This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32013R0329
Commission Implementing Regulation (EU) No 329/2013 of 10 April 2013 derogating from Regulation (EC) No 967/2006 as regards the deadlines for communicating sugar quantities carried forward from the marketing year 2012/13
Regolamento di esecuzione (UE) n. 329/2013 della Commissione, del 10 aprile 2013 , recante deroga al regolamento (CE) n. 967/2006 per quanto riguarda i termini per la comunicazione dei quantitativi di zucchero riportati dalla campagna di commercializzazione 2012/2013
Regolamento di esecuzione (UE) n. 329/2013 della Commissione, del 10 aprile 2013 , recante deroga al regolamento (CE) n. 967/2006 per quanto riguarda i termini per la comunicazione dei quantitativi di zucchero riportati dalla campagna di commercializzazione 2012/2013
GU L 102 del 11.4.2013, p. 12–12
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(HR)
No longer in force, Date of end of validity: 30/09/2013
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Derogation | 32006R0967 | deroga | articolo 17 punto B) | 18/04/2013 | |
Derogation | 32006R0967 | deroga | articolo 17 punto A) | 18/04/2013 |
11.4.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 102/12 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 329/2013 DELLA COMMISSIONE
del 10 aprile 2013
recante deroga al regolamento (CE) n. 967/2006 per quanto riguarda i termini per la comunicazione dei quantitativi di zucchero riportati dalla campagna di commercializzazione 2012/2013
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), in particolare l’articolo 85 in combinato disposto con l’articolo 4,
considerando quanto segue:
(1) |
L’articolo 17 del regolamento (CE) n. 967/2006 della Commissione, del 29 giugno 2006, recante modalità d’applicazione del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio riguardo la produzione fuori quota nel settore dello zucchero (2), stabilisce i termini entro i quali gli Stati membri devono comunicare alla Commissione i quantitativi di zucchero da riportare alla campagna di commercializzazione successiva. |
(2) |
In deroga all’articolo 63, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1234/2007, l’articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) n. 319/2013 della Commissione (3) proroga, per la campagna di commercializzazione 2012/2013, i termini entro i quali gli Stati membri determinano la data entro la quale gli operatori devono comunicare agli Stati membri la decisione di riportare alla campagna successiva la produzione di zucchero eccedente. |
(3) |
Occorre quindi modificare anche i termini entro i quali, in applicazione dell’articolo 17 del regolamento (CE) n. 967/2006, gli Stati membri devono comunicare alla Commissione i quantitativi da riportare alla campagna successiva. |
(4) |
Occorre pertanto derogare, per la campagna di commercializzazione 2012/2013, ai termini stabiliti all’articolo 17, lettere a) e b), del regolamento (CE) n. 967/2006. |
(5) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
In deroga all’articolo 17, lettere a) e b), del regolamento (CE) n. 967/2006, gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il 1o settembre 2013, i quantitativi di zucchero di barbabietola e di canna da riportare dalla campagna di commercializzazione 2012/2013 alla campagna successiva.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso scade il 30 settembre 2013.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 10 aprile 2013
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.
(2) GU L 176 del 30.6.2006, pag. 22.
(3) GU L 99 del 9.4.2013, pag. 13.