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Document 32013D1030(02)

    Decisione della Commissione, del 22 ottobre 2013 , che istituisce il gruppo di esperti della Commissione sulla tassazione dell'economia digitale

    GU C 316 del 30.10.2013, p. 11–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 01/07/2014

    30.10.2013   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 316/11


    DECISIONE DELLA COMMISSIONE

    del 22 ottobre 2013

    che istituisce il gruppo di esperti della Commissione sulla tassazione dell'economia digitale

    2013/C 316/07

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Gli articoli 113 e 115 del trattato assegnano all'Unione europea e agli Stati membri il compito di assicurare l'instaurazione e il funzionamento del mercato interno.

    (2)

    Al fine di sviluppare una posizione omnicomprensiva dell'UE sulle questioni fiscali relative all'economia digitale, la Commissione potrebbe aver bisogno di ricorrere all'aiuto di esperti riuniti in un organo consultivo.

    (3)

    Risulta pertanto necessario costituire un gruppo di esperti in materia di tassazione dell'economia digitale e definirne mansioni e struttura.

    (4)

    È necessario che il gruppo di esperti contribuisca a sviluppare una posizione omnicomprensiva dell'Unione sulle questioni fiscali relative all'economia digitale analizzando i problemi da affrontare e fornendo alla Commissione una serie di soluzioni per risolverli.

    (5)

    È opportuno che il gruppo di esperti abbia dimensioni relativamente ridotte per ottenere progressi e risultati rapidi. Occorre che il gruppo sia composto da persone che abbiano una conoscenza approfondita dell'economia digitale ed esperienza pratica nel settore, persone aventi una formazione universitaria nelle materie tributarie ed economiche o in entrambe e persone con competenze specifiche in materia di tassazione e, preferibilmente, esperienza pratica nella tassazione dell'economia digitale. Al fine di dimostrarne l'autorità e garantirne l'indipendenza, è opportuno che il gruppo sia presieduto da un membro con una considerevole esperienza politica.

    (6)

    Occorre stabilire norme sulla divulgazione delle informazioni da parte del gruppo di esperti.

    (7)

    I dati personali devono essere elaborati secondo quanto disposto dal regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (1).

    (8)

    È opportuno stabilire un periodo di applicazione della presente decisione,

    DECIDE:

    Articolo 1

    Oggetto

    È istituito il gruppo di esperti sulla tassazione dell'economia digitale, di seguito denominato «il gruppo di esperti».

    Articolo 2

    Mansioni

    1.   I membri del gruppo di esperti avranno le seguenti mansioni:

    a)

    assistere la Commissione nella preparazione di proposte legislative o di altre iniziative politiche;

    b)

    sorvegliare l'evoluzione delle politiche fiscali relative all'economia digitale;

    c)

    consentire uno scambio di esperienze e buone pratiche nell'ambito della tassazione dell'economia digitale;

    d)

    contribuire a formulare proposte per la tassazione dell'economia digitale ed esaminare possibili basi imponibili alternative a quelle attualmente in vigore, tenendo conto delle specificità dell'UE ma prendendo in considerazione anche lo sviluppo di risposte politiche a livello globale;

    e)

    analizzare in modo esaustivo la relazione tra le attività delle imprese operanti nel settore dell'economia digitale all'interno dell'UE e il loro contributo diretto o indiretto al gettito fiscale degli Stati membri, nonché le eventuali carenze nell'adeguamento delle norme fiscali internazionali attualmente in vigore all'economia digitale;

    f)

    fornire alla Commissione un'ampia gamma di possibili soluzioni per le maggiori difficoltà individuate durante l'analisi di cui alla lettera e) indicando i rischi, le possibili conseguenze e l'impatto economico e finanziario per l'Unione di ciascuna soluzione proposta.

    2.   Il gruppo di esperti presenterà alla Commissione una relazione sul lavoro svolto entro il 1o luglio 2014.

    Articolo 3

    Consultazione

    La Commissione può consultare il gruppo di esperti su qualsiasi questione relativa alla tassazione dell'economia digitale.

    Articolo 4

    Composizione — Nomina

    1.   Il gruppo di esperti è composto da un minimo di sei e un massimo di sette membri:

    a)

    un membro nominato a titolo personale con competenze generali in ambito economico, giuridico o finanziario e con un alto profilo politico;

    b)

    uno o due membri nominati a titolo personale con una conoscenza approfondita dell'economia digitale ed esperienza pratica nel settore;

    c)

    uno o due membri nominati a titolo personale aventi una formazione universitaria prevalentemente nelle materie tributarie ed economiche;

    d)

    uno o due membri nominati a titolo personale con competenze specifiche in ambito tributario, preferibilmente con esperienza pratica nella tassazione dell'economia digitale.

    2.   Il membro di cui alla lettera a) del paragrafo 1 è nominato dal commissario responsabile per la Fiscalità e l'unione doganale. I membri di cui alle lettere b), c) e d) del paragrafo 1 sono nominati dal direttore generale della DG Fiscalità e unione doganale tra gli esperti con competenze nei settori di cui all'articolo 2 e all'articolo 3 che abbiano risposto all'invito a presentare candidature.

    3.   I membri sono nominati per il periodo fino al 1o luglio 2014 e restano in carica fino al termine del loro mandato, a meno che non siano esclusi o sostituiti.

    4.   I membri che non siano più in grado di contribuire effettivamente alle attività del gruppo, che si dimettano o che non soddisfino più le condizioni di cui al paragrafo 2, secondo comma, del presente articolo o all'articolo 399 del trattato possono essere esclusi o sostituiti per il resto del loro mandato.

    5.   I membri agiscono in piena indipendenza e nell'interesse pubblico.

    6.   I nominativi dei membri sono pubblicati nel registro dei gruppi di esperti della Commissione e di altri organismi analoghi (il «registro»).

    7.   I dati personali sono raccolti, trattati e pubblicati in conformità al regolamento (CE) n. 45/2001.

    Articolo 5

    Funzionamento

    1.   Il gruppo di esperti è presieduto dal membro di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a).

    2.   Il commissario responsabile per la Fiscalità e l'unione doganale nomina un rappresentante della Commissione che, in funzione di esigenze particolari, può invitare esperti esterni con competenze specifiche in una materia all'ordine del giorno a partecipare ai lavori del gruppo.

    3.   I membri del gruppo e gli esperti invitati rispettano gli obblighi del segreto professionale previsti dai trattati e dalle relative norme di attuazione, nonché le norme della Commissione in materia di sicurezza relative alla protezione delle informazioni classificate UE, contenute nell'allegato alla decisione 2001/844/CE, CECA, Euratom della Commissione, del 29 novembre 2001, che modifica il regolamento interno della Commissione (2). In caso di inosservanza di tali obblighi, la Commissione può prendere gli opportuni provvedimenti.

    4.   Le riunioni del gruppo di esperti si svolgono presso i locali della Commissione, a meno che il gruppo non decida diversamente, su approvazione del rappresentante della Commissione. La Commissione assume i compiti di segreteria. Altri funzionari della Commissione interessati ai lavori possono partecipare alle riunioni del gruppo di esperti.

    5.   Il gruppo di esperti adotta il proprio regolamento interno basandosi sul modello di regolamento interno dei gruppi di esperti.

    6.   La Commissione pubblica i documenti pertinenti (ordini del giorno, verbali del gruppo e contributi dei partecipanti), inserendoli nel registro o mediante un collegamento dal registro verso un apposito sito web, consultabile per informazioni. Non sono pubblicati documenti la cui divulgazione rechi pregiudizio alla tutela di interessi pubblici o privati di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001.

    Articolo 6

    Spese per le riunioni

    1.   I partecipanti alle attività del gruppo di esperti non sono remunerati per i servizi resi.

    2.   La Commissione rimborsa le spese di viaggio e di soggiorno sostenute dai partecipanti alle attività del gruppo di esperti in base alle disposizioni in vigore presso la Commissione.

    3.   Le spese di cui al paragrafo 2 sono rimborsate nei limiti degli stanziamenti disponibili assegnati nel quadro della procedura annuale di assegnazione delle risorse.

    Articolo 7

    Applicabilità

    La presente decisione si applica fino al 1o luglio 2014.

    Fatto a Bruxelles, il 22 ottobre 2013

    Per la Commissione

    Algirdas ŠEMETA

    Membro della Commissione


    (1)  GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.

    (2)  GU L 317 del 3.12.2001, pag. 1.


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