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Document 32013R0155

    Regolamento delegato (UE) n. 155/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2012 , che fissa norme procedurali sulla concessione del regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo ai sensi del regolamento (UE) n. 978/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate

    GU L 48 del 21.2.2013, p. 5–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2013/155/oj

    21.2.2013   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 48/5


    REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 155/2013 DELLA COMMISSIONE

    del 18 dicembre 2012

    che fissa norme procedurali sulla concessione del regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo ai sensi del regolamento (UE) n. 978/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 207,

    visto il regolamento (UE) n. 978/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, relativo all’applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate (SPG) e che abroga il regolamento (CE) n. 732/2008 (1), e in particolare l’articolo 10, paragrafo 7,

    considerando quanto segue:

    (1)

    L’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento SPG stabilisce i requisiti per la concessione di preferenze ai sensi del regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo. Per garantire la trasparenza e la chiarezza della procedura, la Commissione è stata autorizzata dal Parlamento europeo e dal Consiglio ad adottare un atto delegato per fissare norme procedurali sulla concessione del regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo, in particolare per quanto riguarda scadenze, presentazione e trattamento delle domande.

    (2)

    Su questo atto delegato si sono tenute, ai sensi del paragrafo 4 dell’intesa comune tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione europea sugli atti delegati, una serie di consultazioni ampie e trasparenti, anche a livello di esperti,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Presentazione della domanda

    1.   Il paese richiedente deve presentare la propria domanda per iscritto. Esso deve espressamente indicare che la sua domanda viene presentata nel quadro del regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo (SPG+) di cui all’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 978/2012 (regolamento SPG).

    2.   La domanda deve essere corredata dei seguenti documenti:

    a)

    informazioni complete sulla ratifica delle convenzioni elencate nell’allegato VIII del regolamento SPG (le «convenzioni pertinenti»), comprendenti una copia dello strumento di ratifica depositato presso la pertinente organizzazione internazionale, le riserve espresse dal paese richiedente e la possibilità di sollevare obiezioni su tali riserve espresse dalle altre parti della convenzione;

    b)

    l’impegno vincolante, assunto mediante la firma apposta al formulario di cui all’allegato del presente regolamento dall’autorità competente del paese richiedente, che comprende:

    i)

    una dichiarazione dell’impegno di mantenere la ratifica delle convenzioni pertinenti e di garantirne l’effettiva attuazione;

    ii)

    una dichiarazione con cui si accettano senza riserve gli obblighi di comunicazione imposti da ciascuna convenzione e di monitoraggio e revisione a intervalli regolari della sua attuazione, in conformità a quanto disposto dalle convenzioni;

    iii)

    una dichiarazione sull’impegno a partecipare e a collaborare nella procedura di controllo di cui all’articolo 13, del regolamento SPG.

    3.   Per facilitare le procedure d’esame, tutte le domande, e la documentazione ad esse allegata, vanno redatte in inglese. La copia dei documenti di cui al punto 2, lettera a), se la lingua originale è diversa da quella inglese, deve essere accompagnata da una traduzione in inglese.

    4.   La domanda, corredata dei documenti di accompagnamento, va presentata al servizio centrale di smistamento della corrispondenza della Commissione:

    Central mail service (Courrier central)

    Bâtiment DAV1

    Avenue du Bourget/Bourgetlaan 1

    1140 Bruxelles/Brussel

    BELGIQUE/BELGIË

    5.   Oltre alla presentazione formale in forma scritta, la domanda e i documenti che la corredano devono essere presentati anche in formato elettronico. Le domande presentate nel solo formato elettronico non saranno considerate valide ai fini del presente regolamento.

    6.   Per agevolare lo scambio di informazioni e le verifiche, il paese richiedente presenterà nella sua domanda alla Commissione la persona di contatto che sarà l’interlocutore competente per il trattamento della domanda.

    7.   La domanda si considera presentata il primo giorno lavorativo successivo a quello della sua consegna alla Commissione per posta raccomandata o a quello del rilascio di un avviso di ricevimento da parte della Commissione.

    Articolo 2

    Esame della domanda

    1.   La Commissione esamina se le condizioni di cui all’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento SPG sono state soddisfatte. Nell’esame della domanda, la Commissione valuta le più recenti conclusioni disponibili degli organi di controllo delle pertinenti convenzioni. La Commissione può porre al paese richiedente tutti i quesiti che ritenga utili e può verificare le informazioni ricevute con il paese richiedente o con qualsiasi altra fonte pertinente.

    2.   La mancata presentazione delle informazioni necessarie nei modi imposti dall’articolo 10, paragrafo 2, del regolamento SPG o chiesti dalla Commissione può determinare la chiusura dell’esame e il rigetto della domanda.

    3.   La Commissione conclude l’esame della domanda e decide sull’opportunità di concedere al paese richiedente il beneficio del regime SPG+ entro 6 mesi dalla data di rilascio dell’avviso di ricevimento della domanda.

    Articolo 3

    Apertura del fascicolo

    1.   La Commissione apre un fascicolo contenente i documenti presentati dal paese richiedente e le relative informazioni pervenute alla Commissione.

    2.   Il contenuto di un fascicolo deve essere conforme alle disposizioni du cui all’articolo 38 del regolamento SPG sulla riservatezza.

    3.   Il paese richiedente ha diritto di accesso al proprio fascicolo. Su richiesta scritta, si può prendere visione di tutte le informazioni contenute nel fascicolo, salvo i documenti interni preparati dalla Commissione.

    Articolo 4

    Divulgazione di informazione

    1.   La Commissione deve comunicare al contraente le informazioni su cui si fondano i fatti e le considerazioni principali sulla cui base la Commissione adotta le proprie decisioni.

    2.   La divulgazione di informazioni deve avvenire in forma scritta, contenere quanto risulti alla Commissione e riflettere la sua intenzione di concedere provvisoriamente al paese richiedente di beneficiare del regime SPG+.

    3.   La divulgazione di informazioni deve tutelare debitamente le informazioni riservate, aver luogo nel più breve tempo possibile e comunque entro 45 giorni prima che la Commissione decida in modo risolutivo su qualsiasi proposta di azione definitiva. Se la Commissione non può divulgare informazioni su determinati fatti e considerazioni a tale data, essi devono essere resi noti quanto prima in un momento successivo.

    4.   La divulgazione di informazioni non deve pregiudicare alcuna eventuale successiva decisione della Commissione; se tuttavia tale decisione si fondasse su fatti o considerazioni diversi, questi devono essere comunicati quanto prima.

    5.   Si dovrà tener conto di osservazioni pervenute dopo la divulgazione di informazioni solo se saranno state ricevute entro un termine fissato dalla Commissione caso per caso in funzione dell’urgenza della questione e comunque non inferiore a 20 giorni.

    Articolo 5

    Audizione generale

    1.   Un paese richiedente ha il diritto di essere sentito dalla Commissione.

    2.   Il paese richiedente presenta una domanda scritta indicante i motivi per essere sentito. Tale domanda deve pervenire alla Commissione entro e non oltre 1 mese dalla data di rilascio dell’avviso di ricevimento della domanda di candidatura.

    Articolo 6

    Intervento del consigliere — auditore

    1.   Per motivi procedurali, un paese richiedente può anche chiedere l’intervento del consigliere-auditore della direzione generale Commercio. Il consigliere-auditore esamina le richieste di visionare il fascicolo, le controversie sulla riservatezza dei documenti, le richieste di proroga dei termini e le richieste di un paese richiedente di essere sentito.

    2.   Se il paese richiedente ottiene un’audizione con il consigliere-auditore, i servizi competenti della Commissione devono parteciparvi.

    Articolo 7

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 2012

    Per la Commissione

    Il presidente

    José Manuel BARROSO


    (1)  GU L 303 del 31.10.2012, pag. 1.


    ALLEGATO

    Impegno vincolante

    Noi, governo di …, rappresentato da …, in qualità di …, esprimiamo il nostro impegno a mantenere la ratifica delle convenzioni di cui all’allegato VIII del regolamento (UE) n. 978/2012 e a garantirne l’effettiva attuazione.

    Noi accettiamo senza riserve gli obblighi di comunicazione imposti da ciascuna convenzione e di monitoraggio e revisione a intervalli regolari della sua attuazione, in conformità a quanto disposto dalle convenzioni di cui all’allegato VIII del regolamento (UE) n. 978/2012.

    Noi esprimiamo il nostro impegno a partecipare e a collaborare in seno alla procedura di controllo di cui all’articolo 13 del regolamento (UE) n. 978/2012.

    Noi accettiamo senza riserve che il ritiro da parete nostra di uno qualsiasi di questi impegni può farci perdere il beneficio del regime SPG+, ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 978/2012.

    Luogo e data

    Firma/e


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