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Document 32013R0792

Regolamento di esecuzione (UE) n. 792/2013 della Commissione, del 19 agosto 2013 , che revoca la sospensione della presentazione di domande di titoli di importazione per i prodotti del settore dello zucchero nell’ambito di determinati contingenti tariffari

GU L 222 del 20.8.2013, p. 11–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/792/oj

20.8.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 222/11


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 792/2013 DELLA COMMISSIONE

del 19 agosto 2013

che revoca la sospensione della presentazione di domande di titoli di importazione per i prodotti del settore dello zucchero nell’ambito di determinati contingenti tariffari

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento (CE) n. 891/2009 della Commissione, del 25 settembre 2009, recante apertura e modalità di gestione di taluni contingenti tariffari comunitari nel settore dello zucchero (2), in particolare l’articolo 5, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

La presentazione delle domande di titoli di importazione relativi ai numeri d’ordine 09.4319 e 09.4320 è stata sospesa a decorrere dal 27 settembre 2012 dal regolamento di esecuzione (UE) n. 879/2012 della Commissione, del 26 settembre 2012, che fissa i coefficienti di attribuzione per il rilascio dei titoli di importazione richiesti dall'8 al 14 settembre 2012 per i prodotti del settore dello zucchero nell’ambito di determinati contingenti tariffari e sospende la presentazione delle domande relative a tali titoli (3), conformemente al regolamento (CE) n. 891/2009.

(2)

Facendo seguito alla comunicazione dei titoli non utilizzati e/o parzialmente utilizzati, si sono resi disponibili dei quantitativi per tali numeri d’ordine. La sospensione delle domande deve quindi essere revocata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La sospensione della presentazione delle domande di titoli di importazione relativi ai numeri d’ordine 09.4319 e 09.4320 a decorrere dal 27 settembre 2012 stabilita dal regolamento di esecuzione (UE) n. 879/2012 è revocata.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 agosto 2013

Per la Commissione, a nome del presidente

Jerzy PLEWA

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 254 del 26.9.2009, pag. 82.

(3)  GU L 259 del 27.9.2012, pag. 3.


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