamenti, dati georeferenziati e mappe di permeabilità delle frontiere esterne.

    8.   Le informazioni contenute nel livello «analisi» e le informazioni ambientali del livello «operazioni» del quadro situazionale nazionale possono basarsi sui dati forniti dal quadro situazionale europeo e dal quadro comune di intelligence pre-frontaliera.

    9.   I centri nazionali di coordinamento degli Stati membri vicini si comunicano direttamente e quasi in tempo reale il quadro situazionale delle sezioni di frontiera esterna vicine per quanto riguarda:

    a)

    episodi e altri eventi significativi contenuti nel livello «eventi»;

    b)

    relazioni tattiche di analisi dei rischi, contenute nel livello «analisi».

    10.   I centri nazionali di coordinamento degli Stati membri vicini possono comunicarsi direttamente e quasi in tempo reale il quadro situazionale delle sezioni di frontiera esterna vicine per quanto riguarda le posizioni, lo stato e il tipo di mezzi propri che operano nelle sezioni di frontiera esterna vicine contenute nel livello «operazioni».

    Articolo 10

    Quadro situazionale europeo

    1.   L'Agenzia istituisce e aggiorna un quadro situazionale europeo per fornire ai centri nazionali di coordinamento informazioni e analisi efficaci, esatte e tempestive.

    2.   Il quadro situazionale europeo consta delle informazioni raccolte dalle seguenti fonti:

    a)

    quadri situazionali nazionali nella misura prevista dal presente articolo,

    b)

    Agenzia;

    c)

    Commissione, che fornisce informazioni strategiche sul controllo delle frontiere nonché sulle carenze rilevate nello svolgimento del controllo delle frontiere esterne;

    d)

    delegazioni e uffici dell'Unione;

    e)

    altri organi, organismi e servizi dell'Unione e organizzazioni internazionali competenti, di cui all'articolo 17;

    f)

    altre fonti.

    3.   Il livello «eventi» del quadro situazionale europeo contiene informazioni su:

    a)

    episodi e altri eventi contenuti nel livello «eventi» del quadro situazionale nazionale;

    b)

    episodi e altri eventi contenuti nel quadro comune di intelligence pre-frontaliera;

    c)

    episodi nell'area operativa di un'operazione congiunta, di un progetto pilota o di un intervento rapido coordinati dall'Agenzia.

    4.   Nel quadro situazionale europeo l'Agenzia tiene conto del livello di impatto che il centro nazionale di coordinamento ha attribuito a un determinato episodio nel quadro situazionale nazionale.

    5.   Il livello «operazioni» del quadro situazionale europeo comprende i seguenti sottolivelli:

    a)

    sottolivello «mezzi propri», contenente informazioni sulla posizione, l'ora, lo stato e il tipo di mezzi che partecipano alle operazioni congiunte, ai progetti pilota e agli interventi rapidi dell'Agenzia o messi a disposizione di quest'ultima, e il piano di dispiegamento, compresa l'area di operazione, gli orari di pattugliamento e i codici di comunicazione;

    b)

    sottolivello «operazioni», contenente informazioni sulle operazioni congiunte, i progetti pilota e gli interventi rapidi coordinati dall'Agenzia, compresi il mandato della missione, l'ubicazione, la situazione, la durata, informazioni sugli Stati membri e su altri attori coinvolti, relazioni sulla situazione quotidiana e settimanale, dati statistici e fascicoli informativi per i media;

    c)

    sottolivello «informazioni ambientali», che include informazioni sulle condizioni del terreno e meteorologiche alle frontiere esterne.

    6.   Le informazioni sui mezzi propri del livello «operazioni» del quadro situazionale europeo sono classificate RESTREINT UE/EU RESTRICTED.

    7.   Il livello «analisi» del quadro situazionale europeo è strutturato nello stesso modo di quello del quadro situazionale nazionale stabilito all'articolo 9, paragrafo 7.

    Articolo 11

    Quadro comune di intelligence pre-frontaliera

    1.   L'Agenzia istituisce e aggiorna un quadro comune di intelligence pre-frontaliera per fornire ai centri nazionali di coordinamento informazioni e analisi efficaci, esatte e tempestive sulla zona pre-frontaliera.

    2.   Il quadro comune di intelligence pre-frontaliera consta delle informazioni raccolte dalle seguenti fonti:

    a)

    centri nazionali di coordinamento, comprese informazioni e relazioni ricevute dagli ufficiali di collegamento degli Stati membri attraverso le autorità nazionali competenti;

    b)

    delegazioni e uffici dell'Unione;

    c)

    Agenzia, comprese le informazioni e le relazioni ricevute dai suoi ufficiali di collegamento;

    d)

    altri organi, organismi e servizi dell'Unione e organizzazioni internazionali competenti di cui all'articolo 18;

    e)

    autorità dei paesi terzi, in base agli accordi bilaterali o multilaterali e alle reti regionali di cui all'articolo 20, attraverso i centri nazionali di coordinamento.

    f)

    altre fonti.

    3.   Il quadro comune di intelligence pre-frontaliera può contenere informazioni utili per le operazioni di sorveglianza delle frontiere aeree e per le verifiche ai valichi di frontiera esterni.

    4.   I livelli «eventi», «operazioni» e «analisi» del quadro comune di intelligence pre-frontaliera sono strutturati nello stesso modo del quadro situazionale europeo stabilito all'articolo 10.

    5.   L'Agenzia attribuisce un unico livello di impatto indicativo a ogni episodio del livello «eventi» del quadro comune di intelligence pre-frontaliera. L'Agenzia informa i centri nazionali di coordinamento di qualsiasi episodio avvenuto nella zona pre-frontaliera.

    Articolo 12

    Applicazione comune degli strumenti di sorveglianza

    1.   L'Agenzia coordina l'applicazione comune degli strumenti di sorveglianza, al fine di fornire ai centri nazionali di coordinamento e a sé medesima informazioni sulla sorveglianza delle frontiere esterne e della zona pre-frontaliera su base regolare e in modo affidabile ed economicamente efficiente.

    2.   L'Agenzia fornisce a un centro nazionale di coordinamento, su sua richiesta, informazioni sulle frontiere esterne dello Stato membro richiedente e sulla zona pre-frontaliera, che possono essere ottenute tramite:

    a)

    monitoraggio selettivo di porti e coste del paese terzo designato che, tramite analisi dei rischi e informazioni, risultino essere punti di imbarco o di transito di imbarcazioni o altri mezzi utilizzati per l'immigrazione clandestina o la criminalità transfrontaliera;

    b)

    localizzazione in alto mare di imbarcazioni o altro mezzo utilizzati, o che si sospetta siano utilizzati, per l'immigrazione clandestina o la criminalità transfrontaliera;

    c)

    monitoraggio di aree designate nel settore marittimo al fine di individuare, identificare e localizzare imbarcazioni e altri mezzi utilizzati, o che si sospetta siano utilizzati, per l'immigrazione clandestina o la criminalità transfrontaliera;

    d)

    valutazione ambientale di aree designate nel settore marittimo e alla frontiera esterna terrestre, allo scopo di ottimizzare le attività di monitoraggio e pattugliamento;

    e)

    monitoraggio selettivo di zone pre-frontaliere designate lungo le frontiere esterne che, tramite analisi dei rischi e informazioni, risultino essere potenziali aree di partenza o di transito dell'immigrazione clandestina o della criminalità transfrontaliera.

    3.   L'Agenzia fornisce le informazioni di cui al paragrafo 1 combinando e analizzando dati che possono essere raccolti dai sistemi, dai sensori e dalle piattaforme seguenti:

    a)

    sistemi di segnalazione delle navi, secondo le rispettive basi giuridiche;

    b)

    immagini satellitari;

    c)

    sensori montati su qualsiasi veicolo, imbarcazione o altro mezzo.

    4.   L'Agenzia può respingere una richiesta presentata da un centro nazionale di coordinamento per motivi tecnici, finanziari od operativi. L'Agenzia notifica al centro nazionale di coordinamento, a tempo debito, i motivi di tale diniego.

    5.   L'Agenzia può utilizzare di propria iniziativa gli strumenti di sorveglianza di cui al paragrafo 2 al fine di raccogliere informazioni utili per il quadro comune di intelligence pre-frontaliera.

    Articolo 13

    Trattamento dei dati personali

    1.   Quando il quadro situazionale nazionale è utilizzato per il trattamento dei dati personali, tali dati sono trattati in conformità della direttiva 95/46/CE, della decisione quadro 2008/977/GAI e delle pertinenti disposizioni nazionali in materia di protezione dei dati.

    2.   Il quadro situazionale europeo e il quadro comune di intelligence pre-frontaliera possono essere utilizzati solo per il trattamento dei dati personali relativi al numero di identificazione delle imbarcazioni.

    Tali dati sono trattati conformemente all'articolo 11 quater bis del regolamento (CE) n. 2007/2004. Essi sono trattati esclusivamente ai fini dell'individuazione, dell'identificazione e della localizzazione delle imbarcazioni e per gli scopi di cui all'articolo 11 quater, paragrafo 3, di tale regolamento. Essi sono automaticamente cancellati entro sette giorni dalla ricezione da parte dell'Agenzia o, qualora occorra più tempo per localizzare una nave, entro due mesi dalla ricezione.

    CAPO III

    Capacità di reazione

    Articolo 14

    Determinazione delle sezioni di frontiera esterna

    Ai fini del presente regolamento, ogni Stato membro suddivide le sue frontiere esterne terrestri e marittime in sezioni di frontiera e le notifica all'Agenzia.

    Articolo 15

    Assegnazione di livelli di impatto alle sezioni di frontiera esterna

    1.   Sulla base dell'analisi dei rischi eseguita dall'Agenzia e di concerto con lo Stato membro interessato, l'Agenzia assegna i seguenti livelli di impatto a ciascuna delle sezioni di frontiera esterna terrestre e marittima degli Stati membri o li modifica:

    a)

    livello di impatto basso, qualora gli episodi connessi all'immigrazione clandestina o alla criminalità transfrontaliera che si verificano nella pertinente sezione di frontiera abbiano un impatto irrilevante sulla sicurezza della frontiera;

    b)

    livello di impatto medio, qualora gli episodi connessi all'immigrazione clandestina o alla criminalità transfrontaliera che si verificano nella pertinente sezione di frontiera abbiano un impatto moderato sulla sicurezza della frontiera;

    c)

    livello di impatto alto, qualora gli episodi connessi all'immigrazione clandestina o alla criminalità transfrontaliera che si verificano nella pertinente sezione di frontiera abbiano un impatto significativo sulla sicurezza della frontiera.

    2.   Il centro nazionale di coordinamento valuta periodicamente se sia necessario modificare il livello di impatto di una sezione di frontiera tenendo conto delle informazioni contenute nel quadro situazionale nazionale.

    3.   L'Agenzia visualizza i livelli di impatto assegnati alle frontiere esterne nel quadro situazionale europeo.

    Articolo 16

    Determinazione delle sezioni di frontiera esterna

    1.   Gli Stati membri si assicurano che le attività di sorveglianza svolte alle sezioni di frontiera esterna corrispondano ai livelli di impatto attribuiti, nei modi seguenti:

    a)

    se ad una sezione di frontiera esterna è attribuito un livello di impatto basso, le autorità nazionali responsabili della sorveglianza delle frontiere esterne organizzano una sorveglianza regolare sulla base delle analisi dei rischi e provvedono affinché nella zona di frontiera siano presenti personale e risorse sufficienti pronti alla localizzazione, all'identificazione e all'intercettazione;

    b)

    se ad una sezione di frontiera esterna è attribuito un livello di impatto medio, le autorità nazionali incaricate della sorveglianza delle frontiere esterne provvedono affinché siano adottate, per detta sezione di frontiera, misure di sorveglianza adeguate oltre alle misure di cui alla lettera a). L'adozione di tali misure di sorveglianza è notificata al centro nazionale di coordinamento. Il centro nazionale di coordinamento coordina ogni sostegno dato in conformità dell'articolo 5, paragrafo 3;

    c)

    se ad una sezione di frontiera esterna è attribuito un livello di impatto alto, lo Stato membro interessato provvede, mediante il centro nazionale di coordinamento, affinché le autorità nazionali che operano presso tale sezione di frontiera ricevano il sostegno necessario e siano adottate misure di sorveglianza rafforzate oltre alle misure di cui alla lettera b). Detto Stato membro può chiedere sostegno all'Agenzia alle condizioni previste dal regolamento (CE) n. 2007/2004 per l'avvio di operazioni congiunte o interventi rapidi.

    2.   Il centro nazionale di coordinamento informa regolarmente l'Agenzia delle misure adottate a livello nazionale a norma del paragrafo 1, lettera c).

    3.   Se ad una sezione di frontiera esterna, adiacente a una sezione di frontiera di un altro Stato membro o di un paese con cui esistono accordi o reti regionali di cui agli articoli 19 e 20, è attribuito un livello di impatto medio o alto, il centro nazionale di coordinamento contatta il centro nazionale di coordinamento dello Stato membro vicino o l'autorità competente del paese vicino e si adopera per coordinare le necessarie misure transfrontaliere.

    4.   Quando uno Stato membro presenta una richiesta a norma del paragrafo 1, lettera c), l'Agenzia, nel rispondere a tale richiesta, può sostenere tale Stato membro, in particolare:

    a)

    riservando un trattamento prioritario all'applicazione comune degli strumenti di sorveglianza;

    b)

    coordinando l'impiego di squadre europee di guardie di frontiera ai sensi del regolamento (CE) n. 2007/2004;

    c)

    garantendo l'impiego di attrezzature tecniche a disposizione dell'Agenzia ai sensi del regolamento (CE) n. 2007/2004;

    d)

    coordinando ogni forma di sostegno supplementare offerta da altri Stati membri.

    5.   L'Agenzia valuta, insieme allo Stato membro interessato, l'attribuzione dei livelli di impatto e le misure corrispondenti adottate a livello nazionale e dell'Unione nelle sue relazioni di analisi dei rischi.

    TITOLO III

    DISPOSIZIONI SPECIFICHE E FINALI

    Articolo 17

    Assegnazione di compiti ad altre autorità degli Stati membri

    1.   Gli Stati membri possono incaricare autorità regionali, locali, funzionali o di altro tipo, che siano in grado di adottare decisioni operative, di assicurare la conoscenza situazionale e la capacità di reazione nelle rispettive aree di competenza, nonché i compiti e le competenze di cui all'articolo 5, paragrafo 3, lettere c), e) e f).

    2.   La decisione degli Stati membri di ripartire i compiti in conformità del paragrafo 1 non compromette la capacità del centro nazionale di coordinamento di cooperare e scambiare informazioni con altri centri nazionali di coordinamento e con l'Agenzia.

    3.   In casi prestabiliti, determinati a livello nazionale, il centro nazionale di coordinamento può autorizzare un'autorità di cui al paragrafo 1 a comunicare e scambiare informazioni con le autorità regionali o il centro nazionale di coordinamento di un altro Stato membro o le autorità competenti di un paese terzo, a condizione che tale autorità informi regolarmente il suo centro nazionale di coordinamento di tali comunicazioni e scambi di informazioni.

    Articolo 18

    Cooperazione dell'Agenzia con terzi

    1.   L'Agenzia può utilizzare informazioni, capacità e sistemi esistenti disponibili presso altri organi, organismi e servizi dell'Unione e organizzazioni internazionali, nell'ambito dei rispettivi quadri giuridici.

    2.   A norma del paragrafo 1, l'Agenzia coopera in particolare con le istituzioni, gli organi, gli organismi e i servizi dell'Unione e le organizzazioni internazionali seguenti:

    a)

    l'Ufficio europeo di polizia (Europol), per lo scambio di informazioni sulla criminalità transfrontaliera da inserire nel quadro situazionale europeo;

    b)

    il Centro satellitare dell'Unione europea, l'Agenzia europea per la sicurezza marittima e l'Agenzia europea di controllo della pesca, nel fornire l'applicazione comune degli strumenti di sorveglianza;

    c)

    la Commissione, il servizio europeo per l'azione esterna, gli organi, gli organismi e servizi dell'Unione e l'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo, che possono fornire all'Agenzia informazioni utili per aggiornare il quadro situazionale europeo e il quadro comune di intelligence pre-frontaliera;

    d)

    le organizzazioni internazionali che possono fornire all'Agenzia informazioni utili per aggiornare il quadro situazionale europeo e il quadro comune di intelligence pre-frontaliera.

    3.   Ai sensi del paragrafo 1, l'Agenzia può cooperare con il Centro di analisi e operazioni contro il narcotraffico marittimo (MAOC-N) e il Centre de Coordination pour la lutte antidrogue en Méditerranée (CeCLAD-M), per lo scambio di informazioni sulla criminalità transfrontaliera da inserire nel quadro situazionale europeo.

    4.   Lo scambio di informazioni tra l'Agenzia e gli organi, gli organismi e i servizi dell'Unione e le organizzazioni internazionali di cui ai paragrafi 2 e 3 avviene tramite la rete di comunicazione di cui all'articolo 7 o altre reti di comunicazione che rispondano ai criteri di disponibilità, riservatezza e integrità.

    5.   La cooperazione tra l'Agenzia e gli organi, gli organismi e i servizi dell'Unione e le organizzazioni internazionali di cui ai paragrafi 2 e 3 è disciplinata quale parte di accordi di lavoro in conformità del regolamento (CE) n. 2007/2004 e della base giuridica di ciascun organo, organismo o servizio dell'Unione o organizzazione internazionale interessati. Per quanto riguarda il trattamento delle informazioni classificate, tali accordi prevedono che l'organismo, l'ufficio o l'agenzia dell'Unione o l'organizzazione internazionale interessati rispettino regole e norme di sicurezza equivalenti a quelle applicate dall'Agenzia.

    6.   Gli organi, gli organismi e i servizi dell'Unione e le organizzazioni internazionali di cui ai paragrafi 2 e 3 usano le informazioni ricevute nel contesto di EUROSUR esclusivamente entro i limiti del rispettivo quadro giuridico e nel rispetto dei diritti fondamentali, compresi gli obblighi di protezione dei dati.

    Articolo 19

    Cooperazione con l'Irlanda e il Regno Unito

    1.   Ai fini del presente regolamento lo scambio di informazioni e la cooperazione con l'Irlanda e il Regno Unito possono avvenire sulla base di accordi bilaterali o multilaterali tra l'Irlanda o il Regno Unito rispettivamente e uno o più Stati membri vicini o attraverso reti regionali basate su tali accordi. I centri nazionali di coordinamento degli Stati membri rappresentano i punti di contatto per lo scambio di informazioni con le omologhe autorità dell'Irlanda e del Regno Unito nel quadro di EUROSUR. Tali accordi, una volta conclusi, sono notificati alla Commissione.

    2.   Gli accordi di cui al paragrafo 1 sono limitati agli scambi di informazioni tra il centro nazionale di coordinamento di uno Stato membro e la corrispondente autorità dell'Irlanda o del Regno Unito relativi a:

    a)

    informazioni contenute nel quadro situazionale nazionale di uno Stato membro nella misura in cui sono trasmesse all'Agenzia ai fini del quadro situazionale europeo e del quadro comune di intelligence pre-frontaliera;

    b)

    informazioni raccolte dall'Irlanda e dal Regno Unito che siano utili ai fini del quadro situazionale europeo e del quadro comune di intelligence pre-frontaliera;

    c)

    informazioni di cui all'articolo 9, paragrafo 9.

    3.   Le informazioni fornite nel contesto di EUROSUR dall'Agenzia o da uno Stato membro che non sia parte di un accordo di cui al paragrafo 1 non sono condivise con l'Irlanda o il Regno Unito senza la previa approvazione dell'Agenzia o di tale Stato membro. Il rifiuto di scambiare tali informazioni con l'Irlanda o il Regno Unito vincola gli Stati membri e l'Agenzia.

    4.   Sono vietate la trasmissione ulteriore o altra comunicazione di informazioni scambiate ai sensi del presente articolo a paesi terzi o a parti terze.

    5.   Gli accordi di cui al paragrafo 1 comprendono disposizioni sui costi finanziari derivanti dalla partecipazione dell'Irlanda e del Regno Unito all'attuazione degli accordi stessi.

    Articolo 20

    Cooperazione con i paesi terzi vicini

    1.   Ai fini del presente regolamento gli Stati membri possono scambiare informazioni e cooperare con uno o più paesi terzi vicini. Tale scambio di informazioni e tale cooperazione avvengono sulla base di accordi bilaterali o multilaterali o attraverso reti regionali istituite in base a detti accordi. I centri nazionali di coordinamento degli Stati membri rappresentano i punti di contatto per lo scambio di informazioni con i paesi terzi vicini.

    2.   Prima che sia concluso un accordo di cui al paragrafo 1, gli Stati membri interessati lo notificano alla Commissione, la quale verifica che le disposizioni che sono pertinenti per EUROSUR siano conformi al presente regolamento. Una volta concluso, gli Stati membri interessati notificano l’accordo alla Commissione, che ne informa il Parlamento europeo, il Consiglio e l'Agenzia.

    3.   Gli accordi di cui al paragrafo 1 sono conformi al pertinente diritto dell'Unione e internazionale sui diritti fondamentali e sulla protezione internazionale, inclusa la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e la Convenzione relativa allo status dei rifugiati, in particolare il principio di non respingimento.

    4.   Lo scambio di dati personali con paesi terzi nel quadro di EUROSUR è rigorosamente limitato a quanto assolutamente necessario ai fini del presente regolamento. È effettuato in conformità della direttiva 95/46/CE, della decisione quadro 2008/977/GAI e delle pertinenti disposizioni nazionali in materia di protezione dei dati.

    5.   È vietato ogni scambio di informazioni ai sensi del paragrafo 1 che fornisca a un paese terzo informazioni che potrebbero essere utilizzate da un paese terzo per identificare persone o gruppi di persone la cui richiesta di accesso alla protezione internazionale è in fase d'esame o che rischiano gravemente di essere sottoposte a tortura, trattamenti o pene inumani o degradanti o altra violazione dei diritti fondamentali.

    6.   Lo scambio di informazioni ai sensi del paragrafo 1 è conforme alle condizioni degli accordi bilaterali e multilaterali conclusi con paesi terzi vicini.

    7.   Le informazioni fornite nel contesto di EUROSUR dall'Agenzia o da uno Stato membro che non sia parte di un accordo di cui al paragrafo 1 non sono condivise con un paese terzo nell'ambito di tale accordo senza la previa approvazione dell'Agenzia o di tale Stato membro. Il rifiuto di condividere tali informazioni con il paese terzo interessato vincola gli Stati membri e l'Agenzia.

    8.   Sono vietate la trasmissione ulteriore o altra comunicazione di informazioni scambiate ai sensi del presente articolo ad altri paesi terzi o a parti terze.

    9.   Qualsiasi scambio con paesi terzi di informazioni acquisite mediante l'applicazione comune degli strumenti di sorveglianza è soggetto al diritto e alle regole che disciplinano tali strumenti e alle pertinenti disposizioni della direttiva 95/46/CE, del regolamento (CE) n. 45/2001 e della decisione quadro 2008/977/GAI.

    Articolo 21

    Manuale

    1.   La Commissione, in stretta cooperazione con gli Stati membri, con l'Agenzia e con ogni altro organismo, ufficio o agenzia dell'Unione competente, pubblica un manuale pratico per l'attuazione e la gestione di EUROSUR («manuale»). Il manuale fornisce orientamenti tecnici e operativi, raccomandazioni e migliori prassi, anche in merito alla cooperazione con paesi terzi. La Commissione adotta il manuale mediante una raccomandazione.

    2.   La Commissione può decidere, previa consultazione degli Stati membri e dell'Agenzia, di classificare parti del manuale come RESTREINT UE/EU RESTRICTED secondo le norme stabilite nel regolamento interno della Commissione.

    Articolo 22

    Monitoraggio e valutazione

    1.   Ai fini del presente regolamento l'Agenzia e gli Stati membri garantiscono che siano applicate procedure per monitorare il funzionamento tecnico e operativo di EUROSUR in funzione degli obiettivi da conseguire, ossia adeguate conoscenza situazionale e capacità di reazione alle frontiere esterne, e il rispetto dei diritti fondamentali, compreso il principio di non respingimento.

    2.   Entro il 1o dicembre 2015, e in seguito ogni due anni, l'Agenzia presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sul funzionamento di EUROSUR.

    3.   Entro 1o dicembre 2016, e in seguito ogni quattro anni, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una valutazione generale di EUROSUR. Tale valutazione comprende un esame dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi fissati, della persistenza della validità delle motivazioni di base, dell'applicazione del presente regolamento negli Stati membri e da parte dell'Agenzia, del rispetto dei diritti fondamentali e dell'impatto sugli stessi. Contiene inoltre una valutazione costi-benefici. La valutazione è corredata, se del caso, di adeguate proposte di modifica del presente regolamento.

    4.   Gli Stati membri trasmettono all'Agenzia le informazioni necessarie per elaborare la relazione di cui al paragrafo 2.

    L'Agenzia fornisce alla Commissione le informazioni necessarie per elaborare la valutazione di cui al paragrafo 3.

    Articolo 23

    Modifiche del regolamento (CE) n. 2007/2004

    Il regolamento (CE) n. 2007/2004 è così modificato:

    1)

    all'articolo 2, paragrafo 1, la lettera i) è sostituita dalla seguente:

    «i)

    presta la necessaria assistenza per sviluppare e gestire un sistema europeo di sorveglianza di frontiera e, ove opportuno, per sviluppare un ambiente comune di condivisione delle informazioni, compresa l'interoperabilità dei sistemi, in particolare istituendo, aggiornando e coordinando il quadro di EUROSUR conformemente al regolamento (UE) n. 1052/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (16)

    2)

    è inserito l'articolo seguente:

    «Articolo 11 quater bis

    Trattamento dei dati personali nel quadro di EUROSUR

    L'Agenzia può trattare dati personali ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1052/2013, che si applica in conformità delle misure di cui all'articolo 11 bis del presente regolamento. In particolare, il trattamento di tali dati rispetta i principi di necessità e proporzionalità e sono vietate la trasmissione ulteriore o altra comunicazione di tali dati personali trattati dall'Agenzia a paesi terzi.».

    Articolo 24

    Entrata in vigore e applicazione

    1.   Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    2.   Il presente regolamento si applica a decorrere dal 2 dicembre 2013.

    3.   La Bulgaria, l’Estonia, la Grecia, la Spagna, la Francia, la Croazia, l’Italia, Cipro, la Lettonia, la Lituania, l’Ungheria, Malta, la Polonia, il Portogallo, la Romania, la Slovenia, la Slovacchia e la Finlandia istituiscono un centro nazionale di coordinamento in conformità dell'articolo 5 a decorrere dal 2 dicembre 2013.

    Gli altri Stati membri istituiscono un centro nazionale di coordinamento in conformità dell'articolo 5 a decorrere dal 1o dicembre 2014.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.

    Fatto a Strasburgo, il 22 ottobre 2013

    Per il Parlamento europeo

    Il presidente

    M. SCHULZ

    Per il Consiglio

    Il presidente

    V. LEŠKEVIČIUS


    (1)  Posizione del Parlamento europeo del 10 ottobre 2013 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 22 ottobre 2013.

    (2)  Regolamento (CE) n. 2007/2004 del Consiglio, del 26 ottobre 2004, che istituisce un'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea (GU L 349 del 25.11.2004, pag. 1).

    (3)  Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31).

    (4)  Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1).

    (5)  Decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, sulla protezione dei dati personali trattati nell'ambito della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale (GU L 350 del 30.12.2008, pag. 60).

    (6)  Decisione 2000/365/CE del Consiglio, del 29 maggio 2000, riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen (GU L 131 dell'1.6.2000, pag. 43).

    (7)  Decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell'Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen (GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20).

    (8)  GU L 176 del 10.7.1999, pag. 36.

    (9)  Decisione 1999/437/CE del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativa a talune modalità di applicazione dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sull'associazione di questi due Stati all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (GU L 176 del 10.7.1999, pag. 31).

    (10)  GU L 53 del 27.2.2008, pag. 52.

    (11)  Decisione 2008/146/CE del Consiglio, del 28 gennaio 2008, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, dell’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera, riguardante l’associazione della Confederazione svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (GU L 53 del 27.2.2008, pag. 1).

    (12)  GU L 160 del 18.6.2011, pag. 21.

    (13)  Decisione 2011/350/UE del Consiglio, del 7 marzo 2011, sulla conclusione, a nome dell’Unione europea, del protocollo tra l’Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull’adesione del Principato del Liechtenstein all’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione della Confederazione svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen, con particolare riguardo alla soppressione dei controlli alle frontiere interne e alla circolazione delle persone (GU L 160 del 18.6.2011, pag. 19).

    (14)  Regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) (GU L 105 del 13.4.2006, pag. 1).

    (15)  GU L 308 dell’8.12.2000, pag. 26.

    (16)  Regolamento (UE) n. 1052/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, che istituisce il sistema europeo di sorveglianza delle frontiere (EUROSUR) (GU L 295 del 6.11.2013, pag. 11).»;


    ALLEGATO

    Per l'istituzione, il funzionamento e la gestione delle varie componenti della struttura di EUROSUR si tiene conto dei principi di seguito elencati:

    a)

    Principio delle comunità d'interessi: il centro nazionale di coordinamento e l'Agenzia formano specifiche comunità d'interessi per lo scambio di informazioni e la cooperazione nell'ambito della struttura di EUROSUR. Le comunità d'interessi sono utilizzate per organizzare lo scambio d'informazioni tra i vari centri nazionali di coordinamento e l'Agenzia, in funzione di obiettivi, obblighi e interessi comuni.

    b)

    Principi della gestione coerente e del ricorso a strutture già esistenti: l'Agenzia garantisce la coerenza tra le varie componenti della struttura EUROSUR, in particolare dando orientamenti e sostegno ai centri nazionali di coordinamento e promuovendo l'interoperabilità di informazioni e tecnologia. Nella misura del possibile la struttura di EUROSUR utilizza sistemi e capacità esistenti, al fine di ottimizzare l'utilizzo del bilancio generale dell'Unione ed evitare duplicazioni. In tale contesto, la rete è istituita in totale compatibilità con il CISE e contribuisce a un'impostazione coordinata ed economicamente efficiente per lo scambio intersettoriale di informazioni nell'Unione, beneficiandone nel contempo.

    c)

    Principi della condivisione delle informazioni e della garanzia di sicurezza delle informazioni: le informazioni fornite nell'ambito della struttura di EUROSUR sono a disposizione di tutti i centri nazionali di coordinamento e dell'Agenzia, a meno che non siano state stabilite o convenute specifiche restrizioni. I centri nazionali di coordinamento assicurano la disponibilità, la riservatezza e l'integrità delle informazioni che sono scambiate a livello nazionale, europeo e internazionale. L'Agenzia assicura la disponibilità, la riservatezza e l'integrità delle informazioni che sono scambiate a livello europeo e internazionale.

    d)

    Principi dell'orientamento al servizio e della normazione: le varie capacità di EUROSUR sono applicate secondo un'impostazione orientata al servizio. L'Agenzia garantisce che, nella misura del possibile, la struttura di EUROSUR sia basato su norme concordate a livello internazionale.

    e)

    Principio di flessibilità: l'organizzazione, l'informazione e la tecnologia sono concepite in modo da consentire ai soggetti che partecipano a EUROSUR di reagire ai cambiamenti di situazione in modo flessibile e strutturato.


    Dichiarazione del Consiglio

    EUROSUR contribuirà a migliorare la capacità di proteggere e salvare la vita dei migranti. Il Consiglio ricorda che la ricerca e il salvataggio in mare sono competenze degli Stati membri che questi esercitano nell'ambito delle convenzioni internazionali.


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