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Document 32013D0687

    2013/687/UE: Decisione della Commissione, del 26 novembre 2013 , sulla notifica da parte della Repubblica ellenica di un piano nazionale transitorio, di cui all’articolo 32 della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali [notificata con il numero C(2013) 8133]

    GU L 317 del 28.11.2013, p. 35–37 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2013/687/oj

    28.11.2013   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 317/35


    DECISIONE DELLA COMMISSIONE

    del 26 novembre 2013

    sulla notifica da parte della Repubblica ellenica di un piano nazionale transitorio, di cui all’articolo 32 della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali

    [notificata con il numero C(2013) 8133]

    (Il testo in lingua greca è il solo facente fede)

    (2013/687/UE)

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    vista la direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento) (1), in particolare l’articolo 32, paragrafo 5, secondo comma,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Ai sensi dell’articolo 32, paragrafo 5, primo comma della direttiva 2010/75/UE, la Repubblica ellenica ha comunicato alla Commissione il suo piano nazionale transitorio (PNT) il 19 dicembre 2012 (2).

    (2)

    Durante la valutazione della completezza del piano nazionale transitorio la Commissione ha riscontrato per numerosi impianti l’assenza di informazioni in merito alla data in cui è stata concessa la prima autorizzazione. Pertanto, con lettera dell’11 giugno 2013 (3), la Commissione ha richiesto alle autorità elleniche di fornire le informazioni mancanti, oltre a un chiarimento in merito alla potenza termica nominale totale di un impianto di combustione.

    (3)

    La Repubblica ellenica ha trasmesso alla Commissione ulteriori informazioni con lettera del 25 giugno 2013 (4).

    (4)

    Dopo un’ulteriore valutazione del piano nazionale transitorio e delle informazioni supplementari fornite, la Commissione ha inviato una seconda lettera in data 8 luglio 2013 (5), in cui ha rinnovato la richiesta di informazioni relativa alla data in cui è stata concessa la prima autorizzazione per numerosi impianti e ha richiesto un chiarimento in merito all’uso per uno stabilimento della deroga di cui alla nota 4 nella tabella C1 dell’appendice C dell’allegato alla decisione di esecuzione 2012/115/UE della Commissione del 10 febbraio 2012, recante norme relative ai piani nazionali transitori di cui alla direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali (6).

    (5)

    Con lettera del 30 luglio 2013 (7) la Repubblica ellenica ha fornito le informazioni supplementari e i chiarimenti richiesti, in conformità con la decisione di esecuzione 2012/115/UE.

    (6)

    Pertanto, il piano nazionale transitorio è stato valutato dalla Commissione in conformità con l’articolo 32, paragrafi 1, 3 e 4 della direttiva 2010/75/UE e con la decisione di esecuzione 2012/115/UE.

    (7)

    In particolare, la Commissione ha esaminato la coerenza e la validità dei dati, dei postulati e dei calcoli usati per determinare i contributi di ciascun impianto di combustione contemplato dal piano nazionale transitorio ai massimali di emissione stabiliti nello stesso documento, verificando inoltre che il piano nazionale transitorio contenga obiettivi generali e mirati, misure e tempistiche per il raggiungimento dei suddetti obiettivi oltre a un meccanismo di controllo per valutare, in futuro, il rispetto degli obblighi previsti.

    (8)

    La Commissione ha constatato che i massimali per gli anni 2016 e 2019 sono stati calcolati usando i dati e le formule appropriate e che i calcoli sono corretti. La Repubblica ellenica ha fornito informazioni sufficienti sulle misure che verranno attuate per raggiungere i massimali e per assicurare il monitoraggio e la presentazione di relazioni alla Commissione in merito all’attuazione del piano nazionale transitorio.

    (9)

    In esito alle ulteriori informazioni presentate, la Commissione ha stabilito che le autorità elleniche hanno preso in considerazione le disposizioni di cui all’articolo 32, paragrafi 1, 3 e 4 della direttiva 2010/75/UE e alla decisione di esecuzione 2012/115/UE.

    (10)

    La Commissione ritiene che l’attuazione del piano nazionale transitorio non pregiudichi l’applicabilità di altre normative interne o dell’Unione. In particolare, definendo le condizioni delle singole autorizzazioni per gli impianti di combustione contemplati dal piano nazionale transitorio, la Repubblica ellenica si impegna ad assicurare che non sia pregiudicata la conformità con i requisiti stabiliti, in particolare, nella direttiva 2010/75/UE, nella direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa (8) e nella direttiva 2001/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2001, relativa ai limiti nazionali di emissione di alcuni inquinanti atmosferici (9).

    (11)

    L’articolo 32, paragrafo 6, della direttiva 2010/75/UE stabilisce che la Repubblica ellenica deve informare la Commissione di ogni successiva modifica del piano nazionale transitorio. Pertanto, la Commissione deve valutare se le suddette modifiche siano conformi alle disposizioni di cui all’articolo 32, paragrafi 1, 3 e 4 della direttiva 2010/75/UE e alla decisione di esecuzione 2012/115/UE,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    1.   Sulla base dell’articolo 32, paragrafi 1, 3 e 4 della direttiva 2010/75/UE e della decisione di esecuzione 2012/115/UE, non vengono sollevate obiezioni al piano nazionale transitorio notificato dalla Repubblica ellenica alla Commissione il 19 dicembre 2012 ai sensi dell’articolo 32, paragrafo 5 della direttiva 2010/75/UE, modificato conformemente alle informazioni supplementari inviate il 25 giugno 2013 e il 30 luglio 2013 (10).

    2.   I nomi degli impianti contemplati dal piano nazionale transitorio, gli inquinanti contemplati dal piano nazionale transitorio per i suddetti impianti e i massimali applicabili sono stabiliti nell’allegato a questa decisione.

    3.   L’attuazione del piano nazionale transitorio da parte delle autorità greche non dispensa la Repubblica ellenica dal conformarsi alle disposizioni della direttiva 2010/75/UE, relative alle emissioni dei singoli impianti di combustione contemplati dal piano, e ad altri organismi pertinenti del diritto ambientale dell’Unione europea.

    Articolo 2

    La Commissione valuta se ogni successiva modifica del piano nazionale transitorio, notificata dalla Repubblica ellenica in futuro, sia conforme alle disposizioni di cui all’articolo 32, paragrafi 1, 3 e 4 della direttiva 2010/75/UE e alla decisione di esecuzione 2012/115/UE.

    Articolo 3

    La Repubblica ellenica è destinataria della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, il 26 novembre 2013

    Per la Commissione

    Janez POTOČNIK

    Membro della Commissione


    (1)  GU L 334 del 17.12.2010, pag. 17.

    (2)  La notifica da parte della Repubblica ellenica è stata ricevuta via e-mail il 19 dicembre 2012 ed è stata protocollata dalla Commissione europea lo stesso giorno con il numero: ARES(2012)1526291

    (3)  ARES(2013)1981975

    (4)  ARES(2013)2480530

    (5)  ARES(2013)2586817

    (6)  GU L 52 del 24.2.2012, pag. 12.

    (7)  ARES(2013)2847956

    (8)  GU L 52 dell’11.6.2008, pag. 1.

    (9)  GU L 309 del 27.11.2001, pag. 22.

    (10)  La versione consolidata del piano nazionale transitorio è stata protocollata dalla Commissione il 7 agosto 2013 con il numero ARES(2013) 2847956.


    ALLEGATO

    Elenco degli impianti inclusi nel piano nazionale transitorio (PNT)

    Numero

    Nome impianto

    Potenza termica nominale totale al 31.12.2010 (MW)

    Inquinanti contemplati dal PNT

    SO2

    NOx

    polvere

    1

    Megalopolis 3

    839

    2

    Megalopolis 4

    822

    3

    Meliti 1

    796

    4

    Agios Dimitrios 1-2

    1 524

    5

    Agios Dimitrios 3-4

    1 574

    6

    Agios Dimitrios 5

    892

    7

    Kardia 3

    812

    8

    Kardia 4

    812


    Quadro dei massimali di emissione

    (tonnellate)

     

    2016

    2017

    2018

    2019

    1.1 – 30.6.2020

    SO2

    42 915

    35 763

    28 611

    21 459

    10 730

    NOx

    21 459

    21 459

    21 459

    21 459

    10 730

    polvere

    8 493

    6 378

    4 262

    2 147

    1 074


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