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Document 32013D0717

    2013/717/UE: Decisione di esecuzione della Commissione, del 4 dicembre 2013 , che fissa il contributo finanziario dell’Unione alle spese sostenute nel contesto degli interventi d’urgenza realizzati per combattere l’influenza aviaria in Germania nel 2011 [notificata con il numero C(2013) 8545]

    GU L 326 del 6.12.2013, p. 47–48 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2013/717/oj

    6.12.2013   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 326/47


    DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

    del 4 dicembre 2013

    che fissa il contributo finanziario dell’Unione alle spese sostenute nel contesto degli interventi d’urgenza realizzati per combattere l’influenza aviaria in Germania nel 2011

    [notificata con il numero C(2013) 8545]

    (Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

    (2013/717/UE)

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    vista la decisione 2009/470/CE del Consiglio, del 25 maggio 2009, relativa a talune spese nel settore veterinario (1), in particolare l’articolo 4,

    considerando quanto segue:

    (1)

    A norma dell’articolo 84 del regolamento finanziario e dell’articolo 94 del regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione, del 29 ottobre 2012, recante le modalità di applicazione del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione (2) (nel seguito «le modalità di applicazione»), l’impegno di spesa a carico del bilancio dell’Unione è preceduto da una decisione di finanziamento che determina gli elementi essenziali dell’azione comportante la spesa e che viene adottata dall’istituzione o dalle autorità da questa delegate.

    (2)

    La decisione 2009/470/CE stabilisce le modalità della partecipazione finanziaria dell’Unione ad azioni veterinarie specifiche, compresi gli interventi d’urgenza. Al fine di sostenere l’eradicazione dell’influenza aviaria nel più breve tempo possibile è opportuno che l’Unione contribuisca finanziariamente alle spese ammissibili sostenute dagli Stati membri. L’articolo 4, paragrafo 3, primo e secondo trattino, di detta decisione stabilisce norme sulla percentuale da applicare alle spese sostenute dagli Stati membri.

    (3)

    L’articolo 3 del regolamento (CE) n. 349/2005 della Commissione del 28 febbraio 2005, che stabilisce norme sul finanziamento comunitario degli interventi urgenti e della lotta contro certe malattie animali ai sensi della decisione 90/424/CEE del Consiglio (3), fissa norme relative alle spese ammesse a beneficiare della partecipazione finanziaria dell’Unione.

    (4)

    Con la decisione di esecuzione 2012/132/UE della Commissione del 15 febbraio 2012, relativa a una partecipazione finanziaria dell’Unione alle misure urgenti di lotta contro l’influenza aviaria in Germania, in Italia e nei Paesi Bassi nel 2011 (4) è stato concesso un contributo finanziario dell’Unione per gli interventi d’urgenza realizzati per combattere l’influenza aviaria, tra l’altro, in Germania nel 2011. Il 10 aprile 2012 la Germania ha presentato una richiesta ufficiale di rimborso, come previsto dall’articolo 7, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 349/2005.

    (5)

    Il versamento del contributo finanziario dell’Unione è subordinato alla condizione che le attività programmate siano state effettivamente realizzate e che le autorità abbiano fornito tutte le informazioni necessarie entro i termini previsti.

    (6)

    A norma dell’articolo 3, paragrafo 4, della decisione 2009/470/CE, la Germania ha immediatamente informato la Commissione e gli altri Stati membri sugli interventi attuati conformemente alla legislazione dell’Unione in tema di notifica e di eradicazione, nonché sui risultati conseguiti. A norma dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 349/2005 la domanda di rimborso è accompagnata da una relazione finanziaria, dai documenti giustificativi, da una relazione epidemiologica su ogni azienda i cui animali sono stati abbattuti o distrutti e dai risultati dei rispettivi controlli.

    (7)

    È ora pertanto possibile fissare l’importo totale della partecipazione finanziaria dell’Unione alle spese ammissibili sostenute nel contesto dell’eradicazione dell’influenza aviaria in Germania nel 2011.

    (8)

    Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    Il contributo finanziario dell’Unione alle spese connesse all’eradicazione dell’influenza aviaria in Germania nel 2011 è fissato a 774 103,56 EUR.

    Articolo 2

    La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione, che costituisce una decisione di finanziamento a norma dell’articolo 84 del regolamento finanziario.

    Fatto a Bruxelles, il 4 dicembre 2013

    Per la Commissione

    Tonio BORG

    Membro della Commissione


    (1)  GU L 155 del 18.6.2009, pag. 30.

    (2)  GU L 362 del 31.12.2012, pag. 1.

    (3)  GU L 55 dell’1.3.2005, pag. 12.

    (4)  GU L 59 dell’1.3.2012, pag. 34.


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