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Document 32013R0871

    Regolamento di esecuzione (UE) n. 871/2013 del Consiglio, del 2 settembre 2013 , che estende il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento di esecuzione (UE) n. 511/2010 sulle importazioni di cavi di molibdeno, contenenti, in peso, almeno il 99,95 % di molibdeno, con una sezione trasversale di dimensione massima superiore a 1,35 mm e uguale o inferiore a 4,0 mm, originari della Repubblica popolare cinese, alle importazioni di cavi di molibdeno, contenenti, in peso, almeno il 97 % di molibdeno, con una sezione trasversale di dimensione massima superiore a 1,35 mm e uguale o inferiore a 4,0 mm, originari della Repubblica popolare cinese

    GU L 243 del 12.9.2013, p. 2–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/871/oj

    12.9.2013   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 243/2


    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 871/2013 DEL CONSIGLIO

    del 2 settembre 2013

    che estende il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento di esecuzione (UE) n. 511/2010 sulle importazioni di cavi di molibdeno, contenenti, in peso, almeno il 99,95 % di molibdeno, con una sezione trasversale di dimensione massima superiore a 1,35 mm e uguale o inferiore a 4,0 mm, originari della Repubblica popolare cinese, alle importazioni di cavi di molibdeno, contenenti, in peso, almeno il 97 % di molibdeno, con una sezione trasversale di dimensione massima superiore a 1,35 mm e uguale o inferiore a 4,0 mm, originari della Repubblica popolare cinese

    IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    visto il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) («regolamento di base»), in particolare l’articolo 13,

    vista la proposta presentata dalla Commissione europea dopo aver sentito il comitato consultivo,

    considerando quanto segue:

    1.   PROCEDURA

    1.1.   Misure in vigore

    (1)

    Nel dicembre 2009 la Commissione europea («Commissione»), con il regolamento (UE) n. 1247/2009 (2) («regolamento antidumping provvisorio»), ha istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di cavi di molibdeno contenenti, in peso, almeno il 99,95 % di molibdeno, con una sezione trasversale di dimensione massima superiore a 1,35 mm e uguale o inferiore a 4,0 mm, originari della Repubblica popolare cinese («RPC»).

    (2)

    Nel giugno 2010 il Consiglio, con il regolamento di esecuzione (UE) n. 511/2010 (3), ha istituito un dazio antidumping definitivo del 64,3 % sulle medesime importazioni. Dette disposizioni sono denominate in appresso «le misure in vigore» e l’inchiesta che ha portato all’adozione delle misure in vigore è di seguito denominata «l’inchiesta iniziale».

    (3)

    Nel gennaio 2012, a seguito di un’indagine antielusione a norma dell’articolo 13 del regolamento di base, con il regolamento di esecuzione (UE) n. 14/2012 (4) il Consiglio ha esteso le misure in vigore alle importazioni del prodotto in esame spedito dalla Malaysia, indipendentemente dal fatto che sia dichiarato o no originario della Malaysia.

    1.2.   Richiesta

    (4)

    Nel novembre 2012 è stata fatta richiesta alla Commissione, conformemente all’articolo 13, paragrafo 3, e all’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base, di aprire un’inchiesta sull’eventuale elusione delle misure antidumping applicate per determinati cavi di molibdeno originari della RPC tramite l’importazione di determinati cavi di molibdeno leggermente modificati, contenenti, in peso, una percentuale uguale o superiore al 97 % ma inferiore al 99,95 % di molibdeno, originari della RPC, e di assoggettare a registrazione dette importazioni.

    (5)

    La richiesta è stata presentata da Plansee SE («Plansee»), un produttore dell’Unione che fabbrica determinati cavi di molibdeno e che ha partecipato all’inchiesta iniziale.

    (6)

    La domanda conteneva elementi di prova sufficienti a far ritenere, a prima vista, che le misure antidumping applicate per le importazioni di determinati cavi di molibdeno originari della RPC fossero eluse mediante l’importazione di determinati cavi di molibdeno leggermente modificati, contenenti, in peso, una percentuale uguale o superiore al 97 % ma inferiore al 99,95 % di molibdeno, originari della RPC.

    1.3.   Apertura di un’inchiesta

    (7)

    Avendo accertata l’esistenza, dopo aver sentito il comitato consultivo, di elementi di prova sufficienti a far ritenere giustificata, a prima vista, l’apertura di un’inchiesta a norma dell’articolo 13, paragrafo 3, e dell’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base, la Commissione ha aperto, con il regolamento (UE) n. 1236/2012 (5) («regolamento di apertura»), un’inchiesta sull’eventuale elusione delle misure antidumping adottate per le importazioni di determinati cavi di molibdeno originari della RPC e ha inoltre invitato le autorità doganali a registrare le importazioni nell’Unione di cavi di molibdeno contenenti, in peso, una percentuale uguale o superiore al 97 % ma inferiore al 99,95 % di molibdeno, con una sezione trasversale di dimensione massima superiore a 1,35 mm e uguale o inferiore a 4,0 mm, attualmente classificati con il codice NC ex 8102 96 00 (codice TARIC 8102960030), originari della Repubblica popolare cinese, a decorrere dal 21 dicembre 2012.

    1.4.   Prodotto in esame e prodotto oggetto dell’inchiesta

    (8)

    Il prodotto in esame è quello definito nell’ambito dell’inchiesta iniziale: cavi di molibdeno contenenti, in peso, almeno il 99,95 % di molibdeno, con una sezione trasversale di dimensione massima superiore a 1,35 mm e uguale o inferiore a 4,0 mm («molibdeno puro»), originari della RPC, attualmente classificati con il codice NC ex 8102 96 00.

    (9)

    Il prodotto oggetto dell’inchiesta, ossia il prodotto che è asserito eludere le misure, è quello definito nel considerando 7, contenente, in peso, una percentuale uguale o superiore al 97 % ma inferiore al 99,95 % di molibdeno, con una sezione trasversale di dimensione massima superiore a 1,35 mm e uguale o inferiore a 4,0 mm, originari della RPC.

    1.5.   Inchiesta e parti interessate

    (10)

    La Commissione ha ufficialmente notificato alle autorità della RPC l’apertura dell’inchiesta e ha inviato questionari ai produttori esportatori nella RPC e agli importatori nell’Unione notoriamente interessati. Le parti interessate hanno avuto la possibilità di comunicare le loro osservazioni per iscritto e di chiedere un’audizione entro il termine fissato nel regolamento di apertura. Tutte le parti sono state informate del fatto che la mancata collaborazione avrebbe potuto comportare l’applicazione dell’articolo 18 del regolamento di base e l’elaborazione di risultati sulla base dei dati disponibili.

    (11)

    Due produttori esportatori hanno restituito il questionario debitamente compilato alla Commissione. Uno di essi, che ha cooperato anche durante l’inchiesta iniziale, è un reale produttore esportatore del prodotto oggetto dell’inchiesta. L’altro produttore esportatore, invece, non ha dichiarato alcuna vendita del prodotto oggetto dell’inchiesta. Le sue risposte non sono state pertanto prese in considerazione.

    (12)

    Quattro importatori hanno restituito il questionario debitamente compilato alla Commissione. Uno di essi non ha riferito di importazioni del prodotto oggetto dell’inchiesta ed è risultato essere un utilizzatore di cavi di molibdeno.

    (13)

    La Commissione ha effettuato verifiche in loco presso le due sedi del produttore esportatore cinese che ha collaborato:

    Jinduicheng Molybdenum Co., Ltd., No88, Jinye 1st Road, Hi-Tech Industry Developing Zone, Xìan, Shaanxi Province, RPC («JDC»),

    Jinduicheng GuangMing Co., Ltd., No104 Mihe Road, Zhoucun District, Zibo City, RPC,

    e nelle sedi del seguente importatore dell’Unione:

    GTV Verschleißschutz GmbH, Vor der Neuwiese 7, D-57629 Luckenbach, Germania («GTV»).

    (14)

    Presso gli altri tre importatori non sono state effettuate visite, ma le informazioni da essi fornite sono state debitamente prese in considerazione nel corso dell’inchiesta.

    1.6.   Inchiesta e periodi di riferimento

    (15)

    Il periodo dell’inchiesta («PI»), compreso tra il 1o gennaio 2008 e il 30 settembre 2012, è stato stabilito per esaminare la presunta modificazione della configurazione degli scambi. Il periodo di riferimento («PR»), compreso tra il 1o ottobre 2011 e il 30 settembre 2012, è stato fissato per esaminare se le importazioni siano effettuate a prezzi inferiori al prezzo non pregiudizievole stabilito nell’inchiesta che ha determinato l’adozione delle misure in vigore, nonché per accertare l’esistenza di pratiche di dumping.

    2.   RISULTATI DELL’INCHIESTA

    2.1.   Osservazioni generali

    (16)

    La valutazione relativa alla possibile esistenza di pratiche di elusione è stata effettuata a norma dell’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base, esaminando:

    1)

    se si fosse verificata una modificazione della configurazione degli scambi tra la RPC e l’Unione;

    2)

    se tale modificazione fosse imputabile a pratiche, processi o lavorazioni privi di una sufficiente motivazione o giustificazione economica oltre all’istituzione del dazio;

    3)

    se vi fossero prove dell’esistenza di un pregiudizio o dell’indebolimento degli effetti riparatori del dazio in termini di prezzi e/o di quantitativi del prodotto oggetto dell’inchiesta;

    4)

    se vi fossero prove dell’esistenza di pratiche di dumping in relazione ai valori normali precedentemente stabiliti per il prodotto simile, se necessario a norma delle disposizioni di cui all’articolo 2 del regolamento di base.

    2.2.   Lieve modifica e caratteristiche essenziali

    (17)

    Dall’inchiesta è emerso che il prodotto oggetto dell’inchiesta è un cavo contenente molibdeno (tra il 99,6 % e il 99,7 %) e, di norma, lantanio («La») (tra lo 0,25 % e lo 0,35 %). Questa lega contiene anche altri elementi chimici ed è nota come «molibdeno drogato» o «MoLa» o «ML». Sia il prodotto in esame sia il prodotto oggetto dell’inchiesta sono attualmente classificati con il codice NC 8102 96 00. Come precisato di seguito, dall’inchiesta non è emersa alcuna differenza nel processo di produzione del prodotto oggetto dell’inchiesta e del prodotto in esame, ad eccezione dell’aggiunta di una minima percentuale di lantanio al molibdeno puro nella fase di produzione della lega. Inoltre, il produttore esportatore che ha collaborato all’inchiesta ha confermato che il costo di produzione del prodotto oggetto dell’inchiesta è simile al costo del prodotto in esame. Ciò implica che il produttore esportatore non trae alcun beneficio economico dalla fabbricazione del prodotto oggetto dell’inchiesta, se non quello di eludere le misure in vigore. Si è accertato inoltre che gli utilizzatori del prodotto in esame si sono orientati verso il prodotto oggetto dell’inchiesta dopo l’applicazione delle misure provvisorie, il che implica che per gli utilizzatori non vi è differenza tra il prodotto in esame ed il prodotto oggetto dell’inchiesta.

    (18)

    Come indicato nel considerando 15 del regolamento antidumping provvisorio, il prodotto in esame è utilizzato principalmente come rivestimento nella fabbricazione di componenti per automobili (scatole del cambio), parti di aeromobili o come contatti elettrici. Il prodotto in esame è prevalentemente commercializzato con diametri di 2,31 mm e 3,17 mm, utilizzati per la spruzzatura ad arco o termica.

    (19)

    Tre parti interessate hanno sostenuto che il prodotto oggetto dell’inchiesta e il prodotto in esame presentano caratteristiche essenziali differenti. Su richiesta di due di queste parti, si è svolta nell’aprile 2013 un’audizione, presieduta dal consigliere-auditore, cui hanno preso parte GTV, JDC e Plansee. Come descritto dettagliatamente in appresso, nel corso dell’audizione sono state discusse principalmente le asserite differenze tecniche tra il prodotto in esame e il prodotto oggetto dell’inchiesta, nonché la giustificazione economica dell’importazione di quest’ultimo nel mercato dell’Unione.

    (20)

    GTV e JDC hanno sostenuto nel corso dell’audizione e per iscritto che il prodotto oggetto dell’inchiesta presenta caratteristiche fisiche essenziali differenti, che si discostano notevolmente da quelle del prodotto in esame. Più in particolare, essi hanno affermato che la duttilità, ossia la capacità del materiale di allungarsi sotto l’azione di una forza di tensione, subendo una riduzione della sezione in senso longitudinale senza giungere alla rottura, i parametri di allungamento e le proprietà di rivestimento del prodotto oggetto dell’inchiesta sono notevolmente superiori a quelli del prodotto in esame.

    (21)

    Per suffragare tale affermazione le due parti hanno presentato vari articoli e studi intesi a dimostrare che la lega di lantanio e di molibdeno permette di ottenere un prodotto con una migliore resistenza alla rottura fragile e una migliore capacità di allungamento rispetto al prodotto in esame. Esse hanno inoltre sostenuto che le informazioni pubblicate sul sito Internet di Plansee dimostrano che il prodotto oggetto dell’inchiesta presenta proprietà superiori rispetto al prodotto in esame.

    (22)

    Per quanto riguarda le caratteristiche del prodotto, al fine di valutare se il prodotto oggetto dell’inchiesta e il prodotto in esame presentano caratteristiche essenziali differenti, Plansee ha proposto di incaricare un istituto indipendente di confrontare il prodotto oggetto dell’inchiesta e il prodotto in esame.

    (23)

    Dopo l’audizione, la richiesta di cui sopra è stata valutata sulla base dei dati raccolti durante l’inchiesta e, in particolare, degli ordini di acquisto trasmessi dagli importatori al produttore esportatore, delle informazioni fornite dal produttore esportatore sul suo processo di produzione, del contenuto in termini chimici e delle caratteristiche di allungamento e duttilità menzionate nei certificati di qualità, delle fatture emesse dal produttore esportatore e dell’assenza di qualsiasi informazione commerciale trasmessa ai clienti diretta a indicare che il prodotto oggetto dell’inchiesta possiede caratteristiche superiori rispetto al prodotto in esame. Tutte le informazioni raccolte hanno confermato che proprietà superiori non erano richieste dai clienti né fornite dal produttore del prodotto oggetto dell’inchiesta. Si è pertanto concluso che il parere di un esperto non era necessario. Di conseguenza, la richiesta è stata respinta.

    (24)

    Sotto questo aspetto, l’inchiesta ha confermato che il miglioramento della qualità del prodotto di cui al considerando 20 dipende dal contenuto di lantanio, nonché dall’eventuale utilizzo di processi di produzione ottimizzati. Tuttavia, il produttore esportatore che ha collaborato all’inchiesta non ha dimostrato di aver utilizzato processi di produzione ottimizzati per il prodotto oggetto dell’inchiesta esportato nell’Unione durante il PI. L’argomentazione è stata quindi respinta perché infondata.

    (25)

    Una parte ha sostenuto che il prodotto oggetto dell’inchiesta presenta proprietà di rivestimento superiori, senza tuttavia fornire prove sufficienti a dimostrare quanto asserito. L’argomentazione è stata quindi respinta perché infondata.

    (26)

    Due parti hanno sostenuto che il prodotto oggetto dell’inchiesta presenta una maggiore tenacità alla frattura, ossia che il cavo non si rompe mai quando srotolato all’interno di un dispositivo di spruzzatura. Tali parti non hanno fornito tuttavia la documentazione giustificativa che era stata loro richiesta. In mancanza di elementi in grado di suffragarla, tale argomentazione è stata respinta.

    (27)

    Alla luce di quanto precede, si è concluso che il prodotto oggetto dell’inchiesta non presenta alcuna proprietà differente rispetto al prodotto in esame.

    (28)

    Inoltre, dagli elementi di prova raccolti durante le visite di verifica risulta che, al momento di trasmettere i loro ordini, gli utilizzatori/importatori non hanno esplicitamente chiesto il prodotto con le asserite caratteristiche fisiche superiori descritte nel considerando 20. Nessuno di essi ha chiesto un contenuto specifico di lantanio, bensì un contenuto di almeno il 99 % di molibdeno puro. Un solo cliente ha chiesto specifiche caratteristiche fisiche per i parametri di allungamento e duttilità. Nel caso specifico, il produttore esportatore ha testato questi parametri e ha fornito al cliente certificati di qualità. Poiché tali certificati sono stati rilasciati anche per il prodotto in esame, è stato possibile confrontare i due prodotti con riferimento a tali parametri. Dal confronto è emerso che i requisiti di allungamento e duttilità erano identici per entrambi i prodotti.

    (29)

    È emerso inoltre dall’inchiesta che il produttore esportatore non ha informato i possibili acquirenti o i suoi clienti in merito ai presunti vantaggi del prodotto oggetto dell’inchiesta rispetto al prodotto in esame e non ha commercializzato i cavi in MoLa leggermente modificati come un prodotto nuovo o differente.

    (30)

    Una parte ha sostenuto che, in virtù di un brevetto depositato da Plansee nel gennaio 1996, il prodotto in esame e il prodotto oggetto dell’inchiesta sono prodotti differenti. Dall’esame di tale asserzione è risultato che il brevetto non riguarda il prodotto oggetto dell’inchiesta, bensì l’uso di una lega di molibdeno come conduttore per lampadine, tubi elettronici e analoghi componenti. Il diametro dei prodotti di questo tipo è peraltro inferiore al diametro definito per il prodotto oggetto dell’inchiesta. Inoltre, come indicato nel considerando 24, l’asserita superiore qualità della lega MoLa rispetto al prodotto in esame dipende dall’uso di un processo di produzione ottimizzato. L’argomentazione viene quindi respinta.

    (31)

    Di conseguenza, si deve concludere che, dal punto di vista del cliente, il prodotto in esame e il prodotto oggetto dell’inchiesta sono molto simili.

    (32)

    Una parte ha asserito che le offerte commerciali pubblicate sul sito Internet di Plansee dimostrano che il prodotto oggetto dell’inchiesta viene proposto non soltanto nel settore della spruzzatura termica ma anche in diversi altri settori (componenti di dispositivi di illuminazione, taglio a filo). Plansee ha tuttavia osservato che le informazioni commerciali pubblicate sul suo sito Internet indicano i diametri che essa è in grado di fornire. Dall’inchiesta è emerso inoltre che le vendite di Plansee in altri settori sono molto modeste (quantitativamente inferiori al 2 % rispetto alle vendite del prodotto in esame) e che erano utilizzati processi di produzione ottimizzati. Tale argomentazione è stata pertanto respinta.

    (33)

    Una parte ha sostenuto che Plansee fabbricava già il prodotto oggetto dell’inchiesta quando ha presentato la denuncia che ha portato all’apertura dell’inchiesta iniziale e che, poiché Plansee ritiene che il prodotto in esame e il prodotto oggetto dell’inchiesta presentano le stesse caratteristiche essenziali, quest’ultimo prodotto avrebbe dovuto essere preso in considerazione nell’inchiesta iniziale. Tuttavia, come indicato nel considerando 32, l’inchiesta ha confermato che questo particolare prodotto in MoLa è differente dal prodotto oggetto dell’inchiesta, avendo un diametro generalmente inferiore a 1 mm ed essendo utilizzato principalmente nell’industria dell’illuminazione. Inoltre, come risulta dalla tabella 1, le importazioni del prodotto oggetto dell’inchiesta hanno avuto inizio soltanto successivamente all’applicazione delle misure provvisorie per il prodotto in esame. Di conseguenza, in assenza di importazioni del prodotto oggetto dell’inchiesta durante il PI dell’inchiesta iniziale, non vi era alcun motivo per includere tale prodotto nella definizione del prodotto. L’argomentazione è stata quindi respinta perché infondata.

    (34)

    Una parte ha sostenuto che l’estensione della gamma dal 99,95 % al 97 % coprirebbe le leghe di molibdeno di qualunque tipo e, di conseguenza, questi prodotti non sarebbero disponibili sul mercato dell’Unione (ad esempio per il mercato della ritrafilatura). Innanzitutto, la parte interessata non ha presentato elementi di prova a sostegno di tale affermazione. In secondo luogo, dall’inchiesta è emerso che un solo produttore esportatore aveva esportato la lega MoLa verso l’Unione durante il PI e nessun’altra lega che avrebbe potuto rientrare nella definizione del prodotto oggetto dell’inchiesta. In terzo luogo, l’inchiesta ha evidenziato che il mercato della ritrafilatura e di vendita di leghe di molibdeno nell’Unione è molto circoscritto. Infine, l’estensione delle misure non renderà impossibile importare il prodotto oggetto dell’inchiesta. L’argomentazione è stata pertanto respinta.

    (35)

    Quanto alla possibilità che la modificazione menzionata nel considerando 19 abbia alterato le caratteristiche essenziali del prodotto in esame, dalle informazioni fornite dalle parti che hanno collaborato analizzate nei considerando da 24 a 34 risulta che il prodotto oggetto dell’inchiesta presenta le stesse caratteristiche fisiche di base ed è destinato agli stessi usi del prodotto in esame.

    (36)

    Di conseguenza, si è accertato che non esistono differenze significative quanto alle caratteristiche fisiche tra il prodotto oggetto dell’inchiesta e il prodotto in esame. Si è pertanto concluso che il prodotto oggetto dell’inchiesta si configura come un prodotto simile ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base.

    (37)

    Di conseguenza, si deve concludere che il prodotto oggetto dell’inchiesta presenta soltanto leggere modifiche rispetto al prodotto in esame ed è importato senza altra giustificazione economica che non sia l’elusione dei dazi antidumping in vigore.

    2.3.   Modificazione della configurazione degli scambi

    2.3.1.   Importazioni di cavi di molibdeno nell’Unione

    (38)

    Non è stato possibile ottenere informazioni in merito alle importazioni nell’Unione direttamente dai dati Eurostat, considerato che il codice NC con il quale viene dichiarato il prodotto oggetto dell’inchiesta comprende anche prodotti diversi da tale prodotto. In mancanza di statistiche specifiche sulle importazioni del prodotto oggetto dell’inchiesta, i dati di Eurostat sono stati pertanto rettificati applicando il metodo indicato nella richiesta. Di conseguenza, il volume delle importazioni nell’Unione del prodotto oggetto dell’inchiesta è stato calcolato sulla base di una stima dei consumi dell’Unione di cavi di molibdeno, rettificata per tener conto della produzione totale dell’Unione del prodotto in esame. Tale metodo è stato ritenuto affidabile per ottenere dati in merito al prodotto oggetto dell’inchiesta.

    (39)

    Come indicato nel considerando 11, soltanto un produttore esportatore della RPC ha collaborato all’inchiesta. Tuttavia, in base al raffronto delle informazioni fornite da questo produttore esportatore con i dati rettificati di Eurostat di cui al precedente considerando, si è constatato che tale società ha fornito la maggior parte delle importazioni totali dell’Unione del prodotto oggetto dell’inchiesta durante il PI ed è stata quindi considerata rappresentativa delle importazioni totali dell’Unione di cavi di molibdeno.

    (40)

    Come risulta dalla tabella in appresso, le importazioni nell’Unione del prodotto in esame sono completamente cessate dopo l’applicazione delle misure definitive nel giugno 2010, venendo immediatamente sostituite dalle importazioni del prodotto oggetto dell’inchiesta.

    Tabella 1

    Evoluzione delle importazioni del prodotto in esame e del prodotto oggetto dell’inchiesta originari della RPC

    Importazioni nell’UE

    2008

    2009

    1.1.2010 (7) – 16.6.2010

    17.6.2010 (8) – 31.12.2010

    2010

    2011

    PR (9)

    Totale importazioni – (tonnellate indicizzate) (6)

    100

    31

    10

    17

    27

    128

    99

    Totale importazioni (%)

    100

    100

    100

    100

    100

    100

    100

    Prodotto in esame (%)

    100

    100

    20

    0

    7

    0

    0

    Prodotto oggetto dell’inchiesta (%)

    0

    0

    80

    100

    93

    100

    100

    Fonte:

    Comunicazioni JDC

    (41)

    L’inchiesta ha confermato che le parti che hanno acquistato il prodotto oggetto dell’inchiesta dopo l’istituzione del dazio provvisorio acquistavano il prodotto in esame prima dell’applicazione delle misure. Tali parti hanno acquistato il 99,8 % del quantitativo totale del prodotto oggetto dell’inchiesta nel corso del PR.

    (42)

    Due parti interessate hanno sostenuto che già nel 2007 avevano avviato un progetto per sviluppare il prodotto oggetto dell’inchiesta nella RPC e che le esportazioni di tale prodotto non sono correlate all’applicazione delle misure per il prodotto in esame. L’inchiesta, tuttavia, non ha confermato l’esistenza di un siffatto progetto. Nel complesso sono stati forniti a fini di ulteriore analisi una e-mail, il verbale di una conferenza telefonica e l’esportazione di un campione del prodotto oggetto dell’inchiesta. Il progetto in parola non ha peraltro portato ad alcuna vendita del prodotto oggetto dell’inchiesta nell’Unione prima dell’applicazione nell’ottobre 2010 delle misure provvisorie per il prodotto in esame. Tuttavia, il fatto che un progetto sarebbe stato avviato nel 2007 non modifica la conclusione secondo cui il prodotto in esame e il prodotto oggetto dell’inchiesta sono simili. Resta inoltre valida la conclusione cui è pervenuta l’inchiesta secondo cui non vi è alcuna motivazione economica che giustifichi l’esportazione del prodotto oggetto dell’inchiesta se non l’applicazione delle misure sul prodotto in esame.

    (43)

    L’inchiesta ha inoltre evidenziato che nessuna vendita del prodotto oggetto dell’inchiesta è stata effettuata in altri paesi diversi dall’Unione e che solo quantitativi limitati sono stati venduti sul mercato cinese durante il PI, come risulta dalla seguente tabella 2.

    Tabella 2

    Mercato del prodotto oggetto dell’inchiesta

     

    2008

    2009

    1.1.2010 – 16.6.2010

    17.6.2010 – 31.12.2010

    2010

    2011

    1.10.2011 – 30.9.2012

    Totale fatturato (indicizzato) (10)

    100

    96

    863

    1 529

    2 392

    11 168

    8 123

    Totale fatturato (%)

    100

    100

    100

    100

    100

    100

    100

    Vendite nazionali (RPC) (%)

    100

    100

    5

    4

    4,2

    0,4

    2

    Vendite nell’UE (%)

    0

    0

    95

    96

    95,8

    99,6

    98

    Vendite in altri paesi (%)

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    Fonte:

    Comunicazioni JDC

    (44)

    Stante quanto precede, l’argomentazione è respinta.

    2.3.2.   Conclusioni sulla modificazione della configurazione degli scambi

    (45)

    L’aumento complessivo delle esportazioni verso l’Unione del prodotto oggetto dell’inchiesta in provenienza dalla RPC dopo l’applicazione delle misure provvisorie e definitive e la parallela contrazione delle importazioni del prodotto in esame costituiscono una modificazione della configurazione degli scambi tra la RPC e l’Unione.

    2.4.   Forma di elusione e insufficiente motivazione o giustificazione economica

    (46)

    A norma dell’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base, la modificazione della configurazione degli scambi deve derivare da pratiche, processi o lavorazioni privi di una sufficiente motivazione o giustificazione economica oltre all’istituzione del dazio.

    (47)

    Come indicato nel considerando 45, si è giunti alla conclusione che vi sia stata una modificazione della configurazione degli scambi.

    (48)

    Come indicato nel considerando 28 e nel considerando 29, si è concluso che né il produttore esportatore né gli importatori hanno informato i possibili acquirenti o i rispettivi clienti in merito ai presunti vantaggi del prodotto oggetto dell’inchiesta rispetto al prodotto in esame e non hanno commercializzato il prodotto oggetto dell’inchiesta come un prodotto nuovo o differente.

    (49)

    Inoltre, sia il prodotto in esame sia il prodotto oggetto dell’inchiesta sono usati principalmente per la spruzzatura nell’industria automobilistica e gli utilizzatori finali di entrambi i prodotti sono gli stessi.

    (50)

    Una parte ha sostenuto che il prodotto oggetto dell’inchiesta offre notevoli vantaggi se utilizzato per la spruzzatura. Tali vantaggi hanno un’incidenza sulla produttività del rivestimento di componenti degli ingranaggi, riducendo al minimo le interruzioni della produzione a causa di rotture fragili dei cavi. L’inchiesta, tuttavia, ha confermato che tale parte non ha commercializzato il prodotto oggetto dell’inchiesta, né ha informato i propri clienti in merito alle presunte caratteristiche tecniche differenti o ai vantaggi offerti dal prodotto oggetto dell’inchiesta. Inoltre, i clienti non hanno esplicitamente richiesto miglioramenti. L’argomentazione è stata quindi respinta perché infondata.

    (51)

    Una parte ha sostenuto che un utilizzatore ha preferito passare al prodotto oggetto dell’inchiesta a causa dei problemi tecnici creati dal prodotto in esame, ma non ha fornito la documentazione giustificativa che le era stata richiesta. In mancanza di elementi in grado di suffragarla, tale argomentazione è stata respinta.

    (52)

    GTV ha sostenuto che la lega MoLa utilizzata per il rivestimento a spruzzo offre migliori risultati se si considera la microdurezza del rivestimento. Ciò permette di evitare l’usura dovuta al trasferimento di materiale dalla superficie di un componente quando questo viene sfregato contro un altro. Tale parte ha presentato i risultati delle prove effettuate da un laboratorio indipendente che dimostrano che la microdurezza può essere migliorata con l’impiego della lega MoLa. La metodologia utilizzata dal laboratorio indipendente, tuttavia, non ha garantito i risultati dato che le prove sono state realizzate su una sola partita di prodotto, mentre la parte ha sostenuto che ulteriori prove dovevano coprire molteplici lotti. Inoltre, la composizione chimica del campione esaminato non è stata analizzata, il che significa che non vi è alcuna garanzia che la partita oggetto di analisi sia effettivamente del prodotto oggetto dell’inchiesta. L’argomentazione è stata quindi respinta perché infondata.

    (53)

    Dall’inchiesta non sono emerse altre motivazioni o giustificazioni economiche per l’importazione del prodotto oggetto dell’inchiesta se non l’elusione del pagamento del dazio in vigore.

    (54)

    Si è pertanto giunti alla conclusione che, in mancanza di qualsiasi altra motivazione o giustificazione economica sufficiente a norma dell’articolo 13, paragrafo 1, seconda frase, del regolamento di base, la modificazione della configurazione degli scambi tra la RPC e l’Unione è conseguenza dell’applicazione delle misure in vigore.

    2.5.   Indebolimento degli effetti riparatori del dazio in termini di prezzi e/o di quantitativi del prodotto simile

    (55)

    Per valutare se le importazioni del prodotto oggetto dell’inchiesta, in termini di quantitativi e di prezzi, abbiano compromesso gli effetti riparatori delle misure in vigore, sono stati utilizzati i dati forniti da un produttore esportatore che ha collaborato all’inchiesta, come indicato nel considerando 39.

    (56)

    L’incremento delle importazioni dalla RPC del prodotto oggetto dell’inchiesta a partire dall’applicazione delle misure provvisorie è stato considerevole in termini quantitativi. Il livello delle importazioni dalla RPC nell’Unione durante il PR corrisponde al livello delle importazioni nell’Unione del prodotto in esame originario della RPC nel 2008, prima dell’applicazione delle misure.

    (57)

    Il confronto tra il livello di eliminazione del pregiudizio fissato nel regolamento iniziale e la media ponderata del prezzo all’esportazione ha evidenziato un notevole fenomeno di underselling (vendita a prezzo inferiore al prezzo non pregiudizievole). Si è quindi concluso che gli effetti riparatori delle misure in vigore vengono compromessi in termini sia di quantità che di prezzo.

    2.6.   Elementi di prova del dumping rispetto al valore normale precedentemente accertato per il prodotto simile

    (58)

    I prezzi all’esportazione del prodotto oggetto dell’inchiesta sono stati stabiliti sulla base delle informazioni, sottoposte a verifica, fornite dal produttore esportatore che ha collaborato.

    (59)

    Tali prezzi sono risultati leggermente inferiori ai prezzi all’esportazione del prodotto in esame stabiliti nell’inchiesta iniziale. Due parti interessate hanno confermato che non vi è praticamente alcuna differenza di prezzo tra il prodotto in esame e il prodotto oggetto dell’inchiesta.

    (60)

    Pertanto, ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base, si è ritenuto opportuno confrontare il valore normale precedentemente stabilito nell’inchiesta iniziale con il prezzo all’esportazione del prodotto oggetto dell’inchiesta.

    (61)

    Come indicato nei considerando 24 e 25 del regolamento provvisorio, gli Stati Uniti sono stati considerati un paese ad economia di mercato di riferimento adeguato. Poiché il produttore del paese di riferimento effettua solo vendite marginali sul mercato interno statunitense, non si è ritenuto ragionevole utilizzare i dati relativi a dette vendite per determinare o costruire il valore normale. Il valore normale per la RPC è stato pertanto stabilito sulla base dei prezzi all’esportazione dagli Stati Uniti verso altri paesi terzi, compresa l’Unione.

    (62)

    Una parte ha sostenuto che il valore normale stabilito nell’inchiesta iniziale deve essere rettificato perché il prezzo dell’ossido di molibdeno, che costituisce un fattore determinante per la fissazione del prezzo sia del prodotto in esame sia del prodotto oggetto dell’inchiesta, ha registrato un netto calo nel corso del periodo di riferimento della presente inchiesta. Come indicato nel considerando 61, il valore normale nell’inchiesta iniziale è stato fissato sulla base dei prezzi praticati per l’esportazione da un produttore avente sede negli Stati Uniti e non sulla base dei suoi costi. Pertanto, qualsiasi rettifica basata sui costi non sembra adeguata in questo caso. Il forte calo del prezzo della principale materia prima rende ancora più evidente che dovrebbero essere utilizzati gli elementi di prezzo per stabilire il valore normale pertinente nel caso di specie.

    (63)

    La rettifica del valore normale è stata quindi calcolata in base all’andamento dei prezzi del prodotto in esame. Dato che il produttore statunitense ha cessato la sua attività e che non erano disponibili informazioni per il paese di riferimento, la rettifica è stata calcolata sulla base dei prezzi comunicati da Plansee nell’inchiesta iniziale e durante il PR. Ciò ha comportato una rettifica al ribasso di circa il 20 % del valore normale stabilito nel corso dell’inchiesta iniziale.

    (64)

    Conformemente all’articolo 2, paragrafi 11 e 12, del regolamento di base, il dumping è stato calcolato mettendo a confronto la media ponderata rettificata del valore normale, come stabilito nell’inchiesta iniziale, e la media ponderata dei prezzi all’esportazione del prodotto oggetto dell’inchiesta stabilita durante il PR della presente inchiesta, espressa in percentuale del prezzo netto, franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto.

    (65)

    Il confronto tra la media ponderata rettificata del valore normale e la media ponderata dei prezzi all’esportazione ha dimostrato l’esistenza del dumping.

    3.   RICHIESTE DI ESENZIONE

    (66)

    Un produttore esportatore della RPC ha chiesto un’esenzione dall’eventuale estensione delle misure a norma dell’articolo 13, paragrafo 4, del regolamento di base e ha fatto pervenire il questionario compilato.

    (67)

    Poiché l’inchiesta ha confermato che questo produttore ha eluso le misure in vigore, si è deciso di respingere la richiesta.

    4.   MISURE

    (68)

    Alla luce dei risultati di cui sopra si è concluso che il dazio antidumping definitivo istituito sulle importazioni di cavi di molibdeno originari della RPC è stato eluso mediante l’importazione di determinati cavi di molibdeno leggermente modificati originari della RPC.

    (69)

    A norma dell’articolo 13, paragrafo 1, prima frase, del regolamento di base, le misure antidumping in vigore adottate per le importazioni del prodotto in esame originario della RPC vanno estese alle importazioni del prodotto oggetto dell’inchiesta.

    (70)

    A norma dell’articolo 13, paragrafo 3, e dell’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base, che stabiliscono che le misure estese vanno applicate alle importazioni registrate a partire dalla data di registrazione, è opportuno che il dazio antidumping sia riscosso su tutte le importazioni nell’Unione di cavi di molibdeno contenenti, in peso, una percentuale uguale o superiore al 97 % ma inferiore al 99,95 % di molibdeno, con una sezione trasversale di dimensione massima superiore a 1,35 mm e uguale o inferiore a 4,0 mm, attualmente classificati con il codice NC ex 8102 96 00 (codice TARIC 8102960030), entrati nell’Unione in regime di registrazione imposto dal regolamento di apertura.

    5.   COMUNICAZIONE DELLE CONCLUSIONI

    (71)

    Tutte le parti interessate sono state informate dei fatti e delle considerazioni essenziali che hanno determinato le conclusioni di cui sopra e sono state invitate a presentare le loro osservazioni. Le osservazioni comunicate oralmente e per iscritto dalle parti sono state esaminate. Nessuna delle argomentazioni presentate ha indotto modifiche delle risultanze definitive,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento di esecuzione (UE) n. 511/2010 sulle importazioni di cavi di molibdeno, contenenti, in peso, almeno il 99,95 % di molibdeno, con una sezione trasversale di dimensione massima superiore a 1,35 mm e uguale o inferiore a 4,0 mm, originari della Repubblica popolare cinese, è esteso alle importazioni nell’Unione di cavi di molibdeno, contenenti, in peso, almeno il 97 % di molibdeno, con una sezione trasversale di dimensione massima superiore a 1,35 mm e uguale o inferiore a 4,0 mm, originari della Repubblica popolare cinese, attualmente classificati con il codice NC ex 8102 96 00 (codice TARIC 8102960030).

    Articolo 2

    Il dazio è riscosso sulle importazioni nell'Unione di cavi di molibdeno, registrate a norma dell'articolo 2 del regolamento di esecuzione (UE) n. 1236/2012 e dell'articolo 13, paragrafo 3, e dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1225/2009, contenenti, in peso una percentuale uguale o superiore al 97 % ma inferiore al 99,95 % di molibdeno, con una sezione trasversale di dimensione massima superiore a 1,35 mm e uguale o inferiore a 4,0 mm, attualmente classificati con il codice NC ex 8102 96 00 (codice TARIC 8102960030), originari della Repubblica popolare cinese.

    Articolo 3

    Le autorità doganali sono invitate a sospendere la registrazione delle importazioni prevista dall’articolo 2 del regolamento (UE) n. 1236/2012.

    Articolo 4

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

    Fatto a Bruxelles, il 2 settembre 2013

    Per il Consiglio

    Il presidente

    L. LINKEVIČIUS


    (1)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.

    (2)  Regolamento (UE) n. 1247/2009 della Commissione, del 17 dicembre 2009, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di determinati cavi di molibdeno originari della Repubblica popolare cinese (GU L 336 del 18.12.2009, pag. 16).

    (3)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 511/2010 del Consiglio, del 14 giugno 2010, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti sulle importazioni di determinati cavi di molibdeno originari della Repubblica popolare cinese (GU L 150 del 16.6.2010, pag. 17).

    (4)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 14/2012 del Consiglio, del 9 gennaio 2012, che estende il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento di esecuzione (UE) n. 511/2010 sulle importazioni di determinati cavi di molibdeno originari della Repubblica popolare cinese alle importazioni di determinati cavi di molibdeno spediti dalla Malaysia, dichiarati o no originari della Malaysia, e che chiude l’inchiesta riguardante le importazioni spedite dalla Svizzera (GU L 8 del 12.1.2012, pag. 22).

    (5)  Regolamento (UE) n. 1236/2012 della Commissione, del 19 dicembre 2012, che apre un’inchiesta sull’eventuale elusione delle misure antidumping istituite dal regolamento di esecuzione (UE) n. 511/2010 del Consiglio sulle importazioni di determinati cavi di molibdeno originari della Repubblica popolare cinese mediante importazioni di determinati cavi di molibdeno leggermente modificati contenenti, in peso, una percentuale uguale o superiore al 97 % ma inferiore al 99,95 % di molibdeno originari della Repubblica popolare cinese, e che dispone la registrazione di tali importazioni (GU L 350 del 20.12.2012, pag. 51).

    (6)  Indicizzato sulla base del volume in kg indicato dal produttore esportatore che ha collaborato. (2008 = 100). Cfr. considerando 39. Importazioni = Prodotto in esame + Prodotto oggetto dell’inchiesta

    (7)  periodo corrispondente all’applicazione delle misure provvisorie

    (8)  periodo corrispondente all’applicazione delle misure definitive

    (9)  PR = periodo di riferimento dal 1o ottobre 2011 al 30 settembre 2012

    Fonte:

    Comunicazioni JDC

    (10)  stessa metodologia impiegata per la tabella 1.

    Fonte:

    Comunicazioni JDC


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