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Document 32013D0372

2013/372/UE: Decisione di esecuzione del Consiglio, del 9 luglio 2013 , che modifica la decisione di esecuzione 2011/77/UE che fornisce all’Irlanda assistenza finanziaria dell’Unione

GU L 191 del 12.7.2013, p. 9–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2013/372/oj

12.7.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 191/9


DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO

del 9 luglio 2013

che modifica la decisione di esecuzione 2011/77/UE che fornisce all’Irlanda assistenza finanziaria dell’Unione

(2013/372/UE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 407/2010 del Consiglio, dell’11 maggio 2010, che istituisce un meccanismo europeo di stabilizzazione finanziaria (1), in particolare l’articolo 3, paragrafi 2 e 7,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Il Consiglio ha concesso all’Irlanda, su richiesta di quest’ultima, assistenza finanziaria mediante la decisione di esecuzione 2011/77/UE (2) a sostegno di un robusto programma di riforme economiche e finanziarie volto a ristabilire la fiducia e a consentire il ritorno dell’economia a una crescita sostenibile, salvaguardando la stabilità finanziaria in Irlanda, nella zona euro e nell’Unione.

(2)

In linea con l’articolo 3, paragrafo 9, della decisione di esecuzione 2011/77/UE, la Commissione, in collaborazione con il Fondo monetario internazionale («FMI») e di concerto con la Banca centrale europea («BCE»), ha portato a termine il decimo riesame dei progressi compiuti dalle autorità irlandesi nell’attuazione delle misure concordate nonché dell’efficacia e dell’impatto economico e sociale di dette misure.

(3)

A seguito all’accordo politico raggiunto dal Parlamento europeo e dal Consiglio, si prevede che le norme per istituire un meccanismo di vigilanza unico (SSM) saranno adottate quanto prima. In questo contesto, le prossime prove di stress delle banche a livello UE, che devono essere condotte sotto l’egida dell’Autorità bancaria europea (ABE), non avranno luogo nel 2013, come previsto in precedenza.

(4)

In preparazione della prova di stress che si terrà all’entrata in vigore dell’SSM e al fine di i) disporre di una diagnostica significativa prima della fine del programma e ii) assicurare la maggiore coerenza possibile tra i vari esercizi di valutazione, l’Irlanda dovrebbe quindi realizzare una serie di misure preparatorie, compresa una valutazione complessiva preliminare del bilancio, entro la fine del 2013.

(5)

L’Irlanda ha ribadito il suo impegno a trasferire senza indugio la responsabilità del settore idrico dalle amministrazioni locali ad un ente nazionale erogatore di servizi pubblici e ad introdurre spese per il consumo idrico a carico delle famiglie. L’Irlanda ha dimostrato di aver realizzato buoni progressi nell’attuazione della riforma del settore idrico, anche attraverso l’adozione di norme legislative, l’istituzione di Irish Water e il completamento delle fasi operative per il processo di transizione. Motivi tecnici giustificherebbero il rinvio al 2014 dell’introduzione di spese per il consumo idrico a carico delle famiglie, senza compromettere il processo di riforma nel suo insieme.

(6)

Alla luce di tali sviluppi e considerazioni, è opportuno modificare la decisione di esecuzione 2011/77/UE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’articolo 3, paragrafo 10, della decisione di esecuzione 2011/77/UE è così modificato:

1)

la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

completa una valutazione del bilancio prima della scadenza del programma, come parte dei lavori preparatori in vista della prova di stress da condurre conformemente alla nuova metodologia dell’UE;»;

2)

è aggiunta la lettera seguente:

«c)

comunica alla Commissione il modello di finanziamento per Irish Water e annuncia un calendario definitivo per l’introduzione di spese per il consumo idrico a carico delle famiglie nel quarto trimestre del 2014.»

Articolo 2

Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno della notificazione.

Articolo 3

L’Irlanda è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 9 luglio 2013

Per il Consiglio

Il presidente

L. LINKEVIČIUS


(1)  GU L 118 del 12.5.2010, pag. 1.

(2)  GU L 30 del 4.2.2011, pag. 34.


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