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Document 32013R0329

    Regolamento di esecuzione (UE) n. 329/2013 della Commissione, del 10 aprile 2013 , recante deroga al regolamento (CE) n. 967/2006 per quanto riguarda i termini per la comunicazione dei quantitativi di zucchero riportati dalla campagna di commercializzazione 2012/2013

    GU L 102 del 11.4.2013, p. 12–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/09/2013

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/329/oj

    11.4.2013   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 102/12


    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 329/2013 DELLA COMMISSIONE

    del 10 aprile 2013

    recante deroga al regolamento (CE) n. 967/2006 per quanto riguarda i termini per la comunicazione dei quantitativi di zucchero riportati dalla campagna di commercializzazione 2012/2013

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), in particolare l’articolo 85 in combinato disposto con l’articolo 4,

    considerando quanto segue:

    (1)

    L’articolo 17 del regolamento (CE) n. 967/2006 della Commissione, del 29 giugno 2006, recante modalità d’applicazione del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio riguardo la produzione fuori quota nel settore dello zucchero (2), stabilisce i termini entro i quali gli Stati membri devono comunicare alla Commissione i quantitativi di zucchero da riportare alla campagna di commercializzazione successiva.

    (2)

    In deroga all’articolo 63, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1234/2007, l’articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) n. 319/2013 della Commissione (3) proroga, per la campagna di commercializzazione 2012/2013, i termini entro i quali gli Stati membri determinano la data entro la quale gli operatori devono comunicare agli Stati membri la decisione di riportare alla campagna successiva la produzione di zucchero eccedente.

    (3)

    Occorre quindi modificare anche i termini entro i quali, in applicazione dell’articolo 17 del regolamento (CE) n. 967/2006, gli Stati membri devono comunicare alla Commissione i quantitativi da riportare alla campagna successiva.

    (4)

    Occorre pertanto derogare, per la campagna di commercializzazione 2012/2013, ai termini stabiliti all’articolo 17, lettere a) e b), del regolamento (CE) n. 967/2006.

    (5)

    Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    In deroga all’articolo 17, lettere a) e b), del regolamento (CE) n. 967/2006, gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il 1o settembre 2013, i quantitativi di zucchero di barbabietola e di canna da riportare dalla campagna di commercializzazione 2012/2013 alla campagna successiva.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Esso scade il 30 settembre 2013.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 10 aprile 2013

    Per la Commissione

    Il presidente

    José Manuel BARROSO


    (1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

    (2)  GU L 176 del 30.6.2006, pag. 22.

    (3)  GU L 99 del 9.4.2013, pag. 13.


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