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Document 32013R0158

    Regolamento di esecuzione (UE) n. 158/2013 del Consiglio, del 18 febbraio 2013 , che reistituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di agrumi preparati o conservati (mandarini ecc.) originari della Repubblica popolare cinese

    GU L 49 del 22.2.2013, p. 29–46 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2013

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/158/oj

    22.2.2013   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 49/29


    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 158/2013 DEL CONSIGLIO

    del 18 febbraio 2013

    che reistituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di agrumi preparati o conservati (mandarini ecc.) originari della Repubblica popolare cinese

    IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    visto il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) («il regolamento di base»), in particolare l’articolo 9,

    vista la proposta presentata dalla Commissione europea dopo aver sentito il comitato consultivo,

    considerando quanto segue:

    1.   PROCEDIMENTO

    (1)

    Il 20 ottobre 2007 la Commissione europea («la Commissione») ha annunciato, mediante avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, l’apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni nella Comunità di alcuni tipi di agrumi preparati o conservati (mandarini ecc.) originari della Repubblica popolare cinese (RPC) (2). Il 4 luglio 2008 la Commissione, con il regolamento (CE) n. 642/2008 (3) («regolamento provvisorio»), ha istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di alcuni tipi di agrumi preparati o conservati (mandarini ecc.) originari della RPC.

    (2)

    Il procedimento è stato iniziato in seguito a una denuncia presentata il 6 settembre 2007 dalla Federazione nazionale spagnola delle associazioni delle industrie conserviere (FNACV) («il ricorrente») per conto di produttori rappresentanti il 100 % della produzione totale dell’Unione di alcuni tipi di agrumi preparati o conservati (mandarini ecc.). La denuncia conteneva elementi di prova relativi all’esistenza di pratiche di dumping del prodotto in esame e del notevole pregiudizio subito, elementi considerati sufficienti per giustificare l’apertura di un procedimento.

    (3)

    Come indicato al considerando 12 del regolamento provvisorio, l’inchiesta relativa al dumping e al pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1o ottobre 2006 e il 30 settembre 2007 («periodo dell’inchiesta»o «PI»). L’esame delle tendenze utili per la valutazione del pregiudizio ha riguardato il periodo tra il 1o ottobre 2002 e la fine del periodo dell’inchiesta («periodo considerato»).

    (4)

    Il 9 novembre 2007 con il regolamento (CE) n. 1295/2007 del 5 novembre 2007 che sottopone a registrazione le importazioni di alcuni tipi di agrumi preparati o conservati (mandarini ecc.) originari della Repubblica popolare cinese (4), la Commissione ha assoggettato a registrazione le importazioni di prodotti dello stesso tipo originari della RPC.

    (5)

    Va ricordato che fino all’8 novembre 2007 erano in vigore misure di salvaguardia nei confronti di tale prodotto. Con il regolamento (CE) n. 1964/2003 (5) la Commissione ha istituito misure di salvaguardia provvisorie nei confronti delle importazioni di alcuni tipi di agrumi preparati o conservati (mandarini ecc.), cui hanno fatto seguito misure definitive di salvaguardia stabilite dal regolamento (CE) n. 658/2004 (6) («il regolamento di salvaguardia»). Le misure di salvaguardia sia provvisorie che definitive consistevano nell’applicazione di un contingente tariffario, vale a dire nella riscossione di un dazio solo una volta esaurito il volume di importazioni esenti da dazi.

    (6)

    Con il regolamento (CE) n. 1355/2008 (7) («il regolamento originario») il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di agrumi preparati o conservati (mandarini ecc.) originari della Repubblica popolare cinese.

    (7)

    Il dazio antidumping definitivo ammontava tra 361,4 e 531,2 EUR/tonnellata di peso netto del prodotto.

    1.1.   Sentenza Xinshiji

    (8)

    Con la sentenza del 17 febbraio 2011 nella causa T-122/09 Zhejiang Xinshiji Foods Co. Ltd e Hubei Xinshiji Foods Co. Ltd/Consiglio dell’Unione europea sostenuto dalla Commissione europea (8) («la sentenza Xinshiji») il Tribunale ha annullato il regolamento originario nella parte riguardante i ricorrenti Xinshiji Foods Co., Ltd. e Hubei Xinshiji Foods Co. Ltd.

    (9)

    Secondo la motivazione della sentenza del Tribunale, la Commissione aveva violato i diritti di difesa omettendo di fornire ai ricorrenti le informazioni necessarie per metterli in condizione di stabilire se, considerata la struttura del mercato, l’adeguamento del prezzo all’esportazione a livello franco fabbrica risultasse in quanto permetteva il confronto tra prezzo all’esportazione e prezzo di produzione nell’Unione allo stesso stadio commerciale. Il Tribunale aveva inoltre ritenuto che la Commissione fosse venuta meno al proprio obbligo di motivazione in quanto la motivazione di un provvedimento deve figurare nell’enunciato del provvedimento stesso e non può essere esposta in spiegazioni scritte o orali date successivamente, quando il provvedimento è già oggetto di ricorso presentato al giudice dell’Unione.

    (10)

    Nell'aprile 2011 la Commissione ha proposto l’impugnazione (C-195/11P) avverso la sentenza Xinshiji. In seguito alla sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea del 22 marzo 2012 (cfr. il seguente considerando 16) che dichiarava invalido il regolamento originario, la Commissione ha ritirato l’impugnazione essendo priva di oggetto.

    (11)

    Il 3 dicembre 2011 la Commissione ha pubblicato un avviso (9) di riapertura parziale dell’inchiesta antidumping («primo avviso di riapertura») per dare esecuzione alla sentenza Xinshiji del Tribunale. Con tale riapertura la Commissione intendeva stabilire solamente se, in considerazione della struttura del mercato, l’adeguamento del prezzo all’esportazione al livello franco fabbrica dell’importatore fosse appropriato in quanto permetteva di confrontare il prezzo all’esportazione e il prezzo degli operatori dell’Unione allo stesso stadio commerciale.

    (12)

    Contemporaneamente tutte le parti interessate hanno ricevuto un documento informativo, corredato di allegati, in cui si spiegavano i motivi che avevano indotto ad adeguare i costi successivi all’importazione considerati nel computo del prezzo di prodotti originari della RPC.

    (13)

    Le parti interessate hanno avuto la possibilità di presentare osservazioni per iscritto e di chiedere di essere sentite entro il termine indicato nell’avviso.

    (14)

    Sono state sentite tutte le parti che ne hanno fatto richiesta entro il termine fissato e hanno dimostrato di avere particolari motivi per essere sentite.

    (15)

    I due ricorrenti, otto importatori, due associazioni d’importatori e un’associazione di produttori si sono manifestati come parti interessate.

    1.2.   Sentenza sulla scelta del paese di riferimento

    (16)

    Il 22 marzo 2012, nella causa C-338/10 — Grünwald Logistik Service GmbH (GLS)/Hauptzollamt Hamburg-Stadt («sentenza sulla scelta del paese di riferimento»), la Corte ha dichiarato invalido il regolamento originario (10).

    (17)

    La Corte ha ritenuto che, avendo determinato il valore normale del prodotto in causa sulla base dei prezzi effettivamente pagati o pagabili nell’Unione per un prodotto simile senza dar prova di tutta la necessaria diligenza al fine di fissare tale valore a partire dai prezzi praticati per lo stesso prodotto in un paese terzo retto da un’economia di mercato, la Commissione e il Consiglio avevano violato gli obblighi di cui all’articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base.

    (18)

    Il 19 giugno 2012 è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea un avviso (11) («secondo avviso di riapertura») con il quale le parti sono state informate che, in seguito all’anzidetta sentenza della Corte, le importazioni nell’Unione europea di alcuni tipi di agrumi preparati o conservati (mandarini ecc.) originari della RPC non erano più soggette alle misure antidumping istituite dal regolamento originario e che si doveva procedere al rimborso o allo sgravio dei dazi antidumping definitivi versati a titolo del suddetto regolamento per i prodotti in questione.

    (19)

    L’avviso ha inoltre annunciato la riapertura parziale dell’inchiesta antidumping riguardante le importazioni di alcuni tipi di agrumi preparati o conservati (mandarini ecc.) originari della RPC in esecuzione della predetta sentenza della Corte.

    (20)

    Nell’avviso si precisava che la riapertura si limitava alla scelta di un eventuale paese di riferimento e alla determinazione del valore normale a norma dell’articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base da usare nel calcolo del margine di dumping.

    (21)

    Le parti interessate venivano inoltre invitate a comunicare le loro osservazioni, a presentare informazioni e a documentare l’esistenza di paesi terzi a economia di mercato che avrebbero potuto essere selezionati per stabilire il valore normale a norma dell’articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base, prendendo in considerazione anche Israele, Swaziland, Turchia e Thailandia.

    (22)

    La Commissione ha informato direttamente le associazioni degli operatori di settore dell’Unione e il settore stesso, i produttori esportatori, i fornitori, gli importatori e le associazioni notoriamente coinvolte, nonché le autorità dei paesi terzi con interessi nella questione, offrendo inoltre a tali parti la possibilità di presentare osservazioni per iscritto e di chiedere di essere sentite entro il termine indicato nell’avviso.

    (23)

    Sono state sentite tutte le parti che ne hanno fatto richiesta entro il termine fissato dimostrando di avere particolari motivi per essere sentite.

    (24)

    Otto importatori e un’associazione di importatori si sono manifestati come parti interessate.

    2.   PROCEDURA DOPO LA DIVULGAZIONE DELLE MISURE PROVVISORIE

    (25)

    In seguito all’istituzione di dazi antidumping provvisori sulle importazioni del prodotto in questione originario della RPC, varie parti interessate hanno presentato per iscritto le loro osservazioni. Le parti che ne hanno fatto richiesta hanno inoltre avuto la possibilità di essere sentite.

    (26)

    La Commissione ha continuato a raccogliere e verificare tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini delle conclusioni definitive. Nell’inchiesta la Commissione ha in particolare approfondito gli aspetti relativi all’interesse dell’Unione («Comunità»). A tale riguardo ha effettuato sopralluoghi di verifica nelle sedi dei seguenti importatori indipendenti dell’Unione:

    Wünsche Handelsgesellschaft International (GmbH & Co KG), Amburgo, Germania,

    Hüpeden & Co (GmbH & Co) KG, Amburgo, Germania,

    I. Schroeder KG. (GmbH & Co), Amburgo, Germania,

    Zumdieck GmbH, Paderborn, Germania,

    Gaston spol. s r.o., Zlin, Repubblica ceca.

    (27)

    Tutte le parti sono state informate dei fatti e delle considerazioni essenziali in base ai quali si intendeva raccomandare l’istituzione di un dazio antidumping definitivo sulle importazioni del prodotto in esame originario della RPC e la riscossione definitiva degli importi depositati a titolo di dazi provvisori. È stato inoltre fissato un termine entro il quale le parti potevano presentare osservazioni dopo aver ricevuto le informazioni in questione.

    (28)

    A norma dell’articolo 6, paragrafo 6, del regolamento di base, alcuni importatori hanno proposto una riunione congiunta di tutte le parti interessate; la richiesta è stata tuttavia rifiutata da uno di essi.

    (29)

    Le osservazioni orali e scritte trasmesse dalle parti interessate sono state esaminate e prese in considerazione se ritenute pertinenti.

    3.   PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

    (30)

    In seguito all’istituzione di misure provvisorie, due importatori indipendenti dell’Unione hanno sostenuto la necessità di escludere alcuni tipi di mandarini dalla definizione del prodotto in esame a causa del contenuto zuccherino o dell’imballaggio per l’esportazione. A questo proposito occorre osservare che tali osservazioni non erano corredate di alcun dato e informazione verificabili a dimostrazione della differenza tra le caratteristiche di tali tipi di mandarini e di quelle del prodotto in esame. Occorre osservare inoltre che le differenze d’imballaggio non possono essere considerate un elemento essenziale ai fini della definizione del prodotto in esame, a maggior ragione perché i formati d’imballaggio sono già stati presi in considerazione nella definizione di tale prodotto al considerando 16 del regolamento provvisorio. Tali osservazioni non possono pertanto essere accolte.

    (31)

    Le misure decretate per il prodotto definito nel regolamento originale si articolano come segue: mandarini (compresi tangerini e mandarini satsuma), clementine, wilking e altri ibridi simili di agrumi, preparati o conservati, senza alcole aggiunto, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, quali definiti alla voce 2008 della NC, attualmente classificati ai codici NC 2008 30 55, 2008 30 75 ed ex 2008 30 90 (codici TARIC 2008309061, 2008309063, 2008309065, 2008309067, 2008309069) originari della RPC.

    (32)

    A tal proposito nella sentenza sulla scelta del paese di riferimento la Corte ha interpretato le statistiche comunicate dalla Commissione alla Corte il 27 luglio 2011 come dati relativi esclusivamente al prodotto in esame. Tuttavia, la Commissione ha riesaminato nella sua interezza ciascun codice NC inserito in tali statistiche e occorre notare che esse riguardano uno spettro di prodotti più ampio di quello dei prodotti oggetto di misure riferendosi anche ai codici NC 2008 30 55, 2008 30 75 e 2008 30 90 nella loro interezza. I dati statistici che riguardano solo il prodotto in esame o il prodotto simile (codici NC 2008 30 55 e 2008 30 75), relativi ai paesi precitati nel periodo d’inchiesta sono i seguenti:

    Paese

    Volume delle importazioni

    (in tonnellate)

    RPC

    49 791,30

    Thailandia

    666,10

    Turchia

    151,20

    Israele

    4,80

    Swaziland

    0

    (33)

    Nel codice NC 2008 30 90 le statistiche riguardavano prodotti diversi da quelli in esame. Di conseguenza, in base a tale codice NC non si può trarre alcuna conclusione relativa alle importazione del prodotto simile. Non è possibile pertanto desumere dalle statistiche che il prodotto simile sia stato importato da Israele, Swaziland, Thailandia e Turchia durante il periodo d’inchiesta.

    4.   CAMPIONAMENTO

    4.1.   Campionamento dei produttori esportatori della RPC

    (34)

    Due importatori indipendenti dell’UE hanno contestato il fatto che i produttori esportatori cinesi selezionati per il campione rappresentassero il 60 % delle esportazioni totali nell’UE. Essi non sono stati in grado tuttavia di fornire alcuna informazione verificabile che mettesse in dubbio l’esattezza delle informazioni di campionamento presentate dai produttori esportatori cinesi che hanno collaborato all’inchiesta e ampiamente confermate nel corso dell’ulteriore inchiesta. Tale obiezione pertanto non può essere accolta.

    (35)

    Secondo le dichiarazioni presentate da tre produttori esportatori cinesi che hanno collaborato all’inchiesta risulta che le rispettive società collegate producono ed esportano il prodotto in esame e dovrebbero quindi essere incluse nell’allegato in cui si elencano i produttori esportatori che hanno collaborato. Tali osservazioni sono state considerate giustificate e si è deciso di modificare di conseguenza il relativo allegato. Un importatore indipendente dell’UE ha sostenuto che le esportazioni nell’Unione effettuate tramite operatori commerciali dovrebbero automaticamente poter beneficiare delle misure applicabili ai produttori esportatori cinesi. A questo proposito si è osservato che le misure antidumping si applicano nel caso in esame ai prodotti fabbricati da produttori esportatori nel paese oggetto dell’inchiesta ed esportati nell’Unione (a prescindere dalla società commerciante) e non alle società che si occupano esclusivamente di attività commerciali. L’obiezione quindi non è stata accolta.

    5.   DUMPING

    5.1.   Trattamento riservato alle società operanti in condizioni di economia di mercato (TEM)

    (36)

    Dopo l’istituzione delle misure provvisorie i produttori esportatori cinesi che hanno collaborato non hanno presentato osservazioni riguardo alle conclusioni relative al TEM. In assenza di osservazioni su questo punto si confermano i considerando da 29 a 33 del regolamento provvisorio.

    5.2.   Trattamento individuale (Individual treatment — IT)

    (37)

    In mancanza di osservazioni su questo punto si confermano i considerando da 34 a 37 del regolamento provvisorio relativi al trattamento individuale.

    5.3.   Valore normale

    5.3.1.   Osservazioni delle parti in seguito al secondo avviso di riapertura

    (38)

    Alcuni importatori hanno asserito che le importazioni cinesi sarebbero necessarie per soddisfare la domanda dell’Unione, sebbene un importatore abbia indicato che la produzione congiunta di Spagna e Turchia sarebbe sufficiente al fabbisogno del mercato dell’Unione. Un importatore ha osservato che l’istituzione di dazi antidumping avrebbe comportato un notevole aumento del prezzo del prodotto in esame. Anche altri importatori hanno sostenuto l’argomento dell’aumento dei prezzi indicando varie cause, per esempio la diminuzione della disponibilità di mandarini cinesi nell’Unione a causa della domanda interna e della domanda di altri mercati, dei cattivi raccolti e della scarsità di forza lavoro nella RPC. Un altro fattore indicato è stata la minor concorrenza nell’Unione (attualmente nell’Unione vi sono solo tre produttori, mentre nel 2000 erano otto). Secondo un importatore le misure antidumping favorirebbero le grandi imprese commerciali anziché quelle tradizionali che hanno mantenuto rapporti commerciali con la RPC per decenni. Questo stesso importatore si pronuncia a favore di un sistema di licenze basato su dati precedenti al 2001.

    (39)

    Un gruppo di importatori ha chiesto che le istituzioni dell’Unione avviino una nuova inchiesta invece di riaprire parzialmente quella che ha portato all’istituzione delle misure vigenti fino alla sentenza sulla scelta del paese di riferimento. Tale richiesta era basata sul fatto che secondo gli anzidetti importatori non vi erano prove sufficienti della sussistenza di dumping o pregiudizio nell’attuale situazione del mercato.

    (40)

    Altri importatori hanno espresso il loro disaccordo in merito all’impiego di dati del PI per un eventuale ricalcolo del margine di dumping in quanto, a loro avviso, dovrebbero essere utilizzati dati più recenti e in particolare quelli riguardanti i periodi 2010-2011 e 2011-2012.

    (41)

    Un gruppo di importatori ha sostenuto che la riapertura parziale dell’inchiesta viola l’articolo 266 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea. Secondo tali importatori il richiamo alla giurisprudenza citata nel secondo avviso (12) di riapertura avrebbe ragion d’essere solo laddove le misure siano annullate o dichiarate invalide a causa di un’errata determinazione del pregiudizio, ossia, per citare le loro parole «le istituzioni comunitarie non sono incorse in errore determinando il pregiudizio, bensì nel valutare se i prodotti in esame fossero effettivamente oggetto di dumping tout-court». Poiché nella fattispecie il regolamento originario era stato dichiarato invalido a causa della determinazione del valore normale, gli importatori hanno sostenuto che la giurisprudenza citata non fosse applicabile.

    (42)

    Vari importatori hanno infine raccomandato di utilizzare la Turchia come paese di riferimento. Nel corso di un’audizione un importatore ha suggerito di rivolgersi alle autorità di Giappone e Corea dove dovrebbero esserci aziende che fabbricavano il prodotto in esame durante il PI.

    5.3.2.   Analisi delle osservazioni in seguito al secondo avviso di riapertura

    (43)

    Per quanto riguarda le varie asserzioni sintetizzate nel precedente considerando 38, va sottolineato che secondo la decisione della Commissione la riapertura dell’inchiesta si limita alla scelta di un eventuale paese di riferimento senza definire un nuovo periodo d’inchiesta contrariamente all’approccio seguito nel caso che ha portato alla sentenza Industrie des poudres sphériques/Consiglio (causa C-458/98 P, Raccolta 2000, pag. I-8147). Ciò in considerazione del fatto che, essendo i dazi antidumping in vigore, i dati raccolti nel corso di un nuovo periodo d’inchiesta sarebbero stati distorti proprio da tali dazi, in particolare per quanto riguarda la determinazione del pregiudizio. La Commissione ritiene che le questioni sollevate dalle parti sulla presunta assenza di dumping in questa fase possano essere affrontate in modo più adeguato nel quadro di un riesame intermedio a norma dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base. Mentre nell’inchiesta iniziale l’analisi dell’esistenza del pregiudizio è effettuata ex post durante il periodo d’inchiesta, l’analisi del pregiudizio nel corso di un riesame intermedio è effettuata in prospettiva poiché il pregiudizio constatato durante il periodo di riesame potrebbe essere influenzato dai dazio antidumping in vigore.

    (44)

    Si rammenta alle parti che l’importatore, o altra parte in causa, che intenda richiedere il riesame completo delle misure può chiedere l’apertura di un riesame intermedio, come disposto nell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base, a condizione che sia trascorso almeno un anno dall’istituzione delle misure definitive di cui all’articolo 11, paragrafo 3. Le parti che avevano presentato domanda di riesame a norma dell’articolo 11, paragrafo 3, prima della sentenza sulla scelta del paese di riferimento saranno contattate dai servizi della Commissione per stabilire se intendano procedere con la loro richiesta.

    (45)

    Per quanto riguarda l’asserita illegittimità della riapertura parziale, va rilevato che la giurisprudenza menzionata non subordina necessariamente la riapertura parziale al fatto che sia finalizzata alla determinazione del pregiudizio subito dagli operatori dell’Unione; nelle cause T-2/95 e C-458/98 P si chiarisce che «nel caso di un atto che conclude un procedimento che comprende varie fasi amministrative, l’annullamento non comporta necessariamente l’annullamento dell’intero procedimento precedente l’adozione dell’atto impugnato a prescindere dai motivi procedurali o sostanziali, della sentenza di annullamento» (13). È pertanto irrilevante che l’annullamento o la dichiarazione d’invalidità del regolamento riguardino la determinazione del pregiudizio oppure la determinazione del valore normale.

    (46)

    Per quanto riguarda l’utilizzo dei dati del PI, è opportuno ricordare che oggetto del secondo avviso di riapertura era la riapertura parziale dell’inchiesta iniziale e non l’avvio di una nuova inchiesta, quindi solo i dati del PI potevano considerarsi pertinenti e in quanto tali dovevano essere esaminati, a fortiori per il fatto che anche i prezzi all’esportazione utilizzati nel confronto si riferivano a tale periodo. La richiesta di utilizzare dati più recenti non può pertanto essere accolta.

    5.3.3.   Inchiesta in seguito al secondo avviso di riapertura

    (47)

    Nella sentenza di cui al precedente considerando 16, la Corte, basandosi su dati Eurostat, fa esplicito riferimento a quattro paesi cui fanno capo importazioni significative nell’Unione di prodotti rientranti sotto le voci tariffarie NC 2008 30 55, 2008 30 75 ed ex 2008 30 90, vale a dire Israele, Swaziland, Thailandia e Turchia. In considerazione di ciò, la Commissione ha preso contatto con le autorità di questi paesi tramite le loro missioni permanenti presso l’Unione europea. Tutti sono stati contattati prima della riapertura parziale dell’inchiesta e di nuovo al momento della riapertura. Le anzidette missioni permanenti, nonché le delegazioni dell’Unione europea presso quei quattro paesi, sono state invitate a individuare possibili produttori nazionali di prodotti simili per ottenerne eventualmente la cooperazione.

    (48)

    Nonostante due tentativi di prender contatto con esse, le missioni dello Swaziland e dalla Thailandia presso l’Unione europea non hanno dato risposta, mentre quelle di Israele e Turchia si sono manifestate. La missione turca ha comunicato gli indirizzi di sei probabili produttori, mentre la missione di Israele ha informato i servizi della Commissione che non vi era stata durante il PI in Israele né attualmente vi è alcuna produzione di un prodotto simile.

    (49)

    I sei produttori turchi sono stati tutti contattati, cinque di loro due volte. Tre non hanno risposto in alcun modo e altri tre hanno comunicato che durante il PI non producevano prodotti simili. Sebbene queste aziende si fossero quindi offerte per cooperare, non potevano fornire alla Commissione i dati necessari. Tale conclusione è stata confermata dalla dichiarazione pervenuta da un importatore tedesco con interessi nella produzione turca secondo il quale durante il periodo dell’inchiesta non vi era stata alcuna produzione di prodotti simili nel paese.

    (50)

    Nonostante l’assenza di risposte da parte della missione della Thailandia, sono state contattate due volte due aziende thailandesi reperite tramite la delegazione dell’Unione europea a Bangkok. Entrambe erano già state contattate durante l’inchiesta iniziale senza tuttavia ottenerne la cooperazione. Anche in questo caso uno dei produttori non ha risposto affatto alle due richieste, mentre l’altro ha comunicato che non era sua intenzione collaborare all’inchiesta.

    (51)

    Nonostante i tentativi effettuati dalla Commissione tramite la missione permanente dello Swaziland presso l’Unione europea e la delegazione dell’Unione europea nello Swaziland, non è stato possibile individuare alcun produttore in quel paese.

    (52)

    In considerazione della proposta di cui al precedente considerando 42 è stata richiesta anche la cooperazione dalle autorità giapponesi e coreane e in parallelo delle delegazioni dell’Unione europea in tali paesi per individuare eventuali produttori locali di prodotti simili. Le autorità coreane non hanno risposto, ma la Commissione è riuscita a ottenere nome e indirizzo di un produttore del prodotto simile tramite la delegazione dell’Unione europea presso la Repubblica di Corea. Tale produttore è stato contattato una volta, ma non ha risposto alla richiesta di cooperazione.

    (53)

    Le autorità giapponesi hanno contattato aziende presumibilmente produttrici le quali a detta delle medesime autorità non hanno tuttavia accettato di collaborare né hanno acconsentito di trasmettere i loro dati identificativi alla Commissione.

    5.3.4.   Conclusioni sull’inchiesta in seguito al secondo avviso di riapertura

    (54)

    Tenuto conto delle osservazioni delle parti e della relativa analisi nonché della mancanza di cooperazione da parte di potenziali produttori di paesi terzi, nonostante i notevoli sforzi compiuti dai servizi della Commissione, si è concluso che non si poteva determinare un valore normale in base al prezzo o al valore costruito in un paese terzo ad economia di mercato conformemente all’articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base.

    5.3.5.   Osservazioni di alcune parti in seguito all’istituzione delle misure provvisorie

    (55)

    Si rammenta che la determinazione del valore normale si basa sui dati forniti dagli operatori dell’Unione verificati presso la sede dei produttori che hanno accettato di cooperare.

    (56)

    Dopo che erano state prese le misure provvisorie i tre produttori esportatori cinesi inseriti nel campione che hanno collaborato all’inchiesta e due importatori indipendenti dell’Unione hanno contestato l’utilizzo dei prezzi degli operatori dell’Unione per il calcolo del valore normale, affermando che il valore normale avrebbe dovuto essere calcolato in base ai costi di produzione della RPC, tenendo conto degli adeguamenti necessari relativi alle differenze tra i mercati dell’Unione e della RPC.

    5.3.6.   Analisi delle osservazioni in seguito all’istituzione delle misure provvisorie

    (57)

    A tale proposito si osserva che l’utilizzo di informazioni provenienti da paesi non retti da un’economia di mercato e in particolare comunicati da società che non hanno ottenuto il TEM non è conforme all’articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base. Tale obiezione è pertanto respinta. È stato inoltre affermato che data la mancata collaborazione del paese di riferimento sarebbe stato ragionevole utilizzare i dati sui prezzi provenienti da tutti gli altri paesi importatori o le informazioni pubblicate a riguardo. Così facendo però tale informazione che riveste carattere generale, al contrario dei dati utilizzati dalla Commissione, non avrebbe potuto essere sottoposta a controlli incrociati né se ne sarebbe potuta accertare l’esattezza come prescritto dall’articolo 6, paragrafo 8, del regolamento di base. Tale osservazione è pertanto respinta. Non è stata presentata alcuna ulteriore osservazione in grado di mettere in dubbio la conformità della metodologia seguita dalla Commissione all’articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base e in particolare il fatto che essa costituisse nella fattispecie l’unica base ragionevole disponibile per calcolare il valore normale.

    5.3.7.   Conclusioni sul valore normale

    (58)

    In mancanza di altre osservazioni e tenuto conto del fatto che, nonostante i notevoli sforzi, i servizi della Commissione non hanno potuto individuare un produttore che collaborasse in un paese di riferimento e fornisse i dati per il periodo dell’inchiesta, si confermano i considerando da 38 a 45 del regolamento provvisorio.

    5.4.   Prezzo all’esportazione

    (59)

    Dopo che erano state adottate le misure provvisorie, un produttore esportatore cinese inserito nel campione e che ha collaborato all’inchiesta ha affermato che il suo prezzo all’esportazione avrebbe dovuto essere modificato in modo da prendere in considerazione alcuni elementi di costo (in particolare il nolo marittimo). A tale proposito si osserva che tale obiezione è stata presa in esame durante le verifiche in loco sia per l’azienda in questione che per le altre società inserite nel campione. In tale occasione ogni società ha fornito le informazioni riguardanti i costi in questione. L’importo ora reclamato dalla società in questione risulta notevolmente più elevato di quello dichiarato in origine. Si osserva che la nuova richiesta si fonda solamente sulla dichiarazione di uno spedizioniere e non rispecchia i dati di un’effettiva transazione. Nessuno degli altri produttori esportatori inseriti nel campione ha contestato i costi del nolo marittimo utilizzati. A causa del ritardo nel presentare la richiesta, quest’ultima non può venir inoltre verificata. La modifica richiesta non si riferisce altresì ad alcun dato già acquisito al fascicolo. In seguito alla richiesta la Commissione ha comunque riesaminato l’importo del costo in esame tenendo conto dell’importanza di questo particolare elemento per le transazioni di esportazione nell’Unione dichiarate dalla società. Di conseguenza la Commissione è giunta alla conclusione che è più appropriato utilizzare il costo medio del nolo marittimo verificato in loco per tutte le società cinesi inserite nel campione. Il prezzo all’esportazione della società è stato pertanto modificato di conseguenza.

    (60)

    Un altro produttore esportatore cinese inserito nel campione e che ha collaborato all’inchiesta ha fatto notare due errori di calcolo nel computo del suo prezzo all’esportazione rispetto ai valori all’esportazione presentati. L’obiezione è stata considerata giustificata e si è deciso di modificare di conseguenza il relativo prezzo all’esportazione del produttore.

    (61)

    In mancanza di altre osservazioni a tale riguardo, si conferma il considerando 46 del regolamento provvisorio.

    5.5.   Confronto

    (62)

    In mancanza di osservazioni al proposito, si confermano i considerando 47 e 48 del regolamento provvisorio.

    5.6.   Margini di dumping

    (63)

    In base a quanto sopra esposto, i margini di dumping definitivi, espressi in percentuale del prezzo cif frontiera dell’Unione senza dazio sono i seguenti:

    Yichang Rosen Foods Co., Ltd, Yichang, Zhejiang: 139,4 %,

    Huangyan No 1 Canned Food Factory, Huangyan, Zhejiang: 86,5 %,

    Zhejiang Xinshiji Foods Co., Ltd, Sanmen, Zhejiang e il suo produttore collegato Hubei Xinshiji Foods Co., Ltd, Dangyang City, Provincia di Hubei 136,3 %,

    Produttori esportatori non inclusi nel campione che hanno collaborato: 131 %,

    Tutte le altre imprese 139,4 %.

    6.   ESECUZIONE DELLA SENTENZA XINSHIJI

    6.1.   Osservazioni delle parti interessate

    6.1.1.   Riapertura prematura

    (64)

    Gli esportatori interessati e un gruppo di importatori hanno contestato la riapertura parziale prima della pronuncia della sentenza nella causa C-338/10. Essi ritenevano che riaprendo l’inchiesta in un momento in cui la validità del regolamento iniziale era impugnata ed inoltre, a loro parere, l’atto era probabilmente sul punto di essere dichiarato invalido, si sono violati i principi di proporzionalità e di buona amministrazione di cui all’articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, in quanto si è imposto un onere eccessivo alle parti interessate che hanno dovuto consacrare notevoli risorse finanziarie e umane alla procedura così riaperta.

    (65)

    Le medesime parti hanno anche sostenuto fosse prematuro e contrario agli articoli 266 e 264 TFUE e all’articolo 60, paragrafo 2, dello Statuto della Corte di giustizia, riaprire l’inchiesta prima che venisse pronunciata la sentenza nella causa d’impugnazione C-195/11P, sostenendo che la Commissione aveva anticipato il successo del proprio ricorso. La riapertura ha ignorato la relazione tra Commissione e Consiglio, da un lato, e Corte, dall’altro, e ha pregiudicato il diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice. Gli importatori interessati hanno chiesto che la Commissione attenda la decisione definitiva della Corte prima di riaprire il procedimento antidumping per dare così esecuzione all’anzidetta decisione.

    (66)

    Gli esportatori interessati e un gruppo di importatori hanno obiettato che la riapertura viola l’articolo 3 del regolamento di base poiché si basa su dati raccolti durante il periodo dell’inchiesta (vale a dire, dall’1 ottobre 2006 al 30 settembre 2007) e non durante un periodo più recente.

    (67)

    Un gruppo di importatori ha contestato che la Commissione abbia dato prova dell’equità e dell’imparzialità di condotta della Commissione cui è tenuta a norma dell’articolo 41, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, asserendo che la Commissione avrebbe respinto la richiesta degli importatori dell’Unione di avviare un riesame intermedio completo, anche se i dati ufficiali Eurostat già dimostravano un aumento costante e duraturo del prezzo all’importazione.

    6.1.2.   Retroattività

    (68)

    Gli esportatori interessati e un gruppo di importatori hanno asserito che riaprire il procedimento non avrebbe risolto il problema perché alla violazione del diritto di difesa e al difetto di motivazione nel caso di un regolamento antidumping definitivo si può porre rimedio in maniera isolata e retroattivamente. In particolare hanno sostenuto che i diritti di difesa delle parti interessate andavano tutelati durante il procedimento antidumping in corso, vale a dire prima dell’adozione della misura e che la motivazione del regolamento antidumping definitivo doveva essere fornita entro la data d’adozione del regolamento originario.

    (69)

    Un atto giuridico che non sia adeguatamente motivato è inefficace fin dall’inizio e lo rimane in seguito; il provvedimento auspicato può divenire efficace solo grazie all’adozione di un nuovo atto giuridico adeguatamente motivato.

    6.1.3.   Informazione inadeguata

    (70)

    Gli esportatori interessati e un gruppo di importatori hanno osservato che le informazioni divulgate non erano sufficienti a correggere gli errori rilevati dal Tribunale per i motivi illustrati nel seguito.

    (71)

    Gli esportatori e gli importatori già menzionati hanno sostenuto che la violazione del diritto dell’Unione rilevata dal Tribunale concerneva tutte le conclusioni e i risultati del calcolo del margine di pregiudizio e che pertanto andava promosso un nuovo processo tenendo conto dei dati più recenti relativi al pregiudizio.

    (72)

    Le stesse parti hanno inoltre affermato che la Commissione ha omesso di riconoscere correttamente portata e conseguenze della sua inadempienza e che, contrariamente all’interpretazione dei fatti data dalla Commissione, le violazioni del diritto rilevate dal Tribunale non riguardavano esclusivamente il calcolo dell’incremento del 2 % dei costi di importazione di prodotti cinesi (costi successivi all’importazione) e dei costi di trasporto dei prodotti di produttori dell’Unione, ma quanto meno l’intera determinazione del margine di pregiudizio.

    (73)

    Le parti hanno asserito in sostanza che la comunicazione diffusa all’atto della riapertura ometteva la questione della comparabilità dello stadio commerciale e non motivava il metodo scelto dalla Commissione per il confronto tra prezzi all’importazione e prezzi dell’Unione alle condizioni del mercato in esame, ossia se i prodotti fabbricati da produttori dell’Unione e quelli importati fossero effettivamente in concorrenza reciproca «nel deposito degli importatori amburghesi». Secondo gli esportatori interessati e alcuni importatori le informazioni sulla determinazione dello stadio commerciale fornite al momento della riapertura risultavano troppo generali per consentire alle parti di capire perché il confronto tra il prezzo all’importazione e il prezzo degli operatori dell’Unione era effettuato al medesimo stadio commerciale, né fornivano alcuna spiegazione circa i fattori emersi dall’inchiesta in base ai quali si era effettuato il calcolo. Non si spiegava Inoltre perché l’aumento del 2 % in questione, che non teneva conto né delle spese generali, amministrative e di vendita («SGAV») né di un margine di profitto degli importatori, fosse appropriato per ottenere la comparabilità dei prezzi di vendita dei produttori dell’Unione con i prezzi all’importazione dei produttori esportatori cinesi.

    (74)

    Le stesse parti hanno sostenuto che non è stata formulata alcuna conclusione per quanto riguarda la supposizione che i produttori dell’Unione vendano le merci esclusivamente attraverso importatori. Le parti inoltre confutavano il ragionamento in base al quale era stato scelto lo stadio commerciale, ossia che i produttori dell’Unione vendevano esclusivamente agli importatori poiché secondo le informazioni divulgate solo il 62 % delle vendite dei produttori dell’Unione era destinato a importatori indipendenti. Secondo le parti la Commissione sembra ignorare il fatto che presumibilmente il 38 % della produzione dell’Unione non viene venduto tramite importatori e quindi, rispetto a tali vendite, i prodotti importati erano in concorrenza a uno stadio commerciale diverso. Per questa quota di vendite secondo le parti il metodo utilizzato dalla Commissione per determinare il margine di pregiudizio era inappropriato in quanto i prezzi applicati dagli importatori avrebbero dovuto essere adeguati aggiungendo i costi successivi all’importazione, le spese generali, amministrative e di vendita e un congruo margine di profitto dell’importatore indipendente. Tali adeguamenti avrebbero comportato una riduzione del margine di pregiudizio per il 38 % delle merci dell’Unione e quindi una riduzione generalizzata del margine di pregiudizio e una sostanziale riduzione dei dazi antidumping.

    (75)

    Le parti hanno in sostanza sostenuto che la Commissione non è riuscita a elaborare un metodo che tenesse conto delle reali condizioni di mercato, adeguato alla determinazione del margine di pregiudizio relativo a tutte le importazioni e che occorresse considerare in modo differenziato le vendite di prodotti dei produttori dell’Unione per la determinazione del margine di pregiudizio tenendo conto dei diversi canali di distribuzione dei produttori dell’Unione.

    (76)

    Le parti hanno invitato la Commissione a descrivere dettagliatamente, fornendone anche un’analisi particolareggiata, i dati verificati relativi ai flussi commerciali e ai volumi a sostegno delle sue conclusioni e a divulgare tali informazioni in quanto non riservate.

    (77)

    Un gruppo di importatori ha inoltre contestato il «riferimento stereotipato» alla riservatezza dei dati che ha impedito ai produttori esportatori e agli importatori dell’Unione di conoscere le fonti necessarie per stabilire se, tenuto conto della struttura del mercato, l’adeguamento in questione fosse o no appropriato in quanto permette un confronto tra il prezzo all’esportazione e il prezzo degli operatori dell’Unione allo stesso stadio commerciale. Gli importatori interessati hanno tenuto a precisare che il Tribunale ha confermato questa tesi al punto 86 della sentenza Xinshiji.

    6.1.4.   Spese di trasporto

    (78)

    Gli esportatori interessati hanno contestato l’aumento del prezzo di vendita franco fabbrica degli operatori dell’Unione per tenere conto dei costi di consegna al deposito dell’importatore ritenendolo contrario alla nozione di mercato interno, aggiungendo che le misure di difesa commerciale non hanno lo scopo di porre rimedio agli svantaggi in termini di costi degli operatori dell’Unione derivanti dall’ubicazione dei suoi impianti di produzione.

    (79)

    Gli esportatori interessati e un gruppo di importatori hanno sostenuto che la Commissione avrebbe dovuto tener conto del fatto che gli importatori sostenevano costi di trasbordo più elevati, in quanto i prodotti cinesi sono consegnati in container, mentre i prodotti dei produttori dell’Unione sono pallettizzati per consentirne il trasporto su strada e possono perciò essere rispediti immediatamente ai clienti finali senza alcuna ulteriore manipolazione riducendo i costi di movimentazione del 50 % ossia di 7 EUR/tonnellata.

    (80)

    Un gruppo di importatori ha osservato che la Commissione ha trascurato di considerare che per una quota di prodotto degli operatori dell’Unione che di fatto è distribuita tramite un importatore si sosterrebbero le spese di trasporto fino al deposito solo se i mandarini conservati fossero materialmente consegnati al deposito dell’importatore in questione. In realtà, invece, la maggior parte dei prodotti venduti dai produttori dell’Unione tramite importatori viene consegnata direttamente dai produttori dell’Unione ai clienti degli importatori. Lo scopo di tutto ciò è ottenere un considerevole vantaggio in termini di costi per i produttori dell’Unione rispetto ai prodotti importati; tale situazione fosse stata adeguatamente presa in considerazione ne sarebbe risultato un margine di pregiudizio minore rispetto a quello determinato in base al metodo di calcolo della Commissione.

    (81)

    L’associazione degli importatori e alcuni importatori hanno contestato la cifra di 90 EUR utilizzata come base per il calcolo delle spese di trasporto. Le parti hanno affermato che i costi di trasporto considerati sono troppo elevati, riferendosi probabilmente al trasporto su strada, laddove in base alle loro informazioni la maggior parte delle merci è trasportata via nave, ossia un modo di trasporto molto meno costoso.

    (82)

    Le parti hanno richiesto una spiegazione in merito all’inclusione delle spese per la movimentazione al terminale e dei costi per il trasporto delle merci su strada alla sede dell’importatore nel computo dei costi successivi all’importazione.

    6.2.   Analisi delle osservazioni

    (83)

    Per quanto riguarda l’asserzione secondo la quale l’inchiesta non avrebbe dovuto essere riaperta mentre la validità del regolamento iniziale era impugnata nella causa C-338/10 (considerando 64), la Commissione ha spiegato di aver agito secondo il principio della presunzione di legittimità.

    (84)

    Quanto alle obiezioni relative alla riapertura prematura rispetto alla sentenza nella causa d’impugnazione C-195/11P (considerando 65), la Commissione ritiene che la questione non sussista dato che la riapertura si basava sulle conclusioni del Tribunale. Inoltre il ricorso nel frattempo è stato ritirato.

    (85)

    Per quanto riguarda la questione di una nuova inchiesta occorre dar risalto al fatto che la riapertura parziale mira solo a sanare la violazione dei diritti di difesa rilevata dal Tribunale e non a riaprire l’intero procedimento. La Commissione comunque informerà le parti interessate circa la possibilità di chiedere l’apertura di un riesame intermedio, come contemplato all’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base, laddove queste desiderassero che le istituzioni verifichino le loro asserzioni, secondo le quali in base a dati più recenti il pregiudizio non sussiste.

    (86)

    Per quanto riguarda l’asserzione secondo la quale l’analisi del pregiudizio deve basarsi su dati più recenti (considerando 66), si osserva che i dati più recenti sono influenzati dall’esistenza di un dazio antidumping. Di conseguenza lo strumento appropriato per analizzare dati più recenti è un riesame intermedio a norma dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base e non una nuova inchiesta (cfr. anche il precedente considerando 43).

    (87)

    Quanto al dubbio manifestato in merito all’imparzialità e all’equità del procedimento (considerando 67), esso nasce da un equivoco circa il rifiuto della Commissione di accogliere la richiesta di un riesame intermedio. Con lettera del 6 settembre 2011 i servizi della Commissione hanno informato le rispettive parti che, in base alle informazioni in loro possesso in quel momento, non poteva essere adottata nessuna decisione sulla possibilità di avviare una revisione e contestualmente hanno chiarito o comprovato i punti rimasti ambigui. Le parti sono state messe al corrente in merito all’udienza del 29 febbraio 2012 e sono state invitate a proseguire la discussione con il servizio competente della Commissione. I servizi della Commissione le informeranno che possono dar seguito alla loro richiesta a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. Il termine di un anno previsto dall’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base non si applica nel caso di specie in quanto ciò sarebbe in contrasto con l’obiettivo di lasciar trascorrere un periodo minimo tra il periodo d’inchiesta iniziale e un riesame intermedio. Nella fattispecie il periodo minimo è stato osservato.

    (88)

    Riguardo alla questione del rimedio retroattivo della violazione dei diritti di difesa (considerando 68) la Commissione reputa che in base alla sentenza del Tribunale l’inchiesta sia stata riaperta allo stadio in cui si era verificato il fatto illegittimo. Le parti hanno ora la possibilità di esercitare i diritti che, come stabilito dal Tribunale, non avevano avuto modo di esercitare. I dazi saranno inoltre introdotti solo in futuro. Stando così le cose la Commissione ritiene che la retroattività del rimedio non sia in discussione, contrariamente a quanto affermato dalle parti e pertanto la richiesta delle parti non può essere accolta.

    (89)

    Quanto alla carenza di motivazione (considerando 69), la riapertura mira unicamente a porre rimedio a tale carenza e a basare il nuovo atto giuridico su un’esauriente motivazione. Pertanto l’asserzione delle parti è stata debitamente esaminata.

    (90)

    Per quanto riguarda la portata della sentenza (considerando 72), lo scopo della riapertura è stabilire un adeguato stadio commerciale e in particolare chiarire per quale motivo sia necessario l’adeguamento del prezzo all’esportazione cif aggiungendo i costi successivi all’importazione per garantire che il confronto tra il prezzo all’esportazione e il prezzo di vendita degli operatori dell’Unione sia effettuato allo stesso stadio commerciale. L’obiezione delle parti non può pertanto essere accolta.

    (91)

    Quanto alla carenza della comunicazione del 5 dicembre 2011 relativamente alla spiegazione dello stadio commerciale scelto nel caso di specie (in particolare i considerando da 73 a 76), alle parti sono state fornite ulteriori informazioni e spiegazioni in varie occasioni e, nello specifico, ai punti 4 e 5 della comunicazione del 5 dicembre 2011, nonché durante le audizioni del 29 febbraio 2012.

    (92)

    Per fare piena chiarezza su questo punto, si sintetizzano nel seguito le conclusioni relative allo stadio commerciale: i) dall’inchiesta è risultato che le conserve di mandarini sono prodotte solo in una regione della Spagna (Valencia) e vengono vendute principalmente in Germania e nel Regno Unito. Secondo i calcoli la quota di vendite dell’Unione alla Germania e al Regno Unito ammonta al 62 % del totale delle vendite dell’Unione. ii) In base ai dati verificati, è stato accertato che durante il PI i produttori dell’Unione e gli esportatori cinesi hanno venduto essenzialmente agli stessi clienti, vale a dire operatori economici o distributori. iii) Per questi motivi il confronto dei prezzi tra importazioni provenienti da produttori esportatori e vendite dei produttori dell’Unione è stato effettuato per i produttori esportatori franco frontiera (cif) e per i produttori dell’Unione franco fabbrica con adeguamento in considerazione del costo di trasporto ai depositi degli importatori. iv) Tale metodologia ha imposto i seguenti adeguamenti: da un lato un adeguamento dei prezzi all’esportazione cif cinesi in considerazione dei costi successivi all’importazione, in particolare il trasporto delle merci dal porto ai depositi degli importatori; tale adeguamento, fissato al 2 %, è stato calcolato in base alle fatture raccolte e verificate e i rispettivi calcoli sono stati comunicati alle parti interessate mediante il documento allegato alla comunicazione del 5 dicembre 2011. D’altro canto, i prezzi franco fabbrica dell’Unione sono stati aumentati in considerazione del costo del nolo richiesto per trasportare le merci dai produttori (Valencia) alle sedi degli importatori (Germania e Regno Unito). Tale adeguamento è stato calcolato in base al costo consolidato del trasporto da Valencia ad Amburgo. Siccome non tutte le vendite dei produttori dell’Unione erano destinate a Germania e Regno Unito, tale media è stata ridotta proporzionalmente alla quota di vendite in Germania e nel Regno Unito (62 %) e alla quota di vendite dirette.

    (93)

    Per quanto riguarda la quota di vendite dirette dei produttori dell’Unione nel corso del PI, essa si è attestata tra il 2 % e il 12 %. Il dato preciso non può essere divulgato per motivi di riservatezza.

    (94)

    Le parti hanno sostenuto inoltre che nel determinare l’appropriato stadio commerciale si sarebbe dovuto operare una distinzione rispetto alle vendite dirette dei produttori dell’Unione (considerando 72). A tal proposito occorre osservare che secondo i risultati verificati in nessun caso, nel PI, le importazioni cinesi sono state vendute direttamente. In assenza di riscontri in questo senso non è stato possibile operare distinzioni per stabilire uno stadio commerciale per la quota di vendita diretta dei produttori dell’Unione. Ai fini del calcolo del margine di pregiudizio, invece, le vendite dirette dei produttori dell’Unione sono state riadeguate allo stadio franco fabbrica e ad esse sono stati applicati gli adeguamenti relativi al trasporto merci di cui al precedente considerando 92 punto iv. In tali circostanze la relativa obiezione delle parti non può essere accolta.

    (95)

    Per quanto riguarda l’obiezione delle parti in merito al fatto che l’adeguamento del prezzo all’esportazione cif avrebbero dovuto includere le SGAV e un ragionevole margine di profitto (considerando 73) si osserva che se la Commissione avesse adeguato i prezzi all’esportazione cif aggiungendo SGAV e profitto avrebbe portato le vendite di merci importate allo stadio del dettaglio. In tal caso il confronto fra prezzi all’esportazione cinesi e prezzi di vendita dell’Unione sarebbe stato effettuato a stadi commerciali diversi. Per questo motivo l’obiezione delle parti non può essere accolta.

    (96)

    Per quanto riguarda l’asserzione delle parti secondo la quale dalla comunicazione del 5 dicembre 2011 si evince che il 38 % delle vendite dei produttori dell’Unione durante il PI sono dirette (considerando 74) è stato spiegato alle parti nel corso delle audizioni del 29 febbraio 2012 che tale conclusione è errata. La quota pari al 62 % di vendite del settore dell’Unione effettuate in Germania e Regno Unito riguarda la distribuzione geografica delle vendite e non ha alcuna rilevanza per quanto riguarda l’identificazione del tipo di clienti e quindi del tipo di vendita, diretta o no. Da questo fatto si può solo dedurre, come è stato confermato, che la restante quota di vendite dei produttori dell’Unione pari al 38 % è stata effettuata altrove rispetto alla Germania e al Regno Unito. Stando il fatto che il presupposto delle parti circa lo stadio commerciale del 38 % delle vendite dei produttori dell’Unione è errato, la richiesta che ne discende basata sulla necessità di ricalcolare il margine di pregiudizio non può essere accolta.

    (97)

    Quanto alla richiesta di pubblicare i dati dettagliati sul flusso commerciale e sui relativi volumi (considerando 76), si rammenta che i fatti e le cifre sottostanti la scelta del metodo per determinare lo stadio commerciale in questo caso sono stati discussi nei punti da 3 a 7 della comunicazione del 5 dicembre 2011. Si rinviano le parti alle informazioni contenute in tale comunicazione nonché ai chiarimenti forniti delle audizioni del 29 febbraio 2012. Per maggiore chiarezza i flussi commerciali sono illustrati in dettaglio al precedente considerando 92.

    (98)

    Per quanto riguarda il «riferimento stereotipato alla riservatezza» (considerando 77), la Commissione fa notare che le informazioni mantenute riservate riguardavano i) la quota di vendite dirette e ii) le informazioni utilizzate per il calcolo dell’aumento del 2 % tratte dalle fatture e dai dati raccolti durante la visita di verifica. A questo proposito va osservato che le fatture costituiscono per loro natura informazioni di carattere riservato. La sintesi non riservata di queste ultime è stata fornita nell’allegato della comunicazione del 5 dicembre 2011. Per quanto riguarda le vendite dirette, durante l’audizione congiunta del 29 febbraio 2012 il consigliere-auditore ha confermato che i dati effettivi riguardanti le vendite dirette sono informazioni riservate e ha proposto di dare la possibilità alle parti che ne facciano richiesta di verificare come i servizi della Commissione responsabili dell’inchiesta abbiano utilizzato i dati contenuti nei fascicoli riservati, offrendosi inoltre di rendere noto alle parti il suo parere sull’esattezza delle conclusioni rispetto a tali dati. Le parti non hanno avanzato alcuna richiesta in merito. Per tali motivi la Commissione ritiene di aver ottemperato alla disposizione che le impone di divulgare le informazioni, salvo quelle riservate. In più, risalendo i dati da valutare a 5 anni fa, la Commissione ritiene di poter ora divulgare il dato relativo alla quota di vendite dirette che si attesta tra 2 % e 12 %.

    (99)

    Per quanto riguarda la contestazione dell’adeguamento del prezzo di vendita franco fabbrica tenendo conto dei costi di trasporto (considerando 78) la Commissione osserva che tale adeguamento è stato effettuato per considerare le merci allo stesso stadio commerciale delle esportazioni cinesi, ossia nel deposito dell’importatore. Esso ha trovato ragione nelle circostanze specifiche del mercato in questione in cui le conserve di mandarini sono prodotte solamente in una zona della Spagna (Valencia) e sono vendute principalmente in Germania e Regno Unito. È stato effettuato per confrontare in modo equo il prezzo all’esportazione e il prezzo dell’Unione allo stesso stadio commerciale e non per compensare il presunto svantaggio in termini di costi dei produttori dell’Unione derivante dall’ubicazione delle loro strutture di produzione. L’obiezione delle parti pertanto non può essere accolta.

    (100)

    Per quanto riguarda l’asserzione secondo la quale la Commissione avrebbe dovuto tener conto dei costi più elevati sostenuti dagli importatori perché i prodotti cinesi sono consegnati in container mentre i prodotti degli operatori dell’Unione sono pallettizzati e quindi i costi di movimentazione sostenuti dai produttori dell’Unione sono inferiori (considerando 79), va osservato che gli adeguamenti applicati interessavano soltanto il costo per portare la merce allo stadio di deposito dell’importatore. I costi successivi riferibili alle operazioni di spedizione delle merci presso i dettaglianti sono sostenuti ad uno stadio commerciale posteriore a quello definito e non possono pertanto essere presi in considerazione. Per questo motivo l’asserzione delle parti non può essere accolta.

    (101)

    Per quanto riguarda l’osservazione secondo la quale i costi di trasporto sostenuti dai produttori dell’Unione avrebbero dovuto essere ridotti per tener conto dei casi in cui i prodotti sono consegnati direttamente ai clienti degli importatori, come sostenuto da questi ultimi (considerando 80), si rammenta che l’adeguamento dei prezzi di vendita franco fabbrica dell’Unione in considerazione dei costi di trasporto è stato calcolato in base al costo consolidato della consegna materiale al deposito di Amburgo (90 EUR) dedotto dalle fatture raccolte, essendo tale deposito lo stadio commerciale idoneo per confrontare il prezzo all’esportazione e i prezzi del prodotto nell’Unione. L’adeguamento anzidetto non è motivato dal fatto che esso comprende tutti i costi di trasporto tra il produttore dell’Unione e il dettagliante (che sarebbe superiore a quello per la consegna al deposito), ma dal fatto che, date le specificità del mercato per il prodotto in esame, il deposito di Amburgo è lo stadio commerciale idoneo. In tale contesto la contestazione delle parti risulta irrilevante.

    (102)

    Le parti hanno asserito che l’adeguamento dei costi di trasporto delle merci è troppo elevato in quanto fondato sui costi di trasporto su strada (considerando 81). Va peraltro ricordato che l’adeguamento anzidetto si fonda sulla consegna materiale delle merci ad Amburgo, che prevede sia il trasporto via terra sia per via navigabile. L’adeguamento richiesto dalle parti, pertanto, è già compreso nel calcolo dei costi di trasporto ad Amburgo. Non è stato necessario quindi verificare i dati presentati dalle parti durante l’audizione poiché nel corso dell’inchiesta iniziale, i costi di trasporto per la consegna delle merci ad Amburgo erano stati calcolati in base ai dati verificati dei produttori dell’Unione.

    (103)

    Per quanto riguarda l’osservazione formulata dal ricorrente in merito al calcolo dei costi successivi all’importazione (considerando 82), come spiegato al paragrafo 9 della comunicazione inviata il 5 dicembre 2011, sia i costi di movimentazione al terminale sia i costi di trasporto su strada alla sede dell’importatore sono stati inclusi nel calcolo. Nei costi di movimentazione al terminale non sono stati inclusi né noli marittimi né assicurazioni perché compaiono già nel prezzo cif rilevato e verificato nel corso degli accertamenti presso la sede dell’esportatore. Se la Commissione avesse incluso tali spese nel calcolo dei costi successivi all’importazione le avrebbe contabilizzate due volte.

    6.3.   Procedura

    (104)

    Il 5 dicembre 2011 la Commissione ha rilasciato una comunicazione con fatti e cifre riguardante i motivi su cui si base l’annullamento delle misure da parte del Tribunale. Tutte le parti interessate sono state invitate a presentare le loro osservazioni.

    (105)

    Il 29 febbraio 2012 la Commissione ha proceduto alle audizioni di tutte le parti che ne avevano fatto richiesta, compresa un’audizione congiunta con il consigliere-auditore degli esportatori interessati e un gruppo di importatori.

    (106)

    Il 26 marzo 2012 una delle parti interessate ha informato la Commissione che, in considerazione della sentenza nella causa C-338/10 riteneva senza oggetto la riapertura parziale per quanto riguardava i costi successivi all’importazione.

    (107)

    Il 17 luglio 2012 la Commissione ha risposto che, data la riapertura del 19 giugno 2012, entrambe le riaperture parziali erano ancora pendenti e che le inchieste continuavano ad avere uno scopo ben determinato.

    6.4.   Conclusioni

    (108)

    La Commissione ha provveduto a dare esecuzione alla sentenza Xinshiji del Tribunale fornendo una motivazione più approfondita nonché maggiori informazioni e spiegazioni alle parti in merito ai punti dell’inchiesta iniziale riaperti. Le parti hanno avuto la possibilità di presentare le loro osservazioni e di essere ascoltate. Tutte le obiezioni sono già state esaminate e debitamente prese in considerazione.

    (109)

    In base alle osservazioni delle parti e alla relativa analisi si è giunti alla conclusione che né le argomentazioni dalle parti né i fatti addotti dimostravano la necessità di modificare il calcolo del margine di pregiudizio contestato.

    (110)

    Il margine di pregiudizio stabilito nell’inchiesta iniziale è pertanto confermato.

    (111)

    In base a quanto precede, si è concluso che per dare esecuzione alla sentenza Xinshiji si dovrebbe reimporre il dazio antidumping definitivo ai ricorrenti nella causa in questione.

    7.   PREGIUDIZIO

    7.1.   Produzione dell’Unione e industria dell’Unione

    (112)

    In mancanza di osservazioni documentate si confermano le conclusioni di cui ai considerando da 52 a 54 del regolamento provvisorio.

    7.2.   Consumo nell’Unione

    (113)

    Una delle parti esportatrici ha indicato una discrepanza tra il livello di consumo menzionato nel regolamento di salvaguardia e il livello menzionato nel regolamento provvisorio. Si fa notare che la differenza nel livello di consumo è sostanzialmente dovuta alla diversa definizione del prodotto oggetto dell’attuale inchiesta e al diverso numero di Stati membri partecipanti alle due inchieste. A tale riguardo non sono state ricevute nuove informazioni documentate. Sono quindi confermate le conclusioni di cui ai considerando da 55 a 57 del regolamento provvisorio. Di conseguenza, anche le successive parti dell’analisi che fanno riferimento al consumo risultano confermate.

    7.3.   Importazioni dal paese in questione

    7.3.1.   Volume e quota di mercato delle importazioni del prodotto in esame

    (114)

    Per quanto riguarda la quota di mercato, alcune parti hanno contestato quanto affermato dalla Commissione al considerando 58 del regolamento provvisorio ossia un aumento della quota di mercato delle importazioni oggetto di dumping. Le parti hanno asserito che, contrariamente alle conclusioni della Commissione, la quota di mercato delle importazioni dalla Cina è diminuita. La valutazione delle importazioni dalla RPC, espresse in volume e in quota di mercato, è stata verificata. Come affermato nell’anzidetto considerando soltanto per un anno la quota di mercato delle importazioni dalla RPC è diminuita. Nel resto del periodo in esame la quota di mercato delle importazioni dalla RPC si è mantenuta elevata. Di conseguenza, i risultati indicati nella fase provvisoria sono confermati.

    (115)

    Alcune parti hanno affermato che per valutare un eventuale aumento delle importazioni dalla RPC si sarebbero dovuti esaminare anche i volumi successivi al PI. Si deve sottolineare che l’andamento delle importazioni dalla Cina, valutato per il periodo compreso tra il 2002/2003 e il 2006/2007, ha mostrato un chiaro aumento. Conformemente alle disposizioni del regolamento di base, gli sviluppi successivi al PI vengono presi in considerazione solamente in circostanze eccezionali. In ogni caso, come indicato nel seguente considerando 136, il livello delle importazioni successive al PI è stato esaminato e considerato significativo.

    7.3.2.   Sottoquotazione dei prezzi (price undercutting)

    (116)

    Tre produttori esportatori che hanno collaborato all’inchiesta hanno contestato le conclusioni della Commissione relative alla sottoquotazione. Uno di essi ha contestato la metodologia utilizzata per il calcolo e ha richiesto una modifica che riflettesse i costi sostenuti dagli operatori commerciali per le vendite indirette. I calcoli sono stati adattati ove del caso. Dal confronto è emerso che, durante il PI, le importazioni del prodotto in esame sono state vendute nell’Unione a prezzi inferiori a quelli degli operatori dell’Unione, con una differenza in percentuale compresa tra il 18,4 % e il 35,2 %, sulla base dei dati forniti dai produttori esportatori che hanno collaborato all’inchiesta e inseriti nel campione.

    7.4.   Situazione degli operatori dell’Unione

    (117)

    Due importatori e l’associazione degli importatori hanno contestato la durata del periodo di messa in conserva di cui al considerando 79 del regolamento provvisorio. Essi hanno affermato che tale periodo in Spagna dura solo tre mesi invece di quattro o cinque come indicato nel regolamento provvisorio. Tale periodo tuttavia dipende dal raccolto (variabile per natura) e dalla quantità prodotta e in ogni caso non ha effetti sui fattori di pregiudizio quali analizzati dai servizi della Commissione.

    (118)

    In assenza di ulteriori informazioni o obiezioni documentate relative alla situazione degli operatori dell’Unione, si confermano i considerando da 63 a 86 del regolamento provvisorio.

    7.5.   Conclusioni relative al pregiudizio

    (119)

    In seguito alla pubblicazione del regolamento provvisorio alcuni importatori e alcuni produttori esportatori hanno sostenuto, in riferimento ai considerando da 83 a 86 dell’anzidetto regolamento, che la Commissione aveva basato le proprie conclusioni relative al livello di pregiudizio su dati non corretti né valutati oggettivamente. Le parti hanno sostenuto che quasi tutti gli indicatori di pregiudizio presentavano un andamento positivo e quindi il pregiudizio non era comprovato.

    (120)

    A tale riguardo, si osserva che, nonostante alcuni indicatori mostrino leggeri miglioramenti, la situazione degli operatori dell’Unione va valutata nel suo complesso e considerando che le misure di salvaguardia sono state in vigore fino al termine del periodo d’inchiesta. La questione è esaminata approfonditamente nei considerando da 51 a 86 del regolamento provvisorio. Il processo di profonda ristrutturazione permesso da queste misure, che ha comportato una forte riduzione della produzione e della capacità, avrebbe portato in circostanze normali ad un miglioramento significativo della situazione generale dei produttori dell’Unione, con effetti positivi sulla produzione, sull’utilizzo delle capacità, sulle vendite e sugli scarti tra prezzo e costo. Gli indicatori di volume sono invece rimasti deboli, le scorte sono aumentate notevolmente, gli indicatori finanziari hanno mantenuto valori negativi e in alcuni casi sono peggiorati.

    (121)

    In base a tali dati si ritiene che le conclusioni del regolamento provvisorio riguardanti il pregiudizio materiale subito dall’industria dell’Unione non debbano essere modificate. In assenza di altre informazioni o obiezioni documentate, tali conclusioni sono definitivamente confermate.

    8.   NESSO DI CAUSALITÀ

    8.1.   Effetto delle importazioni oggetto di dumping

    (122)

    Alcune delle parti hanno sostenuto che il volume delle importazioni cinesi si è mantenuto stabile dal 1982 cosicché tali importazioni non avrebbero potuto essere causa di pregiudizio, come affermato nel regolamento provvisorio (cfr. considerando 58). Come già spiegato nel considerando 114, nel periodo in esame le importazioni dalla RPC sono in realtà aumentate in modo significativo a danno della quota di mercato del settore dell’Unione. D’altronde, siccome l’obiezione si riferisce all’andamento delle importazioni nell’arco di un periodo che supera largamente quello in esame, essa è respinta.

    (123)

    Come affermato nel precedente considerando 116, si è concluso in via definitiva che, durante il PI, i prezzi all’importazione applicati dai produttori esportatori cinesi inclusi nel campione erano inferiori ai prezzi medi degli operatori dell’Unione in percentuali comprese tra il 18,4 % e il 35,2 %. La revisione del margine di sottoquotazione non modifica le conclusioni sull’effetto delle importazioni oggetto di dumping dei considerando 100 e 101 del regolamento provvisorio.

    8.2.   Fluttuazioni dei tassi di cambio

    (124)

    Dopo che sono stati imposti i dazi provvisori alcuni importatori hanno sostenuto l’esistenza di un’influenza negativa del tasso di cambio sul livello dei prezzi sostenendo altresì che tale tasso costituisce il fattore di pregiudizio principale. La valutazione della Commissione comunque si riferisce semplicemente a una differenza tra prezzi senza alcuna necessità di analizzare i fattori che ne determinano il livello. Di conseguenza esiste un chiaro nesso di causalità tra elevati livelli di dumping e il pregiudizio subito dall’industria dell’Unione e si conferma pertanto il considerando 95 del regolamento provvisorio.

    8.3.   Disponibilità e prezzi delle materie prime

    (125)

    Alcune parti hanno affermato che il pregiudizio non è causato dalle importazioni oggetto di dumping ma dalla scarsa disponibilità di frutta fresca, vale a dire delle materie prime per le conserve di mandarini.

    (126)

    Dati ufficiali del ministero spagnolo dell’Agricoltura confermano tuttavia che la quantità disponibile per l’industria conserviera è più che sufficiente a coprire l’intera capacità di produzione dei produttori spagnoli.

    (127)

    Entro una certa misura i produttori sono in concorrenza per la frutta fresca con il mercato del consumo diretto di prodotti freschi. Tale concorrenza tuttavia non inficia il nesso di causalità. Una chiara e importante ragione del basso livello di produzione, delle vendite contenute e di una quota di mercato ridotta del settore dell’Unione è piuttosto la pressione esercitata dalle massicce importazioni dalla RPC a prezzi bassissimi. Data tale situazione, considerando altresì che il prezzo di mercato è dettato dalle importazioni che costituiscono oltre il 70 % del mercato, fenomeno che causa sottoquotazione, compressione e depressione dei prezzi, risulterebbe antieconomico aumentare la produzione senza concrete prospettive di vendita del prodotto a prezzi che permettono di realizzare un profitto normale. Gli operatori spagnoli quindi potrebbero fornire quantità di prodotto notevolmente maggiori se il prezzo di mercato non penalizzasse i risultati economici.

    (128)

    Un ulteriore fatto a conferma di questa analisi è la costante presenza di ingenti quantitativi di scorte accumulate da produttori dell’Unione, il che mostra che la situazione pregiudizievole per l’industria dell’Unione non deriva da una produzione insufficiente bensì da una produzione invendibile a causa della pressione esercitata dalle importazioni cinesi.

    (129)

    Trattandosi di un prodotto agricolo, il prezzo delle materie prime è soggetto a fluttuazioni stagionali dovute alla natura del prodotto. Nel corso del quinquennio preso in esame, caratterizzato da raccolti con prezzi variabili, la Commissione osserva che il pregiudizio (sotto forma di perdite finanziarie) è presente indipendentemente da queste fluttuazioni e che pertanto i risultati economici degli operatori dell’Unione non sono direttamente correlati a dette fluttuazioni stagionali.

    8.4.   Differenze qualitative

    (130)

    Alcune parti hanno asserito che il prodotto cinese era di qualità superiore rispetto alla produzione dell’Unione. Le eventuali differenze di prezzo non sono state tuttavia comprovate in modo sufficiente e nulla indica che la presunta preferenza dei consumatori per i prodotti cinesi sia così forte da costituire la causa della situazione negativa del settore dell’Unione. In ogni caso, tali presunte differenze di prezzo favorirebbero il prodotto cinese, aumentando il livello di sottoquotazione/vendita sotto costo. In mancanza di nuove informazioni o obiezioni documentate, si confermano le conclusioni di cui al considerando 99 del regolamento provvisorio.

    8.5.   Aumenti dei costi

    (131)

    Alcune parti hanno asserito che il pregiudizio derivava dall’aumento anomalo dei costi dichiarati da alcuni produttori. Non sono però state addotte prove sufficienti ad avvalorare tali asserzioni. L’analisi della Commissione non ha riscontrato eventi che potessero capovolgere la valutazione del nesso di causalità o influenzare il calcolo del livello di eliminazione del pregiudizio.

    (132)

    Alcune parti hanno presentato osservazioni sull’aumento dei costi di produzione e sull’incapacità degli operatori dell’Unione di ridurli. Alcune voci di costo (a esempio l’energia) sono aumentate, ma il loro impatto non è tale da invalidare il nesso di causalità in un contesto in cui ingenti quantitativi di importazioni cinesi oggetto di dumping provocano sia una riduzione delle vendite e della produzione (aumentando in tal modo i costi unitari) sia una compressione e una depressione dei prezzi del settore dell’Unione.

    8.6.   Regimi di aiuti

    (133)

    È stato asserito che i regimi di aiuti UE hanno causato un aumento artificiale delle attività di trasformazione nell’Unione, contribuendo così a una riduzione della disponibilità delle materie prime per il prodotto in esame. Tale asserzione è di natura generale e non è stata comprovata in modo sufficiente. In ogni caso, i regimi in questione sono stati modificati nel 1996, quando gli aiuti sono stati destinati agli agricoltori invece che ai trasformatori del prodotto in esame. L’analisi della Commissione non ha evidenziato durante il periodo d’inchiesta nessun effetto residuo tale da interrompere il nesso di causalità. Per quanto riguarda la disponibilità si rimanda ai precedenti considerando 128 e 129.

    8.7.   Conclusioni relative al nesso di causalità

    (134)

    In mancanza di ulteriori informazioni o obiezioni documentate, sono confermate le conclusioni di cui ai considerando da 87 a 101 del regolamento provvisorio.

    (135)

    In considerazione di quanto precede, sono confermate le conclusioni provvisorie circa l’esistenza di un nesso di causalità tra il notevole pregiudizio subito dall’industria dell’Unione e le importazioni cinesi oggetto di dumping.

    9.   INTERESSE DELL’UNIONE

    9.1.   Sviluppi successivi al periodo d’inchiesta

    (136)

    Dal 9 novembre 2007 le importazioni dalla RPC sono soggette a registrazione a norma del regolamento relativo alla registrazione. Tale decisione è stata adottata in vista di una possibile imposizione retroattiva di dazi antidumping. Di conseguenza e in via eccezionale si sono analizzati anche gli sviluppi successivi al PI. Dati Eurostat, corroborati da alcuni importatori, confermano che le importazioni dalla RPC rimangono significative. Il volume registrato negli ultimi dieci mesi successivi al PI ammontava a 74 000 tonnellate a prezzi bassi stabili.

    9.2.   Capacità dei produttori dell’Unione di rifornire il mercato dell’Unione

    (137)

    Diverse parti hanno osservato che a causa del suo basso livello di produzione, gli operatori spagnoli non sono in grado di soddisfare interamente la domanda dell’Unione. Pur essendo corretto affermare che nella situazione attuale gli operatori dell’Unione non soddisfano l’intera domanda dell’Unione, occorre osservare che questa è la conseguenza delle importazioni pregiudizievoli, come chiarito in precedenza. In ogni caso, l’effetto auspicato delle misure non è quello di chiudere il mercato dell’Unione alle importazioni cinesi, bensì di eliminare gli effetti del dumping pregiudizievole. Fra l’altro si sottolinea che, data l’esistenza di due sole fonti di approvvigionamento di questi prodotti, se fossero prese misure definitive i prodotti cinesi continuerebbero ad essere oggetto di una notevole domanda nell’Unione.

    9.3.   Interesse degli operatori e dei fornitori dell’Unione

    (138)

    Un’associazione di importatori ha affermato che qualsiasi misura antidumping priva di limitazione quantitativa non aiuterebbe a proteggere gli operatori spagnoli ma scatenerebbe automaticamente attività commerciali illecite. Tale osservazione pone l’accento sull’esigenza che le istituzioni assicurino un adeguato monitoraggio dell’applicazione delle misure piuttosto che mettere in dubbio i benefici delle misure stesse per i produttori dell’Unione.

    (139)

    Un altro importatore ha asserito che l’istituzione di misure antidumping non migliorerebbe la situazione dei produttori spagnoli, giacché le ingenti scorte accumulate dagli importatori nell’Unione sarebbero in grado di soddisfare la domanda del mercato nell’immediato futuro. I fenomeni della costituzione di scorte e della loro consistenza sono stati corroborati da un secondo importatore. Queste osservazioni confermano l’analisi della Commissione contenuta nel regolamento provvisorio e nel presente regolamento. Si rammenta tuttavia che le misure sono finalizzate a porre rimedio al dumping pregiudizievole nell’arco di cinque anni e non soltanto di un anno.

    (140)

    In assenza di altre informazioni o di nuove obiezioni documentate, si confermano le conclusioni riportate nei considerando da 103 a 106 e nel considerando 115 del regolamento provvisorio per quanto riguarda l’interesse degli operatori dell’Unione.

    9.4.   Interesse degli importatori/operatori commerciali indipendenti dell’Unione

    (141)

    Gli importatori che hanno collaborato all’inchiesta hanno espresso un interesse generale per il mantenimento di due fonti di approvvigionamento del prodotto in esame, vale a dire Spagna e RPC, al fine di mantenere la sicurezza dell’approvvigionamento a prezzi competitivi.

    (142)

    Nel caso in cui fossero prese misure definitive, la maggioranza degli importatori preferirebbe tuttavia un provvedimento che contenga anche elementi quantitativi. Come precisato di seguito al considerando 156 si ritiene che ciò non sia appropriato.

    (143)

    La verifica dei dati degli importatori che hanno collaborato all’inchiesta e inseriti nel campione ha confermato che il settore delle conserve di mandarini rappresenta meno del 6 % del loro fatturato totale e che il livello medio di redditività ottenuto supera il 10 % sia nel periodo dell’inchiesta che nel periodo 2004-2008.

    (144)

    Risulta evidente, da quanto precede, che nel complesso il potenziale impatto delle misure sugli importatori/operatori commerciali non sarebbe sproporzionato rispetto agli effetti positivi da esse derivanti.

    9.5.   Interesse degli utilizzatori/dettaglianti

    (145)

    Un utilizzatore che rappresenta meno dell’1 % del consumo ha presentato osservazioni generali in merito alla scarsa offerta di mandarini nell’UE e alla qualità superiore del prodotto cinese. Invitato a collaborare ulteriormente fornendo dati individuali, ha tuttavia declinato tale proposta e non ha addotto valide prove a sostegno delle sue osservazioni. Un altro dettagliante, membro della principale associazione di importatori, si è dichiarato generalmente contrario all’aumento di prezzo. Durante l’inchiesta non sono pervenute altre osservazioni riguardanti l’interesse di utilizzatori/dettaglianti. In tale situazione e in assenza di osservazioni comprovate da parte di utilizzatori/dettaglianti, sono confermate le conclusioni di cui ai considerando da 109 a 112 del regolamento provvisorio.

    9.6.   Interesse dei consumatori

    (146)

    Contrariamente a quanto sostenuto da un importatore, l’interesse dei consumatori è stato preso in considerazione nella fase provvisoria. Le conclusioni della Commissione sono delineate ai considerando 113 e 114 del regolamento provvisorio. Altre parti hanno indicato che l’impatto sui consumatori sarebbe significativo. Non è stata addotta tuttavia alcuna informazione tale da mettere in dubbio le conclusioni dei considerando sopra citati. Anche se i dazi dovessero portare ad un aumento del prezzo al consumo, nessuna delle parti ha contestato il fatto che il prodotto in esame rappresenti una minima parte delle spese alimentari di una famiglia. In assenza di osservazioni dei consumatori e di ulteriori informazioni nuove e documentate, si confermano i considerando di cui sopra.

    9.7.   Conclusioni relative all’interesse dell’Unione

    (147)

    L’ulteriore analisi di cui sopra concernente gli interessi in gioco non ha modificato le conclusioni provvisorie a tale riguardo. La verifica dei dati degli importatori che hanno collaborato all’inchiesta e inclusi nel campione ha confermato che il settore delle conserve di mandarini è pari a meno del 6 % del loro fatturato totale e che essi, in media, hanno ottenuto risultati soddisfacenti sia durante il periodo dell’inchiesta che durante il periodo 2004-2008 in esame; l’impatto delle misure sugli importatori sarà pertanto minimo. Si è inoltre accertato che l’impatto finanziario sul consumatore finale sarebbe trascurabile, considerando che nei paesi consumatori le quantità pro capite acquistate sono marginali. Si ritiene che le conclusioni del regolamento provvisorio riguardo all’interesse dell’Unione non siano cambiate. In assenza di altre osservazioni, le conclusioni indicate nel regolamento provvisorio sono quindi confermate in via definitiva.

    10.   MISURE DEFINITIVE

    10.1.   Livello di eliminazione del pregiudizio

    (148)

    Un importatore ha affermato che il margine di profitto pari al 6,8 % utilizzato come riferimento nella fase provvisoria è sopravvalutato. A tale riguardo si osserva che la stessa percentuale è stata utilizzata ed accettata per le misure di salvaguardia in quanto utile effettivamente registrato dall’industria dell’Unione nel periodo compreso tra il 1998-1999 e il 2001-2002. Essa si riferisce all’utile dei produttori dell’Unione in una normale situazione commerciale precedente all’aumento delle importazioni causa di pregiudizio nel settore. L’obiezione è stata quindi respinta.

    (149)

    I produttori dell’Unione hanno affermato che i dazi provvisori non tenevano conto della particolare situazione del mercato delle conserve di mandarini, in cui la produzione è concentrata soltanto in un paese e la stragrande maggioranza delle vendite e delle importazioni è concentrata in un altro paese europeo. Si è richiesto pertanto che i calcoli finali fossero effettuati prendendo in considerazione i costi di trasporto dal paese produttore al paese consumatore. Essendo la richiesta giustificata e comprovata, i calcoli sono stati adattati di conseguenza per riflettere la concentrazione delle vendite nelle aree interessate dell’Unione.

    (150)

    Una parte ha presentato osservazioni relative ai calcoli di sottoquotazione e vendita sottocosto. Nei casi giustificati sono stati operati adeguamenti nella fase definitiva.

    (151)

    I risultanti margini di pregiudizio, tenendo conto ove giustificato delle richieste delle parti interessate, espressi come percentuale del valore totale cif all’importazione di ogni esportatore cinese inserito nel campione, erano inferiori ai margini di dumping rilevati, come segue:

    Yichang Rosen Foods Co., Ltd., Yichang, Zhejiang 100,1 %,

    Huangyan No 1 Canned Food Factory, Huangyan, Zhejiang: 48,4 %,

    Zhejiang Xinshiji Foods Co., Ltd, Sanmen, Zhejiang e il suo produttore collegato Hubei Xinshiji Foods Co., Ltd, Dangyang City, Provincia di Hubei 92,0 %,

    Produttori esportatori che hanno collaborato all’inchiesta, non costituenti il campione 90,6 %,

    Tutte le altre imprese 100,1 %.

    10.2.   Retroattività

    (152)

    Come specificato al considerando 4, il 9 novembre 2007 la Commissione ha sottoposto a registrazione le importazioni dei prodotti in esame originari della RPC in base a una richiesta degli operatori dell’Unione. La richiesta è stata ritirata e pertanto la questione non è stata ulteriormente esaminata.

    10.3.   Misure definitive

    (153)

    Alla luce delle conclusioni raggiunte per quanto riguarda il dumping, il pregiudizio, il nesso di causalità e l’interesse dell’Unione e a norma dell’articolo 9, paragrafo 4, del regolamento di base, è opportuno istituire un dazio antidumping definitivo di importo corrispondente al più basso tra il margine di dumping e il margine di pregiudizio accertati, conformemente alla regola del dazio inferiore. Nel caso presente l’aliquota del dazio va pertanto fissata al livello del pregiudizio accertato.

    (154)

    In base a quanto precede e conformemente alla rettifica pubblicata nella Gazzetta ufficiale L 258 (14), il dazio definitivo deve essere fissato come segue:

    Yichang Rosen Foods Co., Ltd., Yichang, Zhejiang 531,2 EUR/t,

    Huangyan No.1 Canned Food Factory Zhejiang, Huangyan 361,4 EUR/t

    Zhejiang Xinshiji Foods Co., Ltd., Sanmen, Zhejiang e il suo produttore collegato Hubei Xinshiji Foods Co., Ltd., Dangyang City, Provincia di Hubei: 490,7 EUR/t,

    Produttori esportatori che hanno collaborato all’inchiesta, non costituenti il campione 499,6 EUR/t,

    Tutte le altre imprese 531,2 EUR/t.

    10.4.   Forma delle misure

    (155)

    Diverse parti hanno richiesto misure che combinassero elementi quantitativi e di prezzo, in modo tale che un volume iniziale di importazione fosse esente da dazi o soggetto a dazi ridotti. In alcuni casi in connessione a un sistema di licenze.

    (156)

    L’opzione è stata considerata ma respinta, in particolare per le seguenti ragioni. I dazi antidumping sono imposti laddove il prezzo all’esportazione risulta inferiore al valore normale. I quantitativi esportati nell’Unione sono utili per analizzare se le importazioni oggetto di dumping causano pregiudizio. Tali quantitativi sono tuttavia di norma irrilevanti per determinare il livello di dazio da istituire. Se si determina cioè che le importazioni oggetto di dumping causano pregiudizio, il dumping può essere compensato da un dazio applicabile a partire dalla prima spedizione di merce importata successivamente all’entrata in vigore del dazio. Infine, qualora si accerti che sia nell’interesse dell’Unione importare prodotti per un determinato periodo senza l’imposizione di dazi antidumping, l’articolo 14, paragrafo 4, del regolamento di base permette di sospendere il dazio a determinate condizioni.

    (157)

    Alcune parti hanno asserito che qualsiasi tipo di misura priva di una limitazione quantitativa porterebbe all’elusione del dazio e hanno nuovamente fatto riferimento alla costituzione di scorte avvenuta in seguito all’allargamento dell’Unione europea del 1o maggio 2004. L’analisi dei servizi della Commissione ha confermato che si trattava di un chiaro tentativo di eludere i dazi. Date queste affermazioni e i fatti descritti nel regolamento provvisorio ai considerando 123 e 125, la Commissione seguirà l’evolversi della situazione al fine di prendere i provvedimenti necessari ad assicurare una corretta applicazione delle misure.

    (158)

    Altre parti hanno affermato che le misure dovrebbero escludere i volumi già soggetti a contratti di vendita esistenti. Ciò equivarrebbe in pratica ad un’esenzione dai dazi che indebolirebbe l’effetto riparatore delle misure; la richiesta è pertanto respinta. Si rinvia inoltre ai precedenti considerando 138 e 139.

    (159)

    Il regolamento provvisorio ha istituito un dazio antidumping sotto forma di dazio specifico per ogni società, risultante dall’applicazione del margine di eliminazione del pregiudizio ai prezzi all’esportazione utilizzati nel calcolo del dumping durante il PI. Tale metodo è confermato a livello delle misure definitive.

    10.5.   Impegni

    (160)

    In una fase avanzata dell’inchiesta diversi produttori esportatori della RPC hanno offerto impegni sui prezzi che non sono stati giudicati accettabili in considerazione dell’alta volatilità dei prezzi del prodotto in esame, del rischio di mancato pagamento dei dazi e di elusione delle misure (cfr. considerando 124 e 125 del regolamento provvisorio) come pure del fatto che le offerte non contengono alcuna garanzia da parte delle autorità cinesi di un adeguato monitoraggio, in un contesto in cui le società non hanno ottenuto il trattamento riservato alle imprese operanti in economia di mercato.

    11.   REGISTRAZIONE

    (161)

    Le importazioni del prodotto in esame sono state assoggettate a registrazione con il regolamento (UE) n. 572/2012 della Commissione (15). È opportuno porre termine tale registrazione. La possibilità di riscuotere i dazi retroattivamente sarà valutata in una fase successiva, quando saranno disponibili dati statistici esaustivi.

    12.   COMUNICAZIONE DELLE CONCLUSIONI

    (162)

    Tutte le parti sono state informate dei fatti e delle considerazioni principali in base ai quali si intende istituire un dazio antidumping definitivo sulle importazioni del prodotto in esame originarie della RPC. È stato inoltre fissato un termine entro il quale le parti potevano presentare osservazioni in merito alla comunicazione. Le parti che ne hanno fatto richiesta hanno avuto la possibilità di essere sentite. Due gruppi di importatori hanno richiesto e ottenuto audizioni in presenza del consigliere-auditore della direzione generale del Commercio.

    (163)

    Le osservazioni presentate in merito alla sentenza Xinshiji sono già state esaminate e risolte nel documento informativo generale. Nessuna delle anzidette osservazioni ha condotto alla modifica delle considerazioni e dei fatti essenziali in base a cui è stato deciso di confermare il margine di pregiudizio calcolato nell’inchiesta iniziale. Per quanto riguarda il paese di riferimento, un gruppo di importatori ha ribadito le osservazioni già formulate nel corso dell’inchiesta riguardo alla portata della riapertura parziale dell’inchiesta, all’utilizzazione di dati e alla determinazione del valore normale. A tali osservazioni si è risposto, rispettivamente, nei precedenti considerando 43, 46 e 54. Lo stesso gruppo di importatori si è espresso in favore di un sistema di misure di salvaguardia con contingenti invece di dazi antidumping. Il motivo del rifiuto di un sistema di contingenti è già spiegato al considerando 156. Occorre inoltre notare che in forza del regolamento (CE) n. 260/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, relativo al regime comune applicabile alle importazioni (16), le misure di salvaguardia possono essere prese soltanto in determinate situazioni e a condizioni molto specifiche. Si ritiene che i dazi antidumping costituiscano lo strumento più idoneo per contrastare le pratiche di dumping pregiudizievoli. L’anzidetto gruppo di importatori ha inoltre messo in evidenza il fatto che, in relazione alle questioni sollevate nei precedenti considerando da 44 a 85, la Commissione non ha aperto un riesame intermedio come le era stato richiesto. Si ribadisce che alla data della sentenza sulla scelta del paese di riferimento non era più possibile effettuare un riesame intermedio poiché il dazio non era più in vigore. La Commissione probabilmente riprenderà a considerare le richieste in attesa di riesame intermedio a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. Se dall’esame della domanda risulta che le condizioni di cui all’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base sono rispettate, il riesame intermedio sarà avviato quanto prima.

    (164)

    In sintesi, dopo aver preso in considerazione tutte le osservazioni presentate dopo la comunicazione delle conclusioni dell’inchiesta alle parti interessate, si è ritenuto che nessuna di esse fosse di natura tale da modificare le conclusioni raggiunte durante l’inchiesta.

    13.   DURATA DELLE MISURE

    (165)

    Il presente regolamento recepisce le sentenze della Corte relative al regolamento originario. Il presente regolamento cessa pertanto di produrre effetti cinque anni dopo l’entrata in vigore del regolamento originario,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    1.   È reistituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di mandarini, compresi tangerini e satsuma (o sazuma), clementine, wilking e altri ibridi simili di agrumi, preparati o conservati, senza alcole aggiunto, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, quali definiti alla voce 2008 della NC, attualmente classificati ai codici NC 2008 30 55, 2008 30 75 ed ex 2008 30 90 (codici TARIC 2008309061, 2008309063, 2008309065, 2008309067, 2008309069) originari della Repubblica popolare cinese.

    2.   L’importo del dazio antidumping definitivo applicabile ai prodotti di cui al paragrafo 1 e fabbricati dalle seguenti società è fissato come segue:

    Società

    EUR/tonnellata di peso netto del prodotto

    Codice addizionale TARIC

    Yichang Rosen Foods Co., Ltd., Yichang, Zhejiang

    531,2

    A886

    Huangyan No.1 Canned Food Factory, Huangyan, Zhejiang

    361,4

    A887

    Zhejiang Xinshiji Foods Co., Ltd., Sanmen, Zhejiang e il suo produttore collegato Hubei Xinshiji Foods Co., Ltd., Dangyang City, Provincia di Hubei

    490,7

    A888

    Produttori esportatori che hanno collaborato all’inchiesta, non costituenti il campione, figuranti nell’allegato

    499,6

    A889

    Tutte le altre società

    531,2

    A999

    Articolo 2

    1.   Qualora le merci siano state danneggiate prima dell’immissione in libera pratica e, pertanto, il prezzo effettivamente pagato o pagabile sia calcolato proporzionalmente ai fini della determinazione del valore in dogana ai sensi dell’articolo 145 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (17), l’importo del dazio antidumping, calcolato sulla base degli importi indicati all’articolo 1, va ridotto di una percentuale che corrisponda all’adeguamento del prezzo effettivamente pagato o pagabile.

    2.   Salvo diversa indicazione, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.

    Articolo 3

    Le autorità doganali sono invitate a sospendere la registrazione delle importazioni prevista dall’articolo 1 del regolamento (UE) n. 572/2012.

    Articolo 4

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Articolo 5

    Il presente regolamento cessa di produrre effetti il 31 dicembre 2013.

    Articolo 6

    Le richieste di riesame sono ammissibili a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 18 febbraio 2013

    Per il Consiglio

    Il presidente

    S. SHERLOCK


    (1)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.

    (2)  GU C 246 del 20.10.2007, pag. 15.

    (3)  GU L 178 del 5.7.2008, pag. 19.

    (4)  GU L 288 del 6.11.2007, pag. 22.

    (5)  GU L 290 dell’8.11.2003, pag. 3.

    (6)  GU L 104 dell’8.4.2004, pag. 67.

    (7)  GU L 350 del 30.12.2008, pag. 35.

    (8)  GU C 103 del 2.4.2011, pag. 21.

    (9)  GU C 353 del 3.12.2011, pag. 15.

    (10)  Sentenza della Corte (terza Sezione) del 22 marzo 2012 nella causa C-338/10, GLS/Hauptzollamt Hamburg-Stadt.

    (11)  GU C 175 del 19.6.2012, pag. 19.

    (12)  Causa T-2/95, Industrie des poudres sphériques (IPS)/Consiglio, (Raccolta 1998, pag. II-3939) e causa C-458/98 P, Industrie des poudres sphériques (IPS)/Consiglio, (Raccolta 2000, pag. I-08147).

    (13)  Causa T-2/95, Industrie des poudres sphériques (IPS)/Consiglio, (Raccolta 1998, pag. II-3941).

    (14)  GU L 258 del 26.9.2008, pag. 74.

    (15)  Regolamento (UE) n. 572/2012 della Commissione, del 28 giugno 2012, che sottopone a registrazione le importazioni di alcuni tipi di agrumi preparati o conservati (mandarini ecc.) originari della Repubblica popolare cinese (GU L 169 del 29.6.2012, pag. 50).

    (16)  GU L 84 del 31.3.2009, pag. 1.

    (17)  GU L 253 dell’11.10.1993, pag. 1.


    ALLEGATO

    PRODUTTORI ESPORTATORI CHE HANNO COLLABORATO ALL’INCHIESTA, NON INCLUSI NEL CAMPIONE

    (codice addizionale TARIC A889)

    Hunan Pointer Foods Co., Ltd., Yongzhou, Hunan

    Ningbo Pointer Canned Foods Co., Ltd., Xiangshan, Ningbo

    Yichang Jiayuan Foodstuffs Co., Ltd., Yichang, Hubei

    Ninghai Dongda Foodstuff Co., Ltd., Ningbo, Zhejiang

    Huangyan No.2 Canned Food Factory, Huangyan, Zhejiang

    Zhejiang Xinchang Best Foods Co., Ltd., Xinchang, Zhejiang

    Toyoshima Share Yidu Foods Co., Ltd., Yidu, Hubei

    Guangxi Guiguo Food Co., Ltd., Guilin, Guangxi

    Zhejiang Juda Industry Co., Ltd., Quzhou, Zhejiang

    Zhejiang Iceman Group Co., Ltd., Jinhua, Zhejiang

    Ningbo Guosheng Foods Co., Ltd., Ninghai

    Yi Chang Yin He Food Co., Ltd., Yidu, Hubei

    Yongzhou Quanhui Canned Food Co., Ltd., Yongzhou, Hunan

    Ningbo Orient Jiuzhou Food Trade & Industry Co., Ltd., Yinzhou, Ningbo

    Guangxi Guilin Huangguan Food Co., Ltd., Guilin, Guangxi

    Ningbo Wuzhouxing Group Co., Ltd., Mingzhou, Ningbo


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