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Document 32013D0355

    Decisione 2013/355/PESC del Consiglio, del 3 luglio 2013 , che modifica e proroga l’azione comune 2005/889/PESC che istituisce una missione dell’Unione europea di assistenza alle frontiere per il valico di Rafah (EU BAM Rafah)

    GU L 185 del 4.7.2013, p. 16–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2013/355/oj

    4.7.2013   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 185/16


    DECISIONE 2013/355/PESC DEL CONSIGLIO

    del 3 luglio 2013

    che modifica e proroga l’azione comune 2005/889/PESC che istituisce una missione dell’Unione europea di assistenza alle frontiere per il valico di Rafah (EU BAM Rafah)

    IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 28, l’articolo 42, paragrafo 4 e l’articolo 43, paragrafo 2,

    vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il 25 novembre 2005 il Consiglio ha adottato l’azione comune 2005/889/PESC (1).

    (2)

    Il 25 giugno 2012 il Consiglio ha adottato la decisione 2012/332/PESC (2) che modifica l’azione comune 2005/889/PESC e la proroga fino al 30 giugno 2013.

    (3)

    Il 7 giugno 2013 il Comitato politico e di sicurezza ha raccomandato di prorogare la missione dell’Unione europea di assistenza alle frontiere per il valico di Rafah (EU BAM Rafah) per altri 12 mesi fino al 30 giugno 2014.

    (4)

    L’EU BAM Rafah dovrebbe essere ulteriormente prorogata dal 1o luglio 2013 fino al 30 giugno 2014, sulla base dell’attuale mandato.

    (5)

    L’EU BAM Rafah sarà condotta nel contesto di una situazione che potrebbe deteriorarsi e compromettere il raggiungimento degli obiettivi dell’azione esterna dell’Unione di cui all’articolo 21 del trattato,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    L’azione comune 2005/889/PESC è così modificata:

    1)

    l’articolo 5 è così modificato:

    a)

    è inserito il paragrafo seguente:

    «1 bis   Il capomissione è il rappresentante della missione; può delegare compiti di gestione riguardanti il personale e le questioni finanziarie a membri del personale della missione, sotto la sua responsabilità generale.»;

    b)

    il paragrafo 4 è soppresso;

    2)

    all’articolo 8, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

    «3.   Le condizioni d’impiego nonché i diritti e gli obblighi del personale internazionale e del personale locale sono stabiliti nei contratti conclusi tra l’EU BAM Rafah e membri del personale interessati.»;

    3)

    è inserito l’articolo seguente:

    «Articolo 12 bis

    Disposizioni giuridiche

    L’EU BAM Rafah ha la capacità di procurarsi servizi e forniture, stipulare contratti e concludere accordi amministrativi, assumere personale, detenere conti bancari, acquisire beni e disporne nonché liquidare il suo passivo e stare in giudizio, nella misura necessaria per l’attuazione della presente azione comune.»;

    4)

    l’articolo 13 è sostituito dal seguente:

    «Articolo 13

    Disposizioni finanziarie

    1.   L’importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese relative all’EU BAM Rafah per il periodo dal 25 novembre 2005 al 31 dicembre 2011 è pari a 21 570 000 EUR.

    L’importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese relative all’EU BAM Rafah per il periodo dal 1o gennaio 2012 al 30 giugno 2012 è pari a 970 000 EUR.

    L’importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese relative all’EU BAM Rafah per il periodo dal 1o luglio 2012 al 30 giugno 2013 è pari a 980 000 EUR.

    L’importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese relative all’EU BAM Rafah per il periodo dal 1o luglio 2013 al 30 giugno 2014 è pari a 940 000 EUR.

    2.   Tutte le spese sono gestite nel rispetto delle procedure e delle norme applicabili al bilancio generale dell’Unione. La partecipazione alle gare d’appalto è aperta ai cittadini di paesi terzi che contribuiscono finanziariamente alla missione, ai cittadini delle parti ospitanti e, se necessario ai fini operativi della missione, ai cittadini dei paesi vicini.

    3.   L’EU BAM Rafah è responsabile dell’esecuzione del bilancio della missione. A tal fine la missione firma un accordo con la Commissione.

    4.   L’EU BAM Rafah è competente per eventuali richieste di indennizzo e gli obblighi derivanti dall’attuazione del mandato a decorrere dal 1o luglio 2013, fatta eccezione per eventuali richieste di indennizzo in relazione a una colpa grave del capomissione, di cui quest’ultimo si assume la responsabilità.

    5.   Le disposizioni finanziarie rispettano la linea di comando di cui agli articoli 4, 4 bis e 5 e i requisiti operativi dell’EU BAM Rafah, compresa la compatibilità dei materiali e l’interoperabilità delle squadre.

    6.   Le spese sono ammissibili a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente azione comune.»;

    5)

    all’articolo 16, il secondo comma è sostituito dal seguente:

    «Essa cessa di produrre effetti il 30 giugno 2014.»;

    6)

    l’articolo 17 è soppresso.

    Articolo 2

    La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

    Essa si applica a decorrere dal 1o luglio 2014.

    Fatto a Bruxelles, il 3 luglio 2013

    Per il Consiglio

    Il presidente

    L. LINKEVIČIUS


    (1)  GU L 327 del 14.12.2005, pag. 28.

    (2)  GU L 165 del 26.6.2012, pag. 71.


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