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Document 32013D0495

    2013/495/UE: Decisione della Commissione, del 9 ottobre 2013 , relativa a una misura che vieta un tipo di spaccalegna a cuneo, adottata dalla Finlandia in conformità alla direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio [notificata con il numero C(2013) 6442] Testo rilevante ai fini del SEE

    GU L 270 del 11.10.2013, p. 7–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2013/495/oj

    11.10.2013   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 270/7


    DECISIONE DELLA COMMISSIONE

    del 9 ottobre 2013

    relativa a una misura che vieta un tipo di spaccalegna a cuneo, adottata dalla Finlandia in conformità alla direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

    [notificata con il numero C(2013) 6442]

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    (2013/495/UE)

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    vista la direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE (1), in particolare l’articolo 11,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Secondo la procedura stabilita all’articolo 11, paragrafo 2, della direttiva 2006/42/CE, le autorità finlandesi hanno informato la Commissione e gli altri Stati membri di una misura che vieta l’immissione sul mercato e l’utilizzo di uno spaccalegna idraulico a cuneo del tipo Hakki Pilke Z100 prodotto da Maaselän Kone Oy, Valimotie 1, FI-85800 Haapajärvi, SUOMI/FINLAND, e che impone al fabbricante di adottare un provvedimento correttivo per le macchine già immesse sul mercato.

    (2)

    Il motivo fornito dalle autorità finlandesi per la misura è la mancata conformità del macchinario ai seguenti requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute fissati dall’allegato I della direttiva 2006/42/CE (con riferimento alle specifiche nelle norme EN 609-1 — Macchine agricole e forestali — Sicurezza degli spaccalegna — parte 1: Spaccalegna a cuneo — ed EN 574 — Sicurezza del macchinario — Dispositivi di comando a due mani — Aspetti funzionali — Principi per la progettazione):

    1.1.2 — Principi d’integrazione della sicurezza;

    1.2.2 — Dispositivi di comando;

    1.2.3 — Avviamento;

    1.3.7 — Rischi dovuti agli elementi mobili;

    1.4.3 — Requisiti particolari per i dispositivi di protezione.

    (3)

    La misura è stata adottata dalle autorità finlandesi in seguito a un’indagine su un grave incidente verificatosi quando le leve del dispositivo di comando a due mani usato per l’avviamento del macchinario erano unite. Le autorità finlandesi hanno ritenuto che il dispositivo di comando a due mani montato sul macchinario non fosse stato progettato in modo tale da evitare che venisse facilmente manipolato o azionato con una mano o con altre parti del corpo.

    (4)

    La Commissione ha scritto al fabbricante invitandolo a comunicarle le sue osservazioni sulla misura adottata dalla Finlandia. Il fabbricante ha risposto affermando di aver provveduto, in seguito all’adozione della misura, a rendere conforme il progetto del macchinario per i prodotti fabbricati a partire dall’autunno 2010 e di aver proposto misure correttive per le macchine immesse sul mercato prima di tale data. Dall’estate 2011 lo spaccalegna a cuneo è venduto con il riferimento Hakki Pilke HH100.

    (5)

    Le autorità finlandesi hanno confermato che gli spaccalegna a cuneo del tipo Hakki Pilke Z100 e HH100 immessi sul mercato a partire dall’autunno 2010 sono conformi ai requisiti fissati dalla direttiva 2006/42/CE e che, di conseguenza, il divieto di immissione sul mercato e di utilizzo di questi macchinari è stato revocato. Rimane tuttavia in vigore l’obbligo di richiamare e rendere conformi gli spaccalegna a cuneo prodotti prima dell’autunno 2010.

    (6)

    L’esame delle prove fornite dalle autorità finlandesi e delle osservazioni comunicate dal fabbricante conferma che gli spaccalegna a cuneo del tipo Hakki Pilke Z100 con dispositivo di comando a due mani, che può essere facilmente manipolato o azionato con una mano o con altre parti del corpo, non sono conformi ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute fissati dall’allegato I della direttiva 2006/42/CE e che tale non conformità comporta un grave rischio di lesione per gli utilizzatori,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    La misura adottata dalle autorità finlandesi che vieta l’immissione sul mercato e l’utilizzo degli spaccalegna a cuneo del tipo Hakki Pilke Z100 con dispositivo di comando a due mani, che può essere facilmente manipolato o azionato con una mano o con altre parti del corpo, e che impone al fabbricante di richiamare o rendere conformi i prodotti non conformi già immessi sul mercato, è giustificata.

    Articolo 2

    Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, il 9 ottobre 2013

    Per la Commissione

    Antonio TAJANI

    Vicepresidente


    (1)  GU L 157 del 9.6.2006, pag. 24.


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