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Document 32013R0598

    Regolamento di esecuzione (UE) n. 598/2013 della Commissione, del 24 giugno 2013 , recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 564/2012 che fissa, per il 2012, i massimali di bilancio per alcuni regimi di sostegno diretto di cui al regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio

    GU L 172 del 25.6.2013, p. 9–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/598/oj

    25.6.2013   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 172/9


    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 598/2013 DELLA COMMISSIONE

    del 24 giugno 2013

    recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 564/2012 che fissa, per il 2012, i massimali di bilancio per alcuni regimi di sostegno diretto di cui al regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    visto il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento (CE) n. 1782/2003 (1), in particolare l’articolo 142, lettera c),

    considerando quanto segue:

    (1)

    L’articolo 69, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 73/2009 limita le risorse disponibili per ciascuna delle misure accoppiate previste all’articolo 68, paragrafo 1, lettera a), punti da i) a iv), e all’articolo 68, paragrafo 1, lettere b) ed e), dello stesso regolamento al 3,5 % dei massimali nazionali di cui all’articolo 40 del medesimo regolamento. Per motivi di chiarezza, la Commissione deve pubblicare i massimali che risultano dagli importi comunicati dagli Stati membri per le misure in questione.

    (2)

    I massimali di bilancio per le misure di sostegno di cui all’articolo 68, paragrafo 1, lettera a), punti da i) a iv), e all’articolo 68, paragrafo 1, lettere b) ed e), del regolamento (CE) n. 73/2009, per l’anno civile 2012, sono riportati nell’allegato III del regolamento di esecuzione (UE) n. 564/2012 della Commissione (2).

    (3)

    Il regolamento di esecuzione (UE) n. 1270/2012 della Commissione (3) dispone talune deroghe a favore del Portogallo con riguardo al termine per la revisione della decisione sul sostegno specifico per il 2012, al termine per la notifica di tale revisione, alle condizioni applicabili ad attività agricole specifiche che comportano vantaggi agroambientali aggiuntivi e alle informazioni contenute nella domanda di aiuto.

    (4)

    Il 4 gennaio 2013 il Portogallo ha informato la Commissione sulle misure di sostegno modificate che intende applicare per il 2012.

    (5)

    Secondo le informazioni trasmesse, il Portogallo intende:

    modificare l’attuale misura di sostegno di cui all’articolo 68, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 73/2009 nel settore lattiero-caseario aumentando la dotazione assegnata a tale misura nel 2012 da 8,8 milioni di EUR a 10,32 milioni di EUR;

    modificare l’attuale misura di sostegno di cui all’articolo 68, paragrafo 1, lettera a), punto i), del regolamento (CE) n. 73/2009 limitandone il campo di applicazione alle bovine femmine della razza «Brava de Lide» e riducendo la relativa dotazione di 2,53 milioni di EUR;

    introdurre una nuova misura di sostegno nell’ambito dell’articolo 68, paragrafo 1, lettera a), punto v), del regolamento (CE) n. 73/2009 per il mantenimento di talune razze autoctone di bovini («Alentejana», «Mertolenga»), ovini («Serra de Estrela», «Churra de Terra Quente») e caprini («Serrana»), con una dotazione complessiva di 1,68 milioni di EUR, e infine

    ridurre di 0,67 milioni di EUR la dotazione di una misura di cui all’articolo 68, paragrafo 1, lettera a), punto v), del regolamento (CE) n. 73/2009, relativa al pascolo estensivo.

    (6)

    Le suddette modifiche alterano il livello di sostegno di cui all’articolo 68, paragrafo 1, lettera a), punti da i) a iv), e all’articolo 68, paragrafo 1, lettere b) ed e), del regolamento (CE) n. 73/2009, e quindi anche il massimale di bilancio per il Portogallo indicato nell’allegato III del regolamento di esecuzione (UE) n. 564/2012.

    (7)

    Occorre pertanto modificare in tal senso il regolamento di esecuzione (UE) n. 564/2012. Poiché le modifiche si applicano per il 2012, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore immediatamente.

    (8)

    Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione dei pagamenti diretti,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Nell’allegato III del regolamento di esecuzione (UE) n. 564/2012, la riga concernente il Portogallo è sostituita dalla seguente:

    «Portogallo

    20 200»

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 24 giugno 2013

    Per la Commissione

    Il presidente

    José Manuel BARROSO


    (1)  GU L 30 del 31.1.2009, pag. 16.

    (2)  GU L 168 del 28.6.2012, pag. 26.

    (3)  GU L 357 del 28.12.2012, pag. 7.


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