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Document 32013R0605

Regolamento (UE) n. 605/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013 , recante modifica del regolamento (CE) n. 1185/2003 del Consiglio, relativo all’asportazione di pinne di squalo a bordo dei pescherecci

GU L 181 del 29.6.2013, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/605/oj

29.6.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 181/1


REGOLAMENTO (UE) N. 605/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 12 giugno 2013

recante modifica del regolamento (CE) n. 1185/2003 del Consiglio, relativo all’asportazione di pinne di squalo a bordo dei pescherecci

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 43, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1185/2003 del Consiglio (3) stabilisce un divieto generale della pratica dello «spinnamento degli squali» che consiste nell’asportare le pinne degli squali e nel rigettare poi i loro corpi in mare.

(2)

I pesci del taxon Elasmobranchii, che comprende gli squali e le razze, sono generalmente molto vulnerabili allo sfruttamento eccessivo a causa delle caratteristiche del loro ciclo biologico, quali crescita lenta, maturità tardiva e numero limitato di giovani esemplari, sebbene la produttività biologica non sia la stessa per tutte le specie. In generale, negli ultimi anni alcune popolazioni di squali sono state seriamente colpite, anche da pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro che operano in acque unionali e non unionali, e sono oggi gravemente minacciate a seguito di un forte aumento della domanda di prodotti derivati e, in particolare, delle pinne di squalo.

(3)

Sebbene le pinne di squalo non siano un ingrediente tradizionale della dieta europea, gli squali costituiscono un elemento necessario dell’ecosistema marino dell’Unione. È opportuno pertanto dare priorità alla gestione e alla conservazione degli stock di squali come anche, più in generale, alla promozione di un settore della pesca che sia gestito in modo sostenibile, a beneficio dell’ambiente e delle persone che operano nel settore.

(4)

Le attuali conoscenze scientifiche, basate sull’esame dei tassi di cattura degli squali, indicano in generale che numerosi stock di squali sono seriamente minacciati, sebbene la situazione non sia la stessa per tutte le specie o addirittura per la stessa specie in zone marittime diverse. Secondo l’Unione internazionale per la conservazione della natura (IUCN), oltre il 25 % di tutte le specie di squali pelagici è a rischio e oltre il 50 % di tali squali è costituito da squali pelagici oceanici di grandi dimensioni. Negli ultimi anni la cattura, la detenzione a bordo, il trasbordo o lo sbarco di un numero crescente di specie di squali, compresi i capi le cui pinne hanno un elevato valore commerciale, è stato vietato dal diritto dell’Unione o nell’ambito di organizzazioni regionali di gestione della pesca.

(5)

La verdesca (Prionace glauca) e lo squalo mako (Isurus oxyrinchus), classificati dall’IUCN rispettivamente come specie «quasi minacciata» e «vulnerabile», sono attualmente le principali specie di squali catturate dalla flotta dell’Unione, con la verdesca che rappresenta il 70 % circa degli sbarchi complessivi di squali registrati. Tuttavia, anche altre specie, tra cui lo squalo martello e lo squalo seta, sono soggette alla cattura in acque unionali e non unionali e contribuiscono alla redditività economica delle attività di pesca.

(6)

Il regolamento (CE) n. 1185/2003 consente attualmente agli Stati membri di rilasciare permessi di pesca speciali che permettono la lavorazione a bordo degli squali mediante l’asportazione delle pinne dai loro corpi. Al fine di garantire una correlazione tra il peso delle pinne degli squali e quello dei loro corpi è stato fissato un rapporto pinne/carcasse. L’utilizzo del rapporto pinne/carcasse comporta serie difficoltà operative e di controllo. L’utilizzo di tale rapporto non é sufficiente per eliminare la pratica del cosiddetto «rigetto selettivo» (high-grading) e, date le diverse tecniche di asportazione delle pinne e la variabilità della dimensione e del peso delle pinne delle varie specie di squali, il suo utilizzo potrebbe dare luogo all’asportazione delle pinne senza che tale pratica possa essere rilevata. Dopo la lavorazione, pinne e corpi possono essere sbarcati in porti diversi. In queste circostanze la raccolta dei dati, quali l’identificazione delle specie e la struttura delle popolazioni, che costituiscono la base dei pareri scientifici per l’introduzione di misure di conservazione e di gestione della pesca, è ostacolata.

(7)

Alla luce del piano d’azione internazionale per la conservazione e la gestione degli squali adottato nel 1999 dall’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura (FAO), l’Unione dovrebbe adottare tutte le misure necessarie per la conservazione degli squali e ridurre al minimo i residui e i rigetti in mare derivanti dalla cattura di squali. Nelle conclusioni del 23 aprile 2009 il Consiglio ha approvato l’approccio complessivo e gli obiettivi specifici dell’Unione indicati nella connessa comunicazione della Commissione, del 5 febbraio 2009, relativa a un piano d’azione comunitario per la conservazione e la gestione degli squali. Il Consiglio ha inoltre incoraggiato la Commissione a prestare un’attenzione particolare al problema dell’asportazione delle pinne degli squali e a presentare, il prima possibile, una proposta di modifica del regolamento (CE) n. 1185/2003, in particolare per quanto concerne le deroghe e le relative modalità ivi stabilite.

(8)

Il comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) riconosce il problema dello spinnamento degli squali, chiede la sua eliminazione senza eccezioni e raccomanda che tutte le specie di elasmobranchi siano sbarcate con le pinne/ali naturalmente attaccate al corpo.

(9)

Le organizzazioni regionali di gestione della pesca si occupano sempre più frequentemente del problema dello spinnamento degli squali. Inoltre i loro organismi scientifici mostrano una preferenza per lo sbarco degli squali con le pinne naturalmente attaccate al corpo, osservando che questo è il modo migliore per impedire lo spinnamento e che agevola la raccolta dei dati necessari per la valutazione degli stock. Le risoluzioni annuali sulla sostenibilità della pesca approvate dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite dal 2007 in poi, la strategia globale dell’IUCN contro lo spinnamento degli squali del 2008 e la conferenza del 2010 sulla revisione dell’accordo sugli stock ittici hanno invitato i paesi ad adottare misure che obblighino a sbarcare tutti gli squali con le pinne naturalmente attaccate al corpo.

(10)

Nel 2010 e nel 2011, nell’ambito della valutazione d’impatto richiesta, la Commissione ha organizzato una consultazione pubblica per raccogliere informazioni sul modo più appropriato di modificare il regolamento (CE) n. 1185/2003. Nella sua valutazione d’impatto la Commissione ha concluso che, per conseguire l’obiettivo base della conservazione degli stock di squali, detto regolamento dovrebbe disporre che tutti gli squali siano sbarcati con le pinne naturalmente attaccate al corpo.

(11)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1185/2003,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1185/2003 è così modificato:

1)

all’articolo 2, il punto 3 è soppresso;

2)

all’articolo 3, è inserito il paragrafo seguente:

«1 bis.   Fatto salvo il paragrafo 1, per facilitare il magazzinaggio a bordo, le pinne di squalo possono essere parzialmente tagliate e ripiegate contro la carcassa, ma non asportate dalla carcassa prima dello sbarco.»;

3)

gli articoli 4 e 5 sono soppressi;

4)

l’articolo 6 è sostituito dal seguente:

«Articolo 6

Relazioni

1.   Nei casi in cui i pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro catturino, detengano a bordo, trasbordino o sbarchino squali, lo Stato membro di bandiera, conformemente al regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (4), e al regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 della Commissione, dell’8 aprile 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio (5), trasmette alla Commissione su base annua, entro il 1o maggio, una relazione complessiva sull’attuazione del presente regolamento nell’anno precedente. La relazione illustra la verifica, da parte dello Stato membro di bandiera, dell’osservanza del presente regolamento da parte delle proprie navi, in acque unionali e non unionali, e le misure di esecuzione che esso adotta in caso di inadempienza. In particolare, lo Stato membro di bandiera fornisce tutte le seguenti informazioni:

il numero di sbarchi di squali,

il numero, la data e il luogo delle ispezioni effettuate,

il numero e la natura delle infrazioni riscontrate, compresa una completa identificazione della nave o delle navi coinvolte e la sanzione applicata per ciascun caso di infrazione, e

il numero totale di sbarchi per specie (peso/numero) e per porto.

2.   Successivamente alla trasmissione, da parte degli Stati membri, della loro seconda relazione annuale di cui al paragrafo 1, la Commissione riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio, entro il 1o gennaio 2016, in merito al funzionamento del presente regolamento e agli sviluppi internazionali nel settore.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, il 12 giugno 2013

Per il Parlamento europeo

Il presidente

M. SCHULZ

Per il Consiglio

Il presidente

L. CREIGHTON


(1)  GU C 181 del 21.6.2012, pag. 195.

(2)  Posizione del Parlamento europeo del 22 novembre 2012 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 6 giugno 2013.

(3)  GU L 167 del 4.7.2003, pag. 1.

(4)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.

(5)  GU L 112 del 30.4.2011, pag. 1


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