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Document 32013R0598
Commission Implementing Regulation (EU) No 598/2013 of 24 June 2013 amending Implementing Regulation (EU) No 564/2012 establishing budgetary ceilings for 2012 applicable to certain direct support schemes provided for in Council Regulation (EC) No 73/2009
Regolamento di esecuzione (UE) n. 598/2013 della Commissione, del 24 giugno 2013 , recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 564/2012 che fissa, per il 2012, i massimali di bilancio per alcuni regimi di sostegno diretto di cui al regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio
Regolamento di esecuzione (UE) n. 598/2013 della Commissione, del 24 giugno 2013 , recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 564/2012 che fissa, per il 2012, i massimali di bilancio per alcuni regimi di sostegno diretto di cui al regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio
GU L 172 del 25.6.2013, p. 9–10
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Modifies | 32012R0564 | modifica | allegato III | 26/06/2013 |
25.6.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 172/9 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 598/2013 DELLA COMMISSIONE
del 24 giugno 2013
recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 564/2012 che fissa, per il 2012, i massimali di bilancio per alcuni regimi di sostegno diretto di cui al regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento (CE) n. 1782/2003 (1), in particolare l’articolo 142, lettera c),
considerando quanto segue:
(1) |
L’articolo 69, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 73/2009 limita le risorse disponibili per ciascuna delle misure accoppiate previste all’articolo 68, paragrafo 1, lettera a), punti da i) a iv), e all’articolo 68, paragrafo 1, lettere b) ed e), dello stesso regolamento al 3,5 % dei massimali nazionali di cui all’articolo 40 del medesimo regolamento. Per motivi di chiarezza, la Commissione deve pubblicare i massimali che risultano dagli importi comunicati dagli Stati membri per le misure in questione. |
(2) |
I massimali di bilancio per le misure di sostegno di cui all’articolo 68, paragrafo 1, lettera a), punti da i) a iv), e all’articolo 68, paragrafo 1, lettere b) ed e), del regolamento (CE) n. 73/2009, per l’anno civile 2012, sono riportati nell’allegato III del regolamento di esecuzione (UE) n. 564/2012 della Commissione (2). |
(3) |
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 1270/2012 della Commissione (3) dispone talune deroghe a favore del Portogallo con riguardo al termine per la revisione della decisione sul sostegno specifico per il 2012, al termine per la notifica di tale revisione, alle condizioni applicabili ad attività agricole specifiche che comportano vantaggi agroambientali aggiuntivi e alle informazioni contenute nella domanda di aiuto. |
(4) |
Il 4 gennaio 2013 il Portogallo ha informato la Commissione sulle misure di sostegno modificate che intende applicare per il 2012. |
(5) |
Secondo le informazioni trasmesse, il Portogallo intende:
|
(6) |
Le suddette modifiche alterano il livello di sostegno di cui all’articolo 68, paragrafo 1, lettera a), punti da i) a iv), e all’articolo 68, paragrafo 1, lettere b) ed e), del regolamento (CE) n. 73/2009, e quindi anche il massimale di bilancio per il Portogallo indicato nell’allegato III del regolamento di esecuzione (UE) n. 564/2012. |
(7) |
Occorre pertanto modificare in tal senso il regolamento di esecuzione (UE) n. 564/2012. Poiché le modifiche si applicano per il 2012, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore immediatamente. |
(8) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione dei pagamenti diretti, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Nell’allegato III del regolamento di esecuzione (UE) n. 564/2012, la riga concernente il Portogallo è sostituita dalla seguente:
«Portogallo |
20 200» |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 24 giugno 2013
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 30 del 31.1.2009, pag. 16.
(2) GU L 168 del 28.6.2012, pag. 26.
(3) GU L 357 del 28.12.2012, pag. 7.