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Document 32013R0412

    Regolamento di esecuzione (UE) n. 412/2013 del Consiglio, del 13 maggio 2013 , che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti sulle importazioni di oggetti per il servizio da tavola e da cucina in ceramica originari della Repubblica popolare cinese

    GU L 131 del 15.5.2013, p. 1–45 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 15/07/2019: This act has been changed. Current consolidated version: 29/06/2019

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/412/oj

    15.5.2013   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 131/1


    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 412/2013 DEL CONSIGLIO

    del 13 maggio 2013

    che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti sulle importazioni di oggetti per il servizio da tavola e da cucina in ceramica originari della Repubblica popolare cinese

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

    visto il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1), in particolare l'articolo 9,

    vista la proposta presentata dalla Commissione europea, sentito il comitato consultivo,

    considerando quanto segue:

    1.   PROCEDIMENTO

    1.1.   Apertura

    (1)

    Con il regolamento (UE) n. 1072/2012 (2) («il regolamento provvisorio») la Commissione ha istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di oggetti per il servizio da tavola e da cucina in ceramica originari della Repubblica popolare cinese («RPC» o «il paese interessato»).

    (2)

    Il procedimento è stato avviato il 16 febbraio 2012 (3) in seguito a una denuncia presentata a nome di alcuni produttori dell'UE («i denunzianti»), che rappresentano oltre il 30 % della produzione totale dell'Unione di oggetti per il servizio da tavola e da cucina in ceramica.

    (3)

    Come indicato al considerando 22 del regolamento provvisorio, l'inchiesta relativa al dumping e al pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1° gennaio 2011 e il 31 dicembre 2011 («periodo dell'inchiesta» o «PI»). L'analisi delle tendenze utili per la valutazione del pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1o gennaio 2008 e la fine del PI («il periodo in esame»).

    1.2.   Fase successiva del procedimento

    (4)

    In seguito alla divulgazione dei principali fatti e considerazioni in base ai quali è stato deciso di imporre un dazio antidumping provvisorio («divulgazione delle conclusioni provvisorie»), varie parti interessate hanno presentato osservazioni scritte in merito alle conclusioni provvisorie. Le parti che ne hanno fatto richiesta hanno avuto la possibilità di essere sentite. Due importatori e un produttore esportatore hanno richiesto e ottenuto audizioni in presenza del consigliere-auditore della direzione generale del Commercio.

    (5)

    La Commissione ha continuato a raccogliere e verificare tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini delle conclusioni definitive. Le osservazioni presentate oralmente e per iscritto dalle parti interessate sono state esaminate e le conclusioni provvisorie sono state, se del caso, modificate di conseguenza.

    (6)

    Inoltre, come spiegato al successivo considerando 55, è stata effettuata una visita di verifica presso un produttore thailandese allo scopo di verificare l'idoneità della Thailandia come paese di riferimento.

    (7)

    Successivamente tutte le parti sono state informate dei fatti e delle considerazioni principali in base ai quali si intendeva raccomandare l'istituzione di un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di oggetti per il servizio da tavola e da cucina in ceramica originari della RPC e la riscossione definitiva degli importi depositati a titolo di dazi provvisori («comunicazione delle informazioni definitive»). A tutte le parti è stato concesso un periodo entro il quale presentare le loro osservazioni sulla comunicazione delle informazioni definitive. La Chinese Chamber of Commerce for Import and Export of Light Industrial Products and Arts-crafts («CCCLA») e un gruppo di importatori hanno chiesto e ottenuto audizioni in presenza del consigliere-auditore della direzione generale del Commercio.

    (8)

    Le osservazioni presentate dalle parti interessate sono state esaminate e, se pertinenti, tenute in considerazione.

    1.3.   Campionamento

    (9)

    In seguito alla comunicazione delle informazioni provvisorie, alcune parti interessate hanno contestato il campione di produttori esportatori della RPC, sostenendo che tale campione non era rappresentativo perché costruito unicamente in base all'ampiezza dei volumi delle esportazioni e quindi senza tener conto di altri fattori che caratterizzano la diversità e la frammentazione dell'industria della ceramica nella RPC.

    (10)

    Dall'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1225/2009 («regolamento di base») consegue che la selezione delle società da includere nel campione può essere limitata al massimo volume rappresentativo della produzione, delle vendite o delle esportazioni che possa essere adeguatamente esaminato entro il periodo di tempo disponibile. Tenuto conto della frammentazione dell'industria, al fine di costruire un campione rappresentativo che potesse essere esaminato nel tempo disponibile si è deciso di basare la selezione sul volume delle esportazioni. A tale proposito va tuttavia osservato che le società selezionate hanno sede in tre regioni diverse della RPC e che la loro produzione del prodotto in esame è significativa sia in termini di varietà del materiale ceramico utilizzato (ad esempio porcellana e grès) sia in termini di varietà dei tipi di prodotto. Tale argomentazione pertanto non può essere accettata.

    (11)

    Un produttore esportatore ha sostenuto che l'uso di metodologie di campionamento diverse per l'industria e gli importatori dell'Unione e per i produttori esportatori si configura come discriminazione e che andavano utilizzati gli stessi criteri. L'uso di metodi diversi è discriminatorio nei confronti dei produttori esportatori e non rispetta la parità di trattamento.

    (12)

    La selezione di un campione di produttori esportatori serve soltanto a verificare l'esistenza di pratiche di dumping relative al prodotto in esame originario della RPC. A questo riguardo, è essenziale coprire il massimo volume di importazioni del prodotto in esame nel periodo dell'inchiesta. Il campione dei produttori dell'Unione è stato invece selezionato per determinare, sulla base di numerosi indicatori diversi, se l'industria dell'Unione ha subito un pregiudizio notevole. Per quanto riguarda gli importatori, le informazioni raccolte sono soprattutto utilizzate per la valutazione dell'interesse dell'Unione. Ne consegue che, per quanto concerne gli importatori e i produttori dell'Unione, è importante raccogliere informazioni provenienti da una serie di società che operano, ad esempio, in diversi segmenti di prodotto. Poiché il principio alla base della selezione delle società da includere nel campione è diverso per i produttori e gli importatori dell'Unione e per i produttori esportatori, essi non si trovano in una situazione analoga. Pertanto, né il principio di non discriminazione né quello di parità di trattamento richiedono l'uso di una metodologia identica per la selezione dei rispettivi campioni. Ne consegue che l'argomentazione è interamente ingiustificata ed è pertanto respinta.

    (13)

    Inoltre, un produttore esportatore ha ripetuto la richiesta, di cui al considerando 8 del regolamento provvisorio, di essere incluso nel campione. La società, tuttavia, non ha presentato alcun argomento nuovo atto a giustificarne l'inclusione nel campione. Pertanto, tenendo conto delle conclusioni di cui al considerando 10 citato sopra, si confermano le conclusioni di cui al considerando 9 del regolamento provvisorio.

    (14)

    Lo stesso produttore esportatore non incluso nel campione ha affermato che non gli era stato accordato un periodo di tempo sufficiente per presentare osservazioni sulla comunicazione delle informazioni definitive e che, inoltre, le informazioni fornite erano insufficienti, in quanto non erano stati comunicati, ad esempio, i dati relativi agli adeguamenti, ai prezzi di vendita, ecc. Di conseguenza, il suo diritto della difesa era stato violato.

    (15)

    A norma dell'articolo 20, paragrafo 5, del regolamento di base, alla parte interessata deve essere accordato un periodo non inferiore a dieci giorni di tempo per presentare osservazioni sulla comunicazione delle informazioni definitive. Il produttore esportatore in questione ha ricevuto la comunicazione delle informazioni definitive via posta elettronica in data 25 febbraio 2013 e ha avuto tempo fino all'8 marzo 2013, cioè undici giorni, per presentare le proprie osservazioni. Il documento con le informazioni definitive è stato inoltre inviato anche per raccomandata il giorno successivo. Ne consegue che alla parte interessata è stato accordato un periodo di tempo sufficiente per presentare osservazioni e l'argomentazione deve pertanto essere respinta. Al riguardo si osserva inoltre che le osservazioni della parte sono state comunicate entro il termine stabilito e che non è stata presentata nessuna richiesta di proroga dei termini. Inoltre, tenendo in debito conto l'obbligo di tutelare le informazioni di natura riservata, la Commissione ha comunicato tutti i fatti e le considerazioni essenziali in base ai quali intendeva proporre l'istituzione delle misure definitive. Più in particolare, il rispetto dei diritti della difesa non implica che dati relativi alle vendite di una società specifica o agli adeguamenti operati nei confronti delle società incluse nel campione utilizzato per stabilire margini di dumping individuali debbano essere comunicati a una parte per cui non viene calcolato un margine individuale.

    (16)

    Ne consegue che l'affermazione che i diritti della difesa non sono stati rispettati è infondata ed è pertanto respinta.

    2.   PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

    2.1.   Introduzione

    (17)

    Come stabilito al considerando 24 e ai considerando da 56 a 57 del regolamento provvisorio, il prodotto in esame come definito in via provvisoria è costituito da oggetti per il servizio da tavola e da cucina in ceramica, eccezion fatta per i coltelli in ceramica («il prodotto in esame»), attualmente classificabili ai codici ex 6911 10 00, ex 6912 00 10, ex 6912 00 30, ex 6912 00 50 ed ex 6912 00 90 originari della RPC.

    2.2.   Argomentazioni

    (18)

    Dopo la comunicazione delle informazioni provvisorie, nessuna parte interessata ha contestato il fatto che i coltelli (da cucina) in ceramica sono fondamentalmente diversi da altri tipi di oggetti per servizio da tavola e da cucina in ceramica per le diversità che si riscontrano nelle caratteristiche fisiche, nei processi di produzione e negli usi finali. Tutte le osservazioni delle parti sono state esaminate e la richiesta di escludere i coltelli in ceramica dalla definizione della gamma di prodotti oggetto della presente inchiesta è stata definitivamente accettata.

    (19)

    Dopo la pubblicazione delle misure provvisorie, diverse parti hanno sostenuto che determinati macinini in ceramica per le spezie e i condimenti e le loro parti in ceramica che effettuano la macinazione vanno esclusi dalla definizione della gamma di prodotti in esame.

    (20)

    Tale argomentazione si basa sulla presunzione che, per la loro specificità, tali macinini e gli altri tipi di oggetti per il servizio da tavola e da cucina in ceramica non possono essere considerati come un unico prodotto. Il materiale ceramico delle macine di tali macinini è costituito principalmente di allumina, che non viene utilizzata per i normali oggetti per il servizio da tavola quali tazze e piatti, e la cui cottura avviene a temperature più elevate. Il loro grado di intercambiabilità con le principali categorie del prodotto in esame sarebbe limitato. Ciò vale anche per i meccanismi per la macinazione in ceramica senza alloggi normalmente dichiarati nei codici di cui sopra.

    (21)

    Dall'inchiesta è emerso che l'elemento in ceramica di questi trituratori generalmente costituisce una parte minore del macinino. Inoltre, l'inchiesta ha mostrato che i macinini con una macina in ceramica, comprese le loro parti per la macinazione in ceramica, non hanno le stesse caratteristiche fisiche di base né gli stessi usi di base degli oggetti per il servizio da tavola e da cucina in ceramica. La forma, la robustezza e il design delle parti per la macinazione in ceramica sono diversi da quelli degli oggetti per il servizio da tavola e da cucina in ceramica.

    (22)

    Alcune parti hanno fatto presente che i macinini in questione dovrebbero essere esclusi dalla gamma dei prodotti in esame sulla base del fatto che hanno le stesse caratteristiche fisiche, lo stesso design industriale e lo stesso uso finale dei meccanismi per la macinazione in metallo e che quando sono inclusi in determinati set di macinini sono in genere classificati alla voce tariffaria 8210. Esse hanno inoltre sostenuto che gli elementi in ceramica contenuti in questi prodotti rappresentano di norma fino al 2 % del valore del prodotto. Tuttavia, date le numerose possibilità di classificazione dei macinini e dei set di macinini, l'inchiesta non può tener conto di queste argomentazioni per stabilire se i macinini in ceramica vadano esclusi dalla gamma di prodotti oggetto dell'inchiesta.

    (23)

    Numerose parti hanno sostenuto la tesi secondo la quale i macinini in questione devono essere esclusi dalla gamma di prodotti oggetto dell'inchiesta sulla base del fatto che in determinati macinini, in particolare quelli per il sale, è necessario usare macine in ceramica invece che in metallo perché il sale corrode le parti in metallo che effettuano la macinazione. Tuttavia, l'inchiesta ha dimostrato che i meccanismi per la macinatura dei macinini per il sale non sono necessariamente in ceramica.

    (24)

    Sulla base delle considerazioni esposte ai considerando precedenti, l'inchiesta ha concluso che i macinini per spezie e condimenti con elementi per la macinatura in ceramica sono fondamentalmente diversi da altri tipi di oggetti per servizio da tavola e da cucina in ceramica per le diversità che si riscontrano nelle caratteristiche fisiche di base e negli usi del materiale ceramico impiegato per le parti che effettuano la macinatura. Pertanto, la richiesta di escludere tali macinini, compresi i meccanismi per la macinatura in ceramica a sé stanti e le loro parti, dalla gamma di prodotti oggetto della presente inchiesta è accettata.

    (25)

    Dopo la pubblicazione delle misure provvisorie, alcune parti hanno sostenuto che gli affilacoltelli in ceramica devono essere esclusi dalla gamma di prodotti oggetto dell'inchiesta a causa delle differenze nei processi di produzione e nell'uso finale e del fatto che questi elementi non sono destinati alla conservazione degli alimenti a causa del loro design specifico e delle loro caratteristiche fisiche. L'inchiesta ha confermato questi argomenti. La richiesta di escludere tali prodotti dalla gamma dei prodotti oggetto della presente inchiesta è pertanto accettata.

    (26)

    Nella stessa ottica è stato anche valutato se escludere gli sbucciatori in ceramica dalla gamma di prodotti in esame. L'inchiesta ha confermato che anche gli sbucciatori in ceramica sono sostanzialmente diversi dagli altri tipi di oggetti per il servizio da tavola e da cucina, a causa delle differenze di design e di caratteristiche fisiche (forma e robustezza) del materiale ceramico utilizzato per le parti che effettuano la sbucciatura, dei loro processi di produzione e dell'uso finale. Anche gli sbucciatori in ceramica devono dunque essere esclusi dalla gamma di prodotti oggetto della presente inchiesta.

    (27)

    Dopo la pubblicazione delle misure provvisorie, una parte ha inoltre affermato che le pietre per la cottura della pizza in ceramica di cordierite devono essere escluse dalla gamma di prodotti oggetto dell'inchiesta a causa delle loro proprietà fisiche (forma e durezza), del design industriale e dell'uso diversi. La ceramica di cordierite è un tipo di silicato di allumina e di magnesia con proprietà specifiche, in particolare un'ottima resistenza agli shock termici. L'inchiesta ha confermato che le pietre per la cottura della pizza in ceramica di cordierite presentano le stesse caratteristiche fisiche (forma e durezza), lo stesso design industriale e lo stesso uso dei mattoni per fornaci e forni. Esse sono pertanto diverse da altri oggetti per il servizio da tavola e da cucina in ceramica. Dopo la comunicazione delle informazioni definitive i denunzianti hanno fatto notare le somiglianze tra le pietre per la cottura della pizza in ceramica di cordierite con la gamma dei prodotti oggetto del procedimento. Tuttavia, essi non sono riusciti a dimostrare che le pietre per la cottura della pizza in ceramica di cordierite hanno le stesse caratteristiche fisiche di base e gli stessi usi finali. La richiesta di escludere tali prodotti dalla gamma dei prodotti oggetto della presente inchiesta è pertanto accettata.

    (28)

    Dopo la pubblicazione delle misure provvisorie, un'associazione neerlandese ha sostenuto che gli oggetti per il servizio da tavola e da cucina in ceramica da utilizzare come prodotti promozionali devono essere esclusi dalla gamma di prodotto oggetto dell'inchiesta in quanto non sono venduti per essere utilizzati come oggetti per il servizio da tavola e da cucina, costituiscono un importante fattore di crescita economica per il settore del commercio al dettaglio, sono molto apprezzati dai consumatori e soltanto i produttori della RPC sono in grado di fornire i quantitativi necessari entro un breve periodo di tempo. La richiesta di escludere gli oggetti per il servizio da tavola e da cucina da utilizzare come prodotti promozionali dalla gamma dei prodotti oggetto della presente inchiesta non può tuttavia essere accettata perché le loro caratteristiche fisiche, i processi di produzione e l'uso finale sono identici a quelli di altri tipi di oggetti per il servizio da tavola e da cucina.

    (29)

    Dopo la pubblicazione delle misure provvisorie, e nuovamente dopo la comunicazione delle informazioni definitive, un importatore e grossista tedesco e un produttore esportatore cinese che ha collaborato hanno sostenuto che i prodotti in grès con un rivestimento speciale per la stampa sublimatica che può essere rimosso mediante grattatura meccanica devono essere esclusi dalla gamma dei prodotti oggetto dell'inchiesta sulla base del fatto che si tratta di prodotti semilavorati il cui photofinishing è effettuato nell'Unione attraverso canali specifici, della diversa percezione del consumatore, del fatto che il rivestimento supera il valore degli oggetti in ceramica non rivestiti e dell'inesistenza di produttori dell'Unione di questo tipo di prodotto. Dall'inchiesta è emerso che il prodotto è manifestamente identico ad altri oggetti per il servizio da tavola senza rivestimento per la stampa sublimatica e pertanto difficile, se non impossibile, distinguerli fra loro. Dall'inchiesta è emerso inoltre che questi prodotti hanno normalmente lo stesso uso finale di altri oggetti per il servizio da tavola in ceramica. È stato inoltre rilevato che vari produttori dell'Unione fabbricano tali prodotti e che i prodotti fabbricati nell'Unione e quelli importati sono in concorrenza diretta. Alla luce di quanto precede, la richiesta di escludere gli articoli in grès con un rivestimento speciale per la stampa sublimatica è respinta.

    (30)

    Dopo la pubblicazione delle misure provvisorie, e nuovamente dopo la comunicazione delle informazioni definitive, l'importatore che aveva chiesto l'esclusione degli oggetti per il servizio da tavola con decori sottosmalto dipinti a mano dalla gamma di prodotti oggetto dell'inchiesta ha affermato che l'analisi provvisoria della Commissione in tal senso era viziata in quanto ignorava l'esistenza di segmenti di mercato, le differenze qualitative tra i vari tipi di stoviglie, il carattere di bene di lusso e la maggiore fragilità degli oggetti per il servizio da tavola con decori sottosmalto dipinti a mano e la limitata intercambiabilità, conseguenza della loro percezione da parte dei consumatori. Esso inoltre ha asserito che gli oggetti per il servizio da tavola con decori sottosmalto dipinti a mano possono essere utilizzati anche come decorazione.

    (31)

    Per quanto riguarda l'argomentazione relativa alle differenze di qualità tra i diversi tipi di oggetti per il servizio da tavola, la natura di articolo di lusso e la maggiore fragilità degli oggetti per il servizio da tavola con decori sottosmalto dipinti a mano, tali caratteristiche non sono specifiche degli oggetti per il servizio da tavola con decori sottosmalto dipinti a mano. Inoltre, per quanto concerne la limitata intercambiabilità in conseguenza della percezione da parte del consumatore, nessun nuovo argomento è stato sollevato in grado di modificare le conclusioni di cui al considerando 45 del regolamento provvisorio, cioè che il consumatore medio non fa differenza tra gli oggetti per il servizio da tavola con decori sottosmalto dipinti a mano e gli altri tipi di oggetti per il servizio da tavola. Infine, la Commissione ha analizzato l'esistenza di segmenti di mercato nei considerando 157 e 158 del regolamento provvisorio. Queste argomentazioni non possono quindi sovvertire le conclusioni di cui al considerando 45 del regolamento provvisorio.

    (32)

    L'affermazione di cui al considerando 50 del regolamento provvisorio è stata ulteriormente elaborata dopo l'istituzione delle misure provvisorie. Tali affermazioni sono state ribadite dopo la comunicazione delle informazioni definitive. L'importatore con produzione in RPC ha affermato che gli oggetti per il servizio da tavola e da cucina completamente smaltati e/o invetriati sul 100 % della superficie, ad eccezione della base o di una parte di essa, e in cui il 100 % di superficie smaltata e/o invetriata è colorata con un colore diverso dal bianco devono essere esclusi dalla gamma dei prodotti in esame. La richiesta è stata debitamente analizzata e l'inchiesta ha dimostrato che le caratteristiche fisiche, i processi di produzione e gli usi finali di questi prodotti sono gli stessi degli altri oggetti per il servizio da tavola e da cucina smaltati e/o invetriati. Pertanto, l'argomentazione è definitivamente respinta.

    (33)

    La CCCLA ha insistito sul fatto che la bone china (fine) deve essere esclusa dalla gamma di prodotti oggetto dell'inchiesta in base al fatto che si tratta di un articolo di lusso fragile, con una ridotta resistenza meccanica, e ha inoltre contestato che sia resistente alla scheggiatura. Va però osservato che la stessa CCLA aveva in precedenza affermato che la bone china (fine) ha un'elevata resistenza meccanica che alla scheggiatura. Tali dichiarazioni contraddittorie compromettono chiaramente le affermazioni della CCCLA. In ogni caso, le argomentazioni sollevate non modificano le conclusioni esposte al considerando 28 del regolamento provvisorio. Pertanto, la richiesta di esclusione della bone china (fine) dalla gamma dei prodotti in esame è definitivamente respinta.

    (34)

    La stessa parte ha ribadito che la porcellana durevole deve essere esclusa dalla gamma di prodotti oggetto dell'inchiesta. Essa ha contestato l'affermazione che tale porcellana non abbia caratteristiche specifiche, ha affermato che essa è molto robusta grazie al contenuto in alluminio dell'argilla di oltre il 24 % e ha contestato che l'Unione abbia la capacità di fabbricare tale prodotto. Le diverse informazioni presentate sulla porcellana durevole sono tuttavia contraddittorie per quanto riguarda, ad esempio, la quota di materie prime e il contenuto in polvere di allumina. Inoltre, il fatto che la porcellana durevole è prodotta nell'Unione e che i produttori della RPC fabbricano porcellana durevole che è in concorrenza diretta con la porcellana durevole prodotta dall'Unione nonché con altri prodotti oggetto dell'inchiesta non è stato contestato. La richiesta di esclusione della porcellana durevole è quindi definitivamente respinta.

    (35)

    Tutti i tipi di oggetti per il servizio da tavola e da cucina in ceramica possono essere considerati tipi diversi dello stesso prodotto. Pertanto è risultata priva di fondamento l'obiezione, avanzata dopo la comunicazione delle informazioni provvisorie e reiterata dopo la comunicazione delle informazioni definitive, che l'inchiesta riguardava una vasta gamma di prodotti simili e che, di conseguenza, era necessario condurre analisi separate per ciascun segmento di prodotti in merito alla rappresentatività, al dumping, al pregiudizio, al nesso di causalità e all'interesse dell'Unione. Una parte, che aveva sostenuto che la gamma dei prodotti in esame era troppo ampia, ha presentato un confronto tra prodotti con diversi livelli di decorazione, ma le sue affermazioni in materia di usi finali (per il giardino e i bambini in un caso, a fini ornamentali in un altro) sono discutibili in quanto non esiste una chiara distinzione e tali affermazioni possono essere viste piuttosto come una conferma di quanto stabilito al considerando 55 del regolamento provvisorio. Va inoltre osservato che un importatore con produzione nella RPC ha affermato che oltre il 99 % degli oggetti per il servizio da tavola e da cucina in ceramica venduti nell'Unione sono prevalentemente o esclusivamente bianchi. Alcune parti hanno contestato il considerando 58 del regolamento provvisorio, sulla base del fatto che nel quadro dell'inchiesta le istituzioni non hanno effettuato alcuna prova per accertare se talune merci non fossero adatte al libero scambio all'interno dell'Unione. Tuttavia, questo fatto non mette in discussione la conclusione espressa al considerando 63 del regolamento provvisorio.

    2.3.   Conclusione

    (36)

    Alla luce di quanto esposto in precedenza, la gamma dei prodotti in esame è definitivamente individuata come oggetti per il servizio da tavola e da cucina in ceramica, esclusi i coltelli in ceramica, i macinini per spezie e condimenti in ceramica e le loro parti in ceramica che effettuano la macinazione, gli sbucciatori in ceramica, gli affilacoltelli in ceramica, le pietre per la cottura della pizza in ceramica di cordierite del tipo utilizzato per cuocere in forno pizze e pane, originari della RPC, attualmente classificati ai codici NC ex 6911 10 00, ex 6912 00 10, ex 6912 00 30, ex 6912 00 50 ed ex 6912 00 90.

    (37)

    In assenza di altre osservazioni relative al prodotto in esame e al prodotto simile, sono confermate tutte le altre conclusioni di cui ai considerando da 24 a 63 del regolamento provvisorio.

    3.   DUMPING

    3.1.   Trattamento riservato alle imprese operanti in condizioni di economia di mercato («TEM»)

    (38)

    Dopo la comunicazione delle informazioni provvisorie un produttore esportatore, un produttore dell'Unione e un importatore hanno sostenuto che l'accertamento ai fini del TEM è stata concluso oltre il termine massimo, vale a dire dopo il periodo di tre mesi di cui all'articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base, e che pertanto l'inchiesta deve essere chiusa senza l'istituzione di misure antidumping. Questa argomentazione relativa all'accertamento ai fini del TEM era già stata presentata nella fase provvisoria e respinta dalla Commissione ai considerando 72 e 73 del regolamento provvisorio. Dopo la comunicazione delle informazioni finali altri cinque produttori esportatori hanno avanzato una richiesta analoga citando a supporto della loro richiesta la sentenza della Corte di giustizia nelle cause Brosmann e Aokang Shoes  (4).

    (39)

    In primo luogo, si ricorda che le cause Brosmann e Aokang Shoes non sono pertinenti per la valutazione della legalità delle analisi ai fini del TEM nella presente inchiesta perché tali cause si riferiscono a situazioni in cui, contrariamente a quanto avvenuto nel corso della presente inchiesta, le valutazioni ai fini del TEM non sono state realizzate.

    (40)

    Inoltre, le cause Brosmann e Aokang Shoes non sono pertinenti ai fini della valutazione della legalità della presente inchiesta, perché nel frattempo il regolamento di base è stato modificato (5). L'articolo 2, paragrafo 7, del regolamento di base, come modificato, prevede che la Commissione limita gli accertamenti ai fini del TEM alle società incluse nel campione conformemente all'articolo 17 del regolamento di base e che essa procede all'accertamento di regola entro sette mesi, ma in ogni caso non oltre otto mesi dall'avvio dell'inchiesta. Tale disposizione si applica a tutte le nuove inchieste e a quelle in corso al 15 dicembre 2012, ivi compresa pertanto la presente inchiesta.

    (41)

    In ogni caso, l'interpretazione della giurisprudenza consolidata conferma che non vi è alcuna violazione per se del diritto all'accertamento ai fini del TEM anche nel caso in cui il limite di tre mesi non venga rispettato. Pertanto la conclusione di cui al considerando 73 del regolamento provvisorio è mantenuta.

    (42)

    In considerazione del numero elevato di richieste di TEM pervenute e del tempo necessario a effettuare le numerose visite di verifica per esaminare le richieste, l'accertamento ai fini del TEM non è stato completato entro sette mesi. Tuttavia l'accertamento è stato completato entro otto mesi dalla data di apertura, come richiesto dal regolamento di base modificato dal regolamento 1168/2012. L'affermazione secondo la quale i diritti in proposito sono stati soppressi con effetto retroattivo non è giustificata come spiegato sopra.

    (43)

    In considerazione di quanto precede, è respinta l'argomentazione secondo la quale l'inchiesta antidumping doveva essere chiusa senza l'istituzione di misure antidumping a causa della mancata conclusione dell'accertamento ai fini del TEM entro tre mesi.

    (44)

    Inoltre, un produttore esportatore non incluso nel campione la cui domanda di TEM era stata respinta perché non era stato in grado di dimostrare di disporre di una serie ben definita di documenti contabili di base soggetti a revisione contabile indipendente in linea con le norme internazionali in materia di contabilità ha ribadito l'argomentazione che i presunti errori contabili, ammesso che ve ne fossero, sulla base dei quali la sua domanda era stata respinta non erano gravi e che, pertanto, la decisione di non accordare il TEM era sproporzionata e in violazione del principio di proporzionalità. Dopo la comunicazione delle informazioni definitive il produttore esportatore ha reiterato la sua argomentazione ma senza presentare nessun nuovo argomento.

    (45)

    Gli argomenti riguardanti la rigorosità dei documenti contabili sono essenzialmente identici a quelli portati durante l'inchiesta ai fini del TEM e sono stati confutati da parte della Commissione prima dell'accertamento ai fini del TEM. Tuttavia, con riguardo all'argomentazione secondo cui il rifiuto di accordare il TEM viola il principio di proporzionalità, è opportuno ricordare che i criteri per ottenere il TEM di cui all'articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base sono cumulativi e, a meno che non siano tutti rispettati, il TEM non può essere accordato. Inoltre, poiché l'onere della prova incombe alla società che richiede il TEM e la società non è stata in grado di dimostrare di disporre di una serie ben definita di documenti contabili, l'unica opzione a disposizione della Commissione era rifiutare il TEM. Pertanto, la decisione di non accordare il TEM non può essere considerata una violazione del principio di proporzionalità. In ogni caso, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera d), del regolamento di base, come modificato dal regolamento (CE) n. 1168/2012 (6), quando la Commissione ha svolto un esame limitato mediante tecniche di campionamento, l'accertamento ai fini del TEM è limitato alle parti incluse nel campione.

    3.2.   Trattamento individuale («TI»)

    (46)

    Si ricorda che, sebbene sedici produttori esportatori abbiano chiesto il TI, solo le domande delle società incluse nel campione sono state esaminate a norma dell'articolo 9, paragrafo 6, del regolamento di base e sono in seguito state accettate. Dei restanti undici produttori esportatori, sette hanno chiesto l'esame individuale.

    (47)

    In forza dell'articolo 9, paragrafi 5 e 6, del regolamento di base, si applicano dazi individuali alle importazioni provenienti da esportatori o produttori che sono stati sottoposti ad esame individuale a norma dell'articolo 17, paragrafo 3, del regolamento di base. Di conseguenza, alle quattro società che hanno chiesto il TI, ma non un esame individuale, non è stato possibile accordare un dazio individuale.

    (48)

    Un produttore esportatore ha dichiarato di aver fornito tutte le informazioni richieste entro i termini stabiliti e che pertanto la sua richiesta di TI doveva essere esaminata e doveva essere stabilito un margine individuale conformemente alla sentenza della Corte di giustizia nella causa Brosmann  (7).

    (49)

    Tale argomentazione non può essere accolta. Poiché la società in questione non è stata inclusa nel campione, la sua richiesta di TI poteva essere valutata solo nel contesto di un esame individuale, qualora quest'ultimo fosse stato effettuato a norma dell'articolo 17, paragrafo 3, del regolamento di base.

    (50)

    In assenza di altre osservazioni relative al trattamento individuale si confermano i considerando da 79 a 81 del regolamento provvisorio.

    3.3.   Esame individuale (EI)

    (51)

    Le richieste di esame individuale ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 3, del regolamento di base sono state presentate da sette produttori esportatori, comprese dieci persone giuridiche. Come indicato ai considerando 82 e 83 del regolamento provvisorio nella fase delle misure provvisorie non sono state prese decisioni in merito a queste richieste.

    (52)

    Il 21 dicembre 2012 i produttori esportatori sono stati informati del fatto che le loro richieste di esame individuale non sono state accettate perché sarebbero state indebitamente gravose e avrebbero impedito la conclusione dell'inchiesta entro il termine prescritto.

    (53)

    Un produttore esportatore ha affermato che, a norma dell'articolo 17, paragrafo 3, del regolamento di base, un esame individuale è un diritto legale e che il rifiuto da parte della Commissione di procedere a tale esame è ingiustificato, dato che né il numero di imprese né l'esame richiesto sarebbe stato, in considerazione delle risorse della Commissione, indebitamente gravoso e né avrebbe impedito la conclusione dell'inchiesta nei tempi previsti. Dopo la comunicazione delle informazioni definitive l'argomentazione è stata ribadita, ma non sono stati addotti altri argomenti.

    (54)

    Le decisioni riguardanti la concessione dell'esame individuale sono prese caso per caso, tenendo conto del numero di domande presentate e del tempo a disposizione per la loro valutazione. In questo caso, va ricordato che la Commissione aveva l'obbligo giuridico di effettuare gli esami ai fini del TEM relativi a sedici entità giuridiche della RPC, comprese società non incluse nel campione. Considerando i vincoli temporali imposti dalle scadenze procedurali nessun esame individuale poteva quindi essere effettuato prima delle conclusioni provvisorie. Tenuto conto del numero di domande presentate, del tempo limitato disponibile dopo tale data, e delle limitate risorse dei servizi responsabili delle inchieste antidumping della Commissione, si è concluso che in questo caso sarebbe stato indebitamente gravoso effettuare esami individuali.

    3.4.   Valore normale

    3.4.1.   Scelta del paese di riferimento

    (55)

    Dopo l'istituzione delle misure provvisorie, la selezione di un paese di riferimento adeguato è stata esaminata ulteriormente. In questo contesto è stata effettuata una visita di verifica presso la sede del produttore esportatore thailandese che aveva presentato una risposta ad un questionario, come indicato al considerando 87 del regolamento provvisorio. Dopo aver esaminato e verificato le informazioni fornite dal produttore che ha collaborato in Thailandia si è tuttavia concluso che il produttore thailandese non è stato in grado di fornire dati relativi ai tipi di prodotti venduti sul mercato interno con un livello di dettaglio sufficiente. Si è ritenuto, pertanto, che il Brasile deve essere mantenuto come paese di riferimento più appropriato.

    (56)

    Tuttavia, i dati ottenuti dalla Thailandia sono serviti a confermare alcune delle constatazioni effettuate in Brasile, in particolare il livello di differenza di prezzo tra i prodotti di marca e non di marca (cfr. considerando 91).

    (57)

    Dopo la comunicazione delle informazioni definitive un'associazione di imprese si è manifestata e ha contestato la scelta del Brasile come paese di riferimento adeguato. In sostanza, essa ha affermato che l'unico motivo per scegliere il Brasile sarebbe il fatto che nessun altro paese è adeguato. Tale argomentazione non può essere accolta. Come emerge chiaramente dai considerando da 84 a 88 del regolamento provvisorio il Brasile è stato considerato un paese di riferimento adeguato sulla base dell'effettiva situazione del mercato interno. Il fatto che dopo l'istituzione delle misure provvisorie la Commissione abbia esaminato anche altri potenziali paesi di riferimento non implica che il Brasile non sia una scelta adeguata.

    (58)

    In considerazione di quanto precede e in assenza di altre osservazioni in merito alla scelta del Brasile come paese di riferimento adeguato, si confermano i considerando da 84 a 88 del regolamento provvisorio.

    3.4.2.   Determinazione del valore normale

    (59)

    Dopo la comunicazione delle informazioni provvisorie varie parti interessate hanno argomentato che la determinazione del valore normale era viziata, sostenendo che non era stata stabilita per le vendite del prodotto simile in Brasile e pertanto aveva portato a risultati distorti e non equi, in particolare per i prodotti in grès e altri tipi di prodotti che non erano prodotti e venduti nel paese di riferimento. Alcuni produttori esportatori hanno inoltre asserito che la metodologia usata per stabilire il valore normale costruito, di cui al considerando 94 del regolamento provvisorio, non era stata chiarita a sufficienza.

    (60)

    Le osservazioni ricevute dopo la comunicazione delle informazioni provvisorie indicano che la metodologia utilizzata per determinare il valore normale non è risultata completamente chiara ad alcune parti interessate. Al fine di rispondere a queste osservazioni, si precisa che la metodologia usata per determinare il valore normale è quella descritta nel seguito.

    (61)

    Dato che tutte le richieste di TEM sono state respinte, il valore normale per tutti i produttori esportatori della RPC inclusi nel campione è stato stabilito in base alle informazioni ricevute dal produttore del paese di riferimento, a norma dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base.

    (62)

    Conformemente all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base, la Commissione ha dapprima considerato l'opportunità di ritenere rappresentative le vendite del prodotto simile a clienti indipendenti in Brasile. La quantità delle vendite del prodotto simile sul mercato interno brasiliano da parte del produttore brasiliano disposto a collaborare è risultata rappresentativa rispetto al prodotto in esame esportato nell'Unione dai produttori esportatori inclusi nel campione. A tale proposito si rammenta che, a norma dell'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base, per «prodotto simile» si intende un prodotto identico, vale a dire simile sotto tutti gli aspetti al prodotto considerato oppure, in mancanza di un tale prodotto, un altro prodotto che, pur non essendo simile sotto tutti gli aspetti, abbia caratteristiche molto somiglianti a quelle del prodotto considerato.

    (63)

    Successivamente la Commissione ha verificato se queste vendite si potevano considerare effettuate nell'ambito di normali operazioni commerciali ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento di base. A tal fine la Commissione ha determinato la proporzione di vendite remunerative a clienti indipendenti. Le vendite sono state considerate remunerative se il prezzo unitario era uguale o superiore al costo di produzione. È stato quindi calcolato il costo di produzione del produttore brasiliano che ha collaborato.

    (64)

    Tale esame ha dimostrato che per tutti i tipi di prodotto più dell'80 % del volume delle vendite sul mercato interno era superiore ai costi e che la media ponderata dei prezzi di vendita di tutte le tipologie era pari, o superiore, al costo unitario di produzione.

    (65)

    Di conseguenza, il valore normale, per tipo di prodotto, è stato calcolato come la media ponderata dei prezzi effettivi di tutte le vendite sul mercato interno, a prescindere dal fatto che tali vendite fossero o no remunerative. Ne consegue che, contrariamente a quanto indicato al considerando 94 del regolamento provvisorio, non è stato calcolato nessun valore normale costruito per le vendite non remunerative.

    3.4.3.   Prezzo all'esportazione

    (66)

    In assenza di osservazioni sui prezzi all'esportazione, il considerando 95 del regolamento provvisorio è confermato.

    3.4.4.   Confronto

    (67)

    Dopo la comunicazione delle informazioni provvisorie, diverse parti interessate hanno sostenuto che, in generale, la metodologia utilizzata per il confronto tra il valore normale e il prezzo all'esportazione era viziata perché non metteva a confronto prodotti simili e che la base su cui sono stati effettuati gli adeguamenti non era stata sufficientemente spiegata. In particolare, un produttore esportatore ha sostenuto che, per i prodotti in grès, che non sono prodotti e venduti dal produttore di riferimento, la Commissione avrebbe dovuto effettuare il confronto tra il prezzo all'esportazione e il prezzo sul mercato interno della terracotta, debitamente adeguati, anziché costruire un valore normale. Inoltre, alcuni produttori esportatori hanno sostenuto che, per diversi altri tipi di prodotti fabbricati e venduti dai produttori esportatori, il confronto tra il prezzo all'esportazione e un prezzo medio al chilogrammo di un prodotto generico venduto in Brasile scelto esclusivamente in base al tipo di ceramica utilizzata aveva portato inevitabilmente a un confronto tra prodotti non simili e, di conseguenza, a un risultato viziato. Inoltre, un produttore esportatore ha sostenuto che l'adeguamento relativo al marchio a norma dell'articolo 2, paragrafo 10, lettera k) del regolamento di base, era stato sottostimato, mentre un altro produttore esportatore ha sostenuto che il livello di tale adeguamento non era basato su dati affidabili o documentati e pertanto non giustificato. Lo stesso produttore esportatore ha inoltre affermato che i suoi prezzi all'esportazione dovevano essere adeguati per tener conto delle differenze nei quantitativi venduti a differenti stadi commerciali. Infine, alcune parti interessate hanno sostenuto che la metodologia utilizzata per gli adeguamenti relativi alle differenze nelle caratteristiche fisiche non era fondata e che non era chiaro su quali dati tali adeguamenti fossero stati operati.

    (68)

    In considerazione delle osservazioni ricevute la metodologia utilizzata per il confronto dei prezzi e per gli adeguamenti ai fini della comparabilità dei prezzi, a norma dell'articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base, è stata rivista. In particolare, per i prodotti che nella fase provvisoria sono stati confrontati sulla base del prezzo medio al chilogrammo per un prodotto generico scelto unicamente in base al materiale ceramico usato, il confronto è stato effettuato con il prodotto più somigliante (cfr. il considerando 77), il che ha permesso un più accurato confronto tra i prezzi.

    (69)

    Il valore normale e il prezzo all'esportazione sono stati confrontati allo stadio franco fabbrica. I margini di dumping sono stati calcolati mediante il confronto tra i singoli prezzi franco fabbrica applicati dagli esportatori inclusi nel campione e i prezzi di vendita sul mercato interno del produttore di riferimento del prodotto simile. Alcune operazioni di esportazione riguardavano, tuttavia, prodotti atipici, quali portatovaglioli, portacoltelli o poggiateiere, per i quali non è stato possibile garantire un confronto equo. Considerando inoltre che tali transazioni rappresentavano nel complesso meno dello 0,5 % del totale ed erano pertanto trascurabili esse sono state escluse.

    (70)

    Al fine di garantire un confronto equo tra il valore normale e il prezzo all'esportazione sono stati effettuati adeguamenti per tenere debitamente conto delle differenze che influenzano i prezzi e la loro comparabilità, conformemente all'articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base. Gli adeguamenti sono stati effettuati, ove necessario, in relazione alle differenti caratteristiche fisiche, allo stadio commerciale e ad altri fattori che influiscono sulla comparabilità dei prezzi, in particolare il marchio.

    (71)

    In primo luogo si è verificato se fosse giustificato un adeguamento ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 10, lettera a), del regolamento di base, per le differenze inerenti alle caratteristiche fisiche.

    (72)

    Nei casi in cui il valore normale è stato determinato in base al prodotto più somigliante (cfr. il considerando 68), si è applicato un adeguamento per le differenze inerenti alle caratteristiche fisiche, al fine di garantire un'equa comparabilità dei prezzi tra i prodotti simili.

    (73)

    Per quanto riguarda i prodotti in grès, il prezzo all'esportazione è stato confrontato con il prezzo di vendita sul mercato interno del prodotto più somigliante fabbricato e venduto nel paese di riferimento, cioè il prezzo di vendita dei prodotti in terracotta invece che in grès ma identici sotto ogni altro aspetto, adeguato di un 5 % al rialzo per tener conto della differenza di prezzo tra terracotta e grès.

    (74)

    Un produttore esportatore ha sostenuto che sia i costi di produzione che il prezzo di vendita al dettaglio dei prodotti in terracotta sono superiori a quelli dei prodotti in grès. Di conseguenza, il prezzo all'esportazione dei prodotti in grès avrebbe dovuto essere adeguato al ribasso piuttosto che al rialzo. A sostegno di tale argomentazione il produttore esportatore presenta essenzialmente le proprie stime dei costi di produzione di terracotta e grès, rispettivamente, e un estratto di un listino prezzi che indica i prezzi al dettaglio dei prodotti in terracotta e grès.

    (75)

    Queste informazioni, comunicate in una fase molto avanzata della procedura, e solo dopo la comunicazione delle informazioni definitive, sono in totale contrasto con le informazioni che sono state fornite alla Commissione durante l'inchiesta da altre parti interessate, ad esempio il denunziante, l'industria dell'Unione e il produttore del paese di riferimento. Tutte queste parti hanno indicato che i prodotti in grès sono di qualità superiore, vale a dire più durevoli, dei prodotti in terracotta e che sono più costosi da fabbricare poiché il grès è fondamentalmente argilla cotta ad alte temperature e la terracotta argilla cotta a basse temperature. Di conseguenza, il grès può generalmente essere venduto a un prezzo più elevato. Tale informazione è ulteriormente confermata da dati di mercato pubblicamente disponibili.

    (76)

    Va inoltre rilevato che il produttore esportatore in questione non produce terracotta e di conseguenza ha solo fornito una stima dei costi di produzione della stessa. Inoltre, il listino prezzi presentato non dimostra indiscutibilmente che i prodotti in terracotta sono generalmente più costosi dei prodotti in grès. Pertanto, le prove fornite non sono tali da dimostrare che l'adeguamento effettuato ai fini di un confronto equo tra il valore normale e il prezzo all'esportazione dei prodotti in grès non è corretto, e l'obiezione è pertanto respinta.

    (77)

    Per gli altri tipi di prodotto per i quali il confronto nella fase provvisoria era basato soltanto sul prezzo medio al chilogrammo e sul materiale ceramico utilizzato, la Commissione ha quindi esaminato i tipi di prodotto interessati e ha messo a confronto il prezzo all'esportazione con il prezzo del tipo di prodotto più somigliante fabbricato e venduto nel paese di riferimento. Se i prodotti erano diversi solo per una caratteristica fisica secondaria, ad esempio il tipo di smaltatura o di decorazione, mentre tutte le altre caratteristiche di base del tipo di prodotto erano identiche, il prezzo di vendita del tipo di prodotto più somigliante è stato adeguato in base all'effettiva differenza di prezzo dovuta alla diversa caratteristica fisica. Per altri tipi di prodotto, nei quali le differenze riguardavano più di una caratteristica fisica, il prezzo all'esportazione è stato confrontato con i prezzi medi alla vendita del prodotto più somigliante. Per questi tipi di prodotto, il prodotto più somigliante aveva in comune varie o tutte le seguenti caratteristiche tipiche di base: materiale ceramico, tipo di articolo, forma di base, decorazione e smaltatura.

    (78)

    Due produttori esportatori inclusi nel campione hanno sostenuto che, analogamente agli adeguamenti operati nei casi in cui una sola caratteristica fisica secondaria era diversa, era necessario un adeguamento anche nel caso in cui la differenza con il prodotto più somigliante riguardasse più di una caratteristica fisica.

    (79)

    Si ricorda che nei casi in cui differiva una sola caratteristica fisica secondaria il prezzo del prodotto più somigliante è stato adeguato per tener conto dell'effettiva differenza di prezzo dovuta alla differenza in questione mentre nel caso in cui la differenza riguardasse più di una caratteristica fisica il confronto è stato effettuato sulla base del prezzo di vendita medio del prodotto con caratteristiche fisiche identiche. Pertanto, in quest'ultimo caso, nessun adeguamento dei prezzi era richiesto per qualsiasi differenza fisica tra i prodotti simili poiché tali prodotti presentano le stesse caratteristiche fisiche di base. Di conseguenza, l'argomentazione non è accolta.

    (80)

    Uno dei produttori esportatori di cui sopra anche ha chiesto l'applicazione di ulteriori adeguamenti per le differenze nelle caratteristiche fisiche con riguardo al peso e alla bianchezza del prodotto in esame. Il produttore ha dichiarato di utilizzare materie prime di scarsa qualità e che, di conseguenza, il costo e il prezzo dei suoi prodotti sono meno elevati di quelli del prodotto simile fabbricato nel paese di riferimento. Il suo prezzo all'esportazione avrebbe dovuto dunque essere modificato di un importo ragionevole. A tale proposito si ricorda innanzitutto che alla società non è stato accordato lo status di società operante in condizioni di economia di mercato e che pertanto i suoi costi di produzione non sono stati verificati. Inoltre, l'affermazione che i suoi prodotti sono più pesanti del 5 % circa rispetto ai prodotti standard non è stata accompagnata da documentazione a sostegno o documentazione verificabile e pertanto risulta non documentata. Per quanto riguarda la bianchezza, poiché tale produttore esportatore ha ammesso nelle sue osservazioni che i suoi prodotti sono di bianchezza normale, egli non è riuscito a spiegare i motivi che giustificherebbero un adeguamento a tale riguardo. Tali argomentazioni sono state pertanto respinte.

    (81)

    Un altro produttore esportatore ha sostenuto che la Commissione non era riuscita a confrontare alcune delle sue vendite all'esportazione con il valore normale del prodotto più somigliante adeguato. Tali esportazioni riguardavano vendite di prodotti decorati tramite un operatore commerciale indipendente che avrebbe fornito la decorazione (decalcomania) gratuitamente. Di conseguenza, il prezzo all'esportazione non includeva il costo della decorazione e doveva quindi essere confrontato con il valore normale determinato per i prodotti non decorati o, in alternativa, con il valore normale medio dei prodotti decorati e non decorati.

    (82)

    Si ricorda che i costi di produzione non sono un fattore pertinente per la comparabilità dei prezzi, che si basa unicamente su un confronto tra il valore normale e il prezzo all'esportazione di prodotti simili. Inoltre, dalle informazioni fornite si evince chiaramente che i prodotti esportati in questione erano in effetti decorati anche se il produttore esportatore, secondo quanto asserito, non sosteneva interamente i costi connessi con il valore aggiunto attribuibile alla decorazione. Tuttavia, questo non è un fattore che possa giustificare un adeguamento del prezzo per differenze nelle caratteristiche fisiche rispetto al prodotto simile nel paese di riferimento. In ogni caso, tenuto conto della fase avanzata del procedimento in cui la richiesta è stata presentata, non è stato possibile verificare le informazioni presentate a sostegno. Di conseguenza, l'argomentazione è respinta.

    (83)

    Tenuto conto della grande varietà di possibili combinazioni di servizi da tavola e da cucina in ceramica fabbricati e venduti nella RPC e in Brasile è stato ritenuto necessario, ai fini di un'equa comparabilità dei prezzi, raggruppare insieme servizi diversi in base al numero e al tipo di elementi combinati in un servizio. Il prezzo di vendita medio sul mercato interno del paese di riferimento per i diversi servizi così raggruppati è stato confrontato con il prezzo all'esportazione dei servizi che rientrano nello stesso gruppo.

    (84)

    Un produttore esportatore ha sostenuto che, data l'ampia varietà di possibili combinazioni di prodotti che costituiscono un servizio, il metodo del raggruppamento non consente un equo confronto dei prezzi, perché non tiene conto delle caratteristiche di ciascun pezzo che costituisce il servizio. Il produttore esportatore ha sostenuto dunque che i servizi devono essere esclusi dal calcolo del margine di dumping.

    (85)

    Si ricorda che il calcolo del dumping per i servizi si basa su un confronto dei prezzi medi al chilogrammo e non su un confronto pezzo per pezzo. Non è quindi necessario stabilire l'esatta combinazione dei diversi pezzi in ciascun servizio perché il confronto dei prezzi relativo all'intero servizio sia equo. Il metodo del raggruppamento utilizzato tiene conto delle caratteristiche di base dei diversi servizi nella misura in cui essi sono identificati come, ad esempio, servizi da tè e/o da caffè o altri servizi, nonché del numero di pezzi combinati. In tali circostanze, si ritiene che sia stato effettuato un confronto equo ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base per quanto riguarda i servizi. Ne consegue che tale argomentazione non può essere accolta.

    (86)

    Inoltre, come già menzionato al considerando 99 del regolamento provvisorio, l'inchiesta ha riscontrato che i produttori esportatori cinesi generalmente classificano il loro prodotto in categorie diverse (fino a cinque) che vanno da A ad E, con notevoli differenze di prezzo. La grande maggioranza delle esportazioni nell'Unione è rappresentata comunque dalle categorie A, B e C o da una combinazione delle tre. La classificazione tuttavia non è universale né basata su alcuno standard comune al settore ma è specifica della singola società e consente una differenziazione dei prezzi. D'altro canto il produttore del paese di riferimento vende soltanto l'equivalente della categoria A sul mercato interno brasiliano, con conseguenti e accertati effetti sulla comparabilità dei prezzi. Di conseguenza, il prezzo all'esportazione è stato corretto al rialzo per raggiungere il livello della categoria A cinese, al fine di garantire la comparabilità con il prodotto venduto dal produttore di riferimento nel mercato brasiliano. Il livello di tale adeguamento è stato fissato individualmente per ciascuna delle società incluse nel campione, se del caso e sulla base delle differenze di prezzo effettive e verificate tra le diverse categorie.

    (87)

    In seguito alla comunicazione delle informazioni definitive un produttore esportatore incluso nel campione si è manifestato e ha affermato che alcune delle sue vendite all'esportazione, realizzate attraverso un operatore commerciale indipendente, consistevano di una combinazione di categoria A e B e dovevano pertanto essere adeguate al livello dei prezzi dalla categoria A. Egli ha affermato che la differenza di prezzo era pari al 25 % e ha fornito le copie delle fatture e quotazioni dei prezzi a sostegno della sua richiesta.

    (88)

    Tuttavia, queste informazioni non sono state fornite nel corso dell'inchiesta, comprese le visite di verifica, né dopo la comunicazione delle informazioni provvisorie della Commissione. Al contrario, per tutta la durata dell'inchiesta tale produttore ha comunicato di aver esportato soltanto i prodotti di categoria A. Malgrado le richieste in tal senso nel questionario, non è stato fornito nessun listino dei prezzi completo, per quantificare la presunta differenza di prezzo tra categorie, ma solo un numero limitato di quotazioni dei prezzi. In tali circostanze, e in considerazione della fase molto avanzata del procedimento in cui l'informazione è stata presentata, la sua affidabilità è discutibile e non può in ogni caso essere verificata. Di conseguenza, l'argomentazione è respinta.

    (89)

    In secondo luogo, come indicato al considerando 98 del regolamento provvisorio, si è verificato se un adeguamento relativo allo stadio commerciale a norma dell'articolo 2, paragrafo 10, lettera d), del regolamento di base, fosse giustificato. Si è accertato che il prezzo all'esportazione è a uno stadio commerciale diverso rispetto a quello del valore normale perché le esportazioni cinesi erano essenzialmente a livello di commercio all'ingrosso mentre le vendite nel paese di riferimento riguardavano anche l'attività al dettaglio. L'inchiesta inoltre ha stabilito che in entrambi i mercati i diversi canali di distribuzione hanno influito sul livello dei prezzi, ripercuotendosi sull'equa comparabilità dei prezzi tra prezzo all'esportazione e valore normale. Di conseguenza, ai fini di un equo confronto tra il prezzo all'esportazione e il valore normale, quest'ultimo è stato stabilito per ciascun tipo di prodotto e adeguato per ciascuno stadio commerciale utilizzando le differenze di prezzo tra i diversi stadi commerciali nel paese di riferimento. Si ricorda che, ove opportuno, nel regolamento provvisorio è stato effettuato un ulteriore adeguamento allo stadio commerciale sulla base delle differenze di prezzo riscontrate per i quantitativi venduti nell'ambito dello stesso stadio commerciale (considerando 98 del regolamento provvisorio). Questo ulteriore adeguamento è stato giudicato motivato poiché l'inchiesta, nella fase provvisoria, ha rilevato che, mentre la maggior parte delle esportazioni cinesi sono avvenute in grandi quantitativi, la maggior parte delle vendite sul mercato interno erano state effettuate in quantità minori con conseguenti differenze di prezzo allo stesso stadio commerciale. Tuttavia, ulteriori indagini e un'analisi più dettagliata delle operazioni di vendita sul mercato interno del paese di riferimento hanno dimostrato, contrariamente a quanto affermato nelle conclusioni provvisorie, che il rapporto tra quantitativi piccoli e grandi venduti dal produttore di riferimento è simile a quello dei produttori esportatori cinesi. Di conseguenza, tale adeguamento non è più ritenuto opportuno o giustificato.

    (90)

    In terzo luogo, come indicato al considerando 100 del regolamento provvisorio, l'inchiesta ha accertato che il produttore brasiliano vende unicamente prodotti di marca sul mercato brasiliano mentre i produttori esportatori cinesi non esportano prodotti di marca ma prodotti cosiddetti «con marchio proprio» o oggetti generici per il servizio da tavola e da cucina in ceramica. I consumatori solitamente percepiscono i prodotti di marca come prodotti di un certo prestigio, che garantiscono qualità e design e per i quali sono quindi previsti prezzi più alti, laddove i prodotti generici e/o con marchio proprio, pur avendo le stesse caratteristiche fisiche e tecniche, vengono solitamente venduti a prezzi considerevolmente più bassi. Anche se il valore aggiunto del prodotto non è esattamente quantificabile in astratto, perché varia da marchio a marchio e dipende da molti fattori diversi, quali la percezione da parte dei consumatori, il riconoscimento del marchio e altri fattori non quantificabili, il produttore brasiliano, in questo particolare caso, ha confermato che i suoi prodotti di marca possono essere venduti a prezzi notevolmente superiori sul mercato brasiliano rispetto ad altri prodotti non di marca. Inoltre, una relazione concernente il mercato brasiliano degli oggetti per il servizio da tavola e da cucina ha confermato che i clienti brasiliani sono estremamente sensibili al marchio e che il produttore brasiliano del paese di riferimento è affermato e molto noto. Di conseguenza è stato applicato al valore normale un adeguamento al ribasso del 40 % del prezzo di vendita sul mercato interno in conformità all'articolo 2, paragrafo 10, lettera k), del regolamento di base.

    (91)

    Per quanto riguarda il suddetto adeguamento si ricorda che due produttori esportatori hanno messo in dubbio sia la base sulla quale l'adeguamento è stato effettuato che il livello di adeguamento (cfr. considerando 67). È tuttavia indubbio che un prodotto di marca abbia di un prezzo di vendita più elevato rispetto a un prodotto identico non di marca e che ciò incida sulla comparabilità dei prezzi. Inoltre, oltre alle informazioni fornite dal produttore del paese di riferimento, i dati sui prezzi reali e verificati forniti da un produttore in Thailandia, nonché le informazioni ricevute da un produttore dell'Unione dopo la comunicazione delle informazioni provvisorie, hanno confermato che il livello di adeguamento è appropriato. In particolare, la situazione di mercato in Thailandia è risultata comparabile a quella del Brasile, giacché esiste solo un numero ristretto di marchi ben noti e consolidati. Pertanto, tali argomentazioni non possono essere accolte.

    (92)

    In seguito alla comunicazione delle informazioni definitive nessun produttore esportatore ha continuato a opporsi a tale adeguamento mentre l'associazione dei denunzianti ha affermato che l'adeguamento collegato al marchio è troppo elevato, in particolare per quanto attiene i prodotti non in porcellana. A sostegno di tale argomentazione il denunziante ha fatto riferimento ai listini prezzi e alle informazioni fornite da alcuni produttori dell'Unione.

    (93)

    Sebbene le informazioni fornite confermino la conclusione della Commissione che il valore aggiunto di un marchio su un dato mercato è specifico per ciascuna società e per ciascun marchio, esse non possono invece rimettere in questione il livello di adeguamento calcolato per i prodotti di marca venduti dal produttore di riferimento nel mercato interno brasiliano perché relative al solo il mercato dell'Unione. In considerazione del numero elevato di produttori dell'Unione, della diversità del mercato dell'Unione con le sue differenze regionali, anche per quanto riguarda la sensibilità al marchio, e dell'elevata quota di mercato delle importazioni cinesi, la situazione del mercato dell'Unione è infatti notevolmente diversa da quella brasiliana. Di conseguenza, e alla luce delle considerazioni di cui ai precedenti considerando 90 e 91, tale argomentazione non può essere accolta.

    (94)

    Come descritto al considerando 101 del regolamento provvisorio, sono stati effettuati altri adeguamenti, ove opportuno, per le spese di trasporto, assicurazione, movimentazione e costi accessori, imballaggio, spese di credito e bancarie e commissioni ogniqualvolta è stato dimostrato che incidevano sulla comparabilità dei prezzi.

    3.5.   Margini di dumping

    (95)

    In assenza di osservazioni, si conferma la metodologia utilizzata per calcolare i margini di dumping, quale descritta ai considerando da 102 a 105 del regolamento provvisorio.

    (96)

    Dopo la comunicazione delle informazioni provvisorie, la Commissione è stata informata del fatto che alcune società commerciali, che non producono il prodotto in esame, erano state erroneamente indicate nell'allegato I del regolamento provvisorio e pertanto erano state soggette al dazio antidumping stabilito per i produttori esportatori che hanno collaborato. La Commissione ha informato le suddette società della sua intenzione di eliminare i loro nominativi dall'allegato I, dando loro la possibilità di presentare osservazioni. Dopo l'esame delle osservazioni ricevute, la Commissione ha depennato diverse società commerciali dall'allegato 1. Ove opportuno, esse sono state sostituite dai produttori esportatori collegati che hanno collaborato.

    (97)

    Tenuto conto degli adeguamenti operati sul valore normale e sul prezzo all'esportazione di cui ai considerando da 67 a 94 e in assenza di ulteriori osservazioni al riguardo, i margini di dumping definitivi, espressi in percentuale del prezzo CIF frontiera dell'Unione, dazio non pagato, sono i seguenti:

    Società

    Dazio %

    Hunan Hualian China Industry Co., Ltd; Hunan Hualian Ebillion Industry Co., Ltd; Hunan Liling Hongguanyao China Industry Co., Ltd; Hunan Hualian Yuxiang China Industry Co., Ltd

    18,3

    Guangxi Sanhuan Enterprise Group Holding Co., Ltd

    13,1

    CHL Porcelain Industries Ltd

    23,4

    Shandong Zibo Niceton-Marck Huaguang Ceramics Limited; Zibo Huatong Ceramics Co., Ltd; Shandong Silver Phoenix Co., Ltd; Niceton Ceramics (Linyi) Co., Ltd; Linyi Jingshi Ceramics Co., Ltd; Linyi Silver Phoenix Ceramics Co., Ltd; Linyi Chunguang Ceramics Co., Ltd: Linyi Zefeng Ceramics Co., Ltd

    17,6

    Guangxi Province Beiliu City Laotian Ceramics Co., Ltd

    22,9

    Produttori esportatori non inclusi nel campione che hanno collaborato

    17,9

    Tutte le altre società

    36,1

    4.   PREGIUDIZIO

    4.1.   Periodo in esame

    (98)

    Dopo la comunicazione delle informazioni finali, numerose parti interessate hanno ribadito che il periodo in esame doveva partire dal 2009 invece che dal 2008, perché, con l'inizio della crisi economica nel 2008, l'andamento tra il 2009 e il 2011 sarebbe stato chiaro. Per quanto riguarda questa argomentazione va ricordato che il 2009 non è un anno di inizio più adeguato per il periodo in esame perché in tale anno gli effetti della crisi economica sono stati molto evidenti, causando un significativo calo dei consumi in rapporto al 2008. L'argomentazione viene quindi respinta definitivamente.

    4.2.   Produzione dell'Unione e industria dell'Unione

    (99)

    In una comunicazione congiunta alcuni importatori hanno contestato il metodo di calcolo della produzione dell'Unione di cui al considerando 108 del regolamento provvisorio. Numerose parti interessate hanno reiterato queste osservazioni dopo la comunicazione delle informazioni definitive. In particolare, esse hanno sostenuto che i denunzianti non avevano la legittimazione ad agire durante l'inchiesta perché le statistiche PRODCOM disponibili suggeriscono un livello molto più elevato di produzione nell'Unione del prodotto simile rispetto alla cifra di 240 200 tonnellate citata al suddetto considerando, di conseguenza i denunzianti rappresenterebbero meno del 25 % della produzione dell'Unione del prodotto simile. Tali parti hanno calcolato una produzione dell'Unione di 313 187 tonnellate durante il PI, ricavando tale cifra dai dati completi PRODCOM per gli oggetti per il servizio da tavola e da cucina in ceramica di porcellana e operando un adeguamento al ribasso del 20 % per gli oggetti per il servizio da tavola e da cucina in ceramica ma non in porcellana, in analogia alla metodologia applicata dai denunzianti e dall'inchiesta per stabilire il volume delle importazioni.

    (100)

    A tal proposito bisogna notare che, in primo luogo, nel quadro delle analisi previste in caso di denuncia antidumping e a norma dell'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento di base, i servizi della Commissione hanno svolto un approfondito esame della rappresentatività prima dell'apertura. La Commissione ha esaminato i dati presentati nella denuncia e ha preso contatto con tutti i produttori noti dell'Unione e ha chiesto loro di fornire anche dati sulla produzione oltre alla loro posizione per quanto concerne la denuncia, e di assistere la Commissione nell'identificare altri potenziali produttori. Anche le associazioni di produttori hanno fornito informazioni sulla produzione.

    (101)

    Per quanto riguarda tale affermazione si osserva inoltre che la fonte dei dati e la metodologia impiegate per ricavare la cifra relativa alla produzione dell'Unione per ciascuno degli anni del periodo in esame sono state riportate anche al considerando 107 del regolamento provvisorio e cioè che, in linea con quanto già avvenuto in fase di denuncia, tale risultato è basato sui dati forniti dalle associazioni nazionali ed europee, sottoposti a un controllo incrociato con i dati forniti dai produttori individuali e anche con altre fonti statistiche (in particolare PRODCOM).

    (102)

    Come spiegato dai denunzianti durante l'inchiesta, i dati forniti dall'associazione europea, per quanto riguarda i prodotti in porcellana, sono basati sui dati PRODCOM relativi agli oggetti per il servizio da tavola e da cucina in ceramica di porcellana, poiché il codice PRODCOM per tali prodotti individua i prodotti in porcellana oggetto della presente inchiesta. I dati PRODCOM non sono stati invece impiegati per i prodotti non in porcellana perché il codice PRODCOM individua numerosi prodotti non in porcellana diversi da quelli oggetto della presente inchiesta. Per tali prodotti dunque le associazioni nazionali hanno raccolto i dati pertinenti in base alla loro conoscenza approfondita dei rispettivi mercati, e queste informazioni sono state sottoposte dall'associazione europea a un controllo incrociato prima di essere messe a disposizione della Commissione. I dati sono stati aggiornati durante l'inchiesta. Inoltre, il fascicolo non riservato conteneva un elenco di tutti i produttori noti, e solo tre produttori romeni non compresi nell'elenco sono stati portati all'attenzione della Commissione. Le disparità tra le statistiche PRODCOM e la cifra di 240 200 deriva dal fatto che, per quanto riguarda i prodotti non in porcellana, la gamma di prodotti oggetto della presente inchiesta non corrisponde appieno alla gamma di prodotti individuata dai codici statistici PRODCOM rispetto alla quale è molto più ristretta. Nel caso delle statistiche Eurostat sulle importazioni, tale differenza può effettivamente essere tenuta in conto operando un adeguamento al ribasso del 20 %, che non risulta però adeguato nel caso dei dati sulla produzione dell'UE riportati nel database PRODCOM. In particolare applicando tale metodologia ai dati PRODCOM le cifre relative a due Stati membri risulterebbero di molto sovrastimate.

    (103)

    Pertanto, la metodologia usata dalle parti interessate e riportata al precedente considerando 99 non è corretta. Inoltre, non sono state fornite prove del fatto che i dati sulla produzione trasmessi dagli Stati membri, compresi i due Stati membri di cui sopra, e riportati nel fascicolo non riservato siano sottostimati. Si fa altresì osservare che per alcuni Stati membri i dati forniti dall'associazione europea e utilizzati in questa inchiesta sono molto superiori a quelli che si sarebbero ottenuti applicando ai dati PRODCOM l'adeguamento richiesto dalle parti. In considerazione di quanto precede, non vi è motivo di dubitare dei dati sulla produzione indicati nella presente inchiesta, né dei risultati dell'esame della rappresentatività.

    (104)

    In assenza di ulteriori osservazioni, si confermano i considerando 107 e 108 del regolamento provvisorio.

    4.3.   Consumo dell'Unione

    (105)

    In una comunicazione congiunta alcuni importatori hanno contestato i dati relativi al consumo dell'UE che figurano al considerando 110 del regolamento provvisorio. Tale argomentazione si basa sull'uso improprio dei dati statistici PRODCOM relativi alla produzione e alle vendite nell'Unione, come illustrato alla sezione 4.2, ed è pertanto respinta.

    (106)

    Tuttavia, un'ulteriore verifica delle statistiche Eurostat ha rivelato che tali statistiche erano state riviste dopo l'istituzione delle misure provvisorie, causando alcune modifiche di piccola entità. Pertanto, a fini di completezza, sulla base delle statistiche aggiornate Eurostat sulle importazioni e delle osservazioni circa delle vendite dell'industria dell'Unione sul mercato dell'Unione, il consumo dell'Unione ha presentato il seguente andamento:

    Tabella 1

    Volume (tonnellate)

    2008

    2009

    2010

    PI

    Consumo dell'Unione

    826 897

    687 587

    750 828

    727 411

    Indice (2008 = 100)

    100

    83

    91

    88

    (107)

    In assenza di ulteriori osservazioni, si confermano i considerando 109, 111 e 112 del regolamento provvisorio.

    4.4.   Importazioni dal paese interessato

    4.4.1.   Volume, prezzo e quota di mercato delle importazioni oggetto di dumping dal paese interessato

    (108)

    In una comunicazione congiunta alcuni importatori hanno contestato le cifre che figurano al considerando 113 del regolamento provvisorio. Tale argomentazione si basa sull'uso improprio dei dati statistici PRODCOM ed è pertanto respinta.

    (109)

    Sulla base delle statistiche aggiornate Eurostat sulle importazioni (cfr. precedente considerando 106), il volume, la quota di mercato e i prezzi medi all'importazione del prodotto in esame sono stati i seguenti:

    Tabella 2

    Importazioni dalla RPC

    2008

    2009

    2010

    PI

    Volume delle importazioni (in tonnellate)

    535 593

    449 325

    516 624

    486 170

    Indice (2008 = 100)

    100

    84

    96

    91

    Quota di mercato %

    64,8

    65,3

    68,8

    66,8

    Prezzi medi all'importazione (EUR/tonnellata)

    1 274

    1 307

    1 473

    1 498

    Indice (2008 = 100)

    100

    103

    116

    118

    (110)

    I volumi, i valori e le tendenze aggiornati sono quasi identici a quelli analizzati nel regolamento provvisorio. La quota di mercato delle importazioni dalla RPC, che era pari al 64,8 % nel 2008, è passata al 66,8 % nel PI. Il prezzo all'importazione è aumentato quasi del 18 % durante il periodo in esame, passando da 1 274 EUR/tonnellata a 1 498 EUR/tonnellata.

    (111)

    Una delle parti ha sostenuto la completa assenza di correlazione tra i prezzi e i volumi delle importazioni dalla RPC. A tale riguardo, conformemente all'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento di base, occorre esaminare se le importazioni oggetto di dumping sono aumentate in misura significativa, tanto in termini assoluti quanto in rapporto alla produzione o al consumo dell'Unione. Riguardo agli effetti delle importazioni oggetto di dumping sui prezzi, occorre esaminare se le importazioni oggetto di dumping sono state effettuate a prezzi sensibilmente inferiori a quelli del prodotto simile dell'industria dell'Unione oppure se tali importazioni hanno comunque l'effetto di deprimere notevolmente i prezzi o di impedire in misura notevole aumenti che altrimenti sarebbero intervenuti. Questi fattori, singolarmente o combinati, non costituiscono necessariamente una sufficiente base di giudizio determinante.

    (112)

    In questo contesto, va osservato quanto segue. In primo luogo, nel momento in cui il consumo dell'Unione si è risollevato (2009-2010), vi è stato un notevole aumento dei prezzi delle importazioni dalla Cina, il che sembrerebbe indicare che esiste una correlazione. Ma ciò che più conta è che l'andamento dei prezzi cinesi nel periodo in esame deve essere valutato nel contesto della notevole differenza nei prezzi che esisteva già nel 2008 e che è illustrata dalla media dei prezzi all'importazione cinesi (tabella 2) e dalla media dei prezzi di vendita dell'Unione (tabella 9) riportate nel regolamento provvisorio. Queste forti differenze di prezzo sono confermate dagli alti livelli di sottoquotazione dei prezzi durante il PI. L'aumento dei prezzi, di conseguenza, non ha impedito che le importazioni cinesi conquistassero quote di mercato nel periodo in esame. Effettivamente, tali importazioni hanno continuato ad esercitare una forte pressione sui prezzi dell'industria dell'Unione che sono diminuiti del 12 % durante il periodo in esame. Tale osservazione, pertanto, non può essere accolta.

    (113)

    Per quanto riguarda le osservazioni relative all'andamento dei prezzi all'importazione (al rialzo) e al volume delle importazioni (al ribasso) dal 2008 al 2011 e al 2012 presentate da un gruppo di produttori esportatori cinesi inclusi nel campione, la tendenza osservata dell'aumento dei prezzi medi all'importazione non può inficiare le conclusioni relative a pratiche di dumping pregiudizievoli durante il periodo dell'inchiesta. Per quanto riguarda l'evoluzione del volume delle importazioni dalla RPC, e come già sottolineato al considerando 114 del regolamento provvisorio e al considerando 109 del presente regolamento, l'indicatore relativo alla quota di mercato mostra un aumento della quota di mercato delle importazioni cinesi di 2 punti percentuali. Inoltre, come spiegato in dettaglio ai considerando 116 e 117 del regolamento provvisorio e al considerando 111 del presente regolamento, vi è stata un'importante sottoquotazione dei prezzi da parte delle importazioni cinesi.

    4.4.2.   Sottoquotazione dei prezzi

    (114)

    Dopo la comunicazione delle informazioni provvisorie, numerose parti interessate hanno chiesto maggiori dettagli sul calcolo della sottoquotazione dei prezzi oltre a quelli già forniti al considerando 116 del regolamento provvisorio. Tali informazioni aggiuntive sono state fornite nella misura consentita dalla natura sensibile delle informazioni e dall'anonimato garantito ai produttori dell'Unione.

    (115)

    Per analogia alla decisione di escludere dall'elenco delle esportazioni alcuni prodotti «atipici» ai fini del calcolo del dumping (cfr. considerando 69) presa dopo l'adozione delle misure provvisorie, tali prodotti sono stati esclusi anche dall'elenco delle esportazioni utilizzato per calcolare il pregiudizio. Tale cambiamento ha avuto solo effetti minimi sui margini di sottoquotazione, che sono rimasti pertanto simili a quelli di cui al considerando 117 del regolamento provvisorio.

    (116)

    In assenza di ulteriori osservazioni si confermano i considerando da 113 a 117 del regolamento provvisorio.

    4.5.   Situazione dell'industria dell'Unione

    4.5.1.   Aspetti generali

    (117)

    Numerose parti hanno sostenuto che il fatto che vari fattori di pregiudizio sono migliorati tra il 2009 e il 2010 e il PI dimostra che l'andamento dell'industria dell'Unione è stato positivo. Tuttavia, va osservato che questa analisi è incompleta e che ignora l'evoluzione dei fattori durante l'intero periodo in esame. A tale riguardo vanno altresì prese in considerazione le spiegazioni fornite al considerando 23 del regolamento provvisorio.

    (118)

    Su richiesta di una parte interessata, si conferma che gli indicatori macroeconomici sono stati valutati a livello dell'intera industria dell'Unione, mentre quelli microeconomici sono stati analizzati al livello dei produttori dell'Unione inclusi nel campione, del quale facevano parte anche società che non hanno presentato denuncia.

    (119)

    La CCCLA ha sostenuto che gli indicatori micro e macroeconomici esaminati nel regolamento provvisorio non erano rappresentativi perché i dati relativi alla produzione totale dell'Unione utilizzati nell'inchiesta erano stati sottostimati. Tuttavia, alla luce dell'analisi e delle considerazioni di cui alla precedente sezione 4.2, tale argomentazione è respinta.

    (120)

    In assenza di ulteriori osservazioni, si confermano i considerando da 118 a 121 del regolamento provvisorio.

    4.5.2.   Indicatori macroeconomici

    4.5.2.1.   Produzione, capacità produttiva e utilizzo degli impianti

    (121)

    Come menzionato alla precedente sezione 4.1, numerosi importatori hanno contestato i dati relativi alla produzione di cui al considerando 122 del regolamento provvisorio. Tali cifre tuttavia sono state verificate e sono confermate.

    (122)

    In assenza di ulteriori osservazioni si confermano i considerando da 122 a 124 del regolamento provvisorio.

    4.5.2.2.   Volumi delle vendite e quota di mercato

    (123)

    L'aggiornamento della tabella 2 non ha alcun impatto sulle tabelle 4 e 5 del regolamento provvisorio.

    (124)

    In assenza di osservazioni relative al volume delle vendite e alla quota di mercato, si confermano i considerando 125 e 126 del regolamento provvisorio.

    4.5.2.3.   Occupazione e produttività

    (125)

    In una comunicazione congiunta alcuni importatori hanno contestato i dati relativi a occupazione e produttività riportati ai considerando 127 e 128 del regolamento provvisorio, sostenendo che tali dati non sono in linea con il quadro illustrato da alcune statistiche Eurostat (8).

    (126)

    Tuttavia, le cifre relative a entrambi gli indicatori sono state verificate e ritenute esatte. Le cifre presentate dalle parti erano troppo generali e non collegate alla produzione del prodotto simile. In assenza di altre osservazioni relative a occupazione e produttività, si confermano i considerando 127 e 128 del regolamento provvisorio.

    4.5.2.4.   Entità del margine di dumping

    (127)

    In assenza di osservazioni riguardanti l'entità del margine di dumping, si conferma il considerando 129 del regolamento provvisorio.

    4.5.3.   Indicatori microeconomici

    4.5.3.1.   Scorte

    (128)

    In una comunicazione congiunta alcuni importatori hanno contestato le cifre relative alle scorte di cui al considerando 130 del regolamento provvisorio e la loro pertinenza rispetto ai dati pubblici relativi ad alcuni produttori dell'Unione. Inoltre, essi hanno contestato l'affermazione secondo cui l'industria dell'Unione lavora essenzialmente su ordinazione.

    (129)

    Per quanto riguarda il lavoro su ordinazione, l'inchiesta ha confermato che questa è la modalità adottata dai produttori dell'Unione inclusi nel campione e che è una normale prassi del settore. Inoltre, i dati relativi alle scorte riportati nel regolamento provvisorio erano relativi a quantità verificate riferite dai produttori dell'Unione inclusi nel campione e pertanto considerati i dati più affidabili.

    (130)

    Dopo la comunicazione delle informazioni definitive tali osservazioni sono state reiterate, ma senza aggiungere nuove argomentazioni. In assenza di ulteriori osservazioni riguardanti le scorte, si conferma il considerando 130 del regolamento provvisorio.

    4.5.3.2.   Prezzi di vendita

    (131)

    In assenza di osservazioni riguardo ai dati relativi ai prezzi di vendita riportati nel regolamento provvisorio, il considerando 131 del regolamento provvisorio è confermato.

    4.5.3.3.   Redditività, flussi di cassa, investimenti, utile sul capitale investito, capacità di reperire capitali, salari

    (132)

    Dopo la comunicazione è stato riscontrato un errore materiale nel calcolo della redditività netta dell'industria dell'Unione e dell'utile sul capitale investito. Tale errore è stato corretto e i dati riveduti sono i seguenti:

    Tabella 3

     

    2008

    2009

    2010

    PI

    Redditività netta delle vendite dell'Unione ad acquirenti indipendenti (in % del fatturato delle vendite nette)

    3,8

    2,8

    –0,5

    3,2

    Indice (2008 = 100)

    100

    74

    –13

    84

    Utile sul capitale investito (utile netto in % del valore contabile netto degli investimenti)

    16,4

    6,3

    –6,8

    20,5

    Indice (2008 = 100)

    100

    38

    –41

    125

    (133)

    La correzione di cui sopra non influisce materialmente sulle conclusioni provvisorie relative a questi due indicatori. Tuttavia, il livello di profitto medio ponderato dei produttori inclusi nel campione è stato, nel periodo in esame, leggermente inferiore a quanto provvisoriamente stabilito, poiché è sceso dal 3,8 % al 3,2 % (anziché dal 4,2 % al 3,5 %). L'utile sul capitale investito ha seguito in gran parte la tendenza rilevata per l'utile ma, come indicato anche da numerose parti interessate dopo la comunicazione delle informazioni definitive, nel periodo in esame ha avuto nel complesso un'evoluzione positiva invece che negativa.

    (134)

    Una parte interessata ha messo in discussione che la situazione dell'industria dell'Unione all'inizio del periodo in esame fosse vulnerabile, come descritto al considerando 134 del regolamento provvisorio. Tale parte ha sostenuto che va considerato solo il pregiudizio causato dal dumping e che il dumping è stato riscontrato solo nel 2011 e non in altri periodi. Tuttavia, il riferimento alla situazione dell'industria dell'Unione in tale considerando è stato fatto soltanto per valutare se gli utili realizzati all'inizio del periodo in esame corrispondessero agli utili che l'industria dovrebbe normalmente conseguire. È stato accertato che ciò non è possibile.

    (135)

    Diverse parti interessate hanno contestato il parametro relativo al livello di utili di cui al considerando 135 del regolamento provvisorio e/o hanno proposto altri parametri di riferimento (inferiori).

    (136)

    Un gruppo di produttori esportatori cinesi ha affermato che la redditività durante il PI era buona. Quest'affermazione non è stata però documentata. Anche un'altra parte ha affermato che i livelli di utili indicati nel regolamento provvisorio possono essere considerati normali sulla base dei dati pubblici relativi agli utili di un produttore tedesco tra il 1999 e il 2007. Un'ulteriore parte interessata ha affermato che il livello di utili nel PI indicato nel regolamento provvisorio può essere considerato «normale» in base alle conclusioni di uno studio della Commissione (9) che includeva i dati relativi agli utili di un produttore tedesco tra il 2004 e il 2007. Dopo la comunicazione delle informazioni definitive sono state ricevute osservazioni analoghe.

    (137)

    A questo proposito, si rammenta che il regolamento provvisorio ha concluso che gli utili realizzati all'inizio del periodo in esame non possono essere considerati utili normali perché l'industria dell'Unione era già in una situazione vulnerabile, come indicato al considerando 134 del regolamento provvisorio. Inoltre, si è riscontrato che i dati pubblici relativi agli utili realizzati nel periodo 1999-2007 da un produttore tedesco citati sopra non riguardavano soltanto l'attività di produzione di oggetti per il servizio da tavola e da cucina in ceramica ma anche altri importanti segmenti. Per quanto riguarda lo studio della Commissione di cui al precedente considerando 136, alla luce dell'ambito di applicazione, degli obiettivi e dell'epoca di tale studio, si è ritenuto che non sia pertinente per la determinazione della redditività. Ad esempio, in relazione al prodotto in esame, i dati si riferiscono agli utili di un'unica società. Infine, tutte e tre le osservazioni di cui al considerando 136, che sono in contraddizione con le osservazioni di cui al considerando 141, non sono sufficientemente documentate. Si conferma pertanto che il margine di utile del 3,2 % osservato durante il PI non è da considerare accettabile per questo prodotto.

    (138)

    Una parte interessata ha affermato che dovevano essere utilizzati come parametro i livelli di utili del settore della progettazione di interni, mobili e/o alimenti del settore svedese di vendita al dettaglio. Tuttavia, tenuto conto, tra l'altro, della disparità dei livelli di investimento per i settori della fabbricazione e della vendita al dettaglio interessati, tale richiesta va respinta.

    (139)

    Dopo la comunicazione delle informazioni finali, una parte ha osservato che non era appropriato ritenere ragionevole ai fini della presente inchiesta un utile del 6 %, pari a quello considerato ragionevole nell'inchiesta relativa alle calzature, dato che tale margine era stato ritenuto appropriato nel 2006, quando le condizioni economiche erano molto più favorevoli che nel 2013. Questo argomento non può essere accettato. Innanzitutto, la parte ha fatto riferimento alle circostanze economiche generali e non alla situazione specifica del mercato degli oggetti per il servizio da tavola. È vero che il consumo è diminuito significativamente nel 2009, ma ha poi recuperato in misura considerevole. Cosa ancora più importante, l'andamento del consumo non dovrebbe essere considerato isolatamente. In ragione del volume elevato delle importazioni oggetto di dumping (quota di mercato del 66,8 %), del livello di dumping (margini di dumping compresi tra il 13,1 % e il 36,1 %) e del livello della sottoquotazione (dal 26,5 % al 47,6 %), la situazione della concorrenza sul mercato dell'Unione sarebbe stata molto diversa se le importazioni non fossero state effettuate in dumping. Tale argomentazione va pertanto respinta.

    (140)

    Alcune altre parti hanno suggerito di utilizzare il parametro di un'altra inchiesta antidumping, vale a dire l'inchiesta riguardante le piastrelle di ceramica (10). Dopo la comunicazione delle informazioni definitive, sono state ricevute osservazioni analoghe. Tuttavia va osservato che le piastrelle di ceramica, contrariamente alle calzature in cuoio e agli oggetti per il servizio da tavola, non possono essere considerate un prodotto di consumo nella stessa accezione. Ad esempio, la frequenza con la quale le famiglie acquistano o sostituiscono gli oggetti per il servizio da tavola e le modalità con cui questi ultimi sono commercializzati e venduti ai consumatori sono più vicine a quelle delle calzature di cuoio che a quelle delle piastrelle di ceramica. La richiesta di usare il margine di utile applicato nell'inchiesta relativa alle piastrelle di ceramica è pertanto respinta.

    (141)

    I denunzianti hanno dichiarato che il parametro relativo al livello di utili dovrebbe essere invece superiore del 10 % in quanto la fabbricazione di oggetti per il servizio da tavola e da cucina è un'attività ad uso intensivo di capitale, che richiede un grado elevato di nuovi investimenti e di innovazione. Anche se è confermato che l'industria in questione è ad alta intensità di capitale e che richiede continui investimenti, le informazioni fornite a sostegno di questa argomentazione non sono state sufficienti a determinare una modifica del parametro utilizzato provvisoriamente. L'inchiesta non ha potuto concludere che tale parametro sarebbe il più appropriato per tutti i produttori dell'Unione.

    (142)

    Un gruppo di importatori ha contestato i dati sulla redditività del regolamento provvisorio e, ricalcolando la redditività sulla base dei dati relativi al costo di produzione, al prezzo di vendita nell'Unione, ai volumi e ai prezzi di vendita all'esportazione riportati nello stesso regolamento, è giunta alla conclusione che l'industria dell'Unione ha realizzato in realtà un utile del 6 % durante il PI. Tuttavia, questo calcolo non era corretto, perché combinava dati provenienti da diverse fonti (i produttori dell'Unione inclusi nel campione, l'industria dell'Unione nel suo complesso ed Eurostat).

    (143)

    In assenza di ulteriori osservazioni pertinenti si confermano i considerando da 132 a 137 del regolamento provvisorio.

    4.5.3.4.   Costi di produzione

    (144)

    In una comunicazione congiunta, diversi importatori hanno sostenuto che i dati relativi ai costi di produzione riportati al considerando 138 del regolamento provvisorio non seguivano l'evoluzione dei costi del lavoro e i costi energetici indicati da Eurostat. Le parti hanno sottolineato che il costo del lavoro negli Stati membri è aumentato. Parimenti, l'andamento del costo dell'energia nell'Unione non giustificherebbe un calo del costo di produzione.

    (145)

    A tale riguardo si fa notare che i costi del lavoro e i costi energetici forniti dalle parti erano troppo generici. Inoltre, il fatto che l'industria dell'Unione sia riuscita a ridurre i costi di produzione durante un periodo in cui la tendenza generale è stata opposta mostra lo sforzo straordinario compiuto dall'industria dell'Unione per contenere i costi e rimanere competitiva.

    (146)

    I dati relativi ai costi di produzione forniti nel regolamento provvisorio rappresentano i costi di produzione verificati per i produttori dell'Unione inclusi nel campione. In mancanza di ulteriori osservazioni, si conferma il considerando 138 del regolamento provvisorio.

    4.5.3.5.   Conclusioni relative al pregiudizio

    (147)

    Diverse parti hanno contestato le conclusioni del regolamento provvisorio relative al pregiudizio per il fatto che numerosi indicatori di pregiudizio sono migliorati nell'ultima parte del periodo in esame. Tuttavia, tale questione non può sminuire il fatto che la maggior parte degli indicatori di pregiudizio si sono deteriorati durante periodo in esame. Tale deterioramento è evidente per la maggior parte degli indicatori macroeconomici, quali il volume di produzione, la capacità, il volume delle vendite ad acquirenti indipendenti, l'occupazione, nonché per gli indicatori di pregiudizio relativi ai risultati finanziari dell'industria dell'Unione, quali la redditività e gli investimenti

    (148)

    In assenza di altre osservazioni, si confermano i considerando da 139 a 143 del regolamento provvisorio.

    5.   NESSO DI CAUSALITÀ

    5.1.   Introduzione

    (149)

    In assenza di osservazioni relative al considerando 144 del regolamento provvisorio, tale considerando è confermato.

    5.2.   Effetto delle importazioni oggetto di dumping

    (150)

    Varie parti hanno contestato le conclusioni di cui al considerando 148 del regolamento provvisorio. Tuttavia, anche se alcune delle percentuali riportate ai considerando 145 e 147 del regolamento provvisorio sono state leggermente riviste come spiegato sopra, questo non modifica i fatti e le conclusioni di cui ai considerando da 145 a 148 del regolamento provvisorio.

    (151)

    In effetti, data l'evoluzione della quota di mercato delle importazioni cinesi oggetto di dumping, è chiaro che non vi è contraddizione tra il considerando 147 del regolamento provvisorio - in particolare per quanto riguarda l'affermazione che la diminuzione dei prezzi di vendita dell'industria dell'Unione sul mercato dell'Unione e la sua redditività possono essere attribuite alla depressione dei prezzi causata sul mercato dell'Unione dalle importazioni oggetto di dumping provenienti dalla RPC – e l'evoluzione nella quota di mercato dell'industria dell'Unione, come ha sostenuto una parte.

    (152)

    Inoltre, il fatto che i prezzi delle importazioni dalla RPC siano aumentati nel periodo in esame, come sottolineato da più parti, non compromette la validità delle risultanze relative alla sottoquotazione e al dumping pregiudizievole durante il PI.

    (153)

    In assenza di altre osservazioni sugli effetti delle importazioni oggetto di dumping, si confermano i considerando da 145 a 148 del regolamento provvisorio.

    5.3.   Effetto di altri fattori

    5.3.1.   Importazioni da paesi terzi diversi da quello interessato

    (154)

    Come indicato al precedente considerando 106, i dati di Eurostat relativi alle importazioni sono stati aggiornati dopo l'istituzione delle misure provvisorie. Durante un controllo incrociato tra i nuovi dati e quelli riportati nel regolamento provvisorio è stato rilevato un errore materiale nel calcolo dei dati relativi alle importazioni dalla Thailandia e dalla Turchia. L'errore è stato corretto e, di conseguenza, i dati definitivi relativi alle importazioni del prodotto simile provenienti da paesi terzi, sulla base dei dati Eurostat, sono i seguenti:

    Tabella 4

     

    2008

    2009

    2010

    PI

    Volume delle importazioni da tutti gli altri paesi terzi (tonnellate)

    100 972

    81 464

    81 595

    89 146

    Indice (2008 = 100)

    100

    81

    81

    88

    Quota di mercato (%)

    12,2

    11,8

    10,9

    12,3

    Prezzi medi all'importazione (EUR/tonnellata)

    2 378

    2 354

    2 590

    2 519

    Indice (2008 = 100)

    100

    99

    109

    106

    Volume delle importazioni dalla Turchia (tonnellate)

    26 978

    25 303

    25 485

    29 336

    Indice (2008 = 100)

    100

    94

    94

    109

    Quota di mercato (%)

    3,3

    3,7

    3,4

    4

    Prezzi medi all'importazione (EUR/tonnellata)

    2 776

    2 649

    2 802

    2 855

    Indice (2008 = 100)

    100

    95

    101

    103

    Volume di importazioni dalla Thailandia (tonnellate)

    25 916

    20 660

    20 600

    25 213

    Indice (2008 = 100)

    100

    80

    79

    97

    Quota di mercato (%)

    3,1

    3

    2,7

    3,5

    Prezzi medi all'importazione (EUR/tonnellata)

    1 246

    1 183

    1 403

    1 356

    Indice (2008 = 100)

    100

    95

    113

    109

    (155)

    Le importazioni da paesi terzi sono diminuite del 12 % nel periodo in esame, mentre la quota di mercato di tali importazioni è rimasta abbastanza stabile.

    (156)

    Si noti che i prezzi medi all'importazione da altri paesi terzi sono aumentati del 6 % nel periodo in esame, attestandosi a un livello costantemente superiore (del 68 % durante il PI) al prezzo di vendita medio delle esportazioni cinesi.

    (157)

    Prima della pubblicazione del regolamento provvisorio, la CCCLA ha osservato che le importazioni dalla Turchia sarebbero aumentate dell'8 % tra il 2010 e il 2011, mentre i prezzi delle importazioni dalla Turchia erano presumibilmente più alti solo del 20 % circa rispetto ai prezzi delle importazioni dalla RPC. Numerose parti hanno poi contestato le conclusioni del regolamento provvisorio per quanto riguarda le importazioni dalla Turchia.

    (158)

    Tenendo conto del fatto che nel regolamento provvisorio è stato rilevato un manifesto errore materiale nei dati relativi alle importazioni turche e che i dati aggiornati sono quelli riportati sopra, nessun elemento indica che le importazioni dalla Turchia, in considerazione dei loro prezzi e la loro quota di mercato, possono inficiare il nesso di causalità tra le esportazioni cinesi del prodotto in esame e il pregiudizio notevole subito dall'industria dell'Unione. Va inoltre osservato che la mancata inclusione delle importazioni dalla Turchia nella denuncia non può essere descritta come discriminatoria in quanto, al momento dell'apertura dell'inchiesta, non vi erano prove sufficienti di dumping, pregiudizio e nesso di causalità relative alle importazioni dalla Turchia.

    (159)

    La quota di mercato delle importazioni dalla Thailandia non ha mai superato il 3,5 % durante il periodo dell'inchiesta.

    (160)

    Per le ragioni sopra esposte, si conclude che le importazioni da altri paesi terzi non hanno sostanzialmente inciso sulla situazione dell'industria dell'Unione al punto di inficiare il nesso di causalità tra le importazioni oggetto di dumping dalla RPC e il pregiudizio subito dall'industria dell'Unione.

    5.3.2.   Segmenti di mercato

    (161)

    In assenza di nuove osservazioni per quanto riguarda i segmenti di mercato, si confermano i considerando da 156 a 158 del regolamento provvisorio.

    5.3.3.   Consumo e domanda

    (162)

    Una parte ha suggerito che il pregiudizio potrebbe essere attribuito alla riduzione della domanda a lungo termine per i prodotti fabbricati nell'Unione. Tuttavia, l'inchiesta non ha confermato tale tendenza, come già spiegato al considerando 112 del regolamento provvisorio.

    (163)

    In assenza di ulteriori osservazioni in merito al consumo e alla domanda, si confermano i considerando da 159 a 166 del regolamento provvisorio.

    5.3.4.   Esportazioni dell'industria dell'Unione

    (164)

    Una parte ha fatto notare che i prezzi all'esportazione medi dell'Unione erano inferiori ai prezzi di vendita medi sul mercato dell'Unione durante il periodo in esame. Questo avrebbe potuto avere ripercussioni sulla capacità dell'industria dell'Unione di realizzare nuovi investimenti o assumere personale. Un'argomentazione simile è stata ripetuta dopo la comunicazione delle informazioni definitive. Tuttavia, come già osservato al considerando 169 del regolamento provvisorio, la maggior parte degli indicatori di pregiudizio non può essere influenzata dall'andamento delle esportazioni. Inoltre, si può anche sostenere che tali vendite erano un modo per compensare, in parte, il pregiudizio subito sul mercato dell'Unione. E ancora, poiché i prezzi medi sono stati calcolati dividendo il valore totale delle vendite del prodotto simile per il volume totale di tali vendite, un diverso mix di prodotti delle vendite sul mercato dell'Unione rispetto alle vendite all'esportazione può dare luogo nel complesso a significative differenze nei valori medi di vendita. Infine, tali vendite all'esportazione rappresentavano meno del 37 % dei volumi complessivi delle vendite dell'industria dell'Unione, vale a dire il mercato dominante per l'industria dell'Unione era ancora soprattutto il mercato interno dell'Unione. L'argomentazione che tali vendite all'esportazione abbiano potuto arrecare un pregiudizio all'industria dell'Unione tale da inficiare il nesso di causalità tra le importazioni dalla RPC e il pregiudizio subito dall'industria dell'Unione è pertanto respinta.

    (165)

    In assenza di nuove osservazioni per quanto riguarda le esportazioni dell'industria dell'Unione, sono confermati i considerando da 167 a 170 del regolamento provvisorio.

    5.3.5.   Eliminazione delle quote d'importazione

    (166)

    Dopo l'istituzione delle misure provvisorie, un'altra parte ha suggerito che l'eliminazione delle quote d'importazione avrebbe avuto un'incidenza sui produttori dell'Unione nel corso del periodo in esame. Tuttavia, non sono stati presentati fatti nuovi che potrebbero modificare le conclusioni di cui al considerando 173 del regolamento provvisorio.

    (167)

    In mancanza di nuove osservazioni documentate per quanto riguarda la soppressione delle quote d'importazione, si confermano i considerando da 171 a 173 del regolamento provvisorio.

    5.3.6.   Pratiche anticoncorrenziali sul mercato dell'Unione

    (168)

    Dopo l'istituzione delle misure provvisorie, varie parti hanno ribadito che l'inchiesta su un cartello avviata dalle autorità tedesche di cui al considerando 175 del regolamento provvisorio o l'ammenda per la partecipazione a un cartello di cui allo stesso considerando non erano state adeguatamente tenute in considerazione. Per quanto riguarda tali argomentazioni, si può asserire quanto segue a quanto è già stato precisato ai considerando 174 e 175 del regolamento provvisorio.

    (169)

    L'inchiesta sul cartello tedesco, che indaga sulla presunta fissazione dei prezzi dal luglio 2005 al febbraio 2008, è tuttora in corso. Poiché ai produttori dell'Unione è stata garantita la riservatezza e in considerazione del fatto che i risultati dell'inchiesta tedesca in corso non sono ancora stati resi pubblici, non è possibile fare osservazioni sui dettagli dell'analisi effettuata. Tuttavia si può confermare che nessuno dei produttori dell'Unione inclusi nel campione è soggetto a tale inchiesta in corso. L'inchiesta ha inoltre concluso che gli indicatori microeconomici non sono stati influenzati da tali pratiche sottoposte a inchiesta e che gli indicatori macroeconomici possono essere stati influenzati, eventualmente, solo in misura molto limitata.

    (170)

    Per quanto riguarda i risultati relativi al cartello nel settore delle ceramiche sanitarie e delle rubinetterie, si ricorda che l'attività di tale cartello per la fissazione dei prezzi è stata rilevata per il periodo dal 1992 al 2004 e che solo uno tra i produttori sanzionati è attivo anche nel settore degli oggetti per il servizio da tavola e da cucina. I dati forniti da tale produttore relativi alla rappresentatività e al pregiudizio non sono influenzati dall'attività del cartello perché sono stati usati solo i dati relativi agli oggetti per il servizio da tavola e da cucina di tale produttore e non i dati consolidati. Di conseguenza, l'ammenda relativa a tale cartello non ha influenzato i dati forniti da questo produttore. Si ricorda inoltre che il periodo in cui è stata rilevata la fissazione dei prezzi era di molto precedente al periodo in esame. Poiché l'identità dei produttori dell'Unione è riservata, non è possibile divulgare se tale società sia o meno inclusa nel campione. Tuttavia, se un produttore dell'Unione incluso nel campione avesse registrato nei suoi conti eventuali elementi (ad esempio l'ammenda per il cartello) atti a falsare la sua situazione pregiudizievole ai fini della presente inchiesta, l'autorità incaricata dell'inchiesta avrebbe isolato tali elementi perché non fossero distorti i pertinenti fattori di pregiudizio.

    (171)

    Di conseguenza, le argomentazioni relative all'impatto sull'analisi del pregiudizio e del nesso di causalità delle inchieste sui cartelli sono respinte.

    (172)

    Una parte interessata ha affermato che erano in essere accordi illegali sui prezzi e sulla ripartizione dei mercati tra produttori dell'Unione, senza però fornire elementi di prova a sostegno di tale affermazione; l'argomentazione è perciò respinta.

    (173)

    In assenza di nuove osservazioni relative a pratiche anticoncorrenziali sul mercato dell'Unione, i considerando da 174 a 176 del regolamento provvisorio sono confermati.

    5.3.7.   Metodi di produzione

    (174)

    In assenza di nuove osservazioni relative ai metodi di produzione, i considerando 177 e 178 del regolamento provvisorio sono confermati.

    (175)

    Un importatore ha ripetuto delle argomentazioni simili dopo la comunicazione delle informazioni definitive, sottolineando le differenze nei metodi di produzione impiegati dai produttori dell'Unione in rapporto a quelli più artigianali delle industrie cinesi. Tuttavia non sono state presentate argomentazioni documentate che potessero alterare le conclusioni di cui al considerando 178 del regolamento provvisorio e l'argomentazione è pertanto definitivamente respinta.

    5.3.8.   Mercati dell'usato

    (176)

    In assenza di nuove osservazioni per quanto riguarda i mercati dell'usato, i considerando 179 e 180 del regolamento provvisorio sono confermati.

    5.3.9.   Crisi economica

    (177)

    Una parte ha affermato che il considerando 183 del regolamento provvisorio presenta un'analisi errata della situazione durante il periodo di ripresa economica tra il 2010 e il 2011 e che l'impatto della crisi è stato sottostimato. Tali osservazioni sono state ripetute dopo la comunicazione delle informazioni definitive. Tuttavia, l'affermazione non era documentata. Va altresì sottolineato che al considerando citato si sosteneva che le importazioni oggetto di dumping dalla RPC avevano inasprito la recessione economica. Per quanto riguarda l'impatto della crisi economica, il considerando 184 del regolamento provvisorio riconosce il fatto che la crisi economica potrebbe aver aggravato l'andamento negativo dell'industria dell'Unione, anche se non in misura tale da inficiare il nesso di causalità tra le importazioni oggetto di dumping e la situazione di pregiudizio di tale industria durante il PI.

    (178)

    In assenza di altre nuove osservazioni relative alla crisi economica, i considerando da 181 a 184 del regolamento provvisorio sono confermati.

    5.3.10.   Altri fattori

    (179)

    In una comunicazione congiunta, alcuni importatori hanno affermato che il calo occupazionale è uno sviluppo normale nell'industria dei beni di consumo. Quest'affermazione non è stata però documentata. Inoltre, anche se tale tendenza era normale in questo settore, essa non poteva inficiare il nesso di causalità tra le importazioni oggetto di dumping dalla RPC e la notevole perdita di posti di lavoro nel settore. Pertanto, questa argomentazione è stata respinta.

    (180)

    Una parte ha sostenuto che le restanti carenze strutturali dell'industria dell'Unione in combinazione con l'eccesso di capacità esistente, illustrata nella tabella 3 del regolamento provvisorio, possono inficiare il nesso di causalità esistente tra le importazioni oggetto di dumping dalla RPC e il pregiudizio subito dai produttori dell'Unione. Per quanto riguarda tale argomentazione, sebbene l'industria dell'Unione all'inizio del periodo in esame fosse già in una situazione vulnerabile e fosse già stata sottoposta a una ristrutturazione, l'inchiesta ha confermato che essa era competitiva e capace di far fronte adeguatamente alla domanda proveniente da tutti i mercati. Per quanto riguarda la tabella 3 del regolamento provvisorio, il calo della produzione va visto in relazione alla pressione esercitata dall'elevato volume di importazioni a basso prezzo dalla RPC, mentre le esportazioni dell'industria dell'Unione erano rimaste stabili. Non è stato pertanto possibile accettare l'argomentazione.

    (181)

    Una parte ha sostenuto che la Commissione aveva omesso di considerare l'effetto cumulativo di ciascuno degli altri fattori di pregiudizio. Tale obiezione è stata anche sollevata da varie parti dopo la comunicazione delle informazioni definitive. Tuttavia, alla luce dei risultati dell'inchiesta relativi ai diversi altri fattori invocati, non è ragionevole pensare che il loro effetto cumulativo potesse inficiare il nesso di causalità. L'impatto della maggior parte dei fattori citati è stato limitato o nullo.

    (182)

    Una parte ha sostenuto che l'autorità incaricata dell'inchiesta non aveva operato una distinzione tra occorrenza concomitante e causalità. Le informazioni fornite a sostegno di tale informazione sono tuttavia tutt'altro che determinanti sotto questo profilo e l'argomentazione è stata perciò respinta.

    (183)

    In assenza di altre osservazioni nuove relative agli altri fattori, i considerando da 185 a 190 del regolamento provvisorio sono confermati.

    5.4.   Conclusioni relative al nesso di causalità

    (184)

    In mancanza di ulteriori nuove osservazioni, il considerando 191 del regolamento provvisorio è confermato.

    6.   INTERESSE DELL'UNIONE

    6.1.   Osservazioni preliminari

    (185)

    In assenza di osservazioni relative al considerando 192 del regolamento provvisorio, tale considerando è confermato.

    6.2.   Interesse dell'industria dell'Unione

    (186)

    Un produttore polacco non denunziante ha accolto favorevolmente le misure, mentre un produttore non denunziante del Regno Unito con interessi nelle importazioni del prodotto in esame vi si è opposto. La seconda parte ritiene che i dazi avrebbero un effetto negativo sui produttori che integrano la propria gamma di prodotti con importazioni dalla RPC e si sono adattati alla globalizzazione mediante un modello aziendale in cui il lavoro ad alto valore aggiunto viene svolto nell'Unione. Inoltre i clienti sarebbero stati meno inclini ad acquistare da tali produttori, perché questi ultimi non sarebbero più stati in grado di offrire una gamma completa di prodotti.

    (187)

    Per quanto riguarda le osservazioni della seconda parte, la situazione di tale società è stata esaminata. Si è accertato che le importazioni cinesi di oggetti per il servizio da tavola costituivano una parte minore del volume totale delle sue importazioni. La società ha sostenuto tuttavia, senza specificare ulteriormente, che tali importazioni erano importanti. La società non ha fornito dati sulla sua produzione interna. Sulla base dei rendiconti finanziari, la società aveva realizzato nel 2011 un utile al lordo delle imposte sul fatturato totale di più del 10 %, per lo più conseguito su mercati non UE (non sono state fornite cifre per il prodotto in esame). Su tale base non si ritiene che l'istituzione di misure possa mettere in pericolo la redditività di questa società. L'affermazione che molte altre imprese incontrerebbero difficoltà a seguito delle misure non è stata documentata con elementi di prova specifici. Inoltre, in base alle risposte ricevute durante la fase dell'esame della rappresentatività precedente all'apertura e alle comunicazioni ricevute successivamente, non vi è alcuna indicazione del fatto che un notevole numero significativo di società sia in una situazione simile.

    (188)

    L'effetto dei dazi sulle attività produttive dell'industria dell'Unione sarebbe positivo. In effetti, dopo la recente istituzione di dazi antidumping provvisori, sono stati segnalati diversi sviluppi positivi a questo proposito.

    (189)

    I suddetti sviluppi positivi confermano l'affermazione dei denunzianti che sarebbe stato possibile aumentare la produzione dell'Unione in tempi rapidi utilizzando impianti, macchinari e forza lavoro già disponibili, mentre aumenti più consistenti potevano essere realizzati a più lungo termine. L'intervento sulle pratiche sleali in materia di prezzi nel mercato apporta di conseguenza benefici all'industria dell'Unione perché il nuovo livello dei prezzi rende la fabbricazione di maggiori quantità di prodotti nell'Unione più interessante, sia per grandi che per piccoli ordinativi, per disegni e modelli speciali o per prodotti ad ampia diffusione senza marchio. Ciò si tradurrebbe nella creazione di nuovi posti di lavoro per lavoratori con competenze di diverso tipo e una conseguente diminuzione della disoccupazione.

    (190)

    Per quanto riguarda l'impossibilità di offrire una gamma completa di prodotti, questa affermazione non può essere accettata perché i consumatori richiedono costantemente nuove gamme di prodotti e l'esistenza di diverse fonti di approvvigionamento.

    (191)

    In assenza di altre osservazioni sull'interesse dell'industria dell'Unione, i considerando da 193 a 198 del regolamento provvisorio sono confermati.

    6.3.   Interesse degli importatori indipendenti

    (192)

    I due maggiori importatori inclusi nel campione hanno contestato di aver collaborato in misura insufficiente per quanto riguarda i dati relativi completi sulla redditività e il margine tra i prezzi di acquisto e di rivendita ad acquirenti indipendenti, mentre uno di essi ha contestato il fatto di aver negato l'accesso alla propria contabilità e ha sostenuto che se l'accesso fosse stato accordato non sarebbe comunque cambiato nulla. Le parti hanno affermato che le loro dimensioni e il loro modello aziendale non consentivano loro di fornire i dati al livello di dettaglio richiesto. Nella fase definitiva è confermato che uno di essi ha negato l'accesso alla propria contabilità relativa alle importazioni e che entrambi, pur essendosi impegnati in tal senso, non sono riusciti a fornire dati completi e utilizzabili sulla redditività e informazioni sul margine tra i prezzi di acquisto e di rivendita a clienti indipendenti utilizzabili dalle istituzioni per l'analisi della situazione degli importatori indipendenti. Le informazioni limitate fornite da entrambe le società sul loro prezzo di acquisto e di rivendita, sebbene non conclusive, erano interamente in linea, tuttavia, con le informazioni generali sul margine ottenute e sintetizzate al considerando 202 del regolamento provvisorio.

    (193)

    Al considerando 203 del regolamento provvisorio, le parti interessate erano state invitate a presentare ulteriori dati, esaurienti e verificabili, che consentissero un'analisi più approfondita dell'impatto delle misure sulla catena di approvvigionamento.

    (194)

    Dopo l'istituzione delle misure provvisorie, due importatori indipendenti hanno inviato nuove risposte al questionario. Comunicazioni relative all'interesse dell'Unione sono state ricevute anche da altri importatori non inclusi nel campione, da un'associazione di commercio europeo e internazionale (Foreign Trade Association), da un'associazione svedese di importatori, grossisti e dettaglianti (Svensk Handel), dalla CCCLA e da un produttore dell'Unione con interessi nell'importazione. Nessuna delle comunicazioni conteneva dati conclusivi per quanto riguarda l'impatto delle misure sulla catena di approvvigionamento.

    (195)

    Una parte ha sostenuto che i dati relativi all'effetto dei dazi sull'occupazione a valle erano stati sottostimati in considerazione del fatto che le statistiche Eurostat mostrano che in generale le società commerciali di distribuzione impiegano un numero maggiore di persone (33 milioni) rispetto alle imprese manifatturiere (31 milioni). Tuttavia, i dati forniti si riferiscono alle attività di importazione e di produzione in generale e non potevano essere utilizzati ai fini della presente inchiesta.

    (196)

    In una comunicazione congiunta, alcuni importatori hanno sostenuto che al campione di cinque importatori facevano capo 10 000 posti di lavoro connessi al prodotto in esame e non 350 come indicato al considerando 200 del regolamento provvisorio. Le cifre sono state sottoposte a un'ulteriore verifica. Va sottolineato che in sede di analisi degli interessi degli importatori è stato preso in considerazione il numero di posti di lavoro relativi all'importazione e alla rivendita del prodotto in esame, compresi quelli relativi alle funzioni di supporto. I posti di lavoro relativi ad altri prodotti o luoghi di origine, o relativi ad attività quali la vendita all'ingrosso o al dettaglio non vanno ovviamente inclusi in tale calcolo. Si ricorda che nella fase iniziale del procedimento, un gruppo di 14 importatori aveva stimato a circa 7 000 il numero di posti di lavoro collegati all'importazione. Tale cifra sembra essere una stima ragionevole in base a un'estrapolazione della situazione degli importatori inclusi nel campione, nella misura in cui i loro dati possono essere utilizzati.

    (197)

    Diverse parti hanno contestato l'alto margine lordo riportato al considerando 202 del regolamento provvisorio, sostenendo che tale margine sarebbe fuorviante. Tuttavia, l'inchiesta ha mostrato che la maggior parte degli importatori che hanno risposto al questionario ai fini del campionamento degli importatori ha segnalato un margine lordo tra l'acquisto e il prezzo di rivendita compreso tra il 50 % e il 200 %, e che gli importatori inclusi nel campione erano in una situazione simile. Inoltre, in seguito alla comunicazione delle informazioni provvisorie, i denunzianti hanno presentato vari esempi a sostegno delle informazioni fornite dalla pubblicazione citata al considerando 202 del regolamento provvisorio, cioè a conferma del rapporto tra il prezzo all'importazione e il prezzo al dettaglio del prodotto in esame.

    (198)

    Un fabbricante del Regno Unito con interessi nell'importazione ha spiegato che tali margini sono necessari per coprire taluni costi sostenuti nell'Unione. Non sono stati forniti dati che consentissero un calcolo di tali margini in base al volume d'affari.

    (199)

    Poiché solo tre degli importatori inclusi nel campione hanno fornito dati verificabili e utilizzabili sugli utili delle attività di importazione relative al prodotto in esame, e poiché tali importatori rappresentavano solo il 3 % circa delle importazioni del prodotto in esame, la media ponderata degli utili ricavata non è stata considerata conclusiva e pertanto non è stata riportata nel regolamento provvisorio. Tuttavia, va osservato che tale media ponderata degli utili indicava la buona salute dell'industria (compresa tra il 6 % e il 10 % - intervallo di valori indicato per ragioni di riservatezza).

    (200)

    Un importatore ha sostenuto che non vi è nell'Unione una produzione sufficiente di grès colorato e che importare dalla RPC è pertanto indispensabile. La stessa argomentazione è stata sostenuta dopo la comunicazione delle informazioni. Tuttavia, l'inchiesta ha stabilito che il grès colorato può essere acquistato da varie fonti, fra cui i produttori dell'Unione. Inoltre, i produttori dell'Unione hanno sufficiente capacità di produzione per aumentare le vendite sul mercato dell'Unione.

    (201)

    Le informazioni raccolte nel corso dell'inchiesta non hanno consentito un'adeguata quantificazione della misura in cui gli importatori sarebbero in grado di compensare l'aumento dei prezzi di acquisto conseguente all'istituzione del dazio. Tuttavia, qualora le importazioni dalla RPC fossero soggette a un dazio antidumping definitivo, e in considerazione delle informazioni sui margini lordi e netti, non vi è nulla che suggerisca che la redditività dell'attività degli importatori sia in pericolo. Un importatore ha inoltre suggerito che non vi sarebbero conseguenze negative per i grandi operatori del mercato e per gli importatori la cui attività principale non riguarda gli oggetti per il servizio da tavola e da cucina in ceramica.

    (202)

    Si conclude pertanto che l'istituzione di misure ai livelli proposti non esercita un effetto negativo apprezzabile sulla situazione degli importatori indipendenti del prodotto in esame.

    (203)

    In assenza di altre nuove osservazioni per quanto riguarda l'interesse degli importatori indipendenti, i considerando da 199 a 211 del regolamento provvisorio sono confermati.

    6.4.   Interesse degli altri settori economici

    (204)

    In seguito all'invito di cui al considerando 203 del regolamento provvisorio, il giorno della pubblicazione delle misure provvisorie la Commissione ha contattato direttamente i dettaglianti e le associazioni di dettaglianti, gli importatori che potrebbero esercitare attività di commercio al dettaglio e i designer noti alla Commissione del settore interessato e li ha invitati a compilare i questionari pertinenti. Taluni destinatari che avevano inizialmente sostenuto di essere dettaglianti hanno risposto di non essere interessati perché il settore dell'inchiesta non riguardava la loro attività. La Commissione ha ricevuto sette nuove risposte al questionario per i dettaglianti. Le importazioni dalla RPC nel PI collegate a questi sette dettaglianti corrispondevano all'1 %. La maggior parte delle risposte fornite erano carenti sotto molti aspetti, nonostante ciò sono state analizzate per quanto possibile. Non sono pervenute risposte al questionario per i designer.

    (205)

    Le informazioni così ottenute non hanno, in sostanza, fornito nuovi elementi di prova sugli interessi degli altri settori economici che possano mettere in discussione la conclusione di cui al considerando 217 del regolamento provvisorio.

    (206)

    In seguito alla pubblicazione delle misure provvisorie sono state ricevute comunicazioni relative all'interesse dell'Unione per quanto riguarda gli altri settori economici sia da importatori inclusi nel campione che da importatori non inclusi (tra cui un importatore polacco che opera nel settore del materiale promozionale), da un'associazione di commercio europeo e internazionale (Foreign Trade Association), da un'associazione svedese di importatori, grossisti e dettaglianti (Svensk Handel), da numerosi dettaglianti, dalla CCCLA e da otto società del settore della torrefazione del caffè (sette con sede in Italia, una con sede principale in Austria).

    (207)

    Le società di torrefazione del caffè hanno sostenuto che a causa del numero molto limitato di produttori dell'Unione che servono il loro mercato (massimo 5), la maggior parte dei quali importa dalla RPC direttamente o tramite società affiliate, e dell'elevato numero di apparecchi per tostare il caffè (1 500 - 3 000), le misure al livello proposto nella fase provvisoria potrebbero impedire loro di reperire tali apparecchi in futuro. Tale argomentazione non può essere accolta. In primo luogo, le misure definitive sono inferiori a quelle provvisorie. In secondo luogo, l'inchiesta ha mostrato che i produttori dell'Unione sarebbero in grado di mobilitare ulteriormente il loro potenziale produttivo e rispondere ai bisogni dell'industria di torrefazione del caffè se fosse stato rimosso il pregiudizio causato dalle importazioni oggetto di dumping dalla RPC. Dato l'alto numero di produttori dell'Unione, è molto probabile che il numero di produttori dell'Unione che potrebbero accettare ordini dalle società di torrefazione del caffè sarebbero più di cinque.

    (208)

    Le società di torrefazione del caffè hanno affermato che le misure antidumping danneggerebbero le loro esportazioni a causa della perdita di competitività e delle possibili ritorsioni da parte delle autorità cinesi. Tuttavia, non vi sono prove che indicano che il livello delle misure istituite comporterebbe una perdita di competitività, anche tenendo conto del fatto che altri membri dell'OMC hanno istituito misure antidumping riguardanti questo tipo di prodotto. La presunzione di possibili ritorsioni è ritenuta infondata.

    (209)

    Le società di torrefazione del caffè hanno dichiarato che le misure antidumping avrebbero inevitabilmente causato una riduzione generale della loro attività e delle loro vendite, un aumento generale di prezzo del caffè del settore HORECA (hotel, ristoranti e catering) e un calo nella qualità dei prodotti e dei servizi. Tutto questo mettendo presumibilmente a rischio un numero considerevole di posti di lavoro diretti e indiretti. Tuttavia, tenendo conto di quale sia l'attività principale delle società di torrefazione del caffè e delle conclusioni sugli effetti delle misure sulla catena di approvvigionamento, tali argomentazioni non possono essere accettate. Va inoltre notato che il numero totale di posti di lavoro connessi alle attività di torrefazione del caffè nel mondo non può essere considerato una base di calcolo adeguata per il numero di posti di lavoro che potrebbero essere a rischio a causa dell'istituzione di misure antidumping.

    (210)

    Due dettaglianti hanno affermato che la produzione di nuova bone china e di bone china nell'Unione è insufficiente e che essi non hanno altra scelta che importarla dalla RPC. La stessa argomentazione è stata presentata da un'associazione di importatori dopo la comunicazione delle informazioni. In primo luogo, in linea generale va osservato che le misure antidumping si prefiggono di ripristinare condizioni di commercio leale e non di bloccare le importazioni. Nel caso in esame, il livello delle misure non può essere considerato proibitivo. In secondo luogo, l'inchiesta ha accertato che tali prodotti possono essere acquistati da varie fonti, tra cui i produttori dell'Unione. Infine, i produttori dell'Unione hanno la capacità di produzione per aumentare le vendite sul mercato dell'Unione e potrebbero sfruttare ulteriormente il loro potenziale qualora le misure antidumping fossero istituite in via definitiva.

    (211)

    Un dettagliante ha sostenuto che le misure avrebbero un impatto negativo su alcuni oggetti che servono il mercato turistico. Tuttavia non sono state presentate informazioni documentate a sostegno di tale affermazione. Inoltre, tali oggetti rappresentano una quota limitata del settore in questione.

    (212)

    Un importatore grossista ha dichiarato che l'istituzione delle misure causerebbe un consolidamento verticale dei mercati da parte di alcuni dei principali operatori. Tuttavia, visto l'attuale numero di operatori, è improbabile che ciò avvenga nel breve e nel medio termine.

    (213)

    A seguito delle questioni già trattate nel regolamento provvisorio va osservato che alcune parti hanno trovato che gli interessi delle imprese più piccole, come i dettaglianti, i distributori e le imprese che si occupano di articoli promozionali, non era stato sufficientemente preso in considerazione. Tale argomentazione è stata reiterata da numerose parti dopo la comunicazione delle informazioni definitive. Bisogna riconoscere che, nel complesso, le microimprese e le piccole imprese potrebbero essere più vulnerabili a un eventuale aumento dei prezzi causato dai dazi antidumping. Tuttavia non vi sono prove del fatto che il livello delle misure istituite avrà un impatto negativo significativo sugli altri attori economici che rientrano nella definizione di PMI. L'argomentazione viene quindi respinta definitivamente.

    (214)

    In assenza di altre osservazioni per quanto riguarda l'interesse degli altri settori economici, i considerando da 212 a 217 del regolamento provvisorio sono confermati.

    6.5.   Interesse dei consumatori (famiglie)

    (215)

    Sebbene siano state contattate dalla Commissione, nessuna delle parti che rappresentano direttamente gli interessi degli acquirenti finali, quali ad esempio le associazioni di consumatori, ha presentato osservazioni.

    (216)

    Varie parti hanno contestato la conclusione del considerando 222 del regolamento provvisorio relativa all'aumento dei prezzi. Argomentazioni simili sono state ripetute dopo la comunicazione delle informazioni definitive.

    (217)

    Nell'improbabile eventualità che il dazio ricada del tutto sui consumatori e partendo dal presupposto che i livelli delle importazioni e i prezzi restino invariati, i dazi antidumping comporterebbero un costo aggiuntivo annuo per famiglia inferiore a 1 EUR. Tale calcolo si basa sui valori e sui volumi delle importazioni registrati nel PI, sul livello dei dazi proposto e sul numero di famiglie nell'Unione.

    (218)

    Tale incidenza non può essere ritenuta sufficiente ad annullare l'effetto positivo per l'industria dell'Unione derivante dalla limitazione del pregiudizio causato dalle importazioni oggetto di dumping dalla RPC.

    (219)

    Una parte ha affermato che, come conseguenza delle misure, si avrebbe una carenza di oggetti per il servizio da tavola economici. Tale argomentazione è stata reiterata dopo la comunicazione delle informazioni definitive. Tuttavia, tale argomentazione non può essere accolta perché, come indicato al considerando 157 del regolamento provvisorio, l'industria dell'Unione produce per tutti i mercati, compreso quello degli oggetti per il servizio da tavola economici.

    (220)

    In assenza di altre osservazioni per quanto riguarda l'interesse dei consumatori (famiglie), i considerando da 218 a 226 del regolamento provvisorio sono confermati.

    6.6.   Conclusione sull'interesse dell'Unione

    (221)

    Alla luce di quanto esposto sopra, la valutazione contenuta nel regolamento provvisorio viene confermata.

    (222)

    Sono pertanto confermati i considerando da 227 a 229 del regolamento provvisorio.

    7.   MISURE ANTIDUMPING DEFINITIVE

    7.1.   Livello di eliminazione del pregiudizio

    (223)

    È stato obiettato che il margine di utile impiegato per determinare l'importo del dazio necessario per eliminare gli effetti del dumping pregiudizievole era troppo elevato. Tale argomentazione è stata respinta, come spiegato alla precedente sezione 4.5.3.3.

    (224)

    Diverse parti interessate hanno contestato il margine di utile perseguito utilizzato per calcolare il margine di pregiudizio. Tali osservazioni sono riprese ai considerando da 135 a 142. Sulla base dell'analisi di tali osservazioni si conclude che il valore del 6 % di utile perseguito deve essere mantenuto.

    (225)

    In assenza di altre osservazioni relative al livello di eliminazione del pregiudizio,la metodologia di cui ai considerando da 230 a 234 del regolamento provvisorio è confermata.

    7.2.   Misure definitive

    (226)

    Alla luce delle conclusioni raggiunte in merito al dumping, al pregiudizio, al nesso di causalità e all'interesse dell'Unione e in conformità all'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento di base, devono essere istituiti dazi antidumping definitivi al livello dei margini di dumping e di pregiudizio più bassi, conformemente alla regola del dazio inferiore, sulle importazioni del prodotto in esame. Di conseguenza, tutte le aliquote di dazio devono essere fissate al livello dei margini di dumping.

    (227)

    Il lieve adeguamento di cui ai considerando 115 e 132 ha determinato margini di underselling leggermente modificati come si può costatare nei margini di pregiudizio elencati qui di seguito. Sono pertanto proposti i seguenti dazi antidumping definitivi:

    Società

    Margine di dumping (%)

    Margine di pregiudizio (%)

    Aliquota del dazio antidumping definitivo (%)

    Hunan Hualian China Industry Co., Ltd; Hunan Hualian Ebillion Industry Co., Ltd; Hunan Liling Hongguanyao China Industry Co., Ltd and Hunan Hualian Yuxiang China Industry Co., Ltd

    18,3

    44,8

    18,3

    Guangxi Sanhuan Enterprise Group Holding Co., Ltd

    13,1

    92,6

    13,1

    CHL Porcelain Industries Ltd

    23,4

    110,1

    23,4

    Shandong Zibo Niceton-Marck Huaguang Ceramics Limited; Zibo Huatong Ceramics Co., Ltd; Shandong Silver Phoenix Co., Ltd; Niceton Ceramics (Linyi) Co., Ltd; Linyi Jingshi Ceramics Co., Ltd; Linyi Silver Phoenix Ceramics Co., Ltd; Linyi Chunguang Ceramics Co., Ltd, and Linyi Zefeng Ceramics Co., Ltd

    17,6

    79,1

    17,6

    Guangxi Province Beiliu City Laotian Ceramics Co., Ltd

    22,9

    45,7

    22,9

    Tutti gli altri produttori esportatori che hanno collaborato

    17,9

    79,0

    17,9

    Tutte le altre società

    36,1

    110,1

    36,1

    (228)

    Le aliquote del dazio antidumping applicate a titolo individuale alle società specificate nel presente regolamento sono state calcolate in base ai risultati della presente inchiesta. Esse rispecchiano pertanto la situazione constatata durante l'inchiesta con riferimento alle società interessate. Di conseguenza tali aliquote di dazio (contrariamente al dazio nazionale applicabile a «tutte le altre società») si applicano esclusivamente alle importazioni di prodotti originari della RPC fabbricati da queste società, cioè dai soggetti di diritto citati. Le importazioni del prodotto in esame fabbricato da qualsiasi altra società non espressamente menzionata nel dispositivo del presente regolamento, comprese le persone giuridiche collegate a quelle espressamente menzionate, non possono beneficiare di tali aliquote e saranno soggette all'aliquota di dazio applicabile a «tutte le altre società».

    (229)

    Al fine di ridurre al minimo i rischi di elusione dovuti alla grande differenza tra le aliquote del dazio, in questo caso si ritiene necessaria l'adozione di misure speciali volte a garantire la corretta applicazione dei dazi antidumping. Queste misure speciali comprendono la presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, conforme ai requisiti illustrati nell'allegato II del presente regolamento. Le importazioni non accompagnate da una fattura di questo tipo sono assoggettate al dazio antidumping residuo applicabile a tutti gli altri esportatori.

    (230)

    Nel caso in cui le esportazioni di una delle società soggette ad aliquote di dazio individuali più basse aumentino notevolmente in termini di volume dopo l'istituzione delle misure in questione, tale aumento di volume potrebbe essere considerato di per sé come un cambiamento della configurazione degli scambi dovuto all'istituzione di misure ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base. In tali circostanze, e se sono soddisfatte le necessarie condizioni, può essere avviata un'inchiesta antielusione. Nell'ambito dell’inchiesta si potrà fra l’altro esaminare la necessità di sopprimere i dazi individuali e di istituire di conseguenza un dazio unico a livello nazionale.

    (231)

    Le eventuali richieste di applicazione di un'aliquota individuale del dazio antidumping (per es. in seguito ad un cambiamento della ragione sociale della società o alla creazione di nuove entità di produzione o di vendita) devono essere inviate immediatamente alla Commissione (11), con tutte le informazioni pertinenti, indicando in particolare eventuali modifiche delle attività della società legate alla produzione, alle vendite sul mercato interno e alle vendite all'esportazione, connesse ad esempio al cambiamento della ragione sociale o delle entità di produzione e di vendita. Se del caso, il presente regolamento sarà modificato aggiornando di conseguenza l'elenco delle società che beneficiano dei dazi antidumping applicati a titolo individuale.

    (232)

    Per garantire una corretta applicazione del dazio antidumping, l'aliquota del dazio a livello nazionale dovrà essere applicata non soltanto ai produttori esportatori che non hanno collaborato ma anche ai produttori che non hanno esportato verso l'Unione durante il PI.

    (233)

    Per garantire la parità di trattamento tra eventuali nuovi esportatori e le società che hanno collaborato all'inchiesta ma che non sono state incluse nel campione (elencate nell'allegato I del presente regolamento), si ritiene opportuno prevedere che il dazio medio ponderato imposto nei confronti di dette società venga applicato anche ai nuovi esportatori, i quali avrebbero altrimenti diritto a un riesame a norma dell'articolo 11, paragrafo 4, del regolamento di base.

    (234)

    Tutte le parti sono state informate dei fatti e delle considerazioni essenziali in base ai quali si intendeva raccomandare l'istituzione di un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di oggetti per il servizio da tavola e da cucina in ceramica originari della RPC e la riscossione definitiva degli importi depositati a titolo di dazi provvisori («comunicazione delle informazioni definitive»). A tutte le parti è stato concesso un periodo entro il quale presentare osservazioni sulla comunicazione delle informazioni definitive.

    (235)

    Tutte le osservazioni orali e scritte trasmesse dalle parti interessate sono state esaminate e prese in considerazione se ritenute pertinenti.

    7.3.   Riscossione definitiva dei dazi antidumping provvisori

    (236)

    In considerazione dell'entità dei margini di dumping accertati e del pregiudizio causato all'industria dell'Unione, si ritiene necessario che gli importi delle garanzie costituite a titolo di dazio antidumping provvisorio, istituito dal regolamento provvisorio, siano definitivamente riscossi in ragione dell'aliquota del dazio istituito in via definitiva,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    1.   È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di oggetti per il servizio da tavola e da cucina in ceramica, esclusi i coltelli di ceramica, i macinini per condimenti o spezie in ceramica e le loro parti in ceramica che effettuano la macinazione, gli sbucciatori in ceramica, gli affilacoltelli in ceramica e le pietre per la cottura della pizza in ceramica di cordierite del tipo utilizzato per cuocere in forno pizze e pane, attualmente classificabili ai codici NC ex 6911 10 00, ex 6912 00 10, ex 6912 00 30, ex 6912 00 50 ed ex 6912 00 90 (codici TARIC 6911100090, 6912001011, 6912001091, 6912003010, 6912005010 e 6912009010) originari della RPC.

    2.   L'aliquota del dazio antidumping definitivo applicabile al prezzo netto, franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, per il prodotto descritto nel paragrafo 1 e fabbricato dalle società in appresso è la seguente:

    Società

    Dazio (%)

    Codice addizionale TARIC

    Hunan Hualian China Industry Co., Ltd;

    Hunan Hualian Ebillion Industry Co., Ltd;

    Hunan Liling Hongguanyao China Industry Co., Ltd;

    Hunan Hualian Yuxiang China Industry Co., Ltd.

    18,3

    B349

    Guangxi Sanhuan Enterprise Group Holding Co., Ltd

    13,1

    B350

    CHL Porcelain Industries Ltd

    23,4

    B351

    Shandong Zibo Niceton-Marck Huaguang Ceramics Limited;

    Zibo Huatong Ceramics Co., Ltd;

    Shandong Silver Phoenix Co., Ltd;

    Niceton Ceramics (Linyi) Co., Ltd;

    Linyi Jingshi Ceramics Co., Ltd;

    Linyi Silver Phoenix Ceramics Co., Ltd;

    Linyi Chunguang Ceramics Co., Ltd;

    Linyi Zefeng Ceramics Co., Ltd.

    17,6

    B352

    Guangxi Province Beiliu City Laotian Ceramics Co., Ltd

    22,9

    B353

    Società elencate nell'allegato I

    17,9

     

    Tutte le altre società

    36,1

    B999

    3.   L'applicazione delle aliquote del dazio antidumping individuale specificate per le società menzionate al paragrafo 2 è subordinata alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, conforme ai requisiti riportati nell'allegato II. In caso di mancata presentazione di tale fattura si applica l'aliquota del dazio applicabile a tutte le altre società.

    4.   Salvo diversa indicazione, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.

    Articolo 2

    1.   Gli importi depositati a titolo di dazio antidumping provvisorio in applicazione del regolamento (UE) n. 1072/2012 sulle importazioni di macinini per spezie e condimenti in ceramica e loro parti in ceramica che effettuano la macinazione, sbucciatori in ceramica, affilacoltelli in ceramica e pietre in ceramica di cordierite del tipo utilizzato per cuocere in forno pizze e pane, originarie della RPC, sono svincolati.

    2.   Gli importi depositati a titolo di dazi antidumping provvisori in applicazione del regolamento (UE) n. 1072/2012 sulle importazioni di oggetti per il servizio da tavola e da cucina, esclusi i coltelli in ceramica, i macinini per spezie e condimenti in ceramica e loro parti in ceramica che effettuano la macinazione, gli sbucciatori in ceramica, gli affilacoltelli in ceramica, le pietre per la cottura della pizza in ceramica di cordierite del tipo utilizzato per cuocere in forno pizze e pane, originarie della RPC, sono riscossi in via definitiva. Gli importi depositati sono svincolati nella parte eccedente l'aliquota del dazio antidumping definitivo.

    Articolo 3

    L'articolo 1, paragrafo 2, può essere modificato aggiungendo il nuovo produttore esportatore alle società che hanno colaborato non incluse nel campione e soggette al dazio medio ponderato del 17,9 %, qualora un nuovo produttore esportatore della RPC fornisca alla Commissione elementi sufficienti a dimostrare che:

    a)

    non ha esportato nell'Unione il prodotto descritto all'articolo 1, paragrafo 1, durante il periodo dell'inchiesta (dal 1o gennaio 2011 al 31 dicembre 2011);

    b)

    non è collegato a nessuno degli esportatori o produttori della RPC soggetti alle misure istituite dal presente regolamento; e

    c)

    ha effettivamente esportato nell'Unione il prodotto in esame dopo il periodo dell'inchiesta su cui si basano le misure o ha assunto un obbligo contrattuale irrevocabile di esportare una quantità rilevante nell'Unione.

    Articolo 4

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

    Fatto a Bruxelles, il 13 maggio 2013

    Per il Consiglio

    Il presidente

    S. COVENEY


    (1)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.

    (2)  GU L 318 del 15.11.2012, pag. 28.

    (3)  GU C 44 del 16.2.2012, pag. 22.

    (4)  Sentenza della Corte di giustizia del 2 febbraio 2012 nella causa C-249/10 p, Brosmann Footwear HK e altri/Consiglio dell'Unione europea e sentenza della Corte di giustizia del 15 novembre 2012 nella causa C-247/10 P, Zhejiang Aokang Shoes Co. Ltd/Consiglio dell'Unione europea.

    (5)  Regolamento (UE) n. 1168/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, che modifica il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea, GU L 344 del 14.12.2012, pag. 1.

    (6)  Ibid.

    (7)  Cfr. nota 4.

    (8)  Le statistiche Eurostat sull'occupazione connessa alla fabbricazione di tessili, articoli di vestiario, prodotti in cuoio/legno o sughero/paglia/carta e stampa e riproduzione di supporti registrati.

    (9)  Competitiveness of the Ceramics Sector, relazione finale 13 ottobre 2008, pag. 29.

    (10)  GU L 238 del 15.9.2011, pag. 1.

    (11)  European Commission, Directorate-General for Trade, Directorate H, Office: NERV-105, 08/020, 1049 Bruxelles/Brussel, BELGIQUE/ BELGIË.


    ALLEGATO I

    Produttori esportatori cinesi che hanno collaborato non inclusi nel campione

    Nome

    Codice addizionale TARIC

    Amaida Ceramic Product Co., Ltd.

    B357

    Asianera Porcelain (Tangshan) Ltd.

    B358

    Beiliu Changlong Ceramics Co., Ltd.

    B359

    Beiliu Chengda Ceramic Co., Ltd.

    B360

    Beiliu City Heyun Building Materials Co., Ltd.

    B361

    Beiliu Jiasheng Porcelain Co., Ltd.

    B362

    Beiliu Quanli Ceramic Co., Ltd.

    B363

    Beiliu Shimin Porcelain Co., Ltd.

    B364

    Beiliu Windview Industries Ltd.

    B365

    Cameo China (Fengfeng) Co., Ltd.

    B366

    Changsha Happy Go Products Developing Co., Ltd.

    B367

    Chao An Huadayu Craftwork Factory

    B368

    Chaoan County Fengtang Town HaoYe Ceramic Fty

    B369

    Chao'an Lian Xing Yuan Ceramics Co., Ltd.

    B370

    Chaoan Oh Yeah Ceramics Industrial Co., Ltd.

    B371

    Chaoan Shengyang Crafts Industrial Co., Ltd

    B372

    Chaoan Xin Yuan Ceramics Factory

    B373

    Chao'an Yongsheng Ceramic Industry Co., Ltd.

    B374

    Chaozhou Baodayi Porcelain Co., Ltd.

    B375

    Chaozhou Baode Ceramics Co., Ltd,

    B376

    Chaozhou Baolian Ceramics Co., Ltd.

    B377

    Chaozhou Big Arrow Ceramics Industrial Co., Ltd.

    B378

    Chaozhou Boshifa Ceramics Making Co., Ltd.

    B379

    Chaozhou Cantake Craft Co., Ltd.

    B380

    Chaozhou Ceramics Industry and Trade General Corp.

    B381

    Chaozhou Chaofeng Ceramic Making Co., Ltd.

    B382

    Chaozhou Chengxi Jijie Art & Craft Painted Porcelain Fty.

    B383

    Chaozhou Chengxinda Ceramics Industry Co., Ltd.

    B384

    Chaozhou Chenhui Ceramics Co., Ltd.

    B385

    Chaozhou Chonvson Ceramics Industry Co., Ltd.

    B386

    Chaozhou Daxin Arts & Crafts Co., Ltd.

    B387

    Chaozhou DaXing Ceramics Manufactory Co., Ltd

    B388

    Chaozhou Dayi Ceramics Industries Co., Ltd.

    B389

    Chaozhou Dehong Ceramics Making Co., Ltd.

    B390

    Chaozhou Deko Ceramic Co., Ltd.

    B391

    Chaozhou Diamond Ceramics Industrial Co., Ltd.

    B392

    Chaozhou Dongyi Ceramics Co., Ltd.

    B393

    Chaozhou Dragon Porcelain Industrial Co., Ltd.

    B394

    Chaozhou Fairway Ceramics Manufacturing Co., Ltd.

    B395

    Chaozhou Feida Ceramics Industries Co., Ltd.

    B396

    Chaozhou Fengxi Baita Ceramics Fty.

    B397

    Chaozhou Fengxi Dongtian Porcelain Fty. No.2

    B398

    Chaozhou Fengxi Fenger Ceramics Craft Fty.

    B399

    Chaozhou Fengxi Hongrong Color Porcelain Fty.

    B400

    Chaozhou Fengxi Jiaxiang Ceramic Manufactory

    B401

    Chaozhou Fengxi Porcelain Industrial Trade Imp & Exp. Corp

    B402

    Chaozhou Fengxi Shengshui Porcelain Art Factory

    B403

    Chaozhou Fengxi Zone Jinbaichuan Porcelain Crafts Factory

    B404

    Chaozhou Fromone Ceramic Co., Ltd.

    B405

    Chaozhou Genol Ceramics Manufacture Co., Ltd.

    B406

    Chaozhou Good Concept Ceramics Co., Ltd.

    B407

    Chaozhou Grand Collection Ceramics Manufacturing Co. Ltd.

    B408

    Chaozhou Guangjia Ceramics Manufacture Co., Ltd.

    B409

    Chaozhou Guidu Ceramics Co., Ltd.

    B410

    Chaozhou Haihong Ceramics Making Co., Ltd.

    B411

    Chaozhou Hengchuang Porcelain Co., Ltd.

    B412

    Chaozhou Henglibao Porcelain Industrial Co., Ltd.

    B413

    Chaozhou Hongbo Ceramics Industrial Co., Ltd.

    B414

    Chaozhou Hongjia Ceramics Making Co., Ltd.

    B415

    Chaozhou Hongye Ceramics Manufactory Co., Ltd.

    B416

    Chaozhou Hongye Porcelain Development Co., Ltd.

    B417

    Chaozhou Hongyue Porcelain Industry Co., Ltd.

    B418

    Chaozhou Hongzhan Ceramic Manufacture Co., Ltd.

    B419

    Chaozhou Hua Da Ceramics Making Co., Ltd.

    B420

    Chaozhou Huabo Ceramic Co., Ltd.

    B421

    Chaozhou Huade Ceramics Manufacture Co., Ltd.

    B422

    Chaozhou Huashan Industrial Co., Ltd.

    B423

    Chaozhou Huayu Ceramics Co., Ltd.

    B424

    Chaozhou Huazhong Ceramics Industries Co., Ltd.

    B425

    Chaozhou Huifeng Ceramics Craft Making Co., Ltd.

    B426

    Chaozhou J&M Ceramics Industrial Co., Ltd.

    B427

    Chaozhou Jencymic Co., Ltd.

    B428

    Chaozhou Jiahua Ceramics Co., Ltd.

    B429

    Chaozhou Jiahuabao Ceramics Industrial Co., Ltd.

    B430

    Chaozhou JiaHui Ceramic Factory

    B431

    Chaozhou Jiaye Ceramics Making Co., Ltd.

    B432

    Chaozhou Jiayi Ceramics Making Co., Ltd.

    B433

    Chaozhou Jiayu Ceramics Making Co., Ltd.

    B434

    Chaozhou Jin Jia Da Porcelain Industry Co., Ltd.

    B435

    Chaozhou Jingfeng Ceramics Craft Co., Ltd.

    B436

    Chaozhou Jinqiangyi Ceramics Co., Ltd.

    B437

    Chaozhou Jinxin Ceramics Making Co., Ltd

    B438

    Chaozhou Jinyuanli Ceramics Manufacture Co., Ltd.

    B439

    Chaozhou Kaibo Ceramics Making Co., Ltd.

    B440

    Chaozhou Kedali Porcelain Industrial Co., Ltd.

    B441

    Chaozhou King's Porcelain Industry Co., Ltd.

    B442

    Chaozhou Kingwave Porcelain & Pigment Co., Ltd.

    B443

    Chaozhou Lemontree Tableware Co., Ltd.

    B444

    Chaozhou Lianfeng Porcelain Co., Ltd.

    B445

    Chaozhou Lianjun Ceramics Co., Ltd.

    B446

    Chaozhou Lianyu Ceramics Co., Ltd.

    B447

    ChaoZhou Lianyuan Ceramic Making Co., Ltd.

    B448

    Chaozhou Lisheng Ceramics Co., Ltd.

    B449

    Chaozhou Loving Home Porcelain Co., Ltd.

    B450

    Chaozhou Maocheng Industry Dve. Co., Ltd.

    B451

    Chaozhou MBB Porcelain Factory

    B452

    Chaozhou Mingyu Porcelain Industry Co., Ltd.

    B453

    Chaozhou New Power Co., Ltd.

    B454

    Chaozhou Ohga Porcelain Co.,Ltd.

    B455

    Chaozhou Oubo Ceramics Co., Ltd.

    B456

    Chaozhou Pengfa Ceramics Manufactory Co., Ltd.

    B457

    Chaozhou Pengxing Ceramics Co., Ltd.

    B458

    Chaozhou Qingfa Ceramics Co., Ltd.

    B459

    Chaozhou Ronghua Ceramics Making Co., Ltd.

    B460

    Chaozhou Ronglibao Porcelain Co., Ltd.

    B461

    Chaozhou Rui Cheng Porcelain Industry Co., Ltd.

    B462

    Chaozhou Rui Xiang Porcelain Industrial Co., Ltd.

    B463

    Chaozhou Ruilong Ceramics Co., Ltd.

    B464

    Chaozhou Sanhua Ceramics Industrial Co., Ltd.

    B465

    Chaozhou Sanming Industrial Co., Ltd.

    B466

    Chaozhou Santai Porcelain Co., Ltd.

    B467

    Chaozhou Shuntai Ceramic Manufactory Co., Ltd.

    B468

    Chaozhou Songfa Ceramics Co.,Ltd.

    B469

    Chaozhou Sundisk Ceramics Making Co., Ltd.

    B470

    Chaozhou Teemjade Ceramics Co., Ltd.

    B471

    Chaozhou Thyme Ceramics Co., Ltd.

    B472

    Chaozhou Tongxing Huajiang Ceramics Making Co., Ltd

    B473

    Chaozhou Totye Ceramics Industrial Co., Ltd.

    B474

    Chaozhou Trend Arts & Crafts Co., Ltd.

    B475

    Chaozhou Uncommon Craft Industrial Co., Ltd.

    B476

    Chaozhou Weida Ceramic Making Co., Ltd.

    B477

    Chaozhou Weigao Ceramic Craft Co., Ltd.

    B478

    Chaozhou Wingoal Ceramics Industrial Co., Ltd.

    B479

    Chaozhou Wood House Porcelain Co., Ltd.

    B480

    Chaozhou Xiangye Ceramics Craft Making Co., Ltd.

    B481

    Chaozhou Xin Weicheng Co., Ltd.

    B482

    Chaozhou Xincheng Ceramics Co., Ltd.

    B483

    Chaozhou Xinde Ceramics Craft Factory

    B484

    Chaozhou Xingguang Ceramics Co., Ltd.

    B485

    Chaozhou Xinhui Porcelain Co., Ltd.

    B486

    Chaozhou Xinkai Porcelain Co., Ltd.

    B487

    Chaozhou Xinlong Porcelain Industrial Co., Ltd.

    B488

    Chaozhou Xinyu Porcelain Industrial Co., Ltd.

    B489

    Chaozhou Xinyue Ceramics Manufacture Co., Ltd.

    B490

    Chaozhou Yangguang Ceramics Co., Ltd.

    B491

    Chaozhou Yaran Ceramics Craft Making Co., Ltd.

    B492

    Chaozhou Yinhe Ceramics Co., Ltd.

    B493

    Chaozhou Yongsheng Ceramics Manufacturing Co., Ltd.

    B494

    Chaozhou Yongxuan Domestic Ceramics Manufactory Co., Ltd.

    B495

    Chaozhou Yu Ri Ceramics Making Co., Ltd.

    B496

    Chaozhou Yuefeng Ceramics Ind. Co., Ltd.

    B497

    Chaozhou Yufeng Ceramics Making Factory

    B498

    Chaozhou Zhongxia Porcelain Factory Co., Ltd.

    B499

    Chaozhou Zhongye Ceramics Co., Ltd.

    B500

    Dabu Yongxingxiang Ceramics Co., Ltd.

    B501

    Dapu Fuda Ceramics Co., Ltd.

    B502

    Dapu Taoyuan Porcelain Factory

    B503

    Dasheng Ceramics Co., Ltd. Dehua

    B504

    De Hua Hongshun Ceramic Co., Ltd.

    B505

    Dehua Hongsheng Ceramic Co., Ltd.

    B506

    Dehua Jianyi Porcelain Industry Co., Ltd.

    B507

    Dehua Kaiyuan Porcelain Industry Co., Ltd.

    B508

    Dehua Ruyuan Gifts Co., Ltd.

    B509

    Dehua Xinmei Ceramics Co., Ltd.

    B510

    Dongguan Kennex Ceramic Ltd.

    B511

    Dongguan Shilong Kyocera Co., Ltd.

    B512

    Dongguan Yongfuda Ceramics Co., Ltd.

    B513

    Evershine Fine China Co., Ltd.

    B514

    Excellent Porcelain Co., Ltd.

    B515

    Fair-Link Limited (Xiamen)

    B516

    Far East (Boluo) Ceramics Factory Co., Ltd.

    B517

    Far East (chaozhou) Ceramics Factory Co., Ltd.

    B518

    Fengfeng Mining District Yuhang Ceramic Co. Ltd. («Yuhang»)

    B519

    Foshan Metart Company Limited

    B520

    Fujian De Hua Jiashun Art&Crafts Co., Ltd.

    B521

    Fujian Dehua Chengyi Ceramics Co., Ltd.

    B522

    Fujian Dehua Five Continents Ceramic Manufacturing Co., Ltd.

    B523

    Fujian Dehua Fujue Ceramics Co., Ltd.

    B524

    Fujian Dehua Full Win Crafts Co., Ltd.

    B525

    Fujian Dehua Fusheng Ceramics Co., Ltd.

    B526

    Fujian Dehua Gentle Porcelain Co., Ltd.

    B527

    Fujian Dehua Guanhong Ceramic Co., Ltd.

    B528

    Fujian Dehua Guanjie Ceramics Co., Ltd.

    B529

    Fujian Dehua Hiap Huat Koyo Toki Co., Ltd.

    B530

    Fujian Dehua Hongda Ceramics Co., Ltd.

    B531

    Fujian Dehua Hongsheng Arts & Crafts Co., Ltd.

    B532

    Fujian Dehua Hongyu Ceramic Co., Ltd.

    B533

    Fujian Dehua Huachen Ceramics Co., Ltd.

    B534

    Fujian Dehua Huaxia Ceramics Co., Ltd.

    B535

    Fujian Dehua Huilong Ceramic Co., Ltd.

    B536

    Fujian Dehua Jingyi Ceramics Co., Ltd.

    B537

    Fujian Dehua Jinhua Porcelain Co., Ltd.

    B538

    Fujian Dehua Jinzhu Ceramics Co., Ltd.

    B539

    Fujian Dehua Lianda Ceramic Co., Ltd.

    B540

    Fujian Dehua Myinghua Ceramics Co., Ltd.

    B541

    Fujian Dehua Pengxin Ceramics Co., Ltd.

    B542

    Fujian Dehua Rongxin Ceramic Co., Ltd.

    B543

    Fujian Dehua Shisheng Ceramics Co., Ltd.

    B544

    Fujian Dehua Will Ceramic Co., Ltd.

    B545

    Fujian Dehua Xianda Ceramic Factory

    B546

    Fujian Dehua Xianghui Ceramic Co., Ltd.

    B547

    Fujian Dehua Xingye Ceramic Co., Ltd.

    B548

    Fujian Dehua Yonghuang Ceramic Co., Ltd.

    B549

    Fujian Dehua Yousheng Ceramics Co., Ltd.

    B550

    Fujian Dehua You-Young Crafts Co., Ltd.

    B551

    Fujian Dehua Zhenfeng Ceramics Co., Ltd.

    B552

    Fujian Dehua Zhennan Ceramics Co., Ltd.

    B553

    Fujian Jackson Arts and Crafts Co., Ltd.

    B554

    Fujian Jiamei Group Corporation

    B555

    Fujian Profit Group Corporation

    B556

    Fujian Province Dehua County Beatrot Ceramic Co., Ltd.

    B557

    Fujian Province Yongchun County Foreign Processing and Assembling Corporation

    B558

    Fujian Quanzhou Longpeng Group Co., Ltd.

    B559

    Fujian Quanzhou Shunmei Group Co., Ltd.

    B560

    Fung Lin Wah Group

    B561

    Ganzhou Koin Structure Ceramics Co., Ltd.

    B562

    Global Housewares Factory

    B563

    Guangdong Baofeng Ceramic Technology Development Co., Ltd.

    B564

    Guangdong Bening Ceramics Industries Co., Ltd.

    B565

    Guangdong Daye Porcelain Co., Ltd.

    B566

    Guangdong Dongbao Group Co., Ltd.

    B567

    Guangdong Huaxing Ceramics Co., Ltd.

    B568

    Guangdong Quanfu Ceramics Ind. Co., Ltd.

    B569

    Guangdong Shunqiang Ceramics Co., Ltd

    B570

    Guangdong Shunxiang Porcelain Co., Ltd.

    B571

    Guangdong Sitong Group Co., Ltd.

    B572

    Guangdong Songfa Ceramics Co.,Ltd.

    B573

    GuangDong XingTaiYi Porcelain Co., Ltd

    B574

    Guangdong Yutai Porcelain Co., Ltd.

    B575

    Guangdong Zhentong Ceramics Co., Ltd

    B576

    Guangxi Baian Ceramic Co. Ltd

    B577

    Guangxi Beiliu City Ming Chao Porcelain Co., Ltd.

    B578

    Guangxi Beiliu Guixin Porcelain Co., Ltd.

    B579

    Guangxi Beiliu Huasheng Porcelain Ltd.

    B580

    Guangxi Beiliu Newcentury Ceramic Llc.

    B581

    Guangxi Beiliu Qinglang Porcelain Trade Co., Ltd.

    B582

    Guangxi Beiliu Rili Porcelain Co.,Ltd.

    B583

    Guangxi Beiliu Xiongfa Ceramics Co., Ltd.

    B584

    Guangxi Beiliu Yujie Porcelain Co., Ltd.

    B585

    Guangxi Beiliu Zhongli Ceramics Co., Ltd

    B586

    Guangxi Nanshan Porcelain Co., Ltd.

    B587

    Guangxi Xin Fu Yuan Co. Ltd.

    B588

    Guangxi Yulin Rongxing Ceramics Co., Ltd.

    B589

    Guangzhou Chaintime Porcelain Co., Ltd.

    B590

    Haofa Ceramics Co., Ltd. of Dehua Fujian

    B591

    Hebei Dersun Ceramic Co., Ltd.

    B592

    Hebei Great Wall Ceramic Co., Ltd.

    B593

    Henan Ruilong Ceramics Co., Ltd

    B594

    Henghui Porcelain Plant Liling Hunan China

    B595

    Huanyu Ceramic Industrial Co., Ltd. Liling Hunan China

    B596

    Hunan Baihua Ceramics Co., Ltd.

    B597

    Hunan Eka Ceramics Co., Ltd.

    B598

    Hunan Fungdeli Ceramics Co., Ltd.

    B599

    Hunan Gaofeng Ceramic Manufacturing Co., Ltd.

    B600

    Hunan Huari Ceramic Industry Co., Ltd

    B601

    Hunan Huawei China Industry Co., Ltd

    B602

    Hunan Huayun Ceramics Factory Co., Ltd

    B603

    Hunan Liling Tianxin China Industry Ltd.

    B604

    Hunan Provincial Liling Chuhua Ceramic Industrial Co., Ltd.

    B605

    Hunan Quanxiang Ceramics Corp. Ltd.

    B606

    Hunan Rslee Ceramics Co., Ltd

    B607

    Hunan Taisun Ceramics Co., Ltd.

    B608

    Hunan Victor Imp. & Exp. Co., Ltd

    B609

    Hunan Wing Star Ceramic Co., Ltd.

    B610

    Hunan Xianfeng Ceramic Industry Co.,Ltd

    B611

    Jiangsu Gaochun Ceramics Co., Ltd.

    B612

    Jiangsu Yixing Fine Pottery Corp., Ltd.

    B613

    Jiangxi Global Ceramic Co., Ltd.

    B614

    Jiangxi Kangshu Porcelain Co.,Ltd.

    B615

    Jingdezhen F&B Porcelain Co., Ltd.

    B616

    Jingdezhen Yuanjing Porcelain Industry Co., Ltd.

    B617

    Jiyuan Jukang Xingxing Ceramics Co., Ltd.

    B618

    Joyye Arts & Crafts Co., Ltd.

    B619

    Junior Star Ent's Co., Ltd.

    B620

    K&T Ceramics International Co., Ltd.

    B621

    Kam Lee (Xing Guo) Metal and Plastic Fty. Co., Ltd.

    B622

    Karpery Industrial Co., Ltd. Hunan China

    B623

    Kilncraft Ceramics Ltd.

    B624

    Lian Jiang Golden Faith Porcelain Co., Ltd.

    B625

    Liling Gaojia Ceramic Industry Co., Ltd

    B626

    Liling GuanQian Ceramic Manufacture Co., Ltd.

    B627

    Liling Huahui Ceramic Manufacturing Co., Ltd.

    B628

    Liling Huawang Ceramics Manufacturing Co., Ltd.

    B629

    Liling Jiahua Porcelain Manufacturing Co., Ltd

    B630

    Liling Jialong Porcelain Industry Co., Ltd

    B631

    Liling Jiaxing Ceramic Industrial Co., Ltd

    B632

    Liling Kaiwei Ceramic Co., Ltd.

    B633

    Liling Liangsheng Ceramic Manufacture Co., Ltd.

    B634

    Liling Liuxingtan Ceramics Co., Ltd

    B635

    Liling Minghui Ceramics Factory

    B636

    Liling Pengxing Ceramic Factory

    B637

    Liling Quanhu Industries General Company

    B638

    Liling Rongxiang Ceramic Co., Ltd.

    B639

    Liling Ruixiang Ceramics Industrial Co., Ltd.

    B640

    Liling Santang Ceramics Manufacturing Co., Ltd.

    B641

    Liling Shenghua Industrial Co., Ltd.

    B642

    Liling Spring Ceramic Industry Co., Ltd

    B643

    Liling Tengrui Industrial and Trading Co.,Ltd.

    B644

    Liling Top Collection Industrial Co., Ltd

    B645

    Liling United Ceramic-Ware Manufacturing Co., Ltd.

    B646

    Liling Yonghe Porcelain Factory

    B647

    Liling Yucha Ceramics Co., Ltd.

    B648

    Liling Zhengcai Ceramic Manufacturing Co., Ltd

    B649

    Linyi Jinli Ceramics Co., Ltd.

    B650

    Linyi Pengcheng Industry Co., Ltd.

    B651

    Linyi Wanqiang Ceramics Co., Ltd.

    B652

    Linyi Zhaogang Ceramics Co., Ltd.

    B653

    Liveon Industrial Co., Ltd.

    B654

    Long Da Bone China Co., Ltd.

    B655

    Meizhou Gaoyu Ceramics Co., Ltd.

    B656

    Meizhou Lianshunchang Trading Co., Ltd.

    B657

    Meizhou Xinma Ceramics Co., Ltd.

    B658

    Meizhou Yuanfeng Ceramic Industry Co., Ltd.

    B659

    Meizhou Zhong Guang Industrial Co., Ltd.

    B660

    Miracle Dynasty Fine Bone China (Shanghai) Co., Ltd.

    B661

    Photo USA Electronic Graphic Inc.

    B662

    Quanzhou Allen Light Industry Co., Ltd.

    B663

    Quanzhou Chuangli Craft Co., Ltd.

    B664

    Quanzhou Dehua Fangsheng Arts Co., Ltd.

    B665

    Quanzhou Haofu Gifts Co., Ltd.

    B666

    Quanzhou Hongsheng Group Corporation

    B667

    Quanzhou Jianwen Craft Co., Ltd.

    B668

    Quanzhou Kunda Gifts Co., Ltd.

    B669

    Quanzhou Yongchun Shengyi Ceramics Co., Ltd.

    B670

    Raoping Bright Future Porcelain Factory («RBF»)

    B671

    Raoping Sanrao Yicheng Porcelain Factory

    B672

    Raoping Sanyi Industrial Co., Ltd.

    B673

    Raoping Suifeng Ceramics and Glass Factory

    B674

    Raoping Xinfeng Yangda Colour Porcelain FTY

    B675

    Red Star Ceramics Limited

    B676

    Rong Lin Wah Industrial (Shenzhen) Co., Ltd.

    B677

    Ronghui Ceramic Co., Ltd Liling Hunan China

    B678

    Shandong Futai Ceramics Co., Ltd.

    B679

    Shandong Gaode Hongye Ceramics Co., Ltd.

    B680

    Shandong Kunlun Ceramic Co., Ltd.

    B681

    Shandong Zhaoding Porcelain Co., Ltd.

    B682

    Shantou Ceramics Industry Supply & Marketing Corp.

    B683

    Sheng Hua Ceramics Co., Ltd.

    B684

    Shenzhen Baoshengfeng Imp. & Exp. Co., Ltd.

    B685

    Shenzhen Bright Future Industry Co., Ltd. («SBF»)

    B686

    Shenzhen Donglin Industry Co., Ltd.

    B687

    Shenzhen Ehome Enterprise Ltd

    B688

    Shenzhen Ever Nice Industry Co., Ltd.

    B689

    Shenzhen Fuliyuan Porcelain Co., Ltd.

    B690

    Shenzhen Full Amass Ind. Dev. Co. Ltd

    B691

    Shenzhen Fuxingjiayun Ceramics Co., Ltd.

    B692

    Shenzhen Good-Always Imp. & Exp. Co. Ltd

    B693

    Shenzhen Gottawa Industrial Ltd.

    B694

    Shenzhen Hiker Housewares Ltd.

    B695

    Shenzhen Hua Mei Industry Development Ltd

    B696

    Shenzhen Mingsheng Ceramic Ltd.

    B697

    Shenzhen Senyi Porcelain Industry Co. Ltd.

    B698

    Shenzhen SMF Investment Co., Ltd

    B699

    Shenzhen Tao Hui Industrial Co., Ltd.

    B700

    Shenzhen Topchoice Industries Limited

    B701

    Shenzhen Trueland Industrial Co., Ltd.

    B702

    Shenzhen Universal Industrial Co., Ltd.

    B703

    Shenzhen Zhan Peng Xiang Industrial Co., Ltd.

    B704

    Shijiazhuang Kuangqu Huakang Porcelain Co., Ltd.

    B705

    Shun Sheng Da Group Co., Ltd. Quanzhou Fujian

    B706

    Stechcol Ceramic Crafts Development (Shenzhen) Co., Ltd.

    B707

    Taiyu Ceramic Co., Ltd. Liling Hunan China

    B708

    Tangshan Beifangcidu Ceramic Group Co., Ltd.

    B709

    Tangshan Boyu Osseous Ceramic Co., Ltd.

    B710

    Tangshan Chinawares Trading Co., Ltd

    B711

    Tangshan Daxin Ceramics Co., Ltd.

    B712

    Tangshan Golden Ceramic Co., Ltd.

    B713

    Tangshan Haigelei Fine Bone Porcelain Co., Ltd.

    B714

    Tangshan Hengrui Porcelain Industry Co., Ltd.

    B715

    Tangshan Huamei Porcelain Co., Ltd.

    B716

    Tangshan Huaxincheng Ceramic Products Co., Ltd.

    B717

    Tangshan Huyuan Bone China Co., Ltd.

    B718

    Tangshan Imperial-Hero Ceramics Co., Ltd.

    B719

    Tangshan Jinfangyuan Bone China Manufacturing Co., Ltd.

    B720

    Tangshan Keyhandle Ceramic Co., Ltd.

    B721

    Tangshan Longchang Ceramics Co., Ltd.

    B722

    Tangshan Masterwell Ceramic Co., Ltd.

    B723

    Tangshan Redrose Porcelain Products Co., Ltd.

    B724

    Tangshan Shiyu Commerce Co., Ltd.

    B725

    Tangshan Xueyan Industrial Co., Ltd.

    B726

    Tangshan Yida Industrial Corp.

    B727

    Tao Yuan Porcelain Factory

    B728

    Teammann Co., Ltd.

    B729

    The China & Hong Kong Resources Co., Ltd.

    B730

    The Great Wall Group Holding Co., Ltd. Guangdong

    B731

    Tienshan (Handan) Tableware Co., Ltd. («Tienshan»)

    B732

    Topking Industry (China) Ltd.

    B733

    Weijian Ceramic Industrial Co., Ltd.

    B734

    Weiye Ceramics Co., Ltd.

    B735

    Winpat Industrial Co., Ltd.

    B736

    Xiamen Acrobat Splendor Ceramics Co., Ltd.

    B737

    Xiamen Johnchina Fine Polishing Tech Co., Ltd.

    B738

    Xiangqiang Ceramic Manufacturing Co., Ltd. Liling City Hunan

    B739

    Xin Xing Xian XinJiang Pottery Co., Ltd.

    B740

    Xinhua County Huayang Porcelain Co., Ltd.

    B741

    Xuchang Jianxing Porcelain Products Co., Ltd.

    B742

    Yangjiang Shi Ba Zi Kitchen Ware Manufacturing Co., Ltd.

    B743

    Yanling Hongyi Import N Export Trade Co., Ltd.

    B744

    Ying-Hai (Shenzhen) Industry Dev. Co., Ltd.

    B745

    Yiyang Red Star Ceramics Ltd.

    B746

    Yong Feng Yuan Industry Co., Ltd. («Yong Feng Yuan Industry»)

    B747

    Yongchun Dahui Crafts Co., Ltd.

    B748

    Yu Yuan Ceramics Co., Ltd.

    B749

    Yuzhou City Kongjia Porcelain Co., Ltd.

    B750

    Yuzhou Huixiang Ceramics Co., Ltd.

    B751

    Yuzhou Ruilong Ceramics Co., Ltd.

    B752

    Zeal Ceramics Development Co., Ltd, Shenzhen, China

    B753

    Zhangjiakou Xuanhua Yici Ceramics Co., Ltd. («Xuanhua Yici»)

    B754

    Zhejiang Nansong Ceramics Co., Ltd.

    B755

    Zibo Boshan Shantou Ceramic Factory

    B756

    Zibo CAC Chinaware Co., Ltd.

    B757

    Zibo Fortune Light Industrial Products Co., Ltd.

    B758

    Zibo Fuxin Porcelain Co., Ltd.

    B759

    Zibo GaoDe Ceramic Technology & Development Co., Ltd.

    B760

    Zibo Hongda Ceramics Co., Ltd.

    B761

    Zibo Jinxin Light Industrial Products Co., Ltd.

    B762

    Zibo Kunyang Ceramic Corporation Limited

    B763


    ALLEGATO II

    Una dichiarazione firmata da un responsabile del soggetto giuridico che emette la fattura commerciale, redatta secondo il modello seguente, deve comparire sulla fattura commerciale valida di cui all’articolo 1, paragrafo 3:

    1)

    Nome e funzione del responsabile del soggetto giuridico che emette la fattura commerciale.

    2)

    La dichiarazione seguente: «Il sottoscritto certifica che il (volume) degli oggetti per il servizio da tavola e da cucina in ceramica venduti all'esportazione nell'Unione europea e oggetto della presente fattura, è stato fabbricato da (nome e indirizzo della società) (codice addizionale TARIC) in (paese interessato). Il sottoscritto dichiara che le informazioni contenute nella presente fattura sono complete ed esatte».

    3)

    Data e firma.


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